Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
CONTRATTO CARTA REVOLVING SCB 01/2021
Santander Consumer Bank S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Corso Massimo d’Azeglio, 33/E- 00000 XXXXXX Codice Fiscale/ R.I. di Torino 05634190010 - società partecipante al Gruppo XXX Xxxxxxxxx Consumer Bank – P. IVA 12357110019 - Codice ABI 03191 Capitale Sociale € 573.000.000 i.v. - Iscritta all’Albo delle Banche Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A. Madrid - Spagna - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l’IVASS al n. D000200005. |
Contratto di Carta di credito revolving n. |
Finanziatore | Santander Consumer Bank S.p.A. |
Indirizzo | Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx 00/X - 00000 XXXXXX |
Telefono | 000 00 00 000 |
Fax | 000 00 00 00 00 |
Sito web |
Intermediario del credito | |
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Tipo di Contratto di credito | Carta di credito revolving La Carta revolving è un prestito ad interessi connesso con l’uso di una Carta di credito messa a disposizione del consumatore, che può utilizzarla presso gli esercizi che aderiscono al circuito internazionale di appartenenza (Mastercard). La Carta, nei limiti della somma messa a disposizione, consente: • di acquistare presso gli esercenti che aderiscono al circuito Mastercard i beni/servizi richiesti, senza pagamento all’atto della fornitura del bene e/o del servizio, ma soltanto con la disposizione dell’ordine di pagamento. La Carta deve essere firmata sul retro fin dal momento della ricezione; • di prelevare giornalmente, dietro corresponsione di commissioni, attraverso l’uso degli sportelli abilitati (A.T.M.) al massimo Euro 250,00 come anticipo di denaro contante da parte delle banche/intermediari convenzionate/i in Italia e all’estero (massimo mensile consentito Euro 750,00); l’importo sarà da restituire con interessi e pagamento rateale, come se fosse un acquisto fatto con la Carta; • erogazioni dirette, dietro corresponsione di commissioni, a mezzo bonifico sul conto di regolamento del consumatore, da parte di Santander Consumer Bank entro il limite della somma messa a disposizione. In tale caso la Carta può anche non essere attivata. L’importo sarà da restituire con interessi e pagamento rateale, come se fosse un acquisto fatto con la Carta. La modalità di pagamento è rateale. Con il pagamento di ogni rata, il consumatore rimborsa al Finanziatore una parte di capitale e una di interessi. La parte di credito in linea capitale rimborsata con la rata ripristina la somma messa a disposizione, che può dunque essere riutilizzata dal consumatore per altri acquisti di beni e servizi. |
Ad esempio: se la rata è di € 150 al mese e € 100 sono il capitale e € 50 gli interessi, il consumatore, il mese successivo, avrà la possibilità di spendere i 100 € di capitale restituito con il pagamento della rata del mese precedente. L’importo della rata mensile può essere scelto dal consumatore, sulla base di una serie di opzioni proposte dal Finanziatore, al momento della richiesta della Carta, è costante ma può essere aumentato o diminuito su richiesta del consumatore stesso. | |
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. | Affidamento totale cioè somma a disposizione del Titolare: € somma disponibile per gli acquisti presso gli esercenti che aderiscono al circuito Mastercard e/o per il prelievo negli sportelli automatici degli istituti bancari – ATM e/o per operazioni di erogazioni dirette; |
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito. | Tempi: Durata dell’istruttoria: un giorno Disponibilità dell’importo per l’operatività presso il circuito internazionale Mastercard: entro 48 (quarantotto) ore dall’attivazione della Carta (richiesta dal Titolare) Disponibilità della Carta: entro un mese dalla sottoscrizione del contratto |
Durata del Contratto di credito | indeterminata |
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | € Rata di rimborso mensile per gli acquisti fatti in tutti i negozi che aderiscono al circuito Mastercard. Scadenza del pagamento della rata mensile: addebitata il giorno 20 del mese. Modalità di capitalizzazione degli interessi maturati sull’importo finanziato: gli interessi sono calcolati secondo il metodo cosiddetto a scalare e vengono addebitati con data valuta fine mese; gli interessi addebitati vengono conteggiati sulla linea interessi del saldo ordinario della Carta e non sono capitalizzati. Poiché la scadenza dei pagamenti della rata mensile è impostata il giorno 20 del mese, gli interessi addebitati verranno incassati con cadenza posticipata (es. se gli interessi sono calcolati a gennaio verranno incassati con la rata del 20 febbraio). Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Il consumatore pagherà le somme dovute nel seguente ordine: AVVERTENZA SULL’IMPORTO DELLA RATA L’importo della rata mensile è scelto dal consumatore al momento della richiesta della Carta, è costante ma può essere aumentato o diminuito su richiesta del consumatore stesso. Il pagamento della rata mensile avviene tramite addebito bancario SEPA Direct Debit “SDD” sul Conto Corrente indicato dal consumatore. Il suddetto importo può altresì essere maggiorato delle somme indicate nell’articolo “Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD” delle Condizioni Generali. |
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito. | L’importo da rimborsare non è determinabile in anticipo in quanto dipende dagli utilizzi della carta effettuati dal consumatore. Si riporta, a titolo di esempio, l’importo totale dovuto dal consumatore per l’ipotesi di utilizzo di tutto il fido della carta, secondo l’esempio indicato nell’illustrazione del calcolo del TAEG. |
Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito |
1. importo rate scadute o | 4. interessi di mora | 7. altro tipo di spese |
impagate | maturati a seguito di | 8. spese addebitate a |
2. interessi di mora | ritardato pagamento | seguito di azioni di recupero |
addebitati a seguito di | 5. spese esazione | |
ritardato pagamento | 6. spese legali | |
3. spese addebitate | ||
(comunicaz. contrattuali) |
3. Costi del credito
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al Contratto di credito | |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. | AVVERTENZA SUL METODO DI CALCOLO DEL TAEG La Carta di credito revolving, per sua natura, si differenzia da qualsiasi altra forma di finanziamento per via della non determinazione del debito dovuta al fatto che il finanziatore mette a disposizione del titolare della Carta una linea di credito, ma non eroga una somma di denaro. Per il calcolo del TAEG si tiene in considerazione l’ipotesi in cui il consumatore utilizzi in un’unica soluzione l’intero fido a disposizione e che lo restituisca nel periodo di un anno mediante il pagamento di 12 rate mensili per quota capitale costante salvo arrotondamento per la 12^, e da una componente interessi variabile; la rata viene determinata sommando ad ogni quota capitale gli interessi maturati mensilmente sul capitale residuo al periodo precedente, sulla base del TAN. Inoltre, a ciascuna rata mensile sono sommati gli oneri mensili e le commissioni applicabili; nell’esemplificazione si assume che sino ad estinzione dell’intero debito il consumatore non effettui altre operazioni con la Carta revolving. I dati finanziari utilizzati per l’esemplificazione sono ipotetici. Il TAEG potrebbe essere maggiore qualora il consumatore effettui altre operazioni per le quali si applicano spese diverse (es, prelievi ATM). |
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito • e/o un altro Contratto per un servizio accessorio Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG. | |
3.1 Costi connessi | |
Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito | Spese di pagamento rata mediante addebito SDD: nessuna Spese di istruttoria: nessuna Oneri offerta fuori sede: nessuno Ristampa/emissione ed invio E/C precedenti: € 5,00. Commissione su operazioni in valuta estera: per gli acquisti/prelievi fatti all’estero le commissioni sono determinate nel seguente modo: la Banca può convertire in euro la somma indicata nell’estratto conto dividendo la Spesa fatta in valuta estera per il cambio Valuta/Dollaro del giorno dell’acquisto/prelievo e moltiplicando il risultato per il cambio Dollaro /Euro del giorno stesso, infine aggiungendo le commissioni previste dal circuito secondo la seguente regola: 0,10% dell’importo dell’acquisto/prelievo, se effettuato in Europa, + 0,19% a titolo di costi di circuito; 0,39% dell’importo dell’acquisto/prelievo, se effettuato fuori Europa, + 0,19% a titolo di costi di circuito. Emissione Carta sostitutiva in Italia: €. 15,00. Emissione Carta sostitutiva all'estero: secondo le tariffe applicate dai rispettivi circuiti. Spese postali per invio comunicazioni su richiesta dei Clienti (invio mandato SEPA Direct Debit per cambio modalità di pagamento): nessuna. |
Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto: nessuna Informazioni da Call Center (es. sul funzionamento della Carta, saldo/disponibilità, coordinate bancarie, c/c postale, stato dei pagamenti, ecc.): € 2,00. Conteggio saldo residuo: € 3,00. Variazione coordinate bancarie: € 2,00. Variazioni tempistiche invio E/C: € 2,00. Spese riemissione SDD: € 3,00. Spese riemissione PIN: € 3,40. Spese per solleciti postali: € 1,00 cadauno. Spese per comunicazione di rifiuto obiettivamente giustificato dell’ordine di pagamento: € 0,00 Spese per comunicazioni periodiche al Titolare: nessuna. Il Finanziatore non addebita comunque al Titolare alcuna spesa qualora le comunicazioni periodiche vengano trasmesse con mezzi di comunicazione telematica o con lettera. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti le proposte di modifica del Contratto non vengono addebitate al Titolare. Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B.: fino all’importo massimo di € 20,00 Spese legali: tariffe vigenti. Imposte sui contratti e sulle comunicazioni periodiche al Titolare: normativa fiscale vigente. | |
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati | Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, di sicurezza e di maggiore efficienza. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Titolare per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Titolare per tali comunicazioni. Il Titolare, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. |
Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora. In caso di ritardo si paga il 15 % annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Gli interessi di mora del 15% cominciano a essere calcolati dal giorno di invio della lettera di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto. Se alla conclusione del contratto, il tasso di mora è oltre la legge, il tasso sarà pari al tasso soglia come previsto dall'art. 2, legge 108/1996. Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti penali: rimborso dei costi e le spese per recupero crediti per non oltre il 15% dell'importo scaduto. Spese della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine/risoluzione del contratto: € 25. |
4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. | Si. Il diritto di recesso si esercita entro quattordici giorni dalla conclusione del Contratto; il termine decorre dal momento in cui l’accettazione giunge a conoscenza del Cliente. Il diritto di recesso può essere esercitato con apposita comunicazione al Finanziatore tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o raccomandata A/R indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx. La comunicazione può essere inviata anche mediante posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. Il recesso è efficace decorsi 3 giorni dal ricevimento della raccomandata. |
Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | Il Finanziatore non ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. Il consumatore può decidere di corrispondere un pagamento superiore a quello mensilmente richiesto. Gli effetti del pagamento superiore a quello mensilmente richiesto saranno: • una diminuzione del debito complessivo • una più rapida ricostituzione della somma messa a disposizione utilizzabile tramite l’uso della Carta per effettuare altri acquisti; • una riduzione dell’ammontare complessivo degli interessi dovuti a seguito del finanziamento. |
Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | |
Diritto a ricevere una copia del Contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto. |
AVVERTENZA AL CONSUMATORE
Resta inteso che l” importo totale dovuto dal consumatore” di cui al Modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori varierà in caso di utilizzo della Carta presso i circuiti internazionali. Tali movimenti saranno rendicontati nell’estratto conto inviato al consumatore con frequenza mensile.
Condizioni generali di finanziamento - Carta di Credito Revolving
Premessa e funzionamento della Carta di credito revolving
La Carta revolving è un prestito ad interessi connesso con l’uso di una Carta di credito messa a disposizione del consumatore che può utilizzarla presso gli esercizi che aderiscono al circuito internazionale di appartenenza (Mastercard). La Carta, nei limiti della somma messa a disposizione, consente:
• di acquistare presso gli esercenti che aderiscono al circuito Mastercard i beni/servizi richiesti, senza pagamento all’atto della fornitura del bene e/o del servizio, ma soltanto con la disposizione dell’ordine di pagamento. La Carta deve essere firmata sul retro fin dal momento della ricezione;
• di prelevare giornalmente, dietro corresponsione di commissioni, attraverso l’uso degli sportelli abilitati (A.T.M.) al massimo Euro 250,00 come anticipo di denaro contante da parte delle banche/intermediari convenzionate/i in Italia e all’estero (massimo mensile consentito Euro 750,00); l’importo sarà da restituire con interessi e pagamento rateale, come se fosse un acquisto fatto con la Carta;
• erogazioni dirette, dietro corresponsione di commissioni, a mezzo Sepa Transfer Credit (”SCT”) sul conto di regolamento del consumatore, da parte di Santander Consumer Bank entro il limite della somma messa a disposizione. In tale caso la Carta può anche non essere attivata. L’importo sarà da restituire con interessi e pagamento rateale, come se fosse un acquisto fatto con la Carta.
La modalità di pagamento è rateale. Con il pagamento di ogni rata, il consumatore rimborsa al finanziatore (di seguito “Finanziatore” o “Banca”) una parte di capitale e una di interessi. La parte di credito in linea capitale rimborsata con la rata ripristina la somma messa a disposizione, che può dunque essere riutilizzata dal consumatore per altri acquisti di beni e servizi.
Ad esempio: se la rata è di € 150 al mese e € 100 sono il capitale e € 50 gli interessi, il consumatore, il mese successivo, avrà la possibilità di spendere i 100 € di capitale restituito con il pagamento della rata del mese precedente.
1. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto di Carta di Credito Revolving a tempo indeterminato disciplina i termini e le modalità di utilizzo della Carta emessa dal Finanziatore da parte del richiedente la Carta (di seguito denominato il "Titolare" o il "Consumatore").
Il Contratto si conclude con l’accettazione della presente richiesta di affidamento da parte del Finanziatore, che verrà comunicata al Cliente mediante apposita lettera di conferma contratto. Dopo l’accettazione, la presente richiesta diventa Contratto a tutti gli effetti di legge, fermo restando quanto indicato all'art. 2 che segue.
Ai fini di ogni comunicazione inerente il presente Contratto, il Titolare elegge domicilio all’indirizzo rispettivamente indicato nel presente Contratto.
1. Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:
• “Parti” si intendono il Titolare e la Banca congiuntamente;
• “Servizi di pagamento” si intendono i servizi di pagamento elencati nella Direttiva UE 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la “PSD 2”) nonché nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive disposizioni attuative, limitatamente all’operatività concessa con la sottoscrizione del presente Contratto o di successivi contratti che ad esso rinviino;
• “Operazione di pagamento” si intende l’attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
• “Ordine di pagamento” si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
• “Pagatore” si intende il titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento, ovvero, in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento; in caso di disposizione di un bonifico o di un prelievo mediante carta di debito, il Titolare è da considerarsi Pagatore;
• “Beneficiario” si intende il destinatario dei Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento; in caso di alimentazione del Conto mediante bonifico o Addebito Diretto concessi ai sensi del presente Contratto, il Titolare è da considerarsi Beneficiario;
• “Utente di servizi di pagamento” si intende il Titolare e/o la persona fisica o giuridica che utilizza un Servizio di pagamento PSD in veste di Pagatore o Beneficiario o di entrambi;
• “Prestatore di servizi di pagamento” si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: le banche, gli istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
• “Autenticazione forte” si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l’utilizzo di uno specifico Strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza, quando l’Utente accede al suo Conto online, dispone un’Operazione di pagamento elettronico, effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi;
• “Dati sensibili relativi ai pagamenti” si intendono i dati che possono essere usati per commettere frodi, inclusi il Codice Titolare e Password;
• “Contactless” si intende il sistema che permette di effettuare gli ordini di pagamento avvicinando la Carta ai POS abilitati, senza l’inserimento fisico della Carta nel lettore.
2. DIRITTO DI RECESSO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Ai sensi dell’art. 125-ter del T.U.B., il consumatore può recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni dalla conclusione dello stesso; il termine decorre dal momento in cui l’accettazione della richiesta di finanziamento giunge a conoscenza del Cliente.
Il Titolare che recede:
• ne dà comunicazione a Santander Consumer Bank inviando, prima della scadenza del termine per l’esercizio del recesso, apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o raccomandata A/R indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx. La comunicazione può essere inviata anche mediante posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è comunque condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento;
• se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituisce il capitale e paga gli interessi legali maturati fino al momento della restituzione. Inoltre, rimborsa al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione (ad esempio, le imposte).
Il recesso è efficace decorsi 3 giorni dal ricevimento della raccomandata. Nessuna altra somma può essere pretesa dal Finanziatore.
Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il Contratto di credito, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col Finanziatore.
3. RILASCIO DELLA CARTA
La Carta è di proprietà esclusiva del Finanziatore, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. Il Finanziatore invia al Titolare la Carta dopo che il Titolare ha firmato questo Contratto.
All’atto della ricezione della Carta, il Titolare è tenuto ad apporvi la propria firma.
Per l’utilizzazione della Carta presso sportelli automatici abilitati o per l’uso delle apparecchiature elettroniche manovrate esclusivamente dal Titolare viene attribuito a ciascun Titolare un numero di Codice Personale Segreto (PIN) generato elettronicamente e non noto al personale del Finanziatore. Il numero di PIN verrà consegnato al Titolare tramite spedizione postale con plico sigillato.
4. CUSTODIA DELLA CARTA
Non appena ricevuta la Carta, il Titolare adotta tutte le ragionevoli misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, ivi compresi gli eventuali codici assegnati (PIN), che ne consentono l’utilizzo. Il PIN, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato né conservato insieme ad essa. Il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta in conformità delle previsioni e dei termini di cui al presente Contratto che ne regolano l’emissione e l’utilizzo.
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del PIN.
5. RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DEL TITOLARE
Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore e, in tal caso, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun indennizzo.
6. UTILIZZO DELLA CARTA. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
A) Obblighi a carico del Titolare per l’utilizzo della Carta
Il Titolare deve comunicare, immediatamente e non appena ne abbia conoscenza, la perdita, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato della Carta e del PIN. Il Titolare, ai fini di effettuare la predetta comunicazione, dovrà informare la Centrale Xxxxxxx (come precisato nelle comunicazioni a mani del Titolare e che comunque vengono periodicamente inviate unitamente alla situazione contabile) con qualsiasi mezzo e la Carta verrà immediatamente bloccata, in attesa di conferma scritta mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi alla Banca entro le 48 (quarantotto) ore successive, corredata da copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Senza l’invio della conferma scritta, la Carta non potrà rimanere bloccata. Ricevuta tale comunicazione la Banca provvederà ad inibire l’utilizzo della Carta.
B) Limiti all’utilizzo della Carta
1. Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, la Banca può concordare con il Titolare limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e/o importi giornalieri oggetto di prelievo.
2. La Banca si riserva il diritto di bloccare l’utilizzo della Carta in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) un significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora la Carta preveda la concessione di una linea di credito.
3. Nei casi previsti alle precedenti lett. a) e b), la Banca informa il Titolare tramite l’invio di SMS del blocco della Carta, motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a norme nazionali o dell’Unione europea.
4. Nel caso previsto alla precedente lett. c), prima di procedere a bloccare l’utilizzo della Carta, la Banca comunica al Titolare che:
i. a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l’autorizzazione all’utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del nominativo del Titolare nell’archivio della Centrale di allarme interbancaria (CAI) istituito presso la Banca d'Italia;
ii. l’iscrizione di cui al precedente punto i) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti della Banca;
iii. qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti della Banca venga effettuato successivamente all’iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dalla Banca nell’archivio stesso.
5. Venute meno le ragioni del blocco della Carta, il Titolare può richiedere la riattivazione della Carta o l’emissione di una Carta nuova in sostituzione di quella precedentemente bloccata, contattando il call center della Banca.
C) Obblighi a carico della Banca in relazione alla Carta
1. La Banca in relazione alle Carte dalla stessa emesse è tenuta a:
a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dal Titolare legittimato ad usare lo strumento medesimo, fermi in ogni caso i generali obblighi di custodia e riservatezza a carico del Titolare, nonché gli obblighi a carico del Titolare previsti dal precedente articolo 4 e al presente articolo;
b) astenersi dall’inviare Carte non specificamente richieste, a meno che la Carta già consegnata al Titolare debba essere sostituita;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Titolare possa eseguire la comunicazione di cui al precedente comma A, nonché, nel caso di cui al precedente comma B, di chiedere la riattivazione della Carta o l’emissione di una nuova ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Titolare, la Banca fornisce al Titolare i mezzi idonei a dimostrare che questi abbia effettuato la comunicazione entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
d) impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento successivo alla comunicazione del Titolare di cui al precedente paragrafo A del presente articolo.
D) Comunicazioni di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto - Obblighi a carico del Titolare
1. Il Titolare, venuto a conoscenza di un’Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui al successivo paragrafo F, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, telefonando tempestivamente alla Banca, non appena ne venga a conoscenza e invii alla stessa una comunicazione per iscritto. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Pagatore, o di accredito, nel caso di Beneficiario.
Per maggiori informazioni e per conoscere la documentazione necessaria per avviare la procedura di contestazione di un addebito occorre consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione Carte di Credito o contattare il Servizio Clienti del Finanziatore allo 011.63.18.111.
2. Ai fini del presente paragrafo, un’Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall’Utilizzatore al proprio Prestatore di servizi di pagamento.
E) Responsabilità del Pagatore per l’utilizzo non autorizzato delle Carte
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, purché tale utilizzo sia avvenuto dopo che il Titolare abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al precedente paragrafo A.
2. Il Titolare non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni imputabili alla Banca.
3. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita, se la Banca non esige l’autenticazione forte del Titolare.
4. Salvo il caso in cui il Titolare abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello Strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente paragrafo A, il Titolare medesimo sopporta, per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 (cinquanta) Euro, la perdita derivante dall’utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto o smarrimento o appropriazione indebita.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza del precedente paragrafo A con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 50 (cinquanta) Euro di cui al presente paragrafo...
F) Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo D, nel caso in cui un’Operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Pagatore immediatamente l’importo dell’operazione medesima e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in merito. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione a Banca d’Italia.
2. Il rimborso, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca otterrà dal Titolare la restituzione dell’importo rimborsato e, pertanto, il Titolare autorizza, sin d’ora e senza riserva alcuna, la Banca a procedere in tal senso, ferma restando la necessità della previa comunicazione da parte della Banca a mezzo supporto cartaceo o supporto elettronico.
3. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Titolare.
G) Mancata esecuzione o esecuzione inesatta
1. Quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Titolare Pagatore, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi B, H, e I del presente articolo, la Banca è responsabile nei confronti del Titolare Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Titolare Pagatore e eventualmente al Prestatore di servizi di
pagamento del Beneficiario, che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’Operazione di pagamento conformemente a quanto autorizzato. In tal caso è il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
2. Nel caso in cui la Banca sia responsabile ai sensi del comma precedente, la stessa rimborsa al Titolare Pagatore immediatamente l’importo dell’Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, su richiesta di quest’ultimo, anche per le perdite subite. Se l’operazione è stata eseguita a valere su un Conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’Operazione di pagamento, eseguita in modo inesatto, non avesse avuto luogo. In tali casi, il Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di pagamento. La data valuta dell’accredito sul Conto del Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
3. Indipendentemente dalle responsabilità di cui ai commi che precedono, quando un’Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del Titolare, a rintracciare l’Operazione di pagamento e lo informa del risultato.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Titolare di tutte le spese ed interessi a lui imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di pagamento.
H) Esclusione della responsabilità
1. Le responsabilità di cui ai paragrafi del presente articolo non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
I) Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento
1. Qualora il Titolare neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Quando il Titolare neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di una Carta registrata dalla Banca non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dal Titolare, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui al precedente paragrafo A del presente articolo.
J). Consenso
1. Il consenso all’Operazione di pagamento o ad una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Titolare nelle forme e secondo le procedure di seguito identificate a titolo meramente esemplificativo: digitazione del PIN in caso di prelievi ATM, pagamento con modalità contactless in caso di acquisti presso gli esercenti aderenti al circuito Mastercard, nell’osservanza delle istruzioni di carattere tecnico richieste dall’operatività della Carta al momento della consegna della stessa; comunicazione del numero della Carta (ad esempio, nel caso di ordini telefonici e/o per corrispondenza e/o in via telematica o erogazione diretta, a mezzo bonifico sul conto di regolamento del consumatore).
I rapporti contrattuali tra il Titolare e gli esercenti, inerenti ai beni o servizi ottenuti tramite utilizzo della Carta, sono distinti ed autonomi rispetto al Contratto.
2. Qualora il Titolare non presti il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previste la Banca considera l’Operazione come non autorizzata.
K) Ordine di pagamento e relativo rifiuto
0.Xx Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal Pagatore, ovvero comunica al Titolare il rifiuto all'esecuzione, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell’Unione europea o nazionale.
2. In caso di rifiuto, la Banca comunica al Titolare, salvo che sia contrario alla legge, la motivazione del rifiuto, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Titolare che abbiano causato il rifiuto, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Titolare le spese inerenti alla suddetta comunicazione quali indicate nel modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: la stampa della ricevuta di mancato perfezionamento dell’acquisto presso esercente aderente al circuito Mastercard o il messaggio trasmesso in via telematica o su apparecchiatura ATM.
3. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
L) Irrevocabilità degli Ordini di pagamento
1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, una volta ricevuto, con le modalità di cui al comma J che precede, dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore l’Ordine di pagamento non può essere revocato dall’Utilizzatore.
M) Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo
1. Nel contesto di un’Operazione di Pagamento basata su carta, se l’Operazione di Pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l’importo dell’operazione nel momento in cui il Titolare Pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i Fondi sul Conto di pagamento solo se il Titolare ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. La Banca sblocca senza indugio i Fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione di Pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell’Ordine di Pagamento.
N) Criteri di ripartizione e di addebito delle spese
1. Se un’Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore (tanto nel caso in cui il Cliente sia Pagatore, quanto nel caso in cui sia Beneficiario), al Titolare non potranno essere applicate spese diverse da quelle applicate dalla Banca.
2. Il Titolare ha diritto a conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione a un determinato Servizio di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa documentazione analitica.
3. La Banca deve trasferire l’intero importo dell’operazione, senza trattenere spese sull’importo trasferito.
4. In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente e conformemente a quanto previsto nel documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che rappresenta il frontespizio del Contratto, la Banca e il Titolare Beneficiario concordano che la prima trattenga le spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al Titolare. Nelle informazioni rese al Titolare la totalità dell’importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.
5. Se il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario sono entrambi situati nell’UE ovvero la Banca è l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione di Pagamento, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.
7. VALIDITÀ DELLA CARTA
Il Finanziatore rilascia la Carta che è valida per il periodo comunicato dal Finanziatore e/o che risulta indicato sulla Carta medesima. Il rinnovo della Carta, di regola per un uguale periodo di tempo, è subordinato ad una nuova valutazione del merito creditizio. Il Finanziatore può prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo. La Carta è valida anche all’estero, ove può essere utilizzata secondo le disposizioni valutarie vigenti. La Carta può essere utilizzata non prima della data di decorrenza della validità, e non dopo la data di scadenza indicata sulla Carta. L’utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita o sottratta, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, costituisce un illecito che il Finanziatore può perseguire ai sensi di legge. Il Finanziatore può sospendere o escludere l’utilizzo della Carta in qualunque momento, in relazione ad eventi connessi alla sicurezza dell’utilizzo medesimo.
8. MODALITÀ DI UTILIZZO.
L’utilizzo della Carta deve avvenire entro i limiti concordati e con le modalità indicate nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. Il Titolare, nel corso del rapporto, può concordare con il Finanziatore la modifica dei limiti previsti.
Se la Carta è utilizzata presso esercenti che aderiscono al circuito Mastercard per ottenere beni e/o servizi, il Titolare non effettua il pagamento degli stessi all’atto della fornitura, ma dispone l’ordine di pagamento, anche con modalità contactless, nell’osservanza delle istruzioni di carattere tecnico richieste dall’operatività della Carta al momento della consegna della stessa, o successivamente comunicate nel caso di attivazione di ulteriori modalità operative. Per conto del Titolare, il corrispettivo viene pagato all’esercente dal Finanziatore – cui a tal fine il Titolare conferisce mandato irrevocabile di pagamento, senza obbligo di avviso da parte del Finanziatore stesso - che correlativamente addebiterà al Titolare i relativi importi.
Il Titolare potrà:
a) prelevare giornalmente, dietro corresponsione di commissioni, attraverso l’uso degli sportelli abilitati (A.T.M.) al massimo Euro 250,00 come anticipo di denaro contante da parte delle banche/intermediari convenzionate/i in Italia e all’estero (massimo mensile consentito Euro 750,00); l’importo sarà da restituire con interessi e pagamento rateale, come se fosse un acquisto fatto con la Carta;
b) ottenere erogazioni dirette, dietro corresponsione di commissioni, a mezzo SCT sul conto corrente del consumatore, da ora anche definito “conto di regolamento”, da parte del Finanziatore entro il limite della somma messa a disposizione. In tale caso la Carta può anche non essere attivata. L’importo sarà da restituire con interessi e pagamento rateale, come se fosse un acquisto fatto con la Carta.
L’accesso all’area riservata e le disposizioni degli ordini di pagamento avvengono tramite un sistema di sicurezza di Autenticazione forte, al fine di contrastare le eventuali frodi informatiche che possono verificarsi durante tali operazioni, secondo i criteri e le modalità pro tempore adottate dalla Banca.
9. MODALITÀ DI PAGAMENTO. RIEMISSIONE DELL’SDD.
Il pagamento della rata mensile dovuta dal Titolare avverrà tramite addebito diretto (SDD) sul conto di regolamento del Titolare.
L’importo della rata mensile può essere scelto dal consumatore, sulla base di una serie di opzioni proposte dal Finanziatore, al momento della richiesta della Carta, è costante ma può essere aumentato o diminuito su richiesta del consumatore stesso. Se il Titolare richiede al Finanziatore servizi (ad es. ristampa/emissione di E/C precedenti), gli potrà essere addebitato di volta in volta un importo a titolo di rimborso forfettario dei costi amministrativi, in misura pari alle spese riportate nel modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore del Finanziatore. Il Titolare è consapevole e consente che l’addebito diretto SDD possa subire variazioni, nell’importo e/o nella scadenza per la sua effettuazione, a seguito di eventi successivi alla conclusione del contratto e non riconducibili al Finanziatore, quali: a) accordi tra Titolare e Finanziatore, ad. es. per differire il rimborso di una o più rate; b) rate non pagate alla scadenza contrattuale, in presenza delle quali il Titolare sin d’ora autorizza il Finanziatore a riscuotere, sul conto corrente di cui sopra o altro successivamente indicato dal Titolare per il pagamento delle rate, in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso – anche in deroga alla normativa SEPA (regolamento UE 260/2012, riguardante l’adozione di schemi di addebito diretto paneuropei) –, gli importi relativi (Riemissione dell’SDD), addebitando altresì eventuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti dal Finanziatore per l’attività di recupero del credito nella misura prevista nell’articolo intitolato “Ritardato pagamento. Interessi di Mora”. Resta fermo che, in ogni caso, le informazioni relative all’importo di volta in volta addebitato e alla relativa scadenza saranno comunicate al Titolare unitamente all’estratto conto; c) modifiche normative o provvedimenti della Pubblica Autorità che comportino le suddette variazioni, ad es. in caso di mutamento delle imposte imputate sulle rate oppure di sospensione delle rate disposta dalle Autorità competenti a seguito di gravi eventi sismici.
L’eventuale presenza di un’assicurazione a copertura del credito non esonera il Titolare dal pagamento delle rate fino a quando l’Assicurazione non avrà pagato il denaro dovuto al Finanziatore. Se il denaro pagato dall’Assicurazione non copre l’intero debito, il Consumatore dovrà pagare la differenza al Finanziatore.
L’addebito delle operazioni compiute viene eseguito dal Finanziatore in base agli ordini di pagamento o alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione. Delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata al momento dell’operazione.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni di eventuali accrediti o duplicazioni di addebiti di operazioni, il Titolare può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento della situazione contabile; tale rettifica o accreditamento sono fatti senza spese per il Titolare. Entro il medesimo termine di prescrizione, e a decorrere dalla data di invio della situazione contabile, il Finanziatore può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
La ritardata inclusione nella situazione contabile di addebiti inerenti ad acquisti effettuati dal Titolare e/o a servizi da lui ottenuti e di eventuali accrediti riguardanti note di storno emesse dagli esercenti, così come eventuali omissioni o ritardi nell’invio delle situazioni contabili, non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento, se tali fatti non so no imputabili al Finanziatore.
L’ utilizzo della Carta obbliga il Titolare a rimborsare al Finanziatore le somme dovute, sino all’estinzione del proprio debito per capitale, interessi e spese quale risultante dalle situazioni contabili del Finanziatore, salvo prova contraria da parte del Titolare. L’importo minimo dovuto, le relative condizioni e le scadenze sono indicati nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori.
Salvo il disposto dell’art. 1 del presente Contratto, resta inteso che l’ammontare dell’importo massimo/affidamento potrà essere concordemente variato. Il Titolare potrà riutilizzare il credito in linea capitale nei limiti dell’affidamento, fermo restando il suo obbligo di rimborso mediante pagamenti mensili, il cui ammontare minimo è indicato nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori.
Resta inteso che se l’ammontare dell’affidamento varia, varierà di conseguenza anche l’ammontare minimo della rata mensile.
Nel caso in cui il Titolare abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Titolare, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Titolare, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni.
Qualora tali tempi dovessero protrarsi per un termine superiore ai sessanta giorni, il Finanziatore si impegna a riconoscere gli interessi legali sulle somme non dovute da rimborsarsi al Titolare. Gli interessi verranno calcolati trascorsi i sessanta giorni e sino a che il Finanziatore abbia disposto bonifico bancario di rimborso al Titolare o inviato al medesimo vaglia postale portante l’importo da rimborsare. Gli interessi legali non sono dovuti in caso di irreperibilità del Titolare, di impossibilità di disporre il pagamento per cause non imputabili al Finanziatore o per inerzia del Titolare.
Le Parti sin d’ora concordano e il Titolare prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Titolare a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Titolare sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Xxxxxxxx, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.
10. RITARDATO PAGAMENTO. INTERESSI DI MORA
Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute.
Gli interessi di mora del 15% (quindici per cento) cominciano a essere calcolati dal giorno di invio della lettera di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del Contratto previsto dall’art. 11. Se tuttavia, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora è superiore a quello determinato dalla legge, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge (articolo 2, legge 108/1996).
In caso di ritardo nel pagamento dei versamenti mensili previsti o dell’importo di cui al successivo art. 11, che provocano intervento da parte del personale del Finanziatore e/o di esattori incaricati dalla stessa, il Finanziatore può addebitare al Titolare moroso gli interessi di mora, i costi e le spese sostenuti per tali interventi, quale rimborso delle spese così patite per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) sull’importo scaduto.
Sono, altresì, a carico del Titolare le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio. In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Titolare nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Titolare nell’accesso al credito.
11. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di rateizzazione, il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi mensili, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dagli artt. 4 (Custodia della Carta), 6 (Smarrimento, sottrazione e blocco della Carta e/o del PIN), 8 (Modalità d’utilizzo), 9 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD), 10 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) ovvero il verificarsi delle seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare o diminuzione da parte del Titolare, per fatto proprio, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Titolare e l’accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Titolare, consente al Finanziatore di potere dichiarare la decadenza dal beneficio della rateizzazione medesima e la risoluzione del Contratto, ai sensi della legge (art. 1456 codice civile).
In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l’integrale pagamento del debito residuo nonché un importo di 25 euro per l’invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, saranno applicati interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 10.
Se il Titolare fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.
12. INVIO DI CORRISPONDENZA A SANTANDER CONSUMER BANK
Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Titolare, diretti al Finanziatore, vanno compilati in modo chiaro e leggibile e fatti pervenire all’indirizzo indicato dal Finanziatore all’atto della conclusione del Contratto, o a quello successivamente comunicato.
13. INVIO DELLA CORRISPONDENZA AL TITOLARE
L’invio al Titolare di lettere o di situazioni contabili, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione del Finanziatore - anche relativi alle presenti condizioni - saranno fatti al Titolare con pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto al Finanziatore.
A tal fine, fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito del Finanziatore, il Titolare è tenuto a comunicare al Finanziatore, per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall’evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel Contratto.
14. RECESSO DEL FINANZIATORE
Il Finanziatore può recedere dal Contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 2 (due) mesi, che decorreranno dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Titolare, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta e a non effettuare ulteriori utilizzi della Carta stessa. Se ricorre un giustificato motivo previsto dalla legge, il Finanziatore può recedere dal Contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare (art. 33, comma 3 del D. Lgs. 206/2005).
Il Titolare deve adempiere a tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente al recesso del Finanziatore, e non ancora adempiute, e resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dalla prosecuzione dell’utilizzo della Carta successivamente al recesso medesimo. In caso di recesso, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 48 (quarantotto) ore. Il Titolare può scegliere di rimborsare in un’unica soluzione o a rate il debito residuo.
15. RECESSO DEL TITOLARE E OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA CARTA
Il Titolare può recedere da questo Contratto in qualunque momento, senza penalità e spese di chiusura, mediante l'invio di una comunicazione scritta al Finanziatore e la restituzione della Carta.
Il diritto di recesso si esercita inviando apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o raccomandata A/R indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx. La comunicazione può essere inviata anche mediante posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
Dopo aver comunicato il recesso, e comunque in ogni caso di risoluzione e/o cessazione di questo Contratto, o di mancato rinnovo della Carta, il Titolare:
a) non potrà più fare uso della Carta medesima e dovrà restituirla a richiesta del Finanziatore;
b) ha l’obbligo di rimborsare quanto dovuto in conseguenza degli utilizzi effettuati prima della revoca o della scadenza. In ogni ipotesi di mancata restituzione, il Finanziatore dovrà procedere al blocco della Carta.
È illecito l’uso della Carta che non è stata restituita ovvero utilizzata in eccesso rispetto al limite d’importo comunicato dal Finanziatore, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono. In caso di recesso, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 48 (quarantotto) ore. Il Titolare può scegliere di rimborsare in un’unica soluzione o a rate il debito residuo. La quota associativa annuale della Carta è dovuta al Finanziatore in proporzione al periodo trascorso prima del recesso, se la quota associativa annuale è pagata in anticipo è rimborsata al Titolare in proporzione al periodo tra il recesso e il 31 dicembre.
La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
16. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
Se il Titolare non provvede ai relativi pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, a parziale deroga della legge (art. 1194 codice civile), il Finanziatore imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero dell’articolo intitolato (Ritardato pagamento. Interessi di mora).
17. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO
Il Titolare espressamente e sin da ora consente che il Finanziatore può cedere parzialmente o totalmente i diritti che gli derivano da questo Contratto, a termini di legge. Ai fini di ogni comunicazione relativa alla cessione, il domicilio è quello indicato nel frontespizio, salvo quanto previsto all’articolo intitolato (Invio della corrispondenza al Titolare).
Rimane in ogni caso inteso che in caso di cessione del Contratto o del credito, il Finanziatore notificherà tale circostanza al Titolare attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole salvo che il Finanziatore, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Titolare.
18. ONERI E SPESE
Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con la Carta sarà a carico del Titolare. Sono inoltre a carico del finanziatore le spese che debba sostenere in conseguenza dell’inadempimento del Titolare. Ogni altra condizione economica applicata è indicata - con i relativi importi – nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori.
19. COMUNICAZIONI PERIODICHE AL TITOLARE
Con cadenza mensile il Finanziatore invia al Titolare situazione contabile aggiornata contenente il dettaglio delle somme a disposizione e l’elenco delle movimentazioni intervenute rispetto alla precedente situazione contabile trasmessa. La situazione contabile è messa a disposizione del Titolare tramite accesso al sito internet o su supporto cartaceo, secondo quanto indicato nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che sono allegate al Contratto e ne costituiscono il frontespizio.
Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia al Titolare una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il Titolare non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Finanziatore non addebiterà al Titolare alcun costo, come indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio, per l'invio in formato cartaceo delle comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria. Il Titolare, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Il Finanziatore trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Titolare il costo di produzione di tale documentazione, come indicato nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. In ogni momento del rapporto il Titolare ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta e accesso al sito internet del Finanziatore).
20. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI
Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Titolare sono indicate dal Finanziatore nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che sono allegate al Contratto e ne costituiscono il frontespizio. Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto.
Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza e di maggiore efficienza.
Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Titolare per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Titolare, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, giusto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di trasparenza bancaria (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Titolare per tali comunicazioni.
Il Titolare, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Titolare.
21 TRATTAMENTO DEI DATI DEL TITOLARE
1. I Prestatori di Servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali, ove ciò sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazioni a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e ad altro trattamento ai fini del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679.
21bis CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I SERVIZI PRESTATI DAI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
1. I Prestatori di Servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dell’Utente dei servizi di pagamento.
2. A tal proposito, il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, presta fin da ora il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali di cui alla presente clausola.
22. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Titolare consumatore. I rapporti con i Titolari sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
23. RECLAMI
ll Titolare può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata a.r. al Finanziatore, Santander Consumer Bank S.p.A., Ufficio Reclami - Servizio Clienti, Direzione Generale Corso Massimo d’Azeglio 33/E- 00000 Xxxxxx oppure al fax 000 000 00 000 o per posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica certificata xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Finanziatore deve rispondere entro 60 giorni operativi dalla ricezione del reclamo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure la Guida pratica disponibile presso le filiali della Banca, nella sezione dedicata presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere al Finanziatore.
Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento di cui al presente Contratto, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali, il Finanziatore non può rispondere esaustivamente entro 15 giornate lavorative, invia comunque al Cliente una comunicazione di presa in carico del reclamo, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque entro un termine non superiore a 35 giornate lavorative.
Il Finanziatore informa il Titolare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi all’Arbitrato Bancario Finanziario o dinnanzi ad un altro organismo cosi come individuato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Resta comunque ferma la facoltà del Titolare, anche per il tramite di associazioni che lo rappresentino, di presentare esposti alla Banca d’Italia, in caso di violazione da parte del Finanziatore delle disposizioni di cui al Regolamento UE 751/2015 e della relativa normativa di attuazione. La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.
Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
24. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto qui non richiamate, ove applicabili, si rimanda alle disposizioni del Decreto 218/2017.
Il Titolare/Consumatore dichiara di avere ricevuto un esemplare del presente Contratto.
firma del Titolare/Consumatore
Contratto di Carta di credito revolving n.
CONTRATTO DI CARTA DI CREDITO REVOLVING - FIRME DEL TITOLARE
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | Io sottoscritto Titolare dichiaro di essere stato preventivamente informato e di avere ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali e di acconsentire a quanto in essa previsto. | |
Il Titolare | ||
Ai fini di informazione precontrattuale e di trasparenza bancaria, il sottoscritto dichiara che è stata consegnata e ha preso visione di: copia del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, della Rilevazione dei tassi effettivi globali, di aver ricevuto un esemplare del presente contratto e di aver ricevuto inoltre copia dell’informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie. La Guida pratica all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128- bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) e le ulteriori Guide pratiche sono a disposizione presso le filiali della banca, presso | ||
Il sottoscritto afferma che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità e dichiara di non aver mai subito protesti, procedure esecutive o azioni legali in genere, salva la facoltà per il finanziatore di effettuare ogni accertamento utile in merito a questa richiesta, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi compreso l’accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. Dichiaro di aver preso visione e di aver ricevuto le Condizioni Generali, riportate in allegato a questo modulo che formano parte integrante del presente contratto e che accetto integralmente senza riserva alcuna. Le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori sono allegate a questo Contratto e ne costituiscono il frontespizio. | ||
Il Titolare | ||
Il sottoscritto dichiara di approvare specificamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. c. 2 le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate in allegato a questa richiesta: 3 (Rilascio della Carta), 4 (Custodia della Carta) 6 (Utilizzo della Carta. Obblighi e responsabilità), 7 (Validità della Carta), 8 (Modalità di utilizzo), 9 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD. Possibile variazione di importo/scadenza addebito SDD per eventi non riconducibili al Finanziatore. Rinuncia al preavviso SEPA e invio delle relative informazioni mediante E/C), 10 (Ritardato pagamento. Interessi di mora), 11 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto), 16 (Imputazione dei pagamenti), 18 (Oneri e spese), 19 (Comunicazioni periodiche al Titolare), 20 (Determinazione e modifica delle condizioni), 21bis (Consenso al trattamento dei dati personali per i servizi prestati dai prestatori di servizi di pagamento), 22 (Foro competente e legge applicabile). | ||
Il Titolare | ||
MANDATO SEPA DIRECT DEBIT(SDD) | ||
Riferimento Univoco Mandato SEPA – verrà indicato successivamente, all’attivazione dell’SDD. Il Titolare (o "Debitore"), come generalizzato (dati anagrafici, codice fiscale) nel corpo del presente Contratto, nel quale è anche indicato il Xxxxx Xxxxxxxx (codice IBAN) di cui il Titolare è titolare, autorizza: • Santander Consumer Bank S.p.A. (o "Creditore"/"Finanziatore"), come generalizzata nel corpo del presente Contratto, codice identificativo del Creditore IT910010000005634190010, a disporre sul Conto Corrente sopra richiamato: o addebiti in via continuativa o un singolo addebito (Non applicabile al presente Contratto); • la propria Banca a eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto del Titolare con la propria Banca è regolato dal contratto fra essi stipulato. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore sono riportati nel corpo del presente Contratto | ||
Luogo Data Firma del Debitore | ||
Comunicazioni al Titolare – Le comunicazioni periodiche di trasparenza saranno messe a disposizione del Titolare gratuitamente attraverso l’accesso all’area riservata sito internet del Finanziatore xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se invece il Titolare vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, gratuitamente, deve barrare la seguente casella I_I . In ogni momento del rapporto il Titolare ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. | ||
Il Titolare | ||
L’incaricato della identificazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 e relative disposizioni di attuazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le firme apposte su questo contratto, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente dal richiedente le cui generalità sono state perfettamente riportate sullo stesso contratto. | L’incaricato | Xxxxx e data |