COMUNE DI ARENZANO
Rep.n.
COMUNE DI ARENZANO
Città Metropolitana di Genova Repubblica Italiana
ATTO DI TRANSAZIONE PER LA PARZIALE NOVAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA A ROGITO NOTAIO Dr. MAMMI REP. n. 93425 STIPULATA IN DATA 29/5/2001
L'anno duemiladiciotto, il giorno …….. del mese di , in Arenzano, presso
la Sede Comunale, ubicata in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00, avanti a me, ,
Segretario Generale del Comune di Arenzano, questo atto autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett c), del D.Lgs. n. 267/2000, senza assistenza di testimoni avendovi i comparenti d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti:
DA UNA PARTE
- , nato a ………. il ……………, domiciliato presso la sede del Comune di Arenzano, che interviene in nome e per conto dello stesso Comune (P.IVA 00449500107), con sede in Xxxxxxxx (XX), xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00, in qualità di responsabile dell’Area giusta decreto sindacale n. del
, in esecuzione della deliberazione di consiglio comunale n. ………….
del , esecutiva ai termini di legge, di seguito anche denominato “Comune”;
DA UNA PARTE
- , nato a ... (...) il ... (C.F. ...), residente a ... in xxx (xxxxxx,
xxxxxxxxxxx per la carica presso ...) n. ..., il quale dichiara di agire in nome e per
conto dell’operatore economico TYM S.R.L. (P.IVA e C.F. 01381950995), con sede in Genova, in Xxx Xxxxxxxx x. 0/0, quale risulta da , di seguito denominato anche “Tym” oppure “Tym S.r.l.”.
PREMESSO CHE:
- con D.P.G.R. n. 18 in data 25/1/2001 è stato approvato il Piano particolareggiato di iniziativa privata redatto dalla Società Orinvest s.r.l., originaria proprietaria di un’area posta nel Comune di Arenzano in località “Terralba”;
- con successiva Convenzione urbanistica a rogito Notaio Mammi rep. n. 93425 stipulata in data 29/5/2001 (d’ora in poi anche: Convenzione o Convenzione urbanistica), il Comune di Arenzano ed Orinvest s.r.l., in qualità di soggetto attuatore, hanno concordato l’attuazione delle previsioni urbanistiche ed edificatorie del Piano particolareggiato, ed i relativi obblighi a carico delle parti;
- l’art. 2 della Convenzione poneva a carico del soggetto attuatore la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria:
“a) la rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche, ed allaccio al collettore esistente comprensiva di pozzetti di raccordo, di caditoie, ed ispezioni del parcheggio pubblico PP3, del parcheggio pubblico PP4 e dei parcheggi pubblici PP1a e PP1b”
b) la pubblica illuminazione del parcheggio pubblico PP3 e dei parcheggi pubblici PP1a e PP1b;
c) la rete idrica;
d) la realizzazione di un collettore pubblico dell’acque bianche;
e) la realizzazione di un collettore pubblico delle acque nere;
f) l’adeguamento del tracciato della strada di comparto sia planimetrico che in quota al fine di renderla pubblica ed eliminare le evidenti congestioni viarie già attualmente insistenti in zona”.
- l’art. 3 della Convenzione prevedeva quali opere di urbanizzazione secondaria a carico del soggetto attuatore:
“a) la realizzazione del parcheggio pubblico ubicato all’interno del comparto individuato nella tav. B018 di progetto e nell’allegato “C” con la sigla PP1a di superficie pari a mq 127;
b) la realizzazione del parcheggio pubblico in Via del Giappone, ubicato fuori comparto, indicato con la sigla PP1b, in attuazione delle previsioni del Piano particolareggiato di cui alle premesse, nonché del programma urbano dei parcheggi;
c) la realizzazione del parcheggio pubblico su Via Marconi ubicato all’interno del comparto in attuazione delle previsioni del Piano particolareggiato individuato con la sigla PP3 di superficie pari a mq 1250;
d) la realizzazione del parcheggio pubblico su Via Marconi, ubicato all’esterno del comparto in attuazione delle previsioni del Piano particolareggiato indicato con la sigla PP4”
e) la cessione delle aree oggetto di realizzazione del parcheggio pubblico all’interno ed all’esterno del comparto individuato con le sigle PP1a e PP1b e le aree di standards urbanistico vincolate a verde pubblico perpetuo indicate con le sigle VPNA1 e VPNA2 per un totale di mq 5294 e 326;
f) la cessione dell’area relativa al parcheggio ubicata in Via del Giappone
– di fronte all’ospedale – ricadente in zona S2 della Variante integrale al
P.R.G. vigente ed individuata nella planimetria sub C. Tale acquisizione crea i presupposti perché l’amministrazione possa prevedere un migliore utilizzo dell’area sempre e comunque destinandola a parcheggio e servizio del vicino nosocomio;
g) la cessione dell’area corrispondente al lotto come meglio individuato al foglio n. 2 mapp. N. 170 del N.C.T. individuata anch’essa nella planimetria allegata sub C adiacente all’area Rapalli per ottenere la contiguità con lo standard S8 della variante integrale al P.R.G. vigente dove si trova la scuola materna e l’asilo nido. Ciò permette un collegamento fisico tra due aree destinate a standard scolastico. ”
h) la partecipazione del soggetto attuatore, quale opera di urbanizzazione, ritenuta di primaria importanza, ai lavori di ampliamento e messa a norma, per i quali l’amministrazione è già in possesso di progetto e approvazione di massima da parte delle Cassa depositi e prestiti per la contrazione del mutuo, dell’edificio adibito a scuola materna e asilo nido in località Terralba adiacente al comparto in misura da quantificarsi e comunque non inferiore a lit. 800.000.000 corrispondenti al 50% del costo dell’opera”;
- l’art. 11 della Convenzione urbanistica disponeva che:
“il soggetto attuatore e la cooperativa, ognuno per la propria parte si obbligano a completare ed a rendere agibili le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ed a cedere al Comune di Arenzano le relative opere, impianti e manufatti, di cui ai precedenti articoli secondo e terzo
della presentate Convenzione, nel termine massimo di anni 5 dalla stipulazione della presente Convenzione, fermo restando che, nell’ambito di ogni singola concessione edilizia, dovranno essere rispettati i termini previsti dall’art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10”;
- con tre distinti atti di acquisto rep nn.ri 25612, 25613, 25614, in data 24/4/2003, Orinvest s.r.l. ha alienato a TYM s.r.l. le aree di sua proprietà site in Arenzano (GE), località “Terralba”, oggetto del Piano particolareggiato di iniziativa privata, sub 1);
- con istanza assunta al protocollo comunale n. 7148 del 27/5/2003, TYM s.r.l. ha domandato il subingresso ad Orinvest s.r.l. nella Convenzione a rogito notaio Mammi n. rep 93425 del 29/5/2001, e la voltura in proprio favore dei titoli abilitativi edilizi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 12/6/2003 il Comune di Arenzano ha autorizzato il subentro nella Convenzione urbanistica e la voltura dei titoli edilizi in favore di TYM s.r.l.;
- con successivo atto rep. n. 984 in data 27/6/2003 il Comune di Arenzano, da una parte, e, TYM s.r.l., dall’altra parte, hanno formalizzato il subentro di quest’ultima ad Orinvest s.r.l. in qualità di soggetto attuatore del Piano particolareggiato di iniziativa privata;
- nelle more, TYM s.r.l. ha dato attuazione al Piano particolareggiato di iniziativa privata, ed in particolare ha realizzato tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nell’art. 2 della Convenzione urbanistica, e parte degli oneri di urbanizzazione secondaria previsti nell’art. 3 della Convenzione urbanistica;
- TYM s.r.l., con istanza presentata in data 22/5/2006, ha chiesto la proroga del termine per l’attuazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata, nonché la
contestuale variante delle previsioni degli oneri di urbanizzazione previsti nella Convenzione a rogito notaio Mammi n. rep 93425 del 29/5/2001.
In particolare la proposta di proroga e variante prevedeva:
- la realizzazione, su area di proprietà di TYM s.r.l. meglio individuata al
N.C.T. foglio 24 mapp. 62, di un manufatto pluri-piano destinato a parcheggio e/o funzioni accessorie, di complessivi 103 posti auto, di cui parte (n. 51) sulla copertura, da cedere in proprietà al Comune di Arenzano, e la residua parte destinata a rimanere in proprietà privata in regime di sottosuolo perpetuo, con la possibilità di utilizzazione anche per destinazioni accessorie e/o pertinenzali;
- la riperimetrazione del P.P. per escludere dal SUA l’area meglio individuata al N.C.T. foglio 23 mapp. 916, già edificata ed in realtà di pertinenza di un insediamento estraneo al P.P. e, per contro, di includervi le aree di proprietà TYM meglio individuate al foglio 24 mapp. 647, 649 e 650;
- nel corso della successiva istruttoria condotta dagli uffici comunali, il Comune di Arenzano ha più volte richiesto modifiche e/o integrazioni progettuali del contenuto dell’istanza di proroga e variante presentata. In data 22/5/2006, che sono state tutte riscontrate da TYM s.r.l. con note in data 7/3/2008, 22/9/2008, 23/12/2008, e 22/7/2009;
- con nota prot. n. 10650 del 28/6/2010 il Comune di Arenzano ha messo in mora TYM s.r.l. in relazione al pagamento in favore dell’amministrazione comunale della somma di € 465.650,70 in esecuzione degli obblighi convenzionali di cui all’art. 3 della Convenzione urbanistica a rogito notaio Mammi rep. n. 93425 del 29/5/2001;
- con successivo atto di diffida, notificato in data 5/4/2012, TYM s.r.l. ha diffidato il Comune di Arenzano a determinarsi in via definitiva sull’istanza di proroga e variante e s.m.i. presentata in data 22/5/2006;
-con nota prot. n. 6555 del 9/4/2013 il Comune di Arenzano ha respinto l’istanza di proroga e variante del Piano particolareggiato presentata da TYM s.r.l. in data 22/5/2006, ed ha reiterato la messa in mora di TYM s.r.l. per tutte le inadempienze degli artt. 2,3,11,12,13,14 della Convenzione urbanistica a rogito notaio Mammi rep. n. 93425 del 29/5/2001;
- Successivamente:
- con ordinanza Reg. Gen. N. 84 del 23/12/2013 con cui il Comune di Arenzano ha ingiunto a TYM s.r.l. “ di provvedere all’ottemperanza degli obblighi contrattuali di Convenzione finalizzati alla cessione dei parcheggi PP3 e PP4, individuati nella tavola di progetto B018 “allegato E”, rispettivamente di mq 1250 e 1656 mq; alla cessione dell’area a standard di cui al mappale 170 del foglio 23 di mq. 1270 del NCT di Arenzano”;
- con ordinanza Reg. Gen. N. 85 del 31/12/2013, il Comune di Arenzano ha ingiunto a TYM s.r.l. “di provvedere all’ottemperanza degli obblighi contrattuali di Convenzione finalizzati agli adempimenti d’uso (verde pubblico) mediante: sgombero e pulizia delle aree VPNA1 delle masserizie edili e da tutti gli altri mobili depositati che versano da in evidente stato di abbandono e disuso nonché in condizione di discarica, incongrui ed incompatibili al tessuto residenziale limitrofo, ai principi di igiene e decoro, alle opere di urbanizzazione secondaria di cui alle limitrofe abitazione
residenziali già realizzate; la rimozione degli impedimenti e/o ostacoli posti a sbarramento dell’accesso alle aree a verde pubblico perpetuo; la predisposizione degli atti e dello schema notarile d’atto di cessione di aree a standard urbanistico a verde pubblico perpetuo, contraddistinte con la sigla VPNA1 e di superficie pari a mq 5294, di cui all’art. 3 della Convenzione stipulata con il comune di Arenzano in data 29/5/2001, e ciò al fine di permettere a questo ente di pervenire all’attuazione delle previsioni della sopracitata Convenzione, nel rispetto e secondo quanto già stabilito nei termini convenzionali, in ordine a alle opere pubbliche di urbanizzazione secondaria previste in realizzazione e/o cessione, il tutto non oltre 90 gg. dalla notifica della presente”;
- con ordinanza reg. gen. n. 7 del 30/1/2014, il Comune di Arenzano ha ingiunto alla ricorrente “di provvedere all’ottemperanza degli obblighi contrattuali finalizzati alla corresponsione, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della presente, per adempimenti convenzionali, di euro 413.165, 52 pari a lire 800.000.000 con riserva di conguaglio per interessi – PPI zona c2b/c3 del PRG e zona c1 della variante in salvaguardia c.d. “Borgo Tinto”;
- con ricorso, e successivi motivi aggiunti, al TAR Liguria r.g.r. n. 708/2013, TYM
s.r.l. ha chiesto l’annullamento degli atti adottati dal Comune di Arenzano meglio indicati sub 12)-13), nonché il risarcimento dei danni subiti a causa tardive determinazioni assunte dall’amministrazione comunale;
- con successivo ricorso al TAR Liguria r.g.r. n. 1024/2015, il Comune di Arenzano ha chiesto:
- di accertare e dichiarare l’inadempimento di TYM s.r.l. rispetto all’obbligo di realizzare alcune delle opere edili di urbanizzazione secondaria previste dalla Convenzione urbanistica, e, quindi, di condannare TYM s.r.l. al risarcimento del relativo danno di € 119.273,50 oltre rivalutazione Istat ed interessi;
- di accertare e dichiarare l’inadempimento di TYM s.r.l. agli obblighi di cessione delle aree e delle opere previste nella Convenzione urbanistica, e, quindi, di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. costitutiva del trasferimento gratuito in favore del Comune di Arenzano della proprietà delle aree ed opere medesime;
- di accertare l’inadempimento di TYM s.r.l. all’obbligo di versamento della somma di € 413.165,52 a titolo di contributo di urbanizzazione per la ristrutturazione della scuola materna e asilo nido in loc. Terralba, e per l’effetto condannare TYM s.r.l. al versamento a favore del Comune di Arenzano;
- con sentenza n. 886/2016, il TAR Liguria, Sezione I, ha accolto il ricorso r.g.r. n. 708/2013 proposto da TYM s.r.l., sul presupposto che “la natura pacifica di atto di pianificazione attuativa della determina richiesta dall’odierna parte ricorrente esclude in radice la competenza degli organi gestionali, che risultano aver agito nella specie”;
- con ordinanza n. 887/2016, il TAR Liguria, sezione I, in relazione al ricorso r.g.r.
n. 1024/2015 proposto dal Comune di Arenzano, ha disposto la consulenza tecnica d’ufficio avendo rilevato che “lo stato di fatto, in specie in merito alla situazione
concernente le opere previste dalla Convenzione, è oggetto di specifica contestazione fra le parti, con conseguente necessità di procedere all’accertamento della reale e concreta situazione di fatto, con particolare riferimento a quali parti della Convenzione risultino effettivamente adempiute e quali restino da adempiere”;
- la Consulente tecnica d’ufficio arch. Xxxxxx Xxxx di Alassio ha depositato in giudizio la relazione finale della CTU datata 8.2.2017 la quale ha accertato l’inadempimento parziale di Tym agli obblighi della Convenzione perché essa :
- non ha realizzato tutte le opere urbanizzative previste nella Convenzione stessa;
- non ha ceduto gratuitamente al Comune le opere urbanizzative già realizzate, né ha ceduto le altre aree a standard;
- non ha versato il previsto contributo di 800 milioni di lire (€ 413 mila) per la ristrutturazione della scuola materna;
- il T.A.R. Liguria, con sentenza n. 480 del 29.5.2017, ha accolto il ricorso Rg n. 1024/2015 del Comune e pertanto ha:
a) accertato l'inadempimento di TYM s.r.l. degli obblighi di cessione e trasferimento delle aree, delle proprietà e delle opere indicate in motivazione (cfr. infra art. 3 e art. 5 del presente atto);
b) ha disposto il trasferimento della proprietà, ai sensi dell’art. 2932 c.c., in favore del Comune, delle aree a standard e delle altre oggetto di cessione;
c) ha condannato TYM s.r.l. al pagamento al Comune della somma di € 532.439,02 (risultante dalla somma dei 413 mila euro, corrispondenti agli 800 milioni di lire per la ristrutturazione della
scuola materna, e a 119 mila euro per il muro di contenimento non realizzato in via del Giappone);
- Tym, con appello al Consiglio di Stato Rg n. 6168/2017 ha chiesto la riforma della sentenza, previa sospensione cautelare;
- il Comune si è tempestivamente costituito in appello con memorie di costituzione e di difesa. Alla Camera di Consiglio del 28.9.2017 fissata per la sospensione cautelare, il Collegio ha rinviato la decisione alla fase di merito del giudizio. Il giudizio di impugnazione è tuttora pendente;
- successivamente le parti hanno raggiunto un accordo per la composizione stragiudiziale della controversia con natura ed effetto transattivo;
- tale accordo deve trovare formalizzazione nel presente atto mediante modifica –
in parte qua – della Convenzione attuativa del Piano particolareggiato;
- il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. ... del ..., esecutiva, ha approvato lo schema di transazione;
- sull’accordo transattivo è stato espresso il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), D.Lgs.n.267/2000, agli atti del Comune;
- il presente contratto di transazione ha per oggetto rapporti di natura patrimoniale e non tratta diritti indisponibili;
- al riguardo rileva, xxxxxx, l’art. 1965 c.c. che definisce la transazione come il contratto con il quale le parti pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro, facendosi reciproche concessioni: sua caratteristica primigenia è, pertanto, l’aliquid dare, aliquid retinere, differenziandosi come tale dal mero riconoscimento della pretesa altrui;
- proprio in forza di dette concessioni le parti possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della pretesa
e della contestazione, donde si può avere una transazione non novativa ove le parti operino sic et simpliciter sul rapporto in contesa, novativa ove si costruiscano nuovi rapporti, mista, ove si modifichino o si estinguano altri rapporti esistenti; Tutto ciò richiamato e premesso, volendo per quanto sopra concludere un contratto di transazione, i predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti o parti non allegate, dispensando me Ufficiale rogante dalla relativa lettura,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 – Premesse
1. Le premesse di cui sopra, anche per le parti non allegate, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, assegnando le parti al preambolo lo stesso valore dei patti contrattuali che seguono.
ARTICOLO 2 – Oggetto dell’accordo e della modifica della Convenzione urbanistica attuativa del Piano Particolareggiato
1. L’oggetto del presente atto è costituito:
- dalla modifica della Convenzione urbanistica a rogito notaio Mammi n. rep. 93425 del 29/5/2001;
- dall’effetto di transazione e rinuncia di cui al successivo art. 8.
2. Le pattuizioni contenute nel presente atto costituiscono prestazioni integrative e sostitutive della Convenzione urbanistica, ed in particolare integrano e modificano gli oneri urbanizzazione primaria e secondaria, previsti negli artt. 2 e 3 della Convenzione di cui alle premesse, non ancora attuati e/o realizzati.
3. Per quanto non oggetto del presente atto restano confermati tutti gli obblighi di cui alla Convenzione.
ARTICOLO 3 – Cessione di aree
1. TYM s.r.l. (o eventuali suoi aventi causa) trasferirà al Comune di Arenzano tutte le aree previste dalla Convenzione e comunque anche le aree ulteriori di seguito indicate:
a) le aree oggetto di realizzazione del parcheggio pubblico all’interno ed all’esterno del comparto individuato con le sigle:
- PP1a (mq. 127 su area attualmente identificata al NCT di Arenzano quale parte del terreno F. 24, Part. 62),
- PP1b (mq. 236 su area attualmente identificata al NCT di Arenzano quale parte del terreno F. 24, Part. 62),
- PP3 (mq. 1250 su area attualmente identificata al NCT di Arenzano F. 24, Part. 685, ente urbano; nonché al Catasto Fabbricati di Arenzano, F. 24, Part. 685 ente urbano),
- PP4 (mq. 1656 su area attualmente identificata al NCT di Arenzano quale parte del terreno F. 23, Part. 1399,
- l’area di standards urbanistico vincolate a verde pubblico perpetuo indicata con la sigla VPNA1 a norma e libera da qualsiasi oggetto, attrezzatura o manufatto di cantiere (mq. 5294 attualmente identificata al NCT di Arenzano quale parte del terreno F. 23, Part. 1399 e di tutte le eventuali altre attualmente a sedime);
- l’area di standards urbanistico vincolata a verde pubblico perpetuo indicata con la sigla VPNA2 a norma e libera da qualsiasi oggetto, attrezzatura o manufatto di cantiere (mq. 326 attualmente identificata al NCT di Arenzano quale parte del F. 24, Part. 761, ente urbano nonché al Catasto Fabbricati di Arenzano, F. 24, Part. 761, e di tutte le eventuali altre attualmente a sedime
area urbana, via Caproni), così come denominate negli elaborati progettuali allegati alla Convenzione urbanistica;
b) l’area relativa al parcheggio ubicata in Via del Giappone – di fronte all’ospedale – ricadente in zona S2 della Variante integrale al P.R.G. vigente ed individuata nella planimetria sub C allegata alla Convenzione urbanistica.
c) l’area attualmente corrispondente al foglio n. 23, mappali 1433 e 1434, residuata dalla cessione, operata da parte di Tym ad un terzo (in seguito ad un giudicato sopravvenuto con tale soggetto) di una porzione del lotto individuato con il foglio n. 23 mapp. n. 170 del N.C.T. nella planimetria allegata sub C alla Convenzione urbanistica, adiacente all’area Rapalli, per ottenere la contiguità con lo standard S8 della variante integrale al P.R.G. vigente dove si trova la scuola materna e l’asilo nido, salva decurtazione della ridotta porzione d’area che una sentenza civile ha medio tempore accertato essere di proprietà di terzi;
d) l’area adibita a verde pubblico attrezzato (parco giochi), meglio individuata nell’allegato sub B alla Convenzione urbanistica con la sigla VPA1 (mq 3620, F. 24 mapp. 636, 66 e 67);
e) le restanti opere di urbanizzazione già realizzate da TYM (es. i corpi illuminanti, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, ecc.).
2. Ai termini dell’efficacia transattiva di questo atto, i beni immobili dovranno essere preventivamente accatastati a cura e spesa del cedente TYM S.r.l. e le opere di urbanizzazione realizzate dovranno essere oggetto di collaudo positivo, con oneri integralmente a carico di Tym.
3. Le aree dovranno essere consegnate pulite ed in condizioni tali da essere immediatamente utilizzabili da parte del Comune di Arenzano. I costi della pulizia delle aree sono a carico di TYM s.r.l.
ARTICOLO 4 – Ulteriore cessioni di aree
1. TYM s.r.l. (o eventuali suoi aventi causa) cederà gratuitamente al Comune di Arenzano l’area commerciale corrispondente al lotto, non ancora frazionato, meglio individuato nell'allegato "E" alla Convenzione urbanistica 29/5/2001 con il perimetro contornato dalle lettere " KJ'JI'IU'N'O " di estensione pari a mq 210 circa, il cui valore commerciale è stimato dall’Ufficio Tecnico Comunale in € 80.000,00 (ottantamila/00), come proprio atto prot. n. 10739 del 28/05/2018.
ARTICOLO 5 – Cessione di box auto
1. A sostituzione dell’obbligo previsto nella convenzione originaria di contribuire per € 413.165,52 ai lavori di ampliamento e messa a norma dell’edificio adibito a scuola materna sito in loc. Terralba, TYM s.r.l. (o eventuali suoi aventi causa) cederà gratuitamente al Comune di Arenzano n. 10 box auto singoli all’interno dell’autorimessa situata in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00.
2. Le parti, di comune accordo hanno già scelto i 10 box, che risultano così catastalmente identificati: foglio n. 24, mappale n. 685, subalterni nn. 14, 15, 47, 48, 61, 82, 93, 94, 95, 96.
3. Il valore complessivo dei box oggetto della cessione è pari a € 436.450,00 (quattrocentotrentaseimilaquattrocento-cinquanta/00). Il valore complessivo dei box oggetto di cessione è stato stimato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Arenzano con proprio atto prot. n. 10739 del 28/05/2018, facendo riferimento ai valori OMI minimi della fascia territoriale corrispondente), che le parti accettano in modo pieno ed incondizionato.
4. Anche a compensazione della riduzione dell’area cedenda di cui al mappale n.
170 (cfr. supra art. 3-c) le parti concordano che TYM s.r.l. trasferirà al Comune di Arenzano un ulteriore locale sotto rampa sito al secondo piano sotto strada, già
concordemente individuato, sempre nel suddetto compendio, delle dimensioni di mq 40 circa, previo accatastamento dello stesso ad onere e spese esclusivi di TYM s.r.l.. del valore di circa € 86.000,00 (ottantaseimila/00), come stimato dall’Ufficio Tecnico Comunale con proprio atto prot. n. 10739 del 28/05/2018, facendo riferimento ai valori OMI minimi della fascia territoriale corrispondente.
ARTICOLO 6 – Perfezionamento delle cessioni
1. Le cessioni di cui agli artt. 3, 4, 5 dovranno essere perfezionate, con le modalità ivi previste (tra cui l’avvenuto collaudo positivo delle opere di urbanizzazione, la trascrizione nei pubblici registri immobiliari, l’accatastamento e la pulizia, il tutto a spese di TYM s.r.l.) entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, a pena di inefficacia del medesimo.
ARTICOLO 7 – Muro di contenimento insistente su Via del
Giappone
1. TYM s.r.l. (o eventuali suoi aventi causa) realizzerà a sua cura e spese i lavori del muro di contenimento insistente su Via del Giappone, secondo il progetto già presentato ed approvato dal Comune di Arenzano, con permesso di costruire n. 461/2017 del 21 novembre 2017, prot. 26521.
Il progetto redatto secondo la normativa vigente dei lavori pubblici ha i medesimi contenuti funzionali già previsti dalla Convenzione, ivi comprese le opere connesse di realizzazione dei parcheggi a monte del ridetto muro il cui scopo è, appunto, consentire la realizzazione di parcheggi, già individuati nella planimetria generale della Convenzione con dicitura PP1a e PP1b.
2. Entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto:
a) dovranno essere eseguite tutte le opere e
b) in esito al collaudo positivo da effettuare con oneri a carico di TYM s.r.l., le stesse opere dovranno essere cedute gratuitamente al Comune con atto trascritto nei pubblici registri con spese a carico di TYM s.r.l.
3. Il valore dell’opera è stimato in €. 120.000,00 (centoventimila/00). Il valore determinato nel seguente modo: € 2500 (valore medio di mercato di 1,00 ml muro in calcestruzzo di altezza oltre 7 mt) x 45ml (lunghezza del muro progettato) +€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00) quale onere per la sistemazione d’area. Oltre l’onere per il collaudo finale a carico di TYM s.r.l.
4. In conformità alla normativa inerente alla realizzazione di lavori pubblici, TYM s.r.l., “Prima della stipula del presente atto”, presterà altresì garanzia fidejussoria rilasciata in conformità all’art. 93,comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell’importo di euro 120.000,00 a garanzia della realizzazione delle opere previste dal progetto stesso nei tempi previsi dal presente articolo, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Arenzano.
ARTICOLO 8 – Effetto transattivo
1. Con l'esatta ed integrale esecuzione degli obblighi nascenti dalla presente scrittura, ed in particolare, quanto a Tym S.r.l., quando la stessa (o eventuali suoi aventi causa), nei termini ivi prescritti, avrà perfezionato le cessioni di cui agli artt. 3, 4, 5 con i collaudi previsti, con trascrizione nei pubblici registri, ed il muro di contenimento di cui all’art. 7 sarà stato positivamente collaudato, le parti non avranno più nulla vicendevolmente a pretendere in relazione ad i fatti di cui in premessa, e conseguentemente rinunceranno a tutte le controversie tra esse relative
alla realizzazione od attuazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata approvato con D.P.G.R. n. 18 in data 25/1/2001 e della Convenzione attuativa del 29.5.2001 ed in particolare:
a) al ricorso di Tym al T.A.R. Liguria Rg n. 708/2013, definito con la sentenza n. 886/2016, passata in giudicato;
b) al ricorso del Comune al T.A.R. Liguria Rg 1024/2015 concluso con la sentenza n. 480/2017;
c) all’appello di Tym al Consiglio di Stato Rg 6168/2017 contro la sentenza del T.A.R. Liguria n. 480/17;
2. La transazione e la rinuncia riguarderanno inoltre:
- ogni ulteriore domanda o pretesa, anche futura, discendente, derivante e/o comunque connessa con l’attuazione dei citati Piano particolareggiato e Convenzione attuativa e richieste di variante o proroga;
- eventuali richieste di esecuzione di giudicati relativi alla vicenda di cui al punto precedente, che siano avanzate dal Comune o da Tym (o eventuali suoi aventi causa).
3. Tym s.r.l. (o eventuali suoi aventi causa) rinuncia sin d'ora ad ogni richiesta di proroga e/o variante urbanistica del Piano particolareggiato di iniziativa privata approvato con D.P.G.R. n. 18 in data 25/1/2001, nonché ad ogni altro diritto/pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno vantato nei confronti del Comune di Arenzano, anche (ma non solo) in virtù della sentenza del T.A.R. Liguria n. 886/2016.
4. Nel caso d’avvio da parte di TYM s.r.l. delle azioni per l’adempimento degli obblighi sopra accettati e del mancato completamento nel termine di 120 giorni decorrenti dalla stipula del presente atto come sopra fissato, il Comune di
Arenzano potrà, non oltre un anno decorrente dalla stipula del presente atto, in relazione all’adempimento integrale sebbene tardivo e alle ragioni del ritardo, decidere di non invocare la risoluzione della transazione.
ARTICOLO 9 – VALORE DEL CONTRATTO E SPESE
1. Ai soli effetti dell’iscrizione del presente contratto a repertorio, le parti dichiarano che il valore convenzionale del presente atto è di € 722.450,00 (euro settecentoventiduemilaquattrocentocinquanta/00) e concordano che tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese la stipulazione, registrazione e trascrizione sono a carico di Tym. Conseguentemente, restano a carico di Tym le spese derivanti dalla cessione dei beni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente atto, nessuna esclusa o eccettuata.
ARTICOLO 10 – ALLEGATI
1. Le parti dichiarano che tutti gli atti richiamati nel presente contratto sono dalle stesse conosciuti ed accettati anche se non materialmente allegati.
Richiesto, io Segretario comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, da me redatto con strumenti informatici su pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà e a conferma con me lo sottoscrivono in mia presenza.
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L’UFFICIALE ROGANTE
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