Trattamento tributario delle cessioni ai dipendenti di beni prodotti dall’azienda, con assegnazione di un premio
Trattamento tributario delle cessioni ai dipendenti di beni prodotti dall’azienda, con assegnazione di un premio
In caso di cessione d’autoveicoli da parte di un’azienda produttrice degli stessi, a prezzo scontato, a favore dei dipendenti, l’ulteriore incentivo di un omaggio (nel caso di specie televisore, lettore Dvd, ecc…) legato all’acquisto, costituisce “premio” ai sensi dell’art.3 del DPR n.430/01, che disciplina i concorsi e le operazioni a premio. Tali premi sono soggetti a tassazione quali redditi di lavoro dipendente e con le modalità previste per tale categoria reddituale, e devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte. Quanto ai criteri di valutazione dei beni ceduti, l’art.48, co.3 del Tuir, stabilisce che il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, gratuitamente o meno, è pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. (R.M. 29/10/03 n.202)
Domicilio fiscale e residenza anagrafica in comuni diversi: uffici competenti
L’Ufficio stampa dell’Agenzia delle Entrate ha informato che il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato un provvedimento che assegna le nuove competenze per l’attribuzione del domicilio fiscale del contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale. In particolare, se la variazione avviene nell’ambito della stessa regione, l’ufficio competente per stabilire il domicilio fiscale è quello del direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, se la variazione invece avviene tra regioni diverse, è quello del direttore centrale dell’Accertamento. Le disposizioni verranno applicate a partire dall’1 gennaio 2004. Il comunicato è del 28 ottobre scorso. (Agenzia Entrate comunicato stampa del 28/10/03)
Chiarimenti sulle prestazioni di medicina del lavoro rese da società di servizi
L’Associazione fra le società italiane per azioni, ha commentato la risoluzione con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini dell’Iva delle prestazioni di medicina del lavoro rese da una società di servizi, precisando che tali prestazioni rientrano tra quelle esenti di cui all’art.10, co.1, n.18 del DPR n.633/72. Le prestazioni sanitarie alla persona, infatti, sono oggettivamente da ricondurre al trattamento d’esenzione, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto (comunque abilitato per legge) che le fornisce. (Assonime circolare 27/10/03 n.43)
Tremonti-bis e ristrutturazione del bene immobile
L’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’utilizzo della c.d. Tremonti-bis, ha fornito alcune precisazioni sul requisito della novità in caso d’acquisto d’immobili ristrutturati. In particolare, per quanto concerne la verifica della sussistenza dei requisiti di prevalenza del costo e di rilevanza dei lavori, rispetto al costo d’acquisto, le Entrate hanno specificato che tali lavori devono essere di così rilevante entità, da dare origine ad un bene strumentale completamente diverso da quello originario. L’Amministrazione, ha precisato, peraltro, che il confronto tra l’importo complessivo dei lavori e il costo dell’immobile da parte del cedente deve essere operato tenendo conto di valori temporalmente omogenei. Tale confronto assume significato, infatti, solo se la data d’acquisto del bene è prossima a quella d’effettuazione dei lavori di ristrutturazione. In caso contrario, per verificare in concreto la sussistenza del requisito della prevalenza, occorre che il costo complessivo dei lavori di ristrutturazione sia superiore alla differenza tra il valore corrente del bene al termine dei lavori ed il costo complessivo degli stessi. (R.M. 03/11/03 n.206)
Validati 17 nuovi studi di settore per manifatture, servizi e commercio
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la Commissione degli esperti, all’uopo prevista, ha espresso parere favorevole a 17 nuovi studi di settore. Gli studi validati interessano 59 attività (di cui 35 del comparto manifatturiero, 3 del comparto servizi e 21 del comparto commercio) e sono destinati ad essere applicati a partire dal periodo d’imposta 2003. I contribuenti interessati sono circa 105 mila. (Agenzia Entrate comunicato stampa del 06/11/03)
Sui rimborsi Xxx spettano gli interessi anatocistici
La Corte di Cassazione ha stabilito che sui rimborsi Xxx richiesti dal contribuente spettano gli interessi anatocistici. Infatti, l’art.1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti e dovuti almeno per sei mesi, dal giorno della domanda giudiziale, possono produrre interessi, si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie, a prescindere dalle parti coinvolte nel rapporto. (Corte di Cassazione Sentenza del 22/09/03 n.14002 Stampa Specializzata)
In Gazzetta la procedura semplificata per la 488 artigianato
Il Ministero delle Attività Produttive ha illustrato le modalità applicative della procedura semplificata, di cui al D.M. del 21.11.02, a favore delle Pmi artigiane, per l’assegnazione dei contributi previsti dalla
L. n.488/92, in materia d’agevolazioni per gli investimenti nelle aree depresse. In particolare, la circolare stabilisce l’ambito oggettivo e territoriale d’applicazione, i limiti minimi e massimi dell’investimento agevolabile, le percentuali d’incentivo concesso, il soggetto gestore (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) e le modalità per la presentazione della domanda. (Ministero Attività Produttive circolare 07/10/03 n.946364 G.U. 10/11/03 n.261)
Approvati dieci questionari per gli studi di settore
E’ stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, con cui vengono approvati nove questionari, recanti i dati necessari per l’evoluzione degli studi di settore già in vigore (ESk03-04-05- 08-16-17-18-20-21) e un questionario per l’elaborazione di un nuovo studio di settore, relativo all’attività dei geologi (Sk29). Si rimanda all’apposito approfondimento contenuto nella presente circolare. (Agenzia Entrate Provvedimento 21/10/03 G.U. 11/11/03 n.262 S.O. n.171)
Sequestro del rimborso Iva legittimo anche in caso di tombale
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che qualora siano state emesse dal contribuente fatture per operazioni inesistenti, la procedura di condono tombale non preclude all’autorità giudiziaria di sottoporre a sequestro penale il relativo credito Iva, chiesto a rimborso e non ancora eseguito, trattandosi di credito indebito, in quanto corpo di reato e poiché il condono non rileva in relazione ad un’ipotesi criminosa (art.8 del D.Lgs. n.74/00), espressamente esclusa da tale sanatoria. (Corte di Cassazione sentenza del 28/10/03 n.40642 Stampa Specializzata)
Ambito oggettivo dell’attività di procacciamento d’affari
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver definito giuridicamente il negozio del procacciamento d’affari, quale contratto atipico avente ad oggetto l’attività di intermediazione finalizzata a favorire tra terzi la conclusione di affari, ha precisato che nessun vincolo viene generalmente posto in merito alle modalità attraverso le quali i soggetti interessati possono venire in contatto per la conclusione dell’affare. Pertanto qualora il procacciatore diffonda l’oggetto dell’affare attraverso un collegamento informatico (link), allo scopo di mettere in contatto il preponente con terzi interessati, tale collegamento non incide sulla configurazione giuridica del contratto, costituendo tale procedura una mera modalità di esecuzione della prestazione a carico del procacciatore e non attività distinta di pubblicità del prodotto. Il soggetto preponente sarà, dunque, tenuto ad operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto sulle somme corrisposte al procacciatore, ex art.25-bis del DPR n.600/73. (R.M. 18/11/03 n.209)
ATTENZIONE ALL’INPS e dintorni!
Calcolo dell’assegno di maternità per le professioniste
E’ stata pubblicata in G.U. la legge che modifica l’art.70 e seguenti del D.Lgs. n.151/01, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste, iscritte alle Casse di previdenza della categoria di appartenenza. Nel provvedimento è disposto che per determinare l’importo dell’assegno occorre riferirsi non più al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali, bensì al solo reddito professionale, percepito e denunciato ai fin fiscali come reddito da lavoro autonomo, escludendo, in tal modo, dal calcolo le altre tipologie di reddito. (L. n.289 15/10/03 G.U. 28/10/03 n.251)
Gestione esercenti attività commerciali – chiarimenti sull’iscrizione
L’Inps, in considerazione dei quesiti formulati da alcune Sedi, in ordine all’iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali di talune categorie di operatori, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di familiari preposti al punto vendita, società semplici che gestiscono immobili e agenti di spettacolo. (Inps circolare del 06/11/03 n.171)
Terza emissione 2003 degli F24 per artigiani e commercianti.
L’Inps ha reso noto che è stata completata la spedizione dei modelli F24 relativi alla terza emissione 2003, per il versamento dei contributi dovuti nel corrente esercizio dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciale iscritti in corso d'anno. I contribuenti riceveranno un plico con cinque modelli F24, corredati da un prospetto di liquidazione dei contributi con l'indicazione dei termini di versamento. (Inps Circolare 11/11/2003 n. 176)
TFR: nuovo indice di rivalutazione ottobre 2003.
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2003 è pari a 2,761335.
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 2003, diffuso dall’ISTAT con comunicato del 13 novembre, è pari a 121,5. (ISTAT Comunicato 13/11/2003)
AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI
ARGOMENTO | TEMPI | NOTE | |
1 | Sono previste agevolazioni a favore delle imprese estrattive, manifatturiere, di costruzione, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda e di servizi dislocate nelle zone Obiettivo 1 a fronte di progetti di sostenibilità ambientale. | Le domande devono essere presentate entro il 23 gennaio 2004. | Si tratta dei fondi resi disponibili a fronte della Legge n. 488/92. |
2 | Sono previsti interventi a favore delle azioni volte alla promozione dell’uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo. | Su alcune tematiche, è prevista la scadenza del 16 marzo 2004, per presentare la relativa proposta. | Si tratta di un programma comunitario. Invito a presentare proposte CE 4 settembre 2003, n. 2003/209/05/CE. |
3 | Sono previsti interventi a favore delle spese sostenute dai consorzi multeregionali agroalimentari e dai consorzi multregionali per le imprese alberghiere e turistiche. | La domanda di liquidazione del contributo sul rendiconto 2003 deve essere presentata entro il 30 aprile 2004. | Si tratta delle iniziative a valere sui fondi resi disponibili dalla Legge n. 394/81. |
4 | E’ prevista la possibilità di detassare parte degli investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. | L’intervento si espliciterà all’atto del pagamento delle imposte sul reddito d’impresa. | Si tratta di interventi previsti dal D.L:n.269/2003. |
5 | E’ previsto il riconoscimento di un aiuto, sotto forma di detassazione, a fronte delle spese sostenute direttamente per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero. | L’intervento si espliciterà all’atto del pagamento delle imposte sul reddito d’impresa. | Si tratta di interventi previsti dal D.L. n.269/2003. |
6 | Sono previsti interventi, sotto forma di detassazione, a fronte delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, diplomati o laureati. | L’intervento si espliciterà all’atto del pagamento delle imposte sul reddito d’impresa. | Si tratta di interventi previsti dal D.L. n.269/2003. |
7 | Sono previsti interventi, sotto forma di detassazione, a fronte delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato. | L’intervento si espliciterà all’atto del pagamento delle imposte sul reddito d’impresa. | Si tratta di interventi previsti dal D.L. n.269/2003. |
8 | Sono previste agevolazioni fiscali a favore dei ricercatori italiani, affinché questi siano incentivati a rientrare in Italia. | L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi. | Si tratta di interventi previsti dal D.L:n.269/2003. |
P R A T I C A
La nuova imposta sul reddito – IRE
Con riferimento alle modalità di tassazione delle persone fisiche, il 2003 ha segnato l’entrata a regime del primo modulo di riforma del sistema fiscale, che porterà alla sostituzione dell’IRPEF con l’IRE (Imposta sul Reddito).
Reddito (€) | Xxxxxxxx Xxxxx (2003) | Reddito (€) | Aliquote IRE |
Fino a 15.000 | 23% | Fino a 100.000 | 23% |
Oltre 15.000 fino a 29.000 | 29% | ||
Oltre 29.000 fino a 32.600 | 31% | ||
Oltre 32.600 fino a 70.000 | 39% | ||
Oltre 70.000 | 45% | Oltre 100.000 | 33% |
Con l’ausilio della tabella che segue, si evidenziano i principali aspetti innovativi del nuovo sistema di tassazione:
riduzione delle aliquote di imposta | Da cinque aliquote si passerà a due soltanto: |
sostituzione delle detrazioni con le deduzioni | Le deduzioni risulteranno progressivamente potenziate, accogliendo gran parte di quelle spese che, allo stato attuale, costituiscono gli oneri detraibili (ovvero che generano detrazioni dall’imposta). Per il 2003, per i possessori di determinate categorie di reddito, sono state riformulate alcune detrazioni d’imposta che, in aggiunta alla deduzione “no-tax area”, hanno il compito di assicurare la progressività dell’imposizione. Tali detrazioni: - assumono come parametro l’intero reddito complessivo e non la specifica categoria reddituale; - non vanno più rapportate al periodo di lavoro o pensione ma competono in misura piena. |
introduzione della “no- tax area” | E’ una deduzione dal reddito che ha il compito di assicurare la progressività dell’imposizione. Costituisce la novità che più caratterizza il nuovo meccanismo impositivo. In pratica si tratta di un’area di non tassazione (da 3.000 fino a 7.500 euro a seconda della tipologia di reddito prodotta) che, a determinate condizioni, può essere utilizzata per “affrancare”, in tutto o in parte, il reddito imponibile. Nel caso, peraltro frequente, che nel reddito tassabile confluiscano diverse tipologie di reddito, le deduzioni non sono cumulabili ed il contribuente avrà diritto ad una sola di esse, a sua scelta. Individuata la misura massima della deduzione (teorica), si dovrà applicare una formula matematica che, in pratica, riduce gli effetti della “no-tax area” con l’aumentare del reddito. |
xxxxxxxx di salvaguardia | Con la clausola di salvaguardia il contribuente è tutelato dalla penalizzazione che potrebbe subire con una tassazione più alta di quella rispetto a quella che si avrebbe applicando le regole in vigore prima della riforma. Laddove risulti più conveniente, quindi, il contribuente potrà avvalersi delle regole precedenti, con aliquote e detrazioni proprie del “vecchio metodo”. L’immediata conseguenza, che si concretizzerà per la generalità dei contribuenti al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi, è la necessità di effettuare doppi calcoli delle imposte, uno secondo le nuove regole e uno secondo le vecchie. |
In attesa quindi del completamento della riforma, per il 2003 i contribuenti si sono trovati a convivere con un sistema di tassazione “ibrido” dove vecchie e nuove regole hanno continuato ad esistere.
In questo senso i datori di lavoro hanno già utilizzato nel 2003 le nuove detrazioni d’imposta e la “no- tax area”, già dalla prima busta paga di gennaio; per evitare che i sostituti d’imposta fossero costretti a raddoppiare il loro lavoro essi non hanno tenuto conto della “clausola di salvaguardia” né in sede di effettuazione delle ritenute d’acconto, relative ai singoli periodi di paga, né in sede di conguaglio. Come si potrà desumere dal nuovo CUD (che i datori di lavoro, nella loro veste di sostituti d’imposta, dovranno consegnare ai contribuenti entro il 15 marzo 2004), essi si limiteranno a comunicare al contribuente quali sono i dati utilizzati per il calcolo della “no-tax area” ma sarà compito di quest’ultimo procedere al conteggio a lui più favorevole.
Di seguito si propongono due brevi esempi di calcolo (da effettuare in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2003) al fine di verificare quando le “vecchie” regole sono preferibili al nuovo regime (esempio n. 2) piuttosto che quando è meglio applicare da subito le “nuove” regole (esempio n. 1):
1 - Reddito complessivo = Reddito di lavoro dipendente: € 18.000 Oneri deducibili 500
Deduzione “No tax area” teorica € 7.500 Deduzione “No tax area” effettivamente spettante:
26.000 + 3.000 + 4.500 + 500 – 18.000 = 0,6154 x 7.500 = 4.615,50
26.000
Calcolo imposte con le regole 2003 | Xxxxxxx imposte con le regole 2002 | |
Reddito complessivo | 18.000 | 18.000 |
Oneri deducibili | 500 | 500 |
Deduzioni (no-tax area) | 4.615,50 | |
Reddito imponibile | 12.884,50 | 17.500 |
Imposta lorda | 2.963,43 | 3.740,76 |
Detrazioni per lavoro dipendente | 0 | 490,63 |
Imposta dovuta | 2.963,43 | 3.250,13 |
2 - Reddito complessivo = Reddito di lavoro dipendente: € 33.500 + Reddito da fabbricati €
15.000 + Reddito di capitale € 5.000 (complessivamente € 53.500). Oneri deducibili 1.000.
Deduzione “No tax area” teorica € 7.500
Deduzione “No tax area” non spettante (risultato della formula che segue negativo): 26.000 + 3.000 + 4.500 + 1.000 – 53.500 = - 0,7308
26.000
Calcolo imposte con le regole 2003 | Xxxxxxx imposte con le regole 2002 | |
Reddito complessivo | 53.500 | 53.500 |
Oneri deducibili | 1.000 | 1.000 |
Deduzioni (no-tax area) | ||
Reddito imponibile | 52.500 | 52.500 |
Imposta lorda | 16.387 | 16.446,64 |
Detrazioni per lavoro dipendente | 0 | 284,05 |
Imposta dovuta | 16.387 | 16.162,59 |
P R A T I C A
Oggetto: il trattamento fiscale nella cessione dei crediti
Mediante il contratto di cessione del credito, l’imprenditore, dietro un corrispettivo, trasferisce ad un terzo il proprio credito. La cessione può avvenire con la clausola:
a) pro soluto, in base alla quale il cedente garantisce al cessionario la sola esistenza del credito, senza dunque rispondere di un’eventuale insolvenza del debitore ceduto;
b) pro solvendo, in base alla quale il cedente garantisce al cessionario non solo l’esistenza del credito ma anche la solvibilità dello stesso essendo chiamato in causa in caso di inadempienza da parte del debitore.
In entrambi i casi si manifesta l’insorgenza di una perdita; nel caso di cessione del credito con la clausola pro soluto, è chiaro, però, che la stessa sarà di importo superiore in quanto il terzo cessionario del credito assume il rischio di non riuscire a recuperare le somme oggetto del credito.
La cessione per essere efficace nei confronti del debitore ceduto deve essere comunicata allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mediante notificazione a mezzo ufficiale giudiziario).
Da quel momento il debitore, avuto conoscenza del trasferimento, dovrà necessariamente provvedere al pagamento in favore del terzo cessionario.
Il trattamento fiscale delle perdite derivanti dalla cessione dei crediti appare diverso in relazione alle modalità di cessione del credito ovvero:
CESSIONE PRO SOLUTO Deducibile | CESSIONE PRO SOLVENDO Indeducibile |
La perdita è certa e definitiva. La cessione pro soluto comporta, al momento del trasferimento, l’estinzione definitiva del credito nonché il rischio della possibilità per il cedente di subire gli effetti dell’insolvenza del debitore. | La perdita non è né certa né definitiva. La cessione pro solvendo comporta infatti, in caso di mancato incasso del credito, la retrocessione dello stesso al cedente con l’obbligo da parte di costui di rifondere quanto ricevuto. |
Per completezza di informazione, è opportuno sottolineare che sulla base di quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, per poter beneficiare della piena deducibilità fiscale delle perdite, non sarebbe sufficiente la semplice cessione del credito con la clausola pro soluto. Al contrario sarebbe necessario che per i crediti ceduti, al momento della cessione, sussistano prove documentali (protesti, esecuzioni giudiziarie infruttuose ovvero attestazioni del consulente legale incaricato al recupero) che attestino la concreta manifestazione della perdita del credito oggetto di cessione; in pratica sarebbe necessario che i presupposti della “certezza” e “precisione” della perdita fossero riferiti non tanto agli effetti della cessione quanto alla condizione dei crediti stessi al momento della cessione.
Appare dunque opportuno, qualora si vogliano cedere crediti con la clausola pro soluto e si intenda anche dedursi fiscalmente la relativa perdita, acquisire idonea documentazione comprovante l’insolvenza del debitore.
P R A T I C A
Via Albona, 30 – 00000 XXXXXX – Tel 049/613584 – xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Oggetto: il “nuovo” lavoro occasionale dopo la riforma Biagi
La Riforma Biagi in materia di diritto del lavoro ha introdotto nell’ordinamento legislativo la nozione di lavoro occasionale, prevedendone due diverse tipologie:
- il lavoro occasionale di carattere generale;
- il lavoro occasionale di carattere accessorio.
Questi due istituti non hanno mai avuto una precisa normativa di riferimento, ma se per la prima tipologia qualche profilo era stato tracciato sia in materia previdenziale che fiscale, il lavoro accessorio costituisce un’autentica novità, sia per quanto riguarda la collocazione giuridica che per gli adempimenti retributivi e contributivi.
Di seguito vengono sintetizzati i caratteri principali degli istituti.
Lavoro occasionale di carattere generale | |
Definizione | Ferma restando la collocazione nell’ambito di prestazione di lavoro autonomo, cioè resa in assenza di subordinazione, la norma definisce il rapporto di lavoro occasionale generale quello che rispetta i seguenti requisiti: - una durata non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente (a tal proposito occorre precisare che i trenta giorni di cui si parla sono da considerarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, con uno stesso committente, e quindi è possibile che vi siano più prestazioni giornaliere nell’ambito di differenti periodi dell’anno); - un compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non superiore a € 5.000,00. Nel caso in cui anche uno solo dei predetti limiti venisse superato, le prestazioni verranno ricondotte a collaborazioni coordinate continuative, con tutte le conseguenze in ordine ai relativi obblighi di tipo fiscale, previdenziale e assicurativo. |
Trattamento fiscale | Sotto l’aspetto fiscale per le prestazioni occasionali nulla è cambiato, quindi dovrà essere applicata una ritenuta a titolo d’acconto del 20%, che il committente in qualità di sostituto d’imposta dovrà provvedere a versare entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento al prestatore. |
Lavoro occasionale di carattere accessorio | |
Definizione – ambito soggettivo | Sono prestazioni di lavoro accessorio quelle che hanno natura meramente occasionale e che sono poste in essere da soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro e cioè: - disoccupati da oltre un anno; - disabili e soggetti in comunità di recupero; - casalinghe, studenti e pensionati; - disabili e soggetti in comunità di recupero; - lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. I soggetti che intendono fornire prestazioni di lavoro accessorio devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l’impiego delle Province, nell’ambito territoriale di riferimento, o alle Agenzie per il lavoro debitamente accreditate, e successivamente ricevono a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione. |
Caratteristiche delle prestazioni | L’applicazione della norma riguarda le prestazioni rese nell’ambito: - dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; - dell’insegnamento privato supplementare; - dei piccoli lavori di giardinaggio; - della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; - delle collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà. |
Limiti | La prestazione può essere esplicata per un massimo di trenta giorni nel corso dell’anno solare e purché il compenso non superi i 3.000 Euro. Tali limiti, a differenza di quanto visto in precedenza per le prestazioni occasionali di carattere generale, sono riferiti al singolo lavoratore e devono tenere conto delle prestazioni rese nei confronti dei diversi committenti nel corso dell’anno solare. |
Adempimenti – trattamento fiscale | I soggetti che intendono avvalersi dei lavoratori accessori dovranno acquistare presso le rivendite autorizzate ( uffici postali, bar-tabacchi, edicole, ecc) un blocco di “buoni” per prestazioni di lavoro, che hanno un valore nominale di 7,50 Euro; la prestazione verrà remunerata utilizzando questi buoni. Il prestatore, una volta ricevuto il buono dal beneficiario della sua prestazione, si recherà presso uno o più enti e società concessionarie (che dovranno essere individuate dal Ministero del Lavoro), per il ritiro del compenso previa consegna del “buono”. Il compenso netto del prestatore è pari a 5,80 Euro per “buono” di lavoro ed è esente da ogni tipo di imposizione fiscale. Spetterà all’ente o società che paga il compenso ai prestatori , registrarne il nome e versare all’Inps i contributi previdenziali, pari a Euro 1,00 per ogni ora di lavoro, e all’Inail l’assicurazione contro gli infortuni, pari a 0,50 Euro per “buono”; l’ente o la società concessionaria tratterrà 0,20 Euro per ogni “buono” a titolo di rimborso spese. |
P R A T I C A
Oggetto: “vecchi” e nuovi questionari per gli studi di settore
L’Agenzia delle Entrate, ha approvato 10 questionari relativi ad attività professionali, di cui 9 predisposti al fine di raccogliere i dati necessari per l’evoluzione di “vecchi” studi di settore già in vigore, e 1 questionario per elaborare un nuovo studio di settore.
L’elenco completo delle attività interessate dall’adempimento è riportato nella tabella che segue.
STUDI DI SETTORE – ATTIVITA’ PROFESSIONALI | ||
Quest. | Codice | Descrizione attività |
ESH03 | 74.20.A | Attività tecniche svolte da geometri |
ESH04 | 74.11.1 | Attività degli studi legali |
ESH05 | 74.12.A | Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da dottori commercialisti |
74.12.B | Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali | |
74.12.C | Consulenza del lavoro | |
ESH08 | 74.20.C | Attività tecniche svolte da disegnatori |
ESH16 | 70.32.0 | Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi |
ESH17 | 74.20.B | Attività tecniche svolte da periti industriali |
ESH18 | 74.20.1 | Studi di architettura |
ESH20 | 85.32.B | Attività professionale svolta da psicologi |
ESH21 | 85.13.0 | Servizi degli studi odontoiatrici |
SH29 | 73.10.F | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia |
74.20.5 | Attività di ricerca mineraria |
Si ricorda che:
1. non sono obbligati alla presentazione dei questionari coloro che hanno dichiarato nel modello Unico 2003 (periodo di imposta 2002) ricavi o compensi per un importo superiore ad Euro 5.164.569;
2. non devono presentare i questionari finalizzati all’evoluzione degli studi già in vigore (dal 2000) i soggetti interessati nel 2002 da una delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi (per esempio, attività iniziata nell’anno);
3. i questionari devono essere trasmessi all’Amministrazione Finanziaria, unicamente mediante trasmissione telematica, entro:
- il 20 gennaio 2004 per la generalità dei contribuenti;
- il 5 febbraio 2004 per i soli residenti nella provincia di Bolzano.
Si invitano pertanto tutti i Sigg.ri Clienti interessati dall’adempimento a contattare in tempo utile lo Studio, per ogni ulteriore chiarimento.
Oggetto: le nuove regole di tassazione dei dividendi dal 2004
Dal 1° gennaio 2004, con l’introduzione dell’IRES (Imposta sul reddito delle società) in sostituzione della “vecchia” Irpeg, importanti novità interessano tutti i soggetti che percepiscono dividendi, vale a dire gli utili prodotti da una società di capitali, siano essi persone fisiche oppure, a loro volta, società. La nuova norma ha sinteticamente prodotto i seguenti effetti:
1. soppressione del credito d’imposta sui dividendi distribuiti dal 2004, anche se riferiti ad anni precedenti; il credito d’imposta costituiva un meccanismo che evitava la doppia imposizione fiscale dello stesso reddito (la prima volta in capo alla società che versava l’Irpeg, la seconda volta in capo al socio percettore del dividendo), in pratica scontando dall’imposta del socio quanto versato, a monte, dalla società;
2. introduzione di un “regime transitorio” per il 4° trimestre 2003, per evitare interventi elusivi (distribuzione di dividendi entro il 2003) da parte dei contribuenti che avessero voluto in qualche modo “anticipare” l’impatto fiscale della “nuova” norma; in sintesi, alle distribuzioni di utili deliberate dopo il 30 settembre 2003 e fino alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003 (ordinariamente quindi il 31 dicembre 2003), si applica un credito di imposta ridotto (51,51% anziché 56,25%) e limitato (significa che può solo essere compensato con le imposte relative ai dividendi percepiti dal 1° ottobre 2003, e non può generare un credito a rimborso);
3. modifica del regime di tassazione dei dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2004, come di seguito analizzato.
Il nuovo regime di tassazione dei dividendi.
Con il prossimo anno, lo scenario muterà nel senso che si passa da un sistema di “imputazione” del reddito al socio (le società versano le imposte sui redditi come una sorta di acconto, a valere, in via definitiva, nella dichiarazione dei redditi dei soci al momento dell’incasso dei dividendi) ad un sistema di “tassazione nell’ambito della produzione del reddito”, che significa:
- che la società (srl o spa) sul proprio reddito opera una tassazione definitiva (secondo la nuova IRES pari al 33%)
- che il socio, all’atto dell’incasso dell’utile della società (sotto forma di dividendo) dovrà operare a sua volta un’ulteriore tassazione, sintetizzata nella seguente tabella:
Utili percepiti da persona fisica | in regime di impresa | tassazione ordinaria sul 40% degli utili percepiti | |
non in regime di impresa | se la partecipazione è qualificata | ||
se la partecipazione è non qualificata | ritenuta a titolo di imposta (definitiva) pari al 12,5% degli utili percepiti | ||
Utili percepiti da società di capitali | tassazione ordinaria sul 5% degli utili percepiti | ||
La partecipazione in una società di capitali si intende qualificata quando sono superiori: ▪ al 2% dei diritti di voto oppure al 5% del capitale o patrimonio nel caso di Spa quotate in borsa; ▪ al 20% dei voti o al 25% del capitale o patrimonio per le altre Spa ed i restanti soggetti IRPEG/IRES; ▪ al 25% del patrimonio per le società di persone. La nuova norma assimila alle partecipazioni qualificate: ▪ la cessione dei contratti di partecipazione con apporto di capitale superiore al 5% (per le quotate) o al 25% (per le non quotate; ▪ le cessioni di strumenti finanziari di cui all’art.44 co.2, lett.a) del TUIR. |
Risulta chiaro che per i contribuenti il nuovo regime sarà fiscalmente più oneroso rispetto a quello attualmente in vigore (in questo senso si propongono in coda due esempi di tassazione a confronto
tra “vecchio” e “nuovo” regime), potenzialmente attenuabile in base a due specifiche disposizioni previste dalla riforma tributaria:
1. il regime della “trasparenza”: si tratta di un istituto (il cui commento analitico sarà oggetto di apposito approfondimento in una prossima circolare) con il quale il reddito prodotto dalla società di capitali (in presenza di determinate condizioni soggettive, legate al numero e alla esclusiva presenza di persone fisiche) viene “trasferito” ai soci, come avviene ordinariamente nelle società di persone, senza che avvenga alcun prelievo fiscale in capo alla società;
2. la “clausola di salvaguardia”: si tratta della disposizione contenuta nella legge delega che prevede che i contribuenti non paghino più imposte, a riforma avviata, rispetto a quelle che sarebbero state dovute senza riforma. Per la verità non è ancora chiaro se nel caso della tassazione dei dividendi tale clausola funzioni, e in che maniera (e in mancanza di un intervento ufficiale è lecito pensare che per motivi di gettito l’Amministrazione Finanziaria possa intervenire “pro fisco” piuttosto che “pro contribuente”).
1° ESEMPIO: CONFRONTO TRA TASSAZIONE “VECCHIE REGOLE” – “NUOVE REGOLE” | |||
Srl con due soci (ciascuno al 50%) con reddito prodotto pari a € 100.000 Distribuzione di dividendi per € 100.000 (€ 50.000 per ciascun socio) Si ipotizza di operare con aliquote IRES (33% per la società) e IRE (23% per i soci) a regime | |||
Tassazione con regole attuali | Tassazione con nuove regole | ||
Imposte a carico della società: 100.000 x 33% | € 33.000 | Imposte a carico della società: 100.000 x 33% | € 33.000 |
Reddito in capo ai soci | € 100.000 | Reddito in capo ai soci: (100.000 – 33.000) x 40% | € 26.800 |
Imposte a carico dei soci: 100.000 x 23% | € 23.000 | Imposte a carico dei soci: 26.800 x 23% | € 6.164 |
Eccedenza d’imposta riportabile | € 10.000 | ||
Imposte complessive società + soci | € 23.000 | Imposte complessive società + soci | € 39.164 |
Carico % definitivo sul reddito | 23% | Carico % definitivo sul reddito | 39,16% |
2° ESEMPIO DI CONFRONTO TRA TASSAZIONE “VECCHIE REGOLE” – “NUOVE REGOLE” | |||
Distribuzione di dividendo per € 10.000 su partecipazione qualificata Delibera adottata dalla società dopo il 30/9/2003 ed entro il 31/12/2003 Il calcolo delle imposte a carico del socio avviene sulla base delle regole effettivamente in vigore per il 2003 | |||
1° caso: il socio, oltre al dividendo, possiede altri redditi per € 100.000 | |||
Tassazione con regole attuali | Tassazione con nuove regole | ||
Reddito di capitale | € 10.000 | Reddito di capitale | € 10.000 |
Credito di imposta | € 5.151 | ||
Reddito imponibile (*) | € 15.151 | Reddito imponibile (*) | € 4.000 |
Imposta dovuta (*) | € 6.818 | Imposta dovuta (*) | € 1.800 |
Scomputo del credito di imposta | € 5.151 | ||
Imposta netta (*) | € 1.667 | Imposta netta (*) | € 1.800 |
(*) importi riferiti al solo dividendo (con esclusione degli altri redditi) | |||
2° caso: il socio, oltre al dividendo, non possiede altri redditi Utili ex art.40, comma1, D.L. n.269/03 | |||
Tassazione con regole attuali | Tassazione con nuove regole | ||
Reddito di capitale | € 10.000 | Reddito di capitale | € 10.000 |
Credito di imposta | € 5.151 | De-tax (no tax area) | € 3.000 |
Reddito imponibile | € 15.151 | Reddito imponibile (10.000 x 40% - de-tax) | € 1.000 |
Imposta dovuta | € 3.494 | Imposta dovuta | € 230 |
Scomputo del credito di imposta | € 5.151 | ||
Imposta netta | € 0 | Imposta netta | € 230 |
P R A T I C A
OGGETTO: Inventario e valutazione delle rimanenze di magazzino
Si rende necessario, in prossimità della fine dell’anno, procedere a valutare le giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre 2003. Tale valutazione di fine anno è finalizzata alla verifica della corrispondenza tra le giacenze effettive e le risultanze contabili e viene effettuata in base alle risultanze della contabilità di magazzino ovvero in base a conta fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio. Si ricorda che la valutazione deve essere riferita ai suddetti beni presenti presso l’impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione), escludendo comunque i beni ricevuti in deposito, lavorazione o visione (giuridicamente di proprietà di terzi).
Si invitano, pertanto, tutti i Gentili Clienti che svolgono attività d’impresa a redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2003 nel quale dovranno essere indicate su apposita distinta analitica le giacenze, valutate secondo i criteri esposti nella tabella che segue:
Criteri di valutazione in base alla tipologia di beni | |
Merci e Materie Prime | Da raggruppare, secondo categorie omogenee (per natura e valore), con l’indicazione del criterio valutativo adottato. |
Prodotti finiti | Mediante indicazione analitica dei costi di produzione sostenuti per l’ottenimento dei prodotti stessi. |
Prodotti in corso di lavorazione | Mediante indicazione analitica dei costi di produzione sostenuti fino al 31/12/2003. |
Lavori e servizi in corso su ordinazione | Mediante indicazione analitica del criterio valutativo adottato (costo di produzione o corrispettivo pattuito), nonché del costo industriale sostenuto/corrispettivo ragionevolmente maturato fino alla data medesima. |
La norma civilistica (art. 2426, comma 10, C.C.) prevede che qualora vi sia un differimento apprezzabile tra la valorizzazione del magazzino effettuata con uno dei metodi consentiti, nello specifico il costo medio ponderato annuale, il Fifo, il Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili), e i costi correnti, la differenza dovrà essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa. In tale situazione sarà necessario redigere un prospetto indicante entrambi i valori.
In merito alla valutazione si forniscono, inoltre, le seguenti precisazioni:
a) nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto; i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
b) Il costo dei beni fungibili (=beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello LIFO o FIFO.
Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/2003, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze. In questo caso è necessario predisporre un prospetto illustrativo dei criteri e delle modalità di calcolo adottate.
Data l’importanza civilistica e fiscale dell’adempimento, si invitano i Gentili Clienti a predisporre l’inventario con la massima cura e precisione. Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
P R A T I C A
Oggetto: gli omaggi natalizi
Con l’ausilio delle tabelle che seguono, si forniscono, oltre all’analisi degli “omaggi” in senso stretto, anche alcune indicazioni in ordine ad altre cessioni che non prevedono pagamento di corrispettivo.
OMAGGI
BENI CHE RIENTRANO NELL’ATTIVITA’ PROPRIA1 DELL’IMPRESA
SOGGETTI | TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | I.V.A. |
Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori | Beni di costo unitario inferiore a Euro 25,82 | Spese per omaggi interamente deducibili | Acquisto: IVA detraibile Cessione: Soggetta ad IVA Con rivalsa Iva: emettere DDT + fattura, ovvero fattura immediata. Senza rivalsa iva2: emettere DDT + a scelta: - Autofattura (anche riepilogativa mensile); - Registro omaggi. |
Beni di costo unitario superiore a Euro 25,82 | Spesa di rappresentanza deducibile per 1/3 in cinque anni. | ||
Da soggetti Imprenditori a Dipendenti | Qualunque bene | Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili | Acquisto: IVA detraibile Cessione: soggetta ad Iva con fattura oppure con autofattura. |
Da soggetti imprenditori a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché alle ONLUS | Beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici | La cessione non costituisce ricavo, il costo concorre alla formazione del limite di cui all’art. 65, comma 2, lettera c-sexies) del Tuir | Acquisto: IVA quando il bene originariamente acquistato viene ceduto in esenzione dall’Iva (ex art. 10, n. 12 – vedere quando illustrato successivamente in merito alla cessione) non è consentita la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto ai sensi dell’art. 19, c.2., dovendosi conseguentemente applicare il pro-rata per rettificare la detrazione operata; Cessione: se vengono rispettate le formalità previste dall’art. 2 c.2 del Dpr 441/97 operazione esente da Iva ex art. 10, n.12, Dpr 633/72, altrimenti soggetta ad Iva |
1 Per attività propria dell’impresa si intende ogni attività compresa nell’ordinario campo di azione dell’impresa, ossia che rientra nell’oggetto proprio ed istituzionale della stessa, e che qualifica ed individua nei confronti dei terzi l’impresa stessa.
2 L’IVA sugli omaggi, per la quale non è stata esercitata la rivalsa, rappresenta per il cedente un costo indeducibile (art. 64, comma 1, DPR 917/1986).
BENI E SERVIZI CHE NON RIENTRANO NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DELL’IMPRESA
SOGGETTI | TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori | Beni di costo unitario inferiore a Euro 25,82 | Spese per omaggi interamente deducibili | Acquisto: IVA detraibile3 Cessione: Fuori campo art. 2, comma 2, numero 4) Dpr 633/72 |
Beni di costo unitario superiore Euro 25,82 | Spesa di rappresentanza deducibile per 1/3 in cinque anni. | Acquisto: IVA indetraibile Cessione: Fuori campo art. 2, comma 2, numero 4) Dpr 633/72 (C.M. 188/E del 16.07.1998 sez. Iva quesito 2) | |
Da soggetti Imprenditori a Dipendenti | Qualunque bene | Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili | Acquisto: IVA indetraibile Cessione: Fuori campo art 2 c.2 n. 4) Dpr 633/72 |
Da professionisti a chiunque | Beni di costo unitario inferiore a Euro 25,82 | Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art. 50, comma 5, DPR 917/86) | Acquisto: IVA detraibile (vedi nota n. 3) Cessione: fuori campo IVA art. 2, comma2, n. 4) Dpr 633/72 |
Beni di costo unitario superiore a Euro 25,82 | Acquisto: IVA indetraibile Cessione: fuori campo IVA art. 2, comma2, n. 4) Dpr 633/72 |
ALTRE CESSIONI GRATUITE
TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (=deve riportare la dicitura “campione gratuito” stampata in modo indelebile) | Spese commerciali o promozionali interamente deducibili | Acquisto: IVA detraibile Cessione: Fuori campo art. 2 c.3 lettera d) Dpr 633/72 |
Beni ceduti, in base a impegni contrattuali, a titolo di sconto o abbuono | Spese interamente deducibili | Acquisto: IVA detraibile Cessione: IVA esclusa dalla base imponibile art. 15, comma 1, n. 2) Dpr 633/72 |
Oggetto: dichiarazioni integrative a favore del contribuente
Spesso, nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi, si commettono errori che determinato l’indicazione d’imposta superiore a quella in realtà dovuta.
Può succedere, ad esempio, di dimenticarsi di indicare alcuni oneri deducibili (contributi previdenziali, assegni periodici al coniuge ecc..), di esporre ritenute subite inferiori a quelle reali, di tralasciare l’indicazione di detrazioni d’imposta spettanti (interessi passivi su mutui, spese sanitarie, spese funebri, erogazioni liberali ecc……) ovvero semplicemente di esporre un reddito superiore a quello effettivo.
3 Secondo quanto previsto dalla lettera h) dell’art. 19-bis 1del DPR 633/72 così come modificata dall’art. 31, comma 1, lettera a), n. 2, della L. 388/2000. La deducibilità dell’IVA resta consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande di costo unitario inferiore s Euro 25,82 (C.M. 19.06.2002, n. 54/E, risposta 16.6). Qualora il bene in omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un’unica confezione regalo, si deve considerare il costo unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti. Per cui se, ad esempio, la confezione contiene beni assortiti del costo unitario inferiore a Euro 25,82 ma complessivamente con costo superiore a Euro 25,82 l’IVA relativa all’acquisto sarà indetraibile mentre il costo sarà deducibile nella misura di 1/3 in quote costanti in 5 anni.
In tutti questi casi al contribuente e comunque consentito di correggere a proprio favore la dichiarazione presentata per recuperare la maggiore imposta versata.
Di seguito si propone un quadro riassuntivo delle modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente e dei termini entro i quali la stessa può essere presentata.
La presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente è consentita solo se la dichiarazione originaria sia stata regolarmente presentata; non è dunque possibile correggere dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni dal termine di scadenza in quanto tali dichiarazioni si intendono omesse. La dichiarazione integrativa non è assoggettabile a sanzione e, pertanto, è sufficiente produrre una nuova dichiarazione che può essere spedita in via telematica nella quale saranno esposti gli stessi dati della dichiarazione originaria con l’integrazione di quanto a suo tempo omesso ovvero con la correzione degli errori commessi.
MODELLI | |
La dichiarazione deve essere predisposta sui modelli conformi a quelli previsti per il periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione originaria (ad esempio per l’anno d’imposta 2002 UNICO 2003). | |
TERMINI | |
dichiarazioni riferite al periodo d’imposta 2002 entro il 31/10/2004 | dichiarazioni riferite al periodo d’imposta 2002 entro il 31/12/2007 |
Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo. | Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione. |
Il maggior credito risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione immediatamente. | Il maggior credito risultante dalla dichiarazione può essere soltanto chiesto a rimborso. |
Di seguito si riporta un esempio di come un maggior credito a favore del contribuente si riflette in dichiarazione integrativa.
ESEMPIO
Contribuente che ha presentato la dichiarazione lo scorso 31/10/2003 dimenticandosi di indicare oneri deducibili (ad esempio contributi previdenziali) con dichiarazione che chiudeva a debito di € 1.500,00. L’indicazione dei contributi avrebbe determinato un credito finale di € 800,00.
Il contribuente potrà presentare dichiarazione integrativa a proprio favore entro il 31/10/2004
indicando i contribuenti “dimenticati”.
Dal quadro RX della dichiarazione integrativa risulterà pertanto quanto segue:
1.500
2.300
Il maggior credito spettante di € 2.300,00 che potrà essere utilizzato in compensazione.