ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO nell’ambito del Programma Extra-Erasmus a.a. 2020/21
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
nell’ambito del Programma Extra-Erasmus a.a. 2020/21
Fra:
1. Università per Stranieri di Perugia, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0 Xxxxxxx 00000, Numero di telefono/fax : 075/0000000 - 075/5730901, Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Decano, Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
2. il Partecipante alla mobilità, nella persona del sig./la sig.ra: ………………………………………………………………….
Codice Fiscale: …………………………………………………………………… Nazionalità: ………………………………………………..
Nato/a il: …………………………………. a: …………………………………………………………… Sesso: M F
Indirizzo di residenza: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono: …………………………………………………… Email: ……………………………………………………………………………….
Corso di Xxxxxx frequentato presso l’Istituto di appartenenza: ………………………………………………………………………………………………………… Anno di corso (I-II-III): …………
Ciclo di Studi: I Ciclo (Laurea) □ II Ciclo (Laurea Magistrale) □ III Ciclo (Dottorato) □
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – OGGETTO
L’Istituto erogherà un contributo finanziario al Partecipante per intraprendere una mobilità extra-erasmus a fini di studio nell’anno accademico 2020/21, secondo quanto previsto dal bando emanato in data 13/02/2020, al cui esito il Partecipante è risultato assegnatario di borsa. Il presente accordo disciplina gli elementi di dettaglio relativi a tale erogazione e alla sua fruizione diversi o ulteriori rispetto a quelli già disciplinati dal bando.
Il Partecipante, con il presente accordo si impegna a portare a termine la mobilità nel rispetto delle indicazioni del bando predetto e di quanto previsto dal presente accordo.
Qualsiasi modifica o integrazione al presente Accordo dovrà avvenire per iscritto ed essere concordata tra le parti.
ARTICOLO 2 – SEDE, DURATA DELLA MOBILITA’ E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
La mobilità avrà luogo presso: ………………………………………………………………………………………………………………..
La mobilità è prevista per il seguente periodo, corrispondente a un totale convenzionale di mesi ………:
Data di inizio: ………………………….
Data di rientro………………………….
Ai fini amministrativi, le date di inizio e di fine della mobilità si intendono coincidere rispettivamente con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante, e con l’ultimo giorno in cui il Partecipante è presente presso l’istituto ospitante, in ambedue i casi, nel rispetto del calendario accademico dell’Ateneo ospitante. Ciò non esclude la possibilità che il Partecipante possa anticipare la data di partenza o posticipare la data di rientro in sede, compatibilmente con i propri impegni accademici.
Qualora in Partecipante rilevi l’esigenza di prolungare il periodo di mobilità, dovrà in successione:
presentare formale richiesta motivata all’Ateneo ospitante;
acquisita la disponibilità del predetto, richiedere al tutor del corso di Laurea di appartenenza dell’Università per Stranieri di Perugia, un aggiornamento del ““learning agreement””;
acquisita la documentazione predetta, presentare formale richiesta motivata e documentata all’Università per Stranieri di Perugia.
Il Partecipante dovrà produrre, al suo rientro:
un’attestazione, sottoscritta dalla competente autorità dell’Università ospitante, che dia conto delle effettive date di inizio e conclusione della mobilità.
copia in originale del ““learning agreement”” previsto dal bando, sottoscritto dalla competente autorità dell’Università ospitante, corredato dell’eventuale documentazione integrativa nel caso di modificazioni intervenute;
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
Il contributo finanziario riconosciuto al Partecipante in via anticipata per la mobilità oggetto del presente accordo è pari ad Euro ………………………………… , così suddivisi:
Contributo alle spese di viaggio: ………………………………
Contributo alle spese di soggiorno: ……………………………
Successivamente alla conclusione del periodo mobilità, condizionatamente agli esiti della stessa, potrà essere riconosciuta ed erogata al Partecipante una quota premiale aggiuntiva secondo quanto previsto all’ Art.7 del Bando di selezione.
Il Partecipante, con il presente accordo, accetta il contributo nell’ammontare sopra specificato. Gli importi predetti non saranno soggetti a rendicontazione.
Il contributo verrà versato sul seguente conto corrente indicato dal Partecipante:
Conto intestato a ..........................................................................................................., presso la Banca ………………………………………………………………………………………………………………….……………... filiale n. ......................., via …………………………………………….……… Codice postale …………………………… Città ………………………………………… BIC/Xxxxx: ……………………………………………………
IBAN:
Gli importi erogati dovranno essere restituiti integralmente qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo, con particolare riguardo a quanto previsto all’Art.2. Fanno eccezione a tale regola:
il caso in cui il Partecipante, trascorso un periodo non inferiore a 2/3 di quello previsto, decida motivatamente di interrompere la mobilità. In tal caso egli dovrà restituire un importo proporzionale a quello del periodo di mobilità non effettuato;
il caso in cui il Partecipante non possa portare a termine il suo periodo di mobilità per cause di forza maggiore, come tali riconosciute dall’Ateneo. In tale caso egli dovrà restituire un importo proporzionale a quello del periodo di mobilità non effettuato;
il caso in cui il Partecipante non possa portare a termine il suo periodo di mobilità per cause imputabili all’Istituzione Universitaria ospitante. In tale caso egli dovrà restituire un importo proporzionale a quello del periodo di mobilità non effettuato.
ARTICOLO 4 – COPERTURA ASSICURATIVA
I beneficiari della borsa godranno delle identiche coperture assicurative ordinariamente garantite agli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia nel territorio italiano.
Tali garanzie non investono la tutela sanitaria all’estero, per la quale gli studenti sono invitati a verificare l’eventuale operatività della tessera Tessera Europea di Asssicurazione Malattia “TEAM”, ovvero ad azionare una specificaa assicurazione sanitaria personale.
ARTICOLO 5: TUTELA DEI DATI
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Università. Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete.
ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito l’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)