Comune di Castel San Pietro Terme
Comune di Castel San Xxxxxx Terme
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO EMERGENZE ABITATIVE
Approvato con deliberazione X.X. xx 00 xxx 00.00.0000 Xxxxxxxxxx con deliberazione C.C. n° 10 del 28.01.2016
ART. 1
OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
1. Il servizio Emergenze abitative ha lo scopo di offrire una temporanea risposta di tipo abitativo a nuclei famigliari che si trovano in situazione di particolare ed urgente bisogno sociale. Si pone pertanto quale strumento di intervento che il servizio sociale può attivare all’interno della rete integrata dei servizi a carattere assistenziale nel Comune di Castel San Xxxxxx Terme.
ART.2
SOGGETTI DESTINATARI
1. Il servizio Emergenze abitative è rivolto ai residenti di Castel San Xxxxxx Terme che presentano la necessità di urgente sistemazione abitativa, nella temporanea impossibilità di reperire un alloggio in maniera autonoma, verificata l’assoluta indisponibilità di risorse, anche personali, di possibilità di essere ospitati presso istituti, l’indisponibilità di altri alloggi, l’assenza di una valida rete parentale e/o amicale di supporto e comunque esperita infruttuosamente ogni altra possibilità di soluzione od opportunità.
2. Destinatari del servizio di Emergenze abitative sono a titolo esemplificativo e non esaustivo nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
• residenza a Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx xx xxxxxx 0 anni;
• grave difficoltà economiche con perdita di alloggio o nell’imminenza della perdita di alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo od ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
• alloggio in temporanea inabitabilità per casi eccezionali (terremoto, frane, incendi ecc…) anche se proprietari;
• insanabile conflittualità interna dalla quale possono derivare gravi conseguenze e ripercussioni, con speciale riguardo ai componenti “deboli” del nucleo;
• ambiente famigliare compromesso da episodi di maltrattamenti e violenze.
ART. 3
ACCESSO AL SERVIZIO
1. Il Servizio Sociale Territoriale dell’ASP raccoglie le segnalazioni di emergenza dei nuclei che possono accedere al servizio.
2. L’ammissione al servizio Emergenze abitative sarà disposta con provvedimento dell’ente gestore degli alloggi su proposta del Servizio Sociale competente, corredata da relazione nella quale è prevista, fra l’altro, la motivazione del bisogno di emergenza e priorità, nonché un progetto sociale condiviso dal nucleo interessato per il raggiungimento dell’autonomia dello stesso o finalizzato alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa. Infatti, poiché il servizio è mirato a far fronte a situazioni di emergenza , il piano di intervento concordato prevede l’uscita dal servizio stesso.
3. In caso di alloggi non temporaneamente disponibili, il Servizio sociale individua di volta in volta le priorità tra i casi segnalati, tenendo conto della necessità e dell’urgenza e dopo aver
verificato che il nucleo si trovi nell’assoluta indisponibilità di altri alloggi e risorse anche personali, l’assenza di una valida rete parentale e/o amicale di supporto e
comunque esperita infruttuosamente ogni altra possibilità di soluzione ed opportunità. Nella valutazione delle priorità di accesso, viene valutata anche la condizione economica dei nuclei da certificare mediante il valore dell’Attestazione ISEE.
ART. 4
DURATA DEL SERVIZIO
1. L’assegnazione di ogni alloggio ha carattere provvisorio ed è stabilita per un tempo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile una sola volta.
2. Durante il periodo di permanenza, gli utenti del servizio di emergenza abitativa sono tenuti a corrispondere una quota mensile di contribuzione rapportata all’effettiva capacità economica del nucleo, nonché tutti gli oneri accessori, fra cui le utenze. La determinazione di tale quota mensile di contribuzione, in analogia a quanto stabilito per gli alloggi ERP,
avviene in applicazione della normativa prevista dalla Legge Regionale 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La gestione dell’alloggio e la modalità di utilizzo dell’immobile assegnato in emergenza abitativa è regolato dalle disposizioni previste nel Regolamento ERP vigente.
ART. 5
RINNOVO DELLA CONCESSIONE
1. L’assegnazione di ogni alloggio può essere eventualmente rinnovata una sola volta, a seguito di verifica del piano di intervento concordato e solamente se riproposto dal servizio sociale di competenza secondo le modalità indicate nel precedente art. 3.
2. Non è possibile procedere al rinnovo se l’utente:
a) è moroso in assenza di piani di rientro dalla morosità sottoscritti o in assenza di progetti di sostegno economico al nucleo;
b) qualora la relazione dei Servizi Sociali evidenzi che il nucleo da loro seguito non abbia aderito ad alcun progetto professionale/sociale preferendo rimanere in uno stato di bisogno e di sostegno economico;
c) ha trasgredito alle norme del regolamento di gestione in modo grave o reiterato.
3. Al fine di tutelare i soggetti minorenni presenti nello stato di famiglia al momento del rinnovo, e valutata dal servizio sociale competente la grave situazione sociale che si andrebbe a creare in caso di mancanza di alloggio per gli stessi, è facoltà della Giunta Comunale concedere più rinnovi delle concessioni degli alloggi di emergenza, fino al compimento del 18 anni dei minori presenti nel nucleo.
4. Il rinnovo della concessione rimane con cadenza annuale, al fine di tenere monitorato l’eventuale perdurare dello stato di indigenza e l’impossibilità di reperimento di una soluzione abitativa alternativa.
ART. 6
SOSPENSIONE DALLA DECADENZA DAL SERVIZIO.
1. E’ facoltà dell’Amministrazione, attraverso la Giunta comunale, sospendere temporaneamente le decadenze per i casi ritenuti meritevoli di tutela..
Infatti, coerentemente con quanto previsto nella gestione degli alloggi ERP, nei casi di gravi situazioni personali o familiari dell’assegnatario generati in modo incolpevole, accertate tramite l’ASP Circondario Imolese dalla società Solaris, è possibile sospendere la procedura relativa alla decadenza, ma, in deroga all’articolo 5, comma 1, viene rinnovata la concessione per al massimo un anno.
2. Per “casi di gravi situazioni personali o familiari” generati in modo incolpevole si intende l’oggettiva impossibilità a provvedere ad una soluzione abitativa alternativa all’alloggio di emergenza, per intervenuta perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per ragioni diverse:
• perdita del lavoro per licenziamento;
• accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
• cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
• malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
ART. 7
USCITA DAL SERVIZIO
1. Entro il termine del periodo di concessione dell’alloggio di emergenza abitativa, l’utente deve attivarsi per l’uscita dello stesso; in caso contrario l’ente attiva tutte le procedure in essere in base alla normativa vigente al fine di lasciare libero l’alloggio per altri nuclei bisognosi.
2. Il nucleo familiare utente del servizio non sarà riammesso al servizio di emergenza abitativa se non trascorso almeno 1 anno dall’uscita dell’alloggio.