Polizza n. 28840023-PV23
Polizza n. 28840023-PV23
Codice Tariffa IXO115
STORNOHOTEL
/Care4UHotel Transfer
La Sua polizza di assicurazione
Il presente contratto di assicurazione viene concluso con la Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia della società ERGO
Reiseversicherung AG.
ERGO Reiseversicherung AG
Prospetto di sintesi delle prestazioni incluse
SINTESI PACCHETTO ASSICURATIVO Stornohotel Care4You Transfer | ||
GARANZIE | MASSIMALI | FRANCHIGIA/LIMITI |
Annullamento Soggiorno Alberghiero | € 8.000 | 0% in caso di decesso e ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi. |
Interruzione Soggiorno Alberghiero | € 8.000 | 0% in caso di decesso e ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi. |
Rimborso titoli di viaggio | € 1.000 | 0% in caso di decesso e ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi. |
Indennità in caso di : a) ritardato arrivo b) partenza posticipata dovuti a ritardo/cancellazione del viaggio causato dal Vettore | a) € 100/giorno max 3 gg. b) € 100/giorno max 1 gg | Nessuna |
Limite d’età:
Le garanzie della polizza sono disponibili per le persone che, al momento di emissione della polizza, non abbiano compiuto i 90 anni di età (per le persone che raggiungono tale età in xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx mantiene la sua validità).
Validità della polizza:
L’assicurazione è valida esclusivamente per soggiorni nelle strutture ricettive alberghiere in Italia ed Europa identificate nel documento di conferma della prenotazione, per soggiorni della durata massima di 60 giorni.
RIFERIMENTI IMPORTANTI |
Apertura pratiche Denuncia Sinistri x00.00.00.00.00.00 – opzione 3 Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00 Informazioni su sinistri già denunciati x00.00.00.00.00.00 – opzione 4 Lun-Mer-Ven 9,30-12,30 e Mar-Gio 14,30 – 17,30 xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Pola 9 – 00000 XXXXXX
X. Xxx 00000000000 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
Definizioni (Glossario)
Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.
Assicurato: il soggetto indicato nel certificato di assicurazione, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione (si veda anche “Contratto”).
Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri.
Certificato di assicurazione (Polizza): il documento di sintesi comprovante l’acquisto della polizza assicurativa.
stesso viaggio dell’Assicurato. All’interno di un gruppo di tre o più persone non familiari, la definizione di “compagno di viaggio” si applica ad una sola persona.
Compagno di Viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritta allo
Contraente: la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di assicurazione.
Contratto: il contratto di assicurazione, sottoscritto dal Contraente, contenente DIP, DIP aggiuntivo e Condizioni Generali di Assicurazione.
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.
EEA: Area Economica Europea (European Economic Agreement, EEA)
ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Pola 9 – 00000 XXXXXX – P.IVA 05856020960 – Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – Rea 1854153 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS
n. I.00071 - Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 7/9/2005 (comunicaz. IVASS in data 27/9/2007 n. 5832).
Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell’Assicurato.
Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell’Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, xxxxx, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, xxxxxxxx e matrigne dell’Assicurato).
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all’Assicurato.
Guasto meccanico: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione) tali da renderne impossibile per l’assicurato l’utilizzo in condizioni normali
Incidente stradale: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un‘invalidità permanente.
Intermediario: persona o società abilitata alla distribuzione di polizze della Società che propone ed emette le polizze a favore del contraente.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Italia: tutto il territorio nazionale inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia preesistente: patologia che abbia determinato trattamenti medici o ricoveri, diagnosticata antecedentemente alla prenotazione del viaggio Malattia cronica: patologia preesistente all’iscrizione al viaggio, nota all’assicurato, che abbia comportato negli ultimi 12 mesi ricoveri ospedalieri, trattamenti/terapie, indagini diagnostiche che abbiano avuto esito positivo.
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni: i servizi prestati dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all’Assicurato in caso di sinistro.
Pro Rata Temporis: “in proporzione al tempo”, indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.
Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione dell’infezione da Covid19, alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto. È esclusa dalla copertura assicurativa la quarantena che si applica in generale o estensivamente ad una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato.
Set Informativo: l’insieme dei documenti contrattuali, che consiste in DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Polizza.
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Assicurazione Viaggi – Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia.
Titolo di viaggio: il documento di trasporto a/r utilizzato dall’Assicurato per raggiungere la struttura ricettiva prenotata e per la quale è stata emesa la presente assicurazione.
Transazione: il singolo atto di acquisto di un servizio turistico assicurabile a termini di polizza, documentato da apposita ricevuta di pagamento. Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza o domicilio di almeno 50 km.
Condizioni Generali di Assicurazione
Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG.
1. Persone assicurabili
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti nell’Unione Europea, nell’EEA, in Inghiterra ed Irlanda del Nord di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel documento di prenotazione, o quelle facenti parte del gruppo di persone descritto nel documento di viaggio.
Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza.
2. Validità
L’assicurazione è valida esclusivamente per soggiorni in strutture ricettive in Italia ed Unione Europea identificate nel documento di conferma della prenotazione.
3. Decorrenza e durata del contratto
La polizza:
a) deve essere stipulata entro 48 ore dalla prenotazione del soggiorno;
b) deve essere stipulata per l’intero ammontare del soggiorno;
c) è prestata per lo specifico soggiorno indicato nel documento di conferma di prenotazione;
d) ha validità temporale dalla data di emissione e pagamento del premio fino al termine del soggiorno.
4. Premio
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Per l’applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del sinistro.
Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del contraente.
5. Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o delle quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione, visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate
b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
c) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio, autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane).
d) Disturbi psichici in genere, nevrosi, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, nervose o mentali, stati d’ansia, stress o depressione, reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, di un atto di terrorismo, di un incidente aereo).
e) Qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) cronica o preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, ovvero che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della prenotazione del viaggio (escluso il decesso), fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.3 – sezione A e 2.3 – sezione B.
f) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni o altre sostanze non prescritte da un medico, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
g) Xxxxxx intrapresi contro il parere medico e/o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza. Acquisto di protesi dentarie, ortopediche o apparecchi terapeutici
h) Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato, interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e relative complicanze, parto non prematuro, terapie per la cura di sterilità o impotenza.
i) Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle inserite nei Gruppi C e D sotto indicate). Le attività incluse nei Gruppi A e B sotto indicate sono comprese in garanzia purchè non siano configurabili come gare/tornei/allenamenti/prove, non siano svolte a livello professionistico, vengano effettuate all’interno delle linee guida previste e con l’utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate.
Gruppo A: atletica leggera, attività in palestra, cicloturismo, curling, escursioni, trekking, jogging, giochi con la palla, giochi da spiaggia e attività da campeggio, kayak, nuoto, orienteering, paddle surf, pesca, passeggiate con ciaspole, running, guida di segway, snorkeling, trekking sotto 2.000 metri di altitudine e attività con caratteristiche simili.
Gruppo B: mountain bike, tiro a segno, sci, snowboard, sci di fondo, jet ski, motoslitta in qualità di passeggero, slittino e bob se utilizzati all’interno delle aree sciabili, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata indoor, vela, pattinaggio, canoa fluviale entro il 3° grado, ponte tibetano, percorsi 4x4 in qualità di passeggero, sopravvivenza, surf e windsurf, river trekking, trekking tra 2.000 e 4.000 metri di altitudine, slitta trainata da cani, turismo equestre, immersioni e attività subacquee a meno di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato) e attività con caratteristiche simili.
Gruppo C: atletica pesante, canyoning, equitazione, arrampicata sportiva, immersioni e attività subacquee a più di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato), canoa fluviale oltre il 3° grado, arrampicata sportiva, scherma, speleologia a meno di 150 metri di profondità, sci nautico, escursioni su vie ferrate, sci acrobatico ed estremo, sci fuoripista, sci alpinismo, bob, sci freestyle, salti dal trampolino, fly surf, hydrobob, hydrospeed, kitesurfing, canoa, quad, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), discesa in corda doppia, salti nel vuoto (bungee jumping) e attività con caratteristiche simili.
Gruppo D: attività sviluppate a più di 4.000 metri di altitudine, arti marziali, ascensioni o percorsi aeronautici, , slittino e bob se utilizzati al di fuori delle aree sciabili e sulle apposite piste, boxe, gare di velocità o resistenza, football americano, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, sport di wrestling, sport motociclistici, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate singolarmente e oltre al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata classica, arrampicata su ghiaccio, immersioni in grotta, speleologia oltre 150 metri di profondità, speleologia in voragini vergini, motoscafo, polo, rugby, trial, skeleton, sport aerei in genere (paracadutismo, parapendio, deltaplano), guida di slitte, motoslitte e moto d’acqua.
j) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o dilettantistico o inerenti a partecipazioni a gare.
k) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni, ed uso delle stesse;
l) Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
m) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
n) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
o) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura, terremoti, alluvioni, trombe d’aria, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
p) Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati;
q) Fallimento, insolvenza o stato di crisi del Vettore, dell’agenzia di viaggio, del Tour Operator o di uno dei fornitori dei servizi prenotati;
r) Errori od omissioni in fase di prenotazione
s) Guida di veicoli per i quali è prevista una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso privato;
t) Xxxxxxxx occorsi mentre l’Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
u) Pandemia (dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Annullamento e Interruzione Viaggio relative a infezione da Covid 19 contratta dall’Assicurato o da uno dei familiari espressamente previsti dalle condizioni di polizza.
6. Delimitazioni ed effetti giuridici e Xxxxxxx
a) La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile;
b) La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie;
c) La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
7. Limite di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze ERGO Assicurazione Viaggi o a capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di:
• elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
• prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso (divieto di emissione polizze temporalmente consecutive);
inserire in copertura un viaggio già intrapreso (divieto di emissione polizze mentre si è già in viaggio).
•
8. Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Ufficio Sinistri secondo le modalità previste nelle specifiche Sezioni della presente polizza. Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile.
L’Assicurato si riconosce obbligato come indicato nella Sezione C - Obblighi dell’Assicurato.
9. Diritto di rivalsa
La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
10. Aggravamento /Diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischi o non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Clausola “Zone di Guerra” – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio:
a) viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio pari a w 50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.
b) In caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade.
Clausola Covid19 - La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanz a di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza.
Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.
11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
12. Prescrizione
Ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo.
13 Modifiche dell’assicurazione, clausole o accordi particolari. Forma delle comunicazioni dell’Assicurato
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni che l’Assicurato è tenuto a fare, per essere valide, devono essere inviate con lettera raccomandata A.R. o PEC alla Società.
14. Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato:
a) deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile;
b) si impegna a richiedere l’indennizzo, in via preliminare, agli altri assicuratori, rimanendo inteso che la Società interverrà ad integrazione, se necessario, di quanto pagato dagli altri assicuratori preventivamente escussi.
15. Operatività assicurativa
L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientr ano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.
16. Regime Fiscale
Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
17. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
18. Reclami in merito al contratto (Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione Contatti)
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di respons abilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERGO Assicurazione Viaggi - Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx - Xxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – attn. Ufficio Reclami, E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, fax x00.00.00000000. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Condizioni Particolari di Assicurazione
NOTA BENE: Per le sottoscrizioni entro le 48 ore dalla prenotazione del soggiorno, in fase di emissione del Certificato di assicurazione, la Società accetta l’autodichiarazione da parte del Contraente, salvo poi richiedere in caso di sinistro la documentazione comprovante la data di perfezionamento del contratto e dell’avvenuta prenotazione o pagamento.
SEZIONE A – ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
1. Oggetto dell’assicurazione
A seguito della rinuncia a fruire della prenotazione nella struttura ricettiva , della modifica della prenotazione o del ritardato arrivo in struttura la Società rimborsa, nei limiti previsti alla Tabella dei capitali assicurati più sotto riportata, fatte salve le esclusioni e le limitazioni ed al netto degli scoperti o franchigie indicati in polizza, la caparra o l’eventuale penale prevista dal contratto in caso di annullamento o modifica dello stesso da parte dei partecipanti, pagata dall’Assicurato in base alle Condizioni di Prenotazione e risultante dai documenti di prenotazione e dal regolamento penale comunicato in sede di prenotazione dal fornitore del servizio.
Il sinistro deve essere conseguenza di circostanze involontarie, imprevedibili e non conosciute al momento della sottoscrizione della polizza, che colpiscano direttamente l’Assicurato stesso e siano determinate dalle motivazioni elencate nella tabella seguente (cd. “eventi assicurati”).
Eventi assicurati | |
Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, di un suo familiare, del contitolare dell’attività di impresa o dell’unico Compagno di Viaggio | ‘ |
Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio | ‘ |
Nomina o convocazione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio a Giurato, Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale, notificate all’Assicurato successivamente all’emissione della polizza | ‘ |
Danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza dell’Interessato | ‘ |
Furto dei documenti d’identità necessari all’espatrio dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio (per eventi occorsi nei 5 giorni precedenti la data di partenza) | ‘ |
Impossibilità a raggiungere il luogo di soggiorno, dalla località di residenza, a causa di incidente o guasto al mezzo di trasporto dell’assicurato durante il tragitto | ‘ |
Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato o del familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio. | ‘ |
Malattia o intervento chirurgico salvavita del proprio animale domestico (esclusivamente cane o gatto) regolarmente registrato da parte dell’Assicurato o dell’unico compagno di viaggio. | ‘ |
Provvedimento di isolamento domiciliare dell’Assicurato per quarantena, disposto per ordine del Governo o di una Autorità pubblica, in base al sospetto che l’assicurato sia stato esposto ad infezione da Covid19, che ne impedisca la partecipazione al viaggio prenotato. | ‘ |
Annullamento del soggiorno nella struttura ricettiva dovuto a cancellazione del viaggio di andata da parte del Vettore (aereo, treno, bus, nave), comunicato all’assicurato nelle 24 ore precedenti la data prevista per il check-in in struttura | ‘ |
2 - Operatività e Decorrenza
2.1 - La garanzia decorre dal momento di emissione della polizza ed è valida fino all’utilizzo del primo servizio contrattualmente convenuto o, in ogni caso, al raggiungimento del luogo di soggiorno;
2.2 - La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata emessa
a) a garanzia del costo complessivo del viaggio
b) entro le 48 ore successive alla prenotazione/conferma documentata dei servizi
3 – Capitale assicurato e criteri di liquidazione
3.1 – E’ consentito assicurare prenotazioni del valore massimo di w 8.000 per persona.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del soggiorno (ad esempio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.
3. 2 – Franchigie e scoperti
In sede di liquidazione la Società applica i seguenti scoperti:
• senza scoperto in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni.
• con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti gli altri casi.
3.3 – Estensione malattie preesistenti
A parziale deroga delle “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” delle Condizioni Generali di assicurazione, si dispone che le prestazioni di cui alla “Sezione A – Annullamento della prenotazione alberghiera” si intendano operanti anche nel caso di riacutizzazione imprevedibile di malattie preesistenti che si verifichino dopo la prenotazione/conferma del viaggio e/o emissione della polizza. Tale estensione avrà valore solo a seguito di presentazione della certificazione rilasciata da un organismo sanitario di Pubblico Soccorso (ospedale, guardia medica, medico di famiglia).
4 - Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non riconosce indennizzi per:
• Qualsiasi causa che abbia determinato la rinuncia al viaggio, verificatasi anteriormente al momento della prenotazione alberghiera e/o al momento della sottoscrizione della polizza, o della quale si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione;
• Patologie della gravidanza, se la gravidanza è insorta prima della data di prenotazione del viaggio o locazione;
• Licenziamento per “giusta causa”;
• Furto dei documenti necessari all’espatrio, se avvenuto oltre 5 giorni prima della partenza;
• Motivi professionali, salvo quanto disposto all’art. 1 della presente Sezione;
• Decisione dell’assicurato di non viaggiare
• Costi di gestione, di iscrizione o altri oneri vari eventualmente addebitati.
5 – Limitazioni
5.1 - Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento, per i suoi familiari oppure per "uno" solo dei compagni di viaggio;
5.2 - Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.
5.3 – L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio (art. 1914 Cod. Civ). L’eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato all’Assicurato in conseguenza di un ritardo nella comunicazione della rinuncia al viaggio all’Organizzatore o fornitore del servizio prenotato resterà a carico dell’Assicurato stesso.
5.4 – La polizza è valida per una sola richiesta di rimborso, al verificarsi della quale decade. In caso di rinuncia al viaggio di una sola parte degli assicurati, tutte le garanzie di polizza rimangono operative per i restanti Assicurati.
5.5 - In caso di rinuncia al viaggio per malattia o infortunio, è data facoltà ai medici fiduciari della società di effettuare un controllo medico. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro e produrre alla stessa tutta la documentazione relativa al caso specifico, liberando a tale fine dal segreto professionale i Xxxxxx che lo hanno visitato o preso in cura, L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo.
Nel caso in cui il medico fiduciario della Società verifichi che le condizioni della persona la cui condizione medica è all’origine della rinuncia non siano tali da impedire la partecipazione al viaggio da parte dell’Assicurato, o l’Assicurato non consenta alla Società la verifica delle condizioni di salute di tale persona, la Società si riserva il diritto di rifiutare il rimborso o applicare un ulteriore scoperto del 30% da calcolarsi sull’importo indennizzabile.
6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato, al verificarsi dell’evento, è tenuto:
• Ad annullare al più presto la prenotazione presso la struttura alberghiera al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento,
• A notificare il sinistro alla Società entro 48 ore dall’evento, come indicato alla successiva sezione E - Obblighi dell’assicurato
SEZIONE B - INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO ALBERGHIERO
1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società rimborsa, nei limiti previsti alla Tabella dei capitali assicurati qui di seguito indicata, il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio, a seguito dell’interruzione del soggiorno prenotato che sia conseguenza di circostanze involontarie ed imprevedibi li al momento della sottoscrizione della polizza, determinate da:
Eventi assicurati | |
Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, di un suo familiare, del contitolare dell’attività di impresa o dell’unico Compagno di Viaggio | ‘ |
Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio | ‘ |
Nomina o convocazione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio a Giurato, Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale, notificate successivamente all’emissione della polizza | ‘ |
Danni materiali all’abitazione dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza dell’Interessato | ‘ |
Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato o del familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio. | ‘ |
Malattia o intervento chirurgico salvavita del proprio animale domestico (esclusivamente cane o gatto) regolarmente registrato da parte dell’Assicurato o dell’unico compagno di viaggio. | ‘ |
2 – Validità ed operatività della garanzia
2.1 - la Garanzia Interruzione del Viaggio decorre dal giorno successivo alla data di partenza o comunque dall’utilizzo del primo servizio, e termina il giorno del rientro o in ogni caso al rientro al domicilio.
2.2 – E’ consentito assicurare prenotazioni del valore massimo di € 8.000 per persona
2.3 in caso di interruzione del soggiorno a causa di una malattia, il certificato medico dovrà essere emesso entro un giorno lavorativo dalla data di interruzione del soggiorno, presso il domicilio dell'assicurato o direttamente sul luogo in cui si trova l'assicurato.
2.4 – Estensione malattie preesistenti
A parziale deroga delle “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” delle Condizioni Generali di assicurazione, si dispone che le prestazioni di cui alla “Sezione B – Interruzione del soggiorno alberghiero” si intendano operanti anche nel caso di riacutizzazione imprevedibile di malattie preesistenti che si verifichino dopo l’inizio del viaggio. Tale estensione avrà valore solo a seguito di presentazione della certificazione rilasciata da un organismo sanitario di Pubblico Soccorso (ospedale, guardia medica, medico di famiglia).
3 – Criteri di liquidazione
3.1 – La società indennizza l’Assicurato che debba interrompere il soggiorno per uno degli eventi indicati in seguito a condizione che:
- l’evento fosse imprevedibile al momento della prenotazione del soggiorno
- l’interruzione sia determinata da questo evento
- sia oggettivamente impossibile per l’assicurato continuare il soggiorno
3.2 - La società rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito secondo quanto previsto alla Tabella dei Capitali assicurati di cui al precedente art. 2.2 (esclusii titoli di viaggio ed i costi di gestione pratica ed assicurativi) a partire dalla data di rientro. Ai fini del calcolo della quota si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.
La Società indennizza in forma pro rata temporis i giorni di soggiorno con la seguente modalità:
In caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni dell’Assicurato, di un suo familiare, dell’unico Compagno di Viaggio o del contitolare dell’attività di impresa | In forma totale |
In tutti gli altri casi | 90% dell’importo dovuto |
3.3 - La Società procede al rimborso di quanto contrattualmente dovuto a favore dell’assicurato se già pagato, o procede al pagamento diretto della struttura alberghiera qualora l’importo sia dovuto ma non ancora corrisposto, dietro presentazione di regolare estratto conto di penale da parte della struttura stessa.
3.4 – La Società indennizza, in base ai criteri di cui al precedente punto 3.2, l’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica, i suoi familiari oppure (in alternativa) uno solo dei compagni di viaggio.
3.5 Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.
3.6 Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante, oltre che per
l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, oppure per uno solo dei compagni di viaggio, a condizione che anch’essi siano assicurati.
4 - Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie)
La Società non riconosce indennizzi per:
• Qualsiasi causa che abbia determinato l’interruzione del viaggio, verificatasi anteriormente al momento della prenotazione alberghiera e/o al momento della sottoscrizione della polizza, o della quale si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione;
• Atti intenzionali e ogni fatto o circostanza prevedibile, preesistente ed evitabile
• Patologie della gravidanza, se la gravidanza è insorta prima della data di prenotazione del viaggio o locazione;
• Problemi derivanti da vaccinazioni
• Interruzione del viaggio dovuta a motivi medici, se il medico designato dalla società non conferma la necessità del rientro
• Licenziamento per “giusta causa”;
• Motivi professionali, salvo quanto disposto all’art. 1 del presente paragrafo;
• Decisione dell’assicurato di interrompere il viaggio per motivi diversi da quelli indicati al precedente art. 1.
indipendentemente dal fatto
• Interruzione del viaggio a seguitò di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, che tali eventi siano effettivi o minacciati;
• Interruzione del viaggio dovuta a eventi tellurici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, naturali, epidemie, o dal pericolo che tali eventi si manifestino.
• Richieste in mancanza della documentazione in originale dei costi sostenuti
• Incompleta o carente documentazione di viaggio o mancanza dei documenti di identità
• Tasse ed oneri dei servizi prenotati
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie.
5 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato, al verificarsi dell’evento, è tenuto:
• a notificare il sinistro alla Società entro 48 ore dall’interruzione del soggiorno
• a seguire le indicazioni riportate alla successiva sezione E - Obblighi dell’assicurato.
SEZIONE C – RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO
1 - Oggetto dell’assicurazione
A seguito della rinuncia a fruire della prenotazione nella struttura ricettiva per un evento assicurato la Società rimborsa, nei limiti previsti alla Tabella dei capitali assicurati più sotto riportata, fatte salve le esclusioni e le limitazioni ed al netto degli scoperti o franchigie indicati in polizza, la penale (escluse le tasse aeroportuali rimborsabili) addebitata e pagata per la mancata fruizione dei titoli di viaggio andata/ritorno acquistati per raggiungere la struttura ric ettiva prenotata dall’Assicurato in base alle Condizioni di Prenotazione e risultante dai documenti di prenotazione e dal regolamento penale comunicato in sede di prenotazione dal fornitore del servizio.
Il sinistro deve essere conseguenza di circostanze involontarie, imprevedibili e non conosciute al momento della sottoscrizione della polizza, che colpiscano direttamente l’Assicurato stesso e siano determinate dalle motivazioni elencate nella tabella seguente (cd. “eventi assicurati”).
Eventi assicurati | |
Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, di un suo familiare, del contitolare dell’attività di impresa o dell’unico Compagno di Viaggio | ‘ |
Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio | ‘ |
Nomina o convocazione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio a Giurato, Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale, notificate all’Assicurato successivamente all’emissione della polizza | ‘ |
Danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza dell’Interessato | ‘ |
Furto dei documenti d’identità necessari all’espatrio dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio (per eventi occorsi nei 5 giorni precedenti la data di partenza) | ‘ |
Impossibilità a raggiungere il luogo di soggiorno, dalla località di residenza, a causa di incidente o guasto al mezzo di trasporto dell’assicurato durante il tragitto | ‘ |
Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato o del familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio. | ‘ |
Malattia o intervento chirurgico salvavita del proprio animale domestico (esclusivamente cane o gatto) regolarmente registrato da parte dell’Assicurato o dell’unico compagno di viaggio. | ‘ |
Provvedimento di isolamento domiciliare dell’Assicurato per quarantena, disposto per ordine del Governo o di una Autorità pubblica, in base al sospetto che l’assicurato sia stato esposto ad infezione da Covid19, che ne impedisca la partecipazione al viaggio prenotato. | ‘ |
2 - Operatività e Decorrenza
2.1 - La garanzia decorre dal momento di emissione della polizza ed è valida fino all’utilizzo del primo servizio contrattualmente convenuto o, in ogni caso, al raggiungimento del luogo di soggiorno;
2.2 - La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata emessa:
- a garanzia del costo complessivo del trasferimento
- entro le 48 ore successive alla prenotazione/conferma documentata del servizio di trasporto
3 – Capitale assicurato e criteri di liquidazione
3.1 -- È consentito assicurare servizi di trasporto del valore massimo di w 1.000 per persona.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del trasferimento (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.
3.2 -- Franchigie e scoperti
In sede di liquidazione la Società applica i seguenti scoperti:
nessuno scoperto in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni. scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti gli altri casi.
3.3 – Estensione malattie preesistenti
A parziale deroga delle ‘‘Esclusioni comuni a tutte le garanzie’’ delle Condizioni Generali di assicurazione, si dispone che le prestazioni di cui alla ‘‘Sezione A -- Annullamento della prenotazione nella struttura ricettiva’’ si intendano operanti anche nel caso di riacutizzazione imprevedibile di malattie preesistenti che si verifichino dopo la prenotazione/conferma del viaggio e/o emissione della polizza. Tale estensione avrà valore solo a seguito di presentazione della certificazione rilasciata da un organismo sanitario di Pubblico Soccorso (ospedale, guardia medica, medico di famiglia).
4 - Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non riconosce indennizzi per:
• Qualsiasi causa che abbia determinato la rinuncia al viaggio, verificatasi anteriormente al momento della prenotazione nella struttura ricettiva e/o al momento della sottoscrizione della polizza, o della quale si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione;
• Patologie della gravidanza, se la gravidanza è insorta prima della data di prenotazione del viaggio o locazione;
• Licenziamento per ‘‘giusta causa’’;
• Furto dei documenti necessari all’espatrio, se avvenuto oltre 5 giorni prima della partenza;
• Motivi professionali, salvo quanto disposto all’art. 1 della presente Sezione;
• Decisione dell’assicurato di non viaggiare
• Costi di gestione, di iscrizione o altri oneri vari eventualmente addebitati.
5 – Limitazioni
5.1 - Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con al tri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'e vento, per i suoi familiari oppure per "uno" solo dei compagni di viaggio;
5.2 - Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.
5.3 -- L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio (art. 1914 Cod. Civ). L’eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato all’Assicurato in conseguenza di un ritardo nella comunicazione della rinuncia al viaggio all’Organizzatore o fornitore del servizio prenotato resterà a carico dell’Assicurato stesso.
5.4 -- La polizza è valida per una sola richiesta di rimborso, al verificarsi della quale decade. In caso di rinuncia al viaggio di una sola parte degli assicurati, tutte le garanzie di polizza rimangono operative per i restanti Assicurati.
5.5 - In caso di rinuncia al viaggio per malattia o infortunio, è data facoltà ai medici fiduciari della società di effettuare un controllo medico. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro e produrre alla stessa tutta la documentazione relativa al caso specifico, liberando a tale fine dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato o preso in cura,
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo.
Nel caso in cui il medico fiduciario della Società verifichi che le condizioni della persona la cui condizione medica è all’origine della rinuncia non siano tali da impedire la partecipazione al viaggio da parte dell’Assicurato, o l’Assicurato non consenta alla Società la verifica delle condizioni di salute di tale persona, la Società si riserva il diritto di rifiutare il rimborso o applicare un ulteriore scoperto del 30% da calcolarsi sull’importo indennizzabile.
6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato, al verificarsi dell’evento, è tenuto:
• Ad annullare al più presto la prenotazione presso il Vettore al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento.
• A notificare il sinistro alla Società entro 48 ore dall’evento, come indicato alla successiva sezione E - Obblighi dell’assicurato.
SEZIONE D – INDENNITA’ IN CASO DI RITARDATO ARRIVO IN STRUTTURA/PARTENZA DALLA STRUTTURA CAUSATO DAL VETTORE
1 - Oggetto dell’assicurazione
A seguito di:
a) ritardato arrivo alla struttura ricettiva di oltre 12 ore,
b) al termine del soggiorno prenotato, ritardata partenza di oltre 12 ore
dovuti a cause imputabili al Vettore, la Società corrisponde un indennizzo forfettario per :
a) la mancata fruizione del soggiorno presso la struttura prenotata
b) il costo del soggiorno aggiuntivo forzato presso la struttura prenotata per un massimo di 24 ore/€100 persona
Il sinistro deve essere conseguenza di circostanze involontarie, imprevedibili e non conosciute al momento della sottoscrizione della polizza, che colpiscano direttamente l’Assicurato stesso e siano documentate da apposita dichiarazione fornita dal Vettore, che attesti la ragione del disservizio e le ore di ritardo effettivamente verificatesi rispetto al programma di viaggio originario e indicato sul documento di viaggio.
2 - Operatività e Decorrenza
La garanzia decorre dal momento di emissione della polizza ed è valida fino all’utilizzo dei servizi contrattualmente previsti.
3 - Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non riconosce indennizzi per ritardi o cancellazioni non imputabili al Vettore o non adeguatamente documentati dallo xxxxxx.Xx polizza è valida per una sola richiesta di rimborso, al verificarsi della quale decade. 4 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato è tenuto a notificare il sinistro alla Società entro 48 ore dall’evento, come indicato alla successiva sezione E - Obblighi dell’assicurato.
SEZIONE E – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato, al verificarsi dell’evento che causa l’annullamento/interruzione del viaggio, è tenuto:
E.1 - In caso di sinistro Annullamento Viaggio,
• ad annullare al più presto il viaggio prenotato, al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento
• a denunciare il sinistro alla Società entro 48 ore dall’evento contattando il Call Center Sinistri al numero x00 00 0000 0000:
o specificando le circostanze dell’evento, e – se questo è di ordine medico - il recapito ove è reperibile la persona la cui patologia è all’origine della rinuncia;
o indicando il numero della presente polizza;
o fornendo i dati anagrafici, codice fiscale e recapito del destinatario del pagamento.
• a trasmettere, anche successivamente:
o cartella clinica, in caso di rinuncia a seguito di ricovero;
o certificazione del rapporto di parentela esistente fra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia al viaggio;
o copia del contratto di viaggio e/o della conferma di prenotazione del Vettore (con il dettaglio delle voci aggiuntive ed opzionali che compongono il costo sostenuto per la biglietteria);
o copia dell’estratto conto di penale emesso dall’organizzatore del viaggio e/o dal Vettore;
o dati bancari (nome ed indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT in caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se diverso
dall’intestatario della pratica.
E.2 – In caso di sinistro Interruzione del Viaggio, Ritardato arrivo o Ritardata partenza:
- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero x00 00 0000 0000 entro 48 ore dall’interruzione del viaggio
Per entrambe le opzioni sopra descritte:
- All’apertura del sinistro verrà inviata una mail di conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei documenti necessari per la gestione della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte.
- Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – Ufficio Sinistri – Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) entro 20 giorni dalla ricezione del modulo da parte dell’Assicurato
L’Assicurato deve altresì:
• garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti.
• liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Inoltre:
• Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell’Assicurato.
• Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa riferimento alle Condizioni di Polizza.
Privacy
Informativa resa all’Interessato per il Trattamento dei Dati Personali
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ERGO REISEVERSICHERUNG AG, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Xxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx (da qui in avanti anche ERGO Assicurazione Viaggi o la “Compagnia”). Lei può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Quali dati sono trattati
Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all’evento assicurato (il viaggio), alla tariffa e al premio applicato, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, dati relativi alle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti. Tali dati sono forniti direttamente da Lei o provengono da terzi, come nel caso in cui il contratto assicurativo sia automaticamente abbinato al viaggio acquistato.
3. Modalità del trattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ed il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non diffonde dati personali.
4. Finalità e basi giuridiche del trattamento
4.1. Finalità contrattuali
Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno di trattare i Suoi dati personali per acquisire informazioni preliminari al contratto, perfezionare detto contratto nonché, successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri trattamenti di tipo amministrativo e contabile connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali, che comprendono tecniche di comunicazione a distanza quali il customer service telefonico. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.
4.2. Finalità di legge
La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti
delle Autorità legittimate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.
4.3. Finalità che necessitano del Suo consenso
Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell’apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni momento, ci è necessario per:
4.3.1. Trattamento di particolari categorie di dati: per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di liquidazione di sinistri che implichino danni fisici] avremo bisogno del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della eventuale successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno conservate per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una deci sione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.
4.3.2. Trattamenti di marketing: le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e comunicazioni elettroniche come telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social media cui Lei è iscritto. Contatti di tipo promozionale saranno attivati dalla nostra Compagnia solo nel caso di contraente persona fisica che abbia espresso consenso positivo alla relativa tipologia (marketing diretto, marketing da terzi, derivante da profilazione) di attività promozionale.
4.3.2.1. Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo: la compagnia intende trattare i dati personali per inviare comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di analisi di tali dati già in Suo possesso. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la comp agnia di effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l’attività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.2. Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali: la compagnia può cedere i dati personali a società terze che opereranno trattamenti per finalità di marketing di propri prodotti e servizi, in qualità di autonomi titolari del trattamento. L’elenco suddiviso per categoria merceologica di tali soggetti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR per l’interessato, può essere richiesto ai riferimenti sopra riportati. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporterà l’ impossibilità per la compagnia di effettuare tale cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca del consenso o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Ad eccezione dei trattamenti effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.
4.3.2.3. Profilazione: la compagnia attraverso l’elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattament o. Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.4. Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per l a compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.
4.3.2.5. Legittimo interesse: la compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell’invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica.
5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS).
Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
• società del Gruppo;
• fornitori di servizi informatici e telematici;
• società che gestiscono sistemi di pagamento;
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
• fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
• fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
• fornitori di informazioni commerciali;
• fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
• società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
• società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
• società di revisione contabile.
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a:
• società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
• partner commerciali;
Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati.
I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia.
6. Trasferimenti all’estero di dati personali
In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. In mancanza di tali garanzie i trasferimenti sono comunque consentiti nel caso siano necessari all’esecuzione di obblighi contrattuali [art. 49 comma 1 lettera b) del GDPR]. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra.
7. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto (artt. 7 e da 15 a 22 del GDPR), in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell’interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati.