Convenzione
Convenzione
per la prestazione dei servizi di telefonia mobile,
ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2007 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
- Telecom Italia S.p.A., sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, capitale sociale Euro 00.000.000.000,70=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Parco de’ Medici, n. 61 in persona del procuratore speciale Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusta procura speciale del 24/09/2007, autenticata dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, notaio in Milano, repertorio n. 71837, raccolta n° 6786 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza
del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle
Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, in un unico lotto, ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 92 del 08/08/2007 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-149 del 04/08/2007;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, ivi incluso il il “Piano dettagliato della copertura” del servizio sul territorio nazionale, documentazione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro 35.000.000,00= (euro trentacinquemilioni/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro 150.000,00= (euro
centocinquantamila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il “Piano della Copertura” (allegato 3.1 dell’Offerta Tecnica) ed il “Piano dettagliato della copertura”, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Modello di Ordinativo di Fornitura); l’Allegato “E” (Corrispettivi e tariffe), l’Allegato “F” (Condizioni Generali).
Articolo 2 Altre Definizioni
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “F”;
e) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione dei servizi, relativamente al singolo Contratto attuativo della Convenzione;
f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
g) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive;
h) Utenza/e: un’utenza corrisponde ad una SIM che eroga il servizio voce e/o i servizi dati; ai soli fini del calcolo relativo all’esaurimento del quantitativo massimo, si considera 1 (una) utenza anche la doppia SIM assegnata per usi diversi alla stessa persona (a titolo esemplificativo, una per voce e una su pc per dati).
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
Articolo 3
Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai
contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Articolo 4 Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di servizi di telefonia mobile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi:
a) servizi di telefonia, sms/mms e funzioni associate, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 4 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi di messaggistica e posta elettronica avanzata in mobilità, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 7 del Capitolato Tecnico
b) servizi di raccolta, instradamento e consegna del traffico interno dell’Amministrazione diretto verso rete mobile (c.d. Servizio fisso-mobile), come meglio descritto e alle condizioni stabilite nella sezione 5 del Capitolato Tecnico,
c) servizi di trasmissione dati, come meglio descritto e alle condizioni stabilite nella sezione 6 del Capitolato Tecnico,
d) servizi di wifi pubblico per utenze mobili quale servizio aggiuntivo di cui alla sezione 8 del Capitolato Tecnico, offerto dal Fornitore, come meglio descritto e alle condizioni stabilite in Offerta tecnica,
e) fornitura di SIM e noleggio di terminali radiomobili, come meglio descritto e alle condizioni stabilite nella sezione 9 del Capitolato Tecnico,
f) servizi di customer care, supporto, manutenzione e sicurezza, come meglio
descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 10 del Capitolato Tecnico,
g) servizi di rendicontazione e fatturazione, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 11 del Capitolato Tecnico,
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 280.000 (duecentoottantamila) Utenze.
3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
4. Le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere e il Fornitore sarà obbligato a fornire, un numero di apparati radiomobili portatili – in noleggio - al massimo pari al numero complessivo di Utenze attivate. I terminali radiomobili potranno essere richiesti al momento dell’attivazione del servizio per l’Utenza specifica, oppure successivamente, entro tuttavia il periodo di durata, eventualmente prorogata, della presente Convenzione. Resta intesto che i terminali radiomobili potranno essere richiesti durante tutto il periodo sopra indicato, anche qualora il massimale, eventualmente incrementato ai sensi del successivo comma, si esaurisse prima della scadenza della durata della Convenzione o dell’eventuale periodo di proroga.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti (di un quinto) in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti, anche ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985. In tal caso, nei limiti del quantitativo così incrementato, potranno essere emessi Ordinativi di Fornitura per la fornitura di tutti i servizi richiesti, ivi inclusi la fornitura di SIM e il noleggio e la manutenzione di terminali radiomobili.
Articolo 5 Durata
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 08/04/2008; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi,
previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
3. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata a decorrere dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile sino al termine del 6° (sesto) mese successivo alla scadenza della durata della Convenzione medesima (24 mesi o 30 mesi, in caso di proroga); peraltro, nel periodo di validità dei Contratti di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere, anche se è scaduto il periodo di adesione della Convenzione, tutti i servizi previsti, compreso il servizio di manutenzione, ad eccezione della fornitura di nuove SIM, del noleggio di nuovi terminali, nonché i servizi “fisso- mobile”, i servizi di accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione, i servizi aggiuntivi, i servizi di messaggistica SMS avanzati ed i servizi di push e-mail.
Articolo 6
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24 e per 7 giorni a settimana, quindi, compresi gli orari ed i giorni non lavorativi;
b) garantire la copertura dei servizi di telefonia mobile pari almeno ai limiti minimi previsti alle sezioni 3.2.1 e 3.2.2 del Capitolato Tecnico; il rispetto di tali limiti è condizione essenziale dell’affidamento per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura; pertanto, in difetto di tale copertura, l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., oltre all’applicazione delle penali di cui oltre, potranno dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la Convenzione, fermo restando il
diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A.; peraltro, qualora il Fornitore abbia comprovato la copertura del territorio attraverso accordi stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il Fornitore medesimo risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso quale altra parte degli accordi di cui sopra;
c) effettuare, su richiesta di Consip S.p.A., verifiche straordinarie di copertura territoriale dei servizi di telefonia mobile, e a consegnare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla predetta richiesta di verifica, le relative relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
d) fornire, ai canoni ed alle tariffe indicati nell’Offerta Economica, i servizi di cui alla Convenzione, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse;
e) garantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, senza oneri per le Amministrazioni Contraenti, entro i termini indicati nelle sezioni
12.1 e 12.2 del Capitolato Tecnico, così come descritto nella sezione 12 del Capitolato Tecnico;
f) eseguire tutte le attività propedeutiche alla prima attivazione ed alle successive attivazioni, dettagliatamente descritte nella sezione 12 del Capitolato Tecnico e nei termini indicati nella predetta sezione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
g) attivare, qualora richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, il servizio di fatturazione separata entro il termine di n. 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta, se inviata xxx xxx, xx xxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) ore dalla richiesta, se inviata via web (sezione 12.4 del Capitolato Tecnico), pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
h) attivare i servizi “fisso-mobile”, qualora richiesto dalle Amministrazioni/Enti, con le modalità indicate nella sezione 12.6;
i) applicare sulle utenze le variazioni di profilo con le modalità indicate nella sezione 12.5 del Capitolato Tecnico, entro 5 (cinque) giorni solari, in caso di richiesta inviata xxx xxx, x xxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) ore solari, in caso di richiesta
inviata via web ovvero formulata al contact center e, in tutti i casi, comunicare l’avvenuta attivazione delle modifiche richieste entro le successive 24 (ventiquattro) ore solari, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
j) garantire i servizi di telefonia vocale, SMS/MMS ed i servizi di trasmissione dati mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione del servizio;
k) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, resa disponibile all’atto di stipula della presente Convenzione, alle Amministrazioni Contraenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione;
l) manlevare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso delle apparecchiature oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
m) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati;
n) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
o) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
p) a non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;
q) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli
Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
r) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
s) eseguire il servizio di Wifi pubblico per utenze mobili quale servizio aggiuntivo offerto in sede di Offerta Tecnica, nei tempi e nelle modalità con cui si è impegnato alla loro attivazione ed erogazione esclusivamente su richiesta delle Amministrazioni contraenti in relazione alle utenze da esse individuate.
2. Il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente e/o Unità Ordinante, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
3. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi da parte di soggetti in possesso del nulla osta stesso il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.
4. Il Fornitore si obbliga a produrre a Consip S.p.A., se richiesto da quest’ultima, copia per estratto dei contratti e/o accordi modificativi, integrativi e/o sostitutivi dei contratti di roaming (nazionale) in essere, previo impegno di Consip S.p.A. alla riservatezza sui contenuti eventualmente appresi dalla medesima, diversi da quelli specificamente riferiti alla copertura del servizio, attraverso la documentazione prodotta dal Fornitore.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
6. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., pena l’applicazione delle penali di cui oltre, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei
servizi prestati, tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 8 e nel Capitolato Tecnico.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.
Articolo 7
Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione
1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella sezione 12 del Capitolato Tecnico, tutto con le modalità ivi prescritte, nei seguenti termini, pena l’applicazione delle penali di cui oltre:
a) nel caso di prima attivazione, la consegna delle SIM, l’attivazione delle Utenze, l’applicazione del piano tariffario di Convenzione e la consegna degli eventuali terminali radiomobili richiesti dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), nel caso di Utenze in Mobile Number Portability la sola attivazione delle Utenze dovrà avvenire entro 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
c) nel caso di attivazione successiva, la consegna delle SIM, l’attivazione delle Utenze e la consegna degli eventuali terminali radiomobili richiesti dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Nell’ipotesi di Utenze in Mobile Number Portability, tale termine è di 30 (trenta) giorni solari ;
d) nel solo caso di attivazione successiva di nuove Utenze, corrispondenti cioè nuove numerazioni del Fornitore, qualora non sia richiesta la consegna di nuovi terminali radiomobili, la consegna delle SIM e l’attivazione delle
Utenze dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
e) il servizio di fatturazione separata (dual billing) dovrà essere attivato entro 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta, se inviata xxx xxx, xx xxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) ore dalla richiesta, se inviata via web;
f) il servizio fisso-mobile dovrà essere attivato, nel caso di Carrier Selection o Carrier Pre-Selection, entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, e/o entro il diverso termine previsto nella sezione
12.6 del Capitolato Tecnico; nel caso di Accesso diretto alla rete del Fornitore, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
g) il servizio di accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione Contraente dovrà essere attivato entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, nel caso di accesso attraverso connessione Internet, ed entro 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura nel caso di accesso mediante connessione dedicata;
h) i servizi di posta elettronica dovranno essere attivati o disattivati entro 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta, se inviata xxx xxx, xx xxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) ore dalla richiesta, se inviata via web;
i) il servizio di push e-mail dovrà essere attivato, nel caso in cui l’opzione scelta dall’Amministrazione preveda l’installazione di software specifico sul proprio server di posta, entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; nel caso in cui l’opzione scelta dall’Amministrazione non preveda l’installazione di software specifico sul proprio server di posta, entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
j) il servizio di messaggistica SMS dovrà essere attivato entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, o entro il diverso termine previsto nella sezione 12.9 del Capitolato Tecnico qualora si tratti di servizi di messaggistica SMS avanzati;
k) la consegna e l’attivazione della doppia SIM per le utenze richieste dall’Amministrazione Contraente e della SIM dati per applicazioni machine to machine dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
3. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale collaudo verrà effettuato dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, in tal caso, il Fornitore ne dovrà garantire e autocertificare l’esito positivo.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella sezione 14 del Capitolato Tecnico.
5. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
6. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” dei servizi e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione.
7. Nel caso di esito negativo del collaudo, ferma l’applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà effettuare nuovamente lo stesso nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione. L’applicazione delle penali è prevista anche in caso di mancato collaudo.
8. Nel caso di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché il servizio possa essere erogato correttamente, salve in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. Per quanto concerne la fornitura dei radiomobili e delle SIM, in ogni caso, resta inteso che l’accettazione della fornitura degli apparati radiomobili e delle SIM sarà subordinata alla verifica di
funzionalità dei medesimi da parte del Responsabili dell’Amministrazione Contraente e, qualora non perfettamente funzionanti, su richiesta del predetto Responsabile, il Fornitore, con le modalità indicate nella sezione 12.12 del Capitolato Tecnico, dovrà sostituire gli apparati entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla segnalazione e le SIM entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla segnalazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili, ivi inclusa la verifica della copertura del servizio sul territorio in ragione di quanto previsto nel paragrafo 14.3 del Capitolato Tecnico e quanto indicato dal Fornitore nel “Piano dettagliato della copertura” presentato ai fini della stipula della presente Convenzione.
Articolo 8
Servizi di manutenzione e servizi connessi
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi di sicurezza descritti nella sezione 10.4 del Capitolato Tecnico, con le modalità ed alle condizioni ivi descritte.
2. Il Fornitore è tenuto, altresì, a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nella sezione 10.3 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
3. Il servizio di manutenzione dei terminali radiomobili e delle SIM oggetto della presente Convenzione verrà effettuato presso i punti di assistenza messi a disposizione dal Fornitore e mediante Customer Care telefonico, e secondo le modalità ed i tempi previsti nelle sezioni 10.1 e 10.3 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e ferma rimanendo la facoltà per l’Unità Ordinante di utilizzare le scorte di terminali e SIM consegnata dal Fornitore. La predetta scorta, prevista nella sezione 9.2.2 del Capitolato Tecnico, deve essere costituita da un numero di apparati radiomobili e di SIM pari rispettivamente al 10% di apparati radiomobili ordinati per ciascuna categoria e al 5% delle SIM ordinate dall’Amministrazione Contraente, con arrotondamento all’unità superiore. Resta fermo l’obbligo del Fornitore di garantire i livelli minimi di
scorta sopra indicati, e come dettagliatamente definiti nella sezione 9.2.2 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. In particolare, dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire la presenza sul territorio nazionale di una rete di centri di assistenza presenti in almeno ogni capoluogo di Provincia, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, un apposito Customer Care e Contact Center telefonico dedicato alla presente Convenzione, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione, secondo le modalità e le condizioni stabilite nella sezione 10.1 del Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di Customer Care.
6. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
7. Con riferimento al servizio di rendicontazione e fatturazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, secondo le specifiche indicate nella sezione 11 del Capitolato Tecnico alle modalità e condizioni ivi stabilite e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, tutto nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
8. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini
indicati nella sezione 11 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip
S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip
S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
10. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
11. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio di nuovi report specifici, in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
12. Resta inteso che le comunicazioni di servizio tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore dovranno essere sostituite da comunicazioni elettroniche, anche attraverso la realizzazione di soluzioni informatiche weboriented su richiesta delle Amministrazioni medesime e di Consip.
Articolo 9 Livelli di servizio
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, quale parte integrante dell’Offerta Tecnica, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se
migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nelle sezioni 13 e 15 del Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. In particolare, con riferimento ai livelli di servizio, il Fornitore si obbliga ad intervenire, rimuovere il malfunzionamento e/o la sostituzione di schede SIM e di apparati radiomobili nel rispetto dei termini e modalità stabiliti:
• nella sezione 10.3.1 del Capitolato Tecnico, nelle ipotesi di difettosità delle schede SIM o degli apparati radiomobili,
• nella sezione 10.3.2 del Capitolato Tecnico, nelle ipotesi di furto o smarrimento di schede SIM o di apparati radiomobili;
• nella sezione 10.1.2 nelle ipotesi di tempi di risposta del Customer Care.
4. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di attivare funzioni di monitoraggio nei settori qualità dei servizi erogati e conduzione del progetto; da parte sua, il Fornitore dovrà rendere disponibile tutta la necessaria collaborazione attraverso la fornitura tempestiva dei dati necessari. In particolare è richiesto, in formato elettronico, un rapporto semestrale con il dettaglio degli interventi manutentivi effettuati su richiesta delle Amministrazioni Contraenti ed i parametri di qualità conseguita risultanti al Fornitore stesso.
5. Consip S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti si riservano di effettuare tutte le verifiche che riterranno opportune, addebitandone al Fornitore i relativi costi nel caso esse dimostrino la non completezza o correttezza dei dati ricevuti.
6. Il Fornitore dovrà produrre periodicamente report di avanzamento del progetto, indicando esplicitamente tutte le eccezioni e deviazioni dai piani di progetto. Ai fini del monitoraggio è inoltre richiesto mensilmente - il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati - l’invio in formato elettronico, a Consip S.p.A. dei dati relativi alle informazioni anagrafiche di tutte le Amministrazioni Contraenti e di tutti gli ulteriori dati indicati nel flusso di Datamart allegato alla presente Convenzione. Eventuali modifiche al Flusso di Datamart allegato alla presente Convenzione potranno essere concordate tra le parti mediante semplice scambio di corrispondenza tra il Responsabile Generale del Servizio ed il referente individuato da Consip.
Articolo 10
Corrispettivi e modalità di pagamento
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E.
2. Per una medesima Utenza, il Fornitore si impegna ad applicare le medesime condizioni ed i medesimi prezzi, di cui al precedente comma 1, per le chiamate eseguite a titolo personale dal dipendente dell’Amministrazione Contraente e che allo stesso dovranno essere addebitate (dual billing).
3. Tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli per i quali è prevista espressamente una quotazione separata, sono inclusi nel pagamento del canone.
4. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui ai precedenti articolo 2 “Definizioni” ed articolo 7, comma 6.
5. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 65101432, intestato a Telecom Italia S.p.A. – Divisione Mobile, presso Banca di Roma, Filiale Torino 2, A.B.I. 03002, C.A.B. 01015, CIN Y, IBAN XX00X0000000000000000000000.
6. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 6 delle Condizioni Generali, il tasso di mora viene convenzionalmente stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
7. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 9, comma 9, delle Condizioni Generali, il Fornitore ha facoltà di non dare seguito a nuovi Ordinativi di Fornitura
emessi da una Amministrazione Contraente che sia in ritardo nel pagamento dei corrispettivi maturati in ragione di un contratto attuativo della presente Convenzione.
8. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Articolo 11 Penali
1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento dei servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente e/o a Consip S.p.A, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’Amministrazione Contraente e/o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali regolate nella sezione
16 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della
Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 35.000.000= (trentacinquemilioni/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l’avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza annuale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro 150.000,00= (centocinquantamila/00).
3. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
Articolo 13 Risoluzione
1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati;
b) mancato utilizzo di personale con certificazione NOS qualora venga richiesto dalla singola Amministrazione Contraente,
c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, comma 5 e comma 6, delle Condizioni Generali.
2. L’Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione, rispettivamente, del contratto attuativo e/o della Convenzione in caso di esito negativo delle eventuali verifiche relative alla copertura del servizio sul territorio nazionale, eseguite secondo quanto stabilito nel paragrafo 14.3 del Capitolato Tecnico.
Articolo 14 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
assistenza, manutenzione, logistica, caring e sviluppo applicativi.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
Articolo 15 Responsabile del Servizio
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Responsabile del Servizio avrà l'obbligo di fornire le informazioni richieste da Consip S.p.A., relativamente alla presa in carico e gestione delle problematiche emerse nell'ambito dell'esercizio dei Contratti di Fornitura, entro un tempo massimo fissato in n. 5 giorni lavorativi.
Articolo 16 Evoluzione tecnologica
1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla
ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
Articolo 17 Clausola finale
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. Telecom Italia S.p.A.
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti
ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi di Manutenzione e Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo
17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).
Roma, lì
Telecom Italia S.p.A.
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx