Contract
ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA CENTRALE UNICA LAVORI PUBBLICI DIREZIONE URBANIZZAZIONI SECONDARIE U.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ACCORDO QUADRO INERENTE i lavori di manutenzione, rinnovamento e modifica degli impianti di allarme antifurto, antincendio, antirapina, televisivi a circuito chiuso, di controllo accessi e gestione affluenza pubblico, presso scuole ed edifici di pertinenza Roma Capitale, nonché del centro di controllo e gestione centralizzata di tali sistemi (Sala Ricezione Allarmi presso il Dipartimento SIMU). PERIODO sei mesi (giorni n. e c.) 2017 dal verbale di consegna lavori e/o fino ad esaurimento dei fondi. CUP J89D17000060004 CIG 69743897DE | ||
PROGETTO ESECUTIVO | ||
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE | ||
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DIRIGENTE DELLA U.O. Impianti Tecnologici Ing. Maurizio Di Tosto | ||
IL PROGETTISTA Ing. Anna Rosati | ||
ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente schema ha per oggetto, per un periodo di sei mesi (giorni n. e c.) anno 2017 decorrente dalla data di consegna dei lavori, e/o fino ad esaurimento dei fondi, la conclusione di un accordo quadro così come definito dall’art. 54, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire la manutenzione, l’esercizio, il rinnovamento e/o modifica degli impianti speciali di allarme antifurto, antincendio, antirapina, eliminacode esistenti presso scuole, edifici, strutture di pertinenza di Roma Capitale di cui all’elenco riportato nell’allegato “A” nel quale sono specificate le varie tipologie di impianti, apparati tecnologici di cui al successivo articolo 3, il suddetto allegato “A” è da considerarsi parte integrante del presente capitolato speciale d’appalto ed essendo "a misura" può essere soggetto a variazioni in aumento od in diminuzione.
L'appalto è di tipo “a misura”, pertanto la manutenzione, gli interventi su ordinativi e gli impianti da ripristinare, rinnovare, o minime modifiche funzionali, da realizzare sono in dipendenza delle eventuali richieste e delle singole esigenze che si potrebbero evidenziare durante l’esecuzione dell’appalto stesso.
Per ogni singolo intervento di rinnovamento, ampliamento, modifica e/o ripristino di un impianto dovrà essere redatto a cura ed a carico dell’Impresa appaltatrice, senza nulla a pretendere dalla amministrazione comunale, un apposito progetto as-builts in formato cartaceo ed informatico DWG in CAD contenente minimo le informazioni e dati essenziali dell'impianto:
• Planimetrie con apposita legenda descrittiva e disegno indicante il posizionamento di tutte le apparecchiature che compongono l'impianto, tali apparecchiature devono obbligatoriamente rispettare la numerazione della programmazione in centrale ed essere riportata in maniera chiara e comprensibile nella planimetria (es. D.T. zona 1 segreteria, D.T. zona 2 laboratorio informatico, C.M. zona N.......... locale N. ecc.) ;
• Planimetrie con apposita legenda descrittiva e con disegno indicante il percorso di tutte le tubazioni ed i cavi che compongono l'impianto es. evidenziare se la rete di alimentazione 230 Vc.a. é unica per tutto l'impianto o suddivisa per piani con apposito Q.E. di piano;
• Evidenziare sulle planimetrie i passaggi da un piano e l'altro, scatole e/o quadri di derivazione e/o giunzione;
• Elenco delle apparecchiature installate con marca, modello e quantità;
• Fornire tutti i data-sheet, manuali di programmazione e gestione delle apparecchiature installate;
• Conformità 37/08 dell'impianto e/o dichiarazione di impianto a regola d'arte in base alla precedente documentazione completa di tutti gli allegati (camera di commercio ecc.);
E’ obbligatorio che tutti i dati e le informazioni sopra descritti siano scannerizzati e inseriti nel data-base della Sala Allarmi tramite gli operatori di Sala, a cura e carico dell’Impresa appaltatrice senza nulla a pretendere dalla amministrazione comunale.
Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere realizzate in conformità alle descrizioni, prescrizioni e vincoli di cui ai successivi articoli , nonché alle prescrizioni di legge e alla buona esecuzione a regola d’arte .
E’ fatto obbligo altresì, alla ditta aggiudicataria del presente Appalto, di prestare la collaborazione necessaria affinché, qualora richiesta dal Corpo di Polizia Roma Capitale, vengano collegati al server di Sala Sistema Roma nuovi segnali video.
In relazione alla pluralità degli interventi manutentivi, di natura ordinaria ed eccezionale, e dei servizi di manutenzione e pronto intervento, si provvederà alla redazione e sottoscrizione di apposita lettera di commessa in esecuzione dell’accordo quadro, da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga per eseguire le prestazioni afferenti i lavori, ed eventuali forniture in opera che di volta in volta verranno richieste sulla base di appositi ordinativi emessi dalla Direzione Lavori.
Il presente schema di accordo quadro, disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori di manutenzione rinnovamento e modifica dei sistemi di sicurezza antintrusione, antincendio e TV.CC e le lavorazioni tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel presente Schema di Accordo Quadro e dei relativi prezzi unitari, consistenti in interventi non predeterminati nel numero e nell’esatta dislocazione, che potranno essere eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate dalla stazione appaltante con i singoli eventuali contratti applicativi, su tutti gli impianti tecnologici affidati, previa apposito verbale di consegna, parte integrante dell'accordo
quadro in oggetto.
Con il presente schema di accordo quadro, la stazione appaltante affida all’esecutore - che li accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire - i lavori indicati in oggetto.
L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni afferenti i lavori, a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
Il presente accordo quadro è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e la Direttiva 2014/24/CE del 26 febbraio 2014 ;
- D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice);
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e ss.mm. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del
D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- Il “Protocollo di azione-vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Piano di sicurezza e coordinamento quadro;
- lo schema di accordo quadro e capitolato speciale di appalto/disciplinare descrittivo e prestazionale;
- gli eventuali singoli contratti applicativi.
Le attività da espletare nell’ambito del presente accordo quadro, sono sommariamente individuate negli artt.
6 (Prestazioni e Forniture), e 7 (Opere e Forniture escluse).
ART. 2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro avrà durata per un periodo di sei mesi (giorni n. e c.), e/o comunque fino ad esaurimento dei fondi, decorrente dalla data di consegna dei lavori, massimo sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo, conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, venga raggiunto in un termine inferiore.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi anche per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che il contraente dell’accordo quadro abbia nulla a pretendere.
La stazione appaltante si riserva, ove ritenuto funzionale alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 4, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del contratto applicativo.
In tal caso la stazione appaltante procederà secondo le modalità sopra riportate.
La stazione appaltante si riserva di potersi avvalere di quanto previsto dall’art. 106 del d.lgs n 50/2016.
ART. 3. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
Il corrispettivo complessivo del presente accordo quadro per l’intero periodo ammonta ad € 1.010.000,00, di cui
€ 950.000,00 a base d’appalto per lavori, oltre € 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre rimborso fatture per € 15.000,00, opere in economia € 15.000,00 oltre € 222.200,00 per IVA 22%, come risulta dal seguente quadro economico, posto a base di gara:
Quadro Economico sintetico | Importo euro | IVA 22% euro | Totale euro |
Importo lavori (ord. + straord.) e canone Sala Allarmi (soggetto a ribasso) | 950.000,00 | 209.000,00 | 1.159.000,00 |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 30.000,00 | 6.600,00 | 36.600,00 |
Sommano Lavori | 980.000,00 | 215.600,00 | 1.195.600,00 |
Rimborso Fatture per opere specialistiche | 15.000,00 | 3.300,00 | 18.300,00 |
opere in economia | 15.000,00 | 3.300,00 | 18.300,00 |
Importo Totale | 1.010.000,00 | 222.200,00 | 1.232.200,00 |
Contributo ANAC | 375,00 | ||
IMPORTO TOTALE | 1.232.575,00 |
CATEGORIA DI LAVORI PREVALENTE – OS5 Classifica III
In relazione ai Lavori la partecipazione alla gara è consentita a tutti i soggetti che, secondo le indicazioni degli atti di gara, risultano in possesso della qualificazione per prestazione di costruzione SOA nella categoria OS5 per la classifica III rapportata all’importo lavori.
Il valore del suddetto quadro economico indica l’importo presunto complessivo dei lavori, al lordo del ribasso d’asta, che si intende affidare con l’accordo quadro che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base dell’accordo quadro medesimo.
Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario.
Le prestazioni complessivamente oggetto dell’accordo quadro, saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.
ART. 4. CONTRATTI APPLICATIVI
L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
L’Amministrazione si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa senza che l’Impresa possa pretendere alcunché.
L’Amministrazione si riserva, qualora si determini a stipulare i relativi contratti applicativi, nell’economia delle risorse disponibili, di affidare l’importo presunto complessivo dei lavori dell’accordo quadro al contraente, al netto del ribasso d’asta offerto.
Tutti gli interventi per lavori manutentivi, di rinnovamento e modifica indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti, con scrittura privata dal Dirigente competente.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento, e gli interventi verranno richiesti con singoli ordinativi della D.L. e sottoscritti dall’Impresa.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
a. l’oggetto degli interventi da eseguire;
b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni, e delle eventuali forniture in opera;
c. le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;
d. i luoghi presunti interessati dagli interventi;
e. l’importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, coerentemente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento generale quadro e del D.U.V.R.I. generale;
f. il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento nei casi di manutenzione ordinaria;
g. i termini utili per l’esecuzione dei lavori e dei servizi e le previste penalità;
h. i massimali delle polizze di garanzia dell’appalto ai sensi dell’art. 103 comma 7) del D. Lgs n. 50/2016 prestate per la stipula del singolo contratto applicativo;
i. l’obbligo dell’intervento nel giudizio nei confronti di ROMA CAPITALE per la manleva e l’obbligo di adesione alla procedura conciliativa;
l. il termine per l’emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione”;
m. i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo della sicurezza e il D.U.V.R.I.);
Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori e del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell’accordo quadro.
L’esecutore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, e/o omesso pronto intervento, a provvedere conseguentemente, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell’accordo quadro e nei conseguenti eventuali contratti applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ART. 5. PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Il patrimonio oggetto delle prestazioni del presente accordo quadro è costituito da tutte le apparecchiature ed i sistemi presenti nel Centro di Sala presso la Sala Ricezione Allarmi del Dipartimento S.I.M.U. in via Petroselli, 45 ROMA, tutte le apparecchiature di gestione antintrusione, controllo TV.CC. ed antincendio ad essa collegate su rete ethernet e wireless, nonché le relative unità periferiche di collegamento sia per allarmi intrusione, che video (TV.CC.), la ricezione e gestione degli allarmi, e tutte quelle segnalazioni di guasto desumibili dagli impianti, h24, presso la Sala Ricezione Allarmi così come riportati nell'allegato del presente schema di accordo quadro "A - ELENCO IMPIANTI".
L'amministrazione di Roma Capitale durante il corso dell'appalto, si riserva la piena ed insindacabile facoltà, senza che la ditta possa eccepire o trovare argomento per compensi di alcun genere di:
a.1) escludere dall’appalto, con ordine di servizio controfirmato per accettazione dalla ditta aggiudicataria di uno o più impianti e ripristinarne il funzionamento in qualsiasi momento;
a.2) includere nell’appalto altri impianti/apparati oltre a quelli indicati nel presente schema di accordo quadro, che saranno dati in consegna alla ditta aggiudicataria con ordine di servizio controfirmato per accettazione;
a.3) escludere dall'appalto, in qualsiasi tempo, quegli impianti, anche se compresi nel presente schema di accordo quadro che l'Amministrazione di Roma Capitale intenda escludere dall'esercizio e/o manutenzione, e, per particolari esigenze, affidarli ad altra Ditta appaltatrice senza che per questo, da parte dell'impresa aggiudicataria, possano essere sollevate eccezioni di alcun genere o pretendere indennizzi o compensi particolari oltre quelli previsti dal presente capitolato.
In ogni caso la direzione lavori ha facoltà di ordinare interventi di ripristino e riparazione anche su impianti affidati ad altra ditta appaltatrice e/o non in carico a questo Dipartimento.
Per la trasmissione delle immagini dovranno essere utilizzati i sistemi/protocolli compatibili con i sistemi già installati nel Centro di Sala Ricezione Allarmi del Dipartimento S.I.M.U.
Il compenso per gli apparati esclusi cesserà di essere corrisposto dal giorno della loro esclusione.
Nel caso in cui le attività di cui ai punti a.2) e a.3) comportassero una variazione della tipologia di impianto di cui alla tabella B) saranno applicati i relativi “Canoni” previsti dall’allegato B) Elenco Prezzi del presente Schema di Accordo Quadro.
Per frazioni di mesi verranno corrisposti i trentesimi dei prezzi stabiliti mensili indicati nel presente Schema di Accordo Quadro (allegato B). Comunque l’importo dell’appalto non potrà subire variazioni o diminuzioni superiori al 20% dell’importo a base d’appalto.
Per quanto concerne la durata delle registrazioni su hard disk, i VDR dovranno essere programmati per consentire un’ archiviazione delle immagini pari a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Qualora la qualità delle immagini sia troppo bassa per garantire la suddetta durata di registrazione si dovrà ricorrere, su indicazione della D.L., ad opportuni accorgimenti hardware.
La memorizzazione delle immagini provenienti da tutte le telecamere dovrà essere al massimo frame/rate possibile e l'archiviazione di flussi con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264.
Gli impianti di cui all’elenco Allegato A) “Composizione impianti”, ai fini della contabilizzazione, saranno suddivisi sulla base delle seguenti tipologie di impianti riportati in “Legenda”
Tabella B) LEGENDA “Tipologia Impianti”
n. | Impianto | Tipologia |
1 | Antintrusione | A.1 |
2 | Rilevazione Fumi | F.1 |
3 | TV.CC. | T.1 |
4 | Sistema Motion Detector | M.D. |
5 | Sistema Antiterrorismo | TER |
6 | Sistema videoregistrazione | VDR |
7 | Sistemi Radio per TV.CC. | T.R. |
8 | Presidio H24 | PRE |
9 | Unità di gestione Computerizzata server/client | U.G. |
10 | Diffusione sonora | D.S. |
11 | Sistema Citofonico | S.C. |
12 | gruppo continuità | G.C |
13 | Sala Regia | COL |
Ai fini della determinazione dell’ importo lordo annuo della manutenzione, ad ogni tipologia di impianto di cui al precedente elenco si applicano i prezzi di cui all’allegato B).
ART. 6. PRESTAZIONI E FORNITURE
Tutti gli impianti la cui composizione è elencata nell’allegato A del presente Schema di Accordo Quadro sono oggetto delle attività lavorative di seguito elencate, pertanto, tutte le apparecchiature elencate sono da considerarsi in manutenzione. E’ onere della ditta aggiudicataria integrare le dette attività con gli interventi necessari al fine di garantire la perfetta efficienza degli impianti in qualsiasi condizione di esercizio.
E’ fatto assoluto divieto, se non su espressa richiesta della D.L., intervenire su impianti non descritti nell’allegato A
1) MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA
E’ obbligo della ditta aggiudicataria effettuare una visita semestrale (2 visite annue) per tutti gli impianti tranne antincendio le cui visite sono trimestrali oltre 2 verifiche semestrali (6 visite annue) per l’accurato controllo di ogni singolo impianto di cui all’allegato A
Il corrispettivo lordo, contabilizzato a misura, di tale attività è valutato in base ai canoni di manutenzione trimestrali e/o semestrali, derivanti dall’applicazione dei prezzi di cui all’allegato B) alle varie tipologie di impianti, v. Tabella B) “Elenco Impianti per tipologia” di cui all’art. 5.
I canoni di manutenzione saranno corrisposti proporzionalmente all’effettiva durata dell’appalto calcolata in giorni naturali e consecutivi, in relazione all’inizio dei lavori stessi ed in base alle attività manutentive effettuate, debitamente documentate e controfirmate dal responsabile del sito e validate dal Direttore dei Lavori.
E’ fatto altresì obbligo alla ditta di effettuare una visita trimestrale, in orario notturno, sugli impianti dotati di sistema TV.CC. per verificarne l’efficienza in condizioni di luce artificiale e bassa luminosità.
I lavori dovranno essere effettuati in conformità a quanto prescritto dalle norme UNI EN 9795 per gli impianti rivelazione fumi, Norme Cei 79/3 capitolo 8 e 9 per gli impianti antintrusione, per i sistemi TV.CC le citate Norme CEI 79 e comprendono i controlli qui di seguito specificati:
• Controllo del corretto funzionamento dei sistemi software di gestione centralizzata installati presso i Centri di Monitoraggio degli impianti periferici, sia di video – controllo che allarme intrusione e di rivelazione fumi ivi compresa la componentistica hardware (compresi gli impianti di spegnimento);
• La ditta ha l’obbligo di effettuare prove di collegamento tra periferia e centro (Sala Allarmi) che dovranno essere documentate a mezzo dei tabulati ottenuti presso il centro di Monitoraggio (Sala Allarmi) e dalle immagini registrate delle prove d’allarme effettuate.
• Controllo e test di edit per le stampanti di sistema. Le operazioni comprenderanno la verifica di:
- nastro inchiostro e/o cartuccia
- verifica carta e guida di scorrimento
- pulizia testine di stampa
- controllo tensione di rete
- controllo tensioni alimentatore interno
- avanzamento manuale della carta
- verifica led
• Controllo del corretto funzionamento e verifica delle tarature delle barriere di protezione a microonde e/o ad infrarossi per esterno e/o interno e G.P.S.
In tale attività è da intendersi compresa la pulizia delle apparecchiature (colonnine di contenimento, raggi ir etc) e le relative tarature ed allineamenti delle stesse.
• Controllo delle alimentazioni e del corretto funzionamento degli alimentatori e delle batterie di soccorso, verificandone lo stato di carica e la corrente di carica. In caso di sostituzione degli accumulatori è obbligo della ditta riportare la data di sostituzione sull’accumulatore stesso con pennarello indelebile.
• Controllo del corretto funzionamento delle Centrali locali di gestione impianti antintrusione ed antincendio. In tale verifica è da comprendere il modem di trasmissione dati interno o esterno alla centrale stessa. Dovranno essere principalmente verificate le seguenti funzioni:
- controllo tensione di rete
- controllo batteria
- verifica di tutte le funzioni della centrale
- verifica dei led
- verifica memoria eventi e ripristino
- verifica del colloquio con la sensoristica in campo
- verifiche password di servizio (tecnico ed operatore)
Le password di cui sopra dovranno essere cambiate su disposizione della D.L. e consegnate all’ufficio di Direzione Lavori.
- verifica CPU
- effettuare prova di guasto
- verifica della esattezza dell’orologio/calendario
- verifica della programmazione
- controllo cablaggi
- verifica del funzionamento delle centrali antincendio con simulazione incendio
Il canone di manutenzione ordinaria per la suddetta apparecchiatura è comprensivo delle relative tastiere di programmazione anche se remote
• Controllo dei circuiti elettronici e pulizia di tutti i sensori antintrusione ed antincendio
- sensori antintrusione: controllo tensione di alimentazione, controllo copertura, prova movimento,
verifica effetto doppler per MW e IR o D.T., controllo antisabotaggio, verifica morsettiera, verifica invio segnalazione allarme, verifica invio guasti;
- rivelatori di fumo, gas, CO2 e/o altra tipologia di rilevatore: controllo tensione di alimentazione, controllo corrente linea in riposo, prove di funzionalità, pulizia dei sensori;
- rivelatore inerziale, contatto magnetico e microfono selettivo: prove di funzionamento, verifica fissaggio, controllo antisabotaggio, taratura sensibilità alle vibrazioni e soglia d’intervento, controllo meccanico elemento captatore, controllo tolleranza intervento ed ossidazione dei contatti di linea;
- Inoltre, la ditta ha l’onere di provvedere alla pulizia (potatura e/o diserbo) dell’area immediatamente antistante i sensori da esterno o delle telecamere al fine di evitare eventi endogeni (falsi allarmi), senza nulla a che pretendere;
• Controllo del corretto funzionamento dei mezzi di comando e protezione linee di alimentazione e linee telefoniche (scaricatori);
• Controllo del corretto funzionamento dei mezzi di allarme sirene, pannelli ottico acustici pulsanti di emergenza antiaggressione ed antincendio con particolare attenzione al controllo del reset. Per i pulsanti è fatto obbligo alla ditta provvedere alla sostituzione dei vetrini qualora necessiti senza alcun onere aggiuntivo. Per quanto concernerne i canoni di manutenzione delle sirene e dei pannelli ottico acustici è fatto obbligo alla ditta provvedere alla sostituzione dei lampeggiatori allo xeno e/o ad incandescenza e dei cartelli intercambiabili di messaggistica;
• Controllo del corretto funzionamento dei mezzi di trasmissione dati: Modem, Terminal Adapter – Router
- Hub-Switch - Codec con eventuale riconfigurazione della stringa dati;
• Controllo del corretto funzionamento delle telecamere e dei monitor e relative tarature e posizionamenti;
- dovranno essere principalmente verificate le alimentazioni, l’invio dei sincronismi del segnale video, assorbimento, messa a fuoco luminosità e contrasto;
• Controllo del corretto funzionamento degli obiettivi autoiris e/o manuali con relativi accessori e messa a fuoco; verifica alla reazione alla luce violenta, verifica con filtri di oscuramento, verifica motore zoom e fuoco;
• Per quanto concerne le speed dome e/o TLC brandeggiabili, oltre alle normali verifiche, bisognerà verificare l’ancoraggio alla struttura, la taratura fine corsa, assorbimento, pulsanti di comando ed usura switch di commutazione, programmazione preset; Il canone per queste apparecchiature è comprensivo del JoyPad di gestione.
• Controllo del corretto funzionamento degli apparati di videosorveglianza e controllo (Video Motion Detector ed Antiterrorismo) comprensivo delle tarature stesse. Le tarature dovranno essere effettuate in base alle prescrizioni date dall’Ufficio di Direzione Lavori. Qualora si rendesse necessario procedere alla taratura notturna, in aggiunta a quelle previste per la normale manutenzione, su richiesta della D.L. la ditta ha l’obbligo di effettuarla senza alcun ulteriore aggravio sui canoni corrisposti;
• Controllo del corretto funzionamento delle connessioni elettriche, cavi coassiali, UTP e F.O. e degli eventuali amplificatori di linea per i segnali video compositi.
• Controllo dello stato di efficienza dei supporti di sostegno telecamere delle relative custodie con pulizia dei vetri sia delle custodie che delle relative ottiche.
• Controllo della programmazione dei sistemi di trasmissione video su vettore telefonico su linea tradizionale o larga banda, è onere della ditta provvedere alla eventuale riprogrammazione degli stessi in caso di malfunzionamento;
• Controllo della programmazione, posizionamento, taratura dei sistemi di trasmissione video via radio (tx- rx ed antenne ), è onere della ditta provvedere alla eventuale riprogrammazione degli stessi in caso di malfunzionamento;
• La ditta ha l’onere della verifica del funzionamento degli impianti di illuminazione a servizio dei sistemi TV.CC. In tale attività la sostituzione delle lampade alogene e/o infrarossi ove installate è a carico della ditta aggiudicataria. Nel canone di manutenzione è da comprendere i mezzi di accensione automatica degli stessi (crepuscolari, teleruttori) anche se non esplicitamente riportati in elenco di cui all’art.5;
• Verifica della continuità del segnale ottico e delle relative connessioni alle apposite apparecchiature delle reti in F.O.;
• Verifica dei quadri elettrici ai quali sono attestate le apparecchiature ed in particolare:
- verifica della alimentazione in ingresso, verifica intervento automatici, verifica ancoraggio a parete o in rack;
• Qualora la D.L. lo richieda deve essere effettuato il backup dei sistemi di videoregistrazione digitale su supporto elettronico (PEN drive, CD-Rom , DVD, Hard Disk portatile).
• Per tutti gli alimentatori previsti in dotazione alle apparecchiature dovranno essere verificate le tensioni in ingresso e in uscita;
- E’ onere della ditta aggiudicataria la fornitura di automezzo dotato di cestello per lo svolgimento delle attività manutentive ed installative come descritte nel presente Schema di Accordo Quadro
- In caso di guasto non potranno essere escluse dalla programmazione delle centrali singole zone a seguito di malfunzionamenti delle stesse se non limitatamente al tempo necessario al ripristino o alla sostituzione del sensore.
- Nel canone di manutenzione sono comprese e pertanto a carico della ditta aggiudicataria tutte le riparazioni delle apparecchiature e/o parti delle stesse qualora il guasto non comporti la sostituzione delle stesse, previo accertamento da parte della D.L.
In caso di guasto di apparecchiature e/o sensoristica che comportino la necessità di trasporto in laboratorio per riparazione, è onere della ditta immediatamente provvedere alla sostituzione temporanea delle stesse, con apparecchiatura similare, al fine di non interrompere il funzionamento degli impianti.
A tal fine la ditta dovrà garantire un numero adeguato di apparecchiature stoccate in magazzino il cui elenco materiale dovrà essere consegnato mensilmente alla Direzione Lavori.
Nella manutenzione ordinaria programmata è inoltre compresa l'assistenza agli utilizzatori degli impianti che, qualora lo richiedano e su ordine della Direzione Lavori, verrà esplicata tramite un sopralluogo in sito qualora necessiti anche in orario notturno, con Tecnici dell'Amministrazione, per la consegna di istruzioni scritte, appositamente predisposte dalla ditta, in forma chiara e semplice, facilmente accessibile all'utenza e per una dimostrazione pratica sul funzionamento dell'impianto.
Ogni documento relativo all'impianto ed ogni altro relativo all'intervento effettuato dovrà essere consegnato alla D.L. quotidianamente.
E’ obbligo assoluto della ditta provvedere, in caso di guasto delle apparecchiature di videoregistrazione che necessitino di riparazione e/o di sostituzione, all’immediata installazione di sistemi di registrazione al fine di garantire la memorizzazione delle immagini senza alcuna interruzione.
La ditta per nessun motivo potrà estrapolare immagini registrate senza la necessaria e preventiva autorizzazione dal parte dell’Ufficio di D.L. e/o del Responsabile del Centro di Monitoraggio della Sala Ricezione Allarmi del Dipartimento SIMU. In caso di autorizzazione al salvataggio delle immagini memorizzate su supporto digitale, le stesse dovranno essere consegnate al personale di Sala Sistema Roma, struttura autorizzata a tale scopo, funzionale alle attività di competenza della Polizia Roma Capitale, che provvederà al successivo inoltro alle Autorità Giudiziarie competenti.
E’ fatto assoluto divieto di divulgazione delle registrazioni ad altri soggetti.
Dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti elencati nelle norme CEI 79/3, cap.8 e 9.
Qualora si dovesse verificare che qualche impianto non potesse essere pienamente efficiente per indisponibilità della linea telefonica o dati (larga banda) o per modifiche apportate dagli Enti Gestori Telefonici, sarà onere della ditta interessare immediatamente il competente servizio guasti dell'ente concessionario e per conoscenza la D.L. comunicando il numero del reclamo inoltrato. Inoltre, al fine della perfetta efficienza dell’impianto, la ditta ha l’onere di assicurare la dovuta assistenza alla Società Telefonica nei casi in cui la stessa società apporti modifiche alla rete tali da interessare il combinatore telefonico e/o modem, terminal adapter e provvedere all’installazione in via temporanea di un combinatore GSM o similare.
In caso in cui si abbia indisponibilità di fornitura elettrica è onere della ditta comunicare il disservizio all’Ente Erogatore con le modalità di cui sopra.
E’ onere della ditta redigere in triplice copia cartacea opportuno Rapporto di Manutenzione e di intervento tecnico da consegnare all’Ufficio di Direzione Lavori.
Per lo svolgimento di tali lavorazioni la ditta metterà a disposizione della Direzione Lavori, nei giorni feriali da lunedì a venerdì compreso, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, n.6 (sei) unità di personale tecnico qualificato, oltre il Direttore di Cantiere, suddiviso in tre squadre per la manutenzione, per l’assistenza e la soluzione di eventuali problemi concernenti la funzionalità degli impianti.
Tale personale non potrà essere sostituito se non per giustificati motivi (congedi, malattia etc.) da comunicare alla D.L. che ne autorizzerà la sostituzione per il tempo necessario.
La ditta dovrà fornire alla D.L. prima dell’inizio dei lavori i nominativi ed i documenti d’identità del personale che ricoprirà gli incarichi, rispettivamente, di Direttore dei lavori, Capo di cantiere e Responsabile della sicurezza autorizzati ad interfacciarsi con la D.L. per ogni necessità (Ordini di Servizio, Ordinativi, interventi, prelievo immagini etc.) La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione degli incarichi da parte dei soggetti interessati. Inoltre dovranno essere forniti i nominativi ed i documenti d’identità degli operatori che saranno impiegati presso la Sala Ricezione Allarmi del Dipartimento SIMU. Per tutto il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, l’impresa dovrà fornire assicurazione in merito alla competenza e professionalità tecnica, dotato dei requisiti di legge previsti per operare con la pubblica amministrazione. In merito, detto personale a discrezione della D.L. potrà essere soggetto a verifica preventiva presso tutti gli uffici competenti di settore (ad es. Casellario Giudiziale).
Inoltre, la ditta aggiudicataria, ai sensi del Codice sulla Privacy, dovrà nominare i referenti per il trattamento dei dati sensibili e comunicarli all’Ufficio di D.L.
Il suddetto personale dovrà presentarsi ogni mattina alle ore 08.00 presso gli uffici della Direzione Lavori al quale saranno impartiti i compiti giornalieri sulla base delle esigenze di servizio.
Ogni squadra dovrà essere fornita di apposito telefono cellulare per chiamate urgenti, il cui numero dovrà essere preventivamente comunicato all’Ufficio D.L., eventuale dispositivo digitale per la redazione, in tempo reale, dei Rapporti di lavoro, che dovranno essere consegnati alla D.L.. In alternativa, tali Rapporti di lavoro possono essere redatti anche in formato cartaceo su formulario in triplice copia riportante l’intestazione dell’impresa.
Sarà onere della ditta mettere a disposizione delle squadre automezzi conformi alla più recente normativa europea sul contenimento delle emissioni inquinanti, anche al fine di evitare gli eventuali fermi in caso di blocco del traffico disposto dalle autorità competenti.
E’ onere dell’impresa, senza nulla a pretendere dall’amministrazione comunale, che almeno uno di detti automezzi sia dotato di apposito permesso per l’accesso, il transito e la sosta nelle zone ZTL (centro storico).
E’ onere della ditta redigere giornalmente il programma delle visite di manutenzione con i nominativi del personale che effettua l’intervento da sottoporre alla autorizzazione della D.L.
In caso di mancata osservanza di tutto quanto previsto sopra comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art.26
2) PRONTO INTERVENTO, RIPRISTINI E REPERIBILITA’
2.1) Pronto Intervento e Ripristini
Per tutti gli impianti in manutenzione durante l’orario di lavoro, la ditta su ordine della Direzione Lavori dovrà effettuare rapidi interventi, non programmabili, che si rendano necessari per inconvenienti riscontrati sugli impianti di cui all’Allegato A – Elenco impianti, sulle apparecchiature, sui componenti elettronici, meccanici, software o firmware.
Tali interventi di ripristino dovranno avere inizio entro due ore dall’ordine di intervento della D.L., ordine che potrà essere impartito, nei casi urgenti, anche verbalmente per le vie brevi e dovranno essere terminati, improrogabilmente entro la stessa giornata lavorativa. In caso contrario la ditta aggiudicataria dovrà darne motivazione scritta all’Ufficio di Direzione Lavori, che valuterà l’entità dell’intervento. Qualora l’Ufficio di Direzione Lavori non riterrà valide le motivazioni addotte, verranno applicate le penalità di cui all’art. 26 del presente Schema di Accordo Quadro. A tal fine la ditta dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori i recapiti telefonici dei tecnici che svolgono tale attività al fine di inoltrare in tempo utile le richieste di intervento.
Per ogni mancato intervento nel tempo suddetto e, comunque, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di cui all’art. 26.
Saranno retribuiti, esclusivamente previa verifica dell’Ufficio di Direzione Lavori e sulla base del Prezziario allegato al presente Capitolato (Allegato B – Elenco prezzi), i materiali installati nel caso in cui le sostituzioni non siano derivate da carenze di manutenzione, danni arrecati dalla ditta manutentrice o da impossibilità di provvedere alla riparazione delle apparecchiature guaste.
Saranno corrisposti i prezzi delle apparecchiature esclusivamente a seguito di apposito Ordinativo emesso dalla D.L.
Gli interventi ordinati dalla D.L. ed effettuati durante il normale orario di lavoro che non comportino sostituzione di apparecchiature sono da considerarsi lavorazioni comprese nei canoni di manutenzione ordinaria.
2.2) Reperibilità
Nei giorni festivi nell’arco delle ventiquattrore e nei giorni feriali dalle ore 17,00 alle ore 08.00 del giorno successivo sarà onere della ditta garantire la reperibilità di n. 1 squadra per un pronto intervento e ripristini di cui al punto 2.1), che abbia acquisito piena conoscenza degli impianti in manutenzione; a tale scopo la ditta fornirà apposito recapito telefonico. La suddetta squadra dovrà intervenire su chiamata, effettuata dall’Ufficio di Direzione Lavori, e presentarsi sul sito interessato improrogabilmente entro e non oltre due ore dalla stessa.
Per i termini di modalità di chiusura dell’intervento è valido quanto riportato al punto 2.1. del presente articolo.
Ogni intervento dovrà essere accompagnato da apposito report firmato dal personale che ha evaso la relativa chiamata con la descrizione dell’intervento effettuato.
A tal fine, sarà onere della Ditta aggiudicataria realizzare anche un “Report dell’intervento” in formato elettronico da inviare all’ufficio di D.L. in tempo reale, con modalità da concordare con lo stesso Ufficio di D.L.
Tale attività è da considerarsi onere della ditta senza nulla a pretendere dalla amministrazione comunale.
2.3) Sala ricezione Allarmi presso il dipartimento S.I.M.U. - Via Luigi Petroselli, 45
a) L'Impresa dovrà garantire, per tutta la durata dell’appalto, la presenza giornaliera di almeno n. 2 tecnici per turno per 3 turni, assunti dall'impresa aggiudicataria, qualificati e specializzati nel settore della sicurezza di hardware e software per il presidio H24 (3 turni di 6 ore), (oltre 2 tecnici per il turno diurno e/o quarto turno mancante a copertura delle h24. I due tecnici del turno diurno o 4° turno saranno anch'essi assunti dall'impresa aggiudicataria e saranno onere per l'appalto, senza nulla a pretendere dalla amministrazione comunale e quindi a totale spese dell’impresa). Tutti i tecnici devono essere qualificati e specializzati nel settore della sicurezza di hardware e software, per il turno della mattina uno ricoprirà le mansioni di caposala, e l'altro di 1° collaboratore del caposala i quali dovranno essere obbligatoriamente presenti nel turno di mattina con orario 08:00 - 15,30 circa in concomitanza dei turni dei funzionari della D.L.. Detto personale dovrà possedere provata esperienza nel settore della sicurezza, adeguata capacità di gestire le diverse tipologie di impianti, perfetta conoscenza dei software utilizzati, sia degli impianti installati presso i siti sia degli apparati della Sala di Controllo, della Sala Server e del locale Batterie+Inverter. Inoltre, come già precedentemente specificato, l’Impresa, durante le ore diurne dalle 08:00 alle 15:30 dovra’ garantire la presenza presso la sala allarmi di un tecnico qualificato e di provata esperienza nel settore dei sistemi di sicurezza per la loro gestione e programmazione, attrezzato per la risoluzione in maniera indipendente ed autonoma delle varie problematiche che dovessero sorgere nei siti, principalmente del Municipio I per l’assistenza prevalente del “POLO ROMA CENTRO”, ossia degli edifici Anagrafe, Archivio di Stato Civile, Comando Generale della Polizia di Roma Capitale, sede Municipio I Roma Centro Storico, Uffici di Via dei Cerchi, Ara Massima, edificio di via Petroselli 50, di Lungotevere Pierleoni, Uffici dei Gruppi Cosiliari e di qualsiasi Ufficio/scuola o altra tipologia sito nel quartiere Ebraico presso i quali D.L. ritenga di dover intervenire. Le prestazioni, eventuali, eseguite da tale tecnico saranno contabilizzate secondo il Q.E. sopra riportato e/o elenco prezzi Allegato"B".
Tale personale tecnico dovrà essere esclusivamente quello che si occuperà delle manutenzioni ordinarie e straordinarie nei siti esterni, giornalmente individuati e di smistamento delle chiamate o interventi segnalati dalla D.L.. Le squadre addette alla manutenzione ordinaria e straordinaria nei siti esterni dovranno essere cosi costituite:
- manutenzione ordinaria: almeno in numero di 2 (due) ciascuno munito di automezzo indipendente come sopra descritto ed attrezzato per la manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria: almeno in numero di 3 (tre) SQUADRE ciascuna con n.2 (due) tecnici, ognuna di queste squadre dovrà essere munita di automezzo indipendente come sopra descritto ed attrezzate per la manutenzione straordinaria.
Il tecnico che ricoprirà il ruolo di Direttore di Cantiere dovrà essere soggetto diverso dai tecnici addetti al controllo ed aggiornamento dei dati presso la Sala Ricezione Allarmi (operatori), potrà però essere anche uno dei tecnici inseriti in una delle squadre sopra descritte.
E’ onere dell’impresa, senza nulla a pretendere dall’amministrazione comunale, dotare tutti i tecnici “c.d. esterni” ed il personale della Sala Allarmi nonché il D.L. ed il D.di C. ed il personale addetto all’appalto di telefoni cellulari di servizio per essere prontamente contattabili dall’ufficio della D.L. per impartire le necessarie disposizioni per poter svolgere le loro mansioni ed il loro lavoro nell’ambito dell’appalto.
I numeri di detti telefoni cellulari dovranno essere comunicati e messi a disposizione dell’Ufficio D.L. Tali apparecchi, comprese le schede SIM ed il traffico telefonico, qualsiasi esso sia, sarà a carico dell’impresa aggiudicataria.
Il Direttore dei Lavori dell'impresa aggiudicataria dovrà essere persona di fiducia della stessa in quanto rappresentante e interfaccia dell'impresa nei confronti dell'Ufficio di D.L. dell’Amministrazione e, pertanto, incaricata e autorizzata di poteri decisionali nella strategia di conduzione dell'appalto e nella gestione del personale di cui sopra, per gli automezzi, per l'acquisto e la fornitura di materiali e/o parti inerenti le attività manutentive e tutto ciò che potrebbe necessitare per la buona conduzione dell'appalto stesso. Tranne diversa disposizione dell'Ufficio di D.L. dell’Amministrazione, il D.L. dell'impresa dovrà recarsi presso la
Sala Allarmi, tutti i giorni dalle ore 08:00 alle 13:00 per lo svolgimento dei lavori stessi, a totale carico dell'impresa aggiudicataria e senza nulla a pretendere dall'amministrazione comunale.
b) In caso di associazione temporanea di imprese, sarà unico il tecnico coordinatore di tutte le squadre di lavoro che relazionerà direttamente con la D.L. ed a disposizione negli orari di servizio della D.L, l'Impresa dovrà garantire tutte le attività aggetto del presente appalto per l'intera durata dello stesso, compresi i giorni festivi, pertanto nei periodi di ferie o assenze per malattia o permessi, dovranno essere comunque presenti tecnici in sostituzione, coordinati dal direttore di cantiere perfettamente in grado di eseguire i compiti richiesti. Anche il direttore dei lavori dell'appalto in oggetto sarà dell'impresa mandataria in caso di associazione temporanea di imprese, e sarà unico per tutto il personale e per tutte le imprese dell'appalto in oggetto.
Tutto il personale della Sala Allarmi dovrà essere provvisto di apposito camice bianco del tipo antinfortunistico o da laboratorio, dovrà vestire in maniera consona e pulita, essere in ordine ed avere un comportamento adeguato all'incarico che ricopre. Tutto il personale impegnato per il presente appalto dovrà portare in maniera visibile un apposito tesserino di riconoscimento con nome, cognome, qualifica e fotografia di riconoscimento. Tutto il personale esterno per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dovrà indossare adeguato abbigliamento antinfortunistico: (tuta, pantaloni, giubbino, magliette e/o camice, scarpe antinfortunistiche, possibilmente tutto abbinato). Tutte le prescrizioni sopra elencate sono a carico esclusivamente dell'Impresa aggiudicataria senza nulla a pretendere dalla amministrazione comunale.
Si dovranno rendere monitorabili dalla Sala Ricezione Allarmi gli impianti che la D.L. reputerà opportuno, secondo la disponibilità dei fondi ed in relazione agli interventi (collegamento diretto con gli impianti periferici in download/ upload in particolar modo degli impianti di allarme antifurto ossia in telegestione).
Ogni singolo impianto di allarme antifurto manutenuto, revisionato o ripristinato, utilizzante una centrale non telegestibile od in cui sia stata prevista la sostituzione dell’apparecchiatura di teletrasmissione, dovrà essere già programmato per renderlo monitorabile nelle almeno otto segnalazioni seguenti: Inserito/disinserito, allarme furto, mancanza rete 230V., mancanza 12V, batteria scarica, linea telefonica guasta, sabotaggio, ripristino.
Sono comprese nelle eventuali forniture necessarie, le licenze software di ogni apparecchiatura installata o di work station, le licenze d’uso del Data Base, le licenze d’uso del formato digitale delle planimetrie topografiche, la configurazione degli apparati, l’installazione, l’assistenza sistemistica, lo start-up tecnico, le prove, i collaudi e la fornitura di supporti documentali cartacei ed elettronici.
Tutte le prestazioni effettuate dovranno essere documentate, mediante buoni di lavoro datati, firmati dal tecnico e controfirmati e timbrati dall’utente e vistati dal responsabile tecnico e successivamente immessi nel data base del CED e la parte cartacea debitamente archiviata.
Il Direttore dei Lavori, dovrà essere personale assunto incaricato dalla ditta aggiudicataria e dovrà garantire obbligatoriamente la presenza durante l’orario di lavoro (08:30 – 17:30) di tutti i giorni feriali.
PRESTAZIONI PRESSO LA SALA RICEZIONE ALLARMI E CED
Oltre alle attività sopra descritte, presso la Sala Allarmi e CED, si dovranno svolgere le seguenti attività nell’arco della intera giornata (24 ore). E' compreso nella manutenzione ordinaria della Sala Allarmi come onere e prestazione dell'impresa senza nulla a pretendere dall'amministrazione comunale oltre quello già stabilito dagli importi da contratto del seguente appalto, l’attività relativa alle prestazioni oltre quelle già precedentemente specificate come di seguito elencate:
• Attività di interfacciamento con la D.L.: ricezione fax, o e-mail esecuzione di ordini di servizio, comunicazioni in genere per il corretto andamento dell’appalto, comunicazioni riguardanti le quantità e le ubicazioni delle forze lavorative sul campo, risoluzione di problemi legati al funzionamento del software e dell’hardware e
degli impianti della Sala Allarmi e CED e locali annessi ed ai computer ad essa collegati. Aggiornamento statistico e contabile. Informazioni delle configurazioni degli impianti su richiesta della D.L.
Comunicazioni degli interventi richiesti quotidianamente dalla D.L. e resoconto svolgimento, verifica del lavoro eseguito. Verifica dei siti che non comunicano per più di 36 ore.
• Attività degli operatori di Sala: controllo manutenzioni ordinarie preventive e correttive, straordinarie, nuovi impianti, con particolare riguardo alle attività svolte dai tecnici sul territorio. A detti operatori di Sala i tecnici addetti alle manutenzioni esterne potranno fare riferimento per la risoluzione di problemi tecnici, logistici e per il coordinamento delle attività anche nei confronti delle disponibilità dell’utente.
• Assistenza agli utenti per eventuali difficoltà che potrebbero sorgere nell’utilizzo degli impianti, offrendo consigli e disponibilità, coordinando i tecnici per gli interventi e/o intervento diretto su centrali telegestibili per interventi marginali e di controllo che non implichino la gestione diretta dell’impianto (inserimenti o disinserimenti) se non previa richiesta scritta degli utenti alla D.L.
• Monitoraggio, telegestione e controllo del funzionamento dei sistemi antifurto, antincendio, televisivi, controllo accessi collegati, in particolar modo di quelli dell’edificio del Dipartimento S.I.M.U. e di quelli antincendio decentrati e non presidiati e del Polo Roma Centro.
• Gestione delle emergenze. In caso di allarme, attivazione immediata della chiamata per l’intervento delle FF.OO. e/o VV.F. (secondo le tipologie di allarme pervenute) e registrazione della stessa a prova della chiamata avvenuta. Tali registrazioni, su apposito registro, dovranno essere controfirmate per conoscenza, dal responsabile coordinatore della Sala CED. Avvio della procedura di gestione degli accessi con eventuale costituzione e gestione di bacheca chiavi già a disposizione delle FF.OO. Dovrà essere disponibile per eventuale richiesta delle FF.OO., un tecnico in reperibilità h24 diurno e notturno per necessità di intervento tecnico. Anche senza esplicita richiesta della D.L., dovrà essere assicurato comunque l’intervento tecnico di verifica sul luogo, a seguito di effrazioni e dovrà essere prestata assistenza tecnica all’utente dell’impianto, in caso di avvenuto allarme anche se verificato come “falso allarme”. In tal caso verranno ricercati i motivi del “falso allarme” ed effettuate quelle iniziative per evitare il ripetersi di tali eventi, come sensibilizzare l’utente finale all’uso corretto dell’impianto, controllare il funzionamento regolare dei rivelatori tramite eventi in memoria storica e sul campo. Sensibilizzare l’utente finale, per quanto possibile, per evitare l’affissione/uso di festoni (caso frequente presso le scuole per eventi interni, compleanni etc.) nei locali scolastici protetti dagli impianti, informare il dirigente dell’ufficio, spiegare nuovamente, se necessario, le modalità d’uso corretto dell’impianto, delle chiavi e degli accessi, assicurarsi che il personale utilizzatore dell’impianto sia consapevole del giusto utilizzo. Tali indicazioni dovranno essere riportate sul modello cartaceo controfirmato dal responsabile dell’utenza ed anche sulla scheda relativa all’intervento effettuato sull’impianto. Gli impianti di allarme di tutti i siti che hanno trasmesso l’allarme dovranno essere controllati in loco e dovranno essere presi tutti i provvedimenti ritenuti necessari per l’autorizzazione alla riparazione, in caso di atto vandalico o furto e di assistenza all’utente in caso di falso allarme. In caso di “falso allarme” reiterato, o negligenza manifesta sull’uso dell’impianto, dovrà essere redatto buono di lavoro con segnalazione, firmato per accettazione dal Direttore Didattico o coordinatore, o responsabile dell’ufficio o dell’istituto scolastico. Qualora questi si rifiutasse di porre la firma, dovrà essere segnalato sul buono di lavoro stesso e comunicato alla Direzione Lavori.
• Verifiche delle prove funzionali attraverso le schede procedurali. Verifiche dei segnali pervenuti (vocali e/o digitali). Supporto, ove possibile, delle verifiche funzionali tramite il collegamento remoto.
• Verifica degli impianti che non danno segnali di sopravvivenza ed attivazione delle procedure di ricerca guasti e riparazione, richiedendo, se necessario, l’intervento della Telecom o qualsiasi altro gestore compresi gli impianti collegati tramite dispositivi GSM, GPRS, UMTS, H3G, fino al completo ripristino. E’ compito della ditta appaltatrice verificare ogni 72 ore (in casi del tutto eccezionali e con motivazioni accettate dall’Ufficio di D.L.) almeno settimanalmente, manualmente od automaticamente con apposito software da fornire gratuitamente il collegamento telefonico con le centrali di allarme collegate alla sala di ricezione allarmi.
• E altresì obbligatoria la verifica costante del funzionamento di tale software e l'aggiornamento alle più recenti release. In caso di palese inadempienza da parte dell'Impresa o da parte del personale di Sala verranno applicate le penali di cui all'art. 26 del presente schema di accordo quadro.
• Gestione dei dati. Inserimenti dei dati utili ad integrazione o rettifica od aggiornamento o creazione di nuove schede di tutti gli impianti di ogni tipologia, di disegni, di manuali di installazione, miglioramenti e se necessario rifacimenti ed aggiornamenti delle planimetrie esistenti anche in base alle notizie di variazioni riportate dai tecnici addetti alle manutenzioni ecc.
• Esecuzione su richiesta della D.L. di elenchi, statistiche, grafici, stampe, ecc. attinenti l’appalto.
• Quotidiana immissione, aggiornamento e verifiche dei dati relativi alla gestione della contabilità dell’appalto e del parco impianti e loro apparecchiature, compresi i dati relativi ai buoni di lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, elenco impianti senza linea telefonica, iniziative intraprese per rendere funzionante gli
impianti con linea telefonica guasta, ecc. , gestione dei progetti anche cartacei e delle schede tecniche degli impianti, gestione degli allarmi, degli interventi richiesti alle forze dell’ordine, ecc.
• Svolgimento di tutte quelle attività necessarie per l’immissione in manutenzione di nuovi impianti, compresa l’assistenza tecnica all’impresa esecutrice dell’impianto, soprattutto se diversa dall’affidatario del presente appalto, al fine del collegamento di telegestione o monitoraggio del nuovo impianto, comprese tutte le prove di verifica dei dati pervenuti, correzioni di programmazioni in loco o anche in download o upload ed anche se alcune operazioni potranno richiedere tempi lunghi, non dovranno essere interrotte le altre attività nel CED. Dovranno essere garantite le prestazioni effettuate. Immissione schede tecniche e planimetrie dei nuovi impianti. Collaborare per eventuali smontaggi, parziali o totali, e/o dismissioni dalla manutenzione di impianti appartenenti a strutture soggette a lavori di manutenzione o ristrutturazione edilizia.
• Manutenzione del software e dell’hardware del CED e dell’ufficio della D.L. con controlli antivirus, aggiornamenti, operazioni di scaricamento dei dati e back-up. Non dovranno essere installati software non strettamente necessari all’utilizzo corretto dei sistemi. Aggiornamento dei sistemi di gestione e controllo. Aggiornamento firmware degli applicativi con verifica del funzionamento delle funzioni integrate.
• Mantenimento di assetto ordinato e rintracciabile dei documenti in cartaceo e dei progetti esecutivi, mantenimento pulito, decoroso ed ordinato dei locali della Sala Allarmi CED e del locale gruppi di continuità.
E compito ed obbligo degli operatori di sala acquisire gli allarmi furto, incendio o altro genere e segnalarlo alle FF.OO. nei modi e mezzi sopra descritti, prenderne nota su apposito registro cartaceo e informatico annotando i seguenti eventi:
• Tipo di evento (furto, incendio, mancanza rete, sabotaggio, mancata sopravvivenza della centrale);
• Data ed ora dell'evento;
• Nome e cognome dell'operatore che lo acquisisce;
• Firma leggibile dell'operatore che lo acquisisce.
Dovranno essere controfirmati dagli operatori, anche i passaggi di consegna tra un turno e l'altro.
Gli operatori del primo turno utile diurno dovranno comunicare tutti gli allarmi e/o guasti della notte appena passata al D.L. dell'impresa o al Capo Cantiere o al Capo Sala o direttamente ai tecnici di campo per il loro ripristino che dovrà avvenire entro le 24 ore dalla segnalazione e/o acquisizione.
La comunicazione dell'intervento da effettuare deve essere effettuata per mezzo fax o E-mail ed in caso di necessità vale anche la comunicazione verbale tramite telefono.
In caso di sopraggiunte condizioni di disagio nell'operare da parte dei tecnici di campo, su autorizzazione dell'Ufficio D.L. il ripristino dei guasti può avvenire anche entro le 36 ore dall'acquisizione.
In caso di condizioni meteorologiche avverse l'impresa a proprio carico ed onere senza nulla a pretendere dalla amministrazione comunale, dovrà garantire la gestione della Sala Allarmi, di almeno due squadre di tecnici per gli interventi di emergenza e/o di ripristino con materiale di scorta.
Normative tecniche di riferimento
Al fine di garantire la piena funzionalità di esercizio ed al fine di garantire l’utilizzo di materiale costruito a regola d’arte, tutti i dispositivi di rivelazione, segnalazione locale e remota, teletrasmissione, nonché il controllo degli accessi, dovranno rispondere alle norme CEI 12-13, 79-2, 79-3, 79-4, 79 –10, 64-8, 64-9, 64- 10, 64-2, S-423 ed eventuali successive integrazioni. Tutte le apparecchiature dovranno riportare il previsto marchio di conformità. Qualora l’apparecchiatura da impiegare non sia contemplata nelle sopraelencate norme, ma esistano norme di riferimento a livello europeo, (CENELEC) oppure internazionali (IEC) essa dovrà essere munita di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, in ogni caso dovrà essere garantita la sicurezza d’uso. Tutte le apparecchiature dovranno essere esenti da difetti qualitativi o di lavorazione.
Inoltre le automazioni dovranno essere conformi ai requisiti essenziali ed alle disposizioni perimetrali, stabilite dalle seguenti Direttive e alle parti applicabili delle Normative di riferimento di seguito elencate:
• Direttiva Macchine 96/37/CE - 98/79/CE.
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 98/336/CEE - 92/31/CEE.
• Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE - 93/68/CE.
• Direttiva Materiali da Costruzione 89/106/CEE.
• EN 13241-1, EN 12635, EN 61000-6-2-3, EN 12453, EN 12978, EN 12445, EN 60335-1, EN 60204-1.
La Direttiva Macchine prevede per i modoriduttori per cancelli, la conformità all'Allegato IIB della Direttiva Macchine 2006/42/CE (ossia di incorporazione quasi Macchina).
Anche quando la ditta è impegnata nelle riparazioni ordinate dalla Direzione Lavori od in sopralluoghi, ispezioni o collaudi, dovrà sempre essere assicurato il presidio giornaliero e la disponibilità settimanale nei modi indicati, dei tecnici presso i locali centralizzazione e monitoraggio, e della autovettura con autista.
La ditta dovrà garantire le riparazioni e le apparecchiature nuove installate, a norma di legge vigente. Le eventuali immissioni in manutenzione di impianti ripristinati possono decorrere a scadenza della garanzia, o secondo le necessità operative.
Si dovranno rendere monitorabili dalla Sala Ricezione Allarmi gli impianti che la D.L. reputerà opportuno, secondo la disponibilità dei fondi ed in relazione agli interventi.
Ogni singolo impianto di allarme antifurto manutenuto, revisionato o ripristinato, utilizzante una centrale non telegestibile od in cui sia stata prevista la sostituzione dell’apparecchiatura di teletrasmissione, dovrà essere già programmato per renderlo monitorabile nelle almeno otto segnalazioni seguenti: Inserito/disinserito, allarme, mancanza rete 230V., mancanza 12V, batteria scarica, linea telefonica guasta, sabotaggio, ripristino.
Sono comprese nelle eventuali forniture necessarie, le licenze software di ogni apparecchiatura installata o di work station, le licenze d’uso del Data Base, le licenze d’uso del formato digitale delle planimetrie topografiche, la configurazione degli apparati, l’installazione, l’assistenza sistemistica, la messa in funzione o aggiornamento, le prove ed i collaudi, la fornitura di supporti documentali cartacei ed in formato digitale.
Tutte le prestazioni effettuate dovranno essere documentate, mediante buoni di lavoro datati, firmati dal tecnico e controfirmati e timbrati dall’utente e vistati dal responsabile tecnico e successivamente immesse nel data base della Sala Allarmi e del CED.
c) Il servizio H24 come sopra descritto sarà riconosciuto all'impresa secondo l'elenco prezzi allegato "B" e secondo i turni che saranno stabiliti in accordo con la D.L.
Il canone mensile per un operatore di sala sarà riconosciuto all'impresa secondo l'elenco prezzi allegato "B" Numero d'ordine Vedi la voce 10Man.
Il costo per un operatore di Sala Allarmi è già comprensivo dell’utile dell'Impresa e spese generali ed è soggetto al ribasso d'asta.
Il canone mensile per il tecnico di presidio per il "Polo Roma Centro”, sarà riconosciuto all'impresa secondo l'elenco prezzi allegato "B" Numero d'ordine Vedi le voci 11Man e 11Man bis.
Il costo mensile per il tecnico di presidio per il "Polo Roma Centro”,é già comprensivo dell’utile dell'Impresa e spese generali ed é soggetto al ribasso d'asta.
d) Entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori, l'impresa dovrà collegare l'Ufficio D.L. in rete con la Sala di Controllo per l'elaborazione dati e in sola ricezione e con possibilità di visione di mappe, schede, elenchi, etc, nonché l'apposito diario/registro di cantiere in cui sono riportati giornalmente, i dati relativi alle presenze giornaliere ed i nominativi dei tecnici presenti nei vari cantieri dei siti, nonché gli interventi eseguiti presso gli impianti manutenzione ordinaria, straordinaria o ripristini, per il controllo del cronoprogramma di esecuzione lavori e di tutti gli operatori della Sala Allarmi. Inoltre l’impresa dovrà portare direttamente o tramite la sala controllo n.2 "due" linee ADSL e/o fibra almeno da 10 mega in download e 256K in upload di cui una con IP statico a proprie spese senza nulla a pretendere dalla amministrazione comunale per tutta la durata dell'appalto.
Il responsabile di Sala dovrà tenere appositi registri anche per: tutte le chiamate di intervento in entrata alla Sala Allarmi con data e orario, tipo di intervento richiesto, (allarme furtro, sabotagio, mancanza rete, mancanza
batteria, guasto comunicazione, mancato segnale di sopravvivenza) nome e cognome dell'operatore in stampatello e la propria firma come già sopra descritto.
Il Direttore dei Lavori dell'Impresa (tecnico) acquisisce tutti i dati relativi alle visite di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, relative agli impianti, di natura tecnica, aggiornamenti, utilizzi, ripristini ecc., tutti i rapportini e/o buoni di lavoro ordinaria e straordinaria.
Apparecchiature di scorta: L'Impresa a suo esclusivo carico e senza nulla a pretendere dalla amministrazione comunale dovrà fornire in un apposito locale che sarà individuato nel Dip.to S.I.M.U. dove verranno riposte le apparecchiature di scorta fornite secondo l'allegato "M".
3) RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI
Tale attività dovrà essere espletata ogni qual volta si presenti l’immediata necessità di un intervento tecnico per l’eliminazione delle irregolarità e delle deficienze dell’impianto, rilevate dalle segnalazioni anomale presso Sala Ricezione Allarmi del Dipartimento S.I.M.U., da malfunzionamenti sul campo o di chiamata diretta dei Funzionari della Direzione Lavori.
In particolare la suddetta voce coprirà le seguenti attività:
a) Riparazione di danni apportati da terzi o da cause non imputabili a difetti di manutenzione o negligenza negli interventi da parte dell’impresa contraente.
b) Ordini della D.L. concernenti il rinnovamento di impianti, di loro parti e l’adozione di modifiche in seguito a sopravvenute esigenze di lavoro o per l’impiego di tecniche più progredite ed adeguamento alle normative vigenti.
Per il materiale installato a seguito degli interventi di cui ai punti a) e b) sarà corrisposto il prezzo previsto dal Tariffario (allegato B) al presente schema di accordo quadro di cui diventa parte integrante ed esclusivamente previa autorizzazione della D.L. a mezzo Ordinativo.
Non saranno comunque retribuite, per tale attività, le ore di manodopera utilizzata durante il normale orario di lavoro.
La ditta nulla potrà pretendere per materiali e/o apparecchiature installate senza che la D.L. abbia emesso il relativo ordinativo di Lavoro o dato il relativo Nulla Osta all’intervento.
c) Ordini della D.L. concernenti il collegamento al Centro di controllo di nuovi impianti e relativa programmazione dei Personal Computer di gestione comprendente :
* l’assegnazione dei codici delle periferiche sia video che allarmi;
* assegnazione delle zone di allarme dei siti periferici;
* associazione delle zone di allarme alle planimetrie;
* programmazione dei mezzi di trasmissione in periferia.
Si specifica che i nuovi impianti potranno essere collegati al Centro di Monitoraggio esclusivamente a seguito di ordine di servizio emesso della D.L., previa acquisizione della documentazione concernente gli impianti stessi (AS-BUILT – Certificazione).
Il collegamento di cui sopra non implica automaticamente l’inserimento dell’impianto in manutenzione, se non preventivamente preceduto da apposito “Verbale di consegna e inserimento impianto”.
Con l’ordine di servizio vengono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dei Lavori all’appaltatore.
L’ordine di lavori o di servizio deve essere redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall‘appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta accettazione.
L’ordine di servizio non costituisce sede per iscrizioni di eventuali riserve dell’appaltatore.
In caso di urgenza, qualsiasi ordine può essere impartito alla ditta aggiudicataria anche per le vie brevi e/o telefonicamente.
I suddetti lavori non esimono la ditta dagli obblighi derivanti dai normali impegni assunti per la manutenzione nei modi sopra descritti, pertanto dovranno essere eseguiti senza distogliere manodopera dalla attività manutentiva programmata prevista ai punti precedenti.
I lavori comprendono le seguenti prestazioni:
• Fornitura, montaggio e assemblaggio, previo controllo e verifica del corretto funzionamento, delle apparecchiature necessarie: sistema di controllo, sirene, telecamere, sensori, monitor, fari e accessori vari; Le batterie sono da comprendersi nel costo di fornitura di cui al listino allegato (allegato B) al presente schema di accordo quadro delle apparecchiature che ne prevedono l’installazione.
• realizzazione delle canalizzazioni in armonia con la struttura architettonica del sito;
• cablaggio di tutte le connessioni e collegamenti delle linee;
• programmazione dei comandi e degli asservimenti;
• configurazione degli indirizzi relativi ai singoli componenti;
• messa in funzione del sistema, rilascio del certificato di corretta installazione e del certificato di conformità (D.M.37/2008) ;
• redazione delle planimetrie “come costruito” – AS BUILT - in cui si evidenzi: passaggio cavi, scatole di derivazione, posizione delle apparecchiature (su supporto cartaceo ed informatico);
• redazione degli schemi di collegamento nelle scatole di connessione e di tutte le apparecchiature con identificazione del colore e/o della numerazione dei cavi (su supporto cartaceo ed informatico);
• fornitura di tutta la manualistica compresa la programmazione delle centrali e dei trasmettitori video.
• Su richiesta della D.L. la fornitura degli SDK per sviluppo applicazioni.
• corso di istruzione per la gestione del sistema ed assistenza per 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; CHIEDERE AD AGO ????????????????????????????????????????????????????????’
• garanzia integrale di 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
• tutte le prestazioni concernenti l’ottimizzazione degli impianti realizzati con particolare attenzione alla taratura dei motion detector e/o antiterrorismo e telecamere in orario notturno e di tutte le apparecchiature installate presso le strutture di Colle Capitolino di pertinenza dell’appalto di cui all’Allegato A, parte integrante del presente schema di accordo quadro.
A tal fine, la ditta dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto e quale onere incluso nello stesso, su richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori, n.1 (una) unità tecnica per le attività di supporto, sviluppo e coordinamento, nonché per le attività di implementazione e miglioramento del servizio. Tale figura di elevato profilo professionale, specialista software ed hardware, su richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori dovrà collaborare con la stessa per lo studio e la progettazione di soluzioni tecniche e gestionali necessarie per il miglioramento delle attività descritte nel presente capitolato speciale d’appalto.
Gli interventi di cui al presente punto 3) saranno realizzati dall’impresa sulla base delle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.
Le attività di cui ai punti a) e b) dovranno comunque concludersi al più presto secondo i tempi indicati nel rispettivo ordinativo o ordine di servizio.
Per ogni giorno o frazione di giorno di ritardato intervento o sostituzione delle nuove apparecchiature sarà applicata una penalità di cui all’art. 26.
Tra gli oneri e gli obblighi della ditta derivanti dalla manutenzione, rientra anche la fornitura, per gli impianti in cui sia avvenuta modifica od ampliamento, entro 15 giorni dall'esecuzione dei lavori, delle piantine planimetriche dell'ubicazione delle apparecchiature con l'indicazione della suddivisione delle zone dell'impianto e del passaggio cavi, nonché istruzioni d'uso, indicazioni e cablaggi dei collegamenti effettuati per il reperimento dei singoli conduttori, programmazione delle centrali di allarme e periferiche video da consegnare alla Direzione Lavori. Di tali planimetrie e documentazione dovrà essere consegnata copia originale alla D.L. anche su CD Rom o DVD contenente i dati relativi al disegno eseguito in formato dwg, bmp o altro. Non si accetteranno gli impianti sprovvisti della documentazione richiesta comprensiva della Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008. Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà, semestralmente, fornire all’Amministrazione, tutti i back-up dei software ed archivi dei sistemi di gestione centralizzata sia allarmi che immagini pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 26.
Per lavorazioni particolari, ad esempio presso siti in aree archeologiche e/o comunque soggetti a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza Capitolina o altro Ente competente sulla materia, la ditta dovrà mettere a disposizione personale professionalmente qualificato ed abilitato (archeologo, etc) per collaborare con il personale tecnico al fine di adottare le necessarie precauzioni per la tutela dei siti (edifici storici, opere, monumenti etc.)
La società appaltatrice, come onere, dovrà effettuare un continuo censimento degli impianti e fornire documentazione aggiornata con eventuali modifiche tramite un software di “Gestione del Patrimonio Impiantistico” allo scopo di rendere la gestione dei siti piu’ efficiente e veloce, migliorando la possibilità di ricerca ed estrapolazione dei dati in archivio.
4) DIVIETO VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO
Nessuna modifica ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento sentito il Direttore dei Lavori, comporta l’obbligo dell’appaltatore di ripristinare le condizioni iniziali a sue spese. Fermo che in nessun caso possano essere vantati compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
ART. 7. OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà piena ed insindacabile di ordinare ad altre ditte eventuali opere di modifiche o di trasformazione degli impianti ed ogni altra opera che, a giudizio esclusivo dello stesso, richieda una particolare tecnica specializzata o sia oggetto di speciali brevetti.
L'Amministrazione ha facoltà, sia di escludere dall'appalto tali opere, sia di farle pagare all'Appaltatore contro fatture vistate dalla Direzione Lavori.
Inoltre l’appaltatore dovrà provvedere al pagamento, per conto della stazione appaltante, di fatture e bollettini postali relativi ad importi dovuti ai gestori di pubblici servizi per eventuali richieste di aumenti di potenza elettrica e/o altri interventi che si rendessero necessari durante il corso dell’appalto, nonché al pagamento degli oneri dovuti agli Organismi di Certificazione Notificati che per qualsiasi esigenza della stazione appaltante saranno interpellati.
L'Amministrazione provvederà a rimborsare l'Appaltatore a fronte di fatture quietanzate vistate dalla D.L. e/o autorizzate dal Responsabile del Procedimento.
L'ammontare di dette fatture, aumentato dell'interesse legale e delle spese postali o bancarie, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture quietanzate.
Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento
d'asta.
L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del
certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.
Il calcolo dell'interesse viene fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni superiori a quindici giorni, trascurando i periodi di minor durata.
ART. 8. RESPONSABILE DELL’ACCORDO
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare a ROMA CAPITALE le generalità del Responsabile dell’accordo e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.
Il “Responsabile dell’accordo” rivestirà l’incarico di rappresentante dell’aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione Lavori di ROMA CAPITALE le azioni tecniche inerenti lo svolgimento.
ART. 9. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEGLI STESSI
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 è responsabilità del Direttore dei Lavori verificare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali che devono corrispondere alle prescrizioni e alle indicazioni tecniche riportate nel presente Schema di accordo quadro ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione delle lavorazioni di ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal presente Schema di accordo quadro. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Qualora per alcuni materiali le prescrizioni tecniche del relativo capitolato speciale d’appalto prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali per alcuni materiali siano indicati nelle prescrizioni tecniche del relativo capitolato speciale d’appalto, l'esecutore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal presente schema di accordo quadro; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
ART. 10. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, in relazione a ciascun eventuale contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del relativo capitolato speciale d’appalto o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Se l'esecutore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l'esecutore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'esecutore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'esecutore, in caso contrario l'esecutore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei singoli eventuali contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'esecutore, né alcuna preclusione in capo a ROMA CAPITALE.
ART. 11. CAUZIONE PROVVISORIA
All’atto della presentazione della documentazione di gara il concorrente dovrà produrre, secondo le indicazioni riportate negli atti di gara ed ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.n. 50/2016 un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo presunto complessivo dell’accordo quadro.
ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di
ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
A norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all’esecutore di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
A norma dell’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.
n. 50/2016, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro.
Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo.
Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro.
In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
Si precisa che, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 13. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
A norma dell’art. 103 comma 7) del D. Lgs. n. 50/2016 l’esecutore è obbligato a stipulare, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 ed in particolare:
- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla stazione appaltante in relazione al singolo contratto applicativo da affidare conseguente al presente accordo quadro;
- una polizza assicurativa, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’accordo con un massimale complessivo pari al valore lordo dell’appalto.
- una polizza assicurativa contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, con massimale pari al 10% dell’ammontare contrattuale.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
In particolare, nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
L’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente accordo quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto applicativo per volontà dell’aggiudicatario.
Per i danni arrecati ai manufatti e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
L’appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale, quale proprietario degli impianti di cui all'art. 5, nonché il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione delle opere.
L’appaltatore, tra l’altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l'Amministrazione di Roma Capitale e contro il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale medesima comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C., l’appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L’appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare – come senz’altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere all’Amministrazione di Roma Capitale ed al personale della stessa, comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, tutte le spese a questi ultimi addebitate.
Sarà infine obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenza, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché, ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente riportate.
ART. 14. CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO
Su richiesta della direzione lavori, in relazione ad ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, all’esecutore, prima dell’inizio dell’affidamento di ciascun contratto applicativo, potrà essere richiesto un Programma Operativo che, in relazione alle specifiche lavorazioni affidate indichi, ove possibile, ed individui il
programma delle lavorazioni attenendosi alle priorità evidenziate nel programma indicativo della stazione appaltante.
ART. 15. PIANO PER LA SICUREZZA DELL’ACCORDO QUADRO
La stazione appaltante ha predisposto, unitamente alla progettazione esecutiva a base di gara, un Piano di Sicurezza e Coordinamento di carattere generale “quadro” per tutte le lavorazioni afferenti la manutenzione ordinaria preventivabile/programmabile.
L’aggiudicatario, prima della consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro, redige e consegna alla stazione appaltante:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento generale “quadro” in relazione al singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale “quadro”, ovvero del piano di sicurezza e coordinamento generale “quadro” come integrato in relazione al singolo contratto applicativo.
Il piano di sicurezza e di coordinamento generale “quadro”, nonché i singoli piani operativi di sicurezza afferenti i singoli contratti applicativi, ai sensi del D.L. 81/2008, formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi anche se materialmente non allegati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all’affidamento dei singoli eventuali contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 proposte di modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento generale “quadro” loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nella documentazione complessiva afferente la sicurezza.
Una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e dal direttore dei lavori, sarà mantenuta presso il direttore dei lavori per ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
ART. 16. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, per ciascun contratto applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del/i cantiere/i.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'esecutore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'esecutore, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, si intendono pertanto, tra l’altro, ai sensi art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- gli oneri generali e particolari previsti dallo schema di accordo e dal relativo capitolato speciale di appalto.
ART. 17. CONSEGNA DEI LAVORI
Dopo la stipula di ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, il responsabile unico del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
Ai sensi dell’art. 101 comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori afferenti ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, ROMA CAPITALE ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.
ART. 18. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora circostanze speciali impediscano, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti nel/i cantiere/i al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo discrezionalmente valutati, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile unico del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale riferito al singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Ai sensi dell’art. dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro nel termine fissato, può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale per ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro dieci giorni dal suo ricevimento.
L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal relativo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
ART. 19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE
I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, si darà atto, ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.
Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza dell’ultimo contratto applicativo dell’accordo quadro, si darà atto dell’ultimazione medesima mediante “certificato di ultimazione lavori generale”, attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell’accordo quadro.
ART. 20. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Tutti i lavori previsti nell’accordo quadro debbono essere accertati in contraddittorio tra la direzione lavori e l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara.
Tale elenco prezzi è costituito dall’elenco prezzi speciali facente parte integrante della documentazione di gara del presente accordo quadro e, in carenza, dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013.
Le modalità di misurazione, a parte gli incrementi su citati, saranno quelle contenute nelle “AVVERTENZE E NORME PER LA MISURAZIONE” di cui alla Tariffa adottata da ROMA CAPITALE con la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197/2013.
Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'esecutore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma dell’art. 32, comma 2 del
D.P.R. n. 207/2010.
Sarà effettuato il pagamento in acconto ogni 3 (tre) mesi DALLA DATA DI INIZIO DEI LAVORI.
ART. 21. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale contratto applicativo conseguente al presente
accordo quadro, nei limiti del 30% ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.
È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010,nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni:
1) che l’aggiudicatario dell’accordo quadro, in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, abbiano indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario, in sede di contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
Ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016, è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti applicativi in corso conseguenti al presente accordo quadro, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario (quali le mandanti o le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del Regolamento d.P.R. n. 207/2010), dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del/i cantiere/i devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo
contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 22. VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO
Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro, nelle fattispecie previste dall’art. 149 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno valutate con i prezzi di contratto. In carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla direzione lavori d’intesa con il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 32, comma 2) del D.P.R. n. 207/2010.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Qualora, ai sensi dell’articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016, sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia di variante o suppletiva, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell’importo del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto applicativo principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.
Ai sensi dell’articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016 non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante nei singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro, e che non comportino un aumento dell’importo del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Nel caso previsto dal comma 2) dell’articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016 (“presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”) la descrizione fatta dal responsabile unico del procedimento alla stazione appaltante, sulla proposta inoltrata dal direttore lavori, ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
Per le sole ipotesi previste dal comma 2) dell’articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non
dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente al presente accordo quadro, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016.
La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per errori in sede di progettazione.
ART. 23. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Al termine dell’esecuzione del contratto applicativo/accordo quadro, ultimati i lavori eseguiti a regola d’arte, sarà erogato all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, il pagamento del corrispettivo dovuto.
In caso di affidamento di un contratto applicativo di durata superiore ai 6 mesi, su proposta del Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento può emettere certificati di pagamento con periodicità trimestrale.
Il certificato di pagamento della rata di acconto è emesso dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena concluso un contratto applicativo o scaduto il termine sopra indicato.
Il calcolo lordo della manutenzione ordinaria da inserire in contabilità sarà dedotto dall’applicazione dei Canoni di cui all’Allegato “B”).
All’importo sopra determinato sarà aggiunto l’importo lordo dei lavori derivante dagli ordinativi emessi dal Direttore Lavori ed eventuali pagamenti a fatture.
Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà:
- gli ordinativi relativi al servizio di manutenzione ordinaria, ed agli eventuali presidi;
- il rendiconto delle attività eseguite, redatto dall’esecutore;
- tutti i lavori di riparazione e adeguamento precedentemente ordinati dalla Direzione Lavori;
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa esecutrice dei lavori.
Con cadenza trimestrale, per ogni anno di esercizio, saranno emessi acconti valutati sulla base delle quantità di opere realizzate, al netto delle ritenute di legge.
Il calcolo lordo della manutenzione ordinaria da inserire in contabilità sarà dedotto dall’applicazione dei Canoni di cui all’Allegato “B”)..
All’importo sopra determinato sarà aggiunto l’importo lordo dei lavori derivante dagli ordinativi emessi dal Direttore Lavori ed eventuali pagamenti a fatture.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto applicativo stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell’esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in maniera progressiva e parametrica in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’esecutore.
Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’esecutore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento.
Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione” di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Il CIG e il CUP relativi ai contratti applicativi dell’accordo quadro, in conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC, saranno gli stessi dell’accordo quadro medesimo, e verranno confermati di volta in volta dalla stazione appaltante per il singolo contratto applicativo affidato.
Il CIG e il CUP dovranno essere indicati nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
L’esecutore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento, anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
L’esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
L’esecutore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L. n. 136/2010.
ART. 24. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’ESECUTORE
A) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:
1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 9 del Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 18/01/1983 e dal Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni d'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
2) Le spese inerenti alla progettazione delle opere che si rendessero necessarie per adeguare gli impianti alle norme di legge, predisponendo rilievi, accertamenti, disegni, relazioni tecniche e quanto altro occorra per la presentazione della documentazione di rito all'autorità preposta, per l'ottenimento delle relative certificazioni ed eventuali autorizzazioni.
3) Le spese per l'assicurazione contro i rischi per la responsabilità civile verso terzi, derivanti alla ditta nella sua qualità di manutentrice degli impianti oggetto dell'appalto, nonché per la responsabilità civile verso terzi, derivante all'Amministrazione di Roma Capitale in quanto proprietaria degli impianti stessi ed ai funzionari e personale dell'Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegati ed addetti alla Direzione Lavori, con massimali di copertura non inferiori ad € 500.000,00.
La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria Compagnia Assicuratrice che sia di gradimento dell'Amministrazione di Roma Capitale.
A garanzia dell'effettuata iscrizione all'assicurazione, è fatto obbligo alla Ditta di rimettere alla Direzione Lavori, copia autentica originale di detta polizza assicurativa, corredata di una speciale dichiarazione della Società Assicuratrice, dalla quale risulti che nella polizza in questione sono compresi soltanto gli impianti oggetto dell'appalto, e che le coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi esplicitate nella polizza, vengono estese all'Amministrazione di Roma Capitale in quanto proprietaria degli impianti e al personale dell'Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegato ed addetto alla Direzione Lavori.
4) Far si che un suo rappresentante qualificato si presenti, ogni qualvolta richiesto, presso l'Ufficio dirigente per ricevere ordini, comunicazioni o per riferire sull'andamento dei lavori in corso;
5) Le spese per la custodia, in locali o spazi adatti per deposito di qualsiasi materiale secondo quanto sarà ordinato dalla Direzione dei Lavori, nonché le spese per il tempestivo allontanamento ed il conseguente trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di risulta ivi compresi eventuali detriti e calcinacci derivanti da interventi di rinnovamento o adeguamento di impianti, che rimarranno di proprietà dell'impresa, salvo che la Direzione Lavori non ordini il trasporto al magazzino dell'Amministrazione di Roma Capitale di alcuni materiali di cui si preveda il reimpiego, così che i luoghi di lavoro risultino agibili e sgomberi da materiali di risulta, detriti ed attrezzature.
6) La spesa per la custodia dei propri materiali, mezzi ed attrezzi di lavoro, esonerando l'Amministrazione di Roma Capitale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti.
7) La Ditta aggiudicataria è obbligata a far pervenire tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni dalla data della consegna dell'appalto, l'organigramma nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti, da cui risultino le qualifiche e gli estremi del certificato di abilitazione.
Ogni eventuale cambiamento o modifica dell'organigramma dovrà essere comunicato per iscritto alla Direzione Lavori.
In deroga al Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 18/01/1983 e al Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000, nulla è dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo per eventuali maggiori costi delle mercedi dipendenti dalla lontananza del cantiere dalla città.
La Ditta dovrà inoltre, senza alcun compenso, porsi a disposizione dell'Ufficio, ad ogni richiesta, per coadiuvarlo in verifiche, misurazioni od altro che si rendesse necessario per la compilazione di preventivi, capitolati ed atti vari nonché per l'espletamento di pratiche quali domande per richieste di certificazioni, o duplicati degli stessi, presso gli uffici competenti.
Inoltre la Direzione dei Lavori, per particolari esigenze, a proprio insindacabile giudizio, potrà ordinare opere oggetto dell'appalto da eseguirsi in edifici ubicati in municipi diversi da quelli indicati nell'oggetto dell'appalto in questione.
Nessun compenso oltre il canone di manutenzione stabilito nel presente Capitolato può essere richiesto dalla Ditta per oli, grassi, stracci, detergenti o quant’altro occorrente, per le verifiche e la pulizia degli impianti.
La Ditta si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti al proprietario degli impianti dall'applicazione della normativa di riferimento, sollevando sin d'ora l'Amministrazione di Roma Capitale in quanto proprietaria degli impianti ed i funzionari e personale dell'Amministrazione di Roma Capitale stessa, comunque impiegati ed addetti alla Direzione Lavori, da ogni onere o gravame che potrebbero ad essi derivare dall'applicazione o non applicazione di dette norme.
8) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori.
9) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
10) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
11) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
12) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o quant’altro necessario.
13) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà
14) limitrofe alle zone dei lavori.
15) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
16) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. e dal Piano operativo dell’impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
17) L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi.
18) Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Capitolino e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
19) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici - amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall’A.C. e del Piano Operativo dell’Impresa.
20) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature.
21) Gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione di Roma Capitale, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo. L'importo di tale parcella sarà detratto dalle competenze dell'Appaltatore in sede di redazione del certificato di pagamento della rata di acconto immediatamente successiva alla avvenuta presentazione del certificato di collaudo statico.
22) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta.
23) L'obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente ed in esecuzione della deliberazione C.C. 27.4.95 n. 85 con eventuale allegato.
24) L’esecuzione, secondo le disposizioni dell’appaltante, di relazioni tecniche corredate da planimetria del locale macchinario7tecnico e del sito, “ante-operam” e “post-operam” e fotografie dell’impianto per l’adeguamento alle norme di legge, tutto elaborato su supporto digitale/magnetico da consegnare alla D.L.
25) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc.
26) Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.
27) Per manufatti edilizi, realizzati nel corso dell'appalto, dovranno inoltre essere fornite le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite.
28) Le planimetrie catastali dovranno essere redatte su fogli tipo "BRESFOIL", gli altri elaborati su carta lucida, il tutto anche su supporto digitale.
29) Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, nel numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità.
30) Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.
31) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere, che dovranno essere riconsegnate nello stato
ante - operam.
32) Gli oneri necessari per mettere a disposizione, per cinque giorni la settimana dalle ore otto alle ore diciotto, un autista alle dipendenze dell’appaltatore stesso in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) per il trasporto di persone, ed una propria autovettura a 4 sportelli, rispondente alle più recenti normative antinquinamento vigenti al fine di evitare il mancato utilizzo dell’autovettura in occasione di limitazione/blocco, anche parziale, del traffico, e dotata di permesso di accesso alla ZTL; l’appaltatore è tenuto, alla consegna dell’appalto, a comunicare per iscritto alla D.L. il nominativo del conducente e la targa dell’autovettura nonché tutti i documenti assicurativi, libretto di circolazione e patente del conducente. Detta autovettura è messa a disposizione per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti i lavori stessi per tutta la durata dell’appalto secondo le modalità stabilite dall’art. 69 del Capitolato Generale del Comune di Roma. L’Amministrazione si riserva la facoltà della verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa.
33) Gli oneri di fornitura dei carburanti e quant’altro necessario a dare la autovettura in perfetta efficienza di marcia.
34) Sono comprese tutte le spese, anche assicurative (RCT auto comprensiva di copertura assicurativa per le persone trasportate e con massimale unico pari ad €. 5.000.000,00) relative al servizio riguardante la messa a
disposizione dell’automezzo il quale sarà reso in favore dell’Amministrazione ed a carico dell’appaltatore in base all’orario settimanale stabilito dal presente accordo quadro. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a garantire e manlevare l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra.
35) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le rilevazioni e misurazione dei lavori.
Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:
36) Le spese relative al rilascio delle certificazione di agibilità per gli interventi effettuati sugli impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 del D.M. 37/08 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 dello stesso Decreto.
37) La fornitura di tecnici per l’assistenza, in sede di consegna, per l’avvio degli impianti.
38) Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell’appalto, alla fornitura di idonei supporti informatici, sia hardware e software, per la completa gestione dell’appalto, compatibili con quelli in uso nell’Ufficio comunale (con relativa licenza d’uso), ivi inclusi materiali di consumo e manutenzione.
39) La fornitura in usufrutto per tutta la durata dell’appalto di n. 2 (due) macchine TIPO Xerox Work center 7435 o equivalenti che siano complete per l’invio e le funzioni di fax, e-mail, scanner, fotocopiatrice con collegamento in rete e compresi tutti i materiali di consumo e/o parti di ricambio compresa n. 3 (tre) risme formato A4 e n.1 (una) risma formato A3 a settimana e/o secondo le necessità.
40) La fornitura, per tutta la durata dell’appalto, di almeno due linee “ADSL in FIBRA” almeno da 20 mega in dawnload ed 1 Mega in upload o superiore per la Sala Controllo e Monitoraggio e tutti gli uffici interessati / D.L.
41) La fornitura in opera, per tutta la durata dell’appalto, di un sistema di amplificazione e di riporto del segnale GSM, GPRS, UMTS, 4G dati e fonia per la Sala Controllo e Monitoraggio o altro impianto similare con le stesse prestazione.
42) Trattandosi di appalto del tipo “misura”, la manutenzione, gli interventi su ordinativi e gli impianti da rinnovare, modificare sono in dipendenza delle richieste e delle singole esigenze che si evidenzieranno durante l’appalto stesso. Per ogni singolo intervento di cui sopra l’impresa appaltatrice dovrà redigere sotto la propria responsabilità e senza alcun onere per l’Amministrazione un apposito singolo progetto esecutivo per ogni tipo di impianto o sito. Ogni intervento di modifica sostanziale o ripristino di particolare rilievo dovrà essere quindi preceduto da apposito progetto esecutivo con tutti gli allegati tecnici ed i calcoli progettuali per l’autonomia di funzionamento e secondo quanto prescritto dalle norme CEI, UNI relative alla tipologia di impianto interessata tra cui disegni, scheda tecnica, schemi e cablaggi in carteceo e su supporto digitale. Tale progetto relativo ad ogni singolo intervento sarà approvato dall’ufficio della D.L.
Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 26
B) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri:
43) Gli oneri relativi all'esecuzione di scavi di indagine per accertare l'ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS. di cui alla precedente lettera A) punto 15 del presente articolo non previsti nel Programma Indicativo e nel Programma Operativo dell’Impresa. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa dell'Impresa nel numero e nell'ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla Direzione Lavori, e saranno compensate con i prezzi di contratto.
44) A completamento di quanto disposto dall'art. 20 (Pagamenti in acconto), l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per l’uso non corretto e comunque ordinate dalla D.L..,e saranno compensate con i prezzi di contratto.
45) Le spese e gli oneri derivanti dagli obblighi dell'Impresa per prestazioni in caso di emergenza.
46) Poiché a norma del dal Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 17/11/1983 e del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000, già richiamato, l’Impresa ha l’obbligo di prestare soccorso in caso di emergenza, l’Impresa stessa all’atto della consegna dei lavori dovrà presentare per iscritto alla D.L. l’elenco dei mezzi d’opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti saranno quelli previsti dal Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 17/11/1983 e dal Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000.
47) Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 26
ART. 25. CONTROLLI DA PARTE DI ROMA CAPITALE
Con periodicità discrezionale, il direttore dei lavori provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione dei lavori tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
- non conformità, per gravità e ripetitività, delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche ed indicazioni della direzione lavori;
- numero delle penali, eventualmente applicate;
- numero degli eventuali infortuni verificatisi;
- numero delle eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’opera.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi del presente schema di accordo quadro.
Le suddette irregolarità, riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita dei lavori ai fini dell’applicazione di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 26. RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo.
La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori nel contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro;
b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all’ultimazione dei lavori. La penale di cui alla lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c)
è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da ROMA CAPITALE a causa dei ritardi.
Al di fuori delle penali sopra indicate per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del responsabile unico del procedimento all’osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente schema di accordo quadro, dei successivi eventuali contratti applicativi, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli “ordini” della direzione lavori, l’esecutore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, sarà passibile, per ogni inadempienza, l’applicazione di una penale pari a Euro 500,00 per ciascuna inadempienza o categoria di inadempienze, che verrà applicata a giudizio della direzione lavori.
Questo, fra l’altro, anche per inadempienze del tipo:
- omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del direttore dei lavori;
- omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità;
- rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal responsabile unico del procedimento;
- fornitura di dati insufficienti od errati;
- vestiario indecoroso del personale operativo;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi dalla direzione lavori o dal responsabile unico del procedimento;
- insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori;
- omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell’andamento dei lavori e degli interventi;
- mancata o ritardata risposta a richieste del responsabile unico del procedimento.
PENALI PER MANCATE PRESTAZIONI
1) Per ogni interruzione del funzionamento degli impianti, non giustificata, verrà applicata alla Ditta una penale di
€ 200,00 per ogni giorno e per ogni impianto.
2) Per ogni mancata segnalazione di interruzione del funzionamento degli impianti verrà applicata una penale di
€ 200,00 per ogni impianto, oltre la sospensione del canone dalla data accertata di fermo dell'impianto stesso.
3) Per ogni mancata visita di manutenzione agli impianti o per visita eseguita da personale non abilitato verrà applicata alla Ditta una penale di € 300,00 per ogni impianto e la sospensione del canone a far data dall'ultima visita accertata sulla scheda posta all'interno del locale macchinario.
4) Per mancato funzionamento dell'impianto di segnalazione d'allarme, del combinatore telefonico, per ogni giorno e per ogni impianto verrà applicata una penale di € 250,00
5) Le ammende comminate dall'art. 50 del Capitolato Generale del Comune di Roma, edizione 1983, per le inosservanze relative a qualsiasi prescrizione contrattuale, si intendono stabilite in una somma variabile, per ciascuna penalità, tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 250,00.
6) Per mancata presentazione nei modi e nei termini dell'organigramma di cui all'art. 24 punto 7) oppure del rapporto scritto per l’intervento di manutenzione, verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni periodo di sette giorni di ritardo o frazioni di esso.
7) Per ritardata restituzione, oltre il decimo giorno dalla ultimazione di ogni singolo lavoro, degli ordinativi di lavoro con l'allegata distinta dei materiali impiegati, verrà applicata la penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.
8) Per indisponibilità dell'autovettura, nei tempi e nei modi previsti all'art. 24 punto 31), verrà applicata una penale di
€ 200,00 per ogni giorno di indisponibilità.
9) Per la mancata prestazione del servizio di pronto intervento oppure di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, verrà applicata una penale di € 300,00 e, ove ne ricorrano i presupposti, la Ditta potrà essere passibile di denuncia, per omissione di soccorso.
L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da ROMA CAPITALE per gli acconti periodici.
L’applicazione della penale non solleva l’esecutore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del relativo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
L’applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà il diritto che si riserva la stazione appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all’esecuzione di tutte le lavorazioni, o di parte di esse, d’ufficio e a tutto carico dell’esecutore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l’esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.
Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo stesso, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente.
ART. 27. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini di giorni due, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 28. DOMICILIO ELETTO
A norma dell’art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto della stipulazione del contratto l'esecutore che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici capitolini, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
L’Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.M. n.145/2000, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai conseguenti contratti applicativi sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del legale rappresentante dell’esecutore medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.
ART. 29. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro sono a carico dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario dell’accordo quadro entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sono anche a carico dell’esecutore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si applicheranno le fattispecie e le modalità previste dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni del singolo contratto applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo, ai sensi dell’art.145, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 il responsabile unico del procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
La risoluzione del contratto di un solo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro determinerà la risoluzione dell’intero accordo e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Al soggetto individuato quale nuovo esecutore potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 37 del presente “schema di accordo quadro” da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, ROMA CAPITALE ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione.
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'esecutore.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell’esecutore rispetto alle previsioni di programma operativo di ciascun contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, il responsabile unico del procedimento
assegna all’esecutore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all’esecutore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con preavviso di venti giorni che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.
Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Clausola risolutiva espressa applicata ai sensi del Protocollo di Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e ROMA CAPITALE sottoscritto in data 31 luglio 2011: in caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo art. 33 si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
ART. 31. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N.
50/2016
Ai sensi dell’art.110 del D. Lgs. n. 50/2016, successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro o alla stipula dei successivi eventuali contratti applicativi in conseguenza del presente accordo quadro (o alla eventuale consegna d’urgenza intervenuta prima della formale stipula dei singoli contratti applicativi), in caso di fallimento dell’esecutore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto di accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i in conseguenza del presente accordo quadro per l’affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario dell’accordo quadro in sede di offerta.
ART. 32. RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO
Ferma restando la facoltà che ROMA CAPITALE si riserva di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto applicativo in funzione dell’accordo quadro, ROMA CAPITALE si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.
Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.
ROMA CAPITALE può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore del singolo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART. 33. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011
Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e ROMA CAPITALE del 21 luglio 2011 ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero delle prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali; le verifiche e le cautele antimafia sono estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali saranno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a ROMA CAPITALE – Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di ROMA CAPITALE comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
ART. 34. CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO
Il conto finale dei lavori dell’intero accordo quadro verrà compilato dal direttore dei lavori, secondo le modalità previste dall’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami dell’esecutore sul conto finale e sulla relazione del responsabile unico del procedimento sul conto finale.
ART. 35. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il Certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro sarà emesso, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro.
Il Certificato di regolare esecuzione sarà redatto ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010.
Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro in conseguenza del presente accordo quadro si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 36. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA
L'impresa appaltatrice in relazione allo schema di accordo quadro, si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 24 giugno 1996 – successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 78 del 9 aprile 2008 - che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.
L'impresa medesima è abilitata a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Nel caso che l'appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.
L'appaltatore e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro ROMA CAPITALE in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'impresa si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata.
L'Impresa, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitata nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuta a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima addebitate.
Qualora l'impresa non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l'impresa vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale.
L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente appalto.
ART. 37. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D.L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto applicativo dell’accordo quadro.
L’esecutore dell’accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le transazioni relative al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di accordo quadro si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art.3, comma8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi eventuali contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all’esecuzione dei singoli contratti applicativi dell’accordo quadro, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre
2010 n.217.
ART. 38. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di contabilità”, ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
ART. 39. COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 98 DEL D. LGS. N. 50/2016
Ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ROMA CAPITALE informa tempestivamente gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione dell’accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio non si applica nel caso degli eventuali contratti applicativi basati sull’accordo quadro di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016.
In ogni caso ROMA CAPITALE comunicherà di ufficio la decisione di non concludere il presente accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 98, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 talune informazioni relative alla conclusione dell’accordo quadro potranno essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
ART. 40. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dallo “schema di accordo quadro”, nonché per i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura
civile.
ART. 41. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE OPERE
Ai sensi dell’art.102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
ART. 42. PRESCRIZIONI TECNICHE
GENERALITA'
Criterio generale è l’esecuzione a regola d'arte, secondo le norme vigenti in materia di impianti di sicurezza antintrusione, antincendio, TV.CC. etc.
Omologazioni secondo le vigenti norme avente marchio IMQ 2° livello e 3° livello per quanto concerne la sensoristica e marchio CE.
Le apparecchiature installate dovranno avere assetto ordinato, stabile, sicuro, definitivo.
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di effettuare in ogni momento, su richiesta della Direzione Lavori, prove tecniche delle apparecchiature proposte e di consegnare relazioni particolareggiate illustranti gli schemi elettrici, a blocchi, topografici e completi della distinta di tutte le apparecchiature installate, manuali d’installazione e d’uso.
Gli impianti di seguito elencati rientrano nelle seguenti tipologie:
- Impianti volumetrici suddivisi per aree differenziate per esigenze di servizio cui ogni singolo sensore è associato ad una zona della centrale per una chiara individuazione dello stesso.
- Nei casi in cui i sistemi di allarme antifurto siano stati integrati con sistemi TV.CC interni le telecamere sono state associate ad ogni singolo sensore in modo tale da avere sul monitor di gestione l’immagine della zona interessata dall’allarme.
- I sistemi TV.CC. da esterno sono dotati di telecamere allarmate tramite sistema Motion detector.
Attraverso la centrale d’allarme è possibile attivare/disattivare il motion detector.
Le Centrali antifurto e/o antincendio a microprocessore, ampliabile, hanno le seguenti caratteristiche:
- pannello di comando di gestione e di programmazione a tastiera per inserimento e disinserimento totale e/o parziale, a codici diversi, dei locali protetti, ubicato sulla consolle, chiara individuazione delle singole zone e di tutte le informazioni relative al completo uso dell'impianto, tramite apposito display LCD, accesso alle funzioni di centrale, tramite codice, possibilità di programmazione oraria per inserimento / disinserimento automatico anche prevedendo ora legale, festività ecc., con stampante (interna o esterna) per la registrazione automatica degli eventi, inserimento e disinserimento automatico e manuale di tutte le zone e possibilità di gestione separata dei sottosistemi, test dei sensori all'inserzione dell'impianto per ogni singolo sensore, possibilità di parzializzazioni, la centrale dovrà essere dotata di apparecchiatura per il caricamento e trasferimento dei dati con protocollo di comunicazione idoneo e compatibile con i sistemi di centralizzazione dell’A.C., la centrale dovrà essere equipaggiata con gruppo di alimentazione che garantisca per minimo 24 ore l'autonomia di tutto l'impianto nel suo complesso in assenza di tensione di rete.
Tutti gli apparati di alimentazione e le linee telefoniche dovranno essere protetti da appositi scaricatori per scariche elettrostatiche, sarà’ onere della ditta, qualora necessario o su disposizione dell’ufficio D.L., provvedere alla istallazione e/o sostituzione degli stessi.
- Le matrici video sono con tecnologia a microprocessore, modulare con selezione delle telecamere sia in manuale che in sequenza ciclica automatica, quad e multiplexer/de multiplexer, con possibilità di regolazione del tempo di permanenza delle immagini, segnalazione luminosa a led della telecamera selezionata o con titolazione a video; gestione funzionamento VDR; gestione remota delle commutazioni video da apposita tastiera (inclusa nella fornitura); gestione completa allarmi.
- I distributori video sono del tipo amplificato, programmabile, in /out in base agli ingressi video; banda passante 10 MHz circa; guadagno regolabile con uscite disaccoppiate.
- La configurazione del sistema di centralizzazione Video permette dì richiamare direttamente dal Centro Operativo dì Sala Ricezione Allarmi del Dipartimento S.I.M.U. specifiche sequenze di immagini, in Quad Vision o in cicliche automatiche o per singola immagine, attraverso comandi inviati dalla tastiera dì gestione, mediante modem o modem-router dì cui dispongono gli apparati .
Detta visualizzazione può essere attivata manualmente dall'operatore del Centro, per particolari esigenze di controllo, nonché automaticamente, per le telecamere interessate dal sistema di sicurezza integrato installato presso i siti periferici, permettendo nel contempo la videoregistrazione automatica digitale delle immagini pervenute.
- Tutti i suddetti ricevitori installati, sono collegati in rete tra loro mediante uno specifico switch di interconnessione, a cui potrà essere collegato inoltre un PC_Server “dedicato”, opportunamente implementato con Software gestionale ed attraverso postazioni Client, dalle quali sarà possibile gestire completamente il sistema consentendo di collegarsi ai siti periferici e richiamare le immagini per singolo sito collegato.
I lavori comprendono le seguenti prestazioni:
• Fornitura, montaggio e assemblaggio, previo controllo e verifica del corretto funzionamento, delle apparecchiature necessarie: sistema di controllo, sirene, telecamere, sensori, monitor, fari e accessori vari; Le batterie sono da comprendersi nel costo di fornitura di cui al listino allegato (Allegato B) al presente schema di
accordo quadro delle apparecchiature che ne prevedono l’installazione.
• realizzazione delle canalizzazioni in armonia con la struttura architettonica del sito;
• cablaggio di tutte le connessioni e collegamenti delle linee;
• programmazione dei comandi e degli asservimenti;
• configurazione degli indirizzi relativi ai singoli componenti;
• messa in funzione del sistema, rilascio del certificato di corretta installazione e del certificato di conformità (D.M.37/2008) ;
• redazione delle planimetrie “come costruito” – AS BUILT- in cui si evidenzi: passaggio cavi, scatole di derivazione, posizione delle apparecchiature (su supporti cartaceo ed informatico);
• redazione degli schemi di collegamento nelle scatole di connessione e di tutte le apparecchiature con identificazione del colore e/o della numerazione dei cavi (su supporti cartaceo ed informatico);
• fornitura di tutta la manualistica compresa la programmazione delle centrali e dei trasmettitori video.
• Fornitura degli SDK per sviluppo applicazioni.
• corso di istruzione per la gestione del sistema ed assistenza per 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
• garanzia integrale di 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
• tutte le prestazioni concernenti l’ottimizzazione degli impianti realizzati con particolare attenzione alla taratura dei motion detector e telecamere in orario notturno
I lavori dovranno essere condotti con solerzia e con mezzi adeguati:
Agli effetti del controllo delle verifiche agli impianti cui è tenuto l'appaltatore, secondo le prestazioni del presente schema di accordo quadro e della vigente normativa in materia, l'appaltatore stesso dovrà redigere in duplice copia mensilmente un rapporto dove annoterà gli interventi effettuati con la data e le osservazioni sul funzionamento degli impianti. Una copia dovrà essere consegnata alla D.L. entro la prima decade del mese successivo, e l’altra copia dovrà essere conservata sul locale macchina.
L'appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente, ove sono installati gli impianti di videosorveglianza, lavori affidati ad altre ditte anche se alle dipendenze di altri uffici di Roma Capitale.
Qualora i lavori debbano eseguirsi in edifici pubblici o stabilimenti in esercizio, l'appaltatore dovrà uniformarsi agli eventuali regolamenti interni vigenti per questi e dovrà condurre i lavori di sua competenza in modo da non recare disturbo od intralcio al buon funzionamento dei servizi che si svolgono negli edifici stessi.
I lavori necessari per la riattivazione dell'impianto dovranno eseguirsi a piè d'opera, tuttavia l'appaltatore, nei casi in cui si reputi assolutamente indispensabile, potrà essere autorizzato a trasportare in officina e riportare in opera, a totale e suo rischio e spese, le parti da riparare, sentita la Direzione dei Lavori.
L'appaltatore deve far si che un suo incaricato si presenti ogni qualvolta richiesto e se necessario ogni giorno presso la Direzione dei Lavori per ricevere ordini, riferire sull'andamento dei lavori in corso e vistare l'apposito registro delle comunicazioni di servizio etc., e che un adeguato numero di operai e tutto il materiale necessario per i lavori urgenti, possano essere messi prontamente a disposizione della Direzione dei Lavori.
Qualora per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico, anche per deposito materiali, macchinari ed attrezzature, l'impresa ha l'obbligo di esibire agli agenti comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo e dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.
Per l'occupazione di suolo non comunale, l'impresa è obbligata al rispetto dei regolamenti vigenti.
Per l'apertura di cavi su suolo pubblico l'impresa provvederà alla richiesta della licenza di apertura cavi, pagando i relativi diritti amministrativi.
Nella richiesta dovrà essere rappresentato "LAVORI CONTO COMUNE".
I ripristini saranno pertanto a carico dell'Amministrazione di Roma Capitale.
L'impresa è tenuta ad osservare tutti i regolamenti sui cavi stradali, circolazione stradale, di Polizia Urbana etc.
NORME TECNICHE SPECIFICHE PRESCRIZIONI SPECIALI
Sezione 42.01 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE - QUALITA' DEI MATERIALI
Tutte le apparecchiature ed i materiali impiegati dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati ed essere sottoposti al benestare della Direzione Lavori prima della loro installazione.
Ove esistenti nel settore specifico, dovranno essere scelti materiali provvisti di marchi I.M.Q. o marchi ad esso equiparati secondo la normativa C.E.E.
Ogni componente l'impianto dovrà essere provvisto di marchiatura "CE" secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 615 del 12 novembre 1996.
L'approvazione dei materiali proposti non esonera l'impresa dalle responsabilità inerenti a difetti o a cattivo funzionamento delle apparecchiature che potrebbero verificarsi all'atto del collaudo degli impianti e durante l'esercizio degli stessi.
La ditta dovrà sostituire le parti che comunque risultassero difettose e non rispondenti allo scopo.
Inoltre si precisa che l'esecuzione di tutte le opere, nonché i materiali impiegati, devono essere conformi alle normative vigenti di cui alle prescrizioni tecniche generali più appresso riportate ed essere corredati di relativa certificazione di omologazione e di conformità.
Il rinnovamento degli impianti o di loro parti che per vetustà non siano più suscettibili di riparazioni e/o in grado di assicurare normali condizioni di sicurezza, e la realizzazione di modifiche in seguito a sopravvenute diverse condizioni di lavoro o per l'impiego di tecniche più progredite, dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche generali.
Sezione 42.02 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI. - REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI.
Per quanto non è precisato nel Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 18/01/1983 e nel Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 e dal presente schema di accordo quadro, l'Impresa nello svolgimento dell'appalto dovrà rispettare tutte le norme derivanti sia da Leggi, sia da Decreti, Regolamenti, Circolari etc...nonché le norme C.E.I., U.N.I., anche se emanate posteriormente alla stipula del contratto ed in particolare:
♦ dalle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e da Circolari del C.N.R.;
♦ dal Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 615: Attuazione delle direttive CEE relative alla Compatibilità Elettromagnetica;
♦ dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
♦ del D.M 22/01/08 n. 37 "norme sulla sicurezza degli impianti".
♦ dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
♦ dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttiva 2004/17CE e 2004/18/CE – per i soli articoli ancora vigenti nel regime transitorio
♦ Nuovo Capitolato Generale di Appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145;
♦ Legge 741/81 come modificata dal D.P.R. 554/99, Legge 486/97, DPR 252/98;
♦ il presente Schema di accordo quadro;
♦ DPR 222/2003;
♦ gli elaborati di progetto;
♦ Cronoprogramma indicativo dei lavori predisposto dall'Ente Appaltante
♦ Decreto Legislativo 267/2000 T.U. ordinamento Enti Locali;
♦ Dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25.5.1895, n. 350;
♦ Dalla Tariffa dei prezzi Amministrazione Comunale per le opere pubbliche - edizione 2012 –
♦ Tariffa prezzi allegato b) al presente capitolato;
♦ Prezzari D.E.I. edizione 2011.
♦ D.M.37/2008 : Norme sulla sicurezza degli impianti.
♦ Deliberazione 133/2000 “determinazione indirizzi per la redazione dei Capitolati speciali
♦ Il piano operativo della sicurezza
♦ Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI.
♦ Disposizioni VV. F., ASL, ISPESL, ecc
♦ Decreto L.vo 12.11.96 n° 612 di attuazione Direttiva CEE 3.5.89. “Compatibilità Elettromagnetica” modificata ed integrata dalla Dir. CEE 92/31 del 28.4.92 , Dir.93/68 e Dir.93/87
♦ vedi capitolato Vittorio
Inoltre l’impresa è tenuta all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
La ditta si impegna ad eleggere l’Ufficio Comunale come sede per il ricevimento degli ordini di servizio e/o ordinativo e a ritirarli giornalmente; al termine della settimana l’ordine di servizio e/o ordinativi si intende notificato e il mancato ritiro comporta le eventuali penalità e responsabilità connesse ad inconvenienti intervenuti ed a tutte le eventuali azioni di messa in mora.
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization) e, per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.22/1997 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/1999.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché' le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni, del D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991 ed in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n. 151 del 21.1.88 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere.
In particolare:
1) I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari e' vietato salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano.
2) I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
In caso di violazione si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Tutte le normative dovranno essere rispettate anche se emanate posteriormente alla stipula del contratto.
L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti nella legislazione italiana, nonché di tutte quelle norme che potranno essere emanate durante il corso dell'appalto, relativamente alla manutenzione e l'esercizio di ogni tipologia degli impianti oggetto dell'appalto stesso.
A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificamente i seguenti articoli del presente contratto:
Firmato :
L’Appaltatore
Sommario
ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 2
ART. 2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 3
ART. 3. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 4
ART. 4. CONTRATTI APPLICATIVI 5
ART. 5. PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI 5
ART. 6. PRESTAZIONI E FORNITURE 6
ART. 7. OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE
ART. 8. RESPONSABILE DELL’ACCORDO 18
ART. 9. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ED IMPIEGO DEGLI STESSI 18
ART. 10. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE 19
ART. 11. CAUZIONE PROVVISORIA 19
ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA 19
ART. 13. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 20
ART. 14. CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO 21
ART. 15. PIANI PER LA SICUREZZA DELL’ACCORDO QUADRO 22
ART. 16. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI 22
ART. 17. CONSEGNA DEI LAVORI 23
ART. 18. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE 23
ART. 19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE 24
ART. 20. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA 24
ART. 22. VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO 26
ART. 23. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 27
ART. 24. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’ESECUTORE 28
ART. 25. CONTROLLI DA PARTE DI ROMA CAPITALE 32
ART. 26. RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 32
PENALI PER MANCATE PRESTAZIONI 32
ART. 27. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 33
ART. 29. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 34
ART. 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 34
ART. 31. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016 35
ART. 32. RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO 35
ART. 33. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 36
ART. 34. CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO 36
ART. 35. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 36
ART. 36. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 36
ART. 37. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 37
ART. 38. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO 38
ART. 39. COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 98 DEL D. LGS. N. 50/2016 38
ART. 41. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE OPERE 38
ART. 42. PRESCRIZIONI TECNICHE 38
NORME TECNICHE SPECIFICHE PRESCRIZIONI SPECIALI 40
Sezione 42.01 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE - QUALITA' DEI MATERIALI 40