Contract
Accordo tra l’Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx–Romagna e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Xxxxxx-Romagna, finalizzato alla promozione della legalità, della partecipazione, della cittadinanza europea e della tutela dei diritti.
L’Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx – Romagna (di seguito: Assemblea legislativa), con sede in Bologna, Viale Xxxx Xxxx, n. 50,
C.F. 80062590379, rappresentata nel presente atto dalla Presidente Xxxx Xxxxxxx
e
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Xxxxxx-Romagna (di seguito: ANCI Xxxxxx - Romagna) con sede in Bologna, Via della Liberazione, n. 13, C.F. 80064130372, rappresentata nel presente atto dal Presidente Xxxxxx Xxxxxx
di seguito, anche “Parti”
Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna ( r_emiro ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2020/0018228 del 17/09/2020 15:12:08
Richiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53 del 29 luglio 2020, recante “Approvazione dello Schema di Accordo tra l’Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx–Romagna e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Xxxxxx-Romagna, finalizzato alla promozione della legalità, della partecipazione, della cittadinanza europea e della tutela dei diritti”;
Rilevato che le Parti sono interessate, in coerenza con i propri fini istituzionali e nel rispetto delle reciproche competenze, a instaurare una collaborazione finalizzata a consolidare e sviluppare attività, iniziative e progetti congiunti di sensibilizzazione, promozione e diffusione nel territorio regionale di una cultura della legalità, della partecipazione, della difesa civica, della promozione e della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e delle persone soggette a misure restrittive della libertà personale, della promozione delle pari opportunità, nonché di informazione e formazione relative alle opportunità per il sistema delle autonomie locali, anche in relazione alla Programmazione finanziaria dell’Unione europea 2021 – 2027;
convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1
Oggetto
1. Ai sensi dell’art. 15 della L. 241 del 1990, con il presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare per l’ideazione e la realizzazione di attività, iniziative e progetti congiunti in materia di legalità, partecipazione, cittadinanza europea e opportunità promosse dall’Unione europea, tutela dei diritti attraverso gli Istituti di garanzia regionale.
2. Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la cooperazione
istituzionale tra le Parti presenta i seguenti requisiti:
a) è finalizzata a garantire che i servizi oggetto dell’Accordo
siano prestati per perseguire le finalità di cui all’art. 2;
b) è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le Parti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate da tale cooperazione.
Articolo 2
Azioni specifiche
1. Le Parti si impegnano a svolgere, con modalità che consentano una reciproca informazione e condivisione, le seguenti azioni di interesse pubblico comune:
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AL/2020/0018228 del 17/09/2020 15:12:08
a) promozione dei diritti delle persone soggette a misure restrittive della libertà personale e dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riguardo alla cultura della legalità e della partecipazione alla vita comunitaria, rimuovendo a tal fine gli ostacoli indotti dalla povertà infantile, anche attraverso studi, iniziative formative, seminari e convegni;
b) informazione e formazione relative alle opportunità per il sistema delle autonomie locali, sottese alla nuova Programmazione finanziaria dell’Unione europea 2021 – 2027 ed alla costruzione e radicamento sul territorio dell’attività della costituenda Rete europea regionale (art. 3 ter, comma 4, e 21 quinquies, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 16 del 2008);
c) realizzazione di attività che favoriscano la conoscenza e la diffusione di buone prassi, adottate in attuazione della legge regionale n. 18 del 2016, tra le autonomie locali della Regione;
d) rafforzamento delle funzioni istituzionali degli enti locali, anche mediante la realizzazione di percorsi di formazione dei dipendenti degli enti locali stessi;
e) diffusione della conoscenza delle attività poste in essere dagli Istituti di garanzia regionali, con particolare riferimento all’importanza e ai benefici che tali attività producono, sia in termini economici, sia nel miglioramento dell’attività amministrativa, sia nell’accrescere l’effettiva vicinanza degli enti territoriali ai cittadini singoli e associati;
f) diffusione dei risultati delle attività realizzate in attuazione del presente Accordo, anche mediante l’organizzazione di convegni, seminari o altri eventi di divulgazione.
2. Oltre alle azioni di cui al comma 1, le Parti potranno concordare ulteriori azioni in attuazione del presente Accordo, anche in relazione all’evoluzione dei rispettivi obiettivi strategici.
3. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, ANCI Xxxxxx
– Romagna si impegna a mettere a disposizione propri collaboratori che, in accordo con l’Assemblea legislativa e gli Istituti di garanzia regionali, presteranno la loro collaborazione a supporto delle attività di comune interesse.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ANCI Xxxxxx – Romagna si impegna a rispettare, e a far rispettare dai propri collaboratori quando operano presso le strutture dell’Assemblea legislativa o collaborano con la stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Xxxxxx-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421/2014, come modificato con delibera di Giunta regionale n. 905/2018.
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AL/2020/0018228 del 17/09/2020 15:12:08
5. Le azioni di cui al presente articolo saranno svolte in collaborazione con le strutture organizzative della Direzione generale dell’Assemblea legislativa, nonché in sinergia e a supporto delle attività e dei compiti attribuiti al Difensore civico, al Garante regionale per l'infanzia e l’adolescenza, al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e alla Consigliera o al Consigliere di parità regionale.
6. All’organizzazione e alla realizzazione delle azioni potranno partecipare altri soggetti istituzionali e associativi, secondo le modalità che saranno definite dalle Parti, d’intesa tra loro, in relazione alle singole fattispecie.
Articolo 3
Attuazione dell’Accordo
1. Il programma delle azioni specifiche, l’ammontare e le modalità di erogazione degli eventuali contributi e degli eventuali rimborsi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché le modalità di rendicontazione da parte di ANCI Xxxxxx–Romagna, saranno determinati in appositi atti attuativi del presente Accordo.
2. Per la realizzazione delle azioni specifiche di cui al presente Accordo, l’Assemblea legislativa può concedere contributi ad ANCI Xxxxxx–Romagna, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 6, della legge regionale n. 11 del 2013.
3. Qualora, per la realizzazione delle azioni specifiche, sia necessario procedere all’acquisizione di beni o servizi oppure al parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute da ANCI Xxxxxx - Romagna, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016.
4. Periodicamente, ANCI Xxxxxx–Romagna presenta all’Assemblea legislativa una relazione sulle attività svolte in attuazione del presente Accordo.
Articolo 4
Durata. Proroga e rinnovo
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza il 31 dicembre 2024, e potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti.
2. Resta fermo quanto previsto dall’Accordo triennale tra l'Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna e ANCI Xxxxxx– Romagna per una collaborazione istituzionale finalizzata alla diffusione della difesa civica nei Comuni della Regione, in vigore fino al 31 dicembre 2022; di conseguenza, per quanto attiene alle azioni specifiche relative all’ambito della difesa civica, il presente Accordo decorre dall’1 gennaio 2023.
Articolo 5
Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna ( r_emiro ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2020/0018228 del 17/09/2020 15:12:08
Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. ANCI Xxxxxx-Romagna effettua trattamenti di dati personali di titolarità dell’Assemblea legislativa, ed è pertanto designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo
28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679.
2. I trattamenti di dati personali da parte del Responsabile sono disciplinati dalla normativa vigente e da accordi, sottoscritti da entrambe le Parti, che saranno allegati agli atti attuativi del presente Accordo di cui all’articolo 3.
3. Le spese eventualmente necessarie per garantire il rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui all’Accordo sono a carico del Responsabile del trattamento.
Articolo 6
Sicurezza e riservatezza
1. ANCI Xxxxxx-Romagna ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all’esecuzione dell’Accordo e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell’Assemblea legislativa.
2. L’obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo, ad eccezione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. ANCI Xxxxxx-Romagna è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e ne risponde nei confronti dell’Assemblea legislativa.
4. ANCI Xxxxxx-Romagna può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nello svolgimento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell’Assemblea legislativa.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi da 1 a 4, l’Assemblea legislativa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo, fermo restando che ANCI Xxxxxx-Romagna sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna ( r_emiro ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2020/0018228 del 17/09/2020 15:12:08
6. ANCI Xxxxxx-Romagna potrà indicare i termini dell’Accordo ai fini della partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici e a trattative precontrattuali, previa comunicazione all’Assemblea legislativa.
7. L’Assemblea legislativa potrà effettuare ogni operazione di ispezione e revisione relativa alle procedure adottate in materia di sicurezza e riservatezza in esecuzione del presente Accordo.
8. Dopo l'ultimazione e la verifica delle prestazioni eseguite, ANCI Xxxxxx-Romagna non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Assemblea legislativa, né alcuna documentazione inerente ad essi, e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all’Assemblea legislativa.
Articolo 7
Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso unilaterale deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite posta elettronica certificata, o altro strumento equipollente, e ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l’avvenire e non incide sulle attività o sui progetti già eseguiti o in corso di esecuzione.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
Articolo 8
Foro esclusivo competente
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Articolo 9
Sottoscrizione, imposta di bollo e registrazione
1. Il presente Accordo è firmato ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.
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2. Ai sensi dell’art. 16 dell’Allegato B) - Tabella “Xxxx, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto” del d.P.R. n. 642 del 1972, il presente Accordo è esente da imposta di bollo.
3. Il presente Accordo sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Per l’Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx–Romagna, la Presidente
Xxxx Xxxxxxx
Per l’Associazione Nazionale Comuni Italiani Xxxxxx–Romagna, il Presidente
Xxxxxx Xxxxxx