CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO PER TUTTI I DIPENDENTI DELL’AGENZIA AGRIS SARDEGNA, ESCLUSI QUELLI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.
Contratto collettivo integrativo di lavoro
MARZO 2013
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO PER TUTTI I DIPENDENTI DELL’AGENZIA AGRIS SARDEGNA, ESCLUSI QUELLI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.
IL GIORNO 13 marzo 2013
Presso il Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali, xxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx sono riuniti per la contrattazione integrativa successiva al contratto collettivo regionale sottoscritto in data 18 febbraio 2010 per il biennio 2008 – 2009:
la delegazione dell’Agenzia Agris Sardegna rappresentata dal Direttore Generale: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro:
C.G.I.L. – F.P.
C.I.S.L. – F.P.S.
U.I.L. – F.P.L.
F.E.D.R.O.
S.A.Di.R.S.
FENDRES SAFOR CONFSAL
RSU
Il 13 marzo 2013, le parti come sopra rappresentate ai sensi dell’articolo 7 del CCRL vigente, sottoscrivono il seguente contratto integrativo di lavoro del personale dell’Agenzia AGRIS Sardegna
Visti i CCRL del 14/05/2001, 06/12/2005, 08/10/2008 e 18/02/2010.
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata del contratto
Il presente accordo modifica, nelle parti espressamente indicate, il contratto integrativo di lavoro vigente. Il presente accordo si applica a tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, in servizio presso l’Agenzia AGRIS Sardegna.
Gli effetti giuridici dell’accordo decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, mentre quelli economici decorrono dal 01.01.2012.
Il presente accordo, salvo modifiche o nuove disposizioni del CCRL nonché diverse decorrenze previste nel medesimo accordo, mantiene la sua efficacia fino alla stipulazione del nuovo contratto integrativo.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. Formano oggetto del presente contratto:
a. Specificazione e adattamento dei criteri previsti dal CCRL in ordine alla retribuzione di posizione;
b. Incentivazione alla produttività e all’efficienza, con la creazione di progetti e gruppi di lavoro specifici;
Art. 3 - Incarichi
Gli incarichi di primo livello, visto l’articolo 100 del CCRL si distinguono:
I. incarichi per attività di coordinamento caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
II. incarichi per attività con contenuti di alta professionalità o richiedenti particolari specializzazioni;
III. incarichi per attività di studio e ricerca.
Gli incarichi attribuiti relativamente alle articolazioni organizzative costituite ai sensi del titolo II della L.R. n. 31/1998 (coordinamento - settore), di cui al punto I sono conferiti a dipendenti appartenenti alla categoria D, con provvedimento motivato.
Gli incarichi attribuiti per alta professionalità o richiedenti particolari specializzazioni e per altre attività di studio e ricerca sono conferiti a dipendenti appartenenti alla categoria D, con provvedimento motivato, che tengano conto:
1. della natura dei programmi da realizzare;
2. delle caratteristiche dei predetti programmi;
3. dell’iscrizione agli albi professionali o delle abilitazioni (ove siano necessari).
Infine, per particolare esigenze di servizio, anche temporanee, o per esigenze straordinarie ed eccezionali, o per la realizzazione di specifici progetti, possono essere attribuiti incarichi individuali non comportanti la titolarità di posizioni organizzative e possono essere costituiti dei Gruppi di lavoro.
Gli incarichi individuali non comportanti la titolarità di posizioni organizzativa possono essere conferiti a dipendenti inquadrati nelle categorie B, C e D, mentre nei Gruppi di lavoro possono essere inseriti anche dipendenti appartenenti alla categoria A.
Il Direttore Generale fornisce informativa preventiva alle XX.XX. e alle RSU sulle:
a. Linee di attività;
b. quantità di personale coinvolto;
c. durata e quantificazione degli importi.
Infine, gli atti con i quali vengono attribuiti gli incarichi ne definiscono l’oggetto, il livello di responsabilità, i tempi di attuazione e gli obiettivi da raggiungere.
Art. 4 Fondo per la retribuzione di posizione
1. Al fine di evitare un eccessivo ricorso alle istituzioni di articolazioni organizzative stabili e garantire le modalità flessibili dell’organizzazione del lavoro, il Fondo di posizione può essere utilizzato sino al 70% per la copertura dei settori e non meno del 30% per le altre soluzioni organizzative, riservando almeno la metà di tale quota per l’attribuzione di incarichi incentivanti o comunque riconducibili ai Gruppi di lavoro.
2. La retribuzione di posizione mensile degli incarichi di cui all’art. 12 è così determinata:
a. coordinamento di unità organizzative: da un minimo di € 600,00 ad un massimo di
€ 774,00
b. alta professionalità e attività di studio e ricerca: da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 774,00
c. incarichi non comportanti la titolarità di posizione organizzativa: da euro 250,00 a euro 345,00
d. Gruppi di lavoro, con un importo variabile da euro 250,00 a euro 345,00.
3. La retribuzione di posizione sopra indicata, nonché quella relativa alla partecipazione ai gruppi di lavoro, è comprensiva del compenso per il lavoro straordinario ed è corrisposta per un massimo di 12 mensilità proporzionalmente all’effettiva durata dell’incarico.
Art. 5 - Quantificazione del fondo di posizione
La quantificazione del fondo di posizione dell’Agenzia per l’anno 2012 è riportata nella tabella A allegata al presente CCI.
Il Fondo di cui sopra è fatto salvo di possibili, successive, integrazioni.
Si precisa che nella tabella allegata è riportato, per opportuna conoscenza, anche la quantificazione del fondo di rendimento anno 2012
Art. 6 - Interpretazione autentica
Qualora dovessero insorgere controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, su richiesta, entro 20 giorni per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L’eventuale accordo sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
ALLEGATO A
Contratto collettivo integrativo di lavoro
AGRIS COMPOSIZIONE FONDO DI POSIZIONE ANNO 2012 | |||
QUOTA STORICA (ART. 000, XXXX. X XXX XXXX 15.05.2001) | € 384.548,53 | ||
RISORSE FINANZIARIE INDIVIDUATE ENTI STRUMENTALI | € 28.257,80 | ||
RISORSE FINANZIARIE INDIVIDUATE ENTI STRUMENTALI INSERITE CON LA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 194/12 del 20.11.2012 | 21.000,00 | ||
TOTALE FONDO DI POSIZIONE ANNO 2012 (importo al netto degli oneri) | € 433.806,33 | ||
Specifica Percentuali: | |||
Tipo | Importo disponibile | Percentuale | |
Incarichi comportanti titolarità posizioni organizzative | Coordinatori U.O. | € 303.664,45 | 70% |
Incarichi non comportanti titolarità di posizioni organizzative | Alta Professionalità | € 65.070,94 | 15% |
Incarichi di II Livello | |||
Gruppi Lavoro | € 65.070,94 | 15% |
Totale | € 433.806,33 | 100% |
FONDO DI POSIZIONE ANNO 2012:SPECIFICA PERCENTUALI EROGATE | |||
Tipo | Importo erogato nel corso del 2012 | Percentuale | |
Incarichi comportanti titolarità posizioni organizzative | Coordinatori U.O. | € 303.720,00 | 70,01% |
Incarichi non comportanti titolarità di posizioni organizzative | Alta Professionalità | € 64.450,00 | 14,86% |
Incarichi di II Livello | |||
Gruppi Lavoro | € 58.500,00 | 13,48% | |
Totale | € 426.670,00 | 98,35% |
AGRIS COMPOSIZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO ANNO 2012 | ||
ART. 30, COMMA 1 LETT. A) | QUOTA STORICA | 445.501,29 |
ART. 102, 2° COMMA | RISORSE A REGIME RIPARAMETRAZIONE QUOTA STORICA | 165.872,03 |
ART. 30, COMMA 1 LETT. B) | CIRCOLARE 4073/2009 | 79.543,63 |
ART. 30, COMMA 1 LETT. C) | ECONOMIE STRAORDINARIO ANNO 2011 | 59.603,43 |
ART. 30, COMMA 1 LETT. D) | ECONOMIE INDENNITA' VARIE |
ART. 30, COMMA 1 LETT. E) | ECONOMIE SU SOMME DESTINATE A XXXXXXX CONTRATTUALI | |
ART. 30, COMMA 1 LETT. F) | ECONOMIE PART TIME | |
ART. 30, COMMA 1 LETT. G) | QUOTA PARTE ATTIVITA' INCENTIVANTI | |
ART. 30, COMMA 1 LETT. H) | QUOTE NON A REGIME DELLE RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' DEI DIPENDENTI CESSATI NELL'ANNO PRECEDENTE | 6.472,39 |
ART. 102, 1° COMMA LETT. D) ed E) | RISORSE NON A REGIME | |
TOTALE | 756.992,77 | |
FONDO DI RENDIMENTO EROGATO NELL’ANNO 2010 (ANNO DI RIFERIMENTO ART. 9, COMMA 2 BIS DEL D.L. 78/2010, CONVERTITO IN L. 122/2010 | 700.531,88 | |
RIDUZIONE PERCENTUALE DA APPLICARE SUL FONDO DI RENDIMENTO 2012, GIA’ RIPORTATO A QUANTO EROGATO NEL 2010, AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2 BIS DEL D.L. 78/2010, CONVERTITO IN L. 122/2010. | 2,73% | |
TOTALE FONDO DI RENDIMENTO 2012 RIDOTTO DA EROGARE | 681.407,36 |