Area dei Servizi alla Persona
Comune di Sala Baganza Provincia di Parma
Area dei Servizi alla Persona
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI N. 2 LINEE DEL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
01.01.2020 – 31.12.2021
Art. 1 - OGGETTO
Il Comune di Sala Baganza affida in appalto a terzi la gestione di n. 2 linee del servizio di trasporto scolastico, da svolgersi nell’ambito del territorio comunale, per il trasporto degli alunni, dalle abitazioni o punti di fermata ai plessi scolastici e viceversa, al fine di facilitare e favorire la frequenza di scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
Utenti del servizio saranno gli alunni delle scuole del territorio, è vietato il trasporto di persone diverse da quelle indicate e concordate con il Comune.
Art. 2 – NORME REGOLATRICI
Il servizio è regolato dalle norme del presente Capitolato Speciale e dal disciplinare di gara, dalle norme del Codice civile, dalle norme del Codice della Strada e dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; è inoltre regolato dalla normativa statale e regionale in materia e in particolare, dal D.M. 31 GENNAIO 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, dal D.M. 18 aprile 1977 e ss.mm.ii. dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 in materia di accesso alla professione di trasportatori di viaggiatori su strada.
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO, PROROGA
Il presente appalto ha durata di DUE (2) anni e decorrerà dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
L’Ente si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’impresa aggiudicataria in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’impresa aggiudicataria è tenuta, pertanto, a dichiarare la piena disponibilità ad iniziare il servizio nelle more della stipula del contratto e ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso all’esecuzione dell’appalto con la necessaria dotazione di mezzi e manodopera, non appena ciò le venga richiesto dalla stazione appaltante. Le Ditte concorrenti esplicitamente accettano questa possibilità, senza opporre riserve.
Il Comune si riserva la facoltà di ripetere il servizio con l’aggiudicatario, per ulteriori due anni dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016, previa adozione di apposito atto amministrativo da parte del competente organo del Comune; a tal fine l’aggiudicatario verrà formalmente invitato, sei mesi prima della scadenza a dichiarare la propria disponibilità a ripetere il servizio per ulteriori due anni.
Alla scadenza del contratto il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente, come previsto dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016.
Art. 4 – CATEGORIA DELL’APPALTO E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto concerne il servizio di trasporto scolastico categoria di servizio: Categoria 24 “Servizi scolastici vari” – riferimento CPV 80410000-1.
La gara verrà espletata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con procedura aperta. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara, relativo ai DUE anni, dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, viene stimato in presunti € 113.000,00 esclusa IVA di legge.
Il valore stimato per i due anni successivi, ovvero dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 2, è di € 113.000,00 esclusa IVA di legge.
L’importo complessivo dell’appalto è quindi stimato in € 226.000,00 esclusa IVA di legge, come previsto dall’art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto a quanto previsto a base di gara.
La stima dell’importo complessivo a base di gara è stato determinato considerando tutti gli oneri previsti a carico dell’impresa aggiudicataria, tenendo conto di:
a) Percorrenza chilometrica media annua di circa Km 30.000;
b) Periodo di svolgimento del servizio di trasporto;
c) Spese relative alla gestione automezzo (carburante, olio, pneumatici, ecc);
d) Spese del personale;
e) Spese della pubblicazione del bando.
Il prezzo unitario a chilometro posto a base di gara è il seguente: € 1,88.
Per il presente appalto non sono previsti previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs 81 del 9/4/2008, di conseguenza l’importo per gli oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a “zero”.
L’impresa si obbliga ad acquistare il mezzo di proprietà dell’amministrazione al prezzo di Euro 8.000,00 come di seguito specificato:
IVECO 65C15 CACCIAMALI – Targa CC700WD – immatricolazione anno 2003
Art. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla gestione del servizio di trasporto scolastico di due linee:
LINEA 1 - comprende il trasporto da effettuare sull’intero territorio;
LINEA 2 - comprende il trasporto da effettuare solo su una parte di territorio (in quanto l’altra parte sarà a carico del personale autista dipendente comunale);
(Linea 1) il servizio viene svolto sull’intero territorio
1) Trasporto bambini della Scuola per l’Infanzia “Balbi-Carrega”
Accesso da Piazza Gramsci
Xxxxxxx – dal lunedì al venerdì
Inizio trasporto ore 8,30 -- Fine trasporto ore 9,15
Pomeriggio – dal lunedì al venerdì
Inizio trasporto ore 15,00 -- Fine trasporto ore 15,45
2) Trasporto bambini della Scuola Primaria “Athos Maestri”
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 32
Nei giorni di MARTEDI – GIOVEDI – VENERDI
Inizio trasporto ore 16.00 - Fine trasporto ore 17,00
la ditta appaltatrice dovrà garantire il trasporto verso casa di tutti i bambini del territorio, frequentanti la scuola primaria ed iscritti al trasporto scolastico.
SCUOLA | LINEA 1 | Scuola d'Infanzia e Scuola Primaria – Il servizio viene svolto sull'intero territorio comunale | ||||
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||
Infanzia | Andata | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
Infanzia | Ritorno | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Primaria | Ritorno | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
(Linea 2) il servizio viene svolto su una parte di territorio Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 32
Xxxxxxx – partenza del servizio
Inizio trasporto ore 7.00 (trasporto misto) – Fine trasporto ore 7.55/8.00 Trasporto Scuola secondaria di I° grado - dal lunedì al sabato Trasporto Scuola primaria – dal lunedi al venerdi
Mattina - Uscita
Ore 12.30 Scuola Primaria: Martedì, Giovedì, Venerdì
Ore 13.00 Scuola Secondaria di I° grado: dal Lunedì al Sabato
Pomeriggio – Uscita
Ore 16.00 LUNEDI e MERCOLEDI trasporto verso casa dei bambini di scuola primaria;
SCUOLA | LINEA 2 | Scuola Primaria e Secondaria di I°grado | |||||
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | ||
Primaria | Andata | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Ritorno | 12,30 | 12,30 | 12,30 | ||||
Ritorno | 16,00 | 16,00 | |||||
Secondaria | Andata | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,15 |
Ritorno | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
Il trasporto del mattino raccoglie sia i bambini di scuola secondaria che primaria. |
a) Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dalle loro abitazioni o punti di fermata indicati dal committente, ai plessi scolastici frequentati e viceversa e dovrà essere reso in modi e tempi funzionali agli orari di ingresso ed uscita scolastici;
b) La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio con puntualità, cura ed attenzione, con continuità e senza interruzioni, attenendosi alle norme legislative in materia di espletamento del servizio di trasporto scolastico;
c) La ditta aggiudicataria durante il servizio deve tenere una velocità moderata, nel rispetto del Codice della Strada e della segnaletica, nei limiti di sicurezza e non deve caricare passeggeri oltre il numero previsto dalla carta di circolazione;
d) Dovrà essere garantito il posto a sedere a ciascun alunno, per nessuna ragione potrà essere giustificato un carico superiore al massimo di viaggiatori fissato nella carta di circolazione del mezzo;
e) La salita e la discesa degli alunni trasportati dovrà avvenire in punti che permettano la massima sicurezza per gli utenti;
f) Il servizio dovrà essere svolto attenendosi ai giorni ed orari fissati dalle istituzioni scolastiche, in base al calendario approvato;
g) La ditta dovrà svolgere il servizio facendo in modo che i bambini al mattino giungano alla sede scolastica circa 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni;
h) La ditta aggiudicataria dovrà giungere al punto di fermata prefissato almeno 5 minuti prima del termine delle lezioni;
i) Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile, nel periodo che precede l’inizio delle prestazioni, in tempi e modi da concordare con l’Ufficio Scuola del Comune, per adeguate istruzioni circa i percorsi da seguire e gli orari di servizio;
j) La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di trasportare solo gli aventi diritto, non è consentito l’accesso di persone estranee sugli automezzi adibiti al trasporto scolastico, fatta eccezione che per il personale di assistenza/accompagnatore autorizzato dal Comune;
k) All’inizio dell’anno scolastico l’Ufficio Scuola comunicherà l’elenco degli iscritti sulle linee di competenza della Ditta aggiudicataria, provvedendo successivamente a fornire eventuali variazioni sia di numero che di percorso, ed alle quali la ditta dovrà attenersi;
l) La Ditta aggiudicataria è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata ed uscita dalle scuole, che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall’Ufficio Scuola del Comune;
m) La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un idoneo mezzo con autista in caso di: sostituzione dello scuolabus comunale, in caso di temporanea impossibilità del suo impiego per ragioni tecniche e manutentive, nonché in caso di eventuali ed occasionali impedimenti del personale comunale.
Art. 7 – AUTOMEZZI DA IMPIEGARE – REQUISITI TECNICI
L’impresa affidataria deve impiegare, per l’espletamento del servizio, mezzi in proprietà o in disponibilità, adeguati alla quantità e alle caratteristiche dell’utenza da trasportare, sia per fasce di età che per numero di posti, che possano transitare lungo i percorsi definiti o comunque individuati successivamente, considerando il divieto di trasportare persone in piedi ed in numero superiore oltre la capienza massima consentita dal mezzo.
Il servizio deve essere effettuato con un mezzo con capacità di almeno 41 posti a sedere regolarmente immatricolato, omologato e revisionato dal Ministero in base alle norme in vigore, appartenente ad una classe ambientale non inferiore alla categoria EURO 5 ai sensi della normativa rif. 2006/51/CE rif 2005/55/CE riga B2 o riga C.
L’automezzo deve essere mantenuto pulito, in stato decoroso e in condizioni di perfetta sicurezza ed efficienza, sia all’esterno che all’interno, tramite adeguati interventi manutentivi ordinari e ogni qualvolta se ne presenti la necessità: ogni intervento manutentivo effettuato durante l’appalto dovrà essere espressamente certificato dall’impresa affidataria, con obbligo di esibizione in caso di ispezioni da parte e su richiesta del responsabile dell’esecuzione dell’appalto.
Durante la stagione invernale dovrà essere munito di adeguati pneumatici oltre ad avere in dotazione apposite catene da neve, affinchè il servizio possa essere svolto nella massima sicurezza.
L’impresa affidataria dovrà trasmettere al servizio scuola, relativamente al mezzo impiegato, il numero di targa, il tipo, la marca e il numero di posti disponibili.
L’impresa affidataria dovrà inoltre:
a) trasmettere al servizio scuola, ogni anno, la documentazione attestante l’avvenuta revisione del mezzo e copia della quietanza di pagamento della copertura assicurativa;
b) apporre sul mezzo di trasporto, in posizione ben visibile dall’esterno, un cartello con la dicitura “Comune di Sala Baganza”.
Nel caso in cui il mezzo abitualmente utilizzato debba essere sostituito, l’impresa dovrà garantire il servizio con altro mezzo sostitutivo idoneo, con obbligo di darne comunicazione al Comune.
Art. 8 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato da personale dell’impresa aggiudicataria, dipendenti e/o soci, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. Tale personale dovrà essere sufficiente per l’adempimento delle prestazioni contemplate nel presente capitolato.
L’impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il personale addetto alla guida dovrà pertanto essere in possesso dei seguenti requisiti:
• patente di guida delle categorie adeguate al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio;
• Certificato di abilitazione professionale e CQC;
• Possesso di idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione medica.
L’impresa aggiudicataria, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, si impegna a fornire il nominativo del personale impiegato per il servizio di trasporto scolastico, con indicazione del tipo di rapporto contrattuale, documentando la regolarità del rapporto di lavoro e la correttezza dei versamenti assicurativi e previdenziali (Inps, Inail). Parimenti si impegna a comunicare per iscritto, con tempestività, negli stessi termini di cui sopra, eventuali variazioni e/o sostituzione per qualsiasi causa.
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell’attività oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. L’impresa deve altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nella attività oggetto del servizio, tutte le norme vigenti per l’assicurazione contro gli infortuni, la
previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista delle disposizioni di legge o dai contratti collettivi ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.
L’impresa aggiudicataria è obbligata, nel rispetto del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l’incolumità del personale addetto al servizio, incluse le procedure di controllo in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del personale impegnato nella conduzione dello scuolabus, ai sensi della normativa vigente in materia. Per l’autista e l’eventuale personale sostitutivo nel servizio, è richiesta la presentazione del certificato penale del casellario giudiziale rilasciato ai sensi del DL 4/3/2014 n. 39 contro l’abuso, lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile.
Il conducente dello scuolabus dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, dovrà essere munito di distintivo di riconoscimento, dovrà indossare un abbigliamento consono al servizio.
I dipendenti della ditta aggiudicataria sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune committente, redatto ai sensi del D.Lgs 165/2001.
Art. 9 – CONTINUITA’ DEL SERVIZIO E SOSTITUZIONI
L’impresa affidataria deve garantire, salvo i casi di forza maggiore che dovranno essere opportunamente motivati, la continuità dei servizi e una buona stabilità del personale autista assegnato nel corso dell’anno scolastico e, possibilmente dell’intero appalto, nonché favorire la continuità dell’addetto alla guida sullo stesso percorso; a tali fini, all’inizio dell’anno scolastico l’impresa affidataria presenta al Servizio Scuola del Comune l’elenco del personale assegnato al servizio che dovrà possedere, in ogni caso, requisiti professionali non inferiori a quello presentato in sede di offerta, e quindi valutato in sede di gara.
L’impresa affidataria deve farsi carico, sin dal primo giorno, delle sostituzioni del personale autista in caso di assenza, a qualsiasi titolo, impegnandosi ad utilizzare il personale sostituito evidenziato nell’elenco di cui al precedente articolo. Tutto il personale impiegato nelle sostituzioni, in ogni caso, dovrà essere in possesso di un’esperienza alla guida di scuolabus non inferiore a 1 anno, essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riferimento ai percorsi e alle fermate, nel rispetto degli orari definiti ed ai ruoli dei vari soggetti che a diverso titolo interloquiscono con il servizio (es. Comune, insegnanti, dirigente scolastica, operatori scolastici, ecc…).
Ogni sostituzione deve essere comunicata per tempo, allegando il relativo curriculum, al Responsabile del Servizio Scuola, affinchè possa procedere alle relative verifiche; in tutti i casi di sostituzione deve essere prevista una fase di trasferimento delle informazioni
necessarie, al fine di garantire la continuità delle attività, senza costi aggiuntivi per il Comune.
In ogni caso non sono ammesse interruzioni di servizio per mancanza di personale.
Art. 10 – PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO PER TRASPORTO
Come previsto dalla normativa vigente, per il trasporto degli utenti frequentanti la scuola dell’infanzia il Comune assicura la presenza obbligatoria di un accompagnatore ai sensi del
D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, tale funzione potrà essere svolta anche da persone adulte che, sulla base di eventuali convenzioni stipulate con l’Amministrazione Comunale, verranno indicate da associazioni di volontariato locale.
Per i volontari nel servizio oggetto dell’appalto, il Comune garantisce che essi agiscano sotto la propria direzione e che siano regolarmente assicurati.
Art. 11 – SERVIZI COMPLEMENTARI
Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 è ammessa, senza alcuna nuova procedura di affidamento, la modifica del contratto durante il periodo di efficacia per servizi supplementari da parte dell'appaltatore, su autorizzazione della R.U.P., che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora, ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
E' fatta salva la variazione, in aumento o diminuzione , delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In caso di variazioni che intervengano dopo la stipula del contratto, nel corso di validità dello stesso, a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell'utenza, si procederà in accordo tra le parti con apposito atto aggiuntivo.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa, senza alcuna nuova procedura di affidamento, un opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario.
La ditta appaltatrice dovrà accettare, agli stessi prezzi e condizioni del presente capitolato d'oneri prestazionale, di eseguire servizi complementari eventualmente comportanti la messa a disposizione di ulteriori automezzi adibiti a scuolabus.
Art. 12 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi ai disposti delle norme legislative, regolamentari e amministrative in materia di espletamento del servizio di trasporto scolastico e di circolazione stradale, oltre al regolamento comunale del trasporto scolastico.
La Ditta aggiudicataria, prima dell’avvio del servizio prenderà accordi organizzativi con l’Ufficio Scuola per la valutazione delle linee del percorso e dei punti di fermata.
La ditta dovrà consegnare all’Ufficio Scuola del Comune:
• La scheda chilometrica mensile con il dettaglio dei chilometri percorsi giornalmente, da allegare ad ogni fattura;
La ditta aggiudicataria è tenuta ai seguenti impegni:
a) Mettere a disposizione, se richiesto, un proprio automezzo abilitato all’attività di trasporto scolastico, con autista, per le sostituzioni brevi del mezzo comunale;
b) A collaborare con l’accompagnatore incaricato dal Comune per la sorveglianza e presente sul veicolo durante il servizio;
c) Ad effettuare il servizio non abbandonando, neppure momentaneamente, il veicolo utilizzato per il trasporto;
d) A dare immediata comunicazione all’Ufficio Scuola di eventuali incidenti occorsi, quali che siano le loro gravità ed i danni causati, ed anche in assenza di danni a cose o persone;
e) A regolare il servizio facendo in modo che la salita e la discesa degli alunni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti;
f) Ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate stabilite;
g) Ad assicurarsi che gli alunni di scuola infanzia e scuola primaria, alla fermata del ritorno, abbiano un genitore o un adulto di fiducia ad attenderli; in caso contrario l’autista dovrà trattenere il bambino sul pulmino, eventualmente cercando di contattare telefonicamente il genitore (l’elenco degli iscritti riporterà anche il numero di telefono cellulare del genitore referente). In nessun caso potrà essere consentito di allontanarsi da solo/a verso casa. Per gli utenti della scuola secondaria di primo grado, previa autorizzazione da parte dei genitori si potrà consentire la discesa alla fermata indicata anche in assenza degli stessi.
h) Ad osservare orari e percorsi stabiliti, non apportandovi alcuna variazione se non espressamente e preventivamente autorizzata dal Comune, escluso eventuali situazioni di emergenza;
i) A non utilizzare i veicoli adibiti a trasporto scolastico per altri scopi, rispetto a quelli previsti dal presente capitolato e pertanto, a non trasportare cose, animali, persone non autorizzate;
j) A non fumare sul mezzo e non assumere bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope;
k) Ad individuare e comunicare all’Ufficio Scuola, il nominativo di un referente unico dell’appalto per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali del servizio;
l) Ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
m) A dare immediata comunicazione all’Ufficio Scuola del Comune di qualsiasi interruzione, sospensione, ritardo o variazione del servizio per cause di forza maggiore;
n) Dovrà dotarsi di un apparecchio telefonico fisso con segreteria telefonica;
o) Dovrà munire il proprio personale autista di telefono cellulare che ne consenta la reperibilità, in caso di necessità o di emergenza, durante il servizio. I numeri di telefono saranno messi a disposizione dell’Ufficio Scuola e dei coordinatori delle scuole servite;
p) Xxxxx assicurare la continua reperibilità del proprio referente-coordinatore, durante l’orario del servizio.
Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi di pubblico interesse e pertanto non potrà essere sospeso o abbandonato.
I percorsi, le fermate ed orari potranno essere suscettibili di variazione, anche ad anno scolastico già iniziato, pertanto la ditta sarà tenuta ad adeguarsi.
La ditta prima dell’inizio del servizio dovrà presentare la seguente documentazione:
• Dichiarazione che il conducente è legato all’appaltatore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione di regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa;
• Copia della patente di guida e CQC del conducente.
• Dichiarazione che garantisce l’idoneità alla mansione del personale addetto al servizio, anche attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge in materia di accertamento di tossicodipendenze (test alcol, sostanze stupefacenti e psicotrope);
ART.15 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE
1. A norma dell’art.6, comma 1, della L. 218/2003, i conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge vigente, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle
relative autorizzazioni; tale qualità deve essere documentata con le modalità previste dall’art.6 comma 2 della medesima legge. I nominativi degli autisti addetti al trasporto dovranno essere comunicati al Servizio Scuola del Comune prima dell’inizio del servizio e prima di ogni variazione successiva.
2. L’Impresa affidataria, nell’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, è tenuta, nei confronti del proprio personale ivi impiegato, sia esso dipendente o, se la ditta è costituita in forma di società cooperativa, socio lavoratore:
a) ad iscriverlo regolarmente a libro paga;
b) ad assicurargli piena tutela professionale, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (si veda successivo art.16 in merito);
c) a garantirgli il rispetto delle pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del rapporto, compreso l’accesso ai percorsi di carriera e di sviluppo professionale;
d) ad applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di prevenzione e sicurezza, nonché le condizioni retributive, previdenziali e assicurative risultanti dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore applicabili per il settore/categoria oggetto dell’appalto e per la località in cui si svolgono le prestazioni, così come stipulati dalle sigle sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
3. Gli obblighi di cui sopra vincolano l’Impresa affidataria anche nel caso in cui la stessa non risulti aderente alle associazioni stipulanti gli accordi, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, l’Impresa affidataria si impegna a esibire al Comune, a semplice richiesta, il libro unico del lavoro, le ricevute di pagamento di contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi e ogni altro documento che attesti il rispetto degli obblighi previsti per legge con dipendenti, soci ed altro personale impegnato nei servizi di cui al presente appalto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli; i dipendenti dell’Impresa affidataria sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito con il Comune.
5. A richiesta, l’impresa affidataria è pure tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre ditte che, in qualsiasi modo, forniscano servizi legati al presente appalto.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, il Comune medesimo comunica all’Impresa affidataria, e se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.
7. In ogni caso, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’impresa affidataria che ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo. L’impresa si obbliga a trasmettere al Comune, prima dell’avvio del servizio, ai sensi del successivo art.20 comma 3 lettera m), la documentazione di avvenuta denuncia agli enti gestori delle tutele antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali,
8. L’inosservanza degli obblighi previsti al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 16 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del servizio, in particolare sono di competenza comunale:
• La raccolta delle iscrizioni al servizio, la determinazione degli ammessi e dei non ammessi, la redazione degli elenchi degli alunni iscritti che saranno trasmessi alla ditta aggiudicataria;
• La determinazione e la riscossione delle rette da porre a carico degli utenti;
• L’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli utenti del servizio;
• Il controllo, per quanto di competenza, sul corretto espletamento del servizio da parte della ditta aggiudicataria;
• La comunicazione al concessionario delle eventuali variazioni o integrazioni di fermate o delle linee.
Art. 17 – RICOVERO VEICOLI
La ditta aggiudicataria per il ricovero dei veicoli potrà utilizzare apposita autorimessa, in proprietà, in affitto o altro titolo di possesso legittimo.
La disponibilità e la collocazione autorimessa entro la distanza massima di Km 30 dalla sede del Municipio di Sala Baganza – o l’impegno ad attivarla, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto - costituiscono requisito essenziale ai fini dell’ammissione alla gara.
I chilometri percorsi dai veicoli adibiti al servizio dalla/alla sede di rimessaggio degli scuolabus, anche se posta al di fuori del territorio comunale, non saranno computati ai fini della determinazione del corrispettivo e i relativi oneri si intendono pertanto posti a carico dell’aggiudicatario.
Art. 18 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DI UN MEZZO COMUNALE
Il Comune di Sala Baganza, con il presente appalto trasferisce la proprietà del mezzo comunale targato CC700WD, adibito a trasporto scolastico, alla ditta aggiudicataria al prezzo di € 8.000,00.
Si precisa che, tutte le spese relative al ritiro del mezzo nel luogo in cui si trova, al passaggio di proprietà, alla eliminazione dei loghi e delle scritte sul veicolo, saranno a carico dell’acquirente.
Art. 19 – SOSTITUZIONE DEL MEZZO E CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
a. L’impresa si impegna a garantire complessivamente la continuità del servizio di trasporto scolastico. A tale fine l’impresa si impegna a sostituire il mezzo comunale, e relativo autista, nel caso in cui questo fosse in avaria e/o per cause di altra natura non fosse in grado di circolare;
b. Ai fini del comma 1 l’impresa in sede di gara dovrà dichiarare il costo giornaliero per la sostituzione;
ART. 20 – SICUREZZA SUL LAVORO
1. In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l’Impresa affidataria mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e svolgimento del servizio.
2. Resta fermo l’obbligo per l’esecutore/impresa affidataria di elaborare – ove previsto ai sensi di legge - il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
3. L’Impresa affidataria è tenuta a fornire al Servizio Scuola comunale tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente necessaria a verificare la qualificazione, l’organizzazione e il pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
1. L'impresa affidataria dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, quanto disposto dal DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165” e dal Codice di comportamento del Comune di Sala Baganza.
2. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché del codice di comportamento aziendale, può costituire causa di risoluzione del contratto in relazione alla gravità della stessa.
ART. 22 – RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
In conformità ai disposti dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il RUP (responsabile unico di procedimento) è individuato nella Responsabile del Settore dei servizi alla persona del Comune;
ART. 23 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – TRASMISSIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE
1. Dopo la stipulazione del contratto il RUP procede alla consegna del servizio e avvia l'esecuzione della prestazione.
2. La consegna del servizio potrà avvenire anche in via anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs.50/2016, in caso di esecuzione d’urgenza, allo scopo di consentire l’avvio del servizio; in tal caso:
a) il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, attraverso proprio atto determinativo che indica, in concreto, i motivi che giustificano la consegna anticipata;
b) l'Impresa affidataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell’esecuzione per l'avvio del servizio; qualora l'esecutore non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento per il danno conseguito.
3. Almeno 10 giorni prima dell’avvio, anche in via d’urgenza, della prestazione, l’impresa affidataria trasmette al Servizio Scuola del Comune i dati, le informazioni e la documentazione di seguito indicata, impegnandosi a confermarli, anche a mezzo e-mail, al medesimo Servizio prima dell’inizio di ciascun anno scolastico o, comunque, a segnalarne le eventuali modifiche che si verificassero nel corso dell’intera durata contrattuale:
a) indirizzo della rimessa/deposito per tutti gli automezzi utilizzati - che non potrà distare oltre 30 km dalla sede del Municipio di Sala Baganza - nonché della sede del centro operativo organizzativo/di pronta reperibilità, con relativi recapiti telefonici e di posta elettronica / posta elettronica certificata (p.e.c.) - in funzione permanente per tutto il periodo. Il centro operativo organizzativo di pronta reperibilità dovrà essere opportunamente presidiato in quanto dovrà fungere da punto di riferimento per gli autisti e per il Comune, affinchè possano essere assicurate le tempestive sostituzioni o possa essere data soluzione ad ogni problematica concreta relativa al servizio; a tale centro operativo saranno, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni, le richieste di informazioni e/o di interventi;
b) l’organigramma aziendale del personale e l’elenco aggiornato dei nominativi del personale da assegnare al servizio di trasporto (si veda il precedente art.12 comma 6 e 13 comma 1), con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi;
c) il nominativo e relativo recapito telefonico di un responsabile dell’appalto, che risponda dei rapporti negoziali fra l’impresa e il Comune;
d) il nominativo e relativo recapito telefonico di un referente del servizio che provveda a segnalare al Servizio Scuola del Comune, tempestivamente, tutte le problematiche rilevate durante l’esecuzione del servizio che possano pregiudicarne il normale svolgimento, anche con riferimento all’utenza;
e) i nominativi del responsabile della sicurezza, del personale addetto e del rappresentante dei lavoratori;
f) il nominativo di un referente/responsabile per la normativa della Privacy;
g) i requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica, depositando le copie munite di dichiarazione di conformità all’originale, dell’autorizzazione di esercizio, delle carte di circolazione dei mezzi impiegati, delle polizze assicurative dei mezzi impiegati, delle patenti di guida dei conducenti e dei certificati di abilitazione professionale;
h) dati/informazioni sui mezzi/attrezzature antinfortunistiche e i dispositivi di protezione individuali previsti e adottati per l'esecuzione del servizio inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
i) i percorsi di formazione professionale svolti in materia di sicurezza dai lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto (documentati);
l) ogni altra informazione che l'impresa affidataria ritenga utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione;
m)la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
n) la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi assicurativi;
o) la dichiarazione che i conducenti sono legati all’appaltatore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto di lavoro di categoria, previa attestazione della regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa;
p) la dichiarazione a garanzia che per tutto il personale che intende impiegare nel servizio sono stati assolti gli obblighi previsti dalle vigenti norme per la prevenzione della pedofilia, attraverso l’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale (certificato antipedofilia), in attuazione delle direttive dell’Unione Europea relative alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, in considerazione del fatto che tutti i servizi di cui trattasi sono frequentati da minori;
q) la dichiarazioni a garanzia che tutto il personale che intende impiegare nel servizio è in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria e delle relative certificazioni sanitarie, se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti, per il profilo professionale ricoperto.
4. Con riferimento al precedente comma 3, le sedi della rimessa/deposito e del centro operativo potranno anche corrispondere e i ruoli e le responsabilità potranno anche essere riferiti ad un unico nominativo con un unico recapito telefonico.
ART. 24 – MONITORAGGIO
1. Il Comune procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e, a tali fini:
a) si riserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica del servizio oggetto del contratto per il tramite del Responsabile; esso effettua i necessari controlli al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio, nonché la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, alle prescrizioni del presente Capitolato e a quelle ulteriori offerte in sede di gara. Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette e controlli documentali;
b) può effettuare, anche tramite figure professionalmente competenti in aspetti tecnicamente specifici del servizio, appositamente delegate, anche su segnalazione di terzi, verifiche in itinere, sopralluoghi sui mezzi utilizzati e in ogni luogo che possa risultare utile al monitoraggio del servizio affidato in appalto, anche con eventuale coinvolgimento degli utenti e/o dell'impresa aggiudicataria finalizzati a valutare l'andamento del servizio, sia sul piano organizzativo, che sul piano dell’efficacia/efficienza/economicità, che sul piano della soddisfazione degli utenti; i
controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, senza alcun preavviso all’impresa affidataria, la quale deve garantire l’accesso a tutti i soggetti autorizzati all’espletamento dei controlli in questione. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio, anche attraverso la firma del Verbale di ispezione. In ogni caso, il possesso e/o l’espletamento di tale facoltà non può essere invocato dall’impresa affidataria quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità della stessa impresa o del personale dalla stessa impiegato.
2. Il Comune, inoltre, in qualsiasi momento può effettuare controlli in ordine:
a) alla qualità delle relazioni instaurate con l’utenza;
b) al regolare impiego della manodopera;
c) al rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
d) all’osservanza della normativa antinfortunistica e relativa alla sicurezza;
e) al regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
f) all’adempimento degli obblighi fiscali;
g) alla rispondenza e alla permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione;
h) ad ogni altro elemento che possa consentire la verifica della corretta erogazione del servizio rispetto alle finalità individuate e all’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato.
3. L’impresa affidataria è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà il proprio personale, che dovrà uniformarsi agli indirizzi emanati dall’Amministrazione; nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che le hanno generate.
4. Ai fini della piena attuazione del presente articolo l’impresa affidataria è tenuta – a richiesta - a mettere a disposizione degli incaricati ai controlli del Comune, tutta la documentazione richiesta dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia, nonché ogni altro dato, documento e/o informazione ritenuto necessario, anche mediante specifici incontri di confronto sull’andamento del servizio, da tenersi presso il Servizio Scuola, in tutti i casi in cui le circostanze lo richiedano.
5. Al termine dell’appalto, il R.U.P., dopo avere acquisito i dati e le informazioni necessarie ove risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, rilascerà il certificato di di regolare esecuzione, ai sensi dell’art.102 del Codice dei contratti vigente.
ART. 25 – SCIOPERI E ALTRE INTERRUZIONI DEI SERVIZI
1. In caso di sciopero l’impresa affidataria deve darne apposita comunicazione al Comune, con preavviso scritto di almeno 9 giorni, adottando tutte le misure stabilite dalle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti in materia per consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili.
2. In caso di sciopero del personale dell’istituto comprensivo che comporti la sospensione dei servizi oggetto dell’appalto, il Comune è tenuto a darne comunicazione all’impresa affidataria almeno tre giorni prima del giorno fissato per lo sciopero.
3. In casi di eccezionale gravità o cause di forza maggiore (intendendosi qualsiasi fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti) la sospensione del servizio non comporta responsabilità per entrambi le parti.
4. Al di fuori dei casi sopraindicati, l’impresa affidataria non può sospendere a nessun titolo il servizio oggetto del presente capitolato, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte del Responsabile del Settore dei Servizi alla persona; in mancanza si applicano le penalità e/o il risarcimento dei maggiori danni dovute dall’impresa affidataria per ingiustificate e non concordate sospensioni/modifiche del servizio.
ART. 26 – GARANZIE
Si applicano le vigenti disposizioni normative in materia.
ART. 27 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
1. L’impresa affidataria assume ogni responsabilità civile e penale derivante ai sensi di legge dall'espletamento delle attività richieste dal presente Capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, rinunciando - senza eccezioni o deroghe - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve pertanto intendersi manlevato da ogni responsabilità al riguardo, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici con cui la stessa abbia stipulato contratti; l’impresa è, pertanto, direttamente responsabile del servizio affidato relativamente ad infortuni e/o danni a persone e/o cose arrecati al Comune e/o a terzi, compresi gli utenti del servizio, per fatto dell'impresa medesima o dei suoi dipendenti, volontari, collaboratori e subappaltatori, nell’ipotesi in cui talune attività nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto siano subappaltate a terzi, in tutto od in parte, sollevando il Comune da ogni responsabilità, impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, di ogni disposizione normativa di tempo in tempo vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
2. Per le responsabilità dell’appaltatore si richiama l’art. 1681 del codice civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all’effettiva durata di permanenza sul veicolo, ma si debbono
considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante le operazioni preparatorie e accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.
3. L'impresa affidataria deve, pertanto
a) adottare nel corso dell’appalto tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie e adatte a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti (ammessi e non), del proprio personale, del personale comunale e di terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, con l’osservanza di tutte le norme di tutela e di garanzia di tempo in tempo vigenti;
b) garantirsi per i danni dipendenti dal servizio, per tutta la durata del servizio stesso, con un’idonea copertura assicurativa sui veicoli.
4. A tale scopo l’impresa affidataria deve produrre, per ogni singolo veicolo, l’idonea e valida polizza di assicurazione R.C.A. per danni provocati a terzi, trasportati compresi, derivanti dalla circolazione del veicolo, sia su area pubblica che privata, che preveda un massimale previsto in base al comma 1 dell'art.128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e successive modifiche ed integrazioni, ripartito come di seguito indicato:
• massimale per danni a cose: per sinistro non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00);
• massimale per danni a persone: per sinistro non inferiore ad Euro 30.000.000,00 (euro trentamilioni/00).
5. Ulteriori condizioni sono la rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e psicotrope; copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone trasportate superi quello ammesso dalla carta di circolazione; copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta o da parte di persona non abilitata; responsabilità civile dei terzi trasportati a bordo del veicolo stesso durante la circolazione (esclusi i danni al veicolo stesso).
6. L’Impresa affidataria è tenuta, inoltre, all’assicurazione per la responsabilità civile (RCT, RCO) con massimale unico non inferiore a Euro 2.000.000 - per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni normative, inteso che lo stesso risponderà sia per i danni che possono derivare agli utenti nella esecuzione del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato, ove gli stessi non rientrino nell’ambito di operatività della garanzia RCA.
7. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi indicati nel bando di gara dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e, in ogni caso, prima della stipulazione del contratto o dell’effettivo avvio del servizio, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto.
8. Qualora l’impresa affidataria abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre specifica dichiarazione della Compagnia di Assicurazione che tutte le garanzie richieste sono richiamate nel contratto vigente, eventualmente specificando o integrando la polizza, per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.
9. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Impresa affidataria il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo l’impresa dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente – dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Analogamente non potrà in alcun modo essere opposta al Comune, e non costituirà esimente dell’impresa affidataria per le responsabilità ad essa imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente, l’eventuale inefficacia dei contratti assicurativi.
ART. 28- PAGAMENTI E CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
1. Per nessuna ragione l’impresa affidataria potrà richiedere agli utenti corrispettivi/rette di qualunque natura, ulteriori rispetto all’importo aggiudicato dal Comune.
2. Il corrispettivo complessivo annuo aggiudicato in sede di gara è corrisposto in 10 mensilità (settembre/giugno) posticipate, fatte salve eventuali variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti ad un incremento o ad una riduzione delle prestazioni/servizi, così come disciplinato al successivo art.30. La liquidazione delle fatture avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo al protocollo generale del Comune delle medesime - fatta salva la regolarità della documentazione - comprensivi dei tempi relativi alla procedura di verifica diretta ad accertare la conformità dell’esecuzione e la regolarità contributiva dell’impresa affidataria.
3. In caso di aggiudicazione a raggruppamenti temporanei di impresa, i pagamenti vengono effettuati esclusivamente all’impresa mandataria.
4. I corrispettivi dovuti, e le relative rate mensili, possono essere decurtati ove ricorrano i seguenti presupposti:
- in caso di penalità o inadempimenti;
- in caso di riduzione delle prestazioni;
5. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; l’importo di tali ritenute può essere svincolato solo in sede di liquidazione finale.
6. Le fatture emesse dall’impresa affidataria devono avere tutte le caratteristiche previste per legge; in mancanza il Comune non può procedere al pagamento della fattura stessa. In particolare:
a) possono essere emesse esclusivamente in forma elettronica, con le modalità, i formati e le modalità di trasmissione stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in materia;
b) devono riportare obbligatoriamente, oltre al Codice Identificativo di Gara (CIG), il seguente Codice Univoco Ufficio: UF7IA0, l’oggetto del servizio e il periodo di riferimento;
7. Il Comune non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura, che rimangono a carico dell'aggiudicatario.
8. Interessi di mora - Nel caso in cui il pagamento della fattura non dovesse avvenire nei termini stabiliti nel contratto, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora secondo quanto stabilito all'art. 4 del D.lgs. 231/02. Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, il ritardo ex art. 1218 del codice civile deve essere imputabile al Comune. Da ciò consegue che sono improduttivi di interessi i ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dal Comune quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero cause riconducibili a fatto dell’Impresa affidataria ovvero alla necessità di procedere nei confronti della stessa Impresa alle verifiche prescritte dalle disposizioni normative vigenti e dal presente Capitolato.
ART. 29 – REVISIONE PREZZI
Eventuali aumenti potranno essere riconosciuti nel limite della variazione media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo all’anno solare precedente.
ART.30 – PENALITA’
1. L’impresa affidataria si obbliga ad effettuare i servizi secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
2. Il Comune potrà applicare una penale, tranne in casi eccezionali dovuti a circostanze di forza maggiore debitamente documentate, al verificarsi delle seguenti situazioni:
a) ritardi nell’arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o nel prelievo degli stessi dalle medesime sedi causati da negligenza dell’autista:
a1 – ritardi fino a 30 minuti: Euro 40,00/ritardo;
a2 – ritardi da 31 minuti a 45 minuti: Euro 100,00/ritardo;
b) mancata esecuzione dell’intero servizio, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto: Euro 2.000,00/giorno;
c) mancata esecuzione del servizio assegnato: Euro 1.500,00/giorno;
d) mancata esecuzione di singoli trasporti/percorsi: Euro 500,00/infrazione;
e) mancato rispetto delle fermate o nel caso in cui non ottemperi ad altre disposizioni relative all’organizzazione del servizio impartite dal Comune: Euro 200,00/infrazione;
f) mancata sostituzione, anche temporanea, nei tempi richiesti: Euro 500,00/giorno;
g) utilizzo di mezzo non corrispondente a quello indicato, non preventivamente autorizzato: Euro 300/giorno;
h) inottemperanze riscontrate al divieto di utilizzo di mezzi con capienza inferiore a quanto previsto dal presente capitolato da cui derivi il trasporto con passeggeri in piedi: Euro 1.000/infrazione;
i) preavviso di sciopero comunicato con ritardo rispetto ai termini di legge senza giustificato motivo: da Euro 500,00 a Euro 800,00, in relazione ai giorni di ritardo;
l) rifiuto dei controlli sulla regolarità del servizio disposti dal Comune: Euro 200,00/infrazione;
m)ulteriori violazioni di una o più di uno o più impegni previsti a carico dell’impresa affidataria dal presente capitolato rispetto alla presente elencazione: da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 in base alla rilevanza dell’attività non resa;
n) reiterate e ulteriori carenze organizzative lievi, qui non contemplate: Euro 200,00/infrazione;
o) comportamenti scorretti da parte degli autisti; in particolare:
o1 - situazioni in cui si rilevino stati di ubriachezza o di alterazione derivanti dall’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, inosservanza di norme antinfortunistiche e/o di igiene che possano arrecare danno a cose o persone in modo doloso: Euro 1.000,00 per ciascun caso, disponendo nel contempo l’allontanamento dal servizio dell’autista in questione;
o2 - comportamenti in violazione della protezione dei dati personali degli utenti e del personale in servizio: da Euro 300,00 a Euro 1.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità;
o3 - comportamento scorretto attuato nei confronti dei bambini, delle famiglie o del personale del servizio, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
o4 - reiterate e ulteriori carenze organizzative (abbigliamento e igiene personale non adeguati o altre situazioni di scarso decoro, ecc…): Euro 200,00 per ciascun episodio accertato.
Il perdurare, comunque, di comportamenti scorretti o sconvenienti del personale o, comunque, il suo ripetersi per più di tre volte, a seguito di formale contestazione all’impresa, ai sensi del precedente art.14 comma 2, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La mancata sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento comporterà la risoluzione del contratto; in tal caso la stazione appaltante si rivarrà sulla cauzione.
3. L’importo delle singole penali non stabilite in modo fisso sarà individuato sulla base dell’importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all’immagine del servizio e quindi al Comune.
4. Il Comune ha facoltà, oltre all’applicazione della penale, di agire per il risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento; è fatta salva, in ogni caso, la risoluzione del contratto per le situazioni che prevedono tale provvedimento.
5. Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per iscritto all’impresa affidataria, la quale ha facoltà di presentare la sua controdeduzione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il responsabile dell’esecuzione del Comune valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall’impresa, ne dà comunicazione alla stessa entro i successivi venti giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l’ammontare della penale.
6. Le penali di cui al presente articolo saranno trattenute direttamente dalla liquidazione della prima fattura utile o comunque saranno dedotte su eventuali crediti dell'impresa o sulla cauzione, senza bisogno di diffida o formalità di sorta.
ART.31 – RISOLUZIONE CONTRATTO – SOSPENSIONE - RECESSO
1. Il Comune risolve di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) quando l’impresa venga a perdere i requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada, con particolare riferimento alle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle disposizioni normative vigenti che disciplinano la materia;
b) quando l’impresa venga a perdere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) quando l’impresa si renda colpevole di frode;
d) quando l’impresa ometta di iniziare il servizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione/avvio del servizio anche in via d’urgenza, abbandoni il servizio, anche in via parziale, senza giustificato motivo; comunque, in tutti casi di inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato comportanti l’interruzione del servizio il Comune potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all’appaltatore nell’esecuzione del servizio stesso, anche attraverso l’affidamento ad altra impresa, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore, fatti salvi l’applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno;
e) quando l’impresa non superi il periodo di prova;
f) quando l’impresa violi le clausole del presente Capitolato in materia di cessione del contratto o di subappalto;
g) quando l’impresa cessi l'attività o subappalti il servizio in tutto o in parte senza l’autorizzazione preventiva del Comune;
h) quando l’impresa attribuisca incarichi a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto;
i) annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso l’impresa affidataria nulla avrà da pretendere, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.
2. Il Comune, ferma restando la sua facoltà di sospendere immediatamente il servizio in caso di gravissime violazioni, ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, e il Comune può provvedere al servizio in questione ricorrendo ad altra impresa, trattenendo la cauzione definitiva, mentre l’impresa affidataria sarà tenuta al risarcimento del danno, qualora:
a) si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto non previsti al punto precedente;
b) rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dal Comune rientranti tra le possibilità del presente Capitolato;
d) risulti ritardataria negli impegni assunti, senza alcuna giustificazione derivante da circostanze di forza maggiore, per almeno quattro volte per ogni anno scolastico;
d) impedisca o renda artificiosamente difficili i controlli e le ispezioni del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune;
e) violi gravemente gli obblighi contrattuali, perseverando in tale atteggiamento anche dopo due diffide formali da parte del Comune;
f) non ottemperi agli obblighi in ambito assicurativo e/o in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell’esercizio;
g) non presenti le polizze assicurative previste o le predette polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente capitolato;
h) violi gli obblighi nei confronti del personale dipendente e in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) risulti, comunque, inadempiente anche per circostanze qui non contemplate o renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del Codice Civile.
3. In caso di risoluzione sorge in capo al Comune il diritto di incamerare la cauzione, a titolo di indennizzo / risarcimento dei danni subiti e di ottenere il rimborso delle eventuali spese eventualmente sostenute in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell’impresa affidataria, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni dell’impresa medesima. Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa inadempiente.
4. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: all’impresa affidataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione.
5. Qualora l'impresa affidataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà all’impresa stessa l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra impresa e ciò fino alla scadenza naturale del contratto; la somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.
6. Agli eventuali casi di sospensione, risoluzione e recesso si applicano, in ogni caso, per quanto compatibili, rispettivamente gli artt. 107, 108 e 109 del D.Lgs.vo 50/2016.
ART.32 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si applicano le vigenti disposizioni normative in materia, anche per il caso di raggruppamenti temporanei.
ART.33 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’impresa affidataria dovrà attenersi, in materia di tracciabilità dei pagamenti, al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
2. L'impresa affidataria si impegna, in particolare, a rispettare tutti gli obblighi della citata normativa, fornendo al Comune tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti, con particolare riferimento a:
a) obbligo di utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art.3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/2010 e s.m.i. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Comune, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
b) obbligo di utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dal Comune, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art.3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. Il Comune, nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'impresa, l'inadempimento degli obblighi di cui all'art.3 della citata Legge n.136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto, dandone comunicazione mediante posta elettronica certificata (p.e.c.);
c) obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione al Comune; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'impresa. Al fine di mettere il Comune in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’impresa affidataria deve comunicargli tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto.
ART.34 – SICUREZZA E RISERVATEZZA
1. L’impresa affidataria, in qualità di responsabile esterno del trattamento (art.28 del Regolamento UE n.679/2016) ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.
2. L’impresa affidataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, e 2 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse da tali soggetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi precedenti , il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’impresa affidataria sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero comunque derivare.
7. L’impresa affidataria può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
ART.35 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto in merito all’art.106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
2. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché di ciò ne venga data formale comunicazione al Comune.
3. Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l’art.106, comma 13, del D.Lgs.50/2016.
ART.36 – SUBAPPALTO
1. Eventuali affidamenti in subappalto sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni da parte del Comune da concedersi, comunque, in conformità a quanto previsto dalle leggi in materia, con particolare riferimento all’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART.37 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI E ONERI ACCESSORI
Si applicano le vigenti disposizioni in materia. Le eventuali spese per la sottoscrizione e/o registrazione del contratto sono a carico dell'impresa affidataria.
ART.38 – INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e della comune intenzione delle parti. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART.39 – CONTROVERSIE
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei restanti atti di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Parma.