REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01
REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01
Rev. | Data | Descrizione della Modifica | Elaborato | Verificato | Approvato |
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Indice
1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali 4
4.2 – Esecuzione delle verifiche 5
7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI 10
8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI 11
1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento definisce le regole generali da seguire per l’esecuzione di:
a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;
c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V;
secondo quanto dettato dal DPR 462 del 22 ottobre 2001 e s.m.i. (integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive).
Tali verifiche sono dirette ad accertare:
• per le verifiche di cui ai punti b) e c): la protezione delle persone dai contatti indiretti;
• per le verifiche di cui al punto a): che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto siano in condizioni di efficienza;
• che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
• che si sia ottemperato alle prescrizioni/non conformità eventualmente impartite in precedenti ispezioni.
È espressamente esclusa dall’oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di OSVE, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.
2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
• UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”
• DPR 000/00 x x.x.x. (Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 22 ottobre 2001, n. 462) “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, - Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 – “Procedure per l’individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo “A” ;
• D. lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
• Regolamenti Accredia nella revisione applicabile;
• norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
• Norme CEI di riferimento e relative linee guida applicabili
• D.L. 162/2019 del 31.12.2019 disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica
• L. n. 8 del 28.02.2020 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
3 – DEFINIZIONI
La terminologia utilizzata da OSVE nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati al § 2, e al seguente documento normativo nella revisione corrente:
• UNI XXX XX XXX/XXX 00000 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali” Valgono inoltre le seguenti definizioni:
Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla Normativa di riferimento.
Osservazione: indicazione al cliente dell’assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l’utilizzo in sicurezza dell’impianto.
Ispezione: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un’indagine conoscitiva.
Verbale di Verifica: documento di sintesi dell’attività di ispezione.
4 – MODALITA’ OPERATIVE
4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali
Le modalità di attivazione del servizio di ispezione, prevedono le seguenti fasi:
• RICHIESTA: Il Cliente richiede l’attività di verifica specificando i dati necessari per poterne valutare la fattibilità.
• AFFIDAMENTO INCARICO: ODVE verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la presenza o meno di un precedente contratto (in caso di presenza di un contratto già sottoscritto si passa alla fase di cui al § 4.2). In assenza di contratto già sottoscritto, OSVE invia al Cliente l’eventuale offerta e/o il modulo di “Contratto” compilato e firmato, insieme al presente Regolamento a mezzo posta, fax, mail o brevi manu.
• ORDINE: il Cliente accetta il Contratto con apposizione di firma ed eventuale timbro e sottoscrivendo il modulo di Contratto, accetta il presente Regolamento (richiamato nel contratto stesso), gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da OSVE nel Contratto stesso.
Al ricevimento del Contratto debitamente compilato e firmato, se permangono le condizioni riscontrate in sede di offerta, OSVE assegna un numero progressivo al contratto e procede all’apertura dell’intervento (qualora dall’analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all’atto dell’offerta, è facoltà di OSVE richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell’iter).
4.2 – Esecuzione delle verifiche
OSVE pianifica l’attività di ispezione in base alla scadenza per l’effettuazione dell’intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l’ispettore per l’esecuzione della verifica.
La segreteria prende contatto con il Cliente concordando la data e l’ora in cui sarà effettuata la verifica e concordando altresì, ove necessario, i tempi e le modalità di interruzione dell’energia elettrica; il Cliente è invitato da OSVE a mettere a disposizione dei tecnici tutti i mezzi necessari, tra cui il personale qualificato a conoscenza dello stato degli impianti.
Per gli impianti acquisiti ex-novo ma già scaduti OSVE provvede ad individuare immediatamente l’ispettore per l’effettuazione della verifica e a darne comunicazione al cliente cui spetterà però la definizione della data per l’effettuazione della visita.
Il Cliente può richiedere in forma scritta ed in qualsiasi momento l’elenco degli ispettori OSVE e riservarsi di fare obiezione sempre in forma scritta, sulla nomina dell’Ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.
Qualora l’elenco ispettori sia stato richiesto dal cliente sarà compito di OSVE aggiornare la lista ispettori e comunicarne tempestivamente le variazioni al cliente.
La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:
• esame documentale: progetto dell’impianto (ove obbligatorio), certificato di regola dell’arte ai sensi del D.M. 37/08, verbali relativi alle precedenti verifiche periodiche;
• esame a vista, preliminare all’esecuzione delle prove e misurazioni, il cui scopo è di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche;
• effettuazione di prove e misurazioni.
Al termine della verifica l’ispettore riporta sulla scheda sopralluogo le evidenze raccolta (la mancanza di documenti e/o l’esito negativo di una delle tre fasi sopra elencate, può portare a un esito negativo del verbale), l’ispettore non lascia alcun documento al cliente.
Nel caso di “esito positivo” l’impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio.
Nel caso di “esito negativo” il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare le cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
I verbali prodotti dagli ispettori sono sottoposti ad analisi e approvazione interna da parte del Responsabile Tecnico di OSVE, o del suo vice nel caso sia lo stesso RT ad effettuare le verifica, entro 7 giorni dall’effettuazione della verifica con esito positivo; se a seguito di analisi interna, RT/Vice RT dovessero ritenere opportuno apportare delle modifiche all’esito, OSVE ne darà comunicazione formale all’ispettore che provvederà ad emettere un nuovo verbale che annulla e sostituisce il precedente. Nel caso dovessero sorgere ulteriori dubbi in fase di riesame, OSVE si riserva di effettuare nuovamente la verifica con costi a suo carico.
Nel caso di esito negativo della verifica periodica, l’ispettore dovrà inviare copia del verbale a OSVE entro 24 ore dalla data di verifica per permettere il riesame dello stesso da parte di RT o del suo vice entro 48 ore dalla verifica, OSVE comunicherà l’esito negativo della verifica alle autorità competenti: ASL, USL, ARPA entro 3 giorni dalla data della verifica.
Copia del verbale, già riesaminato, verrà inviata al Cliente entro 10 giorni, se l’esito è positivo o entro 3 giorni se l’esito è negativo, dalla data della verifica a mezzo mail, posta ordinaria o consegnato brevi manu unitamente alla fattura.
Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell’impianto, a cura del Cliente.
Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:
• esito negativo di precedente verifica periodica
• modifiche sostanziali dell’impianto
• richiesta da parte del datore di lavoro
Per quanto concerne la registrazione della visita valgono le stesse prassi individuate per la registrazione delle periodiche.
A seguito dell’emissione del verbale di ispezione, OSVE aggiorna il proprio database con i dati relativi alla verifica eseguita.
I dati di cui sopra possono essere anche forniti, su richiesta, agli Enti di accreditamento in relazione allo stato e al tipo di accreditamento, e alle autorità ministeriali competenti.
4.3 – Uso del verbale
Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all’oggetto dell’Ispezione.
In caso di accertamento di comportamenti scorretti, OSVE intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.
È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da OSVE, purché riproducano integralmente l’originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.
5 – IMPEGNI DI OSVE
• OSVE si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
• OSVE si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
o indipendenza (OSVE garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati);
o imparzialità (OSVE garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale);
o riservatezza (tutto il personale OSVE, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d’ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all’organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente – OSVE fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest’ultimo caso OSVE ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie);
• OSVE si impegna ad informare il Cliente dell’eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell’abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell’autorità competente; OSVE non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell’abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con OSVE, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
• nell’ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, OSVE si configura come organismo di ispezione di tipo “A”; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/ servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell’oggetto di ispezione;
• OSVE garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
• OSVE si impegna ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti secondo le modalità indicate nel § 4.2, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
• OSVE garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
• OSVE si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi con cui l’organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.
6 – IMPEGNI DEL CLIENTE
Il Cliente si impegna a:
• non formulare analoga richiesta di verifica ad altro Organismo abilitato durante la validità del contratto o dei successivi rinnovi
• rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici
• accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l’eventuale presenza di ispettori dell’organismo di controllo/di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da OSVE, e accettare altresì, ispettori OSVE in affiancamento/addestramento e ispettori OSVE in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
• fornire tutte le informazioni/documenti che OSVE potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica;
• comunicare tempestivamente a OSVE qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell’impianto;
• garantire al personale OSVE (interno ed esterno) l’accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica,
garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
• consentire al personale ispettivo OSVE l’accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica
• mettere a disposizione del personale ispettivo OSVE, all’atto della verifica, la seguente documentazione:
o la dichiarazione di conformità redatta dall’installatore, di nuovo impianto ovvero la dichiarazione di conformità inviata all’ISPESL e USL/ARPA competente per territorio all’atto della denuncia dell’impianto
o il progetto dell’impianto e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità
o i verbali dell’ultima verifica periodica e/o della verifica a campione eseguita dall’ISPESL
o nel caso di impianti di II e III categoria (cabina di trasformazione e tensione > 1000V): i valori di corrente monofase di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni da parte dell’Ente Distributore
o nel caso di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: il documento di valutazione del rischio e il progetto dell’LPS, ove presente
o ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica dell’impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate.
• Inoltre, ove necessario, deve mettere a disposizione all’atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione) e il personale occorrente (D.M. 12/9/59 – Art. 13); detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell’assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).
• ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a OSVE le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale OSVE, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con OSVE ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
• accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le osservazioni e/o non conformità emerse nel corso delle verifiche;
• attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.
In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, OSVE ha facoltà di sospendere l’intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.
7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI
7.1 – Premessa
Si premettono le seguenti definizioni:
• Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall’Organismo e, in genere, all’operato del medesimo;
• Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall’Organismo;
• Contenzioso: adito, da parte di Soggetti avente causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall’operato dell’Organismo.
7.2 – Reclami e ricorsi
L'organizzazione che ha utilizzato i servizi di ispezione dell'organismo OSVE S.r.l. ha facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti dell'organismo stesso in riferimento alle ispezioni svolte presso il Cliente.
L'organizzazione che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organismo di Ispezione all'attenzione di OSVE.
Tale lettera dovrà riportare i riferimenti dell'organizzazione, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma dal legale rappresentante dell'organizzazione.
Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso (in tali casi l'Organismo di Ispezione invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni della respinta).
Il legale rappresentante, o altre risorsa competente nel caso il legale rappresentante sia coinvolto nel ricorso stesso, si occuperà di verificare le motivazioni del ricorso analizzando sia la documentazione del ricorso stesso che eventuali interviste al personale coinvolto nelle attività di verifica (tecnici incaricati).
Al termine dell'indagine OSVE raccoglierà le risultanze della stessa ed informerà il ricorrente sugli esiti con una comunicazione scritta che illustrerà in funzione della casistica sotto riportata quanto segue:
• Nel caso vengano riconfermate le decisioni prese in precedenza ed oggetto del ricorso, la lettera riporterà le motivazioni che hanno portato alla conferma della precedente decisione;
• Nel caso la decisione presa in precedenza ed oggetto del ricorso venga modificata, la lettera riporterà la modifica della decisione, le motivazioni che hanno portato a tale modifica e le azioni che si intendono adottare all'interno dell'Organismo di Ispezione affinché eventuali casi simili non si ripetano.
L'Organismo prende in considerazione i reclami e le segnalazioni provenienti dalle organizzazioni clienti e da ogni altra parte interessata alle seguenti condizioni:
• Devono essere formalizzati per iscritto e descrivere la situazione oggetto del reclamo;
• Deve essere esplicitato il nominativo ed il recapito del reclamante;
• Devono essere formalizzati i motivi del reclamo.
Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo o nella segnalazione presentata dall'organizzazione, questa viene contattata per i necessari chiarimenti.
I reclami e le segnalazioni vengono gestiti tramite un apposito registro dei reclami e per ognuno di essi verrà inviata comunque una prima risposta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. I reclami vengono esaminati sempre da una risorsa non coinvolta nel reclamo stesso dal Responsabile Tecnico dell'Organismo che svolge le opportune indagini.
7.3 – Contenziosi
Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell’attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Molfetta.
8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI
Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.
In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai clienti sarà cura di OSVE informare gli stessi, anche quelli già contrattualizzati, a mezzo mail, raccomandata A/R o consegnare il Regolamento a mano; la revisione aggiornata del presente documento è scaricabile comunque dal sito dell’organismo.
9 – USO DEL LOGO ACCREDIA
Al cliente è inibito l’utilizzo sia del logo di OSVE che del logo Accredia.