ACCORDO VETERINARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ACCORDO VETERINARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA PER L’IMPORTAZIONE IN ITALIA DI CARNI DALLA FINLANDIA
II Governo della Repubblica di Finlandia e ii Governo della Repubblica Italiana allo scopo di facilitare i traffici commerciali tra i due Paesi nel settore delle carni hanno deciso di concludere un Accordo veterinario ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. II Governo finlandese si impegna a fornire le garanzie tecnico igienico-sanitarie stabilite dalle Autorità italiane per I’importazione dalla Finlandia di carni refrigerate e congelate appartenenti alla specie bovina, suina, ovina e caprina che rispondano alle condizioni indicate nell’Elenco annesso al presente Acordo e nei relativi allegati che ne fanno parte integrante e ii Governo italiano Xx impegna a sua volta a consentire l’importazione dalla Finlandia delle carni suddette che rispondano alle condizioni sopraindicate.
Art. 2. Ai fini di rendere efficace I’esecuzione del presente Accordo, ii servizio veterinario centrale finlandese invierà periodicamente e con tempestiva regolarità, al servizio veterinario italiano, i bollettini statistici mensili concernenti le malattie infettive diffuse degli animali nonchè tutte le informazioni riguardanti Ia situazione sanitaria degli allevamenti.
In particolare, Xxxx segnalata per via telegrafica Ia constatazione di ogni primo caso di afta epizootica, peSte bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, febbre catarrale degli ovini, peste suina africana, vaiolo ovino: l’informazione telegrafica sara integrata da una dettagliata relazione sulla origine della malattia, sulla località di prima insorgenza, sulla sua evoluzione e le misure adottate per l’eradicazione e — per l’afta epizootica — sui tipi e le varianti del virus respon sabile dell’infezione.
Art. 3. Le condizioni e le garanzie previste dal presente Accordo potranno essere modificate a seguito di intese tecniche tra i servizi veterinari centrali dei due Paesi da rendersi esecutive con Scambio di Note diplomatiche.
Da parte italiana si fa riserva di variare le garanzie sanitarie e le condizioni di cui al presente Accordo qualora sopravvengano modifiche della legislazione italiana in materia di importazione e per impegni internazionali assunti in virtü di accordi multilaterali o per effetto di norme emanate da organi di Comunità delle quali l’Italia faccia parte.
Art. 4. Il presente Accordo entra in vigore ii trentesimo giorno successivo a quello della firma, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato con un preavviso di un mese.
FATTO a Helsinki ii 31 Agosto 1976 in duplice originale nelle lingue finnica e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
ELENCO DELLE GARANZIE B CONDIZIONI TECNICO-IGIENICO SANITARIE PER L’IMPORTAZIONE IN ITALIA DALLA FINLANDIA DI CARNI BOVINE, SUINE, OVINE E CAPRINE
Art. 1. Fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria italiana in materia di limitazioni e divieti ail’importazione le carni devono:
a) essere state ottenute in macelli e, quando Si tratta di parti inferiori a! quarto con osso, in laboratorio di sezionamento e di disossamento posti sotto controllo veterinario permanente e riconosciuti dali’autorità centrale corn petente, idonei all’esportazione, in conformità delle disposizioni di cui ai capitoli I, II [ III dell’allegato A;
b) essere state ottenute da animali nati ed allevati in Finlandia. Xxxx comunque vietata l’importazione di carni qualora la Finlandia introduca nel proprio territorio animali e relative carni o prodotti da Paesi nei confronti dei quali 1’Italia abbia posto divieti d’importazione per i suddetti animali, carni o prodotti;
c) essere state ottenute da animali provenienti da allevamenti nei quali, come pure negli allevamenti contermini, non si sono verificati, da almeno 60 giorni prima del l;rasferimento a! macello:
— per gli animali della specie bovina, ovina e caprina alcun caso di afta epizootica;
— per gli animali della specie suina alcun caso di afta epizootica, di peste suina e di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);
d) essere state ottenute, manipolate o lavorate nei macelli e laboratori di sezionamento di cui alla precedente lettera a), conformernente alle disposi zioni degli allegati A e B;
e) essere state ottenute da animali che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell’abbattimento ed abbia giudicati sani e atti alla macellazione conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell’alle gato B;
f) essere state sottoposte ad ispezione sanitaria dopo l’abbattimento effettuata da un veterinarlo ufficiale in conformità delle disposizioni del capitolo IV dell’allegato B e non aver presentato alcuna alterazione ad eccezione di lesioni traurnatiche sopravvenute poco prima della macellazione; di alterazioni o malformazioni localizzate, sempre che sia stato constatato, se necessario anche per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute de!l’uomo;
g) essere state riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano perfet tamente sane, salubri e genuine;
h) essere munite di bollo in conformità delle disposizioni del capitolo VIII deli’ allegato C;
i) essere sezionate, disossate, manipolate, imballate, conservate e spedite in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell’allegato B e del capitolo IX dell’allegato C;
j) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in conformità delle disposizioni del capitolo X dell’allegato C;
1) aver subito, se appartenenti alla specie suina, un esame trichinoscopico con esito favorevole e provenire da suini allevati in distretti nei cui territori non Si sono verificati da aimeno tre anni casi di trichinosi;
in) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modeilo dell’allegato 1, rilasciato da un veterinario ufficiale al momento della spedizione e redatto in lingua finnica con traduzione interlineare in lingua italiana; su ciascuna pagina devono essere apposti ii timbro e Ia firma del veterinario. Ii certificato sanitario deve essere rilasciato il giorno della spedizione.
Art. 2. Non possono, inoltre, essere destinate all’esportazione verso l’Italia le carni ottenute:
1) da verri e suini criptorchidi;
2) da animali macellati d’urgenza;
3) da animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi sia Ia presenza di uno o piü cistercerchi;
4) da animali trattati con antibiotici (limitatamente all’ultima settimana prima della maceilazione), con estrogeni naturali o di sintesi a scopo zootecnico o terapeutico, con sostanze arsenicali, con tircostatici, inteneritori, calmanti, pesticidi, chelanti, antimoniali e simili.
E parimenti vietata l’importazione di:
— parti di carcassa o delle frattaglie che presentino lesioni traumatiche nonchè maiformazioni e le alterazioni di cui alla precedente letteraf);
— carni di colore, odore, sapore e consistenza anormali;
— carni immature;
— carni trattate con sostanze coloranti o conservanti, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti o comunque con sostanze che influiscono sulle loro caratteristiche organolettiche o suila loro conservabilità;
— carni suindicate o comunque in condizioni igieniche e di conservazione non ineccepibili.
Art. 3. Oh stabilimenti di macellazione per l’esportazione di carni con osso e gli stabilimenti di maceilazione, sezionamento e disossamento per l’esportazione di carni con osso e senz’osso di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, devono essere provvisti di un numero ufficiale di riconoscimento veterinario ed essere iscritti in un registro ufficiale.
L’autorità centrale competente della Repubblica finlandese notificherà, per i consueti canali diplomatici, a! Ministero italiano della Sanità l’elenco dei suddetti stabilimenti riconosciuti idonei all’esportazione con l’indicazione della denomi nazione, della sede, del numero di riconoscimento e suddivisi nelle seguenti liste:
— lista n. I: stabilimenti riconosciuti idonei all’esportazione di carni con osso e senz’osso;
— lista n. 2: stabilimenti riconosciuti idonei all’esportazione di carni disossate confezionate in pellicola plastica sottovuoto;
— lista n. 3: stabilimenti riconosciuti idonei all’esportazione esciusivamente di carni con osso in pezzature non inferiori al quarto.
L’autorità centrale competente della Finlandia potrà proporre, per lo stesso tramite, al Ministero italiano della Sanità modifiche alle sopracitate liste (aggiunte, cancellazioni, sospensioni, reinclusioni). L’esportaz:ione di carni verso l’Italia dai nuovi stahilimenti proposti è subordinata all accettazione, da parte del Ministero italiano della Sanità, notificata alle competenti autorità finlandesi per i consueti canali diplomatici.
il Ministero italiano della Sanità puô disporre. in ogni momento, con il benestare del Governo finlandese, l’invio di funzionari veterinari, allo scopo di constatare le condizioni tecnico-igienico- sanitarie dei macelli e dei laboratori di sezionamento e disossamento autorizzati ad esportare verso l’Italia.
Art. 4. Le carni che, all’atto della loro importazione, risultino al controllo sanitario non atte al consumo e non conformi alle disposizioni previste dal presente Accordo e dai relativi allegati saranno respinte e, qualora ciô non sia possibile, distrutte o utilizzate, previa denaturazione, per uso non alimentare.
Ii motivo del respingimento sara annotato sul certificato sanitario d’origine a cura del veterinario di confine.
Art. 5. Le carni provenienti e originarie dalla Finlandia possono essere presentate all’atto delI’importazione nelle seguenti condizioni:
I. c bovine refrigerate o con gelate con osso in:
— mezzene;
— quarti compensati;
— quarti anteriori;
— quarti anteriori e posteriori ridotti (senza regione dorsolombare);
— quarti posteriori;
— quarti posteriori tipo pistola;
— coscie;
— gambe;
— avambraccia;
— regione dorso-lombare;
— lombata;
senza osso, confezionate in pellicola plastica, sottovuoto a non, in:
— quarti anteriori, interi o divisi in non piü di 3 pezzi ricomponibili;
— quarti posteriori, interi o divisi in non pi di 3 pezzi ricomponibili;
— coscie, intere o divise in non piü di 4 pezzi merceologicamente definiti;
— gambe in un solo pezzo;
— avambracci in un solo pezzo;
— regioni dorso-lombari, intere o divise in non pin di 3 pezzi (filetti, con trofiletti, lombate). Le carni di vitello, ii cui peso in carcasse sia inferiore ad 80 kg., possono essere importate solamente in: carcasse scuoiate, mezzene e selle.
II. Xxxxx suine refrigerate o congelate con osso in:
— carcasse intere depilate, con o senza lardo;
— mezzene intere depilate, con o senza lardo;
— mezzene ridotte (private della pancetta), con o senza lardo;
— quarti;
— prosciutto e spalle, con o senza lardo;
— regioni dorso-lombari (lombata e carre);
— regioni cervicali (coppa e osso-collo);
— pancetta; senz’osso in:
— prosciutti in un solo pezzo;
— spalle in un solo pezzo;
— carré in un solo pezzo; lombate in un solo pezzo;
— coppe in un solo pezzo;
— filetto in un solo pezzo;
— pancetta in un solo pezzo;
— lardi.
III. Carni ovine e caprine, refrigerate o congelate con osso in:
— carcasse intere scuoiate;
— mezzene;
— quarti; senz’osso in:
— quarti in un unico pezzo, soltanto congelati.
IV. Frattaglie
l’importazione delle frattaglie è consentita limitatamente a:
— per Ia specie bovina: cervelli, timo, lingue, cuori, refrigerati e congelati; fegato, trippe, coda e zampe scottate e depilate, solamente congelati;
— per la specie suina: cervelli, timo, lingue, cuori, reni, refrigerati o con gelati; fegato, stomaci, teste e zampe scottate e depilate, solamente congelati;
— per la specie ovina e caprina: cervelli, timo, lingue e cuori, refrigerati o congelati; fegati e stomaci, solamente congelati.
Art. 6. Ai sensi del presente Accordo s’intende per:
a) Veterinario ufficiale: il veterinario designato dalle autorità sanitarie corn petenti dello Stato esportatore;
b) Carcasse; ii corpo intero di un animate da macetlo dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione degli arti in corrispondenza del corpo e del tarso, delta testa, della coda e delte mammefle;
c) Frattaglie: le carni diverse da quelte della carcassa definita alla prece dente lettera b), anche se sono in connessione naturale COfl la carcassa;
d) Visceri: le frattaglie che si trovano nelle cavità toracica addominale e pel vica, compresi Ia trachea e l’esofago;
e) Confezionamento: avvolgimento a diretto contatto detle carni con invo lucro costituito da pellicola o laminato plastico, da garza, mussolina, stockinette o da altro idoneo materiale;
f) Imballaggio: contenitore (scatola, cartone, cassa, barile, sacco dijuta, tela, cotone, ecc.) per riporvi le carni già confezionate, in conformità della prece dente lettera e) ed avente lo scopo di assicurarne una perfetta protezione durante ii trasporto.
ALLEGATO No. 1) SUOMEN TASAVALTA
REPUBBLICA DI FINLANDtA
MAA- JA METSATALOUSMINISTERIÔ
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Todistus No Certificato No
ALKUPERA- JA TERVEYSTODISTUS CERTIFIC’ATO DI ORIGINE E SAN/TA
ITALIAAN VIETAVAKSI TARKOITETULLE JAAHDYTETYLLE IA PAKASTETULLE LIHALLE PERLE CARNI REFRIGERATE 0 CONGELATE DESTINATE ALL’ ESPORTAZIONE VERSO L’ITALIA
1. Lihan tuntoinerkit
I. Identificazione del/c carni Jäähdytetty, pakastettu liha’ Carni refrigerate, congelate Xxxxxxx, ilman luita’
Con osso, disossate’ Lihaa Carni di (eläinlaji)
(specie animale) Osien ja palojen Iaatu ja tyyppi Natura e tipo dei pezzi e tagli (anatominen tai tavaraopillinen nimitys) (denominazione anatomica o merceologica) Pakkauspaällyksen laatu ja tyyppi Natura e tipo deII’imballaggio
Kappalemäärä Numero dei pezzi Kollimäärä Numero dei colli
Lähetyksen nettokokonaispaino Kg Peso netto totale della spedizione Kg
II. Lihan a/kupera
II. Provenienza delle carni Laitos
Stabilimento di Tunnusnumero
Numero di riconoscimento
(ELAINLAAKARIN LEIMA JA ALLEKIBJOITUS) (TIMBRO E FIRMA DEL VETERINARIO)
III. Lihan inaarapaikka
III. Destinazione delle carni Liha lähetetàän:
Le carni sono spedite:
sta seuraavalla kulkuneuvolla
da con ii seguente mezzo di trasporto:
Kuorma-auto Camion (rekisterinumero)
(sigla e numero della targa) Rautatievaunu
Vagone
(vaunun numero) (numero del vagone) Laiva
Nave
(laivan nimi) (none della nave) Lentokone Aereo
(xxxxxx numero) (numero del volo)
Huolintaliikkeen nimi ja osoite Nome e indirizzo dello speditore Vastaanottajan nimi ja osoite Nome e indirizzo del destinatario
IV. Terveystodistus
IV. Attestato di sanità
Allekirjoittanut virkaeläinläãkäri todistaa, ettã:
Ii sottoscritto, Veterinario ufficiale, certifica che:
a) Ylläminitussa lihassa, yllämainitun lihan päãllyksiin kiinnitetyissa nimilipussa, on voimassaolevan italialais-suomalaisen eläinlääkintäsopimuksen edellyttämä leimat.
a) Le carni sopraindicate, le etichette fissate agli imballaggi delle carni sopraindicate’ recano i bolli sanitari previsti dal vigente accordo veterinario italo-finlandese.
b) Yllämainittu liha:
b) Le carni sopraindicate:
— on voimassaolevaan italialais-suomalaiseen eläinläãkintäsopimukseen kuuluvan tervey dellisiä vaatimuksia koskevan luettelon I §:n c-kohdan mukaisten tilojen eläimistä;
— sono state ottenute da animali provenienti dagli allevamenti di cui alla lettera c) dell’articolo 1 dell’elenco delle garanzie e condizioni tecnico-igienico-sanitarie annesse al vigente accordo veterinario italo-finlandese;
— on virallisesti hyväksytyistä teurastamoista ja lihankäsittelylaitoksista;
— sono state ottenute in macelli e laboratori di sezionamento ufficialmente riconosciuti; (ELAINLAAKARIN LEIMA JA ALLEKIRJOITUS)
(TIMBRO E FIRMA DEL VETERINARIO)
— on tarkastettu voimassaolevan italialais-suomalaisen eläinlääkintasopimuksen mää räysten mukaisesti ja todettu varauksetta ihmisravinnoksi sopivaksi, täysin terveeksi ja aidoksi;
— sono state sottoposte con esito favorevole ad ispezione veterinaria effettuata in confor mità delle disposizioni previste dal vigente accordo veterinario italo-finlandese e rico nosciute incondizionatamente atte a! consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine;
— on alkuperältaän, kasitelty, paloiteltu luuttomaksi leikattu sekä säilytetty ja kuijetettu edellämainitun sopimuksen mukaisesti;
— sono state ottenute, manipolate, sezionate, disossate’, imballate, conservate e spedite conformemente alle disposizioni previste dal precitato accordo.
c) Sianlihan kyseesshollen on tarkastettu trikiinien varalta kielteisellä tuloksella ja on peräisin sioista, jotka on kasvatettu alueilla, joilla ei vähintäãn kolmeen vuoteen ole todettu trikinoosia.
[ Le carni suine sopraindicate sono state sottoposte ad un esame trichinoscopico con esito negativo e provengono da suini allevati in distretti indenni da almeno tre anni da trichinosi.
d) Eläimiä,joiden lihaa tuodaan, ei ole käsitelty antibiooteilla (viimeisen yukon aikana ennen teurastamista), luonnollisella tai synteettisellã sukupuolihormoonilla (estrogeni), arseniikkipitoisella, kilpirauhasen toimintaa rajoittavafla, lihaa mureuttavalla, rauhoitta valla, tuhoeläin tai loistoijuntaan käytettãvallä tai antimonia sisältävällä aineella tai vastaavalla.
[ Gli animali da cui provengono le carni non sono stati trattati con antibiotici (nell’ultima settimana prima della macellazione), con estrogeni naturali o di sintesi, con sostanze arsenicali, con tireostatici, inteneritori, calmanti, pesticidi, chelanti, antimoniali e simili.
e) Lihaa ei ole kasite!ty van- tai säilöntäaineilla, radioaktiivisella tai ultraviolettisä teilyllä.
[ Dette carni non sono state trattate con sostanze coloranti o conservanti, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti.
J) Lähetyksen ku!jetukseen käytetyt ajo- ja kulkuneuvot sekä välineet vastaavat edellämainitun sopimuksen asettamia hygieenisiä vaatimuksia.
[ 1 veicoli dei mezzi adibiti a! trasporto e I condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescnizioni d’igiene stabilite dal precitato accordo.
Laadittu ssa Xxxxx a Pvm
Ii LEIMA TIMBRO
Virkaeläinlääkäri
II Veterinario Ufficiale
(ELAINLAAKARIN LEIMA JA ALLEKIRJOITUS) (TIMBR0 E FIRMA DEL VETERINARLO)
— on tarkastettu voimassaolevan italialais-suomalaisen eläinlääkintasopimuksen mää räysten mukaisesti ja todettu varauksetta ihmisravinnoksi sopivaksi, täysin terveeksi ja aidoksi;
— sono state sottoposte con esito favorevole ad ispezione veterinaria effettuata in confor mità delle disposizioni previste dal vigente accordo veterinario italo-finlandese e rico nosciute incondizionatamente atte a! consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine;
— on alkuperältaän, kasitelty, paloiteltu luuttomaksi leikattu sekä säilytetty ja kuijetettu edellämainitun sopimuksen mukaisesti;
— sono state ottenute, manipolate, sezionate, disossate’, imballate, conservate e spedite conformemente alle disposizioni previste dal precitato accordo.
c) Sianlihan kyseesshollen on tarkastettu trikiinien varalta kielteisellä tuloksella ja on peräisin sioista, jotka on kasvatettu alueilla, joilla ei vähintäãn kolmeen vuoteen ole todettu trikinoosia. [ Le carni suine sopraindicate sono state sottoposte ad un esame trichinoscopico con esito negativo e provengono da suini allevati in distretti indenni da almeno tre anni da trichinosi.
d) Eläimiä,joiden lihaa tuodaan, ei ole käsitelty antibiooteilla (viimeisen yukon aikana ennen teurastamista), luonnollisella tai synteettisellã sukupuolihormoonilla (estrogeni), arseniikkipitoisella, kilpirauhasen toimintaa rajoittavafla, lihaa mureuttavalla, rauhoitta valla, tuhoeläin tai loistoijuntaan käytettãvallä tai antimonia sisältävällä aineella tai vastaavalla.
[ Gli animali da cui provengono le carni non sono stati trattati con antibiotici (nell’ultima settimana prima della macellazione), con estrogeni naturali o di sintesi, con sostanze arsenicali, con tireostatici, inteneritori, calmanti, pesticidi, chelanti, antimoniali e simili.
e) Lihaa ei ole kasite!ty van- tai säilöntäaineilla, radioaktiivisella tai ultraviolettisä teilyllä.
[ Dette carni non sono state trattate con sostanze coloranti o conservanti, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti.
J) Lähetyksen ku!jetukseen käytetyt ajo- ja kulkuneuvot sekä välineet vastaavat edellämainitun sopimuksen asettamia hygieenisiä vaatimuksia.
[ 1 veicoli dei mezzi adibiti a! trasporto e I condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescnizioni d’igiene stabilite dal precitato accordo.
Laadittu ssa Xxxxx a Pvm
Ii LEIMA TIMBRO
Virkaeläinlääkäri
II Veterinario Ufficiale
(ELAINLAAKARIN LEIMA JA ALLEKIRJOITUS) (TIMBR0 E FIRMA DEL VETERINARLO)
HUOM. Xxxxxxxxxxx joka sivun alareunaan virkaeläinlääkärin leima ja allekirjoitus.
N.B. In calce ad ogni pagina del presente certificato devono apporsi ii timbro e Ia firma del Veterinario Ufficiale.
‘ Tarpeeton ylippyhitään/’ Cancellare Ia menzione inutile. (ELAINLAAKA1UN LETMA JA ALLEKIRJOTTUS) (TIMBRO E FIRMA DEL VETERINARIO)
ALLEGATO A
I. Requisiti per il riconoscimento dci macelli
1. I macelli devono avere:
a) stalle di sosta sufficientemente ampie per ii ricovero degli animali;
b) locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano ii normale svolgimento delle operazioni relative; quando in un locale per la macellazione si procede alla macellazione sia di suini, sia di altre Specie di animali, deve essere previsto un apposito reparto per Ia macellazione dei suini;
c) un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomaci e degli intestini; ci) locali per la lavorazione delle budella e delle trippe;
a) locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle coma e degli zoccoli, quando tali cascami non sono evacuati dal macello nello stesso giorno di macellazione;
f) locali che possono essere chiusi a chiave, riservati rispettivamente al ricovero degli animali malati o sospetti, alla macellazione di questi, al deposito delle carni trattenute in osservazione ed a quello delle carni sequestrate;
g) locali frigoriferi di capacità adeguata;
h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all’uso esclusivo del servizio veterinario e un locale provvisto di apparecchiatura per l’esame trichinoscopico;
i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e Ia disinfezione delle mani nonchè asciugamani da usare una sola volta: i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;
j) assetto ed attrezzature che consentano in qualsiasi momento l’efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria;
k) un assetto che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;
I) una separazione adeguata tra il trasporto pulito e quello sudicio; in) nei reparti adibiti alla lavorazione e al deposito delle carni:
— pavimenti di materia impermeabile, facilmente lavabili o disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusura a sifone;
pareti liscie, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all’altezza
di almeno tre metri, ad angoli e spigoli arrotondati;
n) un’aereazione sufficiente ad una buona evacuazione dei vapori nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;
o) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale, che non alteri i colon, nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;
p) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità suficiente; tuttavia, eccezionalmente, è autorizzato l’uso di acqua non potabile per Ia produzione di vapore purchè le condutture impiantate a tal fine non permettano di usanne per altri scopi;
q) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;
r) un impianto per l’evacuazione delle acque di scarico, che risponda alle norme igieniche;
s) nei locali di lavoro, dispositivi adeguati per Ia pulizia e Ia disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;
t) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento yen gano effettuate per quanto possibile suII’animale sospeso; Se lo scuoiamento viene effettuato su supporti metallici, questi devono essere di materiale inalterabile e di altezza sufficiente perchè Ia carcassa non tocchi ii suolo;
una rete di guidevie aeree per l’ulteriore manipolazione delle carni; dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;
attrezzi, utensili di lavoro e in particolare recipienti per Ia raccolta delle trippe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile;
x) una concimaia;
z) un reparto e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.
II. Requisiti per il riconoscirnento del laboratori di sezionarnento e disossarnento
2. I laboratori di sezionamento o di disossamento devono avere:
a) un impianto frigorifero di potenzialità, capacità e struttura tali da garantire per le carni e i locali le temperature previste dal presente capitolo e dal capitolo VII dell’allegato 13;
b) un locale frigorifero di ricezione delle carni destinate al sezionamento e al disossa mento, nel quale Ia temperatura deve essere compresa fra —1,5°C e +1°C;
c) uno o piü locali per le operazione di sezionamento, disossamento e confezionamento, nei quali Ia temperatura non deve essere superiore a ±12°C durante Ia lavorazione delle carni;
d) un tunnel frigorifero ad aria forzata o ad apparecchiatura frigorifera a piastra per avere una congelazione semirapida, o altri sistemi analoghi piü evoluti tecnicamente, accettati dalle due parti;
e) celle frigorifere per lo stoccaggio delle carni congelate, nefle quali Ia temperatura non deve essere superiore a —14°C;
f) celle frigorifere per Jo stoccaggio delle carni e frattaglie refrigerate, nelle quali Ia temperatura deve essere compresa fra —1,5°C o + 1°C;
g) un locale adibito alle operazioni di imballaggio e alla spedizione delle carni, nel quale la temperatura non deve superare i + 12°C;
h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato ad uso esciusivo del servizio veterinario;
i) un locale provvisto di adeguate apparecchiature per l’esame trichinoscopico, sempre chè tale esame trichinoscopico venga effettuato nel laboratorio;
j) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per Ia pulizia o la disinfezione delle mani nonchè di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;
1) recipienti speciali a perfetta tenuta, di materiale inalterabile, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento, per collocarvi le carni e i cascami provenienti dal sezionamento e non destinati a! consumo umano, oppure un locale che possa
essere chiuso a chiave iii cui dette carni e cascami possono essere collocati, se do è reso necessario, per Ia bra quantità e se essi non vengono rimossi o distrutti a! termine di ogni giornata di lavoro;
in) nei locali di cui alle lettere a), b), c), d), e),f), i),j):
— pavimenti di materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputriscibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema di evacuazione del liquidi mediante chiusura a sifone;
— pareti liscie rivestite e verniciate con materiale lavabile e chiare fino ail’aitezza di aimeno tre metri, ad angoli e spigoli arrotondati;
n) apparecchiature per ii controllo e per la registrazione deile temperature previste nonchè per ii controilo deilo stato igrometrico;
o) i locali di sezionamento, disossamento e imballaggio devono essere muniti di guidevie aeree o altri dispositivi di trasporto meccanico delie carni che consentano di evitare ogni contatto deile stesse con ii snob o con le pareti e Ia possibiiità di percorsi a ritroso, in maniera che le operazioni di lavorazione avvengano con ii rispetto delie norme deIi’igiene alimentare;
p) assetto ed attrezzature che consentano in qualsiasi momento i’efficace svoigimento delle operazioni di ispezione e di controiio veterinario;
q) dispositivi che assicurino un’aereazione adeguata dei locali adibiti alia lavorazione delle carm;
r) nei locali adibiti aila lavorazione delie carni, una illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colon;
s) un impianto die fornisca esciusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente;
t) un impianto che possa fornire acqua potabile calda in quantità sufficiente;
a) un impianto per l’evacuazione deIl’acqua di scarico che risponda alie norme igieniche; t’) nei locali adibiti alla lavorazione delie carni, dispositivi adeguati per Ia pulizia e la
disinfezione delie mani e degli attrezzi di lavoro;
w) dispositivi di protezione contro gil insetti e i roditori;
x) attrezzi e utensili, come ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in mateniale resistente alia corrosione, che non aiterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili.
HI. Igiene del personale, dci locali e delle attrezzature nei macelli e nei laboratori di sezionainento
3. Ii personale, i locali e be attrezzature devono trovarsi sempre neile miglioni condizioni di puiizia:
a) In particolare ii personale deve indossare abiti da iavoro, copricapo e, quando necessario, coprinuca puliti. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarie; è vietato mumare nei bocali di iavoro o di deposito.
b) Cani, gatti e animabi da cortiie non sono ammessi nei macelli e nei baboratori di sezionamento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica degli insetti, del roditori e di ogni altro parassita.
c) Ii materiale e gil strumenti per Ia lavorazione detle carni devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura pib volte nei corso delia giornata di iavoro nonchè alia fine delia stessa e prima di essere riutiiizzati ogni qualvolta siano stati insudiciati o contaminati in particolare da germi patogeni.
4. I locali e le attrezzature non devono essere adibite ad altri usi che non siano quelli della lavorazione delle carni. Gli utensili per ii sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo.
5. Le carni non devono entrare in contatto col suolo.
6. L’uso di detersivi, disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiu dicare Ia salubrità delle carni.
7. L’utilizzazione dell’acqua potabile è prescritta per tutti gli usi.
8. E vietato spargere segatura o altro materiale analogo sui pavimenti dci locali di cui alle lettere b), c), d), e), g) del numero 1 e delle lettere b), d), e),J), g) del numero 2.
9. Ii sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi insudiciamento delle carni. Le schegge d’osso e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le cami provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano devono essere raccolte man mano nei recipienti di cui alla lettera 1) del numero 2.
10. La lavorazione e Ia manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminare le carni stesse e in particolare a quelle:
a) affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo A e B, enterite infettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, xxxxxxxxxxx, portatrici degli agenti delle suddette malattie;
b) affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;
c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;
d) che esercitano contemporaneamente una attività che esponga I carni ad inquinamento;
e) che portino medicazioni alle mani, eccettuate queue in materia plastica che proteggano una ferita delle dita, fresca e non infettata.
11. Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta alI’esercizio di tale attività. Tale cer tificato medico deve essere rinnovato ogni anno ed ogni qualvolta il veterinario ufficiale lo richieda; inoltre esso deve essere costantemente tenuto a disposizione di quest’ultimo.
ALLEGA TO B
IV. Visita sanitaria ante mortem
12. Gli animali devono essere sottoposti alla visita ante mortem il giorno stesso del loro arrivo al macello. La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione Se gli animali sostano nd macello pin di 24 ore.
13. Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita ante mortem a regola d’arte e in condizioni di illuminazione adeguate.
14. La visita deve permettere di accertare:
a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, o se pre sentano sintomi 0 Un quadro clinico che possa far sospettare l’insorgenza di tale malattia;
b) Se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni ma datte at consumo umano;
c) sé presentano segni di stanchezza o di agitazicme.
15. Non possono essere macellati gli animali:
a) Ic cui condizioni rientrano nei casi elencati alle precedenti Iettere a) e
b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo di tempo sufficiente; tale periodo non pub essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati;
c) nei quali sia constatata una forma qualsiasi di tubercolosi e che siano riconosciuti tubercolotici in seguito a reazione positiva ad una prova tubercolinica.
V. Igiene della macellazione
16. Gli animali da macello introdotti nei beau per la macellazione devono essere immediatamente abbattuti.
17. Ii dissanguamento deve essere completo. Ii sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Non puà essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esjgneze igieniche.
18. Salvo che per i suini, è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo, Per quanto concerne i suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole.
19. L’eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al piü tardi mezz’ora dopo ii dissanguamento. Polmoni, cuore, fegato, milza e linfonodi mediastinici con i relativi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni
anatomiche. Quando gli organi vengono asportati, devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di rico noscere Ia loro appartenenza alla carcassa; cia vale anche per la testa, Ia lingua, ii tubo digerente ed ogni altra parte delb’animale necessaria per l’ispezione. Le parti menzionate devono rimanere in prossimità della carcassa fino al termine dell’ispezione. In tutte le specie, i reni devono restare aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anato miche, ma essere liberate dal tessuto adiposo che li circonda.
20. E vietata l’insufflazione delle carni nonchè l’uso di panni per la loro ripulitura.
21. Le carcasse dei suini di oltre 4 settimane a dei bovini di oltre 3 mesi devono essere presentate aIl’ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. Ai suini deve essere divisa a metà, longitudinalmente, la testa. Per esigenze ispettive, ii veterinario ufficiale puà richiedere la divisione bongitudinale della carcassa di qualsiasi animale.
22. vietato procedere, prima della fine dell’ispezione, alla suddivisione della car cassa e all’asportazione o a! trattamento di qualsiasi parte dell’animale macellato.
23. Le carni trattenute in osservazione o sequestrate, gli stomaci, gli intestini, le pelli, le coma e le unghie, devono essere deposti appena possibile in appositi beau.
VI. Ispezione sanitaria post mortem
24. Tutte le parti dell’animale, ivi compreso ii sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione.
25. L’ispezione post mortem deve comprendere:
a) l’esame visivo dell’animale macellato;
b) l’esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell’utero, della mammella e della lingua;
c) le incisioni di organi e di linfonodi;
d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;
e) se del caso, analisi di laboratorio.
26. 11 veterinario ufficiale deve esaminare particolarmente:
a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l’eventuale presenza di corpi estranei;
b) Ia testa, Ia gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lan. retropha ryngiales, mandibulares et parotidei), nonchè le amigdale, isolando la lingua al punto da consentire una accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Le amigdale devono essere asportate dopo l’ispezione;
c) ii polmone, Ia trachea, I’esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifur cariones eparteriales ef inediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Ii polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente a! suo asse maggiore;
d) ii pericardio e ii cuore; quest’ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare ii setto interventricolare;
e) ii diaframma;
f) ii fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonchè i linfonodi periportali (Lnn. portak’s);
g) ii tubo gastroenterico, ii mesenterio e i linfonodi gastrici e moseraici (Lnn. gastrici, mesenterici crania/es et caudales);
h) la milza;
i) reni e i linfonodi renali (Lnn. rena/es), la vescica;
j) Ia pleura e ii peritoneo;
k) gli organi genitali; nella vacca l’utero è inciso longitudinalniente;
1) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramaminarii); nella vacca le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione sino ai seni galattofori (sinus lact
in) la regione ombelicale e le articolazioni dci giovani animali; in caso di dubbio, Ia regione ombelicale deve essere incisa e Ic articolazioni devono essere aperte.
I linfonodi summenzionati devono essere sistematicamente isolati ed incisi longitu dinalmente in sezioni ii piü possibile sottili.
In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali superficiali, ii prescapolare (Lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. axi//ares proprii et primae costae), I soprasternali (Lnn. sterna/es crania/es), i cervicali profondi (Lnn. cervicales profundi), I costocervicali (Lnn. costocervicales), I poplitei (Lnn. poplitei i preorurali (Lnn. subliliaci,, gli ischiatici (Lnn. ischiatici), gli iliaci e lomhoaortici (Lnn. iliaci et lam bales).
Negli ovini e nei caprini, l’apertura del cuore e l’incisione dci linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.
27. II veterinarjo ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente:
A. Ia ricerca dell’eventuale presenza di cisticerchi:
a) nei bovini di eta superiore a sei settimane, in corrispondenza:
— della lingua, la cui muscolatura deve essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell’organo;
— dell’esofago, che deve essere staccato dalla trachea;
— del cuore, che, oltre all’incisione di cui alla precedente lettera d), dev’essere inciso in due punti opposti, dalle orecchie frno alla purtta;
— dci massetteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente a! mascellare inferiore in due sezioni, partendo dat margine sottomascellare inferiore fino all’inserzione muscolare superiore;
— del diaframma, Ia cui parte muscolare dev’essere liherata dalla sierosa;
— delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili;
b) nei suini, in corrispondenza: delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dci muscoli adduttori della coscia, della parete addominale e
degli psoas liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscori intercostali, del cuore, della lingua e della laringe;
B. Ia ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante un’incisione profonda della base del lobulo di Spigolio.
28. Nell’ispezione post mortem il veterinario ufficiale puà essere coadiuvato da persone ausiliarie non laureate ma particolarmente addestrate nella tecnica ispettiva. La responsabilità del giudizio finale sulla commestibilità delle carni spetta solo e comunque al veterinario ufficiale.
VII. Xxxxxx relative a/Ic carni destinate a! sezionalnento el a! disossamento
29. Un sezionamento piü esteso di quello in mezzene o quarti ed ii disossamento sono autorizzati soltanto nei locali del laboratorio di sezionamento e disossamento.
30. Le carni destinate all’esportazione verso l’Italia allo stato di refrigerazione devono essere
.ottenute da animali macellati da non oltre 5 giorni.
Dette carni, ad eccezione di quelle lavorate a caldo, devono essere portate dopo Ia macellazione:
— ad una temperatura a cuore compresa fra 0°C e +7°C se destinate alla preparazione di pezzature con osso;
— ad una temperatura a cuore compresa fra 0°C e +2°C se destinate alla preparazione di tagli disossati, condizionati sotto vuoto o non.
11 sezionamento a caldo è ammesso a condizione che le carni siano trasportate senza rottura del carico, direttamente dal locale di macellazione al laboratorio di sezionamento e che siano immediatamente sezionate e disossate.
Le carni destinate invece ad essere esportate allo stato di congelazione, in pezzature con osso inferiori al quarto o disossate, devono essere portate dopo Ia macellazione a una temperatura a cuore compresa fra 0°C e +7°C, fatta eccezione per quelle lavorate a caldo.
31. Le carni refrigerate destinate al sezionamento e a! disossamento, dopo essere state portate alle temperature sopraindicate, devono essere, sino al momento della loro utilizzazione, depositate e mantenute nei locali di cui alla lettera b) del capitolo II dell’allegato A.
32. Ad eccezione che nella lavorazione a caldo, la temperatura interna delle carni non dovrà superare nel corso del sezionamento, disossamento, confezionamento e imballaggio, rispettivamente:
a) i +7°C per le carni destinate alla preparazione di pezzature con osso refrigerate o di pezzature con osso o senz’osso congelate;
b) i +4°C per le carni destinate alla preparazione di tagli disossati refrigerati, condizionati sotto vuoto e non.
33. Subito dopo Ia lavorazione, il confezionamento e l’imballaggio le carni destinate ad essere esportate:
— allo stato di refrigerazione, devono essere stoccate e mantenute sino al momento della spedizione nelle celle di cui alla letteraf) del capitolo II deIl’allegato A);
— allo stato di congelazione, devono essere congelate nei locali di cui alla lettera ci) del capitolo II dell’allegato A) e successivamente stoccate nelle celle di cui alla lettera e) del capitolo II del predetto allegato A).
34. Oltre l’osservanza delle norme igieniche di cui a! capitolo III dell’allegato A, il veterinario deve effettuare:
a) ii controllo all’inizio di ogni fase di lavorazione della pulizia e della disinfezione dei locali, degli impianti e delle attrezzature nonchè dell’igiene del personale;
b) ii controilo all’inizio di ogni fase di lavorazione dello stato di conservazione delle carni destinate al sezionamento e at disossamento;
c) periodici controlli di laboratorio suite carni, sui locali, suile attrezzature e utensili, recipienti e acque di erogazione.
ALLEGATO C -
VIII. Bollatura
35. La bollatura delle carni deve essere effettuata sotto Ia responsabilità del veteri nario ufficiaie.
36. La bollatura deve essere praticata a mezzo di un bollo metallico ovale, delle dimensioni di 6,5 cm. di larghezza e di 4,5 cm. di xxxxxxx, recante, in caratteri perfetta mente leggibili, le seguenti indicazioni
— nella parte superiore la scritta in lettere maiuscoie FINLAND;
— al centro, ii numero di riconoscimento veterinario del macelio e del laboratorio di sezionamento;
— nella parte inferiore Ia scritta INSPECTED.
I caratteri di stampa devono avere una altezza di 0,8 cm. per le lettere e di 1 cm. per le cifre.
37. Le carcasse devono essere bollate:
— queue di peso superiore a 60 kg. su ciascuna mezzana almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombate, groppa, costato, spalla e pleura;
— queue di peso inferiore a 60 kg. devono recare almeno quattro bolli e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia.
38. Devono inoltre essere sempre bollati Ia testa, la lingua, it cuore, i polmoni e ii fegato: tuttavia per i bovini di meno di tre mesi, i suini, gli ovini e i caprini la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria.
39. Per le parti ricavate dalle carcasse nei locali di sezionamento e di disossamento ii bollo di cui a! n. 36 dovrà essere apposto su ogni pezzo o taglio di came, fatta eccezione per le carni cotte o congelate, ii sego, Ia sugna e I code.
40. La bollatura puö essere effettuata a inchiostro o a fuoco: per la bollatura a inchiostro puà essere usato esciusivamente ii metilvioletto.
I fegati devono sempre essere bollati a fuoco.
IX. Confezionamento e imballaggio =
41. I materiali impiegati nel confezionamento ed iniballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare:
— essere tali da non alterare Ic caratteristiche organolettiche delle carni;
— non trasmettere alle carni sostanze nocive per Ia salute umana;
— essere sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante la manipolazione ed it trasporto.
42. Le carni congelate in carcasse, mezzene e quarti con osso indicati all’art. 5 del presente accordo, le cosce, i prosciutti e Ic spalle con osso, i lardi e Ic pancette, refrige rati o congelati devono essere imballati in doppio involucro costituito:
— all’interno da stocchinette o da altro materiale che assicuri Ia stessa protezione;
— all’esterno, dajuta, cotone o da altro materiale corrispondente.
Per i lardi e Ia pancetta l’imballaggio esterno puà essere costituito da cartone, sacchi od altro idoneo contenitore.
Le frattaglie refrigerate devono essere trasportate in imbaliaggi o recipienti resistenti, impermeabili ai liquidi e alle sostanze grasse.
Le code, le zampe, le teste (di suino), gli stomaci e le trippe congelati devono essere:
a) avvolti direttamente in involucro costituito da stocchinette o da altro materiale che assicuri Ia stessa protezione;
b) successivamente imballati in cartoni, casse, sacchi o altro contenitore idoneo.
43. Le carni refrigerate e congelate con osso, in tagli diversi da quelli indicati al precedente numero 42 e le carni refrigerate e congelate senza osso, I cervelli, ii timo, le lingue, i cr i reni ed i fegati, devono essere:
a) avvolte direttamente per ogni singolo pezzo subito dopo ii sezionamento o ii disossa mento in un involucro trasparente, incolore, inodore, imputrescibile;
b) successivamente imbaliate in cartoni o casse: ogni cartone o cassa deve contenere un singolo pezzo o tagilo oppure pin pezzi o tagli aventi la stessa base anatomica.
44. I cartoni, le casse, i sacchi o gli attn contenitori esterni devono essere muniti di una etichetta ben visibile ed applicata in modo tale all’ imbailaggio da doverla forzatamente rompere all’ atto dell’apertura.
L’etichetta, oltre it bollo sanitario di cui a! precedente n. 37, deve recare le indicazioni seguenti:
— denominazione e sede deilo stabilimento;
— denominazione anatomica e merceologica delle parti di carcassa o delle frattaglie;
— denominazione della specie animate cui appartengono le parti o frattaglie;
— peso netto dell’unità di imbatlaggio;
— data di confezionamento.
45. I materiali impiegati nel confezionamento e xxxx’imballaggio devono essere nuovi e rispondere comunque nile norme del D.M.l5 aprile 1966, pubblicato nelia Gazzetta Ufficiale delta Repubblica Italiana ii 7 maggio 1966, n. 111 e successive modifiche.
X. Trasporto
46. Le carni devono essere trasportate in mezzi costruiti ed attrezzati in modo che sia assicurata per tutta Ia durata del trasporto:
a) una temperatura a cuore compresa fra 0°C e +2°C per le carni refrigerate;
b) una temperatura a cuore non inferiore a — 10°C per le carni e le frattaglie congelate. In ogni caso la temperatura dei mezzi adibiti at trasporto delle carni refrigerate di cui alla precedente lettera a) non deve essere superiore a —1,5°C.
47. I vagoni, gli automezzi e le stive detle navi e degti aerel destinati at trasporto delle carni devono corrispondere alte seguenti esigenze:
a) Le loro pareti interne e tutte te altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in mateniali resistenti alla corrosione e tall da non alterare Ic carat teristiche organolettiche delie carni nè renderle nocive alta salute dell’uomo, Dette pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione.
b) Devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare ta protezione detle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi.
c) Per it trasporto di carcasse, mezzene e quarti di came, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad una altezza tale che le carni non tocchino 11 pavimento: tale disposizione non si applica alle carni e alle frattaglie congelate o alte carni refrigerate provviste di imballaggio igienico.
Le carcasse, le mezzene e i quarti devono sempre essere trasportati appesi.
48. 1 vagoni e gli automezzi utilizzati per ii trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti a! trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare Ic carni.
49. Nessun áitro prodotto puà essere trasportato con Ic carni in uno stesso vagone o automezzo o stiva di nave o di aereo.
SO. La pulizia e la disinfezione dei vagoni e degli automezzi adibiti a! trasporto delie carni devono aver luego immediatamente dopo lo scarico.
51. Durante le operazioni di carico e durante ii trasporto le carni devono essere protette in modo tale da evitare ogni contatto con sostanze che possono insudiciarie o comunicare loro qualsiasi odore.
52. Le carcasse, le mezzene ed i quarti refrigerati devono essere sempre trasportati appesi.
53. II veterinario ufficiale deve assicurarsi prima delia spedizione che i vagoni, xxx xxxxxxxxx, le navi e gli aerei adibiti al trasporto nonchè le condizioni di carico corrispondano aile prescrizioni di igiene stabilite nd presente capitolo.