DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Area Gestione Sviluppo del Territorio
Xxx X. Xxxxxx 00 – PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(D.U.V.R.I.)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
01/07/2015 - 30/06/2020
CIG 0000000000
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE (DUVRI)
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
Il Committente
Per il datore di lavoro
Il Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
L’Appaltatore
Il datore di lavoro
SOMMARIO
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) Pag. 3
1) Premesse Pag. 3
2) Riferimenti normativi Pag. 3
2.1) D.Lgs 09/04/2008 n° 81 , Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di somministrazione Pag. 3 2.2) D.Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi Pag. 4 2.3) D.Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi Pag. 5
3) Principi generali Pag. 6
4) Adempimenti prima dell’affidamento dei servizi Pag. 6
5) Implementazione Pag. 6
6) Sospensione del servizio Pag. 7
7) Interferenze non previste Pag. 7
8) Condizioni Pag. 7
9) Dati lavoro Committente Pag. 7
9.1) Dati del Concessionario Pag. 7
9.2) Subappalto Pag. 8
10) Descrizione dell’attività oggetto del servizio Pag. 8
11) Valutazione interferenze Pag.10
12) Attività a rischio Pag.10
13) Valutazione dei rischi e misure idonee a prevenirli e ridurli al minimo Pag.11
14) Coordinamento delle fasi lavorative Pag.11
15) Check list rischi del Concessionario Pag.20
16) Oneri per la sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso) Pag.21
17) Precisazioni Pag.21
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)
1. PREMESSE
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire al gestore del Servizio dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
• Xxxxxxxxx all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio.
I principali rischi d’interferenza sono:
• Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi;
• Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del gestore;
• Già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il gestore.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
2.1 – D.Lgs 09/04/2008 n° 81 , Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.
1) Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei servizi al Concessionario o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
• acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
• acquisizione dell'autocertificazione del Concessionario o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2) Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3) Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4) Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con il Gestore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente del Gestore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5) Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6) Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7) Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dal Concessionario o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
2.2 – D.Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi.
1) La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2) Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3) Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
2.3 – D.Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2) Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3) La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4) Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5) I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6) I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7) Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.
3. PRINCIPI GENERALI
Il contatto potrebbe avvenire, al momento dell'intervento, con il personale il pubblico esterno presente nelle aree oggetto dell'intervento.
Le interferenze presenti nello svolgimento del servizio possono inoltre avvenire con altre ditte presenti negli stessi luoghi per lavorazioni di manutenzioni e vari lavori a esse commissionati.
In caso di prevedibili interferenze, i lavori saranno presumibilmente eseguiti in orari o giorni differenti; sarà cura del Gestore coordinarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
L’obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte a eliminare le interferenze che, per effetto dell'esecuzione del Servizio, può avvenire nel luogo interessato dal servizio.
Per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.
4. ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE
Sono a carico del Gestore:
• Il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento;
• L'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento all'interno della propria struttura;
• L’informazione e formazione di tutto il personale;
• La sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento. In particolare, viene precisato che l'attività dei dipendenti del Concessionario deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale, dal relativo Contratto di Servizi e dal presente DUVRI, con l'avvertenza che saranno a carico della stessa eventuali oneri che venissero a scaturire dall'inosservanza delle norme in essi riportate.
Il Gestore è tenuto a effettuare tutte quelle operazioni, verifiche e controlli che l’esperienza e la buona tecnica suggeriscono, anche se non espressamente richiamate, al fine di assicurare la perfetta funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti ed apparecchiature e la loro conservazione nel tempo.
Come da leggi vigenti è vietato affidare in subappalto qualsiasi tipo di lavorazione senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.
Il personale occupato dal Concessionario (a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato) dovrà tenere ben visibile un’apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Rimane sotto inteso che il personale del Concessionario che opererà nel territorio è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti.
5. IMPLEMENTAZIONE
Al Concessionario, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell’eventualità si manifestassero situazioni d’incompletezza del presente documento.
In caso di modifica significativa delle condizioni dell’appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell’esecuzione dei servizi oggetto della Concessione, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto della Concessione.
6. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
In caso d’inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente, potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave e imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo al Gestore.
É facoltà del datore di lavoro del Gestore e del referente della sede di lavoro interrompere il lavoro nel caso in cui si riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo a un pericolo grave e immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento del servizio.
7. INTERFERENZE NON PREVISTE
Nell’eventualità in cui si verifichino interferenze non previste nel presente documento, si dovranno temporaneamente sospendere i servizi e chiedere l'intervento del D.E.C. o che impartirà istruzioni per la corretta esecuzione degli interventi in oggetto.
8. CONDIZIONI
Il presente XXXXX costituisce parte integrante del contratto di servizio ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni della concessione il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.
Il presente XXXXX è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all’effettuazione di un’adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.
9. DATI DI LAVORO COMMITTENTE
Dati relativi: Comune di Novate Milanese - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx (Xx)
Indicazione del ruolo | Nominativo | Indirizzo sede |
Datore di Lavoro Comune di Novate Milanese | Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxx X. Xxxxxx 00 Xxxxxx Xxxxxxxx |
RSPP | Xxxxx Xxxxxxxx Società Sintesi S.p.a. | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. |
Medico Competente | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Società Sintesi S.p.a. | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. |
9.1 Dati del Concessionario
Dati relativi:
Indicazione del ruolo | Nominativo | Indirizzo sede |
Datore di Lavoro | ||
RSPP | ||
Medico Competente | ||
Rappresentante designato dal Gestore per il servizio presso il Comune |
9.2 Subappalto
Ogni singola impresa che chiama un’altra impresa a operare per proprio conto ed alla quale trasferisce parte o tutta la realizzazione dell’opera già avuta in appalto, ha l'obbligo di verificare, qualunque sia la loro posizione ed il livello nella cascata degli appalti e subappalti, sia l’idoneità tecnico-professionale (all. XVII) che la regolarità della posizione contributiva dell’impresa interessata.
Il subappalto è regolato dagli specifici articoli del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010.
Gli obblighi a carico del committente-appaltante sono stati individuati nel citato art. 26 de D.Lgs. 81/08.
La definizione d’impresa affidataria è, invece, contenuta, nelle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relativo ai cantieri temporanei o mobili, nell’art. 89 comma 1 lettera i) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 con il quale essa è stata individuata quale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi d’imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.
L'esclusione della responsabilità del Gestore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena e assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto al Gestore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione del Gestore dall'organizzazione del cantiere.
Se per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata questa non si possa svolgere in una zona o in un settore separato, coinvolgente solo i dipendenti del Gestore (ovvero del subappaltatore), il committente (il quale è ex lege il coordinatore della cooperazione), deve essere in grado di rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico del Gestore medesimo e cooperare perché, di fatto, le condizioni di lavoro siano sicure.
Se i lavori si svolgono nello stesso cantiere predisposto dal committente-appaltante e in esso quindi si inserisce l’attività del Gestore che deve eseguire l’opera permanendo l’ingerenza dell’appaltante con l’organizzazione del comune cantiere si riterrà sussistente la responsabilità di entrambi per gli obblighi infortunistici.
L’appaltante è dotato di poteri direttivi e organizzativi del cantiere dove verrà eseguita l’opera appaltata e pertanto con la predisposizione di questo assume la responsabilità di far rispettare le prescrizioni di legge quanto a sicurezza e sorveglianza sia prima che in corso di esecuzione.
Gli obblighi posti a capo dell'Impresa affidataria sono stati introdotti dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli articoli 96 e 97.
Il datore di lavoro del Gestore, ivi compresi i subappaltatori, vigilano sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
Il datore di lavoro del Gestore deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione”.
10. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
Conformemente all'art. 1 del Capitolato speciale, il Comune di Novate Milanese intende affidare in concessione i seguenti servizi:
a) Servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, della frazione secca residua dei rifiuti solidi urbani non ingombranti, ivi compresi i rifiuti cimiteriali “ordinari”.
b) Servizio di raccolta differenziata a domicilio, su tutto il territorio comunale, della frazione "umida”.
c) Servizio di raccolta dei R.S.U. ingombranti a domicilio e/o presso il Centro di Raccolta dell’Amministrazione Comunale.
d) Raccolta e trasporto al luogo di smaltimento dei rifiuti provenienti da mercati, fiere e manifestazioni pubbliche varie.
e) Servizio di raccolta differenziata domiciliare su tutto il territorio comunale delle seguenti frazioni dei rifiuti urbani:
1) vetro;
2) contenitori per liquidi in plastica ed imballaggi vari in materiale plastico, lattine e imballaggi a base cellulosica;
3) carta e cartone;
4) sfalci, scarti vegetali e ramaglie.
f) Servizio di noleggio contenitori e trasporto in maniera differenziata dei rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta della Amministrazione Comunale dei seguenti tipi di materiali:
1) Rifiuti solidi:
• rottami di vetro anche in lastre;
• contenitori per liquidi in plastica ed imballaggi vari in materiale plastico, lattine ed imballaggi a base cellulosica;
• carta e cartone;
• polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
• lattine in alluminio e banda stagnata;
• legno (anche verniciato o trattato);
• inerti;rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde privato e scarti ligneo
- cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno;
2) Rifiuti pericolosi:
• batterie (accumulatori al piombo);
• pile;
• prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo " T" e/o “F”;
• farmaci scaduti;
• cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
• oli minerali.
3) Rifiuti liquidi:
• olii e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.
g) Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti su aree pubbliche e/o a uso pubblico mediante:
1) spazzamento meccanico delle superfici stradali asfaltate, compresi i parcheggi;
2) spazzamento manuale delle strade, dei marciapiedi e delle superfici inaccessibili ai mezzi meccanici quali i ponti, le scalinate, sottopassaggi, parcheggi, sopraelevati, ecc;
3) spazzamento e pulizie di piste ciclopedonali;
4) svuotamento dei cestini porta rifiuti;
5) raccolta delle foglie;
h) Svuotamento dei contenitori presso utenze specifiche, per la raccolta di:
1) pile;
2) farmaci;
3) oli vegetali.
i) Servizio di sgombero della neve e trattamento antighiaccio.
j) Servizio di trasporto e smaltimento di tutti i materiali raccolti o conferiti direttamente dai cittadini/utenti ai rispettivi impianti autorizzati e idonei di smaltimento, recupero o trattamento.
k) Organizzazione d’iniziative di promozione e sensibilizzazione nei confronti della raccolta differenziata sul territorio; queste iniziative saranno eseguite a cura del Gestore ed in accordo con l’Amministrazione Comunale stessa.
l) ulteriori servizi quali:
1) deaffissione manifesti;
2) trattamento antigraffiti;
3) rimozione discariche abusive e rifiuti abbandonati;
4) rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
5) rimozione carogne di animali;
6) rimozioni deiezioni canine;
7) pulizia delle griglie.
I servizi oggetto di quest’appalto sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.
La durata dell’appalto è di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio.
Il Concessionario fornendo al committente il proprio piano operativo per la sicurezza, POS e Documento di Valutazione dei Rischi (che divengono parte integrante di questo documento) ha evidenziato per ogni fase lavorativa la propria analisi dei rischi.
Tale documento sarà oggetto di formazione ai lavoratori che presteranno opera da parte del Concessionario, e oggetto di informazione ai lavoratori dell’azienda committente.
Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente documento, il Concessionario garantirà una figura di Preposto/Referente individuata tra i lavoratori presenti nel team di lavoro che si interfacci operativamente con il personale responsabile del committente.
Orario di lavoro:
L’orario di lavoro è differenziato sulla base dei servizi compresi nella concessione.
Il capitolato e i relativi allegati riportano i principali orari / frequenze dei servizi svolti ed è da integrare con l’offerta tecnica presentata dal Gestore in sede di gara.
11 – VALUTAZIONE INTERFERENZE
Per la definizione d’interferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) non prevede, ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello del Gestore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività del Concessionario che ha comunque esaminato all’interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).
Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra Concessionario e la generica utenza (cittadini, autoveicoli, ecc.) normalmente presente sul territorio comunale, dove il Concessionario andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.
Nell’ambito della presente concessione si considerano le seguenti interferenze:
1) Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle vari frazioni di rifiuto.
Si elencano le proprietà comunali all’interno delle cui pertinenze si potrà accedere per l’esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori:
• sede municipale e sedi staccate;
• scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori;
• edifici pubblici (Biblioteca, cimiteri, ecc.);
• impianti sportivi.
2) Accesso al Centro di Raccolta.
12. ATTIVITÀ A RISCHIO
Relativamente all’art. 11 - punto 1 si tratta dell’interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per svuotare i contenitori, raccogliere i rifiuti o svolgere altre attività di pulizia, contemporaneamente alla presenza di altro personale nella zona adibita alla raccolta dei rifiuti.
Relativamente all’art. 11 - punto 2 si tratta dell’interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente che gestisce il Centro di Raccolta, contemporaneamente alla presenza di altro personale o di terzi nella zona adibita alla manovra dei mezzi di trasporto.
13. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO
Per le interferenze di cui agli artt. 10 e 11 i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli dei due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.
Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:
a) riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici ai siti da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
b) formazione e informazione periodica degli operatori;
c) eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.
In particolare per le scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori e/o altre strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell’orario lavorativo del personale scolastico o del Comune o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture.
In caso in cui si renda necessario accedere durante l’attività delle strutture la ditta dovrà avvisare un referente del personale scolastico e/o del Comune mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che sia stato recepito l’avviso per effettuare le operazioni in sicurezza.
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:
• utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ed indumenti adeguati;
• attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati;
• verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante;
• impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti idonei alle circostanze.
14. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle del Gestore sono da considerarsi a contatto Rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d’asta.
Fasi di lavoro | Misure atte a ridurre le interferenze | Descrizione specifica delle misure |
A: INTERFERENZA: LAVORI PRESSO LE SEDI COMUNALI --------------------------------- - 1) PRESENZA PUBBLICO 2) PROIEZIONE SCHEGGE 3) URTI, INCIAMPI | Custodia dei materiali e attrezzature nei luoghi interessati dai lavori. Installazione di opere provvisionali ove necessarie. Posa di apposita cartellonistica provvisoria. Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori. | Tutti gli interventi da realizzarsi con presenza di pubblico o persone terze estranee alle lavorazioni vanno realizzati accertandosi preventivamente che sia presente una distanza di sicurezza tra le persone estranee e le aree interessate alle lavorazioni. Se è necessario predisporre transennatura o delimitazioni |
Messa in sicurezza dei prodotti e/o agenti presenti nel luogo dei lavori se utilizzati. | aree di lavoro, con relativa segnaletica informativa. Verificare che i mezzi di lavoro, siano stati assicurati da spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano o marcia inseriti). | |
L’area d’intervento dovrà essere tenuta perfettamente pulita dai materiali di risulta. Si opererà in modo da limitare al massimo le emissioni, nei lavori eseguiti a mano o con apparecchiature e/o mezzi, con sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute. Devono essere adottati provvedimenti atti a impedirne la propagazione nell'ambiente, circoscrivendo, se necessario la zona d’intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i dpi necessari. | ||
L’impiego di prodotti chimici da parte della società che opererà nei luoghi comunali deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del datore di lavoro o degli organismi per il controllo). I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. | ||
In alcun modo dovranno essere abbandonati nei luoghi comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del servizio. l’eventuale deposito di materiale infiammabile dovrà essere oggetto di |
richiesta preventiva al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di antincendio. In caso di sversamento delle sostanze chimiche si dovrà provvedere ad arieggiare i luoghi ovvero la zona, ed ad utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti in loco qualora si utilizzino tali sostanze. Quanto raccolto dovrà essere posto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente. L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. Nei luoghi dopo aver fatto uso dei materiali o sostanze per le lavorazioni in appalto (es. alcool, detergenti, disinfestanti) si dovrà verificare attentamente che gli stessi prodotti non siano rimasti involontariamente nelle aree oggetto d intervento. I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene e sono a carico del gestore. Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in caso di apertura di botole, opere di potatura, deposito di materiali e attrezzatura ecc. |
nel caso d’impianti di sollevamento (per la potatura ecc) dovrà essere posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. | ||
B: INTERFERENZA LAVORI PRESSO LE SEDI STRADALI 1) TRANSITO/URTO ALTRI VEICOLI 2) PRESENZA DI PUBBLICO – SCHIACCIAMENTO INVESTIMENTO | Delimitazione aree di lavoro ove necessario per interventi straordinari. Installazione di opere provvisionali ove necessario. Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori. Posa apposita cartellonistica ove necessario. | Per lavori stradali e quando la circostanza lo richiede, disciplinare il transito veicolare mediante movieri. Questo sistema richiede due movieri Muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità dell’automezzo, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Le palette sono circolari del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro eventualmente luminose. |
Anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e a una maggiore prudenza. | ||
Investimento: i conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia. | ||
L’attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. | ||
Parcheggiare i mezzi in aree sicure in modo da ridurre al minimo l'ingombro delle vie di transito veicolare. | ||
Qualora venissero eseguiti lavori in prossimità del |
traffico veicolare, l'impresa adotterà tutte le cautele previste dal decreto interministeriale del 04/03/2013 che individua, ai sensi dell'art. 161 comma 2- bis del d.lgs. 81/08 s.m.i., i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale. Per quanto attiene all'utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili p.l.e. l'impresa adotterà quanto disposto dall'art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/08 nonché quanto previsto all'allegato vi. L'impresa dovrà controllare attentamente l’area di lavoro prima dell’utilizzo della piattaforma, per individuare ostacoli e interferenze, con strutture o altre attrezzature, al fine di evitare urti e collisioni. L'impresa dovrà scegliere un modello e tipo di macchina con dimensione adatta per il percorso di lavoro richiesto, studiare il percorso che evita gli ostacoli e le interferenze, verificare che ci sia spazio sufficiente durante lo spostamento verso i punti a cui ci si avvicina, non procedere ad alta velocità in avvicinamento al punto di lavoro. In particolare la persona deputata al presidio della piattaforma curerà l’opportuna vigilanza, agevolerà e segnalerà manualmente le operazioni di manovra che i veicoli e le persone presenti dovranno attuare | ||
C: INTERFERENZA UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO | Delimitazione aree di lavoro. Installazione di opere | Il concessionario s’impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle |
1) POLVERI 2) PRESENZA PUBBLICO O DIPENDENTI 3) SCIVOLI, URTI, INCIAMPI | provvisionali. Delimitazione area. Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori. Posa di apposita cartellonistica | incustodite. Non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza. |
Non abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, segnalarne la presenza. | ||
Tutte le macchine/ attrezzature di lavoro/ opere provvisionali le attrezzature di proprietà del gestore devono essere marcate ce e sottoposte alle verifiche di legge (se previste). | ||
Tutti i componenti elettrici (compresi cavi, prese e spine) devono essere conformi alle vigenti normative (anche in relazione al luogo in cui le stesse devono essere usate) ed in perfetto stato di conservazione. Devono possedere caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e l’ambiente nel quale vengono utilizzate, anche in relazione alle emissioni rumorose; essere utilizzate da personale (munito di idonei dpi), informato, formato ed addestrato al corretto utilizzo in totale sicurezza. | ||
Il gestore ha l’obbligo di contenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili con l’attività lavorativa; pertanto dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in |
vigore al momento dello svolgimento dei lavori. Nel caso di lavorazioni rumorose circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore nei locali utilizzati per le attività lavorative. La raccolta sacchetti rifiuti solidi urbani eseguita a mano con l’ausilio di motocarri ape o simili e del compattatore e trasporto a discarica dei materiali raccolti, attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d'uso. | ||
INTERFERENZA RISCHIO ELETTRICO 1) PRESENZA PUBBLICO O DIPENDENTI 2) IMPIANTI MACCHINE IN TENSIONE | Orari di lavoro diversificati. Delimitazione area di lavoro e installazione di opere provvisionali ove necessario. Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori. Posa di apposita cartellonistica. | Come previsto dall'art. 83 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., non possono essere eseguiti lavori in prossimità delle linee elettriche aeree in tensione non protette. In caso d’interventi che richiedono la temporanea interruzione dell’e.e. è obbligatorio, una volta tolta la tensione alla porzione di impianto su cui si deve intervenire, adottare tutte le misure finalizzate ad evitare ripristini intempestivi; allo scopo è obbligatorio bloccare l’interruttore che alimenta la porzione di impianto. Affiggere saldamente in prossimità del quadro elettrico su cui si trova l’interruttore un cartello con la scritta “vietato rimettere in esercizio”. La ditta deve utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) E apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio ce della comunità europea, imq, o equivalente tipo di |
certificazione) ed in buono stato di conservazione. Utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte. Non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni. La ditta deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro elettrico utilizzato. Ogni intervento sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l’intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato). In linea di principio generale, comunque, si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici comunali, utilizzatori di potenze superiori a 1000 w, senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica. Gli interventi verranno eseguiti i da personale qualificato ed in possesso dei requisiti imposti dalla normativa vigente (formazione secondo la norma cei 1127 / d.lgs. 81/08 s.m.i.). I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad |
usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. Oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d’asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo. È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza. La società dovrà prendere preventive informazioni sulla presenza di linee elettriche aeree in tensione prima dell'inizio dei lavori. Deve altresì computare le distanze di sicurezza (considerando la posizione più sfavorevole del cestello tenendo conto anche delle deformazioni o inflessioni e delle frecce sfavorevoli dovute al vento e alla temperature sulle linee elettriche). Tutte le macchine e quasi macchine utilizzate devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2006/42/ce (en 1501-1:2011 /// en 1570- 1:2011 //// en iso 11680-1-2 :2011 /// en iso 12100:2010, etc) attuata per l'Italia mediante il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17. Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: nome del fabbricante e suo indirizzo la marcatura ce designazione della serie o del tipo eventualmente, numero di serie l'anno di costruzione se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzo con mezzi di sollevamento, deve essere indicata, in modo leggibile ed indelebile, anche la sua massa. | ||
F: INTERFERENZA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEGLI EDIFICI COMUNALI | Seguire le procedure impartite dagli addetti all'emergenza: | In caso di emergenza e qualora il personale del gestore si trovasse all'interno di una struttura comunale, |
1) PRESENZA PUBBLICO O DIPENDENTI | dovrà attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite dagli addetti all'emergenza antincendio e primo soccorso. | |
Il concessionario deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche, comunicando eventuali modifiche di configurazioni temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi. | ||
Non vanno in ogni caso mai ostruite, con materiale ingombrante (quali scarti delle lavorazioni o attrezzature di lavoro), le vie di transito e/o di fuga a zona sicura. |
NOTE:
SCUOLE STATALI O LUOGHI NON RICADENTI NELLA GIURIDICA DISPONIBILITÀ COMUNALE:
Si tratta di attività che è svolta anche all'esterno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione comunale, nella specie presso le Scuole Statali, parchi, parcheggi, case comunali e ASL pertanto non a diretto contatto con lavoratori comunali, ma comunque comportanti interferenze per le quali il Gestore dovrà relazionarsi con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente il servizio.
L'ufficio Tecnico fornirà le mail o recapiti dei plessi scolastici.
Qualora dovessero occorrere interventi di manutenzione straordinarie che potrebbero comportare interventi di lavori edili o di ingegneria civile, rientrando così tra le attività del Titolo IV, verranno eseguiti secondo le specifiche direttive (PSC/PSO/PSS …..).
15. CHECK LIST RISCHI CONCESSIONARIO
Vengono utilizzati macchinari per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto? | NO | SI | |
Vengono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto? | NO | SI | |
Vengono utilizzati prodotti chimici per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto? | NO | SI | |
I lavoratori del Gestore utilizzano dispositivi di protezione individuale | NO | SI |
16. ONERI PER LA SICUREZZA DA DUVRI (NON SOGGETTI A RIBASSO)
Stanti le considerazioni riportate ai precedenti articoli in merito ai rischi da interferenze specifiche, i costi da interferenze lavorative risultano praticamente nulli, fatti salvi quelli connessi agli adempimenti che seguono.
Si tratta dei soli oneri di cui all’articolo 26, comma 3, primi quattro periodi, commi 3-ter e 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Al contrario non sono qui considerati i costi della “sicurezza aziendale”, intendendosi con questi i costi per le misure di sicurezza specifiche propri dell’impresa (che prescindono dalle condizioni del singolo appalto), di cui all’articolo 26, comma 3, quinto periodo (come novellato dall’articolo 32, comma 1, lettera a), della legge n. 98 del 2013) e comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008; questi ultimi, seppure non soggetti al ribasso in sede di gara, sono incardinati all’interno dei prezzi unitari quali una delle componenti di questi oppure quale parte delle spese generali, sostanzialmente i costi del Documento di valutazione dei rischi.
Del resto la maggior parte dei potenziali rischi da interferenze evidenziati nel presente documento è eliminabile o riducibile al minimo con semplici procedure di attenzione consistenti essenzialmente nel non utilizzare macchinari o mezzi rumorosi in prossimità di utenze sensibili (scuole, asili nido, biblioteche, ecc.) in orari non compatibili con le attività che si svolgono all’interno di dette strutture, ovvero in orari non preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
Inoltre l’eventuale interferenza dei mezzi operativi con le attività che si svolgono all’esterno degli edifici individuati quali “utenze selezionate” non necessitano di installazione in opera di manufatti di separazione dei percorsi, ovvero di barriere di delimitazione, ma semplicemente di organizzazione del servizio, ovvero di coordinamento con i responsabili delle strutture per determinare la migliore fascia oraria per lo svolgimento dei servizi medesimi, nonché limitare al minimio la velocità dei mezzi operativi.
Non di meno occorre comunque evidenziare che in particolare il comma 5 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 prevede che nei singoli contratti di cui agli art. 1559, ad esclusione dei contratti si somministrazione di beni e servizi essenziali, e degli artt. 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove questo non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Costo medio annuo € 3.000,00
17. PRECISAZIONI
Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di concessione in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.
Con il presente documento sono fornite al Concessionario già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata a operare il Gestore nell’espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.
Il Concessionario dichiara completa ed esauriente l’informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti.
Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l’informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.
Il DUVRI dovrà essere necessariamente aggiornato dopo l’aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l’organizzazione del lavoro dell’Impresa affidataria della concessione il lavoro, i livelli di formazione, ecc).
Copia della suddetta versione del DUVRI sarà debitamente sottoscritta e allegata al contratto che verrà stipulato con il Concessionario.
Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell’attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.
In considerazione della possibile variabilità delle modalità di esecuzione del servizio in concessione, il presente DUVRI è da considerarsi come una prima stesura, suscettibile quindi dei doverosi aggiustamenti e/o modifiche a seguito della riunione di coordinamento e cooperazione che dovrà essere predisposta dal Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, con il legale rappresentate ( o suo delegato ) dal Gestore affidatario della concessione. In caso di subappalto, sarà anche convocato il Concessionario. La riunione dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'attività, ed in tale occasione saranno ulteriormente definite le modalità del servizio e redatto un verbale.
Il verbale della riunione di coordinamento farà parte integrante del DUVRI.
Il Gestore è tenuto a valutare e attivare tutte le misure necessarie per la protezione dei propri lavoratori e per la protezione dei terzi da eventuali rischi. Il presente costituisce parte integrante del contratto d’appalto e ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.
In caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto deve essere soggetto a revisione ed aggiornamento.
La sottoscrizione del presente DUVRI non esime il Gestore dalla valutazione dei rischi di cui agli articoli 28, 29 e 30, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che deve altresì porre in atto le misure di prevenzione e protezione e il relativo servizio (articoli da 31 a 35), la formazione, l’informazione e l’addestramento degli addetti (articoli 36 e 37) e la sorveglianza sanitaria (articoli da 38 a 42).