ALL RISKS
Capitolato speciale dell’assicurazione
ALL RISKS
DANNI DIRETTI XX XXXXXXXXX
Decorrenza | ore 24,00 | del | ……………… |
Scadenza | ore 24,00 | del | ……………… |
Definizioni di polizza
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Apparecchiature elettroniche:
sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers.
Arredamento:
Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti.
Attrezzature:
Mobilio ed arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché‚ di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - elaboratori elettronici - serbatoi metallici e tubazioni.
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione:
il contratto di assicurazione.
Contraente:
ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL - Xxx Xxxx xx Xxxxxxx xx. 0 - 00000 XXXXX XX
Codice Fiscale /P. IVA nr. 92000020245 / 02026520243
Dati:
Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
Esplodenti:
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Fabbricato:
L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi, recinzioni, muri di cinta, e opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.
Franchigia:
Importo del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario:
Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.
Macchinario:
Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché‚ di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, attrezzature, arredamento e apparecchiature elettroniche.
Merci:
Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi esplodenti.
Polizza:
il documento che prova l’assicurazione.
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto
Percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:
…………………………..
Supporti di dati:
qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda preforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892 - 1893 e 1894 C.C.), così come la mancata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio stesso (art. 1898 C.C.), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione.
Tuttavia nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato possa provare che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede, non decadrà dal diritto all’indennizzo totale o parziale. La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C..
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 6 – Durata del contratto
Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C..
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
relativamente ai danni materiali e diretti
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall’art. 1914 C.C.;
b) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
relativamente ai danni indiretti esclusivamente laddove attivata la specifica sezione di polizza
e) eseguire con la dovuta diligenza, e permettere che siano eseguiti, tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all’attività dichiarata;
f) fornire a sue spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;
g) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 12 - Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 9.
I Periti devono inoltre:
- per i danni diretti:
3 a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose
medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 delle Norme che regolano l’Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx.
- per i danni indiretti, esclusivamente laddove attivata la specifica sezione di polizza:
3 b) determinare i dati previsti all’articolo Assicurazione parziale delle Norme che regolano l’Assicurazione Danni Indiretti;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità delle condizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità Giudiziaria.
Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.
E’ tenuto inoltre a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tale indennizzo - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 14 - Limiti di indennizzo
In caso di sinistro la Società non potrà essere tenuta a pagare importi superiori a quelli indicati nella scheda di polizza quali limiti di indennizzo, salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C..
Per i danni indiretti, esclusivamente qualora attivata la specifica sezione di polizza, la somma assicurata rappresenterà anche il limite di indennizzo per periodo di assicurazione.
Art. 15 - Franchigie
In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione delle franchigie stabilite nella scheda di polizza, che rimarranno a carico dell’Assicurato stesso, e successivamente all’applicazione del disposto del precedente art. 14.
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione senza tenere conto delle predette franchigie che verranno detratte successivamente dall’importo calcolato.
Art. 16 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione del sinistro, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto
qualora dal procedimento stesso risulti che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell’Assicurato medesimo o del Contraente.
Art. 17 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
S E Z I O N E – D A N N I D I R E T T I
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI
Art.1 - Rischio assicurato
La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati qualunque ne sia la causa, salvo quanto di seguito espressamente escluso o delimitato.
L'assicurazione è prestata per tutti i beni immobili e mobili, secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza, ivi compresi, salvo diversa pattuizione, i beni di proprietà di terzi.
La Società risarcisce altresì
• i danni causati con colpa grave del Contrente/Assicurato;
• i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
• le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici, termici e di condizionamento che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi contenuto, entro il limite indicato in Scheda di Polizza;
• le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino idoneo scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile, partita per partita, a termini di polizza, fermo quanto disposto dall'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di:
1. atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
1.a. atti di terrorismo intendendosi per tale un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;
1.b. atti di sabotaggio organizzato intendendosi per tale un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento o smottamento del terreno, valanghe, slavine;
4. alluvioni, inondazioni, allagamento;
5. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) dovuti a / causati da:
6. dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori;
7. furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, scippo, rapina, saccheggio, estorsione, frode, truffa, malversazione e loro tentativi;
8. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno;
9. lavori di montaggio, collaudo, smontaggio, manutenzione, revisione di macchinario; lavori di costruzione, manutenzione, modifica, trasformazione di fabbricati, quali ad esempio lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento. Non sono in ogni caso esclusi i danni di incendio, esplosione, scoppio;
10. guasti meccanici di macchinario, attrezzature, arredamento; si precisa che devono intendersi in ogni caso esclusi i danni alle cose assicurate causati dalla rottura violenta di turbine, compressori, cilindri di motori, cilindri idraulici, volani, o altre parti di macchinario soggette a forza centrifuga, trasformatori e interruttori in olio;
11. errori di progettazione, di calcolo, e/o di realizzazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua
un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente esclusa;
12. errori di lavorazione e impiego di prodotti difettosi che influiscano direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione; vizio di prodotto;
13. danni indiretti di qualunque natura;
14. deterioramento, logorio, usura, corrosione, ossidazione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, siccità, stillicidio, variazione di temperatura, fermentazione, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza e finitura delle merci; termiti, insetti, vermi, roditori;
15. materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
16. interruzioni od alterazioni di processo che danneggino le merci in lavorazione a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi;
17. sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua. Laddove ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
18. eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, o fornitore delle cose assicurate;
19. ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
20. inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;
21. virus informatici di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
22. impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
23. prodotti contenenti amianto, amianto.
Art. 3 - Beni esclusi
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;
f) strade e pavimentazioni all’aperto;
g) terreni, boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
h) merci se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi,
l) aeromobili, natanti;
m) enti/beni in leasing se ed in quanto assicurati da altre polizze;
Art. 4 – Particolari delimitazioni di garanzia
Ferme le esclusioni di cui agli artt. 2 e 3, si conviene quanto segue:
1. Eventi atmosferici: relativamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, la Società non risponde dei danni:
a) verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) subiti da:
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- merci e/o enti posti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici / tensostrutture e quanto in essi contenuto;
- lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato in Scheda di Polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in Scheda di Polizza.
2. Sovraccarico neve: relativamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati,la Società non risponde dei danni causati:
- ai fabbricati non conformi alle norme vigenti all’epoca della loro costruzione relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- a capannoni pressostatici / tensostrutture e simili, ed al loro contenuto; Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell’importo indicato in Scheda di Polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in Scheda di Polizza.
3. Gelo: relativamente ai danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo, la Società risponde esclusivamente dei danni dovuti alla rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici, purché non conseguente ad una interruzione di attività superiore alle 48 ore.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato in Scheda di Polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in Scheda di Polizza.
4. Fenomeno elettrico: relativamente ai danni materiali e diretti di fenomeno elettrico al macchinario, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- alle apparecchiature elettroniche, salvo quanto in appresso indicato. Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato in Scheda di Polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in Scheda di Polizza.
5. Xxxxx ad apparecchiature elettroniche: Relativamente ai danni materiali e diretti di fenomeno elettrico alle apparecchiature elettroniche per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati la Società non risponde dei danni:
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
o controlli di funzionalità;
o manutenzione preventiva;
o eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
o eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
Sono compresi i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati distrutti, o danneggiati nonché quelli per la ricostruzione dei Dati contenuti nei supporti stessi (assicurati dall’ultima copia di sicurezza):
1. Tali costi s’intendono garantiti sino al 5% del limite stabilito in Scheda di polizza per i danni alle apparecchiature elettroniche.
2. Non sono in ogni caso indennizzabili i costi per la ricostruzione dei Dati perduti o alterati per errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato in Scheda di Polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a quella indicata nella Scheda di polizza.
6. Eventi sociopolitici: con riferimento ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in occasione di
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi,
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato in Scheda di Polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in Scheda di Polizza.
Inoltre con riferimento ai danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l’occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, la Società risponderà dei soli danni di incendio, esplosione, scoppio.
Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
i) Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
ii) Macchinario, attrezzature e arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
iii) Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al
prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina:
• per i fabbricati, applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
• per macchinario, attrezzature, arredamento e merci (punti II e III), deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché’ gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Art. 6 – Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE DANNI DIRETTI
1. Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato
La Società, a parziale deroga dell'art. 2 a)1.a e dell’art. 2 a)1.b ‘Esclusioni’ delle Norme che regolano l’Assicurazione dei Xxxxx Xxxxxxx, risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato come definiti nel suddetto articolo.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare al tasso annuo dello 0,03 ‰.
2. Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.
3. Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all’art.6 delle Norme che regolano l’assicurazione Danni Diretti qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
4. Grandine
La Società, a parziale deroga dell’art. 4.1 b) ‘Particolari delimitazioni di garanzia’ delle Norme che regolano l’Assicurazione dei Xxxxx Xxxxxxx, risponde dei danni a lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica, causati da grandine.
5. Terremoto
La Società, a parziale deroga dell'art. 2 a).3 delle Norme che regolano l’Assicurazione dei Xxxxx Xxxxxxx risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
6. Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società, a parziale deroga dell'art. 2 a).4 delle Norme che regolano l’Assicurazione dei Danni Diretti risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Restano comunque esclusi i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno direttamente causati agli enti assicurati anche se conseguenti ad inondazioni, alluvioni od allagamenti.
La Società non risponde dei danni ad enti mobili all’aperto ed alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.
7. Cose assicurabili a condizioni speciali
A parziale deroga dell'art., 3 b), c), d), e) delle Norme che regolano l’Assicurazione Danni Diretti, la Società risponde, nei limiti della somma indicata in Scheda di Polizza senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 6 delle Norme che regolano l’Assicurazione dei Danni Diretti del solo del costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
8. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:
• per i fabbricati, la spesa per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
• per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. Agli effetti art.6 delle Norme che regolano l’assicurazione Xxxxx Xxxxxxx, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
6. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
9. Parziale deroga alla regola proporzionale (per le partite Fabbricati, Macchinari)
A parziale deroga dell'art. 6 delle Norme che regolano l’assicurazione Xxxxx Xxxxxxx, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 6 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. In ogni caso, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.
10. Assicurazione con dichiarazione di valore
a) Il Contraente o l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite Fabbricati e Macchinari comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, Macchinari (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nelle ubicazioni descritte in polizza; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nel Nota Bene in calce, dalla ...................................... in data .................... (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dal Contraente o dall'Assicurato alla Società con vincolo di riservatezza.
Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
b) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui art.6 delle Norme che regolano l’assicurazione Xxxxx Xxxxxxx. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente condizione per quanto riguarda il predetto art.6 delle Norme che regolano l’assicurazione Xxxxx Xxxxxxx.
c) Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto a), non anteriore nè posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.
d) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite di cui al punto a) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
1) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
2) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite;
purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti d1) e d2) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro saranno assoggettate alla regola proporzionale (art.6 delle Norme che regolano l’assicurazione Xxxxx Xxxxxxx) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.
Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
I) imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente condizione;
II) relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto a), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
La Società provvederà quindi all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente o dell'Assicurato che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
Con la predetta appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto d 1) e 2), circa i quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
Se il Contraente o l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini suddetti del rapporto di aggiornamento, la Società emetterà l'appendice di regolazione del premio, in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
e) La differenza di premio dovuta a termine delle suddette condizioni dovrà essere versata alla Società entro 30 giorni
dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento ai termini dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
f) Oltre a quanto specificamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione o alle Norme che regolano l’Assicurazione dei Xxxxx Xxxxxxx.
NOTA BENE
Per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
Per i macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
11. Decentramento merci
Si prende atto che parte delle merci per un valore non eccedente il limite indicato in Scheda di Polizza, s'intendono garantite anche in lavorazione presso terzi entro il territorio dello Stato Italiano conformemente alle registrazioni allo scopo tenute dall'Assicurato con un massimo però di garanzia per ogni singola località come indicato in Scheda di Polizza.
L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località. Il Contraente dichiara inoltre che tale estensione di garanzia riguarda la totalità delle merci in lavorazione presso terzi esistenti complessivamente in tutte le località.
Per i suddetti enti decentrati, eventuali limiti d’indennizzo previsti per specifiche garanzie di polizza verranno applicati al massimo limite per singola località indicato al primo comma del presente articolo.
Sono comunque esclusi i danni derivanti da furto, rapina ed estorsione, nonché i danni occorsi ai predetti enti in occasione di trasporto.
12. Decentramento macchinari e merci
Si prende atto che parte delle merci nonché parte dei macchinari, per un valore non eccedente il limite indicato in Scheda di Polizza, s'intendono garantiti anche presso terzi entro il territorio dello Stato Italiano conformemente alle registrazioni allo scopo tenute dall'Assicurato con un massimo però di garanzia per ogni singola località come indicato in Scheda di Polizza.
L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località. Il Contraente dichiara inoltre che tale estensione di garanzia riguarda la totalità delle merci e dei macchinari presso terzi esistenti complessivamente in tutte le località.
Per i suddetti enti decentrati, eventuali limiti d’indennizzo previsti per specifiche garanzie di polizza verranno applicati al massimo limite per singola località indicato al primo comma del presente articolo.
Sono comunque esclusi i danni occorsi ai predetti enti in occasione di trasporto.
13. Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 16 "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo 16, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
In caso di sinistro l'Assicurato potrà avvalersi della presente clausola oppure richiedere l'applicazione della Condizione Particolare "Anticipo indennizzi" qualora operante.
N.B.: L'ultimo comma va inserito se è prevista anche la Condizione Particolare "Anticipo indennizzi".
14. Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori e i clienti, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.
15. Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila/00).
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
16. Spese di ricollocamento
La Società risarcisce le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare – comprese quelle di smontaggio e montaggio – le cose mobili assicurare non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
17. Contiguità vicinanze pericolose
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità del rischio assicurato esistono cose o condizioni che possano determinare aggravamento del rischio.
18. Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
19. Modifiche e variazioni
È nella facoltà del Contraente o dell’Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati e macchinari, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l’obbligo di darne avviso alla Società.
Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni.
In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l’assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d’opera nell’area dello stabilimento.
20. Colaggio impianti automatici di estinzione
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.
La Società non indennizza:
a) i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
b) i danni derivati da gelo;
21. Certificati rilasciati dalle Autorità
Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusura delle indagini preliminari od altri
rilasciati dai Tribunali competenti, la Società si impegna, trascorsi almeno 90 giorni dall’evento, ad indennizzare il danno anche se il Contraento o l’Assicurato fosse oggettivamente impossibilitato a presentare i predetti certificati, fermo restando l’impegno del Contraente o dell’Assicurato a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile pressoi Tribunali o l’Autorità.
Si precisa altresì che la denuncia del sinistro alle Autorità od il Certificato di chiusura delle indagini preliminari non saranno comunque ritenuti necessari perla liquidazione di un danno non attribuibile a fatto costituente reato.
22. Rottura Lastre
La Società indennizza, nei limiti della somma indicata nella scheda di polizza e senza applicazione della regola
proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., i danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di lastre di vetro, cristallo o specchio, comprese iscrizioni o decorazioni, con altre lastre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto ed installazione.
23. Onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché l’eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
24. Onorari progettisti e consulenti
La Società indennizza le spese effettivamente sostenute dal Contraente per gli onorari di progettisti, architetti, ingegneri, consulenti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate nel limite delle tariffe stabilite dai rispettivi ordini professionali e ciò senza l’applicazione del disposto di cui agli articoli Assicurazione Parziale e art. 1907 del C.C.
25. Effetti personali dei dipendenti
La Società indennizza, nei limiti della somma indicata a scheda di polizza e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., i danni subiti da effetti personali dei dipendenti e/o di terzi (esclusi gioielli, preziosi, valori) a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
26. Automezzi in genere di proprietà della Contraente/Assicurato
La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata alla relativa partita, i danni subiti dagli automezzi in genere iscritti al P.R.A. ricoverati sia sottotetto che all’aperto nell’area aziendale.
In caso di sinistro, la valutazione del danno verrà eseguita sulla base del valore commerciale del veicolo.
27. Maggiori costi
A parziale deroga dell’Art. 2/13 delle Norme che regolano l’Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx, la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causate da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnica- mente o commercialmente;
- cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza quindi l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 6 Assicurazione parziale delle Norme che regolano l’assicurazione dei danni diretti.
28. Errore di Manovra
Si precisa che la Società indennizza, nei limiti indicati nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili all’interno dell’area di pertinenza aziendale.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza quindi l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 6 Assicurazione parziale delle Norme che regolano l’assicurazione dei danni diretti.
S E Z I O N E D A N N I I N D I R E T T I
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI
Definizioni valide per la Sezione Xxxxx Xxxxxxxxx
Ad integrazione di quanto previsto nelle Definizioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato, con avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell’I.V.A.:
Volume di affari: quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata nelle ubicazioni indicate in polizza nelle quali l'attività stessa si svolge.
Profitto lordo: la differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio eventualmente non assicurati indicati nella "Scheda di polizza". Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.
Periodo di indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata specificata nella "Scheda di polizza", durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Rapporto di profitto lordo: il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 5 che segue.
Volume di affari annuo: il volume di affari durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art.5 che segue.
Volume di affari di riferimento: il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 5 che segue ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi.
Art. 1 - Rischio assicurato
La Società si obbliga a parziale deroga dell'art. 2 b) 13 delle Norme che regolano l’Assicurazione dei Danni Diretti a risarcire i danni indiretti derivanti da interruzione od intralcio causati all'attività dichiarata, da un sinistro che abbia colpito i beni assicurati, semprechè tale sinistro sia indennizzabile a termini delle Norme che regolano la Sezione Xxxxx Xxxxxxx della presente polizza.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
1. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
2. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.
Art. 3 - Assicurazione parziale e regolazione premio
L’importo indicato in via preventiva alla partita "Profitto Lordo" di scheda di polizza sarà soggetto a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa con la somma che effettivamente risulterà, sia in aumento che in diminuzione; la Società si impegna a tenere garantito un ulteriore importo pari al 30% della somma indicata alla predetta partita.
In caso di sinistro, se la somma assicurata, aumentata del 30%, sarà inferiore all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione. Il premio pagato all'inizio di ogni annualità assicurativa è versato solamente come deposito e l'Assicurato si obbliga a comunicare alla Società, entro 180 giorni dopo il termine di ogni annualità assicurativa, l'ammontare dell'effettivo Profitto Xxxxx conseguito durante il periodo di assicurazione . La differenza di premio dovuto dovrà essere versata alla Società entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento a termini dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Qualora al termine di una annualità assicurativa l'ammontare dell'effettivo Profitto Xxxxx conseguito durante il periodo di assicurazione risultasse inferiore alla somma assicurata, la Società procederà al conteggio del premio dovuto e rimborserà all'Assicurato la differenza tra tale premio ed il premio versato a deposito (escluse le tasse governative).
In ogni caso il premio annuo minimo spettante alla Società non potrà essere inferiore al 70% del premio versato a deposito.
Art. 4 Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro
Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.
Art. 5 - Aggiustamenti
Gli aggiustamenti previsti dalle definizioni di cui alla presente Sezione sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell’attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del "rapporto di profitto lordo", del "rapporto delle retribuzioni" del "volume di affari annuo" e del "volume di affari di riferimento" rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del sinistro se questo non fosse avvenuto, facendo riferimento al sistema di produzione (a puro titolo di esempio “just in time”) e/o alle previsioni di vendita provenienti dall’ufficio marketing.
Art. 6 - Indennizzo pagabile
L'assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:
a) relativamente alla riduzione del volume di affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però
dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito dall'art. 7 che segue
al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.
Art. 7 - Costi fissi di esercizio non assicurati
Se uno o più dei costi fissi dell’attività dichiarata non fossero assicurati con la presente polizza (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo ai sensi della definizione data), nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.
Art. 8 - Decadenza della garanzia
L'assicurazione di cui alla presente Sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.
L'assicurato non sarà comunque liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia dato opportuna comunicazione alla Società; è peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.
Art. 9 – Franchigia sulla Sezione Xxxxx Xxxxxxx
Se dall'assicurazione prestata con la Sezione Xxxxx Xxxxxxx della presente polizza fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta Sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dall’art. 1 della presente Sezione Danni Indiretti che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità del sinistro a termini della Sezione Xxxxx Xxxxxxx.
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE DANNI INDIRETTI
1. Estensione ai servizi pubblici
Se qualunque stabilimento e impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi che forniscono energia, acqua o gas all'Assicurato, situato entro 5 Km. dal luogo indicato nella polizza è colpito da un danno indennizzabile a termini della Sezione Danni Diretti, che causi interruzione o riduzione delle forniture stesse, il relativo danno è considerato come danno agli enti assicurati e le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato sono indennizzabili, a termini della presente polizza.
2. Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite
La garanzia prestata con la presente sezione copre anche eventuali interruzioni od interferenze nell'attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della Sezione Xxxxx Xxxxxxx che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato, mentre sono temporaneamente trasferite per lavorazione presso terzi, comprese Società controllate e consociate, o mentre sono trasportate, o mentre sono in deposito in qualsiasi magazzino.
3. Prolungamento periodo di inattività
A parziale deroga dell'art. 2 delle Norme che regolano l’Assicurazione Danni Indiretti, la Società risponde delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da:
- provvedimenti imposti dalle autorità con un massimo di 15 giorni;
- difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali: - regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.
A tale titolo la Società risarcirà un importo non superiore al 30% della perdita indennizzabile a termini della presente sezione.
4. Multe, penalità o danni per inadempienza contrattuale
La garanzia prestata con la presente sezione è estesa a coprire anche eventuali multe, penalità o danni per inadempienza contrattuale e cioè quanto l'Assicurato sarà stato legalmente obbligato a pagare a fronte di multe, penalità o danni per mancata evasione, totale o parziale, di ordini nei termini previsti dal contratto, causata esclusivamente da un sinistro indennizzabile a termini della Sezione Xxxxx Xxxxxxx.
L'obbligazione massima della Società è fissata in € 100.000,00 per singolo sinistro.
5. Onorari dei Revisori
L'assicurazione è estesa, fino alla concorrenza massima di € 100.000,00 all'equa remunerazione dovuta dall'Assicurato, in caso di sinistro, per il lavoro svolto dalla Società di revisione dallo stesso incaricata, al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, di ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.
6. Onorari dei periti
In caso di danno indennizzabile a termini di polizza, La Società rimborserà, fino alla concorrenza dell’importo indicato in scheda di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché l’eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
7. Interdipendenza interna
Premesso che l'Assicurato svolge o può svolgere o far svolgere a terzi in altre ubicazioni attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno oggetto della presente sezione sarà effettuata non solo in riferimento all'insediamento assicurato interessato dall'evento dannoso garantito dalla Sezione Xxxxx Xxxxxxx, ma anche per quegli altri insediamenti che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito, in base alle condizioni tutte della presente polizza, degli effetti di tale evento dannoso.
La franchigia prevista si applicherà una sola volta sull’importo complessivo delle perdite subite.
8. Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite,
a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000 (centomila/00).
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
9. Articolazione dell’attività in più reparti e/o settori e/o stabilimenti
Se l’attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni di cui ai commi a) e b) dell’art. 6 – Indennizzo Pagabile, si applicheranno separatamente ad ogni settore interessato dal sinistro, restando inteso che se la somma globalmente assicurata per Profitto Lordo è inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando il rapporto di profitto lordo di ogni settore dell’azienda (interessato o no dal sinistro) al rispettivo volume di affari annuo, l’indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto.
Ai fini di cui sopra l’Assicurato dichiara di poter fornire, in caso di sinistro, risultati economici distinti per ciascuno dei reparti e/o settori e/o stabilimenti interessati. In caso contrario la presente condizione si intenderà non operante.
S E Z I O N E F U R T O
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Definizioni valide per la Sezione Furto, Rapina ed Estorsione
Ad integrazione di quanto previsto nelle Definizioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Valori
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Si precisa che si intendono esclusi dalla definizione di valori: metalli e pietre preziose, preziosi, gioielli, perle naturali, di coltura e collezioni; titoli di pegno, documenti e collezioni in genere.
Armadio corazzato
A) Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti.
Battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.
B) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci mobili ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
C) Peso minimo: 300 Kg.
Cassaforte
Mezzo di custodia che soddisfi (come minimo) i seguenti parametri costruttivi:
• Cassaforte a muro
A) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.
B) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.
C) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione.
D) Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
• Cassaforte di grado A
A) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con solimezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.)
B) Movimento di chiusura:
− manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
− rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
C) Peso minimo: 200 Kg. Le casseforti di peso inferiore a 200 Kg. debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
• Cassaforte o mezzo di custodia conforme alla normativa EN 14450, EN 1300
Le casseforti o i mezzi di custodia, conformi alla normativa EN 14450, EN 1300, di peso inferiore a 200 Kg. debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
Serrature e/o chiavi
I termini “serrature” e/o “chiavi” ovunque espressi, comprendono anche i dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.
Vetro antisfondamento
Lastre costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A parziale deroga dell'art. 2b) 7 della Sezione Xxxxx Xxxxxxx, ferme le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate.
È condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
2. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. L'assicurazione è estesa:
a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
b) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone (estorsione). Sia la minaccia e/o la violenza, che la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.
Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella scheda di polizza.
Art.1 - Condizioni di operatività - Mezzi di chiusura dei locali
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le pareti perimetrali, i solai o la copertura in pietra, laterizio, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento, cemento armato.
Resta espressamente convenuto fra le Parti che in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura che siano situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, o a meno di 4 m da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, e tali mezzi di protezione e chiusura siano difformi da:
- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro (Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso, senza effrazione dei serramenti o delle inferriate, ai locali contenenti le cose assicurate);
la Società indennizzerà l’Assicurato previa applicazione dello scoperto indicato nella Scheda di polizza.
Art.2 - Parificazione danni di furto
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina o l’estorsione o per tentare di commetterli.
Art.3 - Assicurazione dei valori
Relativamente ai "Valori", a deroga dell’art. 3 a) della Sezione Xxxxx Xxxxxxx, sono indennizzabili i danni:
1) di furto, rapina ed estorsione all'interno dei locali descritti in polizza;
2) in occasione di:
a) furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
c) furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.
Agli effetti della presente condizione, l’Assicurato dovrà denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella scheda di polizza.
Art.4 - Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Art 6 - Primo rischio assoluto
L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 6 Assicurazione parziale della Sezione Xxxxx Xxxxxxx.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio previsti dall’Art. 9 a) delle Condizioni Generali di Assicurazione saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.
Art.7 - Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro loro reintegro
In caso sinistro i limiti previsti per furto e rapina si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza. Resta tuttavia inteso che, su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società tali limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso, con l’applicazione del tasso indicato in Scheda di Polizza entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.
Art.8 - Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato
La Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Ditta e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Art.9 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società indennizzerà l’Assicurato previa applicazione dello scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
Art.10 - Guasti cagionati dai ladri
In caso di furto o rapina, consumato o tentato, i danni cagionati alle parti del fabbricato, agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture degli stessi, ivi comprese casseforti ed armadi corazzati (escluso il loro contenuto) e le rispettive porte, nonché agli impianti di allarme, ai dispositivi antirapina e ai sistemi di controllo visivo verranno indennizzati previa applicazione della franchigia e nel limite di risarcimento indicati nella Scheda di Polizza.
Art.11 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte
Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di avviso di sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art.12 - Non operatività della Sezione Xxxxx Xxxxxxxxx
Nel caso in cui sia operante la Sezione Danni Indiretti, si precisa che la Società non risarcirà in alcun modo eventuali danni derivanti da interruzioni di attività dovute a sinistri indennizzabili ai sensi delle garanzie prestate dalla presente Sezione Furto, rapina ed estorsione.
Art.13 - Non operatività per enti presso terzi
Si conviene che la presente Sezione Furto, rapina ed estorsione, in ogni caso, deve intendersi operante esclusivamente per gli enti che si trovano presso le ubicazioni espressamente identificate nella scheda di polizza.
Art. 14. Furto di beni ed automezzi di proprietà dell’Assicurato
L’assicurazione è estesa al Furto di beni e di automezzi in genere iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato
ricoverati all’esterno dei locali ma nell’ambito dello stabilimento in aree recintate.
In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro somma superiore a quanto assicurato alla specifica partita di polizza.
Art. 15. Onorari periti
In caso di danno indennizzabile a termini di polizza, La Società rimborserà, fino alla concorrenza dell’importo indicato in scheda di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché l’eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.