Contract
C O M U N E DI F I C A R R A
PROVINCIA di MESSINA
REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA
CAPO 1
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA
ART.1 - Definizione del servizio
1) Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza. Esso si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2) Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o in apposite aree pubbliche all’uopo destinate.
3) Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di
quanto previsto dati articolo 11, comma 5 della legge 21/1992.
ART.2 - Disciplina del servizio
1) Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2) Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana;
3) Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti diversamente abili.
ART.3 - Autorizzazione all’esercizio e figure giuridiche di gestione
1) L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
2) Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
3) Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma1, come modificato dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996 i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio possono:
a)essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
b)associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a)
o b) del comma 2 dell’articolo1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4) Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l’autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell’autorizzazione con effetto immediato.
In caso di recesso, si applica quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio1992,n.21.
ART.4 - Condizioni d’esercizio
1) La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
2) L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio da noleggio.
3) Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992
n. 21.
4) Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
L’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
ART.5 - Numero delle autorizzazioni
1) Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge15 gennaio
1992, n. 21, per garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell’utenza secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza, tenuto conto della distanza del Comune dal capoluogo provinciale e regionale e da altri centri di maggiore frequenza, dell’attuale stato del servizio pubblico di linea, le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente sono determinate ad un totale complessivo di n . 2 ( d u e ) autorizzazioni.
2) L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo il quale non potrà avere più di nove
posti, compreso quello del conducente.
ART.6 - Riconoscibilità delle autovetture
1) Le autovetture in servizio da noleggio portano all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta “noleggio”unitamente agli stemmi della Regione e del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “NCC” e il numero di autorizzazione.
2) Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore possono essere stabiliti dal Comune.
ART.7 - Operatività del servizio
1) I titolari dell’autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sicilia, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2) Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per qualunque destinazione.
CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
ART. 8 - Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore
1) L’esercizio della professione di noleggiatore è consentito a tutti i titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada (articolo 116 comma 8) ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità morale; b)idoneità professionale;
2) Il requisito dell’idoneità morale consiste in:
-non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore
complessivamente a due anni per delitti colposi;
-non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio;
-non avere in corso procedura di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
-non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3) L’idoneità professionale è acquisita a norma della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, recepita con modifiche dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996.
4) Il possesso del requisito dell’idoneità professionale, necessario per prestare l’attività di noleggio con conducente, non è condizione indispensabile per l’ammissione al concorso pubblico per l’assegnazione delle autorizzazione, ma può essere acquisto dall’assegnatario successivamente secondo la disciplina del successivo articolo 13 comma 3
ART.9 - Accesso alla professione di noleggiatore
1) L’accesso alla professione di noleggiatore è consentito a tutti gli scritti nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” tenuto dalla Camera di Commercio.
2) L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per l’esercizio della professionale di noleggiatore ed, quindi, il relativo certificato di
iscrizione deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
CAPO III L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
ART.10 - Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
1)Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo.
2) Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato all’albo Pretorio e nel sito internet del Comune e negli altri consueti luoghi pubblici.
ART.11 - Contenuti del bando
1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti :
a) numero delle autorizzazioni da assegnare:
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli:
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura dell’istruttoria e di approvazione della graduatoria;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà e di disponibilità anche in leasing del veicolo.
ART.12 - Titoli oggetto di valutazione
1) Al fine dell’assegnazione delle autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente saranno valutati i seguenti titoli a cui verrà assegnato il punteggio a fianco indicato:
a) diploma di maturità:
punti 3;
b) diploma di scuola media inferiore:
punti 1;
c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da una impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 0,50 a semestre, fino ad un massimo di punti 2;
d) anzianità iscrizione nel ruolo dei conducenti: punti 1 per ogni anno o frazione
superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 4;
e) anzianità di disoccupazione: punti 0.50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 2;
f) patente di categoria superiore alla “B”: punti 1 per ogni categoria superiore;
2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio verrà applicato il comma 4 dell’articolo 8 della legge n. 21/92 ed in caso di ulteriore parità le norme che regolano i concorsi per l’accesso a dipendente comunale.
ART. 13 - Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
1) La graduatoria di merito sarà approvata dal competente funzionario responsabile.
2) L’autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio interessato subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore.
3) Nel caso in cui risulti assegnatario dell’autorizzazione un soggetto sprovvisto
dall’idoneità professionale di cui all’articolo 8 commi 1 e 3, il Responsabile interessato, secondo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo 8, concede un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l’acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l’idoneità professionale, l’autorizzazione viene assegnata al primo concorrente utilmente collocato in graduatoria.
ART. 14 - Validità dell’autorizzazione
1) L’autorizzazione all’esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale entro e non oltre il
10 gennaio dell’ anno a cui si riferisce i rinnovo.
2) La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di
tutti i requisiti richiesti per l’esercizio della professione di noleggiatore.
3) La verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazioni rese dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
4) L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
ART. 15 - Trasferibilità dell’autorizzazione.
1) Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere assegnatario dell’autorizzazione da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessanta anni;
c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida .
2) Il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio “mortis causa” è autorizzato a
favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8.
In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare,
l’autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da
un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.
Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3) Il Capo Settore interessato dispone il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il
competente ufficio comunale:
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione) deve essere depositato presso il competente ufficio Comunale unitamente all’indicazione dell’erede a cui volturare l’autorizzazione;
c) il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8.
4) Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisto di una nuova autorizzazione.
CAPO IV
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
ART.-16 - Caratteristiche delle autovetture
1) Il servizio deve essere svolto con autovetture aventi caratteristiche definite dal Comune ed in conformità a quanto disposto dall’art. 12 della legge n. 21/92 nonché dall’art. 85 del D. L.vo n. 285/92 e dall’art. 244 del D.P.R. n. 495/92.
ART. 17 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.
1) Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è prolungato a sei mesi nel caso ricorrano i presupposti di cui al precedente articolo
13, comma 3.
2) Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
ART. 18 - Acquisizione della corsa
1) Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata obbligatoriamente all’interno del territorio comunale o in apposite aree pubbliche all’uopo destinate.
2) Al noleggiatore è vietata l’acquisizione della corsa mediante sosta su spazi ed aree pubbliche non destinate;
ART.19 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
1) Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo:
d) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
e) Consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai
clienti all’interno del veicolo;
f) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari.
g) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
h) Non fumare in vettura;
i) Rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
j) Tenere a bordo del mezzo copia del Presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia
inter esse;
2) Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a) fumare in vettura;
b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
c) portare animali propri in vettura;
d) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
e) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
f) Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
g) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
ART. 20 - Comportamento degli utenti
1) Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
ART. 21 - Collaborazione alla guida
1) I titolari di autorizzazione all’esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all’articolo 9.
ART. 22 - Interruzione del trasporto.
1) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo il conducente deve predisporre un servizio sostitutivo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
ART.-23 - Trasporto dei diversamente abili.
1) Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria all’incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e dei supporti necessari alla loro mobilità;
2) Il trasporto delle carrozzine di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
ART. 24 - Tariffe
1) Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2) Il Comune, tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
ART. 25 - Contachilometri
1) I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2) I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati i clienti ed il competente ufficio comunale.
ART. 26 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
1) Il Responsabile interessato autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di
vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all’esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell’articolo 5;
c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e
comunque i trenta giorni nell’arco dell’anno;
d) l’autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest’ultimo.
ART. 27 - Responsabilità nell’esercizio del servizio.
1) Eventuali responsabilità derivanti dall’esercizio dell’autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.
Art. 28 - Reclami
1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all’Ufficio della Polizia Municipale, che, esperiti gli accertamenti del caso, adotta i conseguenti provvedimenti;
2) All’interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.
CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO E
SANZIONI
ART. 29 - Addetti alla vigilanza
1) La vigilanza sul rispetto delle norme contenute sul presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all’articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
ART. 30 - Idoneità dei mezzi al servizio.
1) La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull’idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle leggi e
regolamenti vigenti.
2) La polizia municipale certifica l’idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3) La vidimazione annuale dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 1, come anche il nulla osta per la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza vengono effettuate dalla polizia municipale.
4) Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del
veicolo.
ART. 31 - Sanzioni
1) Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli art.106 e 107 del X.X. 0 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca
dell’autorizza zione;
2) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni:
a) violazione dell’art 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell’autorizzazione a bordo del mezzo;
b) violazione dell’articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
c) acquisizione di corsa ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all’articolo 7;
d) violazione dell’articolo 9, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del
mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
e) violazione dell’articolo 14, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell’autorizzazione;
f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all’art.
17,
comma 2;
g) violazione dell’obbligo, di acquisizione della corsa presso la rimessa o su aree all’uopo destinate dal Sindaco come previsto dall’articolo 18, comma 1;
h) la violazione degli obblighi di cui all’articolo 19, comma 1, punti d), g) h) ed i);
i) mancato rispetto dei divieti di cui all’articolo 19, comma 2, punti da a) ad f);
j) mancato rispetto dei divieti, di cui all’articolo 20, comma 1 punti a) e b);
k) mancata segnalazione di guasti ai contachilometri, così come prevista dall’art.
25,
comma 2;
l) mancata esposizione all’interno della vettura dell’indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami così come previsto dall’articolo 28, comma 2.
3) Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo saranno aggiornati secondo le disposizioni che regolano la materia
ART. 32 - Rinuncia all’autorizzazione
1) Il titolare o l’erede che intenda rinunciare all’esercizio dell’autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.
ART. 33 - Sospensione dell’autorizzazione
1) L’autorizzazione è sospesa dal Responsabile del servizio interessato, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi;
a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l’incolumità dei
passeggeri trasportati;
b) violazione di norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto;
c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall’articolo 4, e dall’articolo 21;
d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei diversamente abili così come previste all’articolo 23;
e) violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 31 comma 2;
f) violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività di noleggio.
2) Il Responsabile del servizio interessato, dispone sul periodo di sospensione
dell’autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione o dell’eventuale recidiva.
3) La sospensione viene comunicata all’ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ART. 34 - Revoca dell’autorizzazione
1) Il Responsabile del servizio interessato dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa
persona, di autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggiatore con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1;
b) quando in capo al titolare dell’autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 8 e 9;
c) quando il titolare dell’autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con
quella di noleggiatore ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all’articolo15;
e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottati ai sensi dell’articolo 33;
f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
g) per motivi di pubblico interesse.
2) La revoca viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ART. 35 - decadenza dell’autorizzazione
1) Il Responsabile dispone la decadenza dell’autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’articolo 17.
2) La decadenza viene comunicata all’ufficio provinciale della motorizzazione civile per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ART. 36 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione
1) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione.
ART. 37 - Irrogazione delle sanzioni.
1) Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.