della Convenzione concernente il contratto
Protocollo addizionale
della Convenzione concernente il contratto
di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica
Concluso a Ginevra il 20 febbraio 2008
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 2009 Entrato in vigore per la Svizzera il 5 giugno 2011
Le Parti del presente Protocollo,
essendo Parti della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), fatta a Ginevra, il 19 maggio 19561,
desiderose di completare la suddetta Convenzione al fine di facilitare la compila- zione opzionale della lettera di vettura mediante i processi impiegati per la registra- zione e il trattamento elettronico dei dati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente Protocollo si intende:
per «Convenzione», la Convenzione concernente il contratto di trasporto internazio- nale di merci su strada (CMR);
per «comunicazione elettronica», l’informazione registrata, inviata, ricevuta o con- servata con mezzi elettronici, ottici, numerici o con mezzi equivalenti atti a rendere accessibile l’informazione comunicata per l’ulteriore consultazione;
per «lettera di vettura elettronica», una lettera di vettura emessa mediante una comu- nicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione, com- prese le indicazioni logicamente associate alla comunicazione elettronica sotto forma di dati allegati o altrimenti connessi a tale comunicazione elettronica al mo- mento della sua elaborazione o in una fase ulteriore, in modo da risultarne parte integrante;
per «firma elettronica», i dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione.
RU 2011 1925
1 RS 0.741.611
Art. 2 Campo d’applicazione e portata della lettera di vettura elettronica
1. Fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, la lettera di vettura di cui alla Convenzione come pure qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione concernente l’esecuzione di un contratto di trasporto cui si applica la Convenzione possono essere compilati mediante comunicazione elettroni- ca.
2. Una lettera di vettura conforme al presente Protocollo sarà considerata equiva- lente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione e pertanto avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti di quest’ultima.
Art. 3 Autenticazione della lettera di vettura elettronica
1. La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L’affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica:
a. è connessa esclusivamente al firmatario;
b. permette di identificare il firmatario;
c. è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo; e
d. è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
2. La lettera di vettura elettronica può altresì essere autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica è stata compilata.
3. Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo.
Art. 4 Condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica
1. La lettera di vettura elettronica contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura di cui alla Convenzione.
2. Il procedimento impiegato per compilare la lettera di vettura elettronica deve garantire l’integrità delle indicazioni che essa contiene a partire dal momento in cui è stata compilata per la prima volta nella sua forma definitiva. L’integrità delle indicazioni è garantita se queste ultime rimangono complete e non sono alterate, ad eccezione di ogni aggiunta e modifica effettuata nel corso normale della comunica- zione, conservazione e consultazione.
3. Le indicazioni contenute nella lettera di vettura elettronica possono essere com- pletate o modificate nei casi ammessi dalla Convenzione.
4. La procedura impiegata per completare o modificare la lettera di vettura elettro- nica deve permettere di rilevare qualsiasi complemento o modifica e assicurare la conservazione delle indicazioni originali della lettera di vettura elettronica.
Art. 5 Attuazione della lettera di vettura elettronica
1. Le parti interessate all’esecuzione del contratto di trasporto stabiliscono di comu- ne accordo le procedure e la loro attuazione al fine di conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo e della Convenzione, segnatamente per quanto concerne:
a. il metodo per compilare e consegnare la lettera di vettura elettronica alla par- te abilitata;
b. l’assicurazione che la lettera di vettura elettronica mantiene la sua integrità;
c. il modo in cui il titolare dei diritti derivanti dalla lettera di vettura elettronica può dimostrare che ne è effettivamente il titolare;
d. il modo in cui è data conferma che la riconsegna al destinatario ha avuto luogo;
e. le procedure che permettono di completare o di modificare la lettera di vet- tura elettronica; e
f. le procedure che permettono un’eventuale sostituzione della lettera di vettura elettronica con una lettera di vettura compilata con altri mezzi.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 devono essere menzionate nella lettera di vettura elettronica e poter essere facilmente verificate.
Art. 6 Documenti che completano la lettera di vettura elettronica
1. Il vettore rilascia al mittente, su domanda di quest’ultimo, una ricevuta delle merci e qualsiasi indicazione necessaria per identificare la spedizione e per accedere alla lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo.
2. I documenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera g e all’articolo 11 della Convenzione possono essere forniti dal mittente al vettore sotto forma di comunica- zione elettronica se esistono in tale forma e se le parti hanno convenuto le procedure atte a stabilire una connessione tra questi documenti e la lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo, in modo da garantirne l’integrità.
Disposizioni finali
Art. 7 Firma, ratifica, adesione
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Paesi firmatari della Convenzione, o Parti contraenti della medesima, che sono Paesi membri della Commissione econo- mica per l’Europa oppure che sono ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.
2. Il presente Protocollo è aperto alla firma a Ginevra dal 27 al 30 maggio 2008 compresi e, dopo questa data, nella sede delle Nazioni Unite a New York fino al 30 giugno 2009 compreso.
3. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte dei Paesi firmatari ed è aperto all’adesione dei Paesi non firmatari, di cui al paragrafo 1 del presente arti- colo, che sono Parti contraenti della Convenzione.
4. I Paesi in grado di partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l’Europa, in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione, e che hanno aderito alla Convenzione possono divenire Parti del presente Protocollo aderendovi dopo la sua entrata in vigore.
5. La ratifica o l’adesione ha luogo con il deposito di uno strumento presso il Segre- tario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
6. Ogni strumento di ratifica o di adesione, depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo adottato conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 riportato qui di seguito, si applica al testo del Protocollo come modificato dall’emendamento.
Art. 8 Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei Paesi menzionati al paragrafo 3 dell’articolo 7 del presente Protocollo hanno deposi- tato i loro strumenti di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Paese che lo ratifichi o vi aderisca dopo che cinque Paesi hanno deposi- tato i loro strumenti di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Paese.
Art. 9 Denuncia
1. Ogni Parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notifica- zione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notificazione.
3. Ogni Paese che cessa di essere Parte contraente della Convenzione cessa alla stessa data di essere Parte contraente del presente Protocollo.
Art. 10 Abrogazione
Ove, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, in seguito a denuncia il nume- ro delle Parti contraenti divenga inferiore a cinque, il presente Protocollo cessa di essere in vigore a decorrere dalla data in cui abbia effetto l’ultima di tali denunce. Il Protocollo cessa parimenti di essere in vigore a decorrere dalla data in cui la Con- venzione stessa cessa di essere in vigore.
Art. 11 Divergenze
Qualsiasi divergenza fra due o più Parti contraenti sull’interpretazione o l’applica- zione del presente Protocollo, che le Parti non abbiano potuto regolare mediante negoziati o in altro modo, può, a richiesta d’una delle Parti contraenti interessate,
essere portata avanti la Corte internazionale di giustizia per essere risolta dalla stessa.
Art. 12 Riserve
1. Al momento di firmare o di ratificare il presente Protocollo o di aderirvi, ogni Paese può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di non considerarsi vincolato dall’arti- colo 11 del presente Protocollo. Le altre Parti contraenti non sono vincolate dall’arti- colo 11 del presente Protocollo nei confronti di una Parte contraente che abbia formulato tale riserva.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere revocata in qualsiasi momento mediante notificazione indirizzata al Segretario generale del- l’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Nessun’altra riserva al presente Protocollo è ammessa.
Art. 13 Emendamenti
1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo.
2. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE- ONU) che la esaminerà e deciderà in merito.
3. Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull’emendamento proposto, l’adozione di quest’ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione econo- mica per l’Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari.
4. Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario gene- rale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all’emendamento proposto.
5. L’emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un’obie- zione, l’emendamento proposto rimane senza effetto.
6. Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emenda- mento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa notifica quanto prima l’emendamento proposto al nuovo
Paese divenuto Parte contraente. Quest’ultimo può rendere note al Segretario gene- rale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all’emen- damento proposto.
7. Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra ripor- tato.
8. Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale.
Art. 14 Convocazione di una conferenza diplomatica
1. Dopo che il presente Protocollo è entrato in vigore, ogni Parte contraente può, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, domandare la convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere il presente Protocollo. Il Segretario generale notifica tale domanda a tutte le Parti contraenti e, qualora nel termine di quattro mesi dalla sua notificazione almeno un quarto delle Parti contraenti gli abbia comunicato il proprio consenso a tale doman- da, convoca una conferenza per la revisione.
2. Se una conferenza è convocata in conformità del paragrafo precedente, il Segreta- rio generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termi- ne di tre mesi, le proposte che esse desiderano che siano esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti l’ordine del giorno provvi- sorio della conferenza, come pure il testo delle proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza.
3. Ad ogni conferenza convocata in conformità del presente articolo, il Segretario generale invita tutti i Paesi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 dell’articolo 7 del presente Protocollo.
Art. 15 Notificazioni ai Paesi
Oltre alle notificazioni previste negli articoli 13 e 14, il Segretario generale del- l’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi previsti nel paragrafo 1 dell’articolo 7 di cui sopra, come pure ai Paesi divenuti Parti contraenti del presente Protocollo in virtù dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 7:
a. le ratifiche e adesioni in virtù dell’articolo 7;
b. le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all’articolo 8;
c. le denunce in virtù dell’articolo 9;
d. l’abrogazione del presente Protocollo conformemente all’articolo 10;
e. le dichiarazioni e notificazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 12.
Art. 16 Depositario
L’originale del presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia autenticata a ognuno dei Paesi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 dell’articolo 7 del presente Protocollo.
Fatto a Ginevra il venti febbraio duemilaotto, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Proto- collo.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 9 febbraio 20212
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Belarus | 7 febbraio | 2019 A | 8 maggio | 0000 |
Xxxxxxxx | 15 settembre | 2010 A | 5 giugno | 2011 |
Ceca, Repubblica | 14 aprile | 2011 A | 13 luglio | 2011 |
Danimarca a | 28 giugno | 2013 A | 26 settembre | 0000 |
Xxxxxxx | 2 novembre | 2016 A | 31 gennaio | 2017 |
Finlandia | 11 gennaio | 2019 | 11 aprile | 2019 |
Francia | 5 ottobre | 2016 A | 3 gennaio | 2017 |
Iran* | 8 novembre | 2017 A | 6 febbraio | 2018 |
Lettonia | 3 febbraio | 2010 | 5 giugno | 2011 |
Lituania | 7 marzo | 2011 | 5 giugno | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 26 dicembre | 2017 A | 26 marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 14 marzo | 2018 A | 12 giugno | 2018 |
Norvegia | 11 giugno | 2020 | 9 settembre | 2020 |
Oman* | 23 settembre | 2020 A | 22 dicembre | 2020 |
Paesi Bassi b | 7 gennaio | 2009 | 5 giugno | 2011 |
Polonia | 13 giugno | 2019 A | 11 settembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 26 settembre | 2019 A | 25 dicembre | 2019 |
Regno Unito | 20 dicembre | 2019 A | 19 marzo | 2020 |
Romania | 14 marzo | 2019 A | 12 giugno | 2019 |
Russia | 6 marzo | 2018 A | 4 giugno | 2018 |
Slovacchia | 21 febbraio | 2014 A | 22 maggio | 0000 |
Xxxxxxxx | 15 agosto | 2017 A | 13 novembre | 2017 |
Spagna | 11 maggio | 2011 A | 9 agosto | 2011 |
Svezia | 9 marzo | 2020 | 7 giugno | 2020 |
Svizzera | 26 gennaio | 2009 | 5 giugno | 2011 |
Tagikistan | 9 luglio | 2019 A | 7 ottobre | 2019 |
Turchia* | 31 gennaio | 2018 A | 1° maggio | 2018 |
Ucraina* | 10 luglio | 2020 A | 8 ottobre | 2020 |
Uzbekistan | 16 ottobre | 2020 A | 14 gennaio | 2021 |
* Riserve e dichiarazioni Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: xxxx://xxxxxxxx.xx.xxx/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx. | ||||
a Il Prot. non si applica alle Isole Xxxxxxx e alla Groenlandia. | ||||
b Per il Regno in Europa. |
2 RU 2011 1925; 2014 3285; 2016 3863; 2018 1259; 2019 3299; 2020 3341; 2021 82.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all’indirizzo seguente: xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xx/xx/Xxxxxx.