CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Capitolato speciale d’appalto
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Comune di Urzulei
(Provincia Ogliastra)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(LAVORI A MISURA)
Articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti (articolo 43, commi 3 e seguenti, e 138, commi 1 e 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
OGGETTO: PROGETTO PER INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI URZULEI
Urzulei lì Febbraio 2015
I Progettisti
Soc. EnegiaNoa srl Xxx. Xxxxxx Xxxx
Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Nel seguito, si farà riferimento a:
- Codice dei contratti pubblici: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
CAPO 1.1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per realizzare l'intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla stazione appaltante: PSR 2007-2013 – LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.2.A – PROGETTO PER INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO.
b) descrizione sommaria: Gli interventi sono volti al miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto di illuminazione e al contenimento dell’inquinamento luminoso; tali obiettivi saranno conseguiti con la sostituzione degli attuali apparecchi di illuminazione passando da lampade a vapori di sodio alta pressione (SAP) a sistemi LED ad alta efficienza. Ciascun apparecchio verrà dotato quindi di un sistema di regolazione automatica del flusso luminoso di tipo punto-punto con lo scopo di ottimizzare al meglio il consumo energetico.
La messa a norma dell’impianto prevede anche la sostituzione dei sostegni di illuminazione uniformandone la tipologia ed adattando le altezze ed interdistanze, laddove possibile, alle caratteristiche geometriche delle strade;
Pertanto l’intervento tiene conto dei seguenti obbiettivi:
▪ Migliorare la continuità di servizio dell’impianto di illuminazione pubblica ricadente nei tratti oggetto di intervento
▪ Adeguare l’impianto stesso alle Norme vigenti per la sicurezza e protezione delle persone e degli impianti
▪ Realizzare una nuova linea alla quale si congiungeranno successivamente altri tratti di condutture di recente realizzazione
▪ Realizzare un nuovo punto di consegna con relativo quadro elettrico che alimenterà i punti luce ricadenti nel tratto oggetto di intervento e quelli che insistono sulle linee che saranno connesse alla nuova conduttura, in tal modo si ridurranno i carichi alimentati dalle vecchie linee esistenti.
Tutti i componenti elettrici installati saranno conformi alle norme di buona tecnica ed in particolare alle norme CEI.
Le lavorazioni da effettuare le possiamo suddividere in cinque fasi principali:
- Rimozione dei vecchi pali e armature col recupero di quelli a norma e in buone condizioni;
- Realizzazione della nuova linea elettrica;
- Posizionamento dei nuovi pali e armature (tipo Led) n°95 punti luce;
- Posizionamento di nuovo quadro elettrico di distribuzione;
- Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione in via la Pineta – Xxxx Xxxx con l’utilizzo dei pali e armature recuperate (n°13 punti luce);
Sono comprese nell’intervento anche le opere di rifacimento delle linee elettriche di derivazione a partire dal pozzetto relativo fino a ciascun apparecchio di illuminazione, mediante la realizzazione delle connessioni tra pozzetto e morsettiera del palo e da questa all’apparecchio montato in sommità.
Infine sarà completamente rifatto il quadro elettrico di xxx Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, mentre in via San Giorgio angolo via Xxxx Xxxx verrà realizzato un nuovo quadro di alimentazione.
c) ubicazione: l'intervento sarà svolto interamente nell'abitato di Urzulei.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del successivo articolo 1.7.1, nonché degli articoli 10, 11 e 12 del capitolato generale d’appalto D.M. 19/04/2000 n. 145, risultano dai disegni di progetto di seguito elencati:
ELENCO-TAVOLE-PROGETTO
ALLEGATI:
All. A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA.
All. A1 CALCOLO ILLUMINOTECNICO.
All. B ANALISI DEI PREZZI.
All. C ELENCO PREZZI UNITARI.
All. D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
All. E QUADRO ECONOMICO DI SPESA.
All. F QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA.
All. G STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.
All. H PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.
All. I CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. All. L CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI All. M MODULO OFFERTA PREZZI.
All. N PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA.
All. O SCHEMA DI CONTRATTO.
All. P FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA.
TAVOLE E DISEGNI:
Tav. 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'AREA.
Tav. 2 PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE QUADRI DI ALIMENTAZIONE - TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI.
Tav. 3 INQUADRAMENTO PROGETTUALE D’INTERVENTO. Tav. 4 UNIFILARI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Tav. 5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI.
Le sopra elencate opere dovranno soddisfare tutte le prescrizioni e le modalità tecniche e costruttive generali di cui ai seguenti Capi 2.1 2.2, le caratteristiche descrittive e prestazionali relative alle singole lavorazioni specificate nel Capo 2.3.
5. L'esecuzione dei lavori viene effettuata sempre secondo le regole dell’arte, e l’appaltatore deve agire con la massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente:
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in euro | A misura (M) | ||||
1 | Lavori (L) a misura | € 342.000,00 | |||
1.a | Costo del personale (CP) | € 95.901,64 | |||
1.b | Costi di sicurezza aziendali (CS) | € ---------------- | |||
1.c | Lavori al netto di (CP + CS) | € 246.098,36 | |||
Importi in euro | a misura (M) | a corpo (C) | In economia (E) | TOTALE (M + E + E) | |
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | € 4.000,00 | € 4.000,00 | ||
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1+ 2) | € 346.000,00 |
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei lavori (L), al netto degli importi del costo del personale (CP) e dei costi di sicurezza aziendali (CS), determinati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b, come risultante al rigo 1.c, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara su quest’ultimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determinati nella tabella del comma 1:
a) importo del Costo del personale (CP) determinato al rigo 1.a;
b) importo dei Costi di sicurezza aziendali (CS) determinato al rigo 1.b.
c) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come
Importi in euro | Soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1.a | Costo del personale (CP) | ========== | € 95.901,64 |
1.b | Costi di sicurezza (CS) | ========== | ========== |
1.c | Lavori (L) al netto dei costi 1.a (CP) e 1.b (CS) | € 246.098,36 | ========== |
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | ========== | € 4.000,00 |
IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A RIBASSO | € 246.098,36 | € 99.901,64 |
5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo "T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)" e dell’ultima colonna "TOTALE (C+M+E)".
6. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.
Art. 3
MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto viene stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
3. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. 05 ottobre 2010,
n. 207, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
4. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’Art.24.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
6. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
Art. 4 CATEGORIA DEI LAVORI
1. Ai sensi dell'articolo 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati come segue:
TABELLA CATEGORIE ALL.A – D.P.R. 207/2010
N. | CATEGORIE OMOGENEE | Importi in € | Percentuale |
1 | (OG10) –IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | € 246.098,36 | 100% |
- ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, i lavori appartenenti alle categorie generali nonché alle categorie specializzate indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al
D.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
Art. 5
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 1.7.1 del presente capitolato, sono indicati nella tabella relativa ai dati economici di cui all'articolo 1.1.2.
Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti D.Lgs 163/2006) e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG10”.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 37, comma 11 DLgs 163/2006:
− i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, sono indicati nella tabella C;
− i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente e da quelle scorporabili, e pertanto non scorporabili, ma subappaltabili, con i relativi importi sono indicati nella tabella C. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del DLgs 163/2006 in questi casi il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
Art. 6
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto. Dette opere sono costituite da:
DEFINIZIONE TECNICA DELLE LAVORAZIONI
Per la realizzazione dell’opera sono previste le lavorazioni descritte nell’elenco prezzi con le seguenti specifiche tecniche:
RIMOZIONE DI QUADRO ELETTRICO di qualsiasi tipo, forma e dimensioni, principali o secondari compreso la demolizione del parti murarie e il ripristino dell'area, eventuali scavi, lo slacciamento di tutti i cavi in arrivo e partenza, la pulizia ed il trasporto a magazzino, compresa altresì la eventuale esecuzione di allacciamenti provvisori per assicurare agli impianti essenziali il temporaneo funzionamento, compreso il trasporto alle PP.DD.di quanto rimosso, inclusa indennità di discarica.
PREZZO PER L'AGGIORNAMENTO DI QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE ESISTENTE.
L'aggiornamento consiste nella sostituzione di:
Interr. Magnet. 6000A - 10kA, 4P, C40 Interruttore crepuscolare astronomico 2 canali
AF38-40-00-13 bobina elettronica 100/250 V a.c./c.c. S204-C - Interr. magnet. 0000X - 00xX, 0X, X00 XXX000 - Xxxxxx Xxxx.,0X,XX,00X,0,00X
REALIZZAZIONE DI QUADRO ELETTRICO COMPRESA LA FORNITURA E POSA IN OPERA, di
interruttore generale il tutto cablato a regola d'arte secondo schema allegato al progetto, installati su guida DIN all'interno di armadio stradale in vetroresina costituito da due scomparti di cui uno per l'alloggiamento dei gruppi di misura e l'altro per i dispositivi di protezione e comando, ancorato su zoccolo in cls di opportune dimensioni (questo compreso), con porte incernierate dotate di serratura, grado di protezione IP44 minimo, dimensioni indicative (VEDASI DISEGNI ALLEGATI), compreso ogni onere e accessorio per dare la lavorazione compiuta, perfettamente funzionante secondo il parere della D.LL..
DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI PREESISTENTE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI QUALSIASI
MATERIALE (conglomerato bituminoso, calcestruzzo non armato, calcestruzzo armato, mac xxxx bituminoso, ecc…), per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, dello spessore (questo) medio di cm 20, eseguita a tutta sezione e per qualunque larghezza fino a comprendere l'intero ingombro dello scavo, con mezzo meccanico o anche a mano compresi la formazione dei tagli continui eseguiti con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20, compresa la preliminare verifica a cura e spesa dell'Impresa, circa la presenza di sotto servizi, allacci, cisterne carburante e di eventuali opere murarie o solai gravanti sulla sede stradale onde prendere gli accorgimenti necessari, anche questi compresi nel prezzo, per lo spostamento degli stessi a quote inferiori o comunque per attuare qualsiasi intervento atto a salvaguardarli, compresa la preliminare verifica e annotazione delle livellette attestanti le quote riferite agli accessi degli edifici rispetto all'attuale assetto viario affinché risultino garantite e confermarle a lavori ultimati, compreso l'eventuale ripristino dei sotto servizi pubblici o privati, delle opere murarie o di rifinitura sotto o sovra suolo, pubbliche o private, che risultassero danneggiati dalla esecuzione dei lavori; compreso lo spianamento e il livellamento dello scavo; compresa la demolizione dei pozzetti esistenti della rete smaltimento acque meteoriche ed il recupero delle caditoie ritenute valide dalla D.L. ed il loro carico, trasporto e scarico in luogo da convenirsi con l'A.C. distante non più di km 2.00; compreso altresì lo smantellamento dei sotto servizi (quali, a mero titolo esplicativo, rete idrica e altro) non più utilizzati a giudizio insindacabile della D.L. compreso il sollevamento, il carico e trasporto a discarica a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, compresa l'indennità di conferimento in impianto di riciclaggio controllato e autorizzato da reperire a cura e spesa dell'Impresa; comprese le eventuali opere di protezione dagli eventi atmosferici atti a garantire l'integrità delle proprietà limitrofe durante l'esecuzione dei lavori; compreso il carico del materiale di scavo e di demolizione di cui alla presente voce, escluso il trasporto a discarica e l'indennità di conferimento in impianto di riciclaggio. E' altresì compreso l'onere per la messa in sicurezza degli scavi e per la realizzazione di piste provvisorie di accesso ai domicili limitrofi ai lavori per tutta la durata del cantiere, con pannelli di legno larghezza min. cm 60 e comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e la recinzione delle stesse onde evitare la presenza di estranei nell'area di cantiere e la segnalazione delle stesse con adeguati sistemi di illuminazione. Compreso quanto altro occorre e per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PREESISTENTE PAVIMENTAZIONE DI
MARCIAPIEDE REALIZZATO IN QUALSIASI MATERIALE (san pietrini, pietrini di cemento, elementi
autobloccanti di qualsiasi tipo ecc…), per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, dello spessore (questo) medio di cm 20, eseguita a tutta sezione e per qualunque larghezza fino a comprendere l'intero ingombro dello scavo, con mezzo meccanico o anche a mano compresa la formazione di eventuali tagli in prossimità di fabbricati o dove occorra, compresa la preliminare verifica a cura e spesa dell'Impresa, circa la presenza di sotto servizi, allacci, cisterne carburante e di eventuali opere murarie o solai gravanti sulla sede stradale onde prendere gli accorgimenti necessari, anche questi compresi nel prezzo, per lo spostamento degli stessi a quote inferiori o comunque per attuare qualsiasi intervento atto a salvaguardarli, compresa la preliminare verifica e annotazione delle livellette attestanti le quote riferite agli accessi degli edifici rispetto all'attuale assetto viario affinché risultino garantite e confermarle a lavori ultimati, compreso l'eventuale ripristino dei sotto servizi pubblici o privati, delle opere murarie o di rifinitura sotto o sovra suolo, pubbliche o private, che risultassero danneggiati dalla esecuzione dei lavori; compreso lo spianamento e il livellamento dello scavo; compresa la demolizione dei pozzetti esistenti della rete smaltimento acque meteoriche ed il recupero delle caditoie ritenute valide dalla D.L. ed il loro carico, trasporto e scarico in luogo da convenirsi con l'A.C. distante non più di km 2.00; compreso altresì lo smantellamento dei sotto servizi (quali, a mero titolo esplicativo, rete idrica e altro) non più utilizzati a giudizio insindacabile della D.L. compreso il sollevamento, il carico e trasporto a discarica a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, compresa l'indennità di conferimento in impianto di riciclaggio controllato e autorizzato da reperire a cura e spesa dell'Impresa; comprese le eventuali opere di protezione dagli eventi atmosferici atti a garantire l'integrità delle proprietà limitrofe durante l'esecuzione dei lavori; compreso il carico del materiale di scavo e di demolizione di cui alla presente voce, escluso il trasporto a discarica e l'indennità di conferimento in impianto di riciclaggio. E' altresì compreso l'onere per la messa in sicurezza degli scavi e per la realizzazione di piste provvisorie di accesso ai domicili limitrofi ai lavori per tutta la durata del cantiere, con pannelli di legno larghezza min. cm 70 e comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e la recinzione delle stesse onde evitare la presenza di estranei nell'area di cantiere e la segnalazione delle stesse con adeguati sistemi di illuminazione. Compreso quanto altro occorre e per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA ESEGUITO IN CENTRI ABITATI in linea per la posa di
reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, e per opere d'arti di qualsiasi tipo (quali pozzetti, fondazioni, ecc...) eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq in qualsiasi misura e percentuale essa presente. Interventi da effettuarsi: per la realizzazione di escavazioni posa manufatti, per l'impianto di opere d'arte ed opere di sostegno in genere, per cunicoli posatubi e posacavi, per scavi in genere e per la realizzazione di scavi e cavi obbligati di qualsiasi natura e configurazione anche a ridosso di strutture da preservarsi e tutelarsi. E' compresa: l'estirpazione eliminazione di alberi e ceppaie in qualsiasi numero e dimensione presenti, la rimozione di eventuali trovanti, l'onere aggiuntivo delle necessarie armature di tenuta e protezione, i puntellamenti, le sbadacchiature per la messa in sicurezza delle pareti di escavazione, gli eventuali aggottamenti, lo spianamento del fondo ad unica quota od a gradoni, la pulizia dei piani di posa, la verifica delle livellette di posa delle opere progettuali, la escavazione, la movimentazione dei materiali escavati, il carico trasporto e scarico a rilevato e rinterro delle materie di risulta idonee, il carico trasporto e scarico a rifiuto delle materie di risulta non idonee o esuberanti su aree o discariche autorizzate da procurarsi impiegarsi e remunerarsi a cura e spese dell'impresa con pieno sollievo della S.A. e dell'ufficio Direzione e con esibizione delle opposite pezze giustificative di avvenuto smaltimento o se ordinato per le quote eccedenti (saldo positivo tra scavi e riporti) la collocazione delle materie in loco nell'ambito dello stesso cantiere o su aree comunali indicate dalla D.L. con oneri aggiuntivi qui ricompresi. Nell'ipotesi di idoneità su ordine della Direzione è consentito l'uso dei materiali di risulta per i riempimenti di cavi e scavi vari, di cunicoli posatubi e più. E' compreso altresì la frantumazione di trovanti, l'asportazione di alberi e/o ceppaie, il decortica mento del terreno vegetale, la compattazione in sito dei piani escavati (comunque fino al raggiungimento di un valore di densità pari al 95% di quello ottenibile con la prova AASHO modificata e per moduli di deformazione MD>800) per l'appoggio delle soprastrutture dei manufatti e delle opere, gli eventuali oneri aggiuntivi, i noli, le maestranze, le assistenze, nonché quanto altro occorrente anche se non espressamente citato per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte in qualsiasi situazione plano altimetrico e di stato al contorno anche
in ambiti particolarmente impervi e difficili. Profondità massima di scavo mt. 3.50-4.00. Larghezze traverse di scavo come da particolari costruttivi e da computo metrico, con valutazioni da effettuarsi mediante misure geometriche delle zone escavate; la presente voce compensa nella retribuzione le eventuali spiombature aggiuntive di sicurezza alle pareti di scavo per la messa in sicurezza degli stessi scavi e dei cunicoli in trincea, ovviamente queste quantità non rientrano nei cubaggi di scavo da porsi in contabilità. Altresì la retribuzione tiene conto di eventuali armature precauzionali per la salvaguardia di fabbricati e manufatti adiacenti agli scavi di che trattasi ed è remunerativa dei maggiori costi per l'esecuzione degli scavi ad aliquote frazionate e limitate nello spazio e nel tempo. Ogni altro onere incluso anche se non espressamente citato per esecuzioni a perfetta regola d'arte. Lavorazioni in qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno anche in ambiti particolarmente difficili; sia in quota che in profondità, stradelli d'opera quì omnicompensati. E' prescritto che prima dell'inizio dei lavori sia redatto apposito rilievo planoltimetrico allo scopo di picchettare i capisaldi e determinare le giuste quote di fondo scavo; il rilievo preventivo dovrà essere sottoposto alla previa autorizzazione scritta della D.L. . L'ipotesi progettuale di cui alla presente voce compensa ed include gli oneri aggiuntivi occorrenti alla salvaguardia ed al rispetto integrale dei sottoservizi tecnologici Enel, Telecom (anche fibre ottiche), Abbanoa, Lux, Gas abitato e più presenti nell'ambito del cantiere, ogni altro onere incluso.
FORNITURA E POSA IN OPERA IN TRINCEA GIA' PREDISPOSTA DI CAVIDOTTO CORRUGATO a
doppio strato realizzato in polietilene di diametro esterno pari 125 mm, forniti con sonda tira cavo inserita costituito da due elementi tubolari coestrusi di cui lo strato interno a bassa densità presenta una superficie liscia che facilita lo scorrimento dei cavi mentre quello esterno ad alta densità presenta una superficie corrugata atta a garantire elevate caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, agli agenti chimici e flessibilità. I cavidotti dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 00000-0-0 e dovranno avere le seguenti principali caratteristiche: resistenza alla compressione: 450N; resistenza agli urti: 5kg a -5°C; resistenza di isolamento 100 MOhm, rigidità dielettrica 800 kV/cm; colore: rosso. Nella fornitura sono compresi i manicotti di giunzione costituiti da involucri in polipropilene e guarnizione interna in PVC di dimensioni adeguate, tagli e sfridi, ed ogni altro onere per dare l'opera completa e conforme alle normative vigenti. La posa del cavidotto dovrà essere tale da permettere il rispetto delle normative riguardanti i parallelismi e le intersezioni dei sottoservizi trovati durante lo scavo e la realizzazione dell'opera, e dovrà inoltre essere opportunamente segnalata mediante opportuna striscia di segnalazione.
FORNITURA E POSA IN OPERA IN TRINCEA GIA' PREDISPOSTA DI CAVIDOTTO CORRUGATO a
doppio strato realizzato in polietilene di diametro esterno pari 110 mm, forniti con sonda tira cavo inserita costituito da due elementi tubolari coestrusi di cui lo strato interno a bassa densità presenta una superficie liscia che facilita lo scorrimento dei cavi mentre quello esterno ad alta densità presenta una superficie corrugata atta a garantire elevate caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, agli agenti chimici e flessibilità. I cavidotti dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 00000-0-0 e dovranno avere le seguenti principali caratteristiche: resistenza alla compressione: 450N; resistenza agli urti: 5kg a -5°C; resistenza di isolamento 100 MOhm, rigidità dielettrica 800 kV/cm; colore: rosso. Nella fornitura sono compresi i manicotti di giunzione costituiti da involucri in polipropilene e guarnizione interna in PVC di dimensioni adeguate, tagli e sfridi, ed ogni altro onere per dare l'opera completa e conforme alle normative vigenti. La posa del cavidotto dovrà essere tale da permettere il rispetto delle normative riguardanti i parallelismi e le intersezioni dei sottoservizi trovati durante lo scavo e la realizzazione dell'opera, e dovrà inoltre essere opportunamente segnalata mediante opportuna striscia di segnalazione.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R
0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R
0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R
0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10 mmq
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R
0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq
RINFIANCO E SOTTOFONDO DI TUBAZIONI DI QUALUNQUE TIPO E DIAMETRO, eseguito con
sabbia di cava priva di impurità e di inerti di pezzatura superiore di cm. 0,5, per la rincalzatura e il ricoprimento per almeno 10 cm. dalla generatrice superiore del tubo, dato in opera compreso: trasporto, stesura e regolarizzazione e quanto altro occorre per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
vibrocompresso costituito da un elemento di base, spessore 35mm, altezza 300+300mm, dim interne 300x300mm completo di chiusino e telaio di ispezione per parcheggi in ghisa lamellare UNI ISO 185, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe C 250 (carico di rottura 25 tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, telaio 345x345, luce netta 400x400 mm., compreso lo scavo, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico e il trasporto dei materiali di risulta, il costo dei conferimenti a discarica autorizzata, in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, di dimensioni da consentire la posa del pozzetto, il getto di cls Rck 25 per un spessore di 15 cm di sottofondo e sulle pareti laterali del pozzetto, il rinterro dello scavo, compreso l'incidenza di collegamento del tubi al pozzetto, comprese le opere murarie, ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. In presenza di eventuali sotto servizi o limitazioni architettoniche di qualsiasi natura il pozzetto dovrà essere adattato, o eventualmente sostituito, in modo da renderlo idoneo alla soluzione richiesta. Sono inoltre compresi gli oneri per realizzare lavori eventuali di adattamento dell'opera per il rispetto delle inter distanze, secondo le normative vigenti, riguardanti i parallelismi e gli incroci dei sotto servizi stessi.
FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA, ENTRO POZZETTO PREDISPOSTO, di muffola di
derivazione in bassa tensione idonea per cavi fino a 25 mmq, sia unipolari che multipolari, con tensione d'isolamento fino a 1 kV, preparata con resina predosata con termoindurente, compreso ogni onere e accessorio necessario per dare la lavorazione perfettamente funzionale, a regola d'arte, secondo le normative in vigore e le indicazioni della D.LL..
PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
vibrocompresso costituito da un elemento di base, spessore 35mm, altezza 300+300mm, dim interne 400x400mm completo di chiusino e telaio di ispezione per parcheggi in ghisa lamellare UNI ISO 185, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe C 250 (carico di rottura 25 tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, telaio 445x445, luce netta 500x500 mm., compreso lo scavo, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico e il trasporto dei materiali di risulta, il costo dei conferimenti a discarica autorizzata, in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, di dimensioni da consentire la posa del pozzetto, il getto di cls Rck 25 per un spessore di 15 cm di sottofondo e sulle pareti laterali del pozzetto, il rinterro dello scavo, compreso l'incidenza di collegamento del tubi al pozzetto, comprese le opere murarie, ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. In presenza di eventuali sotto servizi o limitazioni architettoniche di qualsiasi natura il pozzetto dovrà essere adattato, o eventualmente sostituito, in modo da renderlo idoneo alla soluzione richiesta. Sono inoltre compresi gli oneri per realizzare lavori eventuali di adattamento dell'opera per il rispetto delle inter distanze, secondo le normative vigenti, riguardanti i parallelismi e gli incroci dei sotto servizi stessi.
PREZZO PER L'ESECUZIONE DEL PLINTO DI FONDAZIONE PER PALI DI ILLUMINAZIONE
realizzato in calcestruzzo cementizio tipo 325 dosato a 250kg per mc di importo reso in opera con autobetoniera e l'impiego di pompa, compresa la vibratura ad immersione del plinto, compreso lo scavo, la demolizione di eventuali trovanti, la cassaforma per l'esecuzione del plinto, il getto e l'allontanamento del materiale di risulta a discarica autorizzata, il ripristino delle eventuali sponde e la lisciatura della superficie superiore con cazzuola. Fornitura e annegamento nel getto di tubazione in cemento per l'alloggiamento del palo e/o dei tirafondi, fori per la connessione del cavo dal pozzetto compresa tubazione in plastica morbida e nervata per la protezione del cavo, compreso l'eventuale onere d'aggottamento per la presenza d'acqua. Avente le dimensioni di seguito riportate (LarghxLunghxAltezza) (00x00x000)cm oppure, in caso di interferenze, avente un volume equivalente. La formazione del plinto dovrà essere tale da permettere il rispetto delle normative riguardanti i parallelismi e le intersezioni dei sottoservizi trovati durante lo scavo e la realizzazione dell'opera.
RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere.
RIPRISTINO DI MARCIAPIEDI precedentemente demoliti per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, esclusa l'eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa la fornitura e posa in opera, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo, di nuova pavimentazione analoga a quella esistente, perfettamente raccordata alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la pulizia finale.
RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, esclusa l'eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3/5, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale.
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto.
PREZZO A CORPO PER LA RIMOZIONE DI SOSTEGNO di illuminazione pubblica di altezza compresa tra 4-9mt, compresa l'eliminazione dello zoccolo e il calcestruzzo posto alla base del palo, la rimozione della morsettiera e la messa in sicurezza della linea elettrica, lo sfilamento del palo con idoneo mezzo meccanico per l'imbraco e lo sfilaggio dalla sua sede, il trasporto del palo nell'ambito del comune in un luogo indicato dall'amministrazione per il deposito temporaneo, compresa l'asportazione di qualsiasi materiale dal bicchiere, il ripristino della pavimentazione di qualsiasi tipologia del marciapiede e/o sede stradale, il tutto pronto per la lavorazione successiva.
PREZZO A CORPO PER LA RIMOZIONE DI SOSTEGNO di illuminazione pubblica di altezza compresa tra 4-9mt per sostegni non sfilabili interamente, compresa la rimozione dello zoccolo e parte del calcestruzzo del plinto da realizzarsi con idoneo mezzo meccanico, della morsettiera e la messa in sicurezza della linea elettrica, il taglio del sostegno con smeriglio, lo sfilamento del moncone di palo con idoneo mezzo meccanico tipo carottaggio, l'imbraco del sostegno tagliato, il trasporto del palo nell'ambito del comune in un luogo indicato dall'amministrazione per il deposito temporaneo, la bonifica del plinto e la sua ricostruzione, il ripristino della sede del palo, il ripristino della pavimentazione di qualsiasi tipologia del marciapiede e/o sede stradale. Sono altresì compensati gli oneri per la demolizione, l'accatastamento delle parti, il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, le opere provvisionali di protezione e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.
RECUPERO DI SOSTEGNO E ARMATURA ESISTENTI A NORMA DI QUALSIASI LUNGHEZZA con
idoneo mezzo meccanico per successiva posa su blocco di fondazione già predisposto o trasporto al magazzino comunale a scelta della D.L. nella lavorazione sono inoltre compresi: scollegamento del punto illuminante dalla linea di alimentazione elettrica esistente, lo scalzamento del sostegno dal blocco di fondazione, il trasporto a picchetto e qualsiasi altra lavorazione per dare l'opera finita in sicurezza e a regola d'arte.
PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO CURVATO TIPO (AEC o
equivalente) IN ACCAIO ZINCATO A CALDO secondo la norma UNI EN ISO 1461, verniciatura a polveri poliestere, resistenza e deformabilità secondo la norma UNI EN 40, realizzato in unico tratto longitudinalmente (TIPO AEC o equivalente), il tutto secondo gli elaborati grafici, realizzato in un unico tronco in acciaio S235 JR EN 10025:93 diametro base 141 mm spessore 3 mm; diametro testa 60 mm spessore 3 mm. dotato di asola entrata cavi a 100mm e asola 186x45mm di derivazione, completa di una morsettiera con fusibile - IP23, stampata in resina poliammidica autoestinguente, completa di portella in pressofusione di alluminio a serraggio con chiave grado di protezione IP54, applicazione fondo epossipolliammidico bicomponente e successivamente di smalto poliuretanico-acrilico per fornire una protezione contro l’invecchiamento, salsedine e agli agenti atmosferici naturali. Colore griggio grafite ad effetto satinato. Compreso di elemento cima palo decorativo a puntale sezione cilindrico conica altezza totale 600 mm. Altezza totale fuori terra comprensiva di palo più elemento finale 8730 mm. Codolo orizzontale saldato direttamente al tronco, diametro 60 mm spessore 3 mm predisposto per attacco cima palo di un apparecchio. Altezza installazione apparecchio 8000 mm. Compreso di piastra 320 x 320 mm, altezza piastra 85 mm, messa a terra situata nella piastra del palo, compresa di base decorativa realizzata in acciaio S 235 JR EN 10025:93 composta da due elementi fissati alla piastra tramite viti e dadi, dimensioni base 312 X 312 mm altezza base 85 mm spessore 3 mm. Tipo asola morsettiera T39G dimensioni asola morsettiera 186 x 45 mm., compresa l'incidenza per le opere provvisionali, esclusa la linee elettrica per il collegamento della lampada alla morsettiera e dalla morsettiera al pozzetto di derivazione realizzata con conduttore multipolare FG7OR di sezione paria 2.5mmq, perché computata a parte, esclusa le muffole di collegamento al pozzetto perché computate a parte, il tutto per dare l'opera finita e perfettamente realizzata a regola d'arte.
PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE TIPO (AEC o
equivalente) MODELLO ITALO1. Apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. Telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura è incernierata ed è bloccata mediante un gancio ad apertura rapida realizzato in estruso di alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza che permette il bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare, realizzato con alettature che hanno la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con l’ambiente esterno e mantenere l’ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una minima di 70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio.
Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine.
Innesto universale per installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale.
Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottica composta da moduli LED PRIVA di lenti in materiale plastico esposte. I moduli dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (133lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70.
I LED disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Compreso di sezionatore di linea atto ad interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio, consentendo all'operatore di intervenire nella massima sicurezza., membrana passacavo a tenuta stagna per cavi sezione max Ø13mm. Compresa l'incidenza per le opere provvisionali, esclusa la linee elettrica per il collegamento della lampada alla morsettiera e dalla morsettiera al pozzetto di derivazione realizzata in con conduttore multipolare FG7OR di sezione paria 2.5mmq perché computate a parte, esclusa le muffole di collegamento al pozzetto perché computate a parte, il puntamento dell'ottica, il tutto per dare l'opera finita e perfettamente realizzata a regola d'arte.
PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO PER CADELABRO ARTISTICO
MODERNO REVELAMPE TIPO (AEC o equivalente) in acciaio conico trafilato senza saldatura HRV diametro di base 114, diametro di testa 70, spessore 3, altezza fuori terra 6500 da interrare in apposito plinto per mm. 800. Completa di basetta decorativa in fusione di ghisa UNI EN 1561 a pianta circolare. Piccoli tira fondi di bloccaggio base. Dimensioni: diametro 310 mm. Morsettiera di connessione cl2 provvista di fusibili e completa di portello di chiusura in pressofusione di alluminio. Nodo centrale in fusione di ghisa G.20 UNI 5007 facente parte del sistema di fissaggio del gruppo superiore. Pennone superiore in tubo di acciaio diametro 60mm. Finale superiore in fusione di ghisa G.20 UNI 5007 diametro 110 altezza 82.5. Completo di supporti porta braccio composti da nodi in acciaio tornito e da distanziale in trafilato di alluminio con sede per passaggio cavo internamente. Braccio curvo in tubo di acciaio diametro 42mm sporgenza 660mm adatto ad accogliere apparecchi da illuminazione. Pigna liscia decorativa in fusione di alluminio diametro 55mm altezza 84mm., compresa l'incidenza per le opere provvisionali, esclusa la linee elettrica per il collegamento della lampada alla morsettiera e dalla morsettiera al pozzetto di derivazione realizzata con conduttore multipolare FG7OR di sezione paria 2.5mmq, perché computata a parte, esclusa le muffole di collegamento al pozzetto perché computate a parte, compresa l'eventuale pulizia del tubo di alloggiamento, la messa a piombo del palo da introdursi nell'apposita sede del plinto e il fissaggio dello stesso con fornitura e stesa di sabbia costipata e sigillata con una coronella di calcestruzzo fornita e gettata in opera, il tutto per dare l'opera finita e perfettamente realizzata a regola d'arte.
PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO TIPO (AEC o equivalente)
ADATTO PER APPLICAZIONE SOSPESA COMPOSTO DA: Cappelloto superiore portante in pressofusione di alluminio UNI 5076 verniciato a polvere colore grafite previo trattamento di fosfocromatazione. Corpo in lastra di alluminio spessore 2.5 mm. Dotata di apposita alettatura posteriore con funzione radiante per lo smaltimento del calore emesso dai LED in modo da mantenere la temperatura di giunzione delle sorgenti tale da garantire una durata minima di 70.000 ore B20L80 alla temperatura ambiente di 25°C.Ottica asimmetrica stradale composta da 2 moduli da 9 led per un totale di 27 LED priva di lenti in materiale plastico esposte. Emissione apparecchio 2400 lm.
Il rilevamento fotometrico è conforme alle normative UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08. Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-02 "sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade": categoria EXEMPT GROUP con certificazione di ente terzo. Emissione fotometrica "cut-off" conforme alle leggi regionali per l'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201.
Il modulo ottico composto da 9 riflettori , uno per ciascun led, atto ad ottimizzare il flusso luminoso. Realizzato in policarbonato autoestinguente classe V0 tramite stampaggio termoplastico e successiva
metallizzazione sottovuoto ad elevata efficienza con strato di trattamento protettivo. Schermo di chiusura realizzato in vetro piano temperato spessore 4mm di elevata trasparenza con serigrafia decorativa, grado di resistenza agli urti IK08. Il vetro si estende su tutta la parte inferiore dell'apparecchio ed è fissato al telaio tramite sigillatura siliconica, dotato di squadrette di sicurezza realizzate in acciaio inox, atte a svolgere una funzione di sicurezza e anti caduta dello schermo. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (130 lm/W - 350mA - Ta=25°C) con temperatura di colore 3950K. I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati in un substrato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale 1.6mm. Tra la parte dissipativa e il circuito Led è applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe di isolamento II e marchio ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile. Alimentazione 220-240V - 50/60Hz - fattore di potenza > 0,90 (a pieno carico), corrente di alimentazione dei LED 500mA , con protezione termica, protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Guarnizione di tenuta in EPDM atta a garantire un elevato grado di protezione. Sezionatore di linea atto ad interrompere automaticamente l'alimentazione al momento dell'apertura dell'apparecchio, consentendo all'operatore di intervenire nella massima sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite apertura dell'anello inferiore incernierato lateralmente. Attacco per applicazione sospesa Ø ½'' gas. Protezione delle parti metalliche tramite fosfocromatazione e successiva verniciatura a polvere colore grafite. Compresa l'incidenza per le opere provvisionali, il puntamento dell'ottica, esclusa la linea elettrica per il collegamento dei LED alla morsettiera e dalla morsettiera al pozzetto di derivazione realizzata in con conduttore multipolare FG7OR di sezione paria 2.5mmq perché computate a parte, esclusa le muffole di collegamento al pozzetto perché computate a parte, il tutto per dare l'opera finita e perfettamente realizzata a regola d'arte.
CAPO 1.2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto dal presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati al comma 4 dell'articolo 1.1.1, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 1.6.2 e 1.6.4;
2. Xxxxxx intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico ;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato;
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta
Art. 9
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 10
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
1. Nel caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 11
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità di tutte le persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore avvenuti per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere immediatamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 12
NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del
d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 13
CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi esclusi di I.V.A.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 1.3
TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 14
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, che deve essere effettuata non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1.8.1 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 15
TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (NOVANTI) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3 L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'aggiudicatario in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 2 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.
Art. 16 PROROGHE
1. Se, per causa ad esso non imputabile, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 1.3.2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 1.3.2.
2. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 1.3.2, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta viene presentata al direttore di lavori che la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta viene presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce immediatamente il parere del Direttore dei Lavori.
4. La proroga viene concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori nel caso in cui questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento viene riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nelle ipotesi previste dal comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, se la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 1.3.2, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Si applica, inoltre, l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 17
SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d’arte, la Direzione dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore. Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo all’appaltatore non spetta indennizzo alcuno.
2. Il verbale di sospensione dei lavori deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Nel caso in cui l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. In assenza di adeguate motivazioni o se le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P., non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno efficacia alcuna.
6. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno precedente alla sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Una volta che siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori, controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P., è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1.3.7.
Art. 18
SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine viene trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di
ripresa, che viene immediatamente trasmesso all’appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 1.3.4, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni qualora queste siano più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 1.3.2, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 19
PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, si applica anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 1.3.1, comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 1.3.1, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 1.3.7, la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), viene disapplicata e, se, già addebitata, viene restituita.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 20
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il suddetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante un ordine di servizio, tutte le volte in cui ciò risulti necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori devono, comunque, essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 21
INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause previste dai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 1.3.3 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 1.3.4, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 1.3.6, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1.3.9.
Art. 22
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo, che risulti imputabile all’appaltatore, nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale superiore a 30 giorni naturali consecutivi, determina la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto si verifica dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. In caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 1.3.6, comma 1, è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal
Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. L'appaltatore deve risarcire i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 1.4 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 23 LAVORI A MISURA
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono fatte secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere che non siano rispondenti ai disegni di progetto, nel caso in cui non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà fatta applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 1.1.3, comma 2, del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1.1.2, comma 1, lettera b), per la parte prevista a misura, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 24 EVENTUALI LAVORI A CORPO
1. Se in corso d’opera si presenti la necessità di introdurre variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 1.7.1 o 1.7.2, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non possa essere valutato utilizzando i prezzi unitari di elenco, si procede formando nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 1.7.3. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l’opera compiuta in conformità con le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun compenso può, pertanto, essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso vale per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo viene effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 25
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA
1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).
3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1.1.2, comma 1, rigo b) sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l’applicazione di alcun ribasso.
Art. 26
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA
1. Ai sensi dell'articolo 180, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, i manufatti relativi alle attrezzature da gioco, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all'articolo 1.5.2 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 1.5.2, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO 1.5 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 27 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 1 % (uno per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
Art. 28 PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 e 1.4.4, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 70.000,00 (Euro Settantamila/00).
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 4;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 2, colonna OS;
c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, emettendo l’apposito mandato e provvedendo alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori restano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque a lui non imputabili, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 1.5.3. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 1.8.1, comma 1, lettera d);
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 1.12.9 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n.
40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 1.10.3, comma 2.
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 1.10.3, comma 3.
10. La stazione appaltante e l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.. Allo scopo tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del presente contratto saranno effettuati indicando i seguenti codici di tracciabilità:
− CUP
− CIG
sul conto corrente bancario con numero IBAN intestato all’Appaltatore codice fiscale , partita I.V.A. . Su detto conto corrente bancario secondo quanto dichiarato dall’Appaltatore possono operare a seguito di delega le seguenti persone:
− Sig. codice fiscale
L’appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolgono i lavori, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 29
CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori viene redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, insieme alle ritenute di cui all’articolo 1.5.2, comma 2, nulla ostando, viene pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, ed improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 1.5.2, commi 7, 8 e 9.
9. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e all'articolo 1.6.4, comma 8, del presente capitolato speciale d'appalto.
Art. 30
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
1. Per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 1.5.2 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione non sono dovuti interessi. Decorso il termine suddetto senza che sia emesso il certificato di pagamento, all’appaltatore sono dovuti gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore non sono dovuti interessi. Decorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, all’appaltatore sono dovuti gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 31
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Nel caso in cui il pagamento della rata di saldo sia effettuato in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 1.5.3, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 32
REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
1. In base alle previsioni di cui all'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In base alle previsioni di cui all'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, in conseguenza di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si procede con compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) al di fuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione viene determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni vengono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
Ferme restando le previsioni di cui al comma 2, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 33
ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI
1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
2. Il pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalità e i tempi stabiliti in apposita appendice al contratto d’appalto.
3. L’anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse.
4. L’anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni:
a) l’esibizione da parte dell’appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l’acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all’esecuzione del lavoro;
b) la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente capitolato;
c) la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori;
d) la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all’articolo 1.6.2, comma 2, di importo pari all’importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell’anticipazione.
5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di pagamento. L’importo della garanzia di cui al comma 4, lettera d), è automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.
6. Qualora una o più d’una delle condizioni di cui al comma 4 vengano meno, la Stazione appaltante recupera immediatamente l’anticipazione, limitatamente all’importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell’escussione della garanzia di cui al comma 5 o, qualora questa sia incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all’articolo 1.6.2 o dell’addebito sulle somme dovute all’appaltatore ai sensi degli articoli 1.5.2 o 1.5.3 o ad ogni altro titolo. Le somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita ai fini dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
7. La Direzione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al comma 5, che le ripetizioni di cui al comma 6.
8. All’importo dei materiali per i quali è stata accordata l’anticipazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui all’articolo 1.5.6, comma 2, né l’aumento sul prezzo chiuso di cui all’articolo 1.5.6, comma 3.
Art. 34
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, purché il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Art. 35
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli Art.30, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.30, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa dirisoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
CAPO 1.6 CAUZIONI E GARANZIE
Art. 36 CAUZIONE PROVVISORIA
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o dell'aggiudicazione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
Art. 37
GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 1.6.1 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
Art. 38 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 1.6.1 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 1.6.2 sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
D.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 39
OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 1.3.1, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle suddette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio viene stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni che la Stazione appaltante abbia subito a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro di cui: partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro , partita 2) per le opere preesistenti: euro , partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro ,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500 000,00.
5. Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010 le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a
mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:
a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al
D.M. 12 marzo 2004, n. 123;
b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
c) restano ferme le condizioni indicate dai commi 5 e 6.
8. Prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 126 del D.P.R. n. 207 del 2010, con decorrenza dalla data emissione del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui alle lettere a) e b). Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. Tale polizza deve prevedere:
a) la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di euro pari al 20% del valore dell'opera realizzata.
b) la copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata non inferiore ad euro ,
9. Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
10. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 8 si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo.
CAPO 1.7
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 40 VARIAZIONE DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, che vengano eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, il quale ordine rechi anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, qualora questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore vantasse il diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima che abbia inizio l'esecuzione dell'opera che costituisce oggetto della contestazione. Non vengono prese in considerazione le domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora manchi un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto delle suddette richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi che vengano disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, che siano volte al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, a condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze conseguenti a circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salve le fattispecie previste dai commi 4 e 5, viene sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, da cui devono risultare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’Art.25, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economica e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 1.8.3 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 1.8.4, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui al medesimo articolo 1.8.4.
9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento generale, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.
Art. 41
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1. Nel caso in cui, in conseguenza del manifestarsi di errori od omissioni che risultino imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano, in tutto o in parte, pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale viene invitato l'appaltatore originario.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, dalla risoluzione del contratto consegue il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante. Ai fini del presente articolo devono intendersi per errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione l’articolo 1.7.1, comma 7.
Art. 42
PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Tutte le variazioni eventuali vengono valutate applicando i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
2. Nel caso in cui, tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 1.1.3, commi 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concorda mento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.
CAPO 1.8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 43
ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e
«B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 1.8.3, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA);
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 1.8.5.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l’appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 44
NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1.8.1, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 o 1.8.6.
Art. 45
PIANO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 1.8.4.
Art. 46
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 47
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 1.9.1, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 1.8.3.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Art. 48
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 1.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 49 SUBAPPALTO
1. Il subappalto o il sub affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 1.12.9, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (i) da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) le informazioni di cui all'articolo 1.8.1, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 1.8.3 e 1.8.5 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Art. 50
RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando la Stazione appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni che vengano avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 1.9.1 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 1.9.1 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 1.10.3, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 51
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 1.8.1, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 1.12.9 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui all’articolo 1.12.1, commi 2 e 3.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 1.10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 52
ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
Art. 53
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 1.10.1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Lanusei ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 54
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 1.5.2, comma 8 e 1.5.3, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 1.5.2, comma 9 e 1.5.3, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
8. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 1.5.2, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.
Art. 55
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione , sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio attraverso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS;
-XXXXX XXXXX, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.28 e Art.29 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art.28 e Art.29 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’Art.55, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 56
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 1.8.3 e 1.8.4 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 1.12.9, comma 5, del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
5. In caso di ottenimento del DURC dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
7. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO 1.11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 57
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Ultimati i lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice deve eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, viene applicata la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere con apposito verbale subito dopo che si è proceduto all'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 1.4.1, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 1.11.2, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 1.5.3.
Art. 58
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 40 giorni dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
Art. 59
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui al comma 1, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso.
3. L'appaltatore può però richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
CAPO 1.12 NORME FINALI
Art. 60
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiai amento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 61
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. L'appaltatore ha l'obbligo di:
a) intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni nel caso in cui egli, benché invitato non si presenti;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli vengano sottoposti dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) consegnare tempestivamente al direttore lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, alla direzione dei lavori, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni particolarmente complesse, o che siano non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, indica in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora in cui sono state fatte le relative riprese.
Art. 62
CONFORMITA’ AGLI STANDAR SOCIALI
1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere
Art. 63
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti indicati dalla D.L., a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati come sopra, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 1.12.4.
Art. 64
UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI
1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
f) xxxxxxxxxxxx con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 65
TERRE E ROCCE DA SCAVO
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 66 CUSTODIA DEL CANTIERE
1. E' posta a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi in cui i lavori sono sospesi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 67 CARTELLO DI CANTIERE
1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «D».
Subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | |
categoria | descrizione | In Euro | |
Allegato «D».
CARTELLO DI CANTIERE |
Ente appaltante: COMUNE DI URZULEI UFFICIO TECNICO PROGETTO PER INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del Progetto esecutivo: Direzione dei lavori: Coordinatore per la progettazione: Coordinatore per l’esecuzione: Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: Responsabile unico dell’intervento: IMPORTO DEL PROGETTO: Euro IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro ONERI PER LA SICUREZZA: Euro IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del % Impresa esecutrice: con sede Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000.000) , classifica .000.000) , classifica .000.000) direttore tecnico del cantiere: Intervento finanziato con fondi del |
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il prorogato il con fine lavori prevista per il |
Art. 68
EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO
1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245- quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 69 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 1.5.4 e 1.5.5.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1.1.1, comma 6, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1.10.4, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 70
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque poste a carico dell'appaltatore e si applica l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. Restano, inoltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TECNICHE
QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI – NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo 2.13
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Art. 71 MATERIALE IN GENERE
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, eccetto quelli di cui appresso è specificata la provenienza, proverranno da quella localita’ che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita’ e specie e rispondano ai requisiti dettati dal presente
Capitolato.
Art.72.1.1 Acqua
Art. 72
ACQUA - CALCE - LEGANTI IDRAULICI
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose all'uso cui è destinata, e non essere aggressiva per il conglomerato risultante e rispondente ai requisiti della norma UNI EN 1008 come richiesto dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008). Avrà un Ph compreso fra 6 ed 8.
Art.72.1.2 Calce
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al XX 00 Xxxxxxxx 0000, n. 2331 e al D.M. 14/01/08 (NTC 2008). La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che,
mescolandola con la sola quantità di acqua necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo senza lasciare più del 5% di residui dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
Art.72.1.3 Leganti idraulici
I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di cui al RD 16 Novembre 1939, n. 2228. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavolati in legno e bene riparati dall’umidità.
Art. 73 GHIAIA - PIETRA
Art.73.1.2 Xxxxxx, ghiaia e pietrisco
La sabbia, le ghiaie e i pietrischi da impiegrasi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le stesse qualità stabilite dalle vigenti norme UNI e disposizioni di Legge per il Pag. 55 conglomerato cementizio.
Art.73.2.2 Pietre naturali
Le pietre naturali da impiegrasi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno esssere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, venature, interclusione di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui devono essere soggette e presentare adesività alle malte.
Art.73.2.3 Malte - Conglomerati - Strutture murarie
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, salvo le particolari indicazioni che potranno essere stabilite in progetto od impartite dalla Direzione dei Lavori, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
Malta comune: | |
calce spenta in pasta | m3 0,30 |
sabbia | m3 0,85 |
Malta fine di pozzolana: | |
calce spenta in pasta | m3 0,28 |
pozzolana vagliata | m3 1,05 |
Conglomerato cementizio per blocchi di fondazione (escluso strutture armate): | |
cemento tipo 600 | Kg 250 |
sabbia di fiume | m3 0,400 |
ghiaia o pietrisco di cava | m3 0,800 |
Conglomerato cementizio per blocchi di fondazione e per strutture armate: | |
cemento tipo 600 | Kg 300 |
sabbia di fiume | m3 0,400 |
ghiaia o pietrisco di cava | m3 0,800 |
Strutture murarie Le strutture murarie per la costruzione di cabine elettriche, saranno costituite di muratura di mattoni pieni (zoccoli), da pietrame calcareo squadrato o da blocchetti di cemento prefabbricati. |
Art. 74
MATERIALI FERROSI E METALLI VARI
Tutti metalli, sia ferrosi che non, dovranno avere caratteristiche conformi a quelle riportate nelle norme UNI più recenti.
Di seguito si riportano delle generiche caratteristiche qualitative per i diversi metalli.
Art.74.1.1 Materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilature e simili. Essi dovranno rispondere alle norme UNI specifiche per il tipo di materiale e a seconda della qualità, avere i seguenti requisiti generali:
• Ferro. Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superfici e esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza latre soluzioni di continuità.
• Acciaio dolce laminato. L’acciaio extra dolce laminato dovrà essere emintemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature Pag. 56 od alterazioni; inoltre dovrà essere saldabile e non suscettibile di perdere la tempera.
Alla rottura presenterà una struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.
Art.74.1.2 Metalli vari
Il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere della migliore qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetti che ne vizino la forma e ne alterino la resistenza o la durata.
Art.74.1.3 Zincatura di profilati in ferro o acciaio
La zincatura dei profilati per la costruzione di mensole, xxxxx etc. dovrà essere eseguita mediante immersione in bagno di zinco purissimo, oppure, per le minuterie, col metodo Xxxxxxx (il grado di purezza non dovrà essere inferiore al 99%), oppure con vernice a base di zinco puro sciolta in apposito solvente. In questo ultimo caso una mano della vernice suddetta dovrà essre applicata in fabbrica ed una mano dopo la posa in opera.
Il controllo verrà effettuato con le prove prescritte dalla norma vigente.
Art.74.1.4 Verniciatura
Tutte le parti in ferro, ad eccezione di quelle zincate, verranno fornite a piè d’opera già colorite con una prima mano di minio o di vernice antiruggine.
Dopo essere state poste in opera verrà data una seconda mano di vernice antiruggine, previa raschiatura delle parti di cui alla prima verniciatura si presentassero danneggiate ed affiorassero tracce di ruggine.
Sarà poi passata una mano di vernice antiruggine grigia, o all’alluminio, o allo zinco, come indicato in progetto ovvero a scelta della Direzione dei Lavori. Saranno ugulamente verniciati con minio o antiruggine tutti giunti ed i bulloni che non risultino in acciaio zincato ovvero inox.
Art.75.1.1 Isolamento dei cavi
Art.75
CAVI, CONDUTTORI E TUBAZIONI
I cavi elettrici che saranno utilizzati per la rete di distribuzione nell’impianto di pubblica illuminazione, sia se collocati interrati entro tubi di protezione che direttamente su letto di sabbia, sia se installati aerei, sospesi a fune di acciaio ancorata ai sostegni, liberi all'interno di palo di illuminazione dovranno essere provvisti di una guaina esterna in aggiunta al proprio isolamento. In particolare per la posa interrata devono essere utilizzati cavi idonei nel rispetto delle rispettive norme CEI in relazione alla classe dell’impianto.
Art.75.1.2 Colori distintivi dei cavi
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione.
Art.75.1.3 Sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse
Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei cavi, devono essere scelte tra quelle unificate. La caduta di tensione deve essere contenuta, nelle condizioni ordinarie e particolari previste, entro valori di servizio che non alterino il funzionamento degli apparecchi utilizzatori connessi (si vedano le norme CEI relative al singolo componente utilizzatore). In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di Pag. 57 unificazione CEI-UNEL.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, i conduttori in rame non dovranno avere sezione inferiore a 2,5 mm2.
I conduttori di neutro avranno sezione non inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase, fatta eccezione per i circuiti trifasi con conduttori in rame di sezione superiore a 16 mm2 se di rame ed a 25 mm2 se di alluminio; in tal caso la sezione del conduttore di neutro può essere ridotta alla metà del coinduttore di fase con un minimo di 16 mm2 se di rame ed a 25 mm2 se di alluminio.
Art.75.1.4 Sezione dei conduttori di terra e protezione
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, devono essere conformi a quanto riportato:
• nelle CEI 64-8 per gli impianti o le parti di essi con tensione non superiore a 1000 V;
• nelle CEI 11-8 per gli impianti o le parti di essi con tensione superiore a 1000 V;
Art.75.1.5 Conduttori di rame in genere
Il rame costitituente i conduttori di rame, qualsiasi tipo essi siano, deve avere le seguenti caratteristiche: Peso specifico = 8,89 kg/dm3
Temperatura di fusione = 1083 °C
Resistività a 20 °C del filo di rame crudo non superiore a 0,0178 ohm mm2/m. Carico di rottura del filo di rame crudo non inferiore a 38 kg/mm2 .
Carico di rottura del filo di rame elettrolitico ricotto non inferiore a 22 kg/mm2 . Il modulo di Young del filo di rame crudo non inferiore a 1,3 106 kg/cm2 .
Il coefficiente di dilatazione termica lineare = 16,8 x 10-6 °C-1
Art.75.1.6 Corda di rame
Per le corde di rame il passo di cordatura dei fili di ciascun o strato deve essere almeno eguale ad otto volte il diametro esterno della corda e non superiore a tredici volte detto diametro. Le corde devono essre esenti da rigonfiature ed i fili dello strato esterno debbono essere ben serrati fra loro.
La corda deve avere le seguenti caratteristiche:
Il modulo di Young : E = 0,99 - 1,2 106 kg/cm2 .
Il coefficiente di dilatazione termica lineare: epsilon = 17 x 10-6 °C-1
Art.75.1.7 Tubazioni
Le tubazioni dovranno essere posate interrate secondo le modalità descritte nelle sezioni successive.
In tutti i casi i tubi devono essere in PE corrugato flessibile adatti alla posa interrata per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento minima 450N, diametro esterno minimo 63 e secondo quanto stabilito negli altri elaborati di progetto; lato esterno corrugato, lato interno liscio, a doppia parete.
Art.75.1.8 Muffole di derivazione
Le giunzioni eseguite entro pozzetti di derivazione devono essere realizzate con muffole idonee alla bassa tensione per cavi fino a 35 mmq anche multipli, con tensione di isolamento fino a 1kV, preparate in loco con resina predosata con termoindurente o con gel. Le giunzioni devono garantire la classe di isolamento
II. Pag. 58
Art.75.1.9 Morsettiere
Le giunzioni eseguite entro sostegni di illuminazione devono essere realizzate con morsettiere idonee alla bassa tensione contenute entro contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112), classe di isolamento II, grado di protezione sul coperchio minimo IP43, base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente, e antitraccia,
serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304. Il fissaggio della morsettiera al palo avviene mediante viti senza testa in materiale termoplastico che fuoriescono dal corpo morsettiera e la bloccano contro la parete anteriore del palo. Le morsettiere sono dotate di portafusibili realizzati su circuito stampato per tensione nominale 250V, portata max 10A.
Art.75.1.10 Pozzetti
I pozzetti per la derivazione delle linee dalla dorsale principale ai complessi illuminanti e quelli rompi tratta sono di tipo prefabbricato in calcestruzzo vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne secondo quanto indicato negli elaborati di progetto, spessore minimo 3 cm, comprensivi all'occorrenza di prolunga.
Art.75.1.11 Xxxxxxxx
La chiusura dei pozzetti di derivazione e rompi tratta è fatta a mezzo di chiusini carrabili in ghisa sferoidale, classe D400, dimensione variabile secondo quanto indicato negli elaborati di progettuali, dotati di bordino interno per chiusura ermetica a sifone, asole per l'introduzione di chiave di sollevamento in scatola chiusa, piedini di appoggio sul bordo del telaio.
Art.75.1.12 Portella da palo
Le portelle da palo devono essere in lega di alluminio UNI EN 1706 AC-46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati, spessore minimo 2,5 mm, verniciatura a polvere colore grigio RAL 7000 con pretrattamento di protezione alla corrosione mediante ossidazione anodica spessore 6 micron. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, in acciao inox AISI 304, azionabile con
chiave specifica in dotazione. Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico. Staffa di serraggio antisfilamento in OT 63-UNI 4892. Guarnizione di tenuta in gomma antinvecchiante a sezione rettangolare con testate semitonde, tipo EDPM durezza 50 Sh colore nero, a garanzia di un buon adattamento della stessa sulla superficie irregolare del palo. Adatta per l'abbinamento a
morsettiere a doppio isolamento. Grado di protezione minimo IP54 secondo CEI60529, IK 10 secondo XXX XX 00000.
Art.76 SOSTEGNI
Per la scelta ed il dimensionamento dei sostegni dei centri luminosi che non sorreggano linee aeree, di qualsiasi materiale essi siano, si dovrà scrupolosamente seguire quanto specificato nelle norme vigenti (Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari).
Art.76.1.1 Pali d’acciaio conici e rastremati
I pali troncoconici a sezione circolare, sono realizzati da aziende certificata ISO9001, rastrematura tipo CC10, ottenuti mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JREN 10025 e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico (arco sommerso) omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834.
I pali, predisposti per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione, sono completi delle 3 lavorazioni standard alla base per il collegamento elettrico a norma, asola entrata cavi, attacco m.a.t., asola per morsettiera.
Tolleranze dimensionali XXX XX 00/0 - XXX XX 00000.
Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ³ 98.5%. Rivestimento ottenuto conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori minimi di 55 microns e medi di 70 microns.
Verniciatura esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite, marrone, ombra, granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere, alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ed effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto “cisellina” agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d’urto UNI8901 I pali saranno dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione alla mercatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice prodotto e commessa di riferimento.
I pali devono avere le seguenti caratteristiche dimensionali:
• pali da 8 m fuori terra:
- altezza totale 8,80
- diametro alla base 148mm
- diametro alla sommità 60mm
- spessore 3mm
- superficie 2,88mq
- peso zincato 69kg
• pali da 7 m fuori terra:
- altezza totale 7,80
- diametro alla base 138mm
- diametro alla sommità 60mm
- spessore 3mm
- superficie 2,43mq
- peso zincato 57kg
Art.77
BLOCCHI DI FONDAZIONE
I blocchi di fondazione in calcestruzzo, costituenti la base dei sostegni, avranno le dimensioni stabilite in progetto ovvero saranno calcolati sulla base di quanto riportato nelle norme vigenti, valevoli anche per impianti in zona sismica; la composizione dell’impasto sarà conforme alle disposizioni vigenti.
Art.78 APPARECCHI ILLUMINANTI
Gli apparecchi illuminanti devono presentare adeguate caratteristiche di robustezza, di resistenza alla corrosione, di accesibilità e smontabilità per la manutenzione e dovranno essere di gradimento della Direzione dei Lavori.
I dispositivi di fissaggio degli apparecchi ai sostegni dovranno essere adeguati alle sollecitazioni alle quali essi potranno essere soggetti durante l’esercizio, con particolare riguardo alle vibrazioni prodotte dal vento. Dovranno inoltre essere adottati opportuni dispositivi atti ad evitare l’allentamento dei dadi per effetto delle suddette vibrazioni.
L’isolamento elettrico dei suddetti apparecchi illuminanti dovrà essere almeno doppio della tensione di esercizio.
Art.78.1.1 Armature stradali
Gli apparecchi di illuminazione devono essere di tipo stradale tipologia "ITALO 1"della "AEC" o equivalente e devono avere le seguenti caratteristiche:
CARATTERISTICHE MECCANICHE
• Telaio e copertura in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706.
• Dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN 1706 con struttura ad alette.
• Guarnizione poliuretanica.
• Schermo di chiusura serigrafato in vetro piano{Fine Breve} temperato ad elevata trasparenza. Spessore 4mm, per ITALO 1.
• Resistenza termica e meccanica IK09.
• Gruppo ottico estraibile in alluminio 99,85%.
• Modulo LED estraibile.
• Piastra cablaggio metallica, estraibile.
• Passacavo a membrana a tenuta stagna.
• Fermacavo integrato.
• Attacco testa-palo o braccio in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 Ø60mm (standard), Ø33÷ØØ60mm e Ø60÷Ø76mm (opzionale).- Inclinazione testa palo: 0°, +5°°, +10°, +15°, +20°.- Inclinazione braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20°.
• Gancio di chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox.
• Grado di protezione IP66.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
• Classe di isolamento: II.
• Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz.
• Corrente LED: 525/700mA.
• Fattore di potenza: >0.9 (a pieno carico).
• Connessione di rete per cavi sezione massima 4mmq.
• Protezione sovratensioni integrata:Tenuta all’impulso:- Classe I: fino a 10 kV.
- Classe II: da 6kV a 10kV
• Fusibile opzionale.
• Vita gruppo ottico ITALO 1 (Ta=25°C):- 525mA:> 70.000hr B20L80 (inclusiguasti critici);> 100.000hr L80, TM-21;- 700mA:> 60.000hr B20L80 (inclusi guasti critici);> 100.000hr L80, TM-21;
• Opzioni di risparmio energetico inclusa: DA - dimmerazione automatica (profilo di riduzione custom opzionale).
OTTICHE DISPONIBILI
• STU-M / STU-S: ottica asimmetrica per illuminazione stradale e ciclo-pedonale
CARATTERISTICHE GRUPPO OTTICO
• Sistema ottico modulare a 3 o 4 moduli.
• Temperatura di colore sorgente LED: 3000K o 4000K CRI ?70.
• Potenza per ottica 4 moduli LED STU-M/STU-S 80W a 700mA (a 25°C e 230V)
• Flusso luminoso per ottica 4 moduli LED STU-M/STU-S 8140Lumen a 700mA (a 25°C e 4000K) Marcature CE, ENEC, ecc.
L'apparecchio di illuminazione deve essere montato in posizione perfettamente complanare col piano dell'orizzonte secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art.79 QUADRI ELETTRICI
Il quadro elettrico deve essere costituito da un armadio stradale in SMC (vetroresina) RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI EN 62208, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262, predisposto per l’esecuzione di apparecchiature in classe II in conformita' a CEI 64-8/4, adatto all’installazione a pavimento con telaio di ancoraggio. Il quadro avrà dimensioni di ingombro 685x1390x330mm e sarà equipaggiato con cestelli estraibili per il supporto delle apparecchiature.
Il quadro è costituito dai componenti in esecuzione modulare (17,5 mm) e fissati ad innesto su un profilato sagomato. Per tutti gli interruttori il neutro deve essere apribile. Tutti gli interruttori magnetotermici avranno caratteristica C (con riferimento alla norma CEI 23-3).
Parte 2.14 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Fanno parte dell’impianto di pubblica illuminazione tutte le opere, quali linee di alimentazione, sostegni ed apparecchiature, destinate in generale a fornire l’illuminazione in aree esterne ovvero a realizzare indicazioni luminose (segnaletica per il traffico, impianti semaforici, insegne pubblicitarie etc..) a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica.
In relazione allo schema ed alla tensione di alimentazione, in accordo alle norme vigenti, distinguiamo quattro tipi e cinque gruppi di impianto;
Tipi di impianto:
• Impianto in derivazione: i centri luminosi vengono derivati dalla linea di alimentazione e sono quindi in parallelo tra loro.
• Impianto in serie: i centri luminosi vengono collegati in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.
• Impianto indipendente: la linea di alimentazione èè dedicata al solo impianto di pubblica illuminazione.
• Impianto promiscuo: la linea di alimentazione è asservita anche ad altri utilizzatori oltre l’impianto di pubblica illuminazione.
Gruppi di impianto:
• Impianto di gruppo A: alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.
• Impianto di gruppo B: impianto in derivazione con alimentazione a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., con esclusione degli impianti di gruppo A.
• Impianto di gruppo C: impianto in serie con alimentazione a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., con esclusione degli impianti di gruppo A.
• Impianto di gruppo D: impianto in derivazione con alimentazione a tensione nominale compresa fra 1000V e 6000 V in c.a. .
• Impianto di gruppo D: impianto in serie con alimentazione a tensione nominale compresa fra 1000V e 6000 V in c.a. .
Nel progetto in oggetto l'impianto è di tipo "in derivazione" ed appartiene al gruppo B.
Art.80
MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI CAVI
A seconda dei casi, dovrà adottarsi una delle seguenti disposizioni, in accordo a quanto previsto dalle norme CEI (Impianti di distribuzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo ed esecuzione delle linee elettriche aeree esterne):
• posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati;
• posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili;
• posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili;
• posa arerea di cavi elettrici, isolati non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi;
• posa arerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti o fissati ai muri dei fabbricati;
Per la tensione di isolamento dei cavi, sotto guaina o meno, si dovrà far riferimento alle suddette norme CEI, lo stesso dicasi per quanto riguarda la posa dei cavi in relazione a: temperatura di posa, raggi di curvatura, sollecitazioni a trazione, distanze di rispetto.
Art.80.1 posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati
Per l’interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel seguente modo:
• sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa concordata con la Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o d sassi, si dovrà costituire in primo luogo un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere il cavo, od i cavi, senza premere e senza far affondare artificialmente la sabbia;
• si dovrà stendere quindi altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore dei cavi o dell’eventuale tegolo posto a protezione degli stessi per tutta la lunghezza; lo spessore complessivo dello strato di sabbia risulterà pari a 15 cm oltre il diametro del cerchio circoscritto al gruppo di cavi od a questo piu’ lo spessore del tegolo;
• sulla sabbia così posta, qualora non sia stato inserito il tegolo di protezione meccanica, si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro, e con il lato maggiore secondo l’andamento dei cavi, se il cerchio circoscritto ai cavi avrà un diametro inferiore a 5 cm od al contrario in senso trasversale;
• si passerà quindi al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e trasportando a discarica autorizzata il materiale eccedente dall’iniziale scavo;
• l’asse del cavo, quello centrale se più cavi, dovrà ovviamente trovarsi sullo stesso piano verticale con l’asse della fila di mattoni;
per la profondità di posa sarà generalmente seguito il concetto di avere i cavi posti sufficientemente al sicuro da possibili scavi superficiali per riparazioni ai manti stradali e cunette eventualmente sovrastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato o giardino. Di massima si osserverà una profondità minima, misurando sull’estradosso della protezione di mattoni, ovvero dello strato di sabbia per la protezione a tegolo, pari a 50 cm per gli impianti di categoria zero e 1, ad 80 cm per gli impianti di categoria 2, ad 1,2 m per gli impianti di categoria 3; per la definizione delle categorie o classi si veda la norma vigente.
Art.80.2 posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili
I cavi saranno posati:
• direttamente su ganci, grappe, staffe e mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato di acciaio zincato, ovvero di materiali plastici resistenti all’umidità, od ancora su mensoline di calcestruzzo armato;
• dovendo disporre i xxxx su più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strati successivi pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di 3 cm, allo scopo di assicurare la libera circolazione dell’aria;
• nel caso in cui le canalette di cui sopra non siano a carico della Ditta appalttarice, quest’ultima dovrà tempestivamente indicarne le caratteristiche, mentre se non diversamente prescritto dall’Amministrazione appaltante, sarà comunque di copmetenza della ditta appaltatrice soddisfare al fabbisogno di mensole, grappe ganci, che potranno anche andare a formare rastrelliere di conveniente altezza;
• per il dimensionamento dei supporti e dei mezzi di fissaggio in opera (xxxxxx xxxxxx, chiodi sparati etc.) dovrà essere tenuto conto oltre al peso dei cavi da sostenre in rapporto al distanziamento dei supporti, di massima stabilito intorno a 70 cm, anche tutti i prevedibili carichi aggiuntivi in fase di installazione, manutenzione ed esercizio (dilatazioni termiche, sforzi elettrodinamici).
In casi particolari si potrà richiedere la zincatura a caldo di tutte le parti in acciaio. I cavi, ogni 150-200 m di percorso dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile.
Art.80.3 posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili
• per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto, etc. in cunicoli, intercapedini, sotterranei, etc. valgono le prescrizioni precedenti, con i dovuti accorgimenti;
• per la posa interrata delle tubazioni, vale quanto già detto per l’interramento dei cavi elettrici, in merito a: modalità di scavo, preparazione del fondo di posa (senza l’obbligo della sabbia);
• le tubazioni dovranno risultare con I singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna;
• il diametro della tubazione dovrà essere non inferiore ad 1,3 volte il diamtero del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sitemati a fascio;
• per l’infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate;
• il distanziamento fra du successivi pozzetti o cassette sarà stabilito in funzione del tipo, del numero e delle dimensioni dei cavi da infilare. Tuttavia, per I cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima pari a 30 m circa se rettilineo ed a 15 m se con interposta curva.
I cavi non dovranno in nessun caso subire curvature di raggio inferiore a quanto stabilito dalle norme vigenti in relazione alla natura del cavo stesso.
In sede di appalto, verrà precisato se spetti all'Amministrazione appaltante la costituzione dei pozzetti o delle cassette. In tal caso, la Ditta appaltatrice dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc.
Art.81
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Art.81.1 Tensione di alimentazione
La tensione nominale per gli impianti in derivazione, scelta in accordo ai valori permessi dalla Norma vigente, dovrà essere inferiore: a 400 V per gli impianti con lampade ad incandescenza ed a 6000 V per quelli con lampade a scarica.
La tensione nominale per gli impianti in serie dovrà essere inferiore a 6000 V.
Nel caso in oggetto la tensione di alimentazione dei singoli apparecchi deve essere di 230Vac.
Art.81.2 Fattore di potenza
Il fattore di potenza dell’impianto, sia nel suo complesso sia per le singole sezioni componenti, non dovrà essere inferiore a 0,9.
Art.81.3 Resistenza di isolamento verso terra
In accordo con la Norma vigente, l’intero sistema, all’atto della prima verifica, dovrà presentare una resistenza di isolamento verso terra non inferiore a:
• 0,15 MOhm per gli impianti di gruppo A.
• 2 U0 / (L+N) MOhm per gli impianti di gruppo B,C,D,E.
dove: U0 è la tensione nominale dell’impianto verso terra in kV ( si assume pari ad 1 per le tensioni sotto 1kV) ; L è la lunghezza complessiva della linea di alimentazione in km (si assume pari ad 1 per le lunghezze sotto 1km); N è il numero totale delle lampade alimentate.
Art.81.4 Caduta di tensione lungo la linea
In accordo con la Norma vigente, le cadute di tensione lungo la linea di alimentazione, nelle condizioni normali di servizio (a pieno carico e se previsto a carico parzializzato) debbono essere inferiori al 5%.
Art.81.5 Perdite nella linea di alimentazione
In accordo con la Norma vigente, le perdite nella linea di alimentazione nelle condizioni normali di servizio (a pieno carico e se previsto a carico parzializzato) dovranno essere contenute entro i seguenti valori:
• 5% della potenza assorbita dai centri luminosi negli impianti in derivazione indipendenti;
• 10% della potenza attiva assorbita dai centri luminosi negli impianti in serie.
Nei calcoli di verifica occorreràà tener in conto oltre alla potenza nominale delle lampade la potenza eventualmente assorbita dagli ausiliari elettrici.
Art.81.6 Distribuzione dei carichi sulle fasi
Nelle linee di alimentazione trifase i centri luminosi devono essere derivati ciclicamente sulle fasi, in modo da avere un carico il più equilibrato possibile.
Art.81.7 Linee di alimentazione
Le linee di alimentazione, che saranno realizzate di sezione e composizione rispondenti al progetto, dovranno consentire la parzializzazione dell’impianto onde poter ridurre il numero delle lampade accese durante le ore notturne.
Art.82 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LINEE
Art.82.1 Distanziamenti nelle linee aeree
In generale occorrerà osservare quanto prescritto dalle norme vigenti; in particolare il franco minimo dei conduttori sul terreno, nelle condizioni più sfavorevoli deve essere almeno di 6 m; tale franco si intende riferito ai conduttori più bassi.
Art.82.2 Distanziamenti negli impianti di pubblica illuminazione Art.82.2.1 Distanziamenti dai limiti di carreggiata
I sostegni, nonchè ogni altra parte degli impianti di pubblica illuminazione, devono rispettare le seguenti distanze minime dalla carreggiata stradale, per tutta la loro porzione sotto i 5 m dalla pavimentazione stradale:
1) 0,5 m per le strade urbane dotate di marciapiedi con cordonatura; lasciando sul marciapiede una luce netta di passaggio non inferiore ad 1 m verso il limite delle sede stradale; per i marciapiedi di larghezza insufficiente il sostegno andrà installato al limite della sede stradale;
2) 1,4 m per le strade extraurbane e per quelle urbane prive di marciapiedi con cordonatura;
• distanze inferiori potranno essere adottate solo nel caso che la banchina non ne consenta il rispetto;
• distanze maggiori dovranno essere adottate nel caso di banchina con ammessa sosta ai veicoli.
Art.82.2.2 Altezze sulla carreggiata
L’altezza minima sulla carreggiata di una qualsiasi parte di impianto deve essere pari a 6 m; fanno eccezione le lanterne semaforiche, per le quali l’altezza minima viene ridotta a 5 m.
Art.82.2.3 Distanziamenti dai conduttori di linee elettriche
I sostegni, nonchè ogni altra parte degli impianti di pubblica illuminazione, devono rispettare le seguenti distanze minime dai conduttori di linee elettriche aeree, considerati sia con catenaria verticale sia inclinata di 30° sulla verticale:
1. m per conduttori in classe 0 ed 1; riducibile a 0,5 m nei centri abitati e nel caso di linee con conduttori in cavo aereo;
2. (+ 0,015 U) m dai conduttori di linee di classe II e III, dove U è la tensione nominale della linea aerea espressa in kV; riducibile a (1 + 0,015 U) m per le linee in cavo aereo.
Art.82.3 Impianti di messa a terra
In generale, l’impianto di dispersione verso terra delle correnti di guasto andrà realizzato in accordo alle norme vigenti per gli impianti con tensione fino a 1000V ed alle CEI 11.8 per gli impianti con tensioni superiori; l’impianto di dispersione relativo ad un sistema di protezione dalle scariche atmosferiche andrà realizzato in accordo alle norme vigenti; gli impianti così realizzati dovranno anche soddisfare le vigenti norme antinfortunistiche .
I dipersori degli impianti di terra saranno realizzati con elementi verticali, in particolare: da tubi di acciaio zincato a caldo di diametro esterno non inferiore a 40 mm e spessore minimo di 2,5 mm, da tubi di ranme di diametro esterno non inferiore a 30 mm e spessore minimo di 3 mm, profilati di acciaio zincato a caldo od in rame di dimensione trasversale non inferiore a 50 mm e spessore minimo di 5 mm; in ogni, in accordo alle CEI, caso la sezione “A” del dispersore non dovrà essere inferiore a quella così calcolata:
A = 1/k (I2t)1/2 dove:
A : sezione in mm2;
I : quota parte della corrente di terra che scorre nel dispersore in ampere; t : tempo di eliminazione del guasto in secondi;
k : fattore dipendente dal materiale, e delle temperature iniziali e finali del dispersore (valori tabulati nelle norme CEI).
Detti dispersori che saranno affondati nel terreno da un minimo di 1,5 m ad un massimo di 3 m a seconda della resitenza elettrica del terreno dovranno offrire una superficie di contatto col terreno non inferiore a 0,25 m2 per gli impianti di seconda classe e a 0,5 m2 per gli impianti di terzaclasse; al contempo dovranno garantire una resistenza verso terra conforme alle vigenti norme CEI ed antinfortunistiche.
I sostegni dei centri luminosi e delle linee aeree dovranno essere collegati elettricamente a terra singolarmente. I collegamenti dei sostegni o delle loro armature con i dispersori andranno eseguiti per mezzo di treccia, corda o piattina di rame di sezione non inferiore a 35 mm2 disposta ad anello intorno al blocco di fondazione, a profondità compresa fra 0,5 ed 1 m; qualora necessario oltre al dispersore principale potrà essere infisso un ulteriore dispersore verticale, ubicato ad una distanza di almeno tre metri dal primo, entrambi
saranno collegati al conduttore costituente l’anello. Detta giunzione deve essere eseguita con morsetti a compressione o a bullone con superficie di contatto di almeno 200mm2 e bulloni di diametro non inferiore a 10mm in alternativa per i dispersori a tubo con manicotti per tubi.
Nel presente progetto deve essere realizzato un sistema in classe II e pertanto i complessi illuminanti oggetto d'intervento non dovranno essere collegati all'impianto disperdente. Per i quadri elettrici esistenti invece la connessione all'impianto di terra deve essere adeguata allo stato del quadro stesso: in particolare non sono connessi a terra i quadri elettrici entro involucro in materiale isolante, mentre lo sono quelli entro contenitore metallico. L'eventuale impianto di terra deve essere coordinato con idonei interruttori differenziali adeguatamente tarati.
Parte 2.15
NORME DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO CONSEGNA DEI LAVORI - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI
Art.83 ESECUZIONE DEI LAVORI
Art.83.1 Verifiche e prove in xxxxx x'xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto.
Le verifiche, come anche esplicitato nel successivo paragrafo, potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonchéé in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.
Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovràà compilare regolare verbale.
Art.83.2 Prove dei materiali
L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumeràà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Italiano o equivalenti ai sensi della legge n.791 del 18 ottobre 1977.
Art.83.3 Accettazione dei materiali
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da parte dell'Amministrazione appaltante, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.
Art.83.4 Modo di esecuzione ed ordine dei lavori
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartire al riguardo dalla Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale ed al progetto approvato.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte.
La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere e/o a terzi.
Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione appaltante, la Ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole dell'arte.
La Direzione dei Lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della Ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti.
L’appaltatore è obbligato a tenere tempestivamente informata la Amministrazione dell’inizio dei lavori, delle eventuali sospensioni e riprese, nonché dell’ultimazione. Egli dovrà tempestivamente avvertire l’Amministrazione di quei singoli lavori che, per la loro natura, non si prestano ad essere misurati ad opera compiuta.
Art.83.5 Gestione dei lavori
Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato e dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigenti all'atto dell'appalto.
Art.83.6 Consegna dei lavori
La consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dall’art. 153 e successivi del Regolamento,
D.P.R. 207/10.
Art.83.7 Collocamento in opera
Il collocamento in opera di qualsiasi manufatto, materiale od apparecchio, consisterà in genere, nel suo prelevamento dal luogo di deposito e nel suo trasporto in sito, intendosi con ciò tanto il trasporto in piano o
in pendenza, con o senza strade, che il sollevamento o tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico od opera provvisionale; nonché il collocamento, nel luogo esatto di destinazione, a qualsiasi altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, comprese tutte le opere conseguenti il fissaggio, adattamento, stuccatura e riduzione in pristino. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsiasi materiale ed apparecchio che gli viene ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se fornito da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso e l’opera stessa dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo l’Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsivoglia natura che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai, durante e dopo l’esecuzione dei lavori e sino alla loro consegna, anche se particolare collocamento in
opera si svolgesse sotto la sorveglianza o assistenza di altre ditte, fornitrici del solo materiale.
Art.83.8 Fornitura e posa in opera dei sostegni
Subito dopo la consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere, in base ai disegni consegnatigli dall’Amministrazione, al tracciamento della linea e, di concerto con la Direzione dei Lavori, alla picchettazione dei pali sul terreno.
Nel caso di appalto-concorso i tracciati, a cura dell’appaltatore, dovranno essere riportati su mappe catastali idonee alla bisogna e dovranno contenere tutti gli elementi rappresentativi delle opere da eseguire, saranno quindi presentati alla Direzione dei Lavori per l’approvazione. Prima e durante la picchettazione la Direzione dei Lavori avrà facoltà di apportare al tracciato di progetto, ed alla posizione dei pali, quelle modifiche che all’atto
esecutivo riterrà più confacenti alla natura del terreno e tecnicamente ed economicamente più convenienti, senza che per questo l’Appaltatore possa trarne motivo per richiedere compensi o prezzi non previsti nel presente Capitolato.
Approvata la picchettazione dell’impianto dalla Direzione dei Lavori, l’Appaltatore procederà alla esecuzione degli scavi per la posa dei conduttori e per i blocchi di fondazione dei sostegni.
Nell’esecuzione degli scavi, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le norme di legge perché siano evitati danni a persone o cose e perché il lavoro venga eseguito a perfetta regola d’arte.
L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere all’allontanamento ed allo spandimento delle materie di risulta nel luogo preventivamente indicato dalla Direzione dei Lavori ovvero al trasporto presso una discarica autorizzata.
All’Appaltatore viene fatto divieto assoluto, pena la demolizione del già fatto, di procedere al getto del calcestruzzo di fondazione prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accertato la dimensione degli scavi eseguiti.
Una volta eseguiti i blocchi di fondazione, l’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura, al trasporto a piè d’opera ed al rizzamento dei sostegni.
Tutti i sostegni di rettifilo dovranno risultare perfettamente allineati e a piombo. Quelli di vertice, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno risultare inclinati rispetto alla verticale per tener conto della freccia elastica dovuta alle sollecitazioni esterne.
La profondità d’infissione dei sostegni dovrà essere conforme a quanto indicato in progetto.
Sarà cura dell’Appaltatore nell’effettuare il tracciamento, che sarà esecutivo solo a seguito dell’approvazione della Direzione dei Lavori, di evitare se possibile vertici superiori ai 30° e di fare in modo che gli attraversamenti con linee elettriche e telegrafiche avvengano sempre sotto un angolo molto prossimo ai 90°.
Parte 2.16
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE E COLLAUDARE I LAVORI
Art.84 PRESCRIZIONI TECNICHE
L’impresa aggiudicataria, in caso di appalto concorso, è tenuta, prima dell’inizio dei lavori, a presentare alla Direzione dei Lavori, adeguando se necessario il progetto esecutivo, la verifica del calcolo dell’impianto oggetto dell’Appalto, relativa a tutti
seguenti punti:
1. verifica dei valori di illuminazione e relativa uniformità, sulla base delle prescrizioni che seguono;
2. verifica della distribuzione, della interdistanza e dell’altezza dei centri luminosi in relazione al tipo di armatura prescelta ed alle caratteristiche delle pavimentazioni stradali;
3. verifica delle cadute di tensione e delle sezioni dei cavi previsti, ridimensionando, ove occorra, le suddette sezioni. Le cadute di tensione risultanti dovranno essere contenute nelle tolleranze richieste dal tipo di lampada impiegato, tenuto conto, in accordo con la Direzione dei Lavori di eventuali possibili futuri prolungamenti della rete di distribuzione;
4. adeguamento delle linee elettriche ad una distribuzione quadripolare che permetta due accensioni (tutta notte e mezza notte), con distribuzione sulle tre fasi e con l’inserimento di dispositivi temporizzatori;
5. verifica dell’equilibratura dei carichi sulle varie fasi;
6. verifica preliminare delle resistenze di terra, le quali non devono risultare superiori a quelle indicate dalle norme vigenti;
Qualora le prese di terra non dovessero trovarsi nelle immediate vicinanze dei corpi illuminanti, questi dovranno essere collegati a catenaria alla migliore terra risultante.
L’Appaltatore dovrà inoltre predisporre lo schema elettrico esecutivo topografico con riportate le sezioni di ogni tratto di cavo, la relativa lunghezza ed una tabella riepilogativa dei cavi che si intendono impiegare. Su tale schema verranno anche riportati la posizione e la potenza dei singoli centri luminosi.
Si richiede inoltre una verifica dei livelli di illuminamento calcolati a tremila ore di esercizio. Detti livelli di illuminamento, in relazione al traffico, non devono essere inferiori a quanto prescritto dalle norme UNI vigenti (Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato).
E’ sufficiente eseguire la verifica col metodo del flusso totale, applicando la nota formula:
E = j x Cu x Cd x Cm / S dove:
j : flusso luminoso della lampada (lm). Cu:
coefficiente di utilizzazione dell’armatura.
Cd: coefficiente di deprezzamento luminoso. Cm:
coefficiente di manutenzione.
S: superficie illuminata (larghezza strada x interasse lampioni).
Dalla formula deve essere quindi ricavata l’interdistanza fra I centri luminoso, tenendo conto che il coefficiente di uniformitàà generale deve rientrare nei seguenti parametri:
0,4 per strade importanti;
0,4 per strade di media importanza; 0,35 per strade di scarsa importanza.
Art.85
COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI
Il collaudo definitivo dovrà avere inizio entro il termine di mesi 3 dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative operazioni dovranno concludersi entro il termine di mesi sei dalla stessa.
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Progetto esecutivo e nel presente Capitolato Speciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo:
• rispondenza alle disposizioni di legge;
• rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
• rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
• rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto.
In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
• che siano state seguite le norme tecniche generali del presente Capitolato;
• che gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni, richiamate nel par. 2 dell'art. 4, inerenti lo specifico appalto, precisate dall'Amministrazione
appaltante nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate, in caso di appalto-concorso, nel progetto-offerta della Ditta aggiudicataria e non siano state concordate modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto;
• gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel
• progetto esecutivo, e nel caso di appalto concorso a quanto prescritto nel par.2 dell’art.4, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto;
• gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto;
• i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nell'art. 5, siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;
• inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria. Anche del collaudo definitivo sarà redatto regolare verbale.
Nei paragrafi che seguono si riportano le prove più significative da effettuare in sede di collaudo; l’Amministrazione appaltante potrà richiedere comunque ulteriori prove al fine di verificare la rispondenza degli impianti e dei lavori a quanto precedentemente specificato.
Art.86 ESAME A VISTA
Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi all'impianto installato. Il controllo deve accertare che il materiale elettrico utilizzato, sia conforme alle relative Norme, sia stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti
danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:
• verifica dei distanziamenti delle linee elettriche esterne;
• protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
• presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
È opportuno che tali esami inizino durante il corso dei lavori.
Art.87
VERIFICA DEL TIPO E DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO E DELL'APPOSIZIONE DEI CONTRASSEGNI DI IDENTIFICAZIONE
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.
Art.88
MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO
La misura va effettuata, in accordo alle norme vigenti, tra il complesso dei conduttori metallicamente connessi a terra, con l’impianto predisposto per il normale funzionamento, ossia con tutti gli apparecchi di illuminazione inseriti; le eventuali messe a terra di funzionamento debbono essere scollegate durante la misura. Eventuali circuiti non metallicamente connessi con quello oggetto di prova saranno oggetto di misure separate; il secondario degli ausiliari elettrici degli apparecchi di illuminazione non sarà oggetto di misura.
La misure effettuate con l'impiego di un ohmmetro in grado di fornire una tensione continua non inferiore a 500 V per gli impianti di gruppo A-B-C e non inferiore a 1500 V per quelli di gruppo D-E, dovranno garantire I risultati di cui al par. 21.3 del presente capitolato; per la definizione di gruppo di impianto si veda la norma vigente.
Art.89
MISURA DELLE CADUTE DI TENSIONE PER GLI IMPIANTI DI DERIVAZIONE INDIPENDENTI
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di comando dell'impianto di illuminazione e i centri luminosi più lontani; si inseriscono un voltmetro tra i morsetti dell’apparecchiatura di comando ed un altro nel secondo punto prescelto (i due strumenti devono avere la stessa classe di precisione). La misura va effettuata in condizioni regolari di esercizio, ossia alimentando tutti gli apparecchi di illuminazione Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della caduta di tensione percentuale.
Art.90
VERIFICA DELLE PROTEZIONI CONTRO I CORTO CIRCUITI E I SOVRACCARICHI
Si deve controllare che:
• il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;
• la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli stessi.
Art.91
VERIFICA DELLE PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra per gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, secondo le modalità delle norme vigenti.
Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del DPR 462/2001 va effettuata la denuncia degli stessi all' ISPESL, all' ASL o all' ARPA territorialmente competenti, o allo Sportello Unico per le attività produttive (dove attivo) a mezzo dell’apposito modulo.
Si devono effettuare le seguenti verifiche:
• esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni. Occorre inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;
• misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, che andrà effettuata con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di tensione, che vanno posti a una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in modo corretto quando siano sistemati a una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima, nel caso di semplice dispersore a picchetto non sarà inferiore a 40m. La sonda di tensione verrà spostata progressivamente dal dispersore in prova verso l’ausiliario fino a quando per piccoli spostamenti non corrispondano Una pari distanza deve essere mantenuta tra la sonda di tensione e il dispositivo ausiliario;
• controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale;
• misure delle tensioni di contatto e di passo.
Art.92
NORME GENERALI COMUNI PER LE VERIFICHE IN CORSO D’OPERA, PER LA VERIFICA PROVVISORIA E PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI
Per le verifiche in corso d’opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo degli impianti si osserveranno le seguenti regole comuni:
• Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza), siano conformi a quelle previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto e cioè a quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.
• Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di
corrente d'alimentazione avente tali caratteristiche, purché ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore a un massimo di 15 giorni.
• Nel caso vi sia al riguardo impossibilità dell'Azienda elettrica distributrice o qualora l'Amministrazione appaltante non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione disponibile, potranno egualmente aver luogo sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo. Il Collaudatore, tuttavia, dovrà tenere conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei
rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per l'alimentazione rispetto a quelle contrattualmente previste secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.
• Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria a ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la Ditta appaltatrice è tenuta, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere per ciò accampare diritti a maggiori compensi.
• Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese nell'appalto, spetterà all'Amministrazione appaltante provvedere a quelli di propria competenza qualora essa desideri che le verifiche in corso d'opera, quella provvisoria a ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino la funzionalità.
INDICE DEL CAPITOLATO
DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE
1.1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
Art. 3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Art. 4 CATEGORIA DEI LAVORI
Art. 5 CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI Art. 6 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
1.2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Art. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Art. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO Art. 10 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
Art. 11 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE Art. 12 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE Art. 13 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
1.3 TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 14 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
Art. 15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI Art. 16 PROROGHE
Art. 17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI Art. 18 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
Art. 19 PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE
Art. 20 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA Art. 21 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1.4 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 23 LAVORI A MISURA Art. 24 LAVORI A CORPO
Art. 25 LAVORI IN ECONOMIA
Art. 26 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA
1.5 DISCIPLINA ECONOMICA Art. 27 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO Art. 28 PAGAMENTI IN ACCONTO
Art. 29 CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO
Art. 30 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO Art. 31 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
Art. 32 REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO Art. 33 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI
Art. 34 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI Art. 35 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1.6 CAUZIONI E GARANZIE
Art. 36 CAUZIONE PROVVISORIA
Art. 37 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA Art. 38 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Art. 39 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA
1.7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 40 VARIAZIONE DEI LAVORI
Art. 41 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI Art. 42 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1.8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 43 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 44 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE Art. 45 PIANO DI SICUREZZA
Art. 46 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA Art. 47 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Art. 48 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 49 SUBAPPALTO
Art. 50 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO Art. 51 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1.10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 52 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE Art. 53 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 54 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA Art. 55 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC)
Art. 56 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1.11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 57 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Art. 58 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE Art. 59 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1.12 NORME FINALI
Art. 60 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE Art. 61 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE Art. 62 CONFORMITA’ AGLI STANDAR SOCIALI
Art. 63 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE Art. 64 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI
Art. 65 TERRE E ROCCE DA SCAVO
Art. 66 CUSTODIA DEL CANTIERE Art. 67 CARTELLO DI CANTIERE
Art. 68 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO Art. 69 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Art. 70 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE