Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne...
Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, di seguito denominate Parti contraenti,
DESIDERANDO completare la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra le Parti contraenti, e di facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti, senza pregiudicare le norme che tutelano la libertà individuale;
SOTTOLINEANDO che è interesse comune delle Parti contraenti assicurare che l’assistenza giudiziaria tra di loro sia attuata in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali nonché dei principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;
DESIDERANDO altresì completare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 nei rapporti tra le Parti contraenti, con particolare riferimento alla estradizione dei rispettivi nazionali;
CONSIDERANDO che, per quanto riguarda l’estradizione dei nazionali, il Governo della Repubblica d’Albania, all’atto del deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea di estradizione dichiarava, con riferimento alla disposizione prevista dall’articolo 6 paragrafo 1 della medesima convenzione, che: “l’Albania rifiuta l’estradizione dei propri nazionali, salvo che sia diversamente previsto negli accordi internazionali dei quali l’Albania è parte contraente”;
RICONOSCENDO che con il presente accordo, in conformità con la lettera e con lo spirito della dichiarazione del Governo della Repubblica di Albania, le Parti contraenti intendono rinunciare alla facoltà di rifiutare la consegna dei rispettivi nazionali, come prevista dall’articolo 6 paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione, e che a tale proposito le eventuali disposizioni contrarie previste dai rispettivi ordinamenti giuridici non possono costituire un valido motivo per rifiutare la consegna dei propri nazionali;
DESIDERANDO completare ed integrare i propri rapporti in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione alla luce ed in conformità dell’acquis dell’Unione europea in queste materie, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella convenzione relativa alla assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri
dell’Unione europea, adottata con atto del Consiglio dell’Unione europea del 29 maggio 2000, ed il protocollo alla medesima, adottato con atto del Consiglio dell’Unione europea con atto del 16 ottobre 2001;
ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giuridici e nella capacità delle Parti contraenti di garantire processi equi;
RICONOSCENDO che le disposizioni previste dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e dalla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente convenzione;
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
TITOLO I
RAPPORTI CON ALTRE CONVENZIONI DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED ESTRADIZIONE
Rapporti con altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione.
Il presente accordo è volto a completare le disposizioni e facilitare l’applicazione tra le Parti contraenti:
a) della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in prosieguo denominata «convenzione europea di assistenza giudiziaria»;
b) del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, del 17 marzo 1978;
c) della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in prosieguo denominata “convenzione europea di estradizione”.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Formalità e procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria.
1. Nei casi in cui l’assistenza è concessa, la Parte richiesta osserva le formalità e le procedure espressamente indicate dalla Parte richiedente, salvo che il presente accordo disponga altrimenti e sempreché le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto della Parte richiesta.
2. La Parte richiesta dà esecuzione il più rapidamente possibile alla richiesta di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali nonché di altri termini indicati dalla Parte richiedente. La Parte richiedente illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.
3. Qualora alla richiesta non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dalla Parte richiedente, le autorità della Parte richiesta ne informano prontamente le autorità della Parte richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorità della Parte richiedente e della Parte richiesta possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, all’occorrenza condizionando lo stesso al soddisfacimento di tali condizioni.
4. Se prevedibilmente i termini stabiliti dalla Parte richiedente per dare esecuzione alla richiesta non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 2, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo costituirà un sostanziale impedimento al procedimento in corso nella Parte richiedente, le autorità della Parte richiesta indicano prontamente una stima dei tempi necessari per dare esecuzione alla richiesta. Le autorità della Parte richiedente comunicano prontamente se la richiesta deve comunque essere considerata. Le autorità della Parte richiedente e della Parte richiesta possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.
Articolo III
Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento.
1. Ciascuna Parte contraente invia alle persone che si trovano nel territorio dell’altra gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.
2. L’invio degli atti del procedimento puo` avvenire tramite le autorità centrali competenti della Parte richiesta soltanto qualora:
a) l’indirizzo del destinatario dell’atto sia sconosciuto o incerto, oppure
b) le pertinenti norme di procedura della Parte richiedente esigano una prova dell’effettuata consegna dell’atto al destinatario diversa da quella che puo` essere fornita a mezzo posta, oppure
c) non sia stato possibile inviare l’atto a mezzo posta, oppure
d) la Parte richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l’invio a mezzo posta sia inefficace o inadeguato.
3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l’atto del procedimento è redatto, quest’ultimo — o almeno le parti importanti del medesimo — deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue della Parte nel cui territorio si trova il destinatario. Se l’autorità che emette l’atto è a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un’altra lingua, l’atto — o almeno le parti importanti del medesimo —deve essere tradotto in quest’altra lingua.
4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario puo` ottenere informazioni dall’autorità che ha emesso l’atto o da altre autorità della Parte interessata circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all’atto. Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso.
5. Il presente articolo non incide sull’applicazione degli articoli 8, 9 e 12 della convenzione europea di assistenza giudiziaria.
Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria.
1. Le richieste di assistenza giudiziaria sono effettuate per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta alle condizioni che consentano alla Parte richiesta di verificarne l’autenticità. Dette richieste sono effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti ai fini della loro presentazione e contestualmente, prima della loro esecuzione, sono trasmesse:
- per quanto riguarda la Repubblica Italiana, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II;
- per quanto riguarda la Repubblica di Albania, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per le Questioni di Giustizia.
Le richieste di assistenza giudiziaria sono rinviate tramite gli stessi canali se non diversamente disposto nel presente articolo. Ogni denuncia di una Parte diretta ad ottenere che si promuovano procedimenti dinanzi ai giudici dell’altra ai sensi dell’articolo 21 della convenzione europea di assistenza giudiziaria puo` essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorità giudiziarie competenti.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà che siano inviate o restituite le richieste in casi specifici:
a) tra un’autorità centrale di una Parte e un’autorità centrale dell’altra, o
b) tra un’autorità giudiziaria di una Parte e un’autorità centrale dell’altra.
3. Laddove, per quanto riguarda le richieste a norma degli articoli IX, X o XI, l’autorità competente sia un’autorità giudiziaria o un’autorità centrale in una Parte e un’autorità doganale o di polizia nell’altra Parte, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorità. Il paragrafo 1 si applica a tali contatti.
4. Le seguenti richieste o comunicazioni sono inviate tramite le autorità centrali delle Parti:
a) richieste di trasferimento temporaneo o transito di persone detenute di cui all’articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria,
b) notifiche di informazioni relative a condanne di cui all’articolo 22 della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Tuttavia, le richieste delle copie delle sentenze e delle misure di cui all’articolo 4 del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono essere inviate direttamente alle autorità competenti.
Articolo V
Scambio spontaneo di informazioni.
1. Nei limiti previsti dal diritto interno, le autorità giudiziarie competenti delle Parti contraenti possono procedere ad uno scambio di informazioni, senza che sia presentata una richiesta a tal fine, relative a reati perseguibili da parte dell’autorità destinataria al momento della trasmissione delle informazioni.
2.Le informazioni sono scambiate per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta, alle condizioni che consentano alle Parti contraenti di verificarne l’autenticità.
3. L’autorità che fornisce le informazioni puo`, secondo il diritto interno, imporre all’autorità giudiziaria destinataria condizioni per l’uso di tali informazioni. L’autorità giudiziaria destinataria rispetta tali condizioni.
4. Tra le autorità giudiziarie competenti previste dal paragrafo 1, per la parte Italiana la Direzione Nazionale Antimafia procede allo scambio di informazioni ed alle altre attività ad essa attribuite dal diritto interno.
CAPO II
RICHIESTA DI FORME SPECIFICHE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
Articolo VI
Restituzione
1. La Parte richiesta, a domanda della Parte richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, puo` mettere a disposizione della Parte richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.
2. Nell’applicazione degli articoli 3 e 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, la parte richiesta puo` rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna alla Parte richiedente, qualora cio` possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.
3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna alla Parte richiedente, la Parte richiesta non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all’impugnazione a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o
doganale nei confronti di tali beni. Una rinuncia di cui al paragrafo 2 non pregiudica il diritto della Parte richiesta di riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario.
Articolo VII
Audizione mediante videoconferenza.
1. Se una persona si trova nel territorio di una Parte contraente e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dell’altra, quest’ultima puo` chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l’audizione si svolga mediante videoconferenza, a norma dei paragrafi da 2 a 8.
2. La Parte richiesta consente a tale audizione se il ricorso alla videoconferenza non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale ed a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare tale audizione a distanza. Qualora la Parte richiesta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere messi a disposizione dalla Parte richiedente a seguito di un accordo reciproco.
3. Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all’articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, l’indicazione del motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, il nome dell’autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all’audizione.
4. L’autorità giudiziaria della Parte richiesta dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.
5. All’audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
a) all’audizione è presente, se necessario assistita da un interprete, un’autorità giudiziaria della parte richiesta, che provvede anche a garantire l’identificazione della persona da ascoltare, nonché il rispetto dei principi fondamentali del diritto della Parte richiesta. Se l’autorità giudiziaria della Parte richiesta ritiene che durante l’audizione si violino i principi fondamentali del diritto di quella Parte, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l’audizione continui a svolgersi secondo tali principi;
b) le autorità competenti della Parte richiesta concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
c) l’audizione è condotta direttamente dall’autorità giudiziaria della parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;
d) su richiesta della Parte richiedente, o della persona da ascoltare, la Parte richiesta provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;
e) la persona da ascoltare puo` avvalersi della facoltà di non testimoniare prevista dal diritto nazionale della Parte richiesta ovvero della Parte richiedente.
6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell’audizione l’autorità giudiziaria della Parte richiesta redige un verbale indicante la data ed il luogo dell’audizione, l’identità della persona ascoltata, l’identità e la
qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all’audizione, nella Parte richiesta, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l’audizione. Questo documento è trasmesso dall’autorità competente della Parte richiesta all’autorità competente della Parte richiedente.
7. I costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento video nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti da esso forniti, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nella Parte richiesta sono rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che quest’ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso.
8. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio in base al presente articolo nel caso in cui questi rifiutino del testimoniare pur avendone l’obbligo o non testimonino il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle audizioni degli imputati, nonché degli altri soggetti e parti del procedimento. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza, nonché le condizioni alle quali essa è effettuata, sono concordate dalle Parti contraenti, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dai paragrafi da 2 a 8.
Articolo VIII
Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica.
1. Qualora non sia possibile procedere ad una videoconferenza, se una persona si trova nel territorio di una Parte contraente e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dell’altra, quest’ultima puo` chiedere l’assistenza della prima affinché l’audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei paragrafi da 2 a 6.
2. Presupposto per lo svolgimento dell’audizione per telefono è che il testimone o il perito vi acconsenta.
3. La Parte richiesta consente all’audizione per telefono se il ricorso a tale tecnica non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale.
4. La richiesta di audizione per telefono contiene, oltre alle informazioni di cui all’articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, il nome dell’autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all’audizione nonché una indicazione da cui risulti che il testimone o il perito è disposto a partecipare a un’audizione per telefono.
5. Le modalità pratiche dell’audizione sono concordate dalle Parti contraenti. Nel concordare siffatte modalità, la Parte richiesta si impegna a:
a) notificare al testimone o perito interessato l’ora e il luogo dell’audizione;
b) provvedere all’identificazione del testimone o perito;
c) verificare che il testimone o perito consenta all’audizione per telefono.
6. Si applicano le disposizioni pertinenti di cui all’articolo VII, paragrafo 5 e paragrafo 8. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all’articolo VII, paragrafo 7.
Consegne sorvegliate.
1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire che, su richiesta dell’altra, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta. Le autorità competenti di tale Parte mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell’operazione.
Articolo X
Squadre investigative comuni.
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune, per un scopo determinato e una durata limitata che puo` essere prorogata con l’accordo delle Parti contraenti, per svolgere indagini penali nel territorio delle Parti. La composizione della squadra è indicata nell’accordo.
Una squadra investigativa comune puo` in particolare essere costituita:
a) quando le indagini condotte da una Parte contraente su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con l’altra Parte contraente;
b) quando le Parti contraenti svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un’azione coordinata e concertata.
Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune puo` essere presentata da entrambe le Parti contraenti interessate. La squadra viene costituita nella Parte contraente in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.
2. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.
3. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti contraenti alle seguenti condizioni generali:
a) la squadra è diretta da un rappresentante dell’autorità competente che prende parte alle indagini penali della Parte contraente nel cui territorio la squadra interviene. Il direttore della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale;
b) la squadra opera in conformità al diritto della Parte contraente in cui interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni i membri della squadra rispondono alla persona di cui alla lettera a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell’accordo sulla costituzione della squadra;
c) la Parte contraente nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.
4. Ai sensi del presente articolo per «distaccati» presso la squadra investigativa si intendono i membri della squadra investigativa comune diversi da quelli della Parte contraente nel cui territorio essa interviene.
5. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nel territorio della Parte contraente dell’intervento qualora siano adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il direttore della squadra puo` disporre altrimenti, in conformità al diritto della Parte contraente in cui la squadra opera.
6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità del diritto della Parte contraente dell’intervento, essere incaricati dell’esecuzione di talune misure investigative dal direttore della squadra, qualora cio` sia stato approvato dalle autorità competenti della Parte contraente dell’intervento e della Parte contraente che li ha distaccati.
7. Se la squadra investigativa comune ravvede la necessità che in una delle Parti contraenti siano adottate misure investigative, le persone distaccate da tale Parte contraente potranno farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Parte contraente alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell’ambito di un’indagine svolta a livello nazionale.
8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell’assistenza di uno Stato che non ha partecipato alla costituzione della squadra, le autorità competenti della Parte contraente di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell’altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.
9. Ai fini di un’indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, i membri di quest’ultima possono, conformemente al loro diritto nazionale ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra stessa le informazioni disponibili nella Parte contraente che li ha distaccati.
10. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione ad una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti della Parte contraente interessata possono essere utilizzate:
a) per i fini previsti all’atto della costituzione della squadra;
b) previo consenso della Parte contraente in cui le informazioni sono rese disponibili, per l’individuazione, l’indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso puo` essere negato soltanto qualora l’uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nella Parte contraente interessata o qualora quest’ultima potesse rifiutare l’assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;
c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un’indagine penale;
d) per altri scopi entro i limiti convenuti dalle Parti contraenti che hanno costituito la squadra.
11. Il presente articolo lascia impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l’attività di squadre investigative comuni.
Articolo XI
Operazioni sotto copertura.
1. Le Parti contraenti possono convenire di collaborare tra di loro per lo svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di infiltrati o sotto falsa identità (operazioni sotto copertura).
2. La decisione sulla richiesta è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte richiesta nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. La durata dell’operazione sotto copertura, le condizione particolareggiate e lo status giuridico degli agenti coinvolti durante le operazioni di infiltrazione sono convenuti dalle Parti nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali.
3. Le operazioni sotto copertura sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali della Parte contraente nel cui territorio è effettuata l’operazione. Le Parti contraenti collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell’operazione sotto copertura e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identità.
Articolo XII
Responsabilità penale riguardo ai funzionari.
Nel corso delle operazioni di cui agli articoli IX, X e XI, i funzionari della parte diversa da quella in cui si svolge l’operazione sono assimilati ai funzionari di quest’ultima per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.
Articolo XIII
Responsabilità civile riguardo ai funzionari.
1. Quando, conformemente agli articoli IX, X e XI i funzionari di una Parte contraente operano nell’altra, la prima Parte è responsabile dei danni da essi causati nell’adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio essi operano.
2. La parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
3. La Parte contraente i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio dell’altra rimborsa integralmente a quest’ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere all’altra il risarcimento dei danni da esso subiti.
Articolo XIV
Richiesta di informazioni sui conti bancari e sulle operazioni bancarie.
1. Secondo le condizioni di cui al presente articolo, ciascuna Parte contraente adotta i provvedimenti necessari a determinare, in risposta ad una richiesta trasmessa dall’altra se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsivoglia natura, in una banca situata nel suo territorio e, in caso affermativo, a fornire ogni particolare dei conti identificati.
Le informazioni comprendono anche, se ne è fatta richiesta e purché possano essere fornite entro un periodo ragionevole, i conti per i quali la persona oggetto del procedimento è procuratrice.
2. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto.
3. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se l'indagine riguarda un reato punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di un periodo massimo di almeno quattro anni nella Parte richiedente e di almeno due anni nella Parte richiesta.
4. Nella richiesta l'autorità richiedente:
a) indica perché ritiene che sia verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine sul reato,
b) indica per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche della Parte richiesta e, per quanto ne sia a conoscenza, quali banche possano essere implicate,
c) inserisce qualsiasi informazione disponibile che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
5. Su domanda della Parte richiedente la Parte richiesta fornisce i particolari dei conti bancari specificati e delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato periodo su uno o più conti indicati nella richiesta, compresi i particolari relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.
6. L'obbligo di cui al paragrafo precedente si applica unicamente nella misura in cui le informazioni sono note all'organismo finanziario presso cui è depositato il conto.
7. La Parte richiedente indica nella sua richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine sul reato.
8. Le Parti contraenti possono subordinare l'esecuzione di una richiesta a norma del presente articolo alle stesse condizioni che applicano per le richieste di perquisizione e sequestro.
Articolo XV
Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie.
1.Ciascuna Parte contraente provvede affinché, su richiesta dell’altra, sia in grado di esercitare un controllo,durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o più conti indicati nella richiesta e comunica i relativi risultati alla Parte richiedente.
2. La Parte richiedente indica nella sua richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine sul reato.
3. La decisione di esercitare un controllo è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti della Parte richiesta, tenendo nella debita considerazione il suo diritto nazionale.
4. Le modalità pratiche del controllo sono concordate dalle autorità competenti delle Parti contraenti.
Articolo XVI
Riservatezza.
Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per assicurare che le banche non rivelino al cliente interessato o a terzi il fatto che sono state trasmesse informazioni a norma degli articoli XIV e XV, o che è in corso un'indagine.
Articolo XVII
Segreto bancario.
Le Parti contraenti non invocano il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente trattato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESTRADIZIONE DEI CITTADINI
Articolo XVIII
Estradizione dei cittadini.
1.Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente i propri cittadini che sono perseguiti da una di esse per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o
di una misura di sicurezza, secondo le norme e le condizioni determinate dalla convenzione europea di estradizione.
2. Le parti contraenti non possono invocare la cittadinanza quale motivo di rifiuto della consegna.
3. Le richieste di estradizione sono effettuate direttamente fra le autoritá centrali: per la Repubblica Italiana la Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II, presso il Ministero della Giustizia; per la Republica Albanese la Direzione Centrale per le Questioni di Giustizia, presso il Ministero della Giustizia.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
Articolo XIX
Trasferimento dei procedimenti penali.
TITOLO V PROTEZIONE DI DATI PERSONALI
Articolo XX
Principi generali.
1. Con riferimento al trattamento dei dati personali che saranno trasmessi tra le Parti contraenti in forza del presente accordo, le Parti contraenti garantiscono che le rispettive disposizioni del diritto interno offrono un livello di protezione dei dati che è almeno equivalente a quello che risulta dalla convenzione Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale.
2. In ogni caso, il presente accordo non pregiudica gli obblighi posti a carico delle Parti contraenti in forza di altri accordi multilaterali, già esistenti o futuri, in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi gli strumenti adottati dall’Unione Europea in forza dell’art.34 paragrafo 2 del trattato istitutivo della Unione Europea.
Articolo XXI
Trattamento dei dati personali.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo XXII, i dati personali trasmessi sulla base del presente accordo possono essere utilizzati dalla Parte contraente al quale sono stati trasferiti:
a) ai fini dei procedimenti cui si applica il presente accordo;
b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);
c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;
d) per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione della Parte contraente che trasmette i dati, salvo che la Parte interessata abbia ottenuto il consenso della persona interessata.
2. Il presente articolo si applica anche ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalità diverse in applicazione del presente accordo.
3. A seconda delle circostanze del caso specifico, la Parte contraente che trasmette i dati puo` chiedere alla Parte contraente alla quale i dati personali sono stati trasferiti di fornire informazioni sull’uso dei dati.
4. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da una Parte contraente ai sensi del presente accordo e originari di tale Parte.
Articolo XXII
Protezione dei dati nell’ambito dello scambio di informazioni.
1. All’atto dello scambio di informazioni, in ogni singolo caso le autorità giudiziarie competenti tengono conto dei requisiti per la protezione dei dati di carattere personale. Esse rispettano le disposizioni pertinenti della convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale. Ai fini della protezione dei dati, le competenti autorità giudiziarie delle Parti contraenti possono, a norma del paragrafo 2, imporre condizioni per il trattamento dei dati di carattere personale da parte della Parte contraente cui essi siano stati trasmessi.
2. Qualora, in applicazione del presente accordo, siano trasmessi dati di carattere personale, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il trattamento dei dati personali da parte dell’autorità ricevente e` ammesso soltanto agli scopi di cui all’articolo V. Tale autorità può trasmetterli, senza previo consenso della Parte contraente che li ha forniti, alle autorità responsabili delle azioni penali e agli organi giurisdizionali ai fini del perseguimento e della repressione dei reati. In tutti gli altri casi di trasmissione e` necessario il consenso della Parte contraente che ha fornito le informazioni;
b) nel trasmettere i dati, l’autorità giudiziaria della Parte contraente ne cura l’esattezza e il grado di aggiornamento. Qualora si riscontrasse che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere comunicati ovvero che dati legittimamente trasmessi devono essere, in un secondo tempo, cancellati a norma
della legge Parte contraente che li ha comunicati, l’autorità ricevente ne e` informata senza indugio. Essa e` tenuta a rettificare detti dati o a cancellarli. L’autorità ricevente, se ha motivo di ritenere che i dati comunicati siano inesatti o da cancellare, ne informa la parte contraente che li ha comunicati;
c) se i dati comunicati devono essere cancellati o rettificati, a norma della legge della Parte contraente che li ha comunicati, l’interessato deve disporre di un effettivo diritto di rettifica;
d) le autorità giudiziarie interessate provvedono a registrare la trasmissione e la ricezione dei dati scambiati;
e) se richiesto, le autorità giudiziarie che trasmettono e che ricevono i dati devono fornire all’interessato informazioni in relazione ai suoi dati personali trasmessi nonche´all’utilizzazione prevista. L’obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora si consideri che il pubblico interesse a non fornire informazioni prevalga su quello dell’interessato a riceverle. Inoltre, il diritto dell’interessato a ricevere informazioni in merito ai suoi dati personali trasmessi e` disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure nazionali della Parte contraente nel cui territorio avviene la richiesta di informazioni. Prima della decisione relativa alla comunicazione di informazioni, l’autorità che trasmette i dati deve avere la possibilità di prendere posizione;
f) le Parti contraenti, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure nazionali, sono responsabili dei danni causati a una persona in seguito al trattamento di dati trasmessi nella Parte contraente interessata. Essi sono altresì responsabili qualora il danno sia stato causato da una trasmissione di dati inesatti ovvero da una trasmissione, da parte dell’autorità giudiziaria che l’ha effettuata, in violazione della convenzione;
g) i dati trasmessi sono conservati soltanto per il periodo necessario agli scopi della loro comunicazione. La Parte contraente interessata valuta a tempo debito l’esigenza di conservare i dati;
h) in ogni caso ai dati e` accordata almeno la protezione che la Parte ricevente accorda a dati analoghi;
i) le Parti contraenti prendono le adeguate misure colte a garantire il rispetto del presente articolo mediante controlli efficaci. Le Parti contraenti possono trasferire tali compiti di controllo alle autorità nazionali di vigilanza.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Entrata in vigore.
1. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda della due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Il presente accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l’altra Parte contraente avrà ricevuto la relativa notifica.
3. Il presente accordo cesserà di essere in vigore, anche senza apposita denuncia, dalla data in cui la convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale e la convenzione europea di estradizione non avranno più effetto tra le Parti contraenti.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.
Per il Governo della Repubblica Italiana
Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania.