REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Approvato con Delib. C.C. n. 18 del 19/05/2010
INDICE
TITOLO I
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto Art. 2 – Competenze
Art. 3 – Servizi cimiteriali Art. 4 – Responsabilità
Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico
CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
Art. 7 – Dichiarazione di morte
Art. 8 – Denuncia della causa di morte Art. 9 – Accertamento necroscopico
Art. 10 – Xxxxx xxxx xxxx’xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
XXXX XXX – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
Art. 11 – Periodo di osservazione dei cadaveri Art. 12 – Modalità di osservazione dei cadaveri Art. 13 – Deposito di osservazione
CAPO IV – FERETRI
Art. 14 – Deposizione della salma nel feretro Art. 15 – Feretri
Art. 16 – Fornitura gratuita di feretri
CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI
Art. 17 – Trasporti funebri
Art. 18 – Esercizio dei trasporti funebri Art. 19 – Orari dei trasporti funebri
Art. 20 – Modalità di trasporto e percorso Art. 21 – Autorizzazione al trasporto di salma
Art. 22 – Trasporto di salme decedute per malattie infettivo-diffusive e portatrici di radioattività
Art. 23 – Trasporto all’estero o dall’estero Art. 24 – Trasporto di resti mortali e ceneri
Art. 25 – Trasferimento di salme senza funerale
TITOLO II
CAPO I – CIMITERI
Art. 26 – Cimiteri comunali
Art. 27 – Ricevimento salme nei cimiteri Art. 28 – Spazi all’interno dei cimiteri
Art. 29 – Documentazione di accompagnamento delle salme
CAPO II – INUMAZIONE
Art. 30 – Sepolture per inumazione Art. 31 – Campi comuni
Art. 32 – Modalità di inumazione Art. 33 – Caratteristiche delle fosse
Art. 34 – Cippi, lapidi e copri tomba sulle fosse a terra
CAPO III
SEZIONE I – CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE
Art. 35 – Sepolture private
Art. 36 – Diritto d’uso delle sepolture private
Art. 37 – Responsabilità dei richiedenti concessioni e servizi cimiteriali
SEZIONE II – CONCESSIONE DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE: LOCULI E CELLETTE
Art. 38 – Assegnazione delle concessioni cimiteriali Art. 39 – Concessioni cimiteriali
Art. 40 – Diritto di tumulazione
Art. 41 – Durata delle concessioni – rinnovo Art. 42 – tariffa di concessione loculi
Art. 43 – Retrocessione della concessione di loculi e cellette Art. 44 – Assegnazione provvisoria dei loculi
Art. 45 – Lapidi
SEZIONE III – SEPOLTURE COSTRUITE DAI PRIVATI SU AREE AVUTE IN CONCESSIONE
Art. 46 – Concessione di aree per sepolture private Art. 47 – Disciplina delle concessioni di aree
Art. 48 – Progetti di costruzioni e collaudi
Art. 49 – Durata delle concessioni di tombe private Art.50 – Aventi diritto alla sepoltura
Art. 51 – Tumulazione in casi particolari
Art. 52 – Concessione di aree a più concessionari Art. 53 – Manutenzione delle tombe private
Art. 54 – Esaurimento loculi nelle tombe private Art. 55 – Revoca della concessione
Art. 56 – Decadenza della concessione
Art. 57 - Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali e dei sepolcri privati Art. 58 – Estinzione della concessione
CAPO IV – NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVROI NEI CIMITERI
Art. 59 – Autorizzazione ai lavori Art. 60 – Orario di lavoro
Art. 61 – Esecuzione dei lavori Art. 62 – Personale delle imprese
Art. 63 – Tempi di esecuzione dei lavori
Art. 64 – Responsabilità ed oneri dei concessionari
CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 65 – Esumazioni ed estumulazioni Art. 66 – Esumazioni ordinarie
Art. 67 – Esumazioni straorinarie Art. 68 – Estumulazioni ordinarie
Art. 69 – Estumulazioni straordinarie
Art. 70 – Spese per esumazioni ed estumulazioni Art. 71 – Raccolta resti mortali
Art. 72 – Reato di vilipendio di cadavere
Art. 73 – Materiali ed opere installate sulle sepolture
Art. 74 – Rinvenimento di oggetti preziosi o ricorsi personali
TITOLO III - CREMAZIONE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 75 – Disposizione generale Art. 76 – Esercizio alla cremazione
Art. 77 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri
Art. 78 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili Art. 79 – Caratteristiche delle urne cinerarie
CAPO II – DESTINAZIONE DELLE CENERI
Art. 81 – Inumazione dell’urna cineraria
SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA
Art. 82 – Soggetto affidatario dell’urna cineraria Art. 83 – Procedura per l’affidamento
SEZIONE II – DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 84 – Dispersione delle ceneri
Art. 85 – Luoghi di dispersione delle ceneri Art. 86 – Procedura per la dispersione
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 87 – Senso comunitario della morte
Art. 88 – Registri per l’affidamento e la dispersione
TITOLO IV
CAPO I - POLIZIA E CUSTODIA DEI CIMITERI
Art. 89 - Orario di apertura dei cimiteri Art. 90 - Accesso nei cimiteri
Art. 91 - Atti e comportamenti vietati all’interno dei cimiteri Art. 92 - Attribuzioni dell’addetto ai servizi cimiteriali
CAPO II - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 93 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti Art. 94 - Provvedimenti urgenti
Art. 95 - Efficacia delle disposizioni Art. 96 - Interpretazione delle norme Art. 97 – Sanzioni
Art. 98 - Entrata in vigore
TITOLO I CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO
1) La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria); alla Legge 30 marzo 2001,
n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e alla Legge Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).
ART. 2 COMPETENZE
1) Le funzioni di polizia mortuaria, ad eccezione di quelle attribuite al Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, sono esercitate dal Dirigente o Responsabile del Servizio di Stato civile, il quale provvede alla redazione degli ordinativi delle operazioni cimiteriali, alla fissazione dei funerali e dei trasporti funebri, alla assegnazione delle sepolture, alla tenuta dei registri cimiteriali ed in generale a tutti gli adempimenti di polizia mortuaria di competenza dei Comuni e previsti dalla normativa indicata all’art. 1, compresa la vigilanza sulla corretta gestione del contratto d’appalto per i servizi cimiteriali.
2) All’Ufficio Tecnico Comunale spettano i collaudi di tutti i lavori, le verifiche tecniche sulle condizioni di conservazione degli stabili comunali ed in generale la competenza in ordine all’edilizia e agli adempimenti tecnici e manutentivi nei cimiteri.
ART. 3 SERVIZI CIMITERIALI
1) I servizi cimiteriali, consistenti nelle tumulazioni, inumazioni, trasferimenti di salme, esumazioni, estumulazioni e altre operazioni cimiteriali, diserbo, riordino, pulizia, ecc. nei cimiteri comunali del capoluogo e delle frazioni, sono assicurati attraverso una delle forme di gestione contemplate dall’ art. 113 del Testo unico degli enti locali.
2) La Società appaltatrice gestisce il servizio come indicato nel capitolato e nel contratto d’appalto all’uopo sottoscritto.
ART. 4 RESPONSABILITA’
1) Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito, così come per situazioni causate o provocate dall’eventuale ditta concessionaria del servizio.
2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.
ART. 5
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, così classificati dalla legge o specificati dal presente regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a) il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo di decesso all’obitorio o al deposito di osservazione;
b) l’esumazione ordinaria;
c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
d) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
e) il servizio di osservazione dei cadaveri;
f) eventuali altre operazioni straordinarie decise come gratuite dalla Giunta Comunale.
2) Gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
ART. 6
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
1) Al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, presso l’ufficio Stato Civile sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, su supporto cartaceo o informatico, i registri cimiteriali compilati cronologicamente dagli addetti.
2) Sono inoltre disponibili per il pubblico nell’ufficio di Stato Civile:
a) l’orario di apertura e chiusura del cimitero del capoluogo;
b) copia del presente regolamento, del D.P.R. 285/90 e della L.R. 19/2004;
c) l’orario dei funerali disposto con ordinanza del Sindaco;
d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della vigente normativa in materia di accesso.
CAPO II
DICHIARAZIONE DI MORTE E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
ART. 7 DICHIARAZIONE DI MORTE
1) Di ogni decesso deve essere dato avviso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si è verificato, entro il termine di ventiquattro ore dalla morte, al fine di ottenere l’autorizzazione al seppellimento del cadavere che, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, di norma non può essere rilasciata prima che siano decorse almeno ventiquattro ore dal decesso.
2) Tale dichiarazione deve essere fatta da un congiunto oppure da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, fornendo all’Ufficiale dello Stato Civile le generalità e i dati riguardanti l’età, il sesso e lo
stato civile del defunto. Se la morte si è verificata fuori dall’abitazione del defunto la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne sono informate.
3) In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento il direttore o chi ne è delegato dall’amministrazione deve trasmettere l’avviso di morte all’Ufficiale dello Stato Civile, nel termine fissato al primo comma, con le indicazioni stabilite nell’art. 72 dell’Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 396/2000;
4) A prescindere dai casi di cui ai precedenti commi, chiunque rinvenga in luogo pubblico o privato un cadavere, parti di esso, resti mortali od ossa umane, è tenuto ad informare immediatamente l’Autorità comunale. L’obbligo si estende anche al rinvenimento di feti nati morti e di prodotti abortivi di qualsiasi età di gestazione.
5) Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età, non dichiarati nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’AUSL competente. La domanda di seppellimento, presentata dai parenti o da chi per essi alla citata AUSL, deve essere accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. A richiesta dei genitori nei cimiteri possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.
ART. 8
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
1) Ai sensi dell’art. 103 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico hanno l’obbligo, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, di denunciare al Sindaco la malattia da essi ritenuta causa della morte. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro ventiquattro ore dal decesso su apposita scheda ISTAT, distinta a seconda che si tratti di maschio o femmina, dal medico curante o, per coloro che sono deceduti senza assistenza medica, dal medico necroscopo.
2) Nel caso possa esservi il dubbio di una causa delittuosa, la denuncia dovrà essere fatta anche all’Autorità Giudiziaria.
ART. 9 ACCERTAMENTO NECROSCOPICO
1) In ogni caso, la morte di una persona dovrà essere sempre accertata dal medico necroscopo, il quale dovrà rilasciare certificato con l’indicazione della causa di morte e del periodo di osservazione. Sulla base di tale certificato e, quando non si tratti di decesso dovuto a causa delittuosa, l’Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà la sepoltura ed il trasporto della salma.
2) La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non oltre le 30 ore, salvo i casi di cui agli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 285/90.
ART. 10
NULLA – OSTA DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
1) Nei casi di morte dovuta a reato e di norma nei casi di morte violenta, fermo l’obbligo dell’accertamento sanitario ai sensi dell’articolo precedente, l’autorizzazione alla sepoltura e al trasporto del feretro saranno subordinati al nulla osta dell’Autorità Giudiziaria.
2) Nel caso di rinvenimento di membra e di ossa umane o di parti di cadavere, successivamente all’esame delle stesse da parte del medico incaricato, il trasporto e la sepoltura potranno essere disposti solo in seguito al rilascio del nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria alla quale saranno stati comunicati i risultati degli accertamenti medici.
CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
ART. 11
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
1) Di nessun cadavere può di norma essere consentita l’autopsia, l’imbalsamazione o altri trattamenti conservativi, la congelazione, la conservazione in frigorifero, la tumulazione, l’inumazione o la cremazione prima che siano trascorse ventiquattro ore di osservazione a partire dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, nonché accertamento alla morte mediante registrazione elettrocardiografica continua di durata non inferiore a venti minuti primi.
2) In caso di morte improvvisa e quando vi possono essere dubbi di morte apparente, l’osservazione deve essere protratta sino a quarantotto ore, salvo che il medico necroscopo non disponga l’accertamento strumentale di cui al comma precedente.
3) Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva oppure il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente medico dell’AUSL, il Sindaco potrà ridurre il periodo di osservazione nel luogo del decesso a meno di ventiquattro ore.
ART. 12
MODALITA’ DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 285/90, durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nei confronti dei cadaveri deceduti per malattia infettivo-diffusiva dovranno essere adottate le misure cautelative eventualmente prescritte dal medico igienista della competente AUSL al fine di evitare il contagio.
ART. 13
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE
Il cimitero del capoluogo è provvisto di un locale, adibito anche a deposito di osservazione dei cadaveri, nei casi previsti dall’art. 12 del D.P.R. n. 285/90 e dall’arti. 4 della L.R. 19/2004.
CAPO IV FERETRI
ART. 14
DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
1) Trascorso il periodo di osservazione di cui al precedente art. 11 e di cui agli artt. 8, 9. 10 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è possibile procedere alla chiusura del feretro.
2) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.
3) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, solo madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4) Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il medico igienista dell’AUSL competente per territorio detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
ART. 15 FERETRI
1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, nonché alla distanza del trasporto funebre e cioè:
a) per inumazione:
• il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
• le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2;
• la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 285/90; qualora si tratti di salme provenienti dall’estero o da altro Comune per le quali sussiste l’obbligo della duplice cassa, le inumazioni di norma sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli o di fori di opportune dimensioni che devono essere praticati anche sul fondo della cassa metallica al fine di evitare che l’acqua stagnante nella stessa impedisca di fatto la mineralizzazione della salma, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
b) per tumulazione:
• la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente esterna, l’altra in metallo, chiusa ermeticamente con saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli articoli 30, 31 e 77 del D.P.R 285/90;
c) per i trasporti all’estero o dall’estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
• si applicano gli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90;
d) per trasferimento da Comune a Comune:
• con percorso superiore a 100 km, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di metallo e l’altra di legno, come previsto dall’art. 30 del citato D.P.R. 285/90;
• con percorso fino a 100 km, è sufficiente il feretro di legno a norma del citato art. 30, punti 5 e 13 del D.P.R. 285/90;
e) per cremazione:
• in caso di trasporto entro 100 km è sufficiente la sola cassa di legno;
• in caso di trasporto oltre i 100 km è necessaria la duplice cassa di metallo e di legno.
2) I trasporti di salme di persone decedute per malattia infettivo-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).
3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se necessario, da parte del medico igienista dell’AUSL o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura a terra, di norma devono essere praticate idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5) Per l’inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno è autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 285/90.
6) E’ fatto salvo il disposto di cui all’art. 31 del citato D.P.R. 285/90.
7) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.
8) E’ consentita l’applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
9) Su ogni feretro deve essere applicata una targhetta metallica con il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
ART. 16
FORNITURA GRATUITA DI FERETRI
Il Comune fornisce gratuitamente la cassa mortuaria, sulla base di apposita richiesta, per le salme di persone residenti in vita nel Comune ed appartenenti esclusivamente a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte
e delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo famigliare e sulla situazione economica degli interessati..
CAPO V TRASPORTI FUNEBRI
ART. 17 TRASPORTI FUNEBRI
1) Il trasporto dei cadaveri nei cimiteri comunali può essere a carico del Comune nel caso di cui al precedente art. 5, 1° comma, lett. b).
2) L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o dell’ufficiale di Stato Civile, la quale deve essere consegnata al necroforo.
3) Per quanto riguarda i carri funebri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/90.
4) Il medico igienista dell’AUSL competente per territorio vigila e controlla sulle condizioni igienico-sanitarie di trasporto delle salme.
ART. 18
ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI
1) Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri è esercitato in regime di libera concorrenza.
2) Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto di trasporto.
3) Il servizio comprende pure il trasporto dei nati morti e quello dei prodotti abortivi, di cui all’art. 7 del D.P.R. 285/90.
4) Il trasporto di salme nell’ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.
ART. 19
ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI
1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con identico provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2) Il Responsabile del servizio di Stato Civile, fisserà l’ora dei funerali di norma secondo l’ordine di presentazione delle richieste.
ART. 20
MODALITA’ DI TRASPORTO E PERCORSO
1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve o più sicuro; nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
2) I cortei funebri debbono di regola seguire la via più breve dall’abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall’abitazione al cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose.
3) In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 15; inoltre se il trasporto, di cui all’art. 30 del D.P.R. 285/90, è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che con mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, alla salma è praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
4) I morti giacenti sul suolo pubblico o lungo la via, per infortunio o morte accidentale, verranno trasportati alla camera mortuaria dell’AUSL.
ART. 21 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA
1) Il trasporto di salma per il cimitero di altro Comune è autorizzato dall’Ufficiale dello Stato Civile o funzionario a ciò delegati a seguito di domanda degli interessati o dell’incaricato delle pompe funebri.
2) La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile.
3) L’autorizzazione al trasporto deve essere consegnata all’incaricato del trasporto e costituisce, assieme all’autorizzazione al seppellimento, la documentazione necessaria che deve essere consegnata al necroforo, una volta che la salma o i resti mortali siano giunti a destinazione.
4) Per i morti di malattie infettivo-diffusive l’autorizzazione al trasporto viene concessa, osservate le norme di cui all’art. 25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90.
5) Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dall’Ufficiale dello Stato Civile o funzionario a ciò delegati, sulla base di quanto disposto dall’art. 79 del D.P.R 285/90. Anche il trasporto delle ceneri in altro Comune è sottoposto ad autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile e funzionario a ciò delegato..
6) Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.
ART. 22
TRASPORTO DI SALME DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVO-
DIFFUSIVE
E PORTATRICI DI RADIOATTIVITA’
1) Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il medico igienista dell’AUSL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2) Quando per misure igieniche sia necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione presso il cimitero anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi la sepoltura.
3) E’ consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4) Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il medico igienista dell’AUSL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
ART. 23
TRASPORTI ALL’ESTERO O DALL’ESTERO
Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con X.X. 0/0/0000, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’art. 27 del D.P.R. 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del citato Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 del Regolamento sopra citato.
ART. 24
TRASPORTO DI RESTI MORTALI E CENERI
1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall’Ufficiale di Stato Civile o funzionario a ciò delegati.
2) Se il trasporto è da o per Stato estero, le competenze sono attribuite al Sindaco ai sensi del D.P.C.M. 26.05.2000.
3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4) Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.
ART. 25
TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE
1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all’obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall’esterno.
2) Tale trasporto è a carico del comune.
TITOLO II CAPO I CIMITERI
ART. 26 CIMITERI COMUNALI
1) Il Comune dispone dei seguenti cimiteri:
- Civico o del Capoluogo;
- Cabriolo (secondo cimitero cittadino);
- Bastelli;
- Castione Marchesi;
- Chiusa Ferranda;
- Fornio;
- Parola;
- Pieve Cusignano;
- Rimale;
- Santa Margherita;
- Siccomonte;
2) Il Comune può, con Comuni contermini, costituire consorzi per l’esercizio in comune di un cimitero con la ripartizione delle spese di impianto e di manutenzione in ragione della popolazione.
ART. 27 RICEVIMENTO SALME NEI CIMITERI
Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione e residenza:
a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune;
b) i cadaveri delle persone ovunque decedute.
c) i nati morti, i feti, i prodotti del concepimento, i resti mortali e le ceneri dei cadaveri di cui ai commi a) e b).
ART. 28
SPAZI ALL’INTERNO DEI CIMITERI
1) Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
a) campi d’inumazione;
b) loculi, costruiti dal Comune, per la tumulazione di salme;
c) cellette ossario o cinerarie, costruite dal Comune, per la conservazione di resti mortali e ceneri;
d) aree per la costruzione di sepolture private per famiglie e collettività od individuali, ad es. tombe ipogee familiari, tombe monumentali;
e) ossari comuni, destinati a raccogliere i resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, sottratti alla vista del pubblico;
f) cinerario comune;
g) area per lo spargimento delle ceneri.
2) Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l’ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.
ART. 29
DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE SALME
1) Ogni feretro deve essere accompagnato dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile e, se proviene da altro Comune o dall’estero, dall’autorizzazione al trasporto salma. In mancanza della prescritta documentazione, il necroforo non potrà ricevere la salma per essere inumata o tumulata.
2) E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 del D.P.R. 285/90 e D.P.C.M. 26/5/2000;
CAPO II INUMAZIONE
ART. 30 SEPOLTURE PER INUMAZIONE
1) Le sepolture per inumazione decennale sono gratuite in campi comuni e nei seguenti casi:
a) nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia xxxxxxxxx.
b) nel caso di resti mortali indecomposti alla scadenza della concessione cimiteriale o alla scadenza del turno di rotazione decennale previsto per le inumazioni, per la durata di cinque anni.
2) Sono soggette a pagamento le inumazioni di durata superiore a 10 anni, in aree in concessione e quelle:
a) dei cadaveri estumalati a richiesta del parente prima della scadenza della concessione;
b) dei cadaveri estumulati a richiesta del parente provenienti da edicole/tombe funerarie private;
ART. 31 CAMPI COMUNI
1) Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, minerologica, alle proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2) Tali campi saranno divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un’estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3) Nel cimitero civico esiste un cimitero israelitico dotato di campo comune per inumazione di adulti e di fanciulli.
ART. 32 MODALITA’ DI INUMAZIONE
1) Ogni cadavere destinato all’inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato morti nell’atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2) Per calare un feretro in una fossa si avrà la massima cura e rispetto: l’operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro; deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito ricoperta.
ART. 33 CARATTERISTICHE DELLE FOSSE
1) Ogni fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.
2) Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone adulte devono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l’una dall’altra almeno m. 0,50 da ogni lato; le fosse per i cadaveri di fanciulli di età inferiore a dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
ART. 34
CIPPI, LAPIDI E COPRITOMBA SULLE FOSSE A TERRA
1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo e una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome, data di morte ed eventuale data di nascita del defunto.
2) A richiesta dei privati sulle fosse è consentita, in sostituzione del cippo, l’installazione di copritomba e lapidi, le quali devono essere di materiale resistente e non facilmente deperibile come marmo o pietra ornamentale.
3) Le misure dei copritomba devono essere le seguenti: sulle fosse per adulti m. 1,80 di lunghezza,
m. 0,80 di larghezza e m. 0,40 di altezza massima; sulle fosse per bambini m. 1,50 di lunghezza massima, m. 0,50 di larghezza e m. 0,30 di altezza massima. In ogni caso il copritomba deve avere una superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.
4) Le misure delle lapidi non devono superare m. 1,50 di altezza e m. 0,50 di larghezza sulle fosse per adulti, nonché m. 1,20 di altezza e m. 0,40 di larghezza sulle fosse per bambini.
5) Le lapidi ed i copritomba devono portare inciso o riportato con lettere metalliche almeno il nome, cognome e data di morte del defunto. L’eventuale epigrafe dovrà contenere esclusivamente una breve iscrizione di commemorazione dell’estinto o frasi di circostanza secondo gli usi e le consuetudini; essa non dovrà riportare frasi ingiuriose od offensive nei confronti di persone viventi e non, Istituzioni ed Organi dello Stato o Confessioni Religiose di ogni genere. L’avente causa del defunto sarà responsabile del contenuto della scritta.
6) Ogni monumento o lapide non conforme a quanto prescritto nel presente regolamento sarà rimosso senza preavviso a cura del Comune e le spese saranno poste a carico dell’avente titolo.
7) In caso d’incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione delle sepolture, dai cimiteri potranno essere rimossi d’ufficio, a spese degli aventi causa, i monumenti, le lapidi, i copritomba pericolanti, indecorosi o la cui manutenzione difetti a tal punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
8) La posa delle lapidi o dei monumenti è a cura e spese dell’avente causa, il quale dovrà inoltre provvedere a proprie spese alla rimozione del manufatto in occasione dell’esumazione della salma per scadenza del periodo di inumazione decennale o a richiesta dell’ufficio competente, ogni qualvolta se ne rendesse necessario lo smontaggio per eventuali esumazioni straordinarie, trasferimento del feretro in altra sepoltura, ecc.
CAPO III
Sezione I
CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE
ART. 35 SEPOLTURE PRIVATE
1) Le concessioni in uso di sepolture private, si distinguono in concessioni aventi per oggetto:
a) manufatti individuali costruiti dal Comune come loculi e cellette ossario per resti mortali e ceneri;
b) aree per costruzione, a cura e spese dei privati, di sepolture per famiglie o collettività, come ad esempio tombe ipogee, familiari, ecc.
2) Il rilascio delle concessioni cimiteriali è subordinato al contratto di concessione stipulato con l’Amministrazione Comunale e al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
3) Per quanto attiene alle caratteristiche costruttive dei loculi si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 285/90.
4) Per quanto concerne le modalità di tumulazione si applicano le norme di cui al presente regolamento.
5) Per l’operazione di tumulazione, così come per le altre operazioni cimiteriali, l’avente causa dovrà corrispondere una tariffa approvata con delibera di Giunta Comunale per diritti per prestazioni cimiteriali.
ART. 36
DIRITTO D’USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
1) Mediante le concessioni cimiteriali il Comune trasferisce ai privati il diritto d’uso di una sepoltura, cioè il diritto di disporne per un tempo determinato, mantenendo integro il diritto alla nuda proprietà dei manufatti o delle aree.
2) Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali, esso non può essere trasferito a terzi, alienato o permutato, pena la decadenza immediata della concessione, ma solo retrocesso al Comune.
ART. 37
RESPONSABILITA’ DEI RICHIEDENTI CONCESSIONI E SERVIZI
CIMITERIALI
1) Chi presenta domanda di una concessione cimiteriale o di un servizio cimiteriale (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, trasporto, ecc.) o l’apposizione di lapidi e così via al Comune, si presume che agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti i parenti interessati, assumendosene in ogni caso la responsabilità e gli oneri conseguenti nei confronti del Comune.
2) Il Comune, salvo eventualmente a provvedere al seppellimento provvisorio, si terrà estraneo alle vertenze in materia di tombe, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo oppure non sia intervenuta sentenza definitiva del giudice.
Sezione II
CONCESSIONE DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE: LOCULI E
CELLETTE
ART. 38
ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
1) L’assegnazione delle concessioni in uso dei loculi può verificarsi non solo in presenza della salma, ma, qualora non vi sia carenza di loculi, anche a persone viventi che abbiano compiuto il 75° anno d’età.
2) La concessione del diritto d’uso di cellette ossario e cinerarie avviene, di norma, in presenza dei resti mortali o delle ceneri.
3) L’assegnazione avviene, secondo la scelta dei richiedenti la concessione, esclusivamente tra le sepolture disponibili.
ART. 39
CONCESSIONI CIMITERIALI
1) Per ottenere una concessione cimiteriale relativa ad un loculo o una celletta, l’interessato dovrà stipulare il contratto di concessione di diritto d’uso, nonché corrispondere, mediante apposito versamento al Tesoriere comunale, la tariffa del manufatto prevista da delibera di Giunta Comunale.
2) I loculi sono ceduti in uso completi di lapide fornita dal Comune.
ART. 40
DIRITTO ALLA TUMULAZIONE
1) Nei loculi e nelle cellette ossario non potrà essere tumulato rispettivamente che un solo feretro o cassettina di resti mortali e il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona a nome della quale è stata fatta la concessione.
2) Nei loculi di recente costruzione, è ammessa l’introduzione di una o due cassettine di resti mortali di persone appartenenti alla famiglia o parenti stretti della salma che già si trova tumulata nello stesso loculo, previo eventuale pagamento, per l’inserimento di ciascuna cassettina, della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale
ART. 41
DURATA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO
1) I loculi, le cellette ossario o cinerarie, costruiti dal Comune per la tumulazione di salme, resti mortali o ceneri, sono concessi per un periodo di anni quaranta, con la possibilità di un unico rinnovo di dieci anni. La durata della concessione è computata dal giorno della stipulazione del contratto.
2) Nel caso di concessione di loculo, il cui uso è per vivente, il concessionario o gli aventi causa dovranno corrispondere al Comune, prima della tumulazione della salma, il corrispettivo di tanti trentesimi della tariffa in vigore, per quanti sono gli anni o frazioni di anno di sopravvivenza, dovendo la salma in ogni caso rimanere tumulata per non meno di trenta anni dal decesso.
ART. 42
TARIFFA DI CONCESSIONE LOCULI
1) Ogni nuova concessione o rinnovo di un precedente contratto comporta il pagamento, in unica soluzione, dell’apposita tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto.
2) In caso di mancato versamento degli oneri concessori il Comune si riserva il diritto all’estumulazione della salma ed al successivo seppellimento in fossa comune con addebito al richiedente delle spese sostenute.
ART. 43
RETROCESSIONE DALLA CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE
1) Il Comune ha facoltà di accettare, previa domanda dell’interessato, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale in loculo o celletta a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o da resti mortali o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede, a spese dei parenti.
2) In caso di retrocessione da parte del concessionario, il Comune ha facoltà di acconsentire alla rinuncia e in tale caso spetterà al concessionario o ai suoi aventi titolo il rimborso di una somma pari al quoziente del canone vigente per il numero di anni di durata della concessione moltiplicato per gli anni di residua durata della concessione.
3) Le spese per le operazioni cimiteriali derivanti dalla retrocessione sono a carico del richiedente e la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Successivamente il Comune riprenderà piena disponibilità del loculo e della celletta ossario.
ART. 44
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI LOCULI
E’ consentita la tumulazione provvisoria, all’interno di cappelle di famiglia aventi sepolture libere, di salme di persone estranee al concessionario e ai suoi eredi, stipulando un contratto di concessione quarantennale avente le stesse caratteristiche di quello previsto per i loculi comunali.
ART. 45 LAPIDI
1) Entro sei mesi dalla sepoltura della salma gli aventi causa devono provvedere, a proprie spese, a fare collocare sulle lapidi le finiture e le necessarie epigrafi.
2) In caso di incuria o di mancato adempimento, provvederà il Comune a spese del concessionario.
6) Sui loculi e sulle cellette ossario è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalle lapidi oltre 10 cm.
Sezione III
SEPOLTURE COSTRUITE DAI PRIVATI SU AREE AVUTE IN CONCESSIONE
ART. 46
CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE
1) Il Comune può concedere a privati cittadini e ad enti l’uso di aree, previste da apposito piano regolatore cimiteriale comunale, per la costruzione di sepolture private per famiglie e collettività, come tombe ipogee, tombe monumentali, e così via.
2) Alle sepolture su aree in concessione si applicano le norme di cui agli artt. da 92 a 95 del D.P.R.285/90, sia in materia di durata delle concessioni, che di titolarità del diritto di sepoltura.
3) Le suddette concessioni non danno il diritto alla proprietà delle aree, ma soltanto il diritto di disporne per la tumulazione delle salme. E’ riconosciuta invece ai concessionari la proprietà dei manufatti realizzati a cura e spese dei medesimi sulle stesse aree.
4) Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Le aree in concessione non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
ART. 47
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI AREE
1) Le concessioni di aree sono autorizzate con provvedimento del Dirigente sulla base:
a) di un pubblico avviso di selezione da pubblicarsi all’albo pretorio, sul sito INTERNET del comune e presso la bacheca del cimitero;
b) trattativa diretta per diserzione di un precedente esperimento di selezione.
Le concessioni sono subordinate al pagamento presso la Tesoreria comunale, in unica soluzione, del corrispettivo stabilito.
2) Le concessioni di diritto d’uso di aree devono risultare da apposito atto scritto contenente l’individuazione dell’oggetto della concessione, le clausole, le condizioni delle medesime e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso: in particolare la natura delle stesse, la loro identificazione, il numero dei posti salma, la durata, i concessionari, le salme destinate ad esservi accolte e i criteri per la precisa individuazione degli aventi titolo alla sepoltura, gli obblighi e gli oneri, ivi comprese le condizioni di decadenza, nonché la decorrenza.
3) Le spese relative al contratto sono a totale carico del concessionario.
ART. 48
PROGETTI DI COSTRUZIONE E COLLAUDI
1) Le concessioni in uso di aree impegna i concessionari alla presentazione, entro due anni dalla stipula del contratto, dei singoli progetti di costruzione di sepolture private che debbono essere approvati dal Comune. La mancata presentazione comporta la decadenza del diritto di concessione, dichiarata dal dirigente dopo un sollecito alla parte interessata.
2) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d’opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
3) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero; il Comune può imporre particolari prescrizioni riguardanti il termine di ultimazione dei lavori e le modalità di esecuzione, pena la decadenza della concessione.
4) Tali sepolture private non devono avere comunicazione con l’esterno dei cimiteri.
5) Ad opera finita e prima dell’uso, dette tombe devono essere collaudate da un tecnico abilitato allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il progetto approvato. Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.
6) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
ART. 49
DURATA DELLE CONCESSIONI DI TOMBE PRIVATE
1) Le concessioni anzidette sono a tempo determinato, di durata massima pari ad anni 99, salvo rinnovo.
2) Le concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/2/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, potranno essere revocate una volta trascorsi 50 anni dalla data di tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto alle necessità del Comune e non sia possibile procedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
3) Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell’art. 98 del D.P.R. n. 285/90.
ART. 50
AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA
1) Come previsto dal primo comma dell’art. 93 del D.P.R. n. 285/90, il diritto d’uso delle sepolture private in tombe di famiglia è concesso, fino al completamento della capienza del sepolcro e salve diverse indicazioni previste nell’atto di concessione:
a) ai concessionari e ai loro ascendenti e discendenti in linea diretta;
b) all’ente concessionario (corporazione, fondazione, istituto, ecc.).
2) Con riferimento alla lettera b) la tumulazione è riservata alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione.
3) Il fondatore o primo concessionario di una tomba di famiglia, potrà “una tantum” e precisamente all’atto della stipulazione del contratto di concessione, escludere dal diritto di sepoltura nella propria cappella qualcuno di coloro che sono elencati nelle lettere precedenti.
ART. 51 TUMULAZIONE IN CASI PARTICOLARI
1) La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquistato particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal secondo comma dell’art. 93 del D.P.R. n. 285/90, può essere consentita
esclusivamente dal Responsabile del servizio, in presenza di richiesta scritta indirizzata al medesimo da parte del concessionario.
2) Le condizioni di eventuale “convivenza” e di particolare “benemerenza” nei confronti dei concessionari devono essere accompagnate da apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 445/2000 da parte del concessionario interessato, il quale si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato e della richiesta di sepoltura nei confronti del Comune e degli altri concessionari.
ART. 52
CONCESSIONE DI AREE A PIU’ CONCESSIONARI
1) La concessione di aree per sepolture private può essere autorizzata anche a due o più famiglie, anche non parenti, che intendono riunirsi per la costruzione della tomba.
2) In tal caso, nell’atto di concessione devono essere fissate le rispettive quote d’uso, in proporzione alle quali potranno essere suddivisi anche gli oneri per le opere di manutenzione delle parti comuni, ferma restando la responsabilità solidale, nei confronti del Comune.
ART. 53 MANUTENZIONE DELLE TOMBE PRIVATE
La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. Essa comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.
ART. 54
ESAURIMENTO LOCULI NELLE TOMBE PRIVATE
Quando i loculi di una tomba o cappella siano esauriti, gli aventi diritto hanno facoltà di rimuovere dagli stessi le salme tumulate da oltre 20 anni e completamente mineralizzate alla condizione che i resti mortali non perdano il diritto a rimanere tumulati nella stessa tomba.
ART. 55
REVOCA DELLA CONCESSIONE
1) E’ in facoltà dell’Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2) In tali casi la concessione in essere sarà revocata con provvedimento del Dirigente e agli aventi diritto sarà assegnata, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, un’equivalente sepoltura possibilmente nell’ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell’Amministrazione Comunale le spese per il trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3) La revoca deve essere espressamente dichiarata e notificata ai concessionari. Nel caso di irreperibilità degli stessi, l’atto di revoca dovrà essere collocato per un periodo di congrua durata, sull’area o sulla sepoltura, nonché all’ingresso del cimitero e all’Albo Pretorio.
4) Le disposizioni sopracitate in ordine alla revoca si applicano, per quanto compatibili, anche alle concessioni di manufatti costruiti dal Comune.
ART. 56
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
1) La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Dirigente nei seguenti casi:
a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
b) nel caso non sia rispettato il termine di cui al precedente articolo 48 o in cui sia stato fissato un termine per la costruzione delle opere ed i concessionari non abbiano provveduto entro tale termine;
c) quando la sepoltura privata risulti in grave stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba medesima previsti dall’art. 53 del presente regolamento;
d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.
2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b), c) e d) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, in caso di irreperibilità degli stessi si applicano le procedure previste dal terzo comma dell’art. 55 del presente regolamento
3) In seguito a pronuncia di decadenza i concessionari non hanno diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, né al rimborso di corrispettivi versati o tasse; il Sindaco disporrà, se del caso, il trasferimento delle salme o dei resti mortali rispettivamente in campo comune od ossario comune e il Comune potrà disporre pienamente e liberamente dell’area e del sepolcro costruito sull’area stessa, provvedendo eventualmente alla demolizione delle opere o al loro restauro.
4) Le disposizioni sopracitate in ordine alla decadenza della concessione si applicano, per quanto compatibili, anche alle concessioni di loculi e cellette ossario.
ART. 57
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DELLE AREE CIMITERIALI E DEI
SEPOLCRI PRIVATI
1) Il concessionario può rinunciare alla concessione delle aree cimiteriali mediante comunicazione al Comune a condizione che le stesse siano libere da sepolcri. Nel caso in cui sia già avvenuto il pagamento lo stesso sarà restituito nella misura dell’ottanta per cento.
2) Qualora sull’area sia stato realizzato, anche in parte, un sepolcro privato la rinuncia è accettata a condizione che il sepolcro sia acquisito al demanio cimiteriale ed il Comune individui un altro concessionario.
3) La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni. Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione dei resti.
ART. 58
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’art. 98 del D.P.R. n. 285/90.
2) Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili posti sulle tombe.
3) Alla scadenza del termine, se gli aventi causa non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti mortali, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in campo comune o nell’ossario comune.
4) Le norme sopracitate in tema di estinzione si applicano anche alle concessioni dei loculi e delle cellette ossario, in quanto compatibili.
CAPO IV
NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CIMITERI
ART. 59 AUTORIZZAZIONE AI LAVORI
1) I lavori tecnici di costruzione, manutenzione, riparazione, restauro da eseguire nei cimiteri, quale patrimonio comunale, sono di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale.
2) Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico comunale.
3) Gli imprenditori dovranno munirsi di apposita e preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune, ogni qualvolta venga richiesta, previo esame della pratica. La ditta incaricata all’esecuzione dell’opera deve essere iscritta alla Camera di Commercio per tale categoria di lavori.
4) Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione o stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
ART. 60 ORARIO DI LAVORO
1) Nei giorni feriali gli operai potranno entrare nel cimitero solo nell’orario di apertura, non potendo permanere all’interno dei cimiteri nelle ore di chiusura.
2) E’ vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscersi in via eccezionale dall’Ufficio Tecnico Comunale.
3) Nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre di ogni anno, in occasione della Commemorazione dei Defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
ART. 61 ESECUZIONE DEI LAVORI
1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2) I privati concessionari durante la costruzione di opere di loro interesse potranno, previa autorizzazione e se il luogo lo permetterà, occupare ad uso di deposito di materiale un’area limitrofa che sarà loro indicata dall’Ufficio Tecnico comunale. E’ vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.
3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o ad altro luogo indicato, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4) E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e tutti i materiali occorrenti devono essere introdotti nel cimitero pronti per essere messi in opera immediatamente.
5) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
6) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
ART. 62 PERSONALE DELLE IMPRESE
1) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è tenuto al rispetto delle norme del presente regolamento.
2) E’ tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o attività comunque censurabili.
ART. 63
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
1) I lavori di costruzione nei cimiteri devono eseguirsi con sollecito; in particolare le opere di costruzione delle tombe private devono eseguirsi nel termine previsto nell’atto di concessione.
2) I lavori dovranno essere condotti in modo da non recare comunque danni, guasti ed ingombri ingiustificati nelle immediate adiacenze del cantiere.
ART. 64
RESPONSABILITA’ ED ONERI DEI CONCESSIONARI
1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
2) I concessionari delle sepolture private devono corrispondere per l’esecuzione dei lavori di costruzione delle tombe e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui i lavori relativi comportino l’allacciamento all’impianto elettrico e/o idrico gestito dal Comune, gli oneri conseguenti al Comune stesso.
CAPO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART. 65 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
1) Le esumazioni ed estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie:
• sono ordinarie quando vengono eseguite su ordine del Comune per scadenza del periodo di interro o delle concessioni cimiteriali;
• sono straordinarie quando hanno luogo per ordine dell’Autorità Giudiziaria, del Comune per esigenze di pubblico interesse, a richiesta degli interessati, prima che siano decorsi i termini previsti per il seppellimento delle salme per le inumazioni e prima della scadenza delle concessioni per le tumulazioni.
2) Ogni operazione di esumazione e di estumulazione viene annotata nei propri registri dall’addetto ai servizi cimiteriali.
3) I feretri sono esumati ed estumulati a cura della ditta appaltatrice del servizio e dietro mandato rilasciato dall’ufficio di Stato Civile. E’ assolutamente proibita l’apertura dei feretri in ogni altro caso.
4) Annualmente, con congruo anticipo, viene effettuata dall’ufficio di Stato Civile/Cimiteri una revisione dei registri cimiteriali per individuare le concessioni di loculi prossime alla scadenza.
ART. 66 ESUMAZIONI ORDINARIE
1) Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, decorso il decennio di inumazione, dalla ditta appaltatrice su indicazione del responsabile dei servizi cimiteriali, a seconda del fabbisogno, affinché sia possibile effettuare il turno di rotazione nei campi.
2) In caso di completa scheletrizzazione si procede alla raccolta dei resti mortali, i quali vengono depositati nell’ossario comune, salvo sia richiesto il loro collocamento in sepoltura privata previa raccolta delle ossa in cassetta di zinco.
In caso di non completa scheletrizzazione la salma deve permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere per un periodo di cinque anni se non si ricorre a sostanze biodegradanti, di due anni se si ricorre all’impiego di sostanze biodegradanti.
Nei casi particolari qui non contemplati sono comunque consentiti per i resti mortali tutti i trattamenti previsti dal D.P.R. 285/90.
3) In ogni caso di esumazione ordinaria dovrà essere data notizia agli interessati, con congruo anticipo, mediante comunicazione ai famigliari oppure con eventuale avviso da esporre sulla tomba da esumare.
4) E’ in facoltà degli aventi titolo presenziare alle operazioni, che si svolgeranno preferibilmente senza la presenza di pubblico.
ART. 67 ESUMAZIONI STRAORDINARIE
1) Le esumazioni straordinarie si eseguono:
a) in base a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
b) su richiesta dei familiari, in seguito ad autorizzazione del competente Responsabile di Servizio e alla presenza del medico igienista e dell’incaricato del servizio di custodia;
c) in seguito a disposizione dell’Amministrazione comunale per esigenze di pubblico interesse
2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art. 84 del D.P.R. 285/90, quindi soltanto nei mesi da ottobre ad aprile compresi, salvo quando siano disposte dall’Autorità Giudiziaria.
3) Le autorizzazioni di cui alla lettera b) non potranno essere concesse per le salme di persone decedute per malattia infettiva contagiosa, se non sono trascorsi almeno due anni dalla sepoltura e alla condizione che il medico igienista dichiari che l’esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
ART. 68 ESTUMULAZIONI ORDINARIE
1) Le estumulazioni ordinarie sono disposte al termine del periodo della concessione cimiteriale, salvo che gli interessati non provvedano al rinnovo della stessa concessione.
2) In caso di completa scheletrizzazione i resti mortali vengono raccolti e depositati nell’ossario comune o in apposita celletta ossario, se gli aventi causa scelgono una sepoltura privata.
Nel caso di non completa scheletrizzazione la salma, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 285/90, può essere avviata ad inumazione in campo comune per un periodo di almeno cinque anni previa apertura della cassa di zinco, oppure anche con sostituzione del feretro originario con un contenitore in materiale biodegradabile e con eventuale addizione di sostanze biodegradanti. In alternativa, su indicazione dei familiari, può essere cremata.
Nei casi particolari non contemplati dal presente articolo sono comunque consentiti per i resti mortali tutti i trattamenti previsti nel D.P.R. 285/90.
3) In ogni caso di estumulazione ordinaria, con congruo anticipo, dovrà essere data notizia agli aventi causa.
4) E’ in facoltà degli aventi titolo presenziare alle operazioni, che si svolgeranno preferibilmente senza la presenza di pubblico.
ART. 69 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
1) Le estumulazioni straordinarie si eseguono:
a) per ordine dell’Autorità Giudiziaria, in qualunque mese dell’anno;
b) in seguito a richiesta dei familiari.
2) Nei casi di cui alla lett. b) può essere autorizzata dal competente Responsabile di Servizio, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il medico igienista constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora il medico igienista constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione della cassa a spese degli aventi titolo. Gli aventi causa possono essere presenti alle operazioni.
ART. 70
SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
1) Il Comune provvede ad eseguire d’ufficio le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, collocando i resti mortali nell’ossario comune, nei casi in cui non si presenti alcun familiare dell’estinto.
2) Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie sono gratuite per l’utente; il Comune si assume le spese della riduzione dei resti mortali e della successiva deposizione in ossario comune solo nei casi in cui non si presenti alcun familiare o avente causa, oppure quando non vengano richieste sepolture speciali per i resti mortali.
ART. 71 RACCOLTA RESTI MORTALI
I resti mortali esumati ed estumulati, prima di essere eventualmente collocati previa domanda degli aventi diritto in una celletta ossario, loculo o tomba in concessione, devono essere raccolti nelle cassette di zinco prescritte dall’art. 36 del D.P.R. n. 285/90, acquistate dai parenti del defunto.
ART. 72
REATO DI VILIPENDIO DI CADAVERE
1) Ai sensi dell’art. 87 del sopra citato D.P.R. n. 285/90 è vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori ai feretri.
2) Il responsabile dei servizi cimiteriali è tenuto a denunciare al Sindaco e all’Autorità Giudiziaria chiunque esegue sulle salme operazioni che diano adito al sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’art. 410 del codice penale.
ART. 73
MATERIALI ED OPERE INSTALLATE SULLE SEPOLTURE
Salvo che gli aventi diritto non facciano domanda di conservare a loro disposizione i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni ed estumulazioni, queste passano di proprietà del Comune; i ricordi strettamente personali che erano collocati sulle tombe possono essere, a richiesta, concessi alle famiglie.
ART. 74
RINVENIMENTO DI OGGETTI PREZIOSI O RICORDI PERSONALI
1) Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dei servizi cimiteriali al momento della richiesta dell’operazione o comunque prima che sia eseguita.
2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi titolo e della consegna viene fatto processo verbale.
3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti devono essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione dei familiari per un periodo di dodici mesi; qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
TITOLO III CAPO I CREMAZIONE
ART. 75 – Disposizione generale
1. Il presente titolo disciplina in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l’affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.
2. Esso è dettato nell’ambito delle disposizioni in materia, tra cui si richiamano:
• il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (G.U. n. 239 del 12/10/1990);
• la Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19/08/1998);
• il D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Suppl. ord. n. 223/L alla G.U. n. 303 del 30/12/2000);
• la L. 30/03/2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19/04/2001);
• il D.P.R. 15/07/2003, n. 254 (G.U. n. 211 dell’11/09/2003);
• la L.R. Xxxxxx-Romagna 29/07/2004, n. 19 che disciplina la materia funeraria e di polizia mortuaria;
• la Delibera della Giunta Regionale Xxxxxx-Romagna del 10/01/2005, n. 10 “Direttiva in merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. 19/2004;
• la Circolare della Regione Xxxxxx-Romagna del 21/01/2005, n. 1493 “Indicazioni in merito all’interpretazione dell’art. 4 della L.R. 19/2004”;
Art. 76 – Esercizio alla cremazione
1. L’esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81 del D.P.R. n. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.
Art. 77 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri
1. L’autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso o dall’Ufficiale di Stato che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all’autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L’autorizzazione alla cremazione è concessa sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
3. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e
seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
4. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione.
5. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità in cui all’art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
6. Quanto previsto al comma 3 e 4 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
7. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 79 del D.P.R. 285/1990 .
Art. 78 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili
1. Si definisce resto mortale:
• il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
• gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione (10 anni) o di ordinaria tumulazione (20 anni).
2. Per le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Tuttavia, per la cremazione dei resti mortali:
• l’autorizzazione viene concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
• non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 79 del D.P.R. 285/1990 .
4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
Art. 79 – Caratteristiche delle urne cinerarie
1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L’urna contenente le ceneri, se non destinata all’inumazione o alla dispersione, deve essere di materiale solido non biodegradabile (metallo, marmo, legno, etc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
CAPO II – DESTINAZIONE DELLE CENERI
Art. 80 – Diverse destinazioni delle ceneri
1. Si indicano di seguito le diverse disposizioni delle ceneri, da effettuarsi in conformità a quanto previsto nel presente regolamento ed alle vigenti disposizioni in materia.
2. Le urne contenenti le ceneri possono essere:
• tumulate all’interno del Cimitero (in loculi ossari, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, in tomba distinta);
• conservate in appositi spazi cimiteriali secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 (e);
• inumate in un’area appositamente individuata all’interno di uno dei Cimiteri del territorio comunale;
• consegnate al soggetto affidatario (affidamento).
3. Le ceneri possono anche essere disperse.
4. Gli atti di affidamento e di dispersione possono riguardare anche Comuni diversi dal Comune di Fidenza. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale l’interessato deve darne comunicazione al Comune di destinazione.
Art. 81 – Inumazione dell’urna cineraria
1. L’inumazione è possibile solo se l’urna cineraria è di materiale biodegradabile e tale da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
2. Per l’inumazione delle ceneri deve essere corrisposta una tariffa. La tariffa non è comprensiva del cippo e della targhetta.
3. La durata di inumazione è prevista in 5 anni.
4. Il periodo di inumazione può essere rinnovato, a discrezione del Comune con riferimento agli spazi disponibili al momento della scadenza del termine di 5 anni, al massimo per ulteriori 2 anni. Al termine del periodo la fossa verrà utilizzata per una nuova inumazione.
5. Le fosse per inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non
inferiore a cm. 50. E’ d’obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l’urna ed il piano di campagna del campo.
6. Circa il cippo, lapide o copritomba, si rinvia alle disposizioni precedenti del regolamento. Il cippo, in ogni caso, non potrà avere un’altezza superiore a cm. 25 dal piano di campagna del campo e dimensioni massime di cm. 25x25.
SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA
Art. 82 – Soggetto affidatario dell’urna cineraria
1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell’urna può essere qualunque persona, ente o associazione , scelta liberamente dal defunto ai sensi del comma successivo e del comma 3 lettera a), o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del comma 3 lettere b) e c).
2. La volontà del defunto può manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
a) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione;
b) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
c) per i minori e le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
4. Quanto risulta dalla dichiarazione di cui al punto a) vale anche contro il parere dei familiari.
5. Quanto previsto al comma 2 ed al comma 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Nei casi in cui al comma 3 lettere b) e c), la volontà del defunto deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all’art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (c).
7. L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata dal Comune di Fidenza nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all’affidamento dell’urne da parte del soggetto interessato. La rinuncia all’affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
9. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
10. In caso di rinuncia all’affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse in appositi spazi cimiteriali di cui all’art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 (f), c.d. cinerario comune se esistente, ovvero nell’ossario comune.
Art. 83 – Procedura per l’affidamento
1. Ai fini dell’autorizzazione all’affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
• i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario richiedente;
• la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l’accettazione degli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione comunale procedente;
• il luogo di conservazione;
• la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna
• la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in Cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
• che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
• l’obbligo di informare l’Amministrazione comunale procedente della variazione del luogo di conservazione;
• la conoscenza e l’accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
2. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell’urna. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l’impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l’affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
SEZIONE II – DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 84 – Dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri è autorizzata:
• dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso;
• ovvero nel caso in cui il decesso sia avvenuto in precedenza, dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
2. La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
a) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione;
b) per i minori e le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
4. Quanto previsto ai commi 2 e 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Nel caso in cui al comma 3 lettera b), la volontà del defunto deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all’art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (c).
6. La dispersione delle ceneri è seguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da:
a) l’esecutore testamentario;
b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.
7. Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune, a seguito di pagamento di quanto previsto in tariffa.
Art. 85 – Luoghi di dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:
• in aree a ciò destinate all’interno del Cimitero di cui all’art. 80, comma 6, del
D.P.R. 285/1990;
• in aree private.
2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall’art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all’aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) della L. 130/2001, è consentita la dispersione nei mari, laghi, fiumi, limitatamente ai tratti liberi da natanti e manufatti.
5. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Art. 86 – Procedura per la dispersione
1. Ai fini dell’autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
• i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
• l’indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri, e che detto luogo è individuato nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 12 “Luoghi di dispersione delle ceneri” del presente regolamento;
• l’indicazione del luogo dove viene conservata l’urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui essa non sia consegnata al Cimitero, che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente,
• eventualmente, in caso di dispersione in area privata, l’indicazione del soggetto proprietario dell’area stessa e l’autorizzazione scritta di quest’ultimo alla dispersione;
• che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
• la conoscenza e l’accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
2. In caso di consegna dell’urna cinerarie vuota al Cimitero, affinché provveda allo smaltimento nel rispetto della normativa, occorrerà pagare quanto previsto in tariffa, che sarà pari a quanto previsto per l’inumazione dell’urna cineraria.
3. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l’impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l’affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 87 – Senso comunitario della morte
1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell’urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata in uno dei Cimiteri del territorio comunale apposita targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. L’inserimento del nominativo del defunto su tale targa è a carico del richiedente, previo pagamento di apposita tariffa.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.
Art. 88 – Registri per l’affidamento e la dispersione
1. Presso l’Ufficio di Stato Civile deve tenersi apposito registro per l’indicazione, in particolare, delle richieste di affidamento delle urne cinerarie e di dispersione delle ceneri. Tale registro deve contenere anche le rinunce all’affidamento.
2. I dati relativi al suddetto registro saranno comunicati alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, per quanto previsto dalla L.R. Xxxxxx-Romagna 29/07/2004, n. 19 che disciplina la materia funeraria e di polizia mortuaria.
TITOLO IV CAPO I
POLIZIA E CUSTODIA DEI CIMITERI
ART. 89
ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI
1) I cimiteri del territorio comunale sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato dal Sindaco: tale orario viene esposto all’ingresso del Cimitero. Attualmente l’orario di apertura è stabilito:
• da ottobre ad aprile dalle ore 08.00 alle ore 17.30;
• da maggio a settembre dalle ore 07.00 alle ore 18.30;
2) L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, venti minuti prima della chiusura e ripetuto dieci minuti prima della scadenza dell’orario, in modo che le persone possano avere la possibilità di lasciare i luoghi all’orario prescritto.
ART. 90 ACCESSO NEI CIMITERI
Nei cimiteri comunali, di norma, non si può accedere che a piedi.
E’ tuttavia consentito l’ingresso ai carri funebri, durante il servizio funebre e limitatamente dall’apertura fino alle 09.00 e dalle 11.30 alle 14.30, alle autovetture che trasportino o siano condotte da persone diversamente abili, munite del prescritto contrassegno o che accompagnino soggetti ultrasettantenni o con evidenti difficoltà deambulatorie.
L’uso della bicicletta, limitatamente alle fasce orarie predette, è ammesso solo alle persone anziane o che abbiano evidenti difficoltà deambulatorie.
I conducenti dei veicoli autorizzati al transito dovranno procedere a passo d’uomo ed anche durante la sosta o nelle manovre aver riguardo di non causare intralcio o pericolo a persone e cose e dovranno altresì mantenere una condotta di guida rispettosa della sacralità dei luoghi.
E’ vietato inoltre l’ingresso:
a) con qualsiasi animale;
b) alle persone in stato di alterazione psico-fisica per uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, a quelle vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque che contrastino con la natura dei luoghi;
c) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di accattonaggio o di commercio;
d) ai bambini di età inferiore ad anni sei, quando non siano accompagnati da adulti;
e) alle persone che trasportano od utilizzino strumenti musicali, attrezzi per lo sport, da lavoro, ovvero oggetti che non siano in alcun modo riconducibili all’esercizio di attività o all’esecuzione di lavori all’interno dell’area cimiteriale, regolarmente autorizzati.
ART. 91
ATTI E COMPORTAMENTI VIETATI ALL’INTERNO DEI CIMITERI
1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e nella fattispecie:
a) tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) introdurre oggetti indecorosi;
c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
e) danneggiare aiuole, alberi, tombe altrui, scrivere sulle lapidi o sui muri, insudiciare o calpestare le tombe;
f) affiggere avvisi, quadri, vendere oggetti all’interno del cimitero, distribuire indirizzi e volantini
pubblicitari;
g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie;
h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
i) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
l) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei;
m) fumare.
2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non siano debitamente autorizzati.
3) Chiunque tenesse, all’interno dei cimiteri, un contegno scorretto od offensivo verso il culto dei morti e chi contravvenisse alle prescrizioni sopra indicate, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’Autorità Giudiziaria.
ART. 92
ATTRIBUZIONI DELL’ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI
1) Le attribuzioni dell’addetto ai servizi cimiteriali sono le seguenti:
a) esegue le direttive del responsabile dell’Ufficio di stato civile, per quanto concerne il servizio dei funerali e delle operazioni cimiteriali;
b) egli ritira e conserva presso di se’ le autorizzazioni al seppellimento e i documenti relativi al trasporto delle salme e dei resti mortali, salvo consegna successiva all’ufficiale dello Stato Civile;
c) provvede alla regolare registrazione, secondo le modalità previste dall’art. 52 del D.P.R. 285/90, di tutte le inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, nonché trasferimenti di salme all’interno dei cimiteri: i registri, tenuti in doppio esemplare, dovranno poi essere confrontati con i registri cimiteriali tenuti presso l’ufficio di Stato Civile ed essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo;
d) custodisce le chiavi d’ingresso del cimitero e dei locali annessi;
e) deve assistere ad ogni tumulazione o inumazione, nonché a tutte le operazioni cimiteriali;
f) deve segnalare al Comune i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie, sia alle proprietà comunali che alle concessioni private;
i) provvede alla regolare disposizione delle fosse, cippi, croci e decide, a seconda delle necessità, in ordine alle esumazioni ordinarie nei campi comuni;
l) avvisa il medico igienista competente per tutte quelle necessità che si presentassero in materia igienico-sanitaria, seguendo le direttive impartite da quest’ultimo;
m) vieta il collocamento di lapidi, copritomba non regolamentari;
n) vigila in generale sui cimiteri e sulle operazioni cimiteriali;
o) è tenuto a denunciare all’Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali si possa configurare il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’art. 410 del codice penale.
CAPO II DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
ART. 93
ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI O BENEMERITI
1)All’interno del cimitero principale del comune può essere riservata apposita zona detta “degli uomini illustri” ove il Sindaco potrà disporre per l’assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione dei salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l’amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tomba per la sepoltura di salme o resti di “cittadini benemeriti”.
ART. 94 PROVVEDIMENTI URGENTI
1) Sentito il parere del medico igienista dell’AUSL competente, il Comune può adottare ogni provvedimento, nel rispetto della legge, che ritiene urgente ed indispensabile per il funzionamento del servizio di polizia mortuaria.
2) In casi particolari non previsti dal presente regolamento, sempre in conformità con le disposizioni di legge, l’Amministrazione Comunale deciderà caso per caso.
ART. 95
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI
1) Sono fatti salvi i diritti d’uso di sepolture private ottenuti in base a norme dei regolamenti precedenti, purché comprovati da atti e documenti ufficiali validi.
2) Le concessioni assegnate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di concessione stesso.
ART. 96 INTERPRETAZIONE DELLE NORME
1) Le disposizioni del presente atto devono essere interpretate alla luce del disposto del
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed eventuali successive modificazioni, della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, nonché delle innovazioni apportate dalla Circolare del Ministero della Sanità 31.7.1998, n. 10.
2) Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel citato
D.P.R. n. 285/90 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265.
Art. 97 – Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
ART. 98 ENTRATA IN VIGORE
1) Con l’entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente e tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia mortuaria contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.