Contract
1. Ambito di validità
Tutte le forniture ed i servizi connessi vengono effettuati esclu- sivamente in base alle condizioni generali di contratto per la vendita. Si respinge quindi ogni riferimento dell’Acquirente alle sue condizioni di acquisto. Le condizioni generali di vendita del venditore dovranno essere applicate anche per tutte le tran- sazioni future. Ogni deroga alle presenti condizioni generali di vendita è soggetta all’espressa accettazione scritta della società PCI Bauprodukte AG (di seguito «PCI»).
2. Offerta ed accettazione
Le offerte di PCI non sono vincolanti, ma sono da intendersi come invito fatto all’Acquirente a presentare alla PCI un’offer- ta d’acquisto vincolante. Il contratto si perfeziona con l’ordine dell’Acquirente (offerta) e l’accettazione di PCI. Se quest’ulti- ma fosse diversa dall’ordine, essa dovrà essere considerata quale nuova offerta non vincolante di PCI.
3. Qualità del prodotto, campioni e modelli, garanzie
3.1 Salvo accordi diversi, la qualità della merce è esclusivamente determinata dalle specifiche del prodotto di PCI. Le dichiara- zioni pubbliche o gli impieghi relativi alla merce individuati al di fuori dell’accordo (ad es. secondo il Regolamento Chimico Europeo REACH) non rappresentano né un accordo sulla rispettiva qualità delle merci prevista dal contratto né l’uso prestabilito dal contratto.
3.2 Le caratteristiche di campioni e modelli sono vincolanti solo se sono state espressamente concordate quali elementi atti a definire la qualità della merce.
3.3 Le indicazioni relative alle caratteristiche e alla durata e ogni altro dato sono da considerarsi quali garanzie solo se ciò sia stato espressamente concordato e se siano state definite come tali.
4. Consulenza
Qualsiasi consulenza offerta da PCI è resa sulla base delle proprie migliori conoscenze. Qualsiasi consulenza ed infor- mazione relativa all’idoneità e all’uso della merce non eso- nera l’Acquirente dall’obbligo di eseguire controlli ed esami propri.
5. Prezzi
5.1 Tutti i prezzi si intendono per unità più IVA applicabile e detra- zione COV esclusa, salvo offerta diversa.
5.2 Qualora PCI modifichi i prezzi del prodotto da fornire o le con- dizioni di pagamento nel periodo che intercorre tra la data della stipula del contratto e quella di consegna, PCI è autorizzata ad applicare il prezzo o le condizioni di pagamento vigenti alla data della consegna. In caso di aumento del prezzo, l’Acqui- rente ha diritto di recedere dal contratto informando PCI entro 14 giorni dalla notifica dell’avvenuto aumento del prezzo.
5.3 Le forniture da effettuare immediatamente sono tassate come Express e calcolate a parte.
5.4 In caso di difficoltà di acceso, difficoltà di scarico e / o tempi di attesa viene calcolato un sovrapprezzo.
5.5 Forniture fino ad un valore netto di CHF 499.– comportano la fatturazione di un supplemento amministrativo di CHF 90.–. Da CHF 500.– fino a CHF 999.– il supplemento è di CHF 70.–.
5.6 Tutte le consegne sono calcolate con un costo di trasporto di CHF 0.07 al kg indipendentemente dalla distanza. Sono fatte espressamente salve modifiche dovute alla variazione dei co- sti o a nuovi fattori di costo.
5.7 Le consegne che devono avvenire entro le ore 10:00 o in un determinato momento della giornata (orario fisso), sono tassa- te come consegne in tempi definiti e calcolate con un supple- mento di CHF 50.–.
5.8 Per i trasporti speciali (ad es. carro gru) viene calcolato un sovrapprezzo.
5.9 Tutti gli imballaggi, ad eccezione degli EURO-pallet e dei con- tainer, sono compresi nel prezzo e non vengono ritirati. Gli EURO-pallet e i container restano di proprietà della PCI e l’ac- quirente deve comunicarne la disponibilità subito dopo averli svuotati contattando il Customer Service Center. Il ritiro avvie- ne generalmente in occasione della successiva consegna. La riparazione dei danni provocati dall’acquirente viene effettuata a carico dello stesso.
6. Restituzione merce
La restituzione di merce non difettosa è ammessa soltanto previa comunicazione e autorizzazione di PCI, se intatta e nella confezione originale. Il risarcimento ammonta al massi- mo al 80 % dell’importo fatturato. Questa nota di credito deve essere utilizzata entro 12 mesi. Le spese di trasporto saranno in ogni caso fatturate conformemente alle tariffe GU vigen- ti delle aziende di trasporto e eventuali costi di smaltimento sono a carico dell’acquirente. Contenitori aperti, prodotti con una conservazione limitata, prodotti colorati e prodotti non più inclusi in assortimento non possono essere restituiti.
7. Luogo di adempimento
Il luogo di adempimento delle consegne è la sede della PCI salvo accordi diversi. Il luogo di adempimento dei pagamenti è la sede della PCI.
8. Danni di trasporto
I reclami relativi ai danni di trasporto devono essere annotati immediatamente, al momento del ritiro della merce, sulla bolla di consegna e denunciati per iscritto all’impresa di trasporto, inoltrandone una copia a PCI, entro 8 giorni o entro i termini stabiliti nel contratto di trasporto. In caso contrario la merce si ritiene accettata.
9. Osservanza di disposizioni legali
Salvo accordi diversi, l’Acquirente è responsabile dell’osser- vanza di tutte le norme e regolamenti relativi all’importazione, al trasporto, allo stoccaggio e all’uso delle merci.
10. Pagamento
10.1 Le fatture, salvo diversamente concordato, sono pagabili entro 30 giorni netto. Il mancato pagamento del prezzo d’acquisto alla scadenza costituisce una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali. In caso di ritardo di pagamento PCI è inoltre auto- rizzata a recedere dal contratto senza prorogare il termine.
10.2 In caso di mancato pagamento, l’Acquirente diventa automati- camente moroso senza necessità di ulteriore ammonimento e gli sarà addebitato un interesse di mora del 1 % per ogni mese di ritardo.
11. Diritti dell’acquirente in caso di difetti della merce
11.1 I difetti della merce rilevabili nel corso di normali ispezioni, de- vono essere comunicati a PCI entro otto giorni dal ricevimento della merce; tutti gli altri difetti devono essere comunicati a PCI entro otto giorni dalla scoperta. La comunicazione deve avvenire per iscritto e contenere la descrizione dettagliata del- la tipologia e dell’entità dei difetti. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per i difetti comunicati in ritardo. Se la merce viene lavorata senza essere controllata, si perdono tutti i diritti alla garanzia.
11.2 Qualora la merce sia difettosa e l’Acquirente lo abbia pronta- mente comunicato a PCI come prescritto dalla clausola 11.1, PCI ha il diritto di scegliere se eliminare il difetto oppure fornire all’Acquirente una merce non difettosa (post-adempimento). PCI si riserva due tentativi di post-adempimento. Se essi do- vessero fallire, o fossero ritenuti inaccettabili dall’Acquirente, l’Acquirente può recedere dal contratto oppure pretendere la riduzione del prezzo d’acquisto. Per quanto concerne le richie- ste di risarcimento danni e di rimborso delle spese sostenute per tentare inutilmente di eliminare il vizio, trova applicazione la clausola 12.
11.3 L’azione per far valere un reclamo da parte dell’Acquirente per vizi delle merce si prescrive decorso un anno dalla consegna della merce, salvo la legge non preveda termini di prescrizione diversi.
12. Responsabilità
12.1 In caso di una violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali, la responsabilità di PCI è limitata al prezzo di acqui- sto della consegna in oggetto. Inoltre, è esclusa ogni ulteriore responsabilità di PCI. La precedente restrizione della respon- sabilità non è valida nel caso di danni intenzionali, grave negli- genza e danni alla persona, alla vita o alla salute.
12.2 Le richieste di risarcimento danni da parte dell’acquirente do- vute al ritardo o all’impossibilità della consegna, ad eccezione che vi sia stata intenzione o colpa grave, sono limitate al prezzo di acquisto del pezzo consegnato in ritardo o non consegnato.
13. Compensazione
L’Acquirente può procedere alla compensazione dei reclami di PCI solo con un controreclamo non contestato o passato in giudicato.
14. Garanzie
In caso di dubbi giustificati sulla solvibilità dell’Acquirente, in particolare in caso di ritardo del pagamento, PCI, con riserva di ulteriori rivendicazioni, può revocare i termini di pagamento precedentemente accordati e far dipendere ulteriori consegne dalla concessione di altre garanzie.
15. Forza maggiore
Qualora un evento o una circostanza non dipendente dal nor- male controllo di PCI (compresi eventi naturali, guerre, scio- peri, mancanza di materie prime e di energia, ostacoli nei trasporti e rottura di impianti produttivi, incendi, esplosioni, provvedimenti di autorità) riduca la disponibilità delle merci provenienti dall’impianto dal quale PCI si rifornisce, in modo tale che PCI non possa adempiere ai propri obblighi contrat- tuali (prendendo in considerazione altri obblighi di fornitura interni o esterni), PCI è (i) sollevata dai propri obblighi con- trattuali per la durata e la portata dell'impossibilità e (ii) non ha alcun obbligo di procurarsi la merce da altre fonti. La prima fra- se trova applicazione anche nel caso in cui tali eventi e circo- stanze rendano l’adempimento contrattuale commercialmente non conveniente per PCI per un lungo periodo di tempo oppure questo accada ai fornitori di PCI. Qualora i sopracitati eventi si prolungassero per un periodo superiore ai 3 mesi, PCI ha diritto di recedere dal contratto.
16. Comunicazioni
Qualsiasi notifica o altra comunicazione rivolta alla contropar- te, acquista efficacia solo nel momento in cui la parte desti- nataria riceve le stesse. Qualora sia fissato un termine per la ricezione, la notifica o le altre comunicazioni dovranno perve- nire entro tale termine.
17. Foro competente
Per qualsiasi controversia è competente il foro della sede le- gale di PCI – o quello scelto da PCI – oppure il foro della sede legale dell’Acquirente.
18. Diritto applicabile
Il rapporto contrattuale è soggetto al diritto svizzero, con esclusione delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per le vendite internazionali delle merci del 11 aprile 1980 (CISG).
PCI Bauprodukte AG Xx Xxxxxxxx, XX-0000 Xxxxxxxxxx
Redazione: 10 / 2020
Il presente documento è una traduzione. In caso di divergenze di interpretazione fa fede la versione in lingua tedesca di Condizioni generali di fornitura e pagamento.