SRM – Reti e Mobilità Srl Affidamento delle attività afferenti il Piano sosta e di servizi/attività complementari alla mobilità del Comune di Bologna. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI IL PIANO SOSTA E DI SERVIZI/ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALLA...
SRM – Reti e Mobilità Srl
Affidamento delle attività afferenti il Piano sosta
e di servizi/attività complementari alla mobilità del Comune di Bologna.
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI IL PIANO SOSTA
E DI SERVIZI/ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALLA MOBILITÀ DEL COMUNE DI BOLOGNA.
L’anno 2018 nel giorno XXX del mese di XXX, con il presente contratto di servizio (di seguito il “Contratto”), a valere tra le parti a tutti gli effetti di legge,
tra
la SRM – Reti e Mobilità Srl (di seguito per brevità indicata anche come la “SRM”), con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0/0 – 00000 Xxxxxxx, CF e PI 02379841204, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante xxx. Xxxxxxx XXXXXXX;
e
il COMUNE DI BOLOGNA (di seguito per brevità indicato anche come il “Comune”), con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx, CF e PI 01232710374, in persona del Direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture xxx. Xxxxx XXXXXXX, il quale interviene nel presente atto in forza dell’attribuzione dell’incarico con atto del Sindaco del 30 settembre 2016 PG 326480/2016 e dell'atto dirigenziale P.G. n.266702/2018 con il quale è stato approvato lo schema del presente Contratto e impegnate le somme necessarie;
e
la società TPER SpA (di seguito per brevità indicata anche come l’”Affidatario” o la “Tper”), con xxxx xxxxxx xx Xxx xx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx, CF e PI 03182161202, in persona del Presidente e legale rappresentante dott.ssa Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX;
premesso che
con deliberazione PG 60086/17 del 13 marzo 2017 il Comune di Bologna ha delegato la SRM a svolgere, in qualità di stazione appaltante, la gara per l’affidamento delle attività afferenti il piano sosta e dei servizi/attività complementari alla mobilità del Comune di Bologna;
la SRM ha indetto in data 26 giugno 2017 la gara per l’affidamento dei servizi/attività su indicati, pervenendo all’aggiudicazione in data 21 maggio 2018 a favore della società TPER SpA, individuata quale affidatario dei servizi/attività stessi;
è necessario regolamentare l’affidamento delle attività afferenti il Piano sosta e di servizi/attività complementari alla mobilità del Comune di Bologna, fissando gli obblighi reciproci tra la SRM, il Comune e la società TPER SpA, al fine di garantire l'autonomia gestionale della stessa e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune di bologna e della SRM, così come prevede l’art. 113, comma 11, del d.lgs. 267/00;
la regolamentazione dei rapporti tra le parti si fonda: a) sugli obblighi e sugli elementi specificativi riportati nel presente contratto, assunti nelle successive clausole; b) sugli obblighi assunti dall’Affidatario con la propria offerta presentata in sede di gara, assunti nelle successive clausole in termini migliorativi, specificativi e integrativi;
si stipula e conviene quanto segue:
CAPO I NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO.
Definizioni.
Affidatario: la Tper SpA, società che a seguito della procedura a evidenza pubblica è risultata affidataria delle attività afferenti il Piano sosta e di servizi/attività complementari alla mobilità del Comune di Bologna.
ATC/TPER: l‘ATC SpA e la TPER SpA, i gestori uscenti dei servizi/attività oggetto di affidamento.
Area Fiera: area di gestione della sosta su strada, parte del Piano sosta di cui alla specifica definizione successiva, non oggetto di affidamento con riferimento ad alcune delle operazioni specificate nel presente contratto di servizio.
Contratto: il presente contratto di servizio.
Comune di Bologna (Comune): l’ente titolare dei servizi/attività affidati, che ha delegato alla SRM le funzioni di stazione affidante e funzioni di gestione del contratto di servizio e che, in quanto titolare e delegante, sottoscrive il contratto di servizio. Il Comune di Bologna è l’interlocutore esclusivo dell’Affidatario per ogni aspetto che attiene la manutenzione straordinaria dei parcheggi in struttura.
Direttore dell’esecuzione del contratto: dipendente dell’Affidatario nominato dal legale rappresentante dello stesso quale responsabile della corretta e ottimale gestione delle operazioni gestite, nonché quale referente unico per la SRM, per il Comune e per altri enti pubblici rispetto alle operazioni gestite (Art. 14, comma 3).
Offerta: la documentazione di offerta presentata dall’Affidatario alla SRM durante il procedimento di gara, che sarà integralmente richiamata e allegata al Contratto, in particolare con riferimento agli impegni assunti dall’Affidatario, indipendentemente che essa sia puntualmente richiamata nel Contratto.
Parte/Parti: la SRM e/o l’Affidatario e/o il Comune a seconda del contesto.
Perimetro del Piano sosta: area individuata dal Comune di Bologna, all’interno della quale vige la regolazione della sosta su strada, di cui agli Allegati.
Piano sosta: l’insieme degli atti comunali di regolazione, programmazione e pianificazione della mobilità urbana inerenti il sistema della sosta, dell’accertamento e del rilascio di contrassegni/permessi.
SRM: la SRM – Reti e Mobilità Srl, la stazione affidante, che oltre ad affidare i servizi/attività descritti, conduce funzioni di gestione del Contratto, secondo quanto previsto nella convenzione Rep. 2486/17 sottoscritta con il Comune di Bologna (prot. SRM 548/17).
Oggetto dell’affidamento. Servizi/attività affidati.
L’oggetto del Contratto consiste nell’affidamento delle operazioni di:
gestione della sosta regolamentata su strada e del relativo incasso; acquisto, installazione e manutenzione della relativa segnaletica stradale, dei dispositivi tecnologici e delle apparecchiature di pagamento a servizio della sosta regolamentata stessa. In particolare installazione, sostituzione, manutenzione dei parcometri; acquisto, installazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale afferente le aree oggetto di affidamento; predisposizione e distribuzione di strumenti di pagamento alternativi (abbonamenti, voucher cosiddetti “gratta e sosta”, autoparchimetri, “mobile”, …). L’Affidatario dovrà garantire, all’interno del perimetro di affidamento (Perimetro del Piano sosta esclusa l’Area Fiera), l’accessibilità e la chiara individuazione degli spazi di sosta e della relativa regolamentazione attraverso la segnaletica, nonché la possibilità per l’utenza di fruire della sosta in maniera conforme;
accertamento delle violazioni del Codice della Strada relativamente alla sosta svolto dagli ausiliari del traffico ai sensi della L. 127/97, art. 17, commi 132 e 133. L’Affidatario dovrà garantire, all’interno del perimetro di affidamento (Perimetro del Piano sosta esclusa l’Area Fiera), la piena usabilità degli spazi di sosta e un regolare avvicendamento mediante la prevenzione e l’accertamento;
gestione della sosta a pagamento in struttura, con monitoraggio e manutenzione, ordinaria e straordinaria (di cui all’ALL03) secondo quanto concordato col Comune di Bologna, dei beni adibiti all'uso di parcheggio;
gestione completa del rilascio di contrassegni/permessi regolati dal Comune di Bologna in materia di mobilità sostenibile, inclusi i contrassegni “H – handicap”;
gestione del servizio “Io xxxxx” nel territorio del Comune di Bologna e in aree limitrofe;
servizi/attività inerenti la mobilità ciclistica (servizio “C’entro in bici” ed eventuali altre operazioni, anche di promozione).
L’Affidatario dovrà inoltre gestire il ramo d’azienda afferente le operazioni già precedentemente acquisito, di cui all’Art. 13.
L’Affidatario è impegnato a massimizzare l’efficacia dei servizi/attività affidati; opera con grande attenzione all’utenza, in termini di qualità erogata e di comunicazione/informazione; è impegnato a garantire la più efficace condivisione delle informazioni fra le parti interessate; collabora attivamente – anche di propria iniziativa – nella progettazione dell’adeguamento dei servizi/attività affidati; nonché partecipa attivamente per il raggiungimento dell’obiettivo della sostenibilità della mobilità urbana a 360 gradi.
Il Contratto regola i rapporti fra l’Affidatario, la SRM e il Comune. Sono specificate, se del caso, relazioni con soggetti terzi. Al netto delle relazioni specificate, l’Affidatario non potrà proporre a enti locali o ad altri soggetti, diversi dalla SRM, ipotesi di modifica ai servizi/attività, né raggiungere accordi in tal senso, pertanto esso dovrà trasmettere alla SRM ogni eventuale richiesta che riceva inerente le operazioni gestite. Il Comune si riserva la facoltà, nel corso di durata del Contratto, di avvalersi dello ius variandi – nel rispetto dei documenti di gara e nei limiti ricavabili dall’ordinamento vigente – per richiedere all’Affidatario, previa comunicazione scritta, interventi aggiuntivi relativamente ai servizi/attività affidati, con relativo adeguamento della remunerazione spettante all’Affidatario.
La gestione complessiva delle operazioni affidate dovrà essere pienamente rispettosa degli impegni assunti dall’Affidatario con l’Offerta e con la sottoscrizione del Contratto.
Remunerazione.
All’Affidatario spetta, quale remunerazione per i servizi/attività prestati, fatte salve le fattispecie di cui all’art. 9, commi 7 e 8, al Capo III e agli Artt. 27 e 28, la differenza fra i ricavi, al netto di IVA, e un canone percentuale dovuto al Comune.
All’Affidatario spetta, inoltre, per la gestione del servizio "Io xxxxx" e dei servizi/attività inerenti la mobilità ciclistica, la titolarità dei relativi ricavi e un corrispettivo riconosciuto all'Affidatario a compensazione degli obblighi di servizio pari a complessivi 100.000,00 (centomila/00) euro/anno + IVA, ripartiti rispettivamente in 50.000,00 (cinquantamila/00) euro/anno + IVA e 50.000,00 (cinquantamila/00) euro/anno + IVA (Artt. 11 e 12).
Il canone di cui al comma 1 è quantificato come specificato nel seguito:
per la gestione della sosta su strada e in struttura, con riferimento ai corrispondenti ricavi, il canone è pari al 52,50% (cinquantaduevirgolacinquanta percento) dei ricavi + IVA fino alla soglia di ricavi pari a 13.500.000,00 (tredicimilionicinquecentomila/00) euro/anno + IVA. Oltre soglia il canone è pari allo 0% (zero percento) dei ricavi, salva la condizione di cui al successivo punto c);
per l’attività di rilascio contrassegni/permessi, con riferimento ai corrispondenti ricavi, il canone è pari al 15% (quindici percento) dei ricavi + IVA fino alla soglia di ricavi pari a 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) euro/anno + IVA. Oltre soglia il canone è pari allo 0% (zero percento) dei ricavi, salva la condizione di cui al successivo punto c);
per entrambe le attività di gestione della sosta su strada e in struttura e di rilascio contrassegni/permessi, con riferimento ai corrispondenti ricavi, il canone è pari all’80% (ottanta percento) dei ricavi + IVA oltre la soglia di ricavi complessivi pari a 16.050.000,00 (sedicimilionicinquantamila/00) euro/anno + IVA.
Nel caso in cui il periodo di consuntivazione fosse inferiore all’anno, le quantificazioni di cui al presente Articolo andranno calcolate relativamente al periodo di riferimento, proporzionalmente ridimensionate.
Con effetto dal terzo mese di affidamento e di fatturazione, e per tutta la durata residua di validità del Contratto, a titolo di penale, il Comune potrà fatturare, nella fase di cui al comma 3 dell’Art. 4, una penale di importo pari a 10.000,00 (diecimila/00) euro qualora la trasmissione della rendicontazione di cui all’Art. 21 risulti incompleta o ritardata.
È esclusa ogni possibilità di rivalutazione/revisione/aggiornamento/indicizzazione degli importi spettanti all’Affidatario per l’intera durata dell’affidamento, anche con riferimento alla regolazione delle varianti di cui al Capo III.
Al fine del calcolo dei ricavi sono esclusi gli eventuali introiti derivanti dalla valorizzazione commerciale degli spazi afferenti il ramo d’azienda di cui all’Art. 13.
Modalità di pagamento.
Stante il regime concessorio, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10, gli introiti derivanti dai servizi/attività affidati dovranno essere depositati, a seguito del loro accertamento, in un conto corrente dedicato di cui è titolare l’Affidatario. Tale conto corrente dovrà rispettare tutti i requisiti di cui alla citata L. 136/10 e di cui alle eventuali norme sopravvenienti.
L’Affidatario erogherà il canone spettante al Comune con frequenza mensile mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro il giorno 28 (ventotto) del mese relativamente agli incassi del mese precedente, con valuta il giorno lavorativo successivo; in caso il giorno 28 (ventotto) del mese sia festivo, il bonifico è da effettuarsi il primo giorno feriale successivo, avente la causale:
per i ricavi derivanti dalla sosta regolamentata su strada e in struttura: “Canone gestione sosta mm/aaaa – CIG 7374328FF6” in cui è indicato il mese di riferimento;
per i ricavi derivanti dal rilascio contrassegni/permessi: “Canone gestione contrassegni/permessi mm/aaaa – CIG 7374328FF6” in cui è indicato il mese di riferimento.
L’Affidatario è tenuto entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a presentare alla SRM e al Comune il calcolo degli importi dovuti come canone relativamente agli incassi del mese precedente; in caso il giorno 10 (dieci) del mese sia festivo, il calcolo è da presentarsi il primo giorno feriale successivo. Entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese il Comune fatturerà all’Affidatario gli importi relativamente agli incassi del mese precedente, mediante sola trasmissione per posta elettronica; in caso il giorno 15 (quindici) del mese sia festivo, il Comune fatturerà il primo giorno feriale successivo. Le fatture emesse dal Comune avranno scadenza e dovranno essere pagate entro il giorno 28 (ventotto) del mese relativamente agli incassi del mese precedente, con valuta il giorno lavorativo successivo; in caso il giorno 28 (ventotto) del mese sia festivo, il bonifico sarà da effettuarsi il primo giorno feriale successivo, nel pieno rispetto di quanto previsto al comma precedente. In caso di necessità di conguaglio dell’importo mensile in favore del Comune stesso, l’Affidatario potrà procedere a calcolare un conguaglio che comunicherà al Comune insieme con le quantificazioni di cui al presente comma relative al mese successivo a quello di fatturazione e liquidazione.
Il Comune erogherà all’Affidatario l’importo complessivo di 100.000,00 (centomila/00) euro/anno + IVA quale compensazione per gli obblighi di servizio pubblico riferiti al servizio “Io xxxxx” e di mobilità ciclistica tramite bonifico bancario avente come causale “Compensazione contratto sosta aaaa – CIG 7374328FF6”. Tale versamento dovrà essere effettuato entro la data del 31 (trentuno) luglio di ogni anno con riferimento a ogni singolo anno di affidamento, o nel primo giorno feriale a essa susseguente, a condizione che tale importo sia fatturato entro la data del 1 (uno) giugno precedente, o entro il primo giorno feriale a essa susseguente. Nel caso in cui uno o entrambi i servizi siano interrotti in vigenza di Contratto, tale compensazione sarà proporzionalmente ridimensionata.
L’Affidatario è tenuto a rendicontare gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi/attività affidati nell’ambito della rendicontazione contrattuale, secondo le modalità e i tempi previsti dagli Artt. 21 e 23, nonché dall’Allegato ALL02.
L’Affidatario risponde delle somme spettanti al Comune in ogni caso, ed è pertanto tenuto comunque al versamento delle stesse, in particolare anche in caso di furto e/o danneggiamento subìto o di smarrimento del denaro incassato, non configurandosi queste fattispecie come mancato introito per il Comune.
In caso di ritardo nel versamento dei canoni spettanti al Comune superiore ai 3 (tre) giorni naturali consecutivi dalla scadenza, il Comune avrà diritto agli interessi di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo versamento. Qualora il ritardo, riferito anche a porzioni di pagamento, nonché alla liquidazione dell’importo aggiuntivo di cui al Capo III, così come verificato dalla SRM, si protragga per più di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi per cause imputabili all’Affidatario, ovvero questo non osservi per inadempimento abituale i patti contrattuali ovvero i ritardi nei versamenti registrino reiterazioni, la SRM potrà diffidarlo a provvedere al versamento ovvero alla regolarizzazione del servizio assegnandogli all’uopo un termine perentorio entro il quale adempiere. Scaduto questo termine senza che l’Affidatario abbia ottemperato alle intimazioni ricevute, la SRM potrà procedere per conto del Comune all’escussione della cauzione di cui all’Art. 25 del Contratto in misura dell’importo dovuto.
Durata ed eventuali estensioni temporali.
L’affidamento dei servizi/attività oggetto del Contratto ha durata dalla data di avvio dei servizi/attività, la quale deve intervenire in contemporanea con l’avvio della gestione, fino alla data del 29 febbraio 2020. Non incide sulla data di avvio il momento di consegna all’Affidatario da parte del Comune delle ulteriori strutture/aree oggetto di affidamento.
Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi/attività affidati e/o per ragioni di interesse pubblico (tra le quali quelle previste dalla delibera del Consiglio comunale PG 60086 del 13 marzo 2017, di cui alle Premesse), alla scadenza dell’affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, l’Affidatario sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo gestore, alle condizioni disciplinate nel Contratto. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell’affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al Contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente comma.
Alla scadenza della gestione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia del Contratto, l’Affidatario è tenuto a riconsegnare le aree di sosta, eventuali beni o opere concesse in uso o proprietà da parte del Comune, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, nonché a trasmettere al Comune ogni documento (autorizzazioni, certificazioni, …) inerente la gestione di tali beni.
CAPO II SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E OBBLIGHI DI SERVIZIO.
Descrizione delle operazioni oggetto di affidamento.
Il presente Capo II definisce le operazioni oggetto di affidamento. Le modalità di esecuzione e gli standard minimi di qualità, insieme con gli obiettivi di principio, sono descritti all’Allegato ALL01; l’Affidatario provvederà a propria cura e spese all’acquisto dei materiali e dei beni necessari allo svolgimento delle operazioni che saranno opportuni, oltre a quelli parte del ramo d’azienda. Si rimanda agli Allegati per le informazioni sulle strumentazioni, sugli impianti e sui dati storici relativi ai servizi/attività affidati, nonché sul quadro di riferimento.
L’Affidatario, con riferimento a tutte le operazioni gestite e in linea con gli obiettivi di principio, in particolare con riferimento all’innovazione tecnologica e all’integrazione fra servizi/attività diversi, è inoltre tenuto a supportare la SRM e il Comune, rendendo disponibili i dati e le professionalità disponibili, nello svolgimento di analisi, ricerche o progetti relativi alla mobilità sostenibile in caso di richiesta esplicita, nonché a suggerire, perseguire e attuare progetti di finanziamento riferibili alle operazioni gestite. Le Parti sono impegnate a presentare proposte tecnico-economiche di mobilità sostenibile integrate fra loro e con i mezzi privati anche mediante, per esempio, lo studio di tariffe agevolate e/o dell’utilizzo diffuso del supporto MiMuovo (le specifiche tecniche sono riportate fra gli Allegati); l’attuazione di tali proposte sarà oggetto di specifici accordi scritti fra le Parti.
Tutte le fasi operative elencate, compresi il monitoraggio e la rendicontazione, nonché la previsione di cui all’Art. 32, comma 1, sono ricomprese fra quelle remunerate ai sensi dell’Art. 3, compresa ogni operazione strumentale ed eventuali minori collegate.
Gestione della sosta regolamentata su strada.
Sono assegnate all’Affidatario la gestione della sosta regolamentata su strada (cd. strisce blu, bianche e gialle) del Comune e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale delle aree di sosta rientranti nel perimetro di affidamento (Perimetro del Piano sosta esclusa l’Area Fiera) e riferita alle manovre di sosta e fermata su strada, ai sensi del Codice della Strada.
Gli stalli adibiti a sosta regolamentata su strada del Comune sono pari a (dato aggiornato a febbraio 2017):
stalli a pagamento su strada (cd. strisce blu): 34.394;
stalli per la sosta delle vetture con contrassegni/permessi “disabili”: 1.334;
stalli per la sosta “residenti”: 3.103;
stalli carico/scarico: 755;
stalli moto: 11.045;
stalli generici e a disco orario: 409;
stalli car-sharing “Io xxxxx”: 70.
La SRM precisa che il Comune di Bologna prevede di autorizzare, nel corso dell’affidamento, la costruzione in project-financing del “parcheggio interrato Nigrisoli”. Con effetto dalla data di consegna delle aree all’attuatore del “parcheggio interrato Nigrisoli” da parte dell’AUSL, anche eventualmente aggiornata e anche per gradi, verranno meno dall’oggetto dell’affidamento le aree di sosta su via dell’Ospedale e su largo Nigrisoli, in superficie, (complessivamente 320 stalli a pagamento e 11 stalli con permessi “disabili”, dato aggiornato a febbraio 2017), con riferimento a ogni elemento di gestione della sosta su strada. In particolare, la consegna delle aree determinerà:
il venir meno dei relativi introiti tariffari, pari a 654.392,80 euro nel 2016 (incassi da parcometro, IVA inclusa), che contribuiranno alla determinazione della remunerazione di cui all’Art. 3 solo fino alla data di consegna richiamata;
il diritto per l’Affidatario di conguagliare in detrazione dal canone dovuto, di cui all'Art. 3, comma 1, punto 1 (Canone gestione sosta), l’importo di 260.000 (duecentosessantamila/00) euro/anno + IVA.
In ogni caso, potendo subire variazioni, il numero esatto degli stalli regolamentati sarà oggetto di rilievo a cura e spese dell’Affidatario, in contradditorio con la SRM, entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di avvio dei servizi/attività. Il rilievo dovrà essere reso disponibile alla SRM su mappa (formato CAD) e in formato di database. A seguito del primo rilievo, l’Affidatario è tenuto a monitorare costantemente il numero di stalli per singola tipologia (pagamento, “disabili”, “residenti”, …), settore (Cerchia del mille, Centro storico, …) e per arco xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, …) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx comunale e mantenere aggiornata con cadenza almeno semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno) la mappa (formato CAD) e almeno mensile il database relativi alle operazioni gestite; inoltre, se nel corso di questa operazione di monitoraggio l’Affidatario verificasse incongruenze fra i dati a sua disposizione e gli atti emanati dal Comune dovrà darne immediata comunicazione al Comune e alla SRM per una verifica puntuale. La SRM si riserva di chiedere all’Affidatario, che è tenuto a rispondere nei tempi minimi necessari, l’aggiornamento puntuale della mappa (formato CAD) e del database con riferimento ai progetti di revisione della regolazione della sosta, confrontandosi con l’Affidatario.
Circa le operazioni di installazione e manutenzione di parcometri, è compito dell’Affidatario l’installazione di parcometri aggiuntivi nei seguenti casi:
se non è rispettato il parametro di qualità “SSS-05. Localizzazione e quantificazione dei parcometri” previsto all’Allegato ALL01 per le diverse zone tariffarie (il valore reale risulta maggiore rispetto allo standard previsto); in questo caso l’Affidatario dovrà comunicare alla SRM i motivi del mancato rispetto di tale standard tramite nota formale entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall’evento che ha provocato il non rispetto dello standard, allegando apposita nota progettuale sulla dislocazione dei nuovi parcometri e sul modello da installare perché il rapporto sia ripristinato. La SRM entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla ricezione della suddetta nota dovrà verificare l’effettivo mancato rispetto dello standard e approvare o effettuare deduzioni sul programma di installazione proposto dall’Affidatario. L’Affidatario dovrà installare i parcometri entro i 30 (trenta) giorni naturali consecutivi successivi alla definitiva approvazione del programma di installazione sopportando ogni correlato costo;
in caso di sostituzione degli attuali parcometri per obsolescenza o in caso dell’accertamento di danni o malfunzionamenti che non rendano conveniente la manutenzione degli stessi; in questi casi l’Affidatario dovrà comunicare alla SRM l’intervento di sostituzione (e in particolare il/i parcometro/i da sostituire). Il modello e le caratteristiche tecniche del nuovo parcometro sono approvati dalla SRM, sulla base di una proposta progettuale presentata dall’Affidatario. L’intervento dovrà essere comunque effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal riscontro/accettazione della proposta da parte della SRM, sopportando l’Affidatario ogni correlato costo;
su specifica richiesta da parte della SRM ove non si verifichino le condizioni di cui ai punti precedenti. La fornitura e l’installazione su richiesta della SRM, in esito ad accordo col Comune, di nuovi parcometri non comporterà oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Contratto e dall’Offerta presentata in sede di gara, fino a un massimo di 10 (dieci) parcometri in incremento durante tutta la durata del Contratto. La fornitura e l’installazione su richiesta della SRM di nuovi parcometri oltre la soglia di 10 (dieci) comporterà oneri aggiuntivi per il Comune nella sola misura dei costi debitamente dettagliati e preventivamente autorizzati dalla SRM.
Circa la manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria della rete di parcometri installati, si rimanda al dettaglio sulla manutenzione minima richiesta dalla documentazione di gara, in particolare dall’Allegato ALL01, nonché alla previsione di cui al comma 7 dell’Art. 13 e alle condizioni di cui al paragrafo “4.5 – Servizi aggiuntivi rivolti all’utenza” dell’Offerta.
L’Affidatario dovrà assicurare differenti modalità di pagamento della sosta su strada al fine di garantire la possibilità di un’efficace utilizzo della sosta, nel pieno e pronto rispetto della normativa applicabile e degli atti del Comune che regolano la tariffazione (fra questi, è ricompreso l’accordo di interoperabilità con il gestore della sosta presso l’Area Fiera, di cui agli Allegati, che l’Affidatario è tenuto a sottoscrivere). In particolare, dovranno essere gestite tutte le operazioni necessarie all’utilizzo delle modalità di pagamento attualmente disponibili agli utenti del servizio, previste dal Contratto ed emergenti da successive integrazioni a opera del Comune. In ogni caso, come previsto al comma 1 dell’Art. 14, la tariffa che l’Affidatario farà pagare all’utenza per la fruizione dei servizi sarà quella prevista dagli strumenti di regolazione del Comune.
Le modalità alternative all’utilizzo del parcometro attualmente presenti, della cui fruibilità l’Affidatario si fa carico, sono:
i titoli di sosta, cosiddetti “gratta e sosta”, compresi gli abbonamenti mensili e semestrali;
gli autoparchimetri e le tessere a microchip, solo fino a esaurimento dei supporti esistenti, con garanzia manutentiva e di verifica di eventuali requisiti;
il canale “mobile”.
Al fine di aumentare la fruibilità di tali metodi di pagamento alternativi, l’Affidatario per i titoli di sosta cosiddetti “gratta e sosta”, dovrà garantire:
la produzione secondo le specifiche tecniche concordate con la SRM e in particolare la produzione dei vouchers previsti dall’attuale quadro tariffario, nonché la distribuzione in rivendite autorizzate e in biglietterie direttamente gestite dall’Affidatario. In fase di prima applicazione del Contratto e salvo diversa richiesta da parte della SRM, le caratteristiche tecniche dei titoli di sosta sono quelle utilizzate nella gestione precedente. Ogni successiva modifica dovrà comunque prevedere specifici strumenti anticontraffazione ed essere validata dalla SRM;
la distribuzione alle rivendite autorizzate. A ogni consegna di titoli “gratta e sosta”, l’Affidatario dovrà provvedere alle seguenti operazioni: a) la consegna dei titoli previsti per ciascuna rivendita; b) il ritiro di eventuali titoli non più conformi a nuovi standard o a nuovi piani tariffari; c) il ritiro degli importi riscossi dalla rivendita nel periodo intercorso dall’ultima consegna, al netto dell’aggio riconosciuto alla rivendita stessa;
il versamento mensile degli incassi derivanti dai titoli di sosta presso il conto corrente dedicato di cui all’Art. 4;
la custodia in magazzino di un numero adeguato di titoli di sosta.
Tutti i titoli di pagamento dovranno essere predisposti ed emessi previo accordo sulle caratteristiche tecniche (cromia, grammatura, metodi anticontraffazione, barcode, caratteristiche tecniche degli autoparchimetri e delle tessere a microchip) raggiunto con la SRM sulla base di una proposta progettuale presentata dall’Affidatario. In fase di prima applicazione del Contratto e salvo diversa richiesta da parte della SRM, le caratteristiche tecniche dei titoli di sosta, degli autoparchimetri, delle tessere a microchip, del canale “mobile” e degli altri sistemi di pagamento della sosta sono quelle in uso alla data di sottoscrizione del Contratto. Ogni successiva modifica dovrà comunque prevedere specifici strumenti anticontraffazione ed essere validata dalla SRM; in particolare, con effetto dal terzo mese di affidamento e di fatturazione, ogni caratteristica dei sistemi di pagamento dovrà essere rispettosa di quanto previsto all’Art. 14, comma 1.
L’Affidatario sarà responsabile verso gli utenti per il malfunzionamento delle diverse forme di pagamento e per il risarcimento di eventuali danni a chiunque causati da tale malfunzionamento. Le forme e le modalità di risarcimento dovranno essere esplicitamente previste nella “Carta dei servizi” di cui all’Art. 14, comma 13, del Contratto.
Al fine di ampliare la disponibilità di metodi di pagamento alternativi, l’Affidatario è impegnato a proporre, nel caso in cui se ne presentino le opportunità, attraverso la presentazione di un progetto tecnico-economico che ne evidenzi i costi e i benefici, l’implementazione di forme di pagamento della sosta ulteriori, migliorative/integrative/innovative la cui attuazione dovrà comunque essere subordinata all’assenso formale della SRM. È inoltre obbligo dell’Affidatario implementare ogni altra forma di pagamento della sosta che la SRM richieda all’Affidatario stesso in conseguenza di atti o deliberazioni del Comune. L’Affidatario dovrà adoperarsi per l’implementazione di tali modalità di pagamento e delle relative procedure di gestione.
Circa la gestione e la rendicontazione degli incassi da pagamento della sosta tramite parcometro, le procedure di gestione e di rendicontazione degli incassi sono le seguenti:
apertura cassa parcometro (esecuzione delle procedure come previsto per gli attuali parcometri e verifica del funzionamento delle procedure medesime, es. controllo stampa scontrino e riscontro eventuali anomalie); svuotamento cassa (esecuzione delle procedure come previsto per gli attuali parcometri, ritiro dello scontrino relativo ai dati dell’incasso parziale e totale, reintroduzione/ripristino della cassa vuota, chiusura del portello esterno); spostamento delle casse contenenti l’incasso giornaliero presso la sede dell’Affidatario; apertura delle casse con apposita chiave; conteggio dell’incasso del denaro in moneta con apposite macchine contamonete di cui l’Affidatario deve mantenere l’esclusiva disponibilità per tutta la durata del Contratto e imballo in rotoli (buste auto-sigillanti) per il versamento in banca;
registrazione degli incassi: registrazione degli incassi di ogni parcometro, confronto fra il totale incassato, ovvero rilevato all’interno della cassa monete, e quello registrato dal singolo parcometro con specifica delle possibili differenze. L’Affidatario ha come onere la gestione/smaltimento della moneta metallica. In ogni caso, anche nelle ipotesi di furto/rapina/contraffazione/danneggiamento a opera di terzi, il calcolo dei ricavi spettanti al Comune in base all’Art. 3 del Contratto e all’Offerta è effettuato sulla base delle somme indicate dalle stampe contabili di riepilogo generate dal parcometro all’atto dello svuotamento delle casse, restano quindi a carico dell’Affidatario tutti gli eventuali ammanchi;
rendicontazione alla SRM: consegna di tutti i dati con periodicità mensile e della documentazione necessaria per l’effettuazione dei controlli opportuni; per i dettagli sulle modalità di rendicontazione e di controllo si vedano gli Artt. 21 e 23, nonché l’Allegato ALL02;
versamento al più settimanale presso il conto corrente dedicato di cui all’Art. 4. Il versamento deve essere effettuato entro termini congrui al fine di effettuare il susseguente versamento al Comune di cui all’Art. 4, comma 2.
È fatto obbligo all’Affidatario di effettuare lo svuotamento dei parcometri con una frequenza che ne permetta il corretto funzionamento e che ne valorizzi al massimo le potenzialità. In particolare, il sistema di telecontrollo dei parcometri dovrà permettere all’Affidatario di ricevere comunicazione (mail e/o sms) dell’eventuale raggiungimento di una soglia preimpostata di capienza della cassa di ciascun parcometro al fine di evitare che la cassa si riempia totalmente e il parcometro non accetti più pagamenti. Al pervenire di tale comunicazione dovrà essere tempestivamente effettuato lo svuotamento del parcometro medesimo. Inoltre il sistema dovrà permettere la consultazione di un report quotidiano in cui sono elencati i parcometri in ordine decrescente di importo monete in giacenza in cassaforte.
Sulla base delle informazioni a sua disposizione ricevute dal sistema informativo e dal telecontrollo l’Affidatario, entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dall’avvio dei servizi/attività dovrà predisporre una programmazione di svuotamento dei parcometri da sottoporre ad approvazione da parte della SRM. Ove la SRM ne faccia motivata richiesta, l’Affidatario è tenuto a predisporre una nuova programmazione delle frequenze minime di scassettamento in adeguamento delle esigenze consolidate, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla trasmissione della richiesta.
L’operazione di gestione e rendicontazione degli incassi deve essere assicurata per ciascun parcometro gestito e per i parcometri installati dall’Affidatario nel corso dell’affidamento con le modalità descritte al presente articolo, fatte salve eventuali procedure derivanti da specifiche tecniche differenti caratterizzanti i nuovi parcometri installati.
Per quanto riguarda il pagamento elettronico tramite moneta elettronica (Fast-Pay e/o altro), gli incassi dovranno essere gestiti dall’Affidatario e rendicontati alla SRM e al Comune. Gli introiti derivanti da tale modalità di pagamento dovranno essere direttamente versati nel conto corrente dedicato di cui all’Art. 4.
Circa la gestione e l’installazione della segnaletica verticale e orizzontale afferente le aree di sosta regolamentata, è assegnata all’Affidatario l’operazione di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale afferente le aree di sosta oggetto di affidamento, con riferimento sia a quella pertinenziale alle stesse che a quella predisposta e da predisporre per indirizzare il traffico alle aree e alle strutture affidate in gestione, nel rispetto del Codice della Strada e previa approvazione del Comune. Pertanto le succitate operazioni si intendono riferite esemplificativamente anche alle seguenti tematiche:
riorganizzazione della sosta tenendo conto degli obiettivi fissati dal PGTU;
razionalizzazione e ottimizzazione della sosta su segnalazione del Comune (in esito alla chiusura di un passo carrabile, allo spostamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti o a modifiche diverse inerenti la circolazione);
micro-progettazioni derivanti dalle ordinanze emesse dal Comune (inerenti la nuova istituzione o lo spostamento di stalli di sosta).
Queste operazioni, anche laddove non realizzabili nell’ambito della manutenzione ordinaria/programmata, sono garantite dall’Affidatario senza corrispettivi aggiuntivi.
La segnaletica stradale orizzontale dovrà essere fatta oggetto di manutenzione nel rispetto di un’attività continua di monitoraggio dello stato della segnaletica medesima e di una pianificazione predittiva dell’esigenza di intervento. Essa dovrà comunque essere fatta oggetto di integrale manutenzione ogni due anni, nel periodo estivo; tale operazione di manutenzione dovrà essere rispettosa, in termini di tempistiche e di modalità, della programmazione comunale degli interventi manutentivi sulle strade, di cui all’Art. 15. La programmazione della manutenzione estiva della segnaletica stradale orizzontale dovrà essere redatta con riferimento al complesso delle aree affidate anche in caso di scadenza dell’affidamento o in ogni caso di cessazione anticipata durante il periodo estivo, e consegnata al Comune appena disponibile, in modo che il subentrante eventualmente possa, per il primo anno di nuovo affidamento, operare in continuità con le attività dell’Affidatario. In caso di interventi ritardati o reiterati rispetto al piano di programmazione comunale e/o a interventi emergenziali, l’Affidatario è tenuto al ripristino integrale della segnaletica orizzontale di competenza entro 5 (cinque) giorni lavorativi.
Circa la gestione e l’installazione della segnaletica verticale e orizzontale, le operazioni affidate si compongono, in via principale, di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):
operazioni di progettazione, realizzazione e installazione. L’Affidatario garantirà la verifica della documentazione di inquadramento predisposta dal Comune, la realizzazione del progetto (dalla fase di rilievo a quella esecutiva e di disegno “as built”), anche nella fase di relazione con le strutture tecniche e istituzionali del Comune (uffici, Quartieri, commissioni, comitati, …), il sopralluogo congiunto (Affidatario e Comune) di verifica presso l’area di predisposizione della segnaletica, la fase di approvazione da parte del Comune (con pubblicazione di relativa ordinanza, se del caso), la predisposizione e l’installazione della segnaletica nel rispetto della normativa vigente, nonché la verifica del mantenimento della conformità della segnaletica;
operazioni di manutenzione: l’Affidatario garantirà la verifica delle necessità manutentive a seguito di segnalazioni degli accertatori, da parte di utenti, del Comune o della SRM e la realizzazione dei lavori manutentivi e di pulizia;
in occasione di ogni intervento manutentivo e/o di nuova realizzazione all’interno del centro storico l’Affidatario ha l’obbligo di provvedere all’installazione di segnaletica di dimensioni ridotte e alla sostituzione/posa dei pali di sostegno della segnaletica con pali di diametro ridotto (Φ 48) e di colore RAL 7011.
Gestione dell’accertamento delle violazioni del Codice della Strada.
Circa l’accertamento ai sensi dell’art. 17 della Legge 127/97, sono affidate all’Affidatario le operazioni di accertamento previste dalla normativa vigente.
Ai dipendenti dell’Affidatario adibiti a tale attività saranno conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di accertatore della sosta ai sensi dell’art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133. L’Affidatario dovrà garantire tali operazioni per l’intera durata dell’affidamento. Gli incaricati dell’operazione di cui sopra dovranno essere riconoscibili nella loro funzione mediante adeguato vestiario, a carico dell’Affidatario, i cui elementi distintivi dovranno essere concordati preventivamente con la Polizia Municipale del Comune di Bologna. Le notifiche, le riscossioni e i ricorsi saranno gestiti dal Comune. A tal fine, copie dei verbali di accertamento dovranno pervenire alla Polizia Municipale del Comune di Bologna secondo le modalità informatiche descritte al presente articolo.
L’operazione di accertamento è preceduta dalla fase di predisposizione (elaborazione e vestizione) dei turni, coerentemente alle fasce orarie di regolazione della sosta nelle diverse zone previste dal Piano sosta. I criteri e le modalità di elaborazione dei turni sono definiti sotto il coordinamento della Polizia Municipale del Comune di Bologna (comma 7), nonché sulla base dei livelli di servizio individuati dal Contratto o dall’Offerta, in particolare al paragrafo “4 – Gestione della sosta e dell’accertamento”. Le Parti sono impegnate a presentare proposte tecnico-economiche sull’eventuale modifica dei turni con l’obiettivo di migliorare la produttività dell’attività di accertamento mediante:
il potenziamento del controllo della sosta regolamentata, anche attraverso l’utilizzo di heat-map generate da un’apposita applicazione informatica e di palmari in dotazione agli accertatori a partire dal 1 gennaio 2019;
la flessibilità nell’utilizzo dell’organico;
l’elaborazione sulla base delle informazioni dinamiche relative all’accertamento su strada;
scaturenti dalle possibilità date dal Contratto di servizio inerente l’affidamento del trasporto pubblico locale bolognese.
L’operazione di accertamento gestita dall’Affidatario è affidata relativamente al complesso delle aree rientranti nel perimetro di affidamento (Perimetro del Piano sosta esclusa l’Area Fiera) e con riferimento agli articoli del Codice della Strada oggetto di conferimento di poteri mediante provvedimento del Sindaco del Comune di Bologna. Essa è espletata nel corso dei turni succitati da parte di operatori qualificati della mobilità (lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali tali da assicurare un’autonomia operativa nell’ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi). Le operazioni affidate si compongono, in via principale, di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):
verifica dello stato di qualità/funzionamento della segnaletica, dei parcometri installati e delle condizioni generali di fruizione delle aree inserite nel perimetro di affidamento e immediata segnalazione interna e/o al Comune delle eventuali necessità di intervento, manutenzione o pulizia;
monitoraggio degli stalli occupati per motivi di pubblico interesse o a seguito di rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico o di cause di forza maggiore. Rispetto alle occupazioni, si procederà a rilevare il numero di stalli occupati, l’arco stradale interessato e la durata dell’occupazione;
monitoraggio della domanda di sosta nelle aree adibite alla sosta regolamentata su strada effettuato attraverso il controllo giornaliero, la quantificazione e la rilevazione del numero e della tipologia degli occupanti degli stalli durante la quotidiana operazione di accertamento (controlli effettuati con dispositivi elettronici); il dato rilevato dovrà essere presentato alla SRM ai sensi degli Artt. 21 e 23, nonché dell’Allegato ALL02 con indicazione puntuale per ciascun arco stradale del giorno e della fascia oraria;
verifica della presenza del titolo autorizzativo, necessario a sostare nelle aree oggetto di affidamento e della corretta esposizione dello stesso, e verifica di eventuali contravvenzioni al Codice della Strada, da svolgersi secondo quanto disposto dall’art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127; la verifica deve essere effettuata su tutte le vetture posteggiate attraverso la lettura ottica dei barcode (ovvero di tecnologie analoghe) dei sistemi autorizzativi ove presenti, nel rispetto della normativa vigente. Tale lettura deve essere svolta per ogni singolo veicolo posteggiato, anche in caso che l’accertatore constati, prendendone visione, che l’autorizzazione esposta sia valida. In caso di presenza di contrassegni/permessi che permettano la sosta gratuita nelle aree oggetto di affidamento, l’accertatore dovrà verificare la corrispondenza fra la targa del veicolo e il contrassegno esposto. In caso di assenza di titolo autorizzativo che permetta la sosta nelle aree oggetto di affidamento, l’accertatore dovrà verificare, mediante la targa del veicolo, l’eventuale titolarità di un permesso/contrassegno dematerializzato o l’eventuale avvenuto pagamento mediante canale “mobile”;
avvio dell’eventuale procedura di infrazione (fino alla stampa del bollettino, di cui al successivo comma 5, comprensiva della rilevazione fotografica dell’infrazione e della targa del veicolo in sosta) nonché notifica dell’uso improprio dell’eventuale contrassegno alla Polizia Municipale del Comune di Bologna.
Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 500,00 (cinquecento/00) euro e 2.000,00 (duemila/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari a 40.000 (quarantamila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
In caso che nel corso della verifica di cui al comma precedente l’accertatore riscontri la violazione del Codice della Strada, questo dovrà avviare la notifica della violazione attraverso la strumentazione elettronica, la quale dovrà permettere: 1) l’associazione del bollettino di pagamento al numero di verbale, 2) il posizionamento dei verbali sul parabrezza della vettura con modalità che ne impediscano il depauperamento anche in virtù di eventi atmosferici, 3) la trasmissione, o in tempo reale o a seguito del rientro in sede in giornata dell’accertatore, delle contravvenzioni accertate al sistema informativo comunale.
L’Affidatario ha altresì l’onere di assistere il Comune col massimo sforzo e diligenza esigibili, con ogni mezzo e in tempi contenuti, in caso di contestazioni delle sanzioni e nel caso di successivo contenzioso quando e appena il Comune ne faccia richiesta, anche attivando e mantenendo operativa una specifica funzione aziendale, la quale curerà inoltre l’allineamento sull’intero panorama relativo al Piano sosta, con particolare riferimento a ogni modifica/integrazione normativa (anche relativa per esempio al rilascio e alla successiva gestione dei contrassegni/permessi di cui al successivo Art. 10). Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari a 20.000 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
A seguito dell’assegnazione delle operazioni oggetto di affidamento, sarà istituito un coordinamento delle operazioni di accertamento, da parte della Polizia Municipale del Comune di Bologna. Gli indirizzi e le indicazioni di tale organismo saranno vincolanti per le modalità di espletamento delle operazioni di accertamento da parte dell’Affidatario. Il coordinamento di cui al presente comma lavorerà in accordo con la “Cabina di regia” di cui all’Art. 14, comma 18.
La SRM si riserva la facoltà, su indirizzo del Comune, e nel rispetto del provvedimento del Sindaco di cui al comma 2, di comandare attività mirate di accertamento, aventi per oggetto per esempio aree e/o orari particolari, da considerarsi aggiuntive rispetto a quella di cui ai punti precedenti. Tali attività saranno coperte da corrispettivo aggiuntivo, a valere sul canone, nella misura di 40,00 (quaranta/00) euro + IVA, per ora e per accertatore, e saranno oggetto di rendicontazione dedicata, col dettaglio già previsto per l’attività di cui ai punti precedenti. Le attività aggiuntive saranno regolate da specifici contratti, integrativi del Contratto, sottoscritti fra la SRM, il Comune e l’Affidatario.
Gestione della sosta a pagamento in parcheggi in struttura.
Circa la gestione dei parcheggi in abbonamento, stanti i Regolamenti specifici predisposti per ogni struttura dal Comune, le operazioni affidate si compongono di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):
ricezione delle richieste di abbonamento (ed eventuale inserimento in lista di attesa del richiedente);
stipula dei contratti di abbonamento e inserimento nel relativo database;
gestione dei database degli abbonati e delle liste di attesa;
gestione delle “white-list”;
ricezione dei pagamenti degli abbonamenti presso la rete di front-office predisposta dall’Affidatario (da rendere possibile in contante e tramite strumenti di pagamento elettronico), nel rispetto delle tariffe vigenti;
ricezione delle segnalazioni da parte dell’utenza relative a eventuali malfunzionamenti o criticità e conseguente intervento.
Circa la gestione dei parcheggi di interscambio, stanti i regolamenti specifici predisposti per ogni struttura dal Comune, le operazioni affidate si compongono, in via principale, di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):
verifica del possesso di titoli di viaggio o di altre fattispecie che permettano la sosta a titolo gratuito da parte degli utenti e gestione degli eventuali pagamenti (mediante cassa manuale o automatica, o mediante rilascio di voucher orari per la sosta);
guardiania o comunque regolazione degli accessi ai sensi degli specifici Regolamenti.
Circa la gestione dei parcheggi a rapida rotazione, stanti i regolamenti specifici predisposti per ogni struttura dal Comune, le operazioni affidate si compongono, in via principale, di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):
gestione dei pagamenti mediante vendita di appositi ticket per la sosta, effettuata da cassa manuale o automatica;
guardiania o comunque regolazione degli accessi ai sensi degli specifici Regolamenti.
I contratti di locazione e gestione in essere fra la TPER e i gestori delle strutture denominate “Minganti” e “Panigal” dovranno essere rispettati fino alla scadenza prevista e reiterati, garantendo comunque la fruibilità dei parcheggi per l’utenza senz’alcuna soluzione di continuità.
Per tutti i parcheggi oggetto di affidamento:
Bitone (ex Euraquarium), viale Lenin, area di proprietà del Comune di Bologna, ceduta come oneri di urbanizzazione nell'ambito dell'intervento di recupero e riqualificazione del complesso immobiliare di xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 000 – Comparto R3.54;
Buton (Borgo Masini), xxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, ceduta come oneri di urbanizzazione nell'ambito del Comparto R5.1.e – Fiera Stalingrado;
Foscolo, via Foscolo, area di proprietà del Comune di Bologna, realizzata come parcheggio pubblico mediante i finanziamenti del Giubileo 2000;
Xxxxx Xxxx, xxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, ceduta come oneri di urbanizzazione nell'ambito della zona urbana speciale R3.1 – R3.27 – P2 Xxxxx Xxxx;
Minganti, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 00, xxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, ceduta nell'ambito dei lavori per il riutilizzo dell'immobile ubicato in via della Liberazione, 15 – area Bolognina – denominato "ex Minganti";
Panigal, xxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, ceduta come oneri di urbanizzazione nell'ambito del Piano particolareggiato relativo alla zona speciale "R.3.17 – PANIGAL";
Piazza della Pace, area di proprietà del Comune di Bologna, realizzata come parcheggio pubblico in occasione dei Mondiali di calcio del 1990. Il parcheggio non è attualmente aperto alla fruizione del pubblico;
Prati di Xxxxxxx, xxx Xxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx;
Xxxxx Xxxxx/Xxxxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00, area di proprietà del Comune di Bologna, ceduta come oneri di urbanizzazione nell'ambito del Comparto R3.31 Riva Calzoni;
STAVECO, xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00, area di proprietà dell'Agenzia del Demanio, concessa al Comune di Bologna in virtù del contratto di concessione Rep. 23/1999;
Stiassi – interrato e fuori terra, xxx Xxxxxxx, 0, area di proprietà del Comune di Bologna, ceduta come oneri di urbanizzazione nell'ambito del Piano particolareggiato di xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 destinato a zona produttiva P2;
Tanari, xxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx XXX, concessa al Comune di Bologna in virtù del comodato d'uso gratuito Rep. 26/2008;
l’Affidatario ha il compito di svolgere le seguenti operazioni:
pulizia della struttura;
presidio (garanzia di sicurezza) della struttura, anche negli orari e nelle fasi di chiusura;
monitoraggio dello stato delle attrezzature e degli impianti;
eventuale aggiornamento dei regolamenti;
interventi di manutenzione ordinaria/programmata e di messa a norma e manutenzione straordinaria; a tale riguardo, l’Affidatario è tenuto a consegnare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’avvio del servizio un cronoprogramma (GANTT) con l’indicazione delle attività che saranno effettuate in ogni struttura durante il periodo di affidamento. Inoltre, come indicato al paragrafo “4.3 – Piano di manutenzione, organizzazione” dell’Offerta, l’Affidatario realizzerà una serie di interventi aggiuntivi (Staveco, Prati di Xxxxxxx, Santa Viola e Tanari) al fine di migliorarne l’assetto tecnologico, l’attrattività e la sicurezza. Tali interventi potranno avere inizio solo previa autorizzazione da parte del Comune di Bologna e della SRM e dovranno rispettare la tempistica concordata (GANTT). Al termine degli interventi l’Affidatario si impegna a consegnare copia delle certificazioni attestanti la correttezza delle lavorazioni eseguite;
monitoraggio e rendicontazione ai sensi dell’Art. 21.
La SRM precisa che il Comune prevede di autorizzare, nel corso dell’affidamento, la costruzione in project-financing del “parcheggio Nigrisoli”. Con effetto dalla data di consegna delle aree all’attuatore del “parcheggio Nigrisoli” da parte dell’AUSL, anche eventualmente aggiornata e anche per gradi, verrà meno dall’oggetto dell’affidamento il parcheggio Parti di Xxxxxxx (complessivamente 160 stalli a pagamento), con riferimento a ogni elemento di gestione della sosta a pagamento in parcheggi in struttura. In particolare, la consegna delle aree determinerà:
il venir meno dei relativi introiti tariffari, pari a 24.103,15 euro nel 2016, che contribuiranno alla determinazione della remunerazione di cui all’Art. 3 solo fino alla data di consegna richiamata;
il dovere per l’Affidatario di conguagliare in incremento il canone dovuto, di cui all'Art. 3, comma 1, punto 1 (Canone gestione sosta), dell’importo di 200.000 (duecentomila/00) euro/anno + IVA.
La SRM precisa che il Comune prevede di poter destinare ad altra finalità, o comunque perderne la disponibilità, nel corso dell’affidamento, il parcheggio STAVECO. Con effetto dalla data di riconsegna delle aree al Comune, anche eventualmente aggiornata e anche per gradi, verrà meno dall’oggetto dell’affidamento il parcheggio STAVECO (complessivamente 180 stalli a pagamento), con riferimento a ogni elemento di gestione della sosta a pagamento in parcheggi in struttura.
In particolare, la consegna delle aree del parcheggio STAVECO determinerà:
il venir meno dei relativi introiti tariffari, pari a 1.274.937,05 euro nel 2016 (IVA inclusa), che contribuiranno alla determinazione della remunerazione di cui all’Art. 3 solo fino alla data di consegna richiamata;
il diritto per l’Affidatario di conguagliare in detrazione dal canone dovuto, di cui all'Art. 3, comma 1, punto 1 (Canone gestione sosta), l’importo di 310.000 (trecentodiecimila/00) euro/anno + IVA.
Con riferimento al parcheggio STAVECO, il Comune prevede, in alternativa a quanto sopra, la possibilità di un suo potenziamento e incremento a seguito di accordi con la proprietà. Per la regolazione di tale eventuale modifica delle operazioni oggetto di affidamento, le Parti faranno riferimento all’Art. 20 arrivando a sottoscrivere un accordo che dovrà prendere a riferimento, in ogni caso, i valori di costo e/o di ricavo unitari nonché gli obiettivi di principio descritti e quantificati nel Contratto.
Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari a 20.000 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
Per la gestione di tutti i parcheggi oggetto di affidamento è a carico dell’Affidatario ogni canone, imposta, diritto e tariffa per la fornitura di energia elettrica e per ogni altro bene/servizio necessario. L’Affidatario è tenuto a prendere in carico tutti gli oneri di cui sopra prima dell’avvio della gestione. I parcheggi oggetto di affidamento sono comunali e si configurano come un'estensione del Piano sosta, con una politica tariffaria integrata mirata alla gestione complessiva della mobilità sostenibile e all'interscambio modale. Sono presenti in tutti i parcheggi insegne predisposte e manutenute dall’Affidatario che indicano che si tratta di parcheggio del Comune di Bologna, con il relativo logo, a cui si affianca il logo del soggetto gestore. Per le caratteristiche sopra esposte, come già impostato nel precedente affidamento e confermato dalla U.I. Entrate dell'Area Risorse Finanziarie del Comune di Bologna, i parcheggi in gara sono tutti direttamente riconducibili alla titolarità del Comune e il gestore in quanto tale non è quindi soggetto alle imposte comunali TARI, IMU, nonché COSAP per i passi carrabili di accesso ai medesimi.
La messa a norma e manutenzione straordinaria dei parcheggi sarà garantita dall’Affidatario nel rispetto della progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire prodotta dal Comune, nel rispetto delle tempistiche, definite fino alla fase di collaudo, delle specifiche tecniche e gestionali, delle risorse, delle contabilizzazioni previste e delle condizioni tutte di cui all’Allegato ALL03, o comunque formalizzate dal Comune (fra queste, l’Elenco dei prezzi di riferimento del Comune di Bologna), nonché delle specifiche previste dai Regolamenti di cui al comma 1. L’Affidatario è impegnato ad approntare per l’approvazione del Comune gli ulteriori progetti successivi alla fase preliminare e, in seguito, a implementare ogni previsione progettuale, nel pieno rispetto di ogni normativa applicabile, in particolare del d.lgs. 50/16. Il Comune riconoscerà all'Affidatario un importo pari al 110% di quanto a esso sarà fatturato per l’esecuzione di lavori (forfettariamente comprensivo delle spese tecniche previste nel quadro economico), fino al massimo delle risorse quantificate preliminarmente a tal fine, a titolo di necessarie e coerenti variazioni della remunerazione di cui all'Art. 3, comma 1, punto 1 (Canone gestione sosta). Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari al 10% (diecipercento) del valore dell’intervento progettuale o attuativo programmato e non adempiuto.
La messa a norma e manutenzione straordinaria dei parcheggi sarà garantita anche con riferimento alle necessità che eventualmente sorgeranno nel corso dell’affidamento, non considerandosi manutenzioni straordinarie quelle causate da mancati interventi di manutenzione ordinaria. A tal proposito:
la SRM precisa che il Comune prevede di installare, a integrazione dei documenti di cui all’Allegato ALL03, presso piazza Xxxxxxxxx e largo Nigrisoli, sbarre per l’accesso e casse automatiche per il pagamento della sosta;
è compito dell’Affidatario, nell’ambito del monitoraggio dello stato delle attrezzature e degli impianti che è impegnato a garantire, segnalare al Comune ogni esigenza in tal merito.
Qualora intervenga in corso di affidamento l’esigenza di condurre una manutenzione straordinaria, il Comune produrrà la necessaria progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, approverà gli ulteriori progetti e riconoscerà all’Affidatario un importo pari al 110% di quanto a esso sarà fatturato per l’esecuzione di lavori, fino al massimo delle risorse quantificate preliminarmente a tal fine, a titolo di necessarie e coerenti variazioni della remunerazione di cui all'Art. 3, comma 1, punto 1 (Canone gestione sosta).
Rilascio dei contrassegni/permessi.
Sono assegnate all’Affidatario le operazioni di acquisizione (laddove non si tratti di titoli dematerializzati) e di rilascio dei contrassegni/permessi, nonché la riscossione delle eventuali somme dovute per gli stessi, nel rispetto delle tariffe vigenti. In particolare dovranno essere gestite tutte le operazioni necessarie al rilascio dei contrassegni/permessi e dei diversi strumenti autorizzativi per l’accesso e/o la sosta nelle aree regolate, da effettuarsi contestualmente alla presentazione dell’istanza, previa verifica del possesso dei requisiti e in conformità alle disposizioni normative e/o regolamentari e agli atti comunali vigenti.
Un elenco degli atti comunali vigenti, non esaustivo, è il seguente: delibera di Giunta PG 169974/2004 di delimitazione della ZTL; delibera di Consiglio PG 30429/2006 di approvazione del Piano merci; delibera di Giunta PG 59401/2006 di approvazione del quadro tariffario di accesso alla ZTL; delibera di Consiglio PG 109827/2007 di approvazione del PGTU; ordinanza PG 352163/2014 di regolazione dell’accesso alla ZTL; delibera di Consiglio PG 367149/2014 e di Giunta PG 127532/2015 di approvazione dell’aggiornamento delle tariffe attinenti la mobilità sostenibile e di istituzione di diritti d’istruttoria; ordinanza PG 296107/2015 di regolazione dell’area “T”; ordinanza PG 95591/2016 di regolazione dell’accesso alla ZTL; delibera di Giunta PG 182167/2016 di aggiornamento delle tariffe per i contrassegni operativi
Il Comune si riserva ovviamente di rivedere e/o integrare le disposizioni richiamate.
In particolare, le operazioni affidate si compongono, in via principale, di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):
rilascio dei contrassegni validi per l’accesso nelle aree regolamentate dal Piano sosta, e da ulteriori atti impattanti, anche temporaneamente, sulla mobilità, con particolare riferimento alla ZTL (residenti, posto auto, medici, accompagnamento scolastico, temporanei, titoli sosta agevolata per assistenza, contrassegni/permessi “operativi”, …);
rilascio dei contrassegni/permessi per la circolazione e la sosta di persone con disabilità (cd. contrassegni “H – handicap”) e contestuale gestione e presidio del buon funzionamento di tutte le procedure di caricamento e archiviazione delle targhe collegate ai contrassegni da parte di cittadini residenti a Bologna e non;
rilascio delle vetrofanie di sosta, anche dematerializzate, per tutte le zone previste dal Piano sosta;
rilascio dei titoli, anche dematerializzati, per tutte le zone residenziali (“residenti Zona Stadio”, … e rilascio dei telecomandi per la zona residenziale “Corte Xxxxxxxx”);
rilascio o esclusivamente fornitura ai soggetti deputati al rilascio individuati dal Comune (quartieri, alberghi, …) di titoli di esenzione e agevolazione della sosta (zone residenziali "E" e "D", "sociosanitari", "accompagnamento scolastico fuori ZTL", "assistenza a persone non autosufficienti", "alberghi e B&B", …);
rilascio delle tessere elettroniche (smart-card) per l’accesso alle aree protette da dissuasori telecomandati;
rilascio delle vetrofanie identificative di veicoli alimentati a Gpl/metano o ibridi e dei contrassegni identificativi di veicoli elettrici;
assistenza all’utenza su ogni problematica relativa ai contrassegni/permessi, anche in fase di espansione del Piano sosta, anche tramite apposito call-center (istituzione di numero telefonico urbano dedicato, con orario di funzionamento minimo coincidente con quello di apertura degli sportelli, di cui all’Allegato ALL01);
gestione delle procedure relative all’accesso alla ZTL e alla “zona U” tramite utilizzo dei ticket per l’accesso temporaneo, tramite il mantenimento di tutte le azioni necessarie alla possibilità di utilizzo delle tre modalità di convalida dei titoli (internet, call-center, sms); dev’essere inoltre garantito il presidio del buon funzionamento delle procedure, per evitare sanzioni ai cittadini che le utilizzino;
gestione delle richieste di annullamento alla Polizia Municipale di sanzioni derivanti da errori (di digitazione targhe, mancati o ritardati inserimenti targhe, …) commessi dagli operatori degli sportelli in fase di rilascio/modifica dei contrassegni/permessi;
controllo e archiviazione di ciascuna pratica di rilascio, compresa la cura dell’archivio in spazi adeguati (a esclusione delle pratiche relative al rilascio dei contrassegni per la circolazione e la sosta di persone invalide) e la ricerca efficace di pratiche;
gestione della versione base del “gestore pratiche”, che consente di agevolare e snellire le pratiche di richiesta di qualsiasi tipologia di contrassegni, fornendo un sistema di archiviazione elettronica basato sulla creazione di fascicoli, ognuno contenente tutta la documentazione relativa a una determinata pratica. Nell’ambito di tale versione base l’Affidatario acquisisce le richieste dei cittadini, le archivia in fascicoli dedicati, invia le lettere di proroga tramite PEC ai titolari di contrassegni operativi e gestisce eventuali comunicazioni con i titolari;
mantenimento del collegamento fisso, tramite il canale della Polizia Municipale, in modo tale che l’operatore a sportello, inserendo la targa del veicolo, abbia istantaneamente l’associazione della targa alle direttive EU e possa automaticamente classificare il veicolo come ECO o NON-ECO;
mantenimento dell’accesso per le imprese al portale del Comune (SARA, di cui agli Allegati), in cui il titolare di contrassegno operativo, a seguito di iscrizione a FedERa e dell’implementazione del portale del Comune (“fascicolo del cittadino”), mediante il sistema di gestione contrassegni (SARA) potrà visualizzare lo stato dei contrassegni in suo possesso e aggiornare i dati (cambio sede, cambio indirizzo PEC, …);
versamento degli incassi relativi presso il conto corrente dedicato;
predisposizione, su indicazione/richiesta del Comune, di materiale informativo e di ogni altro strumento utile a fornire le informazioni ai cittadini in merito ai requisiti, alle modalità di utilizzo e al costo dei contrassegni/permessi, anche in occasione di espansioni del Piano sosta e/o di manovre tariffarie, con aggiornamento adeguato e in proporzione dell’utenza servita, nonché a eventuali modifiche ai regolamenti o agli atti che regolano il possesso e il rilascio dei contrassegni/permessi, anche attraverso uno specifico sito internet dedicato. Il materiale predisposto dovrà essere soggetto all’approvazione del Comune;
tenuta dell’agenda degli appuntamenti per il rilascio di contrassegni/permessi particolari (contrassegni "operativi", anche di carattere temporaneo e cd. contrassegni “H – handicap”). L'agenda degli appuntamenti deve essere modulabile sulla base delle esigenze segnalate dal Comune secondo modalità concordate;
aggiornamento in tempo reale del database relativo ai possessori dei contrassegni/permessi (in condivisione col Comune, mediante il sistema SARA e la collegata console di gestione documentale del Comune), nonché il conseguente caricamento delle targhe nelle “white-list”;
collaborazione e rilascio dell’accesso alla consultazione dei database e degli archivi relativi ai possessori di contrassegni/permessi da parte di enti e autorità pubbliche che facessero richiesta di informazioni relativamente a tali soggetti;
rilascio di ricevuta, riferita a ogni operazione di inserimento, modifica o cancellazione di elementi (targa, …) collegati a contrassegni/permessi, anche quando il sistema SARA non consenta di provvedere automaticamente;
verifica, al massimo ogni 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, attraverso l’apposito modulo applicativo, del mantenimento dei requisiti da parte dei possessori dei contrassegni/permessi e conseguente attivazione di apposita procedura per l’eventuale cessazione o sostituzione del permesso e, nei casi in cui si ravvisassero illeciti e/o irregolarità, immediato invio di apposita comunicazione alla Polizia Municipale del Comune di Bologna. In particolare saranno oggetto di verifica la presenza in vita, il mantenimento del certificato necessario da parte dei possessori di contrassegni “H – handicap” e le eventuali modifiche relative alle residenze anagrafiche;
comunicazione ai possessori di particolari contrassegni/permessi dell’approssimarsi della scadenza del contrassegno di cui sono titolari non oltre i 90 (novanta) giorni naturali consecutivi antecedenti la scadenza del contrassegno. Le modalità con cui notificare tale evento e le categorie di titolari a cui inviare tale notifica saranno concordate col Comune non oltre 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla stipula del Contratto, su iniziativa dell’Affidatario. Nelle more si utilizzerà la notifica mezzo posta;
annullamento e/o revoca dei contrassegni/permessi (previa comunicazione ai titolari) qualora eventuali disposizioni comunali, approvate anche successivamente l’avvio delle operazioni, ne determinino l’esigenza.
È fatto obbligo all’Affidatario di implementare un canale di rilascio via web di contrassegni/permessi esistenti e/o di nuova istituzione. In sede di offerta, i concorrenti dovranno elaborare il progetto con evidenza di costi e benefici, in particolare prevedere il rilascio e l’eventuale aggiornamento di permessi onerosi per l’accesso alla ZTL di bus NCC. Il Comune si riserva di avvalersi di tale progetto coprendone i relativi costi, a valersi sul canone, nella misura massima di 25.000 euro + IVA. I tempi per la messa a regime del sistema non dovranno essere superiori a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’approvazione espressa del Comune.
L’Affidatario dovrà installare e utilizzare un sistema di rilevazione dell’attesa degli utenti agli sportelli e predisporre strumenti di rilevazione del tempo di attesa degli utenti al call-center, come descritto al punto 5.2 e all’Allegato S dell’Offerta, entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dall’avvio dell’attività.
Le attività elencate ai punti precedenti potranno subire modificazioni e/o integrazioni anche in conseguenza di decisioni assunte dal Comune e all’adeguamento/incremento di contrassegni/permessi da rilasciare e/o informazioni da rendere. In nessun caso la diversa articolazione normativa, le nuove modalità di rilascio, le variazioni delle tipologie di contrassegni/permessi potranno dare luogo a richieste di incremento della remunerazione contrattuale. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari a 20.000 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. L’errore che comporti un’azione in autotutela da parte del Comune, a fronte di contrassegni/permessi rilasciati in assenza o carenza di requisiti, può comportare l’applicazione di una penale, pari a 50,00 (cinquanta/00) euro/episodio in incremento sull’importo del canone mensile fatturato dal Comune, di cui al comma 3 dell’Art. 4.
Le operazioni dovranno essere svolte sulla base della regolamentazione fissata dagli atti del Comune e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge. Le operazioni dovranno essere adeguate qualora il Comune adottasse ulteriori o diversi provvedimenti.
Il rilascio dei contrassegni/permessi deve essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto all’Allegato ALL01, in modo che le operazioni in back-office possano adeguatamente garantire e sostenere quelle in front-office, da assicurare entrambe le tipologie in costanza di numero di operatori (in questo senso, alla SRM è riconosciuto il diritto di prevedere flessibilità di apertura al pubblico fino a far coincidere l’orario di front-office con quello di lavoro). Dovrà essere inoltre possibile per l’utenza prendere appuntamento, eventualmente per i soli casi di maggior complessità e con necessità di maggiori requisiti di rilascio (es. contrassegni/permessi operativi, …). Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari a 20.000 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
Durante lo svolgimento delle operazioni il personale dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento al fine di consentire l’immediata e agevole identificazione da parte dell’utenza.
L’organizzazione del personale, nonché la formazione e l’aggiornamento del personale stesso, dovranno essere gestiti in modo tale da garantire il corretto svolgimento delle operazioni secondo le modalità e gli orari definiti nel Contratto e/o in ulteriori accordi scritti fra l’Affidatario e la SRM. L’organizzazione e la formazione del personale dovranno essere gestiti nel pieno rispetto di quanto previsto nell’ Offerta.
Per l'espletamento delle operazioni di gestione del rilascio dei contrassegni/permessi l'Affidatario dovrà utilizzare il sistema di gestione dei contrassegni del Comune denominato “SARA” e la collegata console di gestione documentale del Comune. L’Affidatario, con riferimento al sistema di gestione dei contrassegni del Comune denominato “SARA” e alla collegata console di gestione documentale del Comune, è impegnato a monitorarne il funzionamento e ad adoperarsi perché sia tempestivamente garantita ogni manutenzione e implementata ogni opportunità di evoluzione operativa.
L’Affidatario dovrà essere in grado di gestire, senza che le condizioni economiche del Contratto siano modificate, anche eventuali nuovi permessi che il Comune vorrà implementare anche in relazione all’introduzione di progetti specifici (es. le piattaforme di distribuzione logistica delle merci).
Nell’ambito dell’operazione di rilascio dei contrassegni “H – handicap”, in particolare, dovranno essere gestite tutte le operazioni di cui alla delibera PG 298747/12 recante “Disposizioni operative per il rilascio e l'utilizzo dei contrassegni “H – handicap” e per la realizzazione di nuove piazzole riservate ai titolari dei medesimi” e ai suoi allegati. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari a 20.000 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
L’Affidatario è impegnato inoltre a effettuare un radicale intervento di ristrutturazione all’xxxxxxxx xx xxx X. Xxxxxx, 00 – sede dell’ufficio di interfaccia col pubblico per le operazioni di rilascio dei contrassegni/permessi – al fine di rendere gli spazi più accoglienti e funzionali per l’utenza, come meglio descritto al paragrafo “5.1 – Organizzazione di dettaglio del servizio, strumenti utilizzati” e all’Allegato R dell’Offerta.
Fornitura del servizio “Io xxxxx” nel territorio comunale e in aree limitrofe.
L’operazione consiste nella gestione del car-sharing “Io xxxxx” secondo le modalità definite dalla convenzione fra la “ICS – Iniziativa Car-Sharing” e la TPER (cui l’Affidatario subentrerà). Ai sensi dell'art. 24 della LR 30/98, il car-sharing è classificato come servizio di mobilità complementare al trasporto pubblico regionale e locale.
Il servizio “Io xxxxx” permette di utilizzare un'automobile condivisa su prenotazione, prelevandola e rilasciandola in alcuni parcheggi prefissati (pagando solo l'uso della vettura in base al tempo di utilizzo e alle percorrenze effettuate). La tariffa del servizio, articolata per ore e percorrenze, potrà essere variata solo su iniziativa del Comune.
L’Affidatario proseguirà i rapporti con l’ICS, definiti nella convenzione stipulata in allegato, e la gestione di tutte le operazioni aggiuntive rispetto alla convenzione stessa sviluppate dalla TPER. L’affidatario ha comunque facoltà di reperire beni, servizi e attrezzature informatiche in proprio.
L’Affidatario in particolare garantirà la continuità delle attività previste nel processo di cui alla convenzione col Comune sottoscritta in data 22 gennaio 2013 per l’attuazione del progetto denominato “Sviluppo del servizio di car-sharing”, nonché nell’impegno assunto col Comune all’acquisto e alla messa in servizio di sei vetture elettriche e delle relative dotazioni impiantistiche. L’Affidatario subentrerà inoltre nell’accordo sottoscritto dalla TPER con la Città metropolitana di Bologna nel dicembre del 2015 per l’esercizio del servizio “Io xxxxx” di area vasta (in scadenza al 31 luglio 2018, di cui agli Allegati). Inoltre, previa autorizzazione del Comune di una proposta che dovrà essere presentata dalla TPER entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dall’avvio dei servizi/attività, entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi, l’Affidatario sarà impegnato a mettere a disposizione dell’utenza un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, come indicato al paragrafo “6.2 – Servizi aggiuntivi rivolti all’utenza”.
L’operazione è logicamente scomponibile nelle seguenti sotto-operazioni (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):
aggiornamento del “Regolamento per l’accesso al servizio di car-sharing” per introdurre le modifiche al servizio (prenotazione del mezzo, prelievo del veicolo, chiusura della corsa, modalità di pagamento, integrazione col servizio Tpl) previste al paragrafo “6 – Gestione “Io Xxxxx”” dell’Offerta;
ricezione delle richieste di abbonamento: l’utente deve prendere appuntamento (via telefono, via fax o via email) o accedere alla sezione dedicata sul sito web dell’Affidatario per effettuare l’iscrizione;
effettuazione dell’iscrizione a valle dei relativi controlli sui requisiti dell’utenza (es. validità della patente) e consegna delle tessere per l’utilizzo delle auto e dei dispositivi di bordo, a fronte della ricezione della relativa cauzione;
gestione delle prenotazioni e del call-center: ricezione delle prenotazioni per l’utilizzo delle auto e gestione/risoluzione di eventuali problemi che dovessero insorgere nell’utilizzo del servizio da parte degli abbonati (es. posteggi non disponibili);
acquisto o noleggio delle auto che costituiscono la flotta, fornitura, consegna e installazione dei relativi impianti (es. di bordo) e della segnaletica stradale;
gestione della flotta, manutenzione e pulizia dei mezzi (interventi di pulizia e riparazione dei mezzi), degli impianti e della segnaletica stradale, gestione dei contatti con i fornitori delle auto e delle strumentazioni relative all’espletamento del servizio;
invio delle fatture mensili agli abbonati, relative all’utilizzo del servizio;
applicazione di eventuali sanzioni dovute all’utilizzo scorretto del servizio da parte degli abbonati, nel rispetto del regolamento;
progettazione dell’eventuale incremento della flotta rispetto alle esigenze che dovessero subire dei cambiamenti.
L’Affidatario inoltre, coerentemente con quanto previsto al Paragrafo 6 dell’Offerta, previa approvazione del Comune di una proposta che dovrà essere presentata dalla TPER entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’avvio dei servizi/attività, entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi, renderà disponibile, un’applicazione per smartphone che potrà essere utilizzata per verificare la disponibilità del servizio, effettuare le prenotazioni e accedere all’utilizzo della vettura.
Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 500,00 (cinquecento/00) euro e 2.000,00 (duemila/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari a 40.000 (quarantamila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
La SRM precisa che in data 15 marzo 2017 è stato pubblicato un avviso per l’attivazione del car-sharing a flusso libero nella città di Bologna. Entrambi gli affidamenti non godono di alcun tipo di esclusiva.
Promozione e sostegno alla mobilità ciclistica.
L’operazione consiste nella gestione del servizio di bike-sharing esistente (“C’entro in bici”) nel pieno rispetto della determina PG 161699/16 del Comune, il quale permette l’utilizzo condiviso di una bicicletta pubblica, previa iscrizione al servizio, prelevandola e rilasciandola in alcune postazioni prefissate. L’operazione è logicamente scomponibile nelle seguenti sotto-operazioni (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):
ricezione delle richieste di iscrizione al servizio “C’entro in bici” (presso i front-office);
consegna della chiave all’utente iscritto e aggiornamento del software in licenza a fronte della ricezione della cauzione che in sede di prima applicazione sarà quella applicata dalla TPER, e registrazione dei suoi dati negli appositi database locale e nazionale;
regolare verifica dello stato manutentivo delle biciclette e della loro eventuale mancanza;
interventi di pulizia, manutenzione e riparazione sulle biciclette e sulle postazioni. La consistenza del parco biciclette è quella del ramo d’azienda;
sostituzione di biciclette/postazioni eventualmente rubate o danneggiate in modo irreparabile;
applicazione delle sanzioni previste dalla normativa e dai regolamenti. Trattandosi di chiavi nominali, è possibile risalire all’utente che non abbia restituito una bicicletta;
rimozione/riposizionamento di biciclette/postazioni nel caso di lavori autorizzati dal Comune sulla sede stradale e/o sulle pertinenze, e/o di iniziative del Comune che impattino sul sistema;
sostituzione del 25% (venticinque percento) del parco biciclette, a partire dai mezzi più vecchi, entro il primo anno dall’avvio dei servizi/attività. Inoltre, come previsto al Paragrafo “7 – Gestione mobilità ciclistica” dell’Offerta, entro il primo anno di affidamento, l’Affidamento si impegna a dotare tutti i mezzi di cambio a tre marce;
previa approvazione del Comune di una proposta che dovrà essere presentata dalla TPER entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’avvio dei servizi/attività, entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi, provvederà all’acquisto e collocazione di un mezzo attrezzato per persone con mobilità ridotta, come previsto al Paragrafo “7.2 – Servizi aggiuntivi rivolti all’utenza” dell’Offerta.
Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 500,00 (cinquecento/00) euro e 2.000,00 (duemila/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari a 40.000 (quarantamila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
2. La SRM precisa che il Comune di Bologna prevede di autorizzare, nel corso dell’affidamento, un servizio innovativo di bike-sharing, come recentemente deliberato dal Consiglio comunale (delibera PG 73288/17). In caso di soppressione, rilocalizzazione o rimodulazione del servizio “C’entro in bici” esistente, l’Affidatario dovrà gestire il sistema secondo le indicazioni in materia dettate dal Comune, a propria cura e spese; in particolare dovrà operare secondo quanto previsto al comma 1 precedente, nonché curare la gestione del database degli utenti e delle cauzioni, il ripristino dello stato dei luoghi e delle pertinenze, lo smaltimento di eventuali materiali e ogni altra operazione che in quest'ambito possa rendersi necessaria. Ciò in considerazione sia della possibilità che il Comune si è riservato – di sopprimere, rilocalizzare o rimodulare “C'entro in bici”, stabilita dalle linee di indirizzo di cui alla delibera del Consiglio comunale PG 60086/17 – sia dell'esclusiva a favore del nuovo sistema stabilita con la richiamata delibera PG 73288/17. Nei casi di cui al presente comma sarà proporzionalmente ridotto l’importo di cui all’Art. 3, comma 1, terzo punto elenco.
3. Oltre alla gestione del servizio “C’entro in bici” di cui ai commi precedenti, l’Affidatario garantisce anche:
il rilievo aggiornato con cadenza semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno), su mappa (formato GIS) e in formato di database, e la manutenzione delle rastrelliere di proprietà pubblica esistenti;
la fornitura, consegna, installazione e manutenzione di rastrelliere (modello “Bologna”, di cui agli Allegati) nei luoghi appositamente individuati dalla SRM in accordo col Comune. L’Affidatario è impegnato a fornire, consegnare, installare e mantenere, successivamente a una proposta in tal senso formulata alla SRM, un numero minimo aggiuntivo di 500 (cinquecento) posti bicicletta per ogni anno di affidamento. L’operazione di consegna, installazione e successiva manutenzione che fosse richiesta all’Affidatario in aggiunta a tale previsione avrà un costo per il Comune pari a 100,00 (cento/00) euro + IVA per ogni posto bicicletta, eventualmente incrementato di 250,00 (duecentocinquanta/00) euro + IVA per ogni fittone installato a protezione delle rastrelliere;
l’effettuazione di operazioni di promozione del servizio e ricezione/risposta di richieste e suggerimenti, anche mediante il supporto alla distribuzione, alla pubblicizzazione e alla diffusione di materiale informativo e/o promozionale posto a disposizione dal Comune. Inoltre, l’Affidatario garantisce – con riferimento alla promozione e al sostegno della mobilità ciclistica e di altre forme di mobilità sostenibile, all’attuazione del Biciplan del Comune, nonché inoltre all’ultimo punto del presente comma in occasione di nuove installazioni – la disponibilità di un fondo vincolato di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro/anno + IVA per iniziative di comunicazione, di coinvolgimento della cittadinanza (con riferimento anche alla possibile organizzazione di eventi pubblici, quali la Settimana europea della mobilità sostenibile), per campagne di rilievo e monitoraggio dei flussi ciclistici, nonché per la realizzazione di prodotti editoriali, da proporre alla SRM entro il termine del mese di marzo di ogni anno e/o proposte dalla SRM su propria iniziativa o in accordo col Comune; raggiunto un accordo con la SRM, l’Affidatario attuerà le iniziative con la tempistica concordata, comunque entro il termine dell’anno di riferimento;
nell’ambito delle iniziative volte al contrasto del fenomeno dei furti, l’erogazione del servizio al pubblico di marchiatura delle biciclette, mediante punzonatura meccanica del telaio della bicicletta col sistema Securmark al prezzo per l’utenza di 5,00 (cinque/00) euro, IVA inclusa. La punzonatura (o marchiatura) è utile sia come deterrente nei confronti del possibile furto, sia come ausilio per le forze dell’ordine nella restituzione al proprietario della bicicletta rubata (mediante database dei proprietari). L’Affidatario, curando ogni aspetto organizzativo e sostenendo ogni costo, dovrà garantire il servizio di punzonatura per 3 (tre) ore ogni sabato pomeriggio in un punto della “T” pedonalizzata nel centro di Bologna, il mercoledì pomeriggio per almeno 3 (tre) ore presso la velostazione DYNAMO (via dell’Indipendenza, 71/z), nonché per almeno 3 (tre) ore in occasione di ogni “Asta di biciclette” organizzata col patrocinio del Comune (in queste ultime occasioni la punzonatura è offerta al pubblico gratuitamente);
la gestione della segnaletica e dell’arredo di indirizzamento per la mobilità ciclistica (di cui agli Allegati), anche esterna al Perimetro del Piano sosta, di cui all’Art. 7, comma 17, esistente ed eventualmente di nuova installazione. La segnaletica esistente dovrà essere regolarmente pulita e manutenuta, eventualmente sostituita; dell’eventuale nuova segnaletica dovrà essere garantita la progettazione, la fornitura, la consegna, l’installazione, la pulizia e la manutenzione, su richiesta del Comune, il quale provvede all’approvazione dei progetti e al reperimento dei fondi.
Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari a 20.000 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
La TPER si impegna a proseguire la gestione del ramo d’azienda già nella disponibilità della TPER stessa in quanto gestore uscente dei servizi/attività oggetto di affidamento, così come previsto da acquisire in caso di subentro dalla Documentazione di gara.
L’Affidatario dovrà ottenere l’autorizzazione della SRM, in accordo col Comune, relativamente agli investimenti che si configurino come manutenzione straordinaria del ramo d’azienda; sono esclusi gli interventi di adeguamento alle norme di legge resisi necessari e non previsti, cui l’Affidatario dovrà dar corso nel rispetto delle norme. L’autorizzazione della SRM, su indirizzo del Comune, può essere legata a una revisione dell’equilibrio economico-finanziario del Contratto, a valere sul canone. L’esatta consistenza del ramo d’azienda, dal momento della sottoscrizione sino alla data di scadenza dell’efficacia del Contratto, al lordo degli investimenti realizzati dall’Affidatario nel periodo di affidamento e dei documenti di cui al sistema di gestione per la qualità, sarà oggetto di costante rendicontazione da parte dell’Affidatario, nel rispetto delle modalità e delle indicazioni previste dal sistema di monitoraggio di cui agli Artt. 21 e 23, nonché all’Allegato ALL02.
La SRM potrà, con propria motivata richiesta, stabilire ulteriori specificazioni in merito alle informazioni da fornire con riferimento alla gestione del ramo d'azienda.
Di norma, l'Affidatario, per la gestione dei servizi/attività affidati, stipulerà contratti d'impresa la cui durata non eccederà la durata dell’affidamento; l'Affidatario comunicherà alla SRM la stipulazione di contratti di durata eccedente rispetto a tale periodo al più entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta stipulazione. Nei contratti stipulati, per la regolazione dei quali dovranno essere utilizzati strumenti di tracciabilità dei pagamenti e in particolare il conto corrente dedicato di cui all’Art. 4 del Contratto, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi/attività affidati, dovranno essere previste apposite clausole che attribuiscano la facoltà di proroga – se necessaria a garantire la continuità dei servizi/attività resi – anche in caso di scadenza degli stessi per un periodo ulteriore minimo di 12 (dodici) mesi.
Alla cessazione di efficacia della concessione, il ramo d’azienda gestito, così come esistente e verificato dalla SRM in esito alle trasmissioni di cui al comma 2, dovrà essere trasferito al nuovo gestore o in subordine al Comune, alle medesime condizioni e con i medesimi criteri di valutazione adottati per la sua acquisizione, nonché garantendo ai concorrenti che prenderanno parte alla procedura successiva di affidamento una fase di data-room adeguata per tempistiche e completezza di informazioni. All’atto della sottoscrizione del nuovo Contratto di cessione/acquisto, momento nel quale l’Affidatario non avrà più la titolarità del ramo d’azienda, la SRM libererà la garanzia di cui all’Art. 25. Entro la data del 30 novembre 2019, l’Affidatario dovrà proporre alla SRM l’impegno alla sottoscrizione di un Contratto dai contenuti del tutto analoghi a quelli contenuti nel contratto sottoscritto dall’Affidatario al momento dell’avvio delle operazioni, affinché la SRM possa richiedere/proporre modifiche da apportare al medesimo contratto. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 1.000,00 (mille/00) euro e 4.000,00 (quattromila/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
Le opere installate e i beni acquisiti a spese dell’Affidatario entro il termine di durata del Contratto, a condizione che siano stati oggetto di autorizzazione e di puntuale rendicontazione di cui al comma 2 precedente, opportunamente elencati nel dettaglio in un inventario, saranno ceduti al nuovo gestore o, in subordine, al Comune, a insindacabile giudizio dello stesso, alle seguenti condizioni:
di diritto, senza corrispettivo o compenso alcuno in caso di beni o investimenti totalmente ammortizzati (con le normali aliquote fiscali di legge) nel periodo di vigenza del Contratto;
al valore contabile risultante dal libro dei cespiti ammortizzabili, in caso di beni ivi iscritti, successivamente alla data di attivazione del presente affidamento, e quindi non totalmente ammortizzati nel periodo di convenzione;
scorte di magazzino al valore calcolato secondo il metodo del costo medio ponderato.
In considerazione delle tempistiche previste e da prevedere, con piena efficacia operativa dal 1 settembre 2019, l’Affidatario è tenuto a pianificare, realizzare, mettere in opera e manutenere un investimento di parziale sostituzione dei parcometri. Precedentemente e successivamente la data del 1 settembre 2019, essi potranno comunque essere oggetto di riposizionamento e/o di sostituzione. L’obiettivo dell’investimento di parziale sostituzione dei parcometri e degli interventi di riposizionamento e/o di sostituzione è quello di favorire l’utenza, rispetto alla situazione iniziale, collocando i parcometri in posizione visibile rispetto agli stalli, prevedendo, se necessario, un’adeguata segnaletica per l’individuazione degli stessi e dando più ampia attuazione a quanto previsto dal comma 901 dell’art. 1 della L. 208/15. I nuovi parcometri da installare dovranno essere in numero sufficiente perché la distanza pedonale massima che un utente deve coprire per completare le operazioni di pagamento mediante il parcometro (per esempio: andata e ritorno dalla propria autovettura, una volta parcheggiata, per pagare al parcometro e depositare il tagliando sul cruscotto) non sia superiore a 200 (duecento) metri.
Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo pari a 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento. Il definitivo inadempimento alla data del 29 febbraio 2020 degli obblighi di cui al presente comma per causa imputabile all’Affidatario comporterà l’obbligo in capo all’Affidatario di riconoscere al Comune come canone aggiuntivo l'80% (ottanta percento) della quota di ricavi incassata oltre la soglia di 13.500.000,00 (tredicimilionicinquecentomila/00) euro/anno (sosta su strada e in struttura) e di 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) euro/anno (rilascio contrassegni/permessi) fino a 16.050.000,00 (sedicimilionicinquantamila/00) euro/anno (sosta su strada e in struttura e rilascio contrassegni/permessi), con riferimento al 2019 e, pro-quota su base media mensile al 2018 e al 2020, al netto delle penali già applicate in forza del medesimo inadempimento e dell'investimento eventualmente effettuato, come quantificato mediante documenti contabili emessi dai fornitori e liquidati dall’Affidatario.
Obblighi di servizio. Impegni a carico dell’Affidatario.
L’Affidatario, nell’espletamento di tutte le operazioni affidate è tenuto al rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità specifici indicati nell’Allegato ALL01 o degli eventuali standard migliorativi offerti in sede di gara, nonché al pieno e puntuale rispetto del Contratto e di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e da circolari vigenti applicabili in costanza di Contratto alle operazioni gestite. Inoltre, con riferimento alla gestione e allo sviluppo di tutte le operazioni affidate, l’Affidatario curerà adeguatamente anche i correlati aspetti giuridico-amministrativi, provvedendo ad informare tempestivamente le Parti su ogni elemento di novità o aggiornamento, in conseguenza di leggi o di qualsiasi altro elemento di regolazione. L’Affidatario inoltre applicherà per ogni servizio erogato all’utenza le tariffe regolate dal Comune; in ogni caso la tariffa che l’Affidatario farà pagare all’utenza per la fruizione dei servizi sarà quella prevista dagli strumenti di regolazione del Comune: non è consentito, salvo esplicita autorizzazione della SRM, che costi aggiuntivi, di alcun genere, siano previsti in capo all’utenza.
L’Affidatario, con effetto dall’avvio dei servizi/attività, garantisce un profilo di immagine uniforme nei confronti dell’utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate con riferimento a tutte le operazioni gestite.
È fatto obbligo all’Affidatario di nominare, al più tardi nel momento dell’avvio dei servizi/attività, fra i propri dipendenti, un Direttore dell’esecuzione dotato almeno di laurea magistrale o equipollente, che diventerà responsabile unico dei procedimenti amministrativi in capo all’Affidatario ai sensi della L. 241/90, incaricato altresì di curare i rapporti con la SRM e con il Comune. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione dovrà essere tempestivamente comunicato alla SRM e al Comune. L’Affidatario può affiancare al Direttore dell’esecuzione un collaboratore facente funzione affinché, in assenza del Direttore, possa essere presente una figura sostitutiva con pari prerogative; di ciò deve essere data comunicazione alla SRM e al Comune al momento dell’eventuale nomina. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo pari a 500,00 (cinquecento/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
È fatto obbligo all’Affidatario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, sia nazionali che territoriali; i contratti territoriali applicabili saranno quelli validi per la provincia di Bologna. Tutti i contributi, fra i quali quelli assistenziali, previdenziali, assicurativi e in particolare quello sugli infortuni sul lavoro sono a totale carico dell’Affidatario. Durante l’espletamento dei servizi/attività, il personale, in particolare quello a contatto col pubblico, compreso quello di eventuali società o imprese subaffidatarie, dovrà indossare apposita uniforme e cartellino di riconoscimento, fornito dall’Affidatario, con relativo numero di matricola e fotografia.
È fatto obbligo all’Affidatario di garantire che il personale operante per la gestione delle operazioni, sia proprio dipendente che dipendente da società o imprese in subaffidamento, mantenga un costante contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell’utenza. L’Affidatario risponde direttamente del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che possa derivare alla SRM, al Comune o a terzi. Ogni inadempimento definitivo degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale pari a 2.000 (duemila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
L’Affidatario avrà cura di vigilare sulla gestione dei proventi derivanti dalle operazioni gestite con particolare riferimento a fenomeni di furto o altri illeciti.
È fatto obbligo all’Affidatario di mantenere e di subentrare alle eventuali convezioni con autorità pubbliche e con soggetti privati relative ad agevolazioni tariffarie per l’utilizzo delle operazioni gestite alle condizioni vigenti.
L’Affidatario provvederà a propria cura e spese all’acquisto dei materiali e dei beni necessari allo svolgimento delle operazioni che riterrà opportuni oltre a quelli forniti.
L’Affidatario è responsabile nei confronti degli utenti per il mancato o erroneo funzionamento dovuto a difetto di fabbricazione dei titoli di pagamento o degli altri beni utilizzati o rilasciati.
In virtù del ruolo di agente contabile rivestito, oltre alle operazioni di incasso, rendicontazione e versamento degli introiti derivanti dalle attività gestite di cui al Contratto, l’Affidatario è tenuto all’emissione di tutti i documenti di fatturazione, nonché alla compilazione e alla resa del conto della gestione annuale al Comune del Modello 21 “relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane” di cui al DPR 31 gennaio 1996, n. 194 (relativamente ai servizi/attività affidati: sosta/parcheggi, permessi/contrassegni, “Io xxxxx” e “C’entro in bici”, …) e secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento di contabilità del Comune di Bologna, o di eventuali modelli che, nel corso dell’affidamento, lo possano sostituire e/o integrare.
L’Affidatario è tenuto ad aggiornare, entro il termine del sesto mese dall’avvio dei servizi/attività, la “Carta dei servizi” attualmente pubblicata, il cui contenuto dovrà essere preventivamente condiviso con la SRM; fra i contenuti dovranno essere ricomprese anche le risultanze dell’indagine di customer satisfaction che l’Affidatario avrà condotto nel periodo precedente. La Carta dei servizi dovrà essere pubblicata e distribuita in almeno 10.000 (diecimila) copie cartacee entro i 30 (trenta) giorni naturali consecutivi successivi alla condivisione della SRM, nonché resa disponibile con continuità in formato Acrobat.pdf sul sito web di cui al comma 13; essa dovrà essere aggiornata con cadenza minima annuale, nel rispetto dei medesimi tempi e modi. La Carta dei servizi potrà essere integrata in quella aziendale dell’Affidatario in occasione del primo aggiornamento, se esistente, e dovrà prevedere una specifica sezione dedicata agli indennizzi per gli utenti in caso di specifici inadempimenti dell’Affidatario medesimo, con articolazione minima su almeno 7 (sette) tipologie di indennizzo, anche nel rispetto dell’art. 8 del DL 1/12. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale in compensazione, pari a 2.000,00 (duemila/00) euro/mese in incremento sull’importo del canone mensile fatturato dal Comune, di cui al comma 3 dell’Art. 4.
Entro il primo anno di affidamento, l’Affidatario è obbligato a estendere ai servizi/attività gestiti il sistema di gestione per la qualità (norma UNI EN ISO 9001, “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”), certificato in conformità a norme di riferimento vigenti; l’Affidatario è inoltre impegnato a rinnovare puntualmente la certificazione fino alla scadenza dell’affidamento. L’Affidatario potrà estendere l’applicazione di altri sistemi di gestione ai servizi/attività gestiti. L’Affidatario è tenuto a trasmettere con cadenza regolare alla SRM, nell’ambito del monitoraggio e della rendicontazione di cui all’Art. 21, i rapporti di audit emessi in esito alle verifiche ispettive di prima parte istruite dall’Affidatario e di terza parte condotte da organismi di audit esterni indipendenti. I documenti e le informazioni documentate di cui al sistema di gestione per la qualità dell’Affidatario sono considerati a tutti gli effetti elementi del ramo d’azienda di cui all’Art. 13 e, come tali, sono regolarmente trasmessi con la rendicontazione di cui all’Art. 21 nella loro versione più aggiornata. In ogni caso, la SRM potrà svolgere verifiche ispettive di seconda parte in contraddittorio con personale incaricato dall’Affidatario. La mancata conferma della certificazione in capo all’Affidatario potrà comportare l’applicazione di una penale di importo pari a 25.000,00 (venticinquemila/00) euro.
L’Affidatario è tenuto a predisporre/aggiornare un sito web dedicato alle operazioni gestite a seguito dell’aggiudicazione del presente affidamento entro 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla stipula del Contratto, in particolare con riferimento all’Elemento 2.1.b – “Carta dei servizi, sito web e applicativi proposti”, e ulteriori. Il sito web è il mezzo primario di comunicazione attraverso cui il Comune, anche mediante i suoi concessionari, deve: garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul loro operato; promuovere nuove relazioni con i cittadini, anche al fine di migliorare la qualità dei servizi/attività; pubblicizzare e consentire l’accesso ai propri servizi/attività; consolidare la propria immagine. Esso deve offrire all’utenza servizi/attività rispondenti a caratteristiche di qualità sinteticamente esprimibili in: accertata utilità; semplificazione dell’interazione tra amministrazione e utenza; trasparenza; facile reperibilità e fruibilità dei contenuti; possibilità di accedere, nei limiti della normativa e direttamente dal portale, al complesso delle prestazioni offerte; costante aggiornamento. In tale sito dovranno essere presenti tutte le informazioni necessarie ai cittadini per la fruizione dei servizi/attività erogati nonché i contatti presso cui riferirsi per informazioni relative alle operazioni gestite. L’Affidatario dovrà effettuare modifiche del sito web in adeguamento al Contratto entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla ricezione della richiesta della SRM in tal senso. L’Affidatario dovrà prevedere una specifica sezione del sito web, e/o un indirizzo di posta elettronica, atti ad accogliere reclami e segnalazioni da parte degli utenti, con conferma automatica via email dell’avvenuta ricezione. A tale sezione/indirizzo del sito dovrà essere data ampia informazione all’utenza. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 500,00 (cinquecento/00) euro e 2.000,00 (duemila/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari a 40.000 (quarantamila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
L’Affidatario dovrà predisporre un database in cui raccogliere i reclami e le segnalazioni dell’utenza e della stampa locale inerenti le operazioni gestite, il quale dovrà contenere anche gli estremi delle risposte fornita dall’Affidatario medesimo, nonché tutte le relative tempistiche (tali da verificare il rispetto di quanto previsto all’Allegato ALL01). Inoltre, l’Affidatario dovrà garantire piena e qualificata interfaccia con gli organi elettivi del Comune di Bologna, per esempio perché sia possibile rispondere alle domande di attualità, in tempi e modi che siano compatibili con l’organizzazione regolata del Comune.
La rete di front-office predisposta dall’Affidatario (prioritariamente, ma con essa anche la rete di rivenditori terzi dei titoli di sosta) dovrà essere localizzata in maniera che ne sia garantito il facile raggiungimento da parte degli utenti anche attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici. La SRM dovrà approvare la dislocazione dei front-office e ogni cambiamento ipotizzato di tale dislocazione dovrà essere comunicato alla stessa per la validazione.
L’Affidatario manleva la SRM e il Comune dalla responsabilità per danni causati all’utenza per qualsiasi ragione derivanti dall’installazione e dal funzionamento di tutte le apparecchiature e di ogni fattispecie di segnaletica.
La comunicazione e/o la diffusione dei dati sarà effettuata dall’Affidatario, in qualità di titolare, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 196/03 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’UE 2016/679 (GDPR). Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 500,00 (cinquecento/00) euro e 2.000,00 (duemila/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari a 40.000 (quarantamila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di due episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
L’Affidatario dovrà partecipare attivamente e puntualmente, in particolare nella persona del Direttore dell’esecuzione ma comunque garantendo ogni professionalità disponibile, alla “Cabina di regia” già istituita dal Comune, di cui agli Allegati, la quale curerà e aggiornerà il coordinamento delle operazioni gestite, la condivisione dei dati e delle informazioni inerenti e gli obiettivi di evoluzione e le prestazione da perseguire.
L’Affidatario si obbliga inoltre:
ad avere una sede operativa nel territorio del Comune di Bologna;
a garantire una rete di front-office operativi presso i quali effettuare le operazioni necessarie alla corretta erogazione delle operazioni (contrassegni/permessi, “Io xxxxx”, “C’entro in bici”, …) composta da un numero minimo di un punto localizzato nell’area centrale, interna o a ridosso dei viali di circonvallazione. Di tale rete non è parte la rete dei rivenditori terzi, composta dalle tabaccherie, dalle edicole e dagli altri servizi commerciali che distribuiscono i soli titoli di sosta (vouchers), gli abbonamenti, …;
anche ai sensi della normativa vigente, a tenere una contabilità economico-gestionale separata da quella relativa ad altre operazioni eventualmente gestite, riferita ai servizi/attività regolati dal Contratto, mediante l’attribuzione dei relativi costi e ricavi a centri di costo e di ricavo specificamente individuati e distinti, di cui nello specifico all’Art. 23.
Le modalità di versamento e rendicontazione di proventi derivanti da modalità di pagamento eventualmente sviluppate in vigenza di Contratto e/o dall’affidamento di nuovi parcheggi in struttura e/o da altre operazioni eventualmente affidate all’Affidatario, dovranno essere esplicitamente previste negli atti di affidamento stessi.
L’Affidatario, entro e non oltre il formale avvio dei servizi/attività, dovrà predisporre e gestire un archivio, cartaceo e informatizzato, per tutte le pratiche che gestirà, nel pieno rispetto di ogni normativa vigente, in grado di permettere la veloce ed efficace consultazione di ogni pratica archiviata. L’Affidatario dovrà inoltre cedere tale archivio al Comune alla scadenza del Contratto ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; ogni inadempimento definitivo può comportare l’applicazione di una penale pari a 20.000 (ventimila/00) euro per ogni episodio di inadempimento riscontrato. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
Con l’obiettivo di gestire con piene efficienza ed efficacia, nonché nel pieno rispetto di ogni obbligo assunto e di ogni riferimento normativo vigente, le operazioni gestite, è obbligo dell’Affidatario fornirsi di un sistema informativo e gestionale, da rendere operativo entro l’avvio dei servizi/attività, che permetta la visualizzazione e l’elaborazione di tutti i dati relativi alle operazioni gestite, anche in un’ottica integrata, anche con l’obiettivo di garantire il monitoraggio e la rendicontazione di cui al Contratto. L’Affidatario potrà, a tale scopo, avvalersi di strumentazione hardware e software già in proprio possesso o, in alternativa, continuare ad avvalersi della strumentazione attualmente in essere, costituita dai prodotti software di proprietà della TPER, nonché dal contratto di service informatico in vigore, relativo all’utilizzo di software e hardware così come dettagliato negli Allegati.
Impegni a carico della SRM e del Comune.
La SRM garantisce:
di farsi carico di tutti gli impegni previsti in capo a essa nel Contratto e in atti stipulati fra le Parti, integrativi o sostitutivi degli stessi;
la comunicazione all’Affidatario relativa a interventi di installazione che si intenda affidare a esso nei termini e nelle modalità individuate dal Contratto e comunque secondo modalità e tempi congrui affinché l’Affidatario possa effettuare gli interventi nei tempi stabiliti;
di farsi parte attiva per quanto concerne la consegna di tutte le attrezzature, gli impianti e i beni strumentali già esistenti necessari per la gestione dei servizi/attività affidati;
di farsi parte attiva per quanto concerne il rispetto delle modalità di comunicazione all’Affidatario previsti nel Contratto e in atti stipulati fra le Parti integrativi o sostitutivi degli stessi;
di farsi parte attiva per quanto concerne la promozione degli strumenti e dei progetti inerenti la sosta e le modalità innovative di pagamento della sosta.
Il Comune garantisce:
di farsi carico di tutti gli impegni previsti in capo a esso nel Contratto e in atti stipulati fra le Parti integrativi o sostitutivi degli stessi;
in particolare, circa la messa a norma e manutenzione straordinaria dei parcheggi, di impegnarsi a essere interfaccia esaustiva e puntuale dell’Affidatario per l’implementazione di tutte le fasi progettuali e realizzative previste;
di provvedere/aver provveduto agli adempimenti previsti dal GDPR con riferimento ai dati di cui è titolare, in particolare per i dati personali e particolari relativi alle attività di accesso al sistema gestionale per il rilascio e l’aggiornamento dei contrassegni/permessi, per la conservazione della documentazione cartacea e su supporto informatico, per l’elaborazione di statistiche e per gli ulteriori trattamenti affidati;
la puntuale comunicazione all’Affidatario della programmazione comunale degli interventi manutentivi sulle strade;
la comunicazione all’Affidatario di eventuali modifiche al piano tariffario e/o di qualsivoglia atto, regolamento, progetto impattante sulle attività affidate e comunque sulla mobilità del Comune in via di implementazione. Ogni variazione del piano tariffario deve essere comunicata all’Affidatario con un anticipo minimo di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi rispetto all’effettiva entrata in vigore affinché l’Affidatario possa adeguare gli strumenti di pagamento della sosta e di accertamento delle sanzioni alle nuove disposizioni;
l’accesso ai database comunali di interesse per la gestione delle operazioni gestite.
Il Comune è inoltre impegnato a regolare il Piano sosta in modo che sia verificato il mantenimento dell’equilibrio economico delle correlate operazioni affidate. In caso il Comune assuma nuovi provvedimenti in materia, non già contemplati dal Contratto, che impattino su tale equilibrio, gli atti medesimi provvederanno a regolare modalità e tempi di verifica e di eventuale riequilibrio.
CAPO III REGOLAMENTAZIONE DELLE VARIANTI.
Varianti afferenti la sosta regolamentata su strada.
Nulla è dovuto fra l’Affidatario e il Comune in caso di variazione del numero di stalli oggetto di affidamento all’interno del Perimetro del Piano sosta, in incremento o in diminuzione, indipendentemente dall’effetto economico puntuale attivo o passivo per le Parti. Salvo diverso accordo fra le Parti, l’adeguamento della regolazione dovrà essere effettuato dall’Affidatario entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’approvazione della progettazione di cui all’Art. 7, comma 18, da parte del Comune, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente.
Il Comune si riserva la facoltà che risultino non utilizzabili in via temporanea stalli oggetto di affidamento a motivo di rilascio di atto autorizzativo per l’occupazione degli stessi da parte di terzi, in virtù di esigenze di interesse pubblico (cantieri, attività autorizzate di pubblici esercizi, manifestazioni, emergenze, …) o per cause di forza maggiore (ivi comprese le calamità naturali, quali per esempio, terremoti, frane, alluvioni, quando imprevedibili e inevitabili e nei limiti di tempo strettamente necessari a ripristinare il servizio), senza pretesa di qualsivoglia genere da parte dell’Affidatario. Si riserva altresì la facoltà di assoggettare a regolazione, dunque di ricomprendere nell’oggetto dell’affidamento, stalli non regolamentati al momento della sottoscrizione del Contratto. In caso di assegnazione all’Affidatario di nuovi stalli interni al Perimetro del Piano sosta ai sensi del comma 1, sono allo stesso affidati anche tutti i compiti a essi relativi (es. la progettazione complessiva, in particolare della segnaletica, l’installazione e la manutenzione dei parcometri, la predisposizione e la manutenzione della segnaletica, nonché l’accertamento delle sanzioni) come descritto nel Contratto o da atti integrativi successivamente intercorsi fra le Parti, salvo diversa specifica indicazione della SRM.
È facoltà della SRM, su indirizzo del Comune, assegnare all’Affidatario la gestione di nuovi stalli nell’ambito del presente affidamento, in ampliamento del Perimetro del Piano sosta, nei termini e nei limiti previsti dalla normativa vigente. In caso di assegnazione all’Affidatario di nuovi stalli sono allo stesso affidati anche tutti i compiti a essi relativi (es. la progettazione complessiva, in particolare della segnaletica, l’installazione e la manutenzione dei parcometri, la predisposizione e la manutenzione della segnaletica, nonché l’accertamento delle sanzioni) come descritto nel Contratto o da atti integrativi successivamente intercorsi fra le Parti, salvo diversa specifica indicazione della SRM.
4. In caso di incremento, in ampliamento del Perimetro del Piano sosta, ai sensi del precedente comma, del numero di stalli gestiti nel corso di ogni anno, si applicherà, fermo restando il sistema di remunerazione di cui all’Art. 3 anche per gli stalli in ampliamento, il valore unitario di 0,040 (zero/040) euro/stallo*ora + IVA per la regolazione dei rapporti fra le Parti (es. se durante l’esecuzione del Contratto verranno consegnati in gestione all’Affidatario 4.860 nuovi stalli in ampliamento, il Comune dovrà corrispondere all’Affidatario, su base annua, un importo pari a 592.920,00 euro. Il valore è calcolato come 4.860 [numero stalli] * 305 [numero di giorni tariffati/anno] * 10 [numero di ore tariffate/giorno] * 0,040 euro = 592.920,00 euro + IVA, ciò in costanza di valore della soglia di cui all’Art. 3, comma 1).
5. In caso di espansione di cui al comma 4, prima dell’entrata in vigore dell’atto, l’Affidatario dovrà effettuare attività di sensibilizzazione dell’utenza. L’operazione consiste nell’affissione di locandine informative sui parcometri, nel periodo precedente la loro messa in funzione, per chiarire che l’espansione del Piano Sosta non sarà attiva fino a nuova comunicazione specifica. Contemporaneamente, il Comune potrà curare l’affissione di locandine e volantini informativi sugli ingressi delle abitazioni e sui veicoli in sosta, per annunciare i dettagli operativi dell’espansione e inerenti la sua entrata in vigore.
6. In caso di incremento delle tariffe relative alla sosta regolamentata su xxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali consecutivi dalla data di adozione della deliberazione consiliare, l’Affidatario dovrà effettuare l’adeguamento delle tariffe, con effetto su tutte le operazioni gestite, nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. L’aumento delle entrate per l’Affidatario derivanti dal nuovo piano tariffario dovrà essere calcolato dall’Affidatario e versato quale importo aggiuntivo al bonifico mensile di cui all’Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all’entrata in vigore delle nuove tariffe. La metodologia di calcolo da utilizzarsi per determinare tale valore sarà la seguente:
0,95 * Σi,n [vi (Ti,1 – Ti,0)] * O [euro + IVA]
dove:
vi è il volume di vendita del titolo i-esimo con il nuovo regime tariffario;
Ti,1 è la nuova tariffa afferente la tipologia di titolo i-esimo;
Ti,0 è la tariffa precedente alla modifica del piano tariffario del titolo di pagamento i-esimo;
O è la percentuale complementare a 100 del canone spettante al Comune;
n è il numero di titoli previsti dal regime tariffario variato.
In caso di incremento delle tariffe superiore al 5% medio, il valore di cui al presente comma potrà essere ridotto in ragione dell’aggio dovuto dall’Affidatario sulla base dei contratti vigenti, che dovranno essere condivisi fra le Parti. Sulla base della rendicontazione di cui all’Art. 21, nonché all’Allegato ALL02, la SRM verificherà la correttezza del calcolo; in caso di discordanza si procederà a conguaglio il mese successivo.
In caso di decremento delle tariffe relative alla sosta regolamentata su xxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali consecutivi dalla data di adozione della deliberazione consiliare, l’Affidatario dovrà effettuare l’adeguamento delle tariffe, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. La diminuzione delle entrate per l’Affidatario derivanti dal nuovo piano tariffario, calcolata sulla base della formula di cui al precedente comma, dovrà essere calcolata dall’Affidatario e trattenuta dal bonifico mensile di cui all’Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all’entrata in vigore del nuovo regime tariffario. Sulla base della rendicontazione di cui all’Art. 21, nonché all’Allegato ALL02, la SRM verificherà la correttezza del calcolo; in caso di discordanza si procederà a conguaglio il mese successivo.
In caso di istituzione di nuove tariffe relative alla sosta regolamentata su xxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di adozione della deliberazione consiliare il Comune erogherà un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro una-tantum, a valere sul canone, all’Affidatario quale indennizzo per gli adeguamenti che l’Affidatario stesso dovrà effettuare entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. La SRM precisa, a questo riguardo, che il Comune di Bologna prevede di dare corso a quanto previsto al comma 3 dell’art. 185 del Codice della Strada.
Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di affidare a terzi la gestione di aree di sosta regolamentata, interne e/o esterne al Perimetro di affidamento, comunque ulteriori rispetto alle aree già affidate, anche nel caso in cui il limite di legge per l'estensione dell'affidamento non sia superato, senza che ciò comporti alcun diritto per l'Affidatario, né richiesta di indennizzo o di risarcimento di danni.
Varianti afferenti la sosta regolamentata in struttura.
In caso di incremento delle tariffe relative alla sosta regolamentata in struttura, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di adozione della deliberazione consiliare, l’Affidatario dovrà effettuare l’adeguamento delle tariffe, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. L’aumento delle entrate per l’Affidatario derivanti dal nuovo piano tariffario dovrà essere calcolato dall’Affidatario e versato quale importo aggiuntivo al bonifico mensile di cui all’Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all’entrata in vigore delle nuove tariffe. La metodologia di calcolo da utilizzarsi per determinare tale valore sarà la seguente:
0,95 * Σi,n [vi (Ti,1 – Ti,0)] * O [euro + IVA]
dove:
vi è il volume di vendita del titolo i-esimo con il nuovo regime tariffario;
Ti,1 è la nuova tariffa afferente la tipologia di titolo i-esimo;
Ti,0 è la tariffa precedente alla modifica del piano tariffario del titolo di pagamento i-esimo;
O è la percentuale complementare a 100 del canone spettante al Comune;
n è il numero di titoli previsti dal regime tariffario variato.
Sulla base della rendicontazione di cui all’Art. 21, nonché all’Allegato ALL02, la SRM verificherà la correttezza del calcolo; in caso di discordanza si procederà a conguaglio il mese successivo.
In caso di decremento delle tariffe relative alla sosta regolamentata in struttura, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’adozione della deliberazione consiliare, l’Affidatario dovrà effettuare l’adeguamento delle tariffe, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. La diminuzione delle entrate per l’Affidatario derivanti dal nuovo piano tariffario, calcolato sulla base della formula di cui al precedente comma, dovrà essere calcolata dall’Affidatario e trattenuta dal bonifico mensile di cui all’Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all’entrata in vigore delle nuove tariffe. Sulla base della rendicontazione di cui all’Art. 21, nonché all’Allegato ALL02, la SRM verificherà la correttezza del calcolo; in caso di discordanza si procederà a conguaglio il mese successivo.
È inoltre facoltà della SRM, su indirizzo del Comune, di affidare all’Affidatario, nei termini previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi e degli equilibri economici del Contratto, la gestione di ulteriori parcheggi in struttura, anche a seguito della scadenza di concessioni in essere. L’affidamento sarà formalizzato con uno specifico accordo scritto fra le Parti. Non costituisce affidamento di nuova struttura l’avvio della gestione di parcheggi ricompresi nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire prodotta dal Comune, di cui all’Allegato ALL03.
È comunque fatta salva la facoltà della SRM, su indirizzo del Comune, di affidare la gestione di nuovi parcheggi mediante procedura a evidenza pubblica senza che l’Affidatario possa vantare alcun diritto, né richiesta di indennizzo o di risarcimento di danni.
Varianti afferenti il rilascio contrassegni/permessi.
In caso di incremento delle tariffe relative ai contrassegni/permessi di cui l’Affidatario cura il rilascio, o di istituzione di nuovi contrassegni/permessi onerosi (non in sostituzione o in concorrenza con quelli esistenti), entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’adozione della deliberazione consiliare, l’Affidatario dovrà effettuare l’adeguamento delle tariffe, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. L’aumento delle entrate per l’Affidatario derivanti dal nuovo piano tariffario dovrà essere calcolato dall’Affidatario e versato quale importo aggiuntivo al bonifico mensile di cui all’Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all’entrata in vigore delle nuove tariffe. La metodologia di calcolo da utilizzarsi per determinare tale valore sarà la seguente:
0,95 * Σi,n [vi (Ti,1 – Ti,0)] * O [euro + IVA]
dove:
vi è il volume di vendita del contrassegno i-esimo con il nuovo regime tariffario;
Ti,1 è la nuova tariffa afferente la tipologia di contrassegno i-esimo;
Ti,0 è la tariffa precedente alla modifica del piano tariffario del contrassegno i-esimo;
O è la percentuale complementare a 100 del canone spettante al Comune;
n è il numero di contrassegni previsti dal regime tariffario variato.
Sulla base della rendicontazione di cui all’Art. 21, nonché all’Allegato ALL02, la SRM verificherà la correttezza del calcolo; in caso di discordanza si procederà a conguaglio il mese successivo.
In caso di istituzione di nuove tariffe relative al rilascio contrassegni/permessi non onerosi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione della deliberazione consiliare il Comune erogherà un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro una-tantum, a valere sul canone, all'Affidatario quale indennizzo per gli adeguamenti che l'Affidatario stesso dovrà effettuare entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente
In caso di variazione in diminuzione delle tariffe dei contrassegni/permessi di cui l’Affidatario cura il rilascio, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’adozione della deliberazione consiliare, l’Affidatario dovrà effettuare l’adeguamento delle tariffe, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. La diminuzione dei ricavi per l’Affidatario derivanti dal nuovo piano tariffario, calcolato sulla base della formula di cui al comma 1, dovrà essere calcolata dall’Affidatario e trattenuta dal bonifico mensile di cui all’Art. 4, comma 2, punto 1, a partire dal primo versamento successivo all’entrata in vigore del nuovo regime tariffario. Sulla base della rendicontazione di cui all’Art. 21, nonché all’Allegato ALL02, la SRM verificherà la correttezza del calcolo e, in caso di discordanze con quanto versato dall’Affidatario al Comune; in caso di discordanza si procederà a conguaglio il mese successivo.
Varianti afferenti la gestione del servizio “Io xxxxx”.
In caso di incremento delle tariffe relative al servizio “Io xxxxx”, il Comune erogherà un massimo di 2.000,00 (duemila/00) euro + IVA una-tantum all’Affidatario quale indennizzo per l’adeguamento delle tariffe che l’Affidatario stesso dovrà effettuare entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, con effetto su tutte le operazioni gestite nonché sulla segnaletica stradale e sulla documentazione informativa esistente. L’aumento dei ricavi complessivi derivante dal nuovo piano tariffario dovrà essere calcolato dall’Affidatario secondo il principio comune di cui al presente Capo III e comunicato trimestralmente al Comune affinché quest’ultimo lo trattenga dal valore da erogare quale compensazione degli obblighi di servizio pubblico di cui all’Art. 4, comma 3.
In caso di decremento delle tariffe relative al servizio “Io xxxxx”, il Comune erogherà un massimo di 2.000,00 (duemila/00) euro + IVA una-tantum all’Affidatario quale indennizzo per l’adeguamento delle tariffe che l’Affidatario stesso dovrà effettuare entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi. Il decremento dei ricavi complessivi derivante dal nuovo piano tariffario, dovrà essere calcolato dall’Affidatario secondo il principio comune di cui al presente Capo III e comunicato trimestralmente al Comune affinché quest’ultimo lo aggiunga al valore da erogare quale parziale copertura dei costi del servizio di cui all’Art. 4, comma 3.
Ulteriori varianti.
Ogni altra modifica delle operazioni oggetto di affidamento e/o delle aree rispetto alle quali tali operazioni sono affidate e/o di altre variabili incidenti sui servizi/attività (numero di stalli*ore, per effetto di variazione temporale, in orari serali e/o in giorni festivi) non regolata nel presente Capo III o nel Contratto sarà definita tramite accordo scritto fra le Parti. Tali accordi dovranno prendere a riferimento, in ogni caso, i valori di costo e/o di ricavo unitari nonché gli obiettivi di principio descritti e quantificati nel Contratto.
CAPO IV STRUMENTI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO.
Il presente articolo e l’Allegato ALL02 disciplinano il sistema di rendicontazione minimo che l’Affidatario deve garantire per tutta la durata dell’affidamento. La remunerazione contrattuale di cui all’Art. 3 copre anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che l’Affidatario è tenuto a garantire, attivando e mantenendo operativa specifica funzione aziendale, secondo il principio che vede l’Affidatario pienamente coinvolto e responsabilizzato nell’ottimizzazione delle operazioni affidate e il Comune e la SRM titolati a disporre di ogni informazione, relativa a tutte le fasi dalla progettazione all’erogazione, inerente i servizi/attività regolati e destinati all’utenza.
L’Affidatario dovrà predisporre un sistema informativo contenente le informazioni relative alle operazioni gestite il quale alimenterà il sistema di rendicontazione di cui al comma 1.
Il sistema di rendicontazione previsto è basato su un sistema di reportistica periodica che l’Affidatario dovrà predisporre relativamente ai servizi/attività affidati e sui flussi di cassa intercorrenti fra esso e il Comune, da rendere pienamente ed efficacemente operativo entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla presa in carico dei servizi/attività.
La SRM si riserva il diritto di richiedere dati aggiuntivi che riguardino le operazioni gestite. Tutte le informazioni richieste dalla SRM dovranno essere afferenti le operazioni gestite, potranno riguardare la rilevazione della domanda e dell’offerta, nonché il monitoraggio di indicatori di qualità regolati dal Contratto e ulteriori e degli eventuali standard migliorativi proposti dall’Affidatario in sede di offerta e/o altre fattispecie. Esse si configureranno come completamento del sistema di rendicontazione dal momento della richiesta.
L’inadempimento e/o il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale così come descritta all’Art. 3.
L’Affidatario, conformemente a quanto indicato al paragrafo “2.1 – Organizzazione generale, ricerca di xxxxxxxx, politiche per l’efficientamento e l’incremento dell’efficacia” dell’Offerta, si impegna a fornire, oltre a quanto previsto al precedente comma 1, una puntuale rendicontazione in merito al rapporto tra le richieste di annullamento in autotutela elevate dall’accertatore e il numero di controlli effettuati. Tale indicatore non dovrà superare il valore di 0,15 (zerovirgolaquindici) % pena l’applicazione di una penale di “gravità bassa”.
La SRM si riserva il diritto di effettuare verifiche episodiche/campionarie sul rispetto degli obblighi di servizio con particolare riferimento a:
il buon funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti necessari allo svolgimento delle operazioni (es. parcometri, mezzi “Io xxxxx” e relativa strumentazione, …), nonché dello stato della segnaletica;
l’effettivo rispetto dei percorsi degli accertatori;
il rispetto del tempo massimo di attesa agli sportelli per l’utenza;
ogni altro obbligo previsto dal Contratto e verificabile tramite controlli a campione.
La SRM si riserva inoltre il diritto di effettuare verifiche ispettive – su richiesta del Comune, cui è riconosciuto il medesimo diritto – con riferimento ai documenti contabili, singoli e complessivi, inerenti in particolare gli incassi e le rendicontazioni al Comune, trattenuti dall’Affidatario nel rispetto di ogni normativa applicabile, fra le quali il Modello 21 di cui al DPR 31 gennaio 1996, n. 194, di cui all’Art. 14, comma 10.
Sistema di separazione contabile e funzionale afferente le operazioni affidate.
L’Affidatario è tenuto alla predisposizione di un sistema di separazione contabile riferito ai servizi/attività oggetto del presente affidamento secondo le indicazioni e le modalità, che devono intendersi minime e da specificare maggiormente su richiesta motivata della SRM, indicate al presente articolo e secondo quanto assunto come impegno in sede di offerta, sulla base del modello di cui alla documentazione di gara.
I prospetti di cui al comma precedente dovranno essere redatti e presentati ogni anno entro il 30 novembre sotto forma di budget riferito all’anno successivo, e come pre-consuntivo e consuntivo con frequenza mensile.
Il sistema di separazione contabile dovrà permettere di rilevare i ricavi afferenti ciascuna operazione affidata, nonché i rispettivi costi diretti e indiretti. Dovranno essere inoltre esplicitati i driver di ribaltamento dei costi indiretti, nonché la tipologia (personale, beni o servizi, …) di quelli diretti.
Nel bilancio d'esercizio dell’Affidatario, nella nota integrativa o nei suoi allegati dovranno essere riportati: il conto economico afferente i servizi/attività affidati; il numero di unità di personale preposte all'esercizio dei servizi/attività affidati; il valore del fondo TFR relativo a tali unità di personale; il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali strumentali ai servizi/attività affidati, con indicazione delle movimentazioni intercorse nell'esercizio, anche con riferimento ai relativi fondi di ammortamento. Tali informazioni dovranno essere oggetto di specifica asseverazione da parte del collegio sindacale o diverso soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dovranno essere comunicate alla SRM e al Comune annualmente, all’atto dall'approvazione del bilancio.
I dati generati dal sistema di separazione contabile e funzionale afferente le operazioni affidate di cui al presente Articolo si configurano a tutti gli effetti come completamento del sistema di rendicontazione di cui all’Art. 21.
CAPO V NORME GENERALI E CONDIZIONI CONTRATTUALI.
Responsabilità contrattuali.
L’Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti durante tutta la durata del Contratto, nonché dall’Offerta, in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri/obblighi relativi. L’Affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le operazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, nonché a rispettare gli impegni assunti in sede di offerta.
L’Affidatario si obbliga altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche se esso non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. Parimenti, secondo quanto disposto dall’art. 2112 c.c., l’Affidatario è tenuto ad applicare ai dipendenti i cui contratti risultano parte integrante del ramo d’azienda i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data della cessione, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Tale sostituzione non si applica nel caso in cui il l’Affidatario abbia offerto, in sede di gara, di mantenere i medesimi contratti collettivi nazionali e integrativi per tutta la durata dell’affidamento, nei modi previsti nella documentazione di gara. Ogni previsione contrattuale inerente la dichiarazione prodotta dall’Affidatario in sede di gara, di cui al punto 8.1 dell’Offerta, deve intendersi a essa adeguata.
In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Comune e la SRM possono procedere a una detrazione fino al 50% (cinquanta/00 percento) su qualsiasi pagamento dovuto (in particolare quelli di cui all’Art. 4, comma 4), sospendendo temporaneamente la corresponsione delle somme detratte fino all’adempimento degli obblighi di cui sopra da parte dell’Affidatario. In caso di segnalazione di inottemperanza, il Comune e la SRM richiedono all’Ispettorato del Lavoro un parere circa l’opportunità, nel corso della verifica di quanto segnalato, di avviare la trattenuta di cui al presente comma. Il pagamento all’Affidatario delle somme temporaneamente trattenute non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l’Affidatario non può opporre eccezioni al Comune o alla SRM, né ha titolo al risarcimento di danni o a indennizzo di alcun genere.
L’elaborazione del DUVRI non è necessaria in quanto non vi sono interferenze con il personale del committente. È fatto obbligo all’Affidatario di predisporre, prima di eventuali installazioni di dispositivi inerenti le operazioni, un piano di sicurezza che l’Affidatario intende adottare.
A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell’Affidatario, ivi incluso l’eventuale pagamento delle somme dovute a titolo di penale, lo stesso ha presentato idonea cauzione dell’importo di 700.000,00 (settecentomila/00) euro emessa da XXX, con scadenza XX/XX/XXXX. In caso di inadempimento di uno o più obblighi posti a carico dell’Affidatario, la SRM potrà procedere per conto del Comune all’escussione totale o parziale della cauzione, nella misura pari all’importo del danno derivante dall’inadempimento stesso.
In caso di ogni escussione della cauzione definitiva di cui al comma 1, totale o parziale, l’Affidatario ha l’obbligo di reintegrare la medesima cauzione sino all’importo vigente al momento della stipula del Contratto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. La ritardata reintegrazione comporterà l’applicazione di una penale di 2.000,00 (duemila/00) euro per ogni giorno di ritardo. È fatto salvo quanto previsto all’Art. 29, dove l’adempimento non sia intervenuto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi.
L’Affidatario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento delle operazioni gestite e imputabile a colpa dei propri operatori e/o degli eventuali subaffidatari, e/o a malfunzionamenti degli impianti utilizzati. È pertanto fatto obbligo all’Affidatario di stipulare, e di trasmettere alla SRM entro l’avvio dei servizi/attività, con riferimento alle operazioni a qualunque titolo gestite, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente. Esse dovranno avere decorrenza entro l’attivazione dei servizi/attività. Esso dovrà procedere in particolare alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro. La SRM si riserva di richiedere all’Affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a norme di legge.
L’Affidatario ha la facoltà di stipulare altre polizze assicurative in proprio favore, in modo che sia garantito il pieno rispetto di ogni impegno assunto dall’Affidatario col Contratto.
Subappalti. Divieto di cessione del Contratto.
1. L’Affidatario ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 174, comma 2, del d.lgs. 50/16, la propria intenzione di subappaltare a terzi l’attività di gestione dei parcheggi.
2. Deve comunque considerarsi subappalto ogni contratto con il quale l’Affidatario affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del Contratto, destinata ad avere un impatto con l’utenza ovvero a trasferire parte dei rischi contrattuali assunti col Contratto.
3. La SRM si riserva la facoltà di chiedere all’Affidatario, nel corso di durata del Contratto, per tutti i sub-contratti che non siano subappalti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto delle prestazioni, inerenti il Contratto, oggetto del sub-contratto. L’Affidatario è tenuto a trasmettere le informazioni richieste entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla ricezione della richiesta.
4. L’Affidatario deposita il contratto di subappalto presso la SRM almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’Affidatario trasmette altresì alla SRM la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto in termini sia prestazionali che economici.
5. Il subappalto perde efficacia al venir meno, per qualunque motivo, dell’efficacia del Contratto. L’Affidatario è obbligato a inserire nel relativo sub-contratto - ed in tutti i sub-contratti di cui al comma 3 che precede - a pena di nullità dello stesso, un’apposita clausola con cui il sub-contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla citata L. 136/10. Al fine di consentire alla SRM di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9, della L. 136/10, l’Affidatario dovrà trasmettere alla SRM copia di ogni sub-contratto almeno 20 (venti) giorni naturali consecutivi prima della data di effettivo avvio dell’esecuzione delle relative prestazioni, ovvero trasmettere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti l’adempimento degli obblighi di cui sopra per ciascun sub-contratto perfezionato. La SRM si riserva sin d’ora di effettuare i relativi controlli, puntuali ovvero a campione.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 174, comma 7, del d.lgs. 50/16, che individua obblighi a carico del Comune di Bologna, i pagamenti relativi alle operazioni eseguite dal subappaltatore verranno effettuati dall’Affidatario secondo modalità conformi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare tramite il conto corrente dedicato di cui all’Art. 4. L’Affidatario è obbligato a trasmettere alla SRM, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
7. L'Affidatario resta comunque responsabile in via esclusiva di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi. L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi/attività affidati, nei confronti della SRM, del Comune e dell'utenza.
8. È fatto divieto di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del Contratto da parte dell'Affidatario a pena di nullità e incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo ulteriore risarcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all'Art. 29.
Fatte salve le penali di cui al comma 4 dell’Art. 3, le penali sono quantificate e descritte nell’ambito del Contratto e dei suoi Allegati. Qualora la SRM accerti, da parte dell’Affidatario, il ritardo e/o l’inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel Contratto e nei suoi Allegati potrà provvedere a diffidare tempestivamente l’Affidatario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, trasmessa per conoscenza al Comune, o a mezzo PEC, contenente:
la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Contratto o a ulteriori atti stipulati fra le Parti integrativi dello stesso, nonché la circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione;
l’assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l’adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento;
la quantificazione motivata delle penali, eventualmente maggiorate per la recidività del comportamento. In caso di mancato rispetto degli standard di qualità previsti all’Allegato ALL01 all’Affidatario sarà applicata una penale su base giornaliera quantificata secondo le modalità previste all’Allegato ALL01.
Entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione, e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella stessa, l’Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla SRM.
Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l’Affidatario, l’accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l’adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento, la SRM potrà applicare la penale prevista nei documenti di affidamento. Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell’ulteriore danno eventualmente subìto.
L’Affidatario ha diritto a una riduzione delle somme dovute a titolo di penale pari agli importi che lo stesso Affidatario dimostri di avere già riconosciuto direttamente all’utenza, a titolo di rimborso o di indennizzo, per la minore qualità o quantità dei servizi/attività erogati, ai sensi della Carta dei servizi di cui all’Art. 14, comma 11.
La rilevazione dell’inadempimento dell’Affidatario si baserà sulle modalità di controllo previste dal Contratto e in via esemplificativa:
sulla rendicontazione periodica che l’Affidatario è tenuto a presentare alla SRM nei termini previsti agli Artt. 21 e 23, nonché all’Allegato ALL02;
su verifiche episodiche/campionarie che la SRM potrà effettuare in base a quanto previsto dall’Art. 22 del Contratto;
su verifiche specifiche attivate a seguito di reclami pervenuti alla SRM, al Comune e/o all’Affidatario da parte di utenti anche a seguito della consultazione del database di cui all’Art. 14, comma 14.
Il pagamento dell’importo delle penali dovrà avvenire in favore della SRM per conto del Comune entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall’applicazione di cui al comma 2. Trascorso tale periodo senza che l’Affidatario abbia liquidato l’importo delle penali, la SRM potrà procedere per conto del Comune all’escussione parziale della cauzione definitiva, di cui all’Art. 25, comma 1.
Le Parti concordano espressamente fin d’ora che le somme dovute dall’Affidatario a titolo di penale potranno essere oggetto di compensazione, totale o parziale, ex art. 1252 c.c.
Le penali, avendo natura giuridica di risarcimento forfettario o convenzionale del danno, non sono da assoggettare a IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, punto n. 1), del DPR 633/72.
Disciplina particolare relativa a inadempimenti connessi a scioperi e a mancata prestazione dei servizi minimi essenziali.
Qualora il personale dipendente operante nella gestione delle operazioni affidate si astenga dal lavoro per esercitare il diritto di sciopero, l’Affidatario è tenuto a garantire un indennizzo al Comune secondo le modalità di cui al presente articolo.
In caso di sciopero, l’Affidatario è obbligato a informare la SRM nei tempi e nei modi di cui alla L. 146/90. Durante le ore per le quali è indetto uno sciopero del personale dipendente operante nella gestione delle operazioni affidate, anche subaffidatario, non saranno applicate le penali relative al mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all’Allegato ALL01.
3. Per ogni giorno di sciopero comunicato ai sensi del comma 2 di cui al presente articolo, è previsto un indennizzo da riconoscere al Comune. La metodologia di calcolo da utilizzarsi per determinare l’importo di tale indennizzo sarà la seguente:
1.700 * %A * nH [euro + IVA]
dove:
%A è il valore percentuale di adesione allo sciopero, da comunicarsi a opera dell’Affidatario alla SRM e al Comune entro il quarto giorno successivo lo sciopero;
nH è il numero di ore di durata dello sciopero proclamato.
In assenza di comunicazione preventiva, di cui al comma 2, e/o di comunicazione di adesione entro il termine di cui al presente comma, l’indennizzo sarà dovuto nella misura fissa di 15.000 (quindicimila/00) euro + IVA.
Al termine di ogni mese di affidamento, comunque in occasione dell’informazione ricevuta, la SRM invierà all’Affidatario un’apposita comunicazione contenente il calcolo dell’indennizzo di cui al presente articolo per tale periodo e sulla base delle comunicazioni pervenute. La somma così calcolata dovrà essere aggiunta dall’Affidatario nel calcolo di cui all’Art. 4, comma 3, relativo al mese in questione.
Cause di risoluzione.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., la SRM può ritenere risolto il Contratto nei seguenti casi:
reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di cinque volte per la medesima ipotesi di inadempimento o di ritardo nell’adempimento nello stesso anno di affidamento, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/attività;
inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che comportino l’applicazione di penali in base al precedente Art. 21 per complessivi 100.000,00 (centomila/00) euro nello stesso anno di affidamento;
inosservanza, da parte dell’Affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal Contratto);
grave inadempienza rispetto alle previsioni di cui all’Art. 24, intesa come quella che determina una sospensione di cui all’Art. 24, comma 3, superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, anche non continuativi, nell’arco dell’affidamento;
inosservanza delle direttive della SRM in sede di avvio dei servizi/attività;
mancata ricostituzione della cauzione definitiva di cui all’Art. 25, comma 1, nel termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione, anche parziale;
cessione del Contratto a terzi, di cui all’Art. 26.
Nei casi di cui al precedente comma, la SRM procederà all’incameramento dell’intero importo della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all’eventuale rinnovazione anticipata della procedura di gara per la selezione di un nuovo gestore, fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
Costituiscono ulteriori cause specifiche di risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.:
il subaffidamento di parti di operazioni affidate non autorizzato in base a quanto previsto dal Contratto;
la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16, quando rilevata nell’arco di durata del Contratto; la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/08; la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del Contratto.
Costituiscono cause di risoluzione del Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla concessione oggetto del Contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge 136/10;
le cause previste dal successivo Art. 30.
L’elencazione delle cause di risoluzione del Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 4 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del Contratto e nell’arco di durata dell’affidamento dei servizi/attività all’Affidatario.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Affidatario negativo per due volte consecutive, la SRM, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione, avvierà la procedura di risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni.
Risoluzione per reati accertati.
Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli articoli 2 e seguenti della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del d.lgs. 159/11), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’art. 51, commi 3bis e 3quater c.p.p., dagli artt. 314, primo comma, 316, 316bis, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 320 c.p., nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, la SRM, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, procede alla risoluzione del Contratto.
Nel caso di risoluzione di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del Contratto.
Stipulazione, registrazione e spese contrattuali.
1. Il Contratto è stipulato in modalità elettronica con firma digitale. È soggetto a registrazione solo in caso d’uso e a spese della Parte interessata.
Patto di integrità.
1. Le Parti si danno atto del reciproco impegno al pieno rispetto del Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune, reperibile al seguente link:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxx_xx_xxxxxxxxx.xxx
Risoluzione delle controversie. Foro competente.
1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione, alla validità, all’efficacia e all’esecuzione del Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna. Le Parti si impegnano a esperire ogni iniziativa utile per addivenire a un'equa e ragionevole composizione di ogni eventuale contestazione o pretesa, prima di adire le vie legali.
Rispetto del modello organizzativo ex d.lgs. 231/01.
1. Le parti, la SRM e la TPER sono a conoscenza che entrambe hanno adottato e attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01, con i relativi Codice di Comportamento e Sistema Disciplinare, che dichiarano di aver letto dai rispettivi siti aziendali e che dichiarano di aver compreso.
2. Le parti, la SRM e la TPER aderiscono ai principi dei succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegnano a rispettarne i contenuti, i principi, le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegnano altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i Protocolli comportamentali previsti dalla SRM e dalla TPER ai sensi del d.lgs. 231/01. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale.
Disposizioni finali.
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel Contratto, l’Affidatario avrà l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e dagli eventuali subaffidatari le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che possono essere emanate in vigenza del Contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi rapporto con le operazioni oggetto del presente affidamento. Per tutto quanto non disciplinato da legge (o da regolamenti, provvedimenti amministrativi, …) e dal Contratto, l’Affidatario sarà tenuto a svolgere le prestazioni richieste in osservanza degli impegni generali di cui all’Art. 2, comma 2, nonché del principio di buona fede contrattuale e in coerenza con le prassi e gli usi negoziali consolidati nel corso dell’esecuzione dei servizi/attività da parte dei precedenti gestori, quali fonti di eterointegrazione del Contratto, anche in considerazione del subentro nel ramo d’azienda già in disponibilità dell’ATC, fino a nuovo accordo scritto integrativo/modificativo tra le Parti.
L’Affidatario si considera, all’atto dell’assunzione dei servizi/attività, a perfetta conoscenza delle aree individuate dal Comune e destinate a parcheggio a pagamento (sia su strada che in struttura) nelle quali dovrà espletare le operazioni specificate, nonché delle altre aree oggetto delle operazioni complementari alla mobilità, anche in considerazione dei sopralluoghi effettuati in fase di gara.
Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nell’Offerta valgono le disposizioni regolamentarie e legislative in materia.
Allegati al Capitolato.
Ai fini della regolazione dei servizi/attività affidati, si assume nell’ambito del Contratto come parte integrante e sostanziale tutta la documentazione di gara, con particolare riferimento agli Allegati:
Allegato 01 (ALL01) – Obblighi di servizio e penali;
Allegato 02 (ALL02) – Sistema di rendicontazione.
Allegato 03 (ALL03) – Manutenzioni straordinarie dei parcheggi;
Ai fini della migliore precisazione dei servizi/attività che l’Affidatario è impegnato a rendere, in particolare dei termini migliorativi e integrativi offerti in sede di gara e assunti come impegni contrattuali, si assume come parte integrativa e sostanziale del Contratto l’Offerta.
SOTTOSCRIZIONI
SRM Srl
__________ |
TPER SpA
__________ |
Comune di Bologna
__________ |
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile, la TPER dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:
Art. 3 – Remunerazione;
Art. 4 – Modalità di pagamento;
Art. 5 – Durata ed eventuali estensioni temporali;
Art. 6 – Descrizione delle operazioni oggetto dell’affidamento;
Art. 7 – gestione della sosta regolamentata su strada;
Art. 8 – Gestione dell’accertamento delle violazioni del Codice della Strada;
Art. 9 – Gestione della sosta a pagamento in parcheggi in struttura;
Art. 10 – Rilascio dei contrassegni/permessi;
Art. 11 – Fornitura del servizio “Io xxxxx” nel territorio comunale e in aree limitrofe;
Art. 12 – Promozione e sostegno alla mobilità ciclistica;
Art. 13 – Gestione e cessione del ramo di azienda;
Art. 14 – Obblighi di servizio. Impegni a carico dell’Affidatario;
Art. 15 - Impegni a carico della SRM e del Comune;
Art. 16 – Varianti afferenti la sosta regolamentata su strada;
Art. 17 - Varianti afferenti la sosta regolamentata in struttura;
Art. 18 – Varianti afferenti il rilascio contrassegni/permessi;
Art. 19 – Varianti afferenti la gestione del servizio “Io xxxxx”;
Art. 20 - Ulteriori varianti;
Art. 21 – Modalità di rendicontazione delle operazioni affidate;
Art. 22 – Strumenti e modalità di controllo dell’Affidatario;
Art. 23 – Sistema di separazione contabile e funzionale afferente le operazioni affidate;
Art. 24 – Responsabilità contrattuali;
Art. 25 – garanzie e responsabilità;
Art. 26 – Subappalti. Divieto di cessione del Contratto;
Art. 27 – Penali e sanzioni;
Art. 28 – Disciplina particolare relativa a inadempimenti connessi a scioperi e a mancata prestazione dei servizi minimi essenziali;
Art. 29 – Cause di risoluzione;
Art. 30 – Risoluzione per reati accertati;
Art. 31 – Stipulazione registrazione e spese contrattuali;
Art. 32 – Patto di integrità;
Art. 33 – Risoluzione delle controversie. Foro competente;
Art. 34 – Rispetto del modello organizzativo ex d.lgs. 231/01;
Art. 35 - Disposizioni finali.
SOTTOSCRIZIONI
SRM Srl
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TPER SpA
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Comune di Bologna
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