Agenzia Italiana del Farmaco
Allegato “D”
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CIG: 4726864B8F
Agenzia Italiana del Farmaco
AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI
Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Xxxxxxxx
L’anno 2012, il giorno del mese di , in Roma, alla Via del Tritone n. 181, nella sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA
viene stipulato il seguente
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
TRA
l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona ,
nato , in qualità di e, , elettivamente
domiciliata ai fini del presente Accordo Quadro presso ;
E
, con sede legale in Roma, , Codice Fiscale
e Partita IVA , in persona di e legale rappresentante,
, nato a , il , elettivamente domiciliata ai fini del presente Accordo Quadro in ,
PREMESSO CHE
a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Accordo Quadro, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- AIFA, indica l’Agenzia Italiana del Farmaco;
- Accordo Quadro, indica il presente Accordo fra le Parti;
- Aggiudicatario, indica , come in epigrafe individuato e rappresentato;
- Lettera d’invito, indica la Lettera di invito prot. AIFA 8412-P del 22 novembre 2012, con la quale l’AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte;
- Offerta economica, indica l’offerta presentata dall’Aggiudicatario nell’ambito della procedura di gara relativa al presente Accordo Quadro;
- Capitolato Tecnico, indica il documento, redatto dall’AIFA nell’ambito della procedura di gara relativa al presente Accordo Quadro, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che l’Aggiudicatario dovrà espletare nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro;
- Parte, indica a seconda dei casi l’AIFA o l’Aggiudicatario;
- Parti, indica congiuntamente l’AIFA e l’Aggiudicatario;
- Servizio, indica l’oggetto del presente Contratto di cui all’art. 2;
b) l’AIFA, con determina del Direttore Generale n. 251 del 21/11/2012, è pervenuta alla determinazione di indire una procedura di gara semplificata, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”), avviata con Lettera di invito del 22/11/2012, per l’individuazione di un unico operatore con il quale concludere un Accordo quadro per l’affidamento dei Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per un importo massimo complessivo a base d’asta di € 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00), oltre IVA
ove dovuta, da intendersi quale corrispettivo massimo;
c) all’esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice interna in data / / , l’offerta presentata dall’Aggiudicatario è risultata quella economicamente più vantaggiosa, come da avviso di aggiudicazione della procedura di gara pubblicato in data / / sul sito web dell’AIFA;
d) l’Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelli richiesti nella Lettera di invito per l’ammissione alla gara;
tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici
1. Le Premesse, la Lettera di invito, il Capitolato Tecnico, l’Offerta Economica e il suo giustificativo, l’Offerta Tecnica, anche se non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, formano parte integrante del presente Accordo Quadro.
2. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall’AIFA prevarranno su quelli prodotti dall’Aggiudicatario, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro e/o negli Allegati sopra richiamati, si farà riferimento alla Lettera di invito e alle altre norme vigenti in materia.
5. Le clausole del presente Accordo Quadro potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell’AIFA e dell’Aggiudicatario, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro stesso.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. Con il presente atto le Parti concludono un Accordo Quadro nell’ambito del quale AIFA avrà facoltà di affidare all’Aggiudicatario contratti specifici di somministrazione di lavoro temporaneo per le figure professionali di cui al vigente CCNL Comparto Ministeri, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della stessa AIFA.
2. L’Aggiudicatario si impegna a prestare un Servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l’intera durata dell’Accordo Quadro, il mantenimento del livello delle attività ed il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.
Art. 3 – Durata e condizioni di esecuzione dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro ha durata e validità dalla data di sua sottoscrizione e al massimo sino al 31 dicembre 2013. Nel corso di tale periodo l’AIFA potrà stipulare contratti specifici con l’Aggiudicatario.
2. In corso di esecuzione del presente Accordo Quadro, l’AIFA si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario l’estensione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto.
3. L’Aggiudicatario - fermi i livelli di servizio specificamente previsti nel Capitolato Speciale - si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la massima diligenza, secondo elevati livelli di professionalità ed in conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare connessa all’esecuzione del Servizio.
4. L’Aggiudicatario si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell’AIFA, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all’ordinaria attività dell’Ente.
5. Nell’esecuzione delle prestazioni richieste, l’Aggiudicatario si impegna ad attenersi alle disposizioni che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all’AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali altri fornitori di servizi complementari e/o accessori al Servizio prestato dall’Aggiudicatario.
Art. 4 - Corrispettivo e Termini di pagamento
1. Il corrispettivo massimo dei contratti specifici per l’affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro temporaneo che le Parti potranno sottoscrivere nel corso di validità del presente Accordo Quadro è stabilito in € 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00), oltre IVA ove dovuta.
2. L’AIFA non garantisce all’Aggiudicatario un corrispettivo minimo per la durata di validità dell’Accordo Quadro, né un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, costituendo il presente Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.
3. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell’utilizzo. In particolare, il corrispettivo mensile spettante all’Aggiudicatario è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative (pari ad € 15,53/ora per i profili di Area 3, F1
e pari ad € 12,58/ora per i profili di Area 2, F1) effettivamente prestate, per il moltiplicatore (pari a , così come risultante dall’Offerta economica presentata dall’Aggiudicatario), per il numero dei lavoratori temporanei forniti.
4. La quota di corrispettivo che l’AIFA corrisponderà all’Aggiudicatario a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.
5. La quota che l’AIFA andrà invece a corrispondere all’Aggiudicatario a titolo di compenso per l’attività resa (indicata nel giustificativo allegato all’Offerta economica) è soggetta ad IVA nella misura di Legge.
6. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. indennità, straordinari ove espressamente richiesti, elementi retributivi accessori il cui diritto matura all’evento, ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall’AIFA all’Aggiudicatario e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d’agenzia offerto e risultante dal giustificativo allegato all’Offerta economica.
7. Per il servizio di somministrazione, l’AIFA si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine e le festività nazionali previste per legge escluse le domeniche con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, tutti i premessi retribuiti previsti nel CCNL di riferimento, congedi straordinari e ferie che sono a carico dell’Aggiudicatario e, pertanto, compresi nel moltiplicatore offerto).
8. L’Aggiudicatario emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all’AIFA, contenenti i seguenti dati:
• numero di contratto e nominativo del lavoratore;
• quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
• tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;
• retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
• IVA sul margine di agenzia;
• Totale fattura.
9. Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l’AIFA ed il Lavoratore somministrato sottoscriveranno un’apposita scheda “foglio presenze”, indicante le ore lavorate, le indennità spettanti e gli eventuali buoni pasto maturati, che sarà trasmessa all’Aggiudicatario a cura del lavoratore stesso.
10. Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell’Agenzia.
11. Il pagamento della fattura sarà corrisposto con cadenza mensile posticipata entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura; per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo dell’AIFA.
12. Le singole fatture dovranno riportare il seguente numero di CIG 4726864B8F e dovranno essere intestate all’Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, e spedite a: Agenzia Italiana del Farmaco – Area coordinamento Affari Amministrativi – Uffici Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, Via del Tritone n. 181 – 00000 - Xxxx. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all’Aggiudicatario, n. presso la BANCA - Agenzia n. , codice ABI n. , codice CAB n. , CIN , codice SWIFT: BIC , IBAN .
13. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Aggiudicatario dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:
, nato a il (C.F.: );
, nato a il (C.F.: ).
14. L’Aggiudicatario si impegna a rendere note all’AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta
tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma 12, avranno effetto liberatorio per l’AIFA.
15. L’Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136.
16. Ai sensi dell’art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136, costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo da parte dell’Aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Accordo Quadro e ai singoli contratti specifici.
17. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle singole mensilità la piena conformità del Servizio ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall’AIFA nonché l’apposizione dell’attestazione di regolare esecuzione a cura del Funzionario designato dal Dirigente competente.
18. E’ esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.
19. L’AIFA, in fase contrattuale, si riserva la facoltà, previo accordo con l’Aggiudicatario, di prevedere termini di pagamento delle fatture diversi da quanto previsto all’art. 4, punto 2, del D.Lgs. 231/2002.
20. Scaduti i termini per il pagamento, in ottemperanza all’art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, l’Aggiudicatario ha diritto al riconoscimento degli interessi Legali, al saggio di cui all’art. 1284 del c.c., fino alla data di emissione del mandato.
Art. 5 – Procedura di stipula dei contratti
1. L’AIFA, nel corso di validità del presente Accordo Quadro, provvederà ad interpellare l’Aggiudicatario per stipulare contratti specifici secondo la procedura descritta nei commi che seguono.
2. L’AIFA, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro.
3. L’AIFA procederà poi all’invio di tale fabbisogno presunto all’Aggiudicatario; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro.
4. L’Aggiudicatario elaborerà, in applicazione di quanto stabilito nel presente Accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel “fabbisogno”, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel Capitolato, nel presente Accordo Quadro, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali, di ogni altro onere obbligatorio ex lege e del margine di ricarico orario pari ad € ( / ) per i profili di Area 2 F1 e pari ad €
( / ) per i profili di Area 3 F1, così come risultante dall’Offerta economica e dal relativo giustificativo.
5. L’AIFA procederà, previa analisi degli elementi di cui al comma che precede, all’affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).
6. L’Aggiudicatario adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto una scheda nella quale indicherà la retribuzione ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l’applicazione del moltiplicatore, con l’indicazione dell’IVA dovuta sul margine d’agenzia.
7. L’AIFA procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate nel presente articolo.
Art. 6 – Disciplina dei contratti
1. Ciascun contratto specifico:
a) determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario omnicomprensivo determinato compilando la scheda “modulo d’ordine”;
b) potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al Capitolato e al presente Accordo Quadro;
c) potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al Capitolato e al presente Accordo Quadro;
d) potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre 30 giorni data di ricevimento della fattura;
e) prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Xxxxxx, secondo la normativa vigente;
f) potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
g) potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.
2. Con la stipula del contratto specifico l’Aggiudicatario si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal
D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
3. La stipulazione dei Contratti specifici avverrà secondo le prescrizioni di cui al Capitolato, del presente Accordo Quadro e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 276/2003.
4. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.
Art. 7 – Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale
1. Il ricorso alla somministrazione di Lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell’AIFA, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in xxx xxxxxxxxxx.
0. Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal Capitolato, dal presente Accordo Quadro e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.
3. L’AIFA procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Aggiudicatario delle singole forniture di Lavoro entro la data ultima di durata del presente Accordo Quadro.
4. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:
a) La descrizione della professionalità richiesta;
b) La corrispondente categoria;
c) Il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
d) Le modalità e la durata della prestazione Lavorativa richiesta;
e) Dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
f) eventuali ulteriori informazioni.
5. I prestatori di Xxxxxx saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. Comparto Ministeri e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.
6. L’Aggiudicatario, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto.
7. Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Aggiudicatario, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul Lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall’AIFA.
8. Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Aggiudicatario con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’Ente utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
Art. 8 - Cauzione
1. All’atto della stipula del presente Accordo Quadro, l’Aggiudicatario produce idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La cauzione, valida fino alla scadenza dell’Accordo Quadro e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell’Aggiudicatario, è prestata per un importo esente da IVA di € ( ), pari al % del valore del Servizio di cui all’art. 2 del presente Contratto.
3. Detta cauzione ha la funzione di garantire tutti i contratti specifici che dovessero essere sottoscritti tra le Parti in forza del presente Accordo Quadro.
Art. 9 – Compiti, obblighi e responsabilità dell’Aggiudicatario
1. L’Aggiudicatario è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei da somministrare all’AIFA.
2. In particolare, sono compiti e responsabilità dell’Aggiudicatario:
a) fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
b) aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
c) garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
d) stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
e) trasmettere all’AIFA, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra l’Aggiudicatario e il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. 276/2003;
f) sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’assenza, a meno che l’AIFA, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.
3. L’AIFA potrà richiedere in qualsiasi momento all’Aggiudicatario l’esibizione del Libro matricola o documentazione analoga, del modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione obbligatoria per legge.
4. Qualora da tali documenti l’Aggiudicatario risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l’AIFA potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.
5. In ogni caso, l’Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato dai Lavoratori somministrati, dai propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.
Art. 10 - Obblighi dell’Aggiudicatario derivanti da normative specifiche
1. L’Aggiudicatario si impegna - per tutta la durata dell’Accordo Quadro - al rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti relative all’attività di somministrazione di lavoro temporaneo e comunque a dotarsi e mantenere idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, nonché a sottoscrivere tutti gli atti e ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie per assumere tale veste.
2. L’Aggiudicatario si impegna altresì a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell’AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all’AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge.
3. Resta inteso che i prescritti requisiti dovranno permanere in essere per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Art. 11 - Responsabilità e oneri a carico dell’AIFA
1. L’AIFA si obbliga a:
a) comunicare all’Aggiudicatario i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
b) corrispondere all’Aggiudicatario il compenso per il servizio nella misura determinata nell’offerta e effettivamente resa dal Lavoratore temporaneo, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività nazionali previste per legge escluse le domeniche, con esclusione di ulteriori entuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell’Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L’Aggiudicatario dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
c) versare direttamente, in caso di inadempimento dell’Aggiudicatario, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l’azione di rivalsa verso
l’Aggiudicatario, anche mediante escussione della fideiussione di cui all’art. 8 che precede;
d) adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Art. 12 - Continuità operativa
1. L’Aggiudicatario si impegna a porre e a mantenere in essere piani e strumenti di continuità operativa che consentano di prestare i Servizi anche al verificarsi di eventi eccezionali.
2. Qualora intervenissero dei motivi ostativi alla prestazione dei Servizi da parte dell’Aggiudicatario, questi dovrà darne immediata notizia per iscritto all’AIFA, indicando le motivazioni specifiche di detto inadempimento, adoperandosi a corrispondere all’AIFA le penali previsti al seguente art. 13.
Art. 13 - Penali
1. In caso di inosservanza delle obbligazioni assunte in forza dei contratti specifici che saranno sottoscritti tra l’AIFA e l’Aggiudicatario o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, immediata risoluzione del contratto, l’AIFA contesterà mediante Lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
2. L’Aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente articolo in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.
3. In particolare, l’AIFA potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
a) Ritardo di presa in servizio del Lavoratore: € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l’Aggiudicatario;
b) Xxxxxxx nella risposta alla richiesta di fornitura: € 200 per ogni giorno di ritardo;
c) Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 100 a € 500 in relazione all’entità delle inadempienze.
d) Mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di Lavoro temporaneo: la prima infrazione comporta una penale di € 500 per singolo addetto; la seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
4. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’Aggiudicatario in esecuzione dei singoli contratti o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano.
5. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.
Art. 14 - Cause di recesso e/o risoluzione dall’Accordo quadro
1. L’AIFA può recedere dal presente Accordo Quadro qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.
2. L’AIFA può recedere dal presente Accordo Quadro, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicatario, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
3. In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.
4. L’inadempimento da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi contrattuali verrà contestato per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, volta a chiedere la cessazione dell’inadempimento, indirizzata dall’AIFA all’Aggiudicatario presso il domicilio eletto, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa lettera.
5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell’inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell’Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l’Accordo Quadro e con i singoli Contratti specifici, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, l’AIFA avrà facoltà di interrompere ipso iure il corso dell’intero Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dal medesimo Aggiudicatario, nonché di procedere all’esecuzione in danno
dell’Aggiudicatario, salvo il diritto dell’AIFA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. In caso di fallimento dell’Aggiudicatario, tale comunicazione interrompe senz’altro l’Accordo Quadro e i singoli Contratti specifici dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti dell’Aggiudicatario avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
7. L’Accordo Quadro e i singoli Contratti potranno inoltre essere risolti a giudizio dell’AIFA ove ricorrano speciali motivi di inadempienza dell’Aggiudicatario previsti dalla normativa vigente.
8. L'AIFA avrà in ogni caso facoltà, previa comunicazione scritta all’Aggiudicatario, di risolvere l’Accordo Quadro e i singoli Contratti specifici, a tutti gli effetti di legge, compresi l'incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all’Aggiudicatario, salva l'applicazione di penali, anche nelle seguenti ipotesi:
i) in caso di cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti specifici o di subappalto, anche parziale, da parte dell’ Aggiudicatario;
ii) in caso di fallimento dell’ Aggiudicatario;
iii) in caso di violazione all’obbligo di restituzione su richiesta del materiale inviato dall’Agenzia all’Aggiudicatario;
iv) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità;
v) in caso di mancata comunicazione di cessione dell’Impresa;
vi) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi ed di tutela della salute e della sicurezza nei confronti del personale dipendente;
9. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti specifici, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l’AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 15 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro, dei Servizi, del credito - Subappalto
1. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere o concedere in subappalto l'esecuzione, anche parziale, dei Servizi.
2. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la facoltà per l'AIFA di risolvere l’Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l’Aggiudicatario dovrà rispondere, sia verso l’AIFA sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del capitolato compiute dall’Impresa subappaltatrice.
4. E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento dell’Aggiudicatario a tale divieto, l’AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
5. E’ fatto altresì divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall’esecuzione dei Contratti specifici eventualmente sottoscritti tra le Parti nel corso di validità dell’Accordo Quadro e di conferire procure all’incasso.
Art. 16 - Diritti sindacali
2. Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente.
3. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.
Art. 17 - Tutela dei dati personali
1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187.
2. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l’AIFA è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto dell’aggiudicazione e salvo il diritto dell’AIFA e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.
3. I trattamenti di dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere
strettamente limitati all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e all’efficiente svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.
4. L’Aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.
Art. 18 - Foro competente
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l’esecuzione, la risoluzione e l’interpretazione del presente Accordo Quadro, che non sia possibile risolvere bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 19 - Personale incaricato
1. L’Aggiudicatario ed il personale da questa incaricato sono tenuti al rispetto del segreto professionale (art. 622 del Codice Penale) su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e la documentazione dell’AIFA, dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento dei servizi oggetto di gara.
Art. 20 - Registrazione e spese
1. Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti il presente Accordo Quadro sono a carico dell’Aggiudicatario.
Il presente Accordo Quadro si compone di una Premessa e di 20 (venti) articoli, redatti su ( ) pagine complessive; consta di due originali, uno per l’AIFA e uno per l’Aggiudicatario.
Elenco degli allegati:
1. Procura di conferimento poteri ;
2. Lettera di invito;
3. Capitolato Speciale;
4. Offerta Economica dell’Aggiudicatario e relativo giustificativo;
5. Offerta Tecnica dell’Aggiudicatario;
Letto, firmato e sottoscritto a Roma, il .
L’Agenzia Italiana del Farmaco L’Aggiudicatario
Dichiarazione dell’Aggiudicatario annessa all’Accordo Quadro
Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell’Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro e dei documenti in atti richiamati nell’Accordo Quadro.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto , in qualità di dell’Aggiudicatario, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nell’Accordo Quadro e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:
Art. 3 – Durata e condizioni di esecuzione dell’Accordo Quadro Art. 4 - Corrispettivo e Termini di pagamento
Art. 8 - Cauzione Art. 13 - Penali
Art. 14 – Cause di recesso e/o risoluzione dell’Accordo Quadro Art. 8 - Recesso unilaterale dal contratto
Art. 15 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro, dei Servizi, del credito - subappalto Art. 17 - Tutela dei dati personali
Art. 18 - Foro competente
Il Rappresentante Legale