CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PER FORNITURA DI BENI O SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PER FORNITURA DI BENI O SERVIZI
A CHIESI FARMACEUTICI SPA
1. Campo di applicazione delle Condizioni Generali di Acquisto
1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito, le “Condizioni Generali di Acquisto”) disciplinano l’acquisto, da parte di Chiesi Farmaceutici S.p.A. (d’ora in poi, Ch i e si ), di Beni m o b ili m a t e r ia li e d im m at e r ia li , ovvero del la fornitura di Servizi (intendendosi per “fornitura di Servizi” anche tutti i contratti di appalto d’opera e di servizi, la realizzazione di opere in genere e la prestazione d’opera, anche intellettuale, inclusi i rapporti di consulenza) da parte del Fornitore, sulla base di uno strumento contrattuale (ad. esempio Ordine di acquisto o simili) che le richiami espressamente, e prevalgono su qualunque contraria disposizione a meno che non vengano espressamente derogate.
1.2 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto risolvono e sostituiscono completamente tutte le precedenti Condizioni Generali con riferimento agli Ordini sottoscritti dopo l’accettazione del presente documento.
1.3 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto non comportano alcun obbligo di esclusiva a carico di Chiesi, né alcun obbligo di acquisto per Chiesi di quantitativi minimi di Beni e/o di affidamento di quantitativi minimi di Servizi, salvo diversa espressa previsione degli Ordini di acquisto.
2. Definizioni
2.1 Per Beni si intendono quelli indicati nell’Ordine di Acquisto di Chiesi o nella Documentazione Tecnica (ove presente).
Per Servizi si intendono quelli descritti nell’Ordine di acquisto di Chiesi e/o nella Documentazione Tecnica (ove presente).
Per Ordine di Acquisto si intende l’Ordine, sottoposto da Chiesi al Fornitore in via telematica, o in alcuni casi previsti, in via cartacea per controfirma, che dettaglia Beni e/o Servizi richiesti, Documentazione Tecnica e le condizioni commerciali concordate.
Per Offerta del Fornitore si intende l’offerta inviata dal Fornitore a Chiesi per l’acquisto di Beni ovvero per la fornitura di Servizi.
Per Offerta del Fornitore accettata da Xxxxxx si intende l’offerta inviata dal Fornitore a Chiesi, dopo essere stata discussa ed accettata da Chiesi e citata nell’Ordine di Acquisto.
Per Chiesi si intende Chiesi Farmaceutici S.p.A. o altre società del Gruppo Chiesi espressamente indicate nell’Ordine di Acquisto, che effettua un Ordine per acquistare Beni ovvero ottenere Servizi dal Fornitore.
Per Fornitore si intende la società che fornisce i Beni e/o i Servizi.
Per Documentazione Tecnica si intende ogni specifica tecnica, disegno, rappresentazione grafica o progetto a cui i Beni o i Servizi devono essere conformi, emessa da Chiesi, dal Fornitore o da Soggetti Terzi e citata nell’ Ordine di Acquisto.
3. Documenti Contrattuali e Ordine di Priorità
3.1 Il rapporto contrattuale si perfeziona con l’accettazione da parte del Fornitore dell’Ordine di Acquisto di Chiesi in forma espressa o tramite comportamento concludente da parte del Fornitore stesso. L’Offerta del Fornitore potrà essere inviata per posta, posta elettronica (anche non certificata), o con altre modalità telematiche. Chiesi si riserva di inviare l’Ordine di Acquisto con le medesime modalità.
3.2 In caso di conflitto fra l’Ordine d’Acquisto, l’Offerta del Fornitore accettata da Chiesi e la Documentazione Tecnica (ove presente), l’Ordine di Acquisto prevarrà sui suoi allegati.
3.3 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sostituiscono e prevalgono in ogni caso sulle eventuali Condizioni Generali di Vendita del Fornitore, nonché su ogni altra condizione posta dal Fornitore in qualsiasi documento contrattuale, anche se antecedente alle presenti Condizioni, che non sia stato espressamente accettato da Chiesi in deroga alle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
3.4 Nel caso in cui Xxxxxx e il Fornitore abbiano stipulato una qualsiasi forma contrattuale, accordo quadro, scrittura privata, o alta tipologia di accordo in doppia firma, le clausole specificamente concordate, che eventualmente siano in contrasto con quanto contenuto nelle presenti Condizioni Generali d’Acquisto, prevarranno sulle stesse Condizioni Generali.
3.5 Le modalità e le tempistiche di effettuazione dei Servizi contemplate nella Documentazione Tecnica, ivi inclusi il Quality Agreement e il Service Level Agreement, ove previsti, sono da considerarsi vincolanti per il Fornitore.
3.6 Nelle fatture, nei documenti di trasporto e nella corrispondenza relativa dovranno sempre essere indicati tutti i riferimenti ed il numero di Ordine di Acquisto Chiesi. Le fatture dovranno essere inviate alla sede di Chiesi in via telematica, tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx, o ad altro indirizzo specifico indicato nell’Ordine di Acquisto e verranno liquidate solo dopo l'avvenuto controllo dei Beni e/o Servizi e la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese, anche tramite il collaudo dell’opera.
4. Specifiche tecniche e rispetto delle procedure
4.1 Il Fornitore si impegna a fornire i Beni o i Servizi, in stretta conformità con la qualità e le specifiche tecniche dettagliate nell’Ordine di Acquisto e nella Documentazione Tecnica (ove presente), ovvero alle norme tecniche, di sicurezza e tutela ambientale, tanto nazionali che europee, che abbiano comunque natura obbligatoria (comprese le norme per la marcatura CE ove applicabile).
4.2 Il Fornitore dovrà rispettare le disposizioni di legge e regolamenti in vigore nel Paese in cui i Beni sono prodotti ed in quello in cui sono consegnati, o in cui i Servizi sono prestati, con riferimento a tutte le norme in tema di fabbricazione, confezionamento, imballaggio, sicurezza, tutela del consumatore, rispetto dell’ambiente, consegna dei Beni e prestazione di Servizi. Il Fornitore dovrà altresì essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze ed abilitazioni richieste dalla legge applicabile per produrre e/o fornire i Beni od i Servizi. Tutti i Beni costituiti da macchine, impianti, utensili od attrezzature si intendono forniti con la garanzia di buon funzionamento in ogni caso non inferiore a 24 mesi.
4.3 Il Fornitore si impegna a consegnare a Chiesi, unitamente al Bene ordinato, tutta la documentazione tecnica includendo ogni tipologia di certificazione di conformità prevista per la tipologia del Bene. Ad eccezione di quanto diversamente indicato nell’Ordine di Acquisto e nella eventuale Documentazione Tecnica, i Beni dovranno essere prodotti in conformità alle relative specifiche tecniche o standard più recenti, restando inteso che in caso di eventuali modifiche alle specifiche tecniche o procedure standard, il Fornitore dovrà informare Chiesi prima della consegna dei Beni, e Xxxxxx potrà, a sua sola discrezione, confermare l’acquisto o recedere liberamente, senza ulteriori costi, spese ovvero obblighi di ogni sorta a suo carico, fatto salvo il risarcimento del danno.
4.4 Il Fornitore non può cedere ovvero sub-appaltare, anche solo parzialmente, la fornitura dei Beni e/o l’esecuzione dei Servizi a terzi senza il preventivo consenso scritto di Xxxxxx. In caso di sub-appalto autorizzato, l’efficacia dell’autorizzazione è subordinata all’esatto adempimento da parte del Fornitore a tutte le norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro, regolarità contributiva dei subappaltatori, e ad ogni altra norma applicabile in materia, nonché alla produzione, da parte del subappaltatore, di tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme, anche in materia previdenziale ed antinfortunistica. Il Fornitore resterà in ogni caso responsabile nei confronti di Xxxxxx anche delle attività svolte dal subappaltatore da lui richiesto.
5.1 Per tutta la durata prevista dall’Ordine di Acquisto, il Fornitore si obbliga ad apportare, alle proprie attività inizialmente previste, tutte le variazioni che fossero necessarie per rispettare leggi e/o regolamenti inderogabili, intervenute nel frattempo. Dette variazioni rimarranno a carico esclusivo del Fornitore.
5.2 Qualora invece, Chiesi ritenesse necessario richiedere modifiche rispetto a
quanto inizialmente previsto dal Contratto e/o dall’Ordine di Acquisto, presenterà espressa richiesta scritta al Fornitore, il quale si impegnerà a fornire la sua migliore offerta. Tali attività aggiuntive potranno essere effettuate solo dopo il raggiungimento di uno specifico Accordo scritto tra le Parti.
6. Proprietà Intellettuale e Obbligo di Riservatezza
6.1 Il Fornitore garantisce che, per quanto ragionevolmente a sua conoscenza, l’acquisto, l’uso e/o la rivendita dei Beni ovvero della fornitura dei Servizi a Chiesi non violano nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi.
6.2 Salvo quanto qui di seguito previsto, il Fornitore prende atto che a Chiesi spetta la proprietà della Documentazione Tecnica (ove presente) e del risultato dell’attività svolta dal Fornitore accettata da Xxxxxx, e che la stessa Chiesi è titolare esclusiva delle eventuali informazioni commerciali, tecniche, finanziarie ed economiche riguardanti i prodotti o le attività proprie, di cui lo stesso Fornitore possa esser venuto a conoscenza durante l’esecuzione del rapporto contrattuale, o comunque in connessione con lo stesso.
6.3 Il Fornitore si obbliga a mantenere riservate e a non divulgare in alcun modo le suddette informazioni, nonché i documenti sopra citati, e a non utilizzarle a proprio vantaggio né ad impiegarle, direttamente od indirettamente, per trarne utile economico per sé o per i terzi. Tale obbligo di riservatezza a carico del Fornitore opererà fino a che tali informazioni e documenti non diventino di dominio pubblico, salvo che ciò sia imputabile ad un qualsivoglia comportamento doloso o colposo del Fornitore. Ove non diversamente previsto per iscritto, tutte le informazioni comunicate al Fornitore si intenderanno aventi natura riservata.
7. Imballaggio, trasporto e passaggio di proprietà (ove applicabile)
7.1 Il Fornitore provvederà al trasporto dei Beni agli indirizzi indicati da Chiesi secondo gli Incoterms 2010 indicati in Ordine di Acquisto. Ove non diversamente disposto, i costi di trasporto sono a carico del Fornitore.
7.2 Il Fornitore sosterrà i rischi di possibili danni o della perdita dei Beni durante il trasporto, e comunque fino alla consegna degli stessi. La proprietà dei Beni passerà a Chiesi al momento della consegna, mentre per i Beni sottoposti a collaudo, all’esito positivo dello stesso.
7.3 I Beni dovranno essere imballati in modo da essere chiaramente identificabili. L’imballaggio dovrà essere adeguato al tipo di merce. In caso di merce pericolosa, il trasporto dovrà avvenire nel rispetto della normativa applicabile.
8. Consegna dei Beni ed Esecuzione dei Servizi
8.1 Il Fornitore consegnerà i Beni ed eseguirà i Servizi nei tempi indicati nell’Ordine di Acquisto. Il Fornitore prende atto ed accetta che la tempestività nella consegna dei Beni e nella esecuzione dei Servizi è di fondamentale importanza, e che pertanto i tempi di consegna dovranno essere tassativamente rispettati.
8.2 In caso di consegna effettuata prima della data prevista, Chiesi si riserva il diritto di accettare ovvero di restituire i Beni, a spese del Fornitore.
8.3 Per la denuncia degli eventuali vizi e difetti, viene stabilito il termine di giorni 30 (trenta) dalla scoperta.
8.4. In ogni caso, Xxxxxx avrà il diritto di rifiutare i Beni consegnati o i Servizi prestati che non siano conformi all’Ordine di Acquisto e alla Documentazione Tecnica (ove presente).
8.5 In caso di consegna di Beni o Servizi non conformi, Chiesi, a sua scelta, può (i) restituire al Fornitore la merce non conforme a rischio e a spese del Fornitore ovvero
(ii) richiedere che il Fornitore provveda a ritirare, a suo rischio ed a sue spese, i Beni non conformi; ovvero (iii) richiedere che il Fornitore presti nuovamente i Servizi non conformi senza oneri a carico di Chiesi. Il tutto fatto salvo ogni altro diritto di Chiesi, compreso il risarcimento di eventuali ulteriori danni e la risoluzione del rapporto contrattuale.
8.6 Il Fornitore, al quale spetta in via esclusiva la direzione, il controllo e la supervisione del proprio personale, dovrà garantire che i Servizi siano eseguiti a regola d’arte.
8.7 Il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere adempiuto e di adempiere a ogni e qualsiasi obbligo di natura contributiva, assistenziale e previdenziale nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato ai fini della fornitura dei Beni o dei Servizi previsti e in tal senso solleva Chiesi da ogni responsabilità al riguardo.
8.8 Il Fornitore è totalmente responsabile della sicurezza del personale da lui impiegato (e di eventuali subappaltatori dallo stesso nominati nel rispetto di quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto) nell’espletamento delle proprie mansioni, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, nonché dalla normativa applicabile in materia di sicurezza nel paese in cui i Servizi vengono effettuati.
8.9 Qualora per il Fornitore vi fosse la necessità di svolgere attività presso i locali Chiesi, il Fornitore stesso si impegna a rispettare tutte le procedure di Sicurezza che gli verranno consegnate, e, laddove necessario, il Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze che il Fornitore dovrà eventualmente integrare e controfirmare.
8.10 Chiesi si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione di personale ritenuto non idoneo a svolgere le attività in conformità agli standard di qualità definiti per ogni Bene o Servizio.
8.11 Sempre nell’ambito della esecuzione di Servizi presso le sedi di Chiesi, Chiesi si riserva di effettuare i pagamenti dei corrispettivi dovuti, nei tempi e nei modi contrattualmente concordati per le prestazioni avvenute presso le proprie sedi, solo previo invio da parte del Fornitore di copia del relativo DURC in corso di validità.
9. Assicurazioni
9.1 Il Fornitore è totalmente responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori nell’espletamento dell’attività da essi svolta, e risponde di tutti i danni che essi possano subire durante la stessa.
9.2 Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver stipulato adeguata copertura assicurativa per le proprie responsabilità relative a eventuali danni a cose o persone adeguata in termini di ampiezza dell’oggetto e di massimali ai contenuti specifici della fornitura di Servizi o beni concordata con Chiesi Il Fornitore dovrà altresì provvedere ai rinnovi della polizza nel corso del rapporto contrattuale. Copia di detta polizza e dei suoi rinnovi potrà essere verificata da Xxxxxx a richiesta.
10. Diritto di audit
10.1 Chiesi, con adeguato preavviso, si riserva il diritto di effettuare, ed il Fornitore si impegna ad acconsentire, ispezioni ed audit presso il Fornitore ed i locali da questi utilizzati, allo scopo di verificarne i processi produttivi, i sistemi di qualità ed ogni altro dato che possa influire sulla corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10.2 Tutte le informazioni acquisite nel corso delle predette ispezioni ed audit saranno regolate dalla clausola n. 6 “Proprietà Intellettuale e Obbligo di Riservatezza” delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
11. Forza Maggiore
11.1 Le parti non saranno responsabili, o considerate inadempienti, per il mancato o ritardato adempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o dagli Ordini che sulle stesse si appoggeranno, dovuto a circostanze fuori dal ragionevole controllo di una o dell'altra parte, come ad esempio scioperi nazionali, blocchi, incendi esplosioni, alluvioni, terremoti o altre catastrofi naturali.
11.2 Il Fornitore, nel caso di ritardi dovuti a cause di Forza Maggiore, invierà notifica scritta a Chiesi con una stima, quanto più precisa possibile, circa la durata degli effetti delle condizioni di Forza Maggiore. Poiché, tuttavia, durante il perdurare delle condizioni di forza maggiore, Xxxxxx non avrà la possibilità di usufruire dei Servizi o dei Beni oggetto dell’accordo, Xxxxxx si riserva la facoltà di porre termine con effetto immediato alle obbligazioni di acquisto previste nell’accordo con il Fornitore e ad acquistare i Servizi od i Beni stessi da una terza parte.
12. Recesso, Sospensione e Risoluzione
12.1 Chiesi ha la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione previo invio di una comunicazione scritta, con un preavviso di
almeno giorni 15 (quindici), con la quale dichiara di volersi avvalere della presente xxxxxxxx. In tal caso Xxxxxx sarà comunque tenuta a corrispondere unicamente quanto dovuto relativamente alle attività già svolte dal Fornitore al momento del recesso. Entrambe le parti avranno, inoltre, il diritto di recedere rapporto contrattuale qualora una delle due parti sia soggetta a qualsiasi tipo di procedura concorsuale o a liquidazione, o nel caso in cui parte o tutti i suoi beni siano soggetti a cessione a favore dei creditori.
12.2 La rinuncia di Xxxxxx a far valere le proprie pretese in caso di violazione da parte del Fornitore delle presenti Condizioni Generali di Acquisto o delle condizioni previste nell’Ordine di Acquisto e/o della Documentazione Tecnica (ove presente) non dovrà intendersi come rinuncia sistematica anche nell’ipotesi di ulteriori violazioni dei termini e delle condizioni previste nei predetti documenti ovvero di altre disposizioni.
12.3 L’inadempimento totale o parziale delle obbligazioni previste dall’Ordine di Acquisto e/o dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto comporterà il diritto di Chiesi di risolvere il rapporto contrattuale previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., il cui termine non sarà inferiore a giorni 30 (trenta) di calendario; resta fermo il diritto di Chiesi ad ottenere il risarcimento di ogni e qualsiasi danno derivante dall’inadempimento, o dall’inesatto adempimento, del Fornitore, anche in aggiunta alle penali eventualmente previste nell’Ordine di Acquisto.
13. Interessi di mora
14. Cessione dei crediti e del contratto
14.2 Il Fornitore si impegna a non cedere a terzi i futuri eventuali Ordini di Acquisto con Xxxxxx.
15. Trattamento dei dati personali
15.1 Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, acconsentono al trattamento dei propri dati comunicati per l’esecuzione degli Ordini di Acquisto nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e di ogni previsione di carattere nazionale che integri tale Regolamento (di seguito la “Normativa Privacy”), e garantiscono reciprocamente quanto segue:
(i) i dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che agiscono per conto delle stesse, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati, utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione ed all’esecuzione degli Ordini di Acquisto ed agli adempimenti di legge;
(ii) la comunicazione dei suddetti dati può essere effettuata a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, nonché ai soggetti incaricati della revisione del bilancio ed alle pubbliche autorità, autorità di vigilanza e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i dati potranno essere trattati dai responsabili o incaricati del trattamento nominati dalle Parti nell’ambito delle funzioni preposte all’adempimento degli Ordini di Acquisto;
(iii) ciascuna Parte dovrà prontamente informare l’altra Parte circa qualsiasi richiesta proveniente da soggetti interessati che intendano esercitare i diritti relativi alla protezione dei propri dati o circa qualsiasi richiesta da parte dell’Autorità Garante in relazione agli Ordini di Acquisto;
(iv) i dati saranno conservati presso le Parti nelle rispettive sedi legali e presso i Responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. Laddove non sussista un obbligo legale alla conservazione, questo coinciderà con la durata degli Ordini di Acquisto. Alla scadenza del periodo di conservazione, i dati dovranno essere cancellati o, su richiesta di una delle Parti, restituiti in maniera sicura a detta Parte.
15.2 Fatto salvo quanto specificato all’Articolo 15.1, le Parti dichiarano e riconoscono che, in relazione all’esecuzione dei Servizi, non vi sarà un trasferimento di dati personali tale per cui una Parte sia tenuta, ai sensi della Normativa Privacy, ad agire come Responsabile al trattamento dei dati personali dell’altra Parte.
16. Osservanza delle normative e del Codice etico ex D. Lgs. 231/01
16.1 Il Fornitore garantisce che le attività di cui agli Ordini di Acquisto saranno svolte nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni del Codice Etico e di Condotta di CHIESI, copia del quale può essere reperita all’indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx/.
17. Scindibilità delle disposizioni
17.1 Se una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto fosse o diventasse illegittima, invalida o inefficace ai sensi di una qualsiasi legge applicabile, tale disposizione, in quanto scindibile dalle restanti disposizioni, dovrà considerarsi omessa dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto, e non pregiudicherà in alcun modo la legittimità, validità o efficacia delle restanti disposizioni.
18. Osservanza della normativa in materia di anti corruzione e obblighi correlati
18.1 Il Fornitore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare la normativa anticorruzione e la Policy Anticorruzione di Chiesi (consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxx.xxx).
18.2 Con riferimento all’esecuzione dei Servizi, il Fornitore si impegna:
(i) ad astenersi dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità, ivi compresi regali, intrattenimenti o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale (salvo si tratti di atti di cortesia di modesto valore), a Pubblici Ufficiali, soggetti privati e/o a legali rappresentanti, amministratori o dipendenti di Chiesi (o chiunque agisca in nome, per conto e/o nell’interesse di Chiesi) in violazione della normativa anticorruzione applicabile e oltre i limiti stabiliti dalla Policy Anticorruzione di Chiesi;
(ii) in ogni caso, a comunicare senza indugio alla funzione compliance di Chiesi (al seguente indirizzo e-mail: XxxxxXxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx) qualsiasi richiesta o donazione o promessa di quanto indicato sub (i), indipendentemente da qualsiasi considerazione in merito alla conformità di tali condotte alle previsioni della Policy Anticorruzione di Chiesi;
(iii) ad astenersi dal concludere accordi individuali direttamente con legali rappresentanti, amministratori e/o dipendenti di Chiesi;
(iv) a comunicare tempestivamente alla funzione compliance di Chiesi qualsiasi indagine, procedimento amministrativo, causa o altra procedura che coinvolga il Fornitore in relazione a vicende corruttive o a delitti contro il patrimonio pubblico.
18.3 Le Parti sono consapevoli che qualsiasi grave violazione del presente articolo 18, o di parte di esso, costituisce grave inadempimento agli accordi in essere con Chiesi. In presenza di notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi una grave violazione del presente articolo 18, o parte di esso, Chiesi, fatto salvo ogni altro rimedio, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione degli accordi in essere con Chiesi e/o di risolverli unilateralmente ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
19. Legge applicabile e Foro competente
19.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono regolate dalla legge italiana. In caso di controversia fra Xxxxxx e il Fornitore che non possa essere risolta bonariamente, il Foro di Parma avrà la competenza esclusiva.
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. Xxx Xxxxxxx 00/X, 00000, Xxxxx (XX) - e-mail: xxxx@xxxxxx.xxx, Pec: xxxx@xxx.xxxxxx.xxx, Codice Fiscale e Partita IVA IT 01513360345, Cap. Soc. Euro 75.000.000 i.v., Registro delle Imprese di Parma N. 15739 REA: 159271 - X.X. Xxxxxxx 00000000, Xxxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxx 000,
00000 Xxxxx.