CONVENZIONE
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
CONVENZIONE
PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN TEMA DI COMUNICAZIONI
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l’articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;
VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;
VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;
VISTA la legge della Xxxxxxx Xxxxxx 00 xxxxx 0000, x.0, xxxxxxx “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;
PREMESSO che l’Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha individuato i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate in tema di
comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l’Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;
PREMESSO, altresì, che con l’atto di approvazione dell’Accordo-quadro stesso, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni con riguardo alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), g) ed h), al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;
VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 18/04/CONS dell’ 11 febbraio 2004, concernente la delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;
RITENUTO opportuno procedere alla stipula della convenzione per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al Xx.xx.xxx. Marche;
Tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per comunicazioni – Marche
SI CONVIENE
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.
Articolo 2 (Oggetto della convenzione)
1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito “l’Autorità”) e il Xx.xx.xxx. Marche (di seguito “Xx.xx.xxx.”) per l’attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell’ambito regionale a decorrere dal 1° marzo 2004.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Xx.xx.xxx. nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall’Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale.
Articolo 3
(Durata della convenzione)
1. La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all’altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell’ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo semestre costituisce fase di attuazione sperimentale della delega di funzioni, secondo quanto previsto dall’articolo 4.
Articolo 4
(Attuazione sperimentale della delega di funzioni)
1. L’Autorità, nella fase di attuazione sperimentale, delega al Xx.xx.xxx. l’esercizio delle funzioni di seguito indicate:
a) - vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall’Autorità;
b) - istruzione e applicazione dell’art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
c) - vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
d) - tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale;
e) - vigilanza sul rispetto della normativa antitrust e del divieto di posizioni dominanti, con riferimento al mercato dell’editoria quotidiana in ambito regionale.
Articolo 5
(Ulteriori funzioni delegate o delegabili)
1. A decorrere dalla conclusione della fase di attuazione sperimentale di cui all’articolo 4, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell’adeguatezza della struttura, l’Autorità delega al Xx.xx.xxx., oltre all’esercizio delle funzioni di cui al predetto articolo, anche l’esercizio delle
funzioni di seguito indicate:
a) - vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni;
b) - vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale;
c) - vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo locale e fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall’Autorità.
2. Con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell’adeguatezza della struttura, l’Autorità delega al Xx.xx.xxx. l’esercizio delle funzioni di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.
Articolo 6 (Programma di attività)
1. Con riferimento all’esercizio delle funzioni delegate, il Xx.xx.xxx. si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all’Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.
Articolo 7 (Risorse finanziarie)
1. Per lo svolgimento delle attività relative all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, nel corso del primo semestre di attuazione sperimentale, l’Autorità assegna al Xx.xx.xxx. l’importo di Euro 25.986,04 (venticinquemilanovecentottantasei,04), a valere sul capitolo n. 1071148 del Bilancio 2004 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio relazioni istituzionali, da erogare, per il 50% con la sottoscrizione della presente convenzione e per il restante 50% alla conclusione del primo semestre, nello stato di previsione delle entrate del Bilancio della Regione Marche, capitolo 20301010.
Articolo 8
(Collaborazione in settori di interesse comune)
1. Autorità e Xx.xx.xxx., ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.
Articolo 9
(Formazione e aggiornamento del personale)
1. L’Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Xx.xx.xxx., può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l’espletamento di corsi, seminari, workshop e convegni.
Articolo 10 (Relazione annuale)
1. Il Xx.xx.xxx. predispone una relazione annuale sull’attività svolta in base al programma di cui all’articolo 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all’esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all’Autorità entro il 31 marzo di ogni anno.
Articolo 11
(Principio di leale collaborazione)
1. Autorità e Xx.xx.xxx., consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Autorità e Xx.xx.xxx. si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell’efficacia degli interventi.
Articolo 12 (Commissione paritetica)
1. E’ istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo o comunque sorti in sede di applicazione della presente convenzione.
2. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.
3. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall’Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Xx.xx.xxx.
Articolo 13
(Poteri sostitutivi e revoca)
1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Xx.xx.xxx. nell’ambito della presente convenzione, l’Autorità assegna allo stesso un termine, congruo ai fini dell’espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività, comunque non superiore a dieci giorni, per adempiere, decorso inutilmente il quale potrà esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell’inadempimento, non sia utilmente esercitatile il potere sostitutivo, l’Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.
Articolo 14
(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)
1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche previste con riguardo alle risorse finanziarie.
La presente convenzione è sottoscritta dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente della Giunta Regionale Marche e dal Presidente del Xx.xx.xxx. Marche (art. 10, comma 1, della L.R. 27 marzo 2001, n. 8) .
Roma, 28 luglio 2004
Il Presidente
dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Xxxx. Xxxx Xxxxx
Il Presidente della Giunta Regionale
Marche
Dott. Xxxx X’Xxxxxxxx
Il Presidente
del Xx.xx.xxx. Marche
Avv. Xxxxxx Xxxxxxx