OGGETTO: CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ A.C. PISA 1909 S.S.r.l. DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “ ARENA GARIBALDI - STADIO ROMEO ANCONETANI “
OGGETTO: CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ A.C. PISA 1909 S.S.r.l. DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “ ARENA GARIBALDI - STADIO XXXXX XXXXXXXXXX “
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
− la società Pisa Calcio S.p.a., massima rappresentativa della città di Pisa nel calcio professionistico, partecipante al Campionato di calcio di Serie B organizzato dalla F.I.G.C. era concessionaria dell’impianto sportivo comunale denominato “Arena Garibaldi Stadio - Xxxxx Xxxxxxxxxx” con atto di convenzione stipulato in data 16 marzo 2009 ;
− nel mese di giugno 2009 la Società Pisa Calcio S.p.a., è stata retrocessa nella serie inferiore del campionato di calcio , e che per intervenuti dissesti economici non ha successivamente potuto iscriversi ad altro campionato di calcio .
− questa situazione ha determinato un generale scontento nella popolazione sportiva pisana ed in particolare per quella parte molto numerosa che segue con interesse e passione la squadra di calcio ed inoltre ha provocato un danno di immagine per la città stessa nei confronti dello sport calcistico nazionale;
− con Deliberazione della G.C. n. 114 del 22 Luglio 2009 è stata revocata la concessione alla Pisa Calcio S.p.a. dell’impianto sportivo denominato “ Arena Garibaldi Stadio Xxxxx Xxxxxxxxxx “;
− con Ordinanza del Dirigente N. D-15/284 del 30/07/2009 è stato ordinato alla società Pisa Calcio
S.p.a. , di rilasciare immediatamente l’immobile di proprietà comunale denominato “ Arena Garibaldi Stadio Xxxxx Xxxxxxxxxx “;
− in data 19 agosto 2009 , in assenza di risposta della società Pisa Calcio S.p.a., alla presenza di incaricati per conto dell’Amministrazione Comunale e della Polizia di Stato, coma da Verbale redatto in stessa data e del successivo in data 20.08.2009 l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla presa in possesso dell’impianto;
− al fine di poter consentire alla città di Pisa di disputare un campionato di calcio ed evitare la perdita di qualsiasi titolo sportivo in materia calcistica, con atto ai rogiti del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx in Navacchio di Cascina in data 23 luglio 2009 rep. n. 3428418131 è stata costituita la società “ A.C. PISA 1909 Società Dilettantistica a Responsabilità Limitata “ con sede in Pisa, il cui Consiglio di Amministrazione è costituito dal Sindaco, ed alcuni Assessori e Consiglieri comunali;
− per permettere l’iscrizione al campionato nazionale di serie D della nuova società di calcio A.C. PISA 1909 S.S.D.a R.L. in data 12 agosto 2009 il Sindaco ha concesso alla stessa il nulla osta per l’utilizzo dell’impianto sportivo denominato “ Arena Garibaldi Stadio Xxxxx Xxxxxxxxxx “ per l’anno sportivo 2009/2010;
− per consentire alla soc. A.C. PISA 1909 S.S.D.a R.L. di poter disputare le gare ufficiali dell’anno 2009/2010 con inizio il giorno 23 agosto 2009 e quindi di poter disporre dell’impianto sportivo per la propria attività agonistica, il giorno 21 agosto 2009 il Dirigente della Direzione D-15, ha effettuato la consegna provvisoria dello stadio alla suddetta Società redigendo apposito verbale ;
− al termine del campionato di calcio di serie D, la società A.C. PISA 1909 S.S.D.a R.L. è risultata vincitrice e pertanto è stata promossa nella serie superiore professionistica;
− CONSIDERATO che in virtù del passaggio alla categoria professionistica la società A.C. PISA 1909
S.S.D.a R.L. con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14.06.2010 ha cambiato denominazione in A.C. PISA 1909 S.S. R.L.
− VISTA la Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 6 “Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte di enti pubblici territoriali della Toscana”;
− VISTO l’art. 12 del vigente Regolamento Generale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali che prevede al punto 5) la possibilità di “ altre forme di conduzione “ in considerazione delle specifiche caratteristiche degli impianti o delle attività svolte;
− CONSIDERATO che l’impianto in oggetto è classificato come grande impianto all’aperto di elevata tecnologia con capienza di circa 15.000 spettatori, e pertanto di possibile utilizzo per disputa di gare e campionati di calcio professionistici;
− CONSIDERATO che la società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. è la maggiore squadra di calcio cittadina in procinto di partecipare al campionato di calcio organizzato dalla F.I.G.C. con un alto numero di spettatori presenti alle gare;
− PRESO ATTO che la società Pisa A.C.1909 s.s.r.l. per sua natura e composizione societaria è in possesso della struttura tecnica e organizzativa per la gestione e conduzione dell’impianto sportivo comunale denominato “Arena Garibaldi Stadio Xxxxx Xxxxxxxxxx”
− RITENUTO pertanto necessario affidare in concessione attraverso la stipula di apposito atto di convenzione alla societa’ Pisa 1909 s.s.r.l. l’ impianto sportivo comunale denominato “ Arena Garibaldi stadio Xxxxx Xxxxxxxxxx “;
− CONSIDERATO il particolare legame fra la città e la sua squadra dimostrato storicamente per l’elevato numero di sportivi che nella squadra di calcio riversano il loro interesse e passione tanto da far sì che la squadra sia un patrimonio di tradizione, cultura e di identità e la sua storia , le glorie del passato e i successivi tracolli siano vissuti con intensità e manifestazioni e celebrazioni che proprio in questo anno sono culminate nel centenario della fondazione e che hanno visto l’intera città raccogliersi intorno alla propria squadra sostenendola anche con iniziative di natura economica del tutto spontanee e volontarie;
− CONSIDERATO quindi come anche l’Amministrazione Comunale debba sentirsi impegnata a interpretare la volontà dei pisani e sostenere la società di nuova costituzione in procinto di affrontare un primo impegnativo campionato di categoria professionistica, al fine della sua rinascita per il ritorno alle antiche glorie,ed inoltre nell’interesse della città che per la partecipazione a detto campionato di calcio assume visibilità e riscontro a livello di informazione nazionale;
− CONSIDERATO che l’utilizzo dello stadio da parte della locale Società A.C. Pisa 1909 S.s.r.l. comporta un consistente ritorno di immagine per la città e per il suo territorio e ne concorre allo sviluppo economico e commerciale oltre che al rafforzamento dei flussi turistici;
− VALUTATO che il mancato utilizzo dell’impianto da parte della più importante squadra cittadina comporterebbe un degrado dell’impianto stesso e delle parti più deteriorabili in relazione al quale il Comune dovrebbe assumersi oneri manutentori;
− TENUTO CONTO che l’impianto sportivo in esame costituisce una casistica straordinaria ed unica rispetto agli immobili il cui uso è genericamente disciplinato dal Regolamento per la gestione del patrimonio, approvato con Delibera del C.C. n. 85 del 07.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni approvate con Delibera del C.C. del 22.07.2010 esecutiva , e merita quindi decisioni specifiche da parte di questo organo consiliare;
− CONSIDERATO inoltre che la convenzione prevede la possibilità di utilizzo dell’impianto da parte dell’Amministrazione Comunale sia per le attività esercitate direttamente dal Comune che per le attività di promozione sportiva e delle squadre minori;
− RITENUTO pertanto opportuno per le motivazioni sopraesposte stabilire che per l’utilizzo dell’impianto, debba essere corrisposto da parte della Societa’ A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. un canone di € 6.000,00 (seimila/00 ) oltre IVA 20% per ognuno dei tre anni previsti dalla convenzione con le modalità in essa contenute, avendo valutato che lo stadio non costituisce un bene concedibile a terzi in regime di mercato e che il canone definito è congruo rispetto a quelli di città comparabili sotto il profilo sportivo;
− RITENUTO altresì, sempre per le motivazioni sovraesposte di stabilire che per ogni anno di durata della convenzione , alla società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. sia corrisposto da parte del Comune un contributo di gestione pari ad € 60.000,00 ( sessantamila/00) oltre IVA 20% tenuto conto degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria che fanno capo al concessionario e dei lavori e delle migliorie già realizzati alla data odierna dallo stesso concessionario nel periodo di consegna provvisoria;
− VISTO lo schema di atto di convenzione allegato al presente atto All.B)
− RITENUTO opportuno dare la presente provvedimento l’immediata esecuzione per consentire la tempestiva sottoscrizione della convenzione;
− VISTO l’art. 183, comma 6, del D.lgs 267/2000 in materia di impegni di spesa pluriennali
− VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs n. 267/2000 “ Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “ che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A):
Visti gli emendamenti approvati in aula che entrano a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato C);
A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:
- Favorevoli n. 24
- Contrari n. 1 (Xxxxxxxxx)
- Astenuti n. 2 (Xxxx e Xxxxxxxxxxxx)
DELIBERA
− di affidare in concessione alla Societa’ A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. con sede in Pisa Piazza Mazzini n.
6 P.IVA 01932490509 l’ impianto sportivo comunale denominato “ Arena Garibaldi - stadio Xxxxx Xxxxxxxxxx “;
− di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto All.B) così come emendata nella seduta consiliare ;
− di assumere le seguenti prenotazioni di spesa:
- anno 2010 : € 30.000,00 ( IVA al 20% inclusa );
- anno 2011 : € 72.000,00 ( IVA al 20% inclusa );
- anno 2012 : € 72.000,00 ( IVA al 20% inclusa );
con imputazione al Cap. 1.06.02.05 – 16500 del Bilancio 2010 e del Bilancio pluriennale 2010 – 2013 dando atto che nel bilancio 2013 dovrà essere assunto l’impegno di € 42.000,00 ( IVA al 20% inclusa );
− di accertare dalla società di cui sopra le seguenti entrate : o anno 2010 : € 3.000,00 ( IVA al 20% inclusa ); o anno 2011 : € 7.200,00 ( IVA al 20% inclusa ); o anno 2012 : € 7.200,00 ( IVA al 20% inclusa );
− con imputazione al Cap. 3.02.3220 – 3220 del Bilancio 2010 e del Bilancio pluriennale 2010 – 2012 dando atto che nel bilancio 2013 dovrà essere accertata l’entrata di € 4.200,00 ( IVA al 20% inclusa );
− di dare atto che con successiva Determinazione del Dirigente della Direzione D-15 Urbanizzazione primaria, sport, cimiteri, saranno assunti gli accertamenti e gli impegni definitivi di spesa, prima di procedere alla sottoscrizione della convenzione:
− di autorizzare il Dirigente della Direzione Dz-15 Urbanizzazione primaria,Sport,Cimiteri , al momento della stipula, ad apportare eventuali modifiche non sostanziali ma necessarie per la materiale sottoscrizione degli atti;
− di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Dz-15 Urbanizzazione primaria,Sport,Cimiteri, alla Direzione Patrimonio e Contratti, alla Direzione Finanze
ALLEGATO A)
COMUNE DI PISA
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
della Giunta Comunale XX del Consiglio Comunale
OGGETTO: CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ A.C. PISA 1909 S.S.r.l. DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “ ARENA GARIBALDI STADIO XXXXX XXXXXXXXXX “
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:
XX comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa; non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.
Pisa, luglio 2010
Il Funzionario Responsabile
Titolare di P.O.
- Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx -
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Pisa,
IL DIRIGENTE
DIREZIONE FINANZE
- Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx -
VISTO CONTABILE
Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.
Pisa,
IL DIRIGENTE
DIREZIONE FINANZE
- Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx -
Rep. n. All. B
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “ARENA GARIBALDI STADIO XXXXX XXXXXXXXXX” DA PARTE DELLA SOCIETA’ A.C. PISA 1909
S.S.r.l. PER IL PERIODO 2010-2013.
L’anno e questo di del mese di , in Pisa,
IL COMUNE DI PISA, P I.V.A. 00341620508 nella persona di nato a
….. il Dirigente della Direzione Urbanizzazione Primaria, Sport, Cimiteri , presso la cui sede è per la carica domiciliato, il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell’esclusivo interesse della Amministrazione Comunale che rappresenta;
e
la A.C. PISA 1909, S.S.r.l. di seguito denominata “società” con sede in Pisa,
……………………………… n. …., codice fiscale e partita IVA ……………… nella persona del sig. ,
nato a …il………, in qualità di………………………...autorizzato alla firma del presente atto
……………………………………….. data………………… dal, domiciliato ai fini del presente atto presso
…………………………………..;così come risulta dal certificato della Camera di Commercio Registro delle Imprese di Pisa , recante anche la dicitura antimafia ai sensi del DPR 252/1998, giacente in atti d’ufficio.
si conviene e si stipula quanto segue :
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Pisa, come sopra legalmente rappresentato, concede alla Società che, come sopra legalmente rappresentata, accetta, l’uso dell’impianto sportivo costituito da campo di calcio e dalle strutture annesse e di tutte le pertinenze facenti parte del complesso immobiliare di proprietà comunale, posto in pisa Via Xxxxx Xxxxxxx, denominato “ARENA GARIBALDI- STADIO XXXXX XXXXXXXXXX”, per l’esercizio di attività calcistiche proprie della Società .
Il campo da gioco, i locali e le pertinenze esterne afferenti lo stadio, che la Società è autorizzata ad utilizzare a seguito della presente convenzione, sono rappresentati nella planimetria (All. 1 ).
Viene dato atto dalle parti che all’interno della struttura nel sottotribuna della curva Sud esistono alcuni locali (identificati con velatura nera nella planimetria allegata che restano nella libera disponibilità del Comune di Pisa , il quale attuerà le forme che riterrà più idonee per garantire il divieto di accesso e di uso durante i giorni di gara.
Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha la durata di anni 3 ( tre ) con decorrenza dalla data di sottoscrizione e termine il 30 giugno 2013 , senza obbligo per il Comune di Pisa di dare disdetta. Per tutta la durata della convenzione restano valide le condizioni contrattuali convenute.
Art. 3 – CANONE D’USO
Il canone di concessione annuale viene concordato in € 6.000,00. (seimila/00) oltre I.V.A. 20%, da rivalutarsi annualmente in seguito all’applicazione dell’aggiornamento delle variazioni annuali dell’indice ISTAT a base locale, dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatosi nell’anno precedente.
Il canone dovrà essere corrisposto al Comune in un’unica rata posticipata con scadenza il 1 giugno di ogni anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Il puntuale ed esatto pagamento del canone di concessione verrà garantito con fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari a quello del canone annuale oltre IVA e con durata rinnovabile di anno in anno, avente le caratteristiche e le clausole di cui all’ art. 75, commi 3 e 4, del D.lgs. 163/2006.
La mancata consegna della fidejussione e/o il mancato rinnovo e/o sostituzione con altra in caso di revoca, comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione senza alcuna costituzione in mora della società
Art 4 - CONTRIBUTO
Il Comune di Pisa concede alla Società un contributo di gestione, pari a € 60.000 (sessantamila/00), oltre I.V.A. 20%, per ciascuno anno, da corrispondere in un'unica rata posticipata entro il mese di luglio di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto previo accertamento da parte dei competenti uffici comunali, del completo adempimento da parte della Società di tutti gli oneri posti a carico dalla presente convenzione.
La Società si impegna a scrivere sulla maglia con cui gioca il campionato e la coppa Italia in una posizione ben visibile “Città di Pisa”.
L’Amministrazione si riserva comunque di rivedere l’obbligo di corrispondere il contributo e/o l’importo del medesimo previa intesa con la società, tenuto conto degli impegni economici che dovrà assumere per realizzare interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma dello stadio .
Art. 5 - UTILIZZAZIONE DELL’ IMPIANTO
La società potrà utilizzare l’impianto per l’esercizio della sua attività calcistica e delle attività ad essa collegate.
In particolare:
a) La Società potrà utilizzare il campo da gioco e le strutture di cui all’art. 1 fatto salvo quanto previsto al successivo punto b):
- per attività calcistiche della prima squadra (partite ufficiali e attività compatibili col mantenimento del manto erboso),
- per attività calcistiche delle squadre minori subordinatamente all’assenso scritto fornito dai competenti uffici comunali, a seguito di specifica richiesta.
b) Il Comune di Pisa si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente lo Stadio (terreno di gioco e strutture annesse) per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o da altri soggetti autorizzati, così come sottoindicato:
- per almeno n. 20 giornate nel periodo agosto-maggio e cioè durante la stagione sportiva tenuto conto dell’attività della Soc. A.C. Pisa 1909 e previo accordo con la stessa.
- durante i mesi di giugno e luglio.
L’utilizzo da parte del Comune di Pisa come sopraindicato potrà comunque avvenire solo quando il campo da gioco non sia impegnato per le attività calcistiche della Società, così da non costituire intralcio od impedimento al regolare svolgersi delle medesime e compatibilmente con i lavori di manutenzione della struttura e del manto erboso.
Tale utilizzo dovrà essere comunicato alla Società con un lasso di tempo utile.
c) L’attività della Società dovrà tenere conto delle esigenze connesse all’esecuzione da parte dell’Comune di Pisa di eventuali lavori di realizzazione di nuove opere ritenuti necessari ed improrogabili.
Art. 6 - RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
La società, in virtù della presente convenzione ha la responsabilità totale della gestione dell’impianto concessole in uso, per ogni sua parte, impianto e pertinenza
In particolare, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) della custodia, della buona conservazione e dell’uso corretto del campo, dei locali, degli impianti e delle installazioni presenti nell’impianto sportivo e di quelle eventualmente realizzate dalla Società con il consenso scritto del Comune di Pisa , e pertanto la copertura assicurativa di cui appresso comprende anche qualsiasi danno o manomissione che gli stessi possono subire;
b) dell’osservanza, da parte della stessa e di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle Leggi, dai regolamenti e dalle norme vigenti nonché delle disposizioni stabilite dalle Autorità competenti in occasione di singoli eventi; nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni. La Società predetta è pertanto responsabile, a tutti gli effetti, di ogni danno all’immobile, agli impianti e alle attrezzature costituenti l’impianto sportivo e di ogni danno e infortunio a chiunque possa accadere, durante le gare, dipendenti dall’attività della Società stessa o comunque dall’uso e dalla presenza delle apparecchiature esistenti all’interno dell’impianto sportivo, esonerando espressamente in tal senso il Comune di Pisa.
A garanzia di quanto sopra descritto, la Società ha stipulato la polizza assicurativa n………. in data…………………con la …………………………………… per danni a beni mobili ed immobili ,persone, cose, con un massimale assicurato di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) consegnata alla Direzione Dz-15.
c) la Società è tenuta sotto la propria responsabilità a provvedersi di ogni licenza e autorizzazione previste per legge, salvo quelle di competenza del proprietario dell’impianto che saranno fornite dal Comune (es .CPVLPS,collaudo statico, agibilità, CPI,ecc)
d) La società deve farsi carico di tutti gli interventi necessari e/o richiesti relativi alla gestione della sicurezza necessari allo svolgimento dell’attività calcistica oltre ai rinnovi delle varie certificazioni relative a quanto richiesto della Federazione Italiana Gioco Calcio, per l’attività calcistica e dalle norme di legge connesse.
Art. 7 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’
Il Comune di Pisa consegna alla Società l’impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come dalla stessa fino ad oggi utilizzato con sua piena soddisfazione e riconosciuta rispondenza all’utilizzo fattone a seguito di consegna provvisoria alla società con verbale in data 21 agosto 2009 .
La Società si obbliga e si riconosce obbligata a garantire il mantenimento dei requisiti richiesti.
Sono a carico della Società tutti gli eventuali ulteriori adempimenti tecnici e burocratici relativi all'ottenimento di qualsiasi certificazione e/o autorizzazione richiesta dagli Enti di vigilanza e controllo per consentire lo svolgimento dell’attività calcistica organizzata dalla F.I.G.C..
A disputare su richiesta del Comune di Pisa, eventuali partite amichevoli, massimo due per anno, l’incasso delle quali venga devoluto al Comune stesso.
Sono a completo carico della Società a solo titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti oneri:
- manutenzione ordinaria, e straordinaria di funzionamento e di esercizio, dell’impianto sportivo , di tutti gli impianti tecnologici, macchine, attrezzature fisse e mobili annessi , restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Comune di Pisa, qualora detti interventi non siano eseguiti con la dovuta solerzia e tempestività;
- alla Società è comunque fatto divieto di effettuare modifiche, senza il consenso scritto del Comune di Pisa, salvo situazioni di urgenza da comunicare immediatamente mezzo fax al Comune di Pisa;
- installazione ,manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti resi necessari dallo svolgimento della attività calcistica della F.I.G.C. come stabiliti dalla vigente normativa sugli impianti sportivi, secondo i Decreti Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005 , decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito con la legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41, recante: "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive". e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire la capienza prevista dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo - C.P.V.L.P.S.;
- detti impianti, una volta installati restano a disposizione e corredo dell‘impianto sportivo senza che la società abbia nulla a pretendere
- la movimentazione per la apertura e la chiusura stabile delle strutture fisse e mobili a delimitazione delle aree di sicurezza poste nelle pubbliche vie ed il controllo del buon funzionamento e stabilità;
- In caso di danni arrecati al terreno di gioco per inadempienza o mancanza di professionalità nell’esecuzione della ordinaria manutenzione, il Comune si riserva il diritto di rivalsa sul contributo di cui all’art. 4 e/o sulla cauzione prestata dalla Società secondo la procedura prevista dal successivo art. 19) della presente convenzione.
- corresponsione al Comune di Pisa di un canone di concessione, come specificato nel precedente art. 3).
- È fatto obbligo alla Società di segnalare tempestivamente l’eventuale necessità di interventi di manutenzione straordinaria. La segnalazione e dovrà essere effettuata da parte dell’Amministratore Delegato o figura similare in forma scritta e controfirmata.
- tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono e raccolta rifiuti solidi urbani.
Tutti gli oneri descritti saranno a carico della Società anche quando siano riferiti all’uso della struttura da parte del Comune di Pisa come previsto all’art. 5, punto b). Saranno a carico dell’eventuale diverso utilizzatore,tutte le spese necessarie alla organizzazione delle manifestazioni stesse (es. illuminazione, pulizie,addetti,ecc.)Resta ovviamente inteso che ogni danno arrecato nel corso delle manifestazioni in oggetto a strutture,infissi e manto erboso e a quanto altro sarà esclusivamente a carico dell’Comune di Pisa o dell’eventuale diverso utilizzatore della manifestazione e da questo risarcito. .
La Società si obbliga inoltre:
- a mettere a disposizione del Comune di Pisa n. 100 biglietti per ogni gara da distribuire, a cura del Comune di Pisa e previa informazione alla Società, alle scuole elementari e medie inferiori;
- la collocazione dei 100 posti destinati agli alunni di cui sopra, sarà definita, previo sopralluogo tecnico, in appositi settori della gradinata o della tribuna coperta;
Art. 8 – RENDICONTO DI GESTIONE
La Società dovrà documentare al Comune di Pisa la gestione dell’impianto sotto il profilo tecnico, economico e statistico producendo tutti gli elementi ed i parametri necessari allo scopo. A tal fine dovrà presentare entro il 15 Luglio di ogni anno il consuntivo economico accompagnato da una relazione sull’andamento complessivo della struttura e delle attività sportive e non, che si sono svolte nella stagione precedente.
Art. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI PISA
- Sono a carico del Comune di Pisa , compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio , gli interventi di nuove opere e strutturali.
Il Comune di Pisa si impegna alla redazione dei progetti per quanto compete al proprietario dell’impianto e a concordarne con la società le modalità nella realizzazione.
Sono a carico del Comune di Pisa le certificazioni di competenza quale proprietario dell’impianto .
Art. 10 – GESTIONE DELLA SICUREZZA
La gestione della sicurezza, così come prevista dalla normativa vigente in materia, è posta a totale carico, per quanto di competenza, della Società in quanto considerata “titolare dell’impianto” a seguito della stipula della presente convenzione.
Ai sensi della succitata normativa vigente, la Società è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di eventuali attività integrative richieste dalle Autorità competenti.
Per tale compito è tenuta ad avvalersi di personale qualificato, appositamente incaricato, che deve essere presente durante l’esercizio dell’attività.
Per garantire la corretta gestione della sicurezza e assicurare i necessari interventi manutentivi e controlli, deve essere predisposto un Regolamento d’uso dello stadio ed un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
Di detto Regolamento e del piano di mantenimento della sicurezza dovrà essere fornita copia al competente ufficio Tecnico comunale, al quali dovrà inoltre essere comunicato il nominativo del responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza.
- mantenere efficiente e integrare la segnaletica di sicurezza che deve essere conforme alla vigente normativa di Legge ed alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58CEE del
24.06.92 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi ed impianti antincendio.
Il Comune si impegna altresì a nominare un responsabile che si occuperà delle verifiche della manutenzione straordinaria degli impianti ,opere edili,,ecc, che collabori in sede di GOS al pronto intervento strutturale ed impiantistico durante l’evento.
Art. 11 – DANNEGGIAMENTI
La Società è tenuta ad usare il campo da gioco, i locali, gli impianti ed i servizi oggetto della presente convenzione , con la diligenza del buon padre di famiglia, operandosi al fine di prevedere qualsiasi danneggiamento anche da parte delle società e dei sostenitori ospiti.
Degli eventuali danni arrecati alle strutture di cui sopra, durante l’uso da parte della Società si ritiene responsabile in ogni caso la Società stessa che entro il termine di 3 giorni dalla data del verificarsi del danno dovrà provvedere a comunicare ai competenti uffici i tempi e le modalità di messa in pristino.
Gli uffici comunali entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno esprimere l’approvazione degli interventi proposti, che la Società dovrà attuare entro i 15 giorni successivi.
In caso invece di inerzia da parte della Società e di mancata esecuzione dei lavori entro il termine previsto, il Comune di Pisa tramite i competenti uffici, provvederà in proprio al ripristino del danno addebitandone la spesa alla Società e in caso di mancato pagamento operando secondo la procedura prevista dal successivo art. 19).
Nel caso si rendano necessari interventi urgenti la Società è tenuta a darne immediata informazione a mezzo fax ai competenti uffici comunali per la verifica della idoneità tecnica degli interventi realizzati, provvedendo a redigere relativo verbale.
In caso di danneggiamenti non imputabili alla Società (v. art.7) si intende che il Comune dovrà esserne tempestivamente informato dalla Società per agire nei confronti del danneggiatore.
Ogni danno ulteriore che la Società ne dovesse patire (es. ritardi o impossibilità di disputa di partite ufficiali) , sarà da addebitare esclusivamente al responsabile del danno.
Art. 12 - CAPIENZA DELLO STADIO
E’ fatto obbligo alla Società di utilizzare un numero di posti non superiore a quello stabilito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo ai fini dell’agibilità dell’impianto.
Attualmente il numero massimo di spettatori è di 16.180 distribuiti in: gradinata 3.631
curva nord 4.615
curva sud 2.253
tribuna coperta superiore 1.700
tribuna coperta inferiore 3.981
L’eventuale limitazione della capienza dello stadio, per esigenze conseguenti alla necessità di eseguire nuove opere alla struttura dello stadio e per tutta la durata dei lavori, a seguito anche di prescrizioni della C.P.V.L.P.S.. o di altre Autorità competenti, non comporta alcun indennizzo per il mancato introito da parte della Società predetta.
E’ data peraltro alla Società la facoltà di recesso, ove la limitazione dei posti si protragga per oltre 60 (sessanta) giorni in caso avvenga durante lo svolgimento dell’attività calcistica.
Art. 13 - DISCIPLINA DI INGRESSO
E’ affidato esclusivamente alla Società suddetta, a sua cura e spesa, il controllo e la verifica degli ingressi durante i giorni non interessati dall’attività agonistica.
È a cura esclusiva della società il controllo degli accessi durante l’attività agonistica, il servizio d’ordine interno allo stadio e l’accesso dei tifosi all’interno dello stesso ed il successivo deflusso.
Art. 14 - CONSEGNA DELL’IMPIANTO E SUCCESSIVA RICONSEGNA
La consegna dell’impianto in tutto il suo complesso immobiliare (campo da gioco, locali di cui all’art. 1), mobili, attrezzature ed accessori relativi all’impianto, deve risultare da apposito verbale, da redigersi in contraddittorio fra i rappresentanti dei competenti uffici comunali e della Società dal quale devono risultare la consistenza e le condizioni in cui vengono consegnati.
Nel caso d’uso dell’impianto da parte del Comune di Pisa per altre attività, come previsto al precedente art. 5), direttamente organizzate dal Comune di Pisa, dovrà essere redatto tra il competente ufficio comunale e la Società, un verbale di consistenza e condizioni degli immobili, degli impianti e dei beni mobili, per l’accertamento, alla riconsegna, di eventuali danni arrecati.
La Società potrà far valere il diritto ad un eventuale risarcimento danni in sede di riconsegna dell’impianto e non successivamente.
Alla scadenza della convenzione si procederà alla riconsegna dell’impianto sempre con verbale da redigersi in contraddittorio fra i competenti uffici comunali e della Società dal quale devono risultare la consistenza e le condizioni in cui viene riconsegnato al fine di accertare gli eventuali danni che la Società dovrà rimborsare.
Alla fine di ogni anno sportivo dovrà essere effettuato un sopralluogo che porterà alla stesura di un documento dal quale si potranno evincere le condizioni di manutenzione dell’impianto, lo stato di usura dello stesso, sempre al fine di accertare danni da risarcire da parte della Società.
Art. 15 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELLE STRUTTURE OGGETTO DELLA CONVENZIONE
E’ fatto divieto alla Società di subconcedere ad altri in tutto od in parte i diritti nascenti dal presente atto.
Non potranno essere apportate innovazioni e/o modificazioni ai locali, impianti, servizi e quant’altro attiene alla presente convenzione, senza specifica e preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Pisa, che comprende nulla osta sulla idoneità tecnica dell’intervento e ciò non esime la Società dal doversi procurare tutti i documenti necessari alla realizzazione dell’intervento .
Gli eventuali interventi approvati dovranno comunque essere sottoposti ad esame e controllo in corso d’opera da parte dei competenti uffici comunali.
Tale autorizzazione è obbligatoria anche nel caso di innovazioni e/o modificazioni da apportare ai fini dell’ottenimento dell’omologazione sportiva.
Art. 16 - STAMPA E RIPRESE RADIO TELEVISIVE
La tribuna stampa e la sala stampa saranno gestite dalla Società in osservanza delle norme della Lega Calcio e della USSI Toscana.
La Società, attraverso proprio personale, controllerà gli accessi alla sala stampa e alla tribuna stampa.
La Società è responsabile delle riprese radiotelevisive di gare da parte di emittenti locali, regionali o nazionali.
Tutti gli interventi che dovessero essere richiesti da Lega Calcio e/o necessari per le riprese radio-televisive sono di competenza della Società .
Art. 17 - ISPEZIONABILITA’ DELLE STRUTTURE
Il Comune di Pisa, tramite i propri uffici, ha libero accesso all’impianto e può ispezionare in qualsiasi momento le strutture date in uso.
Art. 18 – ATTIVITA’ DI BAR E RISTORO
Nel caso in cui la Società intenda attivare dei punti bar /ristoro per il pubblico nei locali all’interno della struttura, in deroga al precedente art. 15 è data la facoltà alla Società di subconcedere la gestione temporanea per l’esercizio dell’attività di bar /ristoro.
La Società, nell’espletamento della gestione, si obbliga a rispettare e far rispettare al suo subconcessionario tutte le norme di legge vigenti in materia, ed i vincoli imposti dalla presente convenzione.
Sono a carico della società tutte le opere ed interventi necessari all’adattamento dei locali interessati nonché le pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni relative all’attività di bar che dovranno essere ottenute con richieste alla Direzione Attività Produttive del Comune di Pisa e alla A.S.L competente.
Dette autorizzazioni saranno operanti limitatamente al periodo della presente convenzione; non potranno inoltre essere trasferite, essendo le stesse vincolate all’attività dell’impianto sportivo oggetto della presente convenzione.
Prima di ogni intervento dovrà essere richiesta l’autorizzazione dei competenti uffici tecnici comunali che ne controlleranno anche l’esecuzione in corso d’opera.
Sono a carico della Società o del subconcessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
La Società o il subconcessionario, possono effettuare il servizio di bar sia in occasione delle partite ufficiali, sia in occasione di partite o manifestazioni disposte dal Comune di Pisa.
La Società risponderà solidalmente verso il Comune di Pisa di tutti gli obblighi ed oneri connessi al rapporto con il subconcessionario relativamente ai manufatti ad uso bar.
L’eventuale contratto di subconcessione dovrà porre a carico del subconcessionario tutti gli obblighi e gli oneri previsti dal presente articolo.
La Società solleva il Comune di Pisa da qualsiasi danno subito da persone e cose, connesso con l’attività stipulando a tal fine idonea polizza assicurativa.
Art. 19 - CAUZIONE
A garanzia delle obbligazioni che assume nei confronti del Comune di Pisa, diverse da quelle garantite dalla polizza fidejussoria di cui al sopradetto art. 6, e della polizza fidejussoria a garanzia del canone d’uso di cui all’art. 3, la Società ha costituito cauzione definitiva di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00), mediante polizza fidejussoria a prima richiesta n………….. rilasciata da ……….. in data …………….. avente le caratteristiche e le clausole di cui all’ art. 75, commi 3 e 4, del D.lgs. 163/2006 .
Nel caso in cui la polizza fidejussoria venga introitata anche parzialmente la Società ha l’obbligo di reintegrarla entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della convenzione dell’utilizzo dell’impianto sportivo.
Viene stabilito che il diritto di valersi della cauzione da parte del Comune dovrà avvenire nei seguenti casi:
a) per danni arrecati alle strutture o impianti e attrezzature durante l’uso da parte della Società per danni accertati e non ripristinati o da rimborsare al Comune di Pisa fino alla concorrenza dell’ammontare dei danni;
b) per danni eventualmente derivanti all’Ente per inosservanza degli obblighi assunti dalla Società con la presente convenzione.
Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza della convenzione, dopo la verifica da parte degli uffici comunali competenti, con il Verbale di Riconsegna, dell’assenza di danni a tutto ciò che forma oggetto del presente atto (beni mobili ed immobili) derivanti dalla inosservanza degli obblighi assunti dalla Società.
Art. 20 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RECESSO
Il Comune di Pisa ha facoltà di revocare la concessione dell’impianto nei seguenti casi:
- grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, che dovessero perdurare nonostante una formale diffida ad adempiere, intimata alla Società dal Comune di Pisa;
- estinzione , revoca e mancato rinnovo anche di una delle fideiussioni a prima chiamata previste dal presente contratto
- scioglimento, cessazione e fallimento della Società;
- eventuali disposizioni delle competenti Autorità od in conseguenza di eventuali lavori da queste ultime prescritti.
- realizzazione di un nuovo stadio in cui la Società possa trasferire le attività di campionato della prima squadra.
La Società può recedere dall’uso e dalla gestione dell’impianto sportivo, previa comunicazione scritta da inoltrare con preavviso di 90 giorni al Comune di Pisa mediante lettera raccomandata A.R..
Art. 21 - ASSISTENZA SANITARIA
Compete alla Società attrezzare e gestire, a propria cura e spese, l’assistenza sanitaria all’interno dello stadio, con idoneo personale medico e paramedico, nonché con mezzi mobili di pronto soccorso attrezzati anche per la rianimazione.
Art. 22 - ONERI FISCALI
Tutte le spese inerenti la stipula del presente atto e sue consequenziali presenti e future, nessuna esclusa ed eccettuata, sono poste a carico totale della Società.
Art. 23 - FORO COMPETENTE
Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere dalla validità, dall’interpretazione e dalla esecuzione della presente convenzione. Qualora quanto sopra non fosse possibile il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia sarà esclusivamente quello di Pisa.
Gli allegati citati nella presente convenzione sono considerati parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 24 – LEGGE SULLA PRIVACY
Il Comune di Pisa, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 informa la Società contraente che tratterò i dati contenuti nella presente convenzione , esclusivamente per lo svolgimento delle attività d’ufficio e per l’assolvimento degli obblighi delle Leggi in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Pisa Per la Societò