CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ZOOBIOMASSA
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ZOOBIOMASSA
Con la presente scrittura privata tra
E.B.S. ETRA Biogas Schiavon s.a.r.l., con sede in 00000 Xxxxxxxxxx (XX) - Xxx xxx Xxxxxxxx, 0, CF e partita IVA n. 04500830288, nel presente atto rappresentata dal sig Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Cittadella (PD) il 22 ottobre 1966 e residente in 00000 Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx 00, da qui in avanti chiamata “EBS”
e
il signor X. X. xxxx a il
quale titolare/legale rappresentante dell’impresa agricola Via
comune con codice allevamento
Partita IVA da qui in avanti chiamato “Allevatore”;
premesso che
a) il presente contratto rientra tra gli strumenti disposti dalla Regione del Veneto per lo sviluppo delle strategie integrate di gestione degli effluenti zootecnici ai fini della tutela delle risorse idriche dall’inquinamento da nitrati di origine agricola e la riduzione dei carichi territoriali di azoto da effluenti di allevamento per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12.12.1991 (c.d. “Direttiva Nitrati”), si ispira alle pattuizioni contenute nel “Contratto- tipo per la fornitura di biomassa” costituente allegato A alla DGR Veneto n 1620 del 9 giugno 2009 e la gestione degli effluenti zootecnici in esecuzione del presente contratto viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dalle DGR Veneto in materia;
b) al fine di contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi della predetta normativa, ETRA
S.p.A. con sede in Bassano del Grappa (VI), ha costituito una società denominata E.B.S. - ETRA Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata (di seguito denominata EBS), che ha presentato alla Regione del Veneto - Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura istanza di autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. avente ad oggetto la costruzione e l’esercizio di un impianto a biogas da 0,999 MWe in Comune di Schiavon (VI) loc. Campogallo (di seguito “Impianto”), alimentato con biomasse di origine vegetale e reflui zootecnici provenienti prevalentemente dalle aziende agricole socie conferenti, realizzando la trasformazione dei prodotti sulla base di un approccio integrato di sistema che si concretizza nella formalizzazione di accordi societari che permettano di migliorare la gestione del ciclo dell’azoto contenuto nell’affluente zootecnico, dal momento della produzione al momento in cui, dopo la trasformazione/valorizzazione ritorna al suolo e richiede sotto il profilo impiantistico investimenti di carattere aziendale e interaziendale;
c) ETRA s.p.a. ha provveduto a sondare in via preliminare la consistenza dell’offerta di reflui zootecnici nel territorio in cui opera, attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse da parte
degli allevatori a conferire i reflui zootecnici effluenti dalle proprie unità produttive in impianti di futura realizzazione, pervenute fra il 2009 e il 2010, a seguito della quale, è stato individuato il sito di Schiavon (VI) loc. Campogallo come adatto all’insediamento dell’Impianto, anche per l’elevata concentrazione nell’area circostante di allevamenti zootecnici (prevalentemente bovini da carne) interessati all’iniziativa, ritenendo congrua la scelta del luogo di realizzazione dell’impianto in rapporto all’ubicazione degli allevatori interessati e alla tipologia di reflui conferibili;
d) ETRA s.p.a. ha dato corso alla gara per la selezione, nell’ambito delle manifestazioni di interesse pervenute, degli allevatori interessati a partecipare in qualità di soci di minoranza alla compagine di EBS deputata a valorizzare gli effluenti zootecnici delle aziende agricole socie, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2 dell’Allegato A alla DGR 2439 del agosto 2007, affinchè conferiscano i reflui zootecnici costituenti il fabbisogno della ZooBiomassa dell’Impianto, fino alla capacità massima di ricevimento dello stesso pari a 25.000 t/anno, mediante “Avviso di formazione di una graduatoria finalizzata alla selezione di allevatori interessati a partecipare, in qualità di soci privati di minoranza, ad una società agricola a responsabilità limitata a cui conferire i propri reflui zootecnici” con relativo Disciplinare Tecnico e, all’esito della gara, ha approvato la relativa graduatoria per l’ingresso in EBS e l’Allevatore è compreso nella graduatoria approvata;
e) L’Allevatore, in conformità all’approvata graduatoria, in data odierna acquista da Etra S.p.A. una quota pari allo 0.1 % del capitale sociale di EBS riservato esclusivamente a soci allevatori, per un importo pari a 100,00 (cento) € e addiviene alla sottoscrizione del presente contratto, riservato esclusivamente ai soci allevatori di EBS e che disciplina il contenuto delle prestazioni accessorie a carico degli stessi;
f) l’Allevatore gestisce professionalmente un’attività di allevamento che rientra nella classificazione delle attività economiche Ateco 2007 (scrivere quale fra i seguenti);
01.41.00 | Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo |
01.42.00 | Allevamento di bovini e bufalini da carne |
01.43.00 | Allevamento di cavalli e altri equini |
01.45.00 | Allevamento di ovini e caprini |
01.46.00 | Allevamento di suini |
01.47.00 | Allevamento di pollame |
01.49.10 | Allevamento di conigli |
g) l’allevamento gestito dall’Allevatore è relativo alle seguenti specie animali:
Specie allevata | N° | Tipologia di stabulazione |
h) l’allevamento dell’Allevatore da cui proviene la ZooBiomassa oggetto del presente Contratto è ubicata in Comune di via codice allevamento
i) la produzione annua di refluo dell’allevamento è la seguente:
a. liquame (DGR del Veneto n. 2495 07/08/06 ART 2_DEFINIZIONI comma 1, lettera d)
) ton /anno al % di sostanza secca circa;
b. letame (DGR del Veneto n. 2495 del 07/08/2006 Art 2 “Definizioni” comma 1, lettera e))
ton/anno al % di sostanza secca circa;
j) le lettiere utilizzate sono le seguenti: (descrivere il tipo e la quantità)
x. Xxxxxx di frumento SI /NO e quantità anno in ton,
x. Xxxxxxx di mais SI /NO e quantità anno in ton,
c. Altro (specificare la tipologia di materiale utilizzato )SI /NO e quantità anno in ton
………………
k) l’Allevatore rende disponibile per l’Impianto le seguenti quantità e tipologie di reflui (d’ora in poi anche “ZooBiomassa”):
a. letame t/anno al % di sostanza secca circa;
b. liquame t/anno al % di sostanza secca circa;
c. liquame densificato: t/anno al % di sostanza secca circa;
l) I volumi di stoccaggio disponibili al momento della stipula del presente atto presso l’allevamento, sono i seguenti: (mc/tonnellate di letame/liquame);
m) è interesse di EBS ricevere la ZooBiomassa di cui al precedente punto k), alle condizioni previste nel presente contratto;
n) ricorrono i criteri, requisiti e le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 185 del D. Lgs. n. 152/06;
o) ricorrono i criteri, requisiti e le condizioni di cui al punto p), comma 1, articolo 183 del D. Lgs. n. 152/06, ossia la ZooBiomassa:
a. è originata da un processo non direttamente destinato alla sua produzione;
b. l’impiego avviene direttamente nel processo di produzione dell’energia elettrica e/o calorica o del biogas;
c. soddisfa i requisiti merceologici e di qualità ambientale a garantire che il suo impiego non darà luogo a emissioni e ad impatti ambientali, qualitativamente e quantitativamente, diversi da quelli autorizzati per l’impianto di valorizzazione delle medesime;
d. non sarà sottoposta a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al precedente punto;
e. ha effettivamente un valore economico di mercato;
Tutto ciò premesso e considerate le premesse parti integranti e sostanziali del presente contratto, tali da costituire un unico inscindibile contesto con le pattuizioni del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue:
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
a) Il presente contratto disciplina il conferimento della ZooBiomassa tra l’Allevatore ed EBS, di cui l’Allevatore è socio con obbligo di prestazioni accessorie, che la acquisisce e ne effettua il trattamento e l’impiego nei modi e con le finalità indicate nelle premesse;
b) Nell’ambito del suddetto rapporto l’Allevatore si impegna a fornire ad EBS la Quantità Base Annua (QBA), come definita al successivo articolo 6, di ZooBiomassa prodotta nel proprio allevamento;
c) La ZooBiomassa oggetto di fornitura nell’ambito del rapporto disciplinato dal presente contratto deve possedere le seguenti caratteristiche:
o Contenuto minimo di sostanza secca pari a:
i. 20% per il letami e i liquami densificati;
ii. 8% per i liquami tal quali (non densificati).
o Contenuto di base composto da lettiere di paglia o altre biomasse vegetali specificate e concordate con esclusione di trucioli x xxxxxxxxx di legno, carta trinciata o altri inerti e deiezione pura.
o La Biomassa fornita non dovrà contenere elementi incombustibili, né plastiche, né metalli pesanti non a norma di legge.
2. CONDIZIONI REALIZZATIVE
a) Il contratto è sottoposto alle condizioni sospensive dell’ottenimento dell’autorizzazione unica da parte dell’Ente competente ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. da parte di EBS per l’Impianto, della realizzazione e del collaudo dello stesso, nonché dell’ottenimento della qualifica IAFR per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva o l’ammissione al regime dei certificati verdi e l’entrata in esercizio dello stesso.
b) EBS farà quanto in suo potere affinché la realizzazione dell’Impianto e il conseguimento delle necessarie autorizzazioni per il suo esercizio si compiano nel tempo più breve possibile.
3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI REALIZZATIVE
a) EBS terrà informato l’Allevatore, a mezzo raccomandata A/R, della data prevista per l’entrata in esercizio dell’Impianto e del regolare avvio dello stesso ed entro 90 giorni dal verificarsi delle predette condizioni sospensive darà avvio al servizio previsto nel presente contratto.
b) Le condizioni sospensive di cui all’articolo 2 che precede devono verificarsi entro il 31/12/ 2012.
4. OBBLIGO DI ESCLUSIVA
L’Allevatore, durante il periodo di validità del presente contratto, è tenuto a fornire la ZooBiomassa nei quantitativi stabiliti dal successivo articolo 6 esclusivamente a EBS.
5. DURATA DEL CONTRATTO
a) Il presente contratto ha durata minima di quindici anni con decorrenza dal primo conferimento di ZooBiomassa.
b) Decorso tale termine il contratto proseguirà a tempo indeterminato, con facoltà di recesso di una delle Parti con preavviso di dodici mesi.
6. DIRITTI E OBBLIGHI DELL’ALLEVATORE
a) L’Allevatore, durante il periodo di validità del presente contratto, s’impegna a fornire la ZooBiomassa di cui alle premesse e all’art. 1, di cui non fa un uso agronomico, in quantità pari a:
• letami t /anno al % di ss;
• liquami tal quali: t/anno al % di ss;
• liquami densificati: t/anno al % di ss.
per un totale di t/a ( t/a di sostanza secca circa), d’ora in poi denominata Quantità Base Annua (QBA).
b) La ZooBiomassa fornita dovrà avere i requisiti chimico-fisici specificati nel precedente articolo 1 e dovrà soddisfare i requisiti di cui alle premesse del presente contratto, per quanto di pertinenza dell’Allevatore.
c) L’Allevatore sottoscrive il presente contratto contestualmente e per l’effetto dell’acquisto di una quota di partecipazione al capitale sociale di EBS con cui acquisisce la qualifica di socio e partecipa ai benefici che discendono dalla partecipazione alla stessa.
d) La QBA, relativamente ai soli effluenti di allevamento, non potrà essere:
• inferiore al quantitativo di effluente zootecnico corrispondente alla quantità di azoto prodotto dall’azienda per il quale l’Allevatore non ha disponibilità sufficiente di terreni – secondo i metodi di calcolo stabiliti dalla disciplina regionale in materia – per poterne effettuare un uso agronomico nel rispetto delle norme vigenti (surplus);
• superiore al quantitativo di effluente zootecnico corrispondente all’azoto prodotto complessivamente dall’azienda per ciascun anno, calcolato secondo i metodi stabiliti dalla disciplina regionale in materia.
e) L’Allevatore, durante il periodo di validità del presente contratto, è tenuto a fornire la ZooBiomassa di cui al punto a) del presente articolo, prodotta dall’azienda a EBS.
f) La ZooBiomassa fornita dovrà avere i requisiti chimico-fisici specificati nel precedente articolo 1.
g) Il corrispettivo della fornitura è convenuto in euro 1,5 (unovirgolacinque) a tonnellata di s.s.. L’importo verrà calcolato per ogni anno di durata del contratto a consuntivo a fine anno, in base alla QBA effettivamente fornita, ed erogato entro gennaio dell’anno successivo.
h) La ZooBiomassa sarà resa disponibile dall’Allevatore in apposite strutture di stoccaggio presso la propria stalla/sito produttivo e, quando non diversamente pattuito, prelevata da EBS e da questa trasferita presso l’Impianto. Il prelievo ed il trasporto della ZooBiomassa dall’allevamento all’Impianto saranno quindi a totale carico di EBS.
i) I prelievi di ZooBiomassa avranno cadenza bi-giornaliera ovvero cadenza diversa stabilita da EBS a seconda dell’esigenza di gestione dell’Impianto. In ogni caso il prelievo dovrà avvenire almeno una volta al mese.
j) L’Allevatore dovrà assicurare la possibilità di stoccare in azienda la ZooBiomassa oggetto del presente contratto, per un periodo di tempo non inferiore ad un periodo di sicurezza (precauzionale) da concordare con EBS e comunque non inferiore a 30 giorni.
k) La QBA fornita annualmente potrà essere ridefinita, nei limiti tecnici della capacità ricettiva dell’Impianto, previo accordo scritto fra le parti, in funzione di modifiche dell’allevamento, di modifiche del numero di capi allevati, della quantità di ZooBiomassa prodotta, dell’introduzione di tecnologie per la riduzione del carico di effluenti zootecnici prodotti dall’allevamento o dell’applicazione di normative sul benessere degli animali e/o sull’utilizzazione degli effluenti zootecnici, nonché in caso di circostanze sopravvenute eccezionali, debitamente documentate, fatto salvo il diritto di EBS di non ricevere il conferimento non previamente concordato.
l) Qualora l’Allevatore cessi l’attività agricola e, pertanto, non produca più ZooBiomassa da fornire a EBS, egli è tenuto a comunicare formalmente a EBS – con raccomandata A/R – la data prevista per il termine dell’attività con un anticipo di almeno 180 giorni. In caso di inosservanza del termine anzidetto, possono tuttavia essere fatte salve eventuali condizioni più favorevoli pattuite con EBS.
m) L’Allevatore è tenuto a comunicare immediatamente a EBS ogni circostanza da cui sia possibile prevedere che diminuisca per il futuro o cessi la produzione di ZooBiomassa.
n) L’Allevatore, durante il periodo di validità del presente contratto, s’impegna altresì a ricevere da EBS, in apposite strutture di stoccaggio presso la propria azienda, diverse da quelle di stoccaggio della ZooBiomassa, una quantità di digestato per uso agronomico corrispondente al 50% dell’N zootecnico escreto contenuto nella ZooBiomassa fornita, sino ad un volume pari alla ZooBiomassa fornita stessa. Il trasporto del digestato dall’Impianto presso le strutture di stoccaggio del digestato dell’Allevatore sarà a carico di EBS e potrà avvenire con cadenza bi-giornaliera ovvero con diversa frequenza, a discrezione di
ETRA Biogas Xxxxxxxx s.a.r.l., e comunque almeno ogni 4 mesi. Il corrispettivo dovuto dall’Allevatore ad EBS per la fornitura di digestato è convenuto in euro 1,5 (unovirgolacinque) a tonnellata di s.s. . L’importo verrà calcolato per ogni anno di durata del contratto a consuntivo a fine anno, in base alla quantità di digestato effettivamente fornita, ed erogato entro gennaio dell’anno successivo, effettuando un conguaglio con quanto dovuto da EBS all’Allevatore per il conferimento della ZooBiomassa e definito al precedente punto g).
o) È facoltà dell’Allevatore chiedere ad EBS ulteriori quantità di digestato oltre quelli stabiliti al precedente punto n), per il quale dovrà essere pagato dall’Allevatore il prezzo di mercato per la quantità fornita. In tal caso le parti concorderanno le quantità e le modalità e i tempi di fornitura.
7. DIRITTI E OBBLIGHI DI EBS ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.
a) EBS si impegna a ritirare dall’Allevatore la Quantità Base Annua indicata nel presente contratto.
b) Il prelievo ed il trasporto avviene a cura di EBS.
c) Il giorno e l’ora del ritiro saranno comunicati di volta in volta da EBS all’Allevatore.
d) EBS può comunicare all’Allevatore la cancellazione ovvero lo spostamento ad altra ora o data del ritiro della ZooBiomassa.
e) Tale comunicazione deve avvenire in forma scritta non oltre le 48 ore che precedono il mancato evento.
f) ETRA dovrà provvedere alla pesa di ciascun automezzo immediatamente prima ed immediatamente dopo il rovesciamento del carico di ZooBiomassa presso l’Impianto. Un duplicato dello scontrino della pesa sarà consegnato all’Allevatore. Il peso risultante dallo scontrino sarà accettato da entrambe le parti come peso effettivo della ZooBiomassa conferita e farà fede come verifica dell’adempimento da parte dell’Allevatore alla fornitura del QBA. L’Allevatore è autorizzato ad assistere alle operazione di pesa.
g) Qualora EBS cessi l’attività, essa non è più tenuta a ritirare la ZooBiomassa dall’Allevatore. A tal fine EBS comunicherà formalmente all’Allevatore – con raccomandata A/R – la data prevista per il termine dell’attività suddetta con un anticipo di almeno 180 giorni. In caso di inosservanza del termine anzidetto, possono tuttavia essere fatte salve eventuali condizioni più favorevoli pattuite con l’Allevatore.
p) EBS conferirà all’Allevatore, in apposite strutture di stoccaggio, diverse da quelle di stoccaggio della ZooBiomassa, presso l’azienda dello stesso, una quantità di digestato per uso agronomico corrispondente al 50% dell’N zootecnico escreto contenuto nella ZooBiomassa fornita, sino ad un volume pari alla ZooBiomassa fornita stessa. Il trasporto del digestato dall’Impianto presso le strutture di stoccaggio del digestato dell’Allevatore sarà a carico di EBS e potrà avvenire con cadenza bi-giornaliera ovvero con diversa frequenza, a discrezione di EBS, e comunque almeno ogni 4 mesi.
8. CONTROLLI SULLA BIOMASSA
a) L’Allevatore garantisce che la ZooBiomassa fornita è di qualità/resa rientrante nei parametri indicati nel Disciplinare Tecnico di cui alla premessa d) ed è conforme a quanto specificato nell’art. 1 del presente contratto.
b) EBS ha la facoltà di eseguire controlli in qualsiasi momento al fine di accertare la conformità della ZooBiomassa fornita agli obblighi assunti dall’Allevatore nel presente contratto e l’accertamento di non conformità costituisce giusta causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Allevatore;
c) Il calcolo del contenuto di umidità presente nella ZooBiomassa espresso come percentuale di acqua contenuta sul peso totale sarà effettuato su almeno due carichi di ZooBiomassa di una stessa partita prelevata dal deposito della stalla e scaricata nell’Impianto. Il test sarà effettuato secondo modalità e standard internazionalmente accettati. Se al controllo EBS riscontrerà un’umidità superiore all’80% nel caso dei letami e liquami densificati ovvero del 92% nel caso dei liquami tal quali, essa provvederà a informarne l’Allevatore in forma scritta con raccomandata A/R, anticipata anche a mezzo fax. L’accertamento della non conformità della ZooBiomassa fornita sotto il profilo dell’eccedenza di umidità a seguito delle verifiche, delle contestazioni e delle comunicazioni di EBS come descritto alla lettera c) per più di 60 (sessanta) giorni di periodo di conferimento, costituirà per EBS giusta causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Allevatore.
9. INADEMPIENZE
a) In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti ed agli obblighi derivanti dal presente contratto, ciascuna Parte, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, con raccomandata A/R, segnala l’irregolarità all’altra Parte, chiedendo la regolarizzazione delle condizioni contrattuali entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore a 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dal presente contratto, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da esecuzione entro il medesimo termine.
b) Nel caso di perdurare del comportamento inadempiente, successivamente alla diffida la Parte danneggiata può risolvere il contratto senza onere alcuno, decorso il termine di cui alla precedente lettera a).
10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
a) Qualora una delle parti subisca un evento rientrante nella nozione di causa di forza maggiore – intendendosi per tale ogni evento che non può essere previsto o rimosso, con l’uso dell’ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti di guerra, sabotaggi, insurrezioni, pubblici disordini, esplosioni, incendi, alluvioni o altre calamità naturali, scioperi, serrate, o altre azioni da parte delle maestranze, azioni o decisioni delle autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche centrali o locali, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell’attività – dovrà tempestivamente darne avviso all’altra Parte, comunicando la natura dell’evento e la sua importanza. L’avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo fax.
b) In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente contratto restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l’impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.
c) Nel caso di sospensione delle prestazioni da parte dell’Allevatore per un periodo superiore complessivamente a 6 (sei) mesi, EBS avrà facoltà di risolvere il presente contratto.
11. CAUSE DI SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Qualora l’Impianto cessi completamente o parzialmente di utilizzare le ZooBiomasse e ciò avvenga a causa di:
a) una chiusura programmata per manutenzione dell’Impianto, con preavviso all’Allevatore di almeno 30 giorni; ovvero
b) una chiusura non programmata, dovuta ad una rottura meccanica o ad un danneggiamento, relativo agli impianti, già verificatosi o imminente, e tali circostanze non integrino l’ipotesi di causa di forza maggiore, ovvero il gestore della rete o l’acquirente dell’energia elettrica sospenda l’accettazione o il pagamento dell’energia,
in tali casi di cui alle predette lett a) e b) EBS ne darà comunicazione, anche telefonica, all’Allevatore. La comunicazione si considera efficace al momento in cui giunge a conoscenza dell’Allevatore, a condizione che venga confermata per iscritto anche a mezzo fax. Dal momento in cui la comunicazione diviene efficace, l’Allevatore ed EBS sono liberati dai reciproci obblighi derivanti dal presente contratto sino alla data comunicata da EBS di ripresa delle attività.
12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R inviata a cura della Parte che intende avvalersene, nei seguenti casi:
➢ insolvenza, fallimento o soggezione o proposizione di altra procedura concorsuale, ovvero sottoposizione a procedure esecutive dell’Allevatore;
➢ insolvenza, fallimento o sottoposizione o proposizione di altra procedura concorsuale ovvero sottoposizione a procedure esecutive di EBS;
➢ mancato ritiro della ZooBiomassa, da parte di EBS nei tempi e con le modalità stabilite per più di 10 volte;
➢ mancato conferimento della ZooBiomassa, da parte dell’Allevatore, nei tempi e con le modalità stabilite;
➢ perdita dell’Allevatore per qualsivoglia ragione della qualità di socio di EBS;
➢ cessazione dell’attività da parte dell’Allevatore o trasferimento dell’allevamento in altra sede determinati da cause non imputabili all’Allevatore nel periodo di cui all’art. 5 lett. a), ovvero senza il preavviso nel periodo di cui all’art. 5 lett. b);
➢ trasferimento a terzi della partecipazione sociale in EBS in violazione delle norme statutarie.
In considerazione dei benefici di cui gode l’Allevatore dalla partecipazione ad EBS, nel caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell’Allevatore che comporti la perdita della qualità di socio in EBS, l’importo dovuto all’Allevatore per la liquidazione della quota si compensa con i danni derivanti ad EBS dall’anticipato scioglimento del contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
13. DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO
EBS potrà recedere dal presente contratto, senza obbligo di indennizzo nei confronti dell’Allevatore, nei seguenti casi:
a) con preavviso di 30 giorni, nel caso di riduzione o cessazione o sospensione superiore ad un mese, per qualsivoglia causa, dell’attività dell’Impianto o di revoca/annullamento della gara per la formazione della graduatoria dei soci allevatori conferenti;
b) in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora la ZooBiomassa fornita e/o i digestati risultanti sottoprodotto dalla digestione anaerobica della ZooBiomassa, siano qualificati rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., o per effetto di sopravvenute normative o interpretazioni di normative, ovvero qualora si verifichino situazioni tali da alterare significativamente l’equilibrio contrattuale delle prestazioni rispetto a quello posto a base del presente contratto al momento della sua sottoscrizione. Fatta salva in ogni caso la risoluzione ex lege per impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta;
c) con preavviso di 30 giorni, in caso di variazioni significative della quantità e della qualità del refluo conferito da parte dell’Allevatore rispetto alla QBA e mancato raggiungimento di un accordo ai sensi dell’art. 6 lett k) del presente contratto,
14. CESSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO E CESSIONE O AFFITTO D’AZIENDA
a) L’Allevatore, ferme restando le medesime ed immutate condizioni contrattuali, consente che EBS sostituisca in qualsiasi momento a sé un Soggetto Terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, dichiarando sin d’ora di liberare XXX cedente dalle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. La cessione del contratto diverrà efficace al momento in cui l’Allevatore ne sia informato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) in considerazione del trattamento riservato esclusivamente alle aziende agricole socie, l’Allevatore non può cedere il presente contratto, né compiere alcuna operazione che abbia per effetto anche indiretto quello di mutamento della Parte Allevatore del presente Contratto o del suo titolare o socio di riferimento dell’Allevatore (qualora sia costituito in forma societaria), senza il consenso di EBS;
c) nel caso di cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda da parte di una delle Parti il cedente/affittante è tenuto a dichiarare nell’atto di cessione/affitto l’esistenza del presente Contratto e garantisce che il cessionario/affittuario abbia i requisiti per subentrare nel presente Contratto assumendone i relativi obblighi, che gravano solidalmente sul cessionario e sul cedente.
15. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
a) Nessuna delle parti rivelerà o userà se non ai fini del presente contratto le informazione riservate acquisite salvo che abbia ottenuto preventivo consenso scritto dall’altra Parte. Tale obbligo vige sia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale che dopo la cessazione dello stesso.
b) Tale obbligo non si estende:
a. alle informazioni riservate che ciascuna Parte effettuerà con i propri consulenti professionali, avvocati, assicuratori, banche, proprie controllate o controllanti;
b. ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con gli altri soggetti competenti in materia di controlli ambientali.
16. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il consenso all’utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili necessari alla gestione anche amministrativa dei rapporti derivanti dal presente contratto.
17. FORO COMPETENTE
Foro competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente contratto sarà esclusivamente il foro di Bassano del Grappa (Vi).
18. RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto di filiera si rinvia alle norme di Xxxxx.
19. REGISTRAZIONE
Le parti, nel dare atto che il rapporto è soggetto ad I.V.A., chiedono la registrazione del presente contratto unicamente in caso d’uso ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, c.2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.
Luogo e data, ……….
ETRA Biogas Xxxxxxxx s.a.r.l. L’Allevatore
Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole di cui ai articoli 2 (condizione sospensiva), 3 (verifica della condizione sospensiva), 4 (obbligo di esclusiva), 5 (durata del contratto), 6 (diritti e obblighi dell’Allevatore), 8 (controlli sulla ZooBiomassa), 9 (inadempienze), 10 (cause di forza maggiore), 11 (cause di sospensione degli obblighi contrattuali), 12 (clausola risolutiva espressa), 13 (diritto di recesso), 14 (cessione del contratto e cessione o affitto di azienda), 15 (obbligo di riservatezza), 17 (foro competente).
ETRA Biogas Xxxxxxxx s.a.r.l. L’Allevatore