LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE E MARCIAPIEDI NEI COMUNI DI NAVE E CAINO
Unione dei Comuni della Valle del Garza
Comune di Nave – Comune di Caino Xxx Xxxxx XX x.00 - 00000 XXXX (Xx)
LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE E MARCIAPIEDI NEI COMUNI DI NAVE E CAINO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE PRIMA NORME AMMINISTRATIVE
S O M M A R I O
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO QUADRO
Art. 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro Art. 2 - Ammontare dell’Accordo Quadro Art. 2.1 - Descrizione del contesto
Art. 2.2 - Distribuzione degli importi
Art. 3 - Descrizione delle lavorazioni. Forma e principali dimensioni delle opere Art. 4 - Normativa di riferimento
Art. 5 - Conoscenza delle condizioni dell’Accordo Quadro Art. 5.1 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore
Art. 6 - Contratto - Documenti che ne fanno parte
Art. 7 - Cessione del corrispettivo dell’Accordo Quadro Art. 8 - Soggetti dell’Amministrazione comunale
Art. 9 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Art. 10 - Prezzi unitari e invariabilità dei medesimi
Art. 11 - Garanzie e coperture assicurative
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
Art. 12 - Documenti che ne fanno parte - Stipula
Art. 13 - Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori Art. 14 – Obblighi ed oneri dell'Impresa Esecutrice
Art. 15 - Consegna dei lavori - inizio dell'esecuzione dei lavori Art. 16 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori
Art. 18 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori Art. 19 - Penali
Art. 20 - Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione Art. 21 - Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo Art. 22 - Presa in consegna dell'opera
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Applicazione del D.Lgs. n.81/08
Norme di sicurezza generali e sicurezza sul luogo di lavoro Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza
ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali Osservanza dei contratti collettivi
Spese contrattuali – Oneri fiscali
DISPOSIZIONI FINALI
Trattamento dei dati personali Definizione del contenzioso
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO QUADRO
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
In considerazione della significativa estensione della rete viaria comunale e della continua necessità di procedere ad una serie di interventi manutentivi dei piani viabili e dei marciapiedi per garantire e mantenere le condizioni di sicurezza dei cittadini utenti l’Amministrazione ritiene necessario procedere all’affidamento di lavori per il ripristino di anomalie della pavimentazione stradale all’interno del territorio comunale.
In relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi non programmabili né predeterminabili l’Amministrazione ritiene opportuno pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, da cui far risultare le condizioni alle quali l’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi.
Con l’Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata dell’Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori.
Le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall’Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.
Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti applicativi.
Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in 36 mesi indipendentemente dal fatto che l’importo del tetto massimo di spesa complessiva non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo del tetto massimo di spesa complessiva venga raggiunto in termine minore. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico al termine dei 36 mesi, di estendere la durata dell’Accordo Quadro di ulteriori 12 mesi naturali e consecutivi, ciò senza pretese da parte dell’Appaltatore.
Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l’ultimazione dei lavori. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. In ogni caso, come già sopra evidenziato, la durata dell’Accordo Quadro non può superare i 4 anni.
Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.
La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.
Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto l’impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere lavori per un importo inferiore a quello indicato nell’Accordo Quadro.
Con la conclusione dell’Accordo Quadro l’impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente le saranno richiesti ai sensi dell’Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’Accordo stesso.
Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.
I contratti applicativi saranno stipulati nelle forme previste dalla legge e saranno sottoscritti dall’Amministrazione e dall’Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche dell’intervento.
Ciascun contratto applicativo come sopra definito conterrà di regola le seguenti indicazioni:
1. l’oggetto degli interventi da eseguire;
2. la descrizione e la consistenza delle lavorazioni;
3. le categorie di lavoro costituenti l’intervento da realizzare;
4. i luoghi interessati dagli interventi;
5. l’importo presunto degli interventi con indicazione delle misure riferite ai lavori ed alla sicurezza;
6. il cronoprogramma dei lavori ed il conseguente termine per l’esecuzione dei lavori;
7. il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione relativo al singolo modulo d’ordine.
L’inadempienza dell’Appaltatore alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, nonché alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente Accordo, dà là facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.
L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
Per ciascun contratto applicativo, l’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
È facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula formale del contratto; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori; in tal caso il verbale dovrà essere redatto con l’indicazione di quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto, il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. In caso di consegna in via d’urgenza, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
I lavori affidati mediante i contratti applicativi saranno remunerati mediante l’applicazione del ribasso offerto in gara su tutte le voci dell’elenco prezzi unitari di riferimento, incrementato dell'importo dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso).
Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.
ART. 2 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 2.1 - Descrizione del contesto
Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a € 600.000,00 (euro seicentomila/00) compresi costi della sicurezza, al netto di IVA.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO |
IMPORTO DEI LAVORI |
sommano per opere € 600.000,00 |
Di cui: |
Soggetti a ribasso d’asta € 588.000,00 |
Costi per la sicurezza € 12.000,00 |
Tale corrispettivo massimo di lavori affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che, presumibilmente, verranno stipulati in virtù dell’Accordo Quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato, per ciascun affidamento, definendo l’importo presunto dei lavori tramite l’applicazione dell'Elenco Prezzi Unitari con riferimento al Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Brescia 3/2018 al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, incrementato dell'importo dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso).
La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo sopra citato, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti
essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo.
Si evidenzia che l’importo relativo ai costi della sicurezza (stimato sulla base di recenti appalti analoghi) è da intendersi come indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante: il reale ammontare di tali costi sarà infatti definito in corrispondenza dei singoli contratti applicativi.
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3 lett. eeeee) del “Codice”.
Art. 2.2 - Distribuzione degli importi
LAVORI | CATEGORIA | NATURA | CLASSIFICA DI QUALIFICAZIONE | IMPORTO LORDO LAVORI | INCIDENZA SUL TOTALE | NOTE |
Opere stradali | OG 3 | Prevalente | III | € 600.000,00 | 100,00% | Subappaltabile nei limiti previsti dall'art 105 D.Lgs. 50/2016 |
ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
In relazione alle effettive necessità di manutenzione stradale che di volta in volta si renderanno necessarie si procederà all’affidamento e alla stipula di contratti applicativi, sulla base delle clausole previste nel presente Accordo Quadro.
La tipologia delle prestazioni riguarderanno la manutenzione della pavimentazione stradale di tratti di strade, piazze, marciapiedi, il ripristino del funzionamento di caditoie stradali ecc...
In sede di sottoscrizione dei contratti basati sull’Accordo Quadro le parti non potranno apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’Accordo. Le ulteriori precisazioni del singolo contratto dovranno essere limitate al suo perfezionamento.
La forma, le dimensioni e gli importi dei lavori da realizzare saranno descritte negli elaborati di progetto che faranno parte integrante dei singoli contratti stipulati ovvero il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi unitari con riferimento al Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Brescia n.3/2018, la relazione tecnico-descrittiva, il cronoprogramma, gli elaborati grafici necessari a dettagliare le lavorazioni.
I prezzi applicati, per la stima dei lavori, risulteranno dall’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara all’elenco prezzi unitari di cui al Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Brescia 3/2018.
Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni contenute nelle Norme Tecniche del presente Capitolato.
ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:
1. norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
3. norme contenute nella lettera di invito nonché in tutta la documentazione di gara;
4. condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato speciale, nello schema di contratto, nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato speciale e nello schema di contratto;
5. norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
6. normativa di settore;
7. Linee guida X.X.XX., per quanto applicabili.
ART. 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di sottoservizi, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave dove reperire adatto materiale, l'esistenza di centri di smaltimento di materiale di risulta ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante.
2. Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.
3. L’Appaltatore è tenuto, nel corso dell’esecuzione del contratto, al rispetto di tutte le condizioni generali e particolari che regolano il contratto stesso, nonché, in particolare, al rispetto delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.
ART. 5.1 Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore
Nell’obbligarsi ad eseguire i lavori oggetto del presente Accordo, l’Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente atto:
1. di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre degli strumenti e dei mezzi finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
2. di essere edotto del fatto che l’ammontare massimo dell’Accordo Quadro, non vincola in alcun modo l’Amministrazione all’impegno di tale importo, vincolo che decorre, solo per gli importi impegnati, dalla stipula dei singoli contratti applicativi.
In caso di discordanza tra le indicazioni riportate negli elaborati tecnici si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all’interno degli elaborati all’Amministrazione, la quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.
ART. 6 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto dell’Accordo Quadro, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e
a) l'Elenco Prezzi Unitari con riferimento al Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Brescia 3/2018;
b) l’offerta economica.
2. La stipulazione del contratto di Accordo Quadro ha luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi del co.8 dell’art.32 del Codice.
3. A seguito della selezione dei partecipanti, viene redatta una proposta di aggiudicazione che, ai sensi degli artt. 32 c.5 e 33 c.1 del Codice, deve essere approvata con determinazione del dirigente competente nel termine massimo di 30 giorni.
4. Ai sensi dell’art. 32 c.7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
5. Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, la mancata disponibilità dell’Appaltatore alla stipulazione del contratto d’appalto comporta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice.
ART. 7 - CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
È vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.
ART. 8 - SOGGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’esecuzione del presente appalto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, si avvale del Direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
ART. 9 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. Eventuali varianti al progetto saranno gestite nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Per opere, somministrazioni o prestazioni non contemplate nel progetto, le parti contraenti prima dell'esecuzione concorderanno nuovi prezzi in apposito verbale in contraddittorio con la Direzione Lavori avendo come riferimento l’ultimo Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Brescia senza riconoscere alcuna maggiorazione per le categorie di lavori diverse dalle opere stradali ed assoggettando i prezzi così determinati al ribasso contrattuale.
3. Si stabilisce che non saranno riconosciute varianti al progetto, prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
4. Qualunque richiamo o riserva che l'Impresa Esecutrice si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione; non saranno in ogni caso prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Quanto riportato ai commi precedenti è da intendersi riferito al singolo contratto applicativo.
6. È facoltà della Stazione appaltante apportare modifiche al contratto di Accordo Quadro, nei limiti di quanto prescritto dal citato art. 106 del Codice nonché della normativa vigente.
ART. 10 - PREZZI UNITARI ED INVARIABILITÀ DEI MEDESIMI
I prezzi in riferimento sono i seguenti:
PREZZIARIO OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA | N° 3/2018 |
In sede di emissione delle fatture relative ai lavori eseguiti, l’Appaltatore applicherà i prezzi unitari, scontati in percentuale dell’offerta di ribasso accolta dall’Amministrazione in sede di aggiudicazione.
I prezzi unitari offerti si ritengono invariabili in ogni eventualità di qualsiasi natura, di conseguenza anche in caso di aumenti o diminuzioni del costo dei materiali e della manodopera, intendendosi l’appalto aggiudicato alle condizioni del Capitolato e del contratto a tutto rischio dell’Appaltatore.
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
Nel prezzo dei singoli lavori e forniture si intende compreso e compensato ogni onere riflettente le diverse assicurazioni di operai e di cose, ogni spesa principale e provvisionale, come è detto agli articoli della parte precedente il presente Capitolato, ogni lavorazione e magistero per darli compiuti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni del presente Capitolato, nonché le spese di provvista, allacciamento e consumo di acqua potabile dell’acquedotto municipale occorrente al cantiere, di energia elettrica e quanto altro necessario.
I noleggi vari di mezzi d’opera o di trasporti eventualmente contenuti nell’elenco prezzi offerti o allegati, verranno computati per le ore effettive di lavoro in cantiere e non per il tempo necessario per il loro trasporto sul posto di lavoro quando naturalmente spetti tale compenso all’Appaltatore a norma delle disposizioni del Capitolato.
I prezzi unitari dei materiali si intendono per merce fornita in cantiere anche in piccole quantità.
ART. 11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore deve produrre una cauzione definitiva.
La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione attiverà e la regolare esecuzione dei contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
La cauzione definitiva, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), dovrà costituirsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 secondo le modalità di cui al D.P.R. 115/04.
Tale polizza deve prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile,
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
4. che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Amministrazione, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Amministrazione stessa. Si precisa che tale indicazione dovrà essere espressamente riportata sulla garanzia poiché l’art. 25 del Codice di procedura civile citato nella stessa in relazione al Foro competente si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e l’Amministrazione non rientra in tale fattispecie.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. L’Amministrazione può inoltre avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, con l’aggiudicazione da parte dell’Amministrazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
L’importo della cauzione definitiva è soggetto alle riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Polizza a garanzia della rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo, per ogni singolo contratto applicativo, è subordinato, secondo quanto previsto dall’art. 103 comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
In riferimento ad ogni singolo contratto applicativo, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione (RCT-RCO generica con massimale non inferiore a € 3.000.000,00) per:
1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La somma assicurata è pari all’importo del singolo contratto applicativo. È facoltà dell’Appaltatore stipulare, in occasione del primo contratto applicativo affidato, polizza di assicurazione ai sensi del presente comma di importo pari al corrispettivo massimo di lavori affidabili secondo l’Accordo Quadro.
2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori.
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI ART. 12 - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE - STIPULA
Xxxxxxx parte integrante dei singoli contratti applicativi, fermo restando quanto valido per l’Accordo Quadro:
a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
b) il computo metrico estimativo;
c) il cronoprogramma.
La Stazione appaltante provvederà all’invio all’Appaltatore degli elaborati facenti parte dei singoli contratti applicativi congiuntamente al Contratto Applicativo stesso. Nel caso in cui tale Contratto Applicativo non venga restituito sottoscritto dall’Appaltatore entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a far data dall’invio dello stesso, la Stazione Appaltante sarà nella facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell’art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.
L’Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del singolo contratto applicativo, il programma esecutivo dei lavori, il POS e la copia della domanda per il rilascio di provvedimenti di regolamentazione del traffico inoltrata ai competenti uffici comunali.
ART. 13 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI
Per ogni singolo contratto applicativo, prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve consegnare ala Stazione Appaltante la seguente documentazione:
1) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente Capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto). La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento;
2) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall’Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (in tal caso l’impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l’esecuzione).
ART. 14 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'IMPRESA ESECUTRICE
Competono fra gli altri, all'Impresa Esecutrice gli oneri ed obblighi di seguito elencati:
a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dai Direttori dei Lavori, in modo che le opere eseguite siano a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo ai Direttori dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dalla descrizione delle opere. In nessun caso deve dare corso all'esecuzione d'eventuali aggiunte o varianti non ordinate per iscritto (ex art. 1659 commi 1 e 30 del Codice Civile);
b) L'organizzazione, pulizia, sorveglianza di cantiere, l'impiego d'attrezzature e mezzi d'opera, l'attuazione di tutte le opere provvisionali, nonché l'adozione di quanto previsto e disposto dalla
normativa vigente e comunque suggerito dalla sua specifica esperienza, oltre che dalla normale diligenza al fine d'evitare danni, sinistri ed infortuni;
c) L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante d'ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connessa all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'Impresa Esecutrice ai termini del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Contratto;
d) L'esecuzione di un'opera campione d'ogni singola categoria di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dai Direttori dei Lavori nel corso delle opere, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
e) Il mantenimento, fino al termine delle opere, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti le opere da eseguire. Risultano a carico dell'Impresa Esecutrice tutti gli oneri derivanti dalla necessità di garantire alle persone ed a qualsiasi mezzo di trasporto d'accedere al cantiere.
f) Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, o nei punti d'impiego secondo la disposizione della Direzione dei Lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti dall'Impresa Esecutrice fossero per sua negligenza apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripartiti a carico esclusivo dell'Impresa Esecutrice stessa;
g) La pulizia delle opere in corso di costruzione e delle vie di transito del cantiere;
h) L'assicurazione per la responsabilità civile per danni anche a terzi derivanti da colpa dell'Impresa Esecutrice; le spese, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni occorrenti per il funzionamento del cantiere, e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;
i) La fornitura ed esposizione, dall'inizio lavori fino ad avvenuto collaudo, del cartello di cantiere con indicazione delle dimensioni e diciture fissate dalla Direzione Lavori, con avvertenza che i cartelli stessi rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante che potrà disporne la conservazione in sito o la conseguenza in primo magazzino a cura dell'Impresa Esecutrice;
l) Le spese tutte, di contratto, di registrazione, nonché quelle relative ai documenti amministrativo- contabile ed ai grafici, sia per le copie da consegnarsi all'Impresa Esecutrice che quelle ad uso della Direzione Lavori;
m) Il conseguimento dei permessi di scarico, le relative spese ed il pagamento degli oneri per occupazione temporanea di suolo pubblico e passi carrai, competenti a enti sovraccomunali, nonché la richiesta e gli oneri relativi ai permessi di scarico ed all'illuminazione notturna del cantiere;
n) L'assunzione in proprio, tenendone comunque sollevata la Stazione Appaltante, di tutte le tasse, imposte e contributi connessi alla fornitura ed alla sua esecuzione;
p) La tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare:
a) le disposizioni e le osservazioni della Direzione Lavori;
b) le annotazioni dell'Impresa Esecutrice;
c) le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
La compilazione del libro giornale sarà curata dall'Impresa Esecutrice, anche per mezzo dei propri collaboratori.
Durante il corso delle opere, le porzioni d'aree soggette ai lavori resteranno in consegna all'Impresa Esecutrice;
a) l'Impresa Esecutrice deve tenere a disposizione per la Direzione Lavori tutta la documentazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno d'astenersi dal riprodurre o contraffare i documenti avuti in consegna;
b) Di consentire alla Stazione Appaltante il libero accesso al cantiere;
c) L'Impresa Esecutrice è tenuta inoltre all'esatta osservanza di tutte le Leggi, regolamenti, contratti collettivi di lavoro vigenti o sopravviventi in corso d'opera;
d) Entro 10 giorni dal verbale d'ultimazione dei lavori l'Impresa Esecutrice dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e provvedere con personale idoneo alla pulizia completa e radicale delle opere realizzate.
Qualora l'Impresa Esecutrice non ottemperi a quanto sopra, l'Ente Appaltante provvederà d'ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori;
e) La sistemazione, il riordino e la pulizia quotidiana del cantiere affinché il cantiere stesso risulti decoroso alla pubblica immagine, effettuando oltre alle normali opere di sistemazione e pulizia anche quanto richiesto di volta in volta dalla Direzione Lavori;
f) L'Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la dichiarazione del Direttore Tecnico di cantiere d'accettazione dell'incarico;
g) L'Esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti d'assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro in quanto tale;
h) Consentire l'uso anticipato delle opere eseguite in qualsiasi momento, senza aver con ciò diritto a speciali compensi. Sono a carico del fornitore gli oneri derivanti per rendere agibile e in sicurezza ai visitatori la parte d'opera consegnata, anche contemporaneamente al cantiere aperto.
i) Il Direttore del Cantiere manterrà la disciplina del cantiere, con l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi dipendenti in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali gli ordini ricevuti dalla Direzione Lavori ed è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli d'insubordinazione e disonestà; è inoltre tenuto a vietare rigorosamente l'ingresso cantiere alle persone non addette ai lavori.
j) Durante le operazioni di collaudo la Direzione Lavori potrà richiedere, a cura e spese della ditta appaltatrice, comprendenti anche il ripristino, il prelievo fino a tre campioni di pavimentazione, effettuati mediante carotaggio.
ART. 15 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Il RUP autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la sottoscrizione del contratto e dopo che questo è divenuto efficace. La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale.
2. Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dei Lavori l’Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.
ART. 16 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
La durata per l’esecuzione dei lavori è definita nel singolo contratto applicativo. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.
L’Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso, procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale.
ART. 17 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
Entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla stipula dei singoli contratti applicativi, l’Impresa dovrà presentare a D.L. e RUP un Programma Esecutivo dei Lavori che, nel rispetto del sopra citato
ordinativo, del progetto esecutivo, dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori stessi e dell’offerta presentata dall’Appaltatore, indichi quanto segue:
- date di inizio e di termine previsto dei lavori;
- suddivisione in fasi di lavoro, con indicazione della loro durata;
- indicazione delle lavorazioni che l’Impresa intende eseguire in subappalto e/o con cottimisti o noli;
- dotazione organica impiegata dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori (cottimisti e attività correlate a noli) che l’Appaltatore s’impegna ad impiegare per ognuna delle fasi di lavoro;
- quantità e potenzialità delle macchine (anche a nolo) che l’Appaltatore s’impegna ad impiegare per ognuna delle fasi di lavoro.
Si evidenzia che, ai fini della valutazione di coerenza del sopra citato Programma Esecutivo nei confronti dell’ordinativo di lavoro, dovranno essere rispettate le sovrapposizioni temporali tra differenti fasi, laddove l’ordinativo stesso preveda l’esecuzione in contemporanea di più fasi lavorative. Resta inteso che il RUP può accettare eventuali proposte dell’Appaltatore.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo ed il mancato rispetto della tempistica per l’esecuzione dei lavori dichiarata dall’Impresa nel suddetto Programma esecutivo possono essere valutati dalla Stazione Appaltante ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore.
Il Programma esecutivo, da sottoporre a preventiva approvazione della D.L. e del RUP, ha valore vincolante per l’Appaltatore; detto Programma è valido solo dopo che D.L. e RUP lo avranno approvato.
E’ facoltà della D.L., in caso di attività derivanti da esigenze sopravvenute ed impreviste o di varianti in corso d’opera significative, richiedere un aggiornamento del Programma esecutivo, da sottoporre a successiva approvazione.
Nei casi di interventi da eseguirsi in urgenza, come sopra definiti, la presentazione del programma esecutivo è da intendersi a decorrere dalla ricezione del relativo ordinativo lavori.
Si evidenzia che nella formulazione del Programma esecutivo l’Impresa è tenuta al rispetto delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, secondo le indicazioni della DL, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione delle lavorazioni in continuo (giorno/notte) e l’esecuzione in giorni festivi e pre-festivi.
Resta fermo inoltre il rispetto da parte dell’Appaltatore del numero di contratti applicativi contemporaneamente eseguibili dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento. L’inadempienza dell’appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.
ART. 18 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.
2. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
3. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
4. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
5. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro;
6. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma di legge. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
7. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
8. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'Appaltatore ovvero con chi lo rappresenta. I risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
La firma dell'Appaltatore o del tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
9. Ciascun soggetto della Stazione appaltante e dell’Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il Direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. Il RUP firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall'esecutore, i certificati di pagamento e le relazioni di cui all'articolo 202 del D.P.R. 207/2010, commi 1 e 2.
ART. 19 - PENALI
L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del lavoro.
L'appaltatore, nell'esecuzione del lavoro previsto dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il lavoro stesso. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività.
Le penali verranno comminate mediante nota di addebito approntata dall’Ente Appaltante, con contestuale contestazione scritta dell'inadempienza. Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.
Si procederà al recupero delle penalità, da parte dell’Ente Appaltante, mediante ritenuta diretta dalla prima fattura successiva all’inadempimento.
La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del 1(uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale.
In ogni caso saranno dovuti dall'Impresa Esecutrice alla Stazione Appaltante i maggiori danni da questi subiti per effetto del ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni, incluse le maggiori spese per la Direzione ed Assistenza Tecnica.
L’importo delle penalità verrà calcolato sull’importo del contratto applicativo in cui viene svolto il lavoro.
L'Unione si riserva inoltre, al verificarsi dei succitati inadempimenti, la facoltà di richiedere a terzi l’esecuzione dei lavori addebitando alla ditta appaltatrice l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa.
ART. 20 - CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. In riferimento ad ogni singolo contratto applicativo, il conto finale sarà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. Per ogni contratto applicativo, entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori,verrà redatto il Certificato di Regolare Esecuzione.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.
3. Il certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
5. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, dell’art. 227 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., l’organo di collaudo determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’Appaltatore.
ART. 21 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
1. L’Appaltatore è obbligato alla custodia ed alla manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e l’espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato, che deve essere emesso entro i termini previsti dal presente Capitolato.
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.
3. In tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
4. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna dall’Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico dell’Amministrazione Comunale.
ART. 22 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA
1. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione, l'opera sarà presa in consegna dall’Amministrazione.
2. Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 30 giorni e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l’Amministrazione si riserva la facoltà procedere alla presa in consegna anticipata per parti di lavoro ultimate, prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Applicazione del D.Lgs. n. 81/08
Prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione i piani di sicurezza previsti dal d.lgs. 81/2008.
Nello specifico l'Appaltatore dovrà redigere un Piano Operativo di Sicurezza di ordine generale all'attività prevista dall'Accordo che potrà essere integrato sulla base degli specifici lavori affidati.
L’Appaltatore inoltre partecipando all’appalto dichiara di aver ricevuto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 le necessarie informazioni circa i rischi specifici.
L’Appaltatore non potrà pertanto richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza, previste dal presente contratto e dalla normativa vigente.
L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti, subappaltatrici e sub-fornitrici.
Norme di sicurezza generali e sicurezza sul luogo di lavoro
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene di lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale d'Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Trattandosi di lavori stradali si richiama l’attenzione sull’obbligo dell’apposizione dell’opportuna segnaletica stradale di cantiere in base anche alle disposizioni del codice della strada.
Responsabilità dell’Appaltatore in materia di sicurezza
L’Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori:
a. le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
b. una copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi dell’Art. 6.1 del presente schema di contratto.
L’Appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.
A seguito dell’inizio delle prestazioni affidate, la trasmissione di copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi dovrà essere effettuata con cadenza periodica secondo quanto riportato all’interno Art. 6.1 del presente schema di contratto.
In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio, l’impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei suddetti documenti e del coordinamento.
L’eventuale sospensione dei lavori a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.
OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE
Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali
L’Appaltatore è tenuto all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In particolare dovrà produrre all’Amministrazione, ove richiesto:
□ prima dell’inizio dei lavori affidati la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
□ la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, secondo la cadenza di cui all’art. 35 comma 32 del D.L. 223/06 e comunque su richiesta dell’Amministrazione;
Osservanza dei contratti collettivi
Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’articolo 105 del X.X.xx. n. 50/2016.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Amministrazione o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, la Amministrazione
medesima ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione può pagare anche in corso di esecuzione del lavoro, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Spese contrattuali - Oneri fiscali
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del DM n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione dell’Accordo Quadro.
A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’Amministrazione.
L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Trattamento dei dati personali
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi istituzionali e, comunque, connessi e strumentali alle attività dell'Unione, quali ad esempio:
· finalità connesse alla gestione di bandi di gara o procedure per assegnazione di incarichi
· valutare l'idoneità tecnica, economica dell'offerta e della impresa e verificare la sussistenza in capo a quest'ultima di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del Contratto,
· per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare nel caso di assegnazione del contratto e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in vigore,
· finalità connesse alla gestione degli atti amministrativi, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con l'Unione;
· finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge o regolamenti dagli accordi stabiliti tra le parti,
· finalità connesse alla gestione degli obblighi contabili e fiscali previsti dalla normativa in essere,
· comunicazioni di dati ed informazioni alle amministrazioni regionali o dello stato per assolvere alle normative di legge.
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dall'Unione e per avere altre informazioni circa l'organizzazione dell’ente contattare l’ufficio dell'Unione.
Principi e regole per il trattamento
Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti.
Modalità Trattamento dei dati
I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato digitale e saranno trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dall’evoluzione tecnologica nel rispetto delle normative di legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Natura Obbligatoria
Il conferimento dei dati, per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire le informazioni necessarie può comportare l’impedimento nell’esecuzione o proseguo del rapporto in essere. Il conferimento dei dati all'Unione potrebbe rappresentare, inoltre, un elemento necessario al fine di poterci consentire di adempiere agli obblighi connessi a norme penali, civilistiche, fiscali ed amministrative.
Periodo di Conservazione
Tutti i dati saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalle normative di legge, salvo il caso in cui siano in atto procedimenti in cui l’ente debba tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti giudiziari.
Comunicazione e Diffusione dei dati
I dati personali degli interessati possono essere trattati dal personale dell'Unione e possono essere comunicati, per le finalità precedentemente descritte a collaboratori esterni, o società o professionisti che svolgono attività e servizi per conto dell’ente.
In particolare i dati personali potranno essere comunicati a:
· istituzioni pubbliche (es. INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Prefettura, ANAC, autorità giudiziaria ecc.), per la verifica della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
· società o studi professionali per il recupero dei crediti,
· società di consulenza la revisione contabile del bilancio,
· banche per il pagamento delle fatture,
· aziende di trasporto o corrieri,
· società, professionisti e/o enti che svolgono attività di controllo e adempimenti di legge (normative civilistiche, fiscali ecc.),
· società specializzate nell’installazione, manutenzione e gestione dei prodotti software ed apparati di elaborazione delle informazioni.
I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla normativa europea o statale, e non sono soggetti a trasferimento in altro stato.
Diritti dell’Interessato
Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati.
L’interessato ha inoltre diritto di:
· ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione se non in contrasto con le normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
· di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento dei dati e l’eventuale trasferimento
· di porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel garante della Privacy
Soggetti Coinvolti nel trattamento
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx tel 000-000000 e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valle del Garza, con sede in Via Paolo VI 17, tel. 000-0000000 P.E.C: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Presidente.
Definizione del contenzioso
Fermo restando quanto specificato al riguardo dall'articolo 107, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si stabilisce che non ci sarà ricorso alla camera arbitrale.
Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario, l’Appaltatore non può rallentare o sospendere il lavoro in corso.
Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del codice di procedura civile, è quello di Brescia.