Provincia di Catanzaro
COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO
Provincia di Catanzaro
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
CONCESSIONE DEL SERVIZIO afferente I diritti sulle pubbliche affissioni compresa la fornitura e l’installazione dell’impiantistica di base, escluso l’accertamento e riscossione, liquidazione e sanzionatoria, dei diritti sulle pubbliche affissioni -Periodo 1° aprile 2009 – 31 dicembre 2013
NORME GENERALI
ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio afferente i diritti sulle pubbliche affissioni riguardanti: servizio di affissione, la fornitura e l’installazione dell’impiantistica di base, escluso l’accertamento e riscossione,liquidazione e sanzionatoria, dei diritti sulle pubbliche affissioni, nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché l'espletamento delle pubbliche affissioni negli appositi spazi preposti e predisposti dallo stesso soggetto gestore, compresa la materiale affissione dei manifesti e la gestione degli impianti pubblicitari ;
La durata della concessione, con decorrenza dal 01/04/2009 e scadenza il 31/12/2013, si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente concedente.
La concessione s’intenderà risolta di diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative comportanti l’abolizione della concessione stessa.
Le condizioni saranno riviste di comune accordo tra le parti nel caso in cui intervenissero disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali.
Scaduto il termine, originario o rinnovato, della concessione è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti ai servizi gestiti.
ART. 2
TARIFFE POSTE A BASE DI PROCEDURA APERTA (GARA)
1)-le tariffe afferenti ai diritti sulle pubbliche affissioni pposte a base di gara sono quelle in vigore nel 2008, come di seguito riportate:
-
dimensioni manifesto
Importo manifesto
Importo: manifesto
Per i i primi 10 giorni
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
CM 100x70
Complessivamente
PER CIASCUN FOGLIO € 1,40
PER CIASCUN FOGLIO € 0,30
COMMISSIONE < ( MINORE DI ) DI 50 FOGLI
+ 50%
PER IMANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI
+ 50%
PER IMANIFESTI COSTITUITI DA Più DI 12 FOGLI
+100
- l’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della maggiorazione corrisponde al diritto totale dovuto.
2. AFFISSIONI D’URGENZA
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 28,41 per ogni commissione.
RIDUZIONE DEL DIRITTO
La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
per gli annunci mortuari.
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi
i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
ART. 3
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA
I soggetti che intendono partecipare alla procedura aperta, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
I’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, da almeno tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, dalla quale risulti: lo svolgimento di attività coerente con l’oggetto della gara.
La società dovrà inoltre dimostrare di aver gestito almeno uno fra i servizi oggetto del presente capitolato negli ultimi tre anni minimo in un Comune di pari classe( classe V) o superiore rispetto al Comune di San mango d’Aquino.
Trovano applicazione le norme sull’incompatibilità di cui all’art. 9 del DM 289/2000.
Sono altresì ammessi a
partecipare Raggruppamenti temporanei e Consorzi di concorrenti
appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. n. 163/2006, ed eventuali e successive modifiche ed
integrazioni.
In tal caso le imprese componenti il
raggruppamento temporaneo devono presentare l’impegno – reso da
tutti i legali rappresentanti dei soggetti raggruppati - ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dal citato
art. 37 del D.Lgs. 163/2006, con esplicita indicazione del soggetto
capogruppo, ovvero a presentare atto di costituzione del
raggruppamento stesso contenente il mandato speciale all’impresa
capogruppo nel caso di R.T.I. già costituite.
Non è ammesso
che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un
Raggruppamento, ovvero che partecipi a più raggruppamenti diversi,
pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei Raggruppamenti ai
quali l’impresa partecipa. E’ fatto altresì divieto di
partecipazione di Imprese che si trovino fra di loro in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
Nel
caso di partecipazione in R.T.I costituito o da costituirsi,
relativamente ai requisiti richiesti per la partecipazione di cui al
precedente art. 9, questi devono essere posseduti da tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento temporaneo di impresa o del
consorzio.
Le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra
devono essere scrupolosamente osservate; si darà luogo
all’esclusione dalla gara in caso di irregolarità o incompletezza
della documentazione richiesta.
ART. 4
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi :
1) per la cancellazione dall’albo (art. 11D.M. 289/2000) ;
2) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
3) per inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri;
4) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio;
5) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
6) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi
Resta stabilito che la concessione si intende risolta “ipso – jure “, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l’oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.
La sospensione dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 avviene per le ragioni indicate nell’art. 12 del D.M. 289/2000.
La decadenza o la sospensione dell’iscrizione nell’albo può essere richiesta dall’Ente locale interessato o, d’ufficio, dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze (art. 13 comma 2 e art. 12 comma 2 del D.M. 289/2000).
La sospensione dall’Albo inibisce la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi, ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto (art. 12 comma 3 D.M. 289/2000).
La cancellazione o la sospensione dall’albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con provvedimento della commissione di cui all’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 446/97 , previa contestazione degli addebiti (art. 15 D.M. 289/2000).
Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine agli obblighi in essere.
Allo scopo il Responsabile del Settore Economico - Finanziario diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all’immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione , redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.
La cancellazione e la sospensione dall’albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.
ART. 5
MODALITA’ DI GARA
Termine per la presentazione delle domande ore 12,00 del 20 marzo 2009
Data di svolgimento della gara ore 10,00 del 23.3.2009
L’aggiudicazione avverrà mediante il sistema della procedura aperta con il metodo dell’indicazione del massimo ed unico ribasso da applicarsi sulle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale e vigenti come specificato nel capitolato d’oneri ai sensi dell’art. 82 del d.lvo 163/2006;.
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di unica offerta, purchè valida.
ART. 6
VARIAZIONI DI TARIFFE
Il Concessionario è tenuto all’applicazione delle tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale, in ossequio alle normative vigenti. Qualora nel corso della concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi e/o regolamentari, modifiche normative, regolamentari e/o variazioni delle vigenti tariffe, i minimi garantiti dovranno essere ragguagliati in aumento od in diminuzione semprechè le variazioni superino la percentuale del 10%.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore e di modificare gli spazi per le pubbliche affissioni.
ART. 7
VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE
I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune; in tale caso la data del versamento postale fa fede agli effetti dell’osservanza dei termini di versamento.
Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l’interesse legale corrente.
ART. 8
CAUZIONE PROVVISORIA:
L’importo della cauzione provvisoria è fissato in e 500,00
La stessa dovrà essere prodotta mediante quietanza del versamento oppure fidejussione bancaria oppure Polizza assicurativa oppure Polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1/9/1993, n° 385, in originale, prodotta secondo lo Schema Tipo 1.1 del D.M. 123/04 relativa alla cauzione provvisoria forfettaria dell’importo di € 500,00 avente validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C. e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; La stessa ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs 163/06 è ridotta al 50%.
(nel caso di versamento in con tanti o in titoli del debito pubblico della cauzione provvisoria presso la Tesoreria comunale) dichiarazione di un Istituto Bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, autorizzati a norma di legge, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una Polizza Assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante con validità ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006, secondo quanto disposto dal D.M. 123/2004.
CAUZIONE DEFINITIVA
Il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva costituita a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348 di ammontare pari al 10%, dell’importo contrattuale quinquennale.
In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione ai sensi delle vigenti normative. In tal caso la reintegrazione della cauzione stessa dovrà essere effettuata dal concessionario, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.
La cauzione non sarà svincolata che alla scadenza della concessione e dopo che l’Amministrazione avrà accertato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi.
ART. 9
RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO
A far data dall’inizio della gestione il Concessionario assume l’intera responsabilità del servizio appaltato e subentra al Comune in tutti gli obblighi e diritti inerenti la gestione stessa. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione, comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari. Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto o compenso alcuno, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.
Alla scadenza della concessione il Concessionario dovrà comunque ed in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti insoluti , od in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi , delegando , ove del caso , al recupero di crediti afferente il contratto scaduto , nonchè tutte le banche dati indispensabili per la prosecuzione del servizio.
ART.10
DOMICILIO DELLA CONCESSIONARIA ED UFFICIO
La Ditta concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune e dovrà indicare un recapito in San Mango d’Aquino presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, oggetto del presente capitolato.
All’interno dell’ufficio dovranno essere esposte le tariffe in vigore, l’elenco degli impianti di pubbliche affissioni, nonchè copia dei Regolamenti vigenti inerenti i tributi e canone oggetto di concessione
ART.11
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE
Il concessionario ha l’obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza e senza inconvenienti.
La nomina del personale da adibire alla gestione spetta alla ditta concessionaria con rispetto di tutte le norme di legge in vigore e in conformità del contratto sindacale di categoria.
Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il concessionario ed il personale assunto , nè alcun diritto potrà essere fatto valere verso l’Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.
Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario e dovrà comunque essere ben accetto all’Amministrazione, la quale avrà la facoltà di chiederne in qualsiasi momento la sostituzione , previa contestazione scritta degli addebiti imputati all’addetto.
Il personale addetto al servizio di vigilanza , accertamento e riscossione dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile.
ART.12
SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a Carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d’oneri, ivi comprese le spese contrattuali.
ART.13
STAMPATI E BOLLETTARI
Il Concessionario dovrà attenersi a quanto previsto dalle norme regolamentari e legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione dei servizio.
Il concessionario dovrà;essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale che sia necessario all’espletamento del servizio; è esclusa altresì ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
La gestione contabile del servizio comporta necessariamente :
1. Conto corrente postale
Il concessionario è tenuto ad attivare apposito conto corrente postale a questi intestato. Tale conto dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per i versamenti inerenti l’ufficio di San mango d’Xxxxxx.
I certificati di versamento, ed i relativi riepiloghi, dovranno essere conservati ed esibiti ad ogni richiesta dal Comune.
2. Bollettari
I bollettari, prima di essere messi in uso, dovranno essere registrati in apposito registro di carico e scarico presso il competente Ufficio Tributi e vidimati dal Responsabile del Settore o suo delegato mediante:
· l’iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario;
· la numerazione progressiva su ogni bolletta (madre e figlia);
· l’apposizione del bollo del Comune su ogni bolletta.
In caso di errore la bolla dovrà essere annullata e non strappata o distrutta.
Su ciascun bollettario dovrà essere riportato il totale delle riscossioni giornalmente ed, all’esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.
In caso di gestione automatizzata del servizio mediante personal computers i bollettari saranno sostituiti da bollette singole (ovvero da bollette utilizzabili per stampa su modulo continuo ) . Anche in tal caso ogni singola bolletta dovrà essere numerata progressivamente e dovrà riportare il timbro del Comune.
3. Registri
La tenuta di un registro vidimato in ogni pagina dal responsabile o suo delegato, dal quale debbono risultare i bollettari assunti in carico ( ovvero le singole bollette in caso di gestione automatizzata), con l’indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui si compone.
Per ciascun bollettario dovrà essere indicata la data di esaurimento:
La tenuta di un registro delle riscossioni distinte secondo la loro specie.
4. Elenchi o schedari
· La tenuta di elenchi o schedari delle dichiarazioni, dei versamenti, o delle commesse dei contribuenti.
Tutte le dichiarazioni e le commesse presentate dai contribuenti a norma degli artt. 8 e 19 del D.Lgs. 507/1993 debbono essere conservate nella gestione in ordine cronologico e con il richiamo, su ciascuna di esse, del pagamento del tributo o del diritto.
Tutti i bollettari , i registri e gli atti di cui al presente articolo saranno tenuti e conservati presso il Concessionario o presso il Comune alla cessazione della concessione , per eventuali controlli e a disposizione della Corte dei Conti secondo le norme dalla stessa impartite , per un periodo di anni dieci dalla data dell’ultima operazione.
Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto , senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire , salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.
Con cadenza trimestrale la Ditta Concessionaria è tenuta a produrre apposita contabilità analitica dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo.
Con cadenza mensile dovranno essere consegnati al Comune appositi rendiconti inerenti le riscossioni avvenute nel mese oggetto di rendicontazione .
ART. 14
RISCOSSIONI ED ACCERTAMENTI
La riscossione dovrà avvenire unicamente in base a quanto previsto dalle normative in merito e dai regolamenti comunali.
ART.15
IMPIANTI AFFISSIONI
Le affissioni verranno eseguite esclusivamente negli appositi spazi da stabilire a norma di legge;
Il Concessionario si impegna a:
a predisporre gli appositi impianti nei quali dovrà essere effettuata il servizio di affissione;
riconsegnare alla scadenza del contratto in stato di buona manutenzione gli impianti di proprietà comunale;effettuare la manutenzione a proprie cure e spese agli impianti pubblicitari di cui sopra;
provvedere a proprie spese alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi o in stato di degrado ed alla loro sostituzione con altri nuovi;installare , a proprie spese , eventuali ulteriori impianti che l’Amministrazione decidesse , in ossequio a norme legislative e/o regolamentari , di posizionare nel territorio comunale.
Tutti gli impianti installati dal concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza del contratto, di proprietà del comune.
ART.16
RICORSI
Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 507/93 anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.
Il concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Xxxxxxxxxx, da un proprio Procuratore Speciale.
Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.
ART.17
ESENZIONI ‑ RIDUZIONI
Il concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o diritti dovuti, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale.
ART.18
SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto.
ART.19
INFORMAZIONE ALL’UTENZA
Il concessionario è obbligato, entro 30 giorni dall’inizio della concessione, a fornire a proprie spese adeguata informazione all’utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente la gestione e l’organizzazione del servizio (tariffe, tempi e modalità di pagamento, sanzioni, recapito del concessionario, orari di apertura al pubblico, ecc.), nonchè a comunicare tempestivamente ogni significativa variazione discendente da disposizioni di legge, regolamentari, delibere dell’Amministrazione Comunale, o da diversa organizzazione del servizio.
Il concessionario è, altresì obbligato ad inviare ai contribuenti dell’imposta sulla pubblicità permanente entro 20 giorni dalla scadenza per il pagamento prevista dalla legge un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l’applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce ( tipologia, ubicazione, dimensione dell’impianto e tariffa applicata ) e deve essere accompagnato da un bollettino prestampato per l’assolvimento dell’imposta. L’invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviati a spese del concessionario.
Art.20
PENALITA’
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all’applicazione di una penalità pari a Euro 100,00 per ciascuna violazione accertata.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima.
Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta del comune, a pena di decadenza.
Dopo tre formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà sospenderne l’esecuzione e dichiararlo risolto.
Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di decadenza di cui all’art.13 del D.M. 11.09.00 n.289.
ART. 21
CONTROVERSIE
Tutte le controversie che insorgessero tra Comune e Concessionario , nell’applicazione del contratto e del presente capitolato che ne regola la concessione, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri i quali decideranno senza formalità di giudizio.
Gli arbitri saranno nominati uno per ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla data di richiesta di arbitrato ed il terzo sarà scelto di comune accordo dai due arbitri stessi.
In mancanza di accordo sulla scelta del terzo arbitro, questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
ART.22
ISPEZIONI E CONTROLLI
Il Responsabile dell’Ufficio Tributi, o qualsiasi altro responsabile comunale delegato dallo stesso avranno sempre libero accesso negli uffici e potranno esaminare registri , giornali , bollettari e quanto altro possa giovare a conoscere l’andamento della gestione,
ART. 22
GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX L.675/1996
E’ fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico, applicando la disciplina in materia prevista dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 e successive modifiche ed integrazioni di cui al XX.xx 196/2003.
Il concessionario del servizio assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati ex art.8 della sopra citata normativa.
ART.23
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.
ART.24
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
L’Ente concedente potrà in corso di esecuzione del rapporto di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari.
ART.25
NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni della legge 27 luglio 2000 n.212.
S. Mango d’Aquino li 6.2.2009
Il Dirigente Dell’ufficio tecnico
geo. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
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