COMUNE DI LOANO (PROVINCIA DI SAVONA)
COMUNE DI LOANO (PROVINCIA DI SAVONA)
OGGETTO: CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO ADIBITO AL GIOCO DEL CALCIO IN VIALE XXXXXX XXXXX DEL COMUNE DI LOANO.
(Oggetto dell'appalto)
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione del complesso sportivo adibito al gioco del calcio sito in Viale Silvio Amico di questo Comune
Il complesso è composto dai seguenti strutture ed impianti:
- campo di calcio “X. Xxxxxx” con manto erboso (107 x 65 mt);
- due campi di calcetto in erba sintetica delle seguenti dimensioni: 1 campo a 7 mt 50 x 30
1 campo a 5 mt 40 x 20
- campo di calcio in terra battuta (80,00x45,00);
- blocco spogliatoio campo principale con annesso bar pizzeria ( non attrezzato in quanto arredi di proprietà del gestore);
- blocco spogliatoio campo attività giovanili e xxxxxxx xxxxxxxx;
- impianti per illuminazione notturna
- tribuna per il pubblico in c.a.
- tribuna per il pubblico prefabbricata
- locale palestra (non attrezzato in quanto arredi di proprietà del gestore)
ART.2
(Finalità della gestione)
La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva ed allo spettacolo sia di natura sportiva che ricreativa, compatibile con la presenza di un pubblico per un'agibilità di 1009 persone, nonché all’utilizzo di tutte le aree annesse.
La gestione, in linea con gli obiettivi del TU Regione Liguria 40 del 2009 e s.m.i. , dovrà essere, altresì, improntata a perseguire obiettivi di coesione sociale tramite diffusione dei valori democratici di cittadinanza e di solidarietà, al fine di fare dello sport il cardine per la prevenzione dell'emarginazione sociale, della dispersione scolastica e per il perseguimento del benessere psico – fisico.
A tal fine il concessionario dovrà impegnarsi a sostenere il Comune di Loano nello svolgimento di tutti i progetti legati a “Loano città dello sport”, che mette al primo piano l'attività sportiva come strumento di crescita e sviluppo della collettività.
L'affidatario si impegna ad ammettere all'utilizzo dell'impianto anche associazioni non affidatarie in ottemperanza al vigente TU 40/2009 Regione Liguria ed a garantire lo svolgimento delle competizioni di campionato dei sodalizi loanesi. E' in tal caso in facoltà del gestore richiedere un canone d'uso nella misura approvata dall'amministrazione comunale salvo le ipotesi di esenzione stabilite dall'amministrazione comunale.
L'aggiudicatario si impegna a consentire la chiusura della stagione sportiva in essere all'atto dell'aggiudicazione le attività programmate nel corso della precedente gestione.
Il concessionario, entro il 31 luglio di ogni anno, deve trasmettere all'amministrazione comunale dettagliato programma della stagione agonistica successiva. Sono escluse dal programma le attività dipendenti da calendari federali ancora in corso di elaborazione alla predetta data.
Il programma dovrà indicare gli orari di apertura dell'impianto e gli orari riservati al pubblico, articolati in modo da assicurare sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e garantirne la migliore fruizione .
E' in facoltà dell'amministrazione richiedere modifiche alla programmazione.
Il concessionario, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette relazione analitica riferita ai dati numerici sull'utilizzo degli impianti, definiti per tipologia di attività svolta, numero di accessi, numero eventi
ART. 3
(Durata dell’affidamento)
Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento degli impianti sportivi, l'amministrazione, ad avvenuta aggiudicazione e a suo insindacabile giudizio, potrà valutare, come di seguito, una maggiore durata del contratto a fronte di un piano di investimenti superiore ad euro 50.000,00 su tre anni di gestione:
- fino ad un massimo 15 anni a fronte di un progetto di investimenti per un importo uguale o superiore a 150.000,00 euro,
- fino ad un massimo di 10 anni a fronte di un piano di investimenti fra i 50.000 e i 150.000 euro.
Il piano degli investimenti proposti dovrà essere validato dall'Ufficio tecnico comunale e la durata della concessione sarà determinata da quest'ultimo in rapporto al piano di ammortamento dell'investimento.
In caso di mancato rispetto della programmazione delle opere, nonostante formale diffida ad adempiere, l'amministrazione avvierà la procedura di revoca così come previsto dal capitolato. Eventuali opere eseguite restano di proprietà della pubblica amministrazione senza che il concessionario possa pretendere alcunché.
ART.4
(Personale impiegato)
Per la gestione dell'impianto sportivo il concessionario utilizzerà personale dipendente, qualificato, o comunque con regolare contratto di lavoro o, eventualmente, propri associati o volontari, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. Tutto il personale dovrà essere in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi. Sono a carico del concessionario tutti i relativi oneri. Il Comune di Loano è, in ogni caso, sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d’opera posti in essere per qualsiasi natura tra il gestore ed i terzi, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 cod. civ.
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.
Art. 5
(Tutela della salute e della sicurezza)
Il concessionario si impegna ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni ottimali di sicurezza e con oneri a suo carico.
In particolare deve porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti e dei soggetti interessati, tutte le azioni necessarie in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro.
Il concessionario si impegna,pertanto, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni previste dal d.lgs. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Per tutta la durata della concessione il concessionario è tenuto alla designazione dei soggetti incaricati della sicurezza e prevenzione incendi e farsi carico del conseguimento degli attestati previsti per legge.
I relativi nominativi e copia dell'attestato dovranno essere comunicati all'ufficio sport, con obbligo di aggiornamento in caso di cambiamenti.
Per il regolare funzionamento dell'impianto il concessionario si impegna a garantire la presenza del seguente personale minimo dedicato (tali ruoli possono essere ricoperti anche da associati):
• un direttore tecnico e referente per l'amministrazione in possesso di diploma ISEF o diploma di laurea in scienze motorie con esperienza almeno triennale con presenza garantita nell'impianto per almeno 20 ore settimanali;
• un custode con garanzia di presenza giornaliera nell'impianto (orario determinato in base alle giornaliere esigenze anche compatibilmente con gli eventi in programma);
• un addetto servizi bar ristorante;
• un addetto alla palestra in possesso di diploma ISEF o diploma di laurea in scienze motorie(tale ruolo può anche essere ricoperto dal direttore tecnico);
Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le disposizioni di cui al dlgs 39 del 2014 (decreto antipedofilia).
Nel caso di organizzazione di iniziative a pagamento (anche su iniziativa del Comune di Loano) è fatto obbligo al gestore di curare il servizio biglietteria con proprio personale.
(Consegna ed uso)
La consegna del complesso sportivo verrà fatta constare da apposito verbale di consistenza da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del Comune ed uno del sodalizio affidatario. Alla scadenza della concessione, il complesso sportivo dovrà essere riconsegnato al comune in buono stato di manutenzione e conservazione.
Al concessionario è riconosciuto il diritto d'uso dei beni immobili e mobili così come rappresentati nel verbale di cui al precedente comma.
L’affidatario assume nei confronti del concedente le seguenti obbligazioni relativamente all’uso:
a) di servirsene per l’uso del gioco del calcio ed attività connesse;
b) di utilizzare l’impianto sportivo disciplinando autonomamente la propria attività sportiva (campionati, coppe amichevoli, allenamenti);
c) di gestire i locali bar pizzeria, palestra e campetti alle condizioni di cui ai successivi articoli
Il terreno di gioco del campo n. 1 ”Ellena” non potrà essere utilizzato per l’attività del settore giovanile fatta eccezione per il campionati regionali e/o interregionali.
Eventuali analoghi tornei giovanili organizzati su iniziativa del concessionario, potranno essere effettuati previo consenso scritto da parte del concedente su richiesta dell'amministrazione comunale.
In ogni caso, e fatta eccezione per i suddetti campionati e tornei, sul predetto campo n. 1 non potrà essere svolta, di norma, attività superiore ad una partita per settimana, per cui gli allenamenti saranno svolti negli altri campi.
(Lavori e modifiche all’impianto)
L’affidatario non potrà apportare alcuna modificazione o trasformazione degli impianti affidati in gestione, senza il preventivo consenso scritto del Comune. In particolare non potrà erigere opere non consentite né variare quelle ammesse.
Eventuali miglioramenti a carattere permanente, debitamente autorizzati, esistenti al momento della riconsegna al Comune concedente, anche se eseguiti dall’affidatario, diverranno per accessione di proprietà del Comune stesso, senza che l’affidatario possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, intendendosi tali migliorie quale elemento compensativo dell'affidamento.
(Custodia)
L’affidatario è costituito custode degli impianti in affidamento ed è quindi responsabile di ogni conseguenza a norma degli artt. 2043,2049 e 2051 del codice civile.
Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero segnalando tempestivamente la problematica all'amministrazione.
Il concessionario avrà cura di verificare che gli accessi alla struttura non superino il numero degli spettatori previsti dal vigente certificato di agibilità.
ART.8
(Pulizia e manutenzione ordinaria)
L’affidatario dovrà provvedere, ai fini di una buona conservazione del complesso sportivo, oggetto della presente concessione, alla custodia, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti dati in concessione, nonché a tutti gli altri oneri ed incombenti inerenti e conseguenti, oltre, beninteso, l’adempimento e l’esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionali gli impianti all’uso cui essi sono destinati.
Per manutenzione ordinaria dell’impianto e relative pertinenze (compreso esercizio bar pizzeria e palestra ) si intende, salvo che guasti e rotture derivino da evidente esecuzione non a regola d’arte degli impianti:
a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
d) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione ed irrigazione esterna, riparazione o sostituzione di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
e) manutenzione degli impianti e dei quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
f) manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e UPS;
g) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
h) verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione area o pali di illuminazione, dei cancelli, di tutte le opere in ferro presenti, riparazione e sostituzione di reti del campo nonché di reti di recinzione;
i) efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
j) riparazione e mantenimento come di seguito specificato delle pavimentazioni delle aree dell’impianto coperto e delle aree esterne sia quelle pavimentate che quelle a verde;
k) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte da gioco, panchine spogliatoi;
l) verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla CPVLPS quando non sono state effettuate modifiche per la manutenzione straordinaria;
m) verifica biennale degli impianti di messa a terra a cura della ASL con pagamento dei relativi oneri
n) verifica e manutenzione impianti termici
Il gestore provvederà altresì all’espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione mediante:
A) su campo gioco con manto erboso:
- tracciatura campo ogni qualvolta si renda necessario con macchina segna campo, utilizzando
polvere di gesso e marmo, irrigazione, riporto di piccole quantità di sabbia del Po stesa uniformemente, semina, taglio erba e concimazione ;
- irrigazione a mezzo impianto automatico con eventuale intervento manuale su superfici in zona ombra o che presentino particolare necessità;
- taglio e raccolta erba con mezzi meccanici in dotazione e trasporto del materiale alla pubblica discarica;
- smontaggio e rimontaggio reti porte. Verniciatura montanti, traverse, porte ogni qualvolta si renda necessario;
- ripristino tappeto erboso con zolle preventivamente coltivate, rullatura campo gioco ad ogni fine utilizzo.
B) sui campi gioco in terra battuta:
- tracciatura campo ogni qualvolta si renda necessario, con macchina segna campo utilizzando polvere di marmo levigatura con stuoino e/o griglia, e riporto materiale arido (sabbia), in piccole quantità, steso uniformemente con mezzi manuali;
- smontaggio e rimontaggio delle reti porte . Verniciatura montanti e traverse porte ogni qual volta si renda necessario;
- eventuale rullatura campo.
C) su campi da calcio in erba sintetica:
- tracciatura campo con materiale idoneo
- verniciatura porte
- sostituzione parti di manto erboso sintetico deteriorato
- pulizia campo
D) su impianti e servizio pubblico:
- pulizia (scopatura) su tutte le tribune (coperte e scoperte) nonché delle scalinate e corridoi di accesso alle stesse;
- disinfezione e scopatura dei locali W.C., locali bar, biglietterie, locali deposito, all’uopo di renderli in ogni momento, perfettamente funzionanti ed utilizzabili per lo scopo ad essi destinato;
- scopatura dei piazzali e corridoi di accesso al centro sportivo (all’interno di zone recintate). E) Su blocchi spogliatoi a servizio atleti:
- accensione e spegnimento impianto di climatizzazione e produzione acqua calda ogni qualvolta richiesto dagli utenti utilizzatori degli impianti;
- pulizia e disinfezione di tutti i locali onde renderli idonei all’uso e perfettamente utilizzabili all’inizio di ogni turno di allenamento e di competizione agonistica;
- piccola manutenzione agli impianti idro-termosanitari (sostituzione di guarnizioni di rubinetti, sturatura W.C., controllo cassette di cacciata e loro eventuale sostituzione , riparazione serratura porta, sostituzione radiatori, ecc.);
- sostituzioni vetri finestre di piccole dimensioni. F) Su strutture in generale:
- controllo dei apertura e chiusura di tutti i cancelli e porte di accesso agli impianti sportivi;
- estirpazioni erbacce in aiuole (interne ed esterne all’impianto sportivo), irrigazione manuale, potatura piante, serchiatura e concimazione terreno destinato ad aiuole e tappeto erboso di coronamento agli impianti;
- pulitura ciclica dei pozzetti caditoie acque bianche e nere con particolare riguardo alla perfetta efficienza delle griglie di raccolta acqua nelle stagioni di maggiore intensità piovosa;
- controllo della vasca di accumulo acqua sorgiva, onde impedire anomalie all’importo di irrigazione automatica;
- manutenzione e recinzione area campi gioco (piccoli interventi su legatura a reti, piccole opere di verniciatura montanti, ecc.);
- sostituzione lampade illuminazione in tutti i locali. G) oneri generali di custodia:
- obbligo di presenza per tutta la durata di utilizzo degli impianti di ogni turno per allenamenti, per partite di campionato e per ogni altra disposizione impartita dall’Amministrazione Comunale;
- accensione e spegnimento luci su campi gioco (in tappeto erboso ed in battuto);
- obbligo di apertura dell’esercizio bar pizzeria, palestra e obbligo gestione campetti
- custodia degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi sono collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall’uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;
- scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi
- richiesta di autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il funzionamento dell’impianto ovvero per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi da parte del gestore;
- tenuta di un registro soci aggiornato;
- tenuta registri corrispettivi e bilanci aggiornati;
- pagamento oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell’impianto e le attività ivi svolte
(Manutenzione straordinaria)
Sono a carico del Comune i lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti, cattiva manutenzione e/o carenze imputabili al gestore, l’eventuale adeguamento degli impianti alle disposizioni di legge, nonché l’eventuale costruzione di nuove opere ed impianti ritenuti necessari dall’Amministrazione medesima. Anche la gestione di tali nuove opere ed impianti si intenderà automaticamente data in affidamento.
L’Amministrazione Comunale può, altresì, prescrivere l’attuazione di lavori manutentivi di spettanza dell’affidatario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell’impianto. A tale fine l’Amministrazione diffida l’affidatario ad eseguire lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l’amministrazione potrà provvedere, scomputando il relativo onere dal contributo di gestione, con riserva, in caso di accertata grave inadempienza, di disporre la revoca dell’affidamento.
L’affidatario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria non ricompresi fra quelli descritti nel presente capitolato, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell’impianto, richiede all’amministrazione comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell’impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.
ART. 10
(Disponibilità al Comune)
L’affidatario si obbliga a lasciare il libero uso degli impianti e delle relative pertinenze al Comune qualora lo stesso, ovvero enti od associazioni da esso patrocinate, intendano svolgere manifestazioni a scopo promozionale e turistico, nell’intesa che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività federali (campionati e tornei debitamente autorizzati). Sarà compito del Comune comunicare almeno trenta giorni prima tale esigenza all’affidatario.
Il concessionario consentirà, inoltre, l’uso gratuito degli impianti alle scuole di ogni ordine e grado del distretto scolastico territoriale.
In tale ipotesi l’affidatario rimane manlevato da danni accertati come conseguenza del predetto temporaneo utilizzo.
ART. 11
(Attività del settore minorile)
L’affidatario in base ai risultati raggiunti dalla scienza pedagogica, nel rispetto dei principi statuari del Comune di Loano e delle finalità di cui all'art. 2, in relazione alle attività gestite nel settore minorile, si obbliga a privilegiare la massima partecipazione e l’attività ludica su quella
strettamente agonistica, evitando comunque discriminazioni ed esclusioni, nonché a favorire, nell'ambito dell'attività di gestione, progetti finalizzati alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica in ottemperanza agli obiettivi dello statuto Comunale, del vigente regolamento e del TU 40/2009 e s.m.i..
ART. 12
(Disponibilità a terzi)
L’utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente concessione da parte di Società, Enti e gruppi amatoriali, ammessi all'uso degli stessi per l’attività del gioco calcio, comporta il riconoscimento a favore dell’affidatario di un compenso forfetizzato a titolo di rimborso spese di gestione, il cui ammontare verrà fissato in apposito tariffario approvato dall'amministrazione comunale. Gli introiti saranno incassati dal concessionario.
L’affidatario, previa acquisizione del parere del concedente, deve consentire l’uso degli impianti ad altre società calcistiche che ne facciano richiesta, per disputare partite di campionato, a domeniche alterne rispetto a quelle impegnate dal gestore.
Oltre all’attività delle squadre di calcio il gestore, nel programmare l’utilizzo degli impianti per lo svolgimento della propria attività, potrà anche ammettere società, gruppi ed associazioni che, segnalate dall’amministrazione, ne facciano richiesta entro il 31 luglio ogni anno per la stagione successiva. E’ data in tal caso facoltà all’affidatario di richiedere ai predetti soggetti e introitare un canone d’uso approvato dall'amministrazione, salvo il caso in cui l'iniziativa venga inserita dall'ente nel proprio calendario istituzionale con la concessione di patrocinio e la conseguente gratuità di utilizzo.
Art. 13
(Gestione campi erba sintetica)
E’ data facoltà alla società sportiva subconcedere la gestione di tale servizio previo nulla osta dell’amministrazione. Le tariffe di affitto dei campi devono essere approvate dall’amministrazione. Il Comune di Loano si riserva l’utilizzo dei predetti campi per n. 15 giorni annui per l’organizzazione di proprie iniziative.
Il contratto con l'eventuale gestore non può essere di durata superiore alla presente convenzione e deve contenere la clausola risolutiva espressa per la quale la risoluzione della convenzione riferita all'impianto comporta l'automatica risoluzione del contratto di gestione dei campi di cui al presente articolo stipulato dall'affidatario con il terzo gestore.
ART. 14
(Pubblicità)
All’affidatario è data facoltà di installare all’interno degli impianti mezzi di divulgazione pubblicitaria, sia visiva che sonora, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia a condizione che tali mezzi non cagionino danni agli impianti.
Al fine di salvaguardare gli aspetti estetici degli impianti, la pubblicità a mezzo di tabelloni e/o striscioni dovrà avvenire con strutture delle stesse dimensioni in altezza e lunghezza, singoli e/o in moduli continui e/o attigui ed è subordinata all’autorizzazione dell’amministrazione.
Non sarà in nessun caso consentita pubblicità sui muri e/o strutture in c.a. e/o acciaio. I proventi derivanti dall’attività pubblicitaria saranno introitati dall’affidatario.
Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali. L’affidatario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta, altresì, a carico dell’affidatario l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.
L’affidatario, su richiesta dei soggetti terzi assegnatari effettuerà la pubblicità dai medesimi richiesta, curando il pagamento di eventuali imposte per la pubblicità. L’affidatario ed i soggetti terzi interessati rispondono in solido per l’assolvimento degli obblighi amministrativi. E’ data facoltà di affidare a terzi l’esercizio della pubblicità commerciale previa autorizzazione
dell’amministrazione comunale. In tale ipotesi i terzi rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto servizio.
ART.15
(Organizzazione di manifestazioni all’interno dell’impianto)
Tutti gli oneri connessi all’organizzazione di eventuali eventi organizzati nell’impianto (concerti, spettacoli ecc.) sono a carico del soggetto organizzatore (affidatario, soggetto terzo, Comune oppure enti ed associazioni da esso patrocinati).
Il soggetto organizzatore dovrà, pertanto, provvedere a proprie spese a regolarizzare tutti i permessi SIAE, ENPALS ed eventuali agibilità richieste dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, nonché la regolarizzazione dei permessi ai sensi dell’art. 68 TULPS.
ART. 16
(Oneri a carico del Concedente) Rapporti economici
Il gestore, per l'utilizzo del compendio, è tenuto ad applicare le tariffe come stabilite dall'amministrazione comunale.
A titolo di corrispettivo per le spese connesse alla gestione ( custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, utenze acqua e tutte le spese dettagliate nel piano economico finanziario approvato dalla Giunta Comunale ed allegato al disciplinare di gara poste a carico del concessionario ) il Comune di Loano corrisponderà all’affidatario medesimo un importo annuo di Euro (base d'asta a ribasso euro 6.900,00 oltre IVA. La quantificazione del corrispettivo tiene conto degli introiti derivanti al gestore dall’esercizio dell’attività di bar pizzeria, della palestra e dei campi in erba sintetica ma anche dell'esigenza di conferire alla struttura finalità sociali così come esplicitato all'art. 2.
Il pagamento della predetta somma verrà corrisposto dal comune al concedente in due rate semestrali ed al fine del riconoscimento del suddetto corrispettivo il concessionario dovrà produrre apposita fattura corredata da rendicontazione quietanzata delle spese sostenute.
Per quanto riguarda le utenze di luce e riscaldamento il Comune di Loano provvederà al pagamento delle stese fino alla concorrenza degli importi indicati nel piano economico finanziario (luce euro 15.653,93 e riscaldamento euro 11.751,29). Eventuali spese che dovessero superare tali importi dovranno essere rimborsati dall'aggiudicatario all'ente che provvederà a presentare opportuno rendiconto entro un mese dalla redazione del bilancio consuntivo.
ART.17
(Oneri a carico dell’affidatario)
Restano a carico esclusivo dell’affidatario tutti gli ulteriori oneri inerenti la gestione e specificamente:
a) spese per il rifornimento idrico;
b) spese per fornitura di gesso, polvere di marmo per il tracciamento dei campi;
c) spese per fornitura sabbia del Po e ricarica materiale inerte;
d) spese sostituzione erba sintetica
e) spese per fornitura di materiali di pulizie e di disinfezione,
f) spese per acquisto di materiali occorrenti per l’ordinaria manutenzione avuto particolare riguardo ai concimi per il manto erboso;
g) spese per ricambi lampade, impianto illuminazione notturna nei campi e dei locali.
h) spese pubblicità ai sensi dell’art 14
i) eventuali spese di cui all’art.15
j) ogni onere inerente la conduzione del bar pizzeria, palestra, campi erba sintetica
Si precisa peraltro che nel caso in cui il rendiconto annuale delle utenze luce e riscaldamento dovessero superare la somma prevista nel piano economico finanziario approvato con
deliberazione di G.C. n° 96 del 12.10.2017 la società sportiva dovrà corrispondere la differenza all'Amministrazione comunale di Loano.
ART.18
(Inagibilità dell’impianto conseguente a lavori)
In qualunque momento il Comune di Loano, con preavviso di 60 giorni consecutivi (salvo i casi di indifferibilità ed urgenza) da notificarsi a mezzo lettera raccomandata AR o pec , potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, gli ampliamenti e le migliorie che riterrà opportuni e necessari in funzione dell'interesse pubblico.
Resta, naturalmente inteso, che i predetti lavori, salvo causa di forza maggiore, dovranno essere eseguiti durante la sosta dei campionati o comunque in periodi concordati con il gestore.
Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l’impianto dovesse essere reso inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti in nessun caso dall’affidatario al Comune.
ART. 19
(Esclusioni)
L’affidatario in relazione all’avvenuto affidamento della gestione oggetto della presente convenzione, non è tenuto al pagamento dei canoni d’uso a favore del Comune in quanto le finalità anche sociali della gestione ed il piano economico finanziario predisposto ed approvato con deliberazione di G.C. N° 96 del 12.10.2017, rendono necessaria la compartecipazione dell'ente al fine di garantire standard di gestione adeguati alle aspettative dell'amministrazione ed ai propri programmi.
ART. 20
(Garanzie assicurative e Responsabilità)
Il Comune di Loano declina ogni responsabilità fatta valere nei suoi confronti da parte di terzi per danni e/o molestie a persone ed a cose, causate e/o derivanti dall'esecuzione del servizio, ivi compresi per i danni verso gli utenti nonché verso terzi.
L’affidatario sarà, infatti, personalmente e direttamente responsabile sia verso terzi sia verso il Comune per ogni e qualsivoglia responsabilità senza riserve ed eccezioni per danni che si dovessero verificare a persone e cose nel corso delle attività da lui programmate. In caso di concessione a terzi la responsabilità deve intendersi in solido con il medesimo.
Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti e mancanze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti. Il concessionario ( e il sub concessionario in caso di sub gestione palestra, bar pizzeria, campi in erba sintetica) prima di dare corso all’esecuzione del contratto, deve produrre copertura assicurativa di euro 1.000.000,00 per RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) per l'attività da svolgere, per l’intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:
- contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell’impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità permanente;
− per responsabilità civile verso terzi, inclusa l’Amministrazione Comunale, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell’attività;
- per l’assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi.
Art.21
(Bar Pizzeria)
Previo nulla osta dell’amministrazione è’ ammessa la conduzione del bar pizzeria anche mediante stipula, a cura dell’affidatario, di contratto di affitto di azienda con soggetto terzo di comprovata fiducia, di seguito chiamato gestore, di durata non superiore al presente affidamento. L'amministrazione, espletati i controlli sul subgestore (durc ed art. 80 dlgs 50 del 2016) , in caso di esito positivo trasmetterà nulla osta alla subgestione.
In tale ipotesi l’affidatario ed il gestore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
L’affidatario dovrà obbligatoriamente inserire nel contratto di affitto di azienda la clausola risolutiva espressa in base al quale la risoluzione dell'affidamento del complesso sportivo comporterà l'automatica risoluzione del contratto di affitto d'azienda
Eventuali sostituzioni di attrezzature e mobili all'interno del bar a causa di guasti/vetustà sono a carico del gestore, che non potrà vantare alcun indennizzo nei confronti dell'amministrazione comunale.
L’utilizzo dei locali destinati a bar pizzeria è subordinato alle seguenti condizioni:
a) L’affidatario dovrà sostenere tutte le spese relative agli arredi ed agli impianti del bar pizzeria ed in caso di sostituzione dei materiali non potrà pretendere alcunché dal Comune di Loano;
b) Il gestore dovrà sostenere le spese di gestione del servizio bar pizzeria, pulizia e custodia e le relative spese di funzionamento, comprese le spese per il personale necessario che dovrà essere in regola sulla base delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro;
c) il gestore si accollerà le spese relative ai consumi (acqua) nonché le spese del telefono per cui provvederà a propria cura e spese alla stipula dei relativi contratti con gli enti erogatori per i contatori dedicati al bar pizzeria;
d) saranno a carico del gestore tutte le spese per le riparazioni straordinarie causate da imperizia, negligenza e cattivo uso;
e) il gestore dovrà essere regolarmente iscritto al REC ed essere in possesso della licenza di esercizio pubblico; detta licenza d’esercizio pubblico è vincolata al locale del bar pizzeria, ragion per cui il rilascio del locale in parola per qualsiasi causa comporterà il deposito e decadenza della licenza; la medesima licenza di esercizio pubblico è altresì vincolata alla concessione degli impianti sportivi di cui alla presente convenzione, quindi la decadenza o la revoca di detta concessione, per qualsiasi causa, comporterà ugualmente il deposito e la decadenza della licenza, nonché la cessazione dell’uso del locale bar pizzeria;resta inteso che anche l’eventuale contratto di affitto di azienda è operante limitatamente al periodo di concessione dell’impianto ed il gestore dovrà pertanto aver cura di inserire nel relativo contratto apposita clausola
f) gli orari di apertura e chiusura del bar saranno fissati dal gestore in accordo con l’affidatario e con l’Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa in vigore ;
g) i prezzi delle consumazioni e delle portate servite nel ristorante dovranno essere esposti in modo visibile e non devono superare quelli di mercato privati degli esercizi pubblici
h) il gestore ha l’esclusiva, salvo diversi accordi con l’affidatario e l’amministrazione comunale, per l’allestimento in tutta l’area di pertinenza degli impianti, idonei punti di ristoro temporaneo;
i) alla scadenza della convenzione l’affidatario, o per esso il gestore, dovrà rendere liberi i locali del bar pizzeria asportando l’arredamento, le attrezzature, le scorte, e quanto altro di loro proprietà.
ART. 22
(Locali Palestra)
La gestione dei locali palestra annessa al blocco spogliatoi il cui eventuale arredo è a carico dell'affidatario può essere effettuata direttamente dall’affidatario o da parte di soggetti terzi pubblici o privati scelti dall’affidatario medesimo e di gradimento dell’amministrazione e previo espresso consenso della medesima. Il contratto con l'eventuale gestore non può essere di durata superiore alla presente convenzione e deve contenere la clausola risolutiva espressa per la quale la risoluzione della convenzione riferita all'impianto comporta l'automatica risoluzione del contratto di gestione della palestra stipulato dall'affidatario con il terzo gestore. L’attività ivi esercitata da eventuali soggetti terzi deve comunque essere svolta nel rispetto della vigente normativa.
ART.23
(Licenza)
L’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie A e B di proprietà del Comune verrà intestata all’affidatario che potrà a sua volta valersi del disposto di cui all’articolo precedente.
Eventuali altre autorizzazioni di monopolio e/o di edicola dovranno parimenti essere intestate all’affidatario.
ART.24
(Inadempienze e penali )
Nel caso di accertata carenza di custodia, pulizia e manutenzione del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, accertato il mancato pagamento delle utenze ovvero dei fornitori, il concedente sospenderà il pagamento del dovuto sino all’adempimento di quelle prescrizioni impartite dall’Ufficio Comunale competente.
Il Comune di Loano si riserva di contestare gli inadempimenti a mezzo di raccomandata/pec. A seguito di due contestazioni scritte, prive di motivate giustificazioni, il Comune di Loano è legittimato ad avviare la revoca della concessione.
A tale riguardo il concedente si riserva il controllo sulla gestione degli impianti a mezzo dei propri funzionari così come dettagliato nel successivo articolo.
L'inadempienza al presente capitolato o comunque agli obblighi contrattuali comporterà l'applicazione di una penale da un minimo dell’1% della compartecipazione economica ad un massimo del 10% a seconda della gravità dell'inadempienza, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la società aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento della compartecipazione , relativo all’intero periodo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
ART. 25
(Controlli dell'amministrazione)
L'amministrazione a mezzo propri funzionari o incaricati autorizzati potrà accedere liberamente all'impianto in qualunque tempo, senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
• l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste dal capitolato e dalla proposta formulata in sede di offerta tecnica
• la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia ed adeguarlo alle prescrizioni di leggi e regolamenti
• le modalità di esecuzione di interventi di manutenzione.
A tale scopo deve essere consegnata copia di tutte le chiavi dell'impianto in due esemplari (una copia sarà a disposizione dell'ufficio patrimonio ed una copia del comando polizia municipale)
A seguito di ispezioni e controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o situazioni di pericolo, l'amministrazione intima al concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti per garantire la sicurezza. Nelle more dell'esecuzione dei lavori e per tutti i casi di emergenza è facoltà dell'amministrazione interdire l'accesso agli utenti senza che il concessionario possa pretendere alcun risarcimento.
ART. 26
(Revoca)
Nel caso in cui il concedente, a mezzo di rapporti scritti proposti dai predetti funzionari, accerti che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e particolari cui la presente concessione è subordinata, oltre ad assumere i provvedimenti di cui all'art. 25 che precede, diffiderà l’affidatario ad eliminare gli inconvenienti relativi e, in caso di recidiva dei fatti contestati o inadempienza agli ordini impartiti per il rispetto della concessione potrà comminare, con apposito provvedimento, la revoca della gestione medesima.
Dichiarata la revoca, l’affidatario non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta ed in tal caso provvederà alla riconsegna integrale dell’impianto al comune in perfetto stato di manutenzione entro il termine che il Comune medesimo avrà indicato. Resta inteso che la riconsegna comprende anche, salvo diversa disposizione impartita dall’amministrazione, i locaxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxtetica. Nell’ipotesi di affitto d’azienda, pertanto, il gestore avrà cura di inserire in contratto la clausola risolutiva espressa collegata alla revoca della gestione da parte dell’amministrazione comunale.
ART. 27
(Controversie)
Qualsiasi eventuale controversia inerente alla presente convenzione, qualora non definita bonariamente, sarà devoluta alla competenza del foro di Savona.
ART. 28
(Spese)
Sono a completo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e dei diritti di segreteria.
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata autenticata con registrazione on line. A carico dell'affidatario è il pagamento delle bollatura forfettaria di € 45,00 oltre le spese di imposta di registro e diritti di segreteria.