DATI CLIENTE
Proposta di fornitura Placet
energia elettrica per clienti domestici
numero proposta
Nominativo dell’incaricato commerciale
Il Contratto si conclude per adesione nel momento in cui il Cliente accetta sottoscrivendo la presente Proposta di Fornitura.
DATI CLIENTE
Nominativo del cliente intestatario del contratto
Nome Cognome
(di seguito indicato “Cliente”), con residenza (obbligatoria a fini tariffari e fiscali. Ogni successiva modifica dovrà essere comunicata al Fornitore, ai sensi della circ. Ag. Entrate 29/E 21/06/2016 pena sanzioni)
in numero CAP | | | | | | Comune Provincia | | |,
Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | Tel. Cell. (per invio di SMS) E-mail/Domicilio elettronico (per invio fatture e/o comunicazioni contrattuali / raccomandata elettronica) Indirizzo immobile oggetto di fornitura (se diverso da residenza) numero CAP | | | | | | Comune Provincia | | |,
Il Cliente sottoscrivendo: a) accetta l’attivazione delle forniture sotto indicate nei termini e condizioni della presente Proposta; b) dichiara di conoscere e accettare il presente Contratto, che è stato letto e compreso in ogni sua parte, costituito dalla Proposta di Fornitura e dai relativi Allegati (All. A Condizioni Generali, All. B Condizioni Tecnico Economiche e All. C Note Informative), che ne formano parte integrante e sostanziale; in caso di discordanza tra i testi prevale la presente Proposta; c) acconsente che la documentazione contrattuale e la conferma del contratto concluso siano messi a sua disposizione su supporto durevole o anche digitale; d) si assume la responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 delle dichiarazioni rilasciate in materia di aliquota IVA ridotta e titolarità sull’immobile; e) ai sensi dell’art. 7 delle Condizioni Generali conferisce sin d’ora mandato al Fornitore affinché quest’ultimo effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, come individuati dalla normativa in vigore; f) si obbliga a trasmettere al Fornitore in tempi brevi i dati catastali relativi ai siti oggetto della fornitura, anche nel caso in cui non sia proprietario dell’immobile, attraverso le funzionalità dell’area clienti online xxxxxx.xx o tramite email indirizzata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx; la mancata trasmissione di detti dati potrà essere sanzionata dall’Agenzia delle Entrate; in tal caso, il Cliente sarà ritenuto unico responsabile della mancata comunicazione dei dati;
Il cliente: richiede esplicitamente ai sensi e per gli effetti dell’art 51 comma 8 del Codice di Consumo, che la fornitura abbia inizio anche durante il periodo di recesso previsto dall’art. 52 comma 2 del Codice di Consumo: Si No
Il cliente acconsente che il fornitore renda disponibili le informazioni su mix energetico, modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento, modulo per la presentazione dei reclami e per reclami di fatturazione anomala (documenti di cui alle lettere f, g, j, e k della documentazione contrattuale definita nell’articolo 1 delle CG) sul proprio sito xxxx.xxx.
La normale modalità di emissione della bolletta è quella elettronica. Il Fornitore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione della bolletta sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della bolletta. Dietro richiesta, il Fornitore provvederà all’invio della bolletta in formato cartaceo all’indirizzo indicato dal Cliente.
Scelta invio cartaceo della bolletta sostitutivo all’invio e-mail.
Data | | |/| | |/| | | | | Firma per esteso del Cliente Luogo
DATI TECNICI DI FORNITURA
Energia Elettrica Denominazione dell’offerta contrattuale: Placet, Codice offerta:
POD | | | | | | | | | | | | | | | | Tipologia contrattuale: Domestico Residente Domestico NON Residente Potenza disponibile (KW) Potenza impegnata (KW) Consumo (kWh/anno)
Fornitore precedente
Mercato di provenienza:
Mercato Libero
Servizio di Maggior Tutela
INFORMATIVA E DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/2003 CODICE DELLA PRIVACY)
Il Cliente dichiara di avere preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (scaricabile dal sito xxx.xxxx.xxx/xxxxxx nella sezione Privacy o fornita dall’incaricato di vendita) e prende atto che, con la sottoscrizione del Contratto, non occorre prestare apposito consenso scritto al trattamento in virtù dell’art. 24 del Codice della Privacy (“Codice”). Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto idonea informativa prevista dall’art. 13 del Codice per finalità e modalità del trattamento dei dati e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’art. 7 del Codice. Ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice e facoltativamente il Cliente:
presta separato ed espresso consenso opzionale al trattamento dei dati personali da parte della Axpo Italia S.p.A. per le finalità secondarie illustrate nell’Informativa e cioè per elaborare studi e ricerche, statistiche e sondaggi di mercato, per ricevere materiale pubblicitario ed informativo; per com- piere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; per ricevere informazioni commerciali anche non sollecitate e comunicazioni commerciali interattive ai sensi dell’art. 130 del Codice della Privacy xxx xxxxx xxxxxxxxx xx recapito geografico, telefono, email e altre tecniche di co- municazione a distanza illustrate nell’Informativa;
presta separato ed espresso consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione da parte di Axpo Italia S.p.A. ai soggetti terzi indicati nell’Informativa per le finalità secondarie ivi illustrate e cioè per elaborare studi e ricerche, statistiche e sondaggi di mercato, per ricevere materiale pubblicitario ed informativo; per compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; per ricevere informazioni commerciali e comunicazioni commerciali interattive ai sensi dell’art. 130 del Codice della Privacy xxx xxxxx xxxxxxxxx xx recapito geografico, telefono, email e altre tecniche di comunicazione a distanza illustrate nell’Informativa.
Data | | |/| | |/| | | | | Firma per esteso del Cliente Luogo
MODALITÀ DI PAGAMENTO
MAV (modalità gratuita)
SEPA Direct Debit - Autorizzazione Permanente di Addebito in Conto Corrente con codice SEPA DD n°
Il presente numero viene utilizzato come codice mandato per l’attivazione del SEPA Direct Debit (SDD). In caso di altre forniture attive con Axpo Italia, verrà utilizzato il mandato SDD già fornito, salvo diversa indicazione del Cliente nella sezione sottostante.
Istituto di Credito: Codice IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Se l’IBAN indicato è già oggetto di un mandato SDD attivo per altre forniture con Axpo Italia, il Cliente autorizza il Fornitore a utilizzare lo stesso mandato. Diversamente, se l’IBAN viene indicato per la prima volta, il Cliente autorizza il Fornitore ad attivare un nuovo mandato SDD per l’addebito su conto corrente
SWIFT / BIC (solo se Istituto estero) | | | | | | | | | | | |, Schema SEPA DD: ✓
Core
Intestato a Nome Cognome Telefono
C.F. della persona fisica intestataria del CC | | | | | | | | | | | | | | | | |
Data | | |/| | |/| | | | | Firma per esteso del Titolare del Conto Corrente Luogo
ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di conoscere ed approvare integralmente ed espressamente le clausole sub numeri: 2. Oggetto, 3. Conclusione del contratto, 4. Procura a recedere, 6. Revoca della richiesta di switching, 7. Conclusione dei contratti con il distributore e con Terna, 10. Durata del contratto e recesso, 13. Garanzie a carico del cliente finale, 14. Interessi di mora, 15. Inadempimento del cliente,
16. Prestazioni di competenza del distributore, 17. Sicurezza degli impianti apparecchiature e verifica, 18. Forza maggiore, 19. Responsabilità, 20. Clausola risolutiva espressa, 23. Cessione del contratto, 25. Legge applicabile e foro competente, 26. Risoluzione extra giudiziale delle controversie.
Data | | |/| | |/| | | | | Firma per esteso del Cliente Luogo
ALLEGATO A CONDIZIONI GENERALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento
ARERA: è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;
Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell’energia elettrica il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;
Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;
Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;
Cliente o Cliente finale: è la persona fisica che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;
Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico;
Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all’articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG;
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018 366/2018/R/ com come successivamente modificato e integrato;
Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;
Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;
Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica concluso sulla base dell’Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche; Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;
Documentazione contrattuale: è l’insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di :
a) modulistica per la conclusione dell’offerta PLACET;
b) informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell’Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale;
c) nota informativa per il Cliente finale;
d) modulistica recante le condizioni economiche;
e) scheda di confrontabilità;
f) informazioni sul mix energetico;
g) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;
h) modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;
i) modulo per la presentazione dei reclami;
j) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali; k)informativa sul trattamento per i dati personali;
l)ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.
Fattura: è il documento denominato bolletta sintetica oggetto della disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del cliente finale e della relativa fornitura, nonchè le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costiuisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale;
Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;
Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito di un Contratto;
Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile, e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in
tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione; Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell’energia elettrica prelevato presso il Punto di fornitura;
Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l’energia elettrica;
Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell’energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 27 luglio 2017 555/2017/R/COM;
Parti: sono il Cliente e il Fornitore;
Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Fornitore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Fornitore può derogare dall’installazione del limitatore di potenza;
Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente; Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l’energia elettrica; Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n.125/07, g.v. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici, interamentre connessi in bassa tensione aventi meno i 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18
agosto 2010;
Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni;
Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l’attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;
TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019;
TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;
TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica;
TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali;
Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell’ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito xxx.xxxxx.xx.
Articolo 2. Oggetto
2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell’ambito della presente Offerta PLACET.
2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.
2.3 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all’Articolo 7.
2.4 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare l’energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l’energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da indicati nel Contratto.
2.5 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l’energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
Articolo 3. Conclusione del Contratto
3.1 Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Fornitore dell’accettazione del Cliente della proposta formulata dal Fornitore attraverso l’apposito modulo di adesione allegato al presente Contratto. L’efficacia del Contratto è condizionata ad una verifica da parte del Fornitore, da svolgersi entro 40 giorni dalla data di conclusione del contratto, basata sui seguenti parametri:
a. nei confronti del Cliente non è pendente alcuna richiesta di sospensione o disattivazione per morosità del/i POD oggetto di Contratto;
b. le informazioni e i dati forniti dal CLIENTE non risultino accurati, completi e veritieri;
c. non sussistono situazioni di morosità del Cliente verso il Fornitore stesso anche per diversi e pregressi rapporti contrattuali;
d. nei confronti del Cliente non è pendente alcuna richiesta di indennizzo ai sensi della Delibera 191/09 (funzionamento del Sistema Indennitario);
e. nel caso in cui il Cliente abbia scelto il pagamento mediante addebito diretto su conto corrente (SEPA), la richiesta di attivazione dell’addebito diretto su conto corrente sia andata a buon fine o, in mancanza, il Cliente abbia dichiarato di pagare con diverse modalità approvate dal Fornitore;
f. il Cliente non sia iscritto al registro dei protesti o procedure esecutive di qualsivoglia natura.
Il Fornitore comunica al Cliente l’avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre. Decorso il termine di cui sopra, in assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace.
3.2 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.
3.3 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d’accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell’Attivazione della fornitura e presso gli eventuali sportelli fissi.
3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere g), h), i), J) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici.
3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.
Articolo 4. Procura a recedere
4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Axpo Italia S.p.A. perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
4.2 Una volta trascorso l’eventuale termine previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento, ovvero nei casi in cui quest’ultimo richieda l’attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
Articolo 5. Diritto di ripensamento
5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:
a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai seguenti recapiti e/o sul sito internet del Fornitore: Axpo Italia S.p.A., xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx; n. verde 000000000; fax verde 000000000; email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.
b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.
5.2 L’onere della prova relativo all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente.
5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento.
5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente la perdita del diritto di ripensamento.
5.5 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
5.6 Le Parti prendono atto che:
a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
b) se il Cliente esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario sarà attivato il Servizio di maggior tutela.
5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.
Articolo 6. Revoca della richiesta di switching
6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:
a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell’eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
b) se per il medesimo punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;
c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di maggior tutela;
d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l’ultima data utile.
6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 40 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.
6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.
6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l’Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:
a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.
Articolo 7. Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna
7.1 Per le offerte di energia elettrica, ai fini dell’Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.
7.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
7.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
Articolo 8. Attivazione della fornitura
8.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo nella prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L’attivazione ha luogo alla data indicata nella lettera di xxxxxxxxx (welcome letter).
8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.
8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.
Articolo 9. Condizioni Economiche
9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.
Articolo 10. Durata del contratto e recesso
10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.
10.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall’Attivazione della fornitura.
10.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e i termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.
10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
10.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito della Disciplina della Bolletta 2.0.
10.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 e qualora il prezzo di cui al comma 10.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.
10.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all’altra Parte.
10.8 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.
10.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
10.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto utilizzando l’apposita modulistica a disposizione sul sito internet del Fornitore xxx.xxxx.xxx o fornita a richiesta da assistenza clienti.
10.11 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.
Articolo 11. Fatturazione Disposizioni generali
11.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 11.12.
11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l’autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.
11.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura redatta con le modalità della Bolletta 2.0 e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita all’assistenza clienti all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx o al numero verde 800199979.
11.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet xxx.xxxx.xxx una la “Guida alla lettura delle voci di spesa” per l’Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; Il cliente può altresì richiedere la “guida alla lettura delle voci di spesa” facendone richiesta a xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.
11.5 Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo.
11.6 La fattura e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato elettronico tramite invio mail all’indirizzo indicato dal cliente nella Proposta di fornitura o visualizzabili sul portale MyAxpo, salvo che il Cliente chieda di riceverli in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo , anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.
11.7 Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.
11.8 Il livello dello sconto di cui al comma 11.7 è pari a -6,00 euro/Punto di fornitura/anno.
11.9 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.8 sono stabilite in conformità alladisciplina della Bolletta 2.0.
11.10 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della fattura.
11.11 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono: bollettino MAV (modalità gratuita) o SAPA Direct Debit e sono indicate in fattura. In nessun caso sono previstiaddebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamentoprescelta dal Cliente.
11.12 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente.
11.13 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un datoperiodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo neiperiodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l’altra.
Fatturazione di periodo
11.14 La Fattura di periodo è emessa con frequenza Bimestrale.
11.15 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:
a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:
a) 40 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
b) 60 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
11.16 In caso di Cliente finale trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico delDistributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.
Fatturazione di chiusura
11.17 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giornodi cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedentelo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l’emissione è pariall’ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.
11.18 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.17, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:
a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.18 11.17 ;
b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.18 11.19.
11.20 11.19 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali allacessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso untempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad unindennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.
Articolo 12. Rateizzazione
12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
i. qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successivo punto ii. sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli;
ii. qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
iii. nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’Articolo 11;
iv. nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere;
12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.
12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
• nei casi di cui ai punti i. e ii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
• nei casi di cui al punto iii le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
• nei casi di cui al punto iv. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
• le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
• è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
• le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito xxx.xxxxxxx.xx, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.
12.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.
12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell’arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L’informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.
12.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
a) la prima rata non può essere superiore al trenta percento del debito di cui alla costituzione in mora;
b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;
c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro;
d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.
12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.
Articolo 13. Garanzie a carico del cliente finale
13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIV) e riportato nelle seguenti tabelle:
• Clienti titolari di bonus sociale
Ammontare deposito (€) 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
• Clienti domestici
Ammontare deposito (€) 11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
Articolo 14. Interessi di mora
14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso definito ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, G.U. n. 157 del 8 luglio 1998, aumentato di 3,5 punti percentuali.
14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
14.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 15. Inadempimento del Cliente
15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 00, xxxxxxxxx xxxxxx 1 giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica PEC, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
15.2 Il termine di cui al comma 15.1 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
15.3 Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
15.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
15.5 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicaizone di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicaizone testuale delle modalità di esercizio da parte del Cliente.
15.6 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 gg lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione dellafornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.
15.7 Trascorso il termine aggiuntivo di cui al comma 15.5 per quanto riguarda i contratti di energia elettrica, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura nei termini di cui al comma 15.5, verrà effettuata una riduzione della potenza ad unlivello pari al quindici percento della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.
15.8 Una volta sospesa la fornitura di energia elettrica, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degliinsoluti con le modalità previste nell’Articolo 24 relativo alle comunicazioni.
15.9 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il
Fornitore hadiritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal fornitore nella predetta comunicazione.
15.10 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente.L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
15.11 Ove l’intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela.
15.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui ai commi da 15.1 a 15.4 . Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento di cui al comma 15.5, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela attivato dal SII.
15.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
ii. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
iii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
15.14 Nei casi di cui al comma 15.13, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
15.15 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo, identificato in fattura come Corrispettivo CMOR, nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
Articolo 16. Prestazioni di competenza del Distributore
16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE comprendenti: l’aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture; per ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE.
16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l’importo che allo stesso sarà addebitato da quest’ultimo.
Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.
16.3 Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l’impianto di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.
Articolo 17. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche
17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell’energia elettrica.
17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare, controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un’erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
Articolo 18. Forza maggiore
18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.
18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.
Articolo 19. Responsabilità
19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell’energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.
19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
Articolo 20. Clausola risolutiva espressa
20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
a) mancata attivazione, revoca o cessazione di efficacia dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario delle fatture emesse dal Fornitore, a cui non sia posto rimedio entro i successivi 10 (dieci) giorni;
b) ritardo in un pagamento da parte del Cliente che si protragga oltre 20 (venti) giorni dalla comunicazione del Fornitore di cui all’art. 15 delle presenti Condizioni Generali;
c) reiterato ritardato pagamento e/o pagamento parziale delle fatture per forniture, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art. 15;
d) mancata e/o invalida costituzione, revoca del deposito cauzionale richiesto dal Fornitore al Cliente ai sensi dell’art. 13 delle presenti Condizioni Generali;
Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Fornitore ai sensi di legge o previsto dal Contratto,
la risoluzione avrà effetto alla prima data utile consentita dalla normativa di settore (delibera ARERA. 487/2015/R/eel “Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico”) e successive modificazioni ed integrazioni).
Articolo 21. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni
21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.
21.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all’indirizzo xxx.xxxx.xxx.
21.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).
21.4 Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati.
Articolo 22. Integrazione del contratto
22.1 Sono recepite di diritto nel Contratto e nella Documentazione contrattuale che lo compone le disposizioni, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.
22.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte dalle leggi o prevvedimenti di pubbliche autorità inclusa l’ARERA che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicaziobne al cliente, fermo restando il recesso di quest’ultimo.
Articolo 23. Cessione del contratto
23.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell’esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c..
23.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.
Articolo 24. Comunicazioni
24.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate. Ogni comunicazione tra le Parti, fatto salvo quanto concerne le richieste di informazioni ed i reclami, dovrà essere effettuata a mezzo lettera semplice o raccomandata, a mezzo telefax, email o sms. Il Cliente potrà altresì effettuare eventuali comunicazioni e/o richieste al Fornitore mediante il servizio di assistenza telefonico (customer care) che il Fornitore avrà facoltà di attivare.
24.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
24.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.
Articolo 25. Legge applicabile e foro competente
25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, nel caso in cui il Cliente finale sia un Cliente è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
Articolo 26. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie
26.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/ consumatori/conciliazione.html)
26.2 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Articolo 27. Dati personali
27.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali.
Informativa su richiesta di informazioni, reclami e indennizzi automatici
Il Cliente può inviare in forma scritta reclami e/o richieste di informazioni ai recapiti indicati nelle fatture mensili e sul portale MyAxpo del Fornitore, tramite la compilazione del modulo reclami o in forma libera, purché vengano indicati chiaramente i seguenti elementi minimi, necessari al Fornitore per l’identificazione del Cliente e per l’invio a quest’ultimo della risposta motivata scritta:
a)nome e cognome; b)indirizzo di fornitura;
c) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, numero di fax e/o indirizzo email;
d) servizio a cui si riferisce il reclamo (Energia Elettrica e/o Gas Naturale).
e) POD/PdR (codice identificativo alfanumerico del punto di prelievo) o, qualora non disponibile, il codice cliente;
f) una breve descrizione dei fatti contestati.
Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale verranno erogati in conformità alla normativa di settore vigente ( “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione2016-2023”(“TIQE”) e Qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (“RQDG”) e “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale e successive modificazioni ed integrazioni”(“TIQV”) e saranno corrisposti al Cliente con accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta e comunque entro e non oltre i tempi previsti dalle suddette normative. L’indennizzo sarà riconosciuto come di seguito specificato nelle tabelle:
se l’esecuzione della prestazione avviene | |||
INDENNIZZI AUTOMATICI DA | oltre lo standard | oltre il doppio | oltre un |
CORRISPONDERE AL CLIENTE IN | ma entro un | dello standard | tempo |
CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI | tempo doppio | ma entro il triplo | triplo dello |
STANDARD SPECIFICI | dello standard | dello standard | standard |
Mancato rispetto del tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 25 euro | 50 euro | 75 euro |
Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di fatturazione | 25 euro | 50 euro | 75 euro |
Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione | 25 euro | 50 euro | 75 euro |
INDENNIZZI AUTOMATICI DA CORRISPONDERE AL CLIENTE IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA O DI RIDUZIONE DI POTENZA AL 15% | standard da rispettare | indennizzo previsto |
nonostante il mancato invio della costituzione in mora | - | 30 euro |
nonostante il mancato rispetto del termine ultimo per provvedere al pagamento indicato nella costituzione in mora | 15 gg solari | 20 euro |
nonostante il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata | 3 gg lavorativi | 20 euro |
nonostante il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura | 3 gg lavorativi | 20 euro |
STANDARD DA RISPETTARE IN TEMA DI FATTURAZIONE | |
indicatore | standard specifico |
Tempi di emissione della fattura di periodo | entro 45 gg solari dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura |
Tempo di emissione della fattura elettronica di chiusura | entro 6 settimane meno 2 giorni solari |
Tempo di emissione della fattura cartacea di chiusura | entro 6 settimane meno 8 giorni solari |
Incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi | <= 50%. |
Indennizzi automatici per il mancato rispetto del codice di condotta commerciale:
• Mancata indicazione nel contratto della periodicità di emissione delle fatture: 20 euro.
• Mancato rispetto del tempo e delle modalità di comunicazione da parte dell’esercente delle variazioni unilaterali di contratto (se prevista tale facoltà): 30 euro.
Indennizzi automatici da corrispondere ai client in caso di mancato rispetto degli standard in tema di fatturazione ai sensi del Testo integrato fatturazione (TIF):
Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e gas naturale Si riportano di seguito gli Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita di Energia Elettrica e/o Gas Naturale e gli standard generali di qualità dei call center definiti dalla AEEGSI nel Codice di Condotta Commerciale in vigore. I dati riportati dovranno ritenersi automaticamente modificati in conformità alla normativa vigente pro-tempore.
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE | |
indicatore | standard specifico |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 30 giorni solari |
Tempo massimo di rettifica di fatturazione | 60 giorni solari |
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione | 20 giorni solari |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazione inviate entro 30 giorni solari | 95% |
MANCATO RISPETTO DEL TEMPO DI EMISSIONE DELLA FATTURA DI PERIODO | |
indicatore | indennizzo previsto |
per un ritardo fino a 10 giorni oltre lo standard | 6 euro |
per ritardi fino a 45 giorni oltre lo standard | 6 euro + 2euro ogni 5 gg di ritardo fino ad un massimo di 20 euro |
per ritardi dal 46mo al 90mo giorno oltre lo standard | 6 euro + 2euro ogni 5 gg di ritardo fino ad un massimo di 60 euro |
per ritardi dal 91mo giorno dallo standard | 6 euro + 2euro ogni 5 gg di ritardo fino ad un massimo di 60 euro |
STANDARD GENERALE DI QUALITÀ DEI CALL CENTER | |
indicatore | standard generale |
Accessibilità al servizio | AS > = 95% |
Tempo medio di attesa | TMA < = 180 s |
Livello di servizio | LS > = 95% |
MANCATO RISPETTO DEL TEMPO DI EMISSIONE DELLA FATTURA DI CHIUSURA | |
indicatore | indennizzo previsto |
per un ritardo fino a 10 giorni oltre lo standard | 4 euro |
ogni 10 giorni per ritardi fino a 90 giorni oltre lo standard | 4 euro + 2euro ogni 10 gg di ritardo |
per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari | 4 euro + 2euro ogni 10 gg di ritardo fino ad un massimo di 22 euro |
ALLEGATO B CONDIZIONI TECNICO - ECONOMICHE DI FORNITURA
vedi allegato alla presente documentazione. L’allegato include la scheda di confrontabilità della spesa annua prevista.
ALLEGATO C NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
(ai sensi del Codice di Condotta Commerciale del. ARERA n. 366/2018/R/com e Codice di Consumo)
Informativa ai sensi del Codice di Condotta Commerciale
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in alternativa all’offerta attuale.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
• Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale: nome impresa, indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento, codice identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata, data e ora del contatto, firma del personale commerciale che l’ha contattata.
• Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto: data di presunta attivazione, periodo di validità della proposta (nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI2, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta), eventuali oneri a carico del cliente.
• Contenuto del contratto. Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: prezzo del servizio, durata del contratto, modalità di utilizzo dei dati di lettura, modalità e tempistiche di pagamento, conseguenze del mancato pagamento, eventuali garanzie richieste, modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso, modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita.
Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa: diritto di ripensamento, copia contratto, scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici).
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro: 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); 14 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono), 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.
1 PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro. 2 Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica
Informativa ai sensi del Codice di Consumo relativa all’esercizio del diritto di ripensamento
Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto. Per esercitare tale diritto, il Cliente è tenuto ad informare Axpo Italia tramite una dichiarazione esplicita della decisione di recedere dal presente contratto trasmessa con le seguenti modalità alternative:
• via posta ad Axpo Italia S.p.A., Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx,
• via e-mail o PEC a xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx,
• via fax allo 000.000.000.
A tal fine si può anche utilizzare il modulo già predisposto allegato al presente contratto o scaricabile dal sito xxx.xxxx.xxx o fornito a richiesta dall’assistenza clienti. Per rispettare il termine è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di ripensamento prima della scadenza del periodo sopra menzionato.
Qualora il Cliente abbia richiesto di iniziare la prestazione di servizi o di fornitura di energia elettrica durante il periodo di ripensamento, sarà tenuto a corrispondere ad Axpo Italia un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui il Fornitore ha avuto notizia del ripensamento.
Informativa sul bonus sociale sulla fornitura di energia elettrica
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx o chia- ma il n° verde 800.166.654
Consegna del Contratto
Nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contratto concluso su mezzo durevole, comprendente tutte le informazioni previste dal codice di condotta commerciale e riepilogate della Nota Informativa a fianco, a meno che non abbia già provveduto a fornirle al Cliente stesso su un mezzo durevole prima della conclusione del Contratto a distanza. Al momento della conclusione del Contratto di fornitura o al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto e comunque, in ogni caso prima dell’attivazione della fornitura, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione im- mediata del documento, il Fornitore trasmette o consegna al Cliente in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro supporto durevole una copia integrale del Contratto.
Assistenza al Cliente
Axpo ha predisposto, in ottemperanza alla normativa a tutela dei diritti dei consumatori e del proprio Codice Etico, un servizio di assistenza che opera su diversi canali di comunicazione garantendo i più alti standard di qualità nella gestione delle pratiche e delle richieste.
Assistenza Diretta Online
Per tutte le necessità dei propri clienti Axpo ha previsto un servizio di assistenza dedicato sia attraverso operatori disponibili negli orari di ufficio sia in forma continuativa sulla piattaforma digitale MyAxpo.
L’area personale sul sito web, accessibile tramite riconoscimento con password, permette infatti di avere sotto controllo tutte le funzionalità legate alla fornitura di energia elettrica o gas in modo rapido, semplice e intuitivo risparmiando tempo e permettendo di essere sempre aggiornati. E’ infatti possibile accedere in ogni momento per verificare i consumi, visualizzare le fatture, gestire l’anagrafica cliente, scaricare la documentazione contrattuale, attivare una richiesta di assistenza e usufruire di tutti i servizi di Axpo.
Area Clienti Indirizzo mail Sito web
xxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx xxxx.xxx/xxxxxx
Assistenza Telefonica
Il servizio di assistenza diretta ai clienti è contattabile in orari di ufficio attraverso il numero verde
Numero Verde 800.199.979
Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento
(compilare e restituire il presente modulo esclusivamente se si vuole esercitare il diritto di ripensamento entro i termini previsti)
Spett.le Axpo Italia SpA
xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
N.Verde 000000000 Fax Verde 000.000.000
E-Mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx
Con la presente notifico il recesso per ripensamento dal mio contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale del | | |/| | |/| | | | | Proposta di Fornitura n. | | | | | | | | Nome Cognome indirizzo di residenza: via numero CAP | | | | | | Comune Provincia | | |
Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
Data | | |/| | |/| | | | |
Firma
Società di Vendita
Axpo Italia SpA
Xxx XX Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx
Cod. Fisc. e Part. IVA: 01141160992
R.E.A. di Roma 987225
codice identificativo creditore per SEPA DD IT090010000001141160992
La società Axpo Italia SpA è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx.
Per informazioni e contatti sul gruppo Axpo consultare il sito xxxx.xxx