Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services
Guida all’impiego dei contratti di manuten- zione della KBOB
In collaborazione con costruzionesvizzera
Membri del KBOB
UFCL, armasuisse, settore PF, USTRA, OFT, DCPA, SGV, UCS
Segretaria KBOB
Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00
Indice
1. Scopo della guida 3
2. Campo d’applicazione dei contratti di manutenzione della KBOB 3
3. Contratto di manutenzione o contratto quadro per le prestazioni di manutenzione? 4
4. Definizione delle prestazioni di manutenzione 5
5. Contratti di manutenzione della KBOB 7
5.1 Scopo e impiego dei contratti 7
5.2 Singole disposizioni dei contratti 8
6. Condizioni generali del contratto di manutenzione della KBOB 16
6.1 Scopo e impiego delle condizioni generali del contratto di manutenzione 16
6.2 Singole condizioni generali del contratto di manutenzione 16
KBOB
1. Scopo della guida
Bando di concorso delle prestazioni di manutenzione
Impiego dei documenti tipo
Istruzione pratica
Nei bandi di concorso la definizione delle prestazioni di ma- nutenzione che l’impresa deve fornire è molto complessa, poiché attualmente non vi sono standard adeguati per il set- tore. Quanto maggiore è la chiarezza con cui sono definite le prestazioni nella documentazione del bando tanto più precise e confrontabili sono le offerte.
La procedura di gara per l’aggiudicazione di tali prestazioni si svolge preferibilmente con l’ausilio delle basi e delle istruzioni usuali a disposizione sia a livello federale sia nella maggior parte dei Cantoni. A complemento di quanto menzionato so- pra, la KBOB in collaborazione con costruzionesvizzera ha elaborato un contratto di manutenzione standard con le perti- nenti condizioni generali. Il contratto è disponibile in due va- rianti: il contratto di manutenzione della KBOB e il contratto quadro della KBOB per le prestazioni di manutenzione.
La presente guida illustra ai servizi di acquisto le modalità di impiego della nuova documentazione nei bandi per le presta- zioni di manutenzione e intende altresì spiegare brevemente le singole disposizioni del contratto di manutenzione della KBOB e del contratto quadro della KBOB per le prestazioni di manutenzione (di seguito indicati con l’espressione «contratti di manutenzione della KBOB».
Essa non ha carattere prescrittivo, ma fornisce unicamente un orientamento pratico ai servizi che acquistano prestazioni di manutenzione. La guida deve contribuire a far sì che nell’aggiudicazione delle suddette prestazioni i rapporti tra i partecipanti siano chiari per quanto concerne la fornitura delle prestazioni e le altre condizioni contrattuali e deve consentire in tal modo un adempimento corretto dei contratti.
2. Campo d’applicazione dei contratti di manutenzione della KBOB
Nel quadro dell’elaborazione dei contratti di manutenzione della KBOB sono stati determinanti i seguenti limiti fissati per il campo d’applicazione.
Il contratto di manutenzione deve applicarsi ai seguenti campi: sistemi di controllo centralizzato degli immobili, im- pianti di riscaldamento, sistemi di combustione, impianti di ventilazione, di condizionamento dell’aria e di refrigerazione, impianti sanitari, impianti di segnalazione degli incendi, im-
pianti di estinzione degli incendi, impianti e apparecchi elet- trici, sistemi antintrusione, ascensori, scale mobili, elevatori, gru e impianti di trasporto.
L’impiego del contratto non è previsto per le prestazioni le- gate alla conservazione delle costruzioni (cfr. norma SIA 469), in particolare per il mantenimento delle strutture e dell’involucro degli immobili come pure degli impianti di ap- provvigionamento e smaltimento.
3. Contratto di manutenzione o contratto quadro per le prestazioni di manutenzione?
Piccole retribuzioni
Contratto di manutenzione
Contratto quadro
Pacchetto di prestazioni
Condizioni quadro
Nell’ambito della manutenzione è tipico che debbano essere fornite regolarmente prestazioni importanti, ma perlopiù poco costose. Le retribuzioni annue sono pertanto comprese tra i 100 e i 1000 franchi per singolo genere di lavoro o impianto.
Nella prassi spesso è ragionevole stipulare un contratto per diversi generi di lavoro o impianti anziché per uno solo. Al numero 4 il contratto di manutenzione della KBOB prevede, pertanto, due possibilità che consistono, da un lato, nell’indicare nel contratto diversi impianti per i quali devono essere fornite le prestazioni di manutenzione oppure, dall’altro, nell’utilizzare un elenco degli impianti come allegato al contratto. In tal modo il contratto di manutenzione della KBOB può essere impiegato per prestazioni relative sia a po- chi impianti sia a un numero elevato di impianti.
Poiché i servizi d’acquisto devono acquistare in parte presta- zioni di manutenzione per numerosi impianti e il numero di questi ultimi varia nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xx- xxxxxxx una notevole flessibilità anche nelle basi contrattuali. Inoltre, può essere pratico acquistare le prestazioni relative a diversi generi di lavoro da un unico partner contrattuale. La KBOB ha soddisfatto questa esigenza stilando il contratto quadro per le prestazioni di manutenzione. Sotto il profilo del contenuto, esso si differenzia di poco dal contratto di manu- tenzione. È costituito essenzialmente dal «Contratto quadro per le prestazioni di manutenzione», che stabilisce le condi- zioni quadro per la fornitura delle prestazioni, e dall’ «Ordina- zione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro», che disciplina l’acquisto concreto delle prestazioni di manutenzione riferite a uno o più impianti dello stesso tipo.
Il servizio d’acquisto ha ora la possibilità di mettere a pubblico concorso in una volta sola tutte le prestazioni di manuten- zione che potrebbero essere fornite da un offerente e, dopo la loro aggiudicazione, di regolamentarle nel contratto quadro della KBOB per le prestazioni di manutenzione.
Le condizioni quadro che devono essere valide in egual mi-
sura per tutte le prestazioni sono stabilite nel contratto quadro ed eventualmente in una descrizione generale delle presta- zioni. Le prestazioni concrete sono convenute contrattual- mente nel documento «Ordinazione di prestazioni di manu- tenzione definite nel contratto quadro» e, se necessario, in una descrizione delle prestazioni specifica dell’impianto. Le condizioni quadro generali sono dichiarate parte del contratto tramite un semplice rimando al contratto quadro e in tal modo acquisiscono validità per la fornitura delle prestazioni.
Interazioni
Prestazioni tipiche del contratto
La seguente illustrazione mostra l’interazione tra gli elementi integranti del contratto nel caso di un acquisto con un «Con- tratto quadro per le prestazioni di manutenzione» e quattro diversi generi di «Ordinazioni di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro».
Contratto quadro per le prestazioni di manutenzione
Elementi del contratto:
Documento «Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro»
Descrizione generale delle prestazioni
Condizioni generali del contratto
Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro 1
Elementi del contratto:
Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro 2
Elementi del contratto:
Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro 3
Elementi del contratto:
Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro 4
Elementi del contratto:
Contratto quadro per le prestazioni di manutenzione |
Elenco degli impianti |
Elenco delle prestazioni specifico dell’impianto |
Termini e scadenze |
Contratto quadro per le prestazioni di manutenzione |
Elenco degli impianti |
Elenco delle prestazioni specifico dell’impianto |
Termini e scadenze |
Contratto quadro per le prestazioni di manutenzione |
Elenco degli impianti |
Elenco delle prestazioni specifico dell’impianto |
Termini e scadenze |
Contratto quadro per le prestazioni di manutenzione |
Elenco degli impianti |
Elenco delle prestazioni specifico dell’impianto |
Termini e scadenze |
4. Definizione delle prestazioni di manutenzione
Prima di ogni acquisto è opportuno concretizzare le presta- zioni. Come per ogni altro contratto, la definizione delle pre- stazioni tipiche del contratto riveste un’importanza centrale. Contrariamente a quanto avviene per le prestazioni e le for- niture inerenti alla costruzione, per la concretizzazione delle prestazioni di manutenzione non è praticamente possibile ri- ferirsi attualmente a standard o cataloghi delle posizioni nor- malizzate. Inoltre, la descrizione esatta della prestazione co- stituisce spesso una vera e propria sfida. Il presente docu- mento mostra come si possono definire le prestazioni di ma-
nutenzione, affinché le parti dispongano di una base chiara sia per la procedura di gara sia per la fornitura di tali presta- zioni.
Descrizione separata delle prestazioni
Grado di specificazione
Descrizione generale delle prestazioni
La KBOB raccomanda di stilare la descrizione delle presta- zioni in un documento separato dal contratto, in cui le presta- zioni sono stabilite in modo chiaro, comprensibile e sufficien- temente dettagliato per entrambe le parti.
Nella descrizione delle prestazioni sono compresi preferibil- mente tutti gli impianti oggetto della fornitura delle prestazioni con l’indicazione dei dettagli necessari. Oltre all’indirizzo o alla descrizione dell’ubicazione occorre definire le regole par- ticolari applicabili agli impianti, relative all’accesso e alla sicu- rezza. I componenti degli impianti e i lavori da eseguire de- vono essere descritti con un grado di dettaglio adeguato. È inoltre necessario specificare la periodicità prevista per le va- rie prestazioni (ispezioni, manutenzione, ripristino), affinché sia chiaro con quale regolarità l’impresa debba fornire le sue prestazioni.
Nei casi semplici, la descrizione di una prestazione può es- sere strutturata come segue.
Nei progetti di maggiore portata il «Contratto quadro per le prestazioni di manutenzione» permette di riunire le condizioni applicabili a tutte le prestazioni che figurano in una descri- zione generale delle prestazioni e inserirle come parte inte-
grante del contratto. Le descrizioni dettagliate concernenti un determinato impianto possono essere fornite in una descri- zione delle prestazioni specifica per ogni impianto (eventual- mente per tipo di impianto) o genere di lavoro e possono es- sere inserite come parte integrante della corrispondente «Or- dinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro».
Efficienza energetica
Varianti
Finora l’esame dell’efficienza energetica non costituiva un tema generale delle prestazioni di manutenzione. La KBOB ha integrato questa prestazione nel contratto di manuten- zione in vista di un impiego sostenibile delle risorse naturali e al fine di salvaguardare l’ambiente. La verifica dell’efficienza energetica include spesso la misurazione del grado
d’efficacia o del tasso di recupero del calore e in genere viene ripetuta regolarmente. Grazie all’esame dell’efficienza energetica, il servizio d’acquisto ha a disposizione le basi ne- cessarie per l’adozione di misure volte a ridurre il consumo di energia e, in tal modo, a tutelare l’ambiente, il che permette in molti casi di contenere direttamente anche i costi.
5. Contratti di manutenzione della KBOB
5.1 Scopo e impiego dei contratti
I contratti costituiscono una buona base per l’acquisto di pre- stazioni di manutenzione e possono essere adeguati con poco dispendio ai bisogni concreti. Nell’elaborazione del con- tratto quadro il contratto di manutenzione è stato ampliato con poche disposizioni ed è stato suddiviso in due documenti ossia nel «Contratto quadro per le prestazioni di manuten- zione» e nell’«Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro». Le seguenti spiegazioni nel contesto del contratto quadro riguardano, pertanto, entrambi i documenti.
Essi sono disponibili in formato Word e possono essere sca- ricati dal sito Internet della KBOB (xxx.xxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxx). Contengono molte disposizioni per le quali non è attivata la funzione della protezione da scrittura e sono pertanto liberamente adattabili. Il servizio d’acquisto può così adeguarli alle esigenze più svariate e ap- plicarli a diverse situazioni. Le organizzazioni che acquistano raramente prestazioni dispongono in tal modo di documenti standard che rappresentano una buona soluzione per molte situazioni.
Conformemente ai loro obiettivi, i contratti presentano per al- cune disposizioni delle varianti da scegliere. Talune di queste prevedono regolamentazioni dettagliate in un documento se- parato, che costituisce un allegato ai contratti (oppure
all’«Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro»). Nei casi più semplici, è possibile inserire direttamente nel contratto le specifiche richieste evitando in tal modo gli allegati.
I contratti di manutenzione devono essere di volta in volta adeguati ai bisogni concreti in previsione del bando di con- corso e allegati alla documentazione del bando insieme alle condizioni generali di contratto quale base per la presenta- zione dell’offerta.
Condizioni generali della KBOB
Ulteriori condizioni generali
Parti contraenti
Per le prestazioni relative alla manutenzione, la KBOB ha elaborato condizioni generali che, in molti casi, possono completare i contratti.
Se a certi generi di prestazioni sono applicabili altre condi- zioni generali di contratto (ad es. quelle delle associazioni di categoria), anche queste possono essere dichiarate parte integrante del contratto e figurare sotto il numero 2.2 del con- tratto. Se si riprendono le condizioni generali di contratto pro- prie delle imprese, bisogna tenere presente che si potrebbe essere rimproverati di creare una disparità di trattamento de- gli offerenti in occasione del bando di concorso qualora si ammettessero unicamente le condizioni generali di contratto di un’unica impresa. Se le condizioni generali di contratto dell’impresa offerente sono ammesse in linea di principio, le offerte non sono più confrontabili. In caso di aggiudicazione mediante trattativa privata, la ripresa delle condizioni generali di contratto di un’impresa non è esclusa. Prima di riprendere le condizioni generali di un’impresa è quindi opportuno esa- minare esattamente se queste tengono sufficientemente conto anche degli interessi del servizio d’acquisto.
5.2 Singole disposizioni dei contratti
A) Contratto di manutenzione Pagina di copertina
Sulla pagina di copertina figura una tabella che consente di
gestire tutti i dati necessari riguardanti il contratto, ad esem- pio descrizione dell’oggetto, persone responsabili e diversi numeri o indicazioni.
In seguito, sono elencate le parti contraenti. Contrariamente a quanto avviene per i contratti della KBOB concernenti rispet- tivamente le prestazioni da mandatario e le prestazioni d’opera, non è prevista l’indicazione della comunità di lavoro (società semplice), in quanto questa forma di collaborazione è poco diffusa nell’ambito della manutenzione. Occorre eventualmente specificare i dati corrispondenti alla comunità di imprese e l’impresa di volta in volta responsabile. Se ne-
cessario, possono essere forniti anche dati supplementari relativi a filiali ecc.
Generalità
Ordine di priorità
Condizioni generali dell’impresa
Panoramica
Numero 1: Oggetto del contratto
L’oggetto del contratto è definito in modo succinto e generico. All’occorrenza, il servizio d’acquisto può completare la descri- zione dell’oggetto del contratto in funzione del caso concreto e formularlo in maniera più specifica.
Numero 2: Elementi del contratto
Il contratto è l’elemento principale e prioritario tra gli elementi che sono elementi integranti del contratto. In caso di contrad- dizione tra questi elementi, è determinante l’ordine di priorità indicato; a parità di grado, prevale il documento più recente.
Questa regola deve essere rispettata durante l’elaborazione dell’intero contratto. In particolare, prima del bando, bisogna esaminare la conformità al contratto di tutti i suoi elementi. In caso di contraddizione, occorre adeguare la regolamenta- zione nell’elemento successivo del contratto oppure, in via eccezionale, modificare di conseguenza il contratto. Non è necessario disciplinare o ripetere in altri elementi del contratto quanto è già stato fissato nel contratto. In generale, devono essere evitate le ripetizioni, soprattutto se esprimono lo stesso contenuto con altri termini. È tuttavia sensato fornire complementi o spiegazioni negli altri elementi del contratto.
L’ultima frase del numero 2 precisa chiaramente che le con- dizioni generali che l’impresa allega alla sua offerta (purché ciò sia ammesso secondo le condizioni generali) sono appli- cabili soltanto se il servizio d’acquisto, in qualità di cliente, approva espressamente dette condizioni ed esse sono ripor- tate al numero 10 del contratto. Per quanto concerne il pro- blema legato alla ripresa delle condizioni generali di un’impresa, la guida offre alcune indicazioni alla fine del nu- mero 4.1 «Scopo e impiego del contratto».
Numero 3: Definizioni
Per assicurare la chiarezza e la comprensibilità delle disposi- zioni del contratto, si sono fornite alcune definizioni che ri- guardano la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dal punto di vista temporale. Se è necessario, si possono ag- giungere altre definizioni.
Numero 4: Prestazioni dell’impresa
Il numero 4 del contratto deve offrire una sorta di panoramica del genere di prestazioni che l’impresa deve fornire. Occorre pertanto effettuare una scelta in tal senso tra:
manutenzione
ispezione (controllo e valutazione dello stato effettivo)
mantenimento (conservazione dello stato previsto)
ripristino (ristabilimento dello stato previsto)
ripristino pianificato
ripristino non pianificato, determinato dal guasto
verifica dell’efficienza energetica
altre prestazioni.
DIN
Specificazione degli impianti
Osservazioni preliminari
La suddivisione della manutenzione in ispezione, manteni- mento e ripristino si fonda sulla norma tedesca DIN 00000
«Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx» (xxxx della manutenzione). Per la definizione precisa delle prestazioni è previsto in gene- rale l’allegato «Descrizione riassuntiva della prestazione», secondo la raccomandazione della KBOB.
Il contratto prevede in seguito la possibilità, nei casi semplici, di specificare gli impianti direttamente al numero 4. Nei casi complessi, o se il numero di impianti è elevato, si opta per un elenco separato degli impianti sotto forma di allegato.
Numero 5: Termini e scadenze
Anche qui vi è la possibilità di scegliere tra una regolamenta- zione dettagliata in un allegato e una regolamentazione sem- plice precisata nelle disposizioni successive del contratto.
Nelle regolamentazioni dei numeri 5.1-5.4 è possibile, dopo aver stabilito la reperibilità dell’impresa, determinare nel caso concreto se è necessario garantire i tempi di esecuzione per certe prestazioni. Il numero 5.5 prevede inoltre la possibilità di vincolare il rispetto dei tempi garantiti a una pena conven- zionale.
Numero 6: Retribuzione
La maggior parte delle prestazioni di manutenzione è acqui- sita sotto forma di prestazioni ricorrenti durante un lungo pe- riodo. È per questa ragione che si prevede una retribuzione sia in base al tempo impiegato e alle spese effettive sia a prezzi fissi dovuti periodicamente per le prestazioni prevedibili e pianificabili. Per le prestazioni di ripristino determinate da un guasto, la retribuzione in base al tempo impiegato e alle spese effettive è suddivisa in retribuzione secondo le ore di lavoro prestate e retribuzione secondo i costi del materiale e dei pezzi di ricambio. Per quanto riguarda la verifica
dell’efficienza energetica, sono possibili varie forme di retri- buzione che vanno dai prezzi fissi dipendenti dalle dimensioni e dal tipo di impianto, alla retribuzione in base al tempo im- piegato e alle spese effettive, sino a modelli più creativi come una quota dell’ammontare dei costi risparmiati grazie al mi- glioramento dell’efficienza energetica. Poiché sono com- plesse nell’ambito dell’aggiudicazione dei lavori, queste forme di retribuzione non sono previste in modo standard nel con- tratto.
6.1 Importo di aggiudicazione
Le cifre possono essere riprese dalla procedura di aggiudica- zione. Un eventuale ribasso può essere indicato sia quale importo assoluto sia sotto forma di percentuale.
6.2 Composizione della retribuzione fissa
In questo caso occorre specificare chiaramente se la presta- zione è retribuita sulla base di prezzi forfetari o globali.
6.3 Retribuzione in base al tempo impiegato e alle spese effettive
Qui figurano diverse varianti per la fissazione della retribu- zione in funzione della quantità, del prezzo e del tempo.
6.4 Adeguamento della retribuzione in seguito alle varia- zioni di prezzo
Fissando in questa disposizione il termine fino a quando le retribuzioni rimangono invariate si crea una base chiara per la presentazione delle offerte da parte delle imprese. Inoltre, gli enti pubblici applicano la formula del prezzo mobile nelle usuali procedure per il calcolo delle variazioni di prezzo. Per i lavori a regìa, è possibile fondarsi anche sui listini dei prezzi oppure sulle tariffe a regìa delle imprese validi al momento dell’esecuzione dei lavori. Se la variazione di prezzo è calco- lata mediante la formula del prezzo mobile, questa deve es- sere menzionata e spiegata in un allegato. Si confronti in me- rito la «Guida KBOB per il calcolo delle variazioni di prezzo nel settore della costruzione», scaricabile dal sito Web della KBOB (xxx.xxxx.xx ─>Pubblicazioni ─>Questioni relative a variazioni di prezzo ─>Guida). Le variazioni di prezzo straor- dinarie vengono trattate secondo le raccomandazioni della KBOB. (xxx.xxxx.xx─>Pubblicazioni ─>Questioni relative a variazioni di prezzo─>Fatturazione delle variazioni di prezzo)
Numero 7: Modalità finanziarie
7.1 Modalità di pagamento
Questa disposizione contiene dei menu a discesa che per- mettono di definire facilmente le modalità di pagamento.
7.2 Fatturazione e pagamento
In questa disposizione devono essere inseriti i detagli ammi- nistrativi della fatturazione.
La seconda parte di questa disposizione contiene la regola a favore delle imprese secondo cui le parti non contestate della fattura devono essere pagate entro la scadenza fissata.
Sconto e ribasso
7.3 Sconto
Lo sconto deve essere nettamente distinto dal ribasso. Con- cedendo uno sconto, l’impresa incentiva il cliente a pagare rapidamente le fatture. Di questo si è tenuto conto nella for-
mulazione del numero 7.3. Si raccomanda di non indicare nel bando il termine per l’ottenimento dello sconto, ma di lasciare decidere all’impresa se concedere uno sconto e per quale termine di pagamento.
7.4 Luogo di pagamento
In questa disposizione devono essere inseriti i dettagli del versamento.
7.5 Pretese dei subappaltatori e dei fornitori
In seguito all’adeguamento dei documenti, questa disposi- zione figura in tutti i contratti della KBOB.
Pagamenti diretti
Prestazioni di garanzia
Attenzione: dopo aver sentito l’impresa circa il pagamento diretto previsto per i subappaltatori o i fornitori, sarebbe op- portuno chiedere il suo consenso e farlo confermare per iscritto. Se ciò non avviene, si rischia di effettuare un doppio pagamento. Il cliente ha, in effetti, stabilito un rapporto con- trattuale soltanto con l’impresa (non con i subappaltatori o i fornitori). Sussiste quindi il pericolo che, nonostante il paga- mento diretto al subappaltatore, l’impresa esiga la retribu- zione dovuta secondo contratto sostenendo che la disposi- zione del numero 6.10 del contratto (che prevede un effetto liberatorio nei confronti dell’impresa) sarebbe inconsueta e che per lei non sarebbe valida, poiché non ha approvato le condizioni generali di contratto.
Numero 8: Interlocutori
Qui figurano oltre agli interlocutori abituali anche indicazioni dettagliate per un’eventuale hotline.
Numero 9: Garanzie finanziarie
Anche nel contratto di manutenzione sono previste disposi- zioni relative a garanzie e assicurazioni. Se confrontati con quelli inerenti alla costruzione di edifici e di altre opere (adempimento di contratti d’appalto), i rischi legati alla forni- tura di prestazioni di manutenzione sono nella maggior parte dei casi più bassi. Nell’ambito della manutenzione, conviene dunque esaminare attentamente la necessità di esigere dalle imprese garanzie finanziarie che in linea di principio rincarano la fornitura delle prestazioni. Per questo motivo, il contratto prevede quale prima possibilità, sia al numero 9.1 «Garan- zie», sia al numero 9.2 «Assicurazioni», la rinuncia a queste prestazioni di garanzia.
Gli importi chiesti per l’assicurazione di responsabilità civile aziendale di cui al numero 9.2 possono essere liberamente adeguati. Il loro ammontare è rapportato al rischio legato alla fornitura delle prestazioni. Gli importi superiori a 5 milioni di franchi sono giustificati soltanto in casi motivati, poiché que- sta esigenza comporta di norma un adeguamento della co- pertura assicurativa dell’impresa.
Numero 10: Disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità di trattamento Soltanto i servizi della Confederazione sono tenuti a conve- nire nel contratto una pena convenzionale per attuare i prin- cipi procedurali (art. 6 cpv. 5 OAPub). Il Concordato inter- cantonale sugli appalti pubblici (CIAP) non prescrive pene convenzionali nel contratto (cfr. § 7 «Vergaberichtlinien zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaf- fungswesen, VRöB» [direttive di applicazione del concor- dato]). Occorre quindi esaminare di volta in volta se esistono prescrizioni cantonali o comunali in materia. In caso contrario, è possibile rinunciare alla penalizzazione e stralciare senza sostituzioni il capoverso 4.
Numero 11: Accordi particolari
11.1 Obblighi supplementari di collaborazione del cliente Gli obblighi di collaborazione del cliente sono spesso deter- minanti per una fornitura delle prestazioni da parte dell’impresa conforme al contratto. L’obbligo di collaborazione (obbligo di informazione concernente la documentazione de- gli impianti) è contenuto nel numero 4.1 delle condizioni ge- nerali del contratto di manutenzione della KBOB. Secondo il numero 4.2 delle citate condizioni generali, altri obblighi con- creti di collaborazione devono essere inseriti nel numero 11.1 del contratto.
11.2 Deroghe alle condizioni generali di contratto
Per garantire durante un certo periodo la standardizzazione delle disposizioni contrattuali, è necessario che le condizioni generali di contratto rimangano invariate (e pertanto siano protette da scrittura). Tutti gli adeguamenti necessari nel sin- golo caso devono figurare al numero 11.2 del contratto.
Dando priorità al contratto rispetto alle condizioni generali, come stabilito al numero 2 del contratto, si garantisce che gli adeguamenti entrino effettivamente in vigore.
11.3 Altri accordi particolari
Se durante il bando o durante le trattative contrattuali si rivela necessario o utile aggiungere nel caso concreto altre disposi- zioni, queste possono essere inserite in questo numero. Vi si possono ugualmente menzionare le condizioni generali dell’impresa applicabili al contratto.
Numero 12: Durata del contratto e disdetta
Questo numero prevede una durata fissa del contratto. È inoltre possibile fissare l’inizio della fornitura delle prestazioni in data diversa da quella dell’entrata in vigore del contratto.
Questo numero prevede altresì un diritto di disdetta straordi- naria, con effetto immediato, in caso di grave violazione del contratto.
In casi speciali si può prevedere la disdetta ordinaria del con- tratto se per quest’ultimo è stata convenuta una durata eventualmente molto lunga. Il numero 11.3 può essere com- pletato all’occorrenza con una corrispondente disposizione.
Fornitura ininterrotta delle prestazioni
Commenti aggiuntivi
Al fine di garantire la fornitura ininterrotta delle prestazioni, si è introdotta una disposizione che rende possibile prorogare a breve termine il contratto fino al momento in cui la decisione inerente all’aggiudicazione degli acquisti successivi passa in giudicato.
Numero 13: Modifiche del contratto
La formulazione standard di questo numero garantisce che le modifiche contrattuali sono stabilite per scritto, portate a co- noscenza delle due parti e documentate. Inoltre, la cosiddetta
«clausola liberatoria» del secondo capoverso fa sì che in caso di ambiguità nel contratto solo una parte di esso, e non il contratto nel suo insieme, sia dichiarata nulla da un tribu- nale.
Numero 14: Diritto applicabile, controversie e foro com- petente
Oltre al diritto applicabile e all’esclusione delle regole della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita inter- nazionale, è prevista una procedura di composizione delle controversie. In queste procedure si riesce spesso a trovare un accordo. In caso contrario, e se, nonostante gli sforzi pro- fusi in tal senso, vengono aditi i tribunali ordinari, la durata totale della procedura per la composizione delle controversie si prolunga di conseguenza.
Il foro competente è la sede del servizio d’acquisto.
Numero 15: Esemplari
Il numero di esemplari può essere fissato in base alle neces- sità.
B) Contratto quadro per le prestazioni di manutenzione
Come già spiegato sopra, nell’elaborazione del contratto quadro il contratto di manutenzione è stato ampliato con po- che disposizioni ed è stato suddiviso in due documenti ossia nel «Contratto quadro per le prestazioni di manutenzione» e nell’«Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro». Queste disposizioni aggiuntive vengono commentate di seguito. Per le disposizioni identiche si ri- manda alle spiegazioni precedenti.
Numero 1: Oggetto del contratto
Nell’oggetto del contratto si precisa che il contratto quadro stabilisce unicamente le condizioni quadro per la fornitura di prestazioni e che le stesse sono concretizzate tramite
l’«Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro».
Numero 2: Elementi del contratto
Conformemente al progetto, gli elementi integranti del con- tratto devono essere applicate allo stesso modo a tutte le prestazioni o eventualmente a più gruppi di prestazioni. È perciò pensabile che il servizio d’acquisto definisca in gene- rale (ad es. nella descrizione generale delle prestazioni) quali prestazioni debbano essere fornite nel caso degli impianti di riscaldamento a olio combustibile di tipo A, B e C. Nell’«Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro» bisogna poi soltanto indicare l’ubicazione di tali impianti. Per la ditta addetta alla manutenzione è chiaro quali prestazioni deve fornire per i singoli tipi di riscalda- mento.
Documento tipo per l‘ordinazione di prestazioni
Al numero 2.1 figura il documento «Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro». In linea di massima si potrebbe rimandare a questo documento anche senza indicarlo come parte integrante del contratto. Tuttavia, la KBOB raccomanda di far risultare il documento come parte integrante del contratto per esprimere la volontà delle parti contraenti di utilizzarlo per l’ordinazione delle prestazioni concrete.
Numero 12: Durata del contratto
Dal punto di vista del diritto in materia di aggiudicazioni si raccomanda di limitare la durata del contratto quadro (ad es. a 5 anni) e alla sua scadenza di pubblicare nuovamente un bando. Nel contratto quadro non è prevista la possibilità di di- sdetta straordinaria, poiché la fornitura delle prestazioni av- viene solo con l’ordinazione delle stesse. Di conseguenza, la possibilità di disdetta straordinaria è contenuta al numero 6 dell’«Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro».
C) Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro
Numero 1: Oggetto del contratto
Nell’oggetto del contratto si precisa che nell’«Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro» viene concordato l’acquisto concreto in base al contratto quadro.
Numero 2: Elementi del contratto
Nel numero 2.1 il contratto quadro per le prestazioni di ma- nutenzione e i relativi elementi integranti sono inseriti nell’«Ordinazione di prestazioni di manutenzione definite nel contratto quadro» (cfr. in merito l’illustrazione al n. 3 della presente guida).
6. Condizioni generali del contratto di manuten- zione della KBOB
6.1 Scopo e impiego delle condizioni generali del con- tratto di manutenzione
Derogazioni
Le condizioni generali del contratto di manutenzione della KBOB sono finalizzate a disciplinare le questioni giuridiche che si pongono regolarmente per il servizio d’acquisto, in modo che ciò non sia necessario per ogni singolo caso.
Le citate condizioni generali sono valide per le due parti sol- tanto se accettate da entrambe, ragione per cui sono men- zionate nel contratto e dichiarate parte integrante del con- tratto di manutenzione.
È possibile derogare alle condizioni generali per motivi im- portanti, come previsto al numero 11.2 del contratto. In me- rito, occorre tenere presente che le disposizioni contenute nelle condizioni generali possono essere collegate sia tra loro sia con quelle del contratto, fatto che il non giurista non ne- cessariamente rileva. Può essere rischioso dichiarare non applicabile una singola disposizione delle condizioni generali. In tal caso, potrebbe applicarsi il diritto dispositivo, con effetti non prevedibili per il servizio d’acquisto. Di conseguenza, le condizioni generali devono essere modificate soltanto in col- laborazione con il servizio giuridico competente.
Le condizioni generali devono essere allegate alla documen- tazione del bando insieme al contratto, in modo tale che le imprese offerenti possano farsi un’idea delle condizioni appli- cabili al futuro contratto di manutenzione.
6.2 Singole condizioni generali del contratto di manuten- zione
Numero 1: Campo d’applicazione e validità
Questa disposizione regolamenta il campo d’applicazione delle condizioni generali; anche l’esame dell’efficienza ener- getica, già menzionata nel contratto, può essere oggetto del contratto.
Numero 2: Offerta
Al momento della presentazione dell’offerta, l’offerta stessa e le pertinenti disposizioni delle condizioni generali non sono oggetto del rapporto contrattuale materiale. Questa incoe- renza dogmatica ─ di cui siamo consapevoli ─ non rende ne- cessario includere le corrispondenti regolamentazioni in un altro documento durante la procedura di aggiudicazione.
Inoltre, le condizioni generali allegate all’invito a presentare un’offerta nella procedura mediante invito o nella procedura mediante trattativa privata esplicano il loro effetto già prima dell’aggiudicazione.
Elaborazione gratuita
Derogazioni
Durata di validità
Descrizione separata delle prestazioni
Obblighi di informazione
Documentazione
Responsabilità dell’impresa
2.1 Con questa disposizione si precisa che l’elaborazione dell’offerta e la sua presentazione sono effettuate gratuita- mente, se la documentazione del bando non contiene norme che dispongono altrimenti.
2.2 L’impresa è tenuta a indicare espressamente se la sua
offerta differisce dalla richiesta d’offerta. In caso di controver- sia, si procede a una ripartizione dell’onere probatorio. Inol-
tre, l’impresa ha l’obbligo di rendere noti i problemi ricono- sciuti in relazione ai diritti di protezione.
2.3 La durata vincolante dell’offerta dovrebbe figurare nella documentazione del bando. Questa disposizione diventa ap- plicabile in quanto regolamentazione sussidiaria soltanto in assenza di indicazioni corrispondenti. Poiché la durata di sei mesi potrebbe essere relativamente lunga per le imprese of- ferenti, occorre tenere presente il problema delle variazioni di prezzo, in particolare considerando le fluttuazioni non preve- dibili dei prezzi delle materie prime.
Numero 3: Esecuzione
3.1 Questa disposizione riflette la raccomandazione della KBOB secondo cui la descrizione delle prestazioni andrebbe redatta in un documento separato. È molto importante che le prestazioni da fornire siano presentate in modo inequivoca- bile per le due parti.
3.2 e 3.3 Gli obblighi di informazione dell’impresa sono definiti in modo esaustivo. L’impresa deve contribuire affinché le prestazioni possano essere fornite in maniera efficiente e gli impianti per i quali si esegue la manutenzione possano essere esercitati dal cliente per quanto possibile a costi con- venienti per tutta la durata della loro utilizzazione.
3.4 In alcuni casi, è necessario documentare i lavori di ma- nutenzione e di ripristino. A tal fine è opportuno inserire indi- cazioni in proposito nella descrizione delle prestazioni.
3.5 Il rispetto delle condizioni di sicurezza fa parte dell’obbligo generale di diligenza dell’impresa. Inoltre, si stabilisce chia- ramente che il cliente dispone sul posto di un diritto di impar- tire istruzioni.
Numero 4: Collaborazione del cliente
4.1 Anche al cliente incombono gli obblighi di informazione per quanto riguarda i suoi impianti.
4.2 Gli obblighi supplementari di collaborazione del cliente devono figurare al numero 10.1 del contratto.
Numero 5: Subappaltatori
I subappaltatori sono imprenditori a cui l’impresa ricorre. La
responsabilità dell’impresa qui regolamentata si estende all’insieme della fornitura delle prestazioni. L’impresa non deve potersi sottrarre alla propria responsabilità invocando eventuali errori commessi dai suoi subappaltatori.
Comunicazione del nome dei subappaltatori
Ricorso a subappaltatori
Forma scritta
Diritti di utilizzare
In certi casi il cliente può avere la necessità di conoscere i subappaltatori o i fornitori – ad esempio per ragioni legate alla garanzia della qualità o alla protezione degli investimenti.
Xxxx deve quindi prendere l’iniziativa (esprimere la propria volontà), affinché l’impresa sia costretta a rendere noti i nomi dei suoi subappaltatori.
Se i subappaltatori svolgono un ruolo centrale nella fornitura delle prestazioni, le questioni riguardanti il ricorso ai subap- paltatori devono essere chiarite già nella documentazione del bando. Se durante il periodo di validità del contratto un cliente desidera dare preliminarmente il proprio consenso scritto al ricorso ai subappaltatori o alla loro sostituzione, ciò deve es- sere regolamentato al numero 10.2 del contratto.
Numero 6: Retribuzione
Le diverse possibilità di retribuzione sono menzionate. Affin- ché il confronto tra le offerte sia possibile, si chiede, in parti- colare nel caso della retribuzione in base al tempo impiegato e alle spese effettive, di indicare i generi di costo e i prezzi unitari.
Numero 7: Modifica delle prestazioni
7.1 e 7.2 In linea di principio le modifiche delle prestazioni possono essere concordate in qualsiasi momento. Il vantag- gio della regolamentazione qui adottata consiste nella pre- scrizione di una procedura di durata determinata, in modo da stimolare almeno una reazione a questo proposito.
Tra le condizioni che l’impresa deve comunicare per scritto al cliente figurano le ripercussioni sui costi e sui termini. Questi punti vanno sottoscritti dalle due parti in un’aggiunta al con- tratto prima della realizzazione dei lavori.
Affinché il diritto di chiedere determinate modifiche non sia il- lusorio, occorre altresì stabilire il calcolo della retribuzione.
Questo è effettuato sulla base originaria dei costi dell’offerta.
7.3. Se necessario, l’impresa deve continuare a fornire le sue prestazioni per evitare ripercussioni negative durante la pro- cedura di modifica delle prestazioni.
Numero 8: Diritti immateriali
8.1 In virtù di questa disposizione il cliente ha il diritto di utiliz- zare senza restrizioni e senza retribuzione supplementare,
Violazione
Inversione dei ruoli
Osservazioni preliminari
Protezione della sfera commerciale
Pena convenzionale
per le proprie esigenze, i diritti immateriali dei risultati del la- voro dell’impresa derivanti dalla fornitura delle prestazioni. I diritti immateriali restano comunque acquisiti all’impresa.
8.2 Se terzi avanzano pretese nei confronti del cliente perché l’impresa ha violato diritti di terzi nella fornitura delle presta- zioni, spetta all’impresa contestare tali pretese e sostenere i relativi costi.
8.3 Una regolamentazione analoga, ma con inversione dei ruoli, si applica allorquando la violazione dei diritti di terzi è commessa in seguito a prescrizioni o istruzioni del cliente.
In tale contesto, la conduzione di un eventuale processo as- sunta dalla parte che si presume abbia violato i diritti immate- riali deve essere espressamente regolamentata. La disposi- zione secondo cui la parte che avrebbe commesso la viola- zione debba stare in giudizio da sola e a proprio rischio pare giustificata in un caso simile.
Numero 9: Tutela del segreto
L’interesse del cliente alla tutela del segreto può essere di va- ria natura e può quindi riguardare aspetti militari o relativi alla politica della sicurezza oppure il principio di trasparenza per l’attività dell’amministrazione. Per questo motivo, bisognava trovare una soluzione standard nelle condizioni generali, va- lida per la maggior parte dei casi. Se, in un caso concreto, non sussiste alcun interesse alla tutela del segreto, il numero 9 delle condizioni generali può essere sostituito con una cor- rispondente disposizione al numero 11.2 del contratto. Se, per contro, vi è un interesse preponderante alla tutela del se- greto al punto da rendere necessaria una regolamentazione dettagliata, può essere opportuno persino elaborare un alle- gato supplementare, indicarlo al numero 2.1 del contratto e dichiararlo parte integrante del contratto stesso.
9.1 Questa disposizione protegge la sfera commerciale. Alle parti non è permesso fornire al pubblico o a terzi informazioni non ancora note. Per la definizione dell’obbligo di tutela del segreto è stata scelta volutamente una formulazione aperta per evitare un dispendio amministrativo inutile. In caso di dubbio per quanto concerne la tutela del segreto, le parti sono tenute a considerare confidenziali i fatti. La durata indi- cata limita l’obbligo di riservatezza.
9.2 La pena convenzionale è dovuta soltanto nel caso in cui una parte è responsabile della violazione dell’obbligo di tutela del segreto. Occorre tenere presente la ripartizione dell’onere probatorio: in un primo momento è la parte lesa a dover pro- vare la violazione della tutela dell’obbligo del segreto; in se- guito la parte che avrebbe commesso la violazione ha la pos- sibilità di provare che non le è imputabile alcuna violazione. Qualora i danni eccedano il limite superiore della pena con-
venzionale, la parte lesa deve provare il danno che ne deriva e il suo ammontare nel quadro del numero 11.3.
Pubblicità
Obblighi di diligenza
Riparazione
Opzione
Osservazioni preliminari
Responsabilità limitata
9.3 Questa disposizione definisce chiaramente che una parte non può, senza il consenso dell’altra parte, utilizzare per scopi pubblicitari le informazioni riguardanti le prestazioni.
Numero 10: Garanzia
10.1 Gli obblighi di diligenza qui regolamentati risultano dai principi generali del diritto contrattuale e sono menzionati uni- camente a titolo di chiarificazione. Inoltre, l’impresa è tenuta a impiegare soltanto personale sufficientemente qualificato per la fornitura delle prestazioni o a sorvegliare tale fornitura se questa è effettuata da personale in formazione. Se le presta- zioni presentano dei difetti, l’impresa ne risponde in maniera causale, vale a dire indipendentemente dalla sua colpa. Si contravviene a questa norma soltanto se il cliente stesso è causa dei difetti mediante, ad esempio, istruzioni erronee.
10.2 Se le prestazioni dell’impresa presentano dei difetti, il cliente può esigere in un primo momento soltanto la ripara- zione gratuita a cui l’impresa è tenuta e di cui ha l’obbligo di assumersi le spese.
10.3 Se l’impresa non è riuscita ad effettuare la riparazione di cui al numero 10.2, il cliente ha a disposizione diverse possi- bilità: in caso di difetti di minore entità, egli può chiedere una diminuzione della retribuzione. Se si tratta di difetti gravi, può recedere integralmente o parzialmente dal contratto oppure esigere i documenti necessari e adottare egli stesso le misure indispensabili o affidare a terzi l’adozione di tali misure. Le spese e i rischi legati a queste misure sono a carico dell’impresa.
10.4 Il termine di prescrizione di un anno per i difetti va di- stinto dal periodo fissato per la segnalazione dei difetti da parte del cliente («subito dopo la scoperta»).
Numero 11: Responsabilità
Conformemente al Codice delle obbligazioni (CO), la respon- sabilità in materia di contratti è in linea di principio illimitata.
L’articolo 100 capoverso 1 CO recita: «È nullo il patto avente per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità di- pendente da dolo o da colpa grave». Secondo la concezione giuridica corrente, la limitazione della responsabilità deve es- sere equiparata all’esclusione della responsabilità.
Le disposizioni in materia di responsabilità che figurano nelle condizioni generali riflettono da un lato, la concezione della regolamentazione della responsabilità nel CO e, dall’altro, il principio secondo cui il risarcimento del danno non può supe- rare il danno oggettivo (contrariamente alla legislazione an-
glo-americana che mette in relazione il risarcimento del danno ad aspetti penali e che riconosce di conseguenza ri- sarcimenti che possono ammontare a un multiplo del danno stesso, i cosiddetti «punitive damage»). La responsabilità per negligenza lieve è limitata in maniera giuridicamente ammis- sibile nelle condizioni generali. Se il numero 11 delle condi- zioni generali venisse stralciato senza sostituzioni, si appli- cherebbe nuovamente la responsabilità illimitata conforme- mente al CO, persino in caso di negligenza lieve. Anche la ri- partizione dell’onere probatorio nelle condizioni generali cor- risponde alla concezione nel CO delle richieste di risarci- mento del danno in relazione ai contratti.
Categorie
Considerazione economica
Nei numeri 11.1-11.3 delle condizioni generali, la limitazione della responsabilità è ripartita in tre categorie in modo ana- logo alle regolamentazioni nelle condizioni generali della Confederazione riguardanti l’informatica. Secondo il numero
11.1 delle condizioni generali, la responsabilità in caso di adempimento tardivo (danni dovuti al ritardo in caso di supe- ramento del termine) è limitata. Il numero 11.2 delle condi- zioni generali limita la responsabilità per i danni risultanti dalla fornitura difettosa delle prestazioni e il numero 11.3 per le al- tre violazioni del contratto. Il solo punto comune alle tre cate- gorie di danni è l’esclusione della responsabilità per perdita di guadagno.
Il concetto che sottende alle condizioni generali di contratto della KBOB è che queste siano applicabili per quanto possi- bile in modo generalizzato. Come fornire allora una formula- zione generale della limitazione della responsabilità che per- metta di trovare soluzioni adeguate nelle situazioni più di- verse?
La soluzione proposta stabilisce una relazione tra la limita- zione della responsabilità e il valore del contratto nell’ottica dell’impresa. Questo valore corrisponde, da un punto di vista economico, all’ammontare della retribuzione che il cliente deve pagare per la fornitura delle prestazioni. Tuttavia, il danno potenziale non dipende dall’ammontare della retribu- zione. Anche un’attività per la quale è dovuta una retribuzione non elevata può causare danni considerevoli. La soluzione presentata tiene conto di questo aspetto stabilendo un tetto massimo per la limitazione della responsabilità allorché la re- tribuzione è minima; in altre parole, fissa un limite minimo.
Per comprendere bene la formulazione occorre esaminare attentamente la questione della responsabilità. Possono es- sere d’aiuto in tal senso le illustrazioni e gli esempi seguenti inerenti alla limitazione della responsabilità secondo i numeri 11.1-11.3 delle condizioni generali.
Numero 11.1 Condizioni generali di contratto
350
300
250
200
150
100
50
0
Danno residuo per il cliente
Rischio di responsabilità dell’impresa
250 500 750 1000 1250 1500 1750
CHF K
Ammontare della retribuzione
Limitazione della responsabilità 20% della retribuzione annua minimo CHF 50 K
Retribuzione annua 100 000
Danno in seguito al superamento del termine 1 000 000 Risarcimento del danno da parte dell’impresa 50 000
(almeno CHF 50 000)
Danno
Danno residuo per il cliente 950 000
Retribuzione annua 2 000 000
Danno in seguito al superamento del termine 1 000 000 Risarcimento del danno da parte dell’impresa 400 000
(20 % della retribuzione annua)
Numero 11.2 Condizioni generali di contratto
700
600
Danno residuo per il cliente
500
400
300
200
100
Rischio di responsabilità dell’impresa
CHF K
33.3 66.6 100 133.3 166.6 200 233.3
Ammontare della retribuzione
Limitazione della responsabilità tre retribuzioni annue minimo CHF 100 K
Danno
Danno residuo per il cliente 600 000
Retribuzione annua | 30 000 |
Danno in seguito alla prestazione difettosa | 1 000 000 |
Risarcimento del danno da parte dell’impresa | 100 000 |
(almeno CHF 100 000) Danno residuo per il cliente | 900 000 |
Retribuzione annua | 200 000 |
Danno in seguito alla prestazione difettosa | 1 000 000 |
Risarcimento del danno da parte dell’impresa | 600 000 |
(tre retribuzioni annue) Xxxxx residuo per il cliente | 400 000 |
Retribuzione annua | 30 000 |
Danno derivante | |
da altre violazioni del contratto | 1 000 000 |
Risarcimento del danno da parte dell’impresa | 50 000 |
(almeno CHF 50 000) Danno residuo per il cliente | 950 000 |
Retribuzione annua | 200 000 |
Danno derivante da altre violazioni del contratto | 1 000 000 |
0
Numero 11.3 Condizioni generali di contratto
350
300
250
200
150
100
50
0
CHF K
Danno residuo per il cliente
Rischio di responsabilità dell’impresa
50
100
150
200
250
300
350
Ammontare della retribuzione
Limitazione della responsabilità una retribuzione annua minimo CHF 50 K
Danno
Risarcimento del danno da parte dell’impresa 200 000 (una retribuzione annua)
Danno residuo per il cliente 800 000
Personale ausiliario e subappaltatori
Limitazione globale
Deroghe
Consenso
11.4 Per personale ausiliario e subappaltatori si intendono tutte le persone che collaborano, su mandato di una parte, alla fornitura della prestazione. Nell’ottica del cliente, l’impresa risponde dell’esecuzione diligente e accurata del la- voro. Essa si assume la responsabilità per l’insieme delle prestazioni e in tal modo anche per il comportamento del per- sonale ausiliario e dei subappaltatori a cui è ricorsa.
11.5 Questa disposizione limita la responsabilità a favore dell’impresa per tutta la durata del contratto a un importo cor- rispondente a cinque retribuzioni annue, è fatto salvo il nu- mero 11.6. In caso di limitazione della responsabilità per tutta la durata del contratto, va tuttavia rispettato l’articolo 110 ca- poverso 2 CO. Tale limitazione della responsabilità si applica quindi unicamente alla negligenza lieve.
11.6 La responsabilità illimitata per i danni alle persone risulta dalla dottrina e dalla giurisprudenza che considerano
l’integrità personale un bene giuridico assoluto. L’esclusione della responsabilità per lesioni corporali si scontra fonda- mentalmente con il diritto della personalità (art. 27 cpv. 2 CC), per cui deve essere considerata nulla conformemente all’articolo 20 CO. La responsabilità illimitata in caso di viola- zione dei diritti immateriali corrisponde nella maggior parte dei casi alle esigenze delle parti, in quanto la parte che si suppone abbia commesso la violazione dovrebbe essere in grado di evitare detta violazione.
Numero 12: Luogo di esecuzione
Il luogo di esecuzione è il luogo in cui l’impresa deve fornire la prestazione dovuta, ossia il luogo in cui la prestazione do- vuta deve prodursi con successo (ad es. in caso di manuten- zione a distanza).
Numero 13: Trasferimento del contratto, cessione e costi- tuzione in pegno
13.1 Questa disposizione mira a evitare il subentro indeside- rato di un terzo nella posizione di contraente. Inoltre, occorre garantire che ogni parte venga tempestivamente a cono- scenza di eventuali difficoltà di pagamento dell’altra parte.
13.2 Questa disposizione deve offrire al cliente una certa flessibilità in previsione di future ristrutturazioni, senza che l’impresa subisca svantaggi eccessivi. In tal modo, il numero
13.2 regolamenta diversamente dal numero 13.1, prima frase, i casi frequenti di trasferimento del contratto e di cessione. Si rinuncia in particolare all’obbligo del consenso. Ma ciò è possibile in via eccezionale soltanto quando la nuova parte contraente dell’impresa è una filiale del cliente.
Berna, maggio 2012