COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) CONTE Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 18/11/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso protocollato il 21 maggio 2014, il ricorrente espone che, stipulato con l’intermediario (8 novembre 2012) un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo, al quale erano associate due polizze assicurative, una (polizza A) per il rischio “morte e invalidità permanente” (per € 5480,26) e l’altra (polizza B) per “i casi di inabilità temporanea totale, perdita di impiego e ricovero ospedaliero” (per € 519,75), i cui premi non gli venivano tuttavia proporzionalmente retrocessi, nonostante la parziale estinzione anticipata del citato mutuo, avvenuta nel corso del 2013. Contesta la motivazione sottesa al diniego oppostogli dalla parte resistente, fondato sulla mancata integrale estinzione del finanziamento, presupposto necessario, secondo quanto affermato dall’intermediario, per ottenere il richiesto rimborso. A supporto della domanda restitutoria richiama taluni precedenti pronunciamenti del Collegio romano dell’ABF (nn. 823/2010; 1129/2011; 1142/2011; 449/2013) e al “principio di buona fede contrattuale”.
Nelle controdeduzioni la parte resistente conferma le ragioni del rigetto della domanda
restitutoria già prospettate in sede di riscontro al reclamo, richiamandosi alla regolamentazione convenzionale dei rapporti de quo, che non contempla l’estinzione parziale del mutuo “tra i casi che prevedono la restituzione dei premi assicurativi” (vengono citati in tal senso l’art. 7 del fascicolo informativo relativo alla polizza per i casi di
inabilità etc. e gli artt. 4.3. e 9 del fascicolo informativo concernente la polizza per i casi di morte etc.).
In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede “la restituzione dei premi assicurativi in misura corrispondente alla parziale estinzione anticipata del mutuo”. La parte resistente chiede che il ricorso sia rigettato.
DIRITTO
Il Collegio rileva che le polizze sono entrambe finalizzate alla “protezione del credito” (creditor protection). Sotto questo profilo non sembra possa dubitarsi della sussistenza di un collegamento negoziale tra mutuo e polizze in quanto il rischio assicurato è propriamente costituito dall’eventualità che la morte ovvero la sopravvenuta invalidità del soggetto finanziato, ovvero la sua sopravvenuta incapacità lavorativa, ovvero ancora la perdita involontaria del suo impiego determinino il mancato pagamento delle rate che egli deve al finanziatore. Appare in tal senso rilevante, inoltre, secondo quanto risulta dalle condizioni contrattuali depositate dalla parte resistente, che la prestazione assicurata sia pari proprio al debito residuo del finanziamento in linea capitale e che il costo del premio sia “incluso” nel finanziamento e debba essere corrisposto “mediante addebito intrattenuto sul conto corrente intrattenuto presso [l’intermediario]”. Per altro verso va posto in luce come la durata delle polizze (10 anni) non sia agganciata a quella del contratto di mutuo (25 anni).
Nell’art. 4,3 (“Cessazione della copertura assicurativa”) del fascicolo informativo abbinato
alla polizza A si legge: “la copertura assicurativa cessa alla scadenza del contratto di mutuo secondo i termini originariamente convenuti. La copertura assicurativa cessa comunque, anche prima delle scadenze sopra indicate, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a) estinzione anticipata, trasferimento o surroga del mutuo;
b) estinzione anticipata totale del mutuo in relazione alla liquidazione del sinistro per decesso o invalidità totale permanente;
c) accollo del mutuo da parte di terzi, come previsto dall’art. 1273 c.c.;
d) esercizio del diritto di recesso come disciplinato al successivo art. 5”.
Nel fascicolo informativo abbinato alla polizza B, nell’“avvertenza” posta dopo l’art. 7, si legge: “in caso di estinzione anticipata o di surroga o di accollo del mutuo durante i primi dieci anni di durata del mutuo stesso, la Compagnia restituisce parte del premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In alternativa al rimborso del premio non goduto, su richiesta dell’assicurato alla Compagnia, l’Assicurazione proseguirà fino alla scadenza contrattuale originaria”.
A parte il rilievo che nell’“avvertenza” non si esplicita espressamente che l’estinzione anticipata deve essere totale, in effetti non si comprende perché la parzialità dell’estinzione debba impedire la restituzione dei premi relativi a quella parte di rischio che l’intermediario non corre. Ed invero, come ricorda il ricorrente, il Collegio di Roma nella decisione n. 449/2013 ha precisato che la legge stabilisce che “il consumatore può in qualsiasi momento rimborsare il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte. Tanto nel caso in cui il rimborso anticipato sia totale, quanto nel caso in cui sia parziale, [l’art. 125- sexies, comma 1, TUB] sancisce che il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Secondo le precedenti decisioni di questo arbitro (v., ad es., quella del Collegio di Roma, n. 823 del 2010), «il premio assicurativo deve considerarsi come parte integrante dei costi del finanziamento, tanto che il relativo ammontare viene dalla banca detratto dalla somma effettivamente erogata». Un’espressa indicazione normativa in tal senso si
rinviene nell’art. 121, 2° comma, t.u.b., il quale, dopo aver statuito che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, vi ricomprende espressamente i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente a oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. (…) Venendo ora alla trattazione del merito, conviene rilevare anzitutto che, come è stato già deciso da questo Arbitro in precedenti analoghi (decisioni ABF, Collegio di Roma, n. 1129 del 2011, n. 1142 del 2011, n. 823 del 2010), sussiste un indubbio collegamento funzionale del contratto di assicurazione di cui si tratta con quello di finanziamento stipulato dalla banca resistente, in quanto il rischio assicurato è propriamente costituito dall’eventualità che la morte ovvero la sopravvenuta invalidità del soggetto finanziato, ovvero la sua sopravvenuta incapacità lavorativa, ovvero ancora la perdita involontaria del suo impiego determinino il mancato pagamento delle rate che egli deve al finanziatore. (…)] Ciò posto, nel caso di specie si deve ritenere che, sussistendo appunto il collegamento negoziale di cui si è detto, la parziale estinzione anticipata del mutuo abbia fatto venir meno in parte qua la ragione giustificatrice del contratto accessorio di assicurazione, determinando così il suo scioglimento automatico. Infatti, nella parte in cui il capitale è stato rimborsato alla banca resistente, è evidentemente venuto meno il rischio che era stato assicurato mediante la stipulazione del contratto collegato. (…) In xxx xxxxxxxxxxx, xx deve ribadire che, ai sensi degli artt. 125-sexies, 1° comma e 121, 2° comma, t.u.b., l’anticipata estinzione del finanziamento determina la risoluzione automatica del contratto accessorio di assicurazione (non solo quando sia totale, ma) anche quando sia parziale, sia pure con l’ovvia precisazione che, in tal caso, si tratta di una risoluzione (non totale, ma) parziale nella misura corrispondente. Posto che le clausole contrattuali di cui si tratta non sono state individualmente negoziate dalle parti contraenti, si rileva d’ufficio che, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), esse sono nulle, in quanto determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto, violando la buona fede. Come si è già rilevato, infatti, l’anticipata estinzione del finanziamento, per quanto sia parziale, determina in misura corrispondente l’automatica risoluzione del contratto accessorio di assicurazione, cosicché la parte di premio che corrisponde al periodo non goduto di copertura assicurativa del rischio è ormai indebita e deve essere restituita al solvens. L’esclusione di tale azione di ripetizione consentirebbe alla banca di lucrare un arricchimento ingiustificato a spese del cliente e tale squilibrio di diritti e di obblighi contrattuali sarebbe contrario al principio generale della buona fede contrattuale perché, nella parte in cui il rischio assicurato è venuto meno, non sussiste alcuna ragione giuridica ed economica che possa oggettivamente giustificare la persistente remunerazione dell’assicuratore, il quale non è tenuto a indennizzare che il debito residuo del finanziamento in linea capitale, al netto di eventuali rate insolute”.
La decisione riportata si occupa anche di definire i criteri di quantificazione del premio
assicurativo da rimborsare: “la parzialità del rimborso anticipato da parte del ricorrente implica che anche la restituzione del premio assicurativo da parte della banca resistente sia parziale, e più precisamente che quest’ultima debba avvenire nella stessa misura in cui il finanziamento è stato anticipatamente rimborsato (ovvero, il che è lo stesso, nella stessa misura in cui è diminuita ciascuna rata mensile costante secondo il nuovo piano di ammortamento). A tale fine, si deve pertanto applicare all’importo anticipatamente corrisposto dal ricorrente a titolo di premio assicurativo il quoziente che si ottiene dividendo l’importo iniziale del finanziamento in linea capitale per l’importo del rimborso anticipato”.
Applicando tale metodologia al caso che occupa si ottiene: € 55.000,00 / € 86.000 = 0,369. € 6000 * 0,369 = € 2.214,00.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 2.214,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1