Direzione “Attività Produttive e Partecipate”
Testo coordinato del regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 19/03/2009
Direzione “Attività Produttive e Partecipate”
e
Direzione “Sport Turismo e Tempo Libero”
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL COMUNE DI CATANIA
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO
ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 21 DEL 19/03/2009
Testo coordinato del regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 19/03/2009
SOMMARIO pag.
Art. 1 – Xxxxxxx, finalità e principi generali 3
Art. 2 – Definizioni ed ambito di applicazione 3
Art. 3 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione 4
Art. 4 - Corrispettivo della sponsorizzazione 4.
Art. 5 - Selezione dello sponsor 5
Art. 6 - Offerta 5
Art. 7 - Elenco Sponsor accreditati 6
Art. 8 - Contratto di sponsorizzazione 6
Art. 9 - Versamento dei proventi delle sponsorizzazioni- Adempimenti contabili e fiscali 7
Art. 10 - Agevolazioni tributarie 8
Art. 11 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni 8
Art. 12 - Clausole di salvaguardia 8
Art. 13 – Ufficio sponsorizzazioni 9
Art. 14 – Riserva organizzativa 10
Art. 15– Verifica e controlli 10
Art. 16 – Controversie 10
Art. 17 – Protezione dati personali 10
Art. 18 – Norme di rinvio 10
Art. 19 – Entrata in vigore 10
Art. 20 - Modello Contratto di Sponsorizzazione 10
Testo coordinato del regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 19/03/2009
Art. 1 - Xxxxxxx, finalità e principi generali
1. Il presente Regolamento, in armonia con le vigenti disposizioni di legge (art. 43 della legge 449/1997, art. 119 del D.Lgs. 267/2000, art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 e dell'art. 26, comma 1, lett.
b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza), disciplina le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte dell’Amministrazione comunale alla sponsorizzazione come opportunità innovativa di finanziamento delle proprie attività.
2. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi - con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l’interesse pubblico e con le finalità e competenze proprie dell’Ente Comunale - per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, anche economiche, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente o nei relativi allegati come meglio specificato dal presente regolamento.
3. Il ricorso alla sponsorizzazione si conforma ai seguenti principi generali:
a) il perseguimento di interessi pubblici;
b) l’esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata;
c) l’ottimizzazione della spesa, sia attraverso la realizzazione di economie sulle poste iscritte nel bilancio comunale, sia attraverso la realizzazione di progetti, interventi o opere che non trovano copertura finanziaria ordinaria.
4. Allo scopo di agevolare l’intervento degli sponsor nel finanziamento delle attività dell’Ente, le disposizioni del presente regolamento vanno interpretate ed applicate nel significato più favorevole alla possibilità di addivenire alla sponsorizzazione.
Art. 2 - Definizioni ed ambito di applicazione
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: il contratto a prestazioni corrispettive,mediante il quale il Comune di Catania (Amministrazione Comunale, Consiglio Comunale e Municipalità) (sponsee) offre, nell’ambito di proprie iniziative ed attività ad un terzo (sponsor), la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi pubblicitari, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, i prodotti, i servizi e simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto. Lo sponsor si obbliga, a titolo di controprestazione, a pagare un corrispettivo in denaro, ad eseguire lavori, a fornire beni o a prestare servizi;
b) per “sponsor”: il soggetto privato (persona fisica o giuridica), o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
c) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti ecc. ovvero di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine;
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale, e ogni altro supporto utilizzato per veicolare le attività pubblicitarie e promozionali dello sponsor;
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e) per “veicolazione dell’immagine dello sponsor”: qualsiasi modalità convenuta con la quale il Comune si impegna a veicolare l’immagine dello sponsor come corrispettivo del contratto.
2. Ai fini del presente Regolamento, non costituisce sponsorizzazione l’offerta, a titolo di liberalità, a favore dell’Amministrazione di somme di danaro, di beni o di servizi accessori in occasione dello svolgimento di iniziative e rassegne o dell’allestimento di spazi espositivi.
3. Le Municipalità cittadine hanno facoltà di reperire sponsor, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Regolamento, in relazione ad interventi ed eventi di carattere locale.
4. Alle Istituzioni costituite dal Comune di Catania si applicano le disposizioni del presente regolamento compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina che le regola.
Art. 3 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
1. Al fine di ampliare le potenzialità promozionali della sponsorizzazione, l’Amministrazione individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor ovvero accoglie le proposte formulate dai soggetti interessati.
2. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al dirigente ovvero negli appositi elenchi allegati al bilancio in cui sono elencati i progetti che possono essere attivati solo mediante l’attivazione di contratti di sponsorizzazione. In ogni caso le iniziative di sponsorizzazione potranno essere adottate dal Dirigente ogni qualvolta se ne presenta l’opportunità in conformità alle finalità dell’Ente ed in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs del 12.04.2006 n. 163 art. 26 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel corso dell'anno la Giunta comunale può formulare ulteriori indirizzi specifici al dirigente per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione, anche in adesione a proposte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate di interesse pubblico.
4. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ed eventuali altre iniziative giudicate di interesse pubblico non previste in bilancio.
5. L’Amministrazione definisce di regola il valore di riferimento delle sponsorizzazioni che intende attivare, in considerazione delle caratteristiche e delle potenzialità del progetto, dell’iniziativa o dell’intervento.
Art. 4 - Corrispettivo della sponsorizzazione
1. Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere:
a) in una somma di danaro: in questo caso la realizzazione dell'iniziativa, compresa l'individuazione dell'esecutore materiale delle prestazioni, sarà effettuata dall'Amministrazione secondo le ordinarie procedure;
b) in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor: gli esecutori materiali delle prestazioni individuati dallo sponsor devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per la prestazione dei lavori del servizio e/o fornitura oggetto della sponsorizzazione e dei requisiti specifici necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche.
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Art. 5 - Selezione dello sponsor
1. La selezione dello sponsor avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di tempestività, di libera concorrenza, di correttezza e di proporzionalità.
2. L’amministrazione si avvale di tutti gli strumenti comunicativi e relazionali, anche di quelli non espressamente disciplinati dal presente regolamento, che, in relazione all’oggetto della sponsorizzazione e alle specificità dell’ambito in cui è proposta, appaiano più idonei a stimolare l’interesse e l’eventuale confronto tra i potenziali sponsor.
3. La selezione dello sponsor è effettuata mediante la procedura negoziata della trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso, approvato con determinazione del Dirigente competente in riferimento agli interventi, servizi, prestazioni, beni o attività oggetto del contratto.
4. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
5. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) le principali caratteristiche dell’attività, progetto o iniziativa;
b) l’individuazione dello spazio pubblicitario nonchè la durata del periodo di suo utilizzo da parte dello sponsor e, se necessaria, la preventiva intesa di massima con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
c) l’eventuale diritto di esclusiva;
d) l’importo minimo eventualmente richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
e) le modalità di pagamento del corrispettivo di sponsorizzazione;
f) i criteri per la valutazione delle proposte;
g) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
6. Quando la sponsorizzazione ha ad oggetto servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor ed è stato istituito l’elenco di cui all’art 7, l’individuazione dello sponsor deve essere preceduta da invito che contenga tutti gli elementi previsti per l’avviso.
7. L’avviso e l’invito di cui al presente articolo possono contenere l’elenco di più interventi in relazione ai quali l’Amministrazione intende pervenire alla stipula del contratto di sponsorizzazione, con l’indicazione di tutti gli elementi essenziali per la formulazione delle proposte.
Art. 6 - Offerta
1. L'offerta, presentata nei termini previsti dall’avviso o dall’invito, deve essere presentata in forma scritta e deve contenere:
a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
b) l'accettazione delle condizioni previste nel relativo capitolato.
2. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
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- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
b) per le persone giuridiche:
- le autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza;
- l’attestazione del nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
3. L'offerta deve inoltre contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
4. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'ufficio, è approvata con determinazione dirigenziale del servizio competente per materia.
5. Ove pervengano più offerte, esaurita la fase di selezione secondo i criteri previsti nell’avviso o nell’invito, viene approvata con apposito atto dirigenziale la graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.
6. La graduatoria è formata in ragione della maggiore utilità economica per il Comune o sulla base dei punteggi attribuiti in ragione dei criteri qualitativo-economici fissati nell'avviso o dall’invito (valore economico, convenienza dell'Amministrazione ad acquisire lo sponsor nelle propria disponibilità, eventuali servizi aggiuntivi e simili).
7. Definita la graduatoria, viene effettuata assegnazione fino alla copertura totale prevista dall’avviso, cominciando dal primo soggetto della graduatoria. Nel caso sia stato individuato un solo spazio pubblicitario, lo stesso è assegnato al primo della graduatoria.
8. Nel caso di proposte concorrenti, l’Amministrazione ove possibile valuta l’opportunità di favorire co-sponsorizzazioni
Art. 7 – Elenco Sponsor accreditati
1. L’Amministrazione individua, con procedura aperta, i soggetti che si vogliano dichiarare disponibili a partecipare a iniziative di sponsorizzazione che presentino le caratteristiche di massima prefissate, redigendone apposito elenco.
Art. 8 - Contratto di sponsorizzazione
1. Il rapporto di sponsorizzazione viene regolato mediante sottoscrizione di un apposito contratto secondo il modello approvato in allegato con il presente regolamento sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente preposto alla struttura nel cui ambito ricade, per materia, l’oggetto del contratto di sponsorizzazione ed individuato nel PEG. Negli altri casi il contratto deve essere sottoscritto dal Dirigente individuato dalla Giunta;
1. bis Nel Caso in cui il contratto prevedesse il cambio di denominazione di Impianti, Strutture o qualsivoglia edificio di proprietà comunale comprese vie e piazze, tale delibera deve obbligatoriamente essere sottoposta al Consiglio Comunale;
1 ter Qualora il contratto prevedesse una durata superiore a 5 anni, tale delibera deve obbligatoriamente essere sottoposta al Consiglio Comunale.
2. Il contratto deve stabilire in particolare:
1. il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario ed alla veicolazione della sua immagine;
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2. il contenuto, la durata temporale e le modalità di esercizio del diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario e le specifiche condizioni relative all’eventuale organizzazione di ulteriori attività promozionali;
3. la definizione degli aspetti economici della sponsorizzazione, con particolare riguardo alla forma del corrispettivo;
4. la disciplina dettagliata dell’uso del logo, marchio o segni distintivi da parte dello sponsor nonché dell’attività promozionale dei prodotti, servizi e simili dallo stesso esercitatile;
5. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
6. il diritto dello Sponsor alla utilizzazione “esclusiva” ovvero “non esclusiva” dello spazio pubblicitario;
7. la durata del contratto di sponsorizzazione (se il contratto si riferisce ad un'attività del soggetto sponsorizzato, continuata nel tempo, il contratto deve essere qualificato “di durata” ed in particolare come contratto ad esecuzione continuata);
8. gli obblighi assunti rispettivamente dallo Sponsor e dall'Amministrazione e le relative sanzioni in caso di inadempimento;
9. la specifica degli elementi caratteristici veicolati dall'Amministrazione nonchè l’impegno dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all’esposizione e alla veicolazione del messaggio pubblicitario;
10. l’impegno dello sponsor a svolgere le attività previste senza obbligo per l’Amministrazione di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor;
11. la cauzione prestata dallo Sponsor mediante polizza fideiussoria assicurativa per il corretto adempimento e ogni altra eventuale garanzia.;
12. le prescrizioni in materia di controversie, di spese contrattuali e la disciplina della facoltà di recesso.
Il contratto dovrà prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l’attività dell’Amministrazione.
Art. 9 - Versamento dei proventi delle sponsorizzazioni- Adempimenti contabili e fiscali
1. Salvo diverso accordo tra le Parti, il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere eseguito, nella misura del 30%, al momento della sottoscrizione del contratto presso la Tesoreria Comunale e, nella misura del restante 70%, entro il termine stabilito nell’avviso o nell’invito e riportato nel contratto. A garanzia dell’importo restante, nel caso che questi superi il valore di 5.000 euro, lo Sponsor dovrà costituire, sempre al momento della sottoscrizione del contratto, apposita polizza fidejussoria a favore dell'Amministrazione Comunale.
2. Il valore della fatturazione
a. per la sponsorizzazione, corrisponde all'importo della somma direttamente erogata ovvero corrispondente al valore dei beni e/o servizi forniti dallo sponsor ovvero stanziata per la specifica iniziativa;
b. se correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario), è pari all'importo specificato al punto a).
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3. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova quindi applicazione la disciplina sull'IVA secondo le previsioni dell'art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 10 - Agevolazioni tributarie
1. In relazione alle sponsorizzazioni attivate ai sensi del presente regolamento non è dovuto il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione per gli impianti pubblicitari privati installati su spazi o aree comunali. L’imposta di pubblicità è dovuta nella misura ridotta del 50%.
2. L’importo massimo complessivo dei benefici tributari concessi ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo deve essere inferiore al corrispettivo offerto per la sponsorizzazione.
3. Restano salvi gli ulteriori benefici previsti ai commi 2° e 3° dell’art. 37 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione Consiliare n° 102 del 14.09.94, esecutiva.
Art. 11 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
a) nella misura del 45% per attività aventi natura non obbligatoria (per attività a carattere sociale, culturale, sportiva e per la riqualificazione ambientale);
b) nella misura del 50% costituisce economia di Bilancio;
c) nella misura del 5% alla incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti (Dirigente del servizio che ha operato il risparmio di spesa attraverso il contratto di sponsorizzazione) come disciplinate dalla contrattazione di comparto.
Art. 12 - Clausole di salvaguardia
1. L’Amministrazione comunale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione proposta o di recedere dal contratto sottoscritto qualora:
a. ritenga che possa derivarne una situazione di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
x. xxxxxxx nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c. la reputi inaccettabile per motivi d’opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse:
- le sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore e di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate;
- le sponsorizzazioni aventi ad oggetto diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi:
i. rispetto del diritto pari opportunità e a trattamento non discriminatorio;
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ii. rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
iii. rispetto dei diritti dei lavoratori;
iv. rispetto degli assetti istituzionali; delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza , dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
v. rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
vi. rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.
4. La valutazione del mancato rispetto dei suddetti principi è compiuta sulla base di accertamenti recati da sentenze, decisioni, risoluzioni, inchieste, rapporti o altri atti ufficiali di autorità nazionali o internazionali. A tal fine l’Amministrazione può avvalersi di ogni fonte di informazione, ivi compresi i contributi conoscitivi forniti da organizzazioni non governative riconosciute a livello internazionale e da associazioni e centri di ricerca presso di esse accreditate.
5. Sono altresì in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici e materiale pornografico;
b) la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.
c) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
Art. 13 – Ufficio sponsorizzazioni
1. La Giunta Municipale istituirà apposito Ufficio Sponsorizzazioni.
2. L’Ufficio Sponsorizzazione svolge attività di:
a. organizzazione e coordinamento di tutte le attività relative ai processi di sponsorizzazione del Comune di Catania;
b. monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione stipulati dal Comune di Catania;
c. redazione ed aggiornamento dell’eventuale Elenco degli Sponsor Accreditati di cui all’art. 7;
d. elaborazione e trasmissione alla Giunta, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione sull’attività svolta dall’Ufficio e sui contratti di sponsorizzazione stipulati dalle varie Direzioni nell’anno.
3. Con periodicità semestrale è fatto obbligo a ciascun Dirigente di inoltrare all’Assessore al ramo, per il tramite dell’Ufficio Sponsorizzazioni, l’elenco dei contratti di sponsorizzazione, con indicati i relativi importi, stipulati nel periodo di riferimento. Nell’ipotesi in cui non siano stati stipulati contratti di sponsorizzazione nel periodo di riferimento il Dirigente dovrà inoltrare, in sostituzione all’elenco, apposita relazione.
4. Gli Uffici dovranno far pervenire tempestivamente all’Ufficio Sponsorizzazioni apposita relazione circa eventuali difformità, notificate allo sponsor, emerse in sede di verifica circa la correttezza degli adempimenti convenuti per quanto attinenti ai contenuti tecnici, quantitativi,
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qualitativi e temporali. Tali dati sono tenuti in considerazione nell’aggiornamento dell’Elenco Sponsor Accreditati e nella valutazione degli sponsor.
Art. 14 - Riserva organizzativa
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E’ tuttavia facoltà dell’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario. Resta fermo che l’importo al netto della provvigione deve consentire la copertura integrale per la realizzazione dell’iniziativa oggetto della sponsorizzazione.
Art. 15 - Verifica e controlli
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio della Amministrazione competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti nonché dei contenuti tecnici, aggiuntivi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 16 - Controversie
1. Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione del presente regolamento o relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è sottoposta al competente Foro di Catania.
Art. 17 - Protezione dei dati personali
1. L’esecuzione dei contratti di sponsorizzazione avviene nell’osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
2. Fatta salva la facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti, anche in materia di protezione dei dati personali, di inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali, l’Amministrazione si astiene:
a) dal comunicare allo sponsor dati personali dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali dell'ente;
b) dall'inserire messaggi pubblicitari all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali;
c) dall'utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.
Art. 18 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa legislativa vigente.
Art. 19 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
ALLEGATO
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Testo coordinato del regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 19/03/2009
Il giorno ... del mese ... dell'anno ... , con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra: il Comune di Catania che di seguito viene denominato “Sponsee”
e
la che di seguito viene denominato 'Sponsor', con sede in
Via .......................................... Comune di .................................................. ....................... Codice Fiscale/Partita
Iva............................................................................……………………………......, rappresentata dal Sig./Sig.ra
..................... .....………… ... ................ nato/ a ………………………………………
il ………………..in ………………………….C.F ………………………………………………,in qualità di
……………………………………. premesso:
- che il Comune di Catania, in attuazione del Regolamento sulle sponsorizzazioni ha posto in essere
una procedura, volta all'individuazione di uno Sponsor per ;
- che con determinazione dirigenziale n , esecutiva ai sensi di legge, è stata
avviata la procedura di sponsorizzazione per , ed è stato approvato lo
schema di avviso pubblico;
- che a seguito della predetta procedura è risultata affidataria la ditta , la quale si è resa
disponibile a stipulare il relativo contratto di sponsorizzazione avente come finalità quella di …….
……………………………………;
Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:
Art. 1 -Oggetto e finalità della sponsorizzazione
1. Il presente contratto, ha come ....................................................... ……………………..……………….. lo Sponsor si impegna a finanziare, per l'importo complessivo di Euro ………..….. (IVA inclusa), le
………………………… che il Comune adotterà per ………………………...
2. Per l'amministrazione il presente contratto ha come finalità quella …………………………………..
3. Per lo Sponsor il presente contratto ha come finalità quella di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi.
Art. 2 - Contenuto della sponsorizzazione e impegni dello Sponsor
1. La sponsorizzazione verrà attuata per il tramite delle seguenti e specifiche presazioni negoziali che lo Sponsor si impegna a realizzare:
……………………………………………………………………………………………….
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2. Lo Sponsor si impegna altresì a:
- provvedere al fine di un ritorno di immagine a riportare '\.propria cure e spese il logo della propria azienda all'interno della struttura dedicata ;
- escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta collegata alla predizione distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. Lo sponsor assume su di se tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'esposizione e alla veicolazione del messaggio senza alcun obbligo per l'Amministrazione di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor.
Art. 3 - Impegni del Comune
1. L'Amministrazione, nel suo ruolo di Xxxxxxx, si impegna:
- ad emettere fattura dell'importo corrispondente alla sponsorizzazione
- a garantire a o sponsor l’utilizzo ……………………………………………….. .
Art. 4 - Durata del contratto e diritto di esclusiva
1. Il presente contratto ha durata di avrà durata di anni dalla stipula
del presente contratto.
2. lo sponsor ha/non ha diritto di esclusiva sull'utilizzazione dello spazio pubblicitario………………………
Art. 5 - Risoluzione del contratto, inadempienze e responsabilità
1. Il presente contratto è soggetto a risoluzione ipso iure :
a) quando lo Sponsor risulti inadempienti ai propri obblighi;
b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto.
2. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.
3. Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, all'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Catania.
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Art. 6 - Recesso
1. Il Comune di Catania si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
2. Circa l'esercizio di detta facoltà verrà data comunicazione allo Sponsor con preavviso di n.30 giorni.
Art. 7 - Costituzione del vincolo di responsabilità solidale
(solo in caso di raggruppamento temporaneo di sponsor)
1. Gli Sponsor, come sopra indicati, si costituiscono responsabili in solido nei confronti del Comune di Catania, in conformità agli artt. 1292 e seguenti del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.
2. Ciascuna delle Parti co-obbligare potrà essere chiamata dall'Amministrazione comunale, a scelta della medesima, a rispondere per eventuali inadempimenti o responsabilità, e l'esatto adempimento prestato dalla Parte co-obbligata, così chiamata, avrà l'effetto di liberare tutte le Parti coobbligate.
3. Il vincolo di responsabilità solidale si estinguerà automaticamente non appena saranno state adempiute tutte le obbligazioni di cui al presente contratto.
Art.8 - Pagamenti
1. Lo sponsor versa a titolo di acconto la somma di ..................................... .
2. Lo Sponsor si impegna, altresì, a corrispondere, tramite versamento sul conto corrente della Tesoreria del Comune, il pagamento di ………… entro 30(trenta) giorni naturali successivi e continui dalla data di fatturazione.
Art. 9 - Cauzione (ove prevista)
A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nel presente contratto e dei propri obblighi di pagamento, lo sponsor presta idonea cauzione di valore pari a del valore della sponsorizzazione.
In tutti i casi di inadempimento, dopo aver assegnato allo sponsor un termine per provvedere non inferiore a 20 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione.
Art. 10 - Cessione del contratto
1. E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto
Art. 11 - Qualificazione giuridica
1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si configura come "contratto di sponsorizzazione", con le relative conseguenze di ordine amministrativo e fiscale.
Art. 12 - Foro competente
1. Ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente contratto è di competenza del Foro di Catania
Testo coordinato del regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 19/03/2009
Art. 13 - Spese contrattuali
1. Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto, compresi l'assolvimento degli obblighi fiscali necessari ed i costi connessi alla riproduzione, è a carico dello sponsor.
Art. 14 - Registrazione
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
Art. 15 - Rinvio
Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto, si fa rinvio:
a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
b) per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, al X.X. x. 000/0000 ed al DLgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.
Art. 16 - Responsabilità
1. Sono a carico dello Sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto
Luogo e Data …………………………
LO SPONSOR .…………………………………
LO SPONSEE .………………………………….