OGGETTO DELL' APPALTO
Art. l
OGGETTO DELL' APPALTO
ha per oggetto i lavori a contratto aperto per manutenzione e pronto intervento dell’edificio adibito a sede dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara sito in Xxx Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx nella consistenza qualitativa e quantitativa indicata nel presente foglio patti e condizioni.
Le indicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui al successivo art. 6 ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa, e le caratteristiche di esecuzione.
Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO ( IVA ESCLUSA)
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad
€ 20.000,00 ( Euro ventimila.).
L’importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, già incluso nelle cifre sopra indicate, ammonta a € 600,00 (Euro seicento) e non è soggetto a ribasso d'asta. .
Le somme a disposizione dell' Amministrazione ammontano ad €. 4.400,00 di cui : 4.000,00 per IV A al 20%, € 400,00 per competenze tecniche (compresi oneri riflessi). Il totale complessivo è pari ad €. 4.400,00.
CATEGORIE | IMPORTO EURO | % |
OG1 - Categoria prevalente | 20.000,000 | 100% |
L'importo contrattuale è distinto, nei vari gruppi delle lavorazioni complessive, come indicato nel prospetto che segue:
Trattandosi di 1avori di manutenzione ed in alcuni casi di pronto intervento, lavori comunque non facilmente
N | GRUPPI DI LAVORAZIONI Scavi, rinterri e demolizioni- consolidamenti- murature, tramezzi, vespai - pavimentazioni e rivestimento - opere in ferro - infissi - intonaci - marmi - coloriture impermeabilizzazione, coibentazione, controsoffitti ed opere varie di finimento per 1avoli edili - impianto elettrico per interni - Impianti idrici ed igienico sanitari- demolizione e rimozione in genere sarciture, di lesioni in genere,. revisione di lastrici solari | IMPORTO EURO Tot. € 20.000,00 |
quantificabili con
largo anticipo in fase progettuale , tenendo conto soprattutto del tempo che intercorre tra la normale procedura per la progettazione , affidamento e l’inizio dei lavori , il presente appalto viene inteso a “Contratto Aperto” ai sensi dell’art. art. 24 ter della Legge l09/94 coordinata con la L.R.S. 7/2002 e 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni
Pertanto ne1rispetto del DECRETO PRESIDENZLIALE 26 novembre 2004 "Nuovo Prezzario Generale per le Opere Pubbliche nella Regione Siciliana supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. (parte I) n.
56 del 31/12/2004 (n.41), il Direttore dei Lavori potrà disporre le quantità e qualità di 1avori necessari alla buona riuscita dei lavori stessi, senza alcun limite minimo o massimo, per ogni singolo articolo del prezzario
Si presume che l'impiego della mano d'opera non supera l'importo di € 3.800,00 pari al 19% dei lavori.
Non necessita il piano di sicurezza in quanto ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.P.R. 494/96, non occorre la designazione del Coordinatore per la sicurezza.
Qualora durante l'esecuzione dei lavori risulti necessario eseguire categorie di lavoro ricadenti nella categoria dell’obbligo della designazione, l'impresa appaltatrice provvederà a proprie cure e spese a presentare il piano di sicurezza firmato dal suo tecnico regolarmente abilitato.
L'Appaltatore accetta tale forma contrattuale senza avere nulla a pretendere, sia nel caso di articoli a fornitura
zero che nel caso di articoli che venissero richiesti in quantità elevate.
Nel caso di richiesta di particolari lavori cui necessita la fornitura di materiali e manodopera, l'appaltatore accetta fin d'ora che per la fornitura dovrà anticipare là somma al fornitore la quale sarà compensata alla presentazione di fattura aumentata , mentre la manodopera e/o i noli saranno compensati a liste settimanali applicando le tariffe riportate di seguito nell' elenco prezzi.
Art.3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
3.1 DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
A) Pronto intervento
- Lavori volti esclusivamente ad eliminare situazioni di pericolo incombente compresa la salvaguardia dell’utenza degli uffici e del personale;
- Puntellamento e demolizione di parti pericolanti;
- Sgombero, rimozione di materie ed analoghi interventi a tutela della pubblica incolumità;
- Eliminazione guasti agli impianti idrici - sanitari, fognari ed elettrici nonché il ripristino di pavimenti, la sistemazione degli infissi , impermeabilizzazione, riparazione della copertura ;
B) Manutenzione
- Lavori volti a mantenere in efficienza e in buono stato l’edificio della sede dell’Ente;
- Manutenzione degli impianti: lavori necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
Art. 4
VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA - CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
4.0 GENERALITA'
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell' interesse della buona riuscita e dell' economia dei lavori, senza che l' Appaltatore possa trame motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie,
non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.
Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare dalla Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell' eventuale danno all' Ente appaltante.
4.1 MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE
4.1.1 Le varianti in corso d' opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare , senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’0pera o di sue parti sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso dopera, o di rinvenimenti imprevisti. o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile; d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell' opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’'Osservatorio e al progettista.
4.1.2 I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti. dalle Stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma. l, lel1era d).
4.1 .3 Non sono considerati varianti ai sensi del comma l gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e a1 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell' Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua. funzionalità semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali. varianti. non può superare, rispettivamente, il 10 percento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione alla voce imprevisti.
4.1.4 Ove le varianti. di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova. gara alla quale è invitato 1'aggiudicatario iniziale.
4.1.5 La risoluzione del contratto ai sensi dal presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
4.1.5-bis Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle nonne di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 5
OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, alla osservanza delle seguenti statuizioni:
a) — Legge 20/03/1865, n° 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente
lettera c).
b) - Legge Quadro 11/02/1994, n°109 (con successive modifiche ed integrazioni).
c) - Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 21/12/1999, n° 554.
d)- Capitolato Generale d'Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n° 145. Così come recepiti con L.R. 02/08/2002, n° 7.
Art 6
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti documenti:
a) - Le Leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b)- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella. Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
e) - Le nonne emanate dal C.N.R., le nonne U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente
Capitolato,
d)- L'Elenco dei Prezzi Unitali;
e) - II Programma dei. Lavori (se ed in quanto predisposto);
f) - II Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Generale di Sicurezza quando previsti ai sensi del D.L.
14/08/1996, n° 494 e successive modificazioni ed integrazioni od il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di
Sicurezza di Coordinamento e del Piano Generale di Sicurezza, qualora non previsti dal Decreto sopra citato; g)- II Piano Operativo di Sicurezza;
h) - I seguenti disegni :
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell’ordine che crederà, più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Art.7
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
La cauzione provvisoria, definitiva e le coperture assicurative inerenti l'opera sono quelle previste dall'alt. 30 della Legge 109/1994, così come recepita con L.R 02/08/2002, n° 7.
Art. 8
STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. La relativa approvazione., per i casi di cui al 2° comma dell'art. 109 del Regolamento, avverrà entro sessanta giorni dalla stipula.
Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l'Appaltatore pota svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato all'Amministrazione. Di contro l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.
In nessun caso si procederà alla stipula del contralto se il Responsabile del procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, dal permanere delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori.
9.1 CONSEGNA IN GENERALE
Art.9
CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori all'Appaltatore deve avvenire non oltre quarantacinque giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell'offerta.
Nei casi di urgenza la consegna verrà effettuata subito dopo l'aggiudicazione definitiva.
Si richiamano le norme prescritte nel Regolamento di Attuazione della Legge 109/94 e del Capitolato Generale d'Appalto cosi come recepiti con L.R. 02/08/2002, n°7 Ai sensi dell'art.14 della
L.R.n. 19 del 31.03.1972, il primo Verbale di Consegna deve essere redatto non oltre venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.
La consegna dei lavori potrà comunque essere effettuata sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 337 della Legge 20.03.1865, n. 2248, all. F.
I vari lavori da eseguire sono di volta in volta ordinati dal Direttore dei Lavori all'appaltatore a mezzo di apposito Ordine di Servizio, da adesso in poi denominato "ODS", in esso sono descritti i lavori da eseguire ed indicati il luogo o i luoghi, la data di inizio, il numero di operai e i mezzi da impiegare nei caso di lavori in economia, la data entro la quale i lavori devono essere completati.
Gli "ODS" saranno consegnati a mano all'appaltatore o suo delegato od inviati con lettera o fax al domicilio conti attuale.
Copia degli "ODS" deve essere restituita al Direttore dei Lavori, firmata dall'appaltatore in segno di ricevuta ed accettazione, entro 5 giorni dalla data di ricezione o seduta stante nei casi di consegna "brevi manu". Nessun lavoro può essere iniziato ed eseguito senza la preventiva accettazione del corrispondente "ODS".
A tal uopo l'appaltatore dovrà contattare il Direttore dei Lavori settimanalmente, nei giorni concordati e fissati nel verbale di consegna a mezzo telefono o di presenza o tramite personale tecnico qualificato, alle sue dipendenze, munito di delega, per ricevere o discutere sugli ODS per i lavori realizzati o da realizzare.
Se l'appaltatore non restituisce entro 5 giorni dal ricevimento copia del "ODS" in segno di ricevuta, sarà applicata una penale di Euro 77,47 per ogni giorno di ritardo, trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni il D.L. promuoverà il procedimento per la rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'appaltatore richieda la modifica di alcuni degli elementi contenuti nel "ODS".
L'impresa, per i lavori in economia, non può impiegare più operai o mezzi di quanti richiesti dal Direttore dei Lavori, pena la non contabilizzazione degli operai e mezzi in più.
Analogamente se impiegherà meno operai di quelli richiesti sarà applicata una penale di Euro 15,49 per ogni giorno lavorativo e per ogni operaio in meno.
La. stessa penale di Euro 15,49 al giorno, sarà applicata per ogni giorno lavorativo per il ritardato impiego di mezzi o attrezzature a nolo, e non saranno pagati gli operai presenti che tali mezzi o
attrezzature a nolo dovevano impiegare.
E' facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'impresa, qualora gravi o urgenti motivi io richiedano, di procedere all'esecuzione di determinati lavori nelle ore notturne o in giorni festivi.
9.2 INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO
L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre quindici giorni dal verbale di consegna.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 202,00. ('Euro duecentodue/00).
Ove il ritardo dovesse eccedere i quaranta giorni dalla data di consegna si tara luogo alla risoluzione dei contratto ed all'incameramento della cauzione.
Art. 10
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO
II tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporali, resta fissato in giorni 365 (treceritosessantacinque) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna.
In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura, dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili. Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevisti casi di effettiva forza maggiore., ivi compresi gli
scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del Regolamento, il periodo di ritardo, a norma dell'ari. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art.45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.
Art. 11
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione., a norma dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art.133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che la hanno determinata.
Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 22 del presente Capitolato. Si richiama l'art 25 del Capitolato Generale d'Appalto.
Art.. 12
PAGAMENTI IN ACCONTO
12.1 LAVORI IN GENERALE
In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 1.000,00 (Euro mille/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale.
L'importo minimo che da diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni potrà essere derogato.
Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei Lavori come prescritto.
La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fidejussoria e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del Certificato dei collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art 1666, 2° comma, del Codice Civile.
Si richiamano gli artt. 26 e 28 della Legge 11/02/1994 n° 109, art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto, gli arti 102 e 116 del Regolamento e dell'art. 7 del presente Capitolato.
12.2 LAVORI A MISURA
La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.
12.3 LAVORI A CORPO (FORFAIT)
La contabilizzazione dei lavori a corpo (o forfait) sarà effettuata, al netto del ribasso del contratto, in base alle percentuali indicate nella Tab. 1.1, con l'avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al laverò eseguito.
12.4 COMPENSO A CORPO
L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, vena corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti.
Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.
Con la sottoscrizione del contratto pertanto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d'appalto, anche con la somma di cui la presente titolo, se prevista,significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l'Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.
12.5 MATERIALI IN CANTIERE
A. discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori potranno , ai sensi e nei limiti dell’art. 28 del Capitolato Generale , essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alla aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d’opera.
Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.
12.6 LAVORI IN ECONOMIA
Le somministrazioni di operai e di materiali per i lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.
Art.13
DANNI
13.0 GENERALITA’
Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose.
Sarà altresì a totale carico dell’Appaltatore l'onere per E ripristino di opere od E risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VII del Regolamento.
13.1 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, E danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi sì siano già verificati.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20/03/1865, n°2248 e dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.
Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo dì contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare E danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
Art. 14
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute, ove 1" Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tale operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio., scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Art.15
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO
15.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
L'Appaltatore non avrà, diritto allo scioglimento del contratto né ad alcune indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).
15.2 CONTO FIN ALE
La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del regolamento, nel termine di mesi uno dalla data di ultimazione.
Entro lo stesso termine detta contabilità verri trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.
15.3 COLLAUDO
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi quattro dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi due dall'inizio con remissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 192, comma 3 del Regolamento.
Il Certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro mesi tre data di ultimazione, dei lavori.
L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi
eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria ('anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.
Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all'art. 197 del citato Regolamento, l'Appaltatore sarà, tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per 'eventuale ritardo,verrà dedotta dal residuo credito.
Il Certificalo di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1069 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.
Si. richiama l'art. 207 del Regolamento.
Art. 16
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1609 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nei modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendentemente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi. per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativa, se occorre, estesi anche alle ore notturne.
Art.17
PROPRIETÀ' DEGLI OGGETTI TROVATI
L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la stona, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.
L'Appaltatore non potrà in nessun caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale.
Art..18
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazione previste dalle, tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze. Si richiama l’art. 27 del Capitolato Generale d'Appalto.
Art. 19
DISCIPLINA NEI CANTIERI - DIREZIONE TECNICA
L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le nonne di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.
La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale.
La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento dei direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo peri danni e le inadempienze causati da tali mancanze.
Art.20
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
20.1 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
L'Appaltatore è obbligalo ad applicare ai lavoratoli dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in. cui si svolgano i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contatti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie,-gratifica, natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del contratto anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
20.2 TUTELA DI LAVORATORI
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti Agenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.
Art. 21
ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
21.0 GENERALITÀ
L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivi non disciplini l'ipotesi del subappalto.
II fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell’ Amministrazione.
In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, L'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori., senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.
21.1 ONERI PARTICOLARI
L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltataci, dovranno trasmettere periodicamente all'Amministrazione, con cadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La Direzione dei Lavori avrà tuttavia facoltà, ai sensi dell'alt. 9 del D.P.C.M. 10/01/1991, n° 55 di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Art. 22
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
22.0 GENERALITÀ'
Oltre agli oneri di cui agli arti 5, o, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
22.1 La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti., comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessaria per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
22.2 L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
22.3 L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno dei cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privali, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
22.4 La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portata e sicurezza.
22.5 L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico.
I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
22.6 La vigilanza e guardia del cantiere, se richiesta nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutù i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od m corso di esecuzione e delle piantagioni.
Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
22.7 La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente l'igiene e la sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e nonne di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
22.8 La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
22.9 La fornitura di locali uso ufficio fin muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale dispone anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze ('luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di. allacciamento, di uso e di manutenzione.
22.10 La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
22.11 La tornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
22.12 Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’ esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai precedenti servizi.
22.13 La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti s personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
22.14 La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
22.15 II tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in generale.
22.16 Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
22.17 Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche,interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasponi speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni abilitazione di impianti, cauzioni, ecc.
Per difetto limane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
22.18 La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi., pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni.
Xxx l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile da ogni consulenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
22.19 II risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione appaltante ed il suo personale.
22.20 La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione., nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00x2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture che saranno stabilite dal Direttole Lavori secondo la normativa Agente.
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della Direzione Lavori, un numero di carrelli adeguato alla estensione del cantiere.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 130.00. Sarà inoltre applicata una pende giornaliera di € 13,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
22.21La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00.
22.22 L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
22.23 La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
22.24 L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
22.25 L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie
attrezzature, chel’ Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovrà essere provvisto della seguente attrezzatura:
- per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura, meccanica: una serie eli setacci della serie U.N.I., due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di Kg. 10 (con approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a 120° C., oltre gli accessori,
- per la determinazione dei limiti di liquidità, plasticità e ritiro: gli appositi apparecchi di Xxxxxxxxxx con i relativi accessori;
- per la determinazione della densità massima, dell'umidità ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Xxxxxxx Standard è modificato, con relativi accessori;
- per la determinazione della densità in sito, umidità e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonei.
22.26 L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettatone o di esecuzione.
22.27 La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
22.28 II carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
22.29 II ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia. garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
22.30 La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da. ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
22.31 L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
22.32 L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature., opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza diritto di compenso, per tatto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
22.33 La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.
22.34 L'assunzione di un Direttore del Cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza, professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori (vedi art. 19 del presente Capitolato).
22.35 La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni, ecc. che al riguardo fossero prescritti.
22.36 La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del Cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
22.37 Le indagini geognostiche e lo studio della portata dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
22.38 Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
22.39 L'osservanza delle nonne di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sai consentito.
22.40 La consegna e Fuso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
22.41 La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato nel precedente art. 10.
22.42 Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di
ogni parte e dì ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
22.43 Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorai! spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorati non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le norme a disposizione dell'Amministrazione.
22.44 Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
22.45 Le spese di conti-atto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e c o n s e g u e n t i a l l a stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottolo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,comma 2°, della Legge 23/08/1988 n°400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%.
L'affidamento in subappalto o m cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di variante in corso d'opera, all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione, appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni,
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzale in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31/05/1965 n° 575, e successive modificazioni.
Art. 25
FUSIONI E CONFERIMENTI
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice
fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall' avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n° 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli arti 8 e 9 della Legge 11/02/1994 n° 109.
Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi nella situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazione di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'ari. 10 sexies della Legge 31/05/1905 n° 575. e successive modificazioni.
Art. 2ó
PREZZI DI ELENCO – REVISIONE
2ó.0 GENERALITÀ
I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'elenco allegato al contratto. Essi comprendono:
a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi., ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego, a pie d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, infortuni ed accessori di ogni genere;
e) Per noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinali ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso;
d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell'art.5 del Capitolato Generale d'Appalto, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e de! presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.
2ó. 1 REVISIONE DEI PREZZI
L'Appaltatore ha. l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi s non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del C.C.
26.2 PREZZO CHIUSO
Per i lavori in appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza, tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni armo intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Art.27
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, delle rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori., la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi., procedimenti e dimensionamenti strutturati e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.
Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall'art.18 del Capitolato Generale d'Appalto.
Art. 28
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE
A norma dell'alt 4 del Capitolato Generale., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso T Amministrazione.
Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.
Art. 29
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio, e nel caso di Società, mediante appositi atti legali.
La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più. autorizzate.
Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall'ari. 115 del Regolamento.
Art.30
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
30.1 ACCORDO BONARIO
Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata, del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione entro novanta giorni dall'opposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario.
L'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta, delibererà in merito cori provvedimento motivato. Tale proposta, se accettata dall'Appaltatore, formerà oggetto di apposito Verbale di accordo xxxxxxx che sarà sottoscritto, su convocazione del Responsabile del Procedimento, dallo stesso Appaltatore. Con questo si determinerà la definizione di ogni contestazione insorta, sino a quel momento.
Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento.
Si richiamano sull'argomento l'art. 32 del Capitolato Generale e l'art. 149 del Regolamento.
30.2 ARBITRATO
Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contatto, la definizione delle stesse potrà essere deferita ad arbitri.
Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio sarà demandato ad un Collegio Arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici istituito presso l'Autorità di cui all'art. 4 della Legge 11/02/1994 n° 109 ( come successivamente modificata ed integrata).
30.3 GIUDIZIO ORDINARIO
Qualora il contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria che faccia riferimento alla risoluzione arbitrale, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà, ai sensi dell'art. 20 del C.P.C. AL Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
30.4 TEMPO DEL GIUDIZIO
Qualora l'Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo di giudizio ordinario od arbitrale, dovrà proporre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dai termini previsti dall'art. 33 del Capitolato Generale d'Appalto.
CAPITOLO III
QUALITA’, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI, DEI MANUFATTI E DELLE FORNITURE IN GENERE
Art. 31
CARATTERISTICHE E CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE - SCORPORI
31.1 MATERIALI E FORNITURE IN GENERE
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, GEI, UNEL,ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita alla nonna sostitutiva. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale.
Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo così come definiti nella Direttiva 89/l0ó/CEE. ovvero cerarmi a specifiche nazionali dei paesi ella comunità europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 89/l0ó/CEE. Tale equivalenza sarà accertata dal Ministero dei Lavori Pubblici., Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (v. in particolare il D.P.R.. 21/04/1993 n° 246).
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta 1’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore è comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire ed a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R. od UNI, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L'Appaltatore farà si che rutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc. i materiale e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di modifiche negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampale l'Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi, fermi restando gli oneri di cui al primo capoverso.
Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, .e
sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta, comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.
31.2 SCORPORO DELL'APPALTO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorporare dall'appalto determinati materiali e forniture, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi sotto qualunque titolo. Ove ricorresse tale evenienza, l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui al punto 27.29 del presente Capitolato.
CAPITOLO IV
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 32
NORME GENERALI
32.1 OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO
I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso contrattuale; tali prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
Nei prezzi netti contrattuali sono compresi s compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei tannini assegnati.
Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni., forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e le costruzioni in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare i lavori appaltati risponderla sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinati.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell'Appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell'art. 22 (Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Sicurezza); ogni spesa generale nonché l'utile dell'Appaltatore.
VALUTATONE E MISURAZIONE :
Le nonne di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.
Per gli appalti effettuati a forfait le stesse norme si applicheranno per valutazione delle eventuali quantità di lavoro risultanti in aumento od in detrazione a quelle compensate con il prezzo forfettario, a seguito di variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d'opera.
Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del conti-atto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell'Appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli fratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza, d'acqua (con l'onere dell'esaurimento).
L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Dilezione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.
Resta precisato peraltro che l'Appaltatore avrà comunque l'onere di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite, con le quote necessarie, in piante, prospetti, sezioni, eco. atte a sviluppare i necessari calcoli di contabilità correlati a elette misure da predisponi anch'essi a cura dello stesso Appaltatore. I disegni contabili ed i relativi calcoli saranno approntati su supporto magnetico ed almeno in duplice copia su idoneo supporto cartaceo.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero od a massa in relazione a quanto è previsto nell'Elenco Prezzi. I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se in sede di controllo dovessero rilevarsi misure superiori. Soltanto nel caso che la Direzione Lavori avesse ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione; in nessun caso saranno accettate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore.
Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti; restano comunque salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilità di ulteriori verifiche e di eventuali rettifiche.
32.3 LAVORI INCOMPLETI
Qualora determinate categorie di lavoro, per motivi diversi, non risultassero portate a completo compimento, e sempre che questo non fosse pregiudizievole per il complesso dell'appalto sotto l'aspetto della necessaria funzionalità generale, sarà facoltà della Direzione Lavori di accettarne la contabilizzazione opportunamente parzializzata o di escluderle dal conto finale. La valutazione sarà fatta caso per caso, ad insindacabile giudizio della stessa Dilezione.
Art. 33
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia ed i noleggi., ove non espressamente previsti in progetto., saranno del tutto eccezionali e potranno verificarsi solo per i lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad impreciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.
33.1 MANO D'OPERA - MERCEDI
Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a nonna delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nel prezzo delta mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l’illuminazione dei
cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e Futile dell'Appaltatore.
33.2 NOLI
Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa, per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; 1" allontanamento delle stesse a fine lavori.
Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
33.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA
Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pie d'opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le spese necessaria per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi., ecc., facili a .misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, là mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa, ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.
Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal presente Capitolato e nell'ari. 28 dei Capitolato Generale.
Art. 34
VALUTATONE DEI LAVORI A MISURA
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso od altre in relazione comunque, a quanto è previsto nell'elenco prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori., lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a xxxxx dell'impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano s mano che si procederà alla esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che sai turno firmati dagli incaricali della direzione
dei lavori e dall'impresa. Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione di operazioni di collaudo.
I conduttori saranno pagati a metro lineare di materiale fornito e messo in opera, con il prezzo unitario di cui all'elenco.
In tale prezzo oltre alla fornitura, saranno compresi anche gli oneri derivanti dagli sfridi e dalle giunzioni.
Art. 35
ELENCO PREZZI
- OPERE COMPIUTE
Tutti i lavori saranno pagati a misura in base ai prezzi, previsti dal Decreto Presidenziale 26 novembre 2004 "Nuovo prezzario generale per le Opere Pubbliche nella Regione Siciliana" Supplemento Ordinario n. 2 alla G.U.R.S. (parte I) n. 56 del 31/12/2004 (n.41 ) sotto la riduzione del ribasso d'asta oltre ai seguenti prezzi :
MANO D'OPERA
Per OPERAIO SPECIALIZZATO si intende 1'operaio specializzato muratore, fabbro, falegname elettricista, idraulico ed impiantista in quanto tale risulta dalla assunzione, dal libretto di lavoro e dai libri paga e n1atricola.
Per OPERAIO QUALIFICATO si intende 1'operaio qualificato muratore, fabbro, falegname elettricista, idraulico ed impiantista in quanto tale risulta dal1a assunzione, dal libretto di lavoro e dai libri paga e matricola.
Per OPERAIO COMUNE si intende 1'operaio comune in genere aiutante del muratore, fabbro, falegname elettricista, idraulico ed i111piantista, in quanto tale risulta dalla assunzione, dal libretto di lavoro e dai libri paga e matricola.
B l) OPERAIO SPECIALIZZATO euro/ora 21,00
B2) OPERAIO QUALIFICATO euro/ora 20,12
B3) OPERAIO COMUNE euro/ora 18,55
Nei prezzi è inteso pure l'onere di tutto quanto occorre per dare 1e singole categorie di lavoro eseguiti e completi, secondo le migliori regole d'arte ed in conformità alle prescrizioni del presente .
Il Progettista :