PROTOCOLLO GENERALE DI INTESA TRA
PROTOCOLLO GENERALE DI INTESA TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.05.2022
E
L’AVIS REGIONALE LIGURIA (di seguito anche “AVIS”), con sede legale in Genova, Corso Europa n. 183/2, 16132, pec: xxxxxxx@xxx.xxxx.xx codice fiscale 80100970104, rappresentata dal Presidente legale rappresentante pro tempore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Genova il 03.03.1972 nel prosieguo denominate congiuntamente anche “Parti” o, singolarmente, “Parte”
VISTI
a. la legge 21 ottobre 2005, n 219 recante la “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e in particolare l’art. 7 comma 2 che dispone: “le associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori”;
b. il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed, in particolare l’art. 2 che statuisce: “E’ riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”.
c. lo statuto associativo dell’AVIS Regionale in vigore che all’art. 3 comma 2, recita: “In particolare,
ai propri fini l’AVIS Regionale Liguria svolge le seguenti attività:
1. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Regionale, in conformità al disposto delle Leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Regionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio Regionale;
2. Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’Associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
3. Promuove e organizza campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie Associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a
favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
5. Coordina il flusso informativo a livello Regionale;
6. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
7. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per Istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
8. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio- sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo”.
PREMESSO
a. che l’Università degli Studi di Genova e l’AVIS Regionale Liguria, nel perseguire le rispettive finalità istituzionali, contribuiscono all’informazione e formazione dei docenti e dei giovani sul tema della solidarietà;
b. che i rapporti tra l’Università e l’AVIS Regionale Liguria nel corso degli anni sono stati regolati da protocolli d’intesa di durata triennale, l’ultimo dei quali, stipulato in data 4.5.2018, è scaduto dal 3.5.2021;
c. che le Parti intendono rinnovare il suddetto protocollo, al fine di proseguire nell’attività di
sensibilizzazione verso la donazione di sangue.
TUTTO CIO’ PREMESSO E VISTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - PREMESSE
1. Le premesse e i visti al presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO GENERALE DI INTESA
1. Il rapporto tra l’UNIVERSITÀ e l’AVIS oggetto del presente Protocollo riguarda i seguenti
ambiti:
a) sensibilizzazione alla promozione del dono del sangue nei confronti del personale universitario e degli studenti, nell’ambito di un progetto finalizzato all’educazione alla salute;
b) organizzazione di eventi e giornate per la donazione di sangue: giornate di donazione del sangue saranno organizzate dall’AVIS d’intesa con le Autorità Accademiche secondo un programma prestabilito e sottoscritto tra le Parti, e comunque al termine di una campagna di promozione e proselitismo e fidelizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti, utilizzando proprio personale medico e paramedico qualificato, strumenti e strutture autorizzate. Ogni responsabilità di natura legale concernente la raccolta delle donazioni, e il successivo utilizzo del sangue, raccolto, anche nei confronti di terzi, è dell’AVIS, restando l’Università indenne da ogni onere e responsabilità. ART. 3 - ACCORDI ATTUATIVI
1. La collaborazione tra Università e AVIS, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o tra l’AVIS e le strutture universitarie interessate nel rispetto del presente protocollo e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. L’AVIS, per realizzare le attività previste nei predetti accordi attuativi, si avvarrà di proprio personale qualificato e di strumenti e strutture proprie che potranno operare a seguito di una pianificazione adeguata e condivisa, interventi educativi, di promozione e di raccolta, anche avvalendosi delle strutture associative presenti sul territorio.
4. L’Università metterà, ove necessario, a disposizione dell’AVIS nell’ambito di tali accordi, compatibilmente con le esigenze istituzionali e nel rispetto dei propri regolamenti, spazi e/o ambienti adeguati all’espletamento delle attività di cui all’art. 2.
ART. 4 - COMMISSIONE DI COORDINAMENTO E VERIFICA
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2 le Parti costituiscono una Commissione composta da due componenti designati dall’Università, di cui uno svolgerà funzioni di presidente, e due componenti designati dall’AVIS al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
Per l’Università i componenti sono il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx e il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx del Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI). Per l’AVIS i componenti sono il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx e l’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx.
ART. 5 - ONERI ECONOMICI
1. Il presente Protocollo d’intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quale mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per, le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
ART. 6 - DURATA
1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per un
uguale periodo, in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
ART. 7- RECESSO O SCIOGLIMENTO
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di
Protocollo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
ART. 8 - SICUREZZA
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n.81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che i datori di lavoro di entrambe le Parti assumono tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività in oggetto del presente Protocollo.
2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente protocollo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accordi stessi.
ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE
1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
ART. 10 - RISERVATEZZA
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo d’intesa.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.
ART. 12 - INCOMPATIBILITÀ
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 13 - CONTROVERSIE
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
ART. 14 - REGISTRAZIONE
1. Il presente Protocollo d’Intesa si compone di n. 6 pagine e verrà registrato in caso d’uso, ai sensi
del DPR n. 131 del 26.04.1986 a spese della Parte che ne richiederà la registrazione.
2. Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs 117/2017.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Il Magnifico Rettore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
AVIS REGIONALE LIGURIA
Il Presidente
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx