Delibera N° 52 del 29/02/2016
Oggetto | L.R. n. 63/1993 - Approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato - tariffe del servizio per l'anno 2016 in via sperimentale - modificazioni e integrazioni - estensione del servizio alla Stazione Marittima |
Proposta | N° 55 del 09/02/2016 |
Proponente | Direzione Mobilità e Trasporti |
Relatore | SINDACO, LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA, RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LO STATO E CON GLI ENTI LOCALI, CITTA' METROPOLITANA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, RELAZIONI INTERNAZIONALI, CULTURA, SPORT, TRAFFICO ACQUEO, INNOVAZIONE E SMART CITY, TUTELA DELLE TRADIZIONI, RAPPORTI CON LE ISOLE DELLA LAGUNA, P |
Argomento | SINDACO |
Data Esecutiva | 20/03/2016 |
Esecutiva Immediata | Si |
Allegati | 2 Allegati presenti: 1. testo (0.19 MB) 2. Allegato tariffe (0.12 MB) |
COMUNE DI VENEZIA
Estratto dal registro delle deliberazioni della GIUNTA COMUNALE
N. 52 SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 2016
Presenti Assenti
Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxxx
Xxxxxxx XXXXX X.Xxxxxxx, Assessore
Xxxxxx XXXXXX Assessore
Xxxxxxx X'XXXX Assessore Xxxxxxxxxxxx XX XXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXXXXX Xxxxxxxxx
Xxxxx XXX Xxxxxxxxx
Xxxxx XXXXX Assessore
Xxxxxx XXXXXXXXX Assessore
Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX Assessore
Xxxxxxx XXXX Assessore
11 0
Presiede la seduta il Sindaco XXXXX XXXXXXXX
Partecipa il Segretario Generale f.f. XXXXXXXXX XXXXXXX
P.D. n. 5 5 /2016 Seduta del 29 febbraio 2016
N. 5 2 : L.R. n. 63/1993 - Approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato - tariffe del servizio per l’anno 2016 in via sperimentale - modificazioni e integrazioni - estensione del servizio alla Stazione Marittima.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 19.11.2015 è stata affidata ad AVM s.p.a. la gestione degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato nel Comune di Venezia;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2016 è stato integrato l’affidamento in questione agli approdi siti nel territorio del Comune di Cavallino Treporti, prevedendo altresì l’estensione dell’affidamento relativo agli approdi siti nel Comune di Venezia a quelli siti all’interno della Stazione Marittima di Venezia;
Ricordato che le tariffe per l’uso condiviso degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato, affidati in gestione ad AVM s.p.a. sono state approvate provvisoriamente e in via sperimentale per l'anno 2016:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 447 del 18.12.2015 confermando provvisoriamente il tariffario in essere come applicato da Nethun s.p.a;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2016 modificandole unitamente alle relative modalità applicative;
Visto che sia il gestore AVM s.p.a. sia alcuni operatori hanno rappresentato la difficoltà di trapasso dal precedente regime tariffario a quello attuale, data la mancanza di talune previsioni di tariffa, ancorché in taluni casi determinata dalla necessità di definizione degli accordi con VTP s.p.a. per la gestione integrata degli approdi presenti presso la Stazione Marittima, e la non omogenea redistribuzione delle riduzioni tariffarie, consentite dalle economie di gestione, rispetto alla tariffa previgente;
Ritenuto di poter provvedere a ulteriori modificazioni ed integrazioni in via sperimentale, ed ancora transitoria, delle tariffe per il complesso dei servizi gestiti nel 2016, mantenendo la riserva di nuova determinazione, sentita la disponibilità di VTP s.p.a. alla gestione integrata degli approdi presenti presso la Stazione Marittima alle attuali condizioni, e in attesa della stipula con il Comune di Cavallino Treporti della convenzione per la gestione integrata dei pontili presenti nel territorio del Comune di Cavallino-Treporti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 1/2.02.2016, con le seguenti motivazioni:
1. chiarimenti delle descrizioni circa i limiti di validità di alcuna tariffe, a seguito del mutato regime di utilizzo degli approdi, in applicazione dell’art. 31 della L.R. n. 63/93;
2. reintroduzione della tariffa agevolata c.d. “muletto”, applicabile agli armatori di un numero significativo di unità, e della tariffa “operazioni pre-acquistate” valida per tutti gli approdi;
3. reintroduzione della tariffa valida per un solo approdo, integrato con il pontile Marittima, e conseguentemente delle tariffe valide per i pontili siti alla Stazione Marittima, nelle more degli accordi definitivi con VTP s.p.a. come sopra specificato;
4. previsione di tariffe specifiche, in precedenza non codificate;
5. reintroduzione della serie di tariffe applicabili alle unità in servizio taxi e noleggio con conducente;
6. modifica delle facoltà di pagamento dei canoni in rate;
52/2
Considerato pertanto opportuno procedere alle seguenti modifiche ed integrazioni all’allegato A alla DGC n. 1/2016 “Tariffe e condizioni generali di applicazione”:
A) alla lettera a) “Tariffe”:
1. Il primo capoverso è così sostituito:
testo attuale | testo modificato |
Le tariffe sono applicate in via sperimentale, in relazione ad | Le tariffe si articolano in ordinarie e incentivanti: sono |
importi e condizioni. | applicate in via sperimentale, in relazione ad importi e condizioni, per l’anno 2016. |
a.1) Tariffe ordinarie |
2. la descrizione delle tariffe 1 è così sostituita:
testo attuale | testo modificato |
Gran Turismo Tronchetto – Zattere “Spirito Santo” - | Gran Turismo Tronchetto – Zattere “Spirito Santo” - |
Cornoldi – Punta Sabbioni (con esclusione delle | Cornoldi – Punta Sabbioni (con esclusione delle |
opzioni di cui ai punti 2.3) | opzioni di cui ai punti 3 e 3 bis) |
3. la descrizione della tariffa 1.a è così sostituita:
testo attuale | testo modificato |
annuale (01.01-31.12) - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità (per le unità dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Turismo prevede anche l’uso di rive e approdi pubblici comunali riservati ai servizi Gran Turismo) | annuale (01.01-31.12) - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità (per le unità dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia consente anche l’uso di rive e approdi pubblici comunali riservati o disponibili per servizi Gran Turismo siti in acque di competenza del Comune di Venezia) |
4. la descrizione della tariffa 1.b è così sostituita:
testo attuale | testo modificato |
semestrale (01.01-30.06 o 01.07-31.12) - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità – solo per unità non dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia | semestrale (01.01-30.06 o 01.07-31.12) - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità – solo per unità non dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia, o unità dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia e di pontile di attracco in concessione all’armatore per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, sito nelle acque del Comune di Venezia (per queste ultime consente anche l’uso di rive e approdi pubblici comunali riservati o disponibili per servizi Gran Turismo siti in acque di competenza del Comune di Venezia) |
5. sono introdotte le nuove tariffe 1.c, 1.d, 1.e:
cod. sub. tariffa Canone
unitario
Xxx.xx
+15%
1
c annuale (01.01-31.12) “muletto” – per armatori con più di 6 unità accreditate contemporaneamente, o comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno solare, nella misura massima di una unità ogni 10, purché con portata massima estiva non superiore a 130 persone
d annuale (01.01-31.12) un solo approdo - costo per posto offerto riferito alla por- tata massima estiva dell’unità - valida solo abbinata alla tariffa 3bis.b
€ €
3.632,65 4.177,55
46,09 53,00
52/3
e operazione di imbarco o sbarco pre-acquistata (minimo 4 e massimo 20 con vali- dità nel semestre di riferimento 01.01-30.06 o 01.07-31.12) con specificazione delle date di utilizzo
120,00
6. la descrizione della tariffa 3.d è così sostituita:
testo attuale | testo modificato |
operazione di imbarco o sbarco pre-acquistata (minimo 4 e massimo 20 con validità nel semestre di riferimento) | operazione di imbarco o sbarco pre-acquistata (minimo 4 e massimo 20 con validità nel semestre di riferimento 01.01- 30.06 o 01.07-31.12) con specificazione delle date di utilizzo |
7. è introdotta la nuova tariffa 3-bis, applicabile con riserva di revisione a seguito di accordo definitivo con VTP s.p.a.
cod. sub. Tariffa Canone
unitario
Xxx.xx
+15%
3-bis Gran Turismo – Marittima
a annuale (01.01-31.12) costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità - valida solo abbinata alla tariffa 1.a
b annuale (01.01-31.12) costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità - valida solo abbinata alla tariffa 1.d
€ €
8,57 9,86
27,66 31,81
8. la descrizione della tariffa 6 è così sostituita:
testo attuale | testo modificato |
solo per le unità dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia e di pontile di attracco in concessione all’armatore per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, sito nelle acque del Comune di Venezia, che dichiarano di non utilizzare altro approdo pubblico affidato in gestione ad AVM s.p.a. | solo per le unità dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia e di pontile di attracco in concessione all’armatore per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, sito nelle acque del Comune di Venezia, che dichiarano di non utilizzare altro approdo pubblico affidato in gestione ad AVM s.p.a. se non alla tariffa di cui al punto 3. |
9. viene introdotta la nuova tariffa 7 “operazioni varie” con xx xxxxxxxxx 0.x, 0.x, 7.c e 7.d:
cod. | sub. | Tariffa |
7 | operazioni varie - (date orari e approdi, vanno concordati con il gestore) | |
a b c d | Pontili vari – Carico/Scarico merci per servizi di catering ed allestimenti per eventi culturali e di intrattenimento, max 30 min. costo operazione Pontili vari - Ricorrenze eventi particolari (es. Redentore) sosta su approdo max 4 ore Xxxx 0 Xxxxxxx - Xxxxxx/Xxxxxxx merci max la mattina sino alle ore 09.00 costo annuo per ogni giorno della settimana indicato (costo per l'intera settimana mas- simo € 2.500,00) Xxxx 0 Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx eventi particolari (es. Redentore) sosta su approdo max 4 ore (date e orari vanno concordati con il gestore) |
Canone unitario
€
100,00
250,00
500,00
200,00
10. viene introdotta la nuova tariffa 8 “Taxi e noleggio con conducente sino a 5 tsl e portata massima estiva 20 persone per approdo scelto” con le sottovoci 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.f, 8.g, 8.h:
cod. sub. Tariffa Canone
unitario
€
8 Taxi e noleggio con conducente sino a 5 tsl e portata massima estiva 20
53/4
persone per approdo scelto
a annuale (01.01-31.12) unità dotate di licenza taxi + autorizzazione ncc 650,00 b annuale (01.01-31.12) unità dotate di licenza taxi – solo sbarco a tassametro 267,00
c semestrale (01.01-30.06 o 01.07-31.12) unità dotate di licenza taxi o licenza taxi/autorizzazione ncc
383,00
d annuale (01.01-31.12) unità dotate di autorizzazione ncc 922,00 e semestrale (01.01-30.06 o 01.07-31.12) unità dotate di autorizzazione ncc 534,00 f annuale (01.01-31.12) altre unità solo con targa VE e su specifica richiesta 2.000,00 g unità dotate di licenza taxi – solo sbarco per operazione (minimo 50) 15,00
h unità dotate di licenza taxi o licenza taxi + autorizzazione ncc imbarco/sbarco per operazione (minimo 50)
25,00
11. alla NOTA è aggiunto il seguente alinea:
“- agli armatori che usufruiscono della tariffa 1.c “muletto” non è riconosciuto alcun disarmo per qualsiasi motivo per tutte le unità accreditate.”
12. dopo la NOTA è aggiunto il seguente capo a.2:
“a.2) Tariffe incentivanti
Le tariffe incentivanti prevedono l’applicazione alla tariffa ordinaria di specifiche riduzioni percentuali, a favore di tutti i soggetti interessati, solo a seguito della sottoscrizione su base volontaria di un apposito disciplinare/clausola d’atto d’obbligo integrativi per la determinazione del canone, con validità pari a quella della corrispondente tariffa ordinaria, a fronte del rispetto di tutte o parte delle condizioni sottoelencate, da precisare in sede di sottoscrizione.
Esse fanno riferimento:
1) alla qualità del servizio erogato, in termini di accessibilità alle persone a mobilità ridotta;
2) alla tutela dell’ambiente, in termini di contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera;
3) al comportamento in servizio, in termini di contenimento delle emissioni moleste nelle fasi di sosta ai pontili;
4) alle condizioni economiche del servizio, in termini di adozione di un tariffario minimo di riferimento su determinate relazioni di trasporto, finalizzato a garantire una più ordinata erogazione del servizio.
n tariffe incentivanti (si applicano alle tariffe ordinarie 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 3- bis.a, 3-bis.b, in modo cumulativo)
1 qualità del servizio:
unità di navigazione che rispetta i requisiti di accessibilità per persone a ridotta capacità motoria di cui alla disposizione della Direzione Mobilità e Trasporti
n. 300901/2013, risultante da attestazione dell’Ente Tecnico
2 rispetto per l'ambiente:
unità di navigazione dotata di motori di propulsione costruiti a partire dall'anno 2000, come risultante dalla licenza di navigazione
3 comportamento in servizio:
rispetto del divieto di sosta presso gli approdi con i motori accesi al di fuori delle operazioni di imbarco e sbarco, risultante da mancate segnalazioni da parte del gestore o degli organi di polizia nell’anno
4 condizioni economiche del servizio:
riduzione
1%
1%
2%
52/5
rispetto della tariffa minima di riferimento per passeggero/relazione (4 2%
€/passeggero sulle relazioni monodirezionali Tronchetto - San Marco e Punta Sabbioni - San Marco)
B) Alla lettera b) “Condizioni generali di applicazione”:
1. all’art. 2 “Utilizzo degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato” :
a) al comma 4: le parole “di rinuncia all’utilizzo degli approdi pubblici affidati” sono sostituite dalle parole “di non utilizzare altro approdo pubblico affidato” e dopo le parole “in gestione ad AVM s.p.a.” vengono aggiunte le parole “, se non alla tariffa espressamente indicata,”;
b) al comma 5: le parole “contratto, con validità annuale, firmato, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, da AVM, gestore del servizio” sono sostitute dalle parole “atto unilaterale d’obbligo”;
2. all’art. 3 “Determinazione del canone” il comma 1 è così sostituito:
testo attuale | testo modificato |
1. Il canone annuo è determinato, secondo quanto indicato alla lettera a) del presente documento. La tariffa ordinaria, applicabili in via generale a tutti gli aventi diritto, è subordinata al rispetto di determinate condizioni. | 1. Il canone annuo è determinato sulla base delle diverse tariffe applicabili: 1) tariffe ordinarie, applicabili in via generale a tutti gli aventi diritto, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni; 2) tariffe incentivanti, applicabili solo su richiesta agli armatori che sottoscrivono apposito disciplinare/clausola aggiuntiva per la determinazione del canone, sulla base dell’assunzione di specifici impegni a rispettare tutte o parte delle previste condizioni. |
3. all’art. 4 “Verifica del rispetto delle condizioni di applicazione delle tariffe”:
a) al comma 1 dopo la parola “tariffe” sono inserite le parole “specificamente previste ai punti a.1 (1.a, 1.b, 1.c, 1.d., 3-bis) e a.2;
b) al comma 2 dopo la parola “ordinarie” sono inserite le parole “ove espressamente prevista, la disapplicazione delle tariffe incentivanti”;
4. all’art. 5 “Termini di pagamento”:
a) il comma 1 è così sostituito:
testo attuale | testo modificato |
1. Il pagamento del canone può essere effettuato in tre rate, calcolate con riferimento alla tariffa ordinaria, che devono essere versate rispettivamente: a) in un unica soluzione entro 30 gg. dal ricevimento della nota contabile e comunque entro e non oltre il mese di marzo; b) in tre rate, calcolate con riferimento alla tariffa ordinaria, che devono essere versate rispettivamente: 1. la prima, per un importo pari ad un terzo del totale, entro il mese di marzo o alla stipula del contratto; 2. la seconda per un importo pari ad un terzo del totale, entro il mese di giugno, di pari importo; 3. la terza entro il mese di ottobre, calcolata a conguaglio rispetto alla tariffa inizialmente applicata. | 1. Il pagamento del canone, calcolato con riferimento alla tariffa ordinaria, può essere effettuato in un unica soluzione entro 30 gg. dal ricevimento della nota contabile e comunque entro e non oltre il mese di marzo, oppure, se di importo superiore a 2.000 euro, in quattro rate, che devono essere versate rispettivamente: a) la prima, per un importo pari ad un quarto del totale, entro il mese di marzo o alla stipula dell'atto unilaterale d’obbligo; b). la seconda e la terza, ciascuna per un importo pari ad un quarto del totale, rispettivamente entro i mesi di giugno e settembre; c). la quarta entro il mese di dicembre, calcolata a conguaglio rispetto alla tariffa inizialmente applicata. oppure, se di importo non superiore a 2.000 euro, in due rate di pari importo, che devono essere versate rispettivamente entro i mesi di marzo e settembre. |
b) al comma 3 in fine sono aggiunte le parole “con attivazione da parte di AVM s.p.a. del blocco
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imbarchi, senza che l’eventuale tolleranza possa essere considerata manifestazione di acquiescenza”;
5. all’art. 8 “Utilizzo irregolare degli approdi”
a) al comma 2 le parole “uso improprio dell’approdo” sono sostituite dalle parole “uso dell'approdo in difformità da quanto stabilito all’art. 7, sia da parte di unità di navigazione abilitate che non abilitate,”;
b) è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Il reiterato utilizzo irregolare degli approdi comporterà, oltre all’applicazione della tariffa di cui ai punti precedenti, il blocco degli imbarchi da parte di AVM spa senza necessità di previa diffida. Per reiterato utilizzo irregolare si deve intendere il ripetersi dell’uso degli approdi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo per 3 (tre) volte nel corso dell’anno solare. Eventuali forme di tolleranza in ordine all’utilizzo irregolare delle strutture di approdo non potrà essere considerata manifestazione di acquiescenza.”
riformulando, conseguentemente, l'allegato A) alla DGC 1/2016, come da testo allegato sub A) e parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto infine di estendere il servizio affidato ad AVM s.p.a. ai pontili presso la Stazione Marittima, previa definizione del relativo corrispettivo a seguito del perfezionamento degli accordi con VTP s.p.a.;
Vista la L.R. n. 63/1993;
Visto il regolamento comunale di attuazione della L.R. n. 63/1993, e in particolare l’art. 31 “Strutture per servizio pubblico non di linea”;
Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti e dal Direttore Finanza, Xxxxxxxx e Tributi per quanto di competenza;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 132/2015 e conformemente a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 447/2015 e 460/2015, in via sperimentale le modificazioni e le integrazioni di cui in premessa alle tariffe per l’uso condiviso degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato, affidati in gestione ad AVM s.p.a., e alle relative modalità applicative, per l’anno 2016, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2016, come riportate in allegato sub A), modificando conseguentemente l’allegato A alla suddetta ultima deliberazione;
2. di riservarsi ulteriori determinazioni in proposito, anche a seguito del definitivo perfezionamento degli accordi con il Comune di Cavallino-Treporti e VTP s.p.a. per la gestione unitaria degli approdi siti nei rispettivi ambiti di competenza, con possibilità di conguaglio attivo o passivo rispetto alle tariffe sperimentali di cui all’allegato sub A);
3. inserire conseguentemente nel contratto di servizio con AVM s.p.a. anche la gestione degli approdi presso la Stazione Marittima, previa definizione del relativo corrispettivo, dando mandato alla
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competente Direzione Mobilità e Trasporti di provvedere alle necessarie integrazioni del contratto di servizio e del relativo disciplinare tecnico;
4. di prevedere per il corrente anno, tenuto conto della progressività dell’entrata in vigore delle tariffe e dell’assunzione dei servizi, che il pagamento del canone in forma rateale decorra comunque dalla data di emissione della relativa nota contabile, stabilendo che in caso di ritardata emissione le rate eventualmente scadute possano essere pagate in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla stessa;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Le variazioni alle previsioni di entrata e uscita saranno apportate in occasione della prossima variazione del Bilancio di Previsione.
PD 2016/55
Presiede la seduta il Sindaco XXXXX XXXXXXXX
Partecipa il Segretario Generale f.f. XXXXXXXXX XXXXXXX
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 09 Marzo 2016
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.
L’incaricato
per copia conforme all’originale IL SEGRETARIO GENERALE
Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL
Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione
Venezia,
IL SEGRETARIO GENERALE
Allegato A tariffe e condizioni generali di applicazione
a) Tariffe
Le tariffe si articolano in ordinarie e incentivanti: sono applicate in via sperimentale, in relazione ad importi e condizioni, per l’anno 2016.
a.1) Tariffe ordinarie
Le presenti tariffe si applicano a tutti i soggetti aventi diritto, che sono tenuti a rispettare le condizioni generali di applicazione.
Alle tariffe ove indicato si applica in via successiva una maggiorazione del 15% se nel corso del periodo di riferimento viene accertato il mancato rispetto dei limiti di velocità nel Bacino di San Marco, nell’area delimitata a NW dalla congiungente la punta della Dogana con il vertice SE dell’isola della Giudecca, e a SE dalla congiungente il rio dell’Arsenal con la briccola di testa n. 7 che delimita l’imboccatura orientale del Canale dell’Orfanello, di cui all’art. 44 dell’Ordinanza n. 000/00 xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx.
cod. sub. tariffa Canone
unitario
Xxx.xx
+15%
1 Gran Turismo Tronchetto – Zattere “Spirito Santo” - Cornoldi – Punta Sabbioni (con esclusione delle opzioni di cui ai punti 3 e 3 bis)
a annuale (01.01-31.12) - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità (per le unità dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia consente anche l’uso di rive e approdi pubblici comunali riservati o disponibili per servizi Gran Turismo siti in acque di competenza del Comune di Venezia)
b semestrale (01.01-30.06 o 01.07-31.12) - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità – per unità non dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia, o unità dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia e di pontile di attracco in concessione all’armatore per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, sito nelle acque del Comune di Venezia (per queste ultime consente anche l’uso di rive e approdi pubblici comunali riservati o disponibili per servizi Gran Turismo siti in acque di competenza del Comune di Venezia)
c annuale (01.01-31.12) “muletto” – per armatori con più di 6 unità accreditate contemporaneamente, o comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno solare, nella misura massima di una unità ogni 10, purché con portata massima estiva non superiore a 130 persone
d annuale (01.01-31.12) un solo approdo - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità - valida solo abbinata alla tariffa 3bis.b
e operazione di imbarco o sbarco pre-acquistata (minimo 4 e massimo 20 con validità nel semestre di riferimento 01.01-30.06 o 01.07-31.12) con specificazione delle date di utilizzo
2 Gran Turismo - Zattere “Spirito Santo”
a annuale (01.01-31.12) - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità
3 approdo Xxxx 7 martiri (esclusivamente per unità di soggetti aventi concessioni demaniali al di fuori delle concessioni demaniali dell’Autorità Portuale di Venezia e con servizi dalle stesse provenienti)
a trimestrale (1°-2°-3°-4° trimestre) - per unità con portata passeggeri estiva fino a 150 persone
b trimestrale (1°-2°-3°-4° trimestre) - per unità con portata passeggeri estiva oltre 150 persone
c annuale (01.01-31.12) - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità
€ €
138,25 158,99
85,60 98,44
3.632,65 4.177,55
46,09 53,00
120,00
40,00
4.337,34
6.506,00
40,00
d | operazione di imbarco o sbarco pre-acquistata (minimo 4 e massimo 20 con validità nel semestre di riferimento 01.01-30.06 o 01.07-31.12) con specificazione delle date di utilizzo | 120,00 | ||
3-bis | Gran Turismo – Marittima | |||
a b | annuale (01.01-31.12) costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità - valida solo abbinata alla tariffa 1.a annuale (01.01-31.12) costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva | 8,57 27,66 | 9,86 31,81 | |
4 | dell’unità - valida solo abbinata alla tariffa 1.d ormeggio non operativo | |||
a | Punta Sabbioni – 12 ore anno | 3.795,17 | ||
b | Cornoldi – 12 ore anno | 5.421,68 | ||
c | Tronchetto – 12 ore anno | 5.421,68 | ||
5 | operazioni non autorizzate o utilizzi abusivi o irregolari degli approdi | |||
a | per singola operazione con pagamento entro 30 giorni dalla contestazione | 200,00 | ||
b | per singola operazione con pagamento oltre 30 giorni dalla contestazione | 400,00 | ||
6 | a | solo uso di altre rive e approdi pubblici comunali riservati ai servizi Gran Turismo siti in acque di competenza del Comune di Venezia solo per le unità dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran | 500,00 | |
7 | Turismo rilasciata dal Comune di Venezia e di pontile di attracco in concessione all’armatore per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, sito nelle acque del Comune di Venezia, che dichiarano di non utilizzare altro approdo pubblico affidato in gestione ad AVM s.p.a. se non alla tariffa di cui al punto 3. operazioni varie - (date orari e approdi, vanno concordati con il gestore) | |||
a | Pontili vari – Carico/Scarico merci per servizi di catering ed allestimenti per eventi culturali e di intrattenimento, max 30 min. costo operazione | 100,00 | ||
b | Pontili vari - Ricorrenze eventi particolari (es. Redentore) sosta su approdo max 4 ore | 250,00 | ||
c | Xxxx 0 Xxxxxxx - Xxxxxx/Xxxxxxx merci max la mattina sino alle ore 09.00 costo annuo per ogni giorno della settimana indicato (costo per l'intera settimana massimo € 2.500,00) | 500,00 | ||
d | Riva 7 Martiri - Ricorrenze eventi particolari (es. Redentore) sosta su approdo max 4 ore (date e orari vanno concordati con il gestore) | 200,00 | ||
8 | Taxi e noleggio con conducente sino a 5 tsl e portata massima estiva 20 | |||
persone per approdo scelto | ||||
a | annuale (01.01-31.12) unità dotate di licenza taxi + autorizzazione ncc | 650,00 | ||
b | annuale (01.01-31.12) unità dotate di licenza taxi – solo sbarco a tassametro | 267,00 | ||
c | semestrale (01.01-30.06 o 01.07-31.12) unità dotate di licenza taxi o licenza taxi + autorizzazione ncc | 383,00 | ||
d | annuale (01.01-31.12) unità dotate di autorizzazione ncc | 922,00 | ||
e | semestrale (01.01-30.06 o 01.07-31.12) unità dotate di autorizzazione ncc | 534,00 | ||
f | annuale (01.01-31.12) altre unità solo con targa VE e su specifica richiesta | 2.000,00 | ||
g | unità dotate di licenza taxi – solo sbarco per operazione (minimo 50) | 15,00 | ||
h | unità dotate di licenza taxi o licenza taxi + autorizzazione ncc imbarco/sbarco per operazione (minimo 50) | 25,00 |
NOTA: In caso di disarmo delle unità nei mesi da aprile a ottobre e nel periodo di Carnevale (calcolato tre settimane prima e una settimana dopo la giornata di "martedì grasso"):
- è riconosciuto il disarmo a fronte di documentazione comprovante lo stesso, rilasciata dalle autorità competenti, fino a un massimo di 3 anno per ciascuna unità, e per un periodo minimo di 20 giorni consecutivi per unità a disarmo: per periodi di disarmo inferiori a 20 giornate non verrà riconosciuto alcun tipo di storno;
- il corrispettivo di storno applicato alla portata massima estiva dell'unità è di 0,38 €/giorno per posto passeggero;
- qualora venisse rilevato un utilizzo degli approdi da parte di unità in disarmo, oltre a procedere alla denuncia alle autorità competenti, le unità in questione dovranno rifondere una somma corrispondente allo storno maggiorata del 30%;
- agli agli armatori che usufruiscono della tariffa 1.c “muletto” non è riconosciuto alcun disarmo per qualsiasi motivo per tutte le unità accreditate.”.
a.2) Tariffe incentivanti
Le tariffe incentivanti prevedono l’applicazione alla tariffa ordinaria di specifiche riduzioni percentuali, a favore di tutti i soggetti interessati, solo a seguito della sottoscrizione su base volontaria di un apposito disciplinare/clausola contrattuale integrativi della determinazione del canone, con validità pari a quella della corrispondente tariffa ordinaria, a fronte del rispetto di tutte o parte delle condizioni sottoelencate, da precisare in sede di sottoscrizione.
Esse fanno riferimento:
1) alla qualità del servizio erogato, in termini di accessibilità alle persone a mobilità ridotta;
2) alla tutela dell’ambiente, in termini di contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera;
3) al comportamento in servizio, in termini di contenimento delle emissioni moleste nelle fasi di sosta ai pontili;
4) alle condizioni economiche del servizio, in termini di adozione di un tariffario minimo di riferimento su determinate relazioni di trasporto, finalizzato a garantire una più ordinata erogazione del servizio.
n tariffe incentivanti (si applicano alle tariffe ordinarie 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 3- bis.a, 3-bis.b, in modo cumulativo)
riduzione
1 qualità del servizio:
unità di navigazione che rispetta i requisiti di accessibilità per persone a ridotta 1% capacità motoria di cui alla disposizione della Direzione Mobilità e Trasporti
n. 300901/2013, risultante da attestazione dell’Ente Tecnico
2 rispetto per l'ambiente:
unità di navigazione dotata di motori di propulsione costruiti a partire 1% dall'anno 2000, come risultante dalla licenza di navigazione
3 comportamento in servizio:
rispetto del divieto di sosta presso gli approdi con i motori accesi al di fuori 2% delle operazioni di imbarco e sbarco, risultante da mancate segnalazioni da
parte del gestore o degli organi di polizia nell’anno
4 condizioni economiche del servizio:
rispetto della tariffa minima di riferimento per passeggero/relazione (4 2%
€/passeggero sulle relazioni monodirezionali Tronchetto - San Marco e Punta Sabbioni - San Marco)
b) Condizioni generali di applicazione Art. 1 – Definizione dell'utenza
1. Gli approdi operativi sono a disposizione di una specifica utenza così identificata:
a) titolari di unità abilitate all'esercizio di servizi di trasporto pubblico non di linea di persone ai sensi della L.R. 63/93, dal Comune di Venezia;
b) titolari di unità abilitate all'esercizio di servizi di trasporto pubblico non di linea di persone ai sensi della L.R. 63/93, da altri Comuni;
c) titolari di unità abilitate al trasporto di passeggeri, iscritte nelle matricole e nei registri tenuti dall'autorità Marittima, che svolgono servizio assimilati ai sensi dell'art. 1 ter L.R. 63/93;
d) altre unità su specifica richieste e valutazione del Comune di Venezia;
2. Gli utenti, per poter accedere al servizio, devono essere accreditati al portale dell'Amministrazione ed abilitati alla specifica funzione del servizio denominato “utilizzo approdi” inserito nello sportello
telematico trasportatore. Per gli autorizzati del Comune di Venezia, già abilitati ai diversi servizi dello sportello, l'abilitazione al nuovo servizio è estesa automaticamente.
Art. 2 - Utilizzo degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato
1. Gli approdi operativi al servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato sono realizzati e gestiti direttamente dal Comune o attraverso altro gestore, individuato in AVM S.p.A., società in house del Comune di Venezia.
2. L’utilizzo degli approdi operativi al servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato è subordinato ad accredito, attraverso lo sportello telematico del trasportatore - servizio “utilizzo approdi”, valido per ciascun anno civile, riferito alla singola unità di navigazione, a fronte del pagamento di un canone, con obbligo di comunicazione entro 30 gg. dell'avvenuta modifica delle caratteristiche dell'unità, in particolare di quelle che incidono sulla ri-determinazione del canone in aumento e degli eventuali aggiornamenti successivi. In caso di diminuzione della portata estiva, registrata nelle annotazioni di sicurrezza, nel corso dell'anno civile non sarà concessa nessuna diminuzione della tariffa applicata.
3. I titolari delle unità di navigazione iscritte in autorizzazione al servizio di noleggio con conducente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia sono autorizzati all’utilizzo degli approdi a fronte del pagamento di un canone annuale, come determinato dalla tariffa, che viene versato direttamente al Comune.
4. Ai titolari delle suddette unità, nel caso siano dotate di pontile di attracco in concessione per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sito nelle acque del Comune di Venezia, e a seguito di espressa dichiarazione di non utilizzare altro approdo pubblico affidato in gestione ad AVM s.p.a., se non alla tariffa espressamente indicata, si applica uno specifico canone annuale come determinato dalla tariffa; nel caso di accertato utilizzo dei suddetti approdi nel corso dell'anno in difformità da quanto dichiarato, si applica la tariffa ordinaria, maggiorata del 30%, anche mediante riscossione coattiva.
5. I titolari delle altre unità di navigazione dopo essersi accreditati al Portale dell'Amministrazione ed essere stati abilitati, nello sportello telematico del trasportatore, all'apposito servizio “utilizzo approdi”, possono usufruire degli approdi stipulando un atto unilaterale d’obbligo, che prevede il pagamento di un canone come determinato dalla tariffa o altra tariffa specifica parimenti determinata, riscosso dal Comune, con obbligo di comunicazione entro 30 gg. dell'avvenuta modifica delle caratteristiche dell'unità, in particolare di quelle che incidono sulla ri-determinazione del canone in aumento e degli eventuali aggiornamenti successivi. n caso di diminuzione della portata estiva, registrata nelle annotazioni di sicurezza, nel corso dell'anno civile non sarà concessa nessuna diminuzione della tariffa applicata.
Art. 3 – Determinazione del canone
1. Il canone annuo è determinato sulla base delle diverse tariffe applicabili:
1) tariffe ordinarie, applicabili in via generale a tutti gli aventi diritto, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni;
2) tariffe incentivanti, applicabili solo su richiesta agli armatori che sottoscrivono apposito disciplinare/clausola aggiuntiva per la determinazione del canone, sulla base dell’assunzione di specifici impegni a rispettare tutte o parte delle previste condizioni.
2. La tariffa applicata è dovuta per anno civile.
3. Il titolare deve comunicare preventivamente, tramite l'apposito servizio “utilizzo approdi”, ogni variazione alle caratteristiche dell'unità impiegata nel servizio, trasmettendo ed allegando tutti i dati necessari al riconoscimento della stessa ai fini dell'autorizzazione all’uso degli approdi .
4. In caso di mancata comunicazione preventiva della variazione delle caratteristiche tecniche dell’unità che comportano la rideterminazione in aumento del canone, si applica una maggiorazione della tariffa pari al maggior importo dovuto, che sarà riscossa in sede di conguaglio.
Art. 4 – Verifica del rispetto delle condizioni di applicazione delle tariffe
1. Per la valutazione del mancato rispetto delle condizioni di applicazione delle tariffe specificamente previste ai punti a.1 (1.a, 1.b, 1.c, 1.d., 3-bis) e a.2 il Comune si avvale di un'apposita Commissione, presieduta dal Dirigente del Settore Trasporti o suo delegato (la cui valutazione prevale in caso di parità di voto) e composta da un rappresentante del Corpo della Polizia Municipale, da un rappresentante di AVM s.p.a. e da tre rappresentanti indicati dagli operatori delle categorie di servizio e regolarmente abilitati al servizio “utilizzo approdi”
2. Sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione, in relazione alla gravità delle violazioni commesse, al comportamento tenuto e all’eventuale reiterazione in corso d’anno, il Comune può determinare l’applicazione della maggiorazione alle tariffe ordinarie ove espressamente prevista, la disapplicazione delle tariffe incentivanti ed interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo degli approdi per un periodo di uno o più mesi, fatte salve le sanzioni amministrative e disciplinari comunque applicabili o applicate.
Art. 5 – Termini di pagamento
1. Il pagamento del canone, calcolato con riferimento alla tariffa ordinaria, può essere effettuato in un unica soluzione entro 30 gg. dal ricevimento della nota contabile e comunque entro e non oltre il mese di marzo, oppure, se di importo superiore a 2.000 euro, in quattro rate, che devono essere versate rispettivamente:
a) la prima, per un importo pari ad un quarto del totale, entro il mese di marzo o alla stipula dell'atto unilaterale d’obbligo;
b). la seconda e la terza, ciascuna per un importo pari ad un quarto del totale, rispettivamente entro i mesi di giugno e settembre;
c). la quarta entro il mese di dicembre, calcolata a conguaglio rispetto alla tariffa inizialmente applicata. oppure, se di importo non superiore a 2.000 euro, in due rate di pari importo, che devono essere versate rispettivamente entro i mesi di marzo e settembre.
2. I pagamenti relativi alle tariffe di durata inferiore all’anno civile devono avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della nota contabile
3. Il mancato pagamento o il mancato rispetto dei termini previsti nei commi precedenti comporta l'inizio del procedimento riguardante la riscossione coattiva delle tariffe dovute e l'eventuale divieto di utilizzo degli approdi con attivazione da parte di AVM s.p.a. del blocco imbarchi, senza che l’eventuale tolleranza possa essere considerata manifestazione di acquiescenza.
Art. 6 – Responsabilità e garanzia
1. Il titolare è direttamente responsabile nei confronti di terzi, del Comune e di AVM s.p.a. per il danneggiamento derivante da cattivo, negligente e/o improprio utilizzo delle strutture d approdo.
Art. 7 – Condizioni e modalità di utilizzo degli approdi
1. Possono utilizzare le strutture di approdo esclusivamente le unità di navigazione regolarmente abilitate presso l'apposito servizio “utilizzo approdi” dello sportello telematico del trasportatore, applicazione inserita nel portale dell'amministrazione comunale e in regola con il versamento del canone.
2. L'utilizzo delle strutture di approdo site in acque portuali deve avvenire secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza (security e safety).
3. Al fine di evitare disservizi e/o impedimenti alle normali operazioni di imbarco/sbarco, per ogni operazione di imbarco/sbarco passeggeri, il tempo massimo di sosta per le unità di navigazione con portata massima estiva fino a 130 passeggeri è fissato in 10 minuti, e in 15 per tutte le altre, salvo quanto diversamente stabilito dagli operatori AVM s.p.a. sulla base delle condizioni di traffico contigenti.
4. E' fatto divieto di abbandonare le unità incustodite all’ormeggio.
5. Nel caso in cui il comportamento di chi ha la responsabilità delle unità di navigazione risultasse difforme dalle condizioni o modalità previste, o arrecasse danno ad altre unità di navigazione, o comunque sia evidente un uso improprio dell'approdo stesso, saranno addebitati ai responsabili i costi e i danni subiti a causa di tali comportamenti difformi oltre all'applicazione degli specifici importi previsti dalla tariffa.
6. I tempi e le singole modalità di utilizzo delle strutture possono essere regolati con ulteriore, apposita disciplina, ove necessario sulla base di specifiche disposizioni assunte dal competente Settore Trasporti, rese note a tutti gli operatori, anche al fine di ridurre la congestione del traffico acqueo e pedonale nei pressi degli approdi, attraverso un opportuno scaglionamento delle operazioni di imbarco e sbarco.
Art. 8 – Utilizzo irregolare degli approdi
1. L'eventuale utilizzo degli approdi da parte di unità di navigazione non abilitate presso l'apposito servizio “utilizzo approdi” dello sportello telematico del trasportatore, determina l'applicazione della specifica tariffa per ogni singola operazione di imbarco/sbarco effettuata, salvo l'ulteriore danno.
2. Tale tariffa, salvo l'ulteriore danno, sarà parimenti applicata nei casi di uso dell'approdo in difformità da quanto stabilito all’art. 7, sia da parte di unità di navigazione abilitate che non abilitate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. abbandono dell’unità incustodita;
2. sosta prolungata oltre i tempi consentiti e non giustificata;
3. sosta prolungata con motori accesi nelle fasi diverse da quelle di imbarco e sbarco passeggeri;
4. altre violazioni alla disciplina di utilizzo degli approdi eventualmente stabilita con disposizione del competente Settore Trasporti.
3. Il reiterato utilizzo irregolare degli approdi comporterà, oltre all’applicazione della tariffa di cui ai punti precedenti, il blocco degli imbarchi da parte di AVM spa senza necessità di previa diffida. Per reiterato utilizzo irregolare si deve intendere il ripetersi dell’uso degli approdi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo per 3 (tre) volte nel corso dell’anno solare. Eventuali forme di tolleranza in ordine all’utilizzo irregolare delle strutture di approdo non potrà essere considerata manifestazione di acquiescenza.
Art. 9 – Osservanza delle disposizioni
1. Il titolare è tenuto ad osservare le disposizioni previste dalle leggi e dalle regolamentazioni vigenti per l’utilizzo degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato oggetto delle presenti condizioni.
Art. 10 – Applicazione delle disposizioni
1. Eventuali modalità applicative di maggior dettaglio, se necessarie, potranno essere determinate con disposizione della competente Direzione Mobilità e Trasporti.