Contract
PISCINE FACENTI PARTE DI CONDOMINI E DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL’UTILIZZO PRIVATO DA PARTE DEGLI AVENTI TITOLO E DEI LORO OSPITI
(Categoria B – Gruppo b1)
Premesso che per condominio ha da intendersi un edificio o un complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal titolo Settimo, Capo II del Codice Civile e che sono da considerarsi escluse dall’applicazione della presente disposizione le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazioni, si forniscono di seguito le disposizioni operative ritenute necessarie.
Si precisa altresì che l’esercizio dell’attività di piscina della Categoria B è subordinato all’inoltro di specifica comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale; tale comunicazione deve riportare l’indicazione del periodo temporale di funzionamento dell’impianto e gli orari giornalieri di attività.
DISPOSIZIONI OPERATIVE
In applicazione e nel rispetto dell’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla “Disciplina interregionale delle piscine” che ha attuato l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16 dicembre 2004, si forniscono, di seguito, le prime disposizioni operative per le piscine di cui alla Categoria B – Gruppo b1 relativamente si seguenti punti:
- Regolamento interno
- Numero di bagnanti
- Dotazioni di personale
- Requisiti strutturali
- Requisiti igienico-ambientali
- Autocontrollo
- Registrazioni
Ricadono in questa categoria tutte le piscine facenti parte di edifici condominiali o complessi abitativi composti da più di quattro unità.
Per quanto attiene ai requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell’acqua di piscina, si rinvia anche alla norma tecnica UNI 10637 (la cui ultima revisione è del 25 Maggio 2006) che è stata definita avendo riguardo ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni-PP.AA. ed alla successiva “Disciplina interregionale delle piscine”.
Tenuto conto che gli impianti in esercizio possono dover effettuare interventi di adeguamento per il rispetto della parte di interesse della norma tecnica in questione, i medesimi devono giungere a soddisfare i requisiti necessari entro il terzo anno dalla data della deliberazione che adotta le presenti disposizioni operative.
Regolamento interno.
Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile della dell’impianto, che disciplina del rapporto gestore – utenti (frequentatori) in riferimento agli aspetti igienici (compresa educazione sanitaria e igiene personale) e comportamentali che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell’impianto natatorio. Il regolamento dovrà essere esposto in posizione visibile e in modo tale che la conoscenza del medesimo sia possibile a ciascun utente.
Xxxxxx far parte integrante e sostanziale del regolamento almeno le seguenti indicazioni minimali:
− profondità dell’acqua e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
− divieto di effettuare tuffi;
− raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
− obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi (il pediluvio può essere evitato qualora la doccia sia prossima alla vasca di piscina);
− ubicazione dei più vicini servizi igienici;
− orari di accesso alla piscina;
− divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati da persona maggiorenne.
L’accesso alla piscina dovrà essere consentito soltanto negli orari prestabiliti relativamente ai quali dovrà essere data informazione ben visibile con affissione di cartelli, redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca).
Numero di bagnanti.
Nelle vasche per bambini (profondità massima cm. 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in vasca non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 1,5 di specchio d’acqua.
In tutte le altre vasche il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 2,0 di specchio d’acqua.
Comunque il numero dei bagnanti dovrà essere sempre tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d’acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell’impianto e che l’attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza.
Dotazione di personale.
Per assicurare il regolare funzionamento di un impianto di piscina è necessario che siano individuate le figure del responsabile della piscina, dell’assistente bagnante e dell’addetto agli impianti tecnologici, in grado di corrispondere ed assolvere ai relativi obblighi.
Le figure di cui sopra ed i relativi nominativi (sia di soggetti individuali che di società eventualmente incaricata) debbono essere indicate in un cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca) ed esposte in modo ben visibile agli utilizzatori dell’impianto; il cartello deve altresì contenere l’indicazione dell’orario di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori ed il nominativo del soggetto giuridico che ha la proprietà della struttura o ne è il legale rappresentante.
Costui, se è persona fisica, può cumulare più incarichi, sino a comprendere tutti quelli previsti (responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici, assistente bagnanti); analogamente se la proprietà indica altra persona in sua vece.
La presenza dell’assistente bagnante non viene espressamente chiesta nelle piscine condominiali destinate esclusivamente all’uso privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti, purché sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
− piscina con vasca inferiore a 100 mq di superficie e profondità tale da non consentire tuffi da trampolini o piattaforme fisse o mobili poste a qualsiasi altezza rispetto al bordo della piscina; in apposito cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse,
deve essere specificato il divieto assoluto di fare tuffi; vige altresì il divieto di accesso ai bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne
− individuazione e realizzazione di percorsi di agevole accesso, segnalati con cartelli, redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse, esposti in modo ben visibile, per garantire l’eventuale assistenza al bagnante in difficoltà; il percorso individuato deve essere comunque giustificato all’interno del documento di autocontrollo e deve possibilmente evitare la presenza di scale, attraversamento di giardini, posteggi, … ;
− durante gli orari di apertura, in prossimità della piscina, deve esservi presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente ed in grado di intervenire in tempi ristretti anche a seguito di avviso con sistemi sonori; il sistema di intervento deve essere chiaramente illustrato ai frequentatori attraverso appositi avvisi, redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca), che riportino anche l’informativa essenziale per la tempestiva segnalazione; la vigilanza può anche essere assicurata mediante l’utilizzo di sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata (esempio portineria) o mediante un sistema di pronto intervento assicurato da un presidio di pronto soccorso localizzato nell’arco di una distanza stradale di non più di 3 Km. e comunque, nelle ore di massimo traffico, in grado di intervenire entro dieci minuti primi; le persone che fruiscono del servizio piscina in presenza del sistema suesposto, debbono esserne opportunamente informati.
Nel caso in cui il personale addetto per brevi e non ricorrenti periodi debba assentarsi, i frequentatori devono essere opportunamente informati con apposite modalità previste nel regolamento di gestione della piscina anche ricorrendo all’adozione di segnali convenzionali quali bandiera, cuscino, luce intermittente, sonoro (esempio esposizione di bandiera giallo/rossa come previsto negli stabilimenti balneari marini, attivazione di segnalatori acustici, ecc.) .
Fa parte del vincolo all’informazione anche la segnalazione di cui si è già scritto, da apporre in modo visibile, degli orari di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori.
Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno la disponibilità dell’assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate in apposito piano di autocontrollo e portate a conoscenza dei fruitori utilizzando anche apposita cartellonistica redatta nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca), posizionata sul piano libero del percorso di accesso alla piscina.
Requisiti strutturali
I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, nel rispetto degli obiettivi previsti dalla già citata “Disciplina interregionale delle piscine”, saranno oggetto di specifico provvedimento finalizzato a garantire la coerenza degli impianti di trattamento dell’acqua con la potenzialità degli impianti, l’attività natatoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza degli utenti, la fruizione di tutti i servizi e la pulizia avvenga in sicurezza per gli utenti.
Requisiti igienico-ambientali
Per i requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo, deve essere fatto riferimento ai contenuti dell’allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni-PP.AA.
In particolare si precisa che l’acqua di immissione e di quella contenuta in vasca deve possedere i requisiti della tabella A annessa all’allegato 1.
Il mantenimento di tali requisiti entro i limiti previsti deve essere assicurato da adeguati impianti tecnologici per il suo trattamento.
Autocontrollo
Per garantire il rispetto dei requisiti igienico-ambientali e delle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria a tutela degli utenti, ogni piscina deve possedere un proprio piano di autocontrollo definito a seguito di adeguati approfondimenti circa i processi operativi attuati nelle diverse fasi di gestione dell’attività ed i punti critici evidenziati, che preveda interventi rapidi ed efficaci per l’attuazione di eventuali interventi correttivi.
Elementi caratterizzanti del piano di autocontrollo debbono quindi essere, tra gli altri, l’analisi di potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina; i punti o le fasi nei quali si possono verificare detti pericoli e quali sono le misure preventive da adottare per prevenirli; la definizione dei limiti critici dei punti critici individuati; il sistema di monitoraggio adottato.
Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del piano di autocontrollo, all’interno del quale, laddove non vi è la disponibilità dell’assistente bagnante, devono essere indicate le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento.
Registrazioni
Ogni impianto di piscina deve essere dotato di appositi documenti di registrazione che si possono riassumere nei seguenti:
- Registro di impianto – requisiti tecnico-funzionali
- Registro giornaliero – controlli dell’acqua
Il Registro di impianto deve dettagliare le caratteristiche generali dell’impianto, della vasca e dell’acqua utilizzata, le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate e dei prodotti impiegati, dei punti critici individuati e degli interventi migliorativi programmati nel tempo.
Il Registro giornaliero deve prevedere il dettaglio dei campionamenti effettuati ed il relativo valore e, conseguentemente, le eventuali anomalie riscontrate ed i provvedimenti adottati; sono inoltre da evidenziare le letture del contatore per l’acqua di reintegro ed il numero dei frequentatori dell’impianto.
Debbono altresì essere riportati gli esiti degli accertamenti analitici di tipo fisico, chimico e batteriologico compiuti, indicando per ciascuno di essi la periodicità e la tipologia di intervento prevista per la soluzione delle eventuali anomalie evidenziate.
A partire dalla stagione balneare 2007 l’utilizzo dei documenti di registrazione sopra enunciati è obbligatorio; il mancato rispetto di detto obbligo ha da essere interpretato dall’Organo di Vigilanza come il mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari dell’acqua di piscina.