Traduzione
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Accordo
relativo all’attuazione dell’Accordo di Parigi
sul clima tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica del Cile
Concluso
il 9 dicembre 2023
Entrato in vigore mediante scambio di note il
10 giugno 2024
(Stato 10 giugno 2024)
Il Consiglio federale
Svizzero
e
il Governo della Repubblica del Cile,
in
seguito denominati «Parti»,
tenendo conto delle relazioni amichevoli tra le Parti;
intendendo rafforzare tali relazioni e la cooperazione proficua tra le Parti;
riaffermando l’impegno delle Parti a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in accordo con il diritto internazionale, tra cui lo Statuto delle Nazioni Unite1 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
ricordando l’Accordo di Parigi, concluso il 12 dicembre 20152, in particolare gli articoli 4, 6 e 13 e le decisioni pertinenti adottate dalla relativa Conferenza delle Parti;
riaffermando la loro intenzione di modificare il presente Accordo in funzione delle direttive che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, CMA);
ricordando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
sottolineando la necessità di ridurre a zero le emissioni globali nette di carbonio entro il 2050 conformemente all’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi e tenendo conto dei risultati pubblicati nel rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) sulle ripercussioni di un riscaldamento globale pari a 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali e sui relativi percorsi di riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra e del suo sesto rapporto di valutazione;
ricordando l’importanza di formulare e comunicare al Segretariato dell’Accordo di Parigi la messa a punto, entro la metà del secolo, di strategie a lungo termine per uno sviluppo a basse emissioni di gas serra, ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 19 dell’Accordo di Parigi;
osservando che la cooperazione di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi permette di accrescere l’ambizione delle azioni di mitigazione e di adattamento;
riaffermando l’impegno nell’assicurare la trasparenza ed evitare la doppia contabilizzazione, nel proteggere l’ambiente e nel promuovere uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti umani;
riconoscendo che l’attuale contributo determinato a livello nazionale (NDC) dalla Confederazione Svizzera nel quadro dell’Accordo di Parigi comprende l’utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
osservando che il Governo della Repubblica del Cile non considera il trasferimento internazionale delle riduzioni delle emissioni ottenute un ostacolo per il raggiungimento del contributo determinato a livello nazionale;
osservando che ogni Parte può assumere il ruolo di Parte trasferente o Parte ricevente conformemente al presente Accordo;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni generali
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni.
1. «orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2» si riferisce agli approcci cooperativi di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi, come indicato nell’allegato alla decisione 2/CMA.3 e alla decisione 6/CMA.4;
2. «CMA» si riferisce alla Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement);
3. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
a. un «risultato di mitigazione» che corrisponde alla riduzione o alla rimozione di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalenti (CO2eq) conformemente all’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi,
b. un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale», di seguito denominato «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome), è un risultato di mitigazione autorizzato da una Parte dell’Accordo di Parigi da utilizzare ai fini del raggiungimento di un NDC o per altri scopi internazionali di mitigazione;
4. «Ente ricevente» è un ente che riceve gli ITMO autorizzati in virtù del presente Accordo;
5. «Attività di mitigazione» è un progetto o un programma di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra;
6. «Autorizzazione» è la dichiarazione formale pubblicata da ogni Parte conformemente all’articolo 4 del presente Accordo;
7. «Rapporto biennale di trasparenza» si riferisce ai rapporti di cui all’articolo 13 dell’Accordo di Parigi;
8. «Rettifica corrispondente» è una rettifica applicata da una Parte nell’ambito del resoconto sul proprio inventario nazionale per evitare doppie contabilizzazioni in applicazione degli articoli 4 paragrafo 13, 6 paragrafo 2 e 13 paragrafo 7 dell’Accordo di Parigi, conformemente all’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2;
9. «Ente autorizzato» è l’ente autorizzato dalla Parte trasferente a partecipare all’attività di mitigazione e a richiedere il trasferimento dei risultati di mitigazione autorizzati in virtù del presente Accordo;
10. «Primo trasferimento» è il primo trasferimento internazionale dei risultati di mitigazione secondo l’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2;
11. «Registro internazionale» è la parte del registro della piattaforma centralizzata di contabilità e rendicontazione amministrata dal Segretariato dell’Accordo di Parigi;
12. «Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitigazione trasferibile;
13. «Altri scopi internazionali di mitigazione» sono scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC conformemente all’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2;
14. «Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione;
15. «Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un’attività di mitigazione. Il suo allestimento spetta all’Ente autorizzato;
16. «Contributo determinato a livello nazionale» o «NDC» (Nationally Determined Contribution) corrisponde al contributo di una Parte dell’Accordo di Parigi conformemente all’articolo 3;
17. «Periodo di attuazione del NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere il NDC;
18. «Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informazione in un registro per confermare un trasferimento;
19. «Registro» è un sistema digitale che traccia i risultati di mitigazione;
20. «Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto ITMO utilizzabili o trasferibili i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
21. «Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo in cui hanno o avranno luogo le attività di mitigazione e che riconosce nel proprio registro in quanto aggiunte al livello di emissioni coperto dal proprio NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
22. «Organismo di verifica» è l’organismo indipendente di terza parte che verifica i rapporti di monitoraggio;
23. «Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio;
24. «Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.
Art. 2 Scopo
Il presente Accordo mira a definire il quadro legale per il trasferimento dei risultati di mitigazione da utilizzare ai fini del raggiungimento degli NDC o per altri scopi internazionali di mitigazione conformemente all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. A tale riguardo, entrambe le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e garantiscono l’integrità ambientale e la trasparenza, anche a livello di governance, come pure l’applicazione di una contabilità efficace volta a evitare doppie contabilizzazioni.
Art. 3 Integrità ambientale e sviluppo sostenibile
Per assicurare l’integrità ambientale dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati e per promuovere lo sviluppo sostenibile si applicano i seguenti principi e requisiti minimi:
1. i risultati di mitigazione sono reali, verificati, aggiunti ai risultati ottenuti, inclusi gli sforzi di mitigazione attuali e i piani per soddisfare gli NDC della Parte trasferente, come pure durabili o raggiunti in un sistema che garantisce la permanenza e, se pertinente, compensando in modo appropriato eventuali riconversioni;
2. i risultati di mitigazione si riferiscono alle mitigazioni ottenute a partire dal 2021;
3. l’anno di un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stesso periodo di attuazione del NDC; e
4. i risultati di mitigazione devono essere generati da attività che:
a. non comportano un aumento delle emissioni globali durante e tra i periodi di attuazione degli NDC,
b. considerano livelli di riferimento conservativi, linee guida definite in modo conservativo e al di sotto di proiezioni delle emissioni «ordinarie», tenendo al contempo conto di tutte le politiche esistenti e facendo fronte alle incertezze in termini di quantificazione e di potenziale aumento delle emissioni al di là dei limiti delle attività,
c. sono in linea con la strategia a lungo termine per uno sviluppo a basse emissioni e con gli NDC di ogni Parte,
d. favoriscono la transizione verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra conformemente all’obiettivo di emissioni nette pari a zero entro e non oltre il 2050,
e. non comprendono attività basate sull’energia nucleare o su tecnologie o pratiche a elevate emissioni di carbonio, in particolare qualsiasi attività basata sull’utilizzo costante di combustibili fossili,
f. promuovono un’azione climatica più intensa e applicano ogni salvaguardia e ogni limite in conformità con gli accordi nazionali contro incentivi a favore di un abbassamento delle ambizioni delle Parti interessate,
g. riducono al minimo il rischio di perdite di carbonio e correggono eventuali perdite nel calcolo delle riduzioni o delle rimozioni delle emissioni,
h. riducono al minimo il rischio di non permanenza delle mitigazioni in diversi periodi di attuazione dell’NDC e, in caso di riconversioni delle riduzioni o di rimozioni delle emissioni, garantiscono che queste siano affrontate in modo completo,
i. tengono conto di tutte le politiche nazionali rilevanti esistenti e previste, anche a livello legislativo,
j. riducono al minimo e, laddove possibile, prevengono ogni rischio di impatto ambientale e sociale negativo, compresi quelli sulla qualità dell’aria e sulla biodiversità, come pure l’ineguaglianza sociale e la discriminazione di gruppi di popolazione basata sul genere, sull’etnia o sull’età, e rispettano le normative nazionali e internazionali in materia ambientale,
k. sono conformi allo sviluppo sostenibile e alle rispettive strategie e politiche, e
l. prevengono i conflitti sociali e rispettano i diritti umani, il diritto alla salute, i diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni vulnerabili e il diritto allo sviluppo nonché l’uguaglianza di genere, il rafforzamento del ruolo delle donne e l’equità intergenerazionale.
Art. 4 Ciclo di autorizzazioni
1. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione per un’attività di mitigazione nonché per il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione generati da tale attività di mitigazione, pubblica i propri requisiti nazionali e informa l’altra Parte in caso di modifiche.
2. Ogni Parte stabilisce una procedura e i requisiti che un ente deve soddisfare per poter richiedere di diventare un Ente autorizzato.
3. Tutte le attività di mitigazione richiedono l’autorizzazione di ogni Parte, conformemente alla procedura e ai requisiti definiti da tale Parte all’interno delle proprie condizioni quadro nazionali e conformemente all’articolo 3 del presente Accordo. Ogni Parte fornisce la propria autorizzazione per un’attività di mitigazione mediante la pubblicazione dell’autorizzazione conformemente all’articolo 5 del presente Accordo.
4. Una volta autorizzata l’attività di mitigazione, i relativi risultati di mitigazione sono autorizzati per il trasferimento internazionale e l’utilizzo conformemente all’articolo 4 paragrafo 6 del presente Accordo e all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi fino alla quantità massima di ITMO definita in conformità con l’articolo 5 paragrafo 2 del presente Accordo e con il MADD e in attesa del soddisfacimento di tutti i requisiti di trasferimento conformemente all’articolo 6 del presente Accordo.
5. Ogni Parte definisce i propri requisiti e la forma del MADD e mira ad armonizzare tali requisiti in modo adeguato con l’altra Parte.
6. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi internazionali di mitigazione generati da un’attività di mitigazione autorizzata richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, all’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2, all’articolo 3 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. Ogni Parte fornisce l’autorizzazione al trasferimento internazionale e all’utilizzo di risultati di mitigazione di un’attività di mitigazione autorizzata pubblicando l’autorizzazione secondo l’articolo 5 del presente Accordo.
7. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro definito secondo l’articolo 8 paragrafo 1 del presente Accordo e ne informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche e aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni.
8. Su richiesta dell’Ente autorizzato, ogni Parte può modificare o aggiornare le proprie autorizzazioni, vale a dire gli elementi secondo l’articolo 5 paragrafi 1 e 2 del presente Accordo, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo e ai rispettivi requisiti nazionali. L’altra Parte può modificare o aggiornare le proprie autorizzazioni o approvare le modifiche o gli aggiornamenti apportati dall’altra Parte secondo il paragrafo 9. Le modifiche e gli aggiornamenti delle autorizzazioni devono essere autorizzati da ogni Parte. Le modifiche e gli aggiornamenti assumono validità secondo il paragrafo 9 del presente articolo. In ogni momento, ogni Parte può modificare o aggiornare le informazioni conformemente all’articolo 5 paragrafo 3 all’interno delle proprie autorizzazioni.
9. Ogni Parte rivede la coerenza tra le rispettive autorizzazioni e, in caso di incoerenze, informa l’altra Parte pubblicando una dichiarazione. In caso di attività di mitigazione, in assenza di tale dichiarazione, l’attività di mitigazione è autorizzata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. In caso di ITMO, in assenza di tale dichiarazione, il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione generati da un’attività di mitigazione autorizzata sono autorizzati conformemente al paragrafo 6 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti.
Art. 5 Autorizzazione
1. Un’autorizzazione fa riferimento al MADD e comprende:
a. la specificazione circa l’autorizzazione o meno del trasferimento internazionale e dell’utilizzo dell’attività di mitigazione e/o degli ITMO generati dall’attività di mitigazione;
b. l’identificazione dell’attività di mitigazione che genera i risultati di mitigazione;
c. informazioni sull’origine (attività, settori, posizione geografica);
d. la descrizione in particolare delle metodologie standard o di riferimento applicate e dei requisiti per i rapporti di monitoraggio e di verifica;
e. il periodo di certificazione per l’attività di mitigazione;
f. se del caso, il/i periodo/i di attuazione degli NDC durante cui è consentito utilizzare gli ITMO;
g. la quantità massima cumulata degli ITMO generati dall’attività di mitigazione;
h. i requisiti e i criteri di idoneità per il trasferimento e l’utilizzo dei risultati di mitigazione;
i. se applicabile, il riferimento all’autorizzazione corrispondente dell’altra Parte.
2. L’autorizzazione della Parte trasferente include l’identificazione dell’Ente autorizzato.
3. A completamento del ciclo di autorizzazioni, ciascuna Parte può fare riferimento, nelle proprie autorizzazioni, alle informazioni relative all’adempimento di tutti i requisiti di trasferimento secondo l’articolo 6 del presente Accordo. Ogni modifica concernente le informazioni seguenti non pregiudica le autorizzazioni stesse secondo l’articolo 4 del presente Accordo:
a. il numero esatto di ITMO verificati e autorizzati;
b. l’anno degli ITMO autorizzati;
c. informazioni concernenti l’identificativo univoco degli ITMO autorizzati in linea con l’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2; e
d. informazioni concernenti l’utilizzo (ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi internazionali di mitigazione):
i. nel caso in cui l’utilizzo sia finalizzato ad altri scopi internazionali di mitigazione, la specificazione dello scopo di mitigazione e il nome dell’ente che utilizzerà gli ITMO, laddove disponibile.
Art. 6 Monitoraggio, verifica ed esame
1. Per ogni attività di mitigazione autorizzata sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche. Un organismo di verifica approvato da entrambe le Parti e scelto dall’Ente autorizzato allestisce un rapporto di verifica e inoltra i rapporti di monitoraggio e di verifica a ogni Parte.
2. Ogni Parte pubblica informazioni in merito agli organismi di verifica riconosciuti.
3. Ogni Parte pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica in linea con i rispettivi requisiti nazionali.
4. Ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell’autorizzazione di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d del presente Accordo. Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica, entrambe le Parti esaminano i rapporti di monitoraggio e di verifica e ne notificano l’approvazione. Il rapporto è considerato approvato quando le due parti hanno comunicato la loro approvazione.
5. Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i risultati di mitigazione generati da un’attività di mitigazione autorizzata soddisfano i seguenti requisiti:
a. i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni in altri sistemi nazionali o internazionali o per altri scopi;
b. non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nell’autorizzazione;
c. non risulta alcuna violazione dei diritti umani, dei diritti delle popolazioni indigene o di normative nazionali della Parte trasferente nell’attuazione delle attività di mitigazione che generano i risultati di mitigazione.
La Parte trasferente pubblica una dichiarazione di esame che specifica il numero esatto di risultati di mitigazione verificati e autorizzati per il trasferimento internazionale e l’utilizzo secondo l’articolo 4 paragrafo 6 del presente Accordo e inoltra una notifica alla Parte ricevente e all’Ente autorizzato.
6. Una volta ricevuta dalla Parte trasferente la notifica dall’esito positivo dell’esame, la Parte ricevente conferma entro 30 giorni civili che i requisiti per il trasferimento internazionale e l’utilizzo dei rispettivi risultati di mitigazione sono soddisfatti. La Parte ricevente pubblica tale conferma e inoltra una notifica alla Parte trasferente e all’Ente autorizzato.
Art. 7 Riconoscimento dei trasferimenti
Ogni Parte riconosce i trasferimenti internazionali autorizzati di risultati di mitigazione per i quali sono disponibili dichiarazioni positive delle Parti conformemente all’articolo 6 paragrafi 5 e 6 del presente Accordo:
1. La Parte trasferente può certificare gli ITMO autorizzati nel proprio registro, a condizione che tale registro sia collegato al registro internazionale in conformità con l’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, o richiedere la certificazione nel conto del registro internazionale, laddove possibile.
2. Il trasferimento internazionale di ITMO richiede una richiesta in tal senso alla Parte trasferente da parte dell’Ente autorizzato. La Parte trasferente notifica il trasferimento all’Ente ricevente e alla Parte ricevente. La notifica comprende l’identificazione dell’Ente ricevente e indicazioni sulla quantità di ITMO, identificativi univoci per ogni ITMO che ne specifichino l’origine e l’anno nonché il metodo applicabile per le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 9 del presente Accordo.
3. Nel caso in cui gli ITMO possano essere utilizzati ai fini del raggiungimento di altri scopi internazionali di mitigazione, il primo trasferimento è definito come un riconoscimento di trasferimenti secondo il presente articolo corrispondente alla certificazione in linea con l’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2, salvo altrimenti convenuto dalle Parti conformemente all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi.
4. Al momento del riconoscimento del trasferimento internazionale o del primo trasferimento degli ITMO, la Parte trasferente riconosce il trasferimento internazionale attraverso la cancellazione degli ITMO dal registro in cui gli ITMO sono stati certificati e applica la rettifica corrispondente secondo l’articolo 9 del presente Accordo.
5. Al momento del riconoscimento del trasferimento internazionale o del primo trasferimento degli ITMO, la Parte ricevente riconosce gli ITMO nel registro secondo l’articolo 8 del presente Accordo. La parte ricevente notifica alla Parte trasferente l’utilizzo degli ITMO e, qualora questi siano utilizzati ai fini del raggiungimento degli NDC, garantisce l’applicazione della rettifica corrispondente secondo l’articolo 9 del presente Accordo.
Art. 8 Registro
1. Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti:
a. rende pubbliche tutte le informazioni rilevanti in virtù del presente Accordo, in conformità con i principi di riservatezza nazionali;
b. è aggiornato conformemente alla pubblicazione di autorizzazioni di cui all’articolo 7 paragrafo 2 del presente Accordo e al riconoscimento di trasferimenti di cui all’articolo 7 paragrafo 3 del presente Accordo;
c. comprende, tra le altre cose, identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, informazioni sull’origine e sull’anno, un riferimento alle autorizzazioni.
2. Le Parti possono definire un registro comune per la certificazione e/o il trasferimento e/o il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO e scambiarsi informazioni ai fini del soddisfacimento dei requisiti di rendicontazione conformemente all’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2.
3. Ogni Parte registra tutti i dati e tutte le informazioni nel registro per adempiere agli obblighi di tracciamento derivanti dall’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2.
Art. 9 Rettifiche corrispondenti
Per evitare doppie contabilizzazioni, ogni Parte effettua rettifiche corrispondenti per ogni ITMO autorizzato ai sensi del presente Accordo, in conformità con l’articolo 6 dell’Accordo di Parigi.
Art. 10 Rapporto
1. Ogni Parte adempie agli obblighi di rendicontazione previsti dall’Accordo di Parigi, tra i quali l’inoltro di un rapporto iniziale, di rapporti biennali di trasparenza (comprese le informazioni periodiche) e di informazioni annuali in linea con gli articoli 6 e 13 dell’Accordo di Parigi, con l’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2, con le linee guida di cui all’articolo 13 e con altre decisioni pertinenti adottate dalla CMA.
2. Ogni Parte garantisce che i rapporti e le informazioni inoltrati siano in linea con il presente Accordo.
Art. 11 Emolumenti e tasse
1. La Parte trasferente garantisce che gli emolumenti e le tasse imposti dalla Parte trasferente sulle autorizzazioni o in relazione ad esse e che l’attuazione di qualsiasi attività di mitigazione autorizzata nel quadro del presente Accordo siano:
a. non discriminatori; e
b. ragionevoli e non applicati al fine o con l’effetto di creare inutili ostacoli all’attuazione di attività di mitigazione nel quadro del presente Accordo.
2. La Parte trasferente garantisce altresì che tutti gli emolumenti e tutte le tasse siano commisurati al costo dei servizi resi.
3. La Parte trasferente notifica per scritto alla Parte ricevente ogni modifica in materia di emolumenti e tasse almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore della rispettiva modifica. La notifica alla Parte ricevente contiene una spiegazione delle modifiche rilevanti apportate a tali emolumenti e tasse.
Art. 12 Evitare doppie contabilizzazioni nell’ambito del finanziamento climatico internazionale
Le risorse finanziarie per l’acquisizione degli ITMO autorizzati in virtù del presente Accordo non sono considerate assistenza fornita o mobilitata conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell’Accordo di Parigi, salvo disposizione diversa delle Parti del presente Accordo conformemente all’articolo 13 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.
Art. 13 Autorità competenti
1. La Repubblica del Cile ha autorizzato il Ministero dell’Ambiente ad agire in suo nome per l’attuazione delle questioni nazionali legate al presente Accordo. Quanto all’attuazione delle questioni internazionali legate al presente Accordo, il Paese ha designato il Ministero degli Affari esteri, con il parere tecnico del Ministero dell’Ambiente.
2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
Art. 14 Preoccupazione comune
Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in particolare, dichiarano che ogni regalo, offerta, pagamento, rimunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato un atto in contrasto con il presente Accordo o una pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 19 del presente Accordo. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione.
Art. 15 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni civili dopo la data di ricezione dell’ultima notifica scritta con cui una Parte informa l’altra, per via diplomatica, dell’espletamento dei rispettivi requisiti interni per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 16 Emendamenti
Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo di entrambe le Parti.
Art. 17 Risoluzione delle controversie
Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.
Art. 18 Denuncia del presente Accordo
1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore dopo quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione del NDC durante il quale la denuncia è stata notificata. Un simile allineamento dei tempi di denuncia garantisce l’efficacia giuridica del presente Accordo per l’intero periodo di tempo in cui le Parti attuano gli obblighi previsti dallo stesso.
2. La Parte trasferente informa senza indugio gli Enti autorizzati in merito alla denuncia dell’Accordo.
Art. 19 Sospensione del riconoscimento di trasferimenti
1. Ogni Parte può sospendere il riconoscimento di un trasferimento se:
a. l’altra Parte non rispetta l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi, tenuto conto che la valutazione del mancato rispetto si fonda sulle considerazioni pertinenti fatte dal comitato istituito conformemente all’articolo 15 dell’Accordo di Parigi;
b. l’altra Parte non rispetta l’articolo 4, 5, 6, 7, 9, 10 o 12 del presente Accordo.
2. La sospensione del riconoscimento di trasferimenti è comunicata all’altra Parte mediante notifica scritta ed entra in vigore dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di ricezione della notifica scritta o in seguito, secondo quanto specificato in detta notifica.
Art. 20 Estinzione
1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
2. L’estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.
Fatto a Dubai, il 9 dicembre 2023, in due copie originali in lingua inglese, spagnola e tedesca, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze, prevale il testo inglese.
In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Per
il Xxxxxx Xxxxx |
Per
il Xxxxx Heolísa Xxxxx Xxxxxxx |
1 RS 0.120
2 RS 0.814.012
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