PMI Combi Basilese
L’assicurazione per le imprese di costruzione d’immobili e genio civile
Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali
Edizione 2015
Condizioni contrattuali dalla pagina 6
Le informazioni sul prodotto vuole contribuire a far com- prendere meglio la documentazione contrattuale.
Per il contenuto e la determinazione dell’estensione dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d’assicurazione e le condizioni contrattuali (CC).
Il contratto d’assicurazione sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata la legge rispettiva. In questi casi sono valide in comple- mento a queste CC le «Disposizioni supplementari per i contratti d’assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».
1. Partner contrattuale
Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito deno- minata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, XX-0000 Xxxxx.
In internet ci troverà presso: xxx.xxxxxxx.xx
2. Estensione della copertura assicurativa
Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assi- curativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una vi- sione d’insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di coper- tura) occorre consultare le CC.
L’assicurazione PMI Combi Basilese permette di comporre la protezione assicurativa in modo ottimale in funzione ai fabbisogni individuali. L’assicurazione comprende 5 moduli di base (B1 – B5) che possono es- sere conclusi individualmente o in combinazione con i moduli supple- mentari (S1–S14).
Responsabilità civile d’impresa (B1)
L’assicurazione responsabilità civile d’impresa offre la copertura as- sicurativa in caso di danni verso terzi causati dal contraente, dal suo rappresentante o dai suoi lavoratori, nonché dal personale ausiliario durante le attività svolte per l’azienda assicurata. Noi versiamo l’in- dennità per i diritti motivati, sosteniamo le spese di prevenzione e ri- duzione del danno, nonché le spese per la difesa dai diritti ingiustificati (funzione di protezione giuridica).
La copertura di base copre i seguenti danni:
→ morte, lesioni o altri danni alla salute di persone (danni corporali)
→ distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali)
→ danni a terzi derivanti da edifici ed impianti difettosi (rischio d’in- stallazioni)
→ danni a terzi derivanti da attività aziendali (rischio d’esercizio)
→ danni a terzi derivanti dalla fabbricazione o vendita di prodotti difet- tosi (rischio derivante dai prodotti)
→ responsabilità civile del contraente in qualità di committente
→ responsabilità civile del contraente come detentore o utente di vei- coli a motore non immatricolati
→ responsabilità civile del contraente in qualità di utente di biciclette e motorini
Nell’assicurazione di base i danni di seguito elencati sono ugualmente coperti:
→ le spese di modifica di serrature
→ i danni ad installazioni di telecomunicazione
→ i costi di constatazione e d’eliminazione
→ le spese di prevenzione e di riduzione di danni
La sicurezza della vostra impresa ci sta a cuore.
Per esempio con
→ una copertura assicurativa senza lacune per tutti i rischi importanti
→ un semplice e chiaro contratto collettivo
→ moduli di base selezionabili individualmente
→ coperture complementari fatte su misura
Altri consigli di sicurezza li trovate su xxx.xxxxxxx.xx
→ i danni patrimoniali consecutivi ad imprevisti nel campo edile
→ i danni da carico e scarico
→ le pretese in base ai contratti d’appalto conclusi con imprese di tele- comunicazioni concessionarie
→ la protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico
→ i rischi accessori
nonché i moduli di sicurezza:
→ garanzia doppia
→ pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati
La copertura responsabilità civile d’impresa può essere completata dai seguenti moduli supplementari:
→ Danni da locatario a locali affittati (S1)
La responsabilità civile per i danni causati a locali presi in locazione, in leasing o in appalto.
→ Spese di smontaggio e montaggio (S2)
La responsabilità civile per spese assunte per la rimozione, lo smon- taggio o la messa a nudo di cose difettose (spese di smontaggio) nonché il montaggio ulteriore, l’aggiustamento o la posa di cose esenti da difetti (spese di montaggio).
→ Perdita d’uso (S3)
La responsabilità civile per perdite di utili ed altri danni patrimoniali conseguenti all’impossibilità parziale o totale di utilizzare cose rima- ste intatte in seguito al danneggiamento o alla distruzione improv- visa e inaspettata di cose fabbricate, consegnate o lavorate.
→ Esistenza ed esercizio di binari di raccordo (S4)
Le pretese di un’impresa ferroviaria, inclusi danni patrimoniali, se- condo le corrispondenti disposizioni del contratto di binari di rac- cordo.
Protezione giuridica impresa (B2)
La protezione giuridica impresa prevede la copertura di molteplici que- stioni giuridiche, con le quali la sua impresa potrebbe confrontarsi. Si compone delle seguenti coperture: protezione giuridica aziendale im- presa, protezione giuridica immobili, protezione giuridica concernente i viaggi professionali e - se esplicitamente indicato nel contratto di assi- curazione - protezione giuridica complementare in materia di contratti. L’assicurazione copre l’assicurato, la sua famiglia ed il/la partner impie- gato/a nell’azienda, i soci e i dipendenti nell’esercizio delle loro man- sioni per l’azienda assicurata. La consulenza ed il disbrigo del caso giu- ridico assicurato vengono gestiti da Assista Protezione giuridica SA.
Inventario del commercio (B3 – B5)
Tutti i beni mobili appartenenti al contraente, comprese le cose che sono prese in leasing o in affitto e che sono di proprietà di terzi.
La copertura assicurativa può essere completata con i seguenti moduli supplementari:
→ Riserva (S5)
Riserva sulla somma d’assicurazione per nuovi acquisti ed aumenti di valore.
→ Veicoli propri d’esercizio (S6)
Danni a veicoli propri d’esercizio.
→ Interruzione d’esercizio (S7)
Perdita della cifra d’affari nonché spese supplementari ulteriori do- vute a un’interruzione dell’esercizio dell’azienda.
→ Danni di ripercussione (S7.1)
Perdita della cifra d’affari e spese supplementari, se un esercizio di terzi viene toccato da un danno (B3–B5), e in seguito a ciò l’esercizio del contraente viene interrotto momentaneamente, parzialmente o in modo totale.
→ Cose particolari e spese (S8)
→ Valori pecuniari (S9)
Valori pecuniari di proprietà del contraente, compresi valori pecu- niari affidati, di proprietà di terzi.
Incendio/Eventi naturali (B3)
Danni dovuti ad incendio (p. es. fuoco, fulmine, esplosione, ecc.) ed i seguenti eventi della natura: piena, inondazione, tempesta, grandine, valanga, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti (ma non terremoti).
Furto con scasso/rapina (B4)
Furto con scasso, rapina e conseguenti danni/atti di vandalismo.
Acque (B5)
Xxxxx dovuti a fuoriuscita di acqua e di liquidi da condutture, infiltra- zione nello stabile di acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di neve o ghiaccio. Danni da reflusso dell’acqua di scarico dalla canaliz- zazione, di acqua del sottosuolo e falde freatiche e le acque di scorri- mento all’interno dello stabile.
I moduli di base B3 – B5 possono essere completati con il seguente mo- dulo supplementare:
→ Rottura vetri (S10)
Danni di rottura di vetrate di edifici e mobilia.
I seguenti moduli supplementari possono essere conclusi con i se- guenti moduli di base X0, X0, X0 x X0:
→ Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi (S11) Danni ad apparecchi ETI, apparecchi elettrici ed elettronici d’ufficio, di cassa, di comunicazione, di sicurezza, di sorveglianza, di misure e di controllo tecnico così come a insegne luminose.
→ Assicurazione dei dati (S11.1)
Le spese per la ricostituzione dei dati su supporti di dati dopo una perdita o un danneggiamento fisico dei supporti di dati.
→ Interruzione d’esercizio (S7)
Spese supplementari per il mantenimento dell’attività nelle stesse condizioni precedenti un danno assicurato secondo S11 e S11.1 e pro- vocato agli apparecchi ETI, altri apparecchi ed ai dati.
→ Danneggiamento e distruzione di macchine da lavoro a propulsione autonoma (S12)
Danni a macchine da lavoro a propulsione autonoma (con e senza targhe), agli attrezzi ed apparecchi intercambiabili, incl. le spese di recupero, di sgombero e di evacuazione delle macchine assicurate.
→ Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni (S13)
Perdita e avaria dell’inventario del commercio (merci e installazioni compresi i materiali da fiera e d’esposizione) durante i trasporti, fiere ed esposizioni, per una durata massima di 30 giorni.
Il seguente modulo supplementare può essere concluso con ogni mo- dulo di base:
→ Assistenza visitatori (S14)
Spese per il trasporto in taxi di un visitatore o cliente infortunatosi presso il contreante come pure le spese per la sostituzione o la puli- zia di vestiti o cose danneggiate.
La copertura assicurativa stabilita dal contraente e le informazioni indi- viduali, come p. es. la somma d’assicurazione convenuta, sono definite nel contratto d’assicurazione.
3. Validità temporale e territoriale
L’assicurazione vale per i danni che si verificano o vengono causati du- rante la validità contrattuale.
La validità territoriale dipende dalla scelta della copertura assicurativa. I luoghi e paesi nei quali i rischi sono coperti sono menzionati nelle CC e nel contratto d’assicurazione.
La garanzia accordata per i danni della natura resta limitata alla Sviz- zera, al Principato del Liechtenstein e alle enclavi Büsingen e Campione anche nel caso in cui sia stata convenuta una copertura che si estende oltre i luoghi di assicurazione.
4. Inizio della copertura assicurativa
La copertura assicurativa inizia alla data indicata nel contratto d’assi- curazione.
5. Durata della copertura assicurativa
Se l’assicurazione viene stipulata per un anno o una durata maggiore, trascorsa la validità contrattuale concordata il contratto d’assicura- zione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contraente con un preavviso di 3 mesi.
6. Premi e franchigie
Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere pa- gato in anticipo. L’ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. È possibile pagare il premio in rate semestrali o trimestrali, viene però richiesto il pagamento di un supplemento.
Se il contratto d’assicurazione è annullato prima della scadenza dell’anno assicurativo, la Basilese rimborsa al contraente la parte di premio non utilizzata in maniera proporzionale. Al contrario, il pre- mio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell’annullamento del contratto, se
→ il contraente disdice il contratto d’assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro
→ il contratto d’assicurazione decade a causa di un danno totale risar- cito dalla Basilese.
In caso di sinistro, se concordato, la franchigia sarà a carico dell’avente diritto.
7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida
Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida scritta, la Basi- lese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest’ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene so- spesa (interruzione di copertura).
Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il con- tratto d’assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del paga- mento. Per il periodo dell’interruzione non viene accordata al contra- ente alcuna copertura assicurativa retroattiva.
Il contratto d’assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).
8. Altri obblighi del contraente
Il contraente deve rispondere alle domande della proposta assicurativa in maniera completa e veritiera (obbligo di notifica precontrattuale). Durante la validità del contratto d’assicurazione deve essere comuni- cato alla Basilese il subentrare di modifiche dei fatti rilevanti per la va- lutazione del rischio riguardanti gli elementi indicati nella proposta as- sicurativa e nel contratto d’assicurazione (aggravamento del rischio).
In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Basilese.
Il contraente è tenuto, durante e dopo un sinistro, a vigilare sulla con- servazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure ade- guate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o della sua estensione (divieto di modifica). Alla Basi- lese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all’indennizzo (obbligo di in-
formazione). Per l’ammontare del danno spetta al contraente l’onere della prova (ricevute, giustificativi).
In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la po- lizia; il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la cosa rubata o se ne riceverà informazione.
Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o mediante una procedura peritale.
In qualità di rappresentante degli assicurati, la Basilese conduce le trattative con il danneggiato. Se essa ritiene necessario ricorrere ai ser- vizi di un avvocato, il contraente deve darle la necessaria procura a tale scopo.
In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può dis- dire il contratto d’assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ri- durre o addirittura negare una sua prestazione.
9. Danno causato per propria colpa
In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimbor- sate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (con- travvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.
10. Fine della copertura assicurativa
Il contratto d’assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.
Clausola per la concessione d’autorizzazione: In vista dell’elabora- zione dei dati, la proposta d’assicurazione contiene una clausola per la concessione d’autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l’ela- borazione dei dati in conformità alla legge.
Parte recedente
Motivi
del recesso
Termine di recesso
Momento dell’espirazione
Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati,
Ambedue le parti contrattuali
Scadenza della du- rata contrattuale mi- nima menzionata nel contratto d’assicura- zione
3 mesi Scadenza del contratto
come la ricerca, la custodia, l’uso, la rielaborazione, la notifica, l’archi- viazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati del
Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una
prestazione da parte
Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento
30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
contraente riportati nella proposta d’assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se necessario, la Xxxxxxxx chiede informazioni a terzi (p. es.: assicuratore precedente). Infine la Basilese può elaborare i dati anche
della Basilese
nell’ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di mar-
Contraente:
al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto
del pagamento
14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell’assicuratore
keting interno. Nella proposta di assicurazione il contraente viene infor- mato in merito al proprio diritto di negare per iscritto alla Basilese l’uso dei dati personali a scopo pubblicitario.
La cosa assicurata cambia nell’insieme il proprietario (cambia- mento di proprietà,
Assicuratore:
14 giorni dopo aver preso atto del nuovo proprietario
30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del nuovo proprietario
Scambio dei dati: Xxxx’interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori pre- cedenti e riassicuratori, in Svizzera o all’estero. Per garantirle una co-
non valevole per per-
sone giuridiche)
Acquisitore:
30 giorni dal cambia-
Passaggio di proprietà
pertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni
della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti
mento di proprietà
con sede in Svizzera e in parte anche all’estero. Di conseguenza, per
Contraente Aumento di premio,
p. es. in seguito a modifiche tariffarie
Aumento di premio in seguito ad un impor- tante aggravamento del rischio
Contravvenzione all’obbligo di infor- mazione precontrat- tuale secondo l’art. 3 LCA
prima della fine dell’anno assicura- tivo in corso
30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio
4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a cono- scenza, al più tardi 1 anno dopo la conclu-
Fine dell’anno assicurativo in corso
30 giorni dopo la ricezione della disdetta
Ricezione della disdetta
gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei dati.
Intermediari: Xxxxxxx ricevere i dati riguardanti il contraente disponi- bili presso la Basilese, necessari per la gestione e la consulenza. Gli in- termediari sono obbligati per legge e per contratto ad osservare il loro particolare obbligo al segreto e le disposizioni della LPD. I broker indi- pendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressa- mente autorizzati dal cliente.
s ione del contratto
Diritto di informazione e di rettifica: A norma della LPD, il contraente ha
Assicuratore Contravvenzione
all’obbligo di notifica precontrattuale
Importante aggravamento del rischio
Doppia assicurazione e coassicurazione
4 settimane a par- tire dal momento in cui si viene a cono- scenza della contrav- venzione
30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell’aggravamento
entro 14 giorni dalla ricezione della no-
Ricezione della disdetta
30 giorni dopo la ri- cezione della dis- detta
30 giorni dopo la ricezione della
il diritto di richiedere informazioni alla Xxxxxxxx per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inol- tre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.
12. Reclami
L’accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti: Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
tifica disdetta
Frode assicurativa Nessuno Ricezione della disdetta
Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l’intero contratto d’assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.
Aeschengraben 21, casella postale XX-0000 Xxxxx
Telefono: 00000 00 000 000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Motivi dell’espirazione Momento dell’espirazione Durata contrattuale inferiore a 12 mesi Scadenza del contratto Fallimento del contraente Apertura del fallimento
11. Protezione dei dati
Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative ricorrono all’elaborazione elettro- nica dei dati. I suoi dati vengono trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).
Responsabilità civile d’impresa (B1)
Modulo di base
Copertura assicurativa
La responsabilità civile legale che incombe all’impresa designata nel contratto in caso di danni risultanti da
→ rischio derivante dai prodotti
→ rischio d’esercizio
in seguito a
→ morte, ferite o altri danni alla salute di persone (danni corporali)
→ distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali). Non è considerato danno materiale una cosa che viene pregiudi cata soltanto nella sua funzionalità senza ripercussioni sulla sua sostanza
La morte, il ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita di animali sono equiparati ai danni materiali, il risarcimento av viene però secondo i principi giuridici qui previsti.
RCI2
Le prestazioni della Basilese comprendono
→ il risarcimento delle pretese fondate
→ la difesa contro le pretese infondate
RCI3
Nell’ambito della somma d’assicurazione convenuta, le prestazioni contrattuali comprendono anche
→ le spese di perizia
→ le spese d’avvocato
→ gli interessi del danno
L’insieme di tutti i danni e spese assicurati dovuti alla medesima causa (p. es.: più pretese risultanti da danni che derivano dallo stes so difetto, quale errore di concezione, di costruzione, di produzio ne o d’istruzione, dallo stesso difetto o errore di un prodotto o del materiale o dallo stesso atto, rispettivamente dalla stessa omissione) viene considerato come un solo evento (danni di serie). Il numero di danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante.
Le prestazioni e i loro limiti si regolano secondo le disposizioni del contratto d’assicurazione (comprese quelle relative alla somma d’as sicurazione ed alla franchigia), che erano in vigore al momento del verificarsi del danno secondo le disposizioni sotto Generalità G7, cpv. 2.
La copertura assicurativa si estende in particolare a
RCI10
Rischio d’installazioni
La responsabilità civile del contraente derivante dalla proprietà (ma non dalla proprietà per piani) o dal possesso di fondi, edifici, loca li ed impianti, e questo indipendentemente dal fatto che servano o meno all’impresa assicurata.
P. es.: a causa di un difetto alle scale un cliente cade e si ferisce. Noi paghiamo il danno subito dal cliente danneggiato.
RCI11
Rischio derivante da prodotti
La responsabilità civile derivante dalla fabbricazione o dalla distri buzione di prodotti.
RCI12
Danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all’ambiente
La responsabilità civile per danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all’ambiente, purché questo sia la conseguenza di un evento unico, repentino ed imprevisto, che esiga inoltre misure immediate. È considerato pregiudizio all’ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell’aria, dei corsi d’acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, nonché ogni stato di cose designato dal legislatore come
«danno all’ambiente».
RCI13
Rischio del committente
La responsabilità civile del contraente quale committente fino a un costo di costruzione globale di CHF 1 000 000 per le pretese risultanti da danni causati a fondi, edifici e altre opere in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione.
Se però un assicurato esegue lui stesso completamente o in parte tali lavori, se ha elaborato i relativi piani, se gestisce o dirige l’esecuzione della costruzione, tali pretese sono ugualmente assicurate anche se il costo di costruzione supera CHF 1 000 000, purché il danno sia im putabile ad una colpa commessa durante una delle suddette attività.
P. es.: in seguito a delle misure inesatte, durante lo scavo vengono spo- state masse di terra con conseguenti crepe allo stabile vicino.
RCI14
Veicoli a motore e biciclette
→ La responsabilità civile come detentore o in seguito all’uso di vei coli a motore non immatricolati senza assicurazione di detentore, purché questi siano utilizzati per corse approvate dalle autorità e legalmente autorizzate (per es. carrello elevatore). L’obiezione con cernente le corse non approvate dalle autorità o non legalmente autorizzate non è applicabile purché si tratti di sinistri che si sono verificati nel perimetro dell’impresa del contraente
È ugualmente assicurata la responsabilità civile risultante dall’u tilizzo di veicoli a motore immatricolati per l’esecuzione di lavo ri (ad esempio uso di un apparecchio di sollevamento) per i quali non esiste nessun obbligo assicurativo a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, purché il danno non sia coper to da un’assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore.
→ La responsabilità civile come utilizzatore di biciclette, nonché ci clomotori, biciclette elettriche e mezzi equiparati a veicoli, purché il danno non sia o non debba essere coperto da un’assicurazione responsabilità civile legalmente prescritta
P. es.: durante una corsa all’interno del recinto dell’impresa, il carrello elevatore danneggia la vettura di un visitatore.
RCI15
Spese di modifica di serrature
Le spese necessarie per la modifica o la sostituzione di serrature e relative/i chiavi/badges in caso di perdita di chiavi/badges affidate/i di immobili, uffici ed impianti estranei all’impresa, nei quali le per sone assicurate devono svolgere dei lavori.
RCI16
Danni ad installazioni di telecomunicazione
La responsabilità civile per danni causati ad installazioni fisse prese in affitto o in leasing, che servono solamente alle telecomunicazioni, come: apparecchi telefonici stazionari, telefax, videotelefoni, instal lazioni per videoconferenze, segreterie telefoniche, nonché cavi che collegano direttamente questi impianti e apparecchi, come pure la centrale dello stabile (installazioni interne).
RCI17
Costi di constatazione e d’eliminazione di difetti o di danni
Le spese per danni materiali consecutivi alla distruzione o al xxxx xxxxxxxxxxx di un’opera immobiliare, resi necessari per la consta tazione o l’eliminazione di difetti o danni, quando un assicurato ha eseguito dei lavori su quest’opera immobiliare o se sono stati utiliz zati dei materiali da lui fabbricati o forniti.
P. es.: una conduttura d’acqua, posata sotto la strada dall’assicurato, perde. Per poter eliminare il difetto bisogna rompere il rivestimento stradale posato da un terzo. Noi assumiamo i costi per l’eliminazione e la riposa del rivestimento.
RCI18
Spese di prevenzione e di riduzione di danni
Le spese a seguito di misure appropriate e immediate per scongiura re la sopravvenienza imminente di un danno corporale o materiale assicurato, consecutivo ad un evento imprevisto (spese di prevenzio ne di danni) come pure per limitare un danno corporale o materiale assicurato già verificatosi (spese di riduzione di danni).
P. es.: evacuazione di persone messe in pericolo dal rischio di esplosio- ne di una conduttura di gas.
RCI19
Comunità di lavoro
La responsabilità civile derivante dall’esecuzione di lavori nell’ambi to di una comunità di lavoro (consorzio) di cui il contraente fa parte, se l’importo dell’ordine (indennità da versare per l’intero consorzio) non supera CHF 5 000 000.
RCI20
Danni patrimoniali consecutivi ad imprevisti nel campo edile La responsabilità civile legale per danni patrimoniali causati da un evento imprevisto che non rientra nel campo di svolgimento normale o progettato dei lavori. Sono considerati danni patrimoniali, ai sensi della presente disposizione, danni valutabili in denaro che non sono consecutivi né ad un danno corporale né ad un danno materiale ar recato al leso.
Se il contraente agisce in qualità di imprenditore generale o integra le, l’assicurazione rimane limitata ai danni patrimoniali di cui egli risponde anche in qualità di imprenditore partecipante alla costru zione.
RCI21
Danni da carico e scarico
La responsabilità civile per danni a veicoli a motore e natanti di terzi, che non siano però presi a noleggio, in prestito o in leasing, compresi soprastrutture e rimorchi come pure container, durante le operazio ni di carico e scarico, risp. di riempimento e svuotamento.
RCI22
Contratti d’appalto conclusi con imprese di telecomunicazioni concessionarie
Le pretese risultanti da danni a impianti di telecomunicazioni sotter ranei di un’impresa di telecomunicazioni concessionaria in Svizzera, fondate su un contratto d’appalto concluso fra quest’impresa e il con traente.
RCI23
Persone assicurate
È assicurata la responsabilità civile
→ del contraente, così come dei suoi rappresentanti
→ dei dipendenti ed ausiliari del contraente
nell’adempimento delle loro attività per conto dell’impresa assicura ta
È ugualmente coassicurata la responsabilità civile di terzi nella loro qualità di proprietari di fondi su cui hanno accordato al contraente un diritto di superficie.
RCI24
Pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati (modulo di sicurezza)
Le pretese fondate sulle disposizioni legali in materia di responsa bilità civile per pregiudizi economici puri derivanti dalla violazione delle prescrizioni della legge sulla protezione dei dati, in rapporto con dati personali. È ugualmente assicurato l’indennizzo dei danni immateriali che ne risultano a causa della violazione di un diritto della personalità.
RCI25
Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico
Se, in relazione con un evento di responsabilità civile assicurato dal presente contratto, viene aperta una procedura penale o una proce dura disciplinare di diritto pubblico, la Basilese si assume
→ le spese per la necessaria rappresentanza legale dell’assicurato nel la procedura penale o nella procedura disciplinare di diritto pub blico
→ le spese per le perizie richieste dal tribunale o dall’avvocato inca xxxxxx con l’accordo della Basilese
→ le tasse giudiziarie o altre spese procedurali a carico dell’assicu rato
→ le indennità processuali accordate dal tribunale alla controparte
Se risulta necessario l’incarico ad un difensore penale, la Basilese, di comune accordo con l’assicurato stesso, dà mandato ad un avvocato. Se questi non accetta gli avvocati proposti dalla Basilese, dovrà egli stesso proporne tre alla Basilese, tra i quali essa sceglierà l’avvocato che sarà incaricato della difesa. L’assicurato non è autorizzato a dare mandato ad un avvocato senza l’autorizzazione della Basilese.
La Basilese può rifiutare di iniziare un ricorso contro una multa o l’appello ad un’istanza superiore contro una sentenza, se sulla base di quanto risulta dagli atti d’inchiesta, un successo sarebbe impro babile.
Le spese di processo e altre indennità aggiudicate all’assicurato, spet tano alla Basilese sino a concorrenza delle sue prestazioni e purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali soste nute dall’assicurato stesso o un compenso per i servizi da lui prestati.
L’assicurato è tenuto a portare immediatamente a conoscenza della Basilese tutte le comunicazioni e ordinanze concernenti la procedura penale o disciplinare di diritto pubblico e di attenersi alle disposi
zioni della Basilese. Se egli, di sua iniziativa o contrariamente alle disposizioni della Basilese, intraprende una qualsiasi azione, in par ticolare se fa appello senza il consenso esplicito della Basilese, lo fa per proprio conto ed a suo rischio e pericolo. Se tale condotta ha dato risultato nettamente più favorevole, la Basilese rimborsa successiva mente le spese nell’ambito delle citate disposizioni.
RCI26
Rischi accessori
La responsabilità civile legale derivante
→ dall’organizzazione e dall’esecuzione di manifestazioni nell’interes se dell’impresa assicurata quali «giornate delle porte aperte», con gressi o altre manifestazioni analoghe per il proprio personale o terzi
→ dalla partecipazione a fiere ed esposizioni
→ da manifestazioni d’impresa di ogni genere, quali feste dell’im presa, uscite d’impresa, corsi di formazione
→ da istituzioni sociali a favore del personale dell’impresa, quali mense, nidi d’infanzia, ecc., anche se sono occasionalmente utiliz zate da terzi, derivante dalla messa a disposizione di club sportivi dell’impresa e dei loro membri di terreni, locali e materiale, non ché alla responsabilità civile di questi
→ dal possesso e l’utilizzazione di sostanze tossiche, infiammabili o esplosive
→ dall’attività dei medici d’impresa a titolo principale o accessorio, nonché dei loro ausiliari
→ dall’attività dei vigili del fuoco d’impresa, anche in caso d’inter venti ed esercitazioni al di fuori dell’impresa
→ dal funzionamento di distributori di benzina, stazioni di servizio e officine per la manutenzione di veicoli, anche se questi impianti sono utilizzati dal personale e occasionalmente da terzi
→ dalla qualità di detentore di cani da guardia
Nessuna copertura assicurativa per
RCI30
Danni propri
Le pretese per danni
→ subiti dal contraente
→ che colpiscono la persona del contraente (p. es. perdita di soste gno)
→ subiti dalle persone viventi in comunione domestica con l’assicu rato responsabile
RCI31
Crimini e delitti
La responsabilità dell’autore di un crimine o di un delitto intenzio nale.
P. es.: un dipendente deruba un cliente.
RCI32
Accettazione di responsabilità
Le pretese fondate su una responsabilità contrattuale eccedente le prescrizioni legali.
P. es.: prolungamento di un termine di garanzia.
RCI33
Inesecuzione dell’obbligo d’assicurazione
Le pretese derivanti dall’inadempimento di obblighi d’assicurazione legali o contrattuali.
P. es.: non è stata conclusa l’assicurazione obbligatoria LAINF.
RCI34
Subappaltatore
La responsabilità civile degli imprenditori e mandatari indipendenti ai quali ricorre il contraente, come i subappaltatori.
Rimangono assicurate le pretese per i danni causati da questi im prenditori e mandatari indipendenti, nella misura in cui esse sono avanzate nei confronti di un assicurato.
RCI35
Pretese di regresso
Le pretese di regresso di terzi avanzate contro persone assicurate che non esercitano alcuna funzione dirigenziale.
P. es.: un dipendente dell’assicurato causa colposamente un danno d’acqua. Il regresso dell’assicuratore cose verso l’autore del danno è escluso.
RCI36
Veicoli
La responsabilità civile
→ in qualità di detentore e/o in seguito all’uso di veicoli automobili, nella misura in cui questa responsabilità civile non è espressamen te coperta nell’ambito di RCI14 del modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1)
P. es.: un dipendente causa un incidente con un veicolo a motore della ditta.
→ in qualità di detentore e/o in seguito all’uso di natanti o aeromo bili di ogni genere, per i quali il detentore ha in Svizzera l’obbligo legale di concludere un’assicurazione responsabilità civile, risp. di fornire garanzie, o che sono immatricolati all’estero
→ derivante dalla fabbricazione, risp. dal montaggio finale, dalla vendita o locazione di aeromobili, risp. di parti di aeromobili che sono palesemente destinate alla costruzione o al montaggio in ae romobili e che svolgono un ruolo importante per quanto riguar da la sicurezza aerea, nonché derivante da lavori di riparazione o manutenzione di aeromobili o di tali parti di aeromobili. Questa disposizione è applicabile per analogia alle astronavi, risp. parti di astronavi
RCI37
Danni prevedibili
La responsabilità civile per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente, dal suo rappresentante e dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell’im presa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato im plicitamente ammesso nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori o evitare perdite pa trimoniali.
RCI38
Danni all’ambiente
Il danno all’ambiente propriamente detto (danno ecologico).
RCI39
Pretese in rapporto con un pregiudizio all’ambiente
→ derivante da luoghi contaminati (p. es.: suolo inquinato)
→ causato da installazioni di deposito, riciclaggio, trattamento o eliminazione di rifiuti appartenenti o che servono all’impresa, a meno che non si tratti di installazioni che servono al deposito in termedio di rifiuti di breve durata o di installazioni che servono al trattamento delle acque di scolo o al compostaggio
→ se le misure di prevenzione, di diminuzione o di riparazione del danno sono state occasionate solo dall’azione simultanea di più eventi simili quanto ai loro effetti, mentre non sarebbero necessa rie per eventi unici della stessa natura
P. es.: infiltrazioni occasionali goccia a goccia nel suolo, di sostanze nocive, deflussi ripetuti di sostanze liquide da recipienti mobili.
→ derivante dalla violazione colposa di prescrizioni legali o decretate dalle autorità
RCI40
Installazioni di deposito di rifiuti
La responsabilità civile per danni cagionati ad installazioni destinate al deposito, al riciclaggio, al trattamento o all’eliminazione di rifiu ti dalle materie apportatevi, ad eccezione degli impianti destinati al trattamento delle acque di scolo.
P. es.: l’olio usato provoca un incendio in una discarica.
RCI41
Danni nucleari
La responsabilità civile per danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese.
RCI42
Danni patrimoniali
Le pretese per danni patrimoniali che non derivano né da un danno corporale assicurato né da un danno materiale assicurato cagiona to al danneggiato. Restano riservate le disposizioni RCI15, RCI20 e RCI24 del modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1).
RCI43
Costi di constatazione e d’eliminazione di difetti o di danni
Le perdite di rendimento e altri danni patrimoniali consecutivi ai lavori di constatazione o di eliminazione di difetti o di danni assicu rati nonché i danni a cose che un assicurato o un terzo da lui incari xxxx ha fornito o fabbricato o su cui hanno eseguito dei lavori (p. es. montaggio o installazioni).
RCI44
Spese di prevenzione e di riduzione dei danni
→ provocate dalla constatazione di fughe, di perturbazione di fun zionamento e delle cause del danno, lo svuotamento ed il riempi mento di installazioni, recipienti e condutture, nonché per i lavori di riparazione e trasformazione conseguenti (p. es.: spese di risa namento)
→ consistenti in attività che fanno parte della buona esecuzione del contratto, come l’eliminazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite e lavori effettuati
RCI45
Comunità di lavoro
→ la responsabilità civile legale derivante dall’esecuzione di lavori nell’ambito di una comunità di lavoro (consorzio) per cui è stata conclusa un’assicurazione responsabilità civile separata
→ le pretese per danni materiali avanzate dalla comunità di lavoro o da un membro della stessa
RCI46
Pregiudizi economici consecutivi ad imprevisti nel campo edile
→ le pretese per immissioni (rumori, vibrazioni, polvere, acqua luri da, odori ecc.)
→ le pretese per danni in relazione con pregiudizi all’ambiente se condo la disposizione RCI12 del modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1)
→ le pretese del committente, di altri partecipanti alla costruzione e dei fornitori
→ le pene convenzionali
RCI47
Danni da carico e scarico
I danni causati dal carico o dallo scarico di merci alla rinfusa (con eccezione di prodotti liquidi) così come da eccessivo riempimento o sovraccarico. Per merci alla rinfusa s’intendono cose che vengono caricate o scaricate in maniera non ferma e non imballate, come ce reali, sabbia, ghiaia, pietre, pezzi di roccia, carbone, rifiuti, materiale da demolizione e scavo.
RCI48
Danni a cose affidate
I danni a cose prese in locazione o in affitto, o prese o ricevute in un altro modo da un assicurato.
P. es.: durante l’uso, viene danneggiato un trapano preso in prestito.
RCI49
Danni all’oggetto lavorato
I danni a cose su o con le quali un assicurato ha esercitato o avrebbe dovuto esercitare un’attività. Sono anche considerate attività non as sicurate l’elaborazione di progetti, la direzione, l’impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza, il controllo e lavori simili, nonché i col laudi da chiunque essi siano effettuati.
Se un’attività ai sensi del capoverso precedente è esercitata solo su parti di cose immobili, l’esclusione riguarda soltanto le pretese avan zate per danni a queste parti ed alle parti vicine nella misura in cui queste erano praticamente comprese nell’attività. Tuttavia, nel caso di ampliamento, trasformazione, riattamento, riparazione o miglio ramento di opere esistenti, queste devono considerarsi nel loro in sieme oggetto dell’attività quando si eseguono dei lavori sul disotto dell’opera o sugli elementi di sostegno o di stabilità. Sotto riserva della prima frase del presente capoverso, sono tuttavia coperte le pre tese per danni ad opere vicine, sulle cui fondamenta si eseguono dei lavori.
P. es.: crolla la casa a seguito di lavori alle fondamenta.
RCI50
Spese di richiamo
Le pretese per spese in relazione con il ritiro o la ripresa di cose e relative necessarie misure di preparazione di queste attività o al po sto del ritiro o della ripresa, con effettivi costi per ulteriori misure; queste non sono da considerarsi neanche come spese di prevenzione.
RCI51
Danni di garanzia
→ le pretese tendenti all’esecuzione di contratti o, in sua vece, a pre stazioni compensatrici per causa di inesecuzione o di esecuzione imperfetta, pure se sono fondate su una responsabilità extracon trattuale
P. es.: costi di riparazione per un muro costruito in modo difettoso.
→ le pretese e/o spese in relazione con la constatazione o l’elimina zione di difetti o danni a cose che il contraente o una persona da lui incaricata ha fabbricato o fornito, o a lavori effettuati, nonché le pretese per perdite di reddito o altri danni economici consecu tivi a tali difetti o danni. Resta riservata la disposizione RCI17 del modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1)
Attività in qualità d’imprenditore generale o totale
Le pretese generate da danni e difetti riguardanti le opere per le quali il contraente in qualità di imprenditore generale o totale è responsa bile, purché queste pretese non si riferiscano ai lavori che ha effettua to lui stesso in qualità di imprenditore.
P. es.: le pretese del committente per difetti dell’opera costruita.
RCI53
Consegna di brevetti, licenze ecc.
La responsabilità civile derivante dalla consegna di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, piani di costruzione, di xxxxxxx cazione o di opere, software o dati elaborati da computer (non è con siderata consegna di software, la consegna di cose in cui è incorpora to un sistema di comando da software).
RCI54
Danni a software e a dati informatici
Le pretese per il danneggiamento (quali alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati informatici, a meno che non sia la conseguenza di un danno assicurato ai supporti di dati.
P. es.: a seguito di un cortocircuito vanno persi i dati del laptop.
RCI55
Punitive damages
Le pretese relative ad indennità di carattere penale, in particolare i
«punitive» o «exemplary damages».
RCI56
Sostanze e prodotti particolari
Le pretese in relazione con
→ l’amianto o con sostanze o prodotti che contengono amianto, nel la misura in cui i danni sono imputabili alle proprietà dannose specifiche dell’amianto
→ l’ureaformaldeide
→ gli impianti di silicone
RCI57
Organismi modificati geneticamente o patogeni
La responsabilità per danni derivanti dall’utilizzazione di
→ organismi modificati geneticamente o di prodotti a loro assimila bili, in seguito alla modifica del materiale genetico
→ organismi patogeni a causa delle loro qualità patogene intrinseche a condizione che l’impresa assicurata, nella fattispecie, sottostia a un obbligo d’autorizzazione o di notifica ai sensi della legislazione sviz zera, o qualora tale obbligo sussisterebbe, in caso di corrispondente utilizzazione all’estero, se ciò fosse avvenuto in Svizzera.
Per più non è assicurata la responsabilità derivante dalla fabbricazio ne o dal commercio di foraggi o additivi che contengono degli orga nismi geneticamente modificati.
RCI58
Pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati (modulo di sicurezza) Le pretese
→ derivanti da spese in relazione con accessi, rettifiche, blocchi e cancellazioni nonché le spese derivatene; inoltre le multe, le pene e le spese legate a tali procedure
→ di terzi legati alle persone o imprese assicurate da rapporto d’u nione personale, di socio o da partecipazione finanziaria o capi talistica
RCI59
Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico
→ obblighi che rivestano carattere penale o simile (p. es.: le multe)
→ prestazioni purché siano assicurate dal modulo di base B2
Danni da locatario a locali affittati (S1)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
A parziale deroga della disposizione d’esclusione RCI48 del modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1) è ugualmente assicurata.
LL1
La responsabilità civile per danni causati a locali presi in locazione, in leasing o in affitto.
LL2
La responsabilità civile per danni a parti di stabili e locali utilizzati in comune con altri locatari, prenditori di leasing o affittuari, o con il proprietario.
Nessuna copertura assicurativa per
LL10
Danni
→ causati da incendio, fulmine, esplosione, piena, inondazione, tem pesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti
→ causati da acqua fuoriuscita dalle condutture, acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio, dal rigurgito dell’acqua di scari co della canalizzazione o dell’acqua del sottosuolo
→ a vetri (come finestre, vetrine, pavimenti, tetti, porte e pareti in ve tro)
Questa esclusione è però limitata a danni agli oggetti stessi presi in locazione, in leasing o in affitto e non è valida per perdite d’esercizio o altri danni patrimoniali consecutivi a tali danni.
LL11
Xxxxx dovuti alla graduale influenza di umidità così come danni so praggiunti a poco a poco.
LL12
Spese per il ripristino dello stato originario di una cosa per voluta modifica della stessa da parte di un assicurato o su sua richiesta.
LL13
Danni al mobilio come a macchine e apparecchiature, pur se collega te in modo fisso con il terreno, con lo stabile o i locali, purché non si tratti di installazioni per riscaldamento e approvvigionamento d’ac qua calda, scale mobili, ascensori e montacarichi come pure impianti di climatizzazione, aerazione e sanitari.
Spese di smontaggio e montaggio (S2)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
SM1
Se per la costruzione, la trasformazione, il montaggio o la riparazio ne di cose, sono state utilizzate cose fabbricate, lavorate o fornite da un assicurato, l’assicurazione si estende ugualmente, a parziale de roga delle disposizioni d’esclusione RCI48, RCI49 e RCI51, secondo punto del modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1), alla responsabilità civile per spese dovute
→ alla rimozione, allo smontaggio o messa a nudo di cose difettose, anche se ciò non provoca la distruzione, il danneggiamento o la perdita di altre cose (spese di smontaggio)
→ al susseguente montaggio, aggiustamento o posa di cose esenti da difetti (spese di montaggio)
Se i lavori di smontaggio o montaggio vengono eseguiti dall’assicu rato stesso, la copertura assicurativa si estende al prezzo di costo.
Le spese di smontaggio e montaggio sono equiparate ai danni ma teriali.
Nessuna copertura assicurativa per
SM10
Le spese, se un assicurato o un terzo da lui incaricato ha lui montato, aggiustato o posato le cose difettose e se
→ il difetto è la conseguenza del montaggio, aggiustamento o posa di tali cose o
→ il difetto consiste esclusivamente nel fatto che le cose non corris pondono all’uso previsto, senza che vi sia un difetto del prodotto stesso
SM11
Le pretese per danni e difetti a cose che un assicurato o un terzo da esso incaricato ha fabbricato, lavorato, fornito, montato, aggiustato o posato.
SM12
Le spese per la fornitura successiva di cose esenti da difetti come pure le spese di trasporto.
SM13
Le perdite di utili e altri danni patrimoniali consecutivi alle attività enumerate in SM1 di questo modulo supplementare.
SM14
Le pretese derivanti dallo smontaggio e dal montaggio di parti o ac cessori di veicoli terrestri, di natanti o di aerei.
Perdita d’uso (S3)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
PU1
Se le cose fabbricate, fornite o lavorate da un assicurato o da un terzo da esso incaricato sono, improvvisamente ed in modo inaspettato, danneggiate o distrutte, l’assicurazione copre ugualmente, a parziale deroga di RCI42 e RCI51, secondo punto del modulo di base Respon sabilità civile d’impresa (B1), la responsabilità civile legale per per dite di utili ed altri danni patrimoniali consecutivi all’impossibilità o alla possibilità ridotta di utilizzare le cose restate intatte (perdita d’uso), purché tutti i presupposti seguenti siano realizzati
→ l’assicurato o un terzo da lui incaricato non ha fabbricato o fornito le cose restate intatte, né ha esercitato una qualsiasi attività su di esse
→ la causa del danneggiamento o della distruzione risiede nella fab bricazione, fornitura, lavorazione o esecuzione di un lavoro da parte dell’assicurato o di un terzo da esso incaricato
→ il danneggiamento o la distruzione si è verificato soltanto dopo l’esame, l’accettazione e la messa in servizio delle cose fabbricate, fornite o lavorate o dei lavori eseguiti da un assicurato o da un terzo da esso incaricato
Perdite di utili e altri danni patrimoniali ai sensi della presente di sposizione sono equiparati ai danni materiali.
Esistenza ed esercizio di binari di raccordo (S4)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
BR1
Responsabilità contrattuale
È coassicurata, a parziale deroga della disposizione d’esclusione RCI32 del modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1), la responsa bilità civile assunta contrattualmente dal contraente nell’ambito del contratto di binari di raccordo concluso con un’impresa ferroviaria.
BR2
Danni patrimoniali
A parziale deroga della disposizione d’esclusione RCI42 del modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1), l’assicurazione si estende ugualmente alle pretese dell’impresa ferroviaria per danni xxxxxxxx xxxxx, secondo le relative disposizioni del contratto di raccordo ferro viario. Sono considerati danni patrimoniali ai sensi di questa dispo sizione i danni valutabili in denaro, che non sono consecutivi né a un danno corporale, né a un danno materiale arrecato alla persona lesa, come per esempio, le spese d’esercizio supplementari per la deviazione di treni o l’utilizzazione di bus, per la fermata straordinaria di treni, le prestazioni supplementari del personale d’esercizio, ecc.
La perdita del ricavo e altri danni patrimoniali ai sensi di questa di sposizione sono assimilati ai danni materiali.
BR3
Danni al materiale rotabile
A parziale deroga delle disposizioni d’esclusione RCI48 e RCI49 del modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1), l’assicurazione copre ugualmente, nell’ambito dei contratti di binari di raccordo con clusi con imprese ferroviarie, le pretese derivanti da danni al materiale rotabile utilizzato dal contraente, nonché alle installazioni noleggiate dal contraente, come binari, linee elettriche ecc. non però ad edifici.
Nessuna copertura assicurativa per
BR10
Le pretese per danni patrimoniali in relazione con pregiudizi all’am biente.
PGI5
Contratto di lavoro
Litigi del contraente in qualità di datore di lavoro.
PGI6
Contratto di fornitura di energia
Litigi dell’assicurato derivanti da un contratto concluso con un pre statore di energia elettrica, gas, o acqua destinati agli edifici o locali utilizzati dall’impresa assicurata per lo svolgimento della propria at tività.
PGI7
Altri contratti legati al bisogno proprio dell’azienda
Litigi dell’assicurato derivanti dai seguenti contratti concernenti materiali e animali destinati direttamente ed esclusivamente all’uso proprio dell’azienda assicurata (lista esaustiva):
→ contratto di compravendita
→ contratto di locazione
→ contratto di appalto
→ contratto di leasing
→ contratto di mutuo
→ contratto di comodato
Protezione giuridica impresa (B2)
Modulo di base
Copertura assicurativa
PGI1
Persone assicurate
Sono assicurate le seguenti persone nell’ambito delle attività profes sionali dichiarate dall’impresa
→ il contraente (persona fisica o giuridica)
→ l’associato che vi lavora
→ persone legate all’impresa da un contratto di lavoro
→ i membri della famiglia, il coniuge o partner del contraente che lavorano per l’impresa
Salvo indicazione contraria, la copertura territoriale applicabile in seguito è quella Svizzera.
PGI2
Diritto della responsabilità civile
Pretese legali dell’assicurato in risarcimento del danno (compreso un eventuale torto morale) da lui subito in un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente per colpa o per legge, comprese richieste di risarcimento dell’assicurato derivanti dalla legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati.
Per questi litigi si applica la copertura Europa.
PGI3
Diritto delle assicurazioni
Litigi dell’assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti di assi curazione, casse malati e casse pensioni, private o pubbliche, situate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a seguito di un evento coperto dalla presente assicurazione.
PGI4
Contratto di affitto e di locazione
Litigi in qualità di locatario o affittuario di edifici o locali situati in Svizzera e utilizzati dalla stessa impresa assicurata per lo svolgimen to della propria attività aziendale.
→ contratto di deposito, di spedizione e di trasporto
→ contratto di manutenzione e di servizio
Per questi litigi si applica la copertura Europa.
PGI8
Procedura amministrativa
Difesa dell’assicurato nell’ambito di procedure amministrative con cernenti la revoca, la limitazione o il mancato rinnovo di autorizza zioni aziendali o di esercizio professionale che concernono l’impresa assicurata.
PGI9
Diritto di proprietà e altri diritti reali legati ai beni mobiliari Litigi dell’assicurato derivanti dal diritto della proprietà, del pos sesso o di altri diritti reali su animali e beni mobiliari che servono all’impresa assicurata.
Per questi litigi si applica la copertura Europa.
Diritto penale e penale-amministrativo
PGI10
Difesa dell’assicurato in procedure penali o penaliamministrati ve dirette contro di lui per infrazioni commesse per negligenza. Se l’assicurato viene accusato di un’infrazione intenzionale, non viene fornita alcuna prestazione assicurativa prima che, per decisione defi nitiva e senza messa a carico di spese di giustizia, l’assicurato venga integralmente prosciolto, nel merito, dall’accusa a lui xxxxx, o venga riconosciuta l’esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità.
Per questi litigi si applica la copertura Europa.
PGI11
Intervento dell’assicurato in qualità di accusatore privato se questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento danni e torto morale per lesioni corporali subite a seguito di un inci dente coperto e legato allo svolgimento dell’attività aziendale.
Per questi litigi si applica la copertura Europa.
PGI12
Consulenza giuridica telefonica
Consulenza telefonica all’assicurato su questioni giuridiche di dirit to svizzero negli ambiti risultanti dall’attività aziendale dell’impresa assicurata, secondo le possibilità e competenze del personale di As sista.
PGI13
Protezione giuridica immobili
Per gli edifici o locali situati in Svizzera, di proprietà dell’azienda as sicurata o da essa presi in locazione o in affitto, che vengono utiliz zati dall’impresa assicurata per svolgere attività legate direttamente alla propria azienda, sono coperti i seguenti rischi (lista esaustiva):
→ diritto di vicinato
Litigi dell’assicurato nell’ambito del diritto civile nei confronti dei vicini diretti (lista esaustiva)
> immissioni (rumore, fumo, odori)
> manutenzione e distanza dal confine di alberi e siepi
→ diritto della proprietà e altri diritti reali
Litigi dell’assicurato concernenti (lista esaustiva)
> le servitu a carico o a beneficio nonche gli oneri fondiari, iscrit te/i nel registro fondiario
→ contratto di appalto e mandato propriamente detto (in qualità di mandante)
Controversie dell’assicurato in relazione con un contratto d’ap palto e/o di mandato propriamente detto, che si riferisce a lavori all’edificio o ai locali assicurati, a condizione che non necessitino di un’autorizzazione ufficiale. Nel caso in cui un’autorizzazione ufficiale fosse necessaria (anche solo per una parte dei lavori), que sti litigi sono coperti se il costo totale della costruzione non supera CHF 100 000.
PGI14
Protezione giuridica in relazione a viaggi professionali
Litigi dell’assicurato derivanti dai seguenti contratti, conclusi in previsione o nell’ambito di un viaggio professionale all’estero (lista esaustiva):
→ trasporto di bagagli e di persone
→ viaggio «tutto compreso»
→ alloggio e albergo
→ noleggio di un veicolo per la circolazione stradale Per questi litigi si applica la copertura Europa.
Sono assicurati solo mediante convenzioni speciali Protezione giuridica complementare in materia di contratti
PGI15
I rischi complementari in ambito contrattuale sono assicurati se la polizza non menziona la loro esclusione.
Litigi dell’assicurato con clienti e fornitori nell’ambito dell’attività aziendale dell’impresa assicurata e inerenti ai seguenti contratti (li sta esaustiva):
→ compravendita, permuta e donazione di beni mobiliari
→ locazione di beni mobiliari
→ contratto di mandato propriamente detto
→ contratto di manutenzione
→ commissione
→ contratto di deposito
→ contratto di insegnamento
→ contratto di vendita con consegna successiva
→ contratto di abbonamento
→ contratto di spedizione
→ contratto di trasporto
→ contratto di trasporto di bagagli e di persone
→ contratto di viaggio
→ contratto di albergo
→ contratto di alloggio
come pure
→ contratto di appalto: sono coperti i litigi dell’assicurato nella sua qualità di impresario (costruttore dell’opera), nel caso in cui la mercede pattuita non superi CHF 100 000
→ contratto di distribuzione esclusivo e franchising inerenti a beni mobili e servizi: sono coperti i litigi dell’assicurato con il fornito re, rispettivamente il datore del franchise
Per questi litigi vale la copertura Europa.
PGI16
Presa a carico dei costi
→ le spese e gli onorari d’avvocato preprocessuali e processuali
→ le spese di perizia ordinate da Assista o da un tribunale
→ le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico dell’assicu rato
→ le tasse di giustizia e spese di tribunali arbitrali, previo accordo di Assista
→ le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico dell’as sicurato. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all’assi curato spettano ad Assista
→ le necessarie spese di trasferta dell’assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento all’estero, nella misura in cui la sua presenza sia assolutamente indispensa bile. Queste spese vengono assunte fino a CHF 5000
→ le spese di un interprete per traduzioni, nella misura in cui siano state ordinate da un tribunale o da un’autorità
→ le spese d’incasso delle indennità accordate all’assicurato, fino all’ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o de finitivo, o di una comminatoria di fallimento. Qualora tale proce dura di recupero delle indennità abbia luogo al di fuori della Sviz zera, le prestazioni di Assista si limitano ad un importo massimo di CHF 5000
→ le spese di una procedura di mediazione, previo accordo di Assista
→ la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva nel con testo di un caso coperto. Questa prestazione viene concessa sol tanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista. Al di fuori dell’Europa viene anticipata una cauzione penale di CHF 15 000 al massimo
Qualora diversi litigi risultino dal medesimo evento o da fatti ad esso collegati, sono considerate in maniera globale come un unico caso giuridico.
Qualora il litigio venga causato da colpa grave dell’assicurato, Xxxxx sta si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.
PGI17
Valore litigioso minimo nel diritto civile
I casi con un valore litigioso inferiore a CHF 2000 danno diritto uni camente all’intervento extragiudiziario del servizio giuridico di As
sista. La presa a carico di prestazioni esterne è tuttavia garantita se nei confronti dell’assicurato è stata avviata un’azione giudiziaria e la controparte è difesa da un avvocato.
PGI18
Franchigia
L’assicurato si assume il 10 % dei costi esterni, ma almeno CHF 500.
Questa franchigia decade se l’assicurato si affida a un legale consi gliato da Assista.
PGI30
I litigi tra persone assicurate dallo stesso contratto, ad eccezione del la difesa degli interessi giuridici del contraente.
PGI31
Litigi in relazione con il diritto delle società, delle associazioni e delle fondazioni (comprese le società semplici), nonché le pretese fondate sulla responsabilità dei loro organi.
PGI32
Litigi in relazione con una procedura di fallimento o di concordato,
con una realizzazione forzata di fondi o di partecipazioni ad un’im
Nessuna copertura assicurativa per
PGI20
Tutte le persone, ambiti giuridici e rischi non espressamente menzio nati come assicurati negli artt. PGI1 – PGI16.
PGI21
Litigi dell’assicurato in qualità di
→ acquirente, proprietario, comodatario/mutuatario, locatario, de tentore o conducente di veicoli a motore, ad eccezione di condu centi di un veicolo a noleggio secondo PGI14
→ proprietario e comproprietario di un oggetto o bene immobiliare (inclusa proprietà per piani), ad eccezione dei rischi assicurati tra mite la protezione giuridica immobili secondo PGI13
→ locatore o sublocatore di immobili
PGI22
Litigi in relazione con assunzione di debiti, gioco e scommesse, ac quisto, vendita e permuta di carte valori, partecipazioni ad imprese, gestione patrimoniale, operazioni di borsa, operazioni speculative o operazioni a termine, nonché ogni altra operazione finanziaria o di investimento.
PGI23
Incasso di pretese non contestate.
PGI24
Litigi derivanti dall’uso di software informatici e di hosting di siti internet.
PGI25
Litigi in relazione con la progettazione, lo sviluppo e la produzione di software.
PGI26
Litigi in relazione con pretese e obbligazioni cedute all’assicurato o da lui acquisite per successione.
PGI27
Litigi in relazione con fusione, ripresa totale o parziale di un’impresa o di un capitale.
PGI28
Litigi in relazione con beni confiscati o sequestrati nell’ambito di procedure giudiziarie o da parte di autorità.
PGI29
La difesa da pretese in responsabilità civile extracontrattuale avan zate nei confronti dell’assicurato.
presa, nonché i litigi in relazione con procedure di sequestro o sullo stato della graduatoria.
PGI33
I litigi dell’assicurato in relazione con la perpetrazione di crimini o delitti intenzionali, la violazione intenzionale di norme penali o am ministrative, compreso il loro tentativo.
PGI34
Litigi risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi na turali nonché dai cambiamenti della struttura nucleare dell’atomo.
PGI35
Le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali.
PGI36
Litigi concernenti attività aziendali di filiali e succursali dell’impresa assicurata stabilite all’estero.
PGI37
Litigi in relazione con i diritti immateriali, il diritto dei cartelli, il diritto sulla concorrenza sleale e con la tutela degli interessi giuridici nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari.
PGI38
Diritto pubblico, come per esempio il diritto fiscale e altre contri buzioni pubbliche, il diritto pubblico relativo alle costruzioni e alla pianificazione del territorio.
PGI39
Litigi dell’assicurato in relazione con
→ l’acquisizione/l’alienazione (vendita, permuta, donazione, ecc.) di immobili ed edifici
→ i pegni immobiliari
→ la progettazione, la costruzione, la trasformazione o la demolizio ne di edifici e altre opere. Sono esclusi i rischi coperti secondo gli artt. PGI13 (contratto di appalto e mandato propriamente detto in qualità di mandante) e PGI15 (contratto di appalto)
PGI40
I litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assi sta, nonché quelli con la stessa Assista.
PGI41
Il danno subito dall’assicurato.
PGI42
Le spese che incombono a terzi o a un’assicurazione di responsabilità civile.
Le multe inflitte all’assicurato.
PGI44
Le pretese in risarcimento del danno e torto morale, le procedure pe nali e penaliamministrative, e ogni altra procedura simile in rela zione alle esclusioni sopra citate.
Inventario del commercio (B3 – B5)
Moduli di base
Nessuna copertura assicurativa per
IC10
cose che sono assicurate o devono essere assicurate presso un istituto cantonale d’assicurazione.
IC11
cose per le quali esiste un’assicurazione separata.
IC12
Veicoli a motore, macchine da lavoro a propulsione autonoma e ri morchi (inclusi compressori mobili).
IC13
roulotte, abitazioni mobili, veicoli nautici, rotabili ed aeromobili, fer
Copertura assicurativa
Tutti i beni mobili appartenenti al contraente, comprese le cose che sono prese in leasing o in affitto e che sono di proprietà di terzi.
IC1
Merci
Per esempio
→ materiali di costruzione e di consumo edile (materie prime, pro dotti semifabbricati e finiti)
→ prodotti naturali dopo la loro produzione resp. raccolta
→ materiale d’esercizio come riserve di benzina e olio grezzo, co loranti, prodotti chimici, prodotti d’ingrassaggio e di pulizia, combustibili, stampati, materiale d’imballaggio e d’ufficio
→ materiale non ancora utilizzato per il trattamento elettronico dei dati
Base d’indennizzo = prezzo di mercato
IC2
Installazioni
Per esempio
→ macchine compresi le loro fondamenta e gli allacciamenti alla for za motrice
→ strumenti ed attrezzatura
→ pezzi di ricambio
→ mobilia d’esercizio e di deposito
→ mobilia d’ufficio e tecnica di comunicazione
→ apparecchi ETI ed altri apparecchi
→ materiale d’esposizione e da fiera
→ biciclette
→ costruzione mobili
→ installazioni edili purché non debbano essere assicurate con lo stabile
Per la delimitazione tra installazioni e stabili sono determinanti le disposizioni cantonali nei cantoni con l’assicurazione cantonale in cendio stabili, negli altri cantoni valgono invece «le norme per l’assi curazione incendio stabili» della Basilese.
Base d’indennizzo = valore a nuovo
Materiale per impalcature e rivestimento come anche cose che non vengono più utilizzate = valore attuale
rovie.
IC14
→ costruzioni iniziate e terminate
→ ghiaia, sabbia, pietre, pietrisco
→ elementi prefabbricati in cemento, tubi in cemento e ferro all’a perto
IC15
cose particolari e spese secondo il modulo supplementare S8.
Riserva (S5)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
RI1
La riserva vale per i nuovi acquisti ed aumenti fino al valore totale della cosa assicurata nei luoghi d’assicurazione. In caso di sinistro, le somme d’assicurazione della riserva e della cosa assicurata sono addizionate.
Una riserva fino al 10 % della somma d’assicurazione per l’inventario del commercio per i moduli di base B3 – B5 e fino al 10 % della somma d’assicurazione per i Veicoli propri d’esercizio (S6) è assicurata.
Per esempio:
CHF 1 000 000 somma d’assicurazione per l’inventario del commercio CHF 100 000 somma d’assicurazione per la riserva
CHF 1 100 000 somma d’assicurazione totale
Per il modulo supplementare S12, una riserva fino al 20 % della som ma d’assicurazione per le macchine da lavoro a propulsione autono ma è assicurata.
Per esempio:
CHF 500 000 somma d’assicurazione per le macchine da lavoro a propulsione autonoma
CHF 100 000 somma d’assicurazione per la riserva CHF 600 000 somma d’assicurazione totale
Veicoli propri d’esercizio (S6)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
VE1
Veicoli propri d’esercizio in qualità di oggetti d’uso come per esem pio
→ automobili
→ minibus
→ furgoni
→ camion
→ macchine da lavoro a propulsione autonoma
→ rimorchi (incluso compressori mobili) e roulotte di cantiere
Vengono risarciti anche singole parti degli autoveicoli come pure ac cessori avvitati o chiusi sotto chiave.
Base d’indennizzo = valore attuale
Nessuna copertura assicurativa per
VE10
le biciclette.
VE11
i veicoli coperti da un altro contratto d’assicurazione.
Interruzione d’esercizio (S7)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
Secondo convenzione nel contratto d’assicurazione sono assicurati
Eventi assicurati
IE1
Interruzione d’esercizio
Xxxxx che avvengono quando l’esercizio del contraente non può pro seguire momentaneamente o solo in modo parziale in seguito ad un avvenimento secondo IE2 o IE3.
IE2
Danno materiale causato da
→ Incendio/Eventi naturali secondo il modulo di base B3
→ Furto con scasso/Rapina secondo il modulo di base B4
→ Acque secondo il modulo di base B5
Il danno materiale deve avvenire all’inventario del commercio, a vei coli o a stabili.
IE3
Danno materiale causato da
→ perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi secondo il modulo supplementare S11
→ un evento dell’Assicurazione dei dati secondo il modulo supple mentare S11.1
Sono assicurati i danni originati da cause per le quali il fabbricante, il venditore, il locatore, la ditta incaricata per le riparazioni o la ma nutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto.
Xxxxxx e spese assicurati
IE4
Cifra d’affari
La cifra d’affari corrisponde al prodotto risultante dalla vendita di merci o beni fabbricati o da servizi forniti, senza l’imposta sul valore aggiunto a carico del cliente.
IE5
Spese supplementari
Le spese necessarie per il mantenimento dell’esercizio durante il pe riodo d’interruzione. Si tratta di
→ Spese per la limitazione del danno come per esempio
> noleggio provvisorio di locali e cose (x.xx. apparecchi ETI ed altri apparecchi)
> straordinari del personale
> spese di trasporto supplementari
> assegnazione di lavori fuori dall’azienda
→ Spese speciali fino al 20 % della somma d’assicurazione. Sono con siderate come tali le spese che, nel corso della durata della garan zia, non attenuano il danno o che lo attenuano soltanto una volta terminata la garanzia, per esempio
> spese pubblicitarie supplementari
> penali convenzionali
Nessuna copertura assicurativa per
IE10
Danni a seguito di
→ danni corporali così come di circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno materiale
→ disposizioni di diritto pubblico
→ ampliamenti o innovazioni delle installazioni, eseguiti dopo l’e vento dannoso
→ mancanza di capitale causata dall’evento dannoso
→ danni d’interruzione dovuti a danni materiali in aziende di terzi
IE11
Spese supplementari
→ spese che secondo queste condizioni contrattuali possono essere incluse in altri moduli di base o supplementari
→ prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzio ni obbligate a prestare soccorso
→ spese per provare il danno
IE12
Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi (S11), Assicurazione dei dati (S11.1)
→ Perdita della cifra d’affari (IE4)
→ Sinistri relativi ad eventi e danni non fisici, in particolare per:
> intrusione non autorizzata nei sistemi informatici (hacking)
> malware come i virus informatici ed i rischi similari
> errore di manipolazione (per es. salvataggio sbagliato o cancel lazione dei dati)
> guasto/indisponibilità degli apparecchi ETI ed altri apparecchi o delle relative infrastrutture, senza un danneggiamento fisico esistente (per es. interruzione di corrente)
Installazioni = valore a nuovo
Cose che non vengono più utilizzate = valore attuale
CS2
Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari all’esterno degli stabili
Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari all’esterno degli stabili proprietà del contraente.
Base d’indennizzo = valore a nuovo
Danni di ripercussione (S7.1)
Modulo supplementare
Cose che non vengono più utilizzate = valore attuale
CS3
Effetti
Effetti del personale, di clienti e di visitatori. Le biciclette sono com
prese nell’assicurazione.
Copertura assicurativa
Secondo convenzione nel contratto d’assicurazione sono assicurati
DR1
Danni che si sviluppano quando un’azienda di terzi viene colpita da un sinistro secondo DR2 e di conseguenza l’azienda del contraente non può momentaneamente o solo in modo parziale proseguire l’e sercizio.
DR2
Danni materiali tramite
→ Incendio/Eventi naturali secondo il modulo di base B3
→ Furto con scasso/Rapina secondo il modulo di base B4
→ Acque secondo il modulo di base B5
Nessuna copertura assicurativa per
DR10
danni di ripercussione a seguito di
→ eventi naturali al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büsingen e Campione
→ danni materiali a ponti, canalizzazioni, strade, sentieri e gallerie
→ danni corporali così come di circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno materiale
→ disposizioni di diritto pubblico
→ ampliamenti o innovazioni delle installazioni, eseguiti dopo l’e vento dannoso
→ mancanza di capitale causata dall’evento dannoso
Base d’indennizzo = valore a nuovo
CS4
Veicoli a motore di terzi
I veicoli di terzi che non sono assicurati o che lo sono insufficiente mente dal loro proprietario e sono affidati in custodia al contraente.
Vengono risarciti anche singole parti degli autoveicoli come pure ac cessori di autoveicoli avvitati o chiusi sotto chiave.
Base d’indennità = valore attuale
CS5
Spese di sgombero e di evacuazione
Determinanti sono le spese di sgombero dei resti di cose assicurate ed il loro trasporto fino al luogo appropriato più vicino, così come le spese di deposito, d’evacuazione e d’eliminazione.
Base d’indennizzo = spese effettive
CS6
Spese di spostamento e di protezione
Spese necessarie, consecutive ad un evento assicurato, per lo sposta mento, la modifica o la protezione di altre cose, previste per la ricosti tuzione o nuovi acquisti di altre cose coperte dall’assicurazione (p. es. le spese di spostamento e di protezione sono in particolare delle spese per lo smontaggio o il montaggio di macchine, per le forature, la de molizione o la ricostruzione di parti di stabili o per l’allargamento di aperture).
La copertura assicurativa è sussidiaria, ossia prende a suo carico le spese che non sono indennizzate da un istituto cantonale d’assicu razione.
Base d’indennità = spese effettive
Cose particolari e spese (S8)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
CS1
Proprietà di terzi affidata
Cose affidate di proprietà di terzi.
Base d’indennità
Merci = prezzo di mercato
CS7
Perdite su debitori
Le perdite di incassi risultanti dal fatto che le copie delle fatture o i giustificativi sono stati distrutti o resi inutilizzabili.
Base d’indennità = Gli incassi che sarebbero stati realizzati senza il sopraggiungere di un evento dannoso, dedotti gli incassi effettiva mente realizzati
Durata di garanzia = 6 mesi
CS8
Spese di decontaminazione
Spese per
→ l’esame, la decontaminazione e la sostituzione di suolo contami nato (comprese fauna e flora) rispettivamente per l’eliminazione di acqua d’estinzione sul proprio terreno o su di un terreno affitta to o appaltato, sul quale si è verificato il sinistro
→ il trasporto di terra contaminata o di acqua d’estinzione in un im pianto di trattamento come pure le spese di ritorno al luogo del sinistro
→ il trasporto di terra contaminata o di acqua d’estinzione nella di scarica adeguata più vicina nonché il relativo deposito o la sua eli minazione
→ il ripristino dell’area dell’impresa assicurata affittata o appaltata allo stato in cui si trovava prima che si verificasse il sinistro assicurato.
Sono assicurate le spese di decontaminazione se
→ riguardano una decontaminazione verificatasi in modo dimostra bile in seguito ad un sinistro coperto dall’assicurazione sulla pro prietà propria, presa in affitto o appaltata
→ risultano necessarie a seguito di disposizioni di diritto pubblico emanate nell’arco di un anno dall’avvento del sinistro e che si ba sano su leggi e ordinanze che erano in vigore prima che soprag giungesse il sinistro assicurato.
→ non sono indennizzate da un altro contratto assicurativo.
Se a seguito di un sinistro assicurato si verifica un aumento della contaminazione del suolo già esistente e vi è obbligo di risarcimen to, saranno rimborsate unicamente le spese che superano l’importo necessario per l’eliminazione della contaminazione preesistente, e questo indipendentemente da se e quando tale importo sarebbe stato impiegato senza il danno.
Base d’indennità = spese effettive
CS9
Spese di spegnimento incendio
Oneri dei pompieri ed altre spese di spegnimento, che sono state pre se dal contraente o che gli sono state imposte.
Base d’indennità = spese effettive
CS10
Fluttuazione del prezzo di mercato per merci
Va a carico del contraente la differenza tra il prezzo effettivo di riac quisto per le merci e il prezzo di mercato per queste merci il giorno del sinistro.
Questa copertura è limitata alla differenza tra il prezzo di mercato il giorno di lavoro che segue il giorno del sinistro e nel quale il riacqui sto è possibile.
Base d’indennità = spese supplementari effettive
CS11
Rincaro ulteriore per installazioni
La differenza tra il valore di sostituzione al giorno del sinistro e quel la al giorno di sostituzione.
Base d’indennità = le spese supplementari che subentrano entro la garanzia di 2 anni a partire dalla data del sinistro
CS12
Misure d’emergenza
Sono determinanti le spese per vetrate, porte e serrature d’emergenza. Base d’indennità = spese effettive
CS13
Spese per la prova del sinistro e spese di esperti
Le spese di esperti scelti in comune o da parte della Basilese per sta bilire la prova di un sinistro coperto.
Base d’indennità = spese effettive
CS14
Spese di cambiamento delle serrature
Spese per la modifica o per il rimpiazzo di chiavi, carte magnetiche e simili o di serrature.
Base d’indennità = spese effettive
CS15
Spese di ricostituzione
Spese per la ricostituzione di modelli, campioni, forme, libri conta bili, atti, registri, microfilm, supporto dei dati, di suoni ed immagini, nonché piani e disegni. Modelli, campioni e forme sono stati xxxxxxx cati specialmente e destinati alla produzione ripetitiva, individuale e specifica di certi prodotti o per la verificazione di essi.
Base d’indennità = le spese di ricostituzione se esse vengono effet tuate entro 5 anni dall’insorgenza del sinistro
CS16
Spese consecutive necessarie
Le spese consecutive necessarie che hanno un legame diretto ed im mediato con l’evento di un sinistro materiale assicurato, fino al 10 % della somma d’assicurazione delle cose particolari e spese secondo il modulo supplementare S8.
Base d’indennità = le spese di ricostituzione se esse vengono effet tuate entro 5 anni dall’insorgenza del sinistro
Nessuna copertura assicurativa per
CS20
Proprietà di terzi affidata
→ valori pecuniari secondo il modulo supplementare S9
→ cose prese in leasing o affittate
CS21
Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari all’esterno degli stabili
→ Cose che sono o che devono essere assicurate altrove (x.xx. presso un istituto cantonale d’assicurazione) per le prestazioni ivi assicu rate o da assicurare
→ Piante
CS22
Effetti
Valori pecuniari secondo il modulo supplementare S9.
CS23
Spese di sgombero e di smaltimento
Spese d’evacuazione di aria, acqua, terra (compresa la fauna e la flo ra) anche quando questi elementi si trovano mischiati a degli oggetti assicurati o da essi ricoperti.
Spese di spostamento e di protezione
Spese per
→ la decontaminazione di cose assicurate
→ la decontaminazione della terra e dell’acqua
→ l’eliminazione, il deposito o la sostituzione di terra o acqua con taminata
CS25
Spese di spegnimento incendio
Le spese per prestazioni che devono essere fornite gratuitamente dal servizio pubblico sulla base di disposizioni legali.
CS26
Spese di ricostituzione
Spese per la ricostituzione di dati, immagini, film, suoni e simili se non esistono degli originali o delle copie.
CS27
Spese consecutive necessarie
→ spese e costi secondo CS23 – CS26
→ spese che possono essere assicurate con l’assicurazione Interruzio ne d’esercizio secondo il modulo supplementare S7
→ spese legate ai danni di persone o all’ambiente
→ spese per i miglioramenti del rischio così come le misure preven tive
→ danni materiali e finanziari presso terzi
→ costi per le spese di avvocati e di tribunali
Indipendentemente dal fatto di sapere se e quando le spese sarebbe ro state sostenute anche in assenza di sinistro:
→ le spese di eliminazione di una contaminazione preesistente
→ le spese che sarebbero insorte anche senza il danno materiale
Valori pecuniari (S9)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
VP1
Valori pecuniari di proprietà dell’impresa compresi i valori pecunia ri affidati di proprietà di terzi
→ denaro contante
→ giustificativi regolarmente compilati e firmati di assegni e di carte di credito
Incendio/Eventi naturali (B3)
Modulo di base
Copertura assicurativa
IEN1
Incendio
→ incendio
→ azione repentina ed effetto accidentale di fumo
→ fulmine
→ esplosione
→ implosione
→ meteoriti ed altri corpi celesti
→ la caduta e l’atterraggio di fortuna di aereoplani, veicoli spaziali e loro parti
→ abbruciacchiature, che non sono la conseguenza di un incendio, fino a CHF 5000
IEN2
Eventi naturali
→ piene
→ inondazioni
→ tempesta (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoper chia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate)
→ grandine
→ valanghe
→ pressione della neve
→ frane
→ cadute di sassi
→ scoscendimenti
IEN3
Incendio/eventi naturali
Danni da furto, acque e rottura vetri, conseguenti a danni d’incen dio ed eventi naturali.
IEN4
Veicoli propri d’esercizio
Per i veicoli assicurati dal modulo supplementare Veicoli propri d’e sercizio (S6) sono assicurati i danni causati da:
→ corto circuito
→ caduta di neve e di ghiaccio
→ morsicatura di animali selvaggi (p. es. martore)
→ collisione con animali
→ carte valori, libretti di risparmio ed assegni di viaggio
→ monete e medaglie
→ metalli preziosi (quali scorte, lingotti o merci)
→ pietre preziose o perle non incastonate
→ biglietti non nominativi, abbonamenti, biglietti aerei e buoni
→ vignette autostradali
Base d’indennizzo = spese effettive
Solo in base a convenzione speciale sono assicurati
IEN5
Eventi naturali sui cantieri
Inventario del commercio (B3 – B5) e Cose particolari e spese (S8) sui cantieri di costruzione.
È considerato cantiere di costruzione tutto il terreno sul quale si tro vano dei valori reali che sono in rapporto con un’opera, anche prima dell’inizio dei lavori e dopo il compimento degli stessi.
Nessuna copertura assicurativa per
IEN10
Incendio
→ le abbruciacchiature che non sono la conseguenza di un incendio, oltre i CHF 5000
→ danni provocati a cose assicurate che sono state esposte al fuoco o al calore
→ danni in seguito a riscaldamento, fermentazione o alterazione in terna, quali i danni dovuti al riscaldamento delle provviste
→ azione normale ed effetto progressivo del fumo
→ danni causati da irruzione d’acqua, dalla forza centrifuga e da al tre forze meccaniche d’esercizio
→ danni causati dallo scoppio di pneumatici
→ danni a macchine, apparecchi, cordoni, condotte elettriche sotto tensione, causati dall’effetto dell’energia elettrica stessa, da sovra tensioni o da riscaldamento dovuto ad un sovraccarico
→ danni ad installazioni di protezione elettriche, come fusibili, risul tanti durante il loro normale funzionamento
IEN11
Eventi naturali
→ cedimento del terreno
→ cattivo terreno da costruzione
→ costruzione difettosa
→ deficiente manutenzione dello stabile
→ omissione di misure protettive
→ movimenti artificiali del terreno
→ neve che scivola dai tetti
→ acque dal sottosuolo
→ piene e straripamenti di acque che, secondo l’esperienza, sono ri correnti ad intervalli brevi o lunghi
→ rigurgito d’acqua dalla canalizzazione, indipendentemente dalla causa
→ danni d’esercizio con i quali secondo l’esperienza si deve contare, come i danni causati in seguito a lavori di sopra e sottostruttura, a costruzioni di sbarramenti, all’estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla
→ danni dovuti a scosse causate dal crollo di una cavità artificiale
→ danni dovuti a tempesta ed acqua a natanti e navi trovatisi sull’acqua
→ installazioni di cantiere che servono alla protezione della costruzio ne
IEN12
Veicoli propri d’esercizio
Per i veicoli assicurati dal modulo supplementare Veicoli propri d’e sercizio (S6) sono inoltre esclusi i danni
→ che si verificano in occasione di partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni nonché a corse d’allenamento sul per corso della gara
→ che si verificano durante le gare di orientamento, le gare campestri e le gare di abilità (gimcane) nonché durante corsi per migliorare la tecnica di guida
→ di corto circuito alle batterie, ad impianti radio/musica, TV, co municazione, sistemi di navigazione e simili incastonabili
→ subiti nell’intento di evitare animali
Furto con scasso/Rapina (B4)
Modulo di base
Copertura assicurativa
Danni comprovati da tracce, dei testimoni o di tutt’altro modo pro bante, causati da
FSR1
Furto con scasso
Furto con azione violenta
→ introducendosi in uno stabile o in uno dei suoi locali
→ scassinando un contenitore all’interno di uno stabile
→ scassinando una baracca o un container
→ scassinando un veicolo
→ introducendosi in locali chiusi a chiave di edifici non terminati
È assimilato al furto con scasso, il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se l’autore se ne è appropriato mediante fur to con scasso o rapina.
FSR2
Danneggiamento/vandalismo
In caso di furto con scasso, furto in evasione, rapina o tentativi di essi
→ all’inventario del commercio
→ a stabili indicati come luogo di assicurazione nel contratto di as sicurazione
FSR3
Rapina
Furto
→ commesso con minacce o atti di violenza contro il contraente, i suoi dipendenti ed i membri della sua famiglia conviventi in co munione domestica con lui, come pure le persone che al momento dell’azione si trovano nei luoghi menzionati nel contratto d’assi curazione
→ durante incapacità di opporre resistenza a seguito di incidente, svenimento o decesso
FSR4
Furto in evasione
Furto con azione violenta nell’atto di evadere da uno stabile o da uno dei suoi locali, commesso da parte dell’autore rimastovi rinchiuso.
FSR5
Furto di veicoli
Per i veicoli propri d’esercizio secondo il modulo supplementare S6 e i veicoli a motore di terzi secondo il modulo supplementare S8, sono ugualmente assicurati danni causati da
→ furto semplice
→ furto d’uso (p. es. veicoli usati illecitamente)
Vengono risarciti anche singole parti degli autoveicoli come pure ac cessori avvitati o chiusi sotto chiave anche quando sono rubati senza il veicolo.
Nessuna copertura assicurativa per
FSR10
Danni causati da persone che vivono in comunione domestica con il contraente o dai suoi dipendenti, se le funzioni di servizio hanno loro permesso l’accesso ai locali d’assicurazione.
FSR11
Danni a seguito di furto semplice (questa disposizione non si applica per FSR5).
FSR12
Appropriazione indebita o fraudolenta.
FSR13
Perdita o smarrimento.
FSR14
Borseggio e furto con stratagemma.
FSR15
Furto di denaro o di merci per mezzo di carte bancomat, postomat, carte di credito di clienti e simili, indipendentemente dalla causa della loro scomparsa.
FSR16
Furto di valori pecuniari secondo il modulo supplementare S9 in vei coli, baracche, container e costruzione non terminate.
FSR17
Danni di puro vandalismo, vale a dire danni causati all’inventario del commercio ed allo stabile, che non sono in relazione con un furto o tentativo di furto.
FSR18
Furto di oggetti di bigiotteria, in metallo prezioso (da titolo 500), pietre preziose e perle incastonate così come orologi da polso e da tasca di ogni genere.
FSR19
Danni causati da incendio o eventi naturali secondo il modulo di base B3.
A2
Improvvisa ed accidentale fuoriuscita d’acqua e di liquidi da fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, condizionatori d’aria ed umidificatori mobili.
A3
Infiltrazione d’acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio all’interno dello stabile
→ da canali di scarico esterni e dalle grondaie
→ attraverso il tetto
→ attraverso finestre, porte e lucernari chiusi
A4
Reflusso dell’acqua di scarico dalla canalizzazione, d’acqua del sotto suolo e falde idriche di versante (acqua sotterranea) all’interno dello stabile.
Sono ugualmente assicurati
A5
Spese di scongelamento e riparazione di installazioni di condutture che trasportano dei liquidi gelati o danneggiate dal gelo, se questi sono stati installati all’interno dello stabile dal contraente come lo catario, come pure gli apparecchi che vi sono collegati.
A6
Danni acque secondo A1 – A4 in e a containers e baracche.
Nessuna copertura assicurativa per
A10
Danni ai liquidi fuoriusciti ed alla loro perdita.
A11
Danni causati dall’acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio che s’infiltra nello stabile da aperture nel tetto durante la costruzione, i lavori di trasformazione o di altro genere.
A12
Danni verificatisi durante il riempimento di contenitori di liquidi e condutture e durante i lavori di revisione o riparazione a condutture e contenitori di liquidi, a installazioni e agli apparecchi collegati.
A13
Acque (B5)
Modulo di base
Danni causati da rigurgito per i quali il proprietario della canalizza zione è responsabile.
A14
Danni agli impianti frigoriferi, causati da gelo prodotto artificial
mente.
Copertura assicurativa
A1
Fuoriuscita d’acqua e di liquidi da
→ condutture di liquidi che servono soltanto all’esercizio o stabile assicurato in quale si trovano le cose assicurate come pure le in stallazioni e gli apparecchi che vi sono collegati
→ impianti per il riscaldamento e per la produzione di calore, serba toi per olio combustibile o installazioni frigorifere
A15
Danni agli impianti frigoriferi, scambiatori di calore o a circuiti di pompe a calore in seguito a miscelazione di acqua con altri liquidi o gas all’interno di questi sistemi.
A16
Danni causati da cedimento del terreno, da cattivo terreno da co struzione, da costruzione difettosa, in particolare modo in seguito al mancato rispetto delle norme di costruzione (norme SIA).
Danni dovuti a deficiente manutenzione dello stabile o omissione di misure protettive.
A18
Spese per la rimozione della causa del sinistro (esclusi i danni cau sati dal gelo) così come per la manutenzione e per la prevenzione del danno.
A19
Danni causati da incendio o eventi naturali secondo il modulo di base B3.
A20
Per i veicoli propri d’esercizio secondo il modulo supplementare S6 ed i veicoli a motore di terzi secondo il modulo supplementare S8, sono inoltre esclusi i danni in seguito al lavaggio dei veicoli stessi.
Rottura vetri (S10)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
RV1
Vetrate dello stabile
Rottura vetri a
→ vetrate dello stabile, inclusi rivestimenti in vetro di facciate e di pa reti
→ vetrate delle costruzioni immobiliari e di altre infrastrutture im mobiliari all’esterno degli stabili del contraente
→ installazioni sanitarie in vetro, materia plastica, ceramica, porcel lana o pietra
→ piani di cottura in vetroceramica
→ rivestimenti di cucina e bagno in pietra
→ piani di lavoro di cucine in pietra
→ cupolelucernari
→ insegne di ditte e lanterne pubblicitarie (inclusi tubi fluorescenti ed al neon)
→ vetri di collettori solari ed installazioni fotovoltaiche
→ vetri delle vetrine e distributori automatici utilizzati dal contraen te in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein
→ specchi di sicurezza stradale che fanno parte dell’edificio, sono applicati ad esso o si trovano sul terreno ad esso appartenente
Base d’indennizzo = valore a nuovo
RV2
Vetri della mobilia
Rottura vetri a
→ vetrate della mobilia
→ superfici di tavoli in pietra
Base d’indennizzo = valore a nuovo
RV3
Veicoli propri d’esercizio
Vetri di veicoli propri d’esercizio secondo il modulo supplementare S6. Rottura
→ del parabrezza, dei vetri laterali e del vetro posteriore
→ dei vetri del tetto apribile
Base d’indennizzo = valore a nuovo
Non viene versata nessuna indennità se il veicolo non viene più ri parato.
RV4
Generalità
Sono ugualmente assicurati
→ rottura vetri causati da disordini interni
→ spese per vetrate d’emergenza
→ materiali simili al vetro che vengono utilizzati al posto del vetro assicurato
Sono ugualmente assicurati, in collegamento con una rottura vetri, i danni
→ a pitture, scritte, rivestimenti di vernice o sotto forma di foglia, vetrate con disegni incisi e corrosi
→ successivi all’inventario del commercio
Nessuna copertura assicurativa per
RV10
→ merce
→ vetri ottici
→ vasellame in vetro, specchi portatili
→ vetri concavi (p. es.: vasi)
→ lampade
→ lampadine elettriche
→ tubi fluorescenti ed al neon (esclusi tubi fluorescenti ed al neon di lanterne pubblicitarie)
→ pareti e pavimenti rivestiti da piastrelle
→ condutture
→ vetri TV, di schermi e displays di ogni genere
→ danni alla superficie di vasche da bagno e da doccia (p. es. dan neggiamenti dello smalto)
→ danni ad installazioni meccaniche ed elettriche
Queste esclusioni non sono valide per i danni successivi all’inventa rio del commercio secondo RV4.
RV11
Danneggiamenti a tutte le vetrate (incl. i tavoli in pietra) durante la vori, installazioni e trasposizioni (incl. incorniciature).
RV12
Danni provocati dall’usura.
RV13
Danni causati da incendio o eventi naturali secondo il modulo di base B3.
Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi (S11)
Modulo supplementare
→ Piccoli apparecchi mobili con un schermo di una diagonale infe riore a 7˝ (17.78 cm)
→ Merci (p. es. cose destinate alla vendita)
→ Xxxx prese in consegna dal contraente o da terzi per essere lavora te, riparate, mantenute, trattate, stoccate, trasportate
→ Dati, programmi, diritti di licenza, chiavi hardware di protezione software (dongle)
→ Materiali di consumo come toner, cartucce di inchiostro, lampa
Copertura assicurativa
Le seguenti cose appartenenti al contraente, comprese le cose che gli sono state affidate, prese in leasing o in affitto e che sono di proprietà di terzi.
PDE1
La totalità degli apparecchi ETI ed altri apparecchi
Apparecchi per l’elaborazione elettronica dei dati, apparecchi elet trici ed elettronici d’ufficio, di cassa, di comunicazione, di sicurezza, di sorveglianza, di misure e di controllo tecnico compresi i supporti di dati, i sistemi operativi e le infrastrutture ETI (rete aziendale, aria condizionata nel locale dei server, gruppi elettrogeni, UPS, protezio ne contro le sovratensioni e protezione contro i fulmini) così come le insegne luminose.
Base d’indennizzo
→ in caso di danno parziale = spese di riparazione
→ in caso di danno totale = valore a nuovo/valore attuale
PDE2
Spese di sgombero e di evacuazione in seguito ad un danno assicura to. Determinanti sono le spese di sgombero dei resti di cose assicura te ed il loro trasporto fino al luogo appropriato più vicino, così come le spese di deposito, d’evacuazione e d’eliminazione.
Base d’indennizzo = spese effettive
PDE3
Sono assicurati il danneggiamento e la distruzione che sopraggiun gono in modo improvviso ed imprevisto in seguito
→ all’azione di forze esterne
de, tubi (eccezione: tubi neon per le insegne luminose)
PDE11
Spese
→ per installazione di programmi d’utilizzazione
→ per modifiche, miglioramenti, revisioni o lavori di manutenzione
→ per lo smaltimento di aria, acqua e terreno (comprese fauna e flo ra), anche quando questi elementi si trovano mescolati a degli og getti assicurati o ricoperti da questi ultimi
PDE12
Danni
→ dovuti a modifiche e perdite dei sistemi operativi che non sono direttamente dovuti al danneggiamento o alla distruzione dei supporti di dati (p. es. causati da virus informatici, cancellazione dei dati)
→ per i quali il fabbricante, il venditore, il locatore, la ditta incaricata della riparazione, del montaggio o della manutenzione sono res ponsabili legalmente o in virtù di un contratto
→ dovuti all’influenza inevitabile dell’utilizzazione conforme di una cosa assicurata (p. es. usura, invecchiamento o corrosione)
→ dovuti ad un’appropriamento indebito o fraudolento, a perdita o smarrimento
Assicurazione dei dati (S11.1)
Modulo supplementare
P. es. penetrazione di corpi estranei o liquidi, errori di manipola-
zione, azioni dannose intenzionali, cadute, urti, sovracorrente o sovratensioni
→ a cause interne
P. es. corto circuito, vizi di costruzione, materiale o fabbricazione
PDE4
Sono assicurati nel caso non esistesse alcuna copertura assicurativa grazie ad un altro modulo di base del contratto, un altro contratto della Basilese o un altro assicuratore:
→ Furto con scasso/Rapina secondo modulo di base B4
→ Furto semplice
→ Acque secondo modulo di base B5
→ Incendio/eventi naturali secondo modulo di base B3
Nessuna copertura assicurativa per
PDE10
Cose
→ Macchine (per es. macchine ed apparecchi per la costruzione, macchine utensili), comandi delle macchine, automatici
Copertura assicurativa
AD1
Spese per la ricostituzione dei
→ dati
informazioni salvate sotto forma elettronica su supporti di dati (p. es. dati di base e dati modificabili di schedari e di banche dati, schedari di testo, grafici)
→ programmi
Base d’indennizzo = spese effettive, sostenute durante un periodo di un anno dall’evento del sinistro
AD2
Data Basis
Danni in seguito a
→ danneggiamento, distruzione fisica o perdita dei supporti di dati dovuti ad un evento coperto secondo il modulo supplementare S11
→ cariche atmosferiche (fulmini) dimostrabili
Sono ugualmente assicurati i danni originati da cause per le quali il fabbricante, il venditore, il locatore, la ditta incaricata per le ripara zioni o la manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto.
Nessuna copertura assicurativa per
AD10
Generalità
→ i supporti di dati (p. es. dischi rigidi)
→ i programmi non ancora pronti all’esercizio o i programmi non autorizzati
→ i danni conseguenti alle modifiche o alle perdite di dati e program mi
AD11
Spese
→ che eccedono quelle della ricostituzione dei dati e dei programmi (p. es. un valore intrinseco dei dati)
→ per il riacquisto o l’aggiornamento di licenze e di programmi, che non possono piu essere utilizzati a causa del sistema (p. es. perché l’hardware/i sistemi operativi vengono modificati o sostituiti)
→ per ripristinare i dati ed i programmi persi (p. es. perché non esi stono né originali né copie dei documenti)
→ conseguenti alla modifica o al miglioramento di dati o programmi a seguito di un danno
→ per l’eliminazione di errori nei programmi
→ per la correzione di dati con registrazione manuale difettosa
→ per il riacquisto di licenze di programmi protetti contro la pirate ria con chiavi hardware (dongle)
AD12
Danni
→ dovuti a:
> una perdita di capacità di memorizzazione e di lettura dei sup porti di dati (invecchiamento/usura)
> mancanza di riguardo, pulizia insufficiente o stoccaggio difet toso dei supporti di dati
→ causati dall’applicazione di decisioni emanate da organi dello sta to, in particolare delle misure procedurali, di sequestro o di con fisca
→ che, in seguito a prescrizioni legali, sono o devono essere assicura ti presso altre istituzioni d’assicurazione
AD13
Modifiche e perdite di dati e programmi
senza un danneggiamento fisico, una distruzione o perdita dei sup porti di dati, p. es. dovuti a:
→ un errore di programmazione, di registrazione o di salvataggio
→ una cancellazione, una distruzione dei dati o una formattazione
→ campi magnetici
Danneggiamento e distruzione di macchine da lavoro a propulsione autonoma (S12)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
ML1
Tutte le macchine da lavoro a propulsione autonoma (con e senza targhe) appartenenti al contraente, comprese le cose che gli sono sta te prese in leasing e che sono di proprietà di terzi.
P. es.: escavatrice con pneumatici
Base d’indennizzo
→ in caso di danno parziale = spese di riparazione
→ in caso di danno totale = valore a nuovo/valore attuale
ML2
Xxxxxxxx ed apparecchi intercambiabili utilizzati sulle o con le cose assicurate.
Base d’indennizzo = valore attuale
ML3
Spese di ricupero, di sgombero e di evacuazione in seguito a un dan no assicurato. Determinanti sono le spese di ricupero e di sgombero dei resti di cose assicurate ed il loro trasporto fino al luogo appro priato più vicino, così come le spese di deposito, d’evacuazione e d’e liminazione.
Base d’indennizzo = spese effettive
ML4
Sono assicurati il danneggiamento e la distruzione che sopraggiun gono in modo improvviso ed imprevisto in seguito
→ all’azione di forze esterne
P. es.: cadute, collisioni, urti, smottamenti e cedimenti del suolo, as- sorbimento o infiltrazione di corpi estranei o liquidi, errori di ma- nipolazione, azioni dannose intenzionali
→ a cause interne
P. es. corto circuito, sovraccarico, sovravelocità, lubrificazione in- sufficiente, vizi di materiale o fabbricazione
→ un guasto o un’interruzione di corrente
→ variazioni di tensione
→ programmi e processi che hanno causato la distruzione o la modi fica dei dati e dei programmi (p. es malware come i virus informa tici ed i rischi similari)
Nessuna copertura assicurativa per
ML10
Cose
→ macchine da lavoro, attrezzi ed apparecchi intercambiabili affittati
→ altri veicoli a motore (come automobili, minibus, furgoni, ca mion), rimorchi e roulotte di cantieri inclusi soprastrutture e con tainer
→ natanti e aerei
→ macchine teleguidate
→ parti di macchine sottoposte a rapida usura
→ materiale di consumo e mezzi d’esercizio come carburanti, liquidi idraulici, catalizzatori, fluidi refrigeranti e riscaldanti
25 Condizioni contrattuali | Danneggiamento e distruzione di macchine da lavoro a propulsione autonoma | Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni
ML11
Costi
→ per modifiche, miglioramenti, revisioni o lavori di manutenzione
→ per l’eliminazione dell’aria, dell’acqua, della terra (compresa la fauna e la flora) anche quando questi elementi si trovano mescolati a degli oggetti assicurati o da essi ricoperti
ML12
Danni
→ dovuti a incendio/eventi naturali, furto simplice o con scasso/rapina
→ al parabrezza e ai vetri
→ in caso di intervento in acque stagnanti o correnti
→ per i quali il fabbricante, il venditore, il locatore, la ditta incari cata della riparazione, del montaggio o della manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto
→ dovuti all’influenza inevitabile dell’utilizzazione, come invecchia mento, usura, fatica del materiale o corrosione. Se tuttavia tali danni causano un improvviso ed imprevisto danneggiamento o distruzione, questi danni conseguenti sono assicurati nei limiti della somma d’assicurazione
→ dovuti ad un appropriamento indebito o fraudolento, a perdita o smarrimento
Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni (S13)
Modulo supplementare
un’autorità ufficiale o da un veterinario, nella misura in cui questi siano attribuibili ad un evento elencato di seguito
> collisione del mezzo di trasporto
> incendio/eventi naturali secondo il modulo di base B3
> terremoto ed eruzione vulcanica secondo il modulo supple mentare G1
> crollo di opere d’arte
> caduta della merce durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico
> perdita delle merci a seguito di furto e smarrimento di colli interi (cioè delle merci e del relativo imballaggio) o dell’intero carico
CTE3
Trasporto assicurato
Trasporto di merci assicurate che precedono immediatamente il viaggio, il carico sul veicolo, il viaggio, i soggiorni intermedi inerenti al trasporto, limitati tuttavia al massimo a 60 giorni per soggiorno, lo scarico come pure il trasporto che fa immediatamente seguito allo scarico del veicolo dopo il suo arrivo.
CTE4
Sciopero, disordini sociali e terrorismo
Sono assicurati
→ la perdita e l’avaria che sono la conseguenza diretta di eventi d’or dine politico e sociale causati da persone che partecipano a scio peri, serrate o sommosse di qualsiasi natura
→ la perdita e l’avaria delle merci assicurate causate dall’intervento delle forze dell’ordine, del potere pubblico in relazione a questi eventi
CTE5
Copertura assicurativa
CTE1
Perdita e avaria dell’inventario del commercio (merci e installazioni compresi i materiali da fiera e da esposizione) dell’impresa
→ durante i trasporti
→ durante fiere ed esposizioni per una durata massima di 30 giorni
Base d’indennizzo per merci = prezzo di mercato
installazioni, compresi i materiali da fiera e da esposizione = valore a nuovo
CTE2
Precisazioni relative alla copertura assicurativa
→ deterioramento delle merci a seguito degli influssi della tempera tura, causato dall’arresto completo delle installazioni frigorifere o termiche. Una franchigia del 3 % viene applicata sulla partita di merce. Se la partita di merce è suddivisa su vari mezzi di traspor to, la franchigia viene applicata ad ogni lotto di merce caricato sul mezzo di trasporto
→ miscuglio, inquinamento (contaminazione) e colaggio. L’assicura zione è valevole a condizione che siano state prese tutte le misure necessarie in modo che solamente i propri ed adeguati serbatoi vengano utilizzati. In caso di sinistro, una relativa attestazione deve essere richiesta. Inoltre, i pesi e le misure devono essere de terminati con precisione, per mezzo di trasporto e/o per serbatoio
→ merce caricata alla rinfusa, inventario dell’impresa non imballato come pure animali vivi e piante. Sono assicurati la perdita e l’ava ria come pure la morte o l’abbattimento di animali decretato da
Guerra
In deroga alle esclusioni previste dalle condizioni generali d’assicu razione concernenti la conseguenze di eventi d’ordine politico o so ciale, l’assicurazione copre.
→ la perdita e l’avaria di merce assicurata
→ i contributi per avaria generale che risultano a carico della merce assicurata in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente valido, così come la merce divenuta inutilizzabile a causa di un’a varia generale quando questi siano direttamente causati da
> guerra
> eventi analoghi alla guerra
> guerra civile, rivoluzione, ribellione
> preparativi e misure belliche
> esplosioni o altri effetti di mine, xxxxxxxxx, bombe o altri ordi gni bellici
> confisca, requisizione, sequestro, prelievo o ritenzione da parte di governi, autorità o organi di potere in relazione agli avveni menti previsti
L’assicurazione ha inizio non appena la merce è trasportata a bordo di una nave o di un aereo.
L’assicurazione ha termine non appena la merce abbandona la nave o l’aereo nel porto o aeroporto di destinazione oppure decorsi 15 giorni dal momento in cui la nave o l’aereo sono arrivati nel porto o all’ae roporto di destinazione.
Qualora le merci siano traspordati in un luogo intermedio, l’assicu razione è sospesa decorsi 15 giorni dall’arrivo del mezzo di trasporto in questo luogo intermedio.
Spedizioni postali
La copertura assicurativa ha inizio con la consegna alla posta e ter mina con la consegna al destinatario da parte della posta.
Fino a quando il viaggio non ha inizio, la Basilese può disdire in ogni momento l’assicurazione prestata in base a questa clausola con un preavviso di 24 ore.
CTE6
Generalità
Sono ugualmente assicurati
→ i contributi alle avarie comuni, attribuite alle merci assicurate da un verbale giuridico valevole
→ le spese d’intervento del commissario di avaria come pure le spese previste per prevenire o attenuare il danno
→ durante un evento assicurato, le spese supplementari del trasbor do, del magazzinaggio provvisorio e della rispedizione
Queste spese saranno ugualmente indennizzate se, cumulate con al tre indennità, oltrepassano la somma assicurata.
CTE7
Spese supplementari
Sono ugualmente assicurate le spese supplementari a seguito di un evento assicurato e menzionato qui sotto, fino al 10 % della somma assicurata
→ invii espressi e invii per corrieri espressi in caso di consegna so stitutiva
→ spese aeree, invii per posta aerea, trasporti aerei in caso di conse gna sostitutiva comprovata
→ eventuali ore supplementari
→ spese di sgombero, di salvataggio e di eliminazione
CTE8
Modulo di sicurezza ammende contrattuali
In relazione ai termini di consegna sono assicurate ammende con trattuali del contraente, precedentemente concordate per iscritto, dovute in caso di ritardo di consegna a causa di
→ un sinistro soggetto a rimborso nell’ambito dell’assicurazione tra sporti
→ un incidente del mezzo di trasporto anche se i beni trasportati non ne sono danneggiati.
La somma assicurata convenuta corrisponde a una garanzia unica per anno d’assicurazione.
→ notebooks come pure vari e piccoli articoli elettronici (come agen da elettronica, PC portatile, cellulari con viva voce, GPS, e altri apparecchi mobili per la registrazione)
CTE12
Sinistri
→ dovuti ad un imballaggio insufficiente oppure inappropriato
→ che non riguardano direttamente le merci stesse (p. es. il ritardo nel la spedizione o consegna, perdite d’interessi, perdite per uso privato ecc.)
→ a seguito di uno stivaggio inappropriato sul mezzo di trasporto oppure nel container da parte del contraente
→ a seguito di confisca, rimozione o trattenuta da parte del governo oppure di un’autorità
→ dovuti agli influssi della temperatura durante i trasporti senza in stallazioni frigorifere o termiche
→ a seguito di bruciature
→ danni attribuibili alla natura stessa delle merci, quali autodete rioramento, riscaldamento, incendi spontanei, perdita normale di peso e volume, scarti, spreco ordinario
→ i parassiti provenienti dalla merce assicurata
→ l’usura normale
→ l’energia nucleare e la radioattività, come pure l’azione di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
→ fintantoché una copertura assicurativa è rilasciata tramite un al tro modulo di base o modulo supplementare
CTE13
Modulo di sicurezza ammende contrattuali
Le esclusioni contenute nelle S13 si applicano anche al modulo di si curezza ammende contrattuali. Non sono assicurate le sanzioni do vute a incapacità finanziaria del contraente.
CTE14
Sciopero, disordini sociali e terrorismo
Danni indiretti, anche quando questi sono attribuibili al fatto che, a seguito di eventi come da CTE4, il viaggio non ha potuto iniziare, terminare oppure è stato ritardato.
CTE15
Guerra
→ la perdita e l’avaria provocate con intenzione ostile, da ordigni bellici che abbiano determinato fissione nucleare, fusione nucleare o un evento similare, oppure dovute all’impiego di energia nucle are o di sostanze radioattive
→ la perdita e l’avaria, conformente sulla base di provvedimenti e de
Nessuna copertura di assicurazione per
CTE10
Software
Le spese sopraggiunte per la ricostituzione manuale dei dati.
CTE11
Cose
→ valori pecuniari come da modulo supplementare S9
→ articoli di bigiotteria, in metallo prezioso, (tenore di purezza 500), pietre preziose montate e perle, come pure orologi da polso e oro logi da tasca di ogni genere
→ oggetti che hanno un valore artistico o d’amatore
→ merci che viaggiano sui loro propri assi
→ francobolli
creti in vigore dall’inizio del viaggio
→ i xxxxx xxxxxxxxx
→ i contributi di guerra
CTE16
Spese di sgombero e di smaltimento
Spese d’evacuazione di aria, acqua, terra (compresa la fauna e la flo ra) anche quando questi elementi si trovano mischiati a degli oggetti assicurati o da essi ricoperti.
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
Se un visitatore o un cliente si infortuna
AV1
La Basilese rimborsa al contraente le spese per
→ il trasporto in taxi dell’infortunato, fino al più vicino medico, ospedale o al suo domicilio
→ la sostituzione (valore a nuovo) o la pulizia dei vestiti e le cose danneggiate che il visitatore o cliente aveva su di sé o con sé
AV2
Su richiesta del contraente e a suo nome, la Basilese organizza e paga l’invio di un mazzo di fiori all’infortunato.
AV3
È considerato come infortunio l’azione esterna, repentina, involon taria e lesiva che colpisce il visitatore o il cliente.
Visitatori e clienti
AV4
Sono considerati come visitatori e clienti del contraente le persone
→ che sono autorizzate a soffermarsi nell’azienda o sul suo areale
→ che si trovano all’esterno dell’impresa assicurata, sui cantieri, presso i fornitori e i clienti di referenza, finché sono accompagnati dal contraente, dai suoi rappresentanti e dai suoi collaboratori
AV5
Queste prestazioni sono condizionate dalla chiamata del contraente al 00800 24 800 800.
AV6
Indennità
→ per il rimborso delle spese del contraente, devono essere fornite alla Basilese le relative ricevute e fatture
→ la fattura per il mazzo di fiori sarà direttamente saldata dalla Basi lese
Nessuna copertura assicurativa per
AV10
Le prestazioni in caso di infortunio
→ degli artigiani
→ dei fornitori
→ degli appaltatori
nell’adempimento delle loro incombenze di servizio per l’azienda as sicurata.
Generalità
Eventi catastrofici
G1
Se non è concordato altrimenti, non esiste alcuna copertura assicu rativa per danni causati da
→ eventi bellici
→ violazione della neutralità
→ rivoluzioni
→ ribellioni
→ rivolte
→ disordini interni (atti di violenza diretti contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono
→ terremoti (scoscendimenti causati da fenomeni tettonici della cro sta terrestre)
→ eruzioni vulcaniche
→ acqua di laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali, indipen dentemente dalla loro causa
→ danni a causa di radiazioni radioattive o reazioni nucleari o con taminazione radioattiva, controllata o non, direttamente o indi rettamente, dentro o al di fuori dell’impresa o causati x xxxxxxxxx ti tramite un danno assicurato
Validità territoriale
G2
Responsabilità civile d’impresa
L’assicurazione ha validità per i danni che sopravvengono in tutto il mondo, eccetto negli USA e nel Canada. Per danni si intendono anche le misure di prevenzione di danni nonché eventuali altre spese assicu rate.
G3
Protezione giuridica impresa
La copertura è valida in Svizzera e, in caso di menzione espressa, an che in Europa.
→ Svizzera
La copertura Svizzera è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera o nel Liechtenstein, a condizione che il tribunale compe tente si trovi nei territori sopra menzionati, che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi, e che la decisione sia ivi eseguibile.
→ Europa
La copertura Europa è valida per i casi giuridici sopraggiunti nei paesi membri dell’Unione Europea (UE) o dell’Associazione eu ropea di libero scambio (AELS) come pure in Andorra, Monaco e San Marino, a condizione che il tribunale competente si trovi nei territori sopra menzionati, che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi, e che la decisione sia ivi eseguibile.
G4
Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
G5
Veicoli propri d’esercizio
L’assicurazione per i veicoli propri d’esercizio (S6) è valida nel mon do intero.
G6
Altri moduli d’assicurazione
L’assicurazione è valevole nei luoghi menzionati nel contratto d’assi curazione e, secondo convenzioni contrattuali, in un qualsiasi luogo
→ in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Bü singen e Campione
→ nel mondo intero
Per le prestazioni menzionate di seguito, anche per la conclusione di una copertura all’esterno dei luoghi d’assicurazione, la protezione d’assicurazione è data unicamente nei luoghi d’assicurazione men zionati nel contratto d’assicurazione:
→ Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari all’esterno degli stabili (CS2)
→ Veicoli a motore di terzi (CS4)
→ Spese di spostamento e di protezione (CS6)
→ Spese di decontaminazione (CS8)
→ Spese di cambiamento delle serrature (CS14)
Per le spese di cambiamento delle serrature, la copertura si estende inoltre anche alle cassette di sicurezza bancarie e caselle postali affit tate.
L’assicurazione rottura vetri per le vetrate dello stabile è valevole nei luoghi menzionati nel contratto d’assicurazione esclusivamente per i locali utilizzati dal contraente.
L’assicurazione danni di ripercussione (S7.1) è valevole per le imprese di terzi nel mondo intero.
Per i danni della natura come pure per i disordini interni ed i danneg giamenti dolosi, la copertura è limitata alla Svizzera, al Principato del Liechtenstein e alle enclavi Büsingen e Campione anche nel caso in cui sia stata convenuta una copertura che si estende oltre i luoghi di assi curazione.
Validità temporale
G7
Responsabilità civile d’impresa
L’assicurazione comprende i danni che si verificano nel corso della durata del contratto e sono annunciati alla Basilese al più tardi nel termine di 60 mesi a partire dalla fine del contratto.
È considerato momento in cui il danno si è verificato, quello in cui un danno è constatato per la prima volta (non importa da chi). Un danno corporale è considerato verificato, in caso di dubbio, nel mo mento in cui il danneggiato consulta per la prima volta un medico in relazione ai sintomi consecutivi a questa lesione fisica, anche se il nesso causale viene messo in evidenza solo ulteriormente. È con siderato data del verificarsi per le spese di prevenzione di danni il momento in cui l’imminenza di un danno assicurato è constatata per la prima volta.
Tutti i danni di un danno di serie secondo RCI3, cpv. 2 del modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1), sono considerati verificati nel momento in cui il primo di questi danni si è verificato confor memente al precedente capoverso. Se il primo danno di una serie si è verificato prima dell’entrata in vigore del contratto, l’insieme delle pretese connesse alla stessa serie sono escluse dall’assicurazione.
Xxxxx e/o spese causati prima dell’entrata in vigore del contratto sono assicurati solo se l’assicurato dichiara in modo credibile che al momento della conclusione del contratto non aveva conoscenza di nessun atto o omissione che possa coinvolgere la sua responsabilità. Vale lo stesso per le pretese per danni di un danno di serie secondo RCI3, cpv. 2 del modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1),
se i danni o le spese appartenenti a una serie sono stati cagionati pri ma dell’entrata in vigore del contratto.
Se i danni e/o spese ai sensi del precedente capoverso sono coperti da un’eventuale assicurazione anteriore, il presente contratto accorda una copertura in differenza di somme nell’ambito delle sue dispo sizioni (assicurazione complementare). Le prestazioni dell’assicu razione anteriore prevalgono e vengono in deduzione della somma d’assicurazione del presente contratto.
Se nel corso della durata del contratto l’estensione della copertura (compresa la somma d’assicurazione e/o la franchigia) è modificata, i due precedenti capoversi si applicano per analogia.
Protezione giuridica impresa
G8
Sono coperti i casi giuridici sopraggiunti durante il periodo di vali dità del contratto e che vengono annunciati ad Assista durante que sto periodo. È considerata come data determinante:
→ nel diritto della responsabilità civile
la data dell’evento che ha provocato il danno.
→ nel diritto delle assicurazioni
la data dell’evento che richiama il diritto a una prestazione assi curativa. In particolare, per prestazioni relative ad un danno alla salute consecutivo a un incidente, è determinante la data dell’in cidente; per le prestazioni legate a malattia, è determinante la data dell’inizio dell’incapacità al lavoro.
→ nel diritto dei contratti
la data della prima violazione pretesa o effettiva di un obbligo con trattuale.
→ nel diritto penale e penaleamministrativo
la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione le gale.
→ nel diritto amministrativo
la data della domanda; in assenza di una domanda, la data di aper tura della procedura amministrativa.
→ nel diritto di vicinato, diritto della proprietà e altri diritti reali
la data della prima violazione pretesa o effettiva di un obbligo le gale.
G9
A partire dalla validità del presente contratto o dall’inclusione di nuovi rischi, si applica un termine di attesa di tre mesi per tutti i litigi, eccetto che per i seguenti rischi coperti: diritto della respon sabilità civile, diritto delle assicurazioni, diritto penale e diritto pe naleamministrativo. Un litigio sopraggiunto durante il termine di attesa non è coperto.
Il termine di attesa non si applica tuttavia nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un’assicurazione per lo stesso rischio e non sussista un’interruzione temporale di copertura.
G10
Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni
L’assicurazione è valida per trasporti, fiere ed esposizioni che hanno avuto inizio nel corso della validità contrattuale.
G11
Altri moduli d’assicurazione
L’assicurazione è valevole per i sinistri che si verificano nel corso del la durata del contratto.
Inizio e durata dell’assicurazione
G12
L’assicurazione decorre dalla data indicata nel contratto d’assicura zione.
Il contratto è stipulato per la durata indicata nel contratto d’assicura zione. Alla data di scadenza esso si rinnova tacitamente di 12 mesi se al più tardi 3 mesi prima della scadenza nessuna delle parti contrat tuali non riceve una disdetta per iscritto.
Se il contratto è stato concluso per una durata inferiore a 12 mesi, esso si estingue alla data convenuta.
Modifiche di premi, franchigie e limiti d’indennizzo
G13
La Basilese può modificare i premi, le franchigie e le limitazioni d’in dennità in caso di eventi naturali per l’inizio del nuovo anno d’as sicurazione. Questa informa il contraente almeno 30 giorni prima della scadenza dell’anno d’assicurazione in corso.
G14
Se il contraente non è d’accordo con la modifica, ha allora il diritto di disdire il contratto nella sua totalità o solamente per la parte modifi cata. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione in corso.
Obbligo di notifica
G15
In caso di reticenza nell’osservanza dell’obbligo di notifica precon trattuale da parte del contraente, la Basilese può disdire il contratto in forma scritta. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della stessa. La disdetta entra in vigore con la ricezione da parte del contraente.
In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione
→ è stata influenzata dalla mancata o dall’inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
→ è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era infor mata in misura sufficiente a causa della reticenza nell’osservanza dell’obbligo di notifica
Aggravamento e diminuzione del rischio
G16
Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e del quale le parti abbiano determinato l’estensione alla conclusione del contratto, dev’essere immediatamente comunicata per iscritto alla Basilese.
Cambiamenti di cifra d’affari o della somma annuale dei salari AVS sono determinanti per l’apprezzamento del rischio qualora la diffe renza raggiunga il 30 % in rapporto ai dati indicati nel contratto.
G17
In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dalla ri cezione della notifica, oppure disdire il contratto osservando un ter mine di un mese. Se il contraente non fosse d’accordo con l’aumento dei premi, ha lo stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato a partire dal momen to dell’aggravamento del rischio fino all’espirazione del contratto.
G18
In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto in funzio ne del rischio modificato.
Obblighi
G19
Il contraente è tenuto ad usare tutta la diligenza e ad intraprendere le necessarie misure idonee, in base alle circostanze, per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.
G20
Per la sicurezza dei dati elettronici, il contraente è tenuto ad instal lare e mantenere in funzione un sistema sufficiente per il salvataggio dei dati della sua attività commerciale, che soddisfi i seguenti requi siti minimi:
→ creazione periodica, almeno settimanale, di copie di sicurezza (backup) dei dati rilevanti per l’attività in base al principio di ge nerazione
→ utilizzo di un supporto di dati esterno separato per ogni genera zione, per garantire di poter ricorrere alla generazione precedente in caso di guasto di una generazione nuova
→ custodia delle copie di sicurezza e degli originali di programmi in modo che si possa escludere il danno contemporaneo ai dati ed ai programmi in caso di sinistro:
> che siano protetti contro l’accesso di persone non autorizzate
> che siano dislocati in edifici diversi o in una sezione antincen dio diversa
→ verifica e verbalizzazione periodica (almeno semestrale) della pos sibilità di riprodurre ed utilizzare nuovamente i dati protetti.
G21
Nell’assicurazione danni da acque il contraente deve in particolare
→ mantenere in efficienza le condutture d’acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati
→ far pulire le condutture ingorgate e prendere le misure atte a impe dire il congelamento dell’acqua
Fintanto che i luoghi sono disabitati, anche solo temporaneamente, le condutture d’acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere vuotati, a meno che il contraente non man tenga in esercizio, sotto adeguato controllo, l’impianto di riscalda mento.
G22
Responsabilità civile d’impresa
Il contraente deve vegliare alla stretta osservanza delle norme e or dinanze dettate dalle autorità e dalla Cassa Nazionale (Suva), come pure al rispetto delle regole generali applicate nell’edilizia e dell’ob bligo di diligenza secondo la Legge svizzera sui lavoratori distacca ti. Prima di intraprendere i lavori nel suolo (quali lavori di scavo, di sterro, di palificazione, di traforo, di compressione), il contraente è tenuto a consultare i piani presso i servizi competenti e a procurar si tutte le indicazioni atte a ragguagliarlo con certezza sul traccia to esatto delle condutture sotterranee. In caso di lavori sul disotto di edifici di terzi, egli deve inoltre allestire un processo verbale dei luoghi prima dell’inizio dei lavori. Questi obblighi sono tuttavia soppressi se le indicazioni necessarie sono state fornite al contraente dagli ingegneri o architetti partecipanti ai lavori, o dalla direzione di questi.
Veicoli propri d’esercizio
Al di fuori delle ore di lavoro, i veicoli devono essere chiusi a chiave e le chiavi (anche chiavi elettroniche, carte decodificate e simili) sono
→ depositate in stabili chiusi a chiave o in un locale chiuso a chiave situato in uno stabile (container o baracca per uffici)
G30
I ricorsi relativi a tutti gli altri moduli sono da presentare a: Basilese Assicurazione SA
Xxxxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxxx
o
→ portate sulle persone che ne sono responsabili o custodite a casa coscienziosamente
Chiavi (anche chiavi elettroniche, carte decodificate e simili) di vei coli di terzi possono essere depositate in una cassaforte per chiavi all’esterno dello stabile.
Doppia assicurazione e coassicurazione
G24
Se per cose già assicurate il contraente stipula altre assicurazioni contro lo stesso rischio e per il medesimo periodo di tempo, egli deve darne immediata notifica alla Basilese. La Basilese ha il diritto di di sdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, con il preavviso di 30 giorni.
Se il contraente si è impegnato ad assumere in proprio una parte del danno, egli non potrà stipulare altrove un’altra assicurazione per la parte scoperta. In caso contrario l’indennità sarà ridotta in misura tale, che egli abbia a sopportare la parte convenuta del danno.
Luogo di notifica
G25
Tutte le notifiche e comunicazioni del contraente o dell’avente diritto devono essere indirizzate all’agenzia competente o alla sede Svizzera della Basilese. Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono essere recapitate prima della scadenza del termine.
Tasse
G26
Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a cari co di quest’ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse) (Regolamentazione delle spese di sponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx).
G27
Se il premio non è pagato alla scadenza vengono applicate le disposi zioni previste dalla legge sul contratto d’assicurazione in merito alle conseguenze della mora, per cui la copertura assicurativa è sospesa allo scadere del termine di diffida.
Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie
G28
La copertura assicurativa è soppressa nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie sono applicabili in virtù di legge e si oppongono a ogni prestazione derivante dal con tratto.
Controversie giuridiche
G29
I ricorsi relativi al modulo protezione giuridica sono da presentare a: Assista Protezione giuridica SA
Xx. xx Xxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxxx/Xxxxxxx
In caso di sinistro
Misure d’urgenza
SI1
Informazione
In caso di sinistro la Basilese deve essere informata immediatamente al numero 00800 24 800 800. In caso di mancato funzionamento
dall’estero x00 00 000 00 00.
In caso di furto, danneggiamenti dolosi e disordini interni inoltre:
→ avvisare immediatamente la polizia, proporre un’inchiesta ufficia le e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia
→ prendere nel modo migliore e, secondo le istruzioni della polizia o della Basilese, tutte le misure atte a scoprire il colpevole ed a ricu perare le cose rubate
→ avvisare immediatamente la Basilese se vengono ricuperate cose rubate oppure se il contraente riceve notizie al loro riguardo
In caso di collisione con animali si dovrà provvedere a far stendere un processo verbale dagli organi competenti (polizia o guardiacac cia) o far accertare l’evento dal proprietario dell’animale.
SI2
Protezione giuridica impresa
L’assicurato notifica immediatamente il caso giuridico per cui inten de usufruire delle prestazioni di Assista. Se viene conferito mandato a un avvocato, avviata un’azione legale o interposto ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione, Assista può rifiutare l’as sunzione della totalità dei costi.
SI3
Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi (S11), Assicurazione dei dati (S11.1), Danneggiamento e distruzione di macchine da lavoro a propulsione autonoma (S12)
Le riparazioni degli apparecchi ETI, altri apparecchi, macchine da la voro a propulsione e la ricostituzione dei dati e dei programmi devo no essere eseguite solo previo accordo con la Basilese.
SI4
Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni (S13)
→ in caso di sinistro è necessario far intervenire immediatamente in Svizzera la Basilese, all’estero il commissario d’avaria in base all’elenco
→ qualora la Basilese non abbia designato alcun commissario d’xxxx xxx, deve essere richiesto l’intervento «dell’agente dei Lloyd’s» o, in mancanza di questo, di un altro commissario d’avaria nominato dalla Basilese
→ nel caso in cui il danno si sia verificato durante un trasporto effet tuato per xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx, xxxx essere richie sto all’impresa di trasporto il processo verbale di constatazione
→ le misure prese dalla Basilese o dal commissario d’avaria concer nenti il danno ed i diritti di rivalsa non implicano il riconosci mento di un obbligo di prestazione della Basilese
→ se il danno non viene constatato nei modi prescritti, la Basilese è liberata dall’obbligo di risarcimento
Il contraente ha l’obbligo di salvaguardare i diritti nei confronti di terzi che possono essere considerati responsabili del danno.
Vanno in particolare adottate le seguenti misure
→ per danni esternamente riscontrabili deve essere formulata riserva scritta al vettore prima dell’accettazione della merce
→ per danni non esternamente riscontrabili nonché per danni pre sunti, devono essere fatte le dovute riserve, giuridicamente valide entro i termini legali e contrattuali
Il vettore deve essere convocato per partecipare alla comune consta tazione del danno.
Senza il consenso della Basilese il contraente non può accettare un indennizzo offerto da terzi.
SI5
Limitazione dell’estensione del danno
Durante e dopo il sinistro, devono essere prese tutte le misure ap propriate per salvaguardare e salvare le cose assicurate e per limitare l’estensione del danno. Eventuali disposizioni della Basilese devono essere osservate.
Al verificarsi di un sinistro causato da un’interruzione d’esercizio il contraente deve provvedere a limitare il danno per il periodo della garanzia. La Basilese si riserva il diritto di esigere durante questo pe riodo l’applicazione di tutte le disposizioni da essa ritenute necessa rie e di esaminare le misure prese.
SI6
Divieto di modifiche
→ devono essere tralasciate le modifiche alle cose danneggiate che renderebbero difficile o impedirebbero la constatazione delle cau se o dell’entità del danno
→ è fatta eccezione per le misure che permettono la diminuzione del danno o che riguardano l’interesse pubblico.
Determinazione e trattazione del sinistro Responsabilità civile d’impresa
SI7
In qualità di rappresentante degli assicurati, la Basilese conduce in modo vincolante le trattative con il danneggiato.
SI8
Gli assicurati sono tenuti a rinunciare a qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o il rappresentante di questi, per tutto ciò che riguarda le pretese di risarcimento, nonché il riconoscimento di responsabilità o di pretese, la conclusione di transazioni e il versamento di indenni tà, a meno che la Basilese gliene abbia dato autorizzazione.
SI9
Se non è possibile giungere ad un accordo con il danneggiato e viene intentato un processo, l’assicurato è tenuto ad affidare la gestione del processo civile alla Basilese.
SI10
Gli assicurati non sono autorizzati senza il consenso della Basilese a cedere al danneggiato o a un terzo pretese derivanti dalla presente assicurazione.
SI11
Per quanto possibile, gli assicurati sono tenuti a sostenere la Basilese nel trattamento del sinistro.
Protezione giuridica impresa
SI12
Il trattamento dei sinistri è di competenza di:
Assista Protezione giuridica XX Xx. xx Xxxxxxxxxx 0
1214 Vernier/ Ginevra
S13
Gestione
Assista informa l’assicurato dei suoi diritti e dispone le misure ne cessarie per difendere i suoi interessi.
L’assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure ne cessarie; inoltre consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili.
L’assicurato si astiene da ogni intervento nelle trattative condotte da Assista. In particolare non affida alcun mandato, non avvia alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione.
SI14
Libera scelta dell’avvocato
Quando l’assicurato lo richiede, egli può, dopo aver ricevuto l’auto rizzazione di Assista, scegliere liberamente e conferire il mandato a un avvocato territorialmente competente, qualora in quel momento necessario per la difesa dei suoi interessi.
L’assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto profes xxxxxxx nei confronti di Xxxxxxx. Inoltre lo autorizza ad informare As sista sullo svolgimento del caso e a mettere a sua disposizione tutti i documenti importanti del caso.
Nel caso in cui il sinistro coperto sia sopraggiunto all’estero, è Xxxxx sta che esamina e decide se conferire mandato ad un legale all’estero o in Svizzera. Se appare opportuno conferire mandato ad un legale all’estero, lo stesso viene designato di comune accordo tra Assista e l’assicurato.
SI15
Procedura arbitrale
In caso di divergenza di opinione tra l’assicurato e Assista nell’ambi to di un caso coperto in merito alle misure da disporre per liquidare il sinistro, o alle probabilità di successo di una misura, Assista mo tiva senza indugio, per iscritto, la posizione giuridica da lei assun ta e informa l’assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni dalla ricezione della presa di posizione di Assista, al procedimento arbitrale. Dalla ricezione dello scritto l’assicurato risponde personal mente del rispetto di eventuali termini posti a tutela dei suoi diritti. Se l’assicurato non richiede l’avvio del procedimento arbitrale entro il termine, si ritiene vi abbia rinunciato.
I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ra gione di metà ciascuno, e posti a carico della parte soccombente. Il mancato versamento dell’anticipo spese richiesto equivale al ricono scimento della posizione di controparte.
Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi de cide sulla base di un unico scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione del risultato. In caso di disaccordo sulla designazione dell’arbitro unico e per quanto qui non indicato si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.
Nel caso di un rifiuto della prestazione assicurativa, se l’assicurato intenta un processo a sue spese e ottiene, con sentenza cresciuta in giudicato, una soluzione più favorevole rispetto a quella indicata in forma scritta da Assista o al risultato del procedimento arbitrale, As sista assume le necessarie spese conformemente alla proprie condi zioni generali di assicurazione.
SI16
Violazione degli obblighi
In caso di violazione colpevole di disposizioni legali o contrattuali, o di incombenze, l’indennità può essere ridotta proporzionalmente all’influsso di tale violazione sul sinistro, sull’entità o sulla prova del danno, a meno che il contraente provi che il suo comportamento non ha avuto alcun influsso sul sinistro, sull’entità o sulla prova del dan no.
Se l’assicurato viola i suoi doveri di annuncio e collaborazione, Xxxxx sta ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni. In parti colare, in caso di violazione degli obblighi di collaborazione, Assista fissa all’assicurato un congruo termine per far fronte a questa man canza, avvisandolo che il mancato ossequio può comportare l’esclu sione di copertura del sinistro.
Altri moduli d’assicurazione
SI17
Obbligo d’informazione
→ dare alla Basilese ogni informazione in merito alla causa, all’im portanza e alle circostanze particolari del danno e permetterle ogni inchiesta utile a tale riguardo
→ sono da fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del suo diritto all’indennità e dell’entità dell’obbligo di risarcimento, su richiesta anche per iscritto
→ La somma d’assicurazione non costituisce una prova né dell’esi stenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro
SI19
Accertamento del danno
Il danno viene accertato dalle parti stesse, da un comune perito o tramite una procedura peritale.
Per principio, il danno dell’interruzione d’esercizio viene stabilito allo spirare della durata della garanzia. Se le parti sono d’accordo, esso può essere valutato prima.
In caso di assicurazione per conto di terzi, l’accertamento del danno avviene esclusivamente tra il contraente e la Basilese.
La Basilese non è obbligata a prendere possesso di cose tratte in salvo o danneggiate.
L’avente diritto deve restituire, deduzione fatta di un certo importo per un eventuale minore valore, l’indennità che gli è stata versata per le cose ricuperate o metterle a disposizione alla Basilese.
La Basilese può, a sua scelta, far eseguire le riparazioni necessarie da artigiani da essa incaricati o versare l’indennità in contanti.
SI20
Procedura peritale
Ogni parte può chiedere l’applicazione della procedura peritale. Le parti designano ognuna un perito e questi nominano a loro volta un arbitro prima dell’inizio dell’accertamento del danno.
I periti determinano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il sinistro, in caso di un’interruzione d’esercizio rispet tivamente l’ammontare dell’indennizzo. Se i valori di stima divergo no, l’arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accer tamenti peritali. I valori di stima a cui giungono i periti vincolano le parti, se non viene provato che si differenziano in modo evidente e considerevole dalla reale situazione di fatto. La parte che sostiene la differenza deve portarne la prova. Ognuna delle parti sostiene le spe se del proprio perito e ambedue per metà quelle dell’arbitro.
→ su richiesta e da presentare alla Basilese una distinta firmata delle
cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneg giate, completa con l’indicazione del valore
In caso di un sinistro Interruzione d’esercizio il contraente deve inoltre:
→ avvisare la Basilese della ripresa totale dell’attività dell’azienda se ciò avviene nel periodo della garanzia
→ stabilire, a richiesta della Basilese, all’inizio e alla fine dell’inter ruzione d’esercizio o della durata della garanzia un bilancio inter medio. Resta convenuto che la Basilese o il suo perito si riserva il diritto di collaborare alla compilazione dell’inventario
→ su richiesta della Basilese mettere a disposizione i libri contabi li, gli inventari, i bilanci, le statistiche, le altre pezze giustificative e gli altri dati relativi all’esercizio precedente la conclusione del contratto, a quello dell’anno in corso ed ai tre esercizi precedenti, come pure i contratti d’assicurazione ed i conteggi relativi all’in dennità risultante da questi contratti
SI18
Obbligo della prova
→ L’entità del danno deve essere provata con ricevute e pezze giusti ficative
Base di calcolo dell’indennità
Inventario del commercio (B3 – B5), Veicoli propri d’esercizio (S6), Cose particolari e spese (S8), Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni (S13), Assistenza visitatori (S14)
SI21
Prezzo di mercato
Prezzo immediatamente prima del sinistro per merci di stessa qua lità ed entità, deduzione fatta per il valore dei resti della merce xxxx xxxxxxxx.
Per la merce acquistata il prezzo di mercato equivale al prezzo d’ac quisto inclusi i costi per trasporto, dogana, camionaggio, scarico, magazzinaggio, controlli di qualità e quantità come iscrizioni e regi strazioni. Xxxxxx e ribassi vengono dedotti.
Per la merce di produzione propria il prezzo di mercato equivale al prezzo di vendita, cioè significa costi di produzione della merce aggiunti le spese d’amministrazione e di distribuzione come pure il guadagno; vengono dedotti sconti, ribassi ed altri rimborsi.
SI22
Valore a nuovo
L’importo che richiede l’acquisto di oggetti nuovi o la rimessa a nuo vo immediatamente prima del sinistro inclusi i costi per trasporto, dogana, come pure per montaggio e messa in esercizio. Deduzione fatta per il valore dei resti delle cose danneggiate. Resti esistenti ven gono calcolati al valore a nuovo. Un valore personale d’affezione non viene preso in considerazione.
In deroga vale per Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni secondo il modulo supplementare S13, che i costi di montaggio e messa in fun zione non vengono considerati.
SI23
Valore attuale
Valore a nuovo con deduzione fatta del deprezzamento dovuto all’u so o ad altra causa. I resti esistenti vengono calcolati al valore attuale. Un valore personale d’affezione non viene preso in considerazione.
SI24
Furto di veicoli
In caso di furto, furto d’uso e rapina, la Basilese può obbligare il con traente a riprendere i veicoli ritrovati, un’eventuale indennità già paga ta deve quindi essere rimborsata alla Basilese. Il contraente ha tuttavia il diritto ad un risarcimento per un eventuale deprezzamento.
SI25
Cose danneggiate
Le spese di riparazione, al massimo però il valore di un nuovo ac quisto, in caso d’assicurazione al valore attuale al massimo il valo re attuale. Per merci, i costi di riparazione, al massimo il prezzo di mercato.
SI26
Costruzioni provvisorie che non sono rimontate sul posto Valore del materiale non montato, sotto deduzione delle spese di smontaggio o di eliminazione non intervenute.
Interruzione d’esercizio (S7)
SI27
Perdita della cifra d’affari
Cifra d’affari presunta senza l’evento dannoso, dedotta la cifra d’af fari realizzata durante il periodo della garanzia, dedotte le spese ri sparmiate, come per esempio l’acquisto ridotto di merci.
SI28
Spese supplementari
Spese supplementari effettive economicamente indispensabili per il mantenimento dell’esercizio, rispettivamente per la rimessa in attivi tà dell’esercizio, meno le spese risparmiate.
SI29
Bilancio intermedio
La Basilese, in caso di perdita della cifra d’affari assicurata, può esi xxxx un bilancio intermedio.
SI30
Cessazione d’attività
Se l’esercizio non viene ripreso saranno risarcite solo le spese effet tive continue, se senza l’interruzione sarebbero state coperte dalla cifra d’affari. Per questo ci si riferirà nei limiti della garanzia, alla presunta durata dell’interruzione.
Valori pecuniari (S9)
SI31
Base d’indennità = spese effettive
Per cartevalori e titoli, la spesa di procedura d’ammortamento come pure l’eventuale perdita d’interesse e di dividendo. Se la procedura d’ammortamento non porta all’annullamento, la Basilese indennizza il danno per le cartevalori ed i titoli non ammortizzati. La Basilese ha il diritto di risarcire le cartevalori in natura.
Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi (S11), Danneggiamento e distruzione di macchine da lavoro a propulsione autonoma (S12)
SI32
Spese di riparazione
Sono indennizzate
→ le spese per il ripristino dell’oggetto nello stato immediatamente prima del sinistro incluse le spese di dogana, trasporto, smontag gio e rimontaggio
→ le spese reali se la riparazione è effettuata dal contraente o da per sonale dell’azienda
→ i sopracosti per le ore supplementari in caso di lavori di ripara zione ed i supplementi per le spedizioni mediante invii veloci al massimo fino al valore attuale
Un plusvalore risultante dalla riparazione sarà dedotto (p. es. in se guito all’aumento del valore attuale, a dei risparmi realizzati sulle spese di revisione, manutenzione o di pezzi di ricambio, al prolun gamento della durata tecnica). Non sarà applicata nessuna deduzione nei primi 5 anni a partire dalla prima messa in funzione di una cosa.
Un eventuale deprezzamento risultante dalla riparazione non sarà indennizzato.
Le spese di lavoro non vengono ammortizzate.
SI33
Danno totale
È considerato danno totale quando le spese di ripristino sono supe riori al valore attuale, una riparazione non è più possibile o un’in stallazione rubata non viene ritrovata entro le 4 settimane che seguo no la sua sparizione.
È indennizzato
→ il valore a nuovo per i danni dovuti a
> forze esterne e cause interne nei primi 5 anni a partire dalla loro prima messa in funzione di una cosa
> incendio/eventi naturali, acque, furto con scasso, rapina e furto semplice
→ negli altri casi, le spese per il ripristino dell’oggetto nello stato immediatamente prima del sinistro così come il valore attuale maggiorato del 20 % del valore a nuovo della cosa assicurata xxxx xxxxxxxx
Non viene pagata alcuna indennità al valore a nuovo/valore attuale maggiorato in caso di danni ad attrezzi ed apparecchi intercambia bili.
SI34
Valore a nuovo
L’importo che richiede l’acquisto di oggetti nuovi immediatamente prima del sinistro inclusi le spese di trasporto, dogana, montaggio e messa in esercizio, deduzione fatta per il valore dei resti delle cose
danneggiate. Resti esistenti vengono calcolati al valore a nuovo. Un valore personale d’affezione non viene preso in considerazione.
SI35
Valore attuale
Per valore attuale si intende il valore a nuovo dedotto un deprezza mento (ammortamento) equivalente della durata tecnica di una cosa e tenendo conto del genere d’impiego della stessa.
Il deprezzamento (ammortamento) è per apparecchi ETI: 1 % per ogni mese iniziato, a partire dalla prima messa in esercizio.
Il deprezzamento (ammortamento) massimo è del 70 %.
SI36
Limite dell’indennità
Se la cosa non viene ripristinata o sostituita o se i pezzi di ricambio fabbricati in serie non sono più disponibili per la cosa danneggiata, l’indennità sarà limitata in caso di danno totale al valore attuale ed in caso di danno parziale al costo stimato della riparazione.
SI37
Indennità in natura
La Basilese si riserva ugualmente il diritto, se lo reputa opportuno, di fornire un’indennità in natura.
Assicurazione dei dati (S11.1)
SI38
Le spese sostenute per il recupero di dati e programmi su supporti di dati nel loro stato immediatamente prima del sinistro.
Ciò comprende il ripristino meccanico dei dati da supporti di dati di sicurezza, al massimo il reinserimento manuale dei dati da docu menti originali o da programmi originali e la nuova installazione di programmi o, in caso di perdita assicurata, i costi per il riacquisto.
Spese per la limitazione del danno
SI39
Nel limite della somma d’assicurazione vengono indennizzate anche le spese per la limitazione del danno secondo la condizione SI5. Se queste spese e l’indennizzo superano insieme la somma d’assicura zione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di spese fatte per ordine della Basilese.
Spese per le prestazioni di pompieri pubblici, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono indennizzate.
Riduzione dell’indennità Sottoassicurazione
SI40
Se la somma d’assicurazione è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento.
La sottoassicurazione viene calcolata su ogni prestazione menzio nata nel contratto.
Nell’assicurazione a «primo rischio» il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma d’assicurazione convenuta, senza riguardo per un’eventuale sottoassicurazione.
SI41
Se per l’assicurazione Interruzione d’esercizio la cifra d’affari dichia rata nel contratto è inferiore a quella realizzata, il danno sarà risar cito solo nella proporzione esistente tra la somma dichiarata e quella constatata. È determinante l’anno d’esercizio dichiarato nel contratto.
SI42
La Basilese rinuncia all’applicazione di una sottoassicurazione, per quanto il sinistro non superi il 10 % della somma d’assicurazione, al massimo CHF 20000. Questo non si applica per l’assicurazione dei danni in seguito a eventi naturali secondo l’ordinanza sulla sorve glianza (art. 171 segg. OS).
Violazione degli obblighi
SI43
Se un assicurato viola in modo colposo le prescrizioni legali, contrat tuali o gli obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura in cui il suo comportamento ha influenzato il verificarsi del danno, l’ammontare o la prova dello stesso, a meno che il contraente apporti la prova contraria.
Se un assicurato non elimina una situazione pericolosa che potrebbe causare un danno di responsabilità civile e di cui la Basilese aveva ri chiesto la soppressione, cessa ogni obbligo assicurativo nei suoi con fronti, a meno che l’esecuzione dell’obbligo non avrebbe comunque impedito il verificarsi del danno.
Limitazioni delle prestazioni per danni della natura
SI44
Secondo l’art. 176 dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS) l’indenniz zo può essere ridotto (limite d’indennizzo per singolo avente diritto CHF 25 milioni, per evento globale CHF 1 miliardo), per quanto l’in dennizzo per danni a beni mobili e stabili non viene sommato.
I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica.
Premessa per la copertura di un evento è che il contratto assicurativo sia in vigore al momento del verificarsi dell’evento.
140.1204 i 8.18 100
Basilese Assicurazione SA Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxx
Servizio clientela 00800 24 800 800 xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx