TRA
CONVENZIONE CUP: G51E15000670001
TRA
Maddaloni
Il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con sede in Xxxx, Xxx XX Xxxxxxxxx 00, CF 80415740580 (di seguito, “MEF-RGS”) in persona del Direttore del Servizio Centrale per il PNRR, dott. Xxxxxxx di Xxxxx nato a
(CE)
03/01/1961
DNZCMN61A03E791A
il CF
E
L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D’IMPRESA S.P.A. , con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, “Invitalia”), in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx,
il MEF-RGS e Invitalia, in seguito, denominate congiuntamente le “Parti”.
VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce Invitalia, società interamente partecipata dal MEF;
VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto Invitalia a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
VISTO l'articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 1/1999 che stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze”;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di Invitalia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva
approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
VISTO l’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei Contratti Pubblici, il cui articolo 38, comma 1, prevede che Invitalia sia iscritta di diritto nell’elenco istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
VISTE le norme di cui all’articolo 3, comma 2, lettere l)-m), articolo 37, comma 7, e 39 del Codice dei Contratti Pubblici che riservano alle centrali di committenza le attività di centralizzazione delle committenze e, con particolare riguardo alla gestione delle procedure d’appalto, quelle di committenza ausiliarie;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che reca l’aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con Invitalia;
VISTA la Delibera n. 484 del 30 maggio 2018 con cui l’ANAC ha disposto l'iscrizione delle Amministrazioni centrali, tra le quali anche il MEF, oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, per gli affidamenti nei confronti di Invitalia quale società in house;
VISTO che Xxxxxxxxx è inscritta nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e xx.xx. (Legge di contabilità e di f inanza pubblica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020;
VISTO il decreto 1 agosto 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il MEF e il Ministro dello sviluppo economico recante “Criteri di remuneratività per l'attività concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, adottato ai sensidell’articolo 5, comma 1‐bis, del D. L. n. 8/2017 che definisce i criteri di remuneratività per la determinazione degli oneri per lo svolgimento da parte di Invitalia delle attività di progettazione e di Centrale Unica di Committenza previste dal suddetto articolo 5 e dall'art. 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
CONSIDERATO che l’articolo 4, comma 7, dello Statuto allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che “oltre l’ottantaper cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”;
VISTO che con nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, Invitalia ha comunicato al Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO che - in riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021, il Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 0003576, del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018 – 2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;
CONSIDERATO che per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 e ss.mm.ii, e dell’articolo 1, commi da 460 a 464, della legge n. 296 del 2006, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo economico che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
VISTO il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, che prevede all’articolo 68 specifiche disposizioni in ordine al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive
e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-UE);
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole f inanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno f inanziario per la gestione delle f rontiere e la politica dei visti, che prevede agli articoli 53 e 54 specifiche disposizioni in ordine alle forme di sovvenzioni mediante il ricorso a costi unitari in linea con quanto già previsto per il periodo 2014-2020;
VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con cui il Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”) è stato approvato;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti e, in particolare, l’articolo 1 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (di seguito, “PNC”);
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
VISTO l’articolo 6 comma 1 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, che istituisce presso il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, nonché di supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR;
VISTO l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale, titolare di interventi del PNRR, provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO l’articolo 10 del suddetto decreto-legge n. 77/2021 che prevede che per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, le amministrazioni interessate, per le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei suddetti interventi, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO l’articolo 14 del suddetto decreto-legge n. 77/2021 che estende la disciplina del PNRR, ivi inclusa quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, al PNC, f inalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
VISTO il decreto del MEF del 6 agosto 2021 ai sensi del quale le Amministrazionititolaridi interventi inclusi nel PNRR sono tenute ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l’ef ficace e corretto utilizzo delle risorse f inanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione dei suddetti interventi secondo il programma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;
CONSIDERATO che il MEF-RGS, al f ine di assicurare il supporto tecnico alle Amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi del PNRR e del PNC, garantendo il rispetto dei tempi e il conseguimento degli obiettivi e traguardi ivi previsti, intende avvalersi di Invitalia ai sensi dell’articolo , 6 comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, sulla base della stipula di apposita convenzione (di seguito, la “Convenzione”), nel rispetto di quanto stabilito nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018;
VISTI gli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. q), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che reca l’aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con Invitalia, ai sensi del quale il MEF si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l’indicazione dell'impegno di
Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che la convenzione debbacontenere l'indicazione delcorrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il rinvio espresso a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. o), della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO che l’articolo 1, comma 3, lettera k) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
CONSIDERATO che con nota del 15 dicembre 2021 prot. n. 300740/2021, il MEF-RGS ha chiesto a Invitalia di formulare un’offerta tecnica ed economica al f ine di assicurare il supporto tecnico operativo al MEF-RGS e, per il suo tramite, alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR e del PNC;
CONSIDERATO che con nota del 22 dicembre 2021, prot. n. 897, Invitalia ha confermato la piena disponibilità a svolgere le attività richieste ed ha trasmesso al MEF-RGS la proposta tecnico- economica;
CONSIDERATO che con nota del 20 gennaio 2022, prot. n. 32, Invitalia ha trasmesso al MEF- RGS la proposta tecnico-economica aggiornata, che sostituisce integralmente l’offerta trasmessa dalla medesima società in data 22 dicembre 2021 con la citata nota prot. 897;
CONSIDERATO che il MEF-RGS, valutata positivamente la congruità economica dell’offerta, secondo quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 10, comma 3, del richiamato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nonché alla qualità del servizio offerto, ha approvato la proposta tecnico-economica;
VISTA la nota prot. 00916 del 8 febbraio 2022, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico
- Segretariato Generale ha rilasciato l'autorizzazione prevista ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018 innanzi citata;
Tutto ciò visto e considerato,
le Parti, come sopra indicate e individuate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse ed Allegati
I “visto” e i “considerato”, citati in premessa, e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.
Art. 2 – Finalità
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti ai fini della realizzazione delle attività di cui al successivo articolo 3. Le attività definite e previste dalla presente Convenzione hanno la f inalità di attivare le iniziative di supporto tecnico operativo e assistenza tecnica al MEF- RGS e, per il suo tramite, alle Amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi del PNRR e del PNC, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del D.L. 77/2021.
Art. 3 – Oggetto
1. Invitalia, secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, fornisce al MEF-RGS e, per il tramite di questi, alle Amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi del PNRR e del PNC, il supporto tecnico-operativo nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli Interventi, nonché eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa.
In tale ambito, Invitalia può esercitare anche le funzioni di Centrale di Committenza, nonché quelle di Soggetto Attuatore e di gestore di misure agevolative a favore delle imprese, qualora i costi di tali funzioni non risultino ammissibili a carico delle risorse del PNRR o del PNC, configurandosi come iniziative di supporto e assistenza tecnica.
Il supporto tecnico-operativo di Invitalia, che può esplicarsi anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, è articolato nelle seguenti linee di attività:
A1. Committenza pubblica. In tale ambito, Invitalia può svolgere attività di:
- centralizzazione delle committenze (nel cd. modello “intermediario”), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. i) e l), n. 2), e dell’articolo 37, co. 7, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici.
- committenza ausiliarie ex articolo 39 del Codice dei Contratti Pubblici; nell’ambito di tali attività, Invitalia può, inoltre, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, prestare supporto nella definizione delle procedure di gara più idonee alla più celere realizzazione; Invitalia può, inoltre, svolgere attività di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché attività volte alla creazione e alla tenuta di albi di operatori economici e commissari di gara;
A2. Def inizione dell’avvio di misure agevolative a favore delle imprese – in particolare di quelle previste dal PNRR e dal PNC –al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo;
B. Program Management per gli investimenti pubblici. In tale ambito, Invitalia può svolgere tutte le attività di supporto per la pianificazione e la gestione dell’intero ciclo di realizzazione degli Interventi, anche ai f ini del rispetto dei tempi, delle regole e delle procedure previsti dalla normativa vigente;
C. Altre iniziative di supporto e assistenza f inalizzate all’eff icace, tempestiva e corretta progettazione ed esecuzione degli interventi del PNRR e del PNC, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
2. Anche al f ine di promuovere la digitalizzazione e l’accelerazione della realizzazione degli Interventi, Invitalia, per l’esercizio delle attività di supporto tecnico-operativo nelle funzioni di Centrale di Committenza, Soggetto Attuatore e Gestore delle misure agevolative, si avvale della piattaforma telematica unica degli investimenti e delle piattaforme in uso per la gestione degli incentivi.
3. Invitalia si impegna a operare nel perseguimento degliobiettivi dell’atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
4. In tutti i casi in cui i costi relativi alle attività di cui alle lettere A1, A2 e B del presente articolo siano ammissibili al finanziamento nell’ambito del PNRR o del PNC, ovvero riconducibili ad altri programmi e/o interventi ordinari di supporto alle singole Amministrazioni interessate, ovvero nelle casistiche di cui agli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito dalla legge n. 108/2021, ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono a carico dei rispettivi bilanci e/o dei rispettivi programmi o interventi specifici.
Art. 4 – Amministrazioni Beneficiarie e Destinatarie
1. Le attività di cui all’articolo 3 sono destinate al MEF-RGS e, nello specifico, alle strutture di coordinamento centrale del PNRR (di seguito “Amministrazione Beneficiaria”).
2. Le amministrazioni destinatarie delle attività di supporto tecnico operativo oggetto della presente Convenzione sono le Amministrazioni centrali titolari di programmi e progetti assegnatari delle risorse per gli investimenti previsti dal PNRR e dal PNC (di seguito “Amministrazione destinataria"). Le amministrazioni destinatarie possono chiedere che il supporto tecnico operativo fornito da Invitalia sia prestato, nell’ambito di propri interventi da realizzare sul territorio, anche nei confronti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali, quali soggetti attuatori degli specifici interventi, nonché dei Commissari di Governo e dei Commissari ad acta e degli altri soggetti che esercitano poteri sostitutivi, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.
3. Per accelerare la realizzazione degli investimenti ed assicurare il rispetto dei tempi e il conseguimento degli obiettivi e traguardi previsti, nel caso in cui l’esigenza di supporto tecnico- operativo di Invitalia riguardasse un intervento la cui realizzazione comporta uno o più appalti pubblici e se l’Amministrazione destinataria responsabile dell’Intervento non coincidesse con l’amministrazione aggiudicatrice tenuta a svolgere le procedure di appalto, l’Amministrazione destinataria, potrà condividere con Invitalia, sentito il MEF-RGS, mediante il Piano delle attività, di cui al successivo articolo 6 della presente Convenzione, le modalità più opportune per rendere disponibile il supporto tecnico-operativo di Invitalia a detta amministrazione aggiudicatrice.
Art. 5 – Piano generale delle attività e dei costi
1. La programmazione delle linee di attività di cui al precedente articolo 3 è indicata nel “Piano Generale delle attività e dei costi”, allegato alla presente Convenzione (sub Allegato 1).
2. Fermo restando l’importo massimo delle risorse previsto al successivo articolo 7, laddove in fase di attuazione dovessero emergere specifiche esigenze di riprogrammazione delle risorse assegnate alle singole linee di attività di cui al precedente articolo 3, le stesse saranno concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto.
Art. 6 – Attivazione di Invitalia e pianificazione delle attività
1. L’attivazione delle specifiche iniziative di supporto tecnico-operativo di cui alla presente Convenzione viene effettuata attraverso la condivisione di Piani delle attività (di seguito “Piano”), all’interno dei quali sono definiti gli interventi di supporto previsti per ciascuna Amministrazione. I Piani vengono redatti secondo il format allegato alla presente Convenzione (sub Allegato 2), che illustra i contenuti, l’organizzazione e le modalità operative, i tempi e i costi del supporto tecnico-operativo, nell’ambito delle risorse di cui al successivo articolo 7. I primi Piani delle attività vengono condivisi entro trenta giorni dal perfezionamento della presente Convenzione.
2. Ai f ini della predisposizione del Piano delle attività, ciascuna Amministrazione interessata comunica tempestivamente al MEF-RGS e a Invitalia i fabbisogni di supporto tecnico-operativo previsti dalla presente Convenzione e ne chiede l’attivazione. Il MEF-RGS, valutata la corrispondenza della richiesta con le f inalità e gli obiettivi delle attività di supporto di cui al precedente articolo 3, include la richiesta di supporto nell’ambito del Piano delle attività da condividere con Invitalia.
3. Prima della definizione del Piano, Invitalia – anche in collaborazione con l’Amministrazione richiedente il supporto – raccoglie le informazioni necessarie sui contenuti specifici del supporto tecnico-operativo richiesto e trasmette al MEF-RGS l’esito della verifica generale circa la fattibilità dell’attività di supporto. Laddove il supporto richiesto non corrispondesse alle finalità e agli obiettivi della presente Convenzione, ovvero Invitalia fosse impossibilitata ad assicurarlo, ne darà comunicazione al MEF-RGS che provvederà ad informare l’Amministrazione richiedente.
4. I contenuti tecnici, l’organizzazione, le modalità operative e i tempi del Piano sono condivisi con
l’Amministrazione destinataria. Il Piano è corredato dalla disciplina operativa dei rapporti tra Invitalia e le Amministrazioni richiedenti inerenti l’espletamento delle attività di supporto di cui alla presente Convenzione.
5. Il MEF-RGS approva il Piano e autorizza Invitalia a dare seguito all’attuazione dello stesso. Qualora, in fase di attuazione, sorgessero esigenze di variazione del Piano , le Parti
provvederanno ad adottare le stesse ed il MEF-RGS ne darà comunicazione alle Amministrazioni destinatarie interessate alle variazioni.
Art. 7 – Risorse
Per la realizzazione delle attività previste nell’ambito della presente Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, è previsto un onere f inanziario complessivo di euro 19.999.976 (euro diciannovemilioninovecentonovantanovemilanovecentosettantasei), IVA inclusa ove dovuta, ovvero 16.393.423 (euro sedicimilionitrecentonovantatremilaquattrocentoventitre) oltre IVA per 3.606.553 (euro tremilioniseicentoseimilacinquecentocinquantatre). Ai predetti oneri il MEF-RGS fa f ronte con l’utilizzo delle risorse del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 del MEF-RGS, adottato ai sensi della delibera CIPE 114/2015 del 23 dicembre 2015, come successivamente modificato e integrato in base alla normativa vigente.
Art. 8 – Rendicontazione e pagamenti
1. La definizione di dettaglio dei costi oggetto di rendicontazione della presente convenzione è demandata al “Disciplinare dei costi della Convenzione” allegato alla presente Convenzione (sub Allegato 3).
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettere h), i) e j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, a Invitalia verranno riconosciuti, entro il limite delle risorsefinanziarie di cui all’art. 7, i costi del personale dipendente sulla base di tabelle standard di costi unitari, i costi dei collaboratori, le spese viaggio, le acquisizioni di beni e servizi sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lettera m), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, con cadenza semestrale, Invitalia procede a sottoporre al MEF-RGS la rendicontazione delle attività svolte e dei relativi costi in riferimento ai Piani approvati. Il MEF-RGS provvede all’esame della rendicontazione e alla sua approvazione entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla ricezione della rendicontazione stessa, dandone tempestiva informazione ad Invitalia ai f ini della fatturazione. In caso di osservazioni sulla rendicontazione l’anzidetto termine di 60 giorni lavorativi è sospeso per il tempo strettamente necessario sino al ricevimento, da parte di Invitalia, degli elementi di chiarimento rispetto alle osservazioni medesime.
4. Le attività oggetto della rendicontazione, prima della loro presentazione al MEF-RGS, sono asseverate dalle singole Amministrazioni destinatarie del supporto tecnico-operativo, le quali attestano l’avvenuta esecuzione delle attività oggetto di rendicontazione.
5. Le fatture relative agli importi rendicontati, emesse elettronicamente con codice univoco IPA: DG9Z0O – UFFICIO 05 – SECPNRR, dovranno riportare il seguente Codice Unitario Progetto (CUP): G51E15000670001.
Il MEF-RGS provvederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni, naturali e conse- cutivi, dalla data di presentazione delle fatture medesime da parte di Invitalia, mediante ac- credito su un conto corrente bancario dedicato alla gestione dei rapporti economici derivanti dalla presente Convenzione, i cui estremi saranno comunicati da Invitalia al MEF-RGS con le modalità di cui al successivo articolo 9 della presente Convenzione.
6. Ferma restando la descrizione delle attività svolte fornitada Invitalia in sede di rendicontazione delle attività secondo la periodicità definita dall’articolo 8 della presente Convenzione, il MEF- RGS potrà richiedere a Invitalia ulteriori specifiche relazioni informative sullo stato di avanza- mento delle attività.
ART. 9 – Comunicazioni tra le Parti
1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:
- i Referenti per il MEF-RGS sono :
Referente amministrativo : xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Dirigente Uff. II – Servizio centrale per il PNRR;
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx Tel.: 00 0000 0000
PEC: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx
Referente contabile: dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx – dirigente Uff. V – Servizio centrale per il PNRR;
E-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx Tel.: 00 0000 0000
PEC: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xxxx
- Referente per INVITALIA è: il Responsabile Investimenti Pubblici Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx;
Fax x00 00 00000000
(di seguito, il Referente di INVITALIA).
L’eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.
2. Le comunicazioni tra le Parti, nell’ambito dei rapportiderivantidalla presente Convenzione, pos- sono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici con- cordati tra le Parti stesse.
ART. 10 – La tutela dei dati personali.
1. Invitalia e il MEF-RGS si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla prote- zione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto.
2. Invitalia e il MEF-RGS, quali autonomi titolari, si impegnano, altresì, a compiere tutte le opera- zioni di trattamento di dati personali relative alle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari e, in particolare, si obbligano a eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e tra- sparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
3. Invitalia, relativamente alle attività di centralizzazione della committenza e stazione appaltante, assumerà il ruolo di responsabile del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 679/2016 se- condo il modello di atto di nomina allegato al “disciplinare operativo per l’attivazione dell’Agen- zia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d’Impresa S.p.A.”, il quale verrà conferito dall’Ente Aderente alla sottoscrizione del suddetto disciplinare operativo.
4. Le modalità del trattamento: Invitalia e il MEF-RGS dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti
dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presup- posto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
5. La comunicazione dei dati: Invitalia e il MEF-RGS si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusiva- mente nell'ambito delle f inalità delle attività oggetto della presente Convenzione. Invitalia e il MEF - RGS si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
6. Persone autorizzate al trattamento: Invitalia e il MEF-RGS si obbligano ad autorizzare al trat- tamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette ope- razioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
7. I diritti dell'Interessato e la violazione dei dati: I soggetti interessati al trattamento dei dati per- sonali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR. Invitalia e il MEF- RGS si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che do- vessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. Invitalia e il MEF-RGS si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.
8. I rapporti privacy diretti: Invitalia e il MEF-RGS si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la f inalità di eseguire la presente convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi au- tomatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'im- possibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degliobblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili.
9. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15/ 22 del GDPR, rivolgendosi direttamente ai rispettivi responsabili della protezione dei dati i cui dati di contatto sono disponibili sui siti di Invitalia e del MEF-RGS.
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
Per le attività oggetto della Convenzione, le Parti assumono tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei f lussi f inanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelle derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalle circolari applicative.
Art. 12 – Xxxxxx, proroga ed efficacia. Modifiche
1. La presente Convenzione avrà durata sino alla data del 31 dicembre 2026, salvo successive proroghe e/o modifiche e integrazioni, previo espresso accordo scritto delle Parti.
2. La presente Convenzione ha efficacia tra le Parti solo dopo l’avvenuta registrazione nei modi di legge del relativo provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo.
3. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al f ine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.
Art. 13 – Sospensione. Risoluzione e recesso.
1. Il MEF-RGS può disporre la sospensione delle attività nei casi in cui riscontri il mancato rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Il MEF-RGS si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dalla presente Convenzione in caso di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, da parte di Invitalia, per un periodo superiore a 30 giorni.
3. Il MEF-RGS potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assuntinei confronti di Invitalia ai sensi della presente Convenzione, qualora, a proprio giudizio, nel corso della vigenza della stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula della Convenzione stessa e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, verranno riconosciute ad Invitalia le spese sostenute alla data del ricevimento della comunicazione scritta, a mezzo PEC, da parte del MEF-RGS, di esercizio della facoltà di recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino obbligazioni già definitivamente vincolanti.
Art. 14 – Contenzioso e Foro competente.
Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o all’adempimento della presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 15 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio.
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai f ini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00 x xxx xxxxxxx legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e il Codice Etico di Invitalia.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
Art. 16 – Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero dell’economia e delle finanze
1. In conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Invitalia dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, ad ex dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art. 17 Obblighi di pubblicazione
Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192,
comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190.
***
La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.
ALLEGATI
Allegato 1: Piano Generale delle attività e dei costi
Allegato 2: Piano delle attività (inclusi Disciplinare Operativo con atto di nomina Responsabile trattamento dei dati, Atto di attivazione e Dichiarazioni d’impegno)
Allegato 3: Disciplinare dei costi della Convenzione
Roma, lì
Per il MEF - RGS
Direttore del Servizio centrale per il PNRR Dott. Xxxxxxx di Xxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Xxxxxxx di Xxxxx ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Per Invitalia
Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Allegato 1
Piano Generale delle attività e dei costi
Indice
1 Premessa.................................................................................................................
2 Obiettivi ...................................................................................................................
3 Descrizione delle attività...........................................................................................
4 Gruppo di lavoro ......................................................................................................
5 Quadro finanziario ....................................................................................................
6 Tempistiche di realizzazione......................................................................................
Per rafforzare la capacità delle Amministrazioni impegnate nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, il Governo ha adottato importanti provvedimenti in questa direzione.
Nello specifico, il 28 luglio 2021 è stato approvato definitivamente il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni) che reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tal senso, lo stesso D.L. 77/2021 definisce specifiche misure attuative per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento e ac- celerare l’attuazione dei suddetti investimenti pubblici. In particolare, la norma prevede che le ammini- strazioni interessate possano avvalersi, mediante apposite convezioni, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del Codice deicontratti pubblici. Le stesse società possono fornire supporto tecnico-operativo anche per le attività di monitoraggio e valutazione degli interventi e per le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa.
I provvedimenti in materia di semplificazioni vanno sostenuti anche attraverso l’attivazione di servizi trasversali in grado di aumentare la capacità produttiva dei soggetti attuatori quali a titolo esemplifica- tivo e non esaustivo: servizi tecnici connessi alla progettazione e approvazione degli interventi, nonché quelli riguardanti la committenza e il supporto tecnico operativo in tutte le fasi di realizzazione dell’in- tervento
Lo stesso PNRR individua, per l’attuazione degli interventi, l’opportunità di “ricorrere al supporto tec-
xxxx-operativo di task force attivate attraverso società pubbliche qualificate che istituzionalmente af- f iancano le PA nelle attività di definizione e attuazione delle politiche di investimento pubblico per lo sviluppo”.
Ai sensi dell’art. 14 del D.L. 77/2021, le citate misure e le procedure di accelerazione e semplificazione, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni, si applicano anche agli investimenti contenuti nel PNC di cui all’articolo 1 del D.L. n. 59/2021.
In questo contesto, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) al f ine di rafforzare la capacità tecnico-operativa e i presidi di controllo sull’ef- f icacia amministrativa, di accelerare la realizzazione degli investimenti e ridurre i tempi di attraversa- mento, ha inteso promuovere una specifica azione di supporto mediante la quale il MEF-RGS e le amministrazioni interessate all'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR, dal Piano na- zionale per gli investimenti complementari al PNRR, possano avvalersi di Invitalia.
Il supporto tecnico-operativo che Invitalia può rendere disponibile al MEF-RGS e, per il suo tramite alle altre amministrazioni titolari degli interventi del PNRR e del PNC, ha la f inalità di:
▪ sostenere le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, nonché eventuali e complementari azionidi rafforzamento della capacità amministrativa anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati;
▪ accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, nonché delle misure agevolative a favore delle imprese, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dal PNC.
In tal senso, la definizione di un quadro unico di attivazione di supporto tecnico-operativo comporta numerosi vantaggi:
▪ univoca modalità di attivazione, rendicontazione per tipologia di attività;
▪ standardizzazione delle procedure di affidamento per servizi e lavori;
▪ costante monitoraggio fisico, procedurale e finanziario per la tempestiva individuazione delle cri- ticità e la conseguente attivazione delle opportune misure correttive attraverso la piattaforma per l’accelerazione degli investimenti pubblici;
▪ concentrazione degli affidamenti e superamento della parcellizzazione degli interventi;
▪ xxxxxxx presidi di trasparenza e legalità uguali sull’intero territorio nazionale;
▪ centralizzazione delle modalità di svolgimento delle attività di supporto operativo e di rafforza- mento della capacità amministrativa.
Invitalia fornisce il supporto tecnico-operativo nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valu- tazione degli Interventi, nonché eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa.
In particolare, Invitalia potrà svolgere le seguenti attività:
A1. Committenza pubblica
In tale ambito, Invitalia può svolgere attività di:
− centralizzazione delle committenze (nel cd. modello “intermediario”), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. i) e l), n. 2), e dell’articolo 37, co. 7, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, mediante:
I. la indizione e la gestione, per conto dell’Amministrazione Beneficiaria, delle procedure volte alla aggiudicazione dei contratti pubblici strumentali a tutte le fasi prestazionali di realizza- zione degli Interventi (progettazione, verifica, direzione lavori e coordinamento della sicu- rezza, lavori e collaudo), laddove il contratto pubblico di appalto, aggiudicato da Invitalia, verrà stipulato direttamente tra l’Amministrazione Beneficiaria e l’aggiudicatario; e/o
II. l’eventuale svolgimento di funzioni e attività di stazione appaltante di lavori pubblici per conto dell’Amministrazione Beneficiaria, con ciò curando anche l’esecuzione del contratto pubblico con l’aggiudicatario, sino all’emanazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; e/o
− committenza ausiliarie ex articolo 39 del Codice dei Contratti Pubblici; nell’ambito di tali attività, Invitalia può, inoltre, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, supportare l’Amministra- zione Beneficiaria nella definizione delle procedure digara più idonee alla più celere realizzazione; Invitalia può, inoltre, svolgere attività di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché attività volte alla creazione e alla tenuta di albi di operatori economici e commis- sari di gara;
In tale contesto, Invitalia gestisce un complesso e articolato insieme di attività e utilizza la Piattaforma
Telematica Unica degli investimenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
▪ individuazione e definizione della procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie;
▪ individuazione dei criteri e sotto criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dei relativi pesi e sotto- pesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di cal- colo da adottare per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica e di quella economica;
▪ nomina della Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall’articolo 77 e 78 del D. Lgs.50/2016;
▪ predisposizione di tutti gli atti necessari per l’indizione della gara;
▪ configurazione della gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla piattaforma telematica e pubblicazione dei relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
▪ gestione dello svolgimento della gara sino all’aggiudicazione definitiva della stessa;
▪ verifica, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale che di quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-orga- nizzativo;
▪ predisposizione ed emanazione degli atti e delle decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all’espletamento della procedura di gara e pubblicazione degli esiti della stessa;
▪ gestione degli eventuali accessi agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici.
A2. Definizione avvio di misure agevolative a favore delle imprese – in particolare di quelle previste dal PNRR e dal PNC – al f ine di rafforzare la competitività del sistema produttivo.
Nell’ambito di tale linea di attività, Invitalia, alla luce della rilevante esperienza di Agenzia Nazionale prepo- sta, tra l’altro, alla gestione di specifiche misure agevolative a favore delle imprese e del sistema produttivo e ai f ini di promuovere i nuovi interventi agevolativi previsti dal PNRR e dal PNC, può svolgere le seguenti attività:
▪ definizione, progettazione e pianificazione di nuovi schemi agevolativi attraverso valutazioni ex ante della fattibilità economico-finanziaria, giuridica, amministrativa, tecnica e organizzativa;
▪ predisposizione delle procedure per la gestione operativa delle nuove misure;
▪ progettazione e messa a punto dei circuiti finanziari relativi all’attività di erogazione degli incentivi e di rientro dei finanziamenti;
▪ supporto alle Amministrazioni attuatrici, ex articolo 4 della Convenzione, nei rapporti con gli orga- nismi comunitari ai fini del perfezionamento dei nuovi regimi di aiuto;
▪ valutazione ex ante di obiettivi, risultati ed effetti attesi dall’implementazione delle misure agevo-
lative.
Nell’ambito della presente linea di attività, Invitalia può avviare lo start-up della misura al solo fine di acce- lerarne l’entrata a regime.
B. Program Management per gli investimenti pubblici.
In tale ambito, Invitalia può svolgere tutte le attività di supporto per la pianificazione e la gestione dell’intero ciclo di realizzazione degli Interventi, anche ai f ini del rispetto dei tempi, delle regole e delle procedure previsti dalla normativa vigente.
In tale linea di attività rientrano anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
▪ verifica e valutazione tecnica ed economica della fattibilità di interventi o programmi di interventi;
▪ attività per la definizione, l’avvio e la gestione degli interventi
▪ supporto tecnico operativo alle amministrazioni beneficiarie nella gestione delle diverse fasi di realizzazione degli interventi: progettazione, approvazione ed esecuzione;
▪ supporto nella definizione, attuazione e gestione di accordi tra amministrazioni per la realizzazione
di interventi di particolare complessità;
▪ individuazione delle soluzioni tecnico amministrative più adeguate ad accelerare la realizzazione degli interventi.
Inoltre, Invitalia, nell’ambito di tale linea di attività, può svolgere le funzioni di Soggetto attuatore e gestire direttamente tutte le fasi del ciclo di realizzazione dell’investimento.
C. Altre iniziative di supporto e assistenza finalizzate all’efficace, tempestiva e corretta progetta- zione ed esecuzione degli interventi del PNRR e del PNC, nonché al loro monitoraggio e controllo
In tale ambito, Xxxxxxxxx può affiancare il MEF-RGS e le amministrazioni titolari di misure e programmi di intervento in tutti gli adempimenti connessi al corretto ed efficiente svolgimento degli atti amministrativi e contabili richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali e comunitarie, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e controllo, anche ai fini del rispetto dei tempi, delle milestone e dei target.
In particolare, Invitalia potrà sostenere le amministrazioni destinatarie delle attività di assistenza tecnica, nelle seguenti attività:
▪ monitoraggio, f isico, amministrativo, finanziario e procedurale dei programmi e delle misure del PNRR e del PNC;
▪ rendicontazione finanziaria degli interventi e dei programmi;
▪ controllo di legittimità e ammissibilità della spesa e verifica del rispetto degli ulteriori requisiti RRF tra cui milestone e target di pertinenza, principio del DNSH e tagging climate e digital, nonché dei principi orizzontali, parità di genere, promozione dei giovani e superamento dei divari territoriali;
▪ rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Centrali;
▪ costituzione di apposite task force, su richiesta delle Amministrazioni Centrali;
▪ iniziative dell’Amministrazioni Centrali per la diffusione della Digitalizzazione e dell’e-government dei processi da parte delle Amministrazioni Centrali a favore delle Amministrazioni locali
Inoltre, Invitalia, nell’ambito di tale linea di attività, potrà fornire alle amministrazioni esperti particolarmente qualificati per rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari di misure e programmi di in- terventi.
Il team di lavoro di Invitalia dedicato a realizzare le attività di supporto richieste è composto da molteplici figure professionali – sia interne che, in parte, esterne – con differenti background ed expertise, in coerenza con le numerose e differenziate attività da svolgere, la specificità dei temi trattati e le problematiche da affrontare; tali risorse, occupate sia a tempo pieno che part time a seconda delle effettive necessità, svolgeranno le loro prestazioni.
In particolare, saranno coinvolte risorse esperte – sia di profilo junior che senior – con competenze prevalen- temente economiche, giuridiche, tecniche e informatiche e con pregresse esperienze nella gestione di pro- grammi complessi cofinanziati dai fondi nazionali e comunitari, nel controllo e verifica della realizzazione dei progetti realizzati nell’ambito di taliprogrammi nonché nella progettazione e gestione disistemi dimonitoraggio specifici.
Rispetto alle figure interne, saranno dedicati profili secondo la declinazione riportata nella tabella successiva.
Tabella 1 - Profili professionali | |
Profilo professionale | Competenze |
Program Manager (PM) Diri- gente | Appartengono a questa categoria le risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire al potenziamento delle strate- gie e dell’operatività delle attività. Il Program Manager INVITALIA è un Dirigente dell’Agenzia che ha specifiche responsabilità gestionali, organizzative e funzionali coerenti con la stringente disciplina definita dall’azionista e dalle norme che regolano le competenze e le prerogative dell’Agenzia (Referente istituzionale nell’ambito delle Convenzioni, Procuratore per l’Agenzia, Responsabile Appalti Pubblici, Rappresentante legale per attività di Committenza)1. |
Senior Professional (SP) I li- vello CCNL Quadro | Appartengono a questa categoria le risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa, nonché in grado di promuovere in- novazioni di processo e dotati di competenze specifiche ed elevata professionalità. |
Junior Professional (JP) II, III, IV livello CCNL Impiegato | Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili di funzione, dotati di capacità professionali specifiche o anche non specialistiche. |
Livelli professionali Invitalia | Stima n. giornate |
Program manager | 1.222 |
Senior Professional | 7.040 |
Junior Professional | 28.801 |
Totale | 37.063 |
I profili professionali che compongono il gruppo di lavoro assicurano l’attuazione di ciascuna linea di attività. Di seguito una stima:
La suddetta articolazione delgruppo di lavoro non è vincolante per Invitalia ed è comunque variabile nel tempo sia all’interno della medesima linea, sia tra linee di attività, per rispondere alla complessità, urgenza e rispetto di target e milestone (PNRR e PNC) e consentire la massima efficienza in relazione alle esigenze operative rilevate. Il dimensionamento del gruppo di lavoro e le relative attività, infatti, saranno dettagliate in fase attua- tiva sulla base delle richieste delle singole amministrazioni e del relativo fabbisogno.
Il gruppo di lavoro interno potrà essere affiancato da risorse professionali esterne, in possesso delle necessa- rie competenze ed esperienze maturate nei diversi ambiti diattività e selezionate tramite procedure di evidenza pubblica di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
1 L’impiego del dirigente Invitalia, di norma, è inferiore al 5% delle giornate uomo complessive. La presenza di tale figura nell’ambito del gruppo di lavoro è necessaria per il coordinamento, la supervisione e l’organizzazione aziendale delle attività.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a un totale di euro 19.999.976 IVA inclusa.
La valorizzazione dei costi derivanti dall’impiego di personale interno all’Agenzia è effettuata sulla base di tabelle di costi unitari giornalieri, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento del Parla- mento Europeo e del Consiglio 24 giugno 2021, n. 1060.
Tabella 2 – Tabella costi unitari giornalieri
Livelli professionali Invitalia | Costo standard giornaliero unitario Invitalia (€) |
Program Manager | 1.195 |
Senior Professional | 560 |
Junior Professionale | 333 |
Per i costi relativi al personale esterno, collaboratori ed esperti, si è proceduto con una stima sulla base delle possibili esigenze che potranno emergere nel corso dell’attuazione dell’intervento; tali importi potranno per- tanto essere oggetto di rimodulazione, previa condivisione con il MEF-RGS.
Nella tabella successiva sono riportate le stime delle principali voci di costo per linea di attività.
Tabella 3 - Costi complessivi del progetto
Voce di spesa | Costo (€) |
Linea attività A1 | 7.496.712 |
Linea attività A2 | 1.124.507 |
Linea attività B | 3.186.102 |
Linea attività C | 3.186.102 |
Costi esterni | 1.400.000 |
Totale | 16.393.423 |
IVA | 3.606.553 |
Totale Generale (IVA inclusa) | 19.999.976 |
Le stime riportate nella precedente tabella sono indicative e potranno essere oggetto di variazioni, nell’ambito delle risorse assegnate, per meglio rispondere alle richieste pervenute dalle diverse Amministrazioni.
6 Tempistiche di realizzazione
Le attività oggetto del presente piano saranno realizzate a decorrete dalla data di sottoscrizione e f ino al 31 dicembre 2026.
Anno | 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Importo | 7.000.000 | 8.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 999.976 |
Allegato 2
Piano delle attività
1. Premessa
Quadro di riferimento della proposta - definizione del relativo contesto di riferimento (localizzazione, eventuali aspetti normativi specifici e vincoli).
2. Obiettivi e articolazione delle attività
L’articolazione delle attività definita sulla base della rilevazione dei fabbisogni condivisi con l’ammini- strazione proponente/beneficiaria.
3. Organizzazione del gruppo di lavoro
Definizione delle caratteristiche del gruppo di lavoro da dedicare alla realizzazione dell’intervento; in- dicazione di eventuali esigenze di professionalità e/o di contributi specialistici da reperire sul mercato.
4. Quadro finanziario
Stima del fabbisogno finanziario per la realizzazione dell’intervento richiesto, quantificato secondo i principi di rendicontazione previsti dalla convenzione.
5. Tempi di realizzazione
Indicazione dei tempi di avvio e conclusione delle attività. Laddove possibile, indicare un cronopro- gramma di massima delle attività.
6. Allegati:
1. Scheda anagrafica della proposta di intervento
2. Format di disciplinare operativo e atto di nomina Responsabile trattamento dei dati, atto di attivazione e dichiarazione di impegno
Anagrafica e inquadramento programmatico
6.1 Amministrazione proponente
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
6.2 Amministrazione beneficiaria (se diversa dall’Amministrazione proponente)
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
6.3 Denominazione intervento e descrizione sintetica della proposta
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
6.4 Ambito di intervento
Ambiente e risorse naturali ☐ Agricoltura ☐
Cultura e turismo ☐ Industria ☐
Trasporti e mobilità ☐ Artigianato ☐
Riqualificazione urbana ☐ Servizi ☐
Infrastrutture sociali ☐ Terzo Settore/economia civile ☐
6.5 Linea di attività
A 1 Centrale di Committenza/Soggetto Attuatore ☐
A 2 Definizione e avvio misure di incentivazione ☐
B. Program Management ☐
C. Altre iniziative di supporto e assistenza finalizzate all’efficace, tempestiva e corretta progettazione ed esecuzione degli interventi
del PNRR e del PNC, nonché al loro monitoraggio e controllo ☐
6.6 Fonti di finanziamento
Da individuare ☐ Valore € Parzialmente disponibili ☐ Valore € Totalmente disponibili ☐ Valore €
6.7 Cronoprogramma di spesa
Indicare da quando ed entro quando spendere Fonti di finanziamento
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
Attività di Centrale di Committenza/Soggetto Attuatore
Descrizione delle attività
Definizione e avvio misure di Incentivazione
Descrizione delle attività
Attività di Program Management
Descrizione delle attività
Altre iniziative di supporto e assistenza
Descrizione delle attività
DISCIPLINARE OPERATIVO
PER L’ATTIVAZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A.
TRA
XXXXXXXXXX, con sede in , (di seguito, Ente Aderente), in persona di
E
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.p.A.,
società con azionista unico, con sede legale in Roxx, Xxx Xxxxxxxx, 00, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, (di seguito, INVITALIA), in persona del Responsabile Funzione Investimenti Pubblici, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
PREMESSO CHE
1. In data , il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Ge- nerale dello Stato, (di seguito, MEF-RGS) ha stipulato con INVITALIA una convenzione mediante la quale il MEF-RGS e le amministrazioni interessate all'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 (di seguito, PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 14 del D.L. 77/2021, possono avvalersi di INVITALIA per un supporto tecnico-operativo volto alla realizzazione degli anzidetti investimenti;
2. il supporto tecnico operativo per il quale, ai sensi della summenzionata convenzione con il MEF-RGS (di seguito la Convenzione), le amministrazioni interessate possono avvalersi di INVITALIA è articolato nelle seguenti linee di attività:
A1. Committenza pubblica;
A2. Definizione dell’avvio di misure agevolative a favore delle imprese;
B. Program Management per gli investimenti pubblici;
C. Altre iniziative di supporto e assistenza f inalizzate all’efficace, tempestiva e corretta progetta- zione ed esecuzione degli interventi del PNRR e del PNC, nonché al loro monitoraggio, rendi- contazione e controllo.
Il supporto tecnico-operativo per l’attività di committenza pubblica sub A) della Convenzione è, a sua volta, articolato in supporto per le attività di centralizzazione delle committenze, sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. i) e l), n. 2), e dell’articolo 37, co. 7, lettere a) e b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici), e in attività di committenza ausiliarie ex articolo 3, comma 1, lett. m), e articolo 39 dell’anzidetto Codice dei Contratti Pubblici;
3. con X.Xxx. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, è stata istituita INVITALIA, società interamente partecipata dal MEF, sottoposta, ai sensi dell’articolo 1, comma 459-463 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge f inanziaria 2007), a penetranti atti di controllo e
indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la relativa governance, l’organizzazione e l'attività da essa svolta;
4. l'articolo 2, comma 6, del citato X.Xxx. n. 1/1999 stabilisce che i diritti dell'azionista " sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico”;
5. l’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, con Xxxxxxxx n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscri- zione delle Amministrazioni centrali, tra le quali anche il MEF, oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del Codice dei Con- tratti Pubblici, per gli affidamenti nei confronti di INVITALIA quale società in house;
6. INVITALIA ha maturato una pluriennale esperienza nell’ideazione, progettazione, attuazione, verifica e monitoraggio di numerose misure agevolative in tema di creazione di impresa, di sostegno agli investi- menti produttivi strategici e di innovazione;
7. INVITALIA ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato al presente disciplinare;
8. già dal 2012 INVITALIA opera come centrale di committenza, soprattutto per l’affidamento di lavori e servizi tecnici, allorquando l'articolo 55-bis, co. 2-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, recante "Disposi- zioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modi- f icazioni, dall'articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, ne ha riconosciuto le funzioni di centrale di com- mittenza, in favore delle amministrazioni interessate, al f ine di accelerare l’attuazione di interventi di rilevanza strategica per la coesione e la crescita economica;
9. il Codice dei Contratti Pubblici, al relativo articolo 38, comma 1, prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell’elenco istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delle stazioniappaltanti qua- lif icate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
10. INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
11. con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, i contenuti minimi delle convenzioni con INVITALIA sono stati aggiornati ed è stata disciplinata anche la prestazione di servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), della direttiva medesima, ossia quelli aggiudicati ad INVITALIA in base ad un diritto esclusivo, ai sensi dell'articolo 9 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui INVITALIA beneficia in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
12. l’Ente Aderente è amministrazione interessata all'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal
[Indicare tra: PNRR, Piano nazionale per gli investimenti com- plementari al PNRR (PNC)];
13. l’Ente Aderente intende avvalersi di INVITALIA per il supporto tecnico-operativo che la stessa può for- nire ai sensi della Convenzione, i contenuti della quale sono conosciuti dall’Ente Aderente, per le parti di suo interesse;
14. a tal f ine, l’Ente Aderente con nota ha richiesto ad INVITALIA e al MEF-RGS l’attiva- zione del supporto tecnico-operativo di INVITALIA a valere sulla Convezione per l’espletamento delle attività di cui alla linea di attività A1) [oppure: “di cui alle linee A1 e/o A2 e/o B e/o C)”];
15. INVITALIA, in base alle informazioni acquisite anche grazie alla collaborazione dell’Ente Aderente e necessarie alla definizione dei contenuti del supporto tecnico-operativo richiesto da quest’ultimo, ha redatto un Piano delle Attività, i contenuti tecnici del quale ha condiviso con l’Ente Aderente, così come l’organizzazione, le modalità operative e i tempi ivi previsti;
16. ad esito di tale condivisione, INVITALIA e l’Ente Aderente (di seguito, congiuntamente, le Parti) inten- dono con il presente documento (di seguito, Disciplinare Operativo) definire le modalità operative con le quali INVITALIA espleterà le attività di supporto di cui alla linea di azione A) di cui alla precedente premessa 2.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI INDIVIDUANO I SEGUENTI TERMINI E MODALITA’ OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DI INVITALIA AL FINE DELLA PRESTAZIONE DEL SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ DI COMMITTENZA PUBBLICA:
ART. 1 – Premesse ed allegati.
1. Le premesse e gli allegati al presente Disciplinare Operativo formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Il presente Disciplinare Operativo è volto a regolare i soli rapporti amministrativi intercorrenti tra le Parti nell’espletamento, da parte di INVITALIA, del supporto tecnico-operativo di cui alla linea di attività A.1 della Convenzione, fermo restando che gli oneri, i costi e le spese sostenuti da INVITALIA per le attività che saranno dalla stessa svolta a favore e per conto dell’Ente Aderente sono e restano regolati dalla Convenzione medesima, di cui l’Ente Aderente non è parte.
3. L’eventuale ulteriore attività disupporto tecnico-operativo dicui alla linea di attività B della Convenzione, sarà resa da INVITALIA a favore dell’Ente Aderente ai sensidella Convenzione e del Piano delle Attività.
ART. 2 – Oggetto.
1. Con il presente Disciplinare Operativo le Parti definiscono le modalità di attivazione di INVITALIA per la prestazione di attività di centralizzazione delle committenze ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. i), lett. l)
n. 2), e dell’articolo 37 del Codice dei Contratti Pubblici finalizzate alla realizzazione dell’intervento:
[specificare] (di seguito, l’Intervento).
2. In particolare, ai fini della attuazione dell’Intervento, INVITALIA può, con le modalità descritte al succes- sivo 3, essere attivata dall’Ente Aderente per: [flaggare una o più opzioni e cancellare le altre]
I. indire, gestire e aggiudicare, come Centrale di Committenza per conto dell’Ente Aderente, nel rispetto delle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici e delle altre norme in materia, le procedure di affidamento di appalti pubblici, laddove ogni contratto pubblico aggiudicato verrà stipulato direttamente tra l’Ente Aderente e l’operatore economico aggiudicatario del contratto stesso;
II. indire, gestire, aggiudicare procedure d’affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e curare, come Centrale di Committenza con funzioni di Stazione Appaltante delegata per conto dell’Ente Aderente, l’esecuzione dei contratti pubblici ag giudicati e stipulati dalla stessa INVITALIA con
l’operatore economico aggiudicatario, nel rispetto delle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici e delle altre norme in materia,
III. svolgere le attività di committenza ausiliarie, in nome e per conto dell’Ente Aderente, ex articolo 3, comma 1, lett. m), e articolo 39 dell’anzidetto Codice dei Contratti Pubblici per le procedure di affidamento degli appalti pubblici. In tale ambito INVITALIA può essere attivata per supportare l’Ente Aderente per tutte le attività economiche, finanziariee tecniche, utili ad accelerare la realizzazione dell’Intervento, quale, in particolare, a titolo meramente esemplificativo:
(a) la predisposizione e redazione di “documenti preliminare alla progettazione”, studi di fattibi- lità, specifiche tecniche da mettere a base di gara per l’affidamento della progettazione degli in- terventi;
(b) l’assistenza in tutte le ulteriori attività tecniche di cui all’articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, ivi inclusa la verifica progettuale di cui all’articolo 26 del suddetto Codice dei Contratti Pubblici.
Le procedure di affidamento e i conseguenti contratti d’appalto sono strumentali alla realizzazione dell’Intervento e sono individuati specificamente nell’estratto del Piano delle Attività;
3. INVITALIA si impegna ad operare, per il conseguimento degli obiettivi del Piano delle Attività, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporziona- lità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, nonché nel perseguimento di finalità relative alle pari opportunità e all’inclusione lavorativa.
4. Le procedure di gara indette da INVITALIA saranno gestite mediante una piattaforma telematica di cui la stessa INVITALIA si è dotata (di seguito, la Piattaforma Telematica), in grado di gestire in modalità telematica sia i procedimenti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di f xxxx digitale, sia le iscrizioni di operatori economici in albi fornitori.
Art. 3 - Atti di Attivazione e Dichiarazioni di Impegno.
1. L’attivazione di INVITALIA per le attività di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, punti I. e II., del presente Disciplinare Operativo, avrà luogo, per ogni singolo affidamento o per più affidamenti che compongono l’Intervento, attraverso l’adozione di uno specifico atto (di seguito, Atto di Attivazione), da predisporsi, a cura dell’Ente Aderente, in conformità al format allegato al presente Disciplinare Operativo, avente ad oggetto le informazioni iniziali necessarie a INVITALIA per svolgere il supporto tecnico-operativo richiesto. L’Atto di Attivazione conterrà, tra l’altro, il nominativo e i recapiti del Responsabile del Procedimento dell’Ente Aderente (di seguito, RP), ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, ed i relativi recapiti, il cronoprogramma dell’intervento con specifica indicazione della copertura finanziaria e l’attività richiesta ad INVITALIA per l’attuazione dell’Intervento.
2. Ogni Atto di Attivazione si intende sin d’ora corredato dalle dichiarazioni di impegno (di seguito, Dichiarazioni di Impegno), conformemente al modello allegato alla presente Convenzione, che non dovranno pertanto essere materialmente allegate all’Atto di Attivazione medesimo. L’Atto di Attivazione e le Dichiarazioni di Impegno a corredo costituiranno il disciplinare dei rapporti in essere tra l’Ente Aderente ed INVITALIA, ripartendo tra loro i relativi compiti e competenze. Parte integrante di detto disciplinare, ancorché non materialmente allegata, sarà la “documentazione progettuale” dell’Intervento
che verrà contestualmente consegnata ad INVITALIA.
3. Ogni Atto di Attivazione sarà trasmesso dall’Ente Aderente a INVITALIA, che, acquisiti eventuali ulteriori elementi o informazioni in merito ai contenuti dell’Atto di Attivazione, provvederà entro venti (20) giorni, naturali e consecutivi dal ricevimento dell’Atto di Attivazione, a trasmettere all’Ente Aderente la propria accettazione, a seguito della quale l’attivazione di INVITALIA per la procedura di cui trattasi si avrà per perfezionata. La richiesta di ulteriori elementi o informazioni necessari ai f ini dell’accettazione dell’Atto di Attivazione comporterà la sospensione del predetto termine di venti (20) giorni, naturali e consecutivi, che riprenderà a decorrere una volta pervenuti dall’Ente Aderente gli elementi o le informazioni richieste da INVITALIA.
4. L’accettazione di INVITALIA conterrà il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 31, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, RUP).
5. Per il supporto tecnico-operativo consistente nelle attività di committenza ausiliarie, di cui al punto III. del paragrafo 2 del precedente articolo 2 del presente Disciplinare, lo stesso sarà reso da INVITALIA secondo quanto previsto dal Piano delle Attività. Resta tuttavia sin d’ora inteso che l’Ente Aderente ha l’onere di supervisionare per il tramite del RP e, salvo motivate ragioni in senso contrario, accettare, l’operato di INVITALIA, manlevando quest’ultima da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi per le attività svolte da INVITALIA stessa a favore dell’Ente Aderente, oltre che in nome e per conto di quest’ultimo. Ad ogni modo, in caso di contenziosi comunque afferenti alle procedure oggetto dei servizi di committenza ausiliari e/o agli atti alla stessa conseguenti, INVITALIA si riserva la facoltà di non costituirsi in giudizio o di chiedere l’espromissione, se ne sussistono i presupposti.
Art. 4 – Commissioni di gara.
1. Nell’espletamento del supporto tecnico-operativo mediante le attività di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, punti I e II, nell’ambito delle procedure di gara per l’af fidamento degli appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la eventuale Commissione giudicatrice sarà composta sia da componenti individuati da INVITALIA all’interno del proprio personale dipendente a tempo indeterminato, secondo modalità previste dalla Policy aziendale vigente che assicurano la trasparenza delle procedure di selezione ed il possesso di un’adeguata competenza tecnica, nonché da soggetti iscritti in un elenco, appositamente formato, e dotati delle professionalità richieste per le attività di valutazione.
2. INVITALIA, tuttavia, può richiedere all’Ente Aderente, o l’Ente Aderente può richiedere ad INVITALIA, che l’Ente Aderente designi un Commissario di gara (per le Commissioni formate da tre componenti) ovvero due Commissari di gara (per le Commissioni formate da cinque componenti). A tal f ine, l’Ente Aderente indicherà ad INVITALIA una rosa di nominativi pari al doppio dei Commissari di sua competenza, tra i quali INVITALIA effettuerà un sorteggio ai fini della nomina della Commissione di gara. In tale ipotesi, i nominativi della rosa dovranno riferirsi a dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente Aderente in possesso di un’adeguata competenza tecnica, che, se nominati previo sorteggio, espleteranno l’incarico a titolo gratuito. Il Presidente della Commissione Giudicatrice sarà sempre nominato da INVITALIA tra i soggetti dalla stessa designati.
Art. 5 – Comunicazioni tra le Parti
3. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dal presente Disciplinare Operativo:
- il Referente per l’Ente Aderente è:
PEC:
E-mail:
Tel.:
- il Referente per INVITALIA è:
E-mail:
PEC:
Tel.:
L’eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare il presente Disciplinare Operativo.
4. Le comunicazioni tra le Parti, nell’ambito dei rapportiderivantidal presente Disciplinare Operativo, possono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti stesse.
ART. 6 – La tutela dei dati personali.
1. Le Parti, quali autonomi titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla prote- zione dei dati” (di seguito anche GDPR), del decreto legislativo n. 196/2003, e s.m. e .i. al f ine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente atto. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR.
2. L’ente aderente individua Invitalia quale “responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR, limi- tatamente alle attività previste dall’Art. 3, comma 1, A1 della Convenzione tra Invitalia e il MEF-RGS, se- condo le condizioni, l’atto di nomina e le istruzioni riportate nell’allegato “Atto di nomina responsabile trat- tamento dei dati”, parte integrante del presente Disciplinare operativo, la cui sottoscrizione da parte di Invitalia equivale ad accettazione della nomina.
3. Le modalità del trattamento: le Partidichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente contratto.
4. La comunicazione dei dati: le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all’art. 6 del GDPR; l’eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell’ambito delle f inalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto
aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
5. Persone autorizzate al trattamento: le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l’esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
6. I diritti dell’Interessato e la violazione dei dati: i soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. Le Parti si obbligano a fornirsi reciproca- mente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a col- laborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.
7. I rapporti privacy diretti: le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la f inalità dieseguire il presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono daticomuni il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all’estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto. INVITALIA inf xxx informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell’ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione.
Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
Per le attività oggetto del presente Disciplinare Operativo, le Parti assumono tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelle derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del decreto -legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalle circolari applicative.
Art. 8 – Durata, proroga, recesso. Modifiche
1. Il presente Disciplinare Operativo avrà durata sino alla data del , salvo succes- siva proroga, previo espresso accordo scritto delle Parti. La durata del presente Disciplinare Operativo non potrà avere scadenza successiva al termine di cessazione della Convenzione. Nel caso di cessa- zione anticipata della Convenzione, per qualsivoglia motivo, il presente Disciplinare Operativo cesserà i suoi effetti. Nel caso di sospensione della Convenzione, per i motivi ivi previsti, il presente Disciplinare Operativo sospenderà i suoi effetti sino alla cessazione della sospensione della Convenzione.
2. Scaduto il termine di durata o cessati, a qualsivoglia titolo i suoi effetti, il presente Disciplinare Operativo si considererà automaticamente prorogato limitatamente alle attività già avviate prima della suddetta scadenza. Trascorso il termine di durata, il Disciplinare Operativo manterrà comunque efficacia limita- tamente alle attività di rendicontazione e pagamento.
5. L’Ente Aderente potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti nei confronti di INVITALIA ai sensi del presente Disciplinare Operativo, qualora, a proprio giudizio, nel corso della vigenza della
stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della sottoscrizione dello stesso Disciplinare Operativo e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, INVITALIA ne darà informazione al MEF-RGS affinché le vengano riconosciute le spese sostenute alla data del ricevimento della comunicazione scritta, a mezzo PEC, da parte dell’Ente Aderente, di esercizio della facoltà di recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino obbligazioni già definitivamente vincolanti, assunte nell’espletamento del supporto tecnico-operativo oggetto del presente Disciplinare Operativo.
6. INVITALIA avrà facoltà di recedere dal rapporto con l’Ente Aderente nel caso in cui quest’ultimo non provvedesse alla regolarizzazione della “documentazione progettuale” di cui al precedente articolo 3, paragrafo 2, come previsto dalle Dichiarazioni di Impegno.
5. Eventuali modifiche al presente Disciplinare Operativo potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.
Art. 9 – Contenzioso e Foro competente.
Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o all’adempimento del presente Disciplinare Operativo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 10 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio.
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai f ini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare Operativo, saranno osservate, daisoggetti a ciò obbligatiai sensi del X.X.X. 00 xxxxxx 0000,
x. 00 x xxx xxxxxxx legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e il Codice Etico di INVITALIA.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare Operativo, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
[Ente Aderente]
Documento sottoscritto con firma digitale da ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.
Documento sottoscritto con firma digitale da ai sensi del D.Lgs. 7 marzo2005,
n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Atto di nomina Responsabile trattamento dei dati
ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
in applicazione dell’art. 28 del Regolamento UE/2016/679
[Denominazione del Titolare] con sede in , in qualità di Tito-
lare del trattamento dei dati personali ex Reg. EU/2016/679:
– consideratal’entratain vigore del nuovoRegolamento EU/2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR) pubblicato sulla Gaz- zetta ufficiale dell’unione europea il 04 maggio 2016;
– preso atto che l’art. 4, n. 8 del Reg. 2016/679/EU definisce il “Responsabile” come la persona fisica o giuri-
dica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del tratta- mento;
– considerato che il D. Lgs. 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell’ambito della respon- sabilità amministrativa dell’ente a norma del D. Lgs. 231/ 2001;
– tenuto contoche il GDPR dispone cheil Responsabileè individuato trasoggettiche per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tratta- mento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
– considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), il cui documento di sintesi è stato allegato al “disciplinare operativo per l’attivazione della Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.”;
– rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni;
– ritenuto che [Denominazione del Responsabile], per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenzeconferite,
possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti di- sposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
Tutto ciò premesso, il Titolare
NOMINA
L’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. consedein Xxxx xxx Xxxxxxxx, 00, al trattamento dei dati nell’ambito delle f unzioni di
………………………………………………………………………………… che è stato incaricato di svolgere presso
questa struttura, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati effettuato presso il Titolare con strumenti elettronicio comunque automatizzati o construmenti diversi, per l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate, che accetta.
In qualità di Responsabile del trattamento dei dati egli è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e diosservare scrupolo- samente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.
Il Responsabile del Trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati deltrattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento deidati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.
Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: Le premesse dicui sopra costituiscono parte integrante delpresente atto.
1. Finalità e modalità del trattamento
Ai sensi del considerando n. 81 e dell’art. 28 del Reg. EU/2016/679 il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l’unico soggetto abilitato a individuare le f inalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.
In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
2. Sub-responsabile
Il Titolare autorizza il responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile d el t rattamento (sub- responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività ditrattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizza- tive adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. EU/2016/679.
3. Modalità e finalità del trattamento da parte del responsabile
La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell’incarico conferito dal Titolare per le sole f inalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dal relativo contratto.
4. Diritti e obblighi del responsabile del trattame nto
Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare deltrattamento, anche in caso di trasferi- mento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto
dell’unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima deltrattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento deidati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 GDPR;
d) rispetti le condizioni dicui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 Reg. 2016/679/EU per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento conmisure tecniche e organizzative ade- guate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato dicui al capo III del Reg. EU/2016/679;
f) assistail Titolare deltrattamento nel garantire il rispetto degliobblighidicuiagliarticoli da32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notificadi una violazione dei dati personali all’autorità dicontrollo (data breach di cui all’art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato (data breach di cui all’art. 34), alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizionedel Responsabile del trattamento;
g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) metta a disposizionedel Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degliobblighi in materia diprotezione dei datipersonali e consentae contribuiscaalle attività di revisione, compresele ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto daquestiincaricato;
i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’unione, relative alla pro- tezione dei dati.
5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione
L’adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 Reg. EU/2016/679 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all’articolo 42 Reg. EU/2016/679 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’articolo 28 Reg. EU/2016/679.
6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento
Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 Reg. EU/2016/679, se il Responsabile del trattamento viola il Reg. 2016/679/EU, determinando le f inalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell’art. 28 c. 10 GDPR.
7. Responsabilità
Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell’art. 29 Reg. 2016/679/EU egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’unione o degli Stati membri.
8. Registro del trattamento
In ottemperanza all’art. 30 del Reg. EU/2016/679 il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:
a) il nome e i dati di contatto del responsabileo dei responsabilidel trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1.
********
COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLI- CAZIONE DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO EU/2016/679
PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, che stabilisce i “Principi applicabili al trattamento di dati personali”, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e traspa- renza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incom- patibile con tali f inalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a f ini di archiviazione nel pubblico inte- resse, di ricerca scientifica o storica o a f ini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizza- zione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettif icare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a f ini di archiviazione nel pubblico inte- resse, di ricerca scientifica o storica o a f ini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla di- struzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell’interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni ope- razione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l’operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.
COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra ricordati, deve atte- nersi ai seguenti compiti di carattere particolare:
– identificare e censire i trattamentidi dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici
e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di com- petenza;
– predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
– individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
– individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
– descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
– definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anoni- mizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
– ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l’informativa ai soggetti interes- sati;
– adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non con- forme alle finalità della raccolta;
– definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponi- bilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
– assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati in caso di incidente f isico o tecnico;
– definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
– far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in partico- lare, comunicare preventivamente al Titolare l’inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autono- mamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
– segnalare al Titolare l’eventuale cessazione del trattamento;
– in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
– recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Xxxx- xxxx, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
– adoperarsi al f ine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riserva- tezza, della sicurezza di accesso e della integritàdei dati e l’osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
– stabilire le modalità di accesso ai dati e l’organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le ne- cessarie istruzioni ai f inidel riscontro di eventualirichieste di esecuzione deidiritti da parte degliinteressati.
ISTRUZIONI AL RESPONSABILE
A tal f ine vengono fornite informazioni ed istruzioni per l’assolvimento del compito assegnato:
– ………………………………………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………………………………………
Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in parti- colare:
a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
b) l’accesso ai dati è autorizzato limitatamente all’espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all’interessato (cliente/fornitore/di- pendente/collaboratore) ex art. 14 GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l’informativa ex art. 13 da parte del Titolare;
d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riser- vate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Respon- sabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.
TRATTAMENTO CONSENTITO
a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dalprofilo diautorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile e contrattualmente previsti nel contratto allegato che deve qui intendersi integralmente richiamato;
c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge. Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione diquanto previsto dalla normativa in materia di tutela deidati personali relativamente alle attività e al settore dicompetenza, come previsto dall’allegato contratto di servizi/prodotti.
L’incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell’incarico. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di
protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente f irmata per accettazione.
IL RESPONSABILE DICHIARA:
− diaver preso conoscenza deicompiti che gli sono affidati;
− di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento EU/2016/679 e
− dalla normativa in materia di tutela deidati personali e di aver adottato tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato alla presente nomina;
− diaver compreso ediattenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.
Luogo e Data
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Per accettazione
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
All.: c.s.
FORMAT DI "ATTO DI ATTIVAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO" [Attivazione Centrale di Committenza per indizione/gestione/aggiudicazione gare] | |
Intervento | [descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.] |
Copertura Finanziaria Intervento | [individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'Intervento] |
Cronoprogramma | [cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla relizzazione dell'Intervento] |
Responsabile del Procedimento del XXXX | [nominativo, titoli e recapiti del Responsabile del Procedimento ex articolo 31 del codice dei Contratti Pubblici] |
C.U.P. | [indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito] |
Misure per la Legalità | [indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'Intervento] |
Ulteriori Condizioni o Vincoli | [indicazione di evetuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali l'Ente Aderente sia obbligato, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'Intervento] |
Ulteriori Informazioni | [inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA] |
Attivazione di INVITALIA | |
Attività Richieste [da contrassegnare con un flag] | |
🞎 Attività di centrale di committenza: | □ indizione e gestione di tutte le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti di lavori e/o di servizi strumentali alla realizzazione dei lavori (ad eccezione degli affidamenti diretti, di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici). In particolare indice e gestisce la/e seguente/i procedura/e per l'affidamento di: |
. | |
□ indizione del conclusione di accordo quadro di lavori, servizi o forniture destinati all'Ente Aderente, per l'affidamento di: | |
. | |
Copertura Finanziaria Attività INVITALIA | |
indicare fonte finanziaria per le attività per le quali INVITALIA viene attivata (trattasi della fonte finanziaria indicata, per l'Intervento) | |
Modalità di Rendicontazione dell'Attività di INVITALIA | |
indicare modalità di rendicontazione delle attività per le quali INVITALIA viene attivata (trattasi delle stesse modalità previste, per l'Intervento, nel PEA) | |
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ex art. 28 Regolamento (UE) 679/2026 : Invitalia |
FORMAT DI "ATTO DI ATTIVAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE E L'ESECUZIONE DELL'APPALTO" [Attivazione Centrale di Committenza con funzioni di Stazione Appaltante Delegata] | |
Intervento | [descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.] |
Copertura Finanziaria Intervento | [individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'Intervento] |
Cronoprogramma | [cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla relizzazione dell'Intervento] |
Responsabile del Procedimento del XXXX | [nominativo, titoli e recapiti del Responsabile del Procedimento ex articolo 31 del codice dei Contratti Pubblici] |
C.U.P. | [indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito] |
Misure per la Legalità | [indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'Intervento] |
Ulteriori Condizioni o Vincoli | [indicazione di evetuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali l'Ente Aderente sia obbligato, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'Intervento] |
Ulteriori Informazioni | [inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA] |
Attivazione di INVITALIA | |
Attività Richieste [da contrassegnare con un flag] | |
🞎 Attività di centrale di committenza con funzione di Stazione Appaltante delegata: | □ indizione e gestione di tutte le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti d'appalto strumentali alla realizzazione dell'Intervento. In particolare indice e gestisce la/e seguente/i procedura/e per l'affidamento di: |
. | |
□ altre attività strumentali alla realizzazione dell'Intervento, previste dal Piano delle Azioni (es. verifica della progettazione, ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici) | |
. | |
Copertura Finanziaria Attività INVITALIA | |
indicare fonte finanziaria per le attività per le quali INVITALIA viene attivata (trattasi della fonte finanziaria indicata, per l'Intervento) | |
Modalità di Rendicontazione dell'Attività di INVITALIA | |
indicare modalità di rendicontazione delle attività per le quali INVITALIA viene attivata (trattasi delle stesse modalità previste, per l'Intervento, nel PEA) | |
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ex art. 28 Regolamento (UE) 679/2026 : Invitalia |
DICHIARAZIONI DI IMPEGNO
I. SUPPORTO TECNICO – OPERATIVO: CENTRALE DI COMMITTENZACON FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE DELEGATA
Le presenti dichiarazioni di impegno costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare Operativo.
Le presenti dichiarazioni di impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra l’Ente Aderente, e/o il relativo RP, ed INVITALIA, e/o il relativo RUP, per le attività di indizione, gestione ed aggiudicazione di procedure di affidamento di appalti pubblici, svolte da INVITALIA come Centrale di Committenza con funzione di Stazione Appaltante delegata per conto dell’Ente Aderente.
Ciò premesso,
A. L’Ente Aderente si impegna a:
(i) consegnare ad INVITALIA, contestualmente all’Atto di Attivazione, la “documentazione progettuale” necessaria per la realizzazione delle opere di cui all’Intervento attivato. Nel caso di consegna non con- testuale, l’accettazione dell’Atto di Attivazione, da parte di INVITALIA sarà condizionata dal ricevimento di detta “documentazione progettuale” entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l’Atto di Attivazione sarà con- siderato dalle Parti come mai consegnato dall’Ente Aderente ad INVITALIA.
Per “documentazione progettuale”, ai f ini delle presenti dichiarazioni di impegno, si intende:
a. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto servizi e/o forniture, il Progetto Unico di cui all’art. 23, co. 14 e 15, del Codice dei Contratti Pubblici validato dal RP dell’Ente Aderente, corredato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) ex articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; ovvero
b. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito, D.P.P.) corredato di:
i. specifiche tecniche o qualsivoglia informazione necessaria ai f inidella indizione delle procedure d’appalto; ovvero,
ii. lo studio di fattibilità; ovvero,
iii. il progetto di fattibilità tecnica ed economica dicui all’articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e xx. xxx X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 (xx seguito, il Regolamento di Attuazione), per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u),punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati; ovvero,
iv. il progetto definitivo di cui all’articolo 23, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 24 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217,co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati;
verificati e approvati dal RP, ovvero
c. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto l’aggiudicazione di una concessione
o la realizzazione di un’opera in project financing o nelle altre forme di partenariato pubblico- privato, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso gli elaborati previsti al comma 4 dell’art. 17 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, debitamente verificati e validati a norma di legge; ovvero
d. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto la progettazione e l’esecuzione di lavori, in virtù del regime vigente applicabile in materia, il progetto definitivo di cuiall’articolo 23, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 24 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso glielaborati previsti al comma 3 dell’art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, debitamente verificatie validati a norma di legge; ovvero
e. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, co. 5, primo e terzo periodo, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in virtù del regime applicativo disposto dall’articolo 14 del medesimo decreto-legge, il progetto di fattibilità tecnica ed eco- nomica di cui all’articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e xx. xxx X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 (xx seguito, il Regolamento di Attuazione), per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u),punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati e dal provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi convocata sul predetto progetto sensi dell’articolo 14, comma 3, della L. 14 ago- sto 1990, n. 241, ovvero;
f. nel caso in cui la procedura d’appalto abbiaad oggetto l’esecuzione di lavori, il progetto ese- cutivo di cui all’articolo 23, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 33 e ss. Del
D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1)
del Codice deiContratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso il PSC, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici. Il progetto esecutivo dovrà pervenire ad INVITALIA debitamente verificato e vali- dato a norma di legge.
I progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazione a f xxxx del RP o del Direttore Lavorifacente capo all’Ente Aderente attestante: (a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l’assenzadi impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, altracciamento, al sottosuoloe a quant’altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui l’Ente Aderente abbia inteso, per i progetti di cui trattasi, avvalersi di INVITALIA anche per la procedura d’appalto della verifica progettuale, ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici e degli articoli 44 e segg. del D.P.R. n. 207/20110, per quanto applicabileex articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, la documentazione progettual e, una volta verificata, dovrà comunque pervenire nuovamente ad INVITALIA debitamente validata
dal RP dell’Ente Aderente;
(ii) [SE PRESENTE] allegare il Protocollo di Legalità a cui la realiz- zazione dell’Intervento è assoggettata; [e/o Pattidi Integrità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli conANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progetta- zione, affidamento e realizzazione dell'Intervento];
(iii) comunicare ad INVITALIA se gli appalti insistono su beni mobili o immobili che non sono o non saranno più nella piena disponibilità dell’Ente Aderente o che sono o saranno sottoposti a vincoli o limiti.
B. L’Ente Aderente accetta che, per ciascuna attività oggetto dell’Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:
(i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applica- bile agli appalti pubblici, della documentazione presentata dall’Ente Aderente ivi incluso lo schema di contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto a corredo del progetto medesimo o il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture.
La verifica condotta sulla documentazione progettuale non entra nel merito delle scelte e soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista e/o del RP validante il progetto stesso o il capitolato tecnico. Nel caso in cui il RUP di INVITALIArilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall’Ente Aderente, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RP di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci [10] giorni e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RP, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; quanto precede, ferma restando la facoltà di INVITALIA di far valere, in caso di inerzia del RP o dell’Ente Aderente o di espresso mancato accoglimento delle soluzioni proposte, il diritto di recesso di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del Disciplinare Operativo;
(ii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individua i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la f acoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP per l’attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all’espletamento della stessa;
(iii) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RP, i criteri e sottoscriteri di valutazione dell’“offerta tecnica” e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP per l’attività di cui trattasi, anche al f ine di acquisire tutte le informazioni necessarie all’espletamento della stessa;
(iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell’offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) f erma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP;
C. L’Ente Aderente accetta che INVITALIA:
(i) predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
(ii) osservi le misure di cui al Protocollo ANAC; [SE ESISTENTE]
(iii) conf iguri la gara, ai f ini della gestione telematica della stessa, sulla Piattaforma Telematica di cui all’articolo 2 della Convenzione, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
(iv) conferisca al RUP di INVITALIA f unzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l’analisi della sola documentazione amministrativa nell’ipotesi di gara da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall’articolo 4 del Disciplinare Operativo. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conf litto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell’articolo 84, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e dell’articolo 51 cod. proc. civ.);
(v) gestisca, per il tramite del RUP, lo svolgimento della gara sino all’aggiudicazione definitiva della stessa. Resta sin d’ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto, in conformità all’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici;
(B) procedere in autotutela all’annullamento della procedura di gara ovvero all’annullamento o revoca dell’eventuale aggiudicazione della stessa;
(vi) proceda, per il tramite del RUP, alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale che di quelli di ordine economico- f inanziario e tecnico-organizzativo;
(vii) assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all’espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
(viii) espleti le verifiche dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, procedendo, con l’avvio delle verifiche stesse, all’acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria antimafia di cui all’articolo 3, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108), ai f ini della eventuale consegna dei lavori o consegna del contratto in via di urgenza;
(ix) acquisisca, dall’aggiudicatario, la garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti Pubblici, necessaria per l’eventuale consegna dei lavori o per l’avvio dell’esecuzione in urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120) o della normativa comunque applicabile in materia;
(x) archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all’Ente Aderente, unitamente ai relativi verbali;
(xi) curi l’eventuale accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici;
(xii) acquisisca dall’operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell’Ente Aderente;
(xiii) compia le operazioni necessarie affinché il Codice Identificativo Gara (CIG) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, con riferimento alla gara gestita da INVITALIA, sia “trasferito”, tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all’Ente Aderente;
(xv) esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l’Ente Aderente, eventuali ricorsi se afferenti la procedura di gara;
(xvi) comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all’andamento dell’esecuzione del contratto, al f ine del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell’Atto di Attivazione da parte dell’Ente Aderente;
(xvii) su richiesta, da prevedersi con l’Atto di Attivazione, e in coordinamento con l’Ente Aderente, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell’appalto;
(xviii)richieda se necessari chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all’Ente Aderente;
(xix) con riferimento all’affidamento dei servizi di progettazione, stipuli il contratto con l’affidatario dei suddetti servizi e ne curi l’attuazione per il tramite del proprio RUP e della struttura di assistenza al RUP e, se del caso, provveda al contestuale affidamento al progettista incaricandolo anche dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ex articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici;
(xx) partecipi alla Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell’articolo 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e/o di altra normativa nazionale o regionale applicabile in materia;
(xxi) proceda, per quanto di competenza alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’articolo 6 del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120;
(xxii) sottoponga il progetto esecutivo verificato da INVITALIA al RP dell’Ente Aderente per l’ottenimento del nulla osta;
(xxiii)una volta ricevuto il nulla osta di cui al precedente punto proceda, per il tramite del RUP di INVITALIA, alla validazione, ex articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici, del progetto esecutivo;
(xxiv) prenda in consegna dall’Ente Aderente gli immobili e/o le aree ove effettuare l’Intervento ai soli fini della consegna dei lavori agli appaltatori individuati mediante le procedure di gara;
(xxv) curi l’esecuzione del contratto sino all’emissione da parte dell’organo competente del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione). A tal fine, tra l’altro, il RUP di INVITALIA:
a. promuove, prima dell’avvio della procedura di gara per l’esecuzione di lavori, l’istituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori ex articolo 101 del Codice dei Contratti Pubblici. INVITALIA potrà istituire l’Uf f icio di Direzione Lavori avvalendosi dei fornitori di servizi di ingegneria iscritti ad apposito albo di INVITALIA ovvero dei propri dipendenti;
b. richiede la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (di seguito, il CSE), qualora le relative funzioni, per carenza deinecessari requisitirichiestidalla normativa applicabile,
non siano svolte dallo stesso RUP di INVITALIA o dal Direttore dei Lavori. INVITALIA provvederà quindi alla nomina del CSE potendosi avvalere per tale attività dei fornitori di servizi di ingegneria iscritti ad apposito albo di INVITALIA medesima ovvero dei propri dipendenti; la nomina del CSE non esonererà il RUP di INVITALIA dalla responsabilità di vigilanza ex articolo 93, co. 2, del D.Lgs. 81/2008;
(xxvi) provveda alla consegna all’Ente Aderente lo stesso giorno dell’emissione del certificato di collaudo, dell’opera ultimata, previo verbale di presa in consegna sottoscritto dalle parti e provveda, nel biennio successivo all’emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), alle necessarie verifiche e alle eventuali denunce di vizi o difetti dell’opera che fossero emersi, ai sensi dell’articolo 229, co. 3, del Regolamento di Attuazione;
(xxvii) nel caso di presa in consegna anticipata dell’opera, provveda alle verifiche delle condizioni necessarie affinché ciò sia legittimamente possibile in conformità a quanto previsto ai sensi dell’articolo 230 del Regolamento di Attuazione. In tal caso il RP dell’Ente Aderente si coordinerà per le attività di competenza con il RUP di INVITALIA e con il Direttore Lavori della stessa;
(xxviii) nel caso di concorsi di idee o di concorsi di progettazione per i quali sia previsto che al vincitore venga affidata anche l’attività di progettazione di livello esecutivo, ai sensi degli articoli 154, co. 4 e 5, e 156, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici, proceda al suddetto affidamento, previo assenso d a parte dell’Ente Aderente.
D. L’Ente Aderente accetta che rimangano di sua competenza:
(i) la nomina del RP ex art. 31, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici;
(ii) le attività di individuazione dei lavori da realizzare;
(iii) la redazione e l’approvazione/validazione, previa verifica progettuale, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto dell’Atto di Attivazione;
(iv) l’adozione della determina a contrarre;
(v) l’impegno a fornire tempestivamente ad INVITALIA, su sua richiesta, il formale consenso, da parte dell’Ente Aderente medesimo qualora competente, ovvero di altra Amministrazione Interessata, se com- petente, all’accesso da parte del RUP o del Direttore Lavori di INVITALIA, ovvero agli operatori econo- mici, se necessario, alle aree e agli immobili interessati dai lavori afferenti l’appalto strumentale alla realizzazione dell’INTERVENTO;
(vi) la consegna ad INVITALIA degli immobili e/o delle aree ove effettuare l’Intervento ai soli fini della con- segna dei lavori, da parte di INVITALIA stessa, agli appaltatori individuati mediante le procedure di gara;
(vii) la presa in consegna dell’opera, da parte di INVITALIA, per conto dell’Ente Aderente, in conformità con quanto previsto al precedente paragrafo 3, punto (xxiii), del presente Allegato;
(viii) nel caso di variantiin corso d’opera ex articolo 106 del Codice dei Contratti, qualora le stesse comportino un aumento dell’importo contrattuale, nel rispetto dei limiti di legge vigenti in materia, la relativa autoriz- zazione e la conferma delle relative coperture f inanziarie se INVITALIA svolge funzioni di stazione ap- paltante per conto dell’Ente Aderente;
(ix) l’esercizio della facoltà di assistere, mediante un proprio rappresentante dotato di idonee competenze, a tutte le operazioni di collaudo, anche in corso d’opera, poste in essere da INVITALIA, se la stessa
svolge funzioni di stazione appaltante per conto dell’Ente Aderente, al f ine di avere contezza diretta degli esiti delle operazioni medesime;
(x) ove necessario, la richiesta all’Amministrazione competente di indire la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e/o di altra normativa nazionale o regionale applicabile in materia.
E. L’Ente Aderente riconosce altresì che:
Tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l’esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dai contratti pubblici aggiudicati da INVITALIA, o dagli accordi quadro dalla stessa conclusi, saranno a carico dell’Ente Aderente e sostenuti per il tramite di INVITALIA in virtù del rapporto di mandato senza rappresentanza sotteso alle funzioni di Stazione Appaltante delegata, intendendosi per oneri economici i corrispettivi dovuti agli appaltatori, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione all’esecuzione degli appalti afferenti l’Intervento oggetto del supporto tecnico-operativo di INVITALIA.
A tal f ine, allo scopo di garantire la tempestiva corresponsione degli importi dovuti all’appaltatore (e/o, se del caso, a subappaltatore, subfornitore o terzo contraente) conformemente a quanto previsto dal contratto che sarà con questi stipulato da INVITALIA, e di consentire ad INVITALIA medesima di disporre in ogni momento della adeguata provvista f inanziaria per erogare i corrispettivi dovuti, l’Ente Aderente trasferirà su conto corrente dedicato intestato ad INVITALIA:
(i) una somma pari al venti percento (20%) dell’importo complessivo da Quadro Economico dell’ap- palto da aggiudicare, affinché INVITALIA possa indire la procedura di affidamento. L’erogazione avrà luogo previa presentazione da parte di INVITALIA di un documento fiscalmente rilevante;
(ii) un ulteriore importo pari al trenta percento (30%) dell’importo complessivo da Quadro Economico dell’appalto (rimodulato a seguito dell’aggiudicazione ovvero nel corso del rapporto d’appalto), previa presentazione da parte di INVITALIA di un documento f iscalmente rilevante accompa- gnato da un report con cui INVITALIA attesti di aver erogato, per gli oneri della procedura di affidamento (es. costi per la pubblicità legale, per cd. contributo ANAC, per componenti sterni delle Commissioni giudicatrici…) e per somme dovute all’appaltatore, almeno l’ottanta percento (80%) dell’importo di cui alle precedenti anticipazioni
(ii) un ulteriore importo pari al trenta percento (30%) dell’importo complessivo da Quadro Economico dell’appalto (rimodulato a seguito dell’aggiudicazione nel corso del rapporto d’appalto), da parte di INVITALIA di un documento fiscalmente rilevante accompagnato da un report con cui INVITA- LIA attesti di aver erogato all’appaltatore un importo almeno pari l’ottanta percento (80%) dell’im- porto di cui alle precedenti anticipazioni;
(iii) il saldo, come risultante dal Quadro Economico definitivo dell’appalto (rimodulato a seguito dell’aggiudicazione ovvero nel corso dell’appalto), previa presentazione, da parte di INVITALIA, di un documento fiscalmente rilevante accompagnato dal certificato di collaudo o, se del caso, di regolare esecuzione.
F. L’Ente Aderente si impegna a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da
INVITALIA medesima, nel caso in cui l’Ente Aderente, per qualsiasi motivo, non intenda prendere in consegna l’opera ultimata;
G. L’Ente Aderente riconosce, in caso di contenzioso con soggetti terzi, che i rapporti con INVITALIA saranno disciplinati come segue. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all’espletamento delle procedure di aggiudicazione dell’Intervento rimarranno di competenza di INVITALIA medesima, quale centrale di committenza che avrà provveduto alla aggiudicazione definitiva, ma qualora i motivi del ricorso dipendessero anche da atti assunti dall’Ente Aderente si provvederà a difesa congiunta, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile e f erme restando le rispettive responsabilità connesse alla genesi degli atti.
Resta ad ogni modo inteso che INVITALIA sarà manlevata dall’Ente Aderente per qualsivoglia danno, perdita, pretesa o spesa di terzi non direttamente o indirettamente rinvenibili da atti dolosi o colposi nei limiti del quadro economico del singolo appalto, o dell’Intervento o della fonte di finanziamento (a titolo esemplificativo, Programma, Progetto ecc.) a valere della quale l’Intervento deve essere realizzato.
Allegato 3
Disciplinare dei costi della Convenzione
1. Premessa
Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia per le attività svolte in attuazione della Convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Categorie di costi
La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Invitalia in qualità di Soggetto Attuatore:
A) Struttura operativa, composta dal personale dell’Agenzia, dedicato alla realizzazione delle attività
previste dalla Convenzione;
B) Altre voci di costo, composta da tutte quelle voci di costo funzionali alla realizzazione dell’attività.
3. Modalità di rendicontazione
Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate secondo quanto previsto nella Conven- zione.
Per l’esecuzione delle attività INVITALIA si avvale del proprio personale, delle sue società interamente con- trollate, nonché, nel rispetto delle normative vigenti nazionali e comunitarie di società, collaboratori, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.
Il regime di rendicontazione per il personale dell’Agenzia seguirà il criterio della tariffa secondo le tabelle di costi unitari giornalieri, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento del Parlamento Euro- peo e del Consiglio 24 giugno 2021, n. 1060 per il quale si fa riferimento alle tabelle di costi unitari in relazione al profilo professionale e all’inquadramento delle risorse impiegate nell’attività oggetto della Convenzione, mentre i costi relativi alla categoria “altre voci di costo” verranno rendicontati secondo il criterio del “costo effettivo sostenuto”, giustificato da fattura/ricevuta.
Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente Disciplinare.
3.1 Struttura operativa
La categoria di costo “Struttura operativa” include tutti i costi relativi al personale dell’Agenzia, dedicato alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione. L’imputazione del costo avverrà sulla base delle tariffe determinate secondo le tabelle di costi unitari giornalieri, di seguito riportate, che non includono le spese di viaggio e di soggiorno, rendicontate secondo i criteri stabiliti nella categoria B) “altre voci di costo”, e individuate secondo il profilo professionale e l’inquadramento della risorsa impiegata.
Profilo professionale | Inquadramento aziendale | Descrizione | Tariffa |
Program Manager (PM) | Dirigente | Appartengono a questa categoria le risorse dotate dl elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire all’implementazione delle strategie e della operatività del programma mediante apporti tecnici ad elevato contenuto specialistico e di rilevante livello qualitativo. | 1.195 |
Senior Professional (SP) | 1° livello organizzativo del CCNL Invitalia | Appartengono a questa categoria le risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa, nonché in grado di promuovere innovazioni di processo e dotati di competenze specifiche ed elevata professionalità. | 560 |
Junior Professional (JP) | 2°,3°,4°,5°livello Organizzativo del CCNL Invitalia | Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili di funzione, dotati di capacità professionali specifiche o anche non specialistiche. | 333 |
3.2 Altre voci di costo
Il regime di rendicontazione relativo alle “altre voci di costo” segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.
Per “Altre voci di costo” si intendono le spese sostenute in relazione a:
▪ collaboratori e consulenti contrattualizzati per la realizzazione delle attività previste;
▪ servizi di società controllate valorizzate al costo complessivo dell’attività svolta;
▪ servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione non ricomprese nelle voci del quadro economico dei singoli Interventi;
▪ azioni di comunicazione e promozione;
▪ viaggi, spese di missione e diaria;
▪ oneri (i.e., xxxxxxx, spese e costi) per contenzioso;
▪ ogni altro costo funzionale alla realizzazione delle attività.
4. Documentazione di spesa
Per i costi relativi al personale, INVITALIA si impegna a presentare un rendiconto analitico contenente:
▪ l’elenco nominativo del personale impiegato, con specifica del profilo professionale e del ruolo;
▪ il numero di giornate effettuate dalla singola risorsa;
▪ il costo complessivo delle attività svolte.
Per la valorizzazione delle attività svolte dal personale, il numero di ore lavorate dovrà essere riportato al numero di giornate equivalenti dividendo la somma delle ore lavorate nel periodo di rendicontazione per il numero medio delle ore lavoro/giorno come da CCNL in vigore per i quadri e dipendenti dell’Agenzia pari a 7,2 h/u.
Per i costi relativi alla categoria “altre voci di costo” INVITALIA si impegna a presentare un rendiconto analitico contenente:
▪ l’elenco delle spese sostenute;
▪ il riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
▪ il riferimento ai pagamenti effettuati.
Il documento giustificativo delle attività relative alle altre voci di costo è costituito dal contratto/lettera d’incarico e dalla fattura/ricevuta o altro documento probatorio.
In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dalla policy trasferte in vigore all’interno della Società.
L’Agenzia, inoltre, assicura la conservazione della documentazione a supporto delle spese sostenute, in ori- ginale, conformemente alle normative comunitarie e nazionali in materia contabile e fiscale.
5. Relazione sulle attività svolte
La rendicontazione dei costi dell’Agenzia, riferiti alle attività svolte dalla Convenzione, dovrà essere corredata da una Relazione semestrale sulle attività svolte nella quale saranno sinteticamente descritte la Attività di supporto tecnico realizzate e in corso di realizzazione e sarà corredata da appositi schemi riepilogativi dei costi sostenuti.
Allegato al disciplinare di Rendicontazione Modalità di calcolo del rimborso delle spese
Premessa
La Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle f inanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) e Invitalia definisce i principi della cooperazione tra le parti con riferimento alle iniziative, nell’ambito del PNRR e del PNC, di competenza del MEF-RGS, delle Amministrazioni Titolari e/o dei Soggetti Attuatori. In particolare, la Convenzione definisce, tra l’altro, le modalità di attivazione di Invitalia per la fornitura delle attività di supporto tecnico operativo nonché le modalità di calcolo dei costi oggetto di rimborso per le attività svolte.
Per la prestazione delle attività svolte da Invitalia ai sensi della Convenzione o dei singoli Piani delle attività, come previsto dagli articoli 6 e 8 della Convenzione, a Invitalia sarà riconosciuto un importo a titolo di rimborso spese – ivi inclusi, se del caso, i costi di consulenti, anche legali – determinato secondo le modalità di calcolo indicate nel presente Allegato e, in ogni caso, in conformità alla normativa applicabile.
Il presente documento definisce le spese oggetto di rimborso e i relativi criteri di determinazione.
Tipologie di spese oggetto di rimborso a Invitalia a fronte dei costi sostenuti per le attività di supporto tecnico operativo fornito a MEF/PA attuatrici
Le spese oggetto di rendicontazione da parte di Invitalia sono costituite dai costi, interni ed esterni, legati alle attività di supporto tecnico operativo fornite in attuazione della Convenzione e dei Piani attuativi.
Nell’ambito di tali costi, possono essere distinte due tipologie di spese in funzione dei criteri adottati per la loro quantificazione.
Nello specifico:
▪ per le spese relative al personale interno di Invitalia direttamente impegnato nelle attività di sup- porto tecnico operativo, si farà ricorso al criterio dei costi semplificati, attraverso l’utilizzo di tabelle standard di costi unitari (cfr. art. 53 paragrafo 1 lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060) definite secondo un metodo di xxxxxxx equo, giusto e verificabile, in coerenza con quanto previsto dall’art. 53 para- grafo 3 lett. a) del citato Regolamento. Il rimborso di tali costi sarà calcolato moltiplicando le gior- nate impegnate nelle relative attività per la tarif fa determinata secondo tabelle di costi unitari
giornalieri, definito secondo una metodologia che tenga conto del complesso delle spese funzio- nali o connesse all’operatività ed alla gestione del personale coinvolto nelle attività;
▪ per le spese relative all’acquisizione di beni e servizi (es. sviluppo e manutenzione di piattaforme informatiche), al personale esterno (es. collaboratori e consulenti esterni) ed a trasferte/missioni direttamente connesse alle attività di supporto tecnico operativo fornite da Invitalia, si farà ricorso al criterio dei costi “reali”, che prevede il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati mediante la presentazione di idonei giustificativi di spesa. Invitalia potrà, in tale ambito, acquistare beni e servizi, ivi incluse le consulenze di terzi, funzionali alla fornitura delle attività di assistenza in conformità con la procedura acquisti interna e, ai f ini del rimborso dei costi, alle condizioni fi- nanziarie che saranno definite nei relativi accordi.
Spese relative al personale interno di Invitalia
La definizione della tariffa determinata mediante tabelle di costi unitari giornalieri è stata effettuata in coerenza con quanto previsto Regolamento UE n.1060/2021 all’art.53 paragrafo 3 lett. a), ossia adottando un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile sulla base di dati storici.
L’utilizzo delle tabelle di costo unitario giornaliero consente la migliore approssimazione possibile del costo reale, nella misura in cui il costo giornaliero di unità standard viene calcolato dividendo i più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati per un “tempo lavorativo produttivo” espresso in giorni.
Spese relative al personale interno di Invitalia – componente retributiva
Con riferimento alla componente retributiva dei costi annui lordi per l’impiego riferiti all’anno 2020, è stata considerata esclusivamente la componente fissa e variabile, inclusi oneri, del costo del personale interno di Invitalia, i cui elementi e le cui relative modalità di calcolo sono dettagliati di seguito:
i. Componenti fisse: sono costituite dalla retribuzione annua lorda effettivamente percepita nel corso del 2020. Tale componente è disponibile sui sistemi informatici di Invitalia;
ii. Oneri su componenti fisse: sono costituiti da oneri previdenziali, assistenziali, di previdenza
complementare e trattamento di fine rapporto previsti per legge ed applicati secondo le disposi- zioni attuative emanate dagli Enti preposti (INPS, INPGI, INAIL, Agenzia delle Entrate) o sanciti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente Integrativo Aziendale. Tale componente è di- sponibile sui sistemi informatici di Invitalia;
iii. Componenti variabili: sono costituite dalla retribuzione lorda prevista per MBO, Bonus una tan- tum e Premio Aziendale relativi al 2020. Tale componente è disponibile sui sistemi informatici di Invitalia;
iv. Oneri su componenti variabili: sono gli stessi previsti per la componente f issa, effettivamente pagati a seguito dell’erogazione delle componenti variabili. Tale componente è disponibile sui si- stemi informatici di Invitalia esclusivamente all’interno di un aggregato più ampio e comprensivo di tutti gli oneri connessi al costo del personale.
Tali componenti di costo, riferite ai dati di consuntivo 2020, sono state dapprima calcolate per ciascun dipendente e successivamente raggruppate secondo le tre categorie di inquadramento professionale previste dal CCNL di categoria, ovvero (i) dirigenti, (ii) quadri e (iii) impiegati. Si precisa che le componenti di costo f isse e variabili dei dipendenti in posizioni apicali (i.e. Vertici e Key manager) non sono state considerate ai fini dell’analisi; pertanto, la metodologia adottata non risulta influenzata da tali valori della distribuzione.
Al f ine di elaborare il costo medio giornaliero per inquadramento professionale, si è reso innanzitutto necessario il calcolo puntuale del numero di FTE consuntivi nel 2020. Nello specifico, il numero di FTE sono estratti dal sistema informatico di registrazione presenze e gestione delle paghe (INAZ) e consentono una visuale di dettaglio per singola matricola. Il calcolo di FTE prende in considerazione l’effettiva presenza delle risorse nell’annualità 2020 oltre che l’orario di lavoro previsto nel CCNL in coerenza con quanto definito dall’OECD Statistical Glossary che misura il Full time equivalent employment quale rapporto tra le ore effettivamente lavorate e le ore medie riferibili ai lavoratori a tempo pieno. È stato quindiottenuto il costo medio annuo per inquadramento, come rapporto tra il costo complessivo per inquadramento professionale ed il rispettivo numero di FTE consuntivi nel 2020. Il costo medio giornaliero è stato, infine, calcolato come rapporto tra il costo medio annuo per inquadramento così determinato ed il numero di giorni lavorabili dell’anno di riferimento.
Si rappresenta di seguito la tabella di sintesi del costo medio giornaliero dei dipendenti di Invitalia nel 2020 per inquadramento professionale.
Livelli professionali Invitalia | Costo unitario |
Dirigente | 1114 |
Quadro | 480 |
Impiegati | 252 |
Spese relative al personale interno di Invitalia – ulteriori costi rilevanti
I costi del personale unitari giornalieri di natura retributiva sono quindi stati integrati con le ulteriori componenti di costo funzionali o connesse all’operatività del personale interno di Invitalia impegnato nelle attività di supporto tecnico operativo (“costi funzionali”).
I costi rilevanti sono stati quantificati sulla base di metodologie e sistemi di contabilità generale ed analitica rilevata attraverso i sistemi in uso ad Invitalia.
Sono considerati costi rilevanti:
▪ in termini di perimetro gestionale, i costi del personale e le altre spese amministrative;
▪ nell’ambito di tali costi, quelli specificamente allocati su centri di responsabilità e categorie di spesa fun- zionali o connessi all’operatività delle risorse impegnate nelle attività di assistenza e supporto specialistico fornite da Invitalia.
Nel dettaglio, i costi rilevanti comprendono principalmente:
▪ costi esterni relativi a connessione dati, telefonia fissa e mobile, manutenzione e noleggio hardware, materiale di consumo e stampanti, sicurezza informatica, utenze (gas, luce, acqua), canoni di affitto e servizi relativi alle sedi aziendali (es. pulizia, manutenzione, facchinaggio, smaltimento rifiuti);
▪ costi interni di struttura funzionali all’operatività delle risorse impegnate nelle attività progettuali quali a titolo esemplificativo quelli relativi alla gestione dei servizi logistici, della salute, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale ed alla gestione del personale sotto il profilo amministrativo, contrattuale, fiscale e del costo del lavoro.
Ai f ini del calcolo dei costi rilevanti giornalieri, si è proceduto a ripartire il complesso di tali costi, riferiti ai dati di consuntivo 2020, dapprima sul numero di FTE consuntivi nel 2020 e, successivamente, sul numero di giorni lavorabili nell’anno di riferimento secondo quanto previsto dal CCNL.
Il calcolo del costo unitario giornaliero per inquadramento professionale, inclusivo degli ulteriori costi rilevanti, è stato infine ottenuto dalla somma tra i costi rilevanti giornalieri così calcolati ed il costo medio giornaliero dei dipendenti di Invitalia per inquadramento professionale sopra riportato.
Di seguito si rappresenta la tabella di costi unitari giornalieri sviluppata in base ai livelli professionali operanti in Invitalia e secondo le modalità di calcolo sopra esposte.
Livelli professionali Invitalia | Costo unitario giornaliero comprensivo dei costi rilevanti |
Dirigente | 1195 |
Quadro | 560 |
Impiegati | 333 |
Nei processi di rendicontazione saranno rendicontate esclusivamente le giornate/uomo del personale direttamente impegnato nelle attività di assistenza e supporto specialistico fornite da Invitalia. La rilevazione delle giornate/uomo delle risorse impegnate nelle attività di supporto tecnico operativo sarà assicurata mediante strumenti interni di Invitalia (Timesheet).
Utilizzando l’opzione di semplificazione della tarif fa determinata sulla base di tabella di costo unitario giornaliero, il rimborso spettante a Invitalia relativo alle spese del personale interno impegnate nelle attività sarà calcolato come il costo unitario (tariffa giornaliera), come definito nel presente documento, moltiplicato per il numero effettivo di giornate lavorate.
Si precisa, che la metodologia sarà rivista annualmente con i nuovi dati necessari ad aggiornare gli importi di riferimento.
Spese relative all’acquisizione di beni e servizi, al personale esterno
Tale categoria di spese sarà rendicontata con il criterio dei costi “reali”, che prevede il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati mediante la presentazione di idonei giustificativi di spesa come meglio specificato nel disciplinare di rendicontazione allegato alla convenzione.
All’interno di tale categoria di spese verranno rendicontate, a titolo di esempio, le spese per lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme informatiche necessarie per la gestione dei fondi PNRR (fase di presentazione delle domande di f inanziamento, verifica automatica di conformità domande alle previsioni dei bandi, reportistica, ecc.) e le spese sostenute per l’ingaggio di consulenti esterni e collaboratori che si occuperanno di svolgere attività di supporto tecnico, economico-finanziario ed amministrativo alle amministrazioni Centrali ed Enti Attuatori.
Conclusioni
In sintesi, il costo rendicontabile (CR) delle attività svolte è dato dalla formula:
CR = ∑ GG/UOMO i X COSTO UNITARIO i + ALTRI COSTI direttamente riferibili al Progetto
i=1
(1=junior professional; 2=senior professional; 3= project manager)
Pertanto, nell’ambito dell’esercizio del controllo sulle attività di gestione di Invitalia, si conferma che qualora si adottassero costi calcolati mediante tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione dei costi del personale sostenuti da Invitalia per attività operative, i costi a cui far riferimento per assicurare il necessario equilibrio gestionale sono quelli calcolati come sopra.