CFA Society Italy - Statuto
CFA Society Italy - Statuto
Denominazione
Art. 1 – È costituita “CFA Society Italy” retta dalle norme del presente Statuto e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle vigenti leggi in materia.
Sede legale
Art. 2 - L’Associazione ha sede legale in Milano. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire ovunque, nel territorio dello stato, sedi secondarie, nonché di proporre all’assemblea dei soci, riunita in forma straordinaria, la modifica dell’ubicazione della sede principale.
Definizioni
Art. 3 - Nel presente Statuto:
• la sigla “CFA lnstitute”designa la associazione CFA Institute, ente senza scopo di lucro registrato in Virginia (Stati Uniti d’America);
• il termine “Socio Ordinario” designa una persona fisica soddisfacente i requisiti previsti all’Art. 10 dello Statuto e la cui appartenenza all’associazione risulta valida non essendo stata revocata né sospesa;
• il termine “Socio Aggregato” designa una persona fisica soddisfacente i requisiti previsti all’Art. 11 dello Statuto e la cui appartenenza all’ associazione risulta valida non essendo stata revocata o sospesa;
• il termine “Socio Onorario” designa una persona fisica soddisfacente i requisiti previsti all’Art. 12 dello Statuto e la cui appartenenza all’associazione risulta valida non essendo stata revocata né sospesa;
• il termine “Socio Junior” designa una persona fisica soddisfacente i requisiti previsti all’Art. 13 dello Statuto e la cui appartenenza all’associazione risulta valida non essendo stata revocata né sospesa;
• la sigla “CFA” ed il marchio “Chartered Financial Analyst TM.”, designano i titoli conferiti da CFA Institute ai soci che hanno completato con successo il Programma CFA e soddisfatto qualsiasi altro requisito richiesto da CFA Institute;
• la sigla “CIPM” ed il marchio “Certificate in Investment Performance Measurement TM.”, designano i titoli conferiti da CFA Institute ai soci che hanno completato con successo il Programma CIPM e soddisfatto qualsiasi altro requisito richiesto da CFA Institute;
• l’espressione “Codice e Principi” designa il Codice Etico ed i Principi di Condotta Professionale, così come periodicamente modificati da CFA Institute;
• il termine “Consiglio” designa il Consiglio Direttivo dell’Associazione;
• l’espressione “Accordo Associativo” (“Member’s Agreement”) indica il documento predisposto da CFA Institute nel quale vengono stabiliti obblighi e responsabilità dei membri, ciascuno dei quali nella propria qualità di Socio Ordinario o Aggregato è tenuto annualmente alla sottoscrizione dello stesso;
• l’espressione “Dichiarazione di condotta professionale” (“Professional Conduct Statement”) indica una dichiarazione contenente informazioni in merito alla condotta professionale che ciascun socio di CFA Institute - ad esclusione dei soci per i quali lo Statuto di CFA Institute non lo richiede - è tenuto annualmente a compilare, sottoscrivere e presentare;
• l’espressione “in regola” indica un socio che abbia assolto a tutti gli obblighi richiesti da CFA Institute e dall’Associazione e non attualmente soggetto ad alcun Procedimento Formale o Sanzione Disciplinare, così come previsto nello Statuto di CFA Institute;
• l’espressione “Esperienza Professionale” (“Acceptable Work Experience”) include, riferendosi a candidati che intendono divenire soci ordinari o aggregati, attività che consistono principalmente in:
a) valutazione o applicazione di dati finanziari, economici e/o statistici rientranti nel processo decisionale relativo ad Investimenti aventi ad oggetto titoli o simili
investimenti, comprendenti, a titolo esemplificativo e non restrittivo, titoli azionari pubblici e privati, obbligazioni e loro derivati, derivati rimborsabili in materie prime e fondi comuni, altri beni d’investimento quali beni immobili e merci, se tali altri beni d’investimento sono ritenuti parte di portafogli di investimenti di titoli diversificati; oppure
b) supervisione diretta o indiretta di coloro che svolgono tali attività; oppure
c) insegnamento di tali attività;
• l’espressione “Programma CFA” designa il programma di studi e la prova d’esame CFA (Chartered Financial Analyst® - Analista Finanziario Accreditato) predisposto e gestito da CFA Institute;
• il termine “Statuto” designa lo Statuto dell’ Associazione, così come attualmente redatto e periodicamente modificabile.
• “Regolamento di Corporate Governance” e “Corporate Governance Best Practices” designano il documento che stabilisce le regole, i processi, le attività e l’organizzazione della governance dell’Associazione, elencando le migliori prassi e definendo le tecniche, i metodi, i processi e/o attività che siano efficienti ed efficaci per il corretto funzionamento del Consiglio Direttivo e dell’Associazione, così come attualmente redatto e periodicamente modificabile.
Scopo
Art. 4 - L’Associazione è costituita per libera volontà dei soci e si pone come fine istituzionale lo studio, la valutazione, la determinazione, la diffusione e la promozione degli standard più elevati di eccellenza professionale, formativa ed etica nell’ambito delle professioni legate alla finanza di mercato e d’azienda a livello nazionale e internazionale.
L’Associazione condivide la missione, i principi di deontologia professionale e le norme regolamentari di CFA Institute, e si propone di conseguire le proprie finalità istituzionali attraverso le seguenti attività:
• La formazione degli investitori professionali, mediante l’organizzazione di appositi corsi di preparazione all’esame per l’acquisizione del titolo CFA, del titolo CIPM e di ogni altro titolo assegnato da CFA Institute;
• La pianificazione e l’organizzazione di tavole rotonde, convegni e seminari su temi di natura professionale ed etica legati al mondo della finanza;
• La promozione di incontri informali con altre associazioni di categoria ed organi di vigilanza volti ad individuare linee coerenti di regolamentazione delle attività finanziarie;
• L’organizzazione di incontri informali con i medesimi soggetti per favorire l’interscambio di opinioni e l’analisi di progetti inerenti l’ambito finanziario.
L’elenco che precede ha valore puramente esemplificativo, non tassativo.
L’Associazione non ha scopo di lucro, né ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
L’Associazione potrà, comunque, svolgere attività di natura commerciale direttamente connesse a quelle istituzionali, purché nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e delle norme di legge vigenti.
Rapporti con CFA Institute
Art. 5 - L’Associazione è associata a CFA Institute e come tale si impegna a:
• rispettare, in quanto compatibili con l’ordinamento giuridico interno dello Stato, le disposizioni statutarie di CFA Institute;
• adoperarsi per dare attuazione ai principi ed agli standard proposti da CFA Institute;
• cooperare con altre associazioni affiliate a CFA Institute nell’espletamento di funzioni e compiti;
• essere composta da soggetti professionalmente qualificati, nel rispetto dei principi e dei parametri posti dal presente Statuto e da CFA Institute.
In caso di incompatibilità tra gli Statuti, le norme ed i regolamenti dell’Associazione e di CFA Institute, saranno lo Statuto, le norme ed i regolamenti di quest’ultimo a prevalere ed a governare, purchè non siano in contrasto con la normativa italiana. Eventuali controversie
riguardanti l’applicazione o l’interpretazione di Statuto, norme e regolamenti, ferme restando le norme inderogabili del Codice Civile, saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo di CFA Institute.
Condotta Professionale
Art. 6 - L’Associazione aderisce al Codice etico ed ai Principi di CFA Institute, acclusi al presente Statuto ai fini informativi. Tutti i Soci Ordinari, Aggregati, Onorari e Xxxxxx sono tenuti al rispetto delle disposizioni dello stesso.
L’Associazione ed il Consiglio della stessa:
• conferiscono a CFA Institute il potere e la responsabilità di applicazione del Codice e dei Principi a tutti i Soci Ordinari e Aggregati dell’Associazione;
• si impegnano a riferire a CFA Institute qualsiasi eventuale violazione del Codice e dei Principi di cui l’Associazione dovesse venire a conoscenza.
Qualsiasi individuo avrà la facoltà di rivolgersi, per iscritto, all’Associazione, a un funzionario o ad un membro del Consiglio Direttivo della stessa per quanto concerne eventuali denunce di violazioni del Codice e dei Principi commesse da parte di un Associato. Il Consiglio si impegna a inoltrare prontamente tutte le eventuali denunce di cui sopra al Programma di Condotta Professionale di CFA Institute (“Professional Conduct Program”). Il querelante ha il diritto di richiedere che la propria denuncia non sia divulgata fintanto che non sarà stata ricevuta da CFA Institute.
Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Art. 7 - Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dal conferimento dei soci fondatori. Potrà essere in seguito, all’occorrenza, incrementato a mezzo di:
• beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, diverranno di proprietà dell’ Associazione;
• eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
• donazioni, acquisti mortis causa, i contributi straordinari e le elargizioni di soci e di terzi, sia persone fisiche, sia enti.
Nessun diritto può essere vantato dal socio sul patrimonio sociale, ed in caso di perdita della qualità di socio, nessun tipo di pretesa di carattere patrimoniale può essere da questi fatta valere.
Entrate dell’Associazione
Art. 8 - Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• le quote da versarsi, all’atto dell’ammissione, da parte dei singoli soci;
• i contributi annui ordinari, determinati dal Consiglio Direttivo;
• il ricavato dell’organizzazione di manifestazioni e corsi;
• gli eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
• Ogni altro contributo proveniente da CFA Institute.
Soci
Art. 9 — Possono essere soci dell’Associazione i cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia o all’estero, che ne condividano gli scopi sociali, svolgano attività professionali collegate alla finanza di mercato e d’azienda, comprendenti anche lo studio dei mercati finanziari e dei loro strumenti, delle tecniche di valutazione degli investimenti, della gestione di valori mobiliari ed immobiliari, e che siano comunque in possesso dei requisiti richiesti, a norma degli articoli seguenti del presente Statuto per l’ammissione all’Associazione.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto degli scopi di cui al presente Statuto e delle risoluzioni programmatiche prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
L’Associazione contempla quattro (4) categorie di soci: Ordinari, Aggregati, Onorari e Junior.
Soci Ordinari
Art. 10 - Possono essere ammessi in qualità di soci Ordinari tutti coloro che:
a) siano soci ordinari di CFA Institute, e
b) soddisfino i requisiti di presentazione di cui all’Art. 15, in coerenza con i requisiti stabiliti da CFA Institute.
Soci Aggregati
Art. 11 - Possono essere ammessi in qualità di soci Aggregati tutti coloro che:
a) siano soci aggregati di CFA Institute; e
b) siano in possesso di un diploma di laurea o abbiano maturato un’esperienza professionale per un periodo non inferiore ad un (1) anno; e
c) soddisfino i requisiti di presentazione di cui all’Art. 15; e
d) non siano in possesso del titolo CFA; e
e) non soddisfino i requisiti di ammissione quale soci ordinari.
I soci aggregati che conseguono il titolo CFA acquisiscono di diritto la qualifica di socio ordinario.
Soci Onorari
Art. 12 - Possono essere ammessi quali soci onorari coloro i quali rivestano cariche di rilievo all’interno di autorevoli organismi del mondo finanziario, o svolgano attività inerenti o connesse a quella di investitore professionale e/o godano, comunque, di particolare prestigio e riconoscimento. I soci onorari non sono tenuti al possesso del titolo CFA né al soddisfacimento dei requisiti di ammissione all’ Associazione quali soci ordinari o aggregati.
Gli aspiranti soci onorari sono inoltre tenuti a sottoscrivere una Dichiarazione di Condotta Professionale e un Accordo Associativo.
L’ammissione all’Associazione dei soci onorari è ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo, con delibera presa a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Soci Junior
Art. 13 — Possono essere ammessi quali soci Junior tutti coloro che siano candidati al Programma CFA® e che, alla data di presentazione della domanda di associazione, abbiano effettuato almeno una registrazione ad un esame del Programma nel corso dei 36 mesi precedenti.
Soggetti Sostenitori e Aderenti
Art. 14 – L’Associazione accoglie il sostegno e l’adesione anche di soggetti, persone fisiche o giuridiche, i quali pur non presentando i requisiti per l’ammissione a socio ordinario o a socio aggregato sono comunque interessati alle finalità e alle attività dell’Associazione. L’adesione all’Associazione da parte di tali soggetti è sottoposta ai seguenti obblighi:
a) Presentazione della domanda di adesione, soggetta ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
b) Obbligo di rispetto delle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni dell’Associazione e del Codice e dei Principi di CFA Institute;
c) Obbligo di versamento di un contributo di sostegno, determinato dal Consiglio Direttivo.
I soggetti sostenitori e aderenti ammessi a partecipare alle attività associative non hanno diritto di voto né attivo né passivo. Tra questi, coloro i quali maturino i requisiti per l’ammissione a socio ordinario o a socio aggregato acquisiscono di diritto la relativa qualifica, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
Presentazione (“Sponsor”)
Art. 15 - Gli aspiranti soci Ordinari o Aggregati debbono essere presentati da un (1) socio Ordinario di CFA Institute e dal supervisore del candidato. Uno dei due soggetti deve essere socio di CFA Society Italy.
Il requisito della presentazione da parte del proprio supervisore decade qualora il candidato sia titolare d’azienda, studente, pensionato, lavoratore autonomo, disoccupato o qualora il soddisfacimento di tale requisito ponga il candidato in una difficile posizione professionale. I requisiti di presentazione sono definiti dal Consiglio Direttivo di CFA Institute in maniera uniforme per tutte le società associate a CFA Institute. Pertanto i requisiti di presentazione di CFA Society Italy si adegueranno in funzione di eventuali variazioni da parte di CFA Institute.
Domanda di ammissione all’Associazione
Art. 16 - Gli aspiranti soci Ordinari o Aggregati dell’Associazione devono presentare apposita domanda a CFA Institute, corredata da informazioni o documenti integrativi eventualmente richiesti da CFA Institute e dall’Associazione.
Gli aspiranti soci Junior devono presentare apposita domanda all’Associazione, corredata da informazioni o documenti integrativi eventualmente richiesti dall’Associazione.
Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di esaminare tutte le domande di ammissione all’Associazione. In caso di controversia in ordine alla gestione o all’interpretazione dei requisiti previsti da CFA Institute per l’ammissione quale socio ordinario o aggregato, l’Associazione avrà la facoltà di appellarsi al Consiglio Direttivo di CFA Institute. La decisione finale in merito all’applicazione delle disposizioni di ammissione spetta al Consiglio Direttivo, ovvero al comitato dallo stesso designato.
Parifìcazione
Art. 17 - Ogni socio, Ordinario o Aggregato, gode rispettivamente di analogo status in CFA Institute.
Elenco dei soci
Art. 18 - Il Segretario dell’ Associazione provvede alla tenuta di un elenco contenente i nominativi di tutti i soci, i loro indirizzi ed ogni altra informazione ritenuta utile dal Consiglio Direttivo ai fini della partecipazione all’Associazione.
Entro tre (3) mesi dall’inizio di ogni anno sociale, il Segretario procede alla revisione dell’elenco dei soci, al fine di accertare la permanenza, in capo a ciascun socio, dei requisiti di ammissione, interessando, in caso contrario, l’Assemblea e CFA Institute per gli opportuni provvedimenti.
Egli provvederà a mettere tutti i dati relativi all’appartenenza all’Associazione a disposizione di CFA Institute, impegnandosi comunque a tutelare i soci e gli aspiranti soci nel loro diritto alla riservatezza.
La gestione delle domande di iscrizione e dell’elenco dei soci può essere svolta anche da CFA Institute, in maniera congiunta alla gestione delle iscrizioni a CFA Institute.
Diritti e Obblighi dei soci
Art. 19 - L’adesione e l’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario; essa è a tempo indeterminato e non può essere temporanea; tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività sociali; i soci di maggiore età hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali. L’adesione e l’appartenenza all’Associazione impegna i soci al rispetto:
• degli scopi indicati nel presente Statuto;
• di quanto previsto dallo statuto di CFA Institute, purché compatibile con i principi dell’Ordinamento giuridico interno;
• del Codice e dei Principi redatti da CFA Institute;
• di eventuali norme di autoregolamentazione che l’Assemblea ritenesse opportuno prevedere.
• Ogni socio è, inoltre, tenuto:
• ad aderire a tutte le norme ed i regolamenti dell’ Associazione e di CFA Institute, incluse a titolo esemplificativo ma non restrittivo le disposizioni dei rispettivi Atti Costitutivi e Statuti, del Codice e Principi, nonché altre norme relative alla condotta professionale ed all’appartenenza all’Associazione, così come periodicamente modificabili;
• al rispetto delle disposizioni disciplinari e delle sanzioni dell’Associazione e di CFA Institute;
• a fornire informazioni relative alla condotta professionale ed alla attività qualora richiesto dall’Associazione o da CFA Institute;
• a produrre documentazione, testimoniare, o cooperare in altro modo a procedimenti di natura disciplinare di CFA Institute ed aderire ad eventuali altri requisiti applicabili stabiliti periodicamente da CFA Institute e dall’Associazione;
• a mantenersi in regola con l’appartenenza a CFA Institute;
• a sottoscrivere annualmente una “Dichiarazione di Condotta Professionale” ed un Accordo Associativo, così come definito al precedente Art. 3;
• e a corrispondere la propria quota associativa annuale.
Quota associativa
Art. 20 - La quota associativa annuale e le eventuali penali per ritardato pagamento vengono determinate dal Consiglio Direttivo, in concomitanza con l’inizio di ciascun esercizio sociale.
Ogni socio è tenuto a corrispondere la propria quota regolarmente in ragione dell’importo stabilito per ciascuna categoria di appartenenza all’ente.
Il mancato versamento della quota produce l’automatica sospensione del socio moroso dall’ Associazione, fatta salva la possibilità, per il medesimo, di ottenere la reintegrazione nel proprio status a pagamento avvenuto, previa corresponsione di una somma a titolo di penale, nella misura da determinarsi sempre a cura dell’ Assemblea dei soci.
L’Assemblea, nella sua prima convocazione, stabilirà il termine oltre il quale, atteso il permanere della condizione di inadempimento, al moroso viene disconosciuto il diritto ad essere reintegrato. Al verificarsi di una tale circostanza, l’Assemblea provvederà, con delibera motivata, a formalizzarne l’esclusione. La gestione dei pagamenti delle quote annuali, dei rinnovi e dei soci morosi può essere affidata a CFA Institute.
Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili né per atto tra vivi né per mortis causa.
Recesso - Esclusione
Art. 21 - La qualifica di socio, Ordinario, Aggregato, Onorario e Xxxxxx non è trasmissibile e viene meno per decesso, o per altri gravi motivi tra i quali quelli che sono qui di seguito espressamente indicati:
• dimissioni, che avranno effetto allo scadere dell’anno in corso, purché comunicate per iscritto al Presidente od al Segretario almeno tre (3) mesi prima della fine dell’esercizio sociale; l’Associazione provvederà, in tal caso, a notificare prontamente a CFA Institute l’avvenuto recesso, qualora non vi abbia già provveduto il socio recedente;
• delibera motivata dall’ Assemblea per:
• violazione delle clausole dello Statuto;
• mancata corresponsione della quota associativa;
• decadenza, cioè per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.
La qualifica di socio Xxxxxxxxx viene meno per il passaggio a quella di socio Xxxxxxxxx.
La qualifica di socio Ordinario o Aggregato sarà sospesa o revocata in caso di sospensione o revoca della qualifica di socio di CFA Institute.
In ogni caso di esclusione, eccezion fatta per il caso di mancata corresponsione della quota associativa, ovvero per i casi di miscondotta professionale e di determinazione dei requisiti di appartenenza a CFA Institute, il socio ha diritto a presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, così come previsto all’Art. 40 del presente Statuto, che darà al riguardo parere definitivo ed insindacabile.
I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono chiedere la restituzione di quanto precedentemente versato a titolo di contributo, né possono vantare alcun diritto o privilegio di appartenenza all’Associazione, né sul patrimonio dell’Associazione.
Organi e funzionari
Art. 22 - Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea,
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
Sono funzionari dell’ Associazione:
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Assemblea
Art. 23 - L’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, si riunisce presso la sede principale dell’Associazione o, eventualmente, presso altri luoghi, purché ubicati nel territorio nazionale. Xxxxxxx prendervi parte tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, a cura del Segretario, almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio annuale consuntivo, e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea potrà, inoltre, essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo; in tal caso la convocazione avverrà ad opera del Segretario;
b) quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo almeno un decimo (1/10) dei soci.
Convocazione di Assemblea
Art. 24 - Le assemblee ordinarie o straordinarie vengono convocate, con preavviso di almeno dieci (10) giorni, mediante invito per telegramma, telefax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzato ai soci, presso la residenza risultante dal registro degli associati.
L’invito deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora, dell’ordine del giorno e delle modalità in base alle quali si terrà la votazione.
Quorum Assembleare
Art. 25 - L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà (1/2) dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo (1/10) dei soci.
È ammessa la facoltà, anche in occasione di convocazioni successive alla prima, di farsi rappresentare da altro socio, purché munito di delega scritta appositamente conferita.
Ad ogni socio può essere conferito un numero massimo di tre (3) deleghe.
È ammesso il voto per corrispondenza relativamente agli argomenti e nel rispetto delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Presidenza dell’Assemblea
Art. 26 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo eccetto il Segretario.
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea ordinaria, tuttavia in sua assenza è data facoltà al Presidente di incaricare un Notaio o un altro soggetto per l’espletamento di suddetto compito.
Validità delle votazioni dell’Assemblea
Art. 27 - Nell’Assemblea ordinaria o straordinaria, purché validamente costituita, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti e dei rappresentanti.
Ogni socio in regola ha diritto ad un (1) voto.
Il voto si esprime normalmente per alzata di mano, tuttavia è data facoltà al Consiglio Direttivo di prevedere, nell’avviso di convocazione, che per argomenti di particolare importanza la votazione sia effettuata a scrutinio segreto.
Assemblea ordinaria
Art. 28 - All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
c) nominare i funzionari dell’Associazione;
d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) eleggere il Collegio dei Probiviri;
f) deliberare il compenso annuo eventualmente riconosciuto ai componenti gli organi associativi, nonché ai Funzionari;
g) decidere, con delibera motivata, azioni di responsabilità nei confronti di uno o più Consiglieri o Funzionari;
h) deliberare sull’esclusione dei soci;
i) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività svolta e da svolgere nei vari settori;
j) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Assemblea straordinaria
Art. 29 - All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
c) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio dell’Associazione, in conformità a quanto disposto dall’Art. 42 del presente Statuto, e nel rispetto della maggioranza prevista dall’Art. 21, 3° comma, C. C..
Consiglio Direttivo: Composizione
Art. 30 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette (7) a tredici
(13) Consiglieri, per la prima volta nominati nell’atto costitutivo e successivamente eletti direttamente dall’Assemblea.
Possono essere nominati Consiglieri dell’Associazione unicamente i soci il cui status risulti in regola al momento della selezione per la candidatura alla nomina.
Il Consiglio Direttivo risulta così composto da:
- Presidente, Vice Presidenti (due), Xxxxxxxxx e Segretario, che rivestono anche la carica di Funzionari dell’Associazione;
- altri membri in numero variabile da due (2) a otto (8).
I Consiglieri restano in carica due (2) anni, e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Sono rieleggibili al termine del mandato.
Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere ricoprono la carica di membri del Consiglio Direttivo in concorrenza con il proprio mandato di funzionari dell’Associazione e fino al perdurare dello stesso.
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il comma precedente trova applicazione anche qualora il Consigliere dimissionario o deceduto sia, contestualmente, funzionario dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo decade qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri: in tal caso il Presidente o il Consigliere più anziano di età rimasto in carica provvederà a convocare l’Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio.
Consiglio Direttivo: Riunioni
Art. 31 - Il Consiglio Direttivo si riunisce con frequenza almeno trimestrale su convocazione del Presidente, fatta con lettera raccomandata, con telefax o posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza a ciascun membro del consiglio ed ai revisori in carica. Può, inoltre, essere convocato su domanda formulata da due o più Consiglieri, entro il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della stessa. In questo caso il Segretario provvede a dare avviso scritto agli altri componenti il Consiglio con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
Presidenza del Consiglio Direttivo
Art. 32 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o da un altro membro del Consiglio eccetto il Segretario.
Il Segretario redige, su apposito libro, i verbali delle riunioni, che sottoscrive e fa sottoscrivere al Presidente.
Consiglio Direttivo: diritto di voto
Art. 33 - Ogni Consigliere ha diritto ad un voto, che non può esprimere per procura.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Consiglio Direttivo: funzioni
Art. 34 - Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri più ampi per la gestione ordinaria dell’Associazione ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari della Associazione; sovrintende, inoltre, alla attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci.
In particolare:
a) predispone il bilancio consuntivo da sottoporre annualmente all’Assemblea dei soci per l’approvazione, unitamente alla relazione sull’andamento delle attività associative;
b) effettua, ove lo ritenga opportuno, controlli sulla regolarità dei registri contabili associativi ad opera del Tesoriere. Tale controllo è esercitabile anche non collegialmente;
c) indica, su richiesta del Tesoriere, i professionisti del settore che potranno assisterlo nell’espletamento dei compiti di tenuta della contabilità;
d) determina la quota associativa annua e le eventuali penali per il ritardato pagamento;
e) convoca l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio
f) nomina, ove opportuno, dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione;
g) designa, se necessario, tre (3) dei propri membri perché facciano parte di una Commissione incaricata di esaminare le domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci secondo le modalità di cui al precedente Art. 10 e seguenti;
h) delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo le iniziative che si rendano all’uopo necessarie;
i) approva e apporta variazioni al Regolamento di “Corporate Governance Best Practices” dell’Associazione, come definito all’articolo 3 del presente Statuto;
j) istituisce, ove necessario, sedi secondarie dell’Associazione nel territorio italiano;
k) propone all’Assemblea, se del caso, il trasferimento della sede principale;
l) ha la facoltà di delegare alcune delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un Comitato, specificando i limiti della delega. In nessun caso possono essere delegate le competenze di cui alla precedente lettera a);
m) in occasione della scadenza delle cariche associative, sottoporre all’Assemblea dei soci, a cura del Segretario in occasione della convocazione l’elenco dei candidati alla carica di Funzionario e di componente degli altri organi associativi;
n) nominare consulenti esterni all’Associazione, il cui apporto possa rivelarsi necessario al raggiungimento degli scopi associativi.
Distribuzione degli utili
Art. 35 - Gli utili o avanzi di gestione, nonché ogni altra risorsa economica dell’Associazione, dovranno essere integralmente impiegati per il perseguimento degli scopi associativi. È vietata, di conseguenza, ogni forma, anche indiretta, di distribuzione ai membri di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e patrimonio salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Esercizio sociale, rendiconto consuntivo
Art. 36 - Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo annuale economico e finanziario, redatto secondo le comuni regole contabili, dal quale si evinca, in modo inequivocabile, la natura dei proventi e delle spese in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Il Rendiconto deve essere approvato annualmente dall’Assemblea dei Soci entro cento venti
(120) giorni dalla fine di ogni esercizio.
Collegio dei Revisori dei conti
Art. 37 - La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, composto da tre (3) componenti eletti dall’ Assemblea dei soci, che ne designa il Presidente.
I membri del Collegio durano in carica due anni e possono essere rieletti al termine del mandato. Il Collegio dei Revisori dei conti decade qualora venga meno uno di essi: in tal caso il Revisore più anziano di età rimasto in carica provvederà a richiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell’Assemblea per eleggere il nuovo Collegio.
Collegio dei Revisori dei conti:funzioni
Art. 38 - Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla correttezza e sulla regolarità della gestione amministrativa.
In particolare, i revisori potranno procedere ad accertamenti sulla consistenza di cassa e potranno procedere, in qualsiasi momento, individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Entro i termini fissati per la predisposizione dei bilanci dall’Art. 36, il Collegio redige una relazione ai bilanci stessi da presentare, in sede di approvazione, all’Assemblea.
Collegio dei Probiviri
Art. 39 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) componenti, eletti dall’Assemblea dei soci, che ne designa il Presidente. I membri del Collegio durano in carica due (2) anni e possono essere rieletti al termine del mandato.
Il Collegio dei Probiviri decade qualora venga meno uno di essi: in tal caso il Probiviro più anziano di età rimasto in carica provvederà a richiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell’Assemblea per eleggere il nuovo Collegio.
Collegio dei Probiviri funzioni
Art. 40 - Al Collegio dei Probiviri spettano i seguenti compiti:
a) su ricorso dell’ Associazione o del candidato, dirimere controversie in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni del presente Statuto concernenti i requisiti di cui gli aspiranti membri devono essere in possesso. Le delibere pronunciate dal Collegio in tal sede sono insindacabili;
b) dirimere controversie tra soci, nonché tra soci ed Associazione, aventi ad oggetto qualsiasi materia inerente la vita associativa o l’esercizio di diritti associativi;
c) convocare l’Assemblea in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. Ogni violazione dei Codici e Principi dovrà essere segnalata a CFA Institute.
Funzionari
Art. 41 - I Funzionari dell’Associazione sono: il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario, e sono eletti dall’Assemblea degli Associati, secondo le norme del presente Statuto e in conformità con il Regolamento di Corporate Governance.
Possono essere eletti Funzionari unicamente i soci ordinari in regola. Non è consentito il cumulo di più cariche in capo ad un’unica persona.
Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione del patrimonio residuo.
Art. 42 - In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei soci, riunita in forma straordinaria, provvederà, con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci in regola presenti, a nominare uno o più liquidatori - che potranno anche essere scelti tra i Consiglieri uscenti, determinandone i poteri.
Nel caso di residuo passivo, lo scioglimento avverrà solo ad avvenuta copertura del residuo stesso.
La devoluzione del patrimonio netto che risulterà dalla liquidazione avverrà secondo le modalità stabilite con delibera assembleare al momento dello scioglimento e, comunque, dovrà necessariamente implicare la destinazione a finalità connesse con gli scopi istituzionali.
In ogni caso, è obbligo dell’Associazione di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; pertanto il patrimonio dell’Associazione non potrà mai essere devoluto ai singoli soci.
Norma di chiusura
Art. 43 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina posta dal Codice Civile italiano, nonché alle altre norme in materia, così come al Regolamento di Corporate Governance ed altre regole interne dell’Associazione approvate dal Consiglio Direttivo.