REGOLAMENTO DI FOGNATURAdell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova A.A.T.O. della Provincia di Mantova 22/12/2015
dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova |
A.A.T.O. della Provincia di Mantova |
22/12/2015 |
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 3
art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento 3
TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI PUBBLICA FOGNATURA 10
art. 4–Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura nelle zone servite per le acque reflue domestiche e assimilate 10
art. 5 – Richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura 11
art. 6 – Norme tecniche di esecuzione degli allacciamenti 11
art. 7 – Manufatti di ispezione 12
art. 8 - Esecuzione delle opere di allacciamento 12
art. 9 - Verifica delle opere di allacciamento 13
art. 10 - Manutenzione delle opere di allacciamento 13
art. 11 - Responsabilità degli utenti 13
art. 12 – Disattivazione degli allacciamenti esistenti 14
TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE BIANCHE 14
art. 13 – Ammissione allo scarico 14
art. 14 – Autorizzazione allo scarico 14
art. 15 – Prescrizioni e divieti 15
art. 16 – Scarichi delle acque meteoriche bianche 16
art. 17 – Controllo degli scarichi domestici 16
TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, PRIMA E SECONDA PIOGGIA E DI LAVAGGIO 17
art. 18 – Prescrizioni e Divieti 17
art. – 19 Smaltimento delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne 19
art. – 20 Autorizzazioni allo scarico – Criteri generali 19
art. – 21 Modalità di richiesta delle autorizzazioni 20
art. – 22 Rilascio dell’autorizzazione allo scarico 21
art. – 23 Scarichi con sostanze pericolose 21
art. – 24 Assimilazione agli scarichi domestici 22
art. – 25 Controllo degli scarichi industriali e di prima/seconda pioggia e lavaggio 23
art. 26 – Scarichi sanitari 24
TITOLO V - APPROVVIGIONAMENTI IDRICI AUTONOMI 25
art. 27 - Rilevazioni dei consumi idrici 25
TITOLO VI - PIANI ATTUATIVI 26
art. 28 - Nuove lottizzazioni 26
TITOLO VII – FOGNATURA INTERNA ALLA PROPRIETA’ PRIVATA 27
art. 29 – Criteri generali per reti private che scaricano in pubblica fognatura 27
art. 30 – Separazione delle reti di fognatura interna alla proprietà privata 27
art. 31 - Tariffe del servizio di fognatura e depurazione 28
TITOLO IX–CONTROLLI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 29
art. 33- Rifusione di danni alle infrastrutture 29
art. 34 - Abrogazione di norme 29
art. 35 - Entrata in vigore del Regolamento 29
art. 36 – Facoltà di accesso alla proprietà privata e di Controllo degli Enti Gestori 30
art. 37- Aggiornamento del Regolamento 31
Il presente regolamento è redatto in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e approvato dall’Azienda Speciale Ufficio D’Ambito di Mantova, di seguito chiamata Azienda Speciale, e dal Consiglio Provinciale della Provincia di Mantova al fine di regolamentare gli scarichi nella rete di fognatura e ha validità su tutto il territorio dell’Ambito della Provincia di Mantova. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si rimanda alla regolamentazione interna dei Gestori in essere.
Titolo I - Disposizioni di carattere generale
art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
1.1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, da insediamenti civili e produttivi ricadenti nel territorio dell’ambito.
1.2. In caso di necessità potrà essere integrato nelle parti carenti o modificato per effetto di mutate condizioni iniziali.
1.3. Esso ha lo scopo di:
a) stabilire una disciplina omogenea degli scarichi domestici, industriali, di acque di prima e seconda pioggia e lavaggio nonché di acque meteoriche che recapitano nelle pubbliche fognature, nel rispetto della legislazione vigente;
b) promuovere e favorire gli insediamenti allacciati alle pubbliche fognature, in applicazione delle norme sul risparmio idrico e sul riutilizzo dell'acqua, al fine di ottimizzare l'uso della risorsa idrica;
c) ottimizzare la gestione del sistema fognario e del sistema depurativo ad esso connesso, attraverso la regolamentazione di procedure autorizzative e requisisti tecnico-strutturali di realizzazione dei manufatti;
d) garantire una corretta gestione del sistema fognario, al fine di non avere conseguenze negative sull'ambiente;
e) garantire il rispetto degli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. per gli scarichi nelle pubbliche fognature (Artt. 100, 101 e 107) e dai piani di tutela delle acque (PTUA);
f) definire le procedure e l’iter autorizzativo necessari per lo scarico nella rete di pubblica fognatura.
1.4. In particolare, il Regolamento stabilisce:
a) le competenze di ciascun ente o soggetto competente in materia ambientale coinvolto;
b) le norme tecniche per gli allacciamenti;
c) le modalità di rilascio, rinnovo e aggiornamento delle autorizzazioni o dei nulla osta allo scarico nelle fognature e i criteri per l’ammissibilità dello scarico;
d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto a tipi e regimi di scarico definiti;
e) in generale i rapporti tra l’Ente gestore e gli utenti del servizio;
f) i criteri per la definizione dei volumi scaricati in pubblica fognatura, a fini tariffari.
1.5. Le infrastrutture fognarie e gli impianti oggetto del presente Regolamento, così come definiti nel contratto di servizio tra l’Ente di Governo dell’Ambito ed il Gestore affidatario , sono costituiti da:
a) collettori fognari a sistema misto e collettori di acque nere del sistema separativo, nonché i collettori di acque meteoriche (fognature bianche) laddove espressamente previsto nel contratto di servizio sopra citato;
b) condotti di allacciamento degli scarichi dal confine delle proprietà private ai collettori fognari stradali in suolo pubblico e relativi manufatti;
c) impianti fognari interni alla proprietà privata;
d) manufatti di regolazione della rete fognaria, tra cui pozzetti di ispezione, derivazioni, sollevamenti e manufatti di scolmo;
e) impianti di depurazione a servizio della rete di raccolta urbana.
1.6. Le infrastrutture potranno comunque essere ampliate o modificate in modo opportuno ed idoneo a giudizio dell'Ente Gestore in accordo con l’Ente d’Ambito, allo scopo di consentire il rispetto degli adempimenti normativi, l'allargamento dell'utenza e di conseguire un sempre più efficiente servizio di smaltimento e depurazione.
art. 2 – Definizioni
2.1 Ente Gestore Integrato (di seguito chiamato Ente Gestore): soggetto cui è affidata la gestione delle reti e degli impianti strumentali all’erogazione del servizio di acquedotto, fognatura, di collettamento e depurazione, nonché l’erogazione del servizio stesso. Inoltre è il soggetto che rilascia il parere di competenza nell’ambito delle autorizzazioni allo scarico;
2.2 Ente di Governo dell’Ambito: l’Autorità competente in materia di regolazione locale del servizio idrico integrato così come individuata dalla normativa di settore;
2.3 Autorità competente: l’autorità che rilascia il titolo abilitativo allo scarico di reflui in rete di pubblica fognatura;
2.4 Acque di lavaggio: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente e indirettamente (da Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n.4, Art.2 lett. g);
2.5 Acque pluviali: le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni (da Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n.4, Art.2 lett. e);
2.6 Evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento (da Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n.4, Art.2 lett. a);
2.7 Acque di prima pioggia: quelle corrispondenti nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche (da Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n.4, Art.2 lett. c);
2.8 Acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia (da Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n.4, Art.2 lett. d);
2.9 Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti (da Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n.4, Art.2 lett. b);
2.10 Acque meteoriche bianche: Acque meteoriche di dilavamento che non sono soggette a regolamentazione secondo quanto disposto nel R.R. 24 marzo 2006 n.4, art.3;
2.11 Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche(art.74 D.Lgs. 152/06). Sono inoltre da considerare acque reflue domestiche le acque derivanti da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzioni di beni, così come stabilito al co.1 dell’Allegato A del r.r. n° 3/2006 il quale, infine al co. 2. stabilisce quali acque sono riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano;
2.12 Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici e installazioni o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;
2.13 Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
2.14 Area di ampliamento: area urbanizzata non ancora dotata di rete fognaria;
2.15 Area in espansione: area non ancora urbanizzata o area di trasformazione urbanistica, per cui viene modificata la destinazione d’uso e non dotata di rete fognaria;
2.16 Agglomerato: area formalmente individuata dall’Ente di Governo dell’Ambito, in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale;
2.17 Pozzetto di campionamento: manufatto posto a valle della singola linea di trattamento, con dimensioni, posizione e geometria tali da permettere il campionamento da parte delle autorità preposte;
2.18 Punto di consegna: rappresenta il punto di consegna della rete privata alla rete pubblica di fognatura al confine tra la privata e la pubblica proprietà e deve di norma coincidere con un pozzetto di ispezione, salvo accordi con l’Ente Gestore;
2.19 Allacciamento fognario: insieme di tubazioni e manufatti posato su aree pubbliche e private, che permette l’immissione in fognatura dei reflui e/o acque meteoriche provenienti da insediamenti civili e/o
produttivi. Esso ha origine nel Punto di consegna e raggiunge il collettore della rete fognaria nel punto di innesto;
2.20 Punto di innesto: rappresenta il punto di immissione dell’allacciamento con il collettore fognario e deve di norma coincidere con un pozzetto di ispezione;
2.21 Scarico fognario: l’immissione in fognatura, con carattere continuo, discontinuo, episodico, saltuario o periodico, di materiali liquidi, provenienti da attività umane e/o da dilavamento;
2.22 Contatore (o Misuratore): dispositivo atto alla misurazione dei volumi;
2.23 Impianto di depurazione o impianto di trattamento: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad esso convogliate dai collettori fognari;
2.24 Abitante Equivalente: abitante teorico il cui carico organico biodegradabile ha una richiesta biochimica di ossigeno a 5giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
2.25 Impianto produttivo: qualsiasi impianto relativo a qualsiasi attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigiane e le attività turistiche, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni (ai sensi del DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni);
2.26 Rete fognaria privata: il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue in suolo privato;
2.27 Rete di raccolta delle acque meteoriche: l’insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti (da Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n.4, Art.2 lett. h);
2.28 Fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, etc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale; si articola in
- FOGNATURA NERA: l’insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono acque reflue domestiche e industriali ed il cui recapito finale in generale è costituito da un impianto di depurazione.
- FOGNATURA BIANCA: l’insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono acque meteoriche di dilavamento e che in generale vengono scaricate direttamente nel corpo idrico recettore; pertanto in questi condotti non è possibile lo scarico di acque domestiche e industriali.
- FOGNATURA MISTA: l’insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono le acque reflue urbane, in un unico condotto. Durante i periodi di pioggia parte delle acque drenate dal sistema fognario possono essere scaricate direttamente nel corpo idrico recettore mediante appositi manufatti detti “scolmatori di piena” soggetti ad autorizzazione.
art. 3 - Competenze
3.1 Sono competenze della Provincia di Mantova che le esercita mediante l’Azienda Speciale:
a) Individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il Servizio Idrico Integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge;
b) L'individuazione degli agglomerati serviti o servibili da pubblica fognatura;
c) La vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto gestore, nonché il controllo del rispetto del Contratto di Servizio;
d) Il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta, in relazione alla vigente normativa in materia di Autorizzazioni Uniche e Integrate Ambientali, allo scarico delle acque reflue industriali, delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio nonché di acque meteoriche nella rete fognaria e della loro eventuale assimilazione ad acque reflue domestiche, acquisito il parere dell’Ente Gestore quando previsto, nonché la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;
e) L’approvazione su proposta dell’Ente Gestore, delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite per gli scarichi nella rete fognaria.
f) La definizione di un Programma di Controllo degli scarichi industriali e di prima pioggia, oggetto di autorizzazione o nulla osta da parte dell’Azienda Speciale in relazione alla vigente normativa in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, nella rete di pubblica fognatura e la sua attuazione; inoltre l’applicazione di sanzioni amministrative nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
g) L’adozione di procedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
h) L’approvazione dei progetti definitivi delle opere, degli interventi e impianti previsti (o loro modifiche) nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito, provvedendo alla convocazione di apposita conferenza di servizi, alla dichiarazione di pubblica utilità, e all'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al Servizio Idrico Integrato (d.lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 158 bis);
i) L'Azienda speciale fornisce il supporto segretariale ed organizzativo alla Conferenza dei Comuni.
3.2 Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità dell’Ente Gestore, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:
a) la gestione e l'esercizio delle opere di pubblica fognatura esistenti (di cui al punto 1.5 lettere a, b, d ed e) e che verranno in futuro realizzate;
b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque di scarico, nonché dei potenziamenti, adeguamenti ed eventuali modifiche che si renderanno necessarie;
c) la costruzione, il collaudo e la manutenzione degli allacciamenti in suolo pubblico, o più precisamente dal punto di consegna fino ai collettori fognari, nonché dei collettori fognari stessi; ove non presente un pozzetto di ispezione in corrispondenza del punto di consegna, la manutenzione ordinaria dell’allacciamento sarà competenza del titolare dell’allacciamento.
d) la gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere di cui al precedente punto a);
e) la prescrizione di norme tecniche per la costruzione delle reti private di fognatura in suolo privato, laddove infine impattanti nella pubblica fognatura
f) la proposta delle norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per gli scarichi da insediamenti produttivi nella rete fognaria e l’adozione degli stessi successivamente all’approvazione dell’Autorità competente;
g) l’espressione del parere sia per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi industriali, di prima e seconda pioggia e di lavaggio nonché di acque meteoriche nella rete fognaria sia, eventualmente, per il rilascio dell’assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche;
h) l’espressione del parere per gli interventi di piano attuativo proposti da soggetti pubblici o privati al fine di verificare la compatibilità delle opere proposte con il sistema di recapito finale (impianto fognario e di depurazione)
i) organizzazione di un adeguato servizio di controllo per gli scarichi nella rete fognaria, secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione, ai sensi dell’art. 128, comma 2 del d.lgs. 152/06 e nel contratto di convenzione per l’effettuazione dei controlli sugli scarichi industriali nella rete fognaria di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) dell’Allegato A della D.g.r. N.8/11045;
j) la verifica dell’idoneità e il posizionamento dei sigilli sui contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo.
k) Il rilascio del permesso all’allacciamento alla Pubblica Fognatura sia per scarichi domestici che industriali.
3.3 L’ARPA collabora con l’Azienda Speciale per la definizione del Programma di controllo degli scarichi industriali e di prima pioggia di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) dell’Allegato A della D.g.r. N.8/11045 ed esprime parere per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all’art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/00.XXXX, inoltre, si configura come il soggetto principale per le attività di controllo ambientale.
3.4 La Provincia di Mantova esercita, ai sensi dell’art.1 comma 85 della L.56/2014, tra le altre, le funzioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente per gli aspetti di competenza; con riferimento a provvedimenti autorizzativi che possono comprendere autorizzazioni allo scarico, ad essa compete, tra l’altro:
a) il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 (parte II) e della L.R. 24/2006,;
b) il rilascio dell’autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi del d. lgs. 152/2006 (parte IV),;
c) il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013.
d) il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del d. lgs. 387/2003
e) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in recapiti diversi dalla pubblica fognatura ai sensi del d. lgs. 152/2006 (parte III) per tutti gli scarichi non ricompresi nelle autorizzazioni citate ai punti precedenti.
3.5 I Comuni hanno le seguenti competenze:
a) emanazione degli atti ordinativi (ordinanze e diffide) nei confronti degli utenti, affinché questi rispettino l’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura nelle zone dichiarate servite, obbligo disposto dall’art.7 comma 1 del R.R. 3/06;
b) acquisiscono, previa verifica dell’Ente Gestore, le nuove infrastrutture realizzate in accordo con le specifiche tecniche definite dall’Ente Gestore mediante convenzione di piani attuativi di piani di governo del territorio;
c) adottano i provvedimenti necessari per trasferire la gestione delle reti di Fognatura Pubblica al Gestore;
d) fintanto che le nuove infrastrutture realizzate mediante convenzione non saranno state conferite al Gestore, il Comune mantiene la competenza di rilasciare, previo parere del Gestore, il permesso di allacciamento alla Pubblica Fognatura e la conformità costruttiva della rete in suolo privato;
e) mantengono la gestione della Rete di Pubblica Fognatura Bianca, laddove il servizio non sia previsto nel contratto di servizio sottoscritto dall’Ente Gestore, e l’erogazione del servizio e rilasciano il Permesso di Allacciamento. Qualora tale rete confluisca in una rete di Pubblica Fognatura Mista il Permesso di Allacciamento è rilasciato previo parere dell’Ente Gestore.
f) svolgono le funzioni di “polizia idraulica e di pronto intervento” ai sensi dell’art.89 del D.l.vo31 marzo 1998 n.112 per garantire la funzionalità idraulica della rete di scolo superficiale;
g) in caso di accertate necessità e in accordo con l’Ente Gestore, al fine di rimuovere le cause di insalubrità, di funzionamento carente o difettoso o di scarsa funzionalità idraulica, il Comune ha facoltà di imporre e/o regolamentare la manutenzione delle reti interne alle proprietà private; inoltre ha l’obbligo di imporre in proprietà privata la separazione delle acque meteoriche dalle acque provenienti da scarichi domestici e/o industriali qualora sopraggiungesse in zona la rete separata di fognatura.
3.6 Il Titolare dell’Allacciamento è il soggetto proprietario dell’immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell’immobile o degli immobili la cui Rete di Fognatura Privata risulta collegata alla Pubblica Fognatura. Al Titolare dell’allacciamento spettano le seguenti competenze:
a) la progettazione e realizzazione della Rete di Fognatura Privata fino al Punto di Consegna coerentemente con:
- le specifiche tecniche approvate dall’Ente Gestore;
- le norme previste dal Regolamento;
- le disposizioni previste dal Permesso di allacciamento.
b) la richiesta di allacciamento alla Pubblica Fognatura;
c) laddove non delegato al titolare dello scarico, la manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia ed eventuale riparazione delle opere di fognatura interna fino al Punto di Consegna ovvero la manutenzione ordinaria fino al punto di innesto nei casi in cui non sia presente un pozzetto di ispezione in corrispondenza del Punto di Consegna;
d) il ripristino delle pavimentazioni nelle aree private garantendo l’accessibilità delle camerette di ispezione e del Punto di consegna;
e) laddove non delegato al titolare dello scarico, il risarcimento di ogni danno causato a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e/o pulizia delle reti di Fognatura Privata o in genere di propria competenza.
3.7 Il Titolare dello Scarico è il soggetto titolare dell’attività da cui si origina lo scarico finale. Il Titolare dello scarico può essere:
a) Persona fisica se privato;
b) Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese, ecc., nella persona del legale rappresentante.
Qualora il Titolare dello Scarico non coincidesse con il Titolare dell’Allacciamento egli è tenuto ad accordarsi con il Titolare dell’Allacciamento per la realizzazione di eventuali prescrizioni contenute nell’Autorizzazione allo Scarico che dovessero modificare le Reti di Fognatura Privata. Al Titolare dello Scarico competono:
a) la presentazione della domanda/rinnovo dell’Autorizzazione allo Scarico;
b) il rispetto di quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione e dal presente Regolamento; l’obbligo di fornire, in qualsiasi momento, agli operatori incaricati dei controlli, le informazioni richieste e consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
c) Ogni eventuale delega da parte del Titolare dell’Allacciamento;
TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI PUBBLICA FOGNATURA
art. 4–Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura nelle zone servite per le acque reflue domestiche e assimilate
4.1 Ai sensi del Regolamento Regionale n°3/06 art. 7, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate originati all'interno delle zone servite, non possono avere recapito diverso dalla rete fognaria pubblica nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. Si intende per zona servita, l’agglomerato di
cui all’art. 74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. così come individuato ai sensi dell’art.48 c.2 della L.R. n.26/03 e s.m.i.
4.2 Nel caso in cui sia presente la rete fognaria, è fatto obbligo di procedere ad allacciarsi alla pubblica fognatura, previa richiesta di allacciamento prevista nell’art.5, secondo quanto predisposto dal Comune competente; è prevista una deroga a tale limite quando sussistono condizioni ostative, accertate dall’Ente Gestore, tali da non consentire l’allacciamento.
4.3 Risulta obbligatorio l’allacciamento alla pubblica fognatura nelle zone servite per tutti gli edifici di nuova costruzione, gli ampliamenti degli edifici esistenti, gli edifici esistenti non attualmente allacciati alla fognatura e gli immobili oggetto di interventi che prevedano la modifica della destinazione d’uso di parti dell’edificio o della rete fognaria interna od esterna.
4.4 L'estensione della rete fognaria pubblica in aree non servite obbliga i proprietari degli insediamenti prospicienti ad allacciarsi alla fognatura pubblica.
4.5 In caso di insussistenza dei presupposti per l’allacciamento alla rete fognaria, gli scarichi domestici e assimilati possono essere recapitati in corpo idrico superficiale o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto della disciplina definita per gli scarichi dei nuovi insediamenti isolati (R.R. del 24 Marzo 2006, n.3 art.8). Per questa attività non è coinvolto l’Ente Gestore.
art. 5 – Richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura
5.1 Il proprietario dell’immobile da allacciare presenta la relativa richiesta all’Ente Gestore, corredata dalla documentazione tecnica indicata nel modello disponibile sul sito web dell’Ente Gestore. Il titolare dell’allacciamento è tenuto al pagamento delle spese di istruttoria nella misura stabilita dall’Ente Gestore.
5.2 Il permesso all’allacciamento viene rilasciato dall’Ente Gestore, che indicherà, in seguito a sopralluogo, il punto di consegna dello scarico e le eventuali prescrizioni, anche per quanto riguarda gli impianti interni alla proprietà privata.
5.3 L’Ente Gestore decide la conformità della presentazione della richiesta, secondo i tempi stabiliti dalla carta dei servizi ed informa con comunicazione scritta gli interessati precisando le eventuali prescrizioni tecniche e i contributi dovuti cui è subordinata la richiesta di allacciamento.
art. 6 – Norme tecniche di esecuzione degli allacciamenti
6.1 La condotta di allacciamento della Rete di Fognatura Privata, dal Punto di Consegna alla Pubblica Fognatura, deve:
a) essere rettilinea;
b) essere idraulicamente e staticamente idonea;
c) avere una pendenza tale da assicurare lo scarico delle acque reflue a gravità;
d) l’innesto del condotto di allacciamento nella cameretta deve avvenire ad una quota pari o superiore all’estradosso della tubazione della fognatura pubblica e non pregiudicare la staticità del manufatto, le condizioni idrauliche di funzionamento e non pregiudicare l’accesso alla cameretta stessa;
e) essere opportunamente protetta contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posata con sottofondo e rinfianco e secondo i criteri e le regole di buona tecnica;
f) nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire in cameretta.
6.2 Le norme tecniche per la progettazione e realizzazione degli allacci sono scaricabili sul sito web dell’Ente Gestore.
art. 7 – Manufatti di ispezione
7.1 Le condotte di tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella rete di pubblica fognatura, devono essere dotate di appositi manufatti di ispezione, la cui tipologia e posizione sono definite in accordo con l’Ente Gestore (secondo gli schemi indicati nel sito internet del gestore), posti al confine tra suolo pubblico e privato, in area possibilmente pubblica, facilmente accessibile, protetta dal traffico veicolare e con dimensioni adeguate, denominato Punto di consegna.
art. 8 - Esecuzione delle opere di allacciamento
8.1 Il condotto di scarico fra il Punto di Consegna e il collettore fognario pubblico, essendo in suolo pubblico, viene eseguito direttamente dall'Ente gestore, con oneri completamente a carico del privato, previa autorizzazione allo scavo da parte del Comune. Per ragioni operative, l'Ente gestore può consentire al privato, sempre previa autorizzazione da parte del Comune di manomettere il suolo, di eseguire direttamente i lavori, sotto stretta sorveglianza dello stesso Ente gestore.
8.2 Le opere di canalizzazione delle acque reflue e gli eventuali impianti di pretrattamento, all'interno delle proprietà private, sono a completa cura e spesa del proprietario dell'insediamento che ne risulta quindi proprietario.
8.3 Una volta eseguito l’allacciamento il titolare dello stesso provvede a realizzare le opere di collegamento della rete privata al Punto di Consegna.
8.4 L’Ente gestore, sia durante che al termine dell’esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati in fase di rilascio del permesso di allacciamento.
8.5 La sede stradale manomessa per l'esercizio delle opere di cui ai precedenti commi o per difetti delle opere stesse, dovrà essere perfettamente ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sotto-servizi incontrati e temporaneamente intercettati.
art. 9 - Verifica delle opere di allacciamento
9.1 Terminate le opere di allacciamento, Entro i tempi previsti dalla Carta dei Servizi, l'Ente gestore potrà disporre l'esecuzione di una verifica tecnica sulle opere di allacciamento e sulla rete fognaria privata.
9.2 In sede di verifica, i tecnici dell'Ente gestore confronteranno la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato. Qualora essi riscontrassero differenze ritenute non giustificate o non accettabili, inviteranno l'utente interessato ad adeguare le opere al progetto, ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i relativi lavori.
9.3 Ogni allacciamento attivato senza rispettare le procedure del presente articolo sarà considerato abusivo e passibile quindi di sanzioni ed eventuali richieste danni.
art. 10 - Manutenzione delle opere di allacciamento
10.1 Le manutenzioni e la pulizia dell'impianto fognario dal punto di consegna, all’innesto con il collettore pubblico, sono affidate all’Ente Gestore, che risulta pertanto responsabile del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e manufatti in genere.
10.2 Nel caso in cui non sia previsto o non sia presente un pozzetto di ispezione in corrispondenza del Punto di Consegna, la manutenzione ordinaria delle opere di allacciamento spetta al titolare dell’allacciamento stesso.
art. 11 - Responsabilità degli utenti
11.1 Il permesso rilasciato dall’Ente Gestore non comporta in alcun modo una assunzione di responsabilità circa l'idoneità delle opere di fognatura private fino al Punto di consegna o degli eventuali impianti di pretrattamento. La responsabilità atta ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità resta quindi di esclusiva competenza del titolare dello scarico.
11.2 Gli utenti domestici ed industriali garantiscono l'Ente gestore contro tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettose installazioni, manutenzioni o utilizzazione della rete di fognatura interna e degli impianti di pretrattamento e delle opere di allacciamento nel caso risultino di competenza degli utenti, per mancato pozzetto di ispezione in corrispondenza del Punto di Consegna.
11.3 Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito nel presente Regolamento, l'utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.
11.4 L’Ente gestore non risponde nel caso di rigurgiti o danni causati da reti di fognatura privata realizzati in difformità da quanto previsto dal permesso all’allacciamento rilasciato o dalla mancata manutenzione degli allacciamenti se di competenza dell’utenza, secondo quanto stabilito al punto 10.2.
art. 12 – Disattivazione degli allacciamenti esistenti
12.1 Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, si mettesse fuori uso un allacciamento esistente, il titolare dell’allacciamento stesso ha l’obbligo di segnalare il fatto all’Ente Gestore, con il quale concordare le modalità operative di disgiunzione con ogni onere a carico del titolare dell’allacciamento.
12.2 La riattivazione di uno scarico cessato è da considerarsi come attivazione di un nuovo scarico. Sarà dunque necessario presentare la domanda di nuova attivazione.
TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE BIANCHE
art. 13 – Ammissione allo scarico
13.1 Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi, purché osservino le norme del presente regolamento.
art. 14 – Autorizzazione allo scarico
14.1 Per le acque reflue domestiche l’autorizzazione allo scarico non è dovuta; lo scarico è quindi possibile, nel rispetto delle prescrizioni e delle norme del presente Regolamento, una volta ottenuto il permesso di allacciamento, da richiedere utilizzando la modulistica prevista dall’Ente Gestore. Ad ogni modifica dell’impianto deve essere ripresentata la richiesta di allacciamento.
14.2 Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del permesso di allacciamento da parte dell’Ente Gestore, il quale si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo e verifica di conformità dell’impianto alle prescrizioni dell’Ente Gestore, previo asseverazione da parte di tecnico abilitato della conformità delle opere al progetto autorizzato.
14.3 Qualora il Gestore riscontrasse differenze ritenute non giustificate o non accettabili, inviterà l'utente interessato ad adeguare le opere al progetto, ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i relativi lavori.
14.4 Prima di concedere all’utente il permesso di allacciamento, l’Ente Gestore può richiedere la stipula di un contratto di servizio i cui contenuti, nel rispetto del presente Regolamento, sono definiti nei regolamenti interni dei singoli Enti Gestori.
art. 15 – Prescrizioni e divieti
15.1 Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare acque reflue domestiche, o assimilate, in corpi d'acqua superficiali, suolo o sottosuolo.
15.2 E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.
15.3 Le acque reflue derivanti da impianti di scambio termico, le acque reflue provenienti dall’abbassamento locale della falda idrica (anche wellpoint o prelevate da cantine e piani interrati) o da fontane (anche di risorgiva) non possono essere immesse in fognatura se non con specifico assenso da parte del Gestore della stessa, ed in ogni caso una volta accertata l’impossibilità di recapito, in via preferenziale, in corpo idrico superficiale o, subordinatamente su suolo. In alternativa al recapito in pubblica fognatura, le reflue acque provenienti da impianti di scambio termico possono altresì essere smaltite nella stessa falda di presa, ai sensi dell’art. 104 comma 2 del D.lgs. 152/06. Il gestore può rifiutare il consenso o limitare le portate massime adducibili in fognatura in relazione alle caratteristiche della rete e degli impianti di trattamento.
15.4 In generale è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per le infrastrutture fognario-depurative. In particolare è vietato lo scarico di :
a. benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
b. qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
c. sostanze tossiche che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
d. sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
e. reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
f. reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
g. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;
h. reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
i. reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio perle persone esposte;
x. xxxxxxx derivanti dallo spurgo di manufatti fognari.
art. 16 – Scarichi delle acque meteoriche bianche
16.1 Per gli obblighi relativi agli scarichi di acque meteoriche occorre fare riferimento alla normativa urbanistica locale ed edilizia, ed a quanto eventualmente disposto dall’ Ente Gestore;
16.2 Occorre privilegiare soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, favorendo la raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione (che non rientrano quindi tra quelle definite nell’art.3 del R.R. n.4/2006) e loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (o subordinatamente in corpo idrico superficiale),specie per aree di ampliamento o espansione o zone soggette a ristrutturazione delle reti esistenti. Se, per oggettivi impedimenti tecnici, quanto sopra stabilito non fosse possibile, sentito l’Ente Gestore, le portate afferenti la rete di raccolta delle acque meteoriche, possono essere recapitate nella rete fognaria seguendo il principio di invarianza idraulica, mediante ad esempio l’utilizzo di vasche volano.
16.3 Per gli insediamenti che allo stato attuale recapitano le acque meteoriche bianche nella rete di fognatura mista, qualora fossero raggiunti dalla rete di fognatura separata, è fatto obbligo per gli stessi di scaricare nelle condotte adibite alle acque nere solo le acque reflue domestiche, salvo deroghe o prescrizioni da parte dell’Ente Gestore.
art. 17 – Controllo degli scarichi domestici
17.1 È obbligatorio, per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, l’installazione di un manufatto di ispezione di norma nel Punto di Consegna, da posizionare a monte dell’allacciamento in pubblica fognatura e a valle di tutte le immissioni relative all’insediamento interessato.
17.2 Ai sensi dell’art. 101, comma 4, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. gli Enti Gestori sono autorizzati ad effettuare in qualunque momento tutte le ispezioni ed i prelievi ritenuti necessari al fine di accertare le condizioni che determinano lo scarico. A tal fine tutti i manufatti della rete interna devono essere resi adeguatamente ispezionabili.
TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, PRIMA E SECONDA PIOGGIA E DI LAVAGGIO
art. 18 – Prescrizioni e Divieti
18.1 Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie devono rispettare le norme tecniche e le prescrizioni indicate nell’atto autorizzativo e nel presente Regolamento. I limiti per lo scarico in rete fognaria, si intendono, se non diversamente specificato, quelli di cui alla Tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06. L’Ente Gestore può proporre all’Autorità competente deroghe ai limiti di accettabilità in dipendenza delle capacità e delle caratteristiche dei singoli impianti di depurazione di recapito, nel rispetto dei limiti per lo scarico finale nei corpi idrici recettori e del riutilizzo di acque reflue e dei fanghi prodotti dal trattamento.
18.2 I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo
18.3 E' comunque tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per le infrastrutture fognario-depurative. In particolare è vietato lo scarico di:
a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
b) qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
c) sostanze tossiche che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;
h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio perle persone esposte;
j) acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda;
k) acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento provvisorio della falda;
l) rifiuti derivanti dallo spurgo di manufatti fognari.
18.4 In deroga all’articolo precedente, qualora non sia praticabile altra soluzione, gli scarichi previsti ai punti j) e k) sono ammessi purché dotati di misuratore di portata (se già presente nella stazione di pompaggio, non occorre un altro misuratore allo scarico) e dell’autorizzazione allo scarico, rilasciata previo consenso dell’Ente Gestore. In tal caso, l’Ente Gestore può stabilire limitazioni nella portata massima scaricata e comunque i titolari dello scarico sono ritenuti soggetti al pagamento dei canoni di fognatura e depurazione.
18.5 Non possono essere concesse deroghe per i valori limite di emissione riportati in tabella 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e per i valori limite di emissione riportati nella tabella 3 di cui al medesimo allegato per le sostanze cadmio, cromo esavalente, mercurio, piombo, solventi organici azotati, composti organici alogenati, pesticidi fosforiti e composti organici dello stagno. Ferme restando le disposizioni in materia di scarichi di sostanze pericolose di cui all’art.108 della 152/2006, in merito a:
• Quantitativi e tipologia di inquinanti scaricati dall’insediamento produttivo nella rete fognaria
• Analisi costi-benefici sugli interventi di natura gestionale/impiantistica dell’azienda
• Capacità di depurazione dell’impianto di trattamento finale
l’autorità competente può concedere deroghe temporanee ai valori limite stabiliti nella tabella 3 di cui all’allegato 5 alla parte III del 152/2006 e s.m.i., subordinandole eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di adeguamento degli impianti interni alla proprietà privata; dette deroghe devono essere esplicitate nel parere tecnico dell’Ente Gestore e formare parte sostanziale e integrante del provvedimento autorizzativo.
18.6 Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dell'impianto di depurazione terminale, l'Ente gestore può imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di acque reflue industriali o meteoriche in reti fognarie.
18.7 Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del sistema fognatura-depuratore.
18.8 In caso di avaria agli impianti di depurazione aziendali e/o sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente pericolose, anche derivanti da mezzi di estinzione di incendi, che ancorché capitati all’interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire alla pubblica fognatura, è obbligo del titolare dello scarico darne tempestiva ed immediata comunicazione all’Ente gestore prima telefonicamente e quindi in forma scritta, indicando tutti gli elementi necessari a ricostruire rapidamente il contesto dell’accaduto:
- Denominazione dell’azienda e dell’unità specifica se diversa dalla sede aziendale principale
- Ubicazione, comune, località, via civico
- Descrizione dell’accaduto con specifico riferimento all’entità dell’avaria e/o dello scarico accidentale
-Descrizione delle iniziative messe in atto per ovviare all’avaria e/o allo scarico accidentale
- Indicazione delle tempistiche di risoluzione dell’avaria o dello scarico accidentale.
Nel caso in cui le acque provenienti dal processo produttivo contengano sostanze contenute nella Tab. 5 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, la comunicazione dovrà essere inviata anche all’ARPA ed alla Autorità Competente, oltre che all’Ente gestore.
art. – 19 Smaltimento delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne
19.1 La disciplina dello smaltimento delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne è normata dal Regolamento Regionale n.4 del 24 Marzo 2006 e s.m.i., nonché dalle pertinenti circolari della Regione Lombardia, che qui si intendono integralmente adottati.
19.2 Le acque di cui sopra devono essere sottoposte a trattamento, secondo le modalità approvate dalla Autorità competente e dagli Enti Gestori, tenuto conto della natura dell’attività svolta e del carico inquinante.
19.3 Qualora il titolare dello scarico chieda ed ottenga di avvalersi delle facoltà previste all’art.13 del suddetto Regolamento Regionale, le acque di cui sopra sono da considerarsi acque meteoriche di dilavamento e non devono essere sottoposte a separazione e trattamento; per tali acque meteoriche vale quanto previsto all’art.16, in particolare al comma 2.
art. – 20 Autorizzazioni allo scarico – Criteri generali
20.1 Tutti gli scarichi industriali, di prima e seconda pioggia o lavaggio, di cui all’articolo precedente, devono essere preventivamente autorizzati ai sensi della normativa vigente e secondo le procedure previste.
20.2 Per tutti gli scarichi industriali e di prima e seconda pioggia o lavaggio, nonché per le acque meteoriche di dilavamento che rientrano nelle disposizioni particolari previste all’art.13 del Regolamento Regionale n.4 del 24 Marzo 2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico resta subordinata alla verifica da parte dell'Ente gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità ed il regolare funzionamento dei sistemi di convogliamento e depurazione.
20.3 L’autorizzazione agli scarichi di acque reflue, industriali e di prima e seconda pioggia o lavaggio, nella rete fognaria, è rilasciata al titolare/legale rappresentante dell’attività da cui origina lo scarico. Ove più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, l’autorizzazione viene rilasciata al titolare dello scarico finale.
20.4 Per gli insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico
avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
20.5 Le possibili autorizzazioni per scarichi di acque reflue industriali e di prima/seconda pioggia o lavaggio sono distinte in:
a. Nuova autorizzazione (in caso di: nuovi insediamenti produttivi; insediamenti produttivi/attività la cui attività sia trasferita ad altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente diverse, o al mutamento delle condizioni della superficie scolante; incremento della quantità d’acqua scaricata, peggioramento della qualità dello scarico);
b. Rinnovo (richiesto prima della scadenza nel caso in cui non siano avvenute variazioni).
c. Aggiornamento (in caso di: modifiche di tipo amministrativo, come ragione sociale, o modifiche che non determinano un peggioramento del refluo scaricato). Le richieste di aggiornamento non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione.
20.6 L’autorizzazione può essere rilasciata per opere in progetto e lo scarico potrà essere attivato solo quando l’Ente Gestore avrà verificato la rispondenza delle opere realizzate alla documentazione progettuale consegnata con la richiesta e l’adozione delle prescrizioni previste nel parere dell’Ente Gestore stesso. Qualora la verifica non avesse esito positivo lo scarico non potrà essere attivato in nessun caso e per nessun motivo, nemmeno occasionalmente.
art. – 21 Modalità di richiesta delle autorizzazioni
21.1 Le indicazioni per la modalità di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima/seconda pioggia o lavaggio (nuova autorizzazione, rinnovo dell’autorizzazione e aggiornamento dei contenuti dell’autorizzazione), sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente d’Ambito. Eventuali oneri di procedibilità sono da corrispondere all’Autorità competente al momento della presentazione dell’istanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
21.2 La domanda di autorizzazione allo scarico e la comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche devono essere presentata dal titolare dell’attività da cui origina lo scarico:
a) Persona fisica se privato;
b) Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese, etc., nella persona del legale rappresentante.
21.3 Il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate deve essere presentato prima dello scadere dell’autorizzazione precedente, secondo i termini previsti dalla normativa vigente e secondo quanto indicato nell’autorizzazione in scadenza.
21.4 Nel caso di richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione per cambio del titolare dello scarico, questa deve essere presentata dal titolare dell’attività subentrante.
21.5 La domanda di autorizzazione di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, derivante dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, deve obbligatoriamente documentare la presenza delle sostanze in argomento, anche se solo superiore al limite di rilevabilità.
art. – 22 Rilascio dell’autorizzazione allo scarico
22.1 L’Autorizzazione è rilasciata dall’Autorità competente. I contenuti dell’autorizzazione allo scarico sono analiticamente definiti dall’Autorità competente d’intesa con l’Ente Gestore.
22.2 L’autorizzazione ha una durata, indicata nell’atto autorizzativo, stabilita dalla normativa vigente.
Il gestore potrà richiedere la stipula di un contratto di servizio atto a regolamentare il rapporto con l’utente, nel rispetto del presente regolamento.
22.3 Per le acque di prima/seconda pioggia e di lavaggio, nonché per le acque meteoriche che rientrano nelle disposizioni particolari previste all’art.13 dal Regolamento Regionale n.4 del 24 Marzo 2006 e s.m.i., l’autorizzazione stabilisce i quantitativi medi giornalieri e di punta massimi orari ammissibili per lo scarico nella rete fognaria, previa verifica dell’adeguatezza della rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento.
22.4 Gli oneri di istruttoria e le spese occorrenti per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari, sono a carico del richiedente dell’autorizzazione, sono dovuti e non rimborsabili (anche in caso di mancata autorizzazione). Il pagamento degli oneri deve essere effettuato verso l’Ente Gestore (e/o verso ARPA nel caso di scarichi con sostanze pericolose).
22.5 In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, segnalate dal Gestore, da terzi o comunque riscontrate dall’Autorità competente, la stessa può procedere con:
- la diffida, con la quale l’autorità competente assegna al trasgressore un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze
- la diffida con contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato
- la revoca dell’autorizzazione.
22.6 Qualora per qualsiasi causa uno scarico convogliante acque reflue industriali venga a cessare, il titolare dello scarico medesimo dovrà informare, mediante lettera raccomandata, l’Autorità competente e l’Ente Gestore, i quali disporranno i conseguenti provvedimenti.
art. – 23 Scarichi con sostanze pericolose
23.1 Ai sensi art 108 comma 1 del 152/2006, le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la
trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.
23.2 Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06.
23.3 L’autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza allo scarico generale.
23.4 Non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali prima del trattamento degli stessi.
23.5 Per le ditte con scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 108 del d.l. 152/2006, sussiste l’obbligo di effettuare analisi in fase di richiesta di autorizzazione nel caso si utilizzino sostanze nella Tabella 3/A e 5 nei processi produttivi.
art. – 24 Assimilazione agli scarichi domestici
24.1 Ai sensi dell’art.101 comma 7 del d.lgs. 152/6 per la disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: (a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame (lettera così modificata dall'art. 2, comma 8, d.lgs. n. 4 del 2008);
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) provenienti da attività termali.
24.2 In generale sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che prima di ogni trattamento depurativo, presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche. Sono da considerare acque reflue domestiche quelle provenienti dalle attività indicate nel regolamento regionale n. 3 del 24 Marzo 2006, allegato A, comma 1 e 2 quali:
- servizi igienici, cucine e/o mense anche se provenienti da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali;
- laboratori di parrucchiere, barbiere, istituti di bellezza, lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all’utenza residenziale;
- vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
- attività alberghiera e di ristorazione.
24.3 Ai sensi dell’art. 124 comma 4 e dell’art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/06 e del comma 1 art. 7 del
R.R. n.3 del 2006, gli scarichi di acque reflue assimilate di cui ai comma 1 e 2, che recapitano in reti fognarie, sono sempre ammessi e non devono essere autorizzati dall’Autorità competente, purché osservino i regolamenti emanati dal Gestore e approvati dall’Autorità competente.
24.4 L’assimilazione non si applica per gli effluenti di allevamento come definiti dall’art. 74 lettera v del d.lgs. 152/2006e alle acque di raffreddamento.
24.5 Attività industriali o commerciali che generano uno scarico il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della Tabella 1 Allegato B del R.R. n.3 del 24 Marzo 2006 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite, può richiedere all’Autorità competente l’assimilazione agli scarichi domestici. Ai sensi dell’Art. 5 comma 4 del r.r. 3/2006, l’Autorità competente può procedere alla valutazione dell’assimilazione delle acque reflue, senza necessità di eseguire accertamenti analitici, per le attività che presentano un consumo giornaliero medio d’acqua inferiore ai 20 mc, riportate in Appendice C del “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia nella rete fognaria” approvato dall’Azienda Speciale, tra cui:
- Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 Kg di biancheria al giorno;
- Piscine, definite come bacini artificiali attrezzati per la balneazione a fini ricreativi, formativi, sportivi e terapeutici, escluse le acque di controlavaggio dei filtri;
- Ambulatori odontotecnici;
- Attività produttive che scaricano unicamente acque di condensa da impianti di condizionamento, pompe di calore e generatori di vapore, eventualmente unite ad altre acque domestiche e/o assimilabili.
L’Autorità competente ha comunque la facoltà di chiedere il parere all’Ente Gestore circa la possibilità di assimilare. Lo scarico assimilato (Regolamento regionale 3/2006) sarà comunque soggetto ai controlli di tipo amministrativo.
art. – 25 Controllo degli scarichi industriali e di prima/seconda pioggia e lavaggio
25.1 In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 128 comma 1 del d.lgs. 152/06 l’Azienda Speciale definisce un programma di controllo degli scarichi di origine industriale, di prima/seconda pioggia o lavaggio, al fine dell’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
25.2 Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti (Ente Gestore e Autorità competente) nel punto assunto a riferimento per il campionamento, indicato anche nell’atto autorizzativo, che è effettuato a monte dell’immissione nella rete fognaria.
25.3 Negli insediamenti da cui derivi, tra gli altri, uno qualsiasi dei seguenti scarichi: acque reflue industriali; acque reflue domestiche o assimilate; acque meteoriche soggette alla regolamentazione di cui al R.R. n°4/06; tutti gli scarichi devono essere campionabili separatamente, a tale scopo devono essere installati specifici e distinti pozzetti di campionamento.
25.4 Nel caso in cui i reflui di cui sopra siano soggetti a pretrattamenti di qualsiasi tipo deve essere installato idoneo pozzetto di campionamento anche immediatamente a valle dei sistema di trattamento.
25.5 Tale cameretta, deve essere realizzata secondo apposito schema predisposto dall’Ente Gestore, deve avere dimensioni interne tali da garantirne l’agevole accesso e l’ispezionabilità, oltre alla possibilità di prelievo dei campioni.
25.6 Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso.
25.7 Per gli scarichi contenenti sostanze alla Tabella 5 allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 e/o comunque in tutti i casi in cui vi sia un significativo impatto sul rendimento delle infrastrutture fognario depurative a valle, l’autorizzazione può prescrivere l’installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del titolare.
25.8 Il gestore effettua i controlli ai sensi dell’art. 3.2 della D.d.g. 796/2011 aventi natura tecnica e come obiettivo essenziale quello di verificare gli scarichi ai fini tariffari e di evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. La periodicità e modalità di esecuzione dei controlli è stabilita nell’atto autorizzativo o nel contratto di servizio tra Ente Gestore e utente.
art. 26 – Scarichi sanitari
26.1 Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall’attivazione, attraverso sistemi di disinfezione concordati con l’Ente gestore, fatto salvo il caso in cui il direttore sanitario dell’Istituto autocertifichi all’Autorità competente e all’Ente Gestore la non infettività o pericolosità dal punto di vista igienico-sanitario del refluo immesso in pubblica fognatura.
TITOLO V - APPROVVIGIONAMENTI IDRICI AUTONOMI
art. 27 - Rilevazioni dei consumi idrici
27.1 Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali o domestiche che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura, sono tenuti al pagamento della quota di tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.
27.2 Tutti i titolari di scarichi industriali che si approvvigionano autonomamente sono tenuti, a proprie spese, all’installazione di strumenti di misura della quantità dell’acqua prelevata (Contatori). L’Ente Gestore può prevedere anche per i titolari di scarichi assimilati ai domestici l’obbligo di installazione di misuratori dei volumi d’acqua prelevata (Contatori). Per i titolari di scarichi domestici l’installazione di misuratori dei volumi d’acqua prelevata risulta facoltativa. Tali strumenti, in ogni caso, devono essere approvati e conformi alle indicazioni dall’Ente Gestore.
27.3 E' vietato effettuare attingimenti o derivazioni che sottraggono acqua dal flusso misurato dal Contatore quando esso è installato.
27.4 In caso di guasto del misuratore, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione all’Ente Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'utente il consumo medio storico, ovvero, in mancanza, per i titolari di scarichi domestici, sarà applicato il forfait di sui al successivo punto 27.9 e per i titolari di scarichi assimilati ai domestici il forfait di cui al successivo punto 27.10.
27.5 L’Ente gestore nel caso in cui fosse presente un contatore sia sulla fonte di approvvigionamento, sia allo scarico, al fine di quantificare il volume scaricato, si avvarrà unicamente del misuratore di portata allo scarico, approvato dall’Ente Gestore.
27.6 Per la determinazione del canone, in caso di Contatore installato dal titolare dello scarico, occorre:
a) per scarichi domestici (e assimilati) presentare denuncia del volume d’acqua scaricato in fognatura entro il 31 gennaio di ogni anno all'Ente gestore, secondo le modalità da esso stabilite;
b) per scarichi industriali presentare denuncia, ai sensi della normativa vigente, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Ente gestore utilizzando gli appositi modelli.
27.7 Gli utenti che successivamente modifichino le modalità di approvvigionamento idrico dovranno darne comunicazione scritta all'Ente gestore entro 10 giorni.
27.8 Tutti gli utenti industriali (sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico), qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, potranno provvedere all’installazione di un contatore allo scarico, regolarmente autorizzato dall’Ente Gestore (si veda art. 31.3). Le attività di gestione e manutenzione dell’apparecchiatura sono a carico degli utenti.
27.9 Per gli scarichi domestici, qualora non fosse presente idoneo misuratore di volume (Contatore), o non ne sia comunicata l’autolettura nei tempi previsti, il canone per i servizi di fognatura e depurazione verrà conteggiato applicando a forfait un consumo idrico pro capite di 70 m3/anno. Il numero dei
componenti del nucleo familiare deve essere dichiarato in seguito alla richiesta da parte dell’Ente Gestore e non può comunque risultare inferiore al numero dei residenti censiti nel comune cui si riferisce l’utenza. Per le seconde case e le residenze stagionali il numero minimo da dichiarare è pari a due.
27.10 Per gli scarichi domestici assimilati (provenienti da attività artigianali / commerciali o comunque non provenienti da unità abitative), il canone per i servizi di fognatura e depurazione verrà conteggiato applicando a forfait secondo quanto stabilito dal Gestore.
TITOLO VI - PIANI ATTUATIVI
art. 28 - Nuove lottizzazioni
28.1 Per quanto riguarda le opere relative a nuove urbanizzazioni o relative ad interventi di trasformazione urbanistica, sia interne che esterne ai comparti lottizzati, l’Ente Gestore esprime un parere tecnico ed indicazioni costruttive relative alla realizzazione di nuove fognature destinate a completare, ampliare o modificare la rete pubblica. Il Comune, acquisito il parere vincolante da parte dell’Ente Gestore, dovrà riportare le prescrizioni in esso contenute nella convenzione stipulata coi soggetti incaricati dei lavori di urbanizzazione e/o nel titolo abilitativo;
28.2 Per quanto riguarda la realizzazione o il rifacimento di opere di urbanizzazione eseguite sia direttamente da parte del Comune, sia a scomputo dal privato, e coinvolgenti la rete fognaria, l’Ente Gestore esprime un parere tecnico vincolante a cui sarà adeguato il progetto delle opere previste anche in relazione ad opere extra comparto;
28.3 Prima della messa in funzione delle reti e degli impianti collegati alla rete pubblica, il Titolare dell’intervento congiuntamente con l’Ente gestore (su richiesta) esegue le verifiche di conformità, tra cui ad esempio la prova di tenuta delle condotte e dei pozzetti secondo la norma UNI EN 1610, e dovrà anche consegnare, sia all’Ente Gestore che al Comune, i rilievi “As – Built” secondo le specifiche tecniche indicate dallo stesso Ente Gestore e/o dal Comune. L’ente gestore verificherà anche la corrispondenza del realizzato con quanto previsto nei progetti e nelle prescrizioni a suo tempo rilasciate. I lottizzanti sono tenuti al pagamento di tutte le spese, comprese quelle d’istruttoria per il parere preliminare e per la supervisione al collaudo da parte dell’Ente gestore. Gli importi verranno quantificati secondo le tariffe in vigore.
TITOLO VII – FOGNATURA INTERNA ALLA PROPRIETA’ PRIVATA
art. 29 – Criteri generali per reti private che scaricano in pubblica fognatura
29.1 Tutte le canalizzazioni o opere atte all’allontanamento delle acque nere e meteoriche in suolo privato sono di competenza del proprietario dell’insediamento, a cui ne compete sia la realizzazione che la manutenzione.
29.2 Le canalizzazioni internate per le acque nere o miste, che si trovano all’interno delle proprietà private non dovranno di norma essere collocare in aree edificate.
29.3 L’Ente Gestore può dettare delle prescrizioni nelle modalità di realizzazione delle reti di fognatura privata che sarà allacciata alla rete di pubblica fognatura, come per esempio l’installazione di fosse Imhoff per le linee dei soli WC e degrassatori per le sole cucine e assimilabili. Le reti di raccolta delle acque reflue in proprietà privata devono essere progettate secondo le indicazioni generali contenute negli schemi disponibili sul sito internet dell’Ente Gestore, a seconda anche della tipologia di fognatura pubblica presente. Le prescrizioni tecniche come la progettazione e realizzazione delle vasche di laminazione, di prima pioggia e altri impianti interni sono scaricabili sul sito web dell’Ente Gestore .
29.4 L’Ente Gestore esegue il sopralluogo tecnico, ad ultimazione delle opere, al fine di verificare la conformità con le disposizioni del progetto approvato in fase di richiesta di autorizzazione all’allacciamento.
29.5 Eventuali variazioni agli elaborati approvati dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente Gestore, su apposita richiesta documentata sulla base di un progetto elaborato a cura e spese del titolare dell’allacciamento o dello scarico.
29.6 Nel caso di immissione in pubblica fognatura a gravità con possibile funzionamento in pressione l’utente dovrà dotare l’impianto privato di dispositivi antiriflusso.
art. 30 – Separazione delle reti di fognatura interna alla proprietà privata
30.1 In area privata, le reti per la raccolta delle acque reflue devono essere distinte dalle reti per la raccolta delle sole acque meteoriche, indipendentemente dal fatto che il collettore pubblico sia di tipo misto o separato. Nel caso di collettore pubblico misto, ove autorizzato un punto di consegna unico per acque bianche e nere, la rete delle acque reflue e la rete delle acque meteoriche devono confluire a monte o in corrispondenza del punto di consegna stesso.
30.2 In generale, salvo provvedimenti del Comune o Enti locali, nelle nuove lottizzazioni o nelle aree in ampliamento, le acque meteoriche bianche dovranno essere in via prioritaria recapitate al suolo o subordinatamente nella rete idrica superficiale, oppure nella rete di raccolta delle acque bianche, ove presente.
30.3 Gli insediamenti esistenti che ad oggi scaricano le acque reflue domestiche e meteoriche bianche nella rete di fognatura mista, qualora sopraggiungesse la rete di fognatura separata, dovranno adeguare la rete interna al fine di scaricare nella rete di fognatura nera soltanto le acque reflue domestiche.
30.4 Nel caso di reflui, anche di prima pioggia, derivanti da attività industriale o commerciale, per cui sono previsti pozzetti di campionamento, questi devono essere posti uno per ciascuna linea di trattamento prevista, come già richiamato al punto 25.3. Tali pozzetti di campionamento devono sorgere all’interno della proprietà privata, essere realizzati secondo le modalità indicate sul sito web dell’Ente Gestore e devono essere sempre accessibili per i controlli da parte dell’Ente Gestore o dell’ente preposto (ARPA o Autorità competente).
TITOLO VIII - TARIFFE
art. 31 - Tariffe del servizio di fognatura e depurazione
31.1 Sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione tutti gli utenti serviti da pubblica fognatura e di trattamento finale.
31.2 La determinazione della tariffa viene definita e approvata dalle competenti autorità e riscossa dall’Ente Gestore.
31.3 La tariffa viene commisurata al 100% dei volumi prelevati. Percentuali di utilizzo minori potranno essere riconosciute all’utente industriale, previo consenso dell’Ente gestore, solo a seguito di installazione, a cura e spese dello stesso, di strumentazione atta a misurare l’effettiva quantità delle acque scaricate. In tale caso lo strumento di misurazione e la sua collocazione dovranno essere sottoposti all’approvazione del Gestore che ne attesterà l’idoneità in forma scritta, quindi provvederà all’apposizione del sigillo di garanzia.
31.4 L’installazione di strumenti di misura dei volumi d’acqua scaricati in fognatura risulta obbligatoria nel caso di scarichi di prima o seconda pioggia in fognatura previsti nell’art.19 del presente regolamento. La comunicazione dei volumi d’acqua scaricati deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione o in caso di assenza del contatore volumetrico per motivi tecnici, il volume d’acqua scaricato sarà calcolato utilizzando le informazioni contenute nell’atto autorizzativo o nel contratto di servizio, per quanto riguarda la superficie scolante e le ore lavorative medie nell’arco dell’anno. Nel caso in cui la totalità delle acque meteoriche venga scaricata in fognatura (mista o nera) l’altezza di pioggia da considerare per il calcolo del volume è quella media annua ottenuta prendendo a riferimento la stazione pluviometrica più prossima all’insediamento da cui si origina lo scarico tra quelle disponibili nella rete ARPA (xxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx- 4.0/map.phtml). Nel caso in cui venga scaricata in fognatura solo la prima pioggia, l’altezza di pioggia da considerare per il calcolo del volume è data dal numero di eventi meteorici distanziati tra loro di almeno 96 ore, moltiplicato il valore di 5 mm se la pioggia totale risultava superiore o uguale a 5 mm, oppure moltiplicato l’altezza effettiva di pioggia caduta se questa risulta inferiore a 5 mm. Le altezze di pioggia da prendere a riferimento sono quelle osservate nella stazione pluviometrica più prossima
all’insediamento da cui si origina lo scarico tra quelle disponibili nella rete ARPA (xxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-0.0/xxx.xxxxx)
31.5 La tariffa per i conferimenti, a mezzo autobotte, ad impianti di depurazione viene commisurata alla qualità e quantità dei liquami conferiti.
TITOLO IX–CONTROLLI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
art. 32- Manutenzioni
32.1 L’Ente Gestore, qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, alla rete pubblica, potrà sospendere temporaneamente le immissioni nella rete fognaria previa comunicazione agli utenti interessati e in accordo con l’amministrazione comunale.
art. 33- Rifusione di danni alle infrastrutture
33.1 Qualsiasi danno alle infrastrutture fognarie pubbliche, causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'utente, sarà riparato a cura dell'Ente gestore. Le relative spese saranno addebitate agli utenti responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare una richiesta di riesame scritta all'Ente gestore.
art. 34 - Abrogazione di norme
34.1 Con l’approvazione del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti locali e dell’ente gestore previgenti, per quanto in contrasto con il presente.
art. 35 - Entrata in vigore del Regolamento
35.1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dal quindicesimo giorno di pubblicazione della delibera di approvazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Mantova;
35.2 Si prevede un periodo di transizione al fine di consentire agli interessati di prendere effettiva conoscenza delle norme che, pertanto, assumeranno piena efficacia a partire dal 90esimo giorno dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Mantova; fino a tale termine vigono le norme e regolamenti contenuti nei Regolamenti degli Enti Gestori.
art. 36 – Facoltà di accesso alla proprietà privata e di Controllo degli Enti Gestori
36.1 Con riferimento alle seguenti finalità:
- verifica del rispetto delle norme regolamentari e dei provvedimenti emanati ai sensi di tali norme (obblighi, divieti e/o valori limite);
- accertamento delle eventuali inadempienze o non conformità;
- salvaguardia delle reti fognarie (tubazioni e manufatti) e degli impianti di depurazione, nonché del loro corretto funzionamento;
- tutela dei lavoratori impegnati nelle attività di gestione e manutenzione delle reti e degli impianti; l’Ente gestore si riserva la possibilità di procedere a ispezioni periodiche delle reti (tubazioni e pozzetti), degli impianti e degli apparecchi, anche siti in proprietà privata, destinati:
- all’uso e al trattamento dell’acqua di processo o delle acque reflue prima dello scarico in pubblica fognatura;
- all’ispezione e/o campionamento per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e prevenzione sugli scarichi immessi nella pubblica fognatura.
36.2 I tecnici dell’Ente gestore addetti ai controlli, assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.358 del codice penale, sono abilitati a compiere sopralluoghi e ispezioni all’interno dell’insediamento civile o produttivo, in presenza del titolare dello scarico o di persona all’uopo delegata, ad accedere liberamente in tutti i locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare:
- la natura, l’accettabilità degli scarichi e il relativo campionamento;
- la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati;
- alterazioni e guasti nelle condutture pubbliche o private e negli apparecchi di misuratori;
- in generale l’osservanza delle norme e delle prescrizioni legislative nazionali e regionali in materia, nonché del presente Regolamento e dell’autorizzazione allo scarico.
36.3 I tecnici dell’Ente gestore, dovendo entrare nelle proprietà privata, sono tenuti a esibire il loro documento di riconoscimento rilasciato dall’Ente, rispettando le norme di sicurezza.
36.4 L’accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso, nel rispetto delle norme sul segreto professionale e industriale, con particolare riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e dell’organizzazione del lavoro.
36.5 Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d’ufficio e saranno distrutte al cessare delle motivazioni che hanno portato alla loro raccolta e trattamento.
36.6 In caso di opposizione, ostacolo, mancato adeguamento alle prescrizioni impartite o contenute nei provvedimenti di autorizzazione, l’Ente gestore potrà proporre all’Autorità Competente l’applicazione dell’azione sanzionatoria, la diffida e/o revoca dell’autorizzazione, senza che ciò possa dare diritti a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’utente.
36.7 L’Ente gestore ha la possibilità di revocare il contratto di fornitura, qualora rilevasse fatti lesivi sulle reti fognarie pubbliche (condotte e pozzetti) e/o sul processo di depurazione, nonché di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato fino alla chiusura della situazione dell’utenza.
36.8 L’Ente gestore ha la facoltà di richiedere alle Autorità di Controllo Istituzionali, con istanza motivata, di effettuare controlli specifici, qualora dai propri controlli emerga il pericolo di possibili disfunzioni delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione in gestione.
36.9 I controlli effettuati dall’Ente gestore saranno in ogni caso aggiuntivi a quelli previsti dagli Enti Competenti.
art. 37- Aggiornamento del Regolamento
37.1 L’Autorità competente potrà, in qualsiasi momento modificare in tutto o in parte il presente Regolamento, o apporvi tutte le variazioni necessarie per renderlo congruente con le normative nazionali o regionali sopraggiunte.