FORMAZIONE
FORMAZIONE
LEGALE LABOR
28 e 29 novembre 2018
STUDIO LEGALE XXXXXXXX
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
LEGGE 96/2018
(Legge di conversione del D.L. 87/2018, entrata in vigore l’11 agosto 2018)
«Decreto Dignità»
Somministrazione a tempo determinato
Il Decreto Dignità equipara la disciplina del contratto di somministrazione a tempo determinato con quella del contratto a termine, con alcune esclusioni:
• x.x. xxxx & xx;
• limite del 20%;
• diritto di precedenza.
Il Decreto Dignità non si applica a:
• Pubblica Amministrazione;
• Colf e Badanti;
• Attività stagionali.
Causali
• la somministrazione resta a-causale solo nel caso in cui la durata del contratto, comprensivo di eventuali proroghe, non superi i 12 MESI;
• la causale deve sempre essere indicata:
1) per i contratti unici o prorogati superiori a 12 mesi presso lo stesso utilizzatore;
2) ogni qualvolta il contratto venga rinnovato presso lo stesso utilizzatore;
3) qualora l’utilizzatore assuma con contratto di somministrazione un lavoratore che era già stato precedentemente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o inferiore a 12 mesi;
• La causale è sempre riferita alle esigenze e all’attività dell’utilizzatore;
• Le causali sono le seguenti:
1) esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività;
2) esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
3) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
• Le causali devono sempre essere indicate per iscritto nel contratto di lavoro.
• Le causali devono essere apposte anche nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Durata del contratto
• Limite massimo di durata pari a 24 mesi;
• possibilità di deroga da parte dei CCNL di categoria;
• Il computo dei 24 mesi comprende:
➢ i contratti di somministrazione tra lo stesso lavoratore, il medesimo utilizzatore e la stessa APL;
➢ i contratti a termine stipulati tra l’utilizzatore e il lavoratore che si sommano ai contratti di somministrazione tra il medesimo lavoratore per mansioni di pari livello e medesima categoria legale e l’utilizzatore;
➢ i contratti di somministrazione stipulati tra il medesimo lavoratore per mansioni di pari livello e medesima categoria legale e lo stesso utilizzatore conclusi con una diversa APL;
➢ tutti i contratti a termine e di somministrazione conclusi prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità;
• restano esclusi dal computo dei 24 mesi i casi in cui, a parità di mansioni, si modificano il livello e la categoria legale.
Rinnovo del contratto e contributo addizionale
• in caso di rinnovo contrattuale è sempre previsto un contributo addizionale pari allo 0,5% che sarà in misura incrementale per ogni successivo rinnovo;
• il contributo addizionale è previsto anche qualora il rinnovo non comporti il superamento dei 12 mesi;
• il contributo addizionale è previsto anche in caso di cambio dell’utilizzatore;
• in caso di rinnovo è sempre obbligatorio indicare una delle causali previste nel Decreto Dignità.
Proroghe
Sono previste massimo 6 proroghe.
E’ necessario il consenso del lavoratore. La proroga deve risultare da atto scritto.
Deve riguardare la medesima attività lavorativa.
Criteri di computo
Il somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore;
in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il somministrato è computato nella quota di riserva.
Multa compresa tra € 250 e € 1.250 in caso di:
- mancanza della forma scritta del contratto o di uno degli elementi obbligatori: sanzionabili sia l’APL sia l’utilizzatore;
Violazioni
- superamento limiti quantitativi o divieti di utilizzo: sanzionabile solo l’utilizzatore;
- mancata comunicazione della data d’inizio del rapporto di lavoro: sanzionabile solo l’APL;
- difformità tra le condizioni economiche o normative applicate ai dipendenti di medesimo livello in forza presso l’utilizzatore: sanzionabili sia l’APL che l’utilizzatore;
- divieto del diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore: sanzionabile solo l’utilizzatore;
- mancata comunicazione periodica alle rappresentanze sindacali circa il numero dei contratti di somministrazione conclusi: sanzionabile solo l’utilizzatore.
Costituzione del rapporto a tempo indeterminato presso l’utilizzatore dall’inizio della somministrazione:
Violazioni
- mancanza della forma scritta del contratto o di uno degli elementi obbligatori;
- superamento limiti quantitativi o divieti di utilizzo;
Somministrazione fraudolenta: sanzionabili sia l’APL sia l’utilizzatore con ammenda pari a € 20,00 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione
Limite percentuale d’utilizzo
• 30% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;
• in presenza anche di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, il limite del 30% sarà comprensivo anche di questi ultimi;
• il limite del 30% è derogabile dai CCNL delle aziende utilizzatrici;
• se i CCNL non prevedono limiti percentuali alla somministrazione (es. CCNL Metalmeccanici) si applicherà il limite legale del 30%;
• in assenza di lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’utilizzatrice non sarà possibile ricorrere alla somministrazione;
• nel caso in cui il computo dia un risultato pari o superiore a 0,5, ci sarà un arrotondamento per eccesso (es. un’azienda utilizzatrice con 2 lavoratori a tempo indeterminato potrà assumere 1 somministrato: 2*30% = 0,6=1);
• restano esenti dai limiti percentuali: i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.