ECMA CONDIZIONI DI VENDITA
ECMA CONDIZIONI DI VENDITA
1. Campo d’applicazione
1.1. Le presenti condizioni generali di vendita ECMA sono applicabili a tutti i contratti conclusi fra i fabbricanti di astucci pieghevoli e i propri clienti.
1.2 Qualsiasi modifica delle presenti condizioni sarà vincolante soltanto se riconosciuta espressamente per iscritto da ECMA.
2. Offerte
2.1. Le offerte non confermate dal cliente entro un mese si considerano scadute, a meno che non sia stato concordato diversamente.
2.2. Gli ordini debbono corrispondere alle quantità offerte. In caso di difformità tra quantitativi ordinati e quantitativi offerti il prezzo dovrà essere rideterminato dalle parti.
2.3. Le spese amministrative, risultanti da un eccessivo prezzo offerto, verranno addebitate dal fabbricante al cliente, se l’offerta non verrà seguita da un ordine a condizione che il fabbricante abbia preventivamente informato il cliente.
2.4. Nel caso in cui la preparazione di un’offerta comportasse costi di sviluppo e spese tecniche, di campionamento e di prove, tali spese verranno addebitate dal fabbricante al cliente.
2.5. La proprietà del design delle scatole di cartone continuerà a spettare al fabbricante. Tali nuovi design non potranno essere utilizzati dal cliente senza pagamento e/o accordo scritto.
2.6. I prezzi sono determinati sulla base degli elementi specificati dal cliente nell’ambito dell’ordine. In caso di variazioni, i prezzi dovranno essere ridefiniti
2.7. Il fabbricante potrà assumere la responsabilità per la qualità delle scatole di cartone solamente nel caso in cui abbia avuto la piena responsabilità per l’acquisto del cartone.
3. Conferma degli ordini – Contratti
3.1. Il fabbricante sarà tenuto ad effettuare la fornitura al cliente solo previa conferma scritta o elettronica dell’ordinazione, confermando tutti i dettagli dell’offerta. Tale conferma dovrà essere inviata dal fabbricante al cliente entro e non oltre due settimane dalla data di ricezione dell’ordinazione.
3.2. Il piano di consegna delle scatole di cartone dovrà essere chiaramente specificato; esso costituisce parte del prezzo di costo. Se il cliente dovesse decidere di dilazionare la consegna, il fabbricante gli addebiterà i costi di magazzinaggio (secondo il numero di pallet a settimana).
3.3. Nel caso in cui il periodo di validità del contratto ecceda 6 mesi, debbono essere inserite delle clausole relative alle quantità e alla consegna della merce, nonché una clausola riguardante il prezzo delle materie prime.
3.4. In caso di modifica di alcuni elementi della conferma d’ordine da parte del cliente, il fabbricante si riserva il diritto di adeguare i prezzi conformemente a tale modifica.
3.5. I prezzi indicati nelle conferme d’ordine e nei contratti si basano sui prezzi delle materie prime alla data della firma della conferma d’ordine o del contratto. Nel caso in cui si verificassero delle modifiche dei prezzi delle materie prime, le parti contraenti si impegnano a condurre nuove negoziazioni per fissare i prezzi per il periodo convenuto. Se le parti non dovessero raggiungere un accordo ragionevole, il fabbricante si riserva il diritto di risolvere il contratto unilateralmente.
3.6. In caso di cancellazione di un ordine da parte del cliente, il fabbricante addebiterà al cliente l’intero prezzo del cartone riservato per l’ordine, più tutte le spese accessorie sostenute dal fabbricante.
4. Consegna, Fatturazione
4.1. La merce verrà spedita e fatturata alla data di consegna stabilita nella conferma d’ordine o nel contratto.
4.2. Nel caso in cui la consegna dell’intera quantità non fosse effettuata nel periodo convenuto, la merce e i costi addizionali di magazzinaggio (secondo il numero di pallet a settimana) verranno addebitati al cliente.
4.3. La qualità dei prodotti finiti non potrà essere garantita in caso di magazzinaggio di oltre sei mesi dalla data di produzione.
4.4. Se il cartone destinato all’ordinazione non viene lavorato entro tre mesi dalla data di consegna convenuta, esso verrà addebitato al cliente come pure i costi di magazzinaggio (secondo il numero di pallet a settimana).
5. Diritti di riproduzione
5.1. Il cliente esonererà, risarcirà e solleverà sempre e terrà sempre indenne il fabbricante da qualsiasi reclamo per la violazione dei diritti d’autore e/o industriale nel caso di produzione o riproduzione in
conformità all’ordine e alle istruzioni del cliente, e/o di materiali e/o testi, design per marchi di fabbrica, e di dispositivi per l’apertura e la chiusura delle scatole di cartone, messi a disposizione del fabbricante dal cliente oppure da terzi da parte del cliente.
5.2. Il cliente solleverà il fabbricante dalle domande di risarcimento relative a tali reclami, ammesse da un tribunale competente.
5.3. Tutti i design, diapositive, negativi, stampe, cilindri da stampa, utensili per profilare, pellicole e dati digitali predisposti dal fabbricante rimarranno di sua proprietà, anche se il cliente abbia contribuito alla loro creazione.
5.4. I progetti, disegni, xxxxxxx, bozze di stampa e il materiale non lavorato verranno immagazzinati dal fabbricante a rischio del cliente.
5.5. Il magazzinaggio dei materiali di cui al paragrafo 5.3 terminerà un anno dal loro ultimo uso.
6. Tolleranze
6.1. Stampa: La stampa verrà effettuata secondo le norme internazionalmente riconosciute e in conformità delle tolleranze convenute. Le bozze di stampa, i testi e i codici a barre approvati dal cliente saranno vincolanti. La produzione in conformità di queste norme non potrà dar luogo a reclami.
Quantità: Le tolleranze sulle quantità consegnate sono stabilite sulla base di determinazioni inerenti quantità, materiali, processi produttivi, dimensioni, ecc. L’esatta percentuale di tolleranza sarà specificata sulla conferma dell’ordine. In assenza di una specifica nella conferma, la fornitura dovrà ritenersi conforme se le quantità non eccedano o siano inferiore del 10% rispetto a quanto convenuto.
7. Imballaggio
7.1. Le caratteristiche dell’imballaggio debbono essere specificate e accettate nella conferma d’ordine o nel contratto. Qualsiasi modifica delle caratteristiche convenute verranno addebitate separatamente.
8. Accettazione della merce (reclami, responsabilità)
8.1. Qualsiasi reclamo relativo alla spedizione dovrà essere presentato per iscritto entro 8 giorni dalla data di consegna. Se il reclamo concerne danni nati durante il trasporto, il reclamo dovrà essere presentato immediatamente al ricevimento della merce.
8.2. Materiali riconosciuti difettosi dal fabbricante verranno sostituiti o accreditati. Il fabbricante non sarà obbligato a pagare i danni indiretti.
8.3. Se una parte della spedizione dovesse dare luogo a un reclamo, verrà applicato il principio della riduzione dei danni per conseguenze negative per il resto della spedizione.
8.4. Qualsiasi reclamo qualitativo non accettato dal fabbricante verrà sottoposto a un collegio arbitrale.
8.5. La responsabilità del fabbricante sarà limitata all’ammontare della fattura. Esso non avrà nessuna responsabilità per i danni indiretti.
8.6. L’improprio magazzinaggio o utilizzo della merce da parte del cliente preclude la responsabilità del fabbricante.
8.7. Il cliente non potrà in nessun caso inoltrare un reclamo contro il fabbricante dopo l’utilizzazione, la lavorazione o la trasformazione della merce consegnata.
9. Proprietà della merce
9.1. Il fabbricante continuerà ad avere il diritto di proprietà della merce consegnata fino pagamento integrale della fattura.
10. Pagamento
10.1. Il pagamento integrale della fattura dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura.
10.2. Un’eventuale modifica del termine di pagamento verrà addebitata separatamente dal fabbricante al cliente.
11. Forza maggiore
11.1. La forza maggiore, come p.e. scioperi, trasporto ritardato, sommosse, disordini, guerra, o qualunque altra causa esterna alla volontà del fabbricante per la quale venga interrotta la fornitura o l’esecuzione del contratto, esonererà il fabbricante dai propri obblighi di fornitura. Se le circostanze lo permettono, il fabbricante avvertirà il cliente per iscritto.
12. Controversie
12.1 Qualsiasi controversia fra il fabbricante e il cliente verrà sottoposta ad un collegio arbitrale, composto dalle parti, che a tale scopo nomineranno ciascuno un arbitro, non facente parte del proprio personale, mentre un terzo arbitro verrà nominato dai due arbitri sopraccitati, oppure nel caso in cui essi non potessero accordarsi in materia, dal presidente del Foro territorialmente competente con riferimento all’ubicazione del fabbricante. La procedura verrà condotta in conformità delle norme stabilite dagli arbitri.
12.2 Nel caso in cui una controversia non potesse essere risolta mediante arbitrato, il Foro competente sarà, a discrezione del fabbricante, il Foro sito nel luogo dove si trova la sede legale del fabbricante ovvero il Foro territorialmente competente rispetto all’unità locale di produzione.
12.3 Tutte le controversie saranno soggette alla giurisdizione del paese in cui è sito il tribunale competente.
L’Aia, Novembre 1999.