Città di Castenaso
Città di Castenaso
Provincia di Bologna
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE. |
SOMMARIO |
1. Principi Generali 3
2. Riferimenti normativi e finalità 3
3. Destinatari 3
4. Requisiti 3
5. Luogo e modalità’ di svolgimento dell'attività’ lavorativa 4
6. Strumenti di lavoro e obblighi 5
7. Modalità di accesso al lavoro agile 6
8. Criteri di priorità e contenuto accordo individuale 6
9. Organizzazione, fasce di contattabilità e diritto alla disconnessone 7
10. Obblighi di custodia, riservatezza e sicurezza delle dotazioni informatiche 7
11. Trattamento giuridico e economico 8
12. Sicurezza sul lavoro 9
13. Recesso 9
14. Controllo 10
15. Sicurezza e Privacy 10
16. Entrata in vigore e disposizioni finali 11
1. PRINCIPI GENERALI
Il Comune di Castenaso disciplina nel presente regolamento l’istituto del lavoro agile e le procedure di accesso allo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di smart working.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITÀ
Il lavoro agile o smart working corrisponde ad una forma di organizzazione della prestazione lavorativa volta a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti, in attuazione dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (così come modificata dalla L. 17 giugno 2021 n. 87), e tenendo conto sia degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, che del Decreto Ministeriale sottoscritto l’ 08/10/2021 con cui sono state disciplinate “le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori nella pubblica amministrazione” Tale istituto persegue tali obiettivi:
• Sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, orientata ad un incremento di produttività;
• Razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie e reti di comunicazione pubblica, realizzando economie di gestione;
• Facilitare l’integrazione lavorativa dei soggetti a cui, per cause dovute a condizioni di disabilità o ad altri impedimenti di natura oggettiva, personale o familiare, anche temporanea, il tragitto casa lavoro e viceversa risulti particolarmente gravoso, con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento di pari opportunità lavorative anche per le categorie fragili.
3. DESTINATARI
Lo smart working è rivolto al personale assunto e in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, a tempo determinato o in posizione di comando da altri Enti, in servizio.
Nella misura del 15%, i dipendenti dell’Ente che svolgono attività eseguibili in modalità agile secondo l’art. 4 possono avvalersi quotidianamente, anche a rotazione, dello smart working.
Tale percentuale è calcolata sul totale dei dipendenti in servizio preposti ad attività il cui svolgimento è possibile in modalità agile, come di seguito specificato, con le esclusioni dettagliate nella tabella dell’art. 8. Eccezionalmente, la percentuale suddetta può essere superata per fronteggiare esigenze di carattere straordinario secondo la definizione e le modalità di cui al successivo art. 4.
Il Lavoro agile non è applicabile alle “attività indifferibili da rendere in presenza” secondo l’indagine svolta con i Responsabili apicali e secondo l’individuazione effettuata con apposita delibera di giunta comunale n. 125 dell’ 11/11/2021.
In merito alle disposizioni lavorative per il lavoro agile applicate ai lavoratori esterni ci si riferisce alla specifica contrattazione con i relativi datori di lavoro terzi.
4. REQUISITI
La prestazione di lavoro può essere svolta in modalità agile qualora sussistano tutti i seguenti requisiti:
a) è possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee, fornite dall’amministrazione, allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
c) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile risulta coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell'Ufficio al quale il dipendente è assegnato;
d) il dipendente gode di autonomia operativa e ha la possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa;
e) è possibile monitorare e verificare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.
Ogni dipendente, le cui caratteristiche e le cui mansioni corrispondano a quelle identificate come accessibili alla modalità di lavoro agile, potrà richiedere di accedere all’istituto ivi disciplinato.
L'accesso al lavoro agile è favorito, laddove possibile e fino al 15% (aumentabile in casi eccezionali) dei dipendenti dell’Ente, anche attraverso meccanismi di rotazione dei lavoratori nell’arco temporale settimanale, garantendo così un’equilibrata alternanza fra attività lavorativa svolta in modalità agile e in presenza, nonché un più ampio coinvolgimento del personale.
In caso di eventi calamitosi, al fine di garantire la funzionalità delle attività necessarie e/o la salute e la sicurezza pubblica, ciascun Responsabile apicale valuterà la possibilità di autorizzare temporaneamente l’accesso al lavoro agile al personale dipendente che svolge o al quale possono essere assegnate mansioni compatibili, stabilendo i criteri e le modalità, anche in deroga alle norme del presente regolamento che risultino inapplicabili alla specifica situazione.
Oltre al caso precedente, il lavoro agile straordinario potrà essere autorizzato dai Responsabili per esigenze particolari e temporanee di carattere organizzativo, o di natura personale/fisica, nonché in caso di quarantena preventiva del/della dipendente, che dovranno comunque essere valutate di volta in volta e comunicate all’Ufficio Personale.
Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività rispondenti ai requisiti di cui sopra ed ordinariamente svolte in presenza, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate come eseguibili da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria.
5. LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA
Il luogo in cui espletare il lavoro agile è scelto dal dipendente sulla base delle proprie mansioni e della necessità di svolgerle senza interruzioni, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali di cui entra in possesso per ragioni d’ufficio, e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nel contratto individuale il dipendente deve indicare i c.d. “luoghi prevalenti” in cui svolgerà l’attività lavorativa a distanza. Il dipendente in ogni caso potrà svolgere l’attività in luoghi diversi da quelli individuati, dando pronta comunicazione al proprio Responsabile.
Nel limite giornaliero del 15% , nel quale non vengono computate le esclusioni di cui all’art. 8, i dipendenti dell’Ente possono svolgere a rotazione smart working, previo accordo con il Responsabile competente. Nell’accordo individuale viene altresì specificato il numero massimo mensile di giornate dedicabili allo smart working, dato modificabile per esigenze contingenti in accordo con il Responsabile.
Al fine di garantire un’efficace interazione con l’ufficio di appartenenza e un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale deve garantire, nell’arco della giornata di lavoro agile, la reperibilità telefonica secondo le prescrizioni meglio indicate all’art. 9;
Al lavoratore agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il “diritto di disconnessione” dalle strumentazioni tecnologiche di cui all’art.9, punto 3.
6. STRUMENTI DI LAVORO E OBBLIGHI
Il dipendente svolge l’attività lavorativa in modalità agile avvalendosi degli strumenti informatici (personal computer, tablet, smartphone ecc.) di proprietà dell’amministrazione comunale appositamente messi a disposizione da quest’ultima.
Il dipendente è tenuto a:
• utilizzare i supporti fornitigli esclusivamente per motivi d'ufficio;
• a rispettare le norme di sicurezza;
• a non manomettere in alcun modo la strumentazione;
Lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto sarà realizzata accedendo ad apposita linea VPN già attivata dall’ente, corrispondente a CITRIX CONNECTION CENTER;
In ordine alla connettività, si specifica che, qualora il dipendente sia sprovvisto di connessione internet, quest’ultima sarà fornita dall’amministrazione comunale con apposito dispositivo router corredato da scheda SIM dati, utilizzabile esclusivamente per le finalità d’ufficio.
L'Amministrazione, nei limiti delle proprie disponibilità, consegna al lavoratore agile un dispositivo di telefonia mobile (telefono cellulare, smartphone, ecc) utilizzabile solo per attività lavorative: telefonate personali sono consentite solo nel caso di comprovata necessità e urgenza. Sul numero di telefono mobile fornito al dipendente verrà attivata la deviazione delle telefonate in entrata sul numero di ufficio interno assegnato al lavoratore. I costi relativi a tale utenza telefonica sono a carico dell'Amministrazione.
Nel caso in cui al lavoratore agile non sia consegnato il dispositivo telefonico mobile, il dipendente, ai fini della contattabilità di cui all'art. 9, indica nell'accordo individuale il numero del telefono fisso o mobile cui potrà essere contattata/o dall'Ufficio. In tal caso l’Amministrazione deve assicurarsi il corretto rispetto della privacy del dipendente, oscurando il numero telefonico privato del dipendente, a meno di autorizzazione scritta di quest’ultimo.
Le spese connesse, riguardanti i consumi elettrici e di connessione, o le eventuali spese per il mantenimento in efficienza dell’ambiente di lavoro agile sono sempre a carico del dipendente.
Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto dovranno essere tempestivamente comunicati dal dipendente all'Ufficio informatico. Nell’eventualità in cui non sia possibile addivenire ad alcuna soluzione, il dipendente dovrà concordare con il proprio responsabile le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, se inevitabile, il rientro del lavoratore agile nella sede di lavoro.
Il dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato di ogni dispositivo, salvo l’ordinaria usura derivante dall’utilizzo delle dotazioni informatiche, laddove fornitegli dall’Amministrazione ed è tenuto a ricorrere all’assistenza dell’Amministrazione qualora si ravvisi la necessità in conformità alle disposizioni vigenti nell’Ente. Le dotazioni informatiche dell’Amministrazione non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza, ed in particolare su di queste non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente autorizzate.
Il Dipendente ha l’obbligo di utilizzare e custodire gli strumenti di lavoro affidatigli con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, impegnandosi ad adottare le necessarie precauzioni affinché terzi, anche se familiari, non accedano agli strumenti di lavoro.
Ogni dispositivo fornito ai dipendenti dall’amministrazione può essere utilizzato solo per motivi d’ufficio.
7. MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE
Per accedere allo smart working i dipendenti dovranno aver adempiuto agli obblighi formativi in materia di:
⮚ modalità operative del lavoro agile (procedura tecnica per la connessione da remoto);
⮚ aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi tecnologici;
⮚ misure di sicurezza anche comportamentale sul corretto utilizzo e sulla tutela delle informazioni, dei beni o materiali dell’Amministrazione;
La formazione di cui sopra, verrà garantita con la consegna di materiale informativo e istruzioni operative da parte dell’amministrazione.
Per verificare il rispetto del limite sopra indicato del 15% (aumentato in casi eccezionali) dei dipendenti dell’Ente che, giornalmente, possono usufruire del lavoro agile secondo l’art. 4, l’ufficio personale comunicherà ad ogni area organizzativa, in caso di cambiamenti e all’inizio del mese, il numero massimo di dipendenti suddivisi per area in grado di usufruire quotidianamente dello smart working (calcolato sul totale dei dipendenti in servizio in grado di svolgere attività da remoto ed escludendo dal computo le categorie meglio dettagliate nella tabella dell’art. 8).
L’accesso alla modalità di lavoro agile verrà richiesto dal dipendente compilando la domanda di attivazione allegata al presente regolamento, e dovrà essere inoltrata al Responsabile apicale tramite e-mail istituzionale. Il Responsabile, esaminate le domande pervenute, redigerà quindi una graduatoria sulla scorta dei criteri di priorità indicati nel successivo art. 8 e concorderà con i dipendenti ivi inseriti:
1. gli aspetti caratterizzanti lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile;
2. la percentuale massima del 15% (aumentabile in casi eccezionali) in cui il lavoratore opererà in smart working, alla luce della comunicazione precedentemente inoltrata dall’ufficio personale circa numero massimo di dipendenti in grado di usufruirne.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria viene sottoscritto tra lavoratore e il Responsabile competente, l’Accordo di lavoro agile individuale, anch’esso allegato al presente
regolamento. Per il periodo transitorio in attesa della graduatoria definitiva, ogni Responsabile può concedere temporaneamente il lavoro agile, per esigenze contingibili o personali, previa sottoscrizione dell’accordo individuale.
8. CRITERI DI PRIORITÀ’ E CONTENUTO ACCORDO INDIVIDUALE
Nella valutazione delle domande presentate, verrà data la seguente priorità:
CRITERIO | PUNTEGGIO | NOTE |
Dipendenti con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 | CRITERIO PRIORITARIO | Non rientrano nel calcolo del 15% |
Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 | CRITERIO PRIORITARIO | Non rientrano nel calcolo del 15% |
Dipendenti fragili | CRITERIO PRIORITARIO | Non rientrano nel calcolo del 15% |
Lavoratrici in stato di gravidanza | 35 punti | |
Dipendenti residenti o domiciliati in comuni al di fuori della sede di lavoro, tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro | 20 punti per la distanza massima, il resto in proporzione | |
Dipendenti con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di sedici anni | 25 punti per genitori con figli fino ai 12 anni 20 punti per genitori con figli dai 12 ai 16 anni | |
Dipendenti con necessità di assistenza a famigliari anche se non titolari di Legge 104/1992 | 30 punti |
Ai sensi dell’articolo 18, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, si ritiene, di dover dare sempre priorità alle dipendenti madri nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, o dipendenti con figli in condizioni di disabilità certificata dalla legge 104/1992. Inoltre, i lavoratori appartenenti alle categorie appena citate e i dipendenti fragili non vengono computati ai fini della verifica del limite del 15% di cui all’art. 3. Si evidenzia che la fragilità del dipendente è oggetto di specifica certificazione medica.
Ai sensi del D.M. sottoscritto l’ 08/10/2021 dal Ministro della Funzione Pubblica, i contenuti essenziali dell’accordo individuale stipulato per iscritto, relativo alle modalità di lavoro agile, sono:
◆ la disciplina dell’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa svolta all’esterno della sede di lavoro, e le modalità di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro;
◆ gli obiettivi della prestazione resa in modalità agile, concordati con il lavoratore ;
◆ Individuazione del periodo in base alla percentuale massima del 15% (aumentabile in casi eccezionali) che viene svolto dai dipendenti e a rotazione lo smart working;
◆ l’indicazione di fasce di disponibilità in cui il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e-mail, e dovrà pertanto accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta; nonché nelle condizioni, se richiesto/necessario, di poter operare (scrivere mail, lettere, report, fare telefonate, etc), in relazione a particolari esigenze organizzative o alle mansioni dei lavoratori interessati;
◆ modalità e criteri di misurazione della prestazione medesima;
◆ i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche ed organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro
◆ la proprietà della strumentazione tecnologica adottata dal lavoratore agile.
9. ORGANIZZAZIONE, FASCE CONTATTABILITÀ E DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
Lo svolgimento della prestazione in modalità smart working dovrà sempre fare riferimento ad una preventiva pianificazione in accordo con il proprio responsabile, programmata con un anticipo sufficiente a garantire le necessarie procedure di sicurezza (onde accertarne la compatibilità con le esigenze di servizio, dinamiche organizzative di ufficio/settore e/o con caratteristiche anche temporanee di ruolo/mansione/contratto di assunzione).
La prestazione lavorativa è svolta dal dipendente senza precisi vincoli di orario pur sempre nel rispetto dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione con l’Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente, nell’arco della giornata di lavoro agile, deve garantire:
1. una fascia di operatività della durata di almeno tre ore continuative nel periodo dalle ore
8.00 alle ore 13.00;
2. una fascia di contattabilità della durata di almeno tre ore continuative nel periodo dalle ore 8.00 alle ore 13.00; nelle giornate di rientro pomeridiano, della durata di almeno 90 minuti continuativi nel periodo dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (per rispondere alle telefonate e/o alle mail);
3. la disconnessione dal servizio almeno nelle fasce orarie dalle ore 20.00 alle ore 07.30; La/le fascia/e di sopra descritte devono essere specificate nell'accordo individuale.
La prestazione lavorativa agile può essere espletata nella fascia giornaliera dalle ore 7.30 e non oltre le ore 20.00, fino a copertura delle ore massime giornaliere stabilite dai CCNL. Laddove la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le 6 ore il lavoratore ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti.
Il lavoratore agile è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo e, in particolare, ad effettuare almeno 11 ore consecutive al giorno e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (di regola coincidenti con la domenica, calcolate come media in un
periodo non superiore a 14 giorni) di riposo e disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (il “Periodo di Riposo e di Disconnessione”).
Si precisa che durante il Periodo di Riposo e di Disconnessione non è richiesto al Dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle e-mail, la ricezione delle telefonate, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione. Durante il Periodo di Riposo e di Disconnessione il lavoratore può disattivare i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
10. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
L’Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L’assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative, contrattuali e dalle condizioni dei Contratti collettivi nazionali integrativi.
Ai fini degli istituti di carriera e del computo di anzianità di servizio, il periodo in cui la prestazione lavorativa viene resa con la modalità agile è considerato come servizio pari a quello ordinariamente reso presso la sede di servizio abituale.
Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di lavoro agile, non è riconosciuto il trattamento di trasferta, né la diaria e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinarie a qualsiasi titolo, notturne o festive, o comunque eccedenze orarie, né permessi brevi e/o altri istituti che comportino riduzioni d’orario o indennità aggiuntive; anche le indennità relative a turno, disagio ed altre indennità giornaliere legate alle modalità di svolgimento della prestazione, non sono riconosciute;
E’ riconosciuto il lavoro straordinario in modalità agile in via eccezionale:
1. in caso di collegamenti da remoto per commissioni consiliari e/o sedute di consiglio comunale, necessarie al dipendente (appositamente individuato dalla P.O.) per svolgere i compiti di verbalizzazione e di mantenimento delle dirette streaming delle sedute;
2. in caso di urgenze e dietro motivazione scritta del Responsabile del servizio, con conseguente applicazione dei trattamenti accessori previsti dal CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, al pari di quanto applicato alla prestazione lavorativa svolta in presenza.
Al dipendente in lavoro agile restano applicabili le norme sull’incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Il dipendente è soggetto al codice disciplinare ed all’applicazione delle sanzioni ivi previste.
Durante le giornate in lavoro agile, le ordinarie funzioni gerarchiche e/o di coordinamento naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato sono mantenute.
Sulla base della legislazione vigente, nei giorni di prestazione lavorativa in lavoro agile, al dipendente non spetta il buono pasto, con la precisazione di cui all’art. 16.
In caso di malattia la prestazione lavorativa in modalità agile non può essere eseguita nel rispetto delle norme in materia di assenze dal lavoro. Il lavoratore agile conserva il diritto a fruire dei medesimi istituti di assenza giornaliera previsti per la generalità di tutti i dipendenti dell’Amministrazione.
11. SICUREZZA SUL LAVORO
Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e della legge 22 maggio 2017, n. 81.
L’Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del dipendente compatibilmente con l’esercizio flessibile dell’attività di lavoro attenendosi ai principi e alle linee guida predisposti dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, avvalendosi della struttura competente in materia di sicurezza, tutte le informazioni circa le eventuali situazioni di rischio e curare un’adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Fa parte sostanziale dell’Accordo l’Informativa scritta, sottoscritta dal dipendente, che indica i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e fornisce in particolare ogni possibile indicazione utile affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l’attività lavorativa.
L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del dipendente nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell’Informativa.
Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
12. RECESSO
Durante il periodo di svolgimento del lavoro agile il dipendente può, con un preavviso di almeno 20 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo individuale prima della scadenza prevista. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, il preavviso è di 90 giorni nel caso di lavoratori disabili ex art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il responsabile preposto al lavoratore agile può recedere dall’accordo, con motivazione espressa, anche senza preavviso, laddove l’efficienza e l’efficacia nonché i risultati delle attività agili non siano rispondenti agli obiettivi prefissati tenuto anche conto delle risultanze del processo di monitoraggio di cui al quarto comma del successivo art. 14.
Il Responsabile preposto avrà cura di comunicare il recesso all’Ufficio personale per i successivi adempimenti.
13. CONTROLLO
L’Amministrazione e il Responsabile provvederanno a monitorare il raggiungimento dei risultati operativi fissati (ad esempio: quantità, tempo per l’esecuzione delle attività), valutando l’impatto apportato al processo/progetto dallo smart working;
L'assegnazione degli obiettivi agli smart workers, come la successiva valutazione della performance e il monitoraggio, al fine di non moltiplicare gli strumenti utilizzati si
baseranno sugli strumenti attualmente in uso presso i singoli enti, quali ad esempio le schede degli obiettivi del PEG. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti.
L’esercizio del potere di controllo datoriale si esplica nella previsione di fasce di contattabilità articolate in relazione all’orario di servizio, questo allo scopo di assicurare il coordinamento tra la prestazione di lavoro con modalità smart working e l’organizzazione complessiva del datore di lavoro.
Il Responsabile provvederà a discutere le evidenze del monitoraggio con il dipendente attraverso una procedura specifica e formalizzata, in base agli attuali processi del sistema di valutazione definiti dall’Ente.
14. SICUREZZA E PRIVACY
Anche durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in modalità Agile il Dipendente è tenuto a rispettare le regole dell’Amministrazione sulla riservatezza e protezione dei dati elaborati ed utilizzati nell’ambito della prestazione lavorativa, sulle informazioni dell’Amministrazione in suo possesso e su quelle disponibili sul sistema informativo dell’Amministrazione, secondo le procedure stabilite dall’Amministrazione in materia, della cui corretta e scrupolosa applicazione il Dipendente è responsabile. È onere del Dipendente evitare che persone non autorizzate accedano a dati e informazioni riservati.
Nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati ai quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle finalità legate all’espletamento delle suddette prestazioni lavorative, i dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all’interessato dalle rilevanti norme giuridiche in materia di cui al Disciplinare UE 679/2016 — GDPR e al D.lgs. 196/03 e successive modifiche — Codice Privacy. Il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza della normativa nazionale vigente, del Disciplinare UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle apposite prescrizioni e istruzioni impartite dall’Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.
15. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento, approvato dalle sigle sindacali FP CGIL, FP CISL, nonché dal RSU e dal Comitato Unico di Garanzia entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione della Giunta comunale che lo recepisce.
In via transitoria, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, con la sottoscrizione degli accordi individuali, l’Amministrazione organizza il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi nei termini di cui all’art. 263, comma 1 del decreto-legge
n. 34 del 2020, applicando il lavoro agile con le misure semplificate di cui al comma 1, lett.
b) dell’art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020.
Inoltre, si ritiene opportuno precisare sin d’ora la necessità di aggiornare specifici istituti afferenti al rapporto di lavoro in conseguenza dell’eventuale adozione di un nuovo contratto collettivo nazionale del comparto.
E’ l’ufficio personale a curare la redazione e l’aggiornamento della modulistica utile ai fini degli adempimenti previsti dal presente Regolamento ed a renderla disponibile a tutti i dipendenti.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali applicabili al personale dipendente.