Comune di Giugliano in Campania
Comune di Giugliano in Campania
Comando di Polizia Municipale
Progetto di videosorveglianza Immobili Comunali
DISCIPLINARE DI GARA
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)
Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di videosorveglianza degli immobili comunali sulla base del progetto definitivo
Tipo di appalto: Appalto misto di lavori e servizi di ingegneria in cui prevale la parte dei lavori. Procedura: aperta ai sensi dell’art.3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n.163 del 2006 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83, decreto legislativo n.163 del 2006 Aggiudicazione ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006;
Stipula del contratto a corpo ai sensi dell’art’art. 53, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006;
Progetto di videosorveglianza Immobili Comunali
Importo complessivo a base d’asta € 235.801,37
- Di cui Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.419,68
- Di cui Oneri per la progettazione soggetti a ribasso (progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) € 5.973,29
CUP. G91B13000830004 - CIG. 5933165AA3
PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Modalità di presentazione dell’offerta:
a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2, nella busta “A – Documentazione amministrativa”; l’Offerta Tecnica nella busta “B - Offerta Tecnica”; e l’offerta economica nella busta “C - Offerta Economica”, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV 3.2) del bando di gara al seguente indirizzo:
Comune di Giugliano in Campania Xxxxx Xxxxxxx xx000
00000 Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (Xx)
b) il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale;
b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
c) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire al protocollo generale nei giorni e negli orari di ufficio; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione;
d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito;
e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all’esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
f) il plico, così come le buste in esso contenute, devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l’integrità del plico e delle buste interne ad impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
g) le buste interne contenenti la documentazione di cui al successivo Capo 2, (Busta “Documentazione Amministrativa”), l’offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (busta «Offerta tecnica») e l’offerta economica di cui al successivo Capo 4 (busta «Offerta economica»), devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f);
2. Contenuto della “Busta A – Documentazione Amministrativa”:
a) “ Dichiarazione cumulativa del concorrente” relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
a.1) la situazione personale dell’offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
a.3) il possesso dei requisiti relativi alla progettazione di cui al successivo Capo 2.4;
b) cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara, costituita, a scelta dell’offerente, da:
b.1) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
d) limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
e) limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica i lavori che intende subappaltare per le categorie individuate a qualificazione obbligatoria e, se del caso, in quale quota;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti, inoltre deve essere indicato il tipo di raggruppamento;
f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, inoltre deve essere indicato il tipo di raggruppamento;
f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
f.4) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se il concorrente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l’assunzione integrale dei lavori, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
--- possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
--- possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
--- dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;
g) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
g.1) ai sensi rispettivamente dell’articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto
g.1) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
h) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 e seg. del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.1;
i) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
i.2) l’indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica;
i.3) il numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 20,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx; l’utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento
CIG : 5933165AA3
k) dichiarazione ed attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:
k.1) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
k.2) attestazione di avvenuto sopralluogo e di avvenuta presa visione del progetto, con le modalità di cui al Capo 5.3.
l) ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
l.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
l.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;
l.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
m) dichiarazione, in analogia con l’articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative del computo metrico estimativo di massima, redatto sulla base di costi parametrici integrante il progetto preliminare posto a base di gara e che, pertanto, l’offerta effettuata, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali presentati in gara dall’offerente, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione deve essere inserita a corredo dell’offerta economica.
2.1. Situazione personale dell’offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006)
Una o più dichiarazioni, attestanti le seguenti condizioni:
1) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
--- il titolare in caso di impresa individuale;
--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
--- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
--- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l’offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato di ammissione al concordato preventivo ma, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, partecipa allegando:
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui al precedente Capo 2, lettera h) e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
--- i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o
per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
--- i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
d) limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del
d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l’iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 2002;
l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
l.1) è inferiore a 15;
l.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
l.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
n) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha per inefficace l’iscrizione se questa è stata cancellata o risale a più di un anno;
o) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
--- i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
p) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
--- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
--- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
--- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b) se vi sono tali soggetti cessati:
--- l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
--- l’assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
4) piani individuali di emersione: ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
5) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione.
6) accettazione del Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 20/08/2007 e dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e approvato con delibera di G. M. n. 46 del 23/08/2007 (consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx e che qui si intendono integralmente riportate) e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
7) specificità delle dichiarazioni: le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere prodotte da tutti gli operatori economici singoli, raggruppati, consorziati o ausiliari, nonché dai progettisti, in quanto compatibili e pertinenti in relazione alle singole specificazioni.
2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.
Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.
2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara. (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010)
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 92, 107, 108 e 109, del d.P.R. n. 207 del 2010, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:
a) obbligatoriamente nella categoria prevalente OS19 in classifica I.
b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’articolo 37 commi 1, 3, 5, 6 e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori ovvero dalle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell’ambito del raggruppamento;
b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (articolo 92, comma 2, del
d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
--- per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;
b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale (Non previsto per il presente appalto nel caso dell’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 in quanto la categoria dei lavori è unica) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
--- per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all’incidenza dell’importo della categoria prevalente;
--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all’incidenza dell’importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
b.4) le condizioni di cui al precedente punto b.2) possono essere applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile (cosiddetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto orizzontale);
b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
c) certificazione del possesso del sistema di qualità rilasciata da organismo accreditato risultante, ai sensi all’articolo 63 del D.P.R. n. 207 del 2010, obbligatoriamente da annotazione in calce all’attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
2.3.1. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui al precedente Capo 2.3.
a) la dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
b) ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita il concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara;
c) limitatamente agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai quali non è richiesta l’attestazione SOA (purché paese aderente all’Unione Europea, oppure paese firmatario dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207 del 2010, accertati con le modalità di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza, come segue:
c.1) requisiti economico-finanziari:
- almeno una referenza bancaria;
- una cifra di affari in lavori, determinata secondo quanto previsto all’articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie per le quali concorre;
- se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
c.2) requisiti tecnico-organizzativi:
- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- avvenuta esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie per le quali concorre, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta dal bando di gara per le medesime categorie; l’importo è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- avvenuta esecuzione di lavori di un singolo lavoro, in ogni singola categoria per la quale concorre, di importo non inferiore al 40% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83;
c.3) resta ferma la necessità del possesso dei requisiti di cui al Capo 2.2 e al Capo 2.3, lettera c).
2.4. Requisiti per la progettazione, punto III.2.3), lettera d), del bando di gara.
Il concorrente deve disporre, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, di soggetti abilitati alla progettazione ed iscritti agli albi professionali, compreso un geologo con una delle seguenti modalità:
a) un proprio staff tecnico dell’impresa, ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull’attestazione SOA di cui al Capo 2.3, lettera a), (di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione»), per la classifica non inferiore a quella massima richiesta al predetto Capo 2.3, lettera a), oppure da uno staff tecnico dell’impresa costituito da tecnici abilitati all’esercizio della professioni ed iscritti a relativi albi professionali. Il tecnico che dovrà svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. n°81/08;
b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera
g) della stessa norma, del quale il concorrente intende avvalersi;
c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub- raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma;
d) il concorrente dovrà provvedere alla esecuzione dei rilievi e indagini, comprese quelle geologiche, e quant’altro necessario alla redazione della progettazione esecutiva, ivi compreso gli atti finalizzati all’attuazione delle opere in cls e/o relazioni specialistiche, così come prescritto dal D.P.R 207/2010.
2.4.1. Requisiti professionali e requisiti di ordine generale dei progettisti:
a) il concorrente di cui al precedente Capo 2.4 deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti (persone fisiche) che firmeranno il progetto esecutivo, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
a.1) un architetto o un ingegnere per la progettazione;
a.2) un ingegnere per opere di ingegneria strutturale;
a.3) un tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri di cui all’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
a.4) un geologo, quale professionista titolare delle competenza esclusiva alla redazione della relazione geologica;
b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d’una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all’ordinamento giuridico vigente;
c) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 90, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) i progettisti di cui al precedente Capo 2.4 devono presentare le seguenti dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e all’assenza di cause di esclusione:
d.1) nel caso di staff tecnico ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera a), l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato al Capo 2.1, numero 2), lettera b);
d.2) nel caso di progettista indicato per la progettazione ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera b), l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato al precedente Capo 2.1, numero 2), lettera b) e numero 5);
d.3) nel caso di progettista associato come mandante in raggruppamento temporaneo con l’impresa ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera c), l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato al precedente Capo 2.1, numero 2), ad eccezione della lettera n), e numeri 3), 4) e 5);
d.4) se il progettista di cui ai precedenti punti d.2) o d.3) è una società di professionisti o una società di ingegneria, deve altresì presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come indicato al precedente Capo 2.1, numero 1);
e) in ogni caso, i soggetti di cui alla lettera a), che firmano il progetto, qualunque sia la forma di partecipazione, devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause di incompatibilità:
e.1) previste dall’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l’intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
e.2) previste dall’articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività nell’ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
f) nei casi di cui al precedente Capo 2.4, lettera b) o lettera c), qualora il progetto esecutivo sia affidato a più progettisti, questi devono:
f.1) impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall’indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall’indicazione dei servizi tecnici o della quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello tesso sub-raggruppamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
f.2) prevedere e indicare la presenza al proprio interno di un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni, ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010;
g) nei casi di cui al precedente Capo 2.4, lettera b) o lettera c), qualora il progettista:
g.1) sia di un consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria, di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2009, quest’ultimo deve indicare le società consorziate che concorrono ai requisiti di cui al successivo Capo 2.4.2 non posseduti direttamente dal consorzio stabile, nonché le società consorziate che eseguiranno le prestazioni di progettazione;
g.2) sia una società tra professionisti o una società di ingegneria costituita dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), ai sensi dell’articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per un periodo di tre anni dalla costituzione può documentare il possesso dei requisiti di cui al successivo Capo 2.4.2, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se si tratta di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, se si tratta di società di capitali.
2.4.2. Requisiti di ordine speciale dei progettisti: punto III.2.3) del bando di gara.
Qualunque sia il modello organizzativo adottato per l’individuazione dei progettisti, tra quelli di cui al precedente Capo 2.4, lettere a), b) o c), i requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono essere posseduti dal progettista nelle seguenti misure:
- quanto alla lettera a): NON RICHIESTO
- quanto alla lettera b): NON RICHIESTO
- quanto alla lettera c): NON RICHIESTO
- quanto alla lettera d): NON RICHIESTO
2.5 Verifica dei requisiti.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario sarà effettuato, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice dei Contratti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute ed inserire all’interno della busta amministrativa il PASSOE il documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.
3. Contenuto della busta interna «B - Offerta tecnica» (Peso 70 )
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica, costituita da migliorie ed integrazioni alla progettazione definitiva, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’interno della quale sono individuati i seguenti elementi di valutazione, nei limiti e alle condizioni di cui al Capitolato prestazionale e al presente Capo. A pena di esclusione, nell’offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione economica.
a) gli elementi di DI NATURA TECNICO-QUALITATIVA valutazione sono i seguenti:
Criterio | Punteggio Massimo |
A. Qualità della soluzione progettuale | 22 |
B. Caratteristiche della Piattaforma Software | 20 |
C. Caratteristiche tecniche e migliorie della fornitura | 20 |
D. Servizio di assistenza e manutenzione | 5 |
E. Addestramento del Personale | 3 |
Totale | 70 |
Si precisa che i punteggi da attribuire si intendono compresi tra 0 (incluso) ed il valore massimo per ciascuna voce; saranno escluse le offerte la cui somma dei punteggi per le voci a, b, c, d, e, e sia inferiore a 42.
Particolare importanza sarà data in sede di valutazione ai seguenti sub criteri:
A. Qualità della soluzione progettuale
− Completezza, qualità e grado di dettaglio degli elaborati (max 7 punti)
− Architettura ed affidabilità del sistema (max 5 punti)
− Qualità degli apparati di ripresa (max 5 punti)
− Rete di Trasmissione (max 5 punti)
B. Caratteristiche della Piattaforma Software
− Integrabilità (max 8 punti)
Verrà assegnato punteggio massimo all’offerente che allegherà certificato di disponibilità del produttore della piattaforma ad integrare videotecnologie di terze parti.
− Espandibilità (max 7 punti)
Il sistema di videosorveglianza deve poter essere integrabile all'interno di una piattaforma di supervisione, preferibilmente dello stesso produttore, ulteriori tecnologie per la sicurezza (sensoristica, rilevamento targhe, ecc)
− Moduli di video analisi (max 2 punti)
− Scalabilità (max 3 punti)
Il sistema dovrà supportare un’architettura di tipo federata, ovvero consentire ai singoli NVR ( di futura espansione) di essere interconnessi ed apparire come un sistema unico.
C. Caratteristiche tecniche e migliorie della fornitura
− Eventuali servizi aggiuntivi compresi nella fornitura (ad esempio, WI FI nella Villa Comunale) (max 6 punti)
− Numero di Punti di Ripresa aggiuntivi rispetto a quelli previsti (max 6 punti)
− Capacità del sistema di storage (max 2 punti)
− Integrazione di tutti i sistemi di videosorveglianza e lettura targhe esistenti sul territorio comunale (max 6)
D. Servizio di assistenza e manutenzione
− Estensione della garanzia (max 2 punti);
− Service level agreement (max 3 punti)
E. Addestramento del Personale
− Numero di ore di addestramento (max 2 punti);
− Numero di giorni di affiancamento (max 1 punto);
L’Offerta Tecnica, oltre agli elaborati di progetto definitvo come previsti dal DPR 207/2010, deve prevedere una descrizione sintetica (max 40 pagine formato A4) delle principali caratteristiche della proposta, evidenziando quegli accorgimenti strategici e/o prodotti che costituiscono eventuali punti di forza rispettando con il seguente indice:
1. Executive summary
2. Descrizione dell’Offerente, delle sue referenze e capacità
3. Presentazione della soluzione proposta
3.1 Architettura e affidabilità del sistema;
3.2 Qualità dei singoli apparati proposti
3.3 Rete di trasmissione;
4. Caratteristiche della Piattaforma software
4.1. Integrabilità
4.2. Espandibilità
4.3. Moduli di video analisi
4.4. Scalabilità
5. Caratteristiche tecniche e migliorie della fornitura
5.1. Eventuali servizi aggiuntivi compresi nella fornitura
5.2. Numero di Punti di Ripresa aggiuntivi rispetto a quelli previsti
6. Servizio di assistenza e manutenzione
6.1 Estensione della garanzia
6.2 Service level agreement
7. Addestramento del Personale
7.1 Numero di ore di addestramento
7.2 Numero di giorni di affiancamento
b) le migliori ed integrazioni al progetto definitivo presentate nell’offerta tecnica, presentate sulla base del progetto definitivo approvato dalla stazione appaltante e posto a base di gara:
b.1) devono essere offerte conformemente agli eventuali pareri acquisiti con la validazione del progetto definitivo e non possono implicare l’acquisizione di ulteriori nuovi pareri e/o autorizzazioni.
c) con riferimento al d.P.R. n. 207 del 2010 il progetto definitivo integrato dall’operatore economico deve essere redatto:
c.1) obbligatoriamente completo degli atti, documenti ed elaborati secondo quanto previsto dal DPR 207/2010 dall’ articolo 24 all’articolo 31;
c.2) omettendo i seguenti atti, documenti ed elaborati se contengono riferimenti ai prezzi ed ai tempi o comunque una qualsiasi valorizzazione economica o temporale dalla quale si possa evincere l’offerta economica;
- obbligatoriamente e a pena di esclusione, l’elenco nuovi prezzi inseriti in sede di gara, l’elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo, il quadro economico di cui all’articolo 32 del D.P.R. n°207 del 2010 ed il crono programma dei lavori; per quanto riguarda il computo metrico estimativo di cui al predetto articolo 32, si rinvia al successivo Capo 4.3;
d) il progetto definitivo rielaborato dall’operatore economico, da presentare nell’offerta tecnica, deve essere corredato, per quanto non desumibile dalla documentazione progettuale, da una relazione, che illustri separatamente e ordinatamente (per capitoli distinti) gli elementi di valutazione di cui alla precedente lettera a), suddivisi in sub-elementi ove richiesto, anche con rinvio alla documentazione costituente il progetto definitivo offerto; tale relazione deve essere composta preferibilmente da non più di 20 (venti) facciate in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati nelle pagine le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione;
e) note in merito alle formalità della documentazione:
e.1) le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente e dal progettista su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula
«pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
e.2) gli elaborati grafici devono essere preferibilmente di dimensioni non superiori al formato ISO A0 e devono essere sottoscritti dal concorrente e dal progettista;
e.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta con le modalità di cui ai precedenti punti e.1) ed e.2), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
e.4) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 24, comma 3, redatto ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, deve essere sottoscritto, oltre che dai soggetti di cui alla precedente lettera e), anche dal professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
f) dall’offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione alcun elemento che idoneo a rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica o temporale;
g) l’offerta tecnica:
g.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
g.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
g.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, a quanto previsto nel progetto posto a base di gara e relativo Capitolato Speciale d’appalto;
h) all’offerta tecnica si applica la disciplina di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera e) e lettera f).
4. Contenuto della busta interna - «C - Offerta economica» (Peso 30)
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica e temporale, nonché la documentazione di cui al successivo Capo 4.3, fatte salve le eccezioni di seguito descritte. Non saranno ammesse offerte in aumento.
4.1. Offerta di prezzo (Peso 20)
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sugli importi posti a base di gara (compresi anche gli importi per la progettazione), ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:
a) l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, numero 1), oppure Capo 2.1, lettera d);
b) il ribasso è unico ed indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l’offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
d) il ribasso è applicato all’importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza ed agli oneri per la progettazione esecutiva. Xxxx l’esclusione la dichiarazione del ribasso predetta dovrà altresì distinguere le due aliquote di offerta per lavori e progettazione esecutiva;
e) salvo che sia già stata allegata alle dichiarazioni ai sensi del precedente Capo 2, lettera m), il concorrente deve dichiarare in analogia con l’articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative del computo metrico estimativo di massima redatto sulla base di costi parametrici integrante il progetto preliminare posto a base di gara e che, pertanto, l’offerta effettuata, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali presentati in gara dall’offerente, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione può essere altresì posta a corredo del computo metrico estimativo ai sensi del successivo Capo 4.3, lettera e);
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
f.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
f.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2;
g) l’offerta deve obbligatoriamente riportare, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’incidenza degli oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente, o in alternativa, il loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei
lavori; tali oneri sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso.
4.2. Offerta di tempo (Peso 10)
L’offerta è redatta mediante dichiarazione del tempo – in giorni naturali e consecutivi - di esecuzione dei lavori di cui al punto II.4), del bando di gara, con le seguenti precisazioni:
a) l’offerta può essere redatta in calce all’offerta di prezzo di cui al precedente Capo 4.1, con l’unica sottoscrizione di cui allo stesso Capo 4.1;
b) l’indicazione del tempo di esecuzione dei lavori è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere e deve distinguere le due aliquote di lavori in senso stretto e di presentazione ;
c) in caso di discordanza tra l’indicazione formulata in cifre e quella formulata in lettere prevale l’indicazione in lettere;
4.3. Altra documentazione da inserire nella busta della «C - Offerta economica».
Nella busta dell’offerta economica deve essere altresì inserito il computo metrico estimativo redatto ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:
a) se il concorrente ha presentato il computo metrico, senza indicazione dei prezzi unitari e degli importi economici, nella busta della «Offerta tecnica» di cui al Capo 3, lettera c), punto c.3), il computo metrico estimativo può essere redatto in forma sintetica, con il solo numero d’ordine e un codice univoco di riferimento di ciascuna singola lavorazione in coerenza logica con il predetto computo metrico;
b) se il concorrente non ha presentato il computo metrico, senza indicazione dei prezzi unitari e degli importi economici, nella busta della «Offerta tecnica» di cui al Capo 3, lettera c), punto c.3), il computo metrico estimativo deve essere redatto in forma estesa, aggiungendo agli elementi di cui alla precedente lettera a), la descrizione completa di ciascuna singola voce di lavorazione, le quantità delle singole lavorazioni ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici;
c) in ogni caso il computo metrico estimativo deve contenere, per ciascuna voce di lavorazione, l’unità di misura, le quantità delle singole lavorazioni, il prezzo unitario offerto, l’importo di ciascuna voce di lavorazione (costituito dal prodotto della quantità per il prezzo unitario) e l’importo complessivo offerto, al netto degli oneri per la sicurezza di cui al punto II.2.1), numero 1.b), del bando di gara. Così come previsto al precedente paragrafo 4.1 lettera g), il computo deve altresì essere corredato dal calcolo degli oneri di sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) scaturenti da quanto ivi computato. Il calcolo degli oneri di sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) deve essere analogo a quello riportato nella seconda parte dell’elaborato R.11 ed ivi quantizzato in complessivi € 1.318,05. Tale ultimo costo è, infatti, ulteriore rispetto a quello indiretto, pari complessivamente ad € 2.419,68, quantizzato nella prima parte dello stesso elaborato R11 ed indicato al punto II.2.1), numero 1.b), del bando di gara;
d) il computo metrico estimativo deve essere sottoscritto con le stesse modalità dell’offerta economica di cui al precedente Capo 4.1, lettera a); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
e) la dichiarazione richiesta in analogia con l’articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata unitamente al computo metrico estimativo se non sia stata già presentata unitamente alla documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera m) o a corredo dell’offerta economica ai sensi del precedente Capo 4.1, lettera e);
f) in ogni caso, ai fini dell’aggiudicazione e del contratto, in caso di mancata corrispondenza tra l’importo totale offerto risultante dal computo metrico estimativo e il ribasso percentuale di cui al Capo 4.2, lettera d), prevale quest’ultimo;
g) al computo metrico estimativo si applica la disciplina di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettere g) e h).
h) Cronoprogramma delle lavorazioni di cui all’articolo 40, comma 1 composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi;
5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:
5.1. Avvalimento (articolo 49 e seguente del d.lgs. n. 163 del 2006)
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del precedente Capo 2, lettera h):
a) l’avvalimento è ammesso per il requisito di cui al precedente Capo 2.3, lettera a) e il concorrente, inteso sia come concorrente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro di cui allo stesso Capo 2.3, lettera a); per ciascuna categoria l’impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura integrale richiesta dal bando (non è ammesso, per una stessa categoria, il cumulo di una quota del requisito posseduto dal concorrente con una quota del requisito posseduto dall’impresa ausiliaria);
b) l’avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità se l’attestazione SOA dell’operatore economico ausiliario riporta il possesso di tale requisito e lo stesso ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che ne hanno consentito l’ottenimento;
c) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
c.1) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
c.2) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:
--- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
--- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
c.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l’ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell’intervenuto accordo ai sensi dell’articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all’impresa ausiliaria.
5.2. Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 75, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006)
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’importo della garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all’articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:
a) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al punto III.2.3), lettera c), del bando di gara come descritto al Capo 2.3, lettera c), del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all’articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;
b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:
b.1) di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
b.2) di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio;
b.3) il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
b.4) per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dal concorrente mediante allegazione dell’originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell’originale;
c) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni previste dal Capo 5.1, lettera b).
5.3. Sopralluogo e presa visione degli atti
Fermo restando quanto previsto dal Capo 2, lettera k), sub. k.1), stante la particolarità dell’intervento in relazione alle condizioni di accessibilità, traffico e orografica, sono obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, alle seguenti condizioni:
a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
--- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.;
--- da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
--- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
b) il soggetto che effettua il sopralluogo lo attesta con propria dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
c) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell’operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente;
d) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato.
L’effettuazione del sopralluogo è attestata dal concorrente in sede di offerta come dal art. 106 c. 2 del DPR 207/2010.
5.4. Reti di imprese e Contratti di rete.
In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto- legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
e) ai sensi dell’articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.
5.5. Subappalto obbligatorio.
Se il concorrente, singolo o raggruppato, intende subappaltare a terzi le relative lavorazioni, come previsto per legge, deve presentare specifica dichiarazione in sede di gara.
6. Cause di esclusione in fase di ammissione:
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d’invio:
a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di presentazione, indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
a.2) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione dell’offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo;
a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
b) sono esclusi, dopo l’apertura del plico d'invio e prima dell’apertura delle buste interne, i concorrenti:
b.1) il cui plico d’invio non contiene la busta interna della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima;
b.2) la cui busta interna della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
b.3) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
b.4) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del Capo 2, lettera j), o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata all’ammissione;
b.5) che non hanno dichiarato di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, prescritto dall’articolo 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010;
b.6) che non hanno assolto l’obbligo di sopralluogo, richiesto al precedente Capo 2, lettera k), punto k.2), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi al Capo 5.3, lettera a);
b.7) che non hanno assolto l’obbligo di presa visione degli atti progettuali, richiesto al precedente Capo 2, lettera k), punto k.2);
b.8) che non hanno assolto l’obbligo di accettazione del protocollo di legalità;
c) sono altresì esclusi prima dell’apertura della busta interna, gli offerenti:
c.1) che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; oppure che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
c.3) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
--- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
--- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
--- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
--- non hanno prodotto l’atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera f), punto f.1), oppure l’atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno risulti unito all’offerta ai sensi del Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
--- hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i lavori o le parti di lavoro da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
c.5) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
c.6) i cui eventuali operatori economici ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c), punti c.1), c.2) o c.3), o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti, oppure gli stessi operatori economici ausiliari hanno messo a disposizione un singolo requisito in misura parziale rispetto a quanto richiesto dal bando e oggetto di avvalimento, in violazione del Capo 5.1, lettera a);
c.7) che non hanno presentato la dichiarazione di presa d’atto dell’ininfluenza del computo metrico estimativo di massima e dell’accettazione dell’invariabilità del corrispettivo a corpo, in applicazione analogica dell’’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti successivamente a corredo dell’offerta economica o del computo metrico estimativo;
d) sono comunque esclusi gli offerenti:
d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
d.5) per i quali sia accertato il mancato rispetto del protocollo di legalità.
PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo
83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4 e con le seguenti precisazioni:
a) l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’’offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);
b) offerte anormalmente basse: sono considerate anormalmente basse le offerte:
b.1) che, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ottengono contemporaneamente:
--- un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, «Offerta di prezzo» pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 4 su 5);
--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 76 su 95);
b.2) che, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, appaiono anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all’esiguità dei ribassi sui prezzi o all’assoluta accettabilità di questi ultimi, ritiene che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera b), punto b.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;
d) limitatamente all’elemento prezzo sono oggetto dell’offerta i lavori di cui al punto II.2.1), numero 1.a), del bando di gara; si precisa che i lavori oggetto dell’offerta di ribasso sono comprensivi degli oneri di sicurezza aziendali propri del concorrente, di cui al combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, da esporre nell’offerta ai sensi della Parte prima, Capo 4.1, lettera g). L’elemento prezzo preso in considerazione è costituito dal ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara a cui si sommano gli oneri per la progettazione, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
2. Fase iniziale di ammissione alla gara.
La Commissione giudicatrice, nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati dal Bando di gara per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini:
a) provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Documentazione Amministrativa», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero la lettera “A” secondo la corrispondenza numerica tenendo presente che la progressione dei numeri è continua anche se mancano talune offerte in quanto escluse;
a.3) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta Tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero la lettera “B” secondo la corrispondenza numerica tenendo presente che la progressione dei numeri è continua anche se mancano talune offerte in quanto escluse;
a.4) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta economica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l’offerta sul banco degli incanti;
b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell’articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
c) provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
d) considerato che i requisiti di partecipazione sono assorbiti dall’attestazione S.O.A., non trova applicazione la procedura di sorteggio e comprova di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; qualora il concorrente abbia indicato/associato un progettista esterno alla propria struttura, la procedura di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n.163 del 2006 trova applicazione con riferimento ai requisiti di detto progettista;
e) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
f) la Commissione giudicatrice di gara:
f.1) fissa, se possibile, la data e l’ora della eventuale seduta pubblica per l’apertura della «Offerta tecnica», le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g);
f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne nella stanza la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
f.3) da atto che le operazioni di cui apertura di cui al precedente punto f.1) saranno effettuate dalla Commissione giudicatrice di cui all’articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in seduta pubblica, al solo fine di constatarne la presenza e la regolarità formale, senza alcun esame di merito o altra valutazione della stessa; successivamente la Commissione giudicatrice procederà in seduta riservata all’esame di merito delle offerte tecniche;
g) in deroga a quanto previsto alla lettera a), può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter);
h) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, provvede ai sensi della precedente lettera f), punto f.1).
3. Apertura della busta interna «Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria.
3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica».
La Commissione giudicatrice di cui all’articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006:
a) in una seduta aperta agli offerenti, della quale è stata data notizia agli stessi offerenti ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1), con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 1, lettera g), procede all’apertura delle buste interne «Offerta tecnica», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri
elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;
b) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della
«Offerta tecnica», all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2;
c) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.
3.2. Valutazione dell’Offerta tecnica.
La valutazione dell’offerta tecnica avviene come segue:
a) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati nella Parte Prima del presente disciplinare, in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta della «Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3.
b) a ciascun elemento di valutazione, è attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:
Giudizio | Coefficiente |
Eccellente | 1,0 |
Ottimo | 0,8 |
Buono | 0,6 |
Discreto | 0,4 |
Modesto | 0,2 |
Assente o irrilevante 0,0
c) l’attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario, così come da allegato G del DPR 207/2010, lettera a) punto 4;
d) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
Pi è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento dell’offerta in esame;
Pmax è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento tra tutte le offerte;
e) è attribuito il coefficiente “zero” con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi:
e.1) a tutti gli elementi relativamente al concorrente che non abbia presentato alcuna offerta tecnica;
e.2) all’elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale);
f) in relazione alla facoltatività della presentazione dell’offerta tecnica, non è richiesto agli elementi il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;
3.3. Formazione della graduatoria relativa all’Offerta tecnica.
La Commissione giudicatrice procede:
a) all’attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell’offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) in corrispondenza dell’elemento medesimo;
b) all’assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, limitatamente agli elementi delle stesse offerte tecniche, e alla loro somma, con le modalità di cui al successivo Capo 4.3, formulando una graduatoria provvisoria limitatamente alle offerte tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;
d) fermo restando quanto previsto al precedente Capo 3.2, lettere e) ed f), non sono ammesse alle successive fasi della procedura di aggiudicazione le offerte tecniche che non raggiungano complessivamente i 42 (quarantadue punti) su 70 (settanta); in tal caso la busta della «Offerta economica» di cui al successivo Capo 4 non viene aperta;
4. Apertura della busta interna «Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale.
4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica».
La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constata l’integrità delle buste interne della «Offerta economica» contenenti le offerte, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, l’assenza di abrasioni o correzioni non confermate, nonché la presenza del computo metrico estimativo e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun concorrente e dell’offerta temporale; ai soli fini della formazione della graduatoria e dell’aggiudicazione;
d) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;
e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
f) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo Capo 6.
4.2. Valutazione dell’Offerta economica e temporale.
La valutazione dell’offerta economica e temporale in base alle offerte di ribasso economico e del tempo (contenute nella busta della «Offerta economica»), avviene attribuendo i relativi punteggi secondo le formule:
- a) per la valutazione dell’offerta inerente la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori: i coefficienti sono determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficienti pari a zero, attribuiti a quelli posti a base di gara secondo la formula:
T(a) = 10 (A(a) - Ab) / (Amin - Ab) Ove:
T(a) = il punteggio da attribuire a ciascuna offerta tempo
Ab = il tempo massimo a base di gara per la realizzazione dell’intervento A(a) = il tempo riferito all’offerta (a)
Amin = il tempo minimo offerto per la realizzazione dell’intervento.
Il tempo minimo per l’esecuzione lavori è 40 giorni, offerte con tempistica inferiore saranno escluse.
- b) per la valutazione dell’offerta economica:
i coefficienti sono determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficienti pari a zero, attribuiti a quelli posti a base di gara secondo la formula:
P(a) = 20 (B(a) - Bb) / (Bmin - Bb)
P(a) = il punteggio attribuito all’offerta economica (a) Bb = importo a base d’asta
B(a) = l’importo riferito all’offerta (a) Bmin = l’importo offerto minimo
4.3. Individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.
La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:
a) alla formazione della graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente.
b) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
c) se ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), la Commissione giudicatrice:
c.1) sospende la seduta di gara che riprenderà come da art. 121 c. 3 del DPR 207/2010 con una nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo;
c.2) rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del successivo Capo 10;
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), proclama l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta;
e) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
f) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.
5. Verbale di gara:
Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:
a) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta tecnica», le offerte:
a.1) non sottoscritte dall’operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara o che abbiano ottenuto una valutazione dell’offerta tecnica inferiore ai 45 punti su 85;
a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo o l’offerta di tempo;
a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione;
b) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta economica», le offerte:
b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; la stessa causa di esclusione si applica alla mancanza del computo metrico estimativo o alla sua mancata sottoscrizione salvo che per quest’ultima l’eventuale difetto di sottoscrizione, per constatazione oggettiva dell’atto, possa essere superato dall’assenza di incertezza sul contenuto e sulla provenienza;
b.2) che recano l’indicazione di offerta economica pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che non recano l’indicazione relativa all’incidenza o all’importo degli oneri di sicurezza aziendali propri dell’offerente, ai sensi della Parte prima, Capo 4.1, lettera g);
b.3) che recano, in relazione all’indicazione delle offerte in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni;
b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l’impegno a costituirsi o non individuano l’operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2;
b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 4.1, lettera e);
b.7) che non hanno presentato la dichiarazione di presa d’atto dell’ininfluenza del computo metrico estimativo di massima e dell’accettazione dell’invariabilità del corrispettivo a corpo, in analogia con l’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione sia già stata presentata unitamente alla documentazione di cui alla Parte prima, Capo 2, lettera m), o sia posta a corredo del computo metrico estimativo di cui alla Parte prima, Capo 4.3, lettera e);
c) sono comunque escluse le offerte:
c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
7. Aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
a.2) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
b) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni, trascorsi i quali l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria;
c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
c.1) all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all’articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c.4) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del x.X.X. x. 000 xxx 0000 xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx:
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti dal bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
d.2) può revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
e) resta fermo quanto indicato nell’art. 169 del DPR 207/2010;
f) l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, approvata ai sensi della lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato prestazionale; i vincoli negoziali di natura economica, con riferimento all’importo contrattuale, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo l’approvazione di cui alla lettera e);
g) la verifica e l’approvazione di cui alla lettera e) si estendono anche al merito del computo metrico estimativo presentato, in relazione alla completezza delle voci delle singole lavorazioni e alla congruità delle quantità delle voci stesse, adeguandole, se del caso, a quanto rilevabile dagli elaborati progettuali. In caso di aggiunta di una o più voci di lavorazioni, ritenute mancanti, queste sono valutate utilizzando nuovi prezzi unitari determinati in analogia alle modalità di cui all’articolo 163, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, integrando in tal modo lo stesso computo metrico estimativo;
h) in virtù del principio di prevalenza di cui alla Parte prima, Capo 4.3, lettera f), in caso di discordanza fra il prezzo complessivo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo di cui alla lettera g) e l’importo dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Tali prezzi unitari, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, ai fini della preventivazione e contabilizzazione di eventuali lavori complementari o di eventuali varianti, ricorrendo le condizioni di cui rispettivamente all’articolo 57, comma 5, lettera a), o all’articolo 132, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
i) l’aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all’esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l’aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.
8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall’inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
a.5) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
b.1) una dichiarazione cumulativa:
--- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
--- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
--- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b.3) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
--- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
--- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
--- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
--- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
--- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; fino al 31 maggio 2013, ai sensi del secondo periodo della norma citata, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.6) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa capogruppo mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
d) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;
f) adempimenti ex art. 269 del DPR 207/2010 e (ove del caso) trasmissione del versamento effettuato al progettista esterno entro 15 giorni dall’accreditamento del saldo della progettazione esecutiva effettuato da parte della Stazione Appaltante all’affidatario dopo l’approvazione del progetto esecutivo.
9. Comprova dei requisiti ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Si fa riferimento al precedente Capo 2, lettera d).
Si applicherà quanto previsto nella Det. AVCP n° 1/2014.
10. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
10.1. Modalità di verifica delle giustificazioni:
La verifica avviene come da art. 88 del d.lgs. 163/06.
10.2. Contenuto delle giustificazioni:
Le giustificazioni sono fornite come da art. 87 del d. lgs. 163/06 e riguardano espressamente anche le migliorìe offerte.
PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
a.4) ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari; la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa altresì ai relativi progettisti.
2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
a) ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o pec), in ogni caso entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara, al Responsabile del procedimento.
b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 10 (dieci) giorni feriali;
d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
e) l’intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile presso gli uffici della Polizia Municipale il martedì, mercoledì e venerdi alle ore 9,30 alle ore 11,30, il lunedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. I concorrenti dotati di una memoria con presa usb, possono estrarre copia elettronica del progetto.
3. Disposizioni finali
a) computo dei termini: tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
b) supplente: ai sensi dell’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
--- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
--- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
--- l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
--- se l’offerta dell’operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 1, lettera b), prima dell’affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 10;
c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
d) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il RUP Ing. Generoso Serpico;
d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
d.6) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
e) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania sezione di Napoli, con le seguenti precisazioni:
e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell’Europa, o di 90 (novanta) giorni se risiedono fuori d’Europa; il termine per il deposito è aumentato di 15 (quindici)
giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell’Europa, o di 45 (quarantacinque) giorni se risiedono fuori dall’Europa;
e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario;
e.3) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
f) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
g) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto:
g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi;
g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
g.3) il capitolato generale d’Appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n°145 e smi per quanto non previsto dal Capitolato Speciale D’Appalto;
h) il bando e disciplinare di gara prevalgono sugli altri atti a base di gara eventualmente discordanti;
g). riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
Li 06.10.2014 Il RUP
Ing. Generoso Serpico
Il Dirigente
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Allegati: modelli per la partecipazione:
(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006) A - Dichiarazioni cumulative del concorrente;
B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006)
B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;
B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia; C - Dichiarazione cumulativa del consorziato;
D - Dichiarazione cumulativa dell’ausiliario;
E - Dichiarazione cumulativa del subappaltatore;
F - Dichiarazioni cumulative dei progettisti (art. 53, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006):
F.1 - Dichiarazione del progettista esterno (professionista individuale o associazione professionale);
F.2 - Dichiarazione del progettista esterno (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili);
F.3 - Dichiarazione del progettista interno (staff tecnico dell’impresa); H - Rispetto Protocollo di Legalità