Investimento azionario a capitale garantito nei principali mercati mondiali
REALIN DEX 2000
Linea Capitale
Investimento azionario a capitale garantito nei principali mercati mondiali
I N D I C E
1. DEFINIZIONI 2
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
2.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO 3
2.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO 3
2.3 FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO 3
2.4 PRESTAZIONI ASSICURATE 3
2.5 CARENZA 3
2.6 COPERTURA PER IL CASO MORTE 4
2.7 RISCATTO 4
2.8 OPZIONI ALLA SCADENZA 4
2.9 ONERI FISCALI 5
2.10 BENEFICIARI 5
2.11 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 5
2.12 PAGAMENTI DI REALE MUTUA 5
3. ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELL’OBBLIGAZIONE INDICIZZATA 6
4. NOTA INFORMATIVA 7
4.1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ 7
4.2 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 7
A) Limiti assuntivi 8
B) Comunicazioni al Contraente 8
4.3 RIFERIMENTI A NORME DI LEGGE 9
A) Non pignorabilità e non sequestrabilità 9
B) Diritto proprio del Beneficiario 9
4.4 ASPETTI FISCALI 9
A) Detraibilità fiscale dei premi 9
B) Tassazione dei capitali assicurati 9
C) Oneri fiscali 9
4.5 LINGUA UTILIZZABILE 9
4.6 CONTROLLO E DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE 9
4.7 “COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ASSICURATO DI REALE MUTUA” 10
4.8 PERFORMANCE DEGLI INDICI 12
1. DEFINIZIONI
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere corsivo.
ASSICURATO
La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
BENEFICIARI
Le persone (o la persona) designate a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
CAPITALE INIZIALE
Il premio netto.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
DECORRENZA
Il momento dal quale decorrono le garanzie assicurative (06/03/2000)
DURATA
L’intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza (08/03/2010).
EURO
Moneta dei paesi aderenti all’Unione Economica e Monetaria. Per il periodo transitorio (dal 1/1/1999 al 31/12/2001) esisterà come unità di conto e di mezzo di pagamento scritturale, ma non utilizzabile in contanti. Il suo rapporto con la lira è pari a: 1 Euro= 1.936,27 lire.
ISVAP
L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con la legge n. 576 del 12/8/1982, con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 Tel. 00.000.000, fax
0000.000.000.
MISTA
L’assicurazione che unisce le prestazioni del caso di morte con quelle del caso di vita.
OBBLIGAZIONE INDICIZZATA
L’Obbligazione Indicizzata a capitale garantito emessa da PARIBAS (Rating A1 – Moody’s) a cui sono collegate le prestazioni del presente contratto.
L’Estratto del Regolamento dell’Obbligazione è riportato in allegato. L’Obbligazione è quotata alla Borsa Valori del Lussemburgo ed il suo valore nominale all’emissione e pari a 100.
PANIERE
Gruppo di indici, a cui è agganciata la maggiorazione del capitale iniziale, costituito da: Xxxxxx 000, XX00 (XXX All Ordinaries), DJ Eurostoxx 50, Standard & Poor’s 500.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione; quest’ultimo verrà inviato al Contraente successivamente alla data di decorrenza..
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua, composta da:
- premio netto;
- spese di emissione polizza pari a Lit.
10.000 (in caso di reinvestimento non vengono applicate);
- oneri fiscali sul premio (2,5%).
PREMIO NETTO
L’importo corrisposto dal Contraente al netto di oneri fiscali e delle spese di emissione (queste ultime in caso di reinvestimento non vengono applicate).
PREMORIENZA
La morte dell’Assicurato prima della scadenza del contratto.
REALE MUTUA
L’Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del
R.D.L. 29/4/1923, n° 966 R.E.A. Torino n° 9806, con sede in Torino via Corte d’Appello n. 11, Tel. 0000.000.000.
REINVESTIMENTO
L’impiego totale o parziale del capitale erogato da Reale Mutua e derivante dalla liquidazione di polizze ordinarie vita e capitalizzazione giunte a scadenza.
REVOCA/RECESSO
La facoltà di ripensamento concessa al Contraente dopo la firma della proposta o la stipula del contratto (D. Lgs. 174/95 artt. 111 e 112).
RISCATTO
La liquidazione, richiesta dal Contraente, del credito maturato verso Reale Mutua prima della scadenza contrattuale. Il riscatto può essere totale o parziale.
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
2.1 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
2.2 Decorrenza del contratto
L’assicurazione entra in vigore dalla data di decorrenza del contratto (06/03/2000) sempre che sia stato pagato il premio.
2.3 Facoltà di revoca della proposta e di recesso dal contratto
Dalla data di decorrenza sopra indicata il contratto è concluso tra le Parti.
Prima di tale data il Contraente può revocare la proposta ed in tale caso viene rimborsato allo stesso il premio da questi corrisposto.
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza il
Contraente può recedere dal contratto.
Il recesso decorre dalla data di spedizione della comunicazione, alla Sede di Reale Mutua, quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio netto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.
2.4 Prestazioni assicurate
Realindex 2000 – Linea Capitale è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico, con indicizzazione del capitale e durata fissa, in cui il valore delle prestazioni risulta correlato al valore dell’Obbligazione Indicizzata “2000 2010”, emessa da PARIBAS.
Il contratto prevede, alla scadenza, un rimborso pari al capitale iniziale incrementato del 100% della media aritmetica, se positiva, delle variazioni medie percentuali di un paniere composto, in eguale misura, da quattro indici:
▪ 25% Nikkei 225;
▪ 25% AS30 (ASX All Ordinaries);
▪ 25% DJ Eurostoxx 50;
▪ 25% Standard & Poor’s 500.
Se tale media risultasse negativa, oppure inferiore al 35%, Reale Mutua garantisce, comunque, il capitale iniziale maggiorato del 35%.
Il valore finale del paniere è calcolato come
media aritmetica di 80 rilevazioni di cui 60 mensili nei primi 5 anni da Aprile 2000 a Marzo 2005 e 20 trimestrali nei successivi 5 anni da Giugno 2005 a Marzo 2010.
Qualora le suddette ricorrenze coincidano con un giorno festivo, verranno rilevate le quotazioni del primo giorno feriale successivo.
L’ultima osservazione sarà rilevata 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del contratto.
I valori iniziali del paniere sono riferiti alla data di decorrenza.
Inoltre, per le polizze provenienti da reinvestimento, alla scadenza del contratto Reale Mutua corrisponderà un terminal bonus pari al 3% del capitale iniziale .
Le caratteristiche dell’Obbligazione Indicizzata
sono dettagliatamente descritte nell’Estratto di Regolamento dell’Obbligazione riportato in allegato.
2.5 Carenza
L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, Reale Mutua corrisponderà ai Beneficiari, esclusivamente, il 100% dell’importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per il rapporto tra il valore della quotazione dell’Obbligazione ed il suo valore nominale.
Il valore della quotazione preso a riferimento è quello del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione a mezzo posta, da parte della Sede di Reale Mutua, della comunicazione del decesso.
Reale Mutua non applicherà, entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari a quanto previsto al punto 2.6, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
a. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina,
morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
c. infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, Reale Mutua corrisponderà ai Beneficiari, esclusivamente, il 100% dell’importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per il rapporto tra il valore della quotazione dell’Obbligazione ed il suo valore nominale.
Il valore della quotazione preso a riferimento è quello del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione a mezzo posta, da parte della Sede di Reale Mutua, della comunicazione del decesso.
2.6 Copertura per il caso morte
Reale Mutua, in caso di premorienza dell’Assicurato, corrisponde ai Beneficiari un importo calcolato come segue:
• il capitale iniziale viene moltiplicato per il rapporto tra il valore della quotazione dell’Obbligazione ed il suo valore nominale.
Il valore delle quotazioni preso a riferimento è quello del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione a mezzo posta, da parte della Sede di Reale Mutua, della comunicazione del decesso.
• L’importo ottenuto viene maggiorato del 6% nel caso in cui l’età dell’Assicurato, alla decorrenza del contratto, sia uguale o inferiore a 60 anni, del 1% in caso contrario.
L’importo, in considerazione della natura finanziaria degli indici e della volatilità del valore degli stessi, potrà essere anche inferiore al capitale iniziale.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa
essere la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
2.7 Riscatto
Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiederne il riscatto totale o parziale .
Il riscatto parziale non potrà essere effettuato per importi inferiori a Lit. 2.000.000.
L’importo liquidabile è pari al capitale iniziale
moltiplicato per il rapporto tra il valore della quotazione dell’Obbligazione ed il suo valore nominale.
Il valore della quotazione preso a riferimento è quello del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione a mezzo posta, da parte della Sede di Reale Mutua, della comunicazione di riscatto.
Con la richiesta di riscatto totale cessa la copertura per il caso morte e con la riscossione dell’importo si determina l’immediata risoluzione del contratto.
L’operazione di riscatto può comportare effetti economici negativi.
2.8 Opzioni alla scadenza
Su richiesta del Contraente, l’importo liquidabile alla scadenza contrattuale può essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:
- rendita annua vitalizia sulla testa del
Beneficiario designato;
- rendita annua pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia sulla testa del Beneficiario designato;
- rendita annua vitalizia sulla testa del primo Beneficiario designato e reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda testa designata;
- rendita annua vitalizia, pagabile vita natural durante al Beneficiario designato con pagamento di un importo prestabilito in caso di decesso del Beneficiario stesso entro un numero prefissato di anni.
Le condizioni ed i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione prescelta, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca di conversione in rendita.
2.9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
2.10 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocarli o modificarli con le modalità e nelle condizioni previste dal Codice Civile.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Reale Mutua o fatte per testamento.
2.11 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno.
Xxxx atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua ne faccia annotazione su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto, totale o parziale, richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.
2.12 Pagamenti di Reale Mutua
Ogni pagamento di Reale Mutua viene effettuato presso la competente Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Sede di Reale Mutua, a mezzo posta, della richiesta di recesso o riscatto, dalla scadenza del contratto o, in caso di premorienza dell’Assicurato, dal ricevimento della documentazione completa consistente nel certificato di morte ed ogni documento necessario ad individuare con esattezza i Beneficiari.
Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
3. Estratto del Regolamento dell’Obbligazione Indicizzata
Obbligazione 2000- 2010 a Capitale Garantito Indicizzata alla Performance del paniere di indici Xxxxxx 000, XX00 (XXX All Ordinaries),DJ Eurostoxx 50 e Standard & Poor’s 500
Emittente: Paribas
Rating Atteso: A1-Moody’s Data di Emissione: 6/3/2000 Data di Rimborso: 8/3/2010 Prezzo di emissione: 100
Taglio minimo: Euro 1.000
Rimborso: 100+max {35%, 100% *[BSKT(F) / BSKT(I)-1]}
dove:
100 = Premio netto
BSKT(F) = valore finale calcolato come media aritmetica di 80 rilevazioni: mensile nei primi 5 anni da Aprile 2000 a Marzo 2005, e trimestrali nei successivi 5 anni da Giugno 2005 a Marzo 2010. (L’ultima osservazione sarà rilevata cinque giorni lavorativi precedenti la scadenza del titolo).
BSKT(I) = Valore iniziale alla data di emissione.
BSKT = 25% S&P 500 Index + 25% DJ Eurostoxx 50 Index + 25% Nikkei 225 Index + 25% AS30 (ASX All Ordinaries) Index
Quotazione: Borsa valori del Lussemburgo. Agente di Calcolo: Paribas
4. Nota Informativa
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione del contratto prescelto.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dal Legislatore comunitario e recepite nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo n. 174 del 17/3/95.
La disciplina fiscale, ovunque richiamata, è quella riferita alla data di redazione della presente nota..
4.1 Informazioni relative alla Società
La Società Reale Mutua di Assicurazioni è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n° 966 R.E.A. Torino n° 9806. Ha sede in Italia, Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx x.00, Xxxxxx.
Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto il Contraente può scrivere a:
Reale Mutua - Direzione Previdenza - Via Corte d’Appello n. 11, 00000 Xxxxxx od inviare un fax al numero 0000.000.000.
Per informazioni è, comunque, possibile rivolgersi al Servizio “Buongiorno Reale”
Numero Verde 800.320.320
o utilizzare l’indirizzo e.mail
4.2 Caratteristiche del contratto
Realindex 2000 – Linea capitale è un’assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico, con indicizzazione del capitale e durata prestabilita.
Alla scadenza del contratto, sarà conferito al Beneficiario, il capitale iniziale versato, indicizzato in base alla performance dell’Obbligazione Indicizzata 2000 - 2010”, emesso da PARIBAS e quotato alla Borsa valori del Lussemburgo a cui il contratto stesso è collegato.
L’investimento prevede, alla scadenza, un rimborso pari al capitale iniziale incrementato del 100% della media aritmetica, se positiva, delle variazioni medie percentuali di un paniere composto in eguale misura, da quattro indici:
▪ 25% Nikkei 225;
▪ 25% AS30 (ASX All Ordinaries);
▪ 25% DJ Eurostoxx 50;
▪ 25% Standard & Poor’s 500.
Se tale media risultasse negativa, oppure inferiore al 35%, Reale Mutua garantisce, comunque, il capitale iniziale maggiorato del 35%.
Il valore finale del paniere è calcolato come media aritmetica di 80 rilevazioni di cui 60 mensili nei primi 5 anni da Aprile 2000 a Marzo 2005 e 20 trimestrali nei successivi 5 anni da Giugno 2005 a Marzo 2010.
Qualora le suddette ricorrenze coincidano con un giorno festivo, verranno rilevate le quotazioni del primo giorno feriale successivo.
L’ultima osservazione sarà rilevata 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del contratto. I valori iniziali del paniere sono riferiti alla data di decorrenza.
Inoltre, per le polizze provenienti da reinvestimento, alla scadenza del contratto Reale Mutua corrisponderà un terminal bonus pari al 3% del capitale iniziale .
Le caratteristiche dell’Obbligazione Indicizzata sono dettagliatamente descritte nell’Estratto di Regolamento dell’Obbligazione riportato in allegato.
L’andamento storico di ciascun indice componente il paniere è illustrato graficamente al punto 4.8 della presente Nota Informativa, al fine di fornire al Contraente maggiori informazioni sui meccanismi finanziari del presente contratto.
A) Limiti assuntivi
Durata
La durata del contratto è fissa ed è stabilita nel periodo intercorrente dalla data di decorrenza
(06/03/2000) alla data di scadenza (08/03/2010).
Premio
Il premio deve essere versato in unica soluzione, presso la competente Agenzia, alla data di sottoscrizione della Proposta.
Il limite minimo di premio netto varia nel seguente modo: .
▪ Lit. 5.000.000 per i contratti derivanti dal reinvestimento di capitali in scadenza;
▪ Lit. 10.000.000 per gli altri contratti.
Caricamento
Il contratto non è gravato da caricamenti.
Facoltà di revoca della proposta e di recesso dal contratto
Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della data di decorrenza del contratto; in tal caso gli verrà rimborsato il premio corrisposto.
Dalla data di decorrenza ed entro 30 giorni, il Contraente può recedere dal contratto; Reale Mutua, in questo caso, rimborserà il premio netto come previsto al punto 2.3.
Copertura per il caso morte
In caso di premorienza dell’Assicurato, Reale Mutua corrisponde ai Beneficiari il capitale iniziale
moltiplicato per il rapporto tra il valore della quotazione dell’Obbligazione ed il suo valore nominale.
Il valore della quotazione preso a riferimento è quello del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione a mezzo posta, da parte della Sede di Reale Mutua, della comunicazione del decesso.
Contestualmente, il capitale ottenuto viene maggiorato del 6% nel caso in cui l’età dell’Assicurato, alla
decorrenza del contratto, sia uguale o inferiore a 60 anni, del 1% in caso contrario.
Tale importo, in considerazione della natura finanziaria degli indici e della volatilità del valore degli stessi, potrà essere anche inferiore al capitale iniziale.
Riscatto
Trascorso almeno un anno, Il Contraente ha il diritto di risolvere anticipatamente il contratto e percepire il valore di riscatto nelle modalità previste al punto 2.7.
E’ opportuno sottolineare che nel caso in cui il diritto di riscatto venisse esercitato nei primi anni di decorrenza del contratto, l’importo liquidabile potrebbe essere inferiore al capitale iniziale, in conseguenza della volatilità del valore degli indici.
Opzioni alla scadenza
Su richiesta del Contraente, l’importo liquidabile alla scadenza contrattuale può essere convertito in una delle forme di rendita previste al punto 2.8.
B) Comunicazioni al Contraente
Reale Mutua invierà periodicamente una comunicazione relativa al contratto.
Inoltre, Reale Mutua si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente quelle variazioni che dovessero intervenire in corso di contratto a seguito di modifica della legislazione applicabile o di cambiamento della propria denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.
4.3 Riferimenti a norme di legge
A) Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'art.1923 del Cod. Civ., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
B) Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell'art. 1920 del Cod. Civ., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono, quindi, soggette all'imposta di successione.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
4.4 Aspetti fiscali
(In vigore alla redazione della presente Nota Informativa)
A) Detraibilità fiscale dei premi
I premi delle assicurazioni sulla vita, per i contratti di durata non inferiore a 5 anni, sono detraibili dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini IRPEF nella misura massima del 19% dell'effettivo premio pagato con il limite, per il premio stesso, di L. 2.500.000 (D.P.R. n. 917 del 22/12/86, art. 13 bis, lett. f).
In virtù della riduzione d'imposta, della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo della polizza risulta inferiore al premio versato.
Pertanto, in caso di riscatto prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipulazione, l'ammontare del
premio detratto dall’imposta costituisce un reddito soggetto a tassazione a norma di legge.
B) Tassazione dei capitali assicurati
Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono:
- esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/73 n. 601) e imposta sulle successioni (art. 12 lett.c) X.Xxx. 346/1990), se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- soggette ad imposta pari al 12,5% della differenza fra la somma liquidata in caso di vita dell'Assicurato e l'ammontare dei premi pagati; tale imposta si riduce di tante volte il 2% del suo valore per quanti sono gli anni di durata dell'assicurazione eccedenti i dieci rispetto alla data di decorrenza; nel caso in cui sia un’Impresa a percepire la prestazione, in base alla Legge 549/1995, la ritenuta del 12,5% (legge 482/1985) è applicata a titolo di acconto e non a titolo definitivo;
- soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se si tratta di somme corrisposte a titolo di rendita vitalizia (D.P.R. 917 del 22/12/86 - art. 47, lett. h e art. 00 xxx, xxxx. x).
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta che, alla data della redazione della presente nota, è del 2,5%.
4.5 Lingua utilizzabile
Il contratto viene redatto in lingua italiana.
4.6 Controllo e disciplina dell'assicurazione
L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica dei rami vita e, quindi, anche sulla costituzione ed il regolare accantonamento delle riserve matematiche, cioè degli investimenti effettuati da
Reale Mutua per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto.
L'ISVAP, con sede in Xxxx - Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - è l'organo preposto ad esaminare i reclami
laddove la legislazione applicabile al contratto scelta dalle Parti sia quella italiana.
4.7 “Commissione di Garanzia dell’Assicurato di Reale Mutua”
La Reale Mutua ha istituito la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” che ha lo scopo di garantire ai nostri Assicurati (persone fisiche) il rispetto dei loro diritti nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati.
Fanno parte di questa Commissione tre eminenti personalità di riconosciuto prestigio e nessuna di loro ha rapporti professionali con Reale Mutua: questo al fine di garantire imparzialità ed equità di giudizio nei confronti dell’Assicurato.
La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi presentati ed esprime la propria decisione che è vincolante solo per Reale Mutua: se il parere espresso non sarà ritenuto soddisfacente, l’Assicurato potrà sempre, in piena libertà, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Riportiamo qui di seguito un estratto del Regolamento ufficiale che sintetizza la procedura di ricorso alla Commissione stessa:
“- il ricorso può essere effettuato dopo che l'Assicurato abbia fatto presenti per iscritto alla Direzione di
Reale Mutua le proprie osservazioni e questa:
a – abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione e l’Assicurato ritenga di non accoglierla; b – non abbia dato alcuna risposta scritta entro due mesi.
- Il ricorso deve essere presentato in forma scritta. Deve contenere le ragioni della contestazione, unitamente alla documentazione ritenuta utile, compresa la risposta formale, se ottenuta, della Direzione. Il ricorrente non può essere rappresentato da legale o altra persona.
Il ricorso, completamente gratuito per l'Assicurato, dovrà essere indirizzato alla: Commissione di Garanzia dell’Assicurato della Reale Mutua
Xxx Xxxxxx x. 0 - 00000 XXXX (XX).
- La Commissione comunicherà ufficialmente all'Assicurato e a Reale Mutua la decisione da essa presa. L’Assicurato è libero di accettarla o, altrimenti, di agire in sede giudiziale.
La decisione della Commissione è invece vincolante per Reale Mutua, sempre che l'Assicurato l'accetti, e il valore della decisione non superi L. 100.000.000.”
Reale Mutua è a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.
Esempio di determinazione del valore di rimborso
Rilevazioni valore Indici | Indice 1 | Indice 2 | ……….. | Indice 4 | |
Valore iniziale di ciascun Indice | 1310 | 10115 | ……….. | 2312 | A |
1° Quinquennio | ……….. | ||||
Rilevazioni mensili | |||||
1° rilevazione | 1320 | 10065 | 2320 | ||
2° rilevazione | 1366 | 9956 | 2361 | ||
…… | …… | …… | |||
60° rilevazione | 2540 | 9745 | 4110 | ||
2° Quinquennio | ……….. | ||||
Rilevazioni trimestrali | |||||
1° rilevazione | 2698 | 9789 | 4205 | ||
2° rilevazione | 2762 | 10811 | 4378 | ||
…… | …… | …… | …… | ||
20° rilevazione | 3623 | 9653 | 5421 | ||
Somma delle 80 rilevazioni | 215360 | 796000 | ……….. | 353600 | B |
Valore medio finale | 2692 | 9950 | ……….. | 4420 | C=B/80 |
Variazione media percentuale (per ogni Indice) | 105.50% | -1.63% | ……….. | 91.18% | D=C/A-1 |
Media aritmetica delle | (105.50%-1.63%+…….+91.18%)/4=65.02 | ||||
variazioni dei 4 Indici | 65.02% x 100%=65.02% | ||||
Valore di rimborso a scadenza | 165.02% |
L’esempio è stato esclusivamente predisposto per agevolare la comprensione del meccanismo di indicizzazione, pertanto non costituisce ipotesi di alcun rendimento certo e non deve essere preso a riferimento per proiezioni future dell’investimento.
4.8 Performance degli Indici
I seguenti grafici hanno lo scopo di evidenziare l’andamento effettivo negli ultimi anni di ciascun indice facente parte del paniere a cui è indicizzato il contratto, al fine esclusivo di consentire al Contraente un’adeguata conoscenza circa le performance realizzate nel passato.
Non vi è garanzia di ottenere uguali risultati nel futuro.