Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a vita intera (Ramo Assicurativo III)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Life Funds
Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a vita intera (Ramo Assicurativo III)
Edizione: 08/11/2019
Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida “Contratti Semplici e Chiari” elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall’ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.
È un prodotto di
Ti invitiamo a prestare attenzione ai termini in grassetto che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in corsivo che identificano le definizioni richiamate nel Glossario. Inoltre sono presenti
degli esempi esplicativi, identificati dal seguente simbolo , per fornire risposte a dubbi e/o quesiti.
Retro di copertina
Indice
SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO 8
Art. 1. Oggetto del Contratto 8
Art. 3. Prestazioni assicurative 8
Art. 3.1. Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato 8
SEZIONE II – FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO 10
Art. 4. Conclusione del Contratto 11
Art. 5. Decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa 12
Art. 7. Durata del Contratto 12
Art. 8. Pagamento del Premio 13
Art. 9. Indicizzazione del Premio Unitario 14
Art. 11. Investimento del premio e attribuzione delle quote dei Fondi Interni 15
Art. 12. Modifica delle modalità d’investimento (c.d. switch) 15
Art. 15. Documentazione richiesta per i pagamenti 17
Art. 16. Pagamenti da parte della Compagnia 17
SEZIONE III – COSTI E ONERI 17
Art. 17. Costi e oneri collegati al Contratto 17
SEZIONE IV – SERVIZI E PROGRAMMI OPZIONALI ATTIVABILI NEL CONTRATTO 21
Art. 18. Programma Consolida i Rendimenti 21
Art. 19. Programma Big Chance 22
SEZIONE V – ALTRE DISPOSIZIONI 23
Art. 21. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni 24
Art. 24. Modifiche del Contratto 24
Art. 26. Legge applicabile al Contratto e foro competente 25
GLOSSARIO
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Benchmark
Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata nel contratto dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso
e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Bonus di Fedeltà
Bonus riconosciuto periodicamente dalla Compagnia, in caso di vita dell’Assicurato, al contratto in base al numero di Premiversati e secondo condizioniemisureprefissatenelle Condizioni di Assicurazione.
Bonus ricorrente
Bonus riconosciuto dalla Compagnia al contratto sotto forma di maggiorazione della prestazione assicurata, secondo condizioni e misure prefissate nelle condizioni contrattuali, in caso di vita dell'Assicurato, a determinate ricorrenze prestabilite.
Capitale in caso di decesso
L’importo che la Compagnia liquida al/i Beneficiario/i in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Capitale investito
Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dalla Compagnia in fondi interni. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale nominale
Premio versato per la sottoscrizione di fondi interni secondo combinazioni libere al netto delle spese di emissione
e dei costi delle coperture assicurative.
Combinazioni libere
Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente.
Commissioni di gestione
Compensi pagati alla Compagnia mediante addebito diretto sul patrimonio del/la fondo interno/OICR ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la fondo interno/OICR e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance)
Commissioni riconosciute al gestore del/la fondo interno/OICR per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del/la fondo interno/OICR in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del/la fondo interno/OICR e quello del benchmark.
Compagnia (o Impresa di assicurazione)
Mediolanum Vita S.p.A.
Condizioni di Assicurazione
Insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il Contratto e contengono i diritti e doveri delle parti.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto unit linked
Il contratto di assicurazione in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR.
Controvalore delle quote
L’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Conversione (c.d. Switch)
Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote dei fondi interni sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote di altri fondi interni.
Costo di switch
Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro fondo secondo quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione.
Costi di caricamento
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Decorrenza del contratto
Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione.
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP)
Documento informativo precontrattuale, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente. È consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al Key Information Document (KID).
Fondo Interno
Portafoglio di attivi di proprietà della Compagnia, segregato dal resto del patrimonio della stessa, le cui caratteristiche e politica di investimento sono tratteggiate in un apposito regolamento di gestione. La gestione del Fondo Interno può essere svolta direttamente dalla Compagnia ovvero da un diverso soggetto abilitato dalla stessa designato. Il Fondo Interno costituisce, all'interno del patrimonio della Compagnia, un patrimonio separato, destinato unicamente al soddisfacimento dei crediti derivanti dai contratti assicurativi collegati al Fondo Interno.
Giorno di riferimento
È il giorno in cui Mediolanum Vita ha acquisito sia la disponibilità del premio presso la propria sede che la conoscenza della relativa causale.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Key Information Document (KID)
Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
Modulo di Proposta
Xxxxxx sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
OICR
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che identificano i fondi comuni di investimento e le SICAV.
Overperformance
Soglia di rendimento del fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la Compagnia può trattenere una parte dei rendimenti come costi.
Piano dei Premi
Modalità di investimento dei premi stabilita dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. Esistono due tipologie di Piano dei Premi: Premio Unico e Piano dei Premi Programmati.
Premio Aggiuntivo
Importo che il Contraente ha facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.
Premio periodico
Premio che il Contraente si impegna a versare alla Compagnia su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito dal Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di Assicurazione, esso è anche detto premio ricorrente.
Premio unico
Premio il Contraente corrisponde in un’unica soluzione alla Compagnia al momento della sottoscrizione del contratto.
Premio versato
Importo versato dal Contraente alla Compagnia per l’acquisto del prodotto di investimento assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi
dell’evento assicurato.
Prodotto d’investimento assicurativo (IBIP)
Contratto di assicurazione sulla vita che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
Quota
Unità di misura di un fondo interno. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Reclamo
Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione.
Regolamento del Fondo Interno
Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d’Investimento, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e l’eventuale benchmark di riferimento.
Rendimento
Risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolatodividendoladifferenzatrailvaloredelcapitaleinvestitoalladatadiriferimentoeilvaloredelcapitale nominale almomentodell’investimentoperilvaloredelcapitalenominalealmomentodell’investimento.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Revoca della proposta
Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta -polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che la Compagnia comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto parziale
Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell’eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.
Spese di emissione
Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l’emissione del prodotto di investimento assicurativo.
Switch
Operazione con la quale il Contraente richiede il disinvestimento, anche parziale, ed il contestuale reinvestimento delle quote acquisite dal contratto in un altro Fondo Interno tra quelli in cui il contratto consente di investire.
Valore della quota
Il valore unitario della quota di un fondo interno, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno (NAV) per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Valore complessivo del Fondo
Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valorizzazione della quota
Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1. Oggetto del Contratto
LIFE FUNDS è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked “a vita intera” in cui l’entità delle somme dovute dalla Compagnia è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. La prestazione di Mediolanum Vita è in ogni caso ed in ogni momento integralmente correlata al valore delle quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i premi versati dal Contraente e potrebbe quindi essere inferiore a questi ultimi.
Art. 2. Assicurato
Nel Modulo di Proposta, sia in caso di Premio Unico che Piano di Premi Programmati, non potrà essere designato come Assicurato una persona che al momento della sottoscrizione del prodotto abbia un’età superiore a 80 anni.
Mediolanum Vita S.p.A., a fronte di specifica richiesta del Contraente, si riserva di accettare sottoscrizioni in deroga ai limiti sopraindicati: tale accettazione potrà essere subordinata dalla Compagnia alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute dell’Assicurato.
Art. 3. Prestazioni assicurative
Il Contratto prevede le seguenti prestazioni:
Art. 3.1. Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
Il decesso dell’Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, secondo le modalità previste all’art. 16, un capitale pari:
- se alla data di sottoscrizione l’Assicurato ha un’età non superiore ai 75 anni: al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati alla data di denuncia del sinistro e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto, ovvero
- se alla data di sottoscrizione l’Assicurato ha un’età superiore ai 75 anni: al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto.
Tale controvalore è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno del giorno di ricezione della denuncia di sinistro presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A. La Compagnia viene a conoscenza del valore delle quote il 2° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della denuncia di sinistro. In presenza di riscatti parziali il valore del cumulo dei premi lordi versati è ridotto, ai fini del calcolo di cui sopra, in percentuale in base all’incidenza dell’importo del riscatto parziale rispetto al controvalore complessivo delle quote alla data del riscatto.
Esempio |
Se chiedo un riscatto parziale come viene ridotto il cumulo dei premi versati e qual è la sua incidenza sulla prestazione in caso di sinistro? Premi Lordi versati alla data richiesta del riscatto euro 100.000 |
Controvalore complessivo delle quote alla data del riscatto euro 150.000 Importo Lordo di Riscatto Parziale euro 75.000
Incidenza percentuale del riscatto parziale rispetto al controvalore 50%
Cumulo Premi Versati al netto del riscatto (100.000 – 100.000 x 50%) = euro 50.000 (valore da considerare ai fini del calcolo della prestazione in caso di Sinistro)
Art. 3.2. Bonus di Fedeltà
LIFE FUNDS nella sola forma a Piano di Premi Programmati prevede il riconoscimento di un “Bonus di Fedeltà” il cui importo è complessivamente pari alle commissioni di sottoscrizione effettivamente applicate ai primi 18 Premi Unitari. Alla fine di ogni periodo di 3 anni a partire dalla data di decorrenza della polizza viene riconosciuta una quota parte del bonus determinata in base alla percentuale risultante dal seguente rapporto:
Il “Bonus di Fedeltà” riconosciuto periodicamente sarà investito entro la prima metà del mese successivo a quello di anniversario della decorrenza della polizza secondo le modalità di investimento dei Premi Successivi al momento in vigore.
Qualora le commissioni di sottoscrizione non fossero applicate a titolo di agevolazioni finanziarie ai sensi dell’art. 17, il “Bonus di Fedeltà” non sarà di conseguenza riconosciuto.
Art. 3.3. Bonus Ricorrente
LIFE FUNDS prevede il riconoscimento periodico di un “Bonus Ricorrente” pari ad una percentuale dell’ammontare lordo di ogni singolo premio determinata in base alla durata del premio stesso (cfr. Tabella A per i contratti a Premio Unico e Tabella B per i Piani di Premi Programmati).
Tabella A
CONTRATTI A PREMIO UNICO | |
DURATA SINGOLO PREMIO | PERCENTUALE DA APPLICARE AD OGNI SINGOLO PREMIO |
Fino a 5 anni | 0,1% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio |
Oltre 5 e fino a 10 anni | 0,2% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 5° |
Oltre 10 e fino a 15 anni | 0,3% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 10° |
Oltre 15 e fino a 20 anni | 0,4% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 15° |
Oltre 20 e fino a 25 anni | 0,5% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 20° |
Oltre 25 e fino a 30 anni | 0,6% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 25° |
Oltre 30 e fino a 35 anni | 0,7% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 30° |
Oltre 35 anni | 0,8% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 35° |
Esempio |
Bonus per un premio versato dopo un anno dalla sottoscrizione, per un contratto di durata 10 anni: Bonus riconosciuto al 5° anno: 0,1% x 4 anni = 0,40% |
Bonus riconosciuto al 10° anno = 0,2% x 5 anni = 1,0%
Bonus complessivo riconosciuto nel periodo (10 anni) = 0,40% + 1,0% = 1,40%
Tabella B
PIANO DEI PREMI PROGRAMMATI CON PREMI UNITARI FINO A € 150* | |
DURATA SINGOLO PREMIO | PERCENTUALE DA APPLICARE AD OGNI SINGOLO PREMIO |
Fino a 3 anni | 0,1% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio |
Oltre 3 anni e fino a 6 | 0,2% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 3° |
Oltre 6 anni e fino a 9 | 0,3% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 6° |
Oltre 9 anni e fino a 12 | 0,4% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 9° |
Oltre 12 anni | 0,5% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 12° |
*Premio unitario definito dal Contraente alla sottoscrizione
Esempio |
Bonus per un premio versato dopo un anno dalla sottoscrizione, per un piano di durata 9 anni: Bonus riconosciuto al 3° anno = 0,1% x 2 anni = 0,2% Bonus riconosciuto al 6° anno = 0,2% x 3 anni = 0,6% Bonus riconosciuto al 9° anno = 0,3% x 3 anni = 0,9% Bonus complessivo riconosciuto nel periodo (9 anni) = 0,2% + 0,6% + 0,9%= 1,7% del premio versato |
PIANO DEI PREMI PROGRAMMATI CON PREMI UNITARI SUPERIORI A € 150* | |
DURATA SINGOLO PREMIO | PERCENTUALE DA APPLICARE AD OGNI SINGOLO PREMIO |
Fino a 3 anni | 0,15% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio |
Oltre 3 anni e fino a 6 | 0,30% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 3° |
Oltre 6 anni e fino a 9 | 0,45% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 6° |
Oltre 9 anni e fino a 12 | 0,60% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 9° |
Oltre 12 anni | 0,75% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 12° |
*Premio unitario definito dal Contraente alla sottoscrizione
Esempio |
Bonus per un premio versato dopo un anno dalla sottoscrizione, per un piano di durata 9 anni: Bonus riconosciuto al 3° anno: 0,15% x 2 anni = 0,3% Bonus riconosciuto al 6° anno = 0,30% x 3 anni = 0,90% Bonus riconosciuto al 9° anno: 0,45% x 3 anni = 1,35% Bonus complessivo riconosciuto nel periodo (9 anni) = 0,30% + 0,90% + 1,35%= 2,55% del premio versato |
• i consolidamenti effettuati in virtù dell’adesione al Programma “Consolida i Rendimenti”;
• i Bonus riconosciuti periodicamente.
Esempio |
Come incide il riscatto parziale sul calcolo del Bonus Ricorrente? PIANO DA 192 VERSAMENTI Versamento unitario € 100 con indicizzazione SENZA RISCATTI PARZIALI Bonus maturato alla fine del 1° triennio: € 8,73 Bonus maturato alla fine del 2° triennio: € 35,74 Bonus maturato alla fine del 3° triennio: € 77,71 CON RISCATTI PARZIALI ALLA FINE DEL 2° TRIENNIO Controvalore alla fine del 2° triennio: € 10.000 Importo riscatto parziale: € 3.000 % riduzione bonus: 30% Bonus maturato alla fine del 1° triennio: € 6,11 Bonus maturato alla fine del 2° triennio: € 25,01 Bonus maturato alla fine del 3° triennio: € 77,71 |
SEZIONE II – FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Art. 4. Conclusione del Contratto
LIFE FUNDS si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di Proposta. Le Condizioni di Assicurazione si
intendono integralmente conosciute ed accettate dal Contraente all’atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Mediolanum Vita S.p.A. dà altresì per conosciuta da parte del Contraente la propria accettazione della Proposta e, pertanto, conseguentemente, quest’ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte del Contraente. Mediolanum Vita S.p.A. attesta l’avvenuto perfezionamento del contratto inviando al Contraente il Documento di Polizza, che verrà inviato al Cliente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote sulle quali è stato investito il premio del Cliente, contenente le caratteristiche peculiari dell’investimento.
L’operazione di investimento è in ogni caso sottoposta, anche successivamente al suo perfezionamento, allo svolgimento dell’adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote, nonché all’effettuazione di controlli atti a verificare l’adeguatezza dell’operazione stessa ai sensi della normativa vigente. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, la Compagnia non darà corso alle operazioni di investimento dei premi nei Fondi Interni ed il contratto si intenderà risolto di diritto.
Art. 5. Decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa
L’efficacia del contratto è sospesa per un periodo di sette giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta. La decorrenza della copertura assicurativa coincide, pertanto, con le ore 00.00 dell’ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tal termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento). In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia.
Art. 6. Diritto di recesso
In conformità a quanto previsto dall’Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato ai sensi del precedente art. 4 che il Contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata. Qualora il diritto di recesso venga esercitato per iscritto al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede del Soggetto Distributore o alla Compagnia entro il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta, periodo durante il quale l’efficacia del contratto è sospesa, la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato senza spese né corrispettivo. Qualora il Contraente eserciti il diritto di recesso decorso il predetto termine di 7 giorni, ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia rimborserà, entro il medesimo termine sopra indicato, il premio versato al netto dei diritti fissi. Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l’importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote riferito al giorno di ricezione della comunicazione di recesso rispetto a quello di investimento del premio.
Art. 7. Durata del Contratto
LIFE FUNDS ha una durata coincidente con la vita dell’Assicurato e si estingue nei seguenti casi:
• al momento del decesso dell’Assicurato;
• all’atto della richiesta del riscatto totale da parte del Contraente;
• in caso di azzeramento del numero di quote attribuite al contratto anche derivante dal pagamento dell’imposta
di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali.
In tale ultima ipotesi, qualora il controvalore delle quote attribuite al contratto risultasse pari o inferiore all’importo da corrispondere per il pagamento della suddetta imposta di bollo, la Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il Contratto.
Art. 8. Pagamento del Premio
Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta il Contraente:
a) stabilisce in quale forma versare i premi scegliendo tra Premio Unico e Piano di Premi Programmati. La forma del contratto, una volta stabilita non è più modificabile.
Premio Unico
In questo caso il Contraente versa un premio il cui importo dovrà essere pari ad almeno € 2.500. Vi è inoltre la possibilità di versare Premi Aggiuntivi non programmati il cui importo dovrà essere almeno pari a € 500.
Piano di Premi Programmati
Per avviare il Piano di Premi Programmati il Contraente deve:
• scegliere l’entità del Premio Unitario (con un minimo di € 100);
• fissare la “dimensione” del Piano intesa come numero totale dei Premi Unitari che intende versare, scegliendo
tra 120, 156 e 192;
• definire l’entità dei Premi Successivi Programmati (con un minimo di € 100), che possono essere multipli, sottomultipli o pari al Premio Unitario, e la loro frequenza, che può essere mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale;
• versare il Premio Iniziale pari ad almeno 12 Premi Unitari. Il Piano dei Premi viene indicato in polizza. È facoltà del Contraente:
• versare in ogni momento Premi Aggiuntivi non previsti dal Piano (con un minimo di € 100) fino al raggiungimento del numero di Premi Unitari previsti dallo stesso. I Contraenti titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum hanno la facoltà di versare i Premi Aggiuntivi anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e banca telefonica) nell’ambito del servizio di “banca diretta” da essa offerto, così come regolato nel contratto di conto corrente;
• versare premi eccedenti il Piano. Tali premi dovranno rispettare gli importi minimi previsti per i Premi Aggiuntivi nella forma a Premio Unico e saranno soggetti ai costi di sottoscrizione previsti per tale forma (art. 17 delle Condizioni di Assicurazione);
• modificare l’entità del singolo premio o la frequenza dei premi;
• sospendere e riprendere il Piano. Il Contraente è tenuto a comunicare a Mediolanum Vita S.p.A. tutte le eventuali modifiche a mezzo raccomandata o, per i titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, impartito a Banca Mediolanum nell’ambito del servizio di “banca diretta” da essa offerto almeno 90 giorni prima della data del premio che vuole variare.
b) definisce il Fondo Interno o eventualmente i Fondi Interni nei quali sarà investito il Premio Iniziale o il Premio in
Unica Soluzione scegliendo tra i Fondi Interni Assicurativi abbinabili al contratto. Nel caso di sottoscrizione di più Fondi Interni, tale composizione si intende valida anche per i Premi Aggiuntivi e/o Successivi, salvo comunicazione contraria (art. 12). L’adesione ai Fondi “Prudent bis” e “Moderate bis” è riservata ai soli contratti in forma a “Premio Unico”.
c) a seconda della modalità prescelta, versare il Premio Unico o il Premio Iniziale. I Premi Aggiuntivi possono essere versati tramite: Assegno Bancario o Bonifico dal c/c di Banca Mediolanum. Tali mezzi di pagamento sono accettati dalla Compagnia salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la Compagnia procederà alla liquidazione delle quote/azioni corrispondenti all’importo del premio e a rivalersi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno.
I Premi Programmati possono essere versati mediante disposizione permanente di addebito SDD finanziario su conto corrente bancario.
L’efficacia di ciascuna operazione di versamento aggiuntivo del Premio è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell’adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote, e all’effettuazione di controlli atti a verificare l’adeguatezza dell’operazione stessa ai sensi della normativa vigente. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l’operazione di investimento.
Art. 9. Indicizzazione del Premio Unitario
Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della polizza l’importo del Premio Unitario fissato dal Contraente viene rivalutato sulla base dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità “indice ISTAT”, aumentato di tre punti percentuali. L’incremento dell’indice ISTAT viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell’anno precedente la rivalutazione e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima. Il valore del Premio Unitario così determinato è valido fino alla ricorrenza annua successiva. Qualora la suddetta differenza dovesse risultare negativa il Premio non subirà alcuna variazione. Nel caso in cui il Contraente intenda revocare tale rivalutazione o riattivarla dovrà inviare apposita richiesta alla Compagnia, anche compilando il modulo predisposto dalla stessa.
Art. 10. I Fondi Interni
I Fondi Interni che possono essere collegati al presente Contratto sono:
a) Opportunity Bis
b) Country Bis
c) Sector Bis
d) Dynamic Bis
e) Balanced Bis
f) Moderate Bis
g) Prudent Bis
I Fondi Interni ai quali può essere collegato il contratto sono quelli indicati nel Regolamento degli stessi. Le caratteristiche dei Fondi, compresi i relativi benchmark, cui è collegato il Contratto e i rischi a cui lo stesso è esposto sono indicati nel Regolamento dei Fondi Interni abbinabili al Contratto nonché nell’ambito del Key
Information Document (“KID”) e del Documento Informativo Precontrattuale IBIP (“DIP Aggiuntivo IBIP”) relativi a Life Funds consegnati al Contraente prima della sottoscrizione. Per tutti i Fondi Interni è possibile un investimento esclusivo in quote di OICR. Nel caso in cui fossero istituiti ulteriori Fondi Interni, il Contraente avrà la facoltà di riallocare parzialmente o totalmente su tali nuovi Fondi la propria posizione con le modalità operative di cui al successivo art.12.
Art. 11. Investimento del premio e attribuzione delle quote dei Fondi Interni
I premi versati dal Contraente, al netto di tutti i costi di sottoscrizione di cui all’art. 17, vengono utilizzati per acquistare quote di uno o più Fondi Interni di Mediolanum Vita S.p.A. con le modalità previste dal Contraente stesso. Mediolanum Vita S.p.A. provvede ad assegnare ad ogni Contraente le quote, dividendo l’importo netto del premio, come sopra definito, per il valore della quota del giorno di riferimento, come di seguito specificato.
Mediolanum Vita S.p.A. provvede ad assegnare le quote di uno o più Fondi Interni ad ogni Contraente dividendo l’importo netto del premio per il valore della quota del giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è quello in cui Mediolanum Vita ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte di Mediolanum Vita di notizia certa dell’avvenuto accredito del premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del premio è data per conosciuta una volta che il Modulo di Proposta o altra comunicazione idonea, in caso di premi aggiuntivi, sia pervenuta alla sede di Mediolanum Vita S.p.A.
La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sul Modulo di Proposta. Nel caso di bonifico bancario e di accrediti derivanti da disposizioni permanenti di addebito in conto corrente la valuta è quella riconosciuta dalla Banca ordinataria. Mediolanum Vita S.p.A. provvede ad effettuare il versamento degli assegni entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede. Gli assegni e gli accrediti derivanti da disposizioni di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine. L’importo netto dei premi viene attribuito ai Fondi il primo giorno lavorativo successivo al giorno di riferimento con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento utilizzati dal Contraente.
Art. 12. Modifica delle modalità d’investimento (c.d. switch)
Il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione dell’investimento tra i Fondi Interni del capitale maturato, dei Premi Successivi e/o di uno o di tutti i Premi Aggiuntivi. La modifica della ripartizione dell’investimento può essere richiesta in ogni momento, a condizione che, se riferita al capitale maturato, comporti la movimentazione di un importo pari ad almeno € 500. La richiesta deve essere inviata a Mediolanum Vita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo idoneo, oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa. Mediolanum Vita S.p.A. opererà la modifica disinvestendo totalmente o parzialmente l’importo del capitale maturato fino al momento della richiesta determinato in base al valore delle quote al giorno di ricezione della richiesta del Contraente presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A., a condizione che tutte le eventuali movimentazioni (es: Premi Aggiuntivi e/o Successivi, rimborso di un premio a seguito di insoluto del mezzo di pagamento utilizzato dal Contraente, etc.) siano state valorizzate. In caso contrario l’importo da disinvestire sarà determinato in base al valore delle quote del 1° giorno lavorativo successivo al giorno di riferimento del movimento. Il reinvestimento sarà effettuato, con la nuova composizione definita dal Contraente, in base al valore delle quote del secondo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione del disinvestimento. I Premi
Successivi e gli eventuali Premi Aggiuntivi saranno quindi investiti secondo le specifiche indicazioni del Contraente. La modifica della ripartizione dell’investimento comporta l’interruzione del Programma “Consolida i Rendimenti” (cfr. art. 18), se attivato dal Contraente, solo in caso di azzeramento del numero delle quote dei Fondi Interni Azionari interessati al Programma. Per ogni istruzione di modifica della composizione dell’investimento del capitale maturato, con l’eccezione della prima istruzione impartita dal Contraente ogni anno, Mediolanum Vita
S.p.A. applicherà un diritto fisso di € 62,22 a titolo di rimborso spese; tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell’indice ISTAT calcolata come descritto all’art. 9 (base anno 2018). Il diritto di cui sopra potrà essere prelevato, previa indicazione da parte del Contraente nel momento in cui impartisce l’istruzione di modifica del profilo di investimento, alternativamente dall’importo da reinvestire in base alla nuova composizione dell’investimento o tramite addebito sul conto corrente di Banca Mediolanum da lui indicato.
Art. 13. Riscatto Totale
In ogni momento il Contraente ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo il valore di riscatto. L’esercizio del diritto di riscatto richiede che il Contraente invii apposita richiesta scritta a Mediolanum Vita S.p.A.. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di ricezione della richiesta di riscatto completa di tutti i documenti di cui all’art. 15 presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A.. L’esercizio del diritto di riscatto comporta il disinvestimento totale delle quote risultanti alla data di ricezione della relativa richiesta. Il valore di riscatto è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno del giorno di ricezione della richiesta presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A.. La Compagnia viene a conoscenza del valore delle quote il 2° giorno lavorativo successivo alla data di risoluzione del contratto. Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore del Contraente. Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile del Beneficiario occorrerà da parte di quest’ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto del Contraente. L’importo del valore di riscatto sarà liquidato entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti al momento. L’efficacia dell’operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell’adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l’operazione di riscatto.
Art. 14. Riscatto Parziale
In ogni momento il Contraente può esercitare il diritto di riscatto parziale inviando apposita richiesta scritta a Mediolanum Vita S.p.A.. In caso di richiesta di riscatto parziale la Compagnia disinvestirà un numero di quote corrispondente all’importo richiesto sulla base del valore delle quote del giorno di ricezione della richiesta completa di tutti i documenti di cui all’art. 15. Nel caso in cui il Contraente non indichi espressamente il Fondo dal quale disinvestire le quote, il disinvestimento sarà effettuato dalla Compagnia in proporzione al controvalore delle quote di ciascuno dei Fondi Interni riferiti al contratto. Il riscatto parziale può essere chiesto per un importo non inferiore a € 500 ed a condizione che il controvalore complessivo delle quote residue sia almeno pari a € 2.500. Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore del Contraente. Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile del Beneficiario occorrerà da parte di quest’ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto del Contraente. L’importo del valore di riscatto parziale sarà liquidato entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti al momento. L’efficacia
dell’operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell’adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l’operazione di riscatto.
Art. 15. Documentazione richiesta per i pagamenti
Mediolanum Vita S.p.A., per i pagamenti relativi al riscatto parziale o totale e in caso di decesso dell’Assicurato richiede la consegna preventiva di tutti i documenti, di seguito indicati, necessari a verificare l’obbligo di pagamento in capo alla stessa e ad individuare gli aventi diritto.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | |
Riscatto parziale o totale | Richiesta sottoscritta dal Contraente con specifica delle modalità di pagamento. |
Consenso scritto del Beneficiario nel caso di designazione irrevocabile del Beneficiario. | |
Decesso dell’Assicurato | Certificato di morte dell’Assicurato. |
Documenti necessari ad identificare gli aventi diritto. |
La Compagnia in ogni caso si riserva la facoltà di richiedere l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere.
Art. 16. Pagamenti da parte della Compagnia
Mediolanum Vita S.p.A. eseguirà i pagamenti relativi al riscatto parziale o totale e in caso di decesso dell’Assicurato entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D. Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, Mediolanum Vita riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in valuta nazionale corrente.
SEZIONE III – COSTI E ONERI
Art. 17. Costi e oneri collegati al Contratto
Di seguito uno schema riassuntivo dei principali costi previsti da Life Funds:
COSTI | PIC | PAC |
Diritto fisso sul premio | € 11,97 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2018) in fase di sottoscrizione € 5,97 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2018) per eventuali aggiuntivi | Variabile in funzione del frazionamento (vedere Tab. C) |
Costi di sottoscrizione | Variabili in funzione dell’importo versato (vedere Tab. D) | Variabili in funzione dell’importo del Premio Unitario e del piano scelto (vedere Tab. E) |
Costi per riscatto | Non previsti | Non previsti |
Costi per operazioni di Switch | € 62,22 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2018) | € 62,22 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2018) |
Costi sul Fondo Interno | Variabili in funzione del fondo scelto (vedere Tab. F) | Variabili in funzione del fondo scelto (vedere Tab. F) |
Diritto fisso per mancato buon fine del mezzo di pagamento | € 7,17 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2018) | € 7,17 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2018) |
La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere il rimborso delle spese per gli effettivi esborsi sostenuti dalla stessa (es. documentazione extra richiesta dal Contraente).
a) Xxxxx gravanti sul premio: Costi Amministrativi
• per i Piani di Premi Programmati, su ogni premio versato, Mediolanum Vita S.p.A. preleverà un diritto fisso secondo quanto riportato nella tabella C:
Tabella C
Frazionamento | Importo commissione |
Mensile | € 2,38 |
Bimestrale | € 3,59 |
Trimestrale | € 5,97 |
Semestrale | € 8,38 |
Annuale | € 11,97 |
Nel caso di Premi Aggiuntivi, l’importo applicato sarà pari a quello previsto dalla tipologia di frazionamento in essere. Tali diritti fissi potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell’Indice ISTAT calcolata come descritto all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione (base anno 2018).
• per i contratti a Premio Unico, il diritto fisso sul premio versato è pari a € 11,97 in fase di sottoscrizione ed € 5,97 per eventuali Premi Aggiuntivi. Inoltre verrà applicato un diritto fisso di € 7,17 a titolo di rimborso spese forfettario in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento utilizzato e che verrà prelevato dall’ammontare del successivo premio versato dal Contraente.
I diritti fissi sopra indicati potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta
nell’indice ISTAT calcolata come descritto all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione (base anno 2018).
b) Costi gravanti sul premio: Costi di Sottoscrizione
Ogni Premio, al netto dei costi amministrativi, è soggetto a:
• per i contratti a Premio Unico le commissioni riportate nella tabella D riferite alla somma dei premi lordi versati.
Tabella D
PREMIO LORDO | COMMISSIONE |
Importi inferiori a € 25.000 Da € 25.000 ad importi inferiori a € 75.000 Da € 75.000 ad importi inferiori a € 150.000 Da € 150.000 ad importi inferiori a € 250.000 Da € 250.000 ad importi inferiori a € 500.000 Da € 500.000 e oltre | 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,50% 0,25% |
• per i Piani di Premi Programmati le commissioni riportate nella tabella X. Xxxx eventuali Premi Aggiuntivi è applicata la commissione prevista per i Premi Successivi.
Tabella E
Piano da 120 Premi unitari | Piano da 156 Premi unitari | Piano da 192 Premi unitari | ||||
Importo Premio Unitario in € | Primi 18 Premi Unitari | Premi Successivi | Primi 18 Premi Unitari | Premi Successivi | Primi 18 Premi Unitari | Premi Successivi |
Importi fino a € 130 | 32,00% | 5,60% | 36,00% | 5,30% | 38,00% | 5,00% |
Superiori a € 130 e fino a € 160 | 30,00% | 5,50% | 34,00% | 5,20% | 36,00% | 4,90% |
Superiori a € 160 e fino a € 210 | 28,00% | 5,40% | 32,00% | 5,10% | 35,00% | 4,80% |
Superiori a € 210 e fino a € 400 | 27,00% | 5,30% | 31,50% | 5,05% | 34,50% | 4,70% |
Superiori a € 400 e fino a € 800 | 25,00% | 4,50% | 28,00% | 4,30% | 29,00% | 4,00% |
Superiori a € 800 e fino a € 1.250 | 21,00% | 3,75% | 23,00% | 3,40% | 25,00% | 2,80% |
Superiori a € 1.250 e fino a € 2.100 | 16,00% | 3,45% | 18,00% | 3,00% | 19,00% | 2,50% |
Superiori a € 2.100 | 10,00% | 3,10% | 12,50% | 2,70% | 14,00% | 2,00% |
Agli eventuali Premi eccedenti il Piano verranno applicate le commissioni previste per la forma a Premio Unico, calcolate in base al cumulo totale dei premi fino a quel momento versati.
b.1) Agevolazioni finanziarie concesse ad alcune categorie di Contraenti
Le commissioni di sottoscrizione sopra indicate non verranno applicate alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum nonché dipendenti o collaboratori continuativi delle società controllate e collegate ai
soggetti partecipanti al patto parasociale inerente alla controllante Banca Mediolanum S.p.A.. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado. Inoltre, la Compagnia potrà riconoscere al Soggetto Distributore la facoltà di ridurre le commissioni e le spese di sottoscrizione fino al 100% delle stesse.
c) Costi per riscatto e switch
Nel caso di richiesta di esercizio del diritto di riscatto totale/parziale da parte del Contraente, Mediolanum Vita
S.p.A. non prevede l’applicazione di alcun tipo di costo.
Per ogni istruzione di modifica della composizione dell’investimento del capitale maturato, con l’eccezione della prima istruzione impartita dal Contraente ogni anno, Mediolanum Vita S.p.A. applicherà un diritto fisso di € 62,22 a titolo di rimborso spese; tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell’indice ISTAT calcolata come descritto all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione (base anno 2018). Il diritto di cui sopra potrà essere prelevato, previa indicazione da parte del Contraente nel momento in cui impartisce l’istruzione di modifica del profilo di investimento, alternativamente dall’importo da reinvestire in base alla nuova composizione dell’investimento o tramite addebito sul conto corrente di Banca Mediolanum da lui indicato.
d) Xxxxx gravanti sul Fondo Interno
• Remunerazione per Mediolanum Vita.
Le spese a carico del Fondo sono rappresentate dalla commissione di gestione pari per ciascun Fondo alle percentuali indicate nella tabella F sotto riportata, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest’ultimo nell’ultimo giorno lavorativo di ogni mese:
Tabella F
Fondo | Commissione di gestione annua |
Opportunity Bis | 1,50% |
Country Bis | 1,30% |
Sector Bis | 1,30% |
Dynamic Bis | 1,20% |
Balanced Bis | 1,10% |
Moderate Bis | 0,80% |
Prudent Bis | 0,65% |
Per una corretta valutazione dell’impatto effettivo di tale costo bisogna considerare che nel patrimonio dei Fondi Interni vengono fatti confluire gli importi che la Compagnia riceve in virtù di accordi di retrocessione dalle Società di Gestione degli OICR nei quali i Fondi Interni investono. Attualmente la percentuale di retrocessione delle commissioni di gestione degli OICR in cui investono i Fondi Interni è pari al 57,43% andando così a ridurre l’impatto della commissione di gestione annua dei Fondi Interni. L’importo della commissione di gestione annua può essere
modificato dalla Compagnia nei casi e con le modalità previste dall’art. 12 del Regolamento. L’importo della commissione di gestione verrà tacitamente rinnovato ogni 4 anni salvo il caso in cui la Compagnia lo modifichi dandone tempestivamente comunicazione al Contraente. Tale modifica potrà avvenire solo a seguito di particolari circostanze sopravvenute che incidano significativamente sull’equilibrio tecnico del prodotto e al solo fine di garantire la solvibilità della Compagnia nell’interesse dei sottoscrittori. Si precisa che in ogni caso tale modifica non determina condizioni di minor favore nei confronti dell’Assicurato. Il 100% di tale commissione è utilizzato da Mediolanum Vita S.p.A. a copertura dei costi relativi al servizio di asset allocation degli OICR collegati. Non è prevista per i Fondi Interni Assicurativi su cui investe Life Funds una commissione di overperformance.
• Remunerazione per la SGR.
Commissione di gestione annua relativa agli OICR in cui i Fondi Interni eventualmente investono: la commissione di gestione prevista dagli OICR in cui possono investire i Fondi Interni può arrivare fino ad un massimo del 2,65% annuo. Questi OICR prevedono inoltre l’eventuale applicazione di una commissione di overperformance, che potrà incidere sul Fondo Interno per un importo massimo dell’1,5% per anno solare. La commissione di gestione prevista per gli OICR è in parte retrocessa alla Compagnia e da questa agli Assicurati, che ne beneficiano per il suo riconoscimento al Fondo Interno.
• Altri costi
- le spese di verifica e revisione del Fondo;
- gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;
- le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo.
Si precisa che gli oneri inerenti l’acquisizione e dismissione delle attività dei Fondi Interni non sono quantificabili a priori in quanto variabili.
SEZIONE IV – SERVIZI E PROGRAMMI OPZIONALI ATTIVABILI NEL CONTRATTO
Art. 18. Programma Consolida i Rendimenti
LIFE FUNDS nella sola forma a Premio Unico prevede, per il Contraente che abbia richiesto di investire il proprio premio nel Fondo Interno Opportunity bis, Country bis o Sector bis, la facoltà di aderire al Programma “Consolida i Rendimenti”. In base a tale programma:
a) il valore della quota del Fondo Azionario indicato dal Contraente viene confrontato giornalmente con il “Valore di Riferimento”;
b) qualora tale confronto evidenzi un incremento del valore della quota pari ad almeno il 5% o il 10% (definito a scelta del Contraente), viene disinvestito un importo pari alla differenza tra il valore della quota - al giorno in cui si verifica tale condizione - ed il “Valore di Riferimento”, moltiplicato per il numero totale di quote possedute del Fondo Interno Azionario prescelto. Il disinvestimento viene effettuato a condizione che il suo controvalore sia almeno pari a € 500;
c) l’importo disinvestito è investito nelle quote del Fondo Interno Prudent bis. Il “Valore di Riferimento” è così
determinato:
• nel caso in cui sia stato versato unicamente un premio, è pari al valore della quota del giorno di riferimento;
• nel caso in cui siano stati già effettuati disinvestimenti di cui al precedente punto b), è pari al valore della quota
dell’ultimo disinvestimento effettuato;
• nel caso siano stati effettuati ulteriori investimenti e/o disinvestimenti a richiesta del Contraente, nonché l’investimento periodico del Bonus Ricorrente, il calcolo del Valore di Riferimento e la verifica delle condizioni per il disinvestimento di cui ai precedenti punti a) e b) vengono effettuati il giorno successivo a quello di valorizzazione delle operazioni di investimento/disinvestimento. Per il calcolo del Valore di Riferimento verrà utilizzata la seguente formula:
VF = “Valore di Riferimento” dopo l’investimento o il disinvestimento;
V0 = “Valore di Riferimento” precedente;
Q0 = Numero delle quote possedute del Fondo Azionario prima dell’investimento o del disinvestimento;
|X|= Valore assoluto dell’importo dell’investimento (al netto delle commissioni, se previste) o del disinvestimento;
|Qx| = Valore assoluto del numero di quote del Fondo Azionario movimentate a seguito dell’investimento o
disinvestimento.
L’adesione al Programma “Consolida i Rendimenti” può avvenire sia contestualmente alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione sia in un momento successivo e sarà ritenuta valida sino a comunicazione di revoca da parte del Contraente, operativa entro 30 giorni dalla sua ricezione da parte di Mediolanum Vita S.p.A.. I disinvestimenti di cui al precedente punto b) potranno essere effettuati solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione della suddetta adesione da parte di Mediolanum Vita S.p.A.. La modifica della ripartizione dell’investimento comporta l’interruzione del Programma “Consolida i Rendimenti”, se attivato dal Contraente, solo in caso di azzeramento del numero delle quote dei Fondi Interni Azionari interessati al Programma.
Art. 19. Programma Big Chance
Il Programma “Big Chance” prevede un investimento nel Fondo Interno Prudent/Prudent Bis e il successivo trasferimento automatico dell'importo investito a favore di un Fondo Interno di natura azionaria da individuarsi tra quelli abbinabili al suddetto Programma, in un intervallo di tempo prestabilito e con cadenze regolari.
L’importo minimo di ogni singola conversione dovrà essere almeno pari a € 100.
In base al Programma Big Chance:
a) il disinvestimento dal Fondo Interno Prudent/Prudent Bis avverrà con cadenza quindicinale al valore della quota
del 5 e del 20 di ogni mese (data di Switch);
b) il reinvestimento sul Fondo Interno di destinazione avverrà in base al valore della quota del giorno lavorativo successivo a quello di disinvestimento;
c) il primo disinvestimento dal Fondo Prudent/Prudent bis sarà effettuato alla quota della ‘data di Switch’ immediatamente successiva alla richiesta di adesione al Programma a condizione che quest’ultima sia pervenuta presso la sede di Mediolanum Vita non meno di 5 giorni lavorativi prima di tale data e che sia già stato effettuato l’investimento in quote.
All’atto dell’adesione al Programma, il Contraente indicherà l’importo della singola rata da trasferire, la durata (a
scelta tra quelle proposte dalla Compagnia nella modulistica per l’attivazione del Programma), il Fondo Interno di
provenienza e i Fondi Interni di destinazione. I mesi di durata del Programma sono calcolati a partire dal primo switch automatico. Le scelte effettuate al momento dell’adesione al Programma non sono modificabili, fatta esclusione per quella relativa al Fondo di destinazione.
Il Contraente può aderire al Programma “Big Chance” sia contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Proposta sia successivamente. Non è possibile attivare due Programmi “Big Chance” contemporaneamente.
La richiesta di adesione al Programma dovrà essere inviata alla Compagnia e potrà essere effettuata tramite l’apposita modulistica predisposta dalla stessa; in alternativa la richiesta potrà essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Soggetto Distributore.
Resta salva la facoltà del Contraente di revocarlo in qualsiasi momento o disinvestire totalmente il Fondo Interno su cui è attivo il Big Chance, determinando pertanto l’interruzione automatica dello stesso. In tali casi gli importi versati resteranno investiti nel Fondo Interno valorizzato al momento della revoca del Programma. Il disinvestimento totale del/dei Fondo/i Interno/i di destinazione non determina invece la revoca del Programma che continuerà ad alimentare tale/tali Fondo/i.
Se il Programma è stato revocato o sia da effettuare il versamento dell’ultima rata, l’eventuale Premio Aggiuntivo non comporta la riattivazione del Programma. L’eventuale Premio Aggiuntivo versato sul Fondo Interno mediante il quale è alimentato il Programma Big Chance non sarà ricompreso in tale Programma.
Salvo esplicita revoca da parte del Contraente, il Programma “Big Chance” cesserà automaticamente allo scadere
del periodo di durata indicato dal Contraente.
Eventuali versamenti di Premi Aggiuntivi a favore del Fondo Interno su cui è attivo il Programma effettuati nel corso della sua durata, non modificano le caratteristiche dello stesso.
In caso di attivazione del Programma Big Chance, il Programma “Consolida i rendimenti” sarà automaticamente revocato.
Le operazioni di conversione effettuate sulla base del Programma “Big Chance” non sono soggette ad alcun costo di
switch.
SEZIONE V – ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 20. Beneficiari
I Beneficiari possono essere designati, oltre che all’atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta, in ogni momento dal Contraente per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa, nonché per testamento. Xxxx l’inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei Beneficiari, la disposizione del Contraente, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto. I Beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a loro favore da parte del Contraente, un “diritto proprio” ai vantaggi dell’assicurazione. Ne consegue in particolare che in caso di designazione di più Beneficiari la Compagnia ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell’Assicurato, la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Contraente. Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all’art. 1921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa. In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell’Assicurato. Ai sensi del già richiamato articolo del Codice Civile, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la
rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
Art. 21. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni
Mediolanum Vita S.p.A. impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 C.C. - il Soggetto Distributore a inoltrare alla Compagnia i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dal Contraente (comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza) ed i relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre le ore 19.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Soggetto Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dal Contraente nonché la corrispondenza in generale, indirizzate alla Compagnia, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate. Il Soggetto Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a trasmettere allo stesso tempestivamente i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dal Contraente ed i relativi mezzi di pagamento.
Art. 22. Pegno
Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum Vita S.p.A. riceve comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione di pegno. Contestualmente Mediolanum Vita S.p.A. deve effettuare l’annotazione relativa alla costituzione di pegno in polizza o su appendice. Mediolanum Vita S.p.A. può opporre ai creditori pignoratizi tutte le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario in conformità con quanto disposto dall’art. 2805 del Codice Civile.
Art. 23. Prestiti
Il Contratto non prevede la concessione di prestiti.
Art. 24. Modifiche del Contratto
La Compagnia fornirà al Contraente le informazioni e la documentazione previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
La Compagnia si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni, purché tali modifiche non risultino peggiorative per i Contraenti. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Compagnia avrà altresì il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni, anche qualora tali modifiche dovessero risultare peggiorative per i Contraenti.
Le variazioni di cui al precedente paragrafo saranno comunicate per iscritto ai Contraenti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia delle stesse. Il Contraente che non intenda accettare le modifiche dovrà darne comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esercitando il diritto di riscatto, in relazione al quale non sarà applicato alcun costo. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resterà in vigore come modificato dalla Compagnia.
In ogni caso, il presente Contratto potrà subire variazioni laddove si verifichi un mutamento della legislazione applicabile al Contratto che comporti una modifica della disciplina applicabile.
Le variazioni suddette saranno comunicate dalla Compagnia al Contraente in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.
Art. 25. Prescrizione
I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 26. Legge applicabile al Contratto e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Per ogni controversia riguardante il Contratto si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di foro competente.
MEDIOLANUM VITA S.p.A.
Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci
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LF 08/11/19
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