Accordo
Traduzione1
Accordo
0.975.262.7
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama concernente il promovimento e la protezione
degli investimenti
Concluso il 19 ottobre 1983
Entrato in vigore con scambio di note il 22 agosto 1985
(Stato 22 agosto 1985)
Il Governo della Confederazione Svizzera e
il Governo della Repubblica di Panama,
Reiterando il desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra i due Stati;
Considerando il ruolo complementare svolto dagli investimenti di capitali privati esteri nell’evoluzione dello sviluppo economico e il diritto che incombe a ciascun Stato di determinare tale ruolo e definire le condizioni della partecipazione degli investimenti esteri a questa evoluzione;
Affermando che per promuovere e mantenere il flusso internazionale di capitali occorre stabilire e assicurare un clima appropriato per l’aumento di investimenti privati rispettanti pienamente la sovranità e le leggi del Paese ospite e rispecchianti le politiche e le priorità adottate da detto Paese ai fini dello sviluppo;
Rilevando la loro comune intenzione di creare condizioni favorevoli agli investi- menti di capitali nei due Stati e di intensificare la cooperazione tra i loro cittadini e società private o di diritto pubblico nei campi della tecnologia, dell’industrializza- zione e della produttività;
Riconoscendo la necessità di proteggere gli investimenti di cittadini e società dei due Stati e stimolare il trasferimento di capitali per promuovere la prosperità economica dei due Stati;
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Ciascuna Parte contraente incoraggia, nella misura del possibile, gli investimenti effettuati sul suo territorio da cittadini o società dell’altra Parte contraente e accetta questi investimenti conformemente alle proprie disposizioni legali vigenti.
RU 1985 1376
1 Dal testo originale francese.
Art. 2
a) Ogni Parte contraente protegge sul proprio territorio gli investimenti effettuati conformemente alla propria legislazione da cittadini o società dell’altra Parte con- traente e si astiene dal pregiudicare, con provvedimenti ingiustificati o discriminato- ri, la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento, l’incremento e la vendita e, se del caso, la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente si sforza di rilasciare le autorizzazioni necessarie per tali investimenti e per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o ammini- strativa. Ciascuna Parte contraente si adopera ogniqualvolta risulti necessario, per rilasciare le autorizzazioni richieste alle attività di consulenti o di periti assunti da cittadini o società dell’altra Parte contraente.
b) Ogni Parte contraente assicura, sul suo territorio, agli investimenti dei cittadini o delle società dell’altra Parte contraente un trattamento giusto ed equo, conforme- mente alla sua giurisdizione interna e alle norme di diritto internazionale. Questo trattamento dev’essere almeno uguale a quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dai propri cittadini o dalle proprie socie- tà o dai cittadini o società della nazione più favorita, se questo trattamento è più favorevole.
c) Il trattamento della nazione più favorita non si estende tuttavia ai privilegi con- cessi da una Parte contraente ai cittadini e alle società di uno Stato terzo in virtù della partecipazione o associazione a un’unione doganale, a un mercato comune o a una zona di libero scambio.
Art. 3
Ogni Parte contraente conviene che, per quanto concerne gli investimenti effettuati sul proprio territorio da cittadini o da società dell’altra Parte contraente, la converti- bilità dei pagamenti enumerati qui appresso nonché il loro trasferimento continue- ranno ad effettuarsi liberamente e senza restrizioni:
a) interessi, dividendi, utili e altri redditi correnti;
b) ammortamenti e rimborsi contrattuali;
c) ammontari destinati a coprire le spese di gestione degli investimenti;
d) royalties e altri pagamenti provenienti da diritti di licenza e dall’assistenza commerciale, amministrativa o tecnica;
e) apporti supplementari in capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
f) ricavo dalla vendita o di una liquidazione parziale o totale di un investi- mento, compresi eventuali plusvalori.
Art. 42
Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione, nazionalizzazione o spossessamento, diretti o indiretti, contro investimenti di cittadini o società dell’altra Parte contraente, eccetto che tali provvedimenti siano d’interesse pubblico o sociale e non discriminatori, le prescrizioni legali siano osservate e sia previsto un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, stabilito al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione o dello spossessamento, sarà versato in moneta liberamente trasferibile e pagato senza ritardo ingiustificato all’avente diritto, indipendentemente dal luogo di domicilio o sede.
Art. 5
Il presente Accordo si applica parimenti agli investimenti legalmente effettuati da cittadini o società di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente innanzi l’entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia l’Accordo non si applica in nessun caso a controversie o litigi sopravvenuti prima della sua entrata in vigore.
Art. 6
Rimangono impregiudicate le condizioni più favorevoli di quelle del presente accor- do, convenute da una Parte contraente con cittadini o società dell’altra Parte con- traente.
Art. 7
Nel caso in cui una Parte contraente abbia accordato una qualsiasi garanzia finanzia- ria contro rischi non commerciali per un investimento fatto da un cittadino o da una società sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente in virtù del principio di surrogazione nei diritti dell’investi- tore se un pagamento è stato fatto con questa garanzia dalla prima Parte contraente.
Art. 8
Ai fini del presente Accordo:
a) Il termine «cittadini» designa le persone fisiche che, secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente, hanno, secondo il caso, la nazionalità o la cit- tadinanza di questo Stato.
b) Il termine «società» designa:
i) per quanto concerne la Confederazione Svizzera, le collettività, le sta- bili organizzazioni o le fondazioni aventi personalità giuridica, nonché le società in nome collettivo o in accomandita e le altre associazioni di persone senza personalità giuridica nelle quali cittadini svizzeri hanno, direttamente o indirettamente, un interesse preponderante;
ii) per quanto concerne la Repubblica di Panama, le persone giuridiche costituite secondo la legislazione panamense come anche le società e
2 Vedi tuttavia lo scambio di lettere alla fine del presente acc.
associazioni con o senza personalità giuridica, con sede sul territorio della Repubblica di Panama, eccettuate le società di Stato.
c) Il termine «investimento» comprende tutte le categorie di beni come, per esempio:
i) i beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale;
ii) le parti sociali e altre forme di partecipazione nelle società;
iii) i crediti monetari o i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
iv) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (brevetti d’invenzione, marchi di fabbrica o di commercio, disegni industriali), il sapere tec- nologico, i nomi commerciali e la clientela;
v) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione e di sfruttamento di risorse naturali.
Art. 9
Xxxxxx di risolvere le divergenze relative agli investimenti fra una Parte contraente e un cittadino o una società dell’altra Parte contraente, senza pregiudicare il contenuto dell’articolo 10, avranno luogo consultazioni amichevoli in tal senso fra le Parti interessate.
Se entro un termine di sei mesi tali consultazioni amichevoli non sfociassero in una soluzione, le Parti interessate dovranno ricorrere a procedure specifiche convenute fra la Parte contraente e il cittadino o la società dell’altra Parte. In mancanza di tali procedure, la controversia sarà sottoposta all’arbitrato internazionale conformemente al Regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale, come adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 e tenuto conto delle disposi- zioni del presente Accordo. L’autorità di nomina, prevista nell’articolo 7 del Rego- lamento d’arbitrato menzionato, è il Segretario generale della Corte permanente d’arbitrato dell’Aja.
Art. 10
a) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applica- zione delle disposizioni convenzionate saranno composte in via diplomatica.
b) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi, la contro- versia, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, è sottoposta a un tribunale arbitrale trimembre. Ogni Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri cosi designati cooptano il presidente, che dev’essere cittadino di uno Stato terzo.
c) Se una Parte contraente non designa il suo arbitro né dà seguito all’invito rivolto- le dall’altra Parte contraente di procedere alla designazione entro due mesi, l’arbitro, a richiesta di quest’ultima Parte contraente è designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
d) Se i due arbitri non possono convenire sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, questi, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, è nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
e) Se, nei casi di cui ai paragrafi c) e d) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se questi è impedito o è cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
f) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.
g) I lodi vincolano le Parti contraenti.
Art. 11
a) Il presente Accordo entrerà in vigore appena i due Governi si saranno reci- procamente notificato l’adempimento delle rispettive prescrizioni costituzionali inerenti alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali e rimarrà in vigore per cinque anni. Esso sarà tacitamente rinnovato di biennio in biennio fintantoché una Parte contraente non l’avrà denunciato per scritto con preavviso di sei mesi.
b) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1 a 10 rimarranno applicabili per altri dieci anni agli investimenti fatti prima della denuncia.
Fatto a Panama il 19 ottobre 1983, in quattro originali, di cui due in francese e due in spagnolo, i due testi facenti parimente fede.
Per il Governo
della Confederazione Svizzera: Xxxx Xxxx
Per il Governo
della Repubblica di Panama: Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
Scambio di lettere del 19 ottobre 1983
Panama, 19 ottobre 1983 Sua Eccellenza
Signor Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Panama
Panama
Signor Ministro,
Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 19 ottobre 1983 del seguente tenore:
«Per quanto concerne il momento del pagamento dell’indennità, di cui nell’articolo 4 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama concernente il promovimento e la protezione degli investimenti, si ammette eccezionalmente che, in caso di guerra, di grave perturbazione dell’ordine pubblico o di urgente interesse sociale, l’organo esecutivo della Repubblica di Panama può pagare il valore dei danni e pregiudizi causati da un esproprio o da un’occupazione al momento in cui gli eventi predetti avranno termine, conformemente all’analoga disposizione dell’articolo 47 della Costituzione politica panamense. Ove tale situazione si prolungasse, le Parti contraenti si accorderanno per designare i rappresentanti speciali con il compito di esaminare, e possibilmente risolvere, questi problemi in prima istanza».
Ho l’onore di confermare il mio accordo sul contenuto della Sua lettera. Gradisca, signor Xxxxxxxx, l’assicurazione della mia alta considerazione.
In nome del Governo
della Confederazione Svizzera: Xxxx Xxxx